Summary

Questo documento descrive i principi e le linee guida etiche per gli psicologi. Include i quattro principi etici fondamentali: Rispetto, competenza, responsabilità e integrità. Oltre alle linee guida si parla di tutela del cliente, del professionista e del gruppo professionale e di responsabilità della società.

Full Transcript

Lo scopo del Codice Deontologico è quello di stabilire le linee guida per tutti gli psicologi, qualunque sia il loro orientamento teorico, metodologico e gli strumenti utilizzati nella loro attività professionale. È di garantire che gli psicologi operino secondo principi etici e professionali per pr...

Lo scopo del Codice Deontologico è quello di stabilire le linee guida per tutti gli psicologi, qualunque sia il loro orientamento teorico, metodologico e gli strumenti utilizzati nella loro attività professionale. È di garantire che gli psicologi operino secondo principi etici e professionali per proteggere il benessere, i diritti e la dignità delle persone. Esso funge da guida per comportamenti corretti in ambito professionale, assicurando la qualità dei servizi offerti e la fiducia verso la professione. (Art. 1) Questo scopo si basa sui quattro principi etici fondamentali: Rispetto e promozione dei diritti e della dignità della persona, Competenza, Responsabilità e Integrità. I diritti e i doveri principali della psicologa e dello psicologo sono rispettare i diritti, la dignità e l’autonomia della persona, operando sempre nel rispetto della normativa e dell’etica professionale. Hanno il dovere di agire con competenza, responsabilità e attenzione per il benessere dell’utente. (Art. 3, 4 e 5) Le 4 finalità Tutela del cliente Art. 11- 17 (17 protezione dei dati e dei documenti) segreto professionale Art. 28 (28 commistioni tra ruolo professionale e vita privata) non trarre vantaggi economici Art. 9 obbligo della corretta informazione Tutela del professionista Art. 35 divieto di appropriarsi dei prodotti del pensiero dei colleghi Art. 36 divieto di dare pubblicamente giudizi negativi a proposito della formazione e della competenza di altri psicologi Tutela del gruppo professionale Art. 6 decoro, dignità della professione, autonomia Art. 8 (8 tutela della professione e contrasto dell’esercizio abusivo) obbligo di denunciare i casi di abusivismo Responsabilità nei confronti della società Art. 3-34 utilizzare le conoscenze sul comportamento umano per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità. I 4 imperativi guida 1. Meritare la fiducia del paziente-utente (art.21) 2. Possedere una competenza adeguata alla domanda del cliente (art.5, 22, 37) 3. Usare con giudizio il proprio potere (art. 4,18, 22, 28, 38, 39, 40) 4. Difendere l’autonomia professionale (art.6) Le principali differenze tra il codice del 1998 e revisione del 2023 1. Titolo degli articoli 2. Aggiunta del femminile 3. Revisione e aggiornamento di 17 articolo 4. Aggiunta di una premessa etica composta da 4 principi I 4 principi etici I. Rispetto e promozione dei diritti e la dignità delle persone e degli animali Gli psicologi rispettano e promuovono i diritti fondamentali della dignità e del valore delle persone e degli animali, inoltre, operano per la promozione della libertà, dell’autonomia e del benessere psicologico nel rispetto di ciascuna persona, gruppo o comunità. II. Competenza Le competenze degli psicologi è data da ciò che hanno imparato all'Università e che continuano a integrare e aggiornare. Inoltre, questa competenza viene sviluppata attraverso la pratica, che viene discussa con altri colleghi e supervisionata da professionisti esperti e qualificati. Avere una capacità valutativa per le proprie competenze aiuta il lavoro del professionista a riconoscere i propri limiti e sapere esattamente dove si è preparati ed intervenire in modo professionale e sicuro. Questo evita di creare danni o creare aspettative irrealistiche nei confronti delle persone che a loro si rivolgono. Gli psicologo devono evitare di operare nei settori nei quali non possiedono formazione o esperienza adeguata. Qualora lo psicologo non reputi adeguata la sua competenza professionale deve inviare il committente e/o destinatario ad altro professionista (art.37 accettazione del mandato) III. Responsabilità Gli psicologhi hanno la responsabilità professione e scientifica verso le persone che a loro si rivolgono, verso la comunità, verso la società in cui lavorano e vivono e verso l’ambiente che li circonda. Hanno la responsabilità nel prevenire danni psicologici e fisici, nel rispettare e seguire le linee guida e le buone pratiche, e nel promuovere il benessere psicologico inoltre devono riconoscere quando è necessario sospendere o terminare un intervento. Si assumono la responsabilità della scelta dei metodi, degli strumenti e delle tecniche, della loro applicazione e delle prevedibili conseguenze. Operando con attenzione alle loro prestazioni per evitare un utilizzo strumentale e che vada in conflitto con il principio del rispetto dei diritti e della dignità delle persone e degli animali. IV. Onestà e integrità, lealtà e trasparenza Gli psicologhi operano nella loro attività professionale con onestà e lealtà garantendo la trasparenza. Gli psicologi devono evitare comportamenti fraudolenti, manipolatori o che possano compromettere la fiducia e la credibilità della professione. Devono agire in modo da evitare conflitti di interesse e garantire che i loro interventi siano basati su dati scientifici validi. Il tempo della comunicazione è tempo di cura. I principi enunciati sono essenziali e devono essere rispettati da tutte le psicologhe e gli psicologi. Essi si impegnano a seguirli, a diffonderli e a conoscerli. Gli psicologi devono basarsi su questi principi nei rapporti con i colleghi e con la loro professione. Capo I Principi generali (1-21) Art. 1 Campo di Applicazione Le regole del Codice Deontologico sono vincolanti per tutti coloro che sono iscritti all’albo. Tutti gli iscritti sono tenuti alla conoscenza e non è ammessa ignoranza delle medesime e le stesse regole vengono applicate anche nei casi in cui le prestazioni avvengano a distanza, via internet, telematica o elettronica. Art. 2 Procedure disciplinari e sanzioni La psicologa e lo psicologo non devono compiere azioni o comportamenti che danneggino il decoro e la dignità della professione. Se non rispettano le regole del Codice Deontologico o se compiono azioni che vanno contro il corretto esercizio della professione, saranno sanzionati secondo quanto stabilito dall'articolo 26, comma 1 della Legge 56 del 18 febbraio 1989. Art. 3 Principi di responsabilità Gli psicologi devono usare le loro conoscenze sul comportamento umano per migliorare il benessere psicologico di persone, gruppi e comunità. Devono aiutare le persone a comprendere se stessi e ad agire in modo consapevole. Devono evitare di condizionare per prevenire abusi, rispettando la fiducia delle persone e considerando i fattori personali, sociali, culturali e politici. Art. 4 Principio del rispetto e della laicità Le psicologhe e gli psicologi, all'inizio della relazione professionale, spiegano chiaramente le loro prestazioni, gli obiettivi, i metodi usati e i limiti della riservatezza. Rispettano le differenze individuali e culturali, promuovendo inclusività e rispetto per le opinioni altrui, senza imporre i propri valori. Utilizzano metodi, tecniche e strumenti che rispettano questi principi e si rifiutano di collaborare a iniziative che li violano. In caso di conflitti di interesse, chiariscono le proprie responsabilità alle parti coinvolte. Art. 5 Competenza professionale Gli psicologi devono mantenere un aggiornamento, soprattutto nei settori in cui operano. Se non lo fanno, possono essere sanzionati dall’Ordine Regionale. Devono conoscere i propri limiti e usare solo metodi per cui sono formati e autorizzati. Devono basarsi su fonti scientifiche riconosciute e non creare aspettative irrealistiche. Art. 6 Autonomia professionale Gli psicologi accettano solo condizioni di lavoro che garantiscano la loro autonomia professionale e rispettino il Codice Deontologico. Se queste condizioni non sono rispettate, devono informare l'Ordine Regionale. Gli psicologi scelgono liberamente metodi e strumenti, e sono responsabili delle prevedibili conseguenze. Nelle collaborazioni con altri professionisti, mantengono sempre la propria autonomia, rispettando le competenze altrui. Art. 7 Validità dei dati e delle informazioni Nella pratica professionale e nella ricerca, gli psicologhi, devono valutare con attenzione la validità e l’affidabilità dei dati e delle fonti su cui si basano le loro conclusioni. Espongono le ipotesi alternative e chiariscono i limiti dei risultati. I loro giudizi professionali possono essere espressi solo se pertinenti e a conoscenza diretta o tramite l’affidabilità della documentazione. Art. 8 Tutela della professione e contrasto dell’esercizio abusivo Art. 26 56/89 Sanzioni disciplinari Gli psicologi e le psicologhe devono combattere l'abuso della professione, segnalando al Consiglio dell'Ordine i casi sospetti di esercizio abusivo o uso improprio del titolo. Devono usare il loro titolo solo per attività legate alla psicologia. Art. 9 Consenso informato nella ricerca Gli psicologi devono informare chiaramente le persone coinvolte nella ricerca sugli obiettivi, metodi, tempi, rischi e trattamento dei dati personali per ottenere il loro consenso. Devono anche fornire il proprio nome, status e istituzione di appartenenza. Le persone devono essere libere di dare, rifiutare o ritirare il consenso. Se non fosse possibile informarle in anticipo su alcuni aspetti, devono farlo alla fine e ottenere l'autorizzazione per l'uso dei dati. Quando le persone coinvolte non possono dare il consenso, i responsabili legali devono occuparsi di questo. È essenziale proteggere la riservatezza, l'anonimato e non diffondere le informazioni dei partecipanti. Art.10 Attività professionali con gli animali Quando le attività professionali, incluse quelle di ricerca, hanno ad oggetto il comportamento degli animali, la psicologa e lo psicologo, si impegnano a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze. Dall’11 al 17 si parla di segreto professionale Art. 11 Segreto Professionale Gli psicologi devono mantenere il segreto professionale, proteggendo le informazioni dell’utente, non divulgando informazioni o fatti ottenuti durante il loro lavoro, né informano delle prestazioni svolte, a meno che non ci siano eccezioni specifiche previste dal codice. Art. 12 Testimonianza Gli psicologi non devono fornire informazioni o testimonianze appresi sul lavoro professionale, tranne quando la persona coinvolta non dia un consenso valido e dimostrabile. Prima di usare il consenso, devono valutare se sia nel migliore interesse della persona. Senza il consenso devono astenersi dal divulgare informazioni, a meno che non sia richiesto dalla legge. Se chiamati a testimoniare, devono seguire le indicazioni del giudice dopo aver spiegato le loro ragioni. Art. 13 Casi di referto o denuncia o deroga alla riservatezza Nel rispettare l’obbligo di referto o denuncia, gli psicologi devono riferire solo le informazioni strettamente necessarie, per proteggere il benessere psicologico della persona. E’ necessario valutare la riservatezza dei dati se ci sono gravi pericoli per la vita o la salute della persona o di terzi. Art. 14 Intervento professionale sui gruppi Quando lavorano con gruppi, gli psicologi devono spiegare le regole dell’intervento fin dall'inizio. Devono anche assicurarsi che i membri del gruppo rispettino il diritto alla riservatezza di ciascuno. Art.15 Collaborazione inter-professionale e condivisione delle informazioni Quando collaborano con altri professionisti tenuti al segreto, gli psicologi possono condividere solo le informazioni strettamente necessarie, e solo con il consenso della persona interessata. Art. 16 Salvaguardia dell’anonimato Gli psicologi devono salvaguardare il segreto professionale. Non possono rivelare a terzi le informazioni che ricevono dai loro utenti durante le prestazioni, a meno che non abbiano il consenso dell’utente stesso o siano obbligati dal giudice. Il segreto professionale è un dovere fondamentale per proteggere la privacy e la fiducia della persona. Art.17 Protezione dei dati e dei documenti Gli psicologi devono proteggere la riservatezza delle comunicazioni, custodendo e controllando appunti, note, scritti o registrazioni legate al rapporto professionale. Questa documentazione deve essere conservata per almeno cinque anni dopo la fine del rapporto, salvo diverse indicazioni di legge. Inoltre, chi lavora alla creazione e all'uso di sistemi di documentazione deve impegnarsi a garantire la tutela delle persone. Art.18 Rispetto della libertà di scelta Gli psicologo devono fare in modo che, in ogni contesto professionale, venga rispettata il più possibile la libertà di scelta dell'ente o della persona nel decidere a quale professionista rivolgersi. Art.19 Contesti valutativi Gli psicologo devono fare valutazioni solo in aree in cui sono qualificati e non devono approvare o sostenere decisioni che vanno contro la loro competenza, qualificazione o preparazione professionale. Questo garantisce che il loro lavoro sia accurato, etico e basato su criteri professionali corretti. Art.20 Attività di docenza e formazione psicologica Nella loro attività di docenza e formazione, gli psicologi incoraggiano studentesse, studenti e tirocinanti a interessarsi ai principi etici, dando loro esempio attraverso il proprio comportamento professionale. Art.21 Insegnamento di metodi, tecniche e strumenti professionali Gli psicologi promuovono il sapere psicologico attraverso l'insegnamento, ma è una grave violazione deontologica trasmettere i metodi, le tecniche e gli strumenti a coloro che non praticano la professione, soprattutto se finalizzato a favorire l'esercizio abusivo della stessa. Capo II Rapporti con l’utenza e la committenza (22-32) Art.22 Condotte non lesive Gli psicologi devono avere un comportamento professionale da non danneggiare le persone che a loro si rivolgono. Nelle attività sanitarie, seguono le linee guida e le buone pratiche. Non usano il loro ruolo o strumenti professionali per ottenere vantaggi indebiti per Sé o per altri. Art.23 Compenso professionale All'inizio del rapporto professionale, gli psicologo concordano il compenso. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata alla natura e alla difficoltà dell’attività professionale. Nel contesto clinico, il compenso non può dipendere dal successo o dai risultati dell’intervento. Art. 24 Consenso Informato Sanitario nei confronti di persone adulte capaci Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona, salvo diversa disposizione di legge. Il consenso informato deve essere acquisito con metodi adeguati alle condizioni della persona e può essere documentato per iscritto, tramite videoregistrazione o con dispositivi di comunicazione per persone con disabilità. E’ responsabilità degli psicologi ottenere il consenso informato, fornendo alla persona informazioni chiare, complete e efficaci sulla finalità, modalità, diagnosi, prognosi, benefici, rischi, alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento. Art.25 Uso degli strumenti e comunicazione dei risultati Gli psicologi non devono usare in modo improprio gli strumenti di diagnosi e valutazione. Se l'intervento è richiesto da terzi, devono spiegare alle persone coinvolte di cosa si tratta e non usare le informazioni raccolte per altri scopi, evitando di causare danni. Quando comunicano i risultati, devono garantire la protezione il benessere psicologico delle persone coinvolte. Art. 26 Principio dell’astensione Gli psicologi devono astenersi dall'intraprendere o continuare qualsiasi attività professionale se i suoi problemi personali o conflitti interferiscono con l'efficacia del suo lavoro e potrebbero risultare inadeguati o dannosi per le persone a cui si rivolgono i suoi servizi. Inoltre, deve evitare di assumere ruoli professionali o fornire servizi a persone con cui ha avuto rapporti precedenti che potrebbero compromettere la sua credibilità e efficacia professionale, anche se richiesto dall'autorità giudiziaria. Questo è importante per garantire servizi professionali in modo imparziale e efficace, senza che problemi personali o rapporti passati influenzino il suo lavoro e il benessere dei suoi utenti. Art. 27 Interruzione del rapporto professionale Gli psicologo valutano attentamente il rapporto professionale con l’utente e possono decidere di interromperlo se ritengono che la persona non stia beneficiando dell'intervento psicologico e che non ci sia ragionevole previsione di benefici futuri. In tal caso, forniscono alla persona le informazioni necessarie per cercare altre forme di intervento più adatte alle sue esigenze. Questo è importante per garantire alla persona l'assistenza più efficace possibile. Art. 28 Commistioni tra ruolo professionale e vita privata Gli psicologi devono separare il ruolo professionale e la vita privata, evitando commistioni che possano compromettere l'attività professionale o l'immagine della professione. È una grave violazione deontologica condurre diagnosi, sostegno psicologico o psicoterapia con persone con cui hanno avuto relazioni personali significative, in particolare affettive, sentimentali o sessuali, o instaurare tali relazioni durante il rapporto professionale. È altresì vietato trarre vantaggi impropri, sia finanziari che non, dalla propria posizione professionale, e sfruttare la propria posizione nei confronti di colleghi in supervisione o tirocinanti per fini estranei al rapporto professionale. Art. 29 Condizioni preliminari all’intervento Gli psicologo possono subordinare il loro intervento ad altri trattamenti sanitari e alla condizione che si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico- professionale. Art. 30 Proporzionalità tra intervento e compenso Nell'esercizio della loro professione per gli psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali. Art. 31 Consenso informato sanitario nei casi di persone minorenni o incapaci Quando si tratta di interventi sanitari rivolti a persone minorenni o incapaci, è fondamentale che questi siano subordinati al consenso informato di chi esercita su di loro la responsabilità genitoriale o la tutela. Questo significa che, per procedere con un trattamento, è necessario ottenere l'approvazione da parte dei genitori o dei tutori legali. Tuttavia, è altrettanto importante che la psicologa o lo psicologo tengano in considerazione la volontà del minorenne o della persona incapace. Ovviamente, questa valutazione dipende dall’età e dal grado di maturità del soggetto, ma è essenziale che il professionista rispetti sempre la dignità della persona. Se invece ci si trova in una situazione in cui il consenso informato dei genitori o dei tutori non è presente, in tutto o in parte, ma gli psicologi ritengono che il trattamento sia necessario per il benessere della persona, la questione deve essere rimessa all’autorità giudiziaria. Sarà quindi quest’ultima a decidere se autorizzare o meno il trattamento. Sono fatti salvi i casi in cui il trattamento sanitario avvenga su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte. In situazioni particolari, la legge prevede che il trattamento sanitario possa essere eseguito anche senza il consenso della persona interessata o dei suoi tutori legali, a patto che sia richiesto da un’autorità competente o che avvenga in strutture specifiche previste dalla normativa. I trattamenti ordinati da un’autorità legalmente competente, come un giudice o un altro organo pubblico. Se succede che, ad esempio, la salute o la vita di una persona è in grave pericolo e il consenso non viene fornito, per ragioni ideologiche, religiose o altre motivazioni. In queste circostanze, il tribunale può autorizzare il trattamento per tutelare il benessere della persona. Un esempio concreto potrebbe essere quello di un minorenne che necessita di una trasfusione di sangue per sopravvivere, ma i genitori si oppongono per motivi religiosi: in questo caso, il giudice può intervenire per autorizzare il trattamento salvavita. I trattamenti effettuati in strutture legislativamente preposte, ovvero luoghi specifici designati dalla legge per gestire determinate situazioni. Ad esempio, ospedali psichiatrici giudiziari o strutture sanitarie protette possono eseguire trattamenti sanitari obbligatori (TSO). Il TSO è previsto per persone con gravi disturbi psichiatrici che rappresentano un pericolo per sé stesse o per gli altri e rifiutano il trattamento. In queste circostanze, il trattamento viene attuato per tutelare sia la persona interessata sia la sicurezza pubblica. Art. 32 Prestazione richiesta da un committente Gli psicologi accettano di fornire un servizio professionale su richiesta di un committente diverso dalla persona destinataria della prestazione stessa, deve spiegare chiaramente a entrambe le parti la natura e lo scopo dell'intervento. Se la persona destinataria del servizio e il committente non coincidono, gli psicologi devono sempre dare priorità alla tutela della persona destinataria dell’intervento stesso. Quando uno psicologo offre un servizio professionale su richiesta di qualcuno che non è la persona che riceverà il trattamento (ad esempio, un datore di lavoro che chiede un intervento per un dipendente), lo psicologo deve spiegare chiaramente a entrambe le parti il motivo e l'obiettivo dell'intervento. In ogni caso, la priorità dello psicologo deve essere sempre il benessere e la protezione della persona che riceve direttamente il servizio, anche se non è quella che ha fatto la richiesta. Capo III Rapporti con colleghe e colleghi (33-38) Art. 33 Principio di colleganza I rapporti tra psicologhe e psicologi devono basarsi sul rispetto reciproco, sulla lealtà e sulla collaborazione. La psicologa e lo psicologo sostengono e difendono i colleghi che, nel loro lavoro, vedono minacciata la loro autonomia o il rispetto delle regole etiche, indipendentemente dalla posizione o dal tipo di lavoro che svolgono. Art. 34 Contributo allo sviluppo delle discipline psicologiche La psicologa e lo psicologo si impegnano a far crescere le conoscenze in psicologia e a condividere i progressi e le nuove tecniche con la comunità professionale. Lo fanno anche per aiutare a diffondere queste conoscenze, con l'obiettivo di migliorare il benessere delle persone e della società. Art. 35 Indicazioni delle fonti Quando gli psicologi presentano i risultati delle loro ricerche o attività professionali, devono sempre riconoscere il lavoro degli altri, citando le fonti e dando il giusto credito a chi ha contribuito. Art. 36 Giudizi sull’operato di colleghe e colleghi La psicologa e lo psicologo non devono fare commenti pubblici negativi sui colleghi riguardo la loro formazione, competenza o qualsiasi cosa che possa danneggiare la loro reputazione professionale. È ancora più grave se questi giudizi sono fatti per sottrarre clienti ai colleghi. Se notano comportamenti scorretti che possono danneggiare le persone o la professione, devono avvisare il Consiglio dell'Ordine il prima possibile. Art. 37 Accettazione del mandato Gli psicologi accettano il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle loro competenze. Qualora l'interesse del committente e/o del destinatario della prestazione non rientri nella nostra competenza professionale, lo psicologo propongono la consulenza ovvero l'invio ad altro collega o ad altro professionista. Art. 38 Dignità professionale e decoro Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale. Capo IV Rapporti con la società (39-40) Art. 39 Presentazione professionale La ‘psicologa e lo psicologo presentano in modo corretto ed accurato la proprio formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte. Art. 40 Pubblicità professionale La psicologa e lo psicologo, indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, non assumono pubblicamente comportamenti scorretti e finalizzati al procacciamento della clientela. Capo V Norme di attuazione (41-42) Art.41 Osservatorio permanente sul codice deontologico È istituito presso la “Commissione Deontologia” dell’Ordine degli Psicologi “l’Osservatorio permanente sul Codice Deontologico”, regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell’Ordine. L’Osservatorio ha il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell’Ordine e ogni altro materiale utile a formulare le proposte che la Commissione dovrà portare in Consiglio Nazionale dell’Ordine ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico. Art.42 Entrata in vigore della CDPI 56/89 Il presente codice deontologico entra in vigore il tredicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi dell’art. 28, comma 6, lettera c) della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Use Quizgecko on...
Browser
Browser