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Università degli Studi di Firenze

Alice Ses ni

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private law legal studies civil law legal theory

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This document provides an overview of private law, defining the subject and emphasizing the distinction between public and private interests. It explains how private law regulates relationships between individuals and how public law regulates interactions between individuals and the state. The document also touches on concepts like contracts and obligations.

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DIRITTO PRIVATO Alice Ses ni Che di erenza c’è tra diri o pubblico e diri o privato? Il diri o privato regola i rappor tra priva ,...

DIRITTO PRIVATO Alice Ses ni Che di erenza c’è tra diri o pubblico e diri o privato? Il diri o privato regola i rappor tra priva , il diri o pubblico regola i rappor tra Stato/regione/comune o potere pubblico e ci adino. Nel regolare i diversi rappor , le norme priva s che prendono in considerazione e regolano interessi tendenzialmente priva , interessi par colari, che fanno capo a una persona, o ad esempio a una S.p.a.. Le norme del diri o pubblico hanno interessi pubblici, che fanno capo alla colle vità urbana, nazionale, regionale. Quando ad esempio decido di edi care, cioè costruire su un terreno, questa decisione non è del tu o libera, posso costruire se me lo consente lo strumento urbanis co, cioè rispe ando le regole di diri o pubblico, a raverso cui il comune decide quali aree sono des nate a quali nalità; in questo è chiaro che il comune non ha in primo luogo l’interesse di quel determinato proprietario, che generalmente è quello di costruire, però se lasciassimo libertà piena ai priva di costruire come e quando vogliono ci ritroveremmo degli scempi edilizi. Quando il comune stabilisce che fra un edi cio e un altro deve esserci una distanza minima, può darsi che chi ha quel terreno dice che ci vorrebbe costruire, ma c’è un interesse di tu a che vi sia uno sviluppo urbanis co equilibrato. L’interesse privato coesiste e con igge spesso con una determinata colle vità. Il diri o pubblico è contrassegnato da poteri autorita vi, cioè da poteri che si impongono, lo voglia o non lo voglia il ci adino. Il diri o pubblico può persino arrivare a espropriare un bene per nalità pubblica, in questo caso l’interesse par colare cede il passo all’interesse generale, con un indennizzo. Il CODICE CIVILE è una legge ampia con 2969 ar coli, iden cata come Regio decreto del 16 marzo 1942, n. 262. Ques ar coli sono raggruppa in varie par , tra ano di diversi argomen , in totale sono 6 libri. Ogni libro ha un tolo. L’indice del codice civile è molto ar colato. Ogni ar colo reca un tolo= rubrica. Gli ar coli si costruiscono in periodi, in comma. Che cos’è il diri o? Il diri o è un sistema di regole giuridiche che ha l’obie vo di ordinare la società. Anche regole non giuridiche, come quelle morali, talvolta trovano corrispondenza in quelle giuridiche. Le regole sono giuridiche per il modo in cui si formano, cioè a raverso le fon del diri o. Esempio: Non uccidere è nel codice penale, ma anche nei comandamen. Da che cosa deriva la giuridicità delle regole? La giuridicità delle regole deriva dal modo in cui si formano le regole giuridiche, e anche dal modo in cui le regole giuridiche incidono sui nostri comportamen. Le regole giuridiche rispondono in maniera più aggressiva rispe o a quelle non giuridiche, per esempio se io violo una norma del codice della strada mi arriva una multa, una sanzione, dunque le regole giuridiche suscitano l’applicazione di altre regole giuridiche, che ci colpiscono e sono sanzionatorie. Le regole giuridiche non sempre incidono sul patrimonio, a volte incidono sulla nostra persona. Le sanzioni sono la risposta che il diri o da, alla mancata osservanza delle regole giuridiche. La società, per vivere, non può non darsi regole giuridiche, e deve valere il fa o che se non si applicano, queste richiedono sanzioni. Dunque, si dice che le norme sono giuridiche anche per il meccanismo sanzionatorio da cui sono colpite. Sistema= tra le regole giuridiche possono sussistere, e spesso sussistono, connessioni, nessi, collegamen. Art. 922, Libro terzo, Della proprietà, Capo III, Dei modi di acquisto della proprietà (impara a memoria, lo chiede all’esame): si parla dei modi leci per acquistare una proprietà. Leggendo questo ar colo mi trovo di fronte a due collegamen fondamentali: uno dei modi di acquisto della proprietà è il contra o, quindi proprietà privata e contra o sono lega tra loro, questa norma ci dice anche che si può diventare proprietari a raverso la successione di morte, dunque la proprietà privata è collegata storicamente alle successioni di morte. Quando parla del contra o, è abbastanza facile andare a cercare un ar colo su questo; per esempio, a raverso il contra o di vendita facciamo un trasferimento del diri o di proprietà, per il compratore il contra o di vendita è il modo in cui diventa proprietario, per il venditore è quello a raverso cui si libera e vende la proprietà. Art. 1470, Libro quarto, Delle obbligazioni, Capo I, Dei singoli contra , in questo ar colo si ha la nozione di compravendita, è un esempio di contra o che trasferisce la proprietà, la vendita è il contra o più usato per trasferire la proprietà del bene. Rapporto fra un creditore e un debitore= obbligazione. Come può nascere questo rapporto? Art. 1173, primo ar colo del Libro quarto, Delle obbligazioni, Delle obbligazioni in generale, ci dice come può nascere il rapporto per l’obbligazione, anche qui salta fuori il contra o (ha un’importanza notevolissima nel diri o privato), le obbligazioni nascono dal contra o, un’obbligo che ha il venditore dopo il contra o è quello di consegnare il bene, un contra o di compravendita fa nascere due comportamen a 1 tt ti tt tti tt tt tt tt ff tt ti ti tt tt ti tt tt tt tt tt ti tt ti tt tt ti tt ti tt tt ti ti fl ti ti ti tt ti tt ti ti tt fi tt ti ti ti tt tt ti tt tt t ti ti ti tti fi ti ti tt ti t tt ti ti tti ti tt ti ti fi fi tti ti tt fi tt ti ti tt tt tt ti tt ti ti ti posizioni inver te: il compratore avrà il dovere di pagare il prezzo e il venditore di consegnare il bene. Il contra o è fonte (a o che fa nascere) di obbligazione (rapporto obbligatorio). Il sistema giuridico si può considerare anche come ordinamento, perché ha la funzione di ordinare la società, le regole giuridiche servono a consen re agli uomini di vivere insieme possibilmente senza farsi la guerra. Ubi societas, ubi ius. Il diri o ordina la società, e questo ordinamento può essere variamente cara erizzato, cioè ispirato, a ideologie diverse. Il diri o cambia nel tempo e nello spazio, oggi il diri o è molto complesso perché molto complessa è la società da ordinare. La società si evolve molto velocemente rispe o al diri o, che in qualche modo la segue. La società più è complessa, più il diri o è complesso. Qualche volta però è il diri o che incide e provoca cambiamen sulla realtà, non il diri o che insegue il cambiamento della società. Esempio storico: il nostro codice civile ha dei preceden , nel 1865 si ricorda il primo codice unitario che copiava il primo vero codice in Francia, quello napoleonico, e quando l’Italia divenne uno Stato unitario, il primo codice civile italiano più o meno riproduceva il codice napoleonico, che conteneva l’art. 742: “L’eredità si divide in par uguali tra i discenden ( gli del defunto)”, questa frase allora rappresentò una rivoluzione, anche se oggi per noi è scontato, i francesi fecero questa rivoluzione dopo il feudalesimo, fu qualcosa che sconvolse la realtà, prima vi era la regola che il patrimonio andava al maggiore d’età, era una regola feudale che serviva a mantenere la compa ezza del patrimonio, questa regola invece lo spezze a il patrimonio. Il codice napoleonico, allora, diceva che non ci si faceva più ad avere patrimoni grandi, stabili, era necessario me ere in circolazione la ricchezza, perché più si fa circolare la ricchezza e più si diventa produ vi, e questa regola cambiò il mondo, dunque a volte il diri o da una spinta incredibile ai cambiamen. N. B. A enzione a non confondere: - Proprietà e possesso (ar. 832, 1140 c.c.) - Locazione e a o (ar. 1571, 1615 c.c.). “Is tuto della proprietà privata”, “is tuto della compravendita”, se parlo di un insieme di regole omogenee per argomento: is tuto giuridico. Ordinamento giuridico= diri o ogge vo= diri o posi vo: insieme delle norme giuridiche. Il diri o produce e e sull’economia, e l’economia sul diri o, c’è un rapporto di interdipendenza tra quello che avviene nel mondo dell’economia e del diri o. LE NORME, GLI ATTI E I FATTI GIURIDICI Le norme giuridiche sono giuridiche per: -come si formano, cioè dalle fon di produzione; -il modo in cui si applicano, nel senso che sono coercibili, cioè se una norma giuridica non è osservata se ne applica un’altra o altre che sanzionano. Esempi: quando si conclude un contra o di compravendita, da questo contra o nascono delle obbligazioni, cioè questo contra o non trasferisce solo il bene dal venditore al compratore, ma fa nascere dei rappor di debito-credito, per cui nascono obbligazioni per il compratore e per il venditore, la principale obbligazione del compratore è quella di pagare il prezzo, ce lo ricorda l’art. 1498, co. 1, qualsiasi compratore in forza al contra o di compravendita è obbligato a pagare il prezzo; e se non lo fa, a quali conseguenze a lui nega ve va incontro? Una norma che ci aiuta a dare una risposta alla domanda, cioè se violo una norma giuridica, quando non osservo un dovere, andando a ledere l’interesse della controparte, che in questo caso è il venditore, che ha il diri o di riscuotere, e se io compratore non pago, pregiudico il suo diri o, interesse, ecco allora che interviene l’ordinamento, cioè il diri o, è chiaro che protegge il venditore, in questo caso si fa riferimento all’art. 1218: non parla del compratore, neanche del venditore, ma parla del rapporto fra un creditore e un debitore, e ci viene a dire che cosa succede se per esempio il compratore non paga il prezzo, in questa norma troviamo la risposta, rubrica: responsabilità del debitore, il debitore che non fa il suo dovere va incontro a una responsabilità, chi non paga è tenuto (= è sanzionato dalla norma) al risarcimento del danno, essere tenu al risarcimento del danno vuol dire pagare una somma di denaro corrispondente al danno, poiché non pagando il prezzo danneggio il compratore, e questo danno lo devo risarcire. Se io compratore non pago il prezzo, resto assogge ato da un’altra norma, che è quella che dice che sono tenuto a pagare il danno, vado incontro a un’obbligazione ulteriore che è quella di risarcire il venditore, può darsi però che il nostro debitore, nonostante le richieste del venditore si os ni a non farlo. A quel punto il creditore, che ha diri o al pagamento del prezzo, poiché non ci si può fare gius zia autonomamente, si rivolge al giudice, grazie al fa o che l’ordinamento da la sua forza, cioè i giudici, me e a disposizione la sua organizzazione per realizzare il diri o leso (l’interesse del privato). L’ordinamento fa questa sorta di pa o con tu , toglie la possibilità di farsi gius zia da soli, ma ci da la sua forza, i suoi appara. Se mi trovo di 2 ti tt ti tt tt tti tt tti tt ti t ffi tt ti tt tt ti ff tt tt tti tt tt ti tt ti tt tt tt tt ti tt tt ti tti tt ti tt tt ti tt tt ti tt tt fi ti tt ti tt ti tt ti ti tt tt tt ti tt tt tt tt tt fronte a un debitore che si os na a non pagare, posso rivolgermi al giudice e chiedere chi fra me e lui ha ragione, emerge a questo punto la Tutela dei diri , il Sesto libro. Il creditore ha il diri o di rivolgersi al giudice per o enere la tutela che l’ordinamento da, quando assumo la responsabilità di rivolgermi al giudice, devo rispe are l’onere della prova, ovvero dimostrare la fondatezza della mia ques one, devo dimostrare il fa o, l’a o giuridico, devo assolvere l’onore della prova che è un principio base del processo civile, chi agisce in giudizio, l’a ore, è colui che assume l’inizia va di un processo, per esempio se il venditore fa causa al compratore che non paga, egli è l’a ore, l’altro si chiama convenuto, quindi le par del processo civile sono l’a ore e il convenuto. L’a ore, che è colui che si muove per primo, ha l’onore (della prova)= dovere che la legge impone se vuoi raggiungere un risultato vantaggioso; onere della prova= l’a ore deve dimostrare di avere un diri o di credito (nel caso del contra o di compravendita), dando la prova che quel credito è nato dal contra o di compravendita, dopodiché l’onore della prova passa al convenuto, cioè dall’altra parte, che può difendersi, presentando un a o giuridico che neutralizza la pretesa del creditore, e dunque dimostrando il fa o a suo favore. Se il creditore mi cita in giudizio, dicendo che ha diri o a ricevere una certa somma di denaro perché ho s pulato con lui un contra o di compravendita, posso difendermi dimostrando l’avvenuto pagamento del prezzo. Ricevuta= quietanza, documento che dimostra l’avvenuto pagamento, questo serve un domani a bloccare l’inizia va del creditore, il quale ha l’onore di provare il suo diri o. Questa diale ca tra l’a ore e il convenuto sfocia in una decisione presa dal giudice che stabilisce chi tra i due ha ragione, il giudice valuta le prove delle due par e decide. Nell’ipotesi in cui il giudice decida che ha ragione il creditore, la decisione che si chiama sentenza, si esprime nel senso di condannare il debitore alla sanzione del risarcimento del danno prodo o dal mancato o ritardato pagamento del prezzo. Non ci si può fare gius zia da soli, nel momento in cui ritengo che un mio diri o sia stato leso, mi rivolgo al giudice, e ho l’onore di provare gli a per cui è nata la mia posizione giuridica, dopodiché il convenuto, cioè la controparte, a sua volta ha l’onore di difendersi, se non adempio gli oneri, le conseguenze si abba ono su di me. Se faccio causa, ritenendomi creditore, e lo dimostro, e la controparte non dimostra alcunché e perde la causa, a quel punto il giudice condanna il debitore al risarcimento del danno, con una sentenza, che è un a o giuridico pubblico che ha una par colare forza, perché nel momento in cui il nostro debitore si os na a non pagare, quella sentenza consente al creditore, a certe condizioni, di rivolgersi ancora al giudice, chiedendo qualcosa che comincia a far male, infa quando il processo civile arriva al momento della conclusione, a quel punto la sentenza è un tolo esecu vo, ovvero un a o giuridico che consente di chiedere al giudice l’esecuzione forzata nei confron del debitore. Art. 2910, se il debitore si os na a non pagare, per realizzare l’interesse del creditore si guarda a questa norma: il creditore per conseguire quanto gli è dovuto (risarcimento del danno= prezzo originario+interessi che maturano e aumentano nel tempo), cioè per o enere il risarcimento del danno, può fare espropriare i beni del debitore secondo il codice di procedura civile. La sentenza che mi da ragione è un tolo esecu vo: esecuzione= parte del processo per cui io creditore, che ho vinto, ora con il processo posso chiedere al giudice l’espropriazione forzata dei beni del debitore. Titolo esecu vo= sentenza che condanna quel debitore a risarcirmi il danno, e se non lo fa posso chiedere l’esecuzione al giudice= richiesta al giudice di espropriare (= privano della proprietà dei tuoi beni anche se tu non lo vuoi) i beni, qui si vede bene il cara ere coerci vo delle norme giuridiche. Quando uno non adempie, poi alla ne viene condannato, e c’è un tolo esecu vo, per cui il debitore risponde con tu i suoi beni presen ma anche futuri, questa è la responsabilità, questo lo dice a chiare le ere l’art. 2740. -Come si esprimono le norme giuridiche? Posso pensare che la norma giuridica abbia un contenuto prece vo, che sia come un comando, le norme giuridiche comandano un comportamento. La norma che impone al compratore di pagare il prezzo della vendita è prece va. Nell’ambito delle norme prece ve (456, co. 3, 1176, 1476 n. 1, 2) alcune sono inderogabili (1476 n. 3, 1123, co. 2)= la norma prece va, che formula un comando, non tollera, non sopporta deroghe, cioè non vuole che facciamo in maniera diversa; tante norme sono invece derogabili (2043)= indicano un comportamento che deve essere dovuto, ma consentono anche di assumere comportamen diversi. A volte le norme però non si esprimono dire amente in modo prece vo, ci sono delle norme che si esprimono in modo un po’ diverso, come gli ar. 2, 832, 1321. Art. 832: norma che dice cosa può fare il proprietario con i suoi beni. Questa norma dice in modo posi vo che il proprietario ha un diri o piu osto ampio, ma poi si limita. Anche le norme che apparentemente non contengono dei comandi, poi in realtà possono essere prece ve. Le norme giuridiche dicono che se succede X allora si veri ca Y. In genere le norme giuridiche considerano, formulano un giudizio ipote co sulla realtà. 3 tt tt ti tt ti ti tt ti tt tti fi tt tt ti tt tt tt ti ti ti tt tt tti tt tt tt tti tt ti tt ti ti t tt ti tti tt tt tti fi ti tti ti ti ti ti tti tt ti tt tt ti tt ti tt tt tt tt ti tt tt ti tti ti tt tti tti ti ti ti Ipotesi sulla realtà, riprese da norme contenute in libri diversi del codice civile: Libro primo, art. 107 (non è nel programma), riguarderà o le persone o la famiglia, Forma della celebrazione, dal matrimonio derivano diri e doveri. Libro secondo, art. 587, successioni a causa di morte, questa norma a ronta il problema successorio per stabilire a chi andranno i beni patrimoniali, i rappor e debi di chi passa a miglior vita, si fa quindi l’ipotesi che una persona venga meno, allora per la successione si guarda a una norma del codice civile, si ipo zza che la persona morta abbia reda o quando era in vita un documento, il testamento, dove ha dichiarato a chi vuole che vada il suo patrimonio. Libro quarto, art. 1470 che de nisce cos’è il contra o di compravendita, con la vendita si scambia un bene con un prezzo. La norma sta facendo anche qui un’ipotesi sulla realtà. Le norme giuridiche si esprimono in termini più o meno generali, a seconda della platea dei des natari a cui si rivolgono: ci sono delle norme giuridiche che si rivolgono a una platea molto estesa, altre che invece restringono questa platea. Art. 2043, “chiunque”, siamo di fronte a una norma che ha un grado di generalità molto spinto, vuol dire che qualsiasi persona o sogge o si trova nella condizione di dover risarcire il danno a un altro. Le norme sono più o meno generali in base all’ampiezza della platea dei des natari, le norme di regola sono astra e, poiché fanno ipotesi sulla realtà. Le norme sulla vendita non si riferiscono alla singola vendita, qui si parla di tu e le vendite, passate, presen e future: in questo senso le norme hanno un linguaggio astra o, signi ca che ci sarà un momento in cui la norma generale e astra a troverà applicazione in futuro. Il diri o privato è composto da una a rete di regole che regolano i fa , gli a e i comportamen dei consocia. Le norme di diri o privato sono spesso norme sui nostri comportamen. Abbiamo la norma generale e astra a scri a nel codice, che poi si applica alla realtà. -Fa specie astra a= ipotesi che la norma fa sulla realtà. -Fa specie concreta= i singoli fa reali. Per e e uare il passaggio dalla norma generale e astra a al caso concreto, bisogna fare alcune operazioni intelle uali: - per applicare la norma bisogna che la conosca, va interpretata bene, capito il signi cato, nell’interpretare la norma i sogge non sono liberi, non posso interpretare la norma come mi pare, dunque il legislatore stesso interviene, ci sono gli ar. 12, 14 preleggi: precedono il codice civile; sono una quindicina di ar coli: disposizioni delle leggi in generale, ci sono anche alcune norme che de ano i criteri con cui il diri o si interpreta. I primi interpre siamo noi ci adini des natari delle norme, ma poi i giudici, gli operatori del diri o, ma un po’ tu siamo operatori del diri o in maniera più o meno accentuata, perché tu ci troviamo ad avere a che fare con le norme e con il diri o; - una volta interpretate le norme, siccome fanno delle ipotesi sulla realtà, bisogna riconoscere le cara eris che del fa o, dell’evento che ho di fronte, conosco le norme, so qual è il signi cato, poi riconosco l’evento nella realtà, riconosco i fa concre , a quel punto posso trovare il collegamento tra la norma generale e astra a e il fa o. Le par , rispe o al fa o concreto, hanno l’onere della prova (art. 2697) e i mezzi di prova (art. 2699). Esempi (guarda ul me due slides lezione 3). FONTI DEL DIRITTO (PRIVATO) FONTI DI PRODUZIONE (procedure regolate per arrivare alla norma giuridica perfezionata) Art. 1 delle Preleggi, Disposizioni sulla legge in generale, Indicazione delle fon , da questo ar colo emerge un elenco però incompleto, con una fonte che non esiste più, perché legata alla forma di Stato precedente la Cos tuzione: è un elenco che non ha nessun senso oggi, perché non è più così, oggi il sistema delle fon del nostro diri o è molto più ar colato. L’art. 1 è un ar colo formalmente, cioè il legislatore non ha mai pensato di abrogarlo (nelle stesse preleggi ci sono degli ar coli abroga ), ma le norme corpora ve non esistono più, perché erano legate all’ordinamento pre cos tuzionale, anteriore alla nostra Cos tuzione, erano legate a un ordinamento basato su una concezione corpora va della società. Uno schema più esaus vo delle fon è dato dal seguente elenco: - Cos tuzione e leggi cos tuzionali (art. 138 cost.); - Tra a e regolamen (immediatamente applicabili ai rappor anche priva , sono diri o interno) (e dire ve, non sono dire amente applicabili ma devono essere recepite dai governi, rimane competenza degli Sta quella di dare a uazione alle dire ve) UE; - Leggi, Fon primarie (decreto legisla vo, decreto legge), ogge o di sindacato di legi mità cos tuzionale, cioè sulla conformità di una legge può intervenire, se chiamata a intervenire da un 4 ti tti tti tti tt ti ti tt ti tti tt tt tt ff tt ti ti tt tt ti ti ti ti fi tt tt tt tti tt tt ti t tt ti tt ti tt tt tt tt tt fi tti tt ti tt tti ti ti fi tt ti tti tt tti ti tti ti tt tt tt t ti tt ti tt tt ti tt ti ti ti ti ti ff tt ti tt tti ti ti t tt tti fi ti tt ti fi ti ti tti ti ti ti giudice, la Corte cos tuzionale, giudice unico nazionale che va a veri care se una legge è o no in linea con la Cos tuzione, ovvero fa un controllo di legi mità cos tuzionale, e se si pronuncia con una sentenza nel senso di dichiarare la non conformità della norma di un decreto legge a un principio della Cos tuzione, la conseguenza è che la norma scompare dall’ordinamento; - Regolamen , Fon secondarie (regolamen governa vi, ministeriali); - usi o consuetudini, hanno un’importanza rilevante nel diri o privato, è una fonte che nasce dal basso, dai rappor concre , l’uso esiste se c’è una platea di più sogge che si uniforma a quei comportamen , e questo conformarsi è fa o come se esistesse già una norma giuridica, in realtà non c’è, la creiamo noi consocia. Mol contra hanno regole che derivano dagli usi, dai comportamen concre degli operatori sopra u o pubblici. FONTI DI COGNIZIONE (tes norma vi in cui trovo e conosco le regole, apprendo quali sono le regole del mio rapporto con la mia controparte contra uale) Ciascuna fonte di cognizione ha una sua precisa indicazione, il principale è il Codice civile, si tra a del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 262. Ogni fonte di cognizione, ha una sua visione di fondo; la produzione delle norme giuridiche non avviene a caso, ma a raverso delle procedure in cui sono coinvol i vari organi. Fon di cognizione principali: - Cos tuzione, che ha alla base una concezione personalis ca, cioè il valore primario, che su tu gli altri prevale, è la persona umana, ar. 2, 3, 18, 29, 36, 39, 40-47, 118; spesso i giudici cos tuzionali valutano le norme giuridiche tenendo conto della visione propria della Cos tuzione. Esempio: i gli na fuori dal matrimonio si chiamavano “ gli naturali”, ma questa era una discriminazione, la Corte cos tuzionale è intervenuta eliminandola, pronunciando l’incos tuzionalità per il principio di uguaglianza; - Tra a e regolamen UE, l’UE nasce con un’ispirazione economica, la Comunità europea prima e l’Unione europea poi, è un’organizzazione sovranazionale di 27 Sta membri che nasce nel 57 (Tra ato di Roma), con l’obie vo di creare un mercato comune europeo, c’era un obie vo di natura economica, allora si pensava di creare un mercato comune in funzione di un obie vo di pace, perché il buon funzionamento di un mercato comune europeo, che non abbia limi , dazi, era visto come funzionale, come una premessa per una convivenza paci ca fra le diverse aree europee, in quel momento erano ancora molto vivi i segni della guerra sulle popolazioni europee. Dopodiché l’ordinamento si è evoluto, sopra u o dagli anni 90 in avan , e allora si è creato un mercato comune basato sulla concorrenza, poi è andato nel senso di tutelare il mercato concorrenziale, per arrivare a rispe are la persona umana, infa la dignità umana è uno degli aspe principali che troviamo oggi nei tra a europei; - Codice civile, qual è la sua posizione? È in una posizione un po’ strana, poiché vale meno della Cos tuzione come fonte del diri o, ma al tempo stesso è precedente alla Cos tuzione, perché viene varato nel 42, mentre la Cos tuzione entra in vigore il primo gennaio del 48; l’impostazione del codice civile prima era ne amente un’impostazione discriminatoria, si può pensare al fa o che c’era discriminazione fra gli, la Corte cos tuzionale l’ha eliminata, oppure ad esempio l’art. 147 del codice all’origine era scri o in una maniera diversa da ora: diceva che "il marito è capo della famiglia”, dopodiché il codice aveva e ha una visione del mondo diversa, si parla di una concezione produ vis ca, nasce in un tempo in cui si voleva far crescere economicamente il paese, e far si che fosse autosu ciente, si vuole far aumentare il PIL, al codice civile interessa potenziare la produzione della ricchezza, non gli interessano tanto temi oggi a uali come la persona; - Leggi speciali e complementari; - Regolamen (governa vi, locali, CONSOB, Banca d’Italia); - Usi. RAPPORTI TRA (NORME POSTE DA DIVERSE) FONTI Le diverse norme giuridiche (come a uen ) che alimentano il mare dell’ordinamento giuridico non hanno la stessa importanza, lo stesso peso, di conseguenza le norme che derivano da ciascuna fonte non hanno lo stesso peso. Questo criterio gerarchico è un primo criterio per stabilire quale regola far valere nell’ipotesi in cui io mi trovi di fronte a dover risolvere un caso, e su questo caso non c’è una regola sola, ma ce ne sono di più, le regole che compongono il nostro ordinamento giuridico non hanno tu e lo stesso peso, e questo il giudice lo deve sapere, ci sono diversi criteri per stabilire quale regola prevale su un’altra. Criteri per risolvere eventuali contras fra norme: ⁃ criterio gerarchico; ⁃ criterio di competenza, per esempio sul tema della salute hanno un’ampia competenza legisla va le regioni, nel senso certe materie si sa che devono essere regolate da cer individui; ⁃ criterio cronologico, prevale la norma più recente; 5 tt ti ti ti ti tti tt ti ffi tt ti ti ti ti t tt ti ti tti tt tt ti fi ti tt ti ti tti tt ti fi ti tt ti tt ti ffl ti ti tti tt ti ti tt fi tt ti ti tti ti tt tti ti ti ti ti fi ti tti

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