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[]{#chapter-1.xhtml} ::: {.body.s1 style="white-space:pre-wrap; line-break:strict;"} []{#chapter-1.xhtml#chapter-1}[Prefazione]{.c1} A partire dal 2006 ho avuto il piacere ed il privilegio di partecipare attivamente alla formazione degli aspiranti Maestri di Sci, continuando a coltivare la mia gra...

[]{#chapter-1.xhtml} ::: {.body.s1 style="white-space:pre-wrap; line-break:strict;"} []{#chapter-1.xhtml#chapter-1}[Prefazione]{.c1} A partire dal 2006 ho avuto il piacere ed il privilegio di partecipare attivamente alla formazione degli aspiranti Maestri di Sci, continuando a coltivare la mia grande passione per questo meraviglioso sport, che mi ha accompagnato per tutta la vita: come atleta prima e come Maestro poi, regalandomi infinite gioie e consentendomi di mantenermi agli studi e diventare Avvocato. In questo libretto ho collazionato il materiale che in questi anni ho elaborato e raccolto, in uno con la preziosa esperienza fatta al fianco degli aspiranti Maestri di Sci e dei colleghi in sede di aggiornamento professionale. Anche se può apparire semplice, lo sci e la professione ad esso legata presenta un caleidoscopio di risvolti giuridici e, sicuramente, questo libro non ha alcuna pretesa di completezza, ma vuole essere un ausilio ed una guida per i giovani che si avvicinano a questa professione e per tutti coloro che già la svolgono. []{#chapter-1.xhtml#chapter-1-5}  ::: []{#chapter-2.xhtml} ::: {.body.s1 style="white-space:pre-wrap; line-break:strict;"} []{#chapter-2.xhtml#chapter-2}[Dedica]{.c1} Questo libro è dedicato al mio papà, che pur essendo un numero uno nello sci, Istruttore Nazionale ed Allenatore al massimo livello, non mi ha mai forzato ad ottenere risultati e mi ha sempre sostenuto fornendomi un esempio che spero di seguire, se non come professionista della neve, come genitore... alla mia mamma che con dolcezza, ma con la fermezza che solo le mamme hanno, ha fatto sì che continuassi a studiare ed ha reso possibile lo sviluppo della mia carriera legale... e ai miei bambini, Filippo e Fabio, che spero possano proseguire la mia passione per questo sport.     © Daniele Mazzoleni 2023         C.so Vittorio Emanuele II 182 10138 Torino, Italia   [url: ]{.c1}[[avvocatomazzoleni.com]{.c1.underline}](http://avvocatomazzoleni.com)[ ]{.c1}   ::: []{#chapter-3.xhtml} ::: {.body.s1 style="white-space:pre-wrap; line-break:strict;"} []{#chapter-3.xhtml#chapter-3}CAPITOLO 1 ::: []{#chapter-4.xhtml} ::: {.body.s1 style="white-space:pre-wrap; line-break:strict;"} []{#chapter-4.xhtml#chapter-4}[Fonti ]{.c1}[normative]{.c1.c2} {#fonti-normative.p13 style=""} =============================================================== La disciplina dell'attività di Maestro di Sci è regolata dalla legge 8 marzo 1991 n. 81 (di seguito l. 81/91) che ha fissato i principi generali della materia, dalla legge regionale Piemonte 23 novembre 1992 n. 50 (di seguito l.r. 50/92) con cui si è data attuazione alla disciplina statale nella Regione Piemonte (unica disciplina regionale presa in considerazione dal presente lavoro), nonché dal regolamento del Collegio Nazionale dei Maestri di Sci e, a seconda del territorio di competenza, dai singoli regolamenti dei Collegi Regionali (o Provinciali) dei Maestri di Sci. A queste fonti primarie si sono poi aggiunti il Codice deontologico emanato dal Collegio Nazionale Maestri Sci e, soprattutto, in materia di sicurezza, la legge 24 dicembre 2003 n. 363 (di seguito l. 363/03), ora sostituita dal d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 40 (di seguito d.lgs. 40/2021), con il successivo Decreto Ministeriale 22 dicembre 2005 n. 299 (di seguito D.M. 299/2005) e, ultima ma non in ordine di importanza, la legge regionale 26 gennaio 2009 n. 2 modificata con l'introduzione della sua versione 15 (adattata al d.lgs. 40/2021entrata in vigore il 16 dicembre 2021 (di seguito l.r. 2/09). ::: []{#chapter-5.xhtml} ::: {.body.s1 style="white-space:pre-wrap; line-break:strict;"} []{#chapter-5.xhtml#chapter-5}Definizione di Maestro di Sci   [Secondo l'art. 2 l. 81/91 "]{.c1}[è Maestro di Sci chi insegna ]{.c1.c4}[professionalmente]{.c1.c5.underline}[, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le ]{.c1.c4}[tecniche sciistiche]{.c1.c5.underline}[ ]{.c1.c4}[in tutte le loro specializzazioni]{.c1.c5}[, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci ]{.c1.c4}[che non comportino difficoltà richiedenti l\'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi]{.c1.c5.underline}[".]{.c1} Con questa norma, il legislatore nazionale ha definito compiutamente l'ambito della professione di Maestro di Sci, consentendo l'insegnamento delle tecniche sciistiche in ogni tipo di contesto, con il solo limite derivante dalla necessità di utilizzare materiali alpinistici. Tali attività sono infatti riservate dalla l. 2 gennaio 1989 n. 6 alle Guide Alpine. Sarà dunque importante la comparazione con quanto previsto per lo svolgimento della professione di Guida Alpina: secondo l'art. 2 della l. 6/89, è guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività di: [a)]{.c6}[accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;]{.c1} [b)]{.c7}[accompagnamento di persone in ]{.c1}[ascensioni sci-alpinistiche ]{.c1.c8}[o in ]{.c1}[escursioni sciistiche]{.c1.c8}[;]{.c1.c9} [c)]{.c10}[insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche ]{.c1.c8}[con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo]{.c1.c8.underline}[.]{.c1} \ [Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, ]{.c1}[fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo]{.c1.c8}[, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'art. 4, salvo quanto disposto dagli artt. 3 e 21.]{.c1} Le regioni provvederanno a individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è consentita l'attività dei maestri di sci. [Il confronto tra le due discipline definitorie, consente di stabilire il limite delle rispettive competenze professionali: per quel che riguarda il Maestro di Sci, dunque, va tenuto presente che svolgere le attività riservate alla Guida Alpina iscritta all'albo comporterebbe la commissione del ]{.c1}[delitto]{.c1.c8.underline}[ di esercizio abusivo della professione di cui all'art. 348 c.p. e viceversa.]{.c1} Inoltre, va evidenziato come svolgere attività per le quali non si ha la relativa abilitazione professionale costituisce sicuramente un profilo di responsabilità difficilmente superabile in sede di contenzioso civile, penale e disciplinare. ::: []{#chapter-6.xhtml} ::: {.body.s1 style="white-space:pre-wrap; line-break:strict;"} []{#chapter-6.xhtml#chapter-6}[Albo Professionale]{.c1}   L'esercizio della professione di Maestro di Sci è subordinata all'iscrizione all'Albo Professionale regionale, tenuto dal Collegio Regionale dei Maestri di Sci. Ai fini dell'iscrizione sono necessari (art.4 lett. F l.r 50/92): [a)]{.c11}[la cittadinanza italiana o di altro stato membro della U.E.; ]{.c1} [b)]{.c11}[\... abrogato dalla legge regionale 25 giugno 2008, n. 15 (testo previgente: idoneità psico fisica attestata da certificato di data non anteriore a tre mesi e rilasciato dalla Azienda Socio Sanitaria Locale del Comune di residenza o da istituzione convenzionata ai sensi della L.R. 25 marzo 1985, n. 22 o da un Centro di Medicina dello Sport riconosciuto ai fini agonistici sciistici federali). ]{.c1} [c)]{.c12}[la maggiore età; ]{.c1} [d)]{.c11}[la licenza di scuola dell\'obbligo; ]{.c1} [e)]{.c11}[non aver riportato condanne penali che comportino l\'interdizione, anche temporanea, dall\'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; ]{.c1} [f)]{.c13}[l'abilitazione all\'esercizio della professione. ]{.c1} Tale abilitazione si ottiene in seguito alla frequentazione di corsi di formazione tecnico - didattica e culturale ed al superamento dei relativi esami (disciplinati dall'art. 5 l. regionale 50/92). [L'accesso ai corsi è disciplinato come segue (i requisiti sono tratti, a titolo di esempio, dai bandi relativi).]{.c1}   ::: []{#chapter-7.xhtml} ::: {.body.s1 style="white-space:pre-wrap; line-break:strict;"} []{#chapter-7.xhtml#chapter-7}Maestri di Sci Alpino   Ai corsi di formazione della Regione Piemonte, possono accedere coloro che abbiano superato una prova pratica attitudinale suddivisa in due fasi: 1. [La prima fase consiste nello svolgimento di una prova di slalom gigante cronometrato effettuato su una pista omologata F.I.S per la relativa disciplina e tracciato in funzione di un tempo minimo di 45'' impiegato dall'apripista, con un numero di porte compreso tra l'11 ed il 15% del dislivello relativo. Tale prova si svolge in due sessioni distinte. Sono esonerati dalla prova di Slalom Gigante cronometrato i candidati di sesso maschile in possesso di punteggio FIS uguale o inferiore a 50 punti, ovvero i candidati di sesso femminile in possesso di punteggio FIS uguale o inferiore a 55 punti, acquisiti in almeno una specialità, secondo gli ultimi elenchi FIS in vigore alla data delle prove di selezione. Superano la prova i candidati il cui tempo risulti compreso nei parametri di cui al relativo bando annuale. ]{.c1} 1. [Coloro che superano tale prima fase in una delle due sessioni, vengono ammessi a sostenere la seconda, consistente nell'effettuazione di tre tipologie di esercizi individuali previsti nella progressione Tecnica dello Sci Italiano 2010 e riferiti al Livello Oro: ]{.c1} 1. [Arco MEDIO; ]{.c1} 1. [Arco AMPIO; ]{.c1} 1. [Arco CORTO]{.c14.c15}[; ]{.c14} [Per i candidati che abbiano conseguito un punteggio non sufficiente ma "vicino" al limite di superamento e, comunque,]{.c1}[ ]{.c1.c2}[predeterminato nel bando, sarà inoltre possibile ripetere gli esercizi denominati Archi e, dunque, è istituita una terza fase che si potrebbe indicare come recupero.]{.c1} [La valutazione della seconda e terza fase delle prove di selezione, a partire dall'anno 2012 avviene, per la Regione Piemonte, con il sistema della valutazione palese.]{.c1}   ::: []{#chapter-8.xhtml} ::: {.body.s1 style="white-space:pre-wrap; line-break:strict;"} []{#chapter-8.xhtml#chapter-8}[Maestri di Sci di Fondo]{.c1}   La prova di selezione tecnica per l'ammissione al corso di formazione aspiranti maestri di sci di fondo si basa sull'esecuzione dei seguenti esercizi individuali: Tecnica Classica 1. [Prova libera in tecnica classica ]{.c1} 1. [Passo alternato ]{.c1} 1. [Passo spinta]{.c1} Tecnica di pattinaggio 1. [Prova libera in tecnica di pattinaggio]{.c1} 1. [Pattinaggio lungo con spinta]{.c1} 1. [ Pattinaggio corto con spinta]{.c1}   Tecnica di discesa 1. [Prova libera in tecnica di discesa]{.c1} 1. [Spazzaneve, curve a spazzaneve, virata]{.c1}   La valutazione della prova di selezione viene compiuta da una Commissione tecnica composta da cinque membri giudicanti che valuta le capacità di equilibrio coordinazione e sensibilità con gli attrezzi, adattabilità alle variabili condizionali (neve, velocità, terreno), armonia ritmica, dinamicità efficacia del gesto tecnico. Ognuno dei cinque Commissari esprime, per ogni singola prova, una valutazione tradotta in un punteggio da 0 a 10. Successivamente alla votazione, vengono eliminati il punteggio più alto e quello più basso e, quindi, assegnato al candidato un punteggio finale corrispondente alla sommatoria dei tre voti intermedi espressi dai Commissari. Ultimate le prove, la Commissione procede a calcolare la media dei punteggi finali conseguiti da ciascun candidato.\ Saranno, quindi, ammessi al Corso gli allievi che avranno conseguito una votazione media di 18 punti. ::: []{#chapter-9.xhtml} ::: {.body.s1 style="white-space:pre-wrap; line-break:strict;"} []{#chapter-9.xhtml#chapter-9}Maestri di Snowboard   La prova di selezione tecnica suddivisa in FASI, si svolge in più giorni anche a in funzione del numero degli iscritti ed è basata sull\'esecuzione di esercizi individuali. PRIMA FASE ◼ Slalom Gigante cronometrato. Lo slalom gigante cronometrato su una pista omologata F.I.S./F.I.S.I. per slalom gigante rispondente ai criteri FIS previsti per lo slalom gigante parallelo e tracciato in funzione di un tempo minimo di 30'' impiegato dall'apripista. ◼ Prova tecnica area freestyle Accedono a questa prova tecnica solamente i candidati che hanno superato la precedente prova di slalom gigante. Esecuzione di un salto con "grab" obbligato, individuato dalla commissione mediante estrazione tra i sei "grab" principali e più precisamente: 1\. Indy grab\ 2. Mute grab\ 3. Stalefish grab 4\. Sad grab\ 5. Tailgrab\ 6. Nosegrab   SECONDA e TERZA FASE Coloro che supereranno la PRIMA FASE di selezione saranno chiamati, in un giorno successivo alla conclusione delle prove della PRIMA FASE, a sostenere un secondo test che si comporrà di due parti: [1)]{.c16}[la Commissione visionerà i candidati sugli esercizi di cui all'elenco che segue, anche al fine di una taratura interna dei parametri di valutazione;]{.c1} [2)]{.c16}[i candidati dovranno eseguire gli esercizi individuali previsti nella progressione Tecnica Snowboard 2014 e più precisamente: ]{.c1} ⚫  AREA RIDING Con attrezzatura SOFT: Concatenate condotte ad arco variabile con andatura piede DESTRO avanti\ Con attrezzatura SOFT: Concatenate condotte ad arco variabile con andatura piede SINISTRO avanti ⚫  AREA FREESTYLE\ Con attrezzatura SOFT: Prova di BOX con manovra boardslide Con attrezzatura SOFT: Salto con rotazione obbligatoria Con attrezzatura SOFT: Prova Flat Tricks (Jibbing)\ QUARTA FASE - (Solamente per i candidati dichiarati dalla Commissione "RIVEDIBILI") Per "RIVEDIBILI" si intendono coloro che nella TERZA FASE hanno conseguito un punteggio mediato sulle cinque prove compreso tra il 17,00 e il 17,99 trentesimi, questi saranno chiamati - in una giornata successiva - a ripetere il test della TERZA FASE. Saranno quindi AMMESSI al Corso gli allievi che avranno conseguito una votazione media pari o superiore a 18,00 punti su trenta nelle cinque prove.\ \   ::: []{#chapter-10.xhtml} ::: {.body.s1 style="white-space:pre-wrap; line-break:strict;"} []{#chapter-10.xhtml#chapter-10}[I Corsi di Formazione]{.c1} Ultimate le procedure di selezione, i candidati idonei hanno facoltà di accedere al relativo corso di formazione. Il regolamento per la frequenza dei corsi è stato deliberato dal Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci del Piemonte in data 18 aprile 2012 ed è unico per tutte e tre le discipline. La Federazione Italiana Sport Invernali definisce ed aggiorna a livello nazionale i criteri ed i livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento, che dovranno essere assicurati nei corsi di formazione organizzati a livello regionale. Al termine del corso di formazione, che si articola su complessivi 90 giorni di insegnamento, i partecipanti dovranno sostenere i relativi esami. Le prove di esame comprendono tre sezioni: tecnica, didattica, cultura. Accedono alla prova culturale, unica per tutte e tre le specialità, i candidati che abbiano superato le precedenti prove. La prova culturale si articola in una serie di materie teoriche inerenti la professione di Maestro di Sci, oggetto dei corsi teorici, che in sede di esame vengono suddivise in gruppi di tre materie omogenee, che debbono essere tutte superate. [Le materie, secondo la Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2007, n. 45-7104 sono: didattica, pericoli della montagna, orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale, nozioni di medicina e di pronto soccorso; diritti doveri e responsabilità del maestro; leggi e regolamenti professionali; teoria e metodologia delle attività motorie e teoria dell'allenamento con nozioni di fisiologia.]{.c1} Anche per la prova culturale è prevista una seconda sessione d'esame in periodo autunnale alla quale accedono i candidati che non abbiano superato in tutto od in parte le prove delle previste materie. Nel caso di superamento parziale, alla prova "di recupero" gli aspiranti dovranno sostenere solo l'esame relativo agli ambiti culturali (gruppi omogenei di tre materie) per i quali erano risultati non idonei. [L'abilitazione viene rilasciata se il candidato ha conseguito la sufficienza in ciascuna sezione. Il mancato superamento della prova di didattica e di cultura comporta solo la ripetizione delle stesse nella sessione d'esame immediatamente successiva.]{.c1} []{#chapter-10.xhtml#chapter-10-111}  ::: []{#chapter-11.xhtml} ::: {.body.s1 style="white-space:pre-wrap; line-break:strict;"} []{#chapter-11.xhtml#chapter-11}[Modalità di iscrizione all'albo.]{.c1}   Chi abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione ed intenda iscriversi nell'Albo dei Maestri di Sci del Piemonte deve presentare la relativa domanda, corredata dalla richiesta documentazione e comprovante il possesso dei requisiti previsti al Collegio Regionale Maestri di Sci del Piemonte. Il Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci valuta la pratica entro 60 giorni dalla richiesta (termine non perentorio) e dà comunicazione della decisione all'interessato entro 15 giorni dalla relativa deliberazione. [L'iscrizione ad un albo regionale è incompatibile con quella nell'Albo di un'altra Regione.]{.c1} ::: []{#chapter-12.xhtml} ::: {.body.s1 style="white-space:pre-wrap; line-break:strict;"} []{#chapter-12.xhtml#chapter-12}[Trasferimento dell'iscrizione.]{.c1} [È]{.c1.c17}[ prevista la possibilità per un Maestro iscritto nell'albo di un'altra Regione o delle Province Autonome di Trento e Bolzano di trasferire l'iscrizione all'albo professionale del Piemonte, purché non siano in corso procedimenti disciplinari o sospensioni dall'esercizio della professione per qualsivoglia motivo.]{.c1} Il trasferimento è richiesto solo nel caso in cui il Maestro di Sci intenda esercitare stabilmente l'attività professionale in Piemonte, mentre se si tratta di esercizio temporaneo è sufficiente che il Maestro ne dia comunicazione al Collegio Regionale indicando le località in cui eserciterà l'attività ed il relativo periodo. Nessuna formalità si richiede al Maestro di Sci proveniente, con i propri allievi, da altre regioni, nel caso di esercizio saltuario dell'attività, ossia per un periodo non superiore ad una settimana nel corso della stagione. ###   {#section style=""} ::: []{#chapter-13.xhtml} ::: {.body.s1 style="white-space:pre-wrap; line-break:strict;"} []{#chapter-13.xhtml#chapter-13}[Il Maestro di Sci con titolo abilitativo conseguito all'estero]{.c1}   L'eliminazione fra Stati membri dell'Unione europea degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi costituisce uno dei fondamentali obbiettivi del sistema giuridico europeo, volto ad assicurare ai cittadini il diritto di muoversi all'interno dell'Unione stessa, per esercitare in maniera stabile un'attività professionale in uno Stato membro diverso dal proprio, o eseguirvi singole prestazioni. Nel 2005, con la Direttiva n. 36/05 CE si è proceduto ad un totale riordino della disciplina europea relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, a seguito delle raccomandazioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 2001, con cui si invitava la Commissione ad elaborare un regime più uniforme, trasparente e flessibile destinato a sostituire la precedente normativa di settore. [La Direttiva 2005/36/CE, in particolare, ha stabilizzato in un unico testo le precedenti tre direttive relative al regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali (riconoscimento dei diplomi, dei certificati e dei titoli conseguiti al termine dell'insegnamento superiore prolungato 89/48/CEE; riconoscimento dei diplomi, dei certificati e dei titoli diversi da quelli rilasciati al termine di un altro tipo di istruzione e formazione professionale 92/51/CEE e meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per l'artigianato, il commercio ed alcuni servizi 99/42/CEE), e le precedenti dodici direttive relative alle professioni settoriali (infermiere 77/452/CEE e 77/453/CEE, dentista 78/686/CEE e 78/687/CEE, veterinario 78/1026/CEE e 78/1027/CEE, ostetrica 80/154/CEE e 80/155/CEE, architetto 85/384/CEE, farmacista 85/432/CEE e 85/433/CEE, medico 93/16/CEE).]{.c1} Tra gli aspetti più rilevanti della Direttiva 2005/36/CE v'è la distinzione tra "libertà di stabilimento" e "libera prestazione di servizi". Mentre lo stabilimento implica la partecipazione permanente alla vita economica di uno Stato, la prestazione di servizi si caratterizza per la temporaneità della prestazione stessa (sul punto, si vedano, tra le tante, Corte di giustizia CE, sez. IV, 17 marzo 2011, in C-372/09 e C-373/09; Corte di giustizia CE, sez. I, 18 novembre 2010, in C-458/08). La nozione di «libertà di stabilimento» implica la possibilità per un professionista di stabilirsi in un altro Stato membro per svolgervi un\'attività professionale in modo stabile. La possibilità di stabilirsi è subordinata al riconoscimento della qualifica professionale, che può seguire uno dei tre regimi di riconoscimento previsti dalla Direttiva: [1) ]{.c1}[sistema generale]{.c1.c18}[;]{.c1} In base al sistema generale, che si fonda sul principio della fiducia tra gli Stati membri, rendendo possibile il mutuo riconoscimento, uno Stato membro non può rifiutare l'accesso ad una professione regolamentata ad un professionista proveniente da un altro Stato membro in possesso dei requisiti richiesti dal paese di provenienza per l'esercizio di detta professione. Per poter beneficiare del sistema generale, l'interessato deve essere pienamente qualificato per l'esercizio della professione nello Stato membro di origine. La normativa, inoltre, viene applicata soltanto alle professioni regolamentate nello Stato membro ospitante, cioè quelle professioni il cui accesso o esercizio è subordinato, nello stato suddetto, al possesso di determinate qualifiche professionali. [2) ]{.c1}[riconoscimento automatico]{.c1.c18}[;]{.c1} [Il riconoscimento automatico riguarda determinate professioni settoriali i cui requisiti minimi di formazione sono stati armonizzati a livello comunitario e, in particolare, la professione di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto, come disciplinate al Capo III della direttiva 2005/36/CE: ]{.c1}[non, quindi, il Maestro di Sci]{.c1.c18}[;]{.c1} [3) ]{.c1}[riconoscimento in base all'esperienza professionale]{.c1.c18}[.]{.c1} [Si applica alle attività dei settori artigianale, commerciale o industriale, con espressa ]{.c1}[esclusione]{.c1.c18}[, dalla sua applicabilità, della professione di istruttore sportivo e, dunque, di ]{.c1}[Maestro di Sci]{.c1.c18}[.]{.c1} [Diverso, invece, è il caso della libera prestazione di servizi, che si caratterizza per la ]{.c1}[temporaneità ]{.c1.c18}[della prestazione stessa. Ogni cittadino dell'Unione Europea, che sia legalmente stabilito in uno Stato membro, può prestare i suoi servizi temporaneamente e occasionalmente la sua opera in un altro Stato membro ]{.c1}[con il proprio titolo professionale di origine]{.c1.c18}[, senza dover chiedere il riconoscimento della qualifica o del titolo professionale. Nel solo caso in cui si tratti di professione non regolamentata nel Paese di provenienza, lo Stato membro ospitante può richiedere al prestatore di certificare un'esperienza professionale biennale, maturata nel corso dei dieci anni precedenti alla prestazione di servizi per la quale si presenta la dichiarazione e di avere uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione. Questi ultimi devono essere rilasciati da una Autorità competente dello Stato membro]{.c1}[ ]{.c1.c2}[di provenienza; devono attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto dallo Stato membro ospitante (art. 13, paragrafo 2, della Direttiva) e devono altresì attestare la preparazione del titolare all\'esercizio della professione interessata.]{.c1} [Per quanto concerne il quadro normativo nazionale nella materia ]{.c1}[de qua]{.c1.c19}[, l'Italia, con il d.lgs. 6 novembre 2007, n. 206 ("]{.c1}[Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell\'adesione di Bulgaria e Romania]{.c1.c19}[") è stato il primo Paese comunitario a trasporre la direttiva nell'ordinamento interno.]{.c1} Ai sensi dell'art. 2, il decreto legislativo si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare, sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell\'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio della professione. [L'art. 3 del decreto prosegue precisando che "]{.c1.c17}[il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d\'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano. \[\...\] La professione che l'interessato eserciterà sul territorio italiano sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività sono comparabili]{.c1.c19}[".]{.c1.c17} Come la direttiva, anche il decreto di recepimento distingue la disciplina per la prestazione temporanea (artt. 9 e seguenti) da quella dettata per lo stabilimento (artt. 16 e seguenti). L'art. 9, in particolare, specifica che la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non può essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali: [a)]{.c20}[se il prestatore è legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione; ]{.c1} [b)]{.c20}[in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione non è regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno due anni nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi. ]{.c1} Il comma 2 del medesimo articolo precisa, infine, che le disposizioni del Titolo II (relative alla libera prestazione di servizi) si applicano esclusivamente al caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la propria professione. Nello specifico, i soggetti aventi titolo professionale conseguito in Paesi Comunitari, dovranno inoltrare preventivamente richiesta di nulla osta, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 6 novembre 2007, n. 206 all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che dovrà valutare la sussistenza dei requisiti di cui sovra. [Pertanto, ]{.c1.c17}[sino all'ottenimento da parte del ministero della comunicazione di chiusura istruttoria con esito favorevole, tali soggetti non sono abilitati all'insegnamento delle tecniche sciistiche nel territorio]{.c1.c18}[ ]{.c1.c21}[della Repubblica Italiana]{.c1.c18}[, con la conseguenza che, nel caso in cui ponessero in essere tali condotte, sarebbero penalmente sanzionabili per avere abusivamente esercitato la professione.]{.c1} [Con riferimento al requisito fondamentale dello "stabilimento" nel Paese di origine (]{.c1}[rectius]{.c1.c19}[ conseguimento dell'abilitazione professionale) il T.A.R. Trento sez. I, in data 06/12/2013 con sentenza n. 400 ha statuito che: "]{.c1}[il provvedimento di inibizione dello svolgimento della professione di maestro di sci al richiedente, cittadino italiano in possesso di un titolo abilitativo professionale straniero, rappresenta un atto vincolato a seguito dell\'accertamento della mancanza in capo al richiedente del requisito dello stabilimento in Romania e, in subordine, della non temporaneità e occasionalità della prestazione che l\'interessato aveva comunicato di voler svolgere]{.c1.c19}[".]{.c1} Per ciò che concerne, invece, soggetti aventi titolo professionale conseguito in Paesi non appartenenti alla U.E., che intendano esercitare temporaneamente la professione di Maestro di Sci in Italia, ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 9 della L.R. 50/92 dovranno richiedere il rilascio del nulla osta direttamente al Collegio Regionale sul cui territorio di competenza hanno intenzione di insegnare. Il Collegio Regionale dei Maestri di Sci provvederà a concedere il nulla osta previo esito positivo della richiesta a COLNAZ ed a FISI circa il riconoscimento in Italia del titolo in possesso del richiedente. Laddove tali soggetti intendano stabilirsi in Italia, a patto che il loro titolo sia riconosciuto, dovranno richiedere l'iscrizione all'albo professionale del Collegio sul cui territorio di competenza andranno ad operare. [Le norme richiamate prevedono, infatti: " ]{.c1.c17}[5. ]{.c1.c22}[Ai cittadini comunitari, non iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome, che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, la professione di Maestro di Sci, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell\'adesione di Bulgaria e Romania). ]{.c1.c19}[6. ]{.c1.c22}[Fuori dai casi di cui al comma 5 (Titoli di Paesi non U.E. n.d.r.), e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), i Maestri di Sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che intendono esercitare temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, devono richiedere ]{.c1.c19}[preventivamente ]{.c1.c22}[il ]{.c1.c19}[nulla osta ]{.c1.c22}[al Collegio regionale dei Maestri di Sci del Piemonte. Qualora i Maestri di Sci stranieri, non iscritti in albi professionali italiani, intendano esercitare stabilmente in Piemonte devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale della Regione Piemonte.]{.c1.c19}[".]{.c1.c17} Si segnala, in ultimo, che nel mese di luglio del 2012 l'Italia ha sottoscritto il Memorandum per i Maestri di Sci (MOU) con il quale la Commissione Europea ha inteso realizzare un progetto pilota per il rilascio di tessere professionali nell'ambito della direttiva 2005/36/CE (riconoscimento qualifiche professionali) per il periodo dal 15 settembre 2012 al 30 giugno 2013 che sostituiscono integralmente la tessera EuroSkiPro. Tale tessera professionale -- BOLLINO MOU - consente al Maestro di Sci di beneficiare, in caso di richiesta di stabilimento o di esercizio temporaneo della professione sul territorio dei Paesi firmatari, del riconoscimento automatico della qualifica professionale (ai sensi della direttiva 2005/36/CE), senza quindi la necessità di confrontare le formazioni e di applicare eventuali misure compensative. [Tale Memorandum è ora superato in seguito all'emanazione di specifica fonte regolamentare a livello Comunitario]{.c1.c18}[.]{.c1}   ::: []{#chapter-14.xhtml} ::: {.body.s1 style="white-space:pre-wrap; line-break:strict;"} []{#chapter-14.xhtml#chapter-14}Il Regolamento Delegato UE 2019/907 In data 14 marzo 2019 la Commissione Europea ha emanato il regolamento 2019/907 con il quale viene istituita una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell\'articolo 49 ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali tra i Paesi membri. L'atto ha il pregio di chiarire ed uniformare i criteri per l'abilitazione professionale del Maestro di Sci a livello comunitario, introducendo un riconoscimento automatico per determinate qualifiche di maestro di sci, consentendo ai titolari di tali qualifiche di spostarsi più agevolmente tra gli Stati membri al fine di svolgere l'attività professionale. Per i maestri di sci che non possiedono i requisiti necessari per partecipare alla PFC o che non hanno superato la PFC, continuerà ad essere applicato il quadro generale per il riconoscimento delle loro qualifiche ai sensi della direttiva 2005/36/CE come visti sovra. Cuore della nuova disciplina è l'Articolo 4 che istituisce il "Principio di riconoscimento automatico". Secondo la norma, "Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati in conformità all\'articolo 8 (Certificato di competenza) attestanti l\'esito positivo della PFC. Qualsiasi cittadino dell\'Unione in possesso di un tale certificato rilasciato in uno Stato membro ha il diritto di accedere alle attività professionali di maestro di sci in altri Stati membri alle stesse condizioni dei maestri di sci che hanno acquisito la loro qualifica in tali Stati. 2. Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati in conformità all\'articolo 8 ai maestri di sci che godono dei diritti acquisiti di cui all\'articolo 7(#footnotes.xhtml#footnote1){#chapter-14.xhtml#footnote-ref1}. Il sistema delineato dal Regolamento si basa sul riconoscimento comune di una serie di qualifiche, espresse con l'allegato I, che maestri di sci debbono possedere per poter essere riconosciuti a livello comunitario: [a)]{.c24}[la comprensione delle metodologie di insegnamento, istruzione e formazione e la capacità di applicarla alle lezioni di sci alpino sia su pista che fuori pista;]{.c1} [b)]{.c25}[La capacità di adattare una sessione di insegnamento alla luce delle condizioni metereologiche variabili;]{.c1} [c)]{.c26}[La capacità di creare, valutare in modo autonomo i requisiti di insegnamento appropriati per tutte le classi, a ogni livello di insegnamento di sci alpino, da principiante esperto;]{.c1} [d)]{.c25}[La capacità di ideare un programma di insegnamento di sci alpino utilizzando tecniche idonee;]{.c1} [e)]{.c24}[La capacità di creare una situazione formativa;]{.c1} [f)]{.c27}[La capacità di preparare materiale didattico, informativo e formativo da utilizzare durante qualsiasi tipo di lezione di sci alpino;]{.c1} [g)]{.c25}[La capacità di effettuare una dimostrazione tecnica che include una spiegazione dei diversi elementi per tutte le classi, a ogni livello di insegnamento di sci alpino;]{.c1} [h)]{.c24}[La capacità di valutare una sessione o un ciclo di insegnamento di sci alpino;]{.c1} [i)]{.c27}[La conoscenza dei principi di primo soccorso e la capacità di applicarli in caso di infortunio durante la pratica di sport invernali e la capacità di avviare le operazioni di salvataggio.]{.c1} Con riferimento all'organizzazione pratica della prova di formazione comune, il regolamento prevede una "Prova Tecnica" ed una "Prova di Sicurezza". ::: []{#chapter-15.xhtml} ::: {.body.s1 style="white-space:pre-wrap; line-break:strict;"} []{#chapter-15.xhtml#chapter-15}La prova tecnica Consiste in uno slalom gigante in sci alpino. Essa è organizzata secondo le norme tecniche stabilite dalla Federazione Internazionale Sci («FIS») ed è adattata per tenere conto degli obiettivi della prova tecnica. Possono partecipare alla prova tecnica i cittadini dell\'Unione che rientrano nell\'ambito di applicazione del presente regolamento e che presentano domanda direttamente presso uno Stato membro organizzatore o un organo competente. I candidati ammissibili che non hanno superato la prova nei tentativi precedenti possono ripetere la prova senza restrizioni. La prova tecnica è composta di due manche. L\'ordine di partenza per la prima manche è estratto a sorte, mentre l\'ordine di partenza per la seconda manche è invertito rispetto a quello della prima manche. I candidati che superano la prova tecnica durante la prima manche non partecipano alla seconda. Le commissioni esaminatrici supervisionano e garantiscono la corretta esecuzione della prova tecnica. L\'iscrizione alle commissioni esaminatrici per la prova tecnica è aperta ai cittadini qualificati di tutti gli Stati membri. Solo i cittadini che hanno superato l\'eurotest prima dell\'entrata in vigore del presente regolamento o che hanno superato la PFC sono da considerarsi ammissibili alla nomina nella commissione esaminatrice per valutare i moduli della prova tecnica. Le commissioni esaminatrici sono designate dallo Stato membro organizzatore o dall\'organo competente. I membri della commissione esaminatrice devono sempre rappresentare almeno tre Stati membri. I candidati possono richiedere una rivalutazione dell\'esito della loro prova tecnica da parte della commissione esaminatrice laddove essi ritengano che siano stati commessi errori materiali. In tal caso la commissione esaminatrice valuta la richiesta e risponde senza ritardo indicando i motivi della conferma o della modifica dei risultati della prova tecnica per quel singolo candidato. La commissione esaminatrice delibera a maggioranza semplice dei suoi membri. L'organizzatore informa gli Stati membri o gli organi competenti al rilascio delle qualifiche elencate nell\'allegato I dei risultati della prova tecnica entro sette giorni lavorativi dalla data della PFC. Gli Stati membri o gli organi competenti mantengono e pubblicano su base annuale un elenco aggiornato di maestri di sci che hanno completato con esito positivo la prova tecnica o che hanno beneficiato di diritti acquisiti o esenzioni, laddove essi abbiano conferito a tali maestri di sci una qualifica corrispondente a quelle elencate nell\'allegato I. La prova tecnica si svolge su una pista di slalom gigante che risponde ai criteri stabiliti dalla FIS e adattati al fine di tener conto degli obiettivi della prova tecnica, in particolare per quanto riguarda la lunghezza, il dislivello e il numero di porte. Le date della prova tecnica sono comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri o ai loro organi competenti con almeno due mesi di anticipo. Il dislivello è compreso tra 250 metri e 300 metri. Il numero di porte è compreso tra l\'11 % e il 15 % del dislivello in metri, ma idealmente tra il 12 % e il 13 % al fine di valutare l\'abilità nelle traiettorie di curva dei maestri di sci piuttosto che l\'abilità di scivolamento.\ I profili delle discese sulla pista di slalom gigante devono conformarsi, per quanto possibile, alle seguenti combinazioni: a\) un terzo della pista dovrebbe comprendere una pendenza media con una percentuale di dislivello compresa tra il 26 % e il 43 %; b\) un terzo della pista dovrebbe comprendere una pendenza forte con una percentuale di dislivello compresa tra il 45 % e il 52 %; c\) un terzo della pista dovrebbe comprendere una pendenza lieve con una percentuale di dislivello compresa tra il 25 % e il 26 %. La pista deve essere omologata da una commissione tecnica, i cui membri devono essere nominati dallo Stato membro organizzatore o, se del caso, dall\'organo competente, in base alle loro competenze ed esperienza professionale. Gli Stati membri o gli organi competenti diversi da quelli che organizzano la PFC possono avanzare proposte per la composizione della commissione tecnica. In tal caso lo Stato membro organizzatore, o l\'organo competente, può rifiutare una proposta solo per motivi debitamente giustificati. Una volta omologata la pista, lo Stato membro o l\'organo competente notifica con almeno due mesi di anticipo alla Commissione e agli altri Stati membri i dettagli pratici di ogni evento da organizzare per eseguire la PFC su tale pista. Vi deve essere un numero minimo di tre apripista partecipanti alla prova tecnica. Lo Stato membro organizzatore, o l\'organo competente, è obbligato a selezionare gli apripista tra i cittadini di un qualsiasi Stato membro che abbiano superato l\'eurotest o la prova eurosicurezza prima dell\'entrata in vigore del presente regolamento o aver superato la PFC con l\'ottenimento un coefficiente di correzione uguale o maggiore di 0,8700 nel test di calibrazione per la stagione in corso e sono soggetti a un test di calibrazione. L\'obiettivo del test di calibrazione è di attribuire un coefficiente di correzione a ciascun apripista al fine di stabilire il tempo di riferimento per i candidati della prova tecnica. Ciascun apripista può completare due manche durante il test di calibrazione e il risultato migliore è attribuito al rispettivo apripista. Il coefficiente di correzione attribuito a ciascun apripista è da rivedere annualmente. Il test di calibrazione è organizzato da una commissione per i test di calibrazione. I membri della commissione per i test di calibrazione sono designati con le stesse modalità della Commissione esaminatrice. I risultati del test di calibrazione sono pubblicati dallo Stato membro organizzatore prima della data prevista per lo svolgimento della PFC in tale Stato membro.\ I tempi compensati per gli apripista sono calcolati moltiplicando il tempo di ammissione del test di calibrazione del rispettivo apripista per il coefficiente di correzione attribuito. Il tempo di riferimento per il test di calibrazione è calcolato come la media dei due tempi migliori compensati degli apripista di riferimento. Quattro apripista di riferimento sono nominati dalla commissione per i test di calibrazione in base ai risultati dell\'elenco degli apripista dell\'anno precedente. Il coefficiente di correzione degli apripista è calcolato come segue:\ coefficiente di correzione = tempo di riferimento del test di calibrazione/tempo di percorrenza degli apripista. Il tempo di riferimento della prova tecnica è calcolato come segue, con un minimo di tre apripista alla partenza e almeno due all\'arrivo delle loro manche: a\)  si prende in considerazione la media dei due tempi migliori compensati degli apripista che hanno effettuato il percorso prima della partenza del primo candidato della manche;\ b)  si prende in considerazione la media dei due tempi migliori compensati degli apripista che hanno effettuato il percorso dopo la partenza dell\'ultimo candidato della manche;\ c)  il tempo di riferimento della prova tecnica è la media delle due medie di cui ai punti a) e b). Il coefficiente degli apripista deve essere comunicato ai candidati prima dell\'inizio della prova tecnica. \ Si considera che i seguenti candidati abbiano superato la prova tecnica: a\)  i candidati uomini che abbiano completato una manche con un tempo inferiore o uguale al tempo di riferimento della prova tecnica maggiorato del 19 %.\ b)  le candidate donne che abbiano completato una manche con un tempo inferiore o uguale al tempo di riferimento della prova tecnica maggiorato del 25 %.\ Il tempo massimo di percorrenza per il superamento della prova è di conseguenza calcolato come segue: a) tempo massimo di percorrenza uomini = tempo di riferimento della prova tecnica x 1,19;\ b) tempo massimo di percorrenza donne = tempo di riferimento della prova tecnica x 1,25. ::: []{#chapter-16.xhtml} ::: {.body.s1 style="white-space:pre-wrap; line-break:strict;"} []{#chapter-16.xhtml#chapter-16}La prova di sicurezza Persegue l\'obiettivo di valutare il rispetto dei requisiti minimi dei candidati in termini di sicurezza, indispensabili per l\'esercizio della professione di maestro di sci in ambiente specifico. I cittadini dell\'Unione possono partecipare alla prova di sicurezza previo superamento della prova tecnica e presentazione di domanda direttamente presso uno Stato membro organizzatore o un organo competente che organizza la prova in tale Stato membro. La prova di sicurezza è organizzata sotto la responsabilità dell\'autorità competente per la formazione dei maestri di sci nel rispettivo territorio dello Stato membro nel quale si svolge la prova di sicurezza, a seguito di un accordo con una commissione tecnica costituita a tal fine. La commissione tecnica è composta da cittadini qualificati di un qualsiasi Stato membro e rappresenta almeno tre Stati membri. Tali cittadini sono designati dallo Stato membro organizzatore o, se del caso, dall\'organo competente sulla base delle loro competenze ed esperienza professionale nel settore. Le date della prova di sicurezza devono essere comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri o organi competenti con almeno due mesi di anticipo. Le commissioni esaminatrici supervisionano e garantiscono la corretta esecuzione della prova di sicurezza. L\'iscrizione alle commissioni esaminatrici per la prova di sicurezza è aperta ai cittadini qualificati di tutti gli Stati membri. Solo i cittadini che hanno superato la prova di sicurezza prima dell\'entrata in vigore del presente regolamento o che hanno superato la PFC sono da considerarsi ammissibili alla nomina nella commissione esaminatrice per valutare i moduli della prova di sicurezza. Tali commissioni esaminatrici sono designate dallo Stato membro organizzatore o, se del caso, dall\'organo competente sulla base delle loro competenze ed esperienza professionale nel settore. I membri della commissione esaminatrice devono sempre rappresentare almeno tre Stati membri. Gli Stati membri o gli organi competenti diversi da quelli che organizzano la PFC possono avanzare proposte per la composizione della commissione esaminatrice. In tal caso lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l\'organo competente, può rifiutare tale proposta solo sulla base di motivi debitamente giustificati. I candidati possono richiedere una rivalutazione dell\'esito della loro prova di sicurezza da parte della commissione esaminatrice laddove essi ritengano che siano stati commessi errori materiali. In tal caso la commissione esaminatrice valuta la richiesta e risponde senza ritardo indicando i motivi della conferma o della modifica dei risultati della prova di sicurezza per quel singolo candidato. La commissione esaminatrice delibera a maggioranza semplice dei suoi membri. Lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l\'organo competente, informa gli Stati membri o gli organi competenti che rilasciano le qualifiche elencate nell\'allegato I dei risultati della prova di sicurezza entro sette giorni lavorativi dalla data in cui è stato organizzato un evento per l\'esecuzione della PFC. Questi ultimi mantengono e pubblicano su base annuale un elenco aggiornato di maestri di sci che hanno completato con esito positivo la prova di sicurezza o che hanno beneficiato di diritti acquisiti o esenzioni, laddove essi abbiano conferito a tali maestri di sci una qualifica corrispondente a quelle elencate nell\'allegato I. La prova di sicurezza è suddivisa in due parti e si articola in cinque moduli obbligatori, ognuno dei quali è valutato singolarmente. La prova di sicurezza valuta le conoscenze e le abilità relative alla sicurezza dei candidati per mezzo di un esame teorico e di un esame pratico. In caso di esito negativo di uno o più moduli o se la prova di sicurezza non include tutti i moduli, il candidato deve ripetere l\'intera prova. ::: []{#chapter-17.xhtml} ::: {.body.s1 style="white-space:pre-wrap; line-break:strict;"} []{#chapter-17.xhtml#chapter-17}L\'esame teorico Modulo: «Inviate una richiesta di soccorso al centro di soccorso locale nella lingua del paese di accoglienza in seguito a una valanga.» L\'esame teorico è considerato superato se la richiesta di soccorso giunge al centro di soccorso in maniera chiara e comprensibile e fornendo informazioni accurate che consentono a detto centro di assolvere i propri compiti.   L\'esame pratico L\'esame pratico per sci fuori pista prevede tre moduli d\'insegnamento incentrati sulla gestione del gruppo e un modulo che consiste nella ricerca e salvataggio di due persone sepolte da una valanga. L\'esame pratico deve essere sostenuto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è organizzata la prova. I tre moduli sulla gestione del gruppo hanno una durata di 15 minuti ciascuno, con un tempo di preparazione di 15 minuti per ogni modulo. Tali moduli d\'insegnamento sono considerati superati se almeno il 75 % delle esercitazioni è stato svolto in maniera soddisfacente. ::: []{#chapter-18.xhtml} ::: {.body.s1 style="white-space:pre-wrap; line-break:strict;"} []{#chapter-18.xhtml#chapter-18}Moduli sulla gestione del gruppo Modulo 1: «Interpretate con il vostro gruppo il bollettino sul rischio valanghe. Confrontate le indicazioni del bollettino con le vostre osservazioni in loco e valutate la situazione.» Modulo 2: «Portate il vostro gruppo su un pendio fuori pista e proponete un tracciato tenendo conto di fattori quali condizioni della neve, punti di raduno e tipo di organizzazione del gruppo. Valutate i rischi della discesa insieme al vostro gruppo.» Modulo 3: Un\'ulteriore forma di valutazione è estratta a sorte tra le seguenti possibilità: a\)  Interpretazione e comprensione della meteorologia Il bollettino meteorologico alpino indica una situazione del tipo «Stau a nord» vale a dire forti precipitazioni da nord (alta pressione a ovest e bassa pressione verso est). Come si viene a creare questa situazione? Dove sono previste precipitazioni e approssimativamente di quale entità? In quali termini tale situazione può influire sulle valanghe? Il bollettino meteorologico evidenzia l\'arrivo probabile di forti venti di Foehn sul versante nord delle montagne alte. Quale sarà, in quest\'eventualità, il tempo nelle zone nord e sud del massiccio montano e quale sarà la probabile incidenza sulle valanghe? Valutate la situazione meteorologica in loco. Quali fattori incidono sull\'evoluzione del tempo e come si evolverà quest\'ultimo, secondo voi, nel corso dei prossimi giorni? b\)  Comprensione dei pericoli in alta montagna Quali fattori favoriscono l\'insorgenza di ipotermia e quali sono le precauzioni da adottare? Quali sono le caratteri­stiche distintive dell\'ipotermia e come bisogna agire quando si presenta? In presenza di quali sintomi è necessario consultare un medico? Quali fattori possono portare al congelamento e quali sono le precauzioni da adottare? Quali sono le caratteri­stiche distintive del congelamento e come bisogna agire in caso di congelamento localizzato? Quali fattori ne favoriscono lo sviluppo ulteriore? In presenza di quali sintomi è necessario consultare un medico? State percorrendo in discesa una pista lunga. La visibilità si riduce sempre di più a causa della nebbia. Come vi orientate senza l\'ausilio di un GPS e che tipo di gestione del gruppo adottate? c\)  Abilità di valutare e interpretare il manto nevoso Analizzate la stabilità dell\'attuale manto nevoso. Descrivete il possibile manto nevoso nel caso di un inverno con scarse nevicate. Illustrate gli eventi meteorologici che possono comportare un\'instabilità del manto nevoso. Descrivete il possibile manto nevoso nel caso di un inverno con abbondanti nevicate. Illustrate gli eventi meteoro­logici che possono provocare un\'instabilità del manto nevoso.\ ::: []{#chapter-19.xhtml} ::: {.body.s1 style="white-space:pre-wrap; line-break:strict;"} []{#chapter-19.xhtml#chapter-19}Modulo di ricerca e salvataggio di persone sepolte da una valanga Il modulo consiste nell\'individuare due apparecchi di ricerca dei travolti in valanga (ARTVA) nonché riportare in superficie almeno uno dei due apparecchi. Ciascun ARTVA è riposto in una sacca con materiale isolante di circa 60 cm di larghezza e sotterrato a circa 1 m di profondità ma senza sovrapposizione di segnale. È possibile utilizzare un ARTVA da esercitazione. La zona di ricerca è circoscritta a una superficie massima di 50 m per 50 m. Il tempo massimo consentito per localizzare i due ARTVA e riportare in superficie uno di essi è di 8 minuti. Per partecipare al modulo di ricerca i candidati devono essere dotati di un ARTVA digitale provvisto di almeno tre antenne. I candidati in possesso di un ARTVA analogico non sono ammessi a questo modulo di prova. Il modulo è superato se i due ARTVA sotterrati sono localizzati con successo e uno di essi è riportato in superficie entro i limiti di tempo stabiliti. []{#chapter-19.xhtml#chapter-19-230}  ::: []{#chapter-20.xhtml} ::: {.body.s1 style="white-space:pre-wrap; line-break:strict;"} []{#chapter-20.xhtml#chapter-20}Considerazioni sulla normativa UE La disciplina sovra riassunta nei suoi tratti essenziali consente di ipotizzare, per il futuro, una sempre maggiore integrazione, a livello comunitario, del livello di formazione professionale del maestro di sci "Europeo". Ciò che è importante sin d'ora sottolineare, a parere di chi scrive, è il doppio pilastro su cui la disciplina europea poggia la sua struttura: le abilità tecniche da un lato e, dall'altro, le conoscenze in materia di sicurezza. I due pilastri fanno si che la lezione di sci, svolta dal professionista europeo, venga svolta in maniera efficace dal punto di vista tecnico ed in piena sicurezza per i suoi allievi.   {#section-1 style=""} - ::: []{#chapter-21.xhtml} ::: {.body.s1 style="white-space:pre-wrap; line-break:strict;"} []{#chapter-21.xhtml#chapter-21}[Durata e rinnovo dell'iscrizione all'albo ]{.c1}   L'iscrizione all\'albo professionale ha una durata limitata a tre anni rinnovabile previa frequentazione dei relativi corsi di aggiornamento professionale. Nel caso di impossibilità di frequentare il predetto, per malattia o per altre cause di forza maggiore, il Maestro di Sci che fornisca al Collegio Regionale la relativa documentazione, è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento. In questo caso, la validità dell'iscrizione è prorogata fino al primo corso successivo alla cessazione dell\'impedimento. L'omessa frequenza comporta l'automatica sospensione dall'albo professionale. ###   {#section-2 style=""} ::: []{#chapter-22.xhtml} ::: {.body.s1 style="white-space:pre-wrap; line-break:strict;"} []{#chapter-22.xhtml#chapter-22}[Tariffe]{.c1}   I Maestri di Sci nell\'esercizio dell'attività professionale, svolta sia in forma singola che associata erano tenuti ad applicare le tariffe deliberate dal Collegio Regionale e da questo comunicate alla Regione e alle Province (art. 15 L. reg.). Tale disposizione è stata poi abrogata dall\'art. 22 della l.r. 38/2009, ragion per cui non vi è più alcun vincolo tariffario. Il superamento dei valori massimi indicati comportava l\'applicazione nei confronti del trasgressore di una sanzione amministrativa, mentre il mancato rispetto delle tariffe minime era fonte di responsabilità disciplinare sotto il profilo della lotta alla sleale concorrenza. L\'obbligo di osservare le tariffe ed il divieto di concordare ribassi al fine di creare motivi di preferenza è sancito anche nel codice deontologico dei Maestri di Sci, all\'art. 8. ###   {#section-3 style=""} ::: []{#chapter-23.xhtml} ::: {.body.s1 style="white-space:pre-wrap; line-break:strict;"} []{#chapter-23.xhtml#chapter-23}[Obbligo del distintivo]{.c1} [Il ]{.c1}[Consiglio Direttivo del Collegio]{.c1.c28}[ regionale Maestri di Sci del Piemonte, con le delibere del del 22/07/2011 e del 12/11/2011 e in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 del Codice di Deontologia, ha previsto che il distintivo regionale/stemma dei maestri di sci del Piemonte deve essere obbligatoriamente applicato sulla manica sinistra di un capo adeguato e confacente all'esercizio della professione di maestro nelle sue specialità.]{.c1} Nell'ottica di identificare la figura del Maestro di Sci in Italia, il Consiglio Direttivo ha ritenuto di consigliare l'utilizzo della divisa nazionale proposta dall'AMSI, con la ovvia precisazione dell'obbligo di applicare il distintivo regionale sulla manica sinistra. A tal proposito occorre ricordare che l\'art. 498 c.p. puniva chi portava abusivamente in pubblico divise o altri segni distintivi. Tale fattispecie di reato è stata oggi depenalizzata (d.lgs. 507/99). Tuttavia il porre in essere la condotta descritta in tale norma determina ancora l\'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 154 ad €. 929. ::: []{#chapter-24.xhtml} ::: {.body.s1 style="white-space:pre-wrap; line-break:strict;"} []{#chapter-24.xhtml#chapter-24}Esercizio abusivo della Professione {#esercizio-abusivo-della-professione.p13 style=""} ===================================================================   [L'esercizio della professione di Maestro di Sci da parte di chi non è iscritto nel relativo all'albo professionale è punito penalmente ai sensi dell\'art. 348 c.p., rubricato ]{.c1}[abusivo esercizio di professione.]{.c1.c4} [La punibilità del delitto ]{.c1}[ex]{.c1.c4}[ art. 348 c.p. nell'ambito delle discipline della neve, in tutte le sue declinazioni (alpino, nordico e snowboard) discende dal combinato disposto dei seguenti articoli:]{.c1}   1. [art. 348 c.p.:]{.c1.c8.underline}[ "]{.c1}[Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione ]{.c1.c4}[da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000]{.c1.c5}[. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell\'applicazione dell\'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. Si applica la pena della reclusione ]{.c1.c4}[da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato]{.c1.c5}[ di cui al primo comma ]{.c1.c4}[ovvero ha diretto l\'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo]{.c1.c5}[";]{.c1} 1. [art. 18 l. 81/1991:]{.c1.c8.underline}[ "]{.c1}[1. L\'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell\'articolo 348 del codice penale. 2. Ai fini di cui al comma 1, all\'insegnamento professionale è equiparato l\'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci.]{.c1.c4}[";]{.c1} 1. [art. 12 l.r. 50/92:]{.c1.c8.underline}[ "]{.c1}[1. L\'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell\'art. 348 del codice penale. 2. Ai soli fini di cui al comma 1, all\'insegnamento professionale è equiparato l\'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci.]{.c1.c4}[" ]{.c1}   [L'art. 348 c.p. è stato completam]{.c1}[ente sostituito dall\'art. ]{.c1}[[12, comma 1]{.c1}](http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000860145ART30,__m=document)[, ]{.c1}[[L. 11 gennaio 2018, n. 3]{.c1}](http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000860145ART0,__m=document)[, ed è entrato in vigore il 15 febbraio 2018. A partire da tale data, dunque, chiunque eserciti abusivamente la professione di maestro di sci (per ciò che qui interessa) sarà soggetto alle nuove, e decisamente più incisive sanzioni, sia sotto il profilo della libertà personale, con pene suscettibili di arrivare sino ai 5 anni di reclusione, sia sotto quello patrimoniale, vista la previsione della concorrente sanzione pecuniaria di una multa sino ad €. 75.000,00=. ]{.c1} [In particolare, ciò che ritengo utile sottolineare è il carattere di delitto contro l'amministrazione pubblica che fa sì che la punibilità si verifichi a prescindere dalla corresponsione di denaro quale compenso per la prestazione laddove la stessa integri un atto tipico della professione. Nel nostro caso, dunque, la fattispecie entra in gioco laddove si insegnino "]{.c1}[a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l\'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi]{.c1.c4}[". Il requisito del "compenso", diversamente, è richiesto solo nel caso contemplato dai secondi commi relativi "all'accompagnamento": in tal caso il delitto si commette anche in mancanza dell'insegnamento di tecniche sciistiche a patto che sia presente l'elemento della retribuzione.]{.c1} [Sul punto la Corte di Cassazione, nella sua massima composizione (Sezioni Unite), con la sentenza n. 11545 del 15.­12.­2011, ha statuito che: "]{.c1}[Costituisce condotta punibile quale esercizio abusivo della professione il compimento senza titolo, ]{.c1.c4}[anche occasionalmente e gratuitamente]{.c1.c5.underline}[, di atti attribuiti in via esclusiva a una determinata professione... ]{.c1.c4}[". In relazione alla natura ed alla ragione (la c.d. ]{.c1}[ratio legis]{.c1.c4}[) di tale norma le S.U. la ravvisano "]{.c1}[nella necessità di tutelare l\'interesse generale, di pertinenza della pubblica amministrazione, a che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge (in tal senso, testualmente, Sez. 6, n. 1207 del 15/11/1982, dep. 1985, Rossi, Rv. 167698). ]{.c1.c4}[Il titolare dell\'interesse protetto è, quindi, soltanto lo Stato, e l\'eventuale consenso del privato destinatario della prestazione professionale abusiva non può avere valore scriminante]{.c1.c5.underline}[". ]{.c1} Nel caso dei maestri di sci alpino, nordico e snowboard occorre poi notare come quanto esplicitato dalla giurisprudenza in linea generale, viene confermato dal dettato normativo laddove entrambe le norme art. 18 l. 81/91 e art. 12 l.r. 50/92, al primo comma, prevedono la punibilità dell'insegnamento delle tecniche sciistiche (quindi l'oggetto tipico della professione) senza alcun riferimento al requisito del compenso mentre, al secondo comma, prevedono che la sola attività di accompagnamento sulle piste (attività non univocamente individuata come professionale) diventi punibile se svolta dietro retribuzione (dunque appaia, agli occhi dei terzi, come attività professionale). Un'ultima, ed importante notazione va fatta con riferimento alle specializzazioni derivanti dalla frequentazione ad uno dei tre corsi professionalizzanti: vero è che sia la legge professionale nazionale che quella regionale non individuano tre distinte figure professionali, bensì un'unica figura di maestro di sci; ciò non di meno, l'albo professionale risulta diviso in tre diverse figure professionali, i cui iscritti hanno frequentato un percorso formativo solo parzialmente comune ed hanno ottenuto un'abilitazione statale esclusivamente per la singola disciplina in relazione alla quale hanno frequentato il corso e superato gli esami intermedi e quello di abilitazione. Ciò posto, risulta configurabile, ad avviso dello scrivente, la commissione del delitto di esercizio abusivo della professione anche nei confronti di chi, pur regolarmente iscritto all'albo professionale per una disciplina, ne insegni una differente. [Ciò proprio in considerazione della ]{.c1}[ratio]{.c1.c4}[ della norma incriminatrice come declinata dalle S.U. della Corte di Cassazione in funzione della tutela della professionalità in riferimento alla specifica abilitazione della quale il professionista è in possesso e, rispetto alla quale, lo Stato risulta il garante certificatore. ]{.c1} Diverso è, invece, il caso degli allenatori / istruttori: il maestro di sci alpino / fondo / snowboard sono perfettamente abilitati, per legge, ad insegnare tecniche sciistiche anche in contesti agonistici rivestendo, di fatto, il ruolo di allenatore pur senza averne la qualifica aggiuntiva, senza perciò violare il precetto penale. [Tale condotta potrà, al più, essere oggetto di esame sotto il profilo disciplinare ai sensi dell'art. 5 del codice di deontologia professionale secondo cui "]{.c1}[L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico. Il maestro di sci ha il dovere di rifiutare quegli incarichi per l'assolvimento dei quali ritenga di non essere adeguatamente preparato o di non avere sufficiente competenza.]{.c1.c4}[" o, laddove ne utilizzi anche il titolo, sotto il diverso aspetto previsto all'art. 23 comma secondo, che prevede la sanzionabilità in via disciplinare "...]{.c1}[dell'uso di un titolo professionale (anche specializzazione o qualifica) in mancanza dello stesso, e lo svolgimento di attività in periodo di sospensione. Dell'infrazione risponde anche il collega e/o direttore di scuola che abbia permesso direttamente o indirettamente l'attività irregolare.]{.c1.c4}[".]{.c1} [Viceversa, il soggetto che abbia anche la qualifica di allenatore (per conseguire la quale è requisito necessario essere maestro di sci regolarmente iscritto all'albo professionale) dovrà necessariamente mantenere anche l'iscrizione all'albo professionale per poter esercitare tale professione: diversamente incorrerebbe nel delitto previsto dall'art. 348 c.p..]{.c1} ###   {#section-4 style=""} ::: []{#chapter-25.xhtml} ::: {.body.s1 style="white-space:pre-wrap; line-break:strict;"} []{#chapter-25.xhtml#chapter-25}[Collegi dei Maestri di Sci]{.c1} {#collegi-dei-maestri-di-sci.p13 style=""} ================================================================= La legislazione nazionale ha individuato organismi associativi cui demanda la funzione di salvaguardare, tutelare e promuovere l\'attività professionale dei Maestri di Sci, affidando poi alle singole Regioni il compito di dare attuazione alle regole generali ivi indicate. In conseguenza sono stati istituiti o previsti i seguenti enti: 1. [il Collegio Regionale costituito in ogni Regione; ]{.c1} 1. [i Collegi delle Province Autonome di Trento e Bolzano; ]{.c1} 1. [nelle regioni nei cui albi sono iscritti meno di 20 maestri, devono istituirsi collegi Interregionali (nelle regioni in cui opera un numero di maestri compreso tra le venti e le trenta unità la costituzione di collegi interregionali costituisce una mera facoltà). ]{.c1} \ La legge regionale del Piemonte prevede e regola in modo più completo la struttura e le funzioni del Collegio Regionale dei Maestri di Sci.\ Tale organismo ha emanato un proprio regolamento che disciplina l\'organizzazione interna dell'Ente, le funzioni dello stesso e detta regole specifiche sull\'esercizio della professione di Maestro di Sci.\ Il Collegio Regionale è un organismo di autodisciplina ed autogoverno; è composto da tutti i maestri iscritti nell\'albo professionale della Regione, nonché quelli residenti nella medesima regione che non esercitino più attività per ragioni di età o invalidità (c.d. "Emeriti"). La funzione principale del Collegio è la tenuta dell\'Albo professionale. Inoltre, esercita il potere disciplinare nei confronti degli iscritti, determina il contributo di iscrizione etc\... Gli organi costitutivi del Collegio regionale sono: 1. [l\'Assemblea;]{.c1} 1. [il Consiglio Direttivo; ]{.c1} 1. [il Presidente;]{.c1} 1. [il Consiglio Allargato; ]{.c1} 1. [i Revisori del conti;]{.c1} le cui funzioni sono tutte delineate oltre che nella legislazione statale e regionale, nel regolamento approvato dal consiglio stesso (cfr art. 5-19 reg. coll. reg. Piemonte). La legge 81/91 istituisce altresì un Collegio Nazionale dei Maestri di Sci, retto da un direttivo composto dai presidenti di tutti i Collegi regionali, nonché da un eguale numero di Maestri di Sci eletti dalle assemblee dei Collegi regionali le cui principali funzioni sono di: 1. [predisporre le norme deontologiche; ]{.c1} 1. [coordinare l\'attività dei collegi regionali; ]{.c1} 1. [definire in accordo con la Federazione Italiana Sport Invernali i criteri per i corsi tecnico-didattici e per le prove d\'esame; ]{.c1} 1. [collaborare con le autorità statali e regionali nelle questioni riguardanti l'ordinamento professionale; ]{.c1} 1. [stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attività di sua competenza.]{.c1}   ::: []{#chapter-26.xhtml} ::: {.body.s1 style="white-space:pre-wrap; line-break:strict;"} []{#chapter-26.xhtml#chapter-26}I Consigli di Disciplina   [Con l'emanazione del D.P.R. n. 137 del 2012 si è proceduto alla riforma delle professioni ordinistiche, vale a dire quelle "]{.c1.c30}[il cui esercizio è consentito solo a seguito d\'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all\'accertamento delle specifiche professionalità]{.c1.c4}[" (art. 1 DPR 137/2012).]{.c1} Conseguentemente, anche l'ordinamento professionale relativo ai Maestri di Sci ha subito importanti cambiamenti, i più significativi dei quali in ambito della gestione della potestà disciplinare. Antecedentemente la riforma, la potestà disciplinare veniva esercitata dai Consigli Direttivi dei Collegi Regionali/Provinciali in primo grado e del COLNAZ in grado di appello. Operativamente, il procedimento si svolgeva delegando la fase inquirente ad una commissione disciplinare incaricata di istruire il caso acquisendo le prove e sentendo testimoni ed incolpati. La commissione, che era composta da soggetti aventi specifiche competenze nel settore giuridico, terminata la fase di indagine doveva riferire al Consiglio direttivo del Collegio Regionale/Provinciale proponendo l'applicazione di una sanzione o l'archiviazione della procedura ed era poi l'organo "politico" ad emettere la decisione in piena libertà. La riforma, diversamente, ha previsto una netta separazione tra organi "politici" (eletti dagli iscritti all'albo) e disciplinari, i Consigli di Disciplina, al fine di evitare qualsivoglia possibilità di condizionamento esterno ed a garanzia della terzietà del giudizio. Al fine di dare attuazione alla riforma, il COLNAZ ha provveduto a redigere apposito regolamento per la nomina dei "nuovi" Consigli di Disciplina Territoriali (di seguito CDT) e del Consiglio di Disciplina Nazionale (di seguito CDN) che garantiscano il rispetto del DPR 137/2012. Tali regolamenti sono stati inviati al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) competente ai sensi della legge professionale per la vigilanza sul settore, al fine di ottenerne l'approvazione e la pubblicazione.   Vediamo nel dettaglio di cosa stiamo parlando:   Secondo l'art. 2 del regolamento emanato dal COLNAZ: ["]{.c1}[1. Presso i Collegi Regionali / Provinciali dei Maestri di Sci sono istituiti ]{.c1.c19}[i Consigli di disciplina]{.c1.c22}[ che ]{.c1.c19}[svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e di ]{.c1.c19.underline}[decisione]{.c1.c22.underline}[ delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo]{.c1.c19.underline}[.]{.c1.c19} [2. I Consigli di disciplina sono composti ]{.c1.c30}[da tre a cinque consiglieri iscritti all'albo professionale]{.c1.c31}[. Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.]{.c1.c30} [3. I Consigli di disciplina operano in ]{.c1.c30}[piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa]{.c1.c31}[, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.]{.c1.c30} [4. I compiti di segreteria e di assistenza all'attività del Consiglio di disciplina sono svolti dal personale del Collegio Regionale / Provinciale presso il quale questo è istituito.]{.c1.c32}["]{.c1.c30}   [Va sottolineata la previsione di una incompatibilità assoluta tra la carica di Consigliere dei Consigli di disciplina presso i Collegi Regionali / Provinciali dei Maestri di Sci e quella di Consigliere del Collegio Regionale / Provinciale dei Maestri di Sci nonché con la carica di Consigliere del Collegio Nazionale dei Maestri di Sci (COLNAZ). Tale divieto è corredato, al secondo comma, dalla previsione di automatica ed immediata decadenza dei consiglieri che dovessero assumere l'incarico "politico".]{.c1.c30}   [Coerentemente, al fine di svincolare i membri dei consigli di disciplina Regionali e Provinciali da qualsivoglia legame con altri organi professionali il regolamento, in ottemperanza alle previsioni di cui alla riforma legislativa, è stato adottata la seguente procedura di nomina: ]{.c1.c30} ["]{.c1.c30}[1. I componenti dei Consigli di disciplina presso i Collegi Regionali / Provinciali dei Maestri di Sci sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Collegio Regionale / Provinciale dei Maestri di Sci, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del predetto Collegio Regionale / Provinciale dei Maestri di Sci. ]{.c1.c32} [2. Gli iscritti all'albo che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Collegio Regionale / Provinciale dei Maestri di Sci.]{.c1.c30} [3. Per essere inseriti nell'elenco, dovrà essere presentata al Collegio regionale/provinciale apposita domanda in forma scritta con cui, nel richiedere l'inserimento nell'elenco, si autocertifichi, ai sensi della normativa vigente, l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 3 ed il possesso dei requisiti di cui al presente articolo; alla domanda dovrà essere allegato ]{.c1.c30}[curriculum vitae]{.c1.c30}[ che attesti il possesso di competenze in materia di contenzioso giuridico; la mancata allegazione di quest'ultimo determina l'esclusione dalla selezione. Il curriculum dovrà essere compilato conformemente al modello predisposto dal Collegio Nazionale e messo a disposizione sul sito internet del Collegio Regionale / Provinciale.]{.c1.c30} [4. All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità:]{.c1.c30} [-]{.c33}[di essere iscritti all'Albo dei Maestri di Sci da almeno 5 anni;]{.c34.c35} [-]{.c33}[di non avere legami di parentela o affinità entro il 1° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Collegio Regionale / Provinciale dei Maestri di Sci;]{.c34.c35} [-]{.c33}[di non avere legami societari con altro professionista eletto nel rispettivo Collegio Regionale / Provinciale dei Maestri di Sci;]{.c34.c35} [-]{.c33}[di non aver riportato condanne irrevocabili, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; ]{.c34.c35} [-]{.c33}[di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;]{.c34.c35} [-]{.c33}[di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti;]{.c34.c35} [-]{.c33}[di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Albo.]{.c34.c35} {.c1.c35}[. Il Collegio Regionale / Provinciale dei Maestri di Sci delibera, nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2 per la presentazione delle candidature, i nominativi designati da comunicare al Presidente del Tribunale, previo accertamento e valutazione dei requisiti ed esaminati i rispettivi curricula, il cui numero complessivo è pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a nominare.]{.c1.c30} [6. Dopo la sua compilazione, la delibera viene pubblicata sul sito internet del Collegio Regionale / Provinciale dei Maestri di Sci in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.]{.c1.c30} {.c1.c30}[. La delibera è trasmessa al Presidente del Tribunale individuato ai sensi del comma 1, con PEC, o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità]{.c1.c30}[, af]{.c1.c30}[finché provveda a nominare i membri effettivi e i membri supplenti del Consiglio di disciplina senza indugio sulla base dei rispettivi curricula professionali.]{.c1.c30} [8. La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina da parte del Presidente del Tribunale è comunicata agli uffici del Collegio Regionale / Provinciale dei Maestri di Sci ed al Collegio Nazionale dei Maestri di Sci per consentire il successivo insediamento dell'organo e per la pubblicazione sul sito internet del Collegio Regionale / Provinciale dei Maestri di Sci, in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.]{.c1.c30} [9. All'immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede mediante nomina dei componenti supplenti già designati dal Presidente del Tribunale. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà]{.c1.c32}[ ]{.c1.c30}[alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dal Collegio Regionale / Provinciale dei Maestri di Sci, entro cui il Presidente del Tribunale sceglierà il nuovo consigliere. Le comunicazioni avverranno sempre con PEC o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità. Ogni sostituzione verrà comunicata anche al Collegio Nazionale dei Maestri di Sci e verrà pubblicata sul sito Internet del Collegio Regionale / Provinciale dei Maestri di Sci]{.c1.c32}[".]{.c1.c30}   [Come può notarsi, la dettagliatissima procedura di nomina si caratterizza per privilegiare la terzietà e la competenza dei futuri componenti dei Consigli di Disciplina Territoriali.]{.c1.c30}   [Medesima ragione è posta a fondamento della regolamentazione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi di cui al successivo art. 5, valida anche per il CDN: ]{.c1.c30}["]{.c1.c31}[1. Ogni componente del Consiglio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interessi, anche ai sensi degli artt. 51]{.c1.c32}[[^2^]{.c1.c36}](#footnotes.xhtml#footnote2){#chapter-26.xhtml#footnote-ref2}[ e 52]{.c1.c32}[[^3^]{.c1.c36}](#footnotes.xhtml#footnote3){#chapter-26.xhtml#footnote-ref3}[ del Codice di procedura civile, ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di disciplina; quest'ultimo procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro componente il Consiglio di disciplina.]{.c1.c32} [2. Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi si applica l'art. 3 della legge 20 luglio 2004 n. 215]{.c1.c32}[[^4^]{.c1.c36}](#footnotes.xhtml#footnote4){#chapter-26.xhtml#footnote-ref4}[. Costituisce ipotesi di conflitto di interessi per il consigliere aver intrattenuto rapporti lavorativi o collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il denunciante.]{.c1.c32}["]{.c1.c30}   [Per garantire, anche temporalmente, l'indipendenza degli organi di indirizzo "politico" e di quelli disciplinari, si è previsto uno sfasamento del mandato. All'entrata in vigore del regolamento è prevista una proroga dell'incarico degli attuali membri delle commissioni disciplinari, che proseguiranno nel loro incarico, con funzioni di Consiglieri del Consiglio di Disciplina, sino alla metà della durata del mandato dell'organo politico. In tal modo, il Consiglio Direttivo ed il CDT avranno mandati sfalsati di due anni. Soluzione, questa, che non solo consente un'ulteriore iniezione di autonomia ma fornisce il tempo tecnico al nuovo Consiglio Direttivo per poter provvedere agli incombenti necessari alla preparazione degli elenchi da sottoporre al Presidente del Tribunale, garantendo che non vi siano periodi di vacanza dei Consigli di Disciplina causati dalla decadenza del precedente ed in attesa della nomina del successivo.]{.c1} Anche per quanto concerne i criteri e le modalità di designazione dei membri del Consiglio di Disciplina Nazionale (di seguito CDN) presso il Collegio Nazionale Maestri di Sci Italiani (di seguito COLNAZ) è stato emanato da COLNAZ apposito regolamento. Sul punto occorre subito sottolineare come il D.P.R. 137/2012 non preveda, per gli organismi Nazionali deputati al riesame delle decisioni dei CDT, la nomina dei componenti da parte del Presidente del Tribunale. Il CDN è composto da 5 membri. Le funzioni di Presidente del CDN sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo (in caso di pari anzianità di iscrizione vale il corrispondente criterio anagrafico). Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo (in caso di pari anzianità di iscrizione vale il corrispondente criterio anagrafico). Il CDN opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare. I compiti di segreteria e di assistenza all'attività del CDN sono svolti dal personale del COLNAZ. I componenti del CDN sono nominati dal COLNAZ, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del predetto e restano in carica per 4 anni. Gli iscritti all'albo che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del CDN devono presentare ai propri Collegi Regionali / Provinciali di appartenenza la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo COLNAZ. Per essere inseriti nell'elenco, dovrà essere presentata al Collegio regionale/provinciale apposita domanda in forma scritta, che verrà trasmessa senza indugio al COLNAZ, con cui, nel richiedere l'inserimento nell'elenco, si autocertifichi, ai sensi della normativa vigente, l'assenza delle medesime cause di incompatibilità già descritte per i CDT ed il possesso dei requisiti di cui sotto. Il candidato dovrà allegare un curriculum vitae che attesti il possesso di competenze in materia di contenzioso giuridico; la mancata allegazione di quest'ultimo determina l'esclusione dalla selezione. Il curriculum dovrà essere compilato conformemente al modello predisposto dal COLNAZ e messo a disposizione sul sito internet del Collegio Regionale / Provinciale. All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità: 1. [di essere iscritti all'Albo dei Maestri di Sci da almeno 5 anni;]{.c1} 1. [di non avere legami di parentela o affinità entro il 1° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Collegio Regionale / Provinciale dei Maestri di Sci;]{.c1} 1. [di non avere legami societari con altro professionista eletto nel rispettivo nel rispettivo Collegio Regionale / Provinciale dei Maestri di Sci;]{.c1} 1. [di non aver riportato condanne irrevocabili, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; ]{.c1} 1. [di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;]{.c1} 1. [di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti;]{.c1} 1. [di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Albo.]{.c1} 6\. Il COLNAZ forma l'elenco definitivo derivante dalla somma delle candidature pervenute dai Collegi Regionali e Provinciali, nella prima seduta utile. La selezione dei 5 membri del CDN avviene mediante procedura di identificazione dei curricula più idonei. 8\. Dopo la sua compilazione, la delibera viene pubblicata sul sito internet del COLNAZ in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.\ ::: []{#chapter-27.xhtml} ::: {.body.s1 style="white-space:pre-wrap; line-break:strict;"} []{#chapter-27.xhtml#chapter-27}[Le Scuole Sci]{.c1}   Le Scuole di Sci, pur non essendo enti obbligatori ai fini dell'esercizio della professione e non svolgendo funzioni pubbliche, nondimeno vengono disciplinate dalla legge e, in Piemonte, dall'articolo 14 della l.r. del Piemonte n. 50/92 (sostituito dal comma 1 dell\'articolo 2 della legge regionale 16 del 2017 che ha introdotto importanti novità e, di fatto, ridisegnato tutto il quadro normativo relativo alle scuole di sci sul territorio piemontese). Deve ritenersi che la scelta, al proposito, sia giustificata dall'importanza che questi particolari enti esponenziali di categoria rivestono sul territorio montano. Vediamo cosa prevede la legge piemontese: ["]{.c1}[Le Scuole di sci, organizzazioni di cui fanno parte più maestri di sci che esercitano in modo coordinato la loro attività professionale, possiedono i seguenti requisiti:]{.c1.c4} [A.]{.c37}[un organico minimo di tre maestri per le Scuole di sci di fondo e dieci maestri per le Scuole di sci di discesa o miste, ridotto a tre maestri per le tipologie di scuole discesa o miste operanti nelle micro stazioni sciistiche di cui all\' articolo 38 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (c.d. micro-stazioni);]{.c1} [B.]{.c38}[una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale, ubicata in un comune nel cui territorio è presente un\'area sciabile, così come definita dall\'articolo 4 l.r. 2/2009;]{.c1} [C.]{.c37}[il perseguimento dello scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale anche in riferimento alle attività turistiche, nonché quello della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline;]{.c1} [D.]{.c37}[un regolamento che garantisce e disciplina, tra l\'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all\'organizzazione delle scuole stesse;]{.c1} [E.]{.c38}[la capacità di funzionare, senza soluzione di continuità, per tutta la stagione, invernale o estiva, secondo il periodo di attività;]{.c1} [F.]{.c39}[un direttore responsabile dell\'attività del corpo insegnante sotto l\'aspetto tecnico didattico;]{.c1} [G.]{.c40}[l\'assunzione dell\'impegno: ]{.c1} 1. [a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso;]{.c1} 1. [a collaborare con le competenti autorità scolastiche e con le associazioni sportive per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani;]{.c1} 1. [a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l\'afflusso turistico nelle stazioni di sport della neve della Regione;]{.c1} 1. [a promuovere la sicurezza nella pratica dello sci. ]{.c1} [Le Scuole di sci sono riconosciute dall\']{.c1.c4}[unione montana competente per territorio]{.c1.c5}[, sentito il parere del comune relativamente al requisito di cui al comma 1 lettera b) ]{.c1.c4}[(la sede n.d.r.)]{.c1}[ e iscritte in apposito elenco, di carattere ricognitivo, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte; le Scuole di sci possono aprire e gestire sezioni distaccate ubicate nello stesso comune delle sedi riconosciute, previo parere del comune medesimo e relativa comunicazione all\'unione montana di riferimento]{.c1.c4}[.".]{.c1} [Il legislatore non detta alcuno standard univoco di idoneità per indirizzare la discrezionalità dei Comuni in relazione al requisito della sede lasciandoli liberi di prevedere i criteri in autonomia. Risulta sicuramente auspicabile un intervento uniformatore, se non del legislatore regionale, quanto meno dell'unione montana dei comuni di riferimento, onde evitare singolari difformità di requisiti nel medesimo territorio. Sul punto occorre rilevare come, ad esempio, l'Unione Montana dei Comuni Vialattea, con deliberazione della Giunta dell\'Unione n. 43 in data 10/08/2018 abbia provveduto in tal senso, dettando le seguenti linee guida per il riconoscimento di idoneità dei locali:]{.c1}[ ]{.c1.c29} 1. [destinazione esclusiva all'attività della scuola sci;]{.c1} 1. [dimensioni di almeno 20 mq;]{.c1} 1. [idoneità alla normativa in tema di locali a destinazione pubblica ed alla normativa igienico sanitaria nonché alle previsioni del d.lgs. 81/2008 (T.U. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro);\ ]{.c1} [L\'unione montana competente per territorio verifica ]{.c1}[ogni tre anni]{.c1.underline}[ la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui ai commi 1 e 2 e comunica le risultanze al Collegio regionale dei maestri sci del Piemonte.]{.c1} [L\'unione montana, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui al comma 1, adotta motivati provvedimenti di ]{.c1}[divieto di prosecuzione dell\'attività, prescrivendo le misure necessarie per il ripristino degli stessi con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l\'adozione di queste ultime]{.c1.c8.underline}[. In difetto di adozione delle misure prescritte ]{.c1}[decorso il suddetto termine, l\'attività si intende vietata e il riconoscimento è revocato]{.c1.underline}[.]{.c1} La denominazione \"Scuola di sci\" può essere usata unicamente dagli organismi riconosciuti. Le novità introdotte rappresentano una impostazione legislativa che vede nelle scuole di sci qualcosa di più di una mera associazione tra liberi professionisti configurandole quali enti qualificati con oneri di pubblico servizio ed utilità. La scelta del legislatore regionale si pone l'obbiettivo, non dichiarato ma ravvisabile dall'insieme delle modifiche, di consentire l'attribuzione del riconoscimento quale "scuola di sci" ed il conseguente regime fiscale di favore (esclusione IVA per le prestazioni di insegnamento) ad enti che possano essere dei player nello scacchiere turistico della montagna, favorendo l'aggregazione delle piccole realtà associative, come peraltro previsto dalla legge quadro professionale 81/91 e consentendo, tramite la formazione di scuole sci con maggiori dimensioni e capacità di investimento, la realizzazione di servizi migliori alla Clientela. Scuole di grandi dimensioni possono mettere in campo investimenti maggiori in strutture e dotazioni e, conseguentemente, garantire un servizio migliore, più sicuro e più completo alla clientela. Inoltre, anche sotto il profilo didattico, un corpo insegnanti numeroso consente una migliore organizzazione delle classi con un più fedele posizionamento degli allievi su tutto l'arco di abilità tracciato dai testi didattici. Va tenuta presente, in ogni caso, la deroga con riferimento alle c.d. microstazioni, vale a dire le stazioni di sport invernali che rispettino i requisiti di cui al combinato degli artt. 37 e 38 l.r. 02/09 in quanto connotate dalle seguenti caratteristiche: [1)]{.c24}[Siano definibili di interesse locale ai sensi dell'art. 37 l.r. 02/09 e, dunque siano connotate da:]{.c1} [b)]{.c25}[un numero inferiore o uguale a tre impianti, per complessiva lunghezza inclinata non superiore a 3 chilometri oppure; ]{.c1} [c)]{.c26}[con un numero superiore a tre impianti, che presentano le seguenti caratteristiche: ]{.c1} 1. [un numero di letti commerciali disponibili inferiore o pari a 2000; ]{.c1} 1. [un numero di pass settimanali venduti nell\'intera stagione non superiore al 15 per cento del numero totale di pass venduti. ]{.c1} [2)]{.c24}[Siano, nell\'ambito dei criteri di cui all'art. 37, definibili microstazioni, in quanto soddisfino cumulativamente i seguenti criteri:]{.c1} [a)]{.c24}[stazioni con un numero di impianti inferiore a nove e un numero di chilometri di pista inferiore a venti; ]{.c1} [b)]{.c25}[stazioni con un numero di unità lavorative annue (ULA) di personale dipendente inferiore a dodici;]{.c1} [c)]{.c26}[stazioni con un fatturato netto annuo inferiore a euro 2.000.000,00.]{.c1}   Per tali realtà risulta opportuna la deroga al fine di consentire, la presenza delle scuole di sci come istituzione e come "valore aggiunto" per la stazione ed il turismo anche in località dove risulterebbe difficile aggregare il numero di professionisti previsto in via ordinaria. [Una ulteriore modifica, collegata a quella sovra descritta e commentata, è intervenuta con riferimento al ]{.c1}[regime sanzionatorio]{.c1.c8.underline}[ mediante la novella dell'art. 16 l.r. 50/92:]{.c1} ["]{.c1}[L\'uso della denominazione \"Scuola di sci\" da parte di organismi non riconosciuti, o l\'apertura o l\'esercizio di una organizzazione non autorizzata simile ad una scuola di sci comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 200,00 a euro 1.000,00.]{.c1.c4} L\'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 24 dicembre 1981, n. 689. [I rapporti di accertata violazione delle norme della presente legge sono presentati alla Regione che determina l\'entità delle sanzioni e riscuote i relativi proventi]{.c1.c4}[".]{.c1} [La norma, oltre ad aver aggiornato gli importi con valori maggiori ed averli convertiti in Euro, ha introdotto una nuova fattispecie sanzionatoria nel caso di apertura o esercizio "]{.c1}[di una organizzazione non autorizzata simile ad una scuola di sci]{.c1.c4}[".]{.c1} Tale ultima previsione appare di non semplice interpretazione e di ancor più difficile applicazione. [Sotto il profilo della tassatività e determinatezza, essa risulta eccessivamente generica in relazione alla definizione di "]{.c1}[organizzazione simile ad una scuola di sci]{.c1.c4}[".]{.c1} Sotto il profilo della costituzionalità, poi, ci si permette di avanzare qualche dubbio di compatibilità della norma con gli art. 18 e 41 della Costituzione in tema di libertà di associazione e di iniziativa economica. Posto che, sicuramente, l'uso della denominazione "scuola di Sci" deve essere tutelato, non si vede per quale ragione si debbano sanzionare professionisti i quali, magari per impossibilità di ottenere il riconoscimento quale scuola di sci, si associno tra di loro per esercitare la loro professione che, ovviamente, è la medesima di una scuola di sci e si organizza nei medesimi modi. A sommesso avviso dello scrivente tale attività, laddove ovviamente non si denomini "scuola di sci" e non utilizzi indebitamente il regime fiscale agevolato, risulterebbe del tutto lecita e consentita dall'ordinamento. ::: []{#chapter-28.xhtml} ::: {.body.s1 style="white-space:pre-wrap; line-break:strict;"} []{#chapter-28.xhtml#chapter-28}CAPITOLO 2 ::: []{#chapter-29.xhtml} ::: {.body.s1 style="white-space:pre-wrap; line-break:strict;"} []{#chapter-29.xhtml#chapter-29}Le regole deontologiche {#le-regole-deontologiche.p13 style=""} =======================================================   Il codice deontologico raccoglie una serie di principi e di regole di etica professionale che devono essere seguite dai Maestri di Sci italiani. Tali regole, deliberate dal Collegio Nazionale dei Maestri di Sci, sono vincolanti per tutti gli iscritti a qualsivoglia albo regionale, e la loro violazione può comportare la sottoposizione a procedimento disciplinare ed eventualmente l'applicazione delle sanzioni in esso previste. Il codice deontologico è suddiviso in macrosezioni: principi generali; rapporto di colleganza tra Maestri di Sci, rapporto con gli allievi, con i collegi professionali e con le altre autorità ed enti. Va da sé come l'aspetto deontologico costituisca un tema di palmare importanza per il Maestro di Sci e, quindi, occorrerà pertanto procedere ad una attenta analisi ed esegesi (laddove necessaria) del testo, per facilitare la quale si ritiene opportuno riportane le previsioni anche in versione integrale: {.c1} {#section-5 style=""} ----------- ::: []{#chapter-30.xhtml} ::: {.body.s1 style="white-space:pre-wrap; line-break:strict;"} []{#chapter-30.xhtml#chapter-30}principi generali (artt. 1-9). Il codice di deontologia professionale riconosce, in capo al Maestro di Sci una funzione sociale che: "è esercitata nell\'interesse di un\'attività ricreativa e sportiva della società e di educazione degli allievi ad un corretto comportamento sugli sci e nell\'ambiente naturale". Il secondo comma dell'art. 1 costituisce quella che potremmo definire una clausola generale di apertura del controllo del comportamento del Maestro di sci: "La professione, deve essere esercitata in ossequio alle leggi della Repubblica, alle leggi e regolamenti delle Regioni e delle Provincie Autonome" che consente un'analisi disciplinare anche con riferimento a violazione di norme differenti rispetto al codice deontologico. L'art. 2 stabilisce al primo comma l'ambito di applicazione delle norme previste dal codice deontologico prevedendo che le stesse: "si applicano a tutti i maestri di sci nell'esercizio delle loro attività e nei rapporti tra di loro e con i terzi". Al secondo comma, nuovamente disponendo in via generale, si prevede che "Per l'iscrizione all'albo è richiesta una condotta irreprensibile"; la formula, decisamente generica, non crea comunque una discrezionalità assoluta in capo al Consiglio Direttivo del Collegio regionale/provinciale in quanto va necessariamente coordinata con i requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione all'albo. Nondimeno, pare potersi affermare che si crei uno spazio di discrezionalità a disposizione del Consiglio Direttivo del Collegio regionale/provinciale, ulteriore rispetto alla mera verifica dei requisiti legislativi, in relazione all'iscrizione all'albo. Va comunque sottolineato come, operando quale Pubblica Amministrazione, tale ambito di discrezionalità andrà sfruttato nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e di motivazione dei provvedimenti che, necessariamente, devono sorreggere l'adozione di provvedimenti della P.A. Il codice deontologico prevede il principio della doppia deontologia per i maestri di sci che svolgono l\'attività all'estero nonché per i maestri esteri che operino nel nostro Paese. Entrambi dovranno osservare le norme deontologiche vigenti nel Paese di or

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