DM Interno 14 Dicembre 2011 PDF
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2011
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This document details the activities of personnel within the Italian Fire Brigade. It specifies the roles and responsibilities of various employee categorizations, highlighting the need for specific skills and knowledge. The decree emphasizes the different levels of responsibilities and associated preparation levels for various roles.
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MOD.4 U.co. VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, in particolare, l'art. 86 che articola in quattro qualifiche il ruolo degli operatori e demanda a un decreto del Ministro dell 'interno l'individuazione...
MOD.4 U.co. VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, in particolare, l'art. 86 che articola in quattro qualifiche il ruolo degli operatori e demanda a un decreto del Ministro dell 'interno l'individuazione delle relative attività; RILEV ATO che il successivo art. 87 prevede che il personale appartenente al ruolo degli operatori svolge mansioni richiedenti conoscenze di natura tecnica e amministrativa e capacità di utilizzazione e manutenzione di mezzi, ivi compresi gli autoveicoli; svolge gli adempimenti, anche manuali, occorrenti alla regolare funzionalità della struttura o dell'ufficio cui è addetto, mediante l'utilizzo di apparecchiature semplici o complesse di uso semplice, anche informatiche; svolge compiti di distribuzione, conservazione e archiviazione di atti e documenti, ovvero di ricezione, protocollo e spedizione; RITENUTO di dover provvedere alla individuazione della tipologia delle predette attività; DECRETA Articolo 1 Definizione l. Le attività di cui al presente decreto, svolte dal personale appartenente al ruolo degli operatori, sono fondate sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta e ai requisiti di accesso. Articolo 2 Attività del personale con qualifica di operatore 1. L'operatore, nell'ambito di istruzioni dettagliate, svolge attività semplici di tipo amministrativo o tecnico-manuale, comprese quelle di conservazione, archiviazione, distnbuzione, riproduzione o smistamento di atti e documenti, il cui esercizio richiede preparazione e conoscenze elementari. Svolge attività necessarie al regolare funzionamento della struttura o dell'ufficio cui è addetto, avvalendosi di strumenti o macchinari di uso semplice, di cui cura la manutenzione.. Svolge altresi attività di manutenzione di mezzi, compresi gli autoveicoli. Ha responsabilità limitata alla puntuale esecuzione degli incarichi ricevuti. MODULARIO MOD, 4 U,CO, ,!~~0204 Articolo 3 Attività del personale con qualifica di operatore tecnico l. L'operatore tecnico, nel1'ambito di istruzioni predetenninate, svolge attività amministrative o tecnico-manuali, che non richiedono conoscenze specialistiche o specializzate, il cui espletamento può prevedere l'uso e la manutenzione ordinaria di apparecchiature e di peculiari strumenti di lavoro. Necessita di una preparazione professionale qualificata da adeguata conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate, acquisibili anche con un periodo limitato di pratica. L'autonomia operativa e la responsabilità sono limitate alla corretta esecuzione del proprio lavoro. PUÒ richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti. Articolo 4 Attività del personale con qualifica di operatore professionale 1. L'operatore professionale, nell'ambito di istruzioni predetenninate, svolge attività amministrativo-contabili o tecniche, con conoscenze specialistiche nel campo amministrativo o tecnico-manutentivo, esercitate anche mediante apparecchiature complesse di uso semplice. L'attività può comportare rapporti diretti interni al servizio di appartenenza in considerazione dei caratteri peculiari di questioni o di pratiche di particolare importanza. Possiede autonomia operativa nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate e risponde della corretta esecuzione del proprio lavoro. Può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti. Articolo 5 Attività del personale con qualifica di operatore esperto 1. L'operatore esperto, nell'ambito di istruzioni predetenninate, svolge attività amministrativo-contabili o tecniche che richiedono conoscenze specialistiche che possono comportare, nell'ambito del relativo settore di attività, in assenza di funzioni superiori, compiti di sovraordinazione e di controllo tecnico - pratico del personale appartenente allo stesso ruolo. Esercita attività professionale che richiede l'uso di procedure complesse per l'espletamento delle prestazioni lavorative nonché preparazione tecnica e particolare conoscenza di metodologie e tecnologie di lavoro anche mediante l'impiego di apparecchiature complesse. Possiede autonomia operativa completa nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedimenti di carattere generale. La prestazione lavorativa è caratterizzata da responsabilità per l'attività direttamente svolta, anche nell'ambito delle eventuali attività di gruppo. MODULAR IO MOD.4U.CO. I~TERI~204 Articolo 6 Modalità di assunzione degli operatori 1. L'assunzione nella qualifica di operatore e di operatore tecnico avviene mediante selezione per chiamata numerica dalle liste di collocamento, ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche e integrazioni. 2. L'Amministrazione, ai sensi dell' art. 88, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nella richiesta di bando di offerta, indirizzata al Centro per l'impiego, indica il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attività e determina le modalità di svolgimento delle prove d'esame e i relativi programmi. 3. In relazione a particolari esigenze degli uffici territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel bando di offerta può essere chiesto il possesso, da parte dei cittadini iscritti nelle liste di collocamento, di specifiche qualifiche professionali, brevetti, patenti e altre abilitazioni inerenti all'attività da svolgere. 4. L'accesso alla qualifica di operatore e di operatore tecnico è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 88, comma l, decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. IL MINISTRO (Cancellieri) ~_ G:-