Medicina del Lavoro PDF: Occupational Health and Safety

Summary

This document provides an overview of 'Medicina del Lavoro' (Occupational Medicine), covering topics such as workplace health and safety regulations, risk assessment, and preventive measures. It discusses the roles of various figures involved in workplace safety, including the employer, medical professionals, and worker representatives, as well as the different categories of occupational risks and their prevention.

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MEDICINA DEL LAVORO La medicina del lavoro serve anche per sapere i diritti e doveri di ciascuno di noi. La medicina del lavoro con la legge 626/94 (legge sulla sicurezza in ambito lavorativo) ha preso il boom, perché si dovevano mettere in regola. Un medico competente o del lavoro non si occupa s...

MEDICINA DEL LAVORO La medicina del lavoro serve anche per sapere i diritti e doveri di ciascuno di noi. La medicina del lavoro con la legge 626/94 (legge sulla sicurezza in ambito lavorativo) ha preso il boom, perché si dovevano mettere in regola. Un medico competente o del lavoro non si occupa solo delle visite, sempre per via delle sanzioni la valutazione dei rischi, malattie del lavoro, controllare gli ambienti di lavoro eccetera quindi è una disciplina poliedrica (malattie, professionali, igiene industriale, con l'81 abbiamo lo stress lavoro correlato, tossicologia …) dove il medico del lavoro deve avere le conoscenze e competenze. La Medicina del Lavoro si occupa dello studio dei rapporti tra lo stato di salute dell'uomo che lavora, il lavoro svolto e le condizioni dell'ambiente di lavoro. La medicina del lavoro è una branca specialistica che si basa su diverse competenze: Clinica delle malattie professionali; Igiene industriale; Aspetti medico-legali; Tossicologia Industriale: significa che il medico del lavoro deve sapere quali sono le sostanze tossiche durante la lavorazione eccetera; Fisiologia del Lavoro; Ergonomia; Psicologia del Lavoro: con l´81 è entrato il discorso dello stress lavoro correlato, questo perché siamo andati in una definizione più ampia di concetto della salute; Epidemiologia; Medicina Preventiva dei Lavoratori. L’obbiettivi della MDL moderna secondo il Comitato misto OIL-OMS (1959) è: “Promuovere e mantenere il più alto grado di benessere fisico, mentale e sociale dei lavoratori in tutte le occupazioni…”; “… adoperarsi per prevenire ogni danno causato alla salute da condizioni legate al lavoro e proteggere i lavoratori contro i rischi derivanti dalla presenza di agenti nocivi...”; “… destinare e mantenere i lavoratori in occupazioni consone alle loro attitudini fisiologiche e psicologiche …”; “… in sostanza, adattare il lavoro all’uomo e sistemare ogni persona al posto giusto "; Spostamento degli obiettivi soprattutto sul piano preventivo: “costituire e mantenere un ambiente di lavoro sicuro e salubre idoneo a favorire una salute fisica e mentale ottimale in relazione al lavoro” Raccomandazione 171 ILO e Convenzione 161 (metà anni ‘80); Cambiamento del concetto di salute: “la salute dei lavoratori in tutti gli Stati Membri, deve essere migliorata rendendo i posti di lavoro più salubri, riducendo le malattie e gli infortuni correlati con l’attività lavorativa e promuovendo il benessere delle persone al lavoro” Si parla di salute fisica e mentale = benessere a 360°. Pagina 1 di 58 L’evoluzione della medicina del lavoro risale dagli egizi alla bibbia. La tutela della salute dei lavoratori esistite da quando l’uomo lavora. Rischi nelle costruzioni delle piramidi e Malattie del lavoro sono descritte sin dall’antichità, per es. in alcuni papiri egizi. In un versetto della Bibbia si raccomanda di fare un parapetto intorno alla casa in costruzione per prevenire le cadute. Qualche secolo prima di Cristo Ippocrate sottolineava l’importanza di analizzare il rapporto che intercorre tra lavoro e malattie, insegnando ai suoi studenti ad informarsi sempre circa il mestiere dei propri pazienti, per diagnosticare in modo più preciso le malattie. Greci e Romani: nonostante fossero note molte malattie da lavoro, le cure mediche erano prestate solo alle classi privilegiate e a gladiatori e soldati, ma raramente ai lavoratori manuali. Le prime leggi di tutela del lavoratore furono comunque introdotte da Cornelio nel 82 a.C. e successivamente dall’Imperatore Claudio. Queste leggi vietavano al padrone di uccidere i propri schiavi e imponeva di prestare cure mediche in caso di malattia grave. Paracelso nel XVI secolo approfondì lo studio sulle malattie dei minatori e nelle fonderie descrivendo, oltre alla silicosi, gli avvelenamenti da piombo, mercurio e arsenico nel suo famoso «De morbis metallicis seu mineralibus». Georgius Agricola (XVI secolo) “De Re Metallica” (sulla natura dei metalli, n.d.r. del polmone una "malattia del polmone”, grave e progressiva, tipica dei minatori in cui possiamo riconoscere la silicosi con le sue tipiche complicanze quali tubercolosi e cancro e propose vari sistemi di ventilazione e consigliando l'uso di maschere di velo per proteggere il viso dei minatori Il babbo della MDL è Bernardino Ramazzini, nasce a Carpi nel 1659 da modesta famiglia. Egli insegna medicina nell’Università di Padova. Egli scrive il trattato "De morbis artificiun diatriba" nel quale confronta le proprie teorie con colleghi padovani. L’opera è il primo studio della medicina sulle malattie professionali ed è considerata l’atto fondante della medicina del lavoro sia a livello Nazionale che internazionale. Vengono analizzate le condizioni di lavoro e delle malattie da essi derivanti (circa 50 mestieri) e i loro possibili rimedi. Quindi ha intuito che c’era una correlazione tra certe lavorazioni e certe malattie quindi entra in gioco il concetto della prevenzione. Si deve a lui l’invito ai medici a fare sopralluoghi nei luoghi di lavoro, la descrizione nel De Morbis Artificum diatriba dei Principali fattori di rischio professionale derivanti dalla pessima qualità delle sostanze manipolate e da quanto si libera durante l’attività lavorativa ai movimenti compiuti e nelle posizioni mantenute per un tempo troppo prolungato, nella organizzazione del lavoro e la descrizione di molte patologie da lavoro ancora oggi esistenti. Nessuno in precedenza aveva associato a un singolo mestiere e quindi tutti o la maggior parte dei lavoratori che lo avevano praticato, a una o più patologie; ma principalmente nessuno aveva ricercato negli ambienti di lavoro le cause o le possibili cause di quelle malattie e tantomeno si era preoccupato di discutere tecnicamente se quelle cause potessero essere rimosse o attenuate. Nessuno, infine, aveva teorizzato compiutamente sul fatto che rimuovere o mitigare quelle cause di malattia poteva essere un vantaggio oppure rappresentare anche, o soprattutto, un dovere sociale. Pagina 2 di 58 Il principio informativo della sua opera è “prevenire è meglio che curare”. Il suo metodo operativo è tuttora valido: descrive dettagliatamente le diverse fasi dei cicli lavorativi, individuando le situazioni a rischio e le misure preventive da adottare. L’INAIL è l’ente assicurativo che indennizza le persone che hanno le malattie professionali derivanti appunto dal lavoro, anche se è andato in pensioni. L’elaborazione negli anni è cambiato, perché il mondo è cambiato, l’industria è cambiata. La rivoluzione industriale fu un processo di evoluzione industriale ed economica con esito in cambiamento della società che da agricolo- artigianale-commerciale si trasformò in un sistema industriale moderno caratterizzato dall'uso generalizzato di macchine azionate da energia meccanica e dall'utilizzo di nuove fonti energetiche inanimate (come, ad esempio, i combustibili fossili), il tutto favorito da una forte componente di innovazione tecnologica e accompagnato da fenomeni di crescita, sviluppo economico e profonde modificazioni socio-culturali e anche politiche. È consuetudine distinguere tra prima e seconda rivoluzione industriale. La seconda rivoluzione industriale viene fatta convenzionalmente partire dal 1870 con l'introduzione dell'elettricità, dei prodotti chimici e del petrolio. Talvolta ci si riferisce agli effetti dello svolgimento massiccia dell'elettronica, delle telecomunicazioni e dell'informatica nell'industria come alla terza rivoluzione industriale, che viene fatta partire dal 1970. La prima rivoluzione industriale interessò prevalentemente il settore tessile-metallurgico con l'introduzione della spoletta volante e della macchina a vapore nella seconda metà del '700. “Meccanizzazione” della produzione; Trasformazione da produzione artigianale ad industriale; Progressivo spostamento della manodopera dal mondo agricolo a quello industriale; Lavoro a catena, turnazione, assemblaggio dei lavoratori negli opifici; Scarsità di misure igieniche e di sicurezza. Con ciò abbiamo nuovi rischi come il rumore, polveri, lavoro di 14-16 ore, lavoro minorile, sostanze tossiche, scarsa igiene, infezioni ecc. La seconda rivoluzione industriale (fine '800 primi '900) viene fatta convenzionalmente partire dal 1870 con l'introduzione dell'elettricità, dei prodotti chimici e del petrolio. Talvolta ci si riferisce agli effetti dello svolgimento massiccia dell'elettronica, delle telecomunicazioni e dell'informatica nell'industria come alla terza rivoluzione industriale, che viene fatta partire dal 1970. Elettricità, Petrolio, Motore a scoppio, Chimica, Acciaio; portò lo sviluppo di notevoli innovazioni tecniche, la rete elettrica, il motore a scoppio, la chimica industriale con il nascere di nuovi e più diffusi fattori di rischio nel lavoro come polveri, rumore, agenti chimici ecc. (Rischio chimico ed elettricità); Dagli anni 70 con lo sviluppo dell’informatizzazione, il diffondersi della tecnologia, dell’informatizzazione e le modifiche indotte dalla globalizzazione e della flessibilità del lavoro si è modificata l’organizzazione del lavoro e sono stati resi più manifesti alcuni rischi come lo stress lavoro correlato. Informatizzazione; Pagina 3 di 58 Tecnologia; Robotizzazione; Globalizzazione; Flessibilità del lavoro. La quarta industriale: se le tre rivoluzioni precedenti derivavano dall'avvento del vapore, dell'elettricità e informatizzazione, il quarto è guidato gli sviluppi e i campi d’applicazione di intelligenza artificiale, robotica, automazione, uso di veicoli autonomi, droni, dispositivi intelligenti, stampanti 3-D, nuove interfacce uomo-macchina, Internet delle cose, Big Data, sistemi cyber-fisici, tecnologie avanzate di sensori, nanotecnologie, cloud computing, quantum computing, reti di comunicazione, e-retail, e- waste e così via. La "virtualizzazione" del lavoro porta a un aumento della domanda di "flessibilità" in relazione all’organizzazione del lavoro, all’organizzazione dell’orario di lavoro e al telelavoro. Infatti, anche a causa della recente pandemia, è probabile che i lavoratori lavoreranno sempre più al di fuori dei luoghi di lavoro tradizionali o lavoreranno da remoto. Sebbene ciò possa allontanare i lavoratori da luoghi di lavoro pericolosi, questo può anche introdurre nuovi rischi. I lavoratori che lavorano sempre più con dispositivi intelligenti possono perdere autonomia nel modo in cui lavorano e debbono rinunciare all'interazione con i colleghi, cosa che può portare a stress e sentimenti di isolamento. Il lavoro da remoto determina spesso un bisogno percepito di essere "disponibili" per tutto il tempo, monitorati nelle attività svolte, e spesso i lavoratori fanno meno pause, usano a volte farmaci che migliorano le prestazioni, ecc.) determinando uno scarso equilibrio tra lavoro e vita privata. Le prime tutele legislative per la tutela della salute le abbiamo dal 1884 furono emanate leggi che regolamentavano le occupazioni dei lavoratori in miniera e il lavoro dei fanciulli e segnò l’avvento delle prime norme sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. È interessante notare come all’epoca venissero anche affrontate tematiche di grande rilevanza sociale relativa al lavoro: il lavoro delle donne e dei minori, il lavoro notturno, l’alcoolismo, la malnutrizione dei lavoratori, sindromi da sovraccarico fisico e psichico. Via via si provvide a pianificare e porre in opera misure di prevenzione ed azioni mediche per ridurre gli infortuni del lavoro, fino alla redazione di un sistema assicurativo, che introdotto con la costituzione del 1884 dalla “Cassa Nazionale di Assicurazione per gli Infortuni degli Operai sul Lavoro”, perfezionata con la legislazione emanata nel 1898, portò nel 1933 all’avvento dell’INAIL, quale unico Ente con cui stipulare l’assicurazione contro gli infortuni industriali. L’INAIL è l’ente Nazionale assicurativo per l’infortunio sul lavoro, vuol dire che il datore di lavoro quando assume paga ogni mese un tot per assicurarti e quindi quando te ti fai male e non vai al lavoro percepisci comunque lo stipendio e ti assicura il posto di lavoro fino al tuo rientro. Abbiamo un altro ente assicurativo che è l’INPS che si occupa delle malattie non correlate al lavoro. Quindi se mi faccio male al lavoro sono sotto l’INAIL, invece se mi faccio male per conto mio sono sotto l’INPS. Pagina 4 di 58 Perciò questi due enti mi assicurano lo stipendio e i contributi pagati. La differenza è che sono sotto infortunio INAIL posso andare dovunque perché non c’è nessuno controllo, mentre se sono in malattia sotto l´INPS, sono soggetta a controllo sotto l´INPS, difatti ci sono le fasce orarie. Altra figura importante a Luigi Devoto è il primo che ha fatto un taglio scientifico. Egli nasce nel genovese nel 1864, il quale indaga sulle condizioni socioeconomiche dei lavoratori ed estende il concetto di malattia da lavoro (alimentazione, orario di lavoro, ambiente di vita malsano, scarsa igiene). Devoto istituisce numerosi corsi sulle malattie da lavoro in molti Atenei. Nel 1901 Devoto fonda la rivista "Il Lavoro" poi "La Medicina del Lavoro", nel quale venivano riportate esperienze dei medici della medicina del lavoro. Devoto fece parte della commissione governativa per l’assicurazione delle malattie professionali. Tuti gli aspetti legislativi l’abbiamo con la compara di Europa Unita-Comunità Europea si ha i nuovi decreti legislativi che combaciassero con le direttive europee, le quali erano diverse dalle nostre leggi. Le direttive europee hanno fatto sì che alla fine degli anni ottanta, venne data attuazione alle direttive del Consiglio Europeo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori recepite prima con il D.lgs. 277/91 poi con il D.lgs. 626/94 (primo testo unico sulla sicurezza) e ora con il D.lgs. 81/08. Prima del D.lgs. 626 molte cose erano opzionali, dopo questo decreto legislativo diventano obbligatorie e se non vengono applicate abbiamo le sanzioni e quindi abbiamo anche degli organi di controllo. Se si parla di evoluzione storica della patologia da lavoro avevamo prima malattie professionali “classiche” monocausali da cause chimiche e fisiche (malattie infettive, pneumoconiosi, intossicazione da agenti Chimici, ecc.), mentre ora abbiamo malattie multifattoriali Correlate al Lavoro, work-related disease (definizione OMS del 1985). Le malattie multifattoriali vengono riconosciute dall’INAIL. Prima avevamo patologie soprattutto derivate dalla scarsa igiene, dell’individuo, non esistevano i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), invece ora abbiamo altre categorie di malattie più importanti. Normativa e organizzazione della prevenzione aziendale La costituzione parla sia del diritto al lavoro e della salute: Art. 4: "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Pagina 5 di 58 Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società." Art. 32: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività…" Art. 41: "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana." Anche il codice civile ne parla: Art. 2087 "Tutela delle condizioni di lavoro": L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Art. 2094 "Prestatore di lavoro subordinato”: È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Art. 2104 "Diligenza del prestatore di lavoro”: Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende. Da ciò nasce il d.lgs. 81/08 del 9 aprile del 2008, il quale rappresenta il corpo legislativo per la prevenzione di tutti i rischi lavorativi e la protezione dei lavoratori. Difatti si chiama "Il Testo Unico per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di Lavoro". Questo d.lgs. 81/2008 contiene 306 articoli e XIII titoli 51 allegati, parla di: ✓ Principi comuni; ✓ Luoghi di lavoro; ✓ Attrezzature/DPI; ✓ Cantieri temporanei o mobili; ✓ Segnaletica; ✓ Movimentazione manuale dei carichi; ✓ Attrezzature munite di videoterminali; ✓ Agenti FISICI; ✓ Sostanze PERICOLOSE; ✓ Esposizione ad agenti BIOLOGICI; ✓ Protezione da Atmosfere Esplosive; ✓ Disposizioni finali. Il d.lgs. 81/2008 parla per primo delle figure che sono presenti all’interno delle aziende che devono avere delle responsabilità. Queste figure sono le "figure aziendali per la sicurezza". Il primo è il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria Pagina 6 di 58 attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (Art. 2, c.1 lett.b). Il datore di lavoro è anche il responsabile legale. Ad esempio nell’azienda sanitaria il datore di lavoro è il Direttore Generale. Nel d.lgs. 81/2008 troviamo l’articolo 15 che è il bigname di tutto quello che è nel d.lgs. 81/2008. L’articolo 15 si chiama "Misure generali di tutela"”: le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) Valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza: vuol dire che quando si entra in un’azienda tutti i rischi possibili e potenziali siano stati riportati n un documento chiamato "Valutazione Rischio", dove oltre ad esserci tutti i rischi vengono riportate anche tutte le misure di prevenzione e protezione; b) Programmazione della prevenzione e dei processi lavorativi, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro; c) Eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. Ad esempio nel calzificio è stato eliminato il mastice perché creava cancerogenicità; d) Ristretto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definiscine dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) Riduzione dei rischi alla fonte; f) Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) Limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al risciò; h) Utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) Priorità delle misure di protezione collettive rispetto alle misure di protezione individuale: quelle collettive sono ad esempio gli allarmi, i cartelloni; j) Controllo sanitario dei lavoratori; k) Allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione; l) m) n) informazione e formazione adeguate per i lavoratori; per i dirigenti e preposti; per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: informazione e formazione sono due concetti diversi. L´informazione ad esempio è quando attacco un foglio che dice che giovedì andiamo in gita scolastica, quindi dò alla persona una notizia. Invece la formazione è quando prendo una persona e gli dico di fare certi corsi. La differenza è che nella formazione alla fine del corso c’è una valutazione; m) Istruzioni adeguate ai lavoratori; n) Partecipazione e consultazione dei lavoratori; o) Partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; p) programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; Pagina 7 di 58 q) misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; r) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; s) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. Il d.lgs. 81/2008 porta un sacco di definizioni: Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; Pericolo (art. 2 lettera R): proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. Il pericolo è una proprietà intrinseca (della situazione, oggetto, sostanza, ecc.) non legata a fattori esterni; è una situazione, oggetto, sostanza, etc. che per le sue proprietà o caratteristiche ha la capacità di causare un danno alle persone. Ad esempio negli ospedali è stato levato l’alcool perché è infiammabile. Quindi pericolo = fattore di rischio; Rischio (art. 2 lettera S): probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. Il rischio è un concetto probabilistico, è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone. La nozione di rischio implica l’esistenza di una sorgente di pericolo e delle possibilità che essa si trasformi in un danno. Per esempio io ho l’alcool, ma io lo tengo chiuso in un armadietto chiuso a chiave ignifugo, perché lo utilizzo per un determinata cosa, quando io lo ho chiuso in un armadietto ignifugo non è più un rischio. Quindi ho adottate tutte quelle misure di prevenzione e protezione facendolo diventare non più un rischio, se invece lo lascio su un tavolo, mi diventa un rischio; Valutazione dei rischi (art. 2 comma 1, lettera Q): valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Questo documento è un obbligo del datore di lavoro e ne è responsabile, si avvale di consulenti, ma se è fatto male non se la rifanno con il consulente, ma con il datore di lavoro; Pagina 8 di 58 Articolo 28 “Oggetto della valutazione dei rischi”: la valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro- correlato (con il d.lgs. 81/2008 abbiamo questa aggiunta), secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Questi aspetti di determinate categorie prima non cerano; La valutazione dei rischi La valutazione dei rischi viene firmato da quattro figure, che sono le più importanti in azienda: 1. Datore di lavoro; 2. Medico competente; 3. Responsabile di Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP); 4. Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Queste figure hanno l’obbligo di controllare che il documento sia veritiero e che diano il loro parere. Quindi il documento di valutazione dei rischi deve contenere: ✓ una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; ✓ l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati; ✓ il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; ✓ l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; ✓ l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; ✓ l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Il documento di valutazione dei rischi va rielaborato periodicamente per Legge, però soprattutto quando: ✓ modifiche significative del processo produttivo e/o organizzazione del lavoro; ✓ evoluzione della tecnica; ✓ a seguito di infortuni significativi; Pagina 9 di 58 ✓ su segnalazione della sorveglianza sanitaria. Ad esempio quando in una ditta durante le visite periodico vedo che gli operai hanno un abbassamento d'udito, di conseguenza segnalo ciò e lo faccio inserire e/o modificare nella valutazione dei rischi. I tipi di rischi La valutazione dei rischi riguarda diversi tipi di rischio che sono: a) Rischi per la salute: sono quelle che il lavoratore nell´esercizio della professione possono affrontare questi rischi e avere dei problemi di salute dati da questi rischi. Non sono infortuni, ma a lungo andare mi provocano una malattia. Questi sono i rischi che gestisce il medico competente. Per esempio lavoro in un'azienda chimica, ho dei rischi per quella sostanza tossica e nociva. Di questo tipo di rischio troviamo i suoi fattori che sono: a. Rischio fisico: rumore, campi elettromagnetici; b. Rischio chimico: riguarda tutte le sostanze chimiche; c. Rischio biologico-infettivo; d. Rischio ergonomico: tutto quello che riguarda la postura e l movimentazione dei carichi; e. Rischio psicosociale: che riguarda il lavoro stress-correlato. b) Rischi per la sicurezza: se ne occupano i tecnici che li mettono a norma o risolvono il problema. Fanno parte del dipartimento o aspetto della prevenzione e sicurezza. Questi rischi possono causare infortuni (rischi infortunistici), sono per esempio ci sono delle prese elettrice che non sono a norma; c) Rischi di tipo trasversale: per esempio lo stress lavoro-correlato, rischi organizzativi, aspetto economico. Quindi sono tutti quei rischi un po' per la salute, un po' per la sicurezza e un po' a sé, perciò li mettiamo in questo tipo di rischio. Quindi il processo che mi va dal pericolo alla patologia è: 1. Pericolo; 2. Esposizione al pericolo; 3. Rischio; 4. Alterazione della condizione di benessere psico-fisico-sociale; 5. Danno/patologia. Sempre nel d.lgs. 81/2008 abbiamo come definizione la salute come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità. Il danno è qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi dell'evento ed è una lesione psico- fisica o danno alla salute. L'infortunio e la malattia professionale Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa. Gli elementi integranti l'infortunio sul lavoro sono: la lesione che dura più di tre giorni; la causa violenta; l'occasione di lavoro che comprende anche l’infortunio in itinere. Pagina 10 di 58 L’infortunio in itinere è un evento traumatico, che si verifica nel tragitto casa lavoro e viceversa. Questo fa sì che quando si dichiara che si stava andando o si veniva via da lavoro staremo sotto infortunio e non sotto malattia. Secondo n sentenza della cassazione comprende anche il tragitto per i genitori che accompagnano i figli a scuola ovviamente prendendo la strada più breve. La piramide della sicurezza o di Heinrich: con questa piramide sappiamo che su 3000 comportamenti rischiosi possiamo avere 300 quasi incidenti (come per esempio mi buco con l’ago, ma non la pelle perché mi struscia di striscio). Quindi questi vengono chiamati i near miss. Questi vengono segnalati perché vuol dire che le procedure non è del tutto corretta. Di questi 300 near miss 29 sono infortuni e uno può avere un infortunio grave. La malattia professionale è un evento dannoso che agisce sulla capacità lavorativa della persona e trae origine da cause connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa. La causa agisce lentamente e per gradi sull'organismo del soggetto e deve risultare in diretta relazione con l'esercizio di determinate attività nelle quali trovare la propria origine. Il vigente sistema di tutela si fonda su una presunzione legale del nesso di causalità tra la tecnopatia, elencata in un'apposita tabella, e le corrispondenti lavorazioni nocive. La vigente tabella delle malattie professionali è stata approvata con Decreto ministeriale del 10 giugno 2014. A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 179/88 e 206/88, sono comunque tutelate tutte le malattie che, seppure non comprese in detta tabella, il lavoratore provi abbiano un’origine professionale. Quindi la malattia professionale è una malattia prolungata correlata al lavoro. L’INAIL è un sistema assicurativo misto vuol dire che periodicamente fa uscire le tabelle nuove cioè pubblica le tabelle nuove di malattia professionale. Vuol dire che elenca le varie malattie professionali legate a quel tipo di lavoro e le riconosce per un periodo di tempo. I tumori vengono sempre riconosciuti non hanno un tempo limitato di riconoscimento. Le malattie tabellate l’INAIL le riconosce automaticamente sennò il lavoratore ha proprio onere economiche deve preparare la giusta documentazione. Ecco perché viene definito misto sennò se prenderebbero soltanto malattie professionali miste si definirebbe sistema chiuso. Pagina 11 di 58 La prevenzione e la protezione Definizione di prevenzione (art. 2, lettera N, d.lgs. 81/2008): il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno. La prevenzione deve essere fatta a monte, ecco perché ne rientra i corsi di formazione sulla prevenzione. Definizione di protezione: difesa diretta contro ciò che potrebbe recare danno. Elemento che si interpone tra qualcuno che può subire un danno e ciò che lo può causare. La protezione attiva è quella che gli stessi operatori devono attivare (estintori, arresti di emergenza - indossare caschi, scarpe, guanti, ecc.). La protezione passiva interviene anche senza il comando umano (impianto rilevazione incendio). Gli obblighi del datore di lavoro Secondo il d.lgs. 81/2008 gli obblighi del datore di lavoro sono: ✓ Progettare e realizzare di luoghi di lavoro corrispondenti a specifici requisiti di salute e sicurezza in relazione alla tipologia ed ai rischi dell'attività svolta; ✓ installare ed utilizzare macchinari, impianti ed attrezzature confacenti all'attività svolta e sicuri per la tutela dell'integrità fisica dei lavoratori; ✓ impiegare sostanze e/o prodotti che non costituiscano pericolo per i lavoratori o, in subordine; ✓ Organizzare il lavoro in modo che non sia nocivo ai lavoratori; ✓ adottare le misure di tutela che ne eliminino o riducano al minimo, per quanto tecnicamente possibile, i rischi conseguenti; ✓ valutare a tal fine i medesimi, fin dalla fase di progettazione del luogo di lavoro nonché del ciclo di produzione; ✓ informare e formare i lavoratori sui rischi (su cui il datore di lavoro è sanzionabile) cui sono esposti e le misure di tutela individuate, nonché: o vigilare affinché i lavoratori adottino le medesime. Ad esempio se i lavoratori non portano i guanti perché non vogliono comunque sanzionano il datore di lavoro perché non ha sorvegliato; o far sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria. La sorveglianza sanitaria la fa il medico competente, però il datore di lavoro mi dà gli elenchi di queste persone con la relativa mansione. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori e non facoltativa. Se scade l’idoneità e non abbiamo la visita, in teoria non possiamo lavorare. I dirigenti e i preposti Di norma quando l'organizzazione di un'azienda si amplia e si articola, il datore di lavoro ricorre a collaboratori, ai quali affida la direzione e/o il controllo dell'attività lavorativa. Pagina 12 di 58 Di pari passo, se vuole continuare ad esercitare anche una giusta direzione e controllo ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, egli deve affidare i propri doveri, in tal senso, a dei collaboratori, continuando comunque a verificare che le misure di tutela siano applicate. Nel D.lgs. 81/2008 smi, sono individuate specifiche figure che ricoprono dette funzioni di collaborazione, che prendono il nome di dirigente e preposto. In relazione al ruolo ed ai compiti loro conferiti dal datore di lavoro. Per esempio l’UNIPI ha il rettore, poi ha 20 dipartimenti universitari, i quali hanno dei direttori che sono i dirigenti. Quindi il rettore dà la delega per la sicurezza ad ogni dirigente di ogni dipartimento universitario. Il dirigente poi può scegliere dei preposti a cui delega un controllo più capillare. Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto hanno l’obbligo di fare rispettare le regole ai lavoratori e sono tutti sanzionabili. Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovraintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Così come esiste un sistema gerarchico aziendale ai fini della produzione di beni o erogazione di servizi, esiste anche un sistema gerarchico in relazione agli obblighi, funzioni e compiti in materia di salute e Sicurezza sul lavoro, sistemi che sovente sono sovrapponibili. La vigente normativa in materia di salute e sicurezza prevede: l'obbligo di formazione e di aggiornamento formativo sia per il datore di lavoro, sia per i dirigenti sia per i preposti; che il datore di lavoro e conseguentemente i dirigenti ed i preposti si avvalgano di specifiche figure consulenziali per adempiere alle disposizioni di legge. Queste figure consulenziali servono affinché la valutazione dei rischi sia più completa. Le figure consulenziali Le figure consulenziali sono: ✓ Responsabile e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi: collaborano per la valutazione dei rischi e quanto ne consegue; Pagina 13 di 58 ✓ Medico Competente; effettua la sorveglianza sanitaria, collabora alla valutazione dei rischi, collabora alla formazione e informazione dei lavoratori. Il medico competente può fare parte della ditta o può essere un esterno. ✓ Esperto Qualificato: valuta i rischi connessi all'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti ed effettua la sorveglianza fisica dei radio esposti; ✓ Medico Autorizzato: è il medico competente che sono formati e quindi hanno un’autorizzazione. Essi effettuano la sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti di categoria A. I lavoratori radio esposti hanno tutta una legislazione a parte. Ad esempio se una donna è in gravidanza, essa non ha l’obbligo di dichiararlo, ma c’è solamente una persona che lo devo fare la donna che è radio esposta; ✓ Responsabile per la Sicurezza in Risonanza Magnetica: si occupa della sicurezza connessa all'installazione ed uso delle risonanze magnetiche; ✓ Addetto alla Sicurezza Laser: collabora alla valutazione dei rischi connessi all'uso degli apparecchi laser. Il datore di lavoro Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore. Il soggetto può dirsi responsabile dell’impresa o unità produttiva solo se e in quanto abbia poteri decisionali e di spesa. Il datore di lavoro DEVE FARE: Individuare e valutare tutti i rischi organizzare e gestire la prevenzione in azienda; Adottare le necessarie misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali; Informare e formare i lavoratori sui rischi presenti in azienda. Il datore di lavoro NON PUÒ DELEGARE: La valutazione di tutti i rischi; La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP). È facoltà del datore di lavoro delegare i propri obblighi conferendo anche i necessari poteri decisionali e di spesa che gli competono. Normativamente il datore di lavoro non può delegare l'obbligo di provvedere alla valutazione dei rischi e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Il dirigente Il dirigente è colui che sovraintende, organizza e dispone nell'ambito delle competenze e dei poteri riconosciutigli dal datore di lavoro, ovvero della sicurezza. Che coda DEVE FARE il dirigente: Predisporre le misure di sicurezza in sintonia con il datore di lavoro; Impartire istruzioni e ordini precisi per la migliore esecuzione del lavoro; Vigilare affinché le istruzioni vengano eseguite; Incaricare i preposti affinché svolgano mansioni di controllo e vigilanza. Pagina 14 di 58 Il preposto Il preposto è colui che svolge funzioni di controllo e sorveglianza con i corrispondenti poteri organizzativi e disciplinari senza i poteri/doveri di predisposizione di mezzi e strutture (sovrintende). Il preposto DEVE FARE: Collaborare ai fini dell’attuazione delle misure di sicurezza decise ed organizzate dal Datore di Lavoro (o dal Dirigente che lo rappresenta) per il concreto svolgimento dell’attività lavorativa. Controllare che i lavoratori usino i dispositivi di sicurezza individuali e gli altri mezzi di protezione, e si comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri; Verificare se, nello svolgimento delle lavorazioni, si presentino rischi imprevisti e prende le opportune cautele; Collaborare col datore di lavoro facendogli presente eventuali carenze in tema di prevenzione riscontrate nel luogo di lavoro; Attuare il piano di manutenzione delle macchine e predispone verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta efficienza. Il Servizio di Prevenzione e Protezione Il Servizio di Prevenzione e Protezione è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali. All’interno di questo gruppo c’è un responsabile ovvero RSPP = Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione che può essere: Nell'aziende piccole di 5/6 persone, il datore di lavoro stesso; Nell'aziende grandi, un servizio interno, per esempio alla Piaggio c'è un servizio di prevenzione e protezione interno; Nelle ditte medie di 20/30 persone ci può essere un servizio esterno ovvero ci sono dei tecnici, delle società di prevenzione che vengono pagati per ciò e controllano che sia tutto sotto controllo sia la valutazione dei rischi che le misure di prevenzione e protezione. Il Servizio di Protezione e Prevenzione (SPP) DEVE FARE: Individuare e valutare i fattori di rischio; Individuare le misure per la sicurezza e la salute; Elaborare le misure preventive e protettive; Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; Fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi generali e specifici per la sicurezza e la salute; Partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione. La riunione periodica come la valutazione dei rischi richiede la partecipazione delle stesse 4 figure che sono: 1. Il datore di lavoro; 2. Il RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione); 3. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); 4. Il medico competente. Pagina 15 di 58 Gli obblighi del lavoratore Nel d.lgs. 81/2008 oltre a definire per la prima volta il lavoratore, ci dice anche che cosa deve fare ovvero egli contribuisce insieme al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti all’ adeguamento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Quindi: Usa correttamente gli strumenti di lavoro; Osserva le disposizioni; Non rimuove o modifica; Non compie di propria iniziativa; Segnala al datore di lavoro, dirigenti e preposti; Si sottopone a controlli sanitari; Segue i programmi di formazione e di addestramento. Nell’articolo 20 del d.lgs. 81/2008 abbiamo gli obblighi dei lavoratori, il quale recita che ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai, mezzi forniti dal datore di lavoro. L’inosservanza comporta sanzioni disciplinari multa fino al licenziamento, ammende da 200 a 600 euro, l’arresto fino ad un mese. I lavoratori possono essere incaricati di attuare alcune misure di emergenza che sono: Pronto soccorso (primo soccorso); Evacuazione dei lavoratori; Prevenzione e lotta antincendio (addetti antincendio); Gestione dell’emergenza. Questa è una nomina che viene fatto direttamente nell'aziende dal datore di lavoro, mentre in ambiente sanitario l'addetto al primo soccorso siamo tutti, ma comunque viene nominata una persona, mentre per l'antincendio dobbiamo fare un corso e poi l'esame con i vigili del fuoco. Ci sono gli addetti quindi in tutte le strutture. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene eletto dai lavoratori ed è una persona o persone elette o designate, in tutte le aziende o unità produttive, per rappresentare i lavoratori relativamente agli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Il numero del RLS varia a seconda dell'azienda e di solito sono i sindacalisti. Gli RLS possono essere nominati sia all'interno dell'azienda, individuato per lo più nell'aziende nell'ambito territoriale o di comparto. Egli rappresenta il portavoce dei lavoratori. Quindi il RLS DEVE FARE: Riceve informazioni e documentazione aziendale, informazioni dai servizi di vigilanza, adeguata formazione, quindi tutto quello che non è coperto dal segreto professionale e dalla Legge sulla privacy; Partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; Pagina 16 di 58 Accede ai luoghi di lavoro; Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione; Formula osservazioni in caso di visite e verifiche delle autorità competenti. L'RLS deve essere preventivamente consultato: per la designazione addetti SPP, prevenzione incendi, pronto soccorso; per la definizione del piano di attività per pronto soccorso, evacuazione e prevenzione incendi; per la valutazione dei rischi per la formazione addetti a pronto soccorso, evacuazione antincendio. Lo schema funzionale Quindi noi abbiamo uno schema funzionale dove ci sono tutta una serie di figure che collaborano: datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, SPP, Medico Competente, RLS. L'organo di vigilanza, controllo e assistenza C’è un'ultima figura che non è riportata per quanto riguarda l'aspetti interni dell'azienda ed è l'organo di vigilanza, controllo e Assistenza. Per organo di vigilanza si deve intendere l'Ente o l'Amministrazione pubblica che per legge svolge il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Quindi sono gli ufficiali di polizia giudiziaria che possono essere tecnici o medici nominati dal prefetto che possono venire a fare dei sopralluoghi senza dare preavviso. Il fine principale è la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori, nell’interesse dei medesimi e della collettività (minori costi sociali). L’attività di vigilanza può inoltre contribuire alla salvaguardia della corretta concorrenza, sotto lo specifico profilo della salute e Sicurezza sul lavoro, tra le imprese/aziende e tra i professionisti che operano, in detto ambito, quali consulenti dei datori di lavoro pubblici e privati nonché dei committenti di opere edili o di ingegneria civile. Pagina 17 di 58 Il medico competente L'ultima figura aziendale è il Medico Competente viene nominato dal datore di lavoro o dal dirigente ed ha il compito di fare collaborare, partecipare ….. ovvero tutto quei aspetti di Sicurezza e soprattutto deve fare quella che è la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Il medico competente può essere l'unica figura aziendale che torna per i lavoratori utile, nel senso che quando lavoriamo abbiamo qualche problema di salute o difficoltà a fare certe cose eccetera, possiamo interfacciarci con il medico competente che cercherà di aiutarci. In passato il medico competente era un medico di fabbrica finché non c’è stata la legislazione europea, ovvero un medico di qualsiasi specializzazione che sceglieva il proprietario della fabbrica e applicava quelle poche leggi che erano obbligatorie nella medicina di lavoro. Nel 1991 si è incominciato a parlare del medico competente, non più intenso come in senso capace, ma il medico competente è quello che ha le competenze specifiche di quel settore, per esempio una specializzazione in medicina del lavoro. Quindi fino al 1991 c'erano i medici di fabbrica che svolgevano funzioni di sorveglianza nelle aziende, poi ci fu una sanatoria che diceva per chi aveva fatto per 4 anni il medico di fabbrica poteva diventare medico competente. Questa sanatoria ha permesso alle persone che lavoravano in questo settore di continuare a lavorare. D.lgs. 626/1994 La prima Legge, Testo Unico che è uscito a livello europeo e in Italia che parla della salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro è il d.lgs. 626/1994, la quella è diventata pietra miliare e punto di riferimento. La 626 ha incominciato a sanzionare e quindi ha rendere obbligatorio, prima c'erano questi obblighi ma non esistevano le sanzioni, perciò adesso è diventata un problematica monetaria. Una delle figure che è diventata sanzionabile da tanti punti di vista è il medico competente. Quindi nel 94' tutte le aziende si sono messe in regola, proprio perché dal 94' è nata la sorveglianza e le sanzioni e prima non esisteva un testo unico di Legge di riferimento. Con il d.lgs. 626/94 abbiamo i nuovi obblighi del medico competente che sono in questa figura. Pagina 18 di 58 Il termine collaborazione con questa Legge è diventato un obbligo e diventa sanzionabile con le Legge 81/2008, prima non era sanzionabile ma ha introdotto i nuovi termini e ha fatto sì che non fosse solamente una figura di base, ma una figura consulenziale. La visita su richiesta del lavoratore prima non esisteva. Sempre con questa Legge sono cambiati i termini di giudizio. Il d.lgs. 81/2008 medico competente Secondo il d.lgs. 81/2008 il medico competente collabora con il datore di lavoro per la valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria. I requisiti dei medici competenti possono essere: Medici specializzati nella medicina del lavoro o preventiva; Hanno una docenza in medicina preventiva; Con la sanatoria; I medici che con un corso integrativo possono diventare medici competenti. Il concetto di medico competente e medico del lavoro sono concetti diversi. Il medico competente deve avere una serie di qualità tra cui può essere una specializzazione come medicina del lavoro. Invece se un medico competente di una azienda si licenzia e quindi non svolge più attività di sorveglianza sanitaria per quella azienda e vuole diventare docente universitario di medicina di lavoro allora non si parla più di medico competente, ma di medico di medicina del lavoro. I compiti e le funzioni previsti dall'articolo 25 del d.lgs. 81/2008 sono: Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute” sul posto di lavoro, secondo i principi della responsabilità sociale. Questo programma di promozione di salute sul posto di lavoro si chiama WHP = Work Health Promotion e sono programmi in cui l'azienda investe pagando e le ditte lo scaricando e diventano aziende virtuose. Le aziende collaborano con il medico competente; Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35 i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. Queste riunioni avvengono una volta all'anno con le quattro figure che sono quelle che si Pagina 19 di 58 riuniscono prima per firmare la valutazione dei rischi: datore di lavoro, medico competente, RSPP, RLS; Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno si definisce sopralluogo. Le quattro figure della sicurezza che firmano il documento della valutazione dei rischi e che sono presente alla riunione annuale e sono: 1. Datore di lavoro; 2. Il medico competente; 3. RSPP; 4. RLS. Secondo l'articolo 39 abbiamo lo svolgimento dell'attività di medico competente che sono: 1. L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). 2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a. dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore; b. libero professionista; c. dipendente del datore di lavoro; 3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente; 4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia. Quindi il datore di lavoro non può mettere bocca nel lavoro del medico competente; 5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. Quindi se il medico competente ha un dubbio può far fare delle consulenze esterno; 6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento. Pagina 20 di 58 Le competenze e le conoscenze del medico competente Le competenze del medico competente sono: clinica e tossicologica per rilevare i primi sintomi e segni (metabolici, funzionali e clinici), che si riferiscono ad una eccessiva esposizione ad agenti nocivi in ambiente di lavoro (campo di analisi preclinica), e la capacità di affrontare situazioni patologiche multifattoriali per le quali si configura un possibile ruolo dell’attività lavorativa svolta (malattie correlate al lavoro). Quindi sapere quali sono le patologie correlate al quel tipo di lavoro e/o sostanze; igiene industriale per la valutazione del rischio; medico-legale per stabilire il nesso di causalità tra esposizione ad agenti lesivi e presenza di compromissioni psico-fisiche, al fine di formulare diagnosi di malattia professionale, e per esprimere il giudizio di idoneità alla specifica mansione; epidemiologiche per elaborare i dati sanitari di gruppo e di ricavare informazioni utili ad integrare la valutazione del rischio e ad individuare misure preventive più adeguate. Perché ci sono patologie che sono più frequenti in un determinato lavoro e anche quelle nuove; Relazionali. Le conoscenze del medico competente: Dei fattori di rischio di tipo fisico, chimico, biologico, ergonomico ed organizzativo di ogni specifica realtà lavorativa; dei metodi di misura dei fattori di rischio; dei sistemi di prevenzione e protezione da adottare; del meccanismo d’azione degli agenti lesivi professionali e dei possibili effetti sull’uomo; dei sintomi più precoci e dei segni delle malattie professionali o correlate al lavoro; dei criteri diagnostici distintivi delle malattie professionali o correlate al lavoro (per la diagnosi differenziale con analoghe malattie non professionali); del significato dei valori limite di esposizione; del significato degli indicatori biologici. I compiti del medico competente Secondo l’Art. 25 del D.lgs. 81/08 i compiti del Medico Competente sono distinguibili in tre aree: Compiti collaborativi: secondo il comma 1, lettera a, collabora: o con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria; o alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori (prevenzione); o all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza; o alla organizzazione del servizio di PS; o attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale; Pagina 21 di 58 Compiti informativi intanto comunicare al lavoratore perché è venuto a fare la visita e fare capire che ogni lavoratore ha i propri rischi a seconda della mansione svolta ed è scritto sulla scheda di valutazione dei rischi. Quindi sono: o invia all'ISPESL-INAIL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro,….; o fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; o informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; o comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; Compiti operativi secondo il comma 1 sono: o programma ed effettua la sorveglianza sanitaria (visita) di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; o istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. o consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni sulla privacy e segreto o professionale; o consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione; o visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno (sopralluogo degli ambienti di lavoro) o partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. Nomina del medico competente Il datore di lavoro non può delegare mai la scheda della valutazione dei rischi e la nomina RSPP. Invece il medico competente può essere delegato dal datore di lavoro oppure da uno dirigente. Pagina 22 di 58 Il medico competente si deve interfacciare con diverse persone ed enti. La sorveglianza sanitaria del medico competente La definizione di sorveglianza sanitaria viene data dal d.lgs. 81/2008, articolo 2 comma 1, lettera M che rappresenta: "dall’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa". Quindi tutto quello che sono le attività sanitaria medica come le visite. La sorveglianza sanitaria si può comporre di esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente (esecuzione diretta e indiretta). L’art. 15 D.lgs. 81/08 legittima il “controllo sanitario dei lavoratori” anche come “misura generale di tutela”. Diversi ambiti di sorveglianza sanitaria trovano riferimento normativo al di fuori del D.lgs. 81/08, quali: DPR 1124/65 (biossido di silicio), D.lgs. 230/95 e s.m. (radiazioni ionizzanti), D.lgs. 532/99 (lavoro notturno), D.lgs. 66/03 (organizzazione dell’orario lavorativo), L. 125/01 e Accordo Stato-Regioni 16/03/06 (assunzione sostanze alcoliche), DPR 309/90 e Accordo Stato-Regioni 18/09/08 (Assunzione sostanze stupefacenti). La sorveglianza sanitaria è riportata dettagliatamente nel d.lgs. 81/2008, ma siccome doveva uscire in quel momento lì perché eravamo in ritardo secondo le direttive europee, qualcosa è sfuggito e quindi non lo ritroviamo nel d.lgs. ma in altre leggi. Per esempio le radiazioni ionizzanti che viene gestita in un'altra d.lgs. come il lavoro notturno. La sorveglianza sanitaria è sempre obbligatoria (Articolo 41) ? Solo quando c’è rischio normati e non. Quindi quando è espressamente indicato dalla legge e dalla valutazione dei rischi emerge la necessita di sorveglianza sanitaria anche per rischi non normati. Pagina 23 di 58 I rischi che attivano la sorveglianza sanitaria I rischi specifici che in automatico attivano la sorveglianza sanitaria sono: Rischio chimico; Rischio cancerogeno; VDT se uno ad esempio sta più di 20 ore davanti ad un video terminale; Rischio di movimentazione manuale dei carichi; Movimenti ripetuti di arti superiori; Radiazioni ionizzanti; Rumore; Vibrazioni; Rischio biologico; Lavoro notturno. Obbiettivi specifici della sorveglianza sanitaria Gli obbiettivi specifici della sorveglianza sanitaria sono: Identificare eventuali condizioni negative di salute ad uno stadio precoce; Identificare soggetti “ipersuscettibili”, ad esempio i diabetici non potrebbero lavorare in un turno notturno. Questo ci permette di prevenire dai danni da lavoro; Contribuire, attraverso opportuni feedback alla accuratezza della valutazione del rischio; Verifica nel tempo dell’adeguatezza delle misure di prevenzione adottate; Raccolta di dati clinici. La sorveglianza sanitaria cosa comprende La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Il medico competente non dà un giudizio d'idoneità all'infermiera, ma dà un giudizio alla persona per la sua idoneità alla mansione specifica se la persona cambia lavoro; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. La periodicità dipende dai rischi che ha il lavoratore per la sua mansione specifica eccetera; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente soprattutto per i rischi chimici e cancerogeni; f) visita medica dopo 60 giorni di assenza per malattia/infortunio per problemi di salute. I 60 giorni si intende continuativi. I 60 giorni sono stati decisi dal legislatore perché ha costatato che le Pagina 24 di 58 malattie più importanti durano circa 2 mesi compresi di riabilitazione. Se sono di meno i giorni il datore di lavoro non può richiedere la vita medica, ma può richiederlo il lavoratore. Le visite mediche non possono essere effettuate: a) Per accertare stati di gravidanza; b) Negli altri casi vietati dalla normativa vigente. Le visite mediche sono a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami chimici e BIOLOGICI e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Idoneità alla mansione specifica Il giudizio di idoneità, previsto per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, rappresenta uno dei compiti dell’attività di medico competente. Esprime il risultato di una attività di verifica dell’assenza di alterazioni dello stato di salute in conseguenza del lavoro svolto così come dell’assenza di situazioni psico- fisiche che predispongano il soggetto ad ammalare (Tutela della salute dello stesso lavoratore). Non esiste una definizione nel D.lgs. 81/08 e s.m.i. Il medico competente secondo l'articolo 41 del d.lgs. 81/2008, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: Non idoneità: un paziente diabetico che viene a visita per lavorare di notte come portiere di un hotel. Non idoneità alla mansione ed è per giusta causa di licenziamento; Idoneità alla mansione specifica: qualità connessa alla validità biologica del lavoratore/assumendo che gli consente di svolgere, effettivamente ed in concreto, una specifica mansione lavorativa senza che questa costituisca fattore di usura, controindicazione o pericolo in relazione agli stati morbosi o di infermità del soggetto o, in altri termini, la condizione biologica-sanitaria necessaria ad affrontare una mansione lavorativa determinata senza che ne derivi un danno alla salute o senza che venga aggravato un quadro morboso già esistente; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni: per esempio uno diabetico è non idoneo a svolgere il lavoro nel turno notturno permanentemente perché la sua patologia è cronica, invece una signora operata al seno che deve fare una lavorazione che richiede degli sforzi darò una idoneità parziale temporanea. Permanente o temporaneo si basa sulla patologia ovvero temporanea quando il lavoratore guarisce e permanente la teneva per tutta la vita. Idoneità parziale è quando una persona ha un ernia al disco e il medico competente dà un giudizio di idoneità parziale con limitazione di 10 kg, quindi una parte di lavoro non la fa. Abbiamo una differenza tra prescrizione e limitazione: la prescrizione è quando ad esempio devi andare in un reparto dove ci sono sostanze chimiche e sei asmatico, quindi gli dirò di mettere la mascherina quando vengono utilizzate queste sostanze. La prescrizione fai tutto il lavoro con particolare accorgimenti. Invece le limitazioni vuol dire che non puoi fare tutto il lavoro; Pagina 25 di 58 o Idoneità parziale (temporanea o permanente) alla mansione specifica con prescrizioni: lavoratore/assumendo che presenta problematiche di salute ma che con l'adozione di precauzioni preventive/protettive può comunque svolgere, effettivamente ed in concreto, una specifica mansione lavorativa senza che ne derivi un danno alla salute o senza che venga aggravato il quadro morboso già esistente; il giudizio può avere carattere temporaneo o permanente in relazione allo stato di salute del lavoratore/assumendo che può condizionare la sua idoneità alla mansione specifica in via transitoria o permanente, in tal caso il Medico Competente/Autorizzato, nell'esprimere il proprio giudizio ne indica i limiti temporali di validità; o Idoneità parziale (temporanea o permanente) alla mansione specifica con limitazioni: lavoratore/assumendo che presenta problematiche di salute tali da non poter svolgere, effettivamente ed in concreto, uno o più dei doveri delle attività di una specifica mansione lavorativa, pur adottando precauzioni preventive/protettive, senza che ne derivi un danno alla salute o senza che venga aggravato il quadro morboso già esistente; il giudizio può avere carattere temporaneo o permanente in relazione allo stato di salute del lavoratore/assumendo che può condizionare la sua idoneità alla mansione specifica in via transitoria o permanente, in tal caso il Medico Competente/Autorizzato, nell'esprimere il proprio giudizio ne indica i limiti temporali di validità; inidoneità temporanea o permanente alla mansione specifica: lavoratore/assumendo che presenta problematiche di salute tali da non poter svolgere, effettivamente ed in concreto tutti i doveri delle attività di una specifica mansione lavorativa, senza che ne derivi un danno alla salute o senza che venga aggravato il quadro morboso già esistente, pur adottando precauzioni preventive/protettive; nel caso in cui il giudizio sia di carattere temporaneo il Medico Competente/Autorizzato, nell'esprimere il proprio giudizio ne indica i limiti temporali di validità. comma 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. comma 8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. comma 9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, all'USL dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Secondo l'articolo 42 della sorveglianza sanitaria dove vengono descritti i provvedimenti in caso di idoneità alla mansione specifica sono: 1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute; 2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Quindi non deve essere economicamente una penalizzazione. Pagina 26 di 58 Ruolo del medico competente nella prevenzione in ambito lavorativo In ambito lavorativo, il medico competente fa la prevenzione: Primaria: eliminando o riducendo i rischi nell’ambito della sua attività di consulenza con il DL e l’RSPP nel processo di VR; Secondaria: diagnosi precoce nell'attività di sorveglianza sanitaria, durante le visite; Terziaria: esprimendo limitazioni o prescrizioni nei giudizi di idoneità alla mansione specifica. Ergonomia e patologie da sovraccarico biomeccanico La problematica di denunce e malattie più frequenti è nell'ambito sanitario. L'ergonomia è quella scienza che studia quelle leggi che governano il lavoro e permettono di gestire in maniera più corretta la postura. Quindi l'ergonomia fisica è l'adattamento del sistema uomo- macchina, in funzione delle caratteristiche anatomiche, antropometriche, fisiologiche e biomeccaniche che sono: Posture; Movimenti ripetitivi; Maneggevolezza degli strumenti; Disturbi muscolo-scheletrici lavoro-correlati; Salute e sicurezza sul lavoro. La finalità è la progettazione di ambienti e strumenti il più possibile adattati al lavoratore. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito i DMS (Disturbi Muscolo-scheletrici) come “problemi di salute dell’apparato locomotore, in particolare a livello di muscoli, tendini, scheletro, cartilagine, legamenti e nervi” (OMS 2004). I DMS possono dunque essere descritte come un eterogeneo e complesso gruppo di disturbi e patologie che interessano diverse parti del corpo. Pagina 27 di 58 Sovraccarico biomeccanico del rachide La colonna ha avuto un'evoluzione importante, maggiore flessibilità a livello lombare. La colonna vertebrale ha funzione di: Sostegno; Movimento; Protezione strutture nervose contenute nel canale vertebrale. Quindi attraverso la colonna vertebrale passano tutte le fibre nervose e quindi quando ho un'ernia può pigiare sul nervo e quindi da noia su tutto il percorso di quel nervo a seconda di dove si trova. Ad esempio se abbiamo un’ernia a livello di L1 e L2 avrò dolore e parestesie a livello della coscia. La cosa più brutta e difficoltosa è la gestione della postura eretta e tutta la parte superiore del corpo è collegata alla parte inferiore a livello della colonna lombare. Quindi tutto quello che trasporto sopra viene tutto concentrato a livello di un disco intervertebrale piccolino e viene trasmesso agli arti inferiori. Questo vuol dire che io ho la colonna che è formata dalle vertebre e nel mezzo abbiamo dei dischi intervertebrali devono essere resistenti, difatti hanno un anello fibroso resistente anche se è elastico con un nucleo polposo. Il nucleo polposo fa sì che il movimento sia ammortizzato, però si rischia che sotto uno sforzo importante o sotto un trauma si rompano. Pagina 28 di 58 Pressioni sui dischi intervertebrali In piedi aumenta il peso perché il peso si impatta sul basso, cosa che non avviene da sdraiati perché si distribuisce il peso. Per abbassarsi non bisogna piegare la schiena, ma prima flettere a schiena. Quindi per esempio tirando su una persona che è seduta sulla carrozzina arriviamo a superare i 650 kg. L'ergonomia quindi fa imparare che tirare su i pesi eccetera in modo corretto ne risente di meno la schiena. Ricordiamoci che nelle persone obese il pericolo e il peso raddoppia. Movimentazione manuale dei carichi Il d.lgs. 81/2008 ci dà una definizione della movimentazione manuale dei carichi: si intende per movimentazione manuale dei carichi le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari. Per esempio anche un paziente allettato è un carico da gestire. Il d.lgs. 81/2008 ha un allegato che ci spiega proprio come fare e ci dà le indicazioni come valutarlo. Il medico competente viene in azienda e gli dicono che c’è questo rischio, il quale deve essere calcolato tramite un algoritmo che mi dà poi dei numeri, in maniera che poi può gestirlo. Basta fare un movimento sbagliato per superare il livello di sicurezza. Il NIOSH è uno dei metodi di valutazione di movimentazione manuale dei carichi a livello internazionale. Questo metodo ci dice che quando uno si alza e sta in piedi sul disco intervertebrale ci sono 112 kg. Quindi il NIOSH ci dice che fino a 350 kg sul disco intervertebrale siamo sul livello di Pagina 29 di 58 sicurezza. Il livello massimo consentito entro il quale non si deve andare oltre è 650kg e tra 350 kg e 650 kg cerchiamo di regolarsi. Quindi imparare i movimenti giusti da attuare per movimentare una persona nel letto, un carico eccetera ci permette a livello ergonomico di proteggere la nostra schiena. Lombalgia aspecifica acuta-subacuta-cronica Il mal di schiena – lombalgia - Low Back Pain è una condizione tipica del genere umano con un picco d’incidenza fra i 30 e i 50 anni, caratterizzata da episodi acuti destinati a recidivare e periodi più o meno lunghi di remissione. Rappresenta la principale causa di assenteismo dal lavoro e la seconda causa d’invalidità permanente nei paesi occidentali. Se la sintomatologia si risolve: entro un mese, la lombalgia non specifica è definita acuta; fino a tre mesi (casi non infrequenti) si parla invece di lombalgia subacuta; oltre i tre mesi la lombalgia viene definita cronica. Molti studi etiologici dimostrano che il dolore lombare ha una origine multifattoriale. In alcuni casi viene oggi riconosciuto come una patologia correlata con il lavoro (work related disease). Come è noto, in questo tipo di patologie ad andamento cronico degenerativo, l’insorgenza dei disturbi è associata alla concomitante presenza di diversi fattori di rischio. Le cause del dolore lombare 1. Traumatiche: a. Ernia del disco; b. fratture da compressione; c. frattura-lussazione; d. spondilolisi traumatica. 2. Atraumatiche (non c'è un trauma specifico): a. patologia degenerativa del disco; b. stenosi vertebrale; c. artriti infiammatorie; d. spondilolisi e spondilolistesi; e. instabilità vertebrale; f. neoplasie. 3. Malattie viscerali: a. Patologie vascolari (aneurisma dell’aorta addominale); b. Patologie del pancreas(neoplasie, pancreatite); c. Patologie retroperitoneali (neoplasie, ematomi, fibrosi); d. Patologie renali (Neoplasie, calcolosi, pielonefriti etc.); e. Patologie dell’apparato gastrointestinale(neoplasie, ulcera, retto colite ulcerosa); f. Patologie dell’apparato genitale (neoplasie, endometriosi, gravidanza extrauterina). Pagina 30 di 58 Fattori critici relativi agli aspetti individuali 1) Età: variabilità nella prevalenza di LBP tra le categorie di soggetti più giovani, più anziani o con maggior anzianità di mansione, in relazione a differenti situazioni; 2) Antropometria: obesità, incompatibilità delle attrezzature sanitarie; 3) Allenamento: il frequente scarso allenamento, comporta maggiore vulnerabilità osteo-artro- mio-tendinea alle sollecitazioni; 4) Fattori psicosociali: affaticamento, ansia, stress e tono dell’umore depresso, appaiono significativamente correlati con le rachidopatie. Mal di schiena: i fattori di rischio occupazionali I fattori di rischio per la colonna vertebrale evidenziati dagli studi sperimentali e statistico epidemiologici sono rappresentati da: Movimentazione manuale dei carichi; Vibrazioni trasmesse a tutto il corpo (WBV); Posture incongrue (fisse / protratte); Movimenti e torsioni abnormi del tronco. Metodi di valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi e dei pazienti Il metodo di valutazione di rischio per ogni tipologia di movimentazione carichi è diverso. L'indice MAPO è indicato fortemente per i pazienti ospedalizzati Metodo Snook-Ciriello (traino e spinta) Il rischio si valuta con il Metodo Snook-Ciriello si valutano le forze esercitate con l’intero corpo, espresse in kg., di carrelli – traspallet - letti - apparecchiature ecc. La rilevazione avviene tramite dinamometro i dati interessano la massima forza iniziale e la massima forza di mantenimento. Il metodo Snook-Ciriello definisce il massimo sforzo (FI-FM) raccomandabile in relazione a: ✓ Sesso; Pagina 31 di 58 ✓ Frequenza di azione; ✓ Percorso; ✓ Altezza delle mani da terra durante l'azione. Pagina 32 di 58 Per esempio la mia tabella dice che il peso ottimale è di 8 kg, invece le mie scatole sono di 10 kg perciò farò 10/8=1,25. Il risultato che viene lo devo confrontare con la tabella sotto. La fascia: Verde è quella di sicurezza; Gialla è quella di intervento dove devo prendere degli accorgimenti; Rossa non posso farla; Viola. Il metodo NIOSH (sollevamento) Il metodo NIOSH riguarda il sollevamento manuale dei pesi e quindi ci dice che per quell'attività lavorativa qual è il peso ideale, tenendo conto età e genere delle persone. Questo peso ideale lo calcola e guardo se il mio peso è adeguato o no. Il peso raccomandato tiene conto del fattore: Altezza; Dislocazione; Orizzontale; Asimmetria; Presa: maniglie o no; Frequenza. Pagina 33 di 58 L'indice di sollevamento lo confronto con questa tabella. Metodo MAPO Il Metodo MAPO riguarda la Movimentazione Assistita Pazienti Ospedalizzati. L'indice MAPO è un indice sintetico per la valutazione del rischio nella Movimentazione Manuale dei Pazienti (MMP). Il metodo MAPO è stato proposto e messo a punto dal gruppo di ricerca EPM (Ergonomia della Postura e del Movimento) dell'ICO CEMOC (Istituti Clinici di Perfezionamento Centro di Medicina Occupazionale) di Milano. Per esempio siamo in una casa di riposo e siamo tre infermieri con 60 ospiti. Io faccio il calcolo tenendo conto chi è autonomo per andare in bagno e chi ha bisogno di aiuto perché sono allettati. Se l'indice MAPO mi dice che tre persone sono poche l'azienda deve mettere persone in più, questo perché l'indice MAPO massimo deve essere giallo. Pagina 34 di 58 L'indice MAPO può essere applicato ai reparti di degenza. Invece è scarsamente applicabile ai reparti di rianimazione, geriatria e psichiatria per sotto o sovrastima del MMP. MAPO cosa valuta: Il rischio complessivo cui è esposto il personale di assistenza (Infermieri, Ausiliari, ecc.) senza distinguere la qualifica; Il rischio complessivo derivante da azioni di movimentazione manuale di carichi/oggetti viene considerato residuale; Il rischio complessivo derivante da azioni di traino e spinta viene considerato trascurabile; La valutazione deve essere ripetuta per ogni singolo reparto. MAPO cosa non valuta: Pagina 35 di 58 Non prevede una valutazione “personalizzata” per il singolo operatore; Non tiene conto del sesso del lavoratore; Non viene considerata l’anzianità lavorativa del singolo operatore; Non prevede un’analisi (quali-quantitativa) delle eventuali posture incongrue assunte dall’operatore durante la movimentazione dei pazienti. Non valuta i fattori psicosociali Alcune regole generali per prevenire il mal di schiena ✓ Non tirare su pesi oltre la testa; ✓ Dobbiamo il più possibile lavorare in piano; ✓ La rotazione del tronco evitarla, ma spostarsi con tutto il corpo; ✓ Se dobbiamo prendere qualcosa in alto bisogna salire sulle scale; ✓ Il peso va diviso in pari per non essere dispari sulla colonna; Rischi e patologie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (SBAS) Ci sono patologie che derivano da movimenti ripetitivi e quindi patologie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (SBAS). Patologie e disturbi degli apparati muscolo-scheletrico e nervoso periferico degli arti superiori che si sviluppano gradualmente nel tempo come prodotto di sollecitazioni meccaniche ripetute. Ecco perché molto spesso si raccomanda di alternare i movimenti. Tali patologie e disturbi sono di tipo work-related: il lavoro non è l'unica causa ma può svolgere di volta in volta un ruolo causale primario, concausale o esacerbante. In particolare sono riconducibili a specifici rischi lavorativi: le tendinopatie del distretto mano-avambraccio; le tendinopatie inserzionali al gomito (epicondiliti); le tendinopatie della spalla (periartrite scapolo-omerale); le sindromi da intrappolamento (s. tunnel carpale in primis). Le malattie osteoarticolari non erano tabellate, sono state tabellate dal 2014 dall'INAIL. Il metodo che valuta i movimenti ripetitivi degli arti superiori e il metodo OCRA. Questo metodo mi dà una tabella dove il medico competente può valutare se c'è rischio o no e sotto un certo limite scatta la sorveglianza sanitaria. Il metodo OCRA viene fatto con diversi calcoli e uno dei rischi è che porta direttamente alla sorveglianza sanitaria. Pagina 36 di 58 Lo stress e lo stress lavoro correlato All´AOUP di Cisanello abbiamo il primo centro sulla valutazione dello stress lavoro correlato che è u percorso che riguarda molti professionisti e successivamente se viene diagnosticato rientra nelle malattie professionali tabellate e quindi riconosciute dall'INAIL. Non è semplice diagnosticarlo. Questo stress lavoro correlato è venuto fuori successivamente dalla definizione di salute secondo l'OMS che dice: "la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non semplicemente l’assenza di malattia”. Questo ha riportato a livello italiano tutta una serie di direttive che dal 2004 hanno reso obbligatorio una valutazione del benessere organizzativo all'interno delle aziende pubbliche. Il benessere organizzativo: “L’insieme dei nuclei culturali, dei processi e delle pratiche organizzative che animano la convivenza nei contesti di lavoro promuovendo, mantenendo e migliorando il grado di benessere fisico, psicologico e sociale delle comunità lavorative”.(Cantieri P.A. 2004;Direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione 23/04/2004). Viene dato un questionario, il quale successivamente viene studiato e poi nel caso diagnosticato lo stress lavoro correlato. Per trasparenza in ogni sito delle aziende pubbliche ci sono i dati riportati del benessere organizzativo. Gli indicatori del benessere organizzativo Gli indicatori positivi che ci fanno capire che all'interno dell'azienda abbiamo un benessere organizzativo sono: Pagina 37 di 58 Invece gli indicatori del malessere organizzativo sono: Quindi viene sottoposto a tutti i lavoratori un questionario anonimo, nel quale ci sono tutti gli indicatori sia positivi che quelle del malessere dopodiché si trae la conclusione. Il benessere organizzativo ha anche un impatto economico positivo all’azienda. Lo stress Hans Seyle nel 1973 ha dato la definizione di stress: “Tutti sanno che cos’è eppure nessuno sa che cosa è”. Selye aveva iniettato quotidianamente una sostanza a dei ratti per testarne gli effetti, e in questi topi aveva poi riscontrato insorgenza di ulcere peptiche, atrofia dei tessuti del sistema immunitario e un notevole ingrossamento delle ghiandole surrenali. Il fatto curioso, da cui poi scaturirono le intuizioni dello studioso, era che gli stessi sintomi si potevano riscontrare anche nei ratti del gruppo controllo in cui era stata iniettata quotidianamente semplice soluzione fisiologica. I due gruppi di animali avevano in comune il solo fatto di aver subito ogni giorno delle iniezioni: i sintomi che presentavano erano dovuti ad una cronica esposizione ad un ‘evento stressante’. Selye cercò di avvalorare la sua tesi sottoponendo gruppi di topi all'esposizione ad ambiente troppo caldo o troppo freddo, a tossine, a forti rumori e ad agenti patogeni: in tutti gli animali si riscontrarono gli stessi effetti. Selye concluse che "lo stress è la risposta strategica dell'organismo nell’adattarsi a qualunque esigenza, sia fisiologica che psicologica, a cui esso venga sottoposto. In altre parole, è la risposta aspecifica dell’organismo a ogni richiesta effettuata su di esso". Pagina 38 di 58 È bene chiarire che lo stress, di per sé, non rappresenta per l’organismo umano né un bene né un male. Anzi, se non esistesse lo ‘stress’ probabilmente non esisterebbe neppure il genere umano. Infatti, anche se oggi è diventato un termine utilizzato in accezione negativa, in sé lo stress è una risposta fisiologica normale e, nella storia dell’evoluzione della specie, positiva. Si è soliti dire che "il capo (o la suocera) è uno stress". In realtà il capo o la suocera possono essere uno stressor, cioè lo stimolo esterno che produce lo stress. La risposta di stress, definita dal Dr. Selye “General Adaptation Syndrome” ovvero “Sindrome Generale di Adattamento” (SGA) è un insieme di reazioni che, scatenate dallo stimolo esterno (stressor), hanno un’origine “alta”, cioè nelle facoltà intellettuali, e da lì la reazione a catena passa a coinvolgere le funzioni inferiori, a cominciare dal sistema nervoso autonomo (quello che regola il battito cardiaco, ma interviene anche nella funzione dei visceri) e dal sistema endocrino. Come Selye e altri studiosi hanno rilevato, lo stress può essere di due tipi differenti: Eustress (eu-: in greco, buono, bello); Distress (dis-: cattivo, morboso). L’eustress e il distress L'eustress, o ‘stress buono’, è il processo durante il quale le risposte messe in atto dal soggetto per contrastare le alterazioni percepite hanno successo e consentono di ristabilire un equilibrio accettabile tra l’individuo e l’ambiente. Alcuni esempi possono essere una promozione lavorativa, la quale attribuisce maggiori responsabilità ma anche maggiori soddisfazioni, o la situazione di stress pre-esame che permette di ottimizzare le energie e migliorare la performance. Altro esempio lo stress prima di affrontare un esame. Invece il distress è invece lo “stress cattivo” ossia quel processo che ha luogo quando l’individuo, nonostante i suoi tentativi di risposta, non riesce a ristabilire un equilibrio accettabile tra sé stesso e l’ambiente: in questa situazione possono verificarsi scompensi emotivi e fisici difficilmente risolvibili. Un esempio può essere un licenziamento inaspettato, oppure un intervento chirurgico. Ciascuno di noi, in maniera del tutto soggettiva, in virtù del patrimonio ereditario e delle esperienze vissute, filtra le diverse richieste compensando individualmente lo stimolo stressogeno. Per fronteggiare le situazioni, l’individuo mette in atto le proprie strategie comportamentali che vanno sotto il nome di coping (in italiano si potrebbe tradurre col termine cavarsela). Gli stili di coping dipendono appunto dalle caratteristiche del soggetto e dalle esperienze personali. Da ciò consegue la soggettività/individualità nella risposta di stress”. Pagina 39 di 58 La Sindrome Generale di Adattamento (SGA) La SGA ha tre fasi che sono: 1) Fase di allarme: lo stressor suscita nell’organismo un senso di allerta (arousal), con conseguente attivazione di processi psicofisiologici quali aumento del battito cardiaco, iperventilazione, sudorazione, ecc.; 2) Fase di resistenza: l’organismo tenta di adattarsi alla situazione, e gli indici fisiologici si normalizzano. Nel caso in cui l’adattamento non sia sufficiente, subentra la terza fase; 3) Fase di esaurimento: l’organismo non riesce più a difendersi, e viene a mancare la sua naturale capacità di adattamento. L’esposizione prolungata ad una situazione di stress può provocare l’insorgenza di malattie psichiche o fisiche. Le cause dello stress Lo stress lavoro-correlato La definizione che ci dà la NIOSH è: “E’ un insieme di reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifesta quando le richieste poste dal lavoro non sono commisurate alle capacità, risorse o esigenze del lavoratore. Lo stress connesso al lavoro può influire negativamente sulle condizioni di salute e provocare persino infortuni”. Lo stress lavoro correlato è in presenza maggiore nelle persone che hanno lavori di responsabilità, perch?