Lezione 52 (Gravidanza e Puerperio) - Slide PDF
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Questo documento descrive i concetti principali relativi a gravidanza, puerperio e congedi di maternità per i lavoratori in Italia. Sono presentati diversi aspetti, comprendenti i congedi di malattia, i divieti di lavoro e le tutele previste per le madri lavoratrici.
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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 52 Titolo: #titolo#...
Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 52 Titolo: #titolo# Gravidanza e puerperio Attività n°: #attività# 1 Gravidanza e puerperio Congedo Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 52 Titolo: #titolo# Gravidanza e puerperio Attività n°: #attività# 1 Gravidanza e puerperio Art. 31, comma 2, Cost.: la Repubblica «protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo»; Art. 37, comma 1, Cost.: «[…] Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione»; Il d.lgs. n. 151/2001, recentemente modificato dal d.lgs. n. 105/2022, prevede un’apposita tutela legislativa per lavoratrici nel corso della gravidanza e del puerperio (Testo unico per la tutela e il sostegno della maternità e della paternità); Il Testo unico è stato adottato in attuazione di una serie di direttive europee (2019/1158/UE, 2010/18/UE, 2002/73/CE, 96/34/CE, 92/85/CEE). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 52 Titolo: #titolo# Gravidanza e puerperio Attività n°: #attività# 1 Controlli prenatali e congedo di maternità: gravidanza Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, visite specialistiche effettuate durante l’orario di lavoro. Ai fini della fruizione occorre presentare apposita istanza al datore di lavoro e successivamente la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami; Per la lavoratrice madre naturale è prevista poi la fruizione di un congedo di maternità pre-parto, con conseguente divieto di lavoro: Nei due mesi precedenti la data presunta del parto; Ove il parto avvenga oltre tale data, nel periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria è considerata a tutti gli effetti come malattia. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 52 Titolo: #titolo# Gravidanza e puerperio Attività n°: #attività# 1 Gravidanza: complicazioni L’interdizione dal lavoro è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. L’ITL e la ASL possono disporre l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, per uno o più periodi, per i seguenti motivi: nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 52 Titolo: #titolo# Gravidanza e puerperio Attività n°: #attività# 1 Congedo di maternità: puerperio A tutela della salute della madre e del bambino, la legge obbliga, la lavoratrice ad astenersi dal lavoro anche nella fase immediatamente successiva al parto: Per i tre mesi dopo il parto; Gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. In alternativa, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente entro i cinque mesi successivi l'evento del parto, purché sia certificato che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della donna e del nascituro. L’inosservanza delle disposizioni sul congedo di maternità (gravidanza e puerperio) è punita penalmente con l’arresto fino a sei mesi e ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere ne impedisce il conseguimento. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 52 Titolo: #titolo# Gravidanza e puerperio Attività n°: #attività# 1 Congedo di maternità: flessibilità In alternativa, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto purché sia certificato che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della donna e del nascituro. Gravidanza Puerperio 2 mesi prima del parto 3 mesi dopo il parto 1 mese prima del parto 4 mesi dopo il parto 0 mesi prima del parto 5 mesi dopo il parto 3 mesi (lavori gravosi) 2 mesi dopo il parto Durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio possibilità di interdizione al lavoro per uno o più periodi disposto dall’ITL e dall’ASL Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 52 Titolo: #titolo# Gravidanza e puerperio Attività n°: #attività# 1 Trattamento economico e normativo Durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno diritto a un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione normale, a carico dell’INPS, ma è il datore di lavoro ad anticiparla salvo successivo conguaglio con l’ente. Se la contrattazione collettiva prevede trattamenti più favorevoli, la maggiorazione è a carico del datore; I periodi di congedo vanno computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti e sono considerati come attività lavorativa ai fini della progressione di carriera, quando i contratti collettivi non richiedono particolari requisiti; La corresponsione dell’indennità non è subordinata alla presenza di particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa; È riconosciuto il prolungamento del trattamento di maternità anche alle lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero disoccupate, purché non siano trascorsi più di 60 giorni da tali eventi. Ulteriori regole sono dettate per le lavoratrici disoccupate. L’indennità è corrisposta anche nel caso in cui l’estinzione del rapporto è dovuta a licenziamento per giusta causa, cessazione dell’azienda, scadenza del termine. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 52 Titolo: #titolo# Gravidanza e puerperio Attività n°: #attività# 1 Adozione e affidamento Un congedo con relativa indennità può essere chiesto dalla lavoratrice che abbia adottato o abbia ottenuto in affidamento un minore; In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia. Il congedo è previsto per un periodo di 5 mesi (adozione) o di 3 mesi (affidamento) e va fruito nei cinque mesi successivi all’ingresso del bambino in famiglia; Il divieto di licenziamento si applicherà fino a un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 52 Titolo: #titolo# Gravidanza e puerperio Attività n°: #attività# 2 Gravidanza e puerperio Tutele Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 52 Titolo: #titolo# Gravidanza e puerperio Attività n°: #attività# 1 Obblighi di comunicazione Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro, le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all’Inps, in via telematica, il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva ex art. 46, dpr 445/2000; La competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale trasmette all’Inps in via telematica il certificato di parto o il certificato di interruzione di gravidanza. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 52 Titolo: #titolo# Gravidanza e puerperio Attività n°: #attività# 2 Salute e sicurezza Durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio (anche se adottati) è vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (dpr 1026/1976); La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto; La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna; In tali casi si applica la disciplina dell’art. 2103 c.c. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 52 Titolo: #titolo# Gravidanza e puerperio Attività n°: #attività# 2 Salute e sicurezza: lavoro notturno È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno: la lavoratrice madre di un figlio di età minore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa; la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 104/1992. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 52 Titolo: #titolo# Gravidanza e puerperio Attività n°: #attività# 2 Diritto al rientro Al termine dei periodi di divieto di lavoro le lavoratrici hanno diritto: di conservare il posto di lavoro; salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti, di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l'assenza. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 52 Titolo: #titolo# Gravidanza e puerperio Attività n°: #attività# 2 Divieto di licenziamento È stabilita espressamente la nullità del licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo che va dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino; Sono previste eccezioni in caso di colpa grave costituente giusta causa; cessazione dell’intera attività aziendale; esito negativo della prova; scadenza del termine; Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano; Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale; La violazione di tale disposizione, oltre alle conseguenze sul rapporto di lavoro, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa e impedisce il conseguimento della certificazione sulla parità di genere. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 52 Titolo: #titolo# Gravidanza e puerperio Attività n°: #attività# 2 Dimissioni In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice che si dimette nel predetto periodo non è tenuta al preavviso; La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 52 Titolo: #titolo# Gravidanza e puerperio Attività n°: #attività# 2 Lavoro autonomo e gravidanza Le lavoratrici autonome godono di una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto; L'indennità spetta al padre lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre; Alle lavoratrici autonome per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto è riconosciuta una indennità giornaliere pari all’80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge per il tipo di attività svolta. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 52 Titolo: #titolo# Gravidanza e puerperio Attività n°: #attività# 2 Libere professioniste e gravidanza Alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza, è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa. L'indennità viene corrisposta in misura pari all’80 % di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento. In ogni caso l'indennità non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all’80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge per il tipo di attività svolta e non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 52 Titolo: #titolo# Gravidanza e puerperio Attività n°: #attività# 2 Lavoro autonomo e gravidanza L’art. 14 introduce tutele in materia di gravidanza, prevedendo che per le lavoratrici che svolgano la loro attività in via continuativa per il committente non comporta l’estinzione del rapporto di lavoro; L’esecuzione del rapporto, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente; In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 52 Titolo: #titolo# Gravidanza e puerperio Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti