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This document provides an overview of the Italian prison system, exploring its historical development and different theoretical perspectives. It details the evolution of prisons, highlighting key reforms and approaches towards incarceration. The document also covers various types of prisons and related legal frameworks.

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ORDINAMENTO PENITENZIARIO La concezione di carcere che abbiamo oggi nasce intorno al 1750, dove, prima di questa data era un luogo dove veniva posto chi aveva violato una regola ed era in attesa di supplizio. Tra il 1750 ed il 1800 ci furono dei cambiamenti radicali quali: \- coinvolgimento dello...

ORDINAMENTO PENITENZIARIO La concezione di carcere che abbiamo oggi nasce intorno al 1750, dove, prima di questa data era un luogo dove veniva posto chi aveva violato una regola ed era in attesa di supplizio. Tra il 1750 ed il 1800 ci furono dei cambiamenti radicali quali: \- coinvolgimento dello stato nella razionalizzazione del crimine \- differenziazione dei deviati in categorie \- sviluppo dei meccanismi di esclusione \- mutamento della pena Si svilupparono 3 tipi di carcere (Cohen) 1\) Riformatore, la pena divenne retributiva, in base al male commesso, ci fu un superamento della crudeltà ed il carcere divenne una storia di riforme, un modello imperfetto che tendeva sempre all\'umanizzazione. 2\) Strutturalista, agiva sull\'educazione al lavoro, la pena girava su esso e qui il carcere divenne un \" luogo di destinazione dei disoccupati\" (Rusche), poichè in seguito alla rivoluzione industriale, molti contadini, trasferendosi in città, persero il lavoro e furono costretti a commettere reati per vivere. 3\) Funzionalista, il carcere contrastava l\'anomia, ovvero l\'assenza di leggi (Durkheim), c\'era la presenza del lavoro, dell\'isolamento notturno e diurno e della preghiera. Il carcere era a numero chiuso e sovraffollato. Ma quindi qual è il modello perfetto di carcere? Ciò dipende dalla sua capacità di prevenire, limitare e reprimere i reati Garland ci parlò di equilibrio tra \" desiderio di punire\" e \" interesse morale\". Inoltre la pena deve essere capace di far condividere i valori della società ed essa ha 3 funzioni: \- retributiva, pena giusta al reato \- rieducativa \- preventiva a livello generale, tutti sanno della pena ed evitano il reato e a livello speciale, solo dopo aver commesso il reato sono a conoscenza della pena. Nacquero poi due visioni differenti di vedere l\'uomo criminale 1\) scuola classica ( Beccaria/Bentham): presenza del libero arbitrio, il delitto è libera scelta del soggetto; 2\) scuola positiva, la pena era vista come difesa sociale e la commissione del reato dipendeva dalle condizioni psico-fisiche/sociali del soggetto. Pitagora disse \" educa i bambini e non sarà necessario punire gli uomini\". TEORIA DEL DOPPIO BINARIO: Si assoggetta la pena a chi è imputabile e la misura di sicurezza a chi non è imputabile pena-\> imputabilità misura di sicurezza -\> pericolosità sociale 1948: art 23.3 Cost. : le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. FONTI DEL DIRITTO PENITENZIARIO Legge 354/1975, legge penitenziaria Ad ogni legge penitenziaria corrisponde una o più norme del regolamento di esecuzione (230/2000) Legge Gozzini 663/1986: parla di misure alternative alla detenzione (arresti domiciliari\...) Legge 395/90 : ordinamento corpo polizia penitenziaria DPR 82/1999: regolamento del servizio di polizia penitenziaria. Tipi di pene: -) pene detentive -) pene non detentive (multa) -) misure alternative alla detenzione, semidetenzione, detenzione domiciliare, libertà controllata -) probation, messa alla prova, ovvero i lavori socialmente utili, è una sospensione del processo in cui il condannato deve mostrare una buona condotta e solo in questo caso la pena cade. Misure di sicurezza: \- personali detentive, casa di cura, casa di lavoro \- non detentive, libertà vigilata \- patrimoniali, confisca Classificazione dei detenuti Imputati: non sono ritenuti colpevoli sin quando la colpevolezza non viene riconosciuta da una sentenza 1\) giudicabile: giudizio di 1 grado, procedimento penale avviato 2\) appellabile: giudizio di 2 grado, c\'è una condanna ma non è definitiva 3\) ricorrente: corte di cassazione Condannati: c\'è una condanna in via definitiva Internato: soggetto a cui è applicata una pena detentiva ART 14 O.P (354/75) assegnazione di detenuti ed internati: a\) i detenuti ed internati hanno diritti ad essere assegnati all\'istituto più vicino alla dimora della propria famiglia o al centro sociale di appartenenza, salvo motivi contrari -\> principio di territorialità della pena b\) il numero di detenuti deve essere limitato (art 5 o.p), in modo da favorire l\'individualizzazione del trattamento c\) l\'assegnazione dei detenuti nelle sezioni deve avvenire secondo un trattamento rieducativo comune (universitari\...), evitando influenze reciproche (cattivi/buoni) d\) separazione imputati con condannati, anche per età ART 6 ci dice quali sono i locali di soggiorno e pernottamento (cella utilizzata solo per dormire, si chiama quindi camera di pernottamento) CIRCUITI PENITENZIARI Circolare DAP 1993: -) alta sicurezza: associazione a delinquere (416 bis), sequestro di persona (630), associazione traffico sostanze stupefacenti (74). Vennero poi intromessi reati comuni con l\'aggravante di stampo mafioso (416 bis I). L\'assegnazione di questo articolo avviene secondo la valutazione ponderata dell\'amministrazione che decide se metterlo in a.s o m.s; -) media sicurezza, tutto ciò che non è alta sicurezza o custodia attenuata; -) custodia attenuata, ICAT (tossicodipendenti), ICAM (detenute madri); DIFFERENZE A/S a.s 1: ex 41 bis a.s 2: terroristi a.s 3: art 416 bis, 74( solo i promotori dell\'associazione), 630 MEDIA SICUREZZA Sezioni ordinarie: \- no libertà di movimento \- servizio di vigilanza interna \- presenza operatori del trattamento \- incremento attività trattamentali Sezioni a trattamento intensificato \- libertà di movimento, più di 10 h, massimo fino alle 21 \- convivenza e responsabilizzazione \- partecipazione attività \- vigilanza dinamica Ex art 32 (detenuti particolarmente pericolosi) \- controllo fisso \- massimo 4 h di aria \- partecipazione alle attività \- rivalutazione permanenza ogni due mesi ART 4 BIS O.P Il detenuto , che ha commesso determinati delitti, non ha diritto a determinati benefici di misura cautelare a meno che esso non collabori Collaborazione: è configurabile con quei detenuti che anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l\'attività sia portata a conseguenze ulteriori o hanno aiutato l\'autorità nella raccolta di elementi incisivi per la ricostruzione dei fatti o la cattura degli autori di reati (ART 58 TER O.P) TRATTAMENTO PENITENZIARIO E RIEDUCATIVO L\'art 1 della L.P 354/75 si intitola \"Trattamento e rieducazione\", in cui il trattamento è l\'insieme di regole che regolano la vita nell\'istituto, la cosiddetta assistenza alla detenzione. I vari commi di quest\'articolo: 1- il trattamento penitenziario deve essere conforme all\'umanità e al rispetto della dignità umana, deve essere imparziale e senza alcuna discriminazione di alcun tipo 2- il trattamento tende al reinserimento sociale dell\'individuo, attraverso un criterio di individualizzazione dell\'interessato 3- ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali 4- negli istituti l\'ordine è garantito nel rispetto della persona privata della libertà 5- non possono essere attuate restrizioni ulteriori non giustificabili con l\'esigenza di mantenimento dell\'ordine 6- i detenuti e gli internati sono chiamati con il loro nome 7- il trattamento degli imputati deve essere conforme alla presunzione di non colpevolezza. TRATTAMENTO PENITENZIARIO Il tratt. peniten. è applicato sia ad imputati che condannati. Nel caso degli imputati implica solo un\'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali ( art 1 R.E) e la partecipazione di essi a quest\'attività deve essere richiesta all\' A.G. E\' disciplinato dal regolamento interno (commissione presieduta dal magistrato di sorveglianza) ART 5 L.P \" caratteristiche degli edifici penitenziari\" ART 6 L.P \"locali di soggiorno e pernottamento\" ART 7 L.P \"vestiario e corredo\" ART 8 L.P \"igiene personale\" ART 9 L.P \"alimentazione\" ART 10 L.P \" permanenza all\'aperto\" ART 11 L.P \" servizio sanitario\" DIRITTI RELATIVI ALLA TUTELA DEI RAPPORTI FAMILIARI E SOCIALI ART 28 L.P \" rapporti con la famiglia\" ART 45 L.P \"Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un\'azione di assistenza alle loro famiglie\" DIRITTI INTEGRITA\' MORALE E CULTURALE ART 12 L.P \"attrezzature per l\'attività di lavoro di istruzione e di ricreazione\" ART 19 L.P \" istruzione\" ART 20 L.P \"lavoro\" ART 26 L.P \" religione e pratiche di culto\" ART 27 L.P \" attività culturali sportive e ricreative\" IL TRATTAMENTO RIEDUCATIVO Comprende tutte le iniziative nei confronti dei condannati, ha come obbiettivo il reinserimento sociale ART 13 L.P \" individualizzazione del trattamento\", in cui si identificano 3 fasi del trattamento 1\) iniziale, individuazione dei bisogni e carenze del soggetto 2\) intermedio, offerta degli interventi più idonei, favorendo l\'assegnazione nell\'istituto più idoneo 3\) finale, redazione relazione di sintesi, osservazione scientifica della personalità, fatta da un\' equipe, presiediuta dal direttore, la prima avviene dopo 6 mesi. LAVORO (Art 20, bis e ter e 21 O.P e art 47,48,50,51,52,53 R.E 230/2000) Esistono 3 forme di lavoro nell\'ambito penitenziario: \- inframurario \- all\'esterno \- di pubblica utilità Lavoro inframurario art 20 e 20 bis O.P e art 47 R.E Le lavorazione penitenziarie sono destinate a produrre quanto necessario ai bisogni delle strutture penitenziarie (lenzuola, federe, tavoli\...) I servizi di istituto sono quei posti di lavoro che contribuiscono a garantire il funzionamento dell\'istituto ( cucina, mof, pulizia). Procedura di ammissione Ci sono degli elenchi generici e per qualifica i cui requisiti sono: l\'anzianità di disoccupazione maturata all\'interno dell\'istituto, carichi familiari, abilità lavorative e si privilegiano i condannati con esclusione dei detenuti ed internati posti al regime di sorveglianza particolare cui art 4 bis I posti di lavoro sono fissati in un\'apposita tabella distinta tra lavorazioni interne, esterne, servizi di istituto e anche quelli disponibili all\'esterno. La tabelle è approvata dal provveditore regionale Il lavoro all\'esterno art 21 O.P e art 48 R.E Il lavoro all\'esterno è uno dei benefici penitenziari al cui accesso la legge pone dei limiti Se si tratta di una persona la cui condanna alla pena della reclusione di uno dei delitti indicati nei commi 1,1 ter, 1 quater dell\'art 4 bis O.P, l\'assegnazione può essere disposta dopo l\'espiazione di almeno un terzo della pena e di non oltre 5 anni. Procedimento Condannati/ internati -\> proposta direzione ( g.o.t o equipe) -\> programma di trattamento-\> richiesta approvazione motivata -\> approvazione del magistrato di sorveglianza-\> esecuzione del provvedimento Imputati -\> uguale ma con approvazione dell\' A.G competente. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all\'esterno sono avviati a procedere la loro opera senza scorta, tranne per motivi di sicurezza. Nel provvediemento di assegnazione devono essere indicate le prescrizioni che il det o inter deve impegnarsi per iscritto a rispettare, orari uscita e rientro, consumazione pasti e rapporti con la famiglia. Inoltre l\'orario deve essere fissato all\'interno di una fascia oraria che preveda l\'ipotesi di ritardo per forza maggiore, scaduto il termine parte il reato di evasione ( art 385 C.P). La revoca Il direttore può disporre con provvedimento motivato la sospensione, ma sarà il magistrato di sorveglianza ad approvare la revoca del lavoro all\'esterno. Lavoro di pubblica utilità art 20 ter O.P Attività a titolo volontario e gratuito. I detenuti e gli internati per il delitto di cui all\'art 416 bis del C.P, non possono essere assegnati a prestare la propria attività all\'esterno dell\'istituto. Esclusione dalle attività lavorative ( art 53 R.E) Procedimento adottato dal direttore dell\'istituto, sentito il parere del gruppo di osservazione e del, in caso , del datore di lavoro, nei casi in cui il detenuto o l\'internato non adempie ai suoi doveri lavorativi. COLLOQUI VISIVI ART 18 O.P E ART 37 R.E ARt 18 O.P : i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui con i congiuti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici. I congiunti sono la famiglia intesa come gruppo sociale, caratterizzato da residenza comune e cooperazione economica\ Ai detenuti di media sicurezza sono autorizzati i colloqui con parenti e affini fino al 4 grado Ai detenuti di alta sicurezza sono autorizzati fino al 3 grado. I colloqui con 3 persone sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi come interessi di studio, lavoro o anche affettivi meritevoli di attenzioni ( comma 1 art 37 R.E) COMPETENZA AL RILASCIO Imputati -\> A.G procedente Condannati, internati e imputati dopo il 1 grado -\> Direttore Posizione giuridica mista -\> A.G procedente e Direttore Custodia cautelare -\> ri-valutazione A.G Procedura Quando a presentare l\'istanza è un familiare o un detenuto si richiedono informazione alla matricola per quanto riguarda la posizione giuridica, in seguito poi si chiede l\'autorizzazione all\'A.G. Per qunto riguarda le 3 persone si fanno controlli con lo SDI Modalità art 37 R.E 6 colloqui mensili di un\'ora con un massimo di 3 adulti. I detenuti al 4 bis comma 1 i colloqui diventano 4 si danno ulteriori colloqui nei casi di figli minori di anni 10 e infermi gravi o casi di particolare circostanza. Luoghi di svolgimento Appositi locali senza mezzi divisori o aree verdi In caso di comportamento scorretto il personale può sospendere il colloquio ma sarà il direttore ad escluderlo con provvedimento. Art 18 2 comma : \" i detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore sin dall\'inizio dell\'esecuzione della misura o della pena. Hanno altresì diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei detenuti\" Videochiamate Avvengono su richiesta del detenuto o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute CORRISPONDENZA TELEFONICA art 18 O.P e 39 R.E Competenza autorizzazione uguale a quella dei colloqui ma l\'istanza deve partire direttamente dal detenuto Modalità Una volta a settimana, nei art 4 bis 1 comma, non superiore di due volte al mese, si danno ulteriori telefonate per motivi di urgenze, figli minori di 10 anni ed in caso di trasferimento Durata max di 10 minuti ed il contatto viene stabilito dal personale di pol.pen E\' sempre disposta la registrazione delle conversazioni autorizzate su richiesta per i det ed internati per i delitti cui art 4 bis della legge. La corrispondenza telefonica tra detenuto definitivo e proprio difensore è autorizzata anche fuori dai limiti numerici previsti dalla legge. CORRISPONDENZA EPISTOLARE ART 18 O.P E 38 R.E L\'art 18 O.P stabilisce che l\'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e gli internati, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza. L\'art 38 R.E consente l\'uso di fax La corrispondenza in busta chiusa è sottoposta ad ispezione. Se si ha il sospetto reato la busta si trattiene e va segnalata al magistrato di sorveglianza o se imputato prima del 1 grado, all\' A.G procedente, in seguito si informa il detenuto. Limitazione e controlli art 18 ter O.P La limitazione può avvenire solo per atto motivato dall\'A.G con le garanzie previste dalla legge ( art 15 Cost.) I casi: sicurezza ed ordine dell\'istituto o per esigenze investigative o prevenzione di reati. Limitazioni: a) limitazioni nella corrispondenza epistolare; b) sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo; c) apertura senza lettura delle buste Durata: 6 mesi prorogabile Avviene su proposta del P.M o del direttore Autorizza tutto ciò il magistrato di sorveglianza o se imputato prima del grado 1, l\'A.G procedente Ispezione corrispondenza IL DAP ha instituito che la posta sia: -) controllata con strumenti idonei o unità cinofile -) in caso di sospetto per ordine e sicurezza, trattenuta in attesa dell\'autorizzazione dell\'autorità competente -) consegnata la destinatario soltanto previa deliberatoria all\'ispezione da parte dello stesso, l\'apertura della busta dovrà avvenire soltanto in presenza del detenuto. ART 4 BIS O.P Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti. Al primo comma c'è l'accesso ai benefici se c'è la collaborazione per questi delitti: - Terrorismo - 416 bis e ter C.P - 600, 600 bis,ter, 601,602 e 609 octies - 630 C.P - Art 74 testo unico stupefacenti - Si adempie agli obblighi civili e di riparazione pecuniaria - Completa impossibilita di adempimento - Elementi ulteriori diversi e specifici rispetto alla condotta carceraria ed aver interrotto completamente i rapporti con la criminalità organizzata, oppure l'impossibilità di collaborazione - Collaborazione impossibile, ovvero che non si ha nulla da ricavare - Collaborazione irrilevante dove si parla solo di attenuanti, evito che il reato venga compiuto - Hanno compromesso la sicurezza e l'ordine dell'istituto - Con violenza e minacce impediscono le attività ricreative - Si sopraffanno degli altri detenuti - Si avvia su procedimento del dipartimento, su proposta o segnalazione del direttore dell'istituto - Si convoca il consiglio di disciplina integrato da altri due ex art 80, per il parare del caso, entro 10 gg, in caso dell'imputato si sente l'A.G procedente - Il provvedimento è emesso dal capo DAP - Per la prima volta il periodo a questo regime è di massimo 6 mesi, prorogabile con un max di 3 mesi - Si hanno 10 gg per il reclamo al detenuto - Sospensione delle normali regole d'istituto per rivolta o altre gravi situazioni - Necessità di riparare ordine e sicurezza - Dovere di aver un comportamento dignitoso nei confronti di tutti - Divieto di avere un comportamento che assuma una posizione di potere - Dovere di aver cura degli oggetti 1. Quando è prescritto per ragioni sanitarie 2. Durante l'esecuzione delle sanzioni dell'esclusioni dalle attività in comune 3. Per indagati e imputati se vi sono ragioni di cautela processuale Art 73 R.E, 8° comma -\> nessun detenuto può essere sottoposto all'isolamento per motivi diversi da quelli indicati sopra. PERQUISIZIONI ( art 34 O.P e art 74 R.E) Ricerca sulla persona degli oggetti non consentiti all'interno dell'istituto, hanno scopo preventivo, volto a mantenere ordine e sicurezza penitenziaria. Di natura amministrativa. Le perquisizioni straordinarie sono autorizzate dal direttore, in caso di straordinaria necessità, il personale agisce di sua iniziativa, avvisando il direttore. Le perquisizioni generali riguardano tutti detenuti e i luoghi dell'istituto. Ci può essere collaborazione di altre forze di polizia. Regime disciplinare Aspetto del trattamento penitenziario, deve stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo del detenuto ed è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche del soggetto ( art 36 O.P). Le ricompense ( art 37 O.P) Riconoscimento formale di un senso di responsabilità da parte del detenuto nelle attività organizzate dall'istituto. E sono, encomio, proposta di misure alternative, proposta di grazia, liberazione condizionale e revoca anticipata delle misure di sicurezza, l'encomio è dato dal direttore e le altre dal consiglio di disciplina. Le infrazioni e le sanzioni disciplinari ( art 38,39 e 40 O.P e 77,78,79,80,81 R.E) Ogni sanzione deve essere motivata per mantenere l'ordine e la sicurezza all'interno dell'istituto. - Sanzioni a. il richiamo del direttore; b. l'ammonizione rivolta dal direttore alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti; c. l'esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni; d. l'isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni; e. l'esclusione dalla attività in comune per non più di quindici giorni. - iniziativa - contestazione - istruttoria - decisione - comunicazione seguente alla decisione - possibilità di adottare provvedimenti disciplinari in via cautelare - Direttore, provveditore, capo dap, Ministro giustizia - Autorità giudiziaria o sanitaria - Garante dei detenuti - Presidente giunta regionale - Magistrato di sorveglianza - Capo dello Stato - Motivi di sicurezza - Esigenze d'istituto, come sovraffollamento - Motivi di giustizia, salute, studio e familiari 1. Nel caso di pericolo di vita di un familiare o convivente 2. Eventi familiari di particolari gravità - Agli imputati il permesso è concesso dall' AG, competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura. - Il detenuto che non fa rientro in \>3h \< 12h è punito in via disciplinare, oltre le 12h scatta la denuncia all'art 385 cp, evasione - I permessi sono concessi su domanda e hanno durata max di 5 gg - Dei condannati alla reclusione non superiore ai 4 anni - Sopra ai 4 anni , la richiesta si può fare scontati 1/4 della pena - All'ergastolani scontati i 10 anni - Ai condannati al 4 bis comma 1, espiati la metà della pena e comunque non superiore. - Affidamento in prova al servizio sociale - Affidamento terapeutico per tossicodipendenti, alcoldipendenti - Affidamento speciale per soggetti affetti da AIDS, con grave carenza delle difese immunitarie.

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