Lezione 19 (La separazione personale tra coniugi) PDF

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These lecture notes discuss the Italian legal aspects of separation between couples in marriage. The text covers consensual separation, including agreements, and outlines the associated procedure. It also discusses aspects relating to agreements outside of the formal procedure and related legal considerations.

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Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 19 Titolo: La separazione personale tra coniugi LA S...

Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 19 Titolo: La separazione personale tra coniugi LA SEPARAZIONE CONSENSUALE La separazione personale tra coniugi può essere giudiziale o consensuale. La prima viene costituita con sentenza a seguito di un giudizio iniziato su ricorso di un coniuge. La separazione consensuale invece si basa su un accordo tra moglie e marito diretto a sospendere il rapporto coniugale e a regolare le condizioni di separazione quali l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento, l’assegnazione della casa familiare. La separazione consensuale art 158 cod civ La separazione consensuale, si riscontra di sovente nella prassi ed ha l’indubbio vantaggio di una maggior celerità e soprattutto di una minor litigiosità tra i coniugi. È assolutamente da preferire e quando è possibile è consigliata dai legali delle parti, soprattutto quando la coppia ha dei figli. Caratteristica della separazione consensuale è che i coniugi possono adottarla pur prescindendo dalla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, requisito invece necessario per la separazione giudiziale. Il tribunale infatti non può indagare sulle cause della separazione ma deve limitarsi a verificare che l'accordo raggiunto non sia illecito, ovvero contrario all'ordine pubblico o al buon costume L’accordo dei coniugi acquista efficacia in seguito alla sentenza del tribunale che lo omologa. Prima dell’omologazione l’accordo è improduttivo di effetti e il consenso prestato dai coniugi è fino a quel momento revocabile, anche unilateralmente. Ciò significa che il semplice accordo se non è omologato, non produce la modifica dello stato personale da coniugato a separato. Si tratta di un provvedimento che il giudice non può rifiutare una volta accertata la reale volontà delle parti di separarsi. Il Tribunale infatti esercita un controllo sulla legittimità e opportunità delle modalità di separazione che non può entrare nel merito. L’unico caso in cui l’omologazione può essere rifiutata si verifica quando l’accordo dei coniugi contrasta con l’interesse dei figli relativamente all’affidamento e al mantenimento degli stessi. In tale ipotesi l’organo giudicante è innanzitutto obbligato a riconvocare i genitori e ad indicare loro le modifiche più opportune. Se i coniugi non si adeguano, l’omologazione della separazione consensuale viene rifiutata. Va comunque precisato che il tribunale non può sostituirsi ai coniugi nel trovare una soluzione riguardo ai figli ma può solo rifiutare il provvedimento di omologa. Gli effetti prodotti dalla sentenza di separazione consensuale sono gli stessi che scaturiscono dalla separazione giudiziale. Accordi a latere della separazione 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 19 Titolo: La separazione personale tra coniugi Molto discussa in giurisprudenza è la questione della validità degli accordi a latere rispetto alle procedure di separazione consensuale, ossia di quelle intese tra i due coniugi non consacrate nel verbale sottoposto all'omologazione del tribunale. Gli accordi omologati infatti non esauriscono necessariamente ogni rapporto tra i coniugi o tra genitori e figli. Si potrebbero ipotizzare (e nella prassi ciò accade frequentemente) accordi anteriori, contemporanei o magari successivi alla separazione o al divorzio, nella forma della scrittura privata o dell'atto pubblico. L'orientamento consolidato della giurisprudenza in proposito distingue le varie pattuizioni che possono accompagnare l'accordo di separazione consensuale e precisa che le modificazioni degli accordi, convenuti tra i coniugi, successive all'omologazione della separazione devono ritenersi valide ed efficaci, a prescindere dall'intervento del giudice qualora non superino il limite di derogabilità consentito dall'art 160 cod civ e, in particolare, quando non interferiscano con l'accordo omologato. Le pattuizioni invece convenute antecedentemente o contemporaneamente all'accordo omologato sono operanti soltanto se si collocano in posizione di non interferenza rispetto a quest'ultimo (perché concernono un aspetto che non è disciplinato nell'accordo formale, oppure perché hanno un carattere meramente specificativo di disciplina secondaria), ovvero in posizione di conclamata e incontestabile maggior rispondenza rispetto all'interesse tutelato, come nel caso di assegno di mantenimento concordato in misura superiore a quella sottoposta ad omologazione Procedimento In materia rilevanti sono le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n 149 (la riforma Cartabia). In particolare il decreto, in linea con la finalità del provvedimento volto a unificare il rito per i vari procedimenti concernenti la famiglia, ha introdotto un procedimento su domanda congiunta applicabile sia alla separazione consensuale che al divorzio congiunto (art 473 bis 51). La legge stabilisce che la domanda congiunta si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte. Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, deve contenere il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono. Deve altresì essere indicata la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni. Il ricorso deve anche contenere l’indicazione delle condizioni reddituali e patrimoniali degli ultimi tre anni, nonché degli oneri a carico delle parti e le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 19 Titolo: La separazione personale tra coniugi Le parti possono regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. È possibile sostituire l’udienza con il deposito di note scritte, richiedendolo nel ricorso e dichiarando di non volersi riconciliare. A seguito del deposito del ricorso, il presidente fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprimerà il proprio parere entro tre giorni prima della data dell’udienza. All’udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare documentazione. Il giudizio termina con sentenza pronunciata dal collegio. La sentenza omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Solamente nel caso in cui gli accordi dovessero essere in contrasto con gli interessi dei figli, il collegio convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta la domanda. Il divorzio potrà essere richiesto decorsi sei mesi dalla comparsa dei coniugi dinanzi al giudice relatore. 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 19 Titolo: La separazione personale tra coniugi LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE Ciascuno dei coniugi può chiedere al giudice che sia pronunciata separazione giudiziale quando si sono verificati fatti che rendono oggettivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza, o che possono recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Un tempo, prima della riforma del 1975, la separazione giudiziale era fondata sulla colpa e poteva essere richiesta nei soli casi determinati dalla legge. Attualmente invece, e ormai da molti anni, non è necessario che si sia verificata una violazione dei doveri coniugali per ricorrere alla separazione ben potendo la frattura, come specifica la giurisprudenza, dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti (Cass 21099 del 2007). L’intollerabilità della prosecuzione della convivenza infatti, può essere data anche soltanto, dalla fine dell’affectio coniugalis. Molteplici sono stati i fatti ritenuti giustificativi di una pronuncia di separazione: - gravi violazioni dei doveri coniugali, quali quello relativo alla coabitazione, alla collaborazione e alla fedeltà, - fatti che concretamente impediscono la convivenza quali la reclusione per lungo tempo, o addirittura l’ergastolo pur conseguenti a un reato estraneo alla vita coniugale, - sopravvenute anomalie mentali o fisiche che comportino un sacrificio non sopportabile per l’altro coniuge, - fatti lesivi della comunione tra i coniugi quali atti di violenza, continuo stato di ubriachezza o tossicodipendenza, offese all’onore e alla riservatezza, nonché una gelosia esasperata, - l’interruzione dell’attività sessuale per sopravvenuta impotenza, - casi in cui tra i coniugi si instaura un netto contrasto, in relazione a scelte ideologiche, morali o religiose, e ciò soprattutto quando il contrasto è relativo al modo di educare i figli alla religione. Allo stesso modo si sono verificati casi in cui decisive sono state delle scelte, rilevanti dal punto di vista etico e morale, quali la decisione della donna di interrompere la gravidanza, o il ricorso a fecondazione artificiale eterologa mediante cioè l’utilizzo del patrimonio genetico di un’altra persona. Il giudice deve peraltro valutare se queste cause hanno realmente inciso sul complessivo rapporto coniugale. IL NUOVO PROCEDIMENTO IN MATERIA DI FAMIGLIA La separazione giudiziale si svolge attualmente con un nuovo rito introdotto dal D lgs 149 del 2022 e regolato dall’art 473 bis e seguenti del codice di procedura civile. È ispirato a criteri di rapidità ed efficacia. È inoltre improntato alla ricerca del superiore interesse del minore e finalizzato alla sua tutela. La competenza territoriale è stabilita in via generale (salvo specifiche norme) in base alla residenza del minore. Quando in una crisi matrimoniale ci sono figli il contenzioso segue dunque il minore, in nome della ricerca del superiore interesse dello stesso posto alla base della riforma. Nel caso in cui invece non siano presenti figli minori è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 19 Titolo: La separazione personale tra coniugi Organo giudicante è il tribunale che decide in composizione collegiale. La trattazione e l’istruttoria può essere delegata ad uno dei componenti del collegio. La riforma specifica i poteri del giudice e stabilisce che, a tutela dei minori, questi può d'ufficio nominare il curatore speciale, adottare i provvedimenti opportuni anche in deroga al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e disporre mezzi di prova pur al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria. La domanda va presentata con ricorso che deve tra l’altro contenere la determinazione dell’oggetto della richiesta e la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni. La proposizione della domanda costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare. Pertanto il coniuge che presenta il ricorso può allontanarsi dalla casa coniugale senza dover attendere l’autorizzazione da parte del tribunale e ciò non costituisce causa di addebito (art 146 cod civ). Quando nel procedimento di separazione o divorzio sono coinvolti figli minori al ricorso occorre allegare un “piano genitoriale”, che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute. Lo scopo è quello di fornire al giudice tutte le informazioni utili al fine di adottare i provvedimenti più opportuni nell’interesse del minore. Cumulo delle domande di separazione e divorzio L’art 473 bis 49 cod proc civ, concede alle parti di formulare richiesta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio negli atti introduttivi (ricorso o comparsa di costituzione) del procedimento di separazione. In altre parole, nel rispetto del principio di economia processuale, le parti possono, contestualmente alla domanda di separazione, proporre anche quella di divorzio. La domanda sarà procedibile all’esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo restando, che sia trascorso il tempo richiesto dalla comparizione delle parti dinanzi al giudice nel procedimento in cui sono state proposte contemporaneamente le domande di separazione e divorzio. Qualora tali presupposti non dovessero essere sussistenti, la domanda di divorzio dovrà essere dichiarata improcedibile. Udienza di prima comparizione Depositato il ricorso viene fissata l’udienza di prima comparizione delle parti che deve tenersi entro 90 giorni dal deposito del ricorso. Viene inoltre assegnato il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell’udienza. Le parti possono poi presentare “ulteriori difese” (entro termini fissati a pena di decadenza). Nel caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l’udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all’istante un termine perentorio per la notifica. 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 19 Titolo: La separazione personale tra coniugi Non è più prevista infatti, come in precedenza, nei giudizi di separazione o divorzio l’udienza presidenziale. Qualora non vengono chiesti i provvedimenti indifferibili, il primo intervento del giudice si ha nell’udienza di comparizione delle parti (art 473bis 21 cod proc civ). All’udienza le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. Nei casi in cui siano allegate o segnalate violenze di genere o domestiche, la comparizione deve avvenire separatamente e in orari differiti e il tentativo di conciliazione non viene esperito, secondo quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul. Il giudice sente le parti, congiuntamente o separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori, ne tenta la conciliazione. Può anche formulare una motivata proposta conciliativa della controversia. Se la conciliazione riesce, il giudice assume i provvedimenti che si rendono necessari e rimette la causa in decisione. Se la conciliazione non riesce dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell’interesse delle parti nei limiti delle domande proposte e dei figli. Tali provvedimenti detti fino alla riforma “presidenziali”, perché emessi nel corso dell’udienza presidenziale, assumono un’importanza notevole in quanto servono a regolare la situazione nelle more del giudizio, che può protrarsi anche per un tempo considerevole. I provvedimenti: autorizzano innanzitutto i coniugi a vivere separatamente; regolamentano l’affidamento dei figli e la loro collocazione; regolano le modalità di esercizio della facoltà di visita del genitore non collocatario o non affidatario; determinano l’ammontare di un eventuale assegno di mantenimento a carico di uno dei due e a favore dell’altro, e ne regolano le modalità per la corresponsione; assegnano la casa familiare. Il prosieguo della causa Il giudice provvede sempre con ordinanza sulle richieste istruttorie e dispone il rinvio per l’assunzione dei mezzi di prova nei successivi 90 giorni. Si ha poi l’udienza di rimessione della causa in decisione. Il giudizio termina con sentenza. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è ammesso solo appello immediato (art 473 bis 22). Le parti possono chiedere in ogni tempo la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici. 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 19 Titolo: La separazione personale tra coniugi ADDEBITABILITÀ DELLA SEPARAZIONE Venuta meno, con la riforma del diritto di famiglia, la separazione per colpa, l’istituto della separazione personale dei coniugi ha subito una notevole evoluzione: da sanzione a carico del coniuge inadempiente ai doveri coniugali, è divenuta un rimedio di fronte a una situazione familiare ormai pregiudicata, pur indipendentemente dalla volontà di marito e moglie. Attualmente la separazione, prescindendo da qualunque responsabilità, costituisce un rimedio per il caso in cui si ritenga impossibile proseguire la convivenza tra i coniugi divenuta intollerabile o perché vi è il pericolo di un grave pregiudizio all’educazione della prole. Ai sensi dell’art 151 cod civ nei casi in cui il fallimento del matrimonio sia imputabile alla violazione dei doveri coniugali, compiuta da uno dei due coniugi, o anche da entrambi può essere chiesto che la sentenza addebiti la separazione al coniuge ritenuto responsabile. Il giudice pertanto, su richiesta espressa di una delle parti può, pronunziando la separazione, dichiarare a quale dei coniugi sia imputabile il fallimento della vita coniugale. L’addebito può anche essere pronunciato a carico di entrambi. L’addebito consegue a comportamenti che violano doveri nascenti dal matrimonio: infedeltà, diniego di assistenza e collaborazione, abbandono senza giusta causa della casa familiare, rifiuto di concordare la residenza familiare. L’addebito, non è unicamente una colpevolizzazione del coniuge inadempiente agli obblighi familiari, ma comporta numerose conseguenze di tipo patrimoniale: perdita dei diritti successori; perdita dell’assegno di mantenimento nel caso in cui il coniuge cui è stata addebitata la separazione sia quello economicamente più debole. Permane comunque il diritto agli alimenti. Copiosa è la giurisprudenza in materia di addebito. Fondamentali sono i seguenti principi: è necessario ai fini della dichiarazione di addebito, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitabili e il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza. In altre parole l’addebito presuppone l’accertamento della riconducibilità della crisi coniugale alla condotta di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contraria ai doveri coniugali e l’accertamento della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione. 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 19 Titolo: La separazione personale tra coniugi (esempio il tradimento non è causa di addebito della separazione se già la coppia era già in crisi). la valutazione del giudice relativa alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio deve essere globale deve cioè tener in considerazione i comportamenti di entrambi i coniugi. Quello tenuto da uno di essi infatti potrebbe anche trovare una piena giustificazione nelle provocazioni insite nel comportamento dell’altro, e ciò eliminerebbe la responsabilità della separazione. Casistica: A titolo meramente esemplificativo si evidenzia che sono stati ritenuti dalla giurisprudenza fatti addebitabili tra gli altri: maltrattamenti, l’omessa assistenza morale e materiale, la continua denigrazione pubblica o privata il comportamento del coniuge che abbia impedito e ostacolato l’espletamento di pratiche religiose. la violazione del dovere di fedeltà anche “platonica” le reiterate violenze fisiche e morali, ingente donazione in favore di terzi in violazione dell’obbligo di contribuzione furti di danaro a familiari ed a terzi acquisti particolarmente frequenti e fuori misura di beni mobili, offese e ingiurie al coniuge divieto al coniuge di frequentare corsi di aggiornamento o di frequentare amici e familiari violazione dell’obbligo di concordare l’indirizzo della vita familiare rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali mutamento di fede religiosa che non consenta al coniuge di rispettare i suoi doveri verso l’altro comportamenti frutto di una particolare visione sociale o religiosa difformi dallo standard dei valori sui quali la Costituzione italiana fonda il matrimonio Allontanamento dalla casa familiare In tema di allontanamento dal tetto coniugale in particolare la giurisprudenza ha sottolineato che il comportamento del coniuge che si allontana dalla residenza della famiglia, in quanto violazione dei doveri coniugali, può comportare l’addebitabilità della separazione. Peraltro l’allontanamento è stato ritenuto giustificato in alcuni casi: proposizione della domanda di separazione, di per sé indicativa di pregresse tensioni tra i coniugi e, quindi, dell’intollerabilità della convivenza (Cass 19328 del 2015) mancanza di una appagante e serena intesa sessuale (Cass 8773 del 2012) soprusi, fisici e psicologici cui era sottoposta la moglie, 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 19 Titolo: La separazione personale tra coniugi frequenti litigi domestici della donna con la suocera convivente (Cass 4540 del 2011) semplice lettera di addio del coniuge all’altro (Cass 34562 del 2012) l’accordo tra coniugi di vivere, per ragioni di lavoro, in città diverse, incontrandosi durante i fine settimana (Cass 4558 del 2000). Omosessualità E’ stata inoltre presa in considerazione dalla giurisprudenza italiana l’omosessualità di un coniuge per le sue conseguenze sull’unione matrimoniale. Peraltro i giudici hanno più volte specificato che la pretesa omosessualità del coniuge non può essere considerata motivo di addebito della separazione (Cass 8713 del 2015). La “scoperta” della propria omosessualità da parte del coniuge, è stato in proposito affermato, costituisce una circostanza non ascrivibile alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio quanto piuttosto una, non addebitabile, “evoluzione” del rapporto matrimoniale (Trib. Milano, 19 marzo 2014). In presenza invece di una relazione omosessuale si riscontra violazione dell’obbligo di fedeltà, previsto dall’articolo 143 cod civ, e dunque causa di addebito a carico del coniuge che vi è incorso (Cass 7207 del 2009), sempre che sia accertato il nesso causale tra l’adulterio e l’intollerabilità della convivenza (Cass 4290 del 2005). Il dovere di fedeltà Emblematica è la violazione del dovere di fedeltà. Si evidenzia come l’interpretazione del dovere di fedeltà, di pari passo con i mutamenti della società, ha subito con il tempo una notevole evoluzione giurisprudenziale. La fedeltà infatti legata inizialmente a un aspetto prettamente sessuale e fisico e intesa come mera astensione da rapporti extraconiugali è andata con gli anni avvicinandosi a un concetto di lealtà, fiducia, solidarietà e di rispetto della dignità dell’altro. Viene pertanto considerata come un reciproco atteggiamento finalizzato alla realizzazione e al rafforzamento costante della comunione, materiale e spirituale tra marito e moglie che impone di sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ciascun coniuge in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita comune. L’adulterio pertanto, rileva, ai fini dell’addebito, non in sé ma solo se, come causa dell’impossibilità della convivenza, ha provocato offesa al decoro e alla dignità del coniuge tradito. In questo senso si è ritenuto che più che l’atto infedele rileva tutto ciò che può determinare forme di pubblicità della vicenda. La giurisprudenza di legittimità si è infatti occupata anche di adulteri platonici affermando che la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, non solo quando si sostanzi in un tradimento, ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge (Cass 8929 del 2013; Cass 21657 del 2017). Rilevante diviene dunque la lealtà tra i coniugi la cui inosservanza è considerata una violazione dei doveri coniugali, così da minare il nucleo imprescindibile di fiducia reciproca che deve caratterizzare il vincolo matrimoniale. Da evidenziare è anche la questione dell’adulterio virtuale: in un’epoca in cui la vita dell’individuo è sempre più caratterizzata dall’uso di mezzi telematici, smartphone, computer, e-mail, sms, foto postate su vari social può essere considerata infedeltà anche una relazione on line. 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 19 Titolo: La separazione personale tra coniugi La ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet è stata infatti ritenuta circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione In particolare la giurisprudenza ha sostenuto che la navigazione su siti web di incontri, pur non concretando un tradimento fisico è considerata idonea a violare i doveri coniugali anche in assenza di una pubblicità esterna, ossia se manca una lesione alla dignità e al decoro del coniuge, in quanto lede comunque il rispetto dell’altro e la fedeltà intesa come alleanza tra i due. Nello stesso senso si è riscontrata una violazione dei doveri coniugali nello stabilire amicizie "alternative" ed equivoche attraverso i social networks, con la conseguenza che tali comportamenti ben possono essere posti a fondamento dell’addebito della separazione, laddove si dimostri che essi abbiano causato in modo irreversibile la crisi dell’unione coniugale (C App Taranto 30 aprile 2015). La religione dei coniugi Il mutamento di fede religiosa e la conseguente partecipazione alle pratiche collettive del nuovo culto rientra tra i diritti garantiti dall'art 19 della Costituzione, pertanto non può essere considerato come ragione di addebito della separazione, a meno che peraltro non vengano superati i limiti di compatibilità con i concorrenti doveri di coniuge e di genitore fissati dagli artt. 143, 147 cod civ, determinandosi, per l'effetto, una situazione di improseguibilità della convivenza o di grave pregiudizio della prole. Nella prassi vi sono stati ad esempio casi in cui l’appartenenza a sette ha determinato l'allontanamento dalla casa coniugale e la rinuncia alla convivenza. Osservazioni Si riflette spesso sulla necessità di sopravvivenza di un istituto che, come specificato già in passato in occasione di progetti di legge tendenti alla sua eliminazione, agevola la cultura del conflitto, che si risolve necessariamente in un danno per i figli, e non promuove invece la cultura della mediazione e dell’accordo. Già molti anni fa, in proposito, autorevole dottrina sottolineava come “siano più che maturi i tempi perché il legislatore, rompendo con un ingombrante passato, ponga fine a un istituto, l’addebito della separazione, assolutamente arcaico e privo di qualsiasi rilevanza pratica”. Inoltre a seguito della introduzione del cosiddetto divorzio breve e quindi della possibilità di richiedere lo scioglimento del matrimonio dopo solo 12 mesi dalla separazione la pronuncia di addebito diminuisce ulteriormente di importanza posto che il diritto al mantenimento previsto in sede di separazione viene meno al momento del divorzio e lo stesso avviene per i diritti successori. 4

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