Lezione 24 (Il Parlamento europeo) - Slide PDF

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This document provides an overview of the European Parliament; its origin, functions and structure, role within the European Union (EU) and its legislative procedures.

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Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: LEZ 24 IL PARLAMENTO EUROPEO Il Parlamento europeo (PE) è l’organo dell’UE r...

Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: LEZ 24 IL PARLAMENTO EUROPEO Il Parlamento europeo (PE) è l’organo dell’UE rappresentativo del” demos” europeo. Riunisce i rappresentanti dei cittadini dell’Unione europea, eletti a suffragio universale e diretto dal 1979, sulla base di leggi elettorali nazionali. Mandato: 5 anni, non soggetto a vincoli dalle istituzioni né a mandato imperativo da parte degli stati di appartenenza. Seggi del Parlamento europeo: 705 (704 + il Presidente) → numero dei Parlamentari per la legislatura 2019- 2024 è stato ridotto a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione, con decisione del Consiglio Europeo del 2018 Nessuno Stato membro può avere meno di sei e più di novantasei seggi. Ha tre sedi: o Strasburgo (sessione plenaria mensile); o Bruxelles (riunioni delle commissioni); o Lussemburgo (struttura amministrativa). I deputati del Parlamento europeo non sono eletti in egual numero in ogni Stato membro, ma si tiene conto della composizione demografica degli Stati stessi (proporzionalità degressiva), pur con la garanzia di un numero minimo di sei deputati per gli Stati più piccoli e con la previsione di una soglia massima di 96 deputati. Il numero di deputati del Parlamento europeo per Paese è stabilito da una decisione del Consiglio europeo, adottata all’unanimità su proposta del Parlamento stesso e con l’approvazione di quest’ultimo. Una volta in carica, i deputati possono organizzarsi in gruppi politici definiti a livello europeo, anziché in gruppi nazionali, e contribuire così a formare la coscienza comune e il senso di appartenenza all’Unione. Attualmente i gruppi riconosciuti sono 8: PPE, S&D, ECR, ALDE, SVN, Verdi, EFD, ENF. Non è possibile partecipare contemporaneamente a più gruppi. L’ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO In base all’art. 223, par. 1, TFUE, l’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto può avvenire «secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri». Le disposizioni necessarie sono approvate con una procedura legislativa speciale che prevede: o Iniziativa del Parlamento europeo; o Delibera all’unanimità del Consiglio; o Approvazione del Parlamento europeo (a maggioranza dei membri); o Approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. Attualmente non è prevista una procedura uniforme in tutti gli Stati membri per l’elezione dei parlamentari europei, ma sono previsti alcuni principi comuni. Per l’elezione dei componenti del Parlamento europeo ciascuno Stato membro adotta quindi la propria legge elettorale, nel rispetto dei seguenti principi comuni: o Obbligo di adozione di un sistema proporzionale; o Regime delle incompatibilità (in particolare, è incompatibile la carica di parlamentare europeo con quella di parlamentare nazionale); o Principio «un elettore - un voto»; o Periodo di svolgimento delle elezioni; 1 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: o Trasparenza del processo elettorale o Momento di inizio dello spoglio delle schede elettorali. Per tutto il resto la disciplina della procedura elettorale è affidata alla competenza di ciascuno Stato membro con riguardo all’elezione dei propri rappresentanti. Gli Stati possono prevedere una soglia minima per l’attribuzione dei seggi che non può essere superiore al 5%, in particolare dove si usa lo scrutinio di lista la soglia deve essere compresa tra il minimo del 2,5% e il massimo del 5% dei voti espressi. Qualora gli Stati prevedano un termine per la presentazione delle candidature, deve essere di almeno 3 settimane prima. In Italia la legge elettorale n. 18 del 1979, modificata da ultimo dalla legge n. 10 del 2009 e dalla legge n. 65 del 2014 riformata nel 2014 prevede la soglia di sbarramento al 4%, la possibilità di esprimere 3 preferenze con alternanza di genere a pena di nullità della seconda e terza preferenza. E’ inoltre prevista la possibilità per gli italiani all’estero di votare recandosi presso i consolati italiani. Le ipotesi di incompatibilità sono state recepite con L 78/2004 ". La carica di membro del parlamento europeo è incompatibile con quella di: 1.deputato o di senatore; 2. componente del governo di uno Stato membro 3. membro della Commissione delle Comunità europee; 4. giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee; 5. membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea; 6. membro della Corte dei conti delle Comunità europee; 7. mediatore delle Comunità europee; 8. membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica; 9. membro del Comitato delle Regioni; 10. membro dei comitati od organismi istituiti in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa; 11. membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti; 12. funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea. Una delle novità del Trattato di Maastricht è consistito nella concessione dell’elettorato attivo e passivo concesso ad ogni cittadino europeo. L’elettorato attivo e passivo è stato compiutamente disciplinato con la Direttiva 93/109, recepita in Italia con Legge n. 483 del 1994 che prevede: Elettorato attivo è concesso a tutti i cittadini europei che abbiano compiuto 18 anni Elettorato passivo è esteso a tutti i cittadini dell’Unione che abbiano compiuto 25 anni. GLI ORGANI DEL PARLAMENTO EUROPEO Presidente; 2 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: Ufficio di Presidenza; Gruppi politici; Conferenza dei Presidenti; Commissioni permanenti; Commissioni speciali; Commissioni temporanee di inchiesta. Il Presidente dirige i lavori del Parlamento e lo rappresenta nelle relazioni internazionali, nelle cerimonie, negli atti amministrativi e giudiziari (art. 22 del regolamento interno). Il Presidente del PE è eletto per due anni e mezzo (quindi per metà della legislatura). Attualmente il ruolo è ricoperto da Roberta Matsola, eletta a giugno 2022. Il Presidente è assistito da 14 Vicepresidenti, insieme ai quali costituisce l’Ufficio di Presidenza, che ha funzioni consultive. I membri del Parlamento europeo sono organizzati in Gruppi politici secondo le loro affinità politiche; i Gruppi devono avere un numero minimo di 25 componenti, provenienti da almeno un quarto degli Stati membri. I Presidenti dei Gruppi politici con il Presidente del Parlamento europeo costituiscono la Conferenza dei Presidenti, che decide sull’organizzazione dei lavori e tiene i rapporti con le altre istituzioni europee e con i Parlamenti nazionali. Il Parlamento europeo lavora in Aula, dove possono partecipare tutti i membri, o in Commissione. Le Commissioni possono essere di due tipi: Commissioni permanenti, oppure Commissioni speciali o Commissioni temporanee di inchiesta. Le Commissioni permanenti (previste in un allegato al regolamento interno) si ripartiscono gli affari di cui il Parlamento europeo è investito sulla base della materia e possono suddividersi a loro volta in sottocommissioni. Vi sono 20 Commissioni permanenti: I Affari esteri (sottocommissioni Diritti dell’uomo e Sicurezza e difesa), II Sviluppo, III Commercio internazionale, IV Bilanci, V Controllo dei bilanci, VI Problemi economici e monetari (sottocommissione Questioni fiscali), VII Occupazione e affari sociali, VIII Ambiente Sanità pubblica e sicurezza alimentare (sottocommissione sanità pubblica), IV Industria Ricerca e energia, X Mercato interno e protezione dei consumatori, XI Trasporti e turismo, XII Sviluppo regionale, XIII Agricoltura e sviluppo rurale, XIV Pesca, XV Cultura e istruzione, XVI Giuridica, XVII Libertà civili Giustizia e affari interni, XVIII Affari costituzionali, XIV Diritti della donna e uguaglianza di genere, XX Petizioni. Possono inoltre essere istituite Commissioni speciali, nonché Commissioni temporanee di inchiesta sulla base dell’art. 226 TFUE (che prevede che «Nell’ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei membri che lo compongono, può costituire una commissione temporanea d’inchiesta incaricata di esaminare, fatti salvi i poteri conferiti dai trattati ad altre istituzioni o ad altri organi, le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell’applicazione del diritto dell’Unione, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione e fino all’espletamento della procedura giudiziaria»). Attualmente sono costituite due commissioni speciali (la Commissione speciale sulla pandemia di COVID-19: insegnamenti tratti e raccomandazioni per il futuro e la Commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione, e sul rafforzamento dell'integrità, della trasparenza e della responsabilità al Parlamento europeo) oltre a una di inchiesta (Commissione d'inchiesta incaricata di esaminare l'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti) I PARTITI POLITICI EUROPEI 3 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: I membri del Parlamento europeo sono organizzati in partiti politici presenti a livello europeo. Ai sensi dell’art. 10, par. 4, TUE, «I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione». Ai sensi dell’art. 224 TFUE, «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all’articolo 10, paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea, in particolare le norme relative al loro finanziamento». I due principali partiti politici europei sono il Partito popolare europeo (PPE) e il Partito socialista europeo (PSE). IL FUNZIONAMENTO DEL PE Ai sensi dell’art. 229 TFUE, il Parlamento europeo tiene una sessione annuale, e si riunisce di diritto il secondo martedì del mese di marzo. Il Parlamento europeo può inoltre riunirsi in tornata a richiesta della maggioranza dei membri che lo compongono, del Consiglio o della Commissione. Le tornate, ossia le singole riunioni del Parlamento si tengono ogni mese quindi in linea di massima 12 plenarie mensili compresa la bilancio a Strasburgo. Le sessioni aggiuntive si tengono a Bruxelles. La maggior parte dei lavori parlamentari si svolgono nelle commissioni specializzate. Ai sensi dell’art. 231 TFUE, «Salvo contrarie disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei suffragi espressi» (maggioranza semplice) e il «regolamento interno fissa il numero legale». Il quorum per la validità delle sedute corrisponde alla presenza di almeno un terzo dei membri del Parlamento In alcuni casi particolarmente rilevanti, i Trattati prevedono maggioranze più elevate di quella semplice: Maggioranza assoluta: elezione del Presidente della Commissione europea (art. 17.7 TUE); procedura semplificata di revisione dei Trattati (art. 48.7 TUE); ammissione di nuovi Stati membri (art. 49 TUE). Maggioranza dei due terzi: mozione di censura nei confronti della Commissione (art. 234 TFUE); constatazione dell’esistenza di un rischio evidente di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori dell’Unione (art. 354.4 TFUE). Maggioranza dei tre quinti: conferma degli emendamenti al bilancio respinti dal Consiglio (art. 314.7 TFUE). Le procedure di voto sono disciplinate dal regolamento interno in differenti modalità: Per alzata di mano → procedura ordinaria Per appello nominale →procedura obbligatoria per la votazione di una proposta di atto legislativo, per la nomina dei membri della Commissione e per le mozioni di censura A scrutinio segreto → per le nomine (analogamente a quanto avviene nei parlamenti nazionali) Elettronica →in qualunque momento su decisione del presidente per verificare la soglia. In realtà viene utilizzata sempre anche al fine di velocizzare le procedure di votazione ed ottimizzare i lavori. Le procedure di voto sono disciplinate dal regolamento interno in differenti modalità: Per alzata di mano → procedura ordinaria Per appello nominale →procedura obbligatoria per la votazione di una proposta di atto legislativo, per la nomina dei membri della Commissione e per le mozioni di censura A scrutinio segreto → per le nomine (analogamente a quanto avviene nei parlamenti nazionali) Elettronica →in qualunque momento su decisione del presidente per verificare la soglia. In realtà viene utilizzata sempre anche al fine di velocizzare le procedure di votazione ed ottimizzare i lavori. 4 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: LEZ 24 LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO Le funzioni principali del Parlamento europeo, ai sensi dell’art. 14, par. 1, TUE, sono: funzione legislativa (insieme al Consiglio); funzione di bilancio (insieme al Consiglio); controllo politico delle istituzioni europee, in particolare della Commissione (elegge il presidente della Commissione e ha il potere di obbligare alle dimissioni la Commissione; può istituire commissioni di inchiesta; può rivolgere interrogazioni alla Commissione e al Consiglio; elegge il Mediatore europeo); funzioni consultive. N.B. Il Trattato di Lisbona ha rafforzato il ruolo del Parlamento europeo ponendolo su un piano di parità con il Consiglio. In generale, le funzioni principali del Parlamento europeo possono essere raggruppate in due categorie: funzioni di controllo politico; funzioni di partecipazione all’adozione degli atti dell’Unione europea (in particolare gli atti di natura legislativa) LE FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO Il Parlamento europeo dispone di molti canali (istituzionali e non) attraverso i quali riceve informazioni sull’operato delle altre istituzioni, degli Stati membri e dei privati. In particolare effettua il controllo sulle istituzioni attraverso interrogazioni e audizioni della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo (art. 230 TFUE) Procede all’esame della relazione generale annuale sottopostagli dalla commissione, relativa all’anno precedente, in base all’art. 233 TFUE Viene informato dal Consiglio europeo a conclusione di ogni vertice in merito agli obiettivi raggiunti. Il controllo si estrinseca con lo strumento della mozione di censura art. 234 TFUE): in caso di approvazione, «i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione». 1 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: Il PE deve essere consultato regolarmente dall’Alto rappresentante e informato sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e della politica di sicurezza e difesa comune (art. 36 TUE). Il PE ha inoltre attribuzioni di controllo sull’apparato amministrativo, rivolte ad assicurare la corretta applicazione del diritto europeo nei confronti dei suoi destinatari. Il PE ha pertanto la possibilità: 1. di costituire una Commissione d’inchiesta → (art 226 TFUE) compito di esaminare le denunce di infrazione o cattiva amministrazione nell’applicazione dei diritti UE, temporanea, su richiesta di un quarto dei membri 2. eleggere un Mediatore Europeo → (art 228 TFUE) scelto tra qualsiasi cittadino dell’Unione in possesso dei requisiti di indipendenza e dei diritti civili e politici. Ogni cittadino UE può rivolgersi al Mediatore per denunciare «casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione, salvo la Corte di giustizia dell’Unione europea nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali». Esempi di cattiva amministrazione: comportamento sleale, abuso di potere, discriminazione, irregolarità amministrative 3. ricevere petizioni su materie di interesse → (art 227 TFUE) qualsiasi cittadino UE ha il diritto di presentare un reclamo o un’osservazione relativa all’applicazione delle norme. Il Parlamento la trasmette alla Commissione per le petizioni Il PE ha inoltre attribuzioni di controllo sull’apparato amministrativo, rivolte ad assicurare la corretta applicazione del diritto europeo nei confronti dei suoi destinatari. La procedura per approvare una mozione di censura è complessa, trattandosi di uno strumento grave che porta al dimissionamento d’ufficio dell’intera Commissione (senza possibilità di limitarne gli effetti ad alcuni membri): 2 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: 1. una volta presentata, la mozione di censura può essere discussa solo dopo che siano trascorsi tre giorni dal deposito; 2. deve essere votata con scrutinio pubblico e approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo. Fino ad oggi nessuna mozione di censura è mai stata approvata. Talvolta è stata minacciata, provocando in un caso le dimissioni spontanee della Commissione (caso della Commissione presieduta da Jacques Santer, che si è dimessa nel 1999 per evitare di incorrere in una esplicita mozione di censura). Il controllo del Parlamento europeo sull’attività del Consiglio ha carattere meramente morale, non traducendosi in poteri sanzionatori. Non avendo poteri nei confronti del Consiglio, il PE, per tutelare le proprie prerogative, ha dovuto percorrere una via inusuale per una Assemblea elettiva, quella del controllo giurisdizionale previsto dai Trattati, presentando ricorsi alla Corte di giustizia contro atti o comportamenti del Consiglio adottati in violazione dei poteri parlamentari. LE FUNZIONI DI PARTECIPAZIONE ALL’ADOZIONE DI ATTI DELL’UE Tali funzioni (in particolare quella legislativa) saranno approfondite nel quarto nucleo tematico (procedure decisionali) e nel quinto nucleo tematico (fonti dell’Unione europea). 3 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: LEZ 24 L’EVOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO Il Parlamento europeo è l’istituzione che, con l’evolvere del processo di integrazione, ha subito le trasformazioni più profonde, soprattutto a partire dal 1979 e poi con il Trattato di Lisbona. In origine, nel Trattato del 1957, era chiamato «Assemblea», ma nella prima riunione nel 1958 viene denominato «Assemblea parlamentare europea». In seguito ha assunto, prima con una propria deliberazione nel 1962, poi in virtù dell’art. 3 AUE, la denominazione «Parlamento europeo». In origine non era eletto direttamente. Il passaggio al sistema del suffragio universale diretto avviene con decisione del Consiglio del 20 settembre 1976. Le prime elezioni a suffragio universale diretto si tengono il 10 giugno 1979. Il numero di deputati del Parlamento europeo è cresciuto nel tempo (parallelamente all’aumento degli Stati membri), anche se oggi si registra una tendenza alla stabilizzazione. Inizialmente il Parlamento europeo si trovava in una situazione di estrema debolezza. Non era dotato di alcun potere decisionale, ma svolgeva un controllo politico sulla relazione che il Consiglio gli presentava annualmente sulla attività della Commissione. Per il resto erano previsti pareri obbligatori ma non vincolanti. Con riguardo a questi ultimi, non c’era nemmeno obbligo di motivazione in caso di scostamento dagli stessi, come avviene generalmente in diritto pubblico. In base al Trattato CEE, il suo potere deliberativo era molto ridotto e si limitava a: adozione del suo regolamento interno; coinvolgimento nella procedura di approvazione del bilancio; consultazione, spesso obbligatoria, da parte del Consiglio e della Commissione (ma i pareri del P.E., come anticipato, non erano vincolanti, anche senza necessità di motivare la decisione contraria); possibilità di emettere pareri di propria iniziativa. Progressivamente le sue competenze si sono accresciute. OGGI il Parlamento europeo: esercita la funzione legislativa insieme al Consiglio, partecipando a pieno titolo all’adozione degli atti dell’UE, per i quali si applica, nella maggior parte dei casi, la procedura legislativa ordinaria, che mette oggi Parlamento e Consiglio su un piano di parità; 1 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: non ha l’iniziativa legislativa, ma può sollecitare la Commissione a fare proposte; approva la nomina della Commissione; può censurare la Commissione a maggioranza dei 2/3; può costituire commissioni temporanee di inchiesta; accoglie le petizioni dei cittadini; nomina il Mediatore europeo; esamina la relazione generale annuale della Commissione. Il Parlamento europeo è un’istituzione peculiare, diversa sia dalle assemblee parlamentari di altre organizzazioni internazionali, sia dai Parlamenti degli Stati membri (e degli Stati in generale): le assemblee parlamentari delle organizzazioni internazionali generalmente hanno solo poteri consultivi e sono composte dai rappresentanti dei Parlamenti dei Paesi aderenti (come era, in origine, anche per il PE, prima delle trasformazioni che hanno portato all’elezione dei suoi componenti a suffragio universale diretto e all’ampliamento dei suoi poteri); i Parlamenti nazionali hanno la funzione legislativa e il potere di iniziativa legislativa, mentre il Parlamento europeo non è un «legislatore» vero e proprio, ma un «co-legislatore» insieme al Consiglio, e non ha il potere di iniziativa legislativa, che spetta alla Commissione europea (anche se, in base all’art. 225 TFUE, «A maggioranza dei membri che lo compongono, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l’elaborazione di un atto dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati»). Il ruolo rafforzato che i Parlamenti nazionali esercitano nell’Unione è previsto all’art 12 TUE e nei Protocolli ai trattati TUE E TFUE: essi contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell’UE partecipando alla cooperazione interparlamentare tra Parlamenti nazionali e PE. A tale scopo è stata istituita la Conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell’Unione (protocollo n.1 artt 9 e 10 allegati ai trattati TUE e TFUE), che incoraggia lo scambio di informazioni tra parlamenti, sottopone a PE, Consiglio e Commissione contributi utili e organizza conferenze sui temi specifici. 2 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: Questa conferenza ricalca la Conferenza degli organi specializzati per gli affari comunitari (COSAC) istituita nel 2003 3

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