Giustizia Penale e Servizi PDF
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Documento su giustizia penale e servizi sociali in Italia, in particolare affronta temi come la probation e il ruolo degli uffici di esecuzione penale esterna e sociale minorile. Il documento presenta informazioni relative ai legami tra servizio sociale e giustizia penale.
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GIUSTIZIA PENALE E SERVIZI 13. Il ruolo del Servizio Sociale nel sistema Giustizia Il legame tra Servizio Sociale e Giustizia Quando si parla di Servizio Sociale nella Giustizia penale si parla - dell’UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, per quanto riguarda gli adulti) - e dell’USSM (Ufficio...
GIUSTIZIA PENALE E SERVIZI 13. Il ruolo del Servizio Sociale nel sistema Giustizia Il legame tra Servizio Sociale e Giustizia Quando si parla di Servizio Sociale nella Giustizia penale si parla - dell’UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, per quanto riguarda gli adulti) - e dell’USSM (Ufficio Servizio Sociale Minori, che si occupa, invece, dei minori). Il legame tra Servizio Sociale e Giustizia nasce molto tempo fa: per quanto riguarda i minori questo risale al Regio Decreto 1404\1934 (con successive modificazioni introdotte con il D.P.R. 80 448\1988, che disciplina la normativa del procedimento penale a carico di imputati miniorenni e le funzioni dell’USSM). Per quanto riguarda, invece, l’area adulti il Servizio Sociale di esecuzione penale fu introdotto con la legge 354\1975, che introduceva l’ordinamento penitenziario e delle misure alternative alla detenzione per scontare la pena a seguito della sentenza di un giudice. ⬍ Per garantire questa possibilità, furono pensati dei Servizi Sociali appositi, che si occupassero di gestire tutto ciò che riguardava l’esecuzione penale esterna al carcere. All’epoca il Servizio adulti si chiamava CSSA (Centro di Servizio Sociale per Adulti), i cui poteri sono stati estesi con la legge 154\2005. Con le riforme, gli USSM e gli UEPE si sganciano dall’amministrazione penitenziaria e vanno a dipendere da un nuovo dipartimento del Ministero della Giustizia (di cui facevano parte già prima): il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità. La probation che, tecnicamente, era nata già in precedenza, sebbene solo in questo anno si sia registrata la formalizzazione dell’istituto all’interno dell’ordinamento giuridico. Con questo termine si intende la principale area di intervento degli USSM e degli UEPE. Se si volesse dare una definizione degli istituti di probation si potrebbe dire che sono degli istituti attraverso i quali uno Stato rinuncia, totalmente od in parte, ad una pretesa punitiva in cambio di una dimostrazione, da parte di chi ha commesso il reato, di aver compreso il disvalore delle proprie scelte e di non voler, in futuro, tornare a delinquere. La probation si distingue in tre “settori principali”: 1) la probation giudiziale: la prova interrompe il corso di un procedimento penale per un determinato periodo di tempo. All’esito della prova, se lo stesso è positivo, il giudice si asterrà dall’emissione di una sentenza di condanna ed il reato si considera estinto. Viene disposta l’archiviazione del fascicolo. 2) penitenziaria: la condanna c’è già stata (quindi è già stata emessa una sentenza) e la prova incide sulla qualità della pena. 3) e carcere: ⬍ La comunità, quindi, è il contesto in cui si inserisce l’esecuzione di tutte le probation. Bisogna evidenziare come gli UEPE lavorano, in modo diverso rispetto a quanto avvienecon le probation, anche con il carcere. L’utenza dell’UEPE Ma da chi è composta l’utenza dell’UEPE? Soggetti imputati e indagati; Soggetti condannati; sono coloro che hanno già subito un processo, che è giunto a termine ed hanno già ricevuto una condanna passata in giudicato (ossia confermata in tutti i gradi del giudizio) che deve essere eseguita tramite la detenzione o tramite la libertà sospesa, che riguarda Persone che sono state condannate ma per le quali la stessa è stata sospesa tramite un ordine di sospensione della detenzione. Soggetti sottoposti a misure di sicurezza, che possono anche riguardare soggetti ritenuti incapaci di intendere e di volere, a differenza delle pene. 1 14. La probation penitenziaria Introduzione alla probation penitenziaria La probation penitenziaria ★ riguarda Persone che sono già state condannate e per le quali sono state previste delle forme alternative di espiazione della pena. ★ La probation, in questo caso, rappresenta a tutti gli effetti una modalità di esecuzione di una condanna introdotta nel 1975. ★ All’interno delle probation penitenziarie rientrano le seguenti tre forme di condanna alternativa alla detenzione: 1) Affidamento in prova al Servizio Sociale; 2) Detenzione domiciliare; 3) Semilibertà. ★ Le probation penitenziarie, in quanto vere e proprie pene a seguito di una condanna, sono concesse dal Tribunale di sorveglianza (che è diverso dal Tribunale ordinario, che emette la sentenza di condanna) con lo scopo di mantenere il condannato all’interno della comunità (in misure diverse a seconda della tipologia di condanna). L’affidamento in prova può essere concessa in presenza di una condanna definitiva inferiore a 4 anni (anche residui ). In caso di richiesta, l’UEPE svolge delle indagini socio-familiari e propone all’Autorità Giudiziaria il programma di trattamento. Questo periodo di affidamento ha inizio con la sottoscrizione del verbale (che può essere firmato all’interno del carcere o presso gli uffici del Servizio Sociale, a seconda che il soggetto sia in libertà o meno). All’interno del programma di trattamento sono disposte tutte le facoltà che il soggetto sottoposto a questo periodo di affidamento in prova ha. L’UEPE svolge compiti di aiuto e di controllo: - (che sono disposte dalla legge, siccome questo ufficio dipende non dall’Ordine professionale, ma dal Ministero della Giustizia) sull’esecuzione dei programmi, ne riferisce all’Autorità Giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca della condanna. - In particolare, la funzione di controllo mette nelle mani dell’operatoredell’UEPE un grande potere, siccome tramite la relazione all’Autorità Giudiziaria quest’ultimo ha la facoltà di influenzare, sia in negativo che in positivo, l’assunzione di decisione da parte del Giudice. - Questa capacità può essere molto utile nel processo di aiuto messo in campo nei confronti del detenuto, ma l’operatore deve essere in grado di sfruttarla saggiamente (e non come una minaccia). Per l’ammissione a questo istituto sono richiesti dei requisiti risocializzanti, ossia devono essere presentati degli obiettivi volti al reinserimento dell’individuo nella società (come l’attività lavorativa, la frequentazione di un corso di formazione). La detenzione domiciliare ➔ consiste nell’esecuzione della pena al proprio domicilio o in un luogo di pubblica cura, assistenza ed accoglienza. ➔ Non viene prevista la sottoscrizione di un verbale, per questo la misura inizia con l’emissione dell’ordinanza. ➔ Con l’avvio della misura, il condannato viene seguito dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, il quale è chiamato a sostenere la Persona nello svolgimento dell’esecuzione. 2 ➔ La funzione di controllo, invece, è propria delle Autorità di Pubblica Sicurezza. Durante l’affidamento in prova il condannato ha la facoltà di rimanere e di spostarsi sul territorio (a meno di alcune limitazioni previste nel programma di trattamento), mentre la detenzione domiciliare costringe la Persona a rimanere presso il proprio domicilio. La semilibertà consiste nella concessione al condannato\internato della possibilità di 85 trascorrere una parte della giornata al di fuori dell’istituto penitenziario. Non viene modificato, quindi, lo status di detenuto (cosa che avviene con le altre forme di probation penitenziaria). Il motivo dell’uscita può essere, ad esempio, lo svolgimento di un’attività di studio, di lavoro, di partecipazione a progetti volti al reinserimento sociale od il mantenimento dei rapporti familiari. Questa misura viene spesso concessa al termine di lunghi periodi di detenzione, con lo scopo di preparare il detenuto che si accinge a terminare la propria pena ad un reinserimento nella società. Molto più raramente, invece, questa pena viene concessa come forma di condanna alternativa alla detenzione. La Persona viene seguita dal Gruppo di Osservazione e Trattamento del carcere (proprio perché ancora considerata detenuta), del quale l’UEPE, comunque, fa parte. Le altre tipologie di pene alternative Vi sono moltissime altre forme di pene alternative o comunitarie, tra le quali rientrano: ★ L’affidamento in prova per tossicodipendenti, introdotto con l’articolo 94 del D.P.R. 309\1990; ★ L’affidamento in prova per Persone affette da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, introdotto con l’articolo 47 quater dell’ordinamento penitenziario; ★ La detenzione domiciliare umanitaria, prevista agli articoli 47 ter e quaterdell’ordinamento penitenziario e della quale sono beneficiari i soggetti deboli, gli ultrasettantenni, le Persone affette da AIDS; ★ La detenzione domiciliare speciale, introdotta con l’articolo 47 quinquies dell’ordinamento penitenziario; ★ La liberazione condizionale, che viene prevista dall’articolo 176 del Codice Penale; ★ L’esecuzione della pena presso il domicilio, introdotta tramite l’articolo 1 della legge 199\2010; ★ La sospensione della pena per tossicodipendenti, introdotta mediante l’articolo 90 del D.P.R. 309\1990; ★ L’espulsione dello straniero (citata all’articolo 16 del decreto legislativo 286\1998); ★ La liberazione anticipata (prevista all’articolo 54 dell’ordinamento penitenziario). ★ Con l’entrata in vigore della Riforma Cartabia sono state introdotte delle nuove sanzioni sostitutive: la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, la pena pecuniaria ed il lavoro di pubblica utilità sostitutivo. ➥Queste sono concesse dal Tribunale ordinario alla fine del processo, come sostituzione della pena che sarebbe prevista per quel reato. 15. La probation giudiziale Introduzione alla probation giudiziale La probation giudiziale (anche detta processuale) è stata introdotta, per gli adulti, mediante la legge 67\2014. In particolare, è prevista la possibilità di accedere alla cosiddetta messa alla prova, misura che nel caso dei minorenni si è dimostrata veramente valida. 3 Il 2014 fu un anno di grande fermento dal punto di vista delle pene detentive, in materia delle quali vi furono moltissime disposizioni di legge, specialmente in risposta alla sentenza Torreggiani. ⬍ Quest’ultima rappresenta una sentenza di condanna nei confronti dell’Italia, da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per la violazione dell’articolo 3 della Convenzione; in questo articolo vengono vietati i cosiddetti trattamenti disumani o degradanti. In particolare, secondo la Corte, costitutiva comportamento disumano e degradante il sovraffollamento delle carceri. È stato concesso all’Italia un margine di tempo nel quale avrebbe dovuto risolvere (o quantomeno riportare al di sotto degli standard europei) il problema dell’affollamento carcerario. Da questa sentenza sono partite delle riforme, nelle quali si colloca anche la probation giudiziale (e la messa alla prova). Introduzione alla probation giudiziale La messa alla prova consiste nella sospensione del procedimento penale a seguito di una richiesta da parte dell’imputato (tramite il proprio rappresentante legale, che è il procuratore penale) o del Pubblico Ministero. Al termine della messa alla prova, l’UEPE informa, tramite relazione, il giudice sull’andamento del periodo di messa alla prova: in questo caso il giudice può dichiarare estinto il reato oppure può ordinare la riapertura del procedimento dal momento in cui si era arrestato (ossia dalla richiesta di concessione della messa alla prova). La messa alla prova poteva essere concessa per reati puniti con la pena edittale detentiva non superiore, nel massimo, ai 4 anni.La recente riforma Cartabia ha aumentato il massimo di pena edittale, che viene ora fissato a 6 anni. Può essere richiesta la messa alla prova durante i procedimenti di questi reati (tra gli altri): Violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale; Resistenza a Pubblico Ufficiale; Oltraggio ad un Magistrato in udienza aggravato; Violazione di sigilli aggravata; Rissa aggravata; Furto aggravato; Guida in stato di ebbrezza; Alcune violazione della legge sugli stupefacenti; Ricettazione; Con la riforma Cartabia (che ha aumentato il limite di pena edittale) rientrano anche i reati connessi alle violenze sessuali. Vi sono alcune categorie di soggetti che non possono richiedere la messa alla prova, nelle quali rientrano i delinquenti abituali, professionali e quelli per tendenza. I modelli operativi Il richiedente la messa alla prova è tenuto ad aderire ad un progetto che si va a definire e delineare di comune accordo con gli operatori dell’UEPE durante la stipulazione del programma di trattamento; ⬎ questo sarà, poi, sottoposto al giudice durante un’udienza. Bisogna ricordare che ancora non è stata emessa una sentenza (quindi, ancora, non si tratta di Persone condannate ma presunte colpevoli), quindi si tratta di un’implicita ammissione di responsabilità. Paradossalmente, proprio perché ancora non si è giunti a conclusione del procedimento, la messa alla prova (se revocata per qualsiasi motivo) può determinare la riapertura del procedimento e, al termine dello stesso, la Persona potrebbe essere dichiarata innocente. Il programma di trattamento Il programma di trattamento segue il modello delle 3 R: 1. Riparazione: condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la Persona offesa o l’attivazione di progetti di giustizia riparativa; 2. Risocializzazione: modalità di coinvolgimento dell’imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processi di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e\o possibile. 3. Retribuzione: prescrizioni comportamentali volte ad elidere o attenuare le conseguenze. Il programma può includere anche attività di volontariato, prescrizioni relative alla dimora, divieto di frequentare determinati locali, osservanza di prescrizioni particolari relative ai rapporti con il Servizio Sociale o con una struttura sociosanitaria, osservanza di prescrizioni relative alla libertà di movimento. Il lavoro di pubblica 4 utilità si tratta di una prestazione di lavoro non retribuita, affidata anche tenendo conto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato. È necessario che questo periodo abbia durata non inferiore a dieci giorni (anche non continuativi) e deve essere a favore della società. Può essere svolto presso lo Stato, le Regioni, le province, i Comuni, le Aziende Sanitarie Locali o presso Enti ed Organizzazioni (anche internazionali) che operano in Italia. Il lavoro di pubblica utilità deve essere svolto con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato. 16. La Giustizia riparativa I modelli di Giustizia tradizionali La Giustizia viene rappresentata tramite una figura femminile con tre simboli: 1) La benda che rappresenta l’imparzialità del giudice; 2) La spada è l’elemento punitivo della sanzione;3) La bilancia è, invece, l’uguaglianza di tutti i soggetti dinanzi alla legge. Diversi studiosi si sono domandati, già molto tempo fa, se possa esistere una “Giustizia senza spada”: con questa espressione non si intende una Giustizia senza sanzione, ma nella quale la sanzione possa avere un ruolo diverso dalla spada (che, per definizione, ferisce), andando quindi a riparare ciò che si è guastato durante il compimento del reato. Il modello riparativo (che risponde, appunto, alla definizione di Giustizia senza spada) va ad affiancarsi ai modelli di intervento penale tradizionale: a) Il modello retributivo - deriva dall’Illuminismo - ed ha come principale concetto quello della deterrenza della sanzione, ossia la norma è fondamentale e ciò che impedisce alle Persone di violarla è la certezza della pena, la quale risponde al concetto di proporzionalità della pena al reato commesso. b) Il modello rieducativo, invece, - deriva dalla scuola ottocentesca ; - questo modello parte dal presupposto che la pena non sia tanto un elemento di deterrenza, siccome la Persona va a delinquere a causa di fattori sociali. - Da questo modello derivano le misure di sicurezz Il modello di Giustizia riparativa Il modello riparativo ❖ non considera tanto il reato come una mera violazione della norma, quanto come una frattura relazionale tra il reo e la comunità. ❖ La diade di riferimento non è più reato-pena, ma quella di conflitto-riparazione. ❖ Di conseguenza, il reato non viene visto come l’offesa ad un bene giuridico tutelato, ma come una rottura relazionale che deve essere riparata. ❖ Il ruolo che il modello riparativo assegna al reo è quello di impegnarsi per riparare l’offesa arrecata alla vittima ed a tutta la comunità, prendendo le distanze da quanto compiuto. ❖ La vittima, e questa è un’assoluta novità, assume un ruolo centrale, siccome manifesta ciò che il reato ha realmente comportato per la sua vita, permettendo di individuare il modo in cui si può riparare il gesto. ❖ La comunità deve, a sua volta, partecipare e sostenere la riconciliazione. Cos’è la Giustizia riparativa? ➔ qualunque procedimento in cui la vittima ed il reo partecipano attivamente, insieme, alla soluzione della questione emersa dall’illecito, generalmente tramite l’aiuto di un 5 facilitatore. ➔ Gli esiti di questo procedimento sono la riparazione, la restituzione, le attività socialmente utili e responsabilizzanti che realizzino la reintegrazione della vittima e del colpevole. ➔ Nella legislazione italiana questo modello di Giustizia è stato messo a sistema mediante la Riforma Cartabia, siccome prima vi era una pluralità molto caotica di istituti, che rendeva poco chiaro il sistema. ➔ La Giustizia che coincide con l’applicazione di una pena non fa prevenzione edisincentiva la responsabilizzazione. Per essere responsabilizzante, la Giustizia deve necessariamente passare per la riparazione del danno. Gli strumenti della Giustizia riparativa Gli strumenti della Giustizia riparativa comprendono: ➔ L’Invio di una lettera di scuse alla vittima da parte dell’autore del reato, spesso contenente anche la messa a disposizione per provvedere ad un risarcimento; ➔ La mediazione tra l’autore del reato e la sua vittima; ➔ Gli incontri tra vittime ed autori di reati analoghi a quello subito dalle vittime; ➔ Gli incontri di mediazione allargata che tendono a favorire un dialogo esteso ai gruppi parentali ovvero a tutti i soggetti coinvolti nella commissione di un reato; ➔ La prestazione di un’attività lavorativa a favore della comunità; ➔ L’espletamento di un’attività lavorativa a favore della vittima stessa. 6