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Italian private law legal sources legal interpretation legal technology

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This document, likely a chapter from a textbook, covers basic concepts of Italian private law. It discusses the hierarchy of legal sources, principles of legal interpretation including literal and logical interpretations, analysis of legal facts and effects, and an overview of legal technology applications such as computational legal analysis (CAL) and machine learning (ML) in the legal field.

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CAPITOLO 1 DIRITTO PRIVATO NELL’ESPERIENZA GIURIDICA GERARCHIA FONTI 1) COSTITUZIONE 2)REGOLAMENTI UE, DIRETTIVE UE 3)LEGGI FORMALI, LEGGI SOSTANZIALI 4)LEGGI REGIONALI 5)REGOLAMENTI GOVERNATIVI, USI O CONSUETUDINI I regolamenti UE sono atti giuridici definiti nell’articolo 288 del trattato sul fu...

CAPITOLO 1 DIRITTO PRIVATO NELL’ESPERIENZA GIURIDICA GERARCHIA FONTI 1) COSTITUZIONE 2)REGOLAMENTI UE, DIRETTIVE UE 3)LEGGI FORMALI, LEGGI SOSTANZIALI 4)LEGGI REGIONALI 5)REGOLAMENTI GOVERNATIVI, USI O CONSUETUDINI I regolamenti UE sono atti giuridici definiti nell’articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’unione europea, hanno portata generale, sono vincolanti in tutti i loro elementi e direttamente applicabili negli Stati membri dell'Unione. Una direttiva è un atto giuridico che stabilisce un obiettivo che i paesi dell’UE devono conseguire. Tutttavia, spetta ai singoli paesi definire attraverso disposizioni nazionali come conseguirlo. INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE ART 12. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Interpretare una norma giuridica significa ricercare e comprenderne l’esatto significato per poterla correttamente applicare. Si parla di interpretazione letterale (vox iuris) quando si ricerchi il significato della norma considerando il significato proprio delle parole secondo la connessione tra esse. L’’interpretazione definita logica (ratio iuris) invece se la ricerca dell’esatto significato della norma avviene considerando gli scopi che il legislatore si è prefisso al momento della sua emanazione. TIPI DI INTERPRETAZIONE In relazione ai soggetti che la compiono l'interpretazione può essere: a) giudiziale, se compiuta dal giudice nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale. Tale interpretazione vincola solo le parti del giudizio; b) dottrinale, se compiuta, senza alcuna forza vincolante, dagli studiosi delle materie giuridiche; c) autentica, se è compiuta dal legislatore, che emana talvolta alcune norme per chiarire il significato di disposizioni preesistenti. Tale interpretazione ha efficacia erga omnes. In relazione ai risultati, l'interpretazione può essere: a) dichiarativa, se i risultati dell'interpretazione grammaticale coincidono con quelli dell'interpretazione logica (lex tam dixit, quam voluit); b) estensiva, se l'ambito di applicazione della norma è più ampio di quanto si ricava dalla sua formulazione letterale (lex minus dixit quam voluit); c)restrittiva, nel caso contrario (lex plus dixit quam voluit). Si noti, infine, che l'interpretazione estensiva non va confusa con l'analogia: con la prima, infatti, si rimane sempre nell'ambito della norma, pur se dilatata fino al limite della sua massima espansione ANALOGIE L’analogia si può verificare nella realtà che il caso concreto sul quale il giudice è chiamato a pronunciarsi non sia regolato da alcuna norma. Analogia legis: di fronte a lacune della legge il giudice applica norme che regolano casi simili o materie analoghe. Analogia iuris: se non esistono norme che regolano casi simili e non si può ricorrere all’analogia il giudice decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato. La scienza computazione e il legal design. L’analisi computazionale del diritto (CAL) ha l’obiettivo di regolare l’approccio al sistema giuridico attraverso strumenti informatici, in grado di analizzare ed elaborare i dati presenti in rete, velocizzando i complessi processi di formazione, interpretazione ed applicazione del diritto stesso. L’uso della CAL consente di acquisire maggiori informazioni legali, da più fonti, in maniera più precisa e celere, rendendo l’indagine giuridica facilmente padroneggiabile dal fruitore. La CAL consente:  Maggiore completezza delle ricerche dottrinali con una più ampia ricerca di prove a suffragio dei casi;  Miglioramento dell’archivistica legale (come impattano le decisioni giudiziarie sulla legislazione);  Maggiore efficienza nel recupero delle informazioni legali. Muovendo dall’analisi semantica e spaziale del testo, la CAL rende l’analisi giuridica controllabile e minuziosa, perché può associare a documenti simili ogni termine giuridico presente nella ricerca principale, permettendo contemporaneamente, grazie all’interconnessione delle banche dati, l’istantanea comparazione con altre fonti simili. Lo sviluppo e l’utilizzo delle CAL prevede un perfetto bilanciamento tra la conoscenza delle materie informatiche, matematiche-computazionali e le discipline giuridiche, da cui necessariamente devono partire le linee guida definitorie e applicative degli algoritmi. Il legal design si propone di spiegare una norma o un parere legale con modalità dirette ed efficaci; la sua peculiarità è l’essere concepita in funzione dell’utente finale, definito come il destinatario del servizio- giustizia. Attualmente viene utilizzato per 3 scopi principali: per l’insegnamento universitario di materie giuridiche; per spiegare procedure e sistemi; o come segnale di attenzione per aumentare la consapevolezza in taluni ambiti (es: informazioni privacy di siti e piattaforme). Machine learning e applicazioni giuridiche. La CAL si integra col machine learning, un sottoinsieme dell’IA1 che si occupa di creare sistemi che apprendono in base ai dati che utilizzano. Tutto ciò che riguarda il machine learning rientra nell’intelligenza artificiale, ma non è vero il contrario. Con gli algoritmi di machine learning supervisionato, il data scientist agisce da guida e insegna all’algoritmo i risultati da generare. Con il machine learning non supervisionato, un elaboratore impara a identificare processi e schemi complessi senza alcuna guida: la formazione è basata su dati privi di etichette e per i quali non è stato definito un output specifico. Il ML trova applicazione in ambito giuridico, in particolare nella revisione dei documenti processuali: tale compito era in passato svolto dai professionisti manualmente che verificavano la rilevanza o meno di un documento; si trattava di una procedura molto lunga; così negli ultimi anni si sono diffusi sistemi automatizzati, in grado di determinare autonomamente quali documenti possano essere rilevanti ai fini del processo, anche se la decisione finale resta sempre in capo al giurista. Tali sistemi possono intendersi come un aiuto per filtrare la massa documentale completamente irrilevante. In materia contrattuale, gli strumenti di ML possono estrapolare le informazioni chiave dai vari documenti forniti dalle parti, trattandosi pur sempre di strumenti ausiliari. L’IA potrebbe poi essere in grado di fornire una stima accurata circa l’analisi predittiva dell’esito di un processo, basandosi su dati riguardanti processi passati, migliorando il processo decisionale nella scelta di una strategia legale (es: agire o meno in giudizio). Le tecnologie di IA possono essere di grande aiuto nell’area giuridica, facilitando i compiti meccanici e ripetitivi e permettendo quindi uno snellimento del carico di lavoro dei professionisti, ma appare arduo ipotizzare una totale sostituzione dell’intervento umano nell’applicazione del diritto, che non ricorre a schemi formalizzabili in termini matematici. Quindi, l’adozione degli strumenti di ML può supportare i professionisti che operano in questo settore a patto che vi sia un’adeguata formazione dei professionisti stessi. Il metaverso. Il metaverso è una modalità tecnologica basata sulla realtà virtuale, la realtà aumentata e le applicazioni ad esse connesse, create per soddisfare vari bisogni degli utenti della rete, dove ancora non si è formato un vero e proprio ordinamento giuridico che regolamenti le relazioni in tale ambiente. Gli utenti si muovono all’interno del metaverso attraverso il controllo di un alter ego virtuale (avatar) che potrà svolgere determinate funzioni, creando anche contenuti originali. Le tecnologie avanzate consentiranno di vivere esperienze fisiche, sempre più vicine alla realtà. Il metaverso si presta ad una rilettura delle figure classiche del diritto, come l’identità personale, la proprietà tout court e quella intellettuale. L’incertezza in termini di governabilità del fenomeno potrebbe però comportare la compressione dei diritti fondamentali dei soggetti che operano in questa nuova dimensione- CAPITOLO 2 I FATTI E GLI EFFETTI GIURIDICI FATTO GIURIDICO È un qualunque accadimento al quale l’ordinamento attribuisce rilevanza giuridica, ricollegando al suo verificarsi effetti giuridici. I fatti giuridici sono positivi (se si concretano in azioni) o negativi (se si concretizzano in omissioni). Il fatto giuridico può essere unilaterale, bilaterale, plurilaterale quando si va a vedere il numero delle parti e delle dichiarazioni necessarie per formare un atto idoneo a produrre effetti giuridici. Sotto il profilo temporale, distinguiamo tra fatto istantaneo (conclusione del contratto), continuativo (svolgimento di assemblea) o periodico (pagamento canoni di locazione). Può essere semplice o complesso, ovvero quando riguarda una serie di fatti (matrimonio:promessa, pubblicazione, celebrazione). Deve inoltre essere lecito e meritevole di tutela, ovvero deve essere preordinato ad attuare i principi dell’ordinamento giuridico. RAPPORTO GIURIDICO Possiamo definire il rapporto giuridico come qualsiasi relazione tra due o più oggetti prevista e regolata dal diritto. La nascita di un rapporto giuridico può avvenire a titolo originario se il diritto sorge a favore di un soggetto senza essere stato trasmesso da un precedente titolare o a titolo derivativo se il diritto è trasmesso da un soggetto ad un altro. VICENDE DINAMICHE DEL RAPPORTO GIURIDICO -Costitutiva: quando la situazione soggettiva nasce, venendo per la prima volta ad esistenza; -Modificativa: quando la situazione soggettiva, già venuta ad esistenza, subisce una modificazione sul piano soggettivo della titolarità ovvero sul piano oggettivo del contenuto: -Estintiva: quando la situazione soggettiva una volta nata ed eventualmente modificata cessa di esistere per una delle cause previste dalla legge. Le situazioni giuridiche soggettive sono le posizioni che un soggetto assume nell’ambito di un dato rapporto giuridico. Possono essere attive (diritto soggettivo, potestà, aspettativa, interesse legittimo, diritto potestativo) o passive (dovere, obbligo, soggezione, onere). SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE (Quando il soggetto si trova in una posizione favorevole nei confronti di altri soggetti). -Diritto soggettivo: potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse, in maniera piena e diretta; -Potestà: rappresenta un potere attribuito ad un soggetto per la realizzazione di interessi che non sono i propri; -Aspettativa: è la posizione di attesa in cui si trova il soggetto a favore del quale si sta maturando un diritto soggettivo, l’ordinamento consente il compimento di atti che ne favoriscono la conservazione e l’attitudine a trasformarla in diritto soggettivo (eredità lasciata ad un soggetto a condizione che si laurei); -Interesse legittimo: è la pretesa alla legittimità dell’azione amministrativa; -Diritto potestativo: consiste nel potere di modificare a proprio vantaggio, con un atto unilaterale, la situazione giuridica di un altro soggetto che, rispetto a tale diritto,è in posizione di soggezione. SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE PASSIVE (quando il soggetto si trova in posizioni sfavorevoli rispetto agli altri soggetti). -Dovere: consiste nella situazione giuridica passiva di chi si deve limitare a rispettare l’esplicazione di una situazione di supremazia altrui (rispettare il diritto di proprietà altrui); -Obbligo: è il dovere di tenere un comportamento di contenuto specifico che ha lo scopo di realizzare un interesse di un determinato soggetto (obbligo per il debitore di pagare una somma di denaro al creditore); -Soggezione: consiste nella sottoposizione di un soggetto alle conseguenze dell’esercizio dell’altrui diritto potestativo senza poter in alcun modo sottrarvisi (il datore di lavoro che riceve la lettera di dimissioni di un proprio dipendente); -Onere: è il sacrificio di un interesse proprio imposto da un soggetto affinché possa ottenere o conservare un vantaggio giuridico (ad esempio il compratore decade dal diritto alla garanzia per evizione se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta). NEGOZI GIURIDICI Sono quegli atti le cui conseguenze giuridiche sono determinati, nei limiti del rispetto delle norme imperative, dai soggetti agenti (es. compravendita). In tali atti la volontà del soggetto è volta non solo al compimento dell’atto, ma anche alla determinazione degli effetti. Essi costituiscono la più importante categoria di atti giuridici leciti. PRESCRIZIONE La perdita del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia o del non uso, da parte del titolare di esso, protrattisi per un periodo di tempo determinato per la legge. Essa è un istituto di ordine pubblico e la sua disciplina è inderogabile. Sono imprescrittibili: i diritti di proprietà, di rivendica, di agire per far dichiarare la nullità di un atto, di esercitare l’azione di petizione dell’eredità, i diritti della personalità (es. diritto al nome), i diritti di stato (es. diritto della cittadinanza), le potestà di diritto familiare (es. responsabilità genitoriale), le facoltà, ecc… La prescrizione inizia decorrere dal momento in cui un diritto, che potrebbe essere legittimamente esercitato, non viene esercitato. (art.2935) Quanto alla durata occorre distinguere tra l’ipotesi di: -prescrizione ordinaria che si realizza col decorso di 10 anni, ed è applicabile in tutti i casi in cui la legge non dispone diversamente (art.2946); -prescrizione dei diritti reali su cosa altrui (es. superficie, enfiteusi, usufrutto, servitù prediali) che si realizza col decorso di 20 anni; -prescrizioni brevi che si realizzano con il decorso di un periodo di tempo più breve di 10 anni (es. il diritto al risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni, mentre si prescrive in cinque anni il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito). LE PRESCRIZIONI PRESUNTIVE Sono quelle in cui il decorso del tempo determina la nascita, a favore del debitore, di una presunzione legale di pagamento e, quindi, di estinzione dell’obbligazione. Esse agiscono però sul piano processuale comportando in pratica un’inversione dell’onere della prova (non l’estinzione del diritto). Possono essere: -prescrizione di sei mesi: si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e dei posti per l’alloggio e il vitto che somministrano; (art.2954) -prescrizione di un anno: si prescrive in un anno il diritto degli insegnanti, dei prestatori di lavoro, di coloro che tengono convitto o casa di educazione, degli ufficiali giudiziari, dei commercianti, dei farmacisti; (art.2955) -prescrizione di tre anni: si prescrive in tre anni il diritto dei prestatori di lavoro (per retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese) dei professionisti, dei notai, degli insegnanti (per la retribuzione di lezioni impartite a tempo più lungo del mese). (art.2956). CAPITOLO 3 I SOGGETTI DELL’ORDINAMENTO SEZIONE I: LA PEROSNA FISICA E LA SUA PROIEZIONE DIGITALE PERSONA FISICA Qualsiasi essere umano nato vivo, soggetto di diritto. IDENTITA’ PERSONALE: il diritto di esser sé stesso e non veder alterato in maniera negativa o positiva il proprio patrimonio e tutto ciò che riguarda l’essere della persona. IDENTITA’ DIGITALE: insieme di dati della persona all’interno di un sistema informatico, consente l’interazione virtuale dell’utente con gli altri in un sistema informatico. vera e propria= sono le credenziali numeriche o qualitative id= posta elettronica, password, email tutto ciò che riguarda l’id online dell’utente CAPACITA’ GIURIDICA: idoneità nell’essere capace di essere titolare di situazioni giuridiche, questa si acquisisce nel momento della nascita con il primo respiro emesso, questa non prescinde se questo sopravviva o no, contemporaneamente quindi l’individuo ha doveri e diritti stretti alla sua persona, quindi questa non viene concessa dall’ordinamento, ma si acquista di per sé. INCAPACITA’ GIURIDICA: sarebbe quando al soggetto non è possibile affidare situazioni giuridiche. Esempio lo è il minore di quindici anni che non ha finito la scuola dell’obbligo e quindi non gli si può stipulare un contratto di lavoro subordinato. PERDITA DELLA CAPACITA’ GIURIDICA La capacità giuridica cessa solo a seguito dell’evento naturale della morte. MORTE: fine della personalità giuridica, estinzione dei diritti personalissimi e patrimoniali legati alla persona (usufrutto, alimenti, ecc), apertura successione (art. 456). COMMORIENZA: morte di più persone nello stesso momento (naufragio) e non è possibile stabilire la priorità della morte di nessuna di queste (art.4). Non è sempre possibile avere la certezza che quella persona sia effettivamente morta, per tale eventualità la legge prevede alcune conseguenze diversamente disciplinate da tre istituti diversi: -SCOMPARSA: individuo si allontana dal suo domicilio o residenza e non si hanno più notizie, quindi lo scomparso non può ricevere l’eredità a lui devoluta, non può acquistare altri diritti, viene nominato un curatore dal tribunale per la conservazione del suo patrimonio; -ASSENZA= scomparsa da almeno due anni, viene fatta una sentenza dal tribunale e opera solo nel campo dei diritti patrimoniali, quindi apertura del testamento (se esiste), immissione nel possesso temporaneo dei beni dei presunti eredi legittimi o testamentari, esercizio temporaneo dei diritti e temporaneo esonero dall’adempimento delle obbligazioni (se sono destinate ad estinguersi per effetto della morte); -MORTE PRESUNTA: scomparsa di un soggetto per almeno 10 anni o in conseguenza di avvenimenti che fanno ritenere probabile la morte, viene fatta una sentenza dal tribunale e opera anche nel campo dei diritti personali, quindi produce gli stessi effetti della morte, gli aventi diritto dispongono liberatamente dei beni del presunto morto, il coniuge può contrarre di nuovo matrimonio (matrimonio putativo), e nell’ipotesi del ritorno del presunto morto o prova dell’esistenza, gli effetti della dichiarazione cessano con efficacia ex nunc. CAPACITA’ DI AGIRE È l’attitudine del soggetto a compiere atti idonei a costituire, modificare o estinguere la propria situazione giuridica, a curare da sé i propri affari ed interessi. Essa si raggiunge al compimento della maggiore età (18 anni). INCAPACITA’ DI AGIRE La capacità di agire può essere limitata o esclusa, anche dopo il compimento della maggiore età, se un soggetto si trova in condizioni psico-fisiche che lo rendono (in tutto o in parte) incapace di provvedere ai propri interessi o se abbia riportato particolari condanne penali. L’incapacità di agire può essere legale o naturale. INCAPACITA’ LEGALE ASSOLUTA -Minore età: minore totalmente incapace di agire, viene rappresentato dai genitori che esercitano la responsabilità genitoriale o da un tutore nominato dal tribunale; -Interdizione giudiziale: il maggiore di età che si trovi in abituale stato di infermità mentale è dichiarato incapace di provvedere in modo totale ai propri interessi, viene nominato un tutore, può esserci annullabilità relativa degli atti eventualmente posti in essere dall’interdetto. INCAPACE LEGALE RELATIVA: -Inabilitazione: viene dichiarata con sentenza dal giudice e comporta una limitazione della capacità del soggetto, le cause possono essere infermità abituale non grave, prodigalità, abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti, imperfezioni o menomazioni fisiche tali da non consentire una certa autonomia. Esso a differenza dell’interdetto può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione e può essere autorizzato al compimento di alcuni atti di straordinaria amministrazione senza l’esistenza del curatore, per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione è necessaria l’autorizzazione del giudice tutale ed il consenso del curatore. Gli atti compiuti, senza le dovute forme, sono annullabili su istanza dell’inabilitato o dei suoi aventi causa; -Emancipazione: limitata capacità di agire del minore prima del compimento dei 18 anni, avendo compiuto 16 anni, sia stato ammesso a contrarre matrimonio, non riguarda unioni civili e convivenze solo per i maggiorenni, quindi ci sarà cessazione della responsabilità genitoriale nei confronti del minore emancipato, limitata capacità di agire, però piena in campo patrimoniale se l’emancipato è autorizzato anche all’esercizio di un’impresa commerciale. INCAPACITA’ NATURALE Corrisponde ad uno stato di fatto in cui viene a trovarsi una persona maggiorenne o emancipata che, sebbene non interdetta, né inabilitata si provi tuttavia essere stata per qualsiasi causa (ubriachezza, febbre, infermità di mente, ipnosi, ecc) incapace di intendere e di volere al momento del compimento di un determinato atto. Gli atti posti in essere in tale stato sono annullabili (l’azione di annullamento di prescrive in 5 anni, ma tale incapacità di può eccepire sempre), in particolare per: -gli atti unilaterali: è necessario dimostrare l’incapacità ed il grave pregiudizio per l’autore; -i contratti: è necessario dimostrare la malafede dell’altro contraente che risulti dal pregiudizio subito dall’incapace, dalla qualità del contratto o alimenti; -per gli altri atti (matrimonio, unioni civili, testamento, donazione) è sufficiente dimostrare la sola incapacità naturale. GLI ISTITUTI DI PROTEZIONE DEGLI INCAPACI -RESPONSABILITA’ GENITORIALE: responsabilità dei genitori nei confronti dei figli, essa deve essere esercitata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. La riforma richiede ai genitori di esercitare la responsabilità di comune accordo e di scegliere la residenza abituale del figlio minore sempre di comune accordo. -LA TUTELA: per minori e interdetti giudiziali o legali, essa si apre presso il tribunale del circondario dove la persona che vi deve essere assoggettata ha domicilio. Il tutore inizia la gestione patrimoniale dopo aver proceduto alla formazione dell’inventario dei beni del minore, esso è tenuto a mantenere una regolare contabilità e a presentare al termine della tutela il conto finale. Quindi il tutore compie da solo gli atti di ordinaria amministrazione del patrimonio e quelli necessari per il mantenimento del minore; compie gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione con l’autorizzazione del giudice tutelare; compie gli atti di disposizione con l’autorizzazione del tribunale. -LA CURATELA: per l’inabilitato e per il minore emancipato, essi vengono assistiti nell’esercizio degli atti di straordinaria amministrazione aventi contenuto patrimoniale. La curatela si distingue dalla tutela perché: -il curatore non ha funzioni di rappresentanza ma di assistenza, cioè non sostituisce ma integra la volontà dell’emancipato e dell’inabilitato; -l’attività del curatore non viene in rilievo per tutti gli atti ma solo per alcuni di essi; -il curatore cura solo interessi di natura patrimoniale. -AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: colui il quale sia incapace di provvedere ai propri interessi a causa di infermità anche parziale o temporanea, ovvero di menomazione fisica o psichica (autismo o sindrome di Down), può ricorrere al giudice tutelare affinché nomini con decreto un amministratore di sostegno indicato dall’interessato ovvero scelto dal giudice nell’interesse esclusivo del beneficiario medesimo. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la necessaria rappresentanza o l’assistenza dell’amministratore di sostegno, con il solo obbligo di informarlo tempestivamente sugli atti da compiere. SEDE GIURIDICA DELLA PERSONA Il luogo in cui le persone vivono e svolgono la propria attività assume rilevanza nell’ordinamento giuridico, in quanto è necessario che si sappia dove il soggetto opera può essere reperito. -DOMICILIO: luogo dove il soggetto stabilisce la sede principale dei propri affari ed interessi, esso può essere oggettivo quando presenza in un luogo dei prevalenti interessi economici della persona e soggettivo quando c’è la volontà di fissare in un luogo la sede dei propri affari. Si può dividere in: -domicilio volontario: è quello scelto dal soggetto; -domicilio legale: stabilito dalla legge; -domicilio generale: si riferisce a tutti i diritti ed affari di un soggetto; -domicilio speciale: per atti o affari determinanti; -domicilio digitale: è l’indirizzo di posta elettronica certificata che il cittadino ha facoltà di indicare per ricevere le comunicazioni elettroniche aventi valore legale. -RESIDENZA: luogo in cui la persona ha la sua abituale dimora, ovvero l’effettiva ed abituale presenza del soggetto in un dato luogo. -DIMORA: luogo in cui il soggetto si trova attualmente in modo occasionale, è un concetto cui l’ordinamento ricorre solo in via sussidiaria, quando non sia conosciuta la residenza per la notifica di taluni atti giudiziari. SEZIONE II: I RAPPORTI PATRIMONIALI FAMILIARI Il regime patrimoniale della famiglia (art 159) è il complesso delle norme che regolano i rapporti patrimoniali tra i coniugi, in relazione ai beni destinati alla famiglia. Il regime legale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, in mancanza di diversa convenzione, è la comunione dei beni, detta anche comunione legale, che importa la contitolarità e la cogestione di alcuni beni acquistati, anche separatamente, durante il matrimonio. La legge tuttavia ammette che i coniugi possono, mediante apposita convenzione, accordarsi in regime di separazione dei beni o di comunione convenzionale ed, eventualmente, per la costituzione di un fondo patrimoniale. LA COMUNIONE LEGALE DEI BENI In mancanza di diversa convenzione i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono disciplinati secondo le regole della comunione legale. Oggetto della comunione: -acquisti compiuti dai due coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio (mobili, fabbricati, terreni); -frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi in quanto percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione (raccolto di un fondo agricolo); -proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi (lo stipendio); -aziende gestite da entrambi i coniugi costituite dopo il matrimonio (negozio, bar); -beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio; -incrementi derivanti dall’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita prima del matrimonio. BENI PERSONALI DEL CONIUGE -gli altri beni di qualsiasi specie (titoli, terreni, oggetti di valore) di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio; -beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge; -beni necessari all’esercizio della professione del coniuge (attrezzatura studio professionale); -beni acquistati successivamente al matrimonio da uno dei due coniugi per effetto di donazione o successione; -beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno (in conseguenza di un incidente stradale); -beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati, o con loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto. L’amministrazione spetta disgiuntamente ad entrambi i coniugi per gli atti di ordinaria amministrazione, invece, congiuntamente per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni registrati. Per gli atti compiuti senza consenso su beni mobili, il coniuge è obbligato a ricostituire la comunione dello stato in cui era al compimento dell’atto. La comunione legale si scioglie in presenza delle seguenti cause: -morte di uno dei coniugi, dichiarazione di assenza o morte presunta; -annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; -separazione personale; -separazione giudiziale dei beni a seguito di interdizione, inabilitazione, cattiva amministrazione; -mutamento convenzionale del regime patrimoniale; -fallimento di uno dei due coniugi. La divisione della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali attivo e passivo. I REGIMI CONVENZIONALI -Comunione convenzionale: i coniugi possono comprendere nella comunione anche beni che di regola ne sono esclusi, ma non quelli strettamente personali. La convenzione deve essere stipulata per atto pubblico sotto pena di nullità, non sono derogabili dalle parti le norme sull’amministrazione dei beni e sull’eguaglianza delle quote; -regime di separazione dei beni: i coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, in tal caso ciascuno dei coniugi ha il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è esclusivo titolare. Tale convenzione può essere anche dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio; -fondo patrimoniale: i coniugi (congiuntamente o separatamente) o un terzo possono destinare determinati beni (immobili o mobili registrati o titoli di credito) a far fronte ai bisogni della famiglia, non si possono compiere atti di destinazione se non sotto accettazione del giudice. Il fondo patrimoniale cessa quando l’ultimo figlio compie 18 anni. IL REGIME PATRIMONIALE DELLE UNIONI CIVILI Il regime patrimoniale delle unioni civili, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. IL CONTRATTO DI CONVIVENZA Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Il contratto può contenere: -l’indicazione della residenza; -Le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune; -Il regime patrimoniale della comunione dei beni che può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza. Il contratto di convivenza è affetto da nullità che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, se concluso: in presenza di un vincolo matrimoniale, di unione civile o di un altro contratto di convivenza, da persona di minore età, da persona interdetta giudizialmente, in caso di condanna per il delitto, in mancanza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge. Il contratto di convivenza si risolve: per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, morte di uno dei contraenti. PROFILI PATRIMONIALI DEGLI ACCORDI DELLE CRISI FAMILIARI La SEPARAZIONE personale dei coniugi è la situazione di legale sospensione di doveri reciproci dei coniugi, salvi quelli di assistenza e di reciproco rispetto. Si diversifica dal divorzio in quanto la conseguenza non è lo scioglimento il matrimonio ma la modificazione di alcuni suoi effetti; la separazione è una situazione che prescinde dalla addebitabilità ad uno dei coniugi delle responsabilità della stessa. Tipi di separazione: -separazione giudiziale: pronunciata dal tribunale su istanza di uno dei due coniugi o da entrambi a seguito di fatti, anche indipendenti dalla loro volontà, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o rechino pregiudizio all’educazione della prole; -separazione consensuale: avviene da accordo tra le parti. Acquista efficacia con l’omologazione del tribunale; -separazione di fatto: sia quando, senza sentenze senza omologazione, i coniugi cessano la vita in comune. E’ irrilevante fini del divorzio. Effetti della separazione: cessa l’obbligo di coabitazione, l’obbligo di mantenimento verso il coniuge cui non è addebitabile la separazione, obbligo di prestare gli alimenti, affidamento della prole e suo mantenimento. Riconciliazione: fa cessare gli effetti della separazione, non si richiede pronuncia giudiziale, essa può essere espressa o tacita. IL DIVORZIO Il divorzio è pronunciato con sentenza dal tribunale qualora il giudice, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste dalla legge. Cause di divorzio: -Condanna del giudice all’ergastolo o ad una pena superiore a 15 anni o qualsiasi pena per particolari reati contro la famiglia; -separazione legale protrattasi per almeno 12 mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale (che diventano sei mesi nel caso di separazione consensuale, cosiddetto divorzio breve); -Ottenimento all’estero dello scioglimento del matrimonio; -non consumazione del matrimonio; -sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso. La sentenza di divorzio procede i seguenti effetti: -lo scioglimento del matrimonio; -la moglie perde il cognome del marito; -l’obbligo per uno dei due coniugi di corrispondere un assegno periodico all’altro, in proporzione alle sostanze dei propri redditi; -la perdita dei diritti successori; -lo scioglimento della comunione legale. Quanto agli effetti riguardanti i figli, anche in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applica la nuova disciplina dell’affidamento condiviso. SEZ III: LA SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE LA SUCCESSIONE MORTIS CAUSA La successione mortis causa indica quel fenomeno di subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di uno o più rapporti patrimoniali attivi e passivi, a seguito della morte di quest’ultimo (de cuius). Le fasi della successione sono: morte del de cuius, apertura della successione, chiamata del successore (vocazione), accettazione o rinuncia (delazione), chiamata dei successibili in subordine. L’INDEGNITÀ A SUCCEDERE È una causa di esclusione della successione che produce i suoi effetti solo se pronunziata dal giudice. Il fondamento dell’istituto risiede nella riprovevolezza morale dell’indegno di conservare l’eredità nel caso in cui si accerti giudizialmente che abbia compiuto atti gravemente pregiudizievoli nei confronti del defunto (attentati alla persona fisica del de cuius, attentati all’integrità morale o alla libertà di testare dello stesso, la decadenza dalla responsabilità genitoriale). Esso ha effetto retroattivo, per cui l’indegno: -deve restituire i beni ereditari; -deve restituire i frutti; -perde l’usufrutto legale ed il diritto di amministrazione sui beni devoluti ai suoi figli per rappresentazione. L’indegnità può venir meno per effetto della riabilitazione ad opera della persona offesa, la quale pur essendo a conoscenza della causa di indegnità intende attribuire, egualmente, il suo patrimonio, in tutto o in parte, a colui che lo ha offeso. APERTURA DELLA SUCCESSIONE La successione da luogo ad un procedimento di atti tra loro concatenati tutti a produrre un effetto finale che è rappresentato dalla situazione di un soggetto nella titolarità di diritti già facenti capo al defunto. La prima fase del procedimento successorio è costituita dall’apertura della successione, la successione si apre al momento della morte nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. Questa fase segna il momento in cui il patrimonio del defunto rimane privo del titolare (cosiddetta eredità giacente). La morte costituisce elemento fondamentale che dà luogo all’apertura della successione, con il quale si realizza il fenomeno successorio e si individua colui che diverrà titolare dei diritti e degli obblighi della persona deceduta. DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI I patti successori sono quei patti che si riferiscono ai beni di una successione non aperta, i quali vincolano la persona a disporre in favore dell'uno o dell’altro successibile, nonché ogni accordo relativo a diritti in caso derivanti dalla futura successione di un terzo e ogni atto di rinunzia a successioni non aperte. Nella legislazione italiana, l’art. 458 del Codice civile sancisce la nullità di tali accordi. «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto del quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta o rinunzia ai medesimi». Si distinguono in tre categorie: -rinunciativi: secondo i quali Tizio conviene con un terzo di rinunciare all’eredità.- dispositivi: l’erede vende ad un terzo i beni che gli dovrebbero pervenire in eredità dal de cuius.-confermativi: con cui il testatore conviene di lasciare la propria eredità a Caio. Nel diritto italiano, le forme di successione riconosciute sono due, la legittima e la testamentaria. Il codice del 1865 poneva il divieto generale di stipulazione intorno ad una successione non ancora aperta (art. 1118), e ripeteva tale divieto in altre disposizioni (articoli 934, 1380, 1460 ecc.). IL PATTO DI FAMIGLIA Nel 2006 è stato introdotto nel nostro ordinamento il “patto di famiglia”.Si tratta della possibilità per un imprenditore di gestire il passaggio generazionale della propria impresa, trasferendo ad uno o più discendenti l’azienda o le quote di partecipazione al capitale della “società di famiglia”, senza che vi possano essere contestazioni in sede di eredità. E’ una novità importante nel sistema del diritto successorio: nel nostro Paese è infatti piuttosto diffusa la presenza di imprese a carattere “familiare”. Pur incidendo notevolmente sulla sostanza della successione testamentaria dell’imprenditore, il patto di famiglia è un contratto tipicamente tra vivi, che comporta il trasferimento immediato dell’impresa di famiglia. Il patto di famiglia deve essere stipulato per atto pubblico dal notaio a pena di nullità e vi devono partecipare coloro che sarebbero legittimari (cioè eredi che la legge prevede non possano essere esclusi, come ad esempio il coniuge e i figli) se in quel momento si aprisse la successione dell’imprenditore. Il patto deve prevedere che i beneficiari assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie “compensino” gli altri partecipanti al contratto con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote riservate ai legittimari (a meno che questi non vi rinuncino in tutto o in parte). I contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura, ossia ricevendo alcuni beni al posto del denaro; in questo caso i beni in natura assegnati a favore degli altri legittimari (non assegnatari dell’azienda) “sono imputati alle quote di legittima loro spettanti”, cioè sono da considerarsi un anticipo sulla futura eredità. All’apertura della successione dell’imprenditore alcuni nuovi soggetti possono assumere la qualifica di legittimari dopo la stipula del patto di famiglia (ad esempio, il nuovo coniuge dell’imprenditore vedovo o celibe; nuovi figli): in questo caso costoro potranno chiedere ai beneficiari del patto di famiglia il pagamento di una somma pari al valore della quota di legittima che gli spetta per legge. Il contratto può essere sciolto o modificato dagli stessi soggetti che vi hanno partecipato: -con un diverso contratto, stipulato sempre per atto pubblico; -mediante recesso (se previsto nel patto di famiglia) esercitato sulla base di una “dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio”. LA VOCAZIONE È la chiamata all’eredità, il titolo in base al quale succede la vocazione sia per testamento sia per legge. LA DELAZIONE Indica il fenomeno dell’offerta del patrimonio ereditario in toto o pro quota ad un soggetto, il quale, spetta il diritto di accettare l’eredità. Essa è logicamente successiva alla vocazione: prima si individua il titolo e dopo si effettua la chiamata dell’erede. Particolari tipi di delazione: Presupposto: il chiamato all’eredità o il legato non può o non vuole accettare ricevere. -sostituzione ordinaria: sia qualora il testatore disponga che all’erede istituito subentri un’altra persona nel caso che il primo chiamato non voglia o non possa accettare l’eredità (Art. 688). Il sostituito subentra nella posizione che avrebbe avuto l’istituito con tutti gli obblighi ad essi differenti. La sostituzione, essendo espressione della volontà del testatore, prevale sulla rappresentazione e sull’accrescimento. La sostituzione può essere: -semplice: se costituisce una sola persona all’unico chiamato; -plurima: si costituiscono più persone congiuntamente all’unico chiamato o una sola a più chiamati; -parziale: opera per una parte della chiamata del primo istituito; -reciproca: si costituiscono uno o più chiamati ad un altro chiamato o a più chiamati, chiamandoli insieme all’eredità. -Sostituzione fedecommissaria: si ha quando, nel testamento, il testatore impone all’erede o legatario l’obbligo di conservare i beni, affinché alla sua morte tali beni possono automaticamente passare ad altra persona indicata dal testatore medesimo. Essa ha funzione prevalentemente assistenziale per favorire soprattutto i minori, che all’atto dell’apertura della successione, non hanno i requisiti per accettare. La sostituzione fedecommissaria è, pertanto, caratterizzata da una duplice chiamata in ordine successivo, per cui il primo chiamato è obbligato a conservare i beni ricevuti per trasmetterli, alla sua morte, al chiamato successivo. La differenza tra le due forme di sostituzione: -nella sostituzione ordinaria si hanno due o più vocazioni alternative, ma una sola successione; -nella sostituzione fedecommissaria, invece, abbiamo due o più vocazioni successive, per altrettante successioni consecutive. -rappresentazione: è l’Istituto in forza del quale i discendenti subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato del de cuius, e si estende all’infinito. I presupposti alla rappresentazione sono: -la chiamata a succedere di un soggetto che non voglia o non possa accettare; -la mancanza di disposizioni sostitutive che prevalgono sulla rappresentazione nel caso di successione testamentaria. La rappresentazione è prevista solo a favore dei discendenti o dei figli del defunto, nonché dei fratelli e delle sorelle di questi. -accrescimento: si ha quando sono chiamate, con vocazione legale o testamentaria, alla successione più persone congiuntamente ed una di esse non voglia o non possa accettare. In tal caso, se ricorrono determinati presupposti, la quota di ciascun chiamato si accresce abbracciando anche quella del chiamato che non ha accettato. L’accrescimento opera quando: -ricorre una chiamata congiuntiva; -non risulti una diversa volontà del testatore; -non sussistano i presupposti dell’istituto della rappresentazione. Effetti dell’accrescimento sono: -acquisto automatico e irrinunziabile da parte dell’accresciuto; -retroattività dell’acquisto al momento della successione; -passaggio degli oneri per la quota accresciuta. L’accrescimento opera di diritto una volta che ne ricorrano le condizioni, non occorre perciò, da parte di chi se ne avvantaggia, un apposito atto di accettazione. OGGETTO DELLA SUCCESSIONE: EREDITA’ E LEGATO EREDITA’: si ha successione a titolo universale qualora il successore subentra in tutti rapporti patrimoniali attivi e passivi trasmessi dal de cuius. È un fenomeno necessario che determina la confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede: in caso di confusione l’erede risponde dei debiti del defunto anche con i propri beni (salvo in caso di accettazione con beneficio di inventario o di separazione dei beni prevista dall’articolo 512). La successione a titolo universale richiede l’accettazione. LEGATO: si ha successione a titolo particolare quando un soggetto succede in singoli diritti patrimoniali. Si tratta di un fenomeno eventuale ed accidentale che non determina la unificazione tra il patrimonio del defunto e quello del beneficiario: infatti il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salva la possibilità per il testatore di porre un onere a carico del legatario. Il legatario, in questo caso, inizia un nuovo possesso che potrà unire a quello del de cuius (accessione del possesso). La successione a titolo particolare opera di diritto, nel senso che il legato si consegue automaticamente al momento dell’apertura della successione, salva la facoltà del legatario di rinunciare al diritto attribuitogli. IL DIRITTO DI ACCETTAZIONE È il diritto del chiamato ad acquistare l’eredità, è un diritto potestativo di natura personale, con conseguenze patrimoniali, che si prescrive nel termine di 10 anni dal giorno dell’apertura della successione. Se il chiamato all’eredità muore senza ancora aver accettato l’eredità il diritto di accettare si trasmette ai suoi eredi ipso iure. L’ACCETTAZIONE È la dichiarazione di volontà (negozio giuridico unilaterale e non recettizio) del chiamato diretta all’acquisto dell’eredità. Si ricordi che l’accettazione non può essere subordinata a termine o condizione, non può essere parziale ed è irrevocabile. L’accettazione può essere pura e semplice e produce confusione dei patrimoni del defunto e dell’erede e responsabilità ultra vires dell’erede per i debiti e i legati ereditari. L’accettazione in base alla forma può essere: -espressa: risultante da apposita dichiarazione o dall’assunzione del titolo di erede di un atto pubblico o scrittura privata; -tacita: l’erede compie atti concludenti ed univoci che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto a compiere se non in qualità di erede. -presunta o legale: quando il chiamato compie atti ai quali la legge ricollega come effetto l’acquisto e l’eredità, sulla base di una sorta di presunzione assoluta dell’esistenza di una corrispondente volontà. Tali atti sono: donazione, vendita e cessione dei diritti di successione; rinuncia che importa accettazione, qualora sia fatta verso corrispettivo, o a favore di alcuni soltanto dei chiamati. ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D’INVENTARIO L’accettazione con beneficio di inventario ricorre quando l’erede impedisce la confusione tra il suo patrimonio e quello del de cuius, quando si teme che l’attivo sia inferiore al passivo. Se l’erede accetta risponde con il suo patrimonio di tutti i debiti del de cuius, mentre se accetta con beneficio l’erede risponde delle obbligazioni trasmessegli dal de cuius solo nei limiti del valore del patrimonio ereditario e conserva verso l’eredità tutti diritti e gli obblighi che aveva verso il defunto. L’accettazione beneficiata è una facoltà per ogni chiamato, nonostante eventuali divieti del testatore, essa costituisce, invece, un obbligo indefettibile per alcune categorie di soggetti determinati dalla legge: incapaci assoluti relativi, persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti. L’erede amministra il patrimonio nell’interesse proprio, dei creditori e dei legatari quali deve rendere conto. Non risponde dell’amministrazione, se non per colpa grave. Ha l’obbligo di soddisfare i creditori ereditari e i legatari. DECADENZA DAL BENEFICIO DI INVENTARIO: -Dolosa omissione o inclusioni di debiti nell’inventario; -alienazione di beni o costituzione di garanzie reali su di essi senza autorizzazione giudiziale; -inosservanze procedurali in occasione della liquidazione. SEPARAZIONE DEI BENI DEL DEFUNTO DA QUELLI DELL’EREDE Qualora l’erede sia oberato di debiti, la confusione del patrimonio del de cuius col suo patrimonio personale rappresenta un evento pregiudizievole per i creditori del defunto, i quali sono costretti a subire, sui beni ereditari, la concorrenza dei creditori personali dell’erede. Per tutelare le loro ragioni, nonché quelle dei legatari, la legge prevede il rimedio della separazione del patrimonio del de cuius da quello dell’erede. I soggetti legittimati a chiedere la separazione sono i creditori del defunto e dei legatario, i quali devono agire entro tre mesi all’apertura della successione. La separazione giova solo a chi l’ha promossa. LA RINUNCIA ALL’EREDITÀ La rinunzia all’eredità è un negozio unilaterale tra vivi, non recettizio, con il quale il chiamato dichiara di non voler acquistare l’eredità. Con essa cessano gli effetti della delazione, il rinunziante resta completamente estranea testamento. La rinunzia va sempre fatta per iscritto ed in forma solenne, davanti ad un notaio o cancelliere del tribunale, essa non si presume mai, non può essere parziale e non ammette né condizione né termine. Essa effetto retroattivo, il rinunziante si considera come mai chiamato all’eredità. La rinuncia è revocabile purché non sia decorso il termine di prescrizione del diritto di accettazione e non vi sia stata accettazione da parte di altri. LA SUCCESSIONE LEGITTIMA L’espressione successione legittima significa successione per volontà di legge. I presupposti sono: la morte del de cuius senza testamento; esistenza di un testamento privo di disposizioni patrimoniali, o nullo, o annullato, o revocato; esistenza di un testamento che dispone solo per alcuni dei beni del de cuius, in questo caso si avrà coesistenza di successione testamentaria e di successione legittima. Sono successori legittimi: il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali e gli altri parenti fino al sesto grado. Se questi successori mancano, l’eredità è devoluta allo Stato. La successione dei legittimari e quelli in favore di alcune categorie di successibili (legittimari, o riserva Tari, o successori necessari) ai quali la legge attribuisce il diritto intangibile ad una quota del patrimonio, indipendentemente dalle disposizioni del testatore. I legittimari, quindi, sono: -il coniuge superstite; -i figli ed i loro discendenti; -gli ascendenti. Al convivente non sono attribuiti diritti di successione a parte di una limitata tutela riguardo all’abitazione: in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza, se è superiore a due anni, e comunque non oltre i cinque anni. IL DIRITTO ALLA QUOTA LEGITTIMA Quando vi sono dei legittimari, si distinguono nel patrimonio ereditario due parti: -la quota disponibile, della quale il testatore era libero di disporre in favore di qualcuno; -la quota legittima, della quale il testatore non poteva disporre perché spettante per legge ai legittimari. Si ha lesione di legittima quando la quota ad essa relativa resta intaccata da parte del titolare del patrimonio ereditario, per effetto di atti di disposizione Inter vivos (precedenti donazioni) oppure di disposizioni mortis causa. In questo caso la legittima lesa deve essere reintegrata mediante l’azione di riduzione: è l’azione che ha per scopo la reintegrazione della legittima, mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre. I soggetti legittimati ad esercitare l’azione di riduzione sono: il legittimario leso; l’erede del legittimario; l’avente causa del legittimario; il legittimario pretermesso dal testatore. Gli effetti causati da questa azione sono: riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie senza distinguere tra eredi e legatario, successivamente, se non è stato sufficiente la riduzione delle disposizioni testamentarie, si riducono le donazioni, cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori. LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA Il testamento è l’atto con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. È un atto mortis causa la cui funzione consiste nella determinazione della sorte dei rapporti patrimoniali in conseguenza alla morte del testatore, tuttavia, può contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale (riconoscimento figli). Il testamento è un negozio giuridico unilaterale, unipersonale, non recettizio, gratuito, revocabile e modificabile. È infine atto personalissimo e formale, la causa è sempre tipica e si identifica nell’attribuzione di beni per il tempo successivo alla morte del testatore, pur non essendo necessario che l’attribuzione corrisponde l’effettivo arricchimento del chiamato. I TIPI DI TESTAMENTO -TESTAMENTO OLOGRAFO: testamento redatto, datato e sottoscritto dal testatore, costituisce la forma più semplice di negozio testamentario. I requisiti sono: -autografia per stabilire l’autenticità del documento; -data, serve ad accertare la capacità del testatore nel momento della redazione e nel caso di due o più testamenti redatti dallo stesso soggetto, la data inoltre ha la funzione di consentire l’individuazione del testamento più recente, il quale può contenere disposizioni incompatibili da quelle dei precedenti testamenti. -sottoscrizione ha la funzione di individuare il testatore, essa comprende nome e cognome. -TESTAMENTO PUBBLICO: testamento contenuto in un documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio. I requisiti sono: -la presenza di almeno due testimoni; -la dichiarazione di volontà orale al notaio alla presenza di testimoni, previo accertamento della identità personale del testatore da parte il notaio; -la redazione per iscritto della volontà testamentaria a cura del notaio; -la lettura dell’atto al testatore ed ai testimoni ad opera del notaio; -la sottoscrizione del testatore, dei testimoni e del notaio; -la data, comprensiva anche dell’ora; -la menzione dell’osservanza delle formalità enunciate. -TESTAMENTO SEGRETO O MISTO: esso consiste nella consegna solenne di una scheda contenente le disposizioni testamentarie al notaio, che la riceve e la conserva tra i suoi atti. I requisiti sono: -la scheda testamentaria deve essere sottoscritta dal testatore; -l’atto di ricevimento da parte il notaio, annotato sullo stesso involto che contiene la scheda, sottoscritta dal testatore, dal notaio e dai testimoni che hanno assistito alla consegna della scheda. -TESTAMENTI SPECIALI: sono forme particolari di testamento, riconosciute solo in determinate situazioni in presenza di circostanze particolari. Hanno in comune il fatto che la dichiarazione resa dal testatore ad un pubblico ufficiale o assimilato, la redazione per iscritto deve essere effettuata da quest’ultimo, l’efficacia è limitata nel tempo: tre mesi dal venir meno delle circostanze particolari che ne consentono l’adozione. I tipi sono: -testamento redatto in occasione di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni; -testamento a bordo di nave; -testamento a bordo di aeromobile; -testamento dei militari o assimilati. Sono incapaci di testare: il minore, l’interdetto giudiziale per infermità di mente, colui che al momento della redazione del testamento era incapace di intendere di volere (incapace naturale). in questi tre casi il testamento è annullabile su richiesta di chiunque abbia interesse e l’onere di fornire la prova dell’incapacità grave su colui che impugna il testamento. Possono essere chiamati a succedere per testamento anche i nascituri non concepiti, purché figli di una persona vivente al momento della morte del testatore, le persone giuridiche, gli enti non riconosciuti. Il testamento in toto è nullo: -per difetto di forma; -in caso di testamento congiuntivo o reciproco; -per violenza fisica e per errore ostativo. L’annullabilità dell’intero testamento si ha: -per difetto di forma, quando la forma riguarda elementi diversi da quelli per cui è comminata la nullità; -per difetto di capacità, quando l’incapacità dipende da minore di età, interdizione giudiziale, incapacità naturale. LE PERSONE GIURIDICHE Per persona giuridica si intende quel complesso organizzato di persone e beni preordinato ad uno scopo lecito, socialmente rilevante, al quale l’ordinamento giuridico attribuisce la personalità giuridica (attraverso l’elemento formale del riconoscimento). Persone giuridiche quindi sono soggetti di diritto, distinti ed autonomi dalle persone fisiche e dei loro componenti, e sono dotate di autonomia patrimoniale perfetta. AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA Per autonomia patrimoniale si intende l’insensibilità del patrimonio dell’ente ai debiti dei partecipanti o, comunque, frapposizione tra questi di uno schermo giuridico a protezione del patrimonio dell’ente. I beni della persona giuridica appartengono ad essa e non ai singoli componenti e tra la persona giuridica ed i suoi componenti possono costituirsi rapporti giuridici patrimoniali. L’autonomia patrimoniale è propria di tutti gli enti sia riconosciuti sia di fatto, ma nei primi è più marcato in quanto il padrone di una persona giuridica rimane nettamente distinto dal patrimonio dei suoi componenti (cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta), di conseguenza: -il creditore di una persona giuridica non può rivalersi nei confronti dei singoli soci, i quali rispondono solo nei limiti della quota conferita; -Viceversa, il creditore del singolo socio non è anche creditore verso la persona giuridica e, in caso di inadempienza, non può rivalersi neanche attaccando la parte del patrimonio sociale versato dal socio suo debitore. SEZ IV: LE PERSONE GIURIDICHE E GLI ENTI NON RICONOSCIUTI Le persone giuridiche si distinguono in: -CORPORAZIONI Sono tali i complessi organizzati di persone fisiche in cui è prevalente l’elemento personale (cosiddetta universitas personarum). Le corporazioni si costituiscono per contratto e si distinguono in: -Associazioni: se il loro scopo è di natura ideale (culturale, sportivo, politico, ecc); -Società: se perseguono uno scopo di lucro, ossia la divisione degli utili conseguiti con l’esercizio comune di un’attività economica (società lucrative), o con fine mutualistico (società mutualistiche). ISTITUZIONI Sono tali i complessi organizzati di beni in cui è prevalente l’elemento patrimoniale (cosiddetto Universitas bonorum). Le istituzioni si distinguono in: -Fondazioni: caratterizzate dalla destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di pubblica utilità; -Comitati: generalmente costituiti per la raccolta di fondi vincolati ad una finalità determinata. Associazioni e fondazioni si differenziano: -per la prevalenza dell’elemento personale nelle associazioni e dell’elemento patrimoniale nelle fondazioni; -per lo scopo, che nelle fondazioni è esterno, in quanto consiste nella realizzazione di un vantaggio per altri, mentre nelle associazioni è interno, in quanto consiste nel ricavare un vantaggio agli associati; -per la volontà, che nelle fondazioni è esterna, in quanto proviene dal fondatore, mentre nelle associazioni è interna, in quanto è manifestata dagli stessi associati attraverso gli organi competenti. -per gli organi direttivi, che nelle fondazioni sono sottoposti alla volontà del fondatore, mentre nelle associazioni hanno poteri dominanti. Le persone giuridiche si distinguono inoltre in: -persone giuridiche pubbliche, che svolgono attività di interesse pubblico e spesso godono di una posizione di supremazia nei confronti dei soggetti privati con cui vengono in rapporto; -persone giuridiche private, che svolgono attività di interesse privato in un regime di diritto comune. ELEMENTI COSTITUTIVI -PER LE CORPORAZIONI: -una pluralità di persone (almeno due) nelle associazioni; per quanto concerne le società è oggi ammessa la costituzione di società a responsabilità limitata e di società per azioni con un solo socio; -Uno scopo comune (lecito); -un patrimonio sufficiente per la realizzazione dello scopo. -PER LE ISTITUZIONI: -la persona o le persone dei fondatori e le persone che ricoprono gli organi direttivi dell’ente; -un patrimonio sufficiente per la realizzazione dello scopo; -uno scopo (determinabile illecito). Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle imprese delle persone giuridiche. Questa iscrizione ha effetto costitutivo. ORGANI DELLE PERSONE GIURIDICHE -gli amministratori, organi esecutivi comuni ad ogni persona giuridica, normalmente dotati di poteri di rappresentanza. Sono responsabili verso l’associazione secondo le regole del mandato; -L’assemblea, organo deliberativo delle sole corporazioni (associazioni e società), delibera secondo il principio maggioritario. CAPACITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE Le persone giuridiche godono di una capacità giuridica generale ed illimitata simile a quella delle persone fisiche. Tale capacità incontra dei limiti di ordine naturale con riguardo a quei diritti strettamente attribuibili alle sole entità fisiche. La persona giuridica non può perciò assumere situazioni soggettive proprie del diritto di famiglia (una persona giuridica non può sposarsi). ciò non esclude che le persone giuridiche possono essere tutelati da rapporti di natura personale: adesso infatti è riconosciuta la titolarità di taluni diritti personalissimi come il diritto al nome. LA CAPACITÀ DI AGIRE Le persone giuridiche hanno piena capacità di agire, tuttavia esse non sono idonee, per loro natura, a formare ed esprimere la loro volontà, se non attraverso persone fisiche, gli amministratori, che si configurano quali organi della persona giuridica, portatori della volontà dell’ente (cosiddetta rappresentanza organica). ASSOCIAZIONI -Associazione riconosciuta:consiste in un complesso organizzato di persone e di beni, rivolto ad uno scopo, di natura ideale, non economico cui la legge riconosce la qualifica di soggetto di diritto. In particolare l’associazione è una persona giuridica caratterizzata dalla predominanza dell’elemento personale rispetto all’elemento patrimoniale, prevalente invece nella fondazione -Associazioni non riconosciute:si tratta di un ente che, pur essendo dotato di tutti gli elementi delle persone giuridiche (persone, patrimonio, scopo) non ha chiesto o non ha ottenuto un formale riconoscimento dall’autorità statale. La costituzione delle associazioni si ha attraverso la stipula dell’atto costitutivo, che è il negozio plurilaterale di natura contrattuale, in forza del quale si costituisce l’associazione. All’atto costitutivo, si accompagna lo statuto, che è il documento integrativo dell’atto costitutivo, contenente le norme che regoleranno la vita dell’ente. Lo Statuto e l’atto costitutivo devono essere stipulati per atto pubblico e impegnano all’osservanza non solo gli attuali componenti dell’associazione, ma anche quanti, in futuro, vi entreranno a far parte. FONDAZIONE La fondazione è un ente collettivo con personalità giuridica dotato di un patrimonio vincolato al perseguimento di uno scopo non lucrativo. La costituzione avviene mediante: -negozio unilaterale di fondazione: che ha come contenuto la volontà del fondatore a che sorga la fondazione, e può rivestire sia la forma dell’atto tra vivi che quella del testamento; -l’atto di dotazione: che opera l’attribuzione dei beni, a titolo gratuito, al futuro ente da costituire. A questi due atti si aggiunge poi lo statuto che, come nelle associazioni, contiene le norme destinate a regolare la vita della fondazione. Gli atti costitutivi delle associazioni e delle fondazioni devono poi essere depositati nel registro delle persone giuridiche al fine di ottenere il riconoscimento. Non sono ammissibili fondazioni non riconosciute e fondazioni di fatto. LE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE Le associazioni non riconosciute costituiscono un fenomeno molto diffuso nella vita moderna. Si tratta di complessi di soggetti i quali, pur essendo dotati dello stesso substrato delle persone giuridiche (persone, patrimonio e scopo) non hanno richiesto il formale riconoscimento. Le associazioni non riconosciute possono anche ricevere liberamente per donazione o per successione mortis causa. Gli enti di fatto pur essendo privi della personalità giuridica, hanno pur sempre soggettività giuridica: essi sono soggetti di diritto, dotati di una capacità giuridica limitata e di autonomia patrimoniale imperfetta, che pur esistendo un fondo comune sul quale i creditori possono far valere i loro diritti in via principale, il codice civile considera responsabili coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione medesima. Non rispondono, invece, i singoli associati in quanto tali. I COMITATI Il comitato è un ente composto da un gruppo di persone che, attraverso un’aggregazione di mezzi materiali, si propone di raggiungere uno scopo, generalmente di interesse pubblico o non egoistico o meramente speculativo. Il fondo del comitato si costituisce con le offerte (oblazioni)dei singoli sottoscrittori. Anche il comitato ha un’autonomia patrimoniale imperfetta, i suoi fondi, infatti, una volta raccolti non appartengono ne agli oblatori né ai singoli appartenenti al comitato, ma sono irrevocabilmente destinati allo scopo per cui sono stati raccolti. GLI ENTI NO PROFIT Sono enti no profit le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute e non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società. Tali enti sono costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale (es. servizi sociali, prestazioni sanitarie, educazione, istruzione e formazione professionale, ecc…). CAPITOLO 4: I DIRITTI DELLA PERSONALITA’ 1. L’atipicità dei diritti della personalità I diritti della personalità sono quei diritti fondamentali riconosciuti all’uomo che lo tutelano nei suoi valori essenziali. A livello internazionale si ha riferimento: alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (ONU); alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (cd. Carta di Nizza). 2. La struttura dei diritti della personalità I diritti della personalità possono essere distinti in due gruppi: i diritti di rispetto e i diritti di solidarietà. I diritti di rispetto sono quei diritti che tutelano valori come la vita, l’integrità fisica, la salute, l’identità personale e la riservatezza. I diritti di solidarietà sono quei diritti in cui l’interesse del soggetto alla realizzazione della propria personalità dipende dalla prestazione di un altro soggetto. Questi diritti si strutturano come pretese verso soggetti determinati. I valori che tutelano sono l’uguaglianza, il lavoro e la retribuzione, l’assistenza morale e materiale, la sicurezza sociale. Caratteri comuni dei diritti della personalità sono l’indisponibilità (il loro titolare non può rinunciarvi né cederli ad altri) e la non patrimonialità (non hanno valore di scambio e non possono essere oggetto di commercio). I diritti della personalità sono imprescrittibili: l’azione diretta alla tutela in sé e per sé si questi diritti è sempre ammissibile. 3. La tutela dei diritti della personalità La protezione dei diritti della personalità si rinviene sia nell’ambito penale che in quello civile. Il risarcimento può avvenire sia per equivalente (ossia attribuendo al danneggiato una somma di denaro che rappresenti l’equivalente monetario del danno subìto), sia in forma specifica, quando sia possibile rimuovere o attenuare il pregiudizio sofferto (ad esempio: pubblicazione di smentite). Se il diritto della personalità non è stato ancora violato, ma si ha motivo di temere che questo sia minacciato, può farsi ricorso a provvedimenti cautelari. 4. I diritti di rispetto. Il diritto alla vita e alla salute. Il diritto all’integrità psicofisica. Il minore come soggetto legittimato a tutelarsi da alcuni pericoli della rete. Il diritto al nome e all’identità personale. Il diritto alla vita tutela l’interesse del soggetto alla propria esistenza. Il diritto alla vita è ritenuto a tal punto primario che è tutelato anche in caso di conflitto di coscienza in questioni di carattere religioso (es. rifiuto dei familiari di un soggetto minorenne alla trasfusione di sangue). In ambito medico, se il soggetto è maggiorenne e cosciente ha il pieno diritto a rifiutare le cure, anche se questo rifiuto dovesse portare a morte certa. Se il medico interviene contro al volontà del malato, commette un illecito anche di natura penale. Di diritto alla vira si parla anche con riferimento alla l.n.194/1978, sull’interruzione volontaria della gravidanza. Questa legge stabilisce dei limiti temporali (90 giorni dall’inizio della gravidanza) e obiettive ragioni di rischio per giustificare la richiesta dell’interruzione volontaria della gravidanza. La tutela dell’integrità fisica della persona si rinviene nell’art.5.c.c, che pone uno specifico divieto di compiere atti di disposizione del proprio corpo che importino una diminuzione permanente dell’integrità fisica. Il divieto degli atti di disposizione del proprio corpo non opera per le operazioni chirurgiche a scopo terapeutico, perché in questo caso la lesione dell’integrità fisica è giustificata dall’esigenza di reintegrare l’efficienza di un organismo malato, o comunque di evitare le ben più gravi conseguenze che dalla malattia stessa deriverebbero. Il diritto alla salute è tutelato dall’art.32.Cost. che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. Il diritto all’integrità morale tutela l’interesse della persona al rispetto del suo onore, del suo decoro e della sua reputazione. Il minore, in quanto soggetto di diritto, gode dei diritti della personalità. L’interesse, individuale e al contempo collettivo, all’identificazione della persona si realizza principalmente attraverso il nome, quale attributo fondamentale della persona, i cui elementi costitutivi sono il prenome e il cognome. Il diritto alla riservatezza è il diritto di tenere segreti aspetti, comportamenti, atti, relativi alla sfera intima della persona. 5. I diritti di solidarietà: l’uguaglianza sostanziale. Il diritto alla retribuzione. L’assistenza materiale e morale. La sicurezza e la previdenza sociale. Il diritto di eguaglianza formale tutela l’esigenza dell’essere umano a non subire ingiuste discriminazioni dovute dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche, dalle condizioni personali e sociali (art.3, 1° comma, Cost.). Per essere efficace, questo principio va integrato con il principio di uguaglianza sostanziale, che impone ai pubblici poteri di attivarsi rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitano di fatto al libertà e l’uguaglianza dei cittadini (art.3, 2° comma, Cost.). Il diritto alla retribuzione è un diritto che il lavoratore vanta nei confronti del datore di lavoro quale corrispettivo dell’attività lavorativa prestata. Questo diritto è riconosciuto dalla Costituzione nell’art.36. Altra fondamentale esigenza dell’uomo, fino al raggiungimento dell’età adulta, è quella dell’assistenza materiale e morale necessaria per la sua formazione. Questa esigenza è tutelata attraverso l’obbligo dei genitori di mantenere, istruire, educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio (art.30, Cost.). L’ordinamento provvede inoltre ad assicurare l’assistenza dei soggetti che si trovano in condizioni di incapacità per cause patologiche. Riguardo al principio della sicurezza e della previdenza sociale, la Costituzione riconosce all’art.38 ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, il diritto al mantenimento e alle cure sanitarie, così come riconosce ai lavoratori il diritto a che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso eventi che azzerino o riducano la loro capacità lavorativa e, quindi, reddituale. 6. Il diritto alla protezione dei dati personali nell’ordinamento interno ed euro- unitario Il diritto alla riservatezza può essere riconnesso alla tutela della privacy che viene sempre di più intesa nella sua dimensione sociale, in particolare con riguardo al diritto alla libera manifestazione del pensiero ed il diritto all’informazione. La differenza tra e è che il diritto alla riservatezza viene solitamente inteso in un’accezione negativa in quanto è volto a non far emergere informazioni personali senza che la persona interessata abbia dato il suo consenso, la privacy, invece, rappresenta un diritto individuale che tutela la sfera personale del singolo. Recentemente questa visuale è stata modificata con il riconoscimento del con cui si estende la tutela individuale al di là della vita privata e in particolare nelle relazioni sociali (e social), garantendo il controllo sulla circolazione dei propri dati. La legislazione europea ha modificato la disciplina della privacy dettando una normativa unica per tutta l’Unione: il Reg.n.679/2016 per la protezione dei dati (GDPR- General Data Protection Regulation). Il GDPR si applica al trattamento dei dati personali. Per si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. Il GDPR definisce quelli che “rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convenzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dei dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale”. Il trattamento dei dati personali, per il GDPR, deve avvenire in modo lecito: a) L’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b) Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; c) Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; d) Il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica; e) Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; f) Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore. 7. Il diritto all’oblio e le nuove tecnologie digitali Il diritto all’oblio è il diritto di un soggetto di ottenere che alcune informazioni personali che lo riguardano vengano rimosse. Il diritto all’oblio attiene alle capacità di un soggetto di controllare i dati e le informazioni che lo riguardano. Il diritto all’oblio è previsto dal Reg.679/2016. Il diritto all’oblio si scontra con il diritto di cronaca che è legittimo quando ricorrono tre condizioni: Utilità sociale dell’informazione; La verità dei fatti esposti; La forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione (cioè non eccendente rispetto allo scopo da conseguire). Il nostro ordinamento ha previsto l’estensione delle norme del GDPR anche il trattamento dei dati personali di persone decedute, prevedendo che CAPITOLO 5: I BENI E I DIRITTI REALI SEZ I : I BENI NOZIONE L’art. 810 definisce i beni come le cose che possono formare oggetto di diritti. Il concetto di cosa e di bene si distinguono perché: -esistono cose che non sono beni e non possono pertanto formare oggetto di diritti (es. spazio, aria, luce del sole, mare); -esistono beni che non sono cose, ad esempio le opere dell’ingegno (invenzioni, brevetti). CLASSIFICAZIONE DEI BENI -beni corporali: beni dotati di maturità corporea; -beni in corporali uguale beni privi di materialità percepibili con i sensi o intelligenza; -beni immobili: tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo (sorgenti, alberi, mulini); -beni mobili: tutti gli altri (energia elettrica) con valore economico; -beni divisibili: quando le singole parti divise conservano valore economico proporzionato all’intero bene; -beni indivisibili: quando non conservano valore economico proporzionato all’intero bene; -beni fungibili: beni che possono essere sostituiti con altri dello stesso genere (grano, stoffa); -beni infungibili: beni che non possono essere sostituiti con altri (quadro d’autore); -beni generici: appartenenti ad un genere (cavallo); -beni specifici: veni individuati secondo caratteri propri (il cavallo ribot); -Beni produttivi: beni che producono un frutto direttamente o indirettamente, destinati ad un procedimento diretto alla trasformazione di altre cose; -Beni consumabili: si trasformano o si estinguono (cibo), utilizzati per il soddisfacimento immediato di interessi e bisogni; -beni inconsumabili: hanno utilità ripetibile anche se esso si deteriora (vestiti). I NUOVI BENI -i big data: vengono considerati come l’insieme di dati digitali che è in grado di creare valore, attraverso la produzione di conoscenza, estratta con l’analisi dei dati. I big data sono caratterizzati da alti volumi, alta velocità, alta varietà e veridicità, il cui processo di estrazione della conoscenza richiede diversi fasi che si concretizzano in raccolta, elaborazione e interpretazione; -i dati personali: sono le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica e via numerando. -i dati non personali: sono quelli che non consentono, in ogni caso, l’identificazione dell’interessato. I FRUTTI I frutti sono beni che provengono da un altro bene. Essi possono essere: -naturali: quelli che provengono direttamente da un altro bene (i prodotti agricoli, legno). Essi diventano beni autonomi solo con l’assicurazione (es. la mela raccolta dell’albero); -civili: sono quelli che provengono indirettamente da altro bene e rappresentano il corrispettivo del godimento che altri ha su questo bene (interessi, corrispettivo delle locazioni,ecc); I frutti naturali si acquistano con la separazione del bene che li produce, quelli civili giorno per giorno in considerazione della durata del diritto. LE UNIVERSALITÀ DI BENI Essi sono un complesso di cose che appartengono alla stessa persona ed hanno una destinazione unitaria (biblioteca, gregge). Le universalità di fatto sono quelle formate per iniziativa del proprietario da soli beni mobili. Le universalità di diritto, invece, sono quelle che sorgono per volontà della legge e hanno per oggetto interi complessi di situazioni patrimoniali, rientrano in questa categoria l’eredità e l’azienda. LE PERTINENZE Sono le cose destinate in modo durevole al servizio o ornamento di un’altra cosa. Esse hanno carattere accessorio. Il nesso pertinenziale termina con il cessare del vincolo di destinazione che grava sulla pertinenza. Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale, comprendono anche le pertinenze, ma anche i beni pertinenziali possono formare oggetto di autonomi diritti. I BENI PUBBLICI L’art. 822 individua i beni che fanno parte del demanio pubblico, essi sono il lido del mare, la spiaggia, le rade i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalla legge (demanio necessario). Il cosiddetto demanio eventuale, invece, comprende strade, autostrade, strade ferrate, acquedotti, ecc. Il regime giuridico di tali beni, contenuto nell’Art. 823, prevede che essi sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano, il che vuol dire che non possono costituire oggetto di negozi giuridici di diritto privato né possono essere usucapiti, in quanto sono del tutto non commerciabili. SEZ II: LA PROPRIETA’ E I DIRITTI REALI I DIRITTI REALI I diritti reali sono quei diritti patrimoniali tipici che assicurano al titolare un potere immediato ed assoluto su di un bene determinato. Essi presentano le seguenti caratteristiche: -immediatezza: implicano una diretta signoria del titolare sul bene, senza necessitare dell’interposizione o della cooperazione di altre persone; -assolutezza: si fanno valere nei confronti di tutti, sono cioè opponibili erga omnes e su tutti incombe indistintamente il dovere di non impedire l’esercizio del diritto al suo titolare; -tipicità: i diritti reali sono quelli espressamente previsti dalla legge, costituiscono un numero chiuso in quanto i privati non possono crearne altri; -attribuiscono al titolare il cosiddetto diritto di sequela, che conferisce il potere di inseguire il bene presso qualunque soggetto si trovi. IL DIRITTO DI PROPRIETÀ La proprietà, fra i diritti reali, è quello che consente la più ampia sfera di facoltà che l’ordinamento riconosce soggetti sui beni che cadono sotto il loro dominio. La proprietà è il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, nei limiti e con l’osservanza degli obblighi fissati dalla legge. Il diritto di proprietà presenta i seguenti caratteri: -pienezza: in quanto consente ogni lecita utilizzazione del bene attribuendo al titolare un potere di godimento e di un potere di disposizione; -elasticità:anche quando sulla proprietà gravano delle limitazioni, essa pur essendo compressa resta potenzialmente integra, tanto da riacquistare automaticamente tutta la sua ampiezza al venir meno del vincolo; -autonomia ed indipendenza: il diritto di proprietà rende inammissibile la coesistenza sulla cosa di un diritto altrui di uguale portata; -esclusività: nel duplice significato di poter escludere chiunque altro dal godimento del bene e di impossibilità di coesistenza sulla stessa cosa di più diritti di proprietà; -perpetuità: non esistono limiti temporali al diritto di proprietà; imprescrittibilità: la proprietà non si può perdere per non uso, bensì solo per usucapione. PROPRIETÀ FONDIARIA La proprietà fondiaria è illimitata in altezza ed in profondità: si estende al sottosuolo, con tutto ciò che esso contiene (escluse miniere, cave e torbiere che appartengono allo stato) e allo spazio aereo sovrastante. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il fondo impedendo in tal modo l’accesso di altri soggetti, ma sempre nei limiti stabiliti dall’ordinamento: così non può impedire che si entri nel fondo per l’esercizio della caccia, salvo che il fondo sia recintato o vi sia pericolo di danni alle colture. LA PROPRIETÀ EDILIZIA Per proprietà edilizia si intende il riconoscimento al proprietario del c.d. ius aedificandi: cioè, il diritto di costruire. LIMITI LEGALI AL DIRITTO DI PROPRIETÀ La funzione dei limiti legali è di regolare i rapporti tra proprietari vicini assicurando la funzione sociale della proprietà richiesta dalla costituzione del codice civile. Tali limiti possono essere posti all’interesse pubblico (distanze legali tra le costruzioni) o nell’interesse privato, ossia dei proprietari vicini (disciplina di vedute e prospetti). DIVIETO DI IMMISSIONI (art. 844) Ciascun proprietario dovrebbe evitare che l’uso della propria cosa comporti conseguenze negative per l’immobile del vicino. Il proprietario del fondo può infatti impedire le immissioni di fumo, calore, esalazioni e simili quando superano il limite di normale tollerabilità. Nel caso di immissione intollerabile, è stato affermato: -se il giudice ritiene prevalenti le ragioni della produzione nazionale, autorizza l’immissione ed assicura, al proprietario del fondo, un indennizzo; -se il giudice ritiene prevalenti le ragioni dei privati proprietari, l’emissione è considerata illecita e al danneggiato spetta la tutela inibitoria e risarcitoria. DIVIETO DI ATTI EMULATIVI (art. 833) Il proprietario non può compiere atti che abbiano lo scopo esclusivo di nuocere o recare molestia ad altri (es. innalzare un muro o piantare alberi al solo scopo di togliere una veduta ad un vicino). Pertanto il divieto di atti emulativi è subordinato alla sussistenza di un elemento soggettivo (l’intenzione di arrecare danno o molestia ad altri) e di un elemento oggettivo (l’oggettiva mancanza di utilità per il proprietario). I MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ Sono i fatti giuridici che hanno per effetto l’acquisto della proprietà di una cosa determinata (Art. 922) e si distinguono in: -modi di acquisto a titolo originario: l’acquisto della proprietà non dipende da ugual diritto del precedente titolare o perché non deriva da questi (usucapione, acquisto di beni mobili, ecc) o in quanto, addirittura, il diritto sorge per la prima volta nel patrimonio dell’attuale proprietario (pescatore che fa propri i pesci caduti nella sua rete). I modi di acquisto originario della proprietà operano ipso iure, senza la necessità che siano preventivamente accertati dinnanzi al giudice; -modi d’acquisto a titolo derivativo: il diritto di proprietà dipende dall’esistenza del diritto di un precedente titolare (dante causa) il quale trasferisce il proprio diritto ad un altro soggetto (avente causa), come nel caso della compravendita. I singoli modi di acquisto della proprietà a titolo originario sono: -usucapione: capitolo 6; -l’occupazione: è la presa di possesso di cose mobili che non appartengono a nessuno (res nullius con i pesci nel mare) o sono abbandonate (res derelictae) con l’animo e la volontà di farle proprie; -l’invenzione: per invenzione, in senso giuridico, s’intende il ritrovamento delle cose mobili smarrite. Chi ritrova un bene smarrito deve consegnarlo al proprietario o, se questi è ignoto, al sindaco del luogo dove è stato rinvenuto. Dopo un anno, se il proprietario non si presenta, la proprietà spetta al ritrovatore; -l’accessione: si verifica quando il proprietario di un fondo diviene proprietario di una piantagione, una costruzione o altra opera costruita su di esso. L’accessione può essere: accessione di mobile ad immobile: il suolo è considerato il bene principale che attrae nella sua orbita alberi e costruzioni piantate o costruite da terzi, di cui il proprietario del solo acquista la titolarità; accessione di immobile ad immobile: ricorre nelle ipotesi di alluvione, avulsione, alveo abbandonato. accessione di mobile a mobile: due ipotesi unione o commistione: si verifica quando due o più cose mobili, appartenenti a diversi proprietari, vengono ad unirsi in modo tale da formare un tutt’uno e non è più possibile separarle senza danno. Divengono di proprietà comune o di proprietà del titolare della cosa principale; specificazione: si ha quando si crea, mediante il lavoro, una nuova cosa con materia grezza (statua) appartenente ad altri (marmo). In tal caso il codice dà prevalenza all’elemento lavoro e riconosce, salvo indennizzo della materia prima, la proprietà della scultura. LE AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ: Le azioni a difesa della proprietà sono dette petitorie, in contrapposizione a quelle a difesa del possesso che sono dette possessorie. Le azioni petitorie sono: -l’azione di rivendicazione (art. 948): è l’azione proposta da colui che sostiene di essere proprietario e chiede la restituzione delle cose da chiunque le possiede o le detiene senza titolo. essa è la principale delle azioni petit Torio e mira non solo ad accertare la titolarità del diritto di proprietà, ma anche a far recuperare al proprietario il bene; -l’azione negatoria (art. 949): è quell’azione con la quale il proprietario tende a far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, ovvero a far cessare le turbative o le molestie che altri arrecano al suo diritto. È sufficiente che l’attore della prova del suo diritto di proprietà, mentre grava sul convenuto l’onere di dimostrare l’esistenza del diritto sulla cosa altrui; -l’azione di regolamento di confini (art. 950): è l’azione mediante la quale ciascuno dei proprietari limitrofi può chiedere, quando sia incerto il confine, la sua determinazione giudiziale; -l’azione per l’apposizione di termini (art. 951): ciascuno dei proprietari limitrofi può chiedere che siano apposti o ripristinati, a spese comuni, i segni del confine, che in tal caso è già determinato il modo incontestato del magistrato. DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU COSA ALTRUI L’USUFRUTTO L’usufrutto si concreta nel diritto di godere e di usare della cosa altrui, traendo da essa tutte le utilità che può dare (compresi i frutti naturali e civili che essa produce), con l’obbligo di non mutarne la destinazione economica. La situazione del proprietario del bene da usufrutto e di cui egli non può trarne benefici è detta nuda proprietà. L’usufrutto è caratterizzato dalla temporaneità: esso cioè non può eccedere in nessun caso la vita dell’usufruttuario, se si tratta di persona fisica, o i trent’anni se si tratta di persona giuridica. L’usufrutto può acquistarsi per legge, per contratto, per testamento e per usucapione. L’usufruttuario ha il diritto di: -conseguire il possesso della cosa e di goderne; -far propri i frutti civili e naturali della cosa; -cedere il proprio usufrutto per un certo tempo o per tutta la sua durata; -concedere ipoteca sull’usufrutto. Il nudo proprietario ha l’obbligo di: -curare le riparazioni straordinarie del bene, salvo il diritto di pretendere dall’usufruttuario gli interessi delle somme spese; -far fronte a tutti i carichi a carattere non annuale posti sulla proprietà; -concorrere, con l’usufruttuario, ad eventuali spese di lite che coinvolgono contemporaneamente sia proprietà sia usufrutto QUASI USUFRUTTO L’usufrutto avente ad oggetto cose consumabili, che, a differenza del normale usufrutto, passano in proprietà all’usufruttuario, in capo al quale sorge l’obbligo di restituire non già i beni ricevuti, ma altrettanti beni dello stesso genere (tantundem eiusdem generis). ESTINZIONE DELL’USUFRUTTO L’usufrutto può estinguersi per: -morte dell’usufruttuario o decorso di trent’anni, se usufruttuario è una persona giuridica; -prescrizione (per uso non ventennale); -consolidazione, cioè per riunione della titolarità dell’usufrutto della proprietà; -totale perimento del bene; -abuso del diritto da parte dell’usufruttuario; -annullamento, rescissione o risoluzione del contratto; -scadenza del termine, se previsto nel titolo costitutivo; -rinuncia dell’usufruttuario. USO E ABITAZIONE analoga il diritto di usufrutto, ma di contenuto più ristretto, sono le due figure dell’uso e dell’abitazione: -il diritto di uso (Art.1021) attribuisce al suo titolare (usuario) il potere di servirsi di un bene e, se fruttifero, di raccoglierne i frutti, ma solo limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia; -il diritto di abitazione (Art. 1022) conferisce al titolare soltanto il diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia. Per questi due istituti trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l’usufrutto. LE SERVITÙ PREDIALI La servitù consiste nel peso imposto sopra un fondo (fondo servente) per l’utilità di un altro fondo (fondo dominante), appartenente a diverso proprietario (art. 1027). le caratteristiche della servitù sono: -predialità: la servitù è posto a vantaggio di un fondo; -unilateralità: un fondo non può essere al tempo stesso dominante e servente, rispetto la medesima servitù; -inseparabilità: la servitù, in quanto qualità del fondo, non può essere oggetto di separati rapporti giuridici; -indivisibilità: la servitù non può essere costituita, esercitata o perduta se non interamente; -vicinanza dei fondi: i due fondi devono essere sufficientemente vicini a consentire l’esercizio della servitù; -appartenenza dei fondi a diversi proprietari: il principi; -la servitù può consistere solo in un comportamento passivo di sopportare o in un non facere; -ambulatorietà attiva e passiva; -onerosità: per il loro esercizio è richiesto un corrispettivo. TIPI DI SERVITÙ -apparenti: sono le servitù che si manifestano con opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio (servitù di acquedotto); -non apparenti: sono quelle per le quali non sono richieste tali opere (servitù di pascolo); -negative: sono quelle che comportano un non facere a carico del proprietario del fondo servente (servitù di non costruire); -positiva: per l’esercizio è richiesto un comportamento attivo del proprietario del fondo dominante, con conseguente sopportazione del proprietario del fondo servente. Possono essere continue, se le servitù si esercitano senza l’attività abituale dell’uomo, o discontinue, quelle per il cui esercizio è richiesta l’attività abituale dell’uomo. LE SERVITÙ COATTIVE Le servitù imposte dalla legge sono dette coattive perché la loro costituzione può venire con sentenza qualora, causa della mancanza dell’assenza del proprietario del fondo servente, non sia possibile costruirle mediante il contratto (mancanza di contratto). I modi di acquisto della servitù sono il contratto, che richiede la forma scritta ad substantiam ed è soggetto a trascrizione, e il testamento. I modi di acquisto propri di servitù apparenti sono usucapione o destinazione del padre di famiglia, che non ha natura di atto negoziale, bensì di atto giuridico in senso stretto. ESTINZIONE DELLE SERVITÙ Le servitù possono estinguersi per prescrizione, scadenza del termine, verificarsi della condizione risolutiva, confusione, abbandono del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante, rinuncia del proprietario del fondo dominante, perimento totale del fondo dominante di quello servente o per accordo tra i proprietari dei fondi. LE AZIONI A TUTELA DELLA SERVITÙ (Art. 1079) -L’azione confessorie, esperibili quando si sia in presenza di una minaccia una turbativa che implichi la contestazione della legittimità dell’esercizio il suo diritto: è una situazione di accertamento a cui si può aggiungere quella di condanna risarcimento e alla riduzione in pristino; -L’azione di risarcimento di danni; -L’azione di mero accertamento del diritto di servitù; -Le azioni possessorie; IL DIRITTO DI SUPERFICIE (art 952) L’articolo 952 dispone che il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere, al di sopra o al di sotto del suolo, una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente (cosiddetta proprietà superficiale), separatamente dalla proprietà del suolo. Il diritto del superficie può sorgere per contratto, gratuito o oneroso soggetto a trascrizione, o per testamento. Il diritto di superficie può essere costituito in perpetuo o a tempo determinato. ENFITEUSI (art. 957) L’enfiteusi è quel diritto di godimento su cosa altrui che attribuisce al titolare lo stesso potere di godimento del fondo che spetta al proprietario, salvo l’obbligo di migliorarlo e di pagare al concedente un canone periodico. L’enfiteusi è il più ampio dei diritti reali limitati, in quanto concede il suo titolare poteri quasi analoghi a quelli del proprietario. L’enfiteusi può sorgere per usucapione, testamento o contratto e può essere costituita in perpetuo o a tempo determinato. La proprietà dematerializzata fra tutele e autotutela (DRM). Oggi il concetto di bene è diventato sempre più astratto e simbolico, che rileva per il suo valore di scambio, per la sua idoneità a produrre ricchezza e per divenire oggetto di diritti assoluti o relativi. Si parla di new properties, ad indicare nuove forme di appartenenza che ridisegnano i classici attributi del diritto dominicale. Quindi, anche nelle realtà virtuali appare possibile poter parlare di beni nel senso dell’art.810. Nel metaverso vi è la necessità di una regolamentazione uniforme che non perda di vista il soggetto persona fisica, con particolare attenzione ai soggetti deboli. Per quel che riguarda gli strumenti di tutela dei beni immateriali, le caratteristiche ontologiche di tali beni sono date da una totale dematerializzazione e una potenziale universalizzazione nel loro accesso. Se prima era possibile contrastare la contraffazione tramite la distruzione delle copie contraffatte, l’opera diffusa in rete non può tornare di proprietà dell’autore o del titolare del copyright in quanto scollegata da un elemento materiale. Quindi, la tutela di tali beni si concretizza in rimedi di tipo risarcitorio o inibitorio (ordini dell’autorità giudiziaria che proibiscano la continuazione della condotta lesiva). L’evoluzione tecnologica ha portato con sé dei rimedi preventivi che possono tutelare questi beni, in particolare il digital rights management (DRM), ovvero l’insieme delle attività informatiche e legali con cui i titolari di diritto d’autore e derivati possono esercitarli e tutelarli nell’ambito digitale. Il DRM consiste in misure di sicurezza incorporate nei computer, nei device e nei file digitali, che permettono di proteggere, identificare e tracciare le opere dell’ingegno tutelate mediante l’inserimento di metadati nel file (dati nascosti leggibili solo attraverso specifici software) e la crittografia (necessità di disporre di una chiave di lettura). Oggi l’accesso e la distribuzione in tutto il mondo di contenuti multimediali, di qualunque genere, è alla portata di ogni singolo utente connesso alla rete, superando il tradizionale sistema autore-distributore-cliente, anche con la possibilità di acquisto diretto dalle piattaforme o dai siti dei produttori (con risparmio dell’acquirente finale). La legge italiana sul diritto d’autore (L.633/1941) consente ai titolari di diritti d’autore e connessi di apporre sulle proprie opere dell’ingegno misure tecnologiche di protezione efficaci. Dette misure consistono in tutte quelle tecnologie, dispositivi o componenti destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dal titolare dei diritti. La CGUE ha chiarito che la protezione giuridica appannaggio dei meccanismi di DRM può essere riconosciuta solo nei casi in cui gli stessi sistemi non vadano oltre gli scopi previsti dalla legge. Il diritto d’autore e le creazioni dell’IA. Il diritto d’autore protegge le opere dell’

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