Appunti di Istituzioni di Diritto Privato PDF
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Università di Verona
Spotti Alessandro
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Questi appunti trattano di istituzioni di diritto privato, definizioni di base, e concetti correlati, come regole fondamentali, diritti, e sanzioni. L'autore evidenzia diversi aspetti relativi alle fonti del diritto, agli individui, ed all'ordinamento giuridico.
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APPUNTI DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO Prof Riccardo Omodei Salè Spotti Alessandro 06/11 cos’è il diritto? → è un complesso di regole, necessarie per le persone in modo da regolare i comportamenti quando una regola impone un dovere riconosce un potere, un diritto ↳si parla...
APPUNTI DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO Prof Riccardo Omodei Salè Spotti Alessandro 06/11 cos’è il diritto? → è un complesso di regole, necessarie per le persone in modo da regolare i comportamenti quando una regola impone un dovere riconosce un potere, un diritto ↳si parla di diritto in senso oggettivo e soggettivo: - oggettivo → insieme di regole vigenti in una società con lo scopo di disciplinare i comportamenti degli uomini - soggettivo → potere di un soggetto di agire per il soddisfacimento dei propri interessi = si tratta di un potere attribuito dall’ordinamento cos’è quindi una regola? → un enunciato la cui funzione è quella di prescrivere un comportamento, cioè di qualificarlo come obbligatorio o vietato o come lecito e consentito. La regola non descrive ma prescrive, quindi deve essere rispettata e per indirizzare/disciplinare i comportamenti umani e guidarli. non tutte le regole sono giuridiche → qual è quindi il metodo di riconoscimento? ↳ non c’è un criterio unico, sono tre: - Funzione: Dal punto di vista funzionale, la regola giuridica ha la caratteristica di essere necessaria per garantire, realizzare la pacifica convivenza tra gli individui, caratteristica fondamentale rispetto ad altre norme. ▸ Esiste quindi una NECESSITÀ SOCIALE della regola che la qualifica come giuridica. - Sanzione: Affinché la regola giuridica possa assolvere la sua funzione (pacifica convivenza tra gli individui), è necessario che la società stessa ne verifichi l’assolvenza tra gli associati (componenti di una stessa società), deve essere garantita l’osservanza, mediante una SANZIONE, esterna alla regola, una conseguenza negativa se questa non viene osservata.▸ Caratteristica di COERCIBILITÀ O SANZIONABILITÀ della regola (regola il cui rispetto è preteso, garantito). - Potere: dal punto di vista formale, le regole giuridiche sono soltanto quelle che trovano la loro fonte in atti o fatti (Fonti del Diritto) dove ▸ la generalità degli associati ne RICONOSCE IL POTERE, regole che provengono da fonti che sono previste dall’ORDINAMENTO GIURIDICO (Il sistema di regole mediante le quali è organizzata una determinata collettività che la dirige e la disciplina). La regola giuridica è una regola di comportamento condizionato = prevede quindi che se si verificano certi fatti allora si potrà o dovrà comportarsi in una certa maniera a seconda del contenuto della regola. → es. art 2043 cc (risarcimento per il danno illecito) = lo schema logico che segue è quello dello schema ipotetico: se si verifica/realizza un fatto A ne consegue la conseguenza B, ovvero il risarcimento. Fattispecie = è la situazione alla quale la regola giuridica collega determinate conseguenze → è l’immagine del fatto, la descrizione di una situazione a cui è ricollegato un fatto. ↳può essere di due tipi → astratta o concreta - astratta: è la situazione tipo descritta dalla norma → si ricava leggendo la norma, la fattispecie dell’art 2043 è la cassazione di una danno ingiusto a carico di un altro soggetto - concreta: indica la situazione reale, pratica a cui si può o deve applicare la regola per indicare la disciplina conseguente alla fattispecie. Quando si verifica la fattispecie si ricorre all’espressione: conseguenze giuridiche → è quello che ci dice di fare la norma. fattispecie complessa= è una norma che richiede che si realizzino più elementi affinché ci possa essere una conseguenza giuridica. Esempio modo di acquisto della proprietà detta invenzione, è l’ipotesi in cui un soggetto trova un oggetto mobile e può diventarne il proprietario se si verificano certi elementi, il che è una fattispecie complessa, Art 927 “Cose ritrovate - Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al podestà del luogo in cui l’ha trovata, indicando la circostanza del ritrovamento”, e seguenti 1. ritrovamento oggetto smarrito 2. consegna sindaco 3. decorso di un anno senza che il proprietario si faccia vivo, è a formazione progressiva = l’oggetto mobile è mio. Spesso accade che le fattispecie complesse siano anche a FORMAZIONE PROGRESSIVA, che quindi si formino nel corso del tempo. Struttura delle regole del diritto: alla luce della struttura è possibile individuare caratteri tipici ma non necessari ed essenziali: caratteristiche della generalità e astrattezza. - carattere generale nello spazio: la regola giuridica è riferita ad una serie indeterminata e indeterminabile di soggetti. - Astratta nel tempo: la norma è suscettibile di ricevere una serie di applicazione indefinite e indefinibili. Esistono anche le norme INDIVIDUALI e CONCRETE (es legge provvedimento emessa da un ente pubblico), ma sono molto meno i casi, normalmente sono generali e astratte. Il compito fondamentale dell’operatore giuridico è riconoscere, nel caso concreto che deve risolvere, gli elementi propri della fattispecie astratta: PROCEDIMENTO DI SUSSUNZIONE, alla base dell’applicazione concreto del diritto in senso oggettivo = operazione delicata, quindi attenzione interpretazione dei fatti, e della legge!! CLASSIFICAZIONE DELLE NORME Classificazioni e distinzioni che si fanno in materie giuridiche: Distinzione tradizionale tra norme precettive, proibitive e permissive - percettive: sono quelle impongono un determinato comportamento qualificandolo come obbligatorio (ex. art 2046); - proibitive: sono quelle che vietano un determinato comportamento, che quindi non deve essere tenuto (ex. art 833: atto emulativo) - permissive: Consentono un determinato comportamento In base alla necessità che vanno a soddisfare abbiamo una distinzione tra norme di diritto comune e norme di diritto speciale: - norme comuni: norme dettate per la generalità dei casi - norme speciali: sono quelle dettate dalla legge per soddisfare particolari esigenze o particolari categorie di soggetti, senza entrare in contrasto con il diritto comune (es. norme per imprenditori commerciali, norme a tutela consumatori) Bisogna intendere il rapporto tra queste due norme, il diritto speciale è diverso da quello comune, ma non si pone in antitesi con quello comune, non c’è contraddizione, quando si tratta di speciale si ha una materia regolata a parte. Diverse dalle norme speciali sono le norme eccezionali: perché le norme eccezionali sono quelle che deviano i principi generali, si pongono in contrasto con quelle comuni. Le norme eccezionali non si applicano se non nei casi espressamente previsti. In base alla derogabilità: - norme cogenti/inderogabili: dalle parti (Esempio Art 143 cc “Diritti che derivano dal matrimonio”), la cui applicazione è imposta dall’ordinamento prescindendo dalla volontà dei singoli. - norme relative/derogabili: dalle parti (Esempio Art 1282 cc “Obbligazioni pecuniarie” i debiti pecuniari producono interessi a meno che le parti non si accordino diversamente, quindi si può spaziare sulle regole della legge), la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo degli interessati. 07/11 INTERPRETAZIONE L’interpretazione è l’attività tipica del giurista, che deve confrontarsi con il testo normativo per comprenderne il valore percettivo, ossia la regola affermata dall’enunciato legislativo. Interpretare, si legge in Cicerone, consiste nel trarre un significato da segni oscuri (obscura explanare interpretando) ▸ Procedimento di sussunzione Interpretare un testo, e in particolare un testo normativo, dunque, non vuol dire «accertare» (conoscere) un significato univoco che il testo in sé già esprimerebbe, bensì attribuire un senso, decidere (scegliere) che cosa si ritiene che il testo effettivamente significhi tra le plurime letture che spesso un testo consente e, conseguentemente, come vadano risolti i conflitti che possono insorgere nella sua applicazione. quasi tutte le norme giuridiche hanno bisogno di essere interpretate ↪ - si stabilisce il significato delle parole in relazione al contesto in cui le parole sono utilizzate. Il testo legislativo è un messaggio linguistico, quindi il punto di partenza deve essere l’interpretazione delle parole, devono essere considerate in connessione tra loro. - il testo legislativo si caratterizza per essere un messaggio prescrittivo all’interno dei quali le parole hanno il fine di prescrivere un determinato comportamento. L’interprete quindi deve sempre chiedersi quale risultato la norma giuridica è diretta a prescrivere e deve attribuire al testo un significato che sia coerente con lo scopo al quale la regola è diretta → interpretazione logica = impone l’interprete a tenere conto della volontà del legislatore Alcune interpretazioni hanno natura classificatoria: - interpretazione estensiva → si da un senso più ampio rispetto a quello reso palese da un tenore letterale - interpretazione restrittiva → la norma ha un significato più ristretto rispetto a quello reso palese dal tenore letterale Ulteriore classificazione viene fatta in base ai soggetti che la effettuano: - giudiziale → compiuta dal giudice che deve decidere e risolvere una controversia reale che è stata portata alla sua attenzione. Ha efficacia, vincola quindi solo le persone alle quali si riferisce la decisione del giudice - dottrinale → compiuta dalla dottrina: gli studiosi del diritto per diverse finalità, non per controversie reali ma per fini scientifici, didattici o finalità pratiche - autentica → effettuata dallo stesso legislatore con lo scopo di prescrivere come vanno interpretate delle disposizioni che risultano di difficile interpretazione Concetto di ordinamento giuridico e idea di sistema Le disposizioni normative che devono essere interpretate non sono testi isolati, ma costituiscono l’ordinamento giuridico: insieme del complesso delle norme giuridiche vigenti all’interno di una determinata società, si tratta del diritto in senso oggettivo. L’ordinamento giuridico statale è quello sovraordinato, ma esistono una pluralità di ordinamenti giuridici, subordinati a quello statale. L’idea stessa di ordinamento giuridico pone l’esigenza di considerare la totalità delle norme che lo compongono come un sistema, come un insieme ordinato all'interno del quale ogni parte spinga/influenza le altre: In senso figurato l’ordinamento giuridico potrebbe essere paragonato ad un complesso vivente, si evolve e modifica, è coordinato nei suoi elementi costitutivi. Questa idea di sistema è alla base di due fondamentali metodi di lavoro del giurista: - interpretazione sistematica: idea stessa di sistema, impone all'interprete di attribuire ad una disposizione normativa quel significato che essa può avere in quanto posta in relazione/letta in connessione con le altre disposizioni o norme che fanno parte del sistema, in modo tale da evitare che suscitino delle contraddizioni, dei contrasti tra norme, onde evitare che si verifichino le antinomie - ricorso all’analogia: procedimento analogico → strumento attraverso il quale vengono colmate alcune lacune dell’ordinamento giuridico. Lacuna: si ha quando una fattispecie concreta non sembra riconducibile ad una fattispecie prevista da una norma. E’ un problema perché la situazione è delicata innanzitutto per il motivo che il nostro sistema giuridico è retto dal principio fondamentale per cui il giudice non può creare la regola mancante, si limita ad applicare la regola. Il giudice di fronte alla lacuna non può dire che non si può risolvere il caso (‘non liquet’). Per uscire da questa situazione bisogna stabilire una specie di postulato secondo cui qualsiasi caso e vicenda può essere risolta sulla base delle regole dell’ordinamento giuridico. Questo serve a garantire e mantenere la chiusura dell’ ordinamento giuridico, affinché non venga integrato da fonti esterne. Questo postulato in realtà non è scritto da nessuna parte, ma è sicuro che ci sia perché, pur non essendo espressamente scritto, è il presupposto logico per ciò che viene detto nel secondo comma dell’art 12 delle preleggi. L’art 12 prevede che l’interprete debba seguire questi passaggi: si cerca di risolvere il caso utilizzando le disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe → analogia legis. E’ imposto dal principio di eguaglianza questo procedimento. La somiglianza tra il caso non regolato e quello regolato va riconosciuta alla luce della ratio: ragione sottostante alle regole che si vuole applicare, il caso non previsto deve porre un problema analogo che un’altra disposizione è tenuta a risolvere. Seconda precisazione è che non tutte le norme giuridiche sono suscettibili ad essere applicate a casi simili, es l’art 14 delle preleggi: non si applicano in via analogica, da casi diversamente previsti. Dai casi espressamente previsti dalla norma. Per le norme penali l’esigenza che viene soddisfatta con questa prescrizione fatta nell’art 14 è la garanzia della libertà individuale di tutti noi. Per le norme eccezionali è sentito il bisogno di non derogarle alla disciplina generale, diritto comune, al di là dei casi in cui la deroga è giustificata. L’analogia legis rende elastico il sistema normativo, ma non sempre può colmare una lacuna. Quindi per assicurare il postulato della completezza si fa ricorso ai principi generali dell’ordinamento giuridico: analogia iuris. Questi principi spesso risultano scritti, ma a volte non sono scritti ma si ritengono impliciti nel sistema, in questo modo si possono ricavare come sintesi di una pluralità di norme diverse. Tre articoli da considerare: - art 649 cc: come si acquista il legato → è qualsiasi attribuzione a causa di morte avendo come ad oggetto un singolo bene. - 1236 cc: remissione del debito → dichiarazione del creditore in cui rinuncia il proprio diritto di credito - 1411 cc: disciplina del contratto a favore di terzi ↪sono tutti e tre espressione di un principio generale dell’ordinamento: si ricava il principio per cui anche un effetto favorevole deve poter essere rinunciato dal suo beneficiario. Diverso dai principi generali che presuppongono una lacuna nell’ordinamento sono le clausole generali: si hanno quando anziché trovarsi in presenza di un vuoto normativo, una norma giuridica c’è, ma questa norma è formulata mediante l’utilizzo di concetti molto ampi ed elastici che devono essere concretizzati dall’interprete nel momento in cui la norma che tratta deve essere applicata. Es. la clausola buona fede art 1375 cc: le parti contrattuali devono eseguire il contratto secondo buona fede FONTI DEL DIRITTO GERARCHIA DELLE FONTI: Art 1 delle preleggi “indicazione delle fonti”: Leggi, Regolamenti, Norme corporative (abrogati), Usi (consuetudini). La gerarchia delle fonti esprime una regola sulla produzione giuridica che identifica la norma applicabile in caso di contrasto tra norme provenienti da fonti diverse. Nel nostro Paese la gerarchia delle fonti è stata interessata, a partire dalla metà del ’900, da profondi mutamenti, connotati negli anni più recenti soprattutto dall’affermarsi di fonti di produzione del diritto non statali: gli organi sovranazionali delle istituzioni europee, da un lato, ed enti infrastatuali, come le regioni, dall’altro lato. Ma attenzione che le preleggi del Codice Civile sono state scritte anni fa e risalgono al 1942 e alcune cose sono cambiate. Consideriamo come fonti del diritto contenute: 1948 (Costituzione) + 1958 (adesione dell’Italia all’unione europea) = più complesso il sistema di fonti che è da integrare (Fonti ATTO + Fonti FATTO): 1) LEGGI COSTITUZIONALI, DI REVISIONE COSTITUZIONALE E COSTITUZIONE, è la norma fondamentale del nostro ordinamento giuridico. Anzitutto la Costituzione assolve la funzione di fondamentale norma sulla produzione giuridica. Essa stabilisce, regolando il procedimento di formazione delle leggi, la disciplina degli atti normativi. La Costituzione italiana non disciplina soltanto il procedimento di elaborazione delle leggi, ma pone altresì regole e princìpi che si atteggiano a limiti sostanziali all’attività del legislatore. È la legge fondamentale che sta sopra a tutte, che non si limita solo alla redazione della struttura politica Italiana ma sono importanti soprattutto i principi fondamentali della costituzione. La nostra Costituzione: - Appartiene a quelle definite come costituzioni lunghe (non c’è solo la forma statutaria ma anche i diritti umani), - È definita inoltre anche rigida perché è stata concepita per non poter essere modificata con procedimenti ordinari, ma aggravata, - Alcune nemmeno modificabili (art 139 - La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.). 2) TRATTATI COSTITUTIVO DELLA COMUNITÀ EUROPEA e successivi al primo + NORMATIVA DERIVATA EUROPEA che gli organi europei possono emettere sul nostro stato, sottoposte solo alla nostra costituzione. *Art 11 Costituzione (limitazione della sovranità consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni) Gli atti normativi che sono così rilevanti: - Regolamenti europei: atto normativi con portata generale e obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è immediatamente e direttamente applicabile in toto nei vari stati membri senza che siano necessari atti di attuazione degli stati; - Direttive: vincolano gli stati membri per quanto riguarda il solo risultato da raggiungere ma non la forma e i mezzi impiegati, non è direttamente applicabile ma richiede un atto applicativo - decreti attuativi; - Decisioni: disciplinano normalmente situazioni ben definite, e sono vincolanti soltanto per i soggetti destinatari specificamente individuati: persone fisiche o giuridiche, oppure Stati membri. 3) LE LEGGI DELLO STATO E LE LEGGI REGIONALI. → Atti legislativi statali: Leggi, atti mediante i quali si esercita la funzione legislativa che spetta principalmente (ma non solo) al Parlamento. Con legge si possono intendere due cose: - Legge in senso formale/stretto: atto normativo prodotto secondo le modalità previste dagli articoli 70 e seguenti della Costituzione dove si prevede che il testo di legge deve essere approvata dalle due camere dei deputati che del senato, poi promulgato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. - Atto avente forza di legge: formalmente non una legge ma ha la stessa forza, sono atti normativi emessi dal governo ma che hanno forza di legge e che sono sullo stesso piano di una legge. Questi atti sono: ・Decreti legge: art 77 Cost. Provvedimento provvisorio con forza di legge che ha efficacia immediata che può essere adottato dal governo in casi straordinari di necessità e d’urgenza a cui c’è da far fronte tempestivamente, ma ci devono essere i presupposti per cui può essere emanata (di necessità ed urgenza). Sono soggetti a conversione in legge entro 60 giorni a pena di perdita d’efficacia al decorrere di questi 60 giorni. ・Decreti legislativo statali: art 76 Cost. Provvedimenti adottato dal governo sulla base di una legge delega del parlamento, niente è emesso autonomamente da parte del governo che esercita la funzione legislativa. La delega contiene la definizione dei tempi, l’oggetto della disciplina, i principi, criteri direttivi, costituisce quindi la struttura entro i quali il governo può spaziare sul decreto legislativo. Se non lo fa, il decreto viene definito viziato perché sconfinato, definito qui incostituzionale. → Atti legislativi regionali (Art 117 Cost): emessi invece dalle regioni. Il rapporto tra atti statali e regionali è stato riformato in seguito ad una riforma costituzionale del titolo quinto della Costituzione, con una legge costituzionale del 18 ottobre 2001 numero 3. Riforma molto importante per il rapporto regione-stato regolato secondo un Criterio di competenza, l'art 117 Cost che disciplina questi rapporti: ➺ Ci sono materie che sono esclusive dello stato e in cui sono quello può legiferare (forze armate, ordine pubblico e sicurezza, moneta e tutela di risparmio...) ➺ Ci sono poi altre materie di legislazione concorrente tra stato e regione in cui contemporaneamente possono legiferare in che modo però: allo stato spetta di fissare la disciplina di principio (- NORME DI PRINCIPIO) i concetti generali e le regioni possono invece spaziare nel dettaglio sulla base dei principi dettati dallo stato (possono applicare quella che è la disciplina di dettaglio - NORME DI DETTAGLIO), materie come la disciplina d’istruzione. ➺ Infine materie di Legislazione esclusiva delle regioni, a cui spetta la potestà esclusiva in tutte le materie che non sono espressamente riservate allo stato, spetta la competenza residuale ma generale. 4) REGOLAMENTO: Fonte secondaria che viene dopo la legge che quindi non può contrastare con la legge, è necessario garantire la preminenza (Superiorità indiscussa) della legge rispetto al regolamento. Qualora dunque un giudice rilevi l’esistenza di un contrasto tra norma regolamentare e norma di legge, egli è tenuto a disapplicare la prima: vale a dire che non ne terrà conto per decidere la controversia sottoposta al suo esame, la quale sarà risolta in base alla norma contenuta nella legge. Essi hanno contenuto normativo, in quanto pongono norme generali ed astratte — ma provengono dall’autorità amministrativa, non dal potere legislativo — e possono riguardare le materie più varie. Da chi possono essere emanati? Governo - regioni - enti pubblici territoriali come province e comuni. Sono spesso emanati da autorità amministrative non statali, dette amministrazioni indipendenti (Consob, Garante tutela privacy...). 5) USI - CONSUETUDINE: Fino ad adesso sono tutte fonti atto perché sono contenute in un atto formalmente normativo, ma abbiamo anche norme che trovano la sua fonte in un fatto/ comportamento. È un comportamento (non formale) ripetuto nel tempo in modo costante e uniforme da parte della generalità dei soggetti di una società, con la convinzione che si tratti di un comportamento giuridicamente doveroso, giuridicamente dovuto e non solo moralmente. Devono essere presenti: - ELEMENTO OGGETTIVO Elemento materiale rappresentanti da un comportamento costante e generalizzato dai soggetti, ripetuto nel tempo. - ELEMENTO SOGGETTIVO Ci deve essere anche un elemento psicologico rappresentato dalla convinzione che si tratti di un comportamento giuridicamente doveroso da seguire. Qual’è il problema posto/limite? NON sono scritti e sono di difficile reperibilità e conoscibilità. Può essere semplificata dal fatto che esistono delle raccolte scritte di usi emesse da enti autorizzati a farlo divisi in materie. Gli usi accertati in questo modo si presume siano esistenti fino a prova contraria, non ha un valore cogente che può essere più o meno veritiera, può essere dimostrato che quell’uso non esiste con qualsiasi mezzo di prova e onerato in caso di riuscita di sostenere che non esiste o che esiste un uso diverso. RAPPORTI E CRITERI DI SOLUZIONE DI CONFLITTI Ciascuna delle fonti esaminate è per sua natura tale da poter produrre sempre nuove norme giuridiche. L’ordinamento giuridico non è statico anzi varia spesso. Finché le norme prodotte non contrastanti con quelle precedenti non ci sono problemi, anzi si arricchisce di nuovi elementi, ma può accadere che un nuova norma, creatosi in tempi diversi e quindi con esigenze diverse, contrasti con norme fatte prima in parte o tutte diverse nella stessa materia = conflitto tra norme giuridiche. Che fare? Individuare criteri per risolverli, e ce ne sono diversi a seconda del tipo di conflitto: 1. CRITERIO CRONOLOGICO Conflitto tra due norme prodotte tra fonti di pari grado, il criterio da seguire è quello cronologico, la legge successiva abroga quella precedente e quindi si sostituisce. Ne nasce una e si abroga (cessazione di effetti) l’altra contemporaneamente. Art 15 disp. Preliminari “abrogazione della legge” dove si intuisce che l’abrogazione può essere espressa quando la legge successiva dichiari espressamente di abrogare quelle precedenti a quella oppure può essere tacita che rigore invece quando mancando una esplicita dichiarazione o sono incompatibili o regolano l’intera materia già regolata dalla legge anteriore. 2. CRITERIO GERARCHICO Conflitto tra due norme di fonti di grado diverso, il criterio qui da seguire è quello gerarchico, si da prevalenza alla norma di grado superiore. 3. CRITERIO DI COMPETENZA Conflitto in cui più fonti alle quali sia assegnata uno stesso ambito di competenza, in questo caso, quando vengano violati i limiti delle rispettive competenze, il criterio qui da seguire è quello della competenza, dando prevalenza alla sola norma competente. Al di là dei criteri di soluzione va tenuto presente che tutte le volte che entra in vigore la norma e cessa di efficacia quella prima non è che scompare semplicemente, perde vigore a partire da quel momento in poi, ma mantiene efficacia normativa per disciplinare i rapporti giuridici sorti sotto il suo vigore → Art 11 preleggi → PRINCIPIO DI RETROATTIVITÀ: la legge dispone di efficacia per il futuro, a partire da quando è stata pubblicata e non possono retroagire nel passato. Per tutelare il valore di certezza per i cittadini. Ma ci sono casi in cui il legislatore civile detti anche delle disposizioni che riguardano fatti già trascorsi e che deve quindi dare efficacia retroattiva ma deve essere espressamente indicata, come hanno sempre le leggi di interpretazione autentica che hanno efficacia retroattiva su fatti già verificatisi. Il principio di irretroattività è inderogabile per il LEGISLATORE PENALE → Art 25 Cost DIRITTO PRIVATO O DIRITTO PUBBLICO? → Il diritto privato è quello degli interessi individuali, trattati dall’ordinamento come interessi o diritti disponibili da parte del titolare (il titolare di questo interesse può decidere se o come entro certi limiti può soddisfare o sacrificare l’interesse, come il creditore che può pretendere o meno la somma di denaro, remissione del debito intero o parziale o denunciarlo) → INTERESSI INDIVIDUALI Disciplina le relazioni interindividuali, sia dei singoli che degli enti privati (es. le associazioni o le società commerciali), lasciando alla iniziativa personale anche l’attuazione delle singole norme e l’esercizio dei diritti attribuiti agli individui. → Il diritto pubblico è il diritto degli interessi generali, della collettività che non sono disponibili da parte del singolo soggetto e quindi la loro concreta attuazione è affidata alla pubblica autorità (Stato) che deve perseguire questo interesse, interesse di mantenere l’igiene pubblica non è disponibile, perché riguarda tutta la collettività → INTERESSI PUBBLICI Disciplina l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, regola la loro azione nell’interesse della collettività ed impone ai singoli il comportamento cui sono tenuti per rispettare la vita associata. La differenza tra questi due diritti tende a sfumare, al giorno d’oggi ci sono interessi che vengono considerati individuali ma solo perché considerati parte di gruppi, ▸ Esempio noi siamo consumatori siamo portatori di interessi individuali che però sono al tempo stesso riconducibili ad un gruppo maggiore. Un interesse particolare che viene considerato generale ma ricondotto al diritto privato. La disciplina del codice del consumo fa parte del diritto privato che però tutela un interesse generale. La natura dei soggetti coinvolti non è così decisiva per stabilire se è pubblico o privato. Anche enti pubblici possono essere parte di rapporti di diritto privato anche esercitando la funzione di soddisfare interessi pubblici ▸ Esempio comune di Verona che vuole acquisire terreno per costruire una scuola può decidere di raggiungere l'obiettivo non utilizzando l’espropriazione ma acquistando il terreno con un contratto di compravendita di rapporti privati. Molti avvenimenti della vita quotidiana possono essere disciplinati contemporaneamente dalla sfera pubblica che da quella privata ▸ Esempio investimento del pedone: risarcimento danno (privato) infrazione stradale (pubblico). Quindi oggi la distinzione tra pubblico e privato deve essere ammorbidito perché non sono cose completamente diverse. NORMATIVA DI DIRITTO PRIVATO Che troviamo principalmente nel codice civile. Un codice è un insieme organico, universale e sistematico di norme che disciplina un ambito Non è una legge formalmente superiore ad altri codici, anzi ha la valenza di una legge ordinaria. La sua importanza sta nella completezza e sistematicità del suo contenuto, è l’ossatura del diritto privato. ➤ Promulgato del 1942, emanato nel regime fascista quindi anche influenzato da quell’ideologia politica e venivano per esempio discriminate certe persone. Ovvio ci sono parti del Codice civile che sono state abolite e ripulite da queste, ma generalmente si presentava liberale e innovativo a confronto. Quali sono i fattori che hanno permesso la sua sopravvivenza dopo la caduta del fascismo? Le idee alla base del codice non erano e non sono di un regime politico ma comuni e ispirate ai valori dell’autonomia e dell’iniziativa privata e quindi era nato liberale come codice. Dal punto di vista tecnico scientifico, è il risultato di un lungo lavoro che lo ha preceduto e che ha visto impegnati autorevoli giuristi confezionando norme di ottima qualità. Ovvio che non è rimasto immutato, ma variato con delle riforme che hanno consentito di mantenere il codice a passo con i tempi (Esempio: riforma di famiglia del 75 adeguando il codice alla costituzione). STRUTTURA DEL CODICE CIVILE È strutturato in 6 libri, preceduti dalle disposizioni preliminari del codice civile, che contengono delle norme in materia di fonti del diritto, interpretazione della legge, abrogazione, entrata in vigore. Preleggi - Fonti dirotto interpretazione legge e abrogazione leggi I. Libro 1 dedicato alle persone e alla famiglia, disciplina delle persone fisiche/giuridiche, matrimonio e affiliazione. II. Libro 2 dedicato alle successioni a causa di morte sopratutto, disciplina di un contratto di donazione anche se gli altri sono nel libro 4, ci sono interferenze tra secessione e contratto di donazione che aveva senso fossero messe vicine. III. Libro 3 disciplina la materia di proprietà, un po’ antiquata, è quella fondiaria, quella più economicamente rilevante all’epoca, proprietà immobiliare IV. Libro 4 obbligazioni, fonti, fatti illeciti V. Libro 5 lavoro, impresa e società VI. Libro 6 tutela dei diritti, contenuto eterogeneo, garanzie del credito ◆ Composti da Articoli divisi in commi, un comma è un periodo che va a capo. ◆ Ogni articolo ha una intitolazione che si chiama Rubrica ma che non fa parte del testo di legge. Ma non c’è solo il codice civile ma ci sono: ▸ LEGGI SPECIALI che disciplinano materie importanti nell’ordinamento come quello del divorzio, tutela consumatore, locazione ad uso abitativo. Esiste un rapporto quantitativo tra Codice Civile e leggi speciali che tanto: le leggi speciali sono sempre di più e per porre rimedio a questo caos legislativo sono stati introdotti i: ▸ TESTI UNICI, che sono raccolte di leggi già vigenti all’interno di un unico corpo normativo per facilitare la loro consultazione e applicazione. 14/11 DIRITTO SOGGETTIVO Posizioni o situazioni in cui si trova un soggetto come conseguenza della applicazione di una determinata norma giuridica. Esempio: Art 927 Cc “Cosa mobile smarrita”, contiene una prescrizione che impone un comportamento che aveva come conseguenza di collocare due soggetti (chi trova la cosa smarrita e il proprietario) interessati nella vicenda. Quindi i due soggetti si trovano in una determinata posizione giuridica, il primo soggetto, chi trova la cosa smarrita, si viene a trovare in conseguenza della norma di dover osservare un comportamento, deve consegnare la cosa al proprietario, quest’ultimo si trova invece nella situazione nella situazione soggettiva che può pretendere un determinato comportamento a sé favorevole, dove può pretendere la restituzione della cosa. Tra i due soggetti si costituisce un rapporto disciplinato dal diritto, che si chiama RAPPORTO GIURIDICO, relazione di tipo giuridico tra due o più persone che si trovano in situazioni giuridiche tra loro correlate/collegate. Situazione giuridica attiva :) dove si trova la parte avvantaggiata il cui interesse prevale. Situazione giuridica passiva :( dove si trova la parte svantaggiata del rapporto, quella il cui interesse viene sacrificato a tutela dell’altro. *QUESTA DISTINZIONE NON È QUASI MAI COSÌ NETTA* (semplice), più frequenti sono le situazioni soggettive complesse, quelle in cui i soggetti si trovano in una posizione di obbligo/diritto contemporaneamente, coesistono in una stessa parte. Esempio: fattispecie dell’invenzione a titolo originario, in base al combinato disposto (lettura combinata delle norme) dell’art 927 dell’art 930 “premio dovuto al ritrovatore” è vero che il ritrovatore è obbligato a restituire al proprietario l’oggetto ma può anche pretendere la ricompensa del ritrovamento se questo la richiede (il decimo della somma della cosa ritrovata), ha un dovere e anche un diritto. Esempio: art 143 Cc, diritti e doveri che provengono dal matrimonio. Le due facce della stessa medaglia (rapporto giuridico) possono atteggiarsi in diverse maniera, e avere una diversa conformazione rispetto allo schema generale. Il titolare della situazione giuridica passiva, può ritrovarsi in una situazione di SOGGEZIONE: che senza che sia tenuta a tenere un comportamento ma semplicemente subisce le conseguenze dell’esercizio del potere da parte di altri. Dal lato attivo invece in corrispondenza alla soggezione possiamo avere invece due determinate situazioni: - POTESTÀ: situazione giuridica soggettiva attribuita ad un soggetto per soddisfare degli interessi che non sono direttamente suoi, è un potere - dovere attribuito ad un soggetto dalla legge per la protezione di interessi non suoi, nell’interesse quindi di altri. ES: Potestà genitoriale nei confronti dei minorenni, potere e dovere di compiere atti per conto dei figli, che si trovavano in situazione di soggezione, ora c’è la responsabilità genitoriale. - DIRITTO POTESTATIVO: consiste nel potere attribuito ad un soggetto di creare modificare o estinguere una situazione giuridica alla quale è interessato e coinvolge anche una loro soggetto, si esercita con la sola dichiarazione/manifestazione unilaterale di volontà del titolare del diritto, senza che debba fare alcunché e senza anche che il soggetto opposto possa fare qualcosa per opporsi. ES: diritto di recesso del contratto che spetta per legge (codice del consumo) al consumatore che compra online, che stipula quindi un contratto a distanza che entro i 14 giorni può recedere, la modifica giuridica che avviene è quindi lo scioglimento del contratto, che avviene con la sola dichiarazione di volontà del consumatore. ➤ Qual’è la ratio di questa tutela/diritto di recesso? Il prodotto oltre al fatto che non può essere visionato fisicamente prima dell’acquisto, al consumatore spetta questo diritto in rigore anche di qualsiasi vizio che non può verificare la mancanza. Ma principalmente il consumatore si trova in una situazione di debolezza da casa che è più portato ad acquistare e la maturazione di presa di decisione è minore che il recarsi in negozio, data la semplicità/immediatezza di stipulazione del contratto - diritto di ripensamento come fosse un capriccio del consumatore riconosciuto giuridicamente -. ➤ Altra distinzione di situazioni giuridiche soggettive: OBBLIGO: situazione in cui un soggetto deve tenere un comportamento / comportamento dovuto nell’interesse di un altro soggetto. ONERE: situazione giuridica soggettiva in cui si deve tenere un determinato comportamento nell’interesse proprio. ES: Diritto di garanzia - l’acquirente ha diritto ad una garanzia per eventuali vizi del prodotto con riduzione del prezzo oppure risoluzione del contratto (scioglimento), l’onere qui sta nel fatto che se l’acquirente vuole avvalersi della garanzia deve denunciare eventuali vizi (Art 1495*) entro 8 giorni, un comportamento da tenere se vuole avvalersi di un diritto che gli spetta e che è quindi nel suo interesse. Il diritto ha un proprio contenuto → facoltà, riconosciute al titolare del diritto soggetivo: diverse dal diritto → le facoltà presuppongono un diritto a cui aderire e le facoltà possono benissimo mancare senza che il diritto venga meno. alcune classificazione del diritto soggettivo: - diritti patrimoniali: che tutelano degli interessi economici del soggetto→ come il diritto di proprietà, di credito ecc - diritti non patrimoniali: sono quelli che tutelano degli interessi di natura morale → diritti personalissimi, come diritto alla vita, diritto all’onore… e anche i diritti di famiglia altra distinzione - diritti assoluti: impongono a tutti i consociati un generico obbligo negativo, un obbligo di non turbare di non violare un diritto di cui si tratta. può essere esercitato nei confronti di tutti = erga omnes - diritti relativi: impongono ad una determinata persona di fare o non fare qualcosa e che quindi possono esercitati solamente nei confronti di questa determinata persona altra distinzione - diritti trasmissibili: in ambito patrimoniale i diritti sono trasmissibili, sia peraltro da vivi che per atto mortis causa - diritti intrasmissibili: sono quelli che non possono essere alienati ad altri soggetti da parte del titolare e che quindi si estinguono con la morte del titolare → tutti i diritti personali sono intrasmissibili questa distinzione tra trasm e intrasm permette di introdurre il tema centrale del diritto privato: la modalità dell’acquisto dei diritti: questi modi si distinguono in modi originari e derivativi: - modalità di acquisto a titolo originario sono quelli in cui l’acquisto di un diritto è indipendente dalla sua trasmissione da parte di un altro soggetto, senza derivare quindi dalla precedente posizione di quei diritti del titolare - modi di acquisto a titolo derivativo, i più importanti da un punto di vista socio economico, presuppongono una trasmissione del diritto da parte del precedente titolare di quel diritto. Il diritto dell’acquirente ha quindi come fonte il diritto del titolare = stesso diritto che passa da un soggetto ad un altro → bisogna tenere conto di due regole fondamentali: la prima è che nessuno può trasferire ad altri più di ciò che egli ha, più diritti di quelli che ha; seconda regola dice che se viene meno il diritto dell’alienante, colui che trasferisce, viene meno di conseguenza il diritto dell’acquirente. Queste regole conoscono ovviamente delle eccezioni motivate dalla volontà di tutelare l’acquirente. Con questa modalità si verifica un fenomeno giuridico importante: la trasmissione della titolarità dei diritti dal soggetto all’altro: si distingue una successione universale e una successione a titolo particolare→ successione a titolo universale viene trasferito da un soggetto all’altro, non un singolo diritto ma un contesto di situazioni giuridiche; diverse quelle a titolo particolare, vengono trasferiti determinati diritti. Colui che trasferisce il diritto si chiama o autore, sinonimo è dante causa; colui a cui viene trasferito è il successore o ante causa. L'ultima distinzione è fra diritti principali e diritti accessori: esistono alcuni diritti (accessori) che circolano insieme ad altri diritti (principali), sono collegati tra di loro per rapporti di indipendenza. dal diritto soggettivo va distinto innanzitutto l’interesse legittimo: può essere definito come la posizione di vantaggio spettante ad un soggetto con riguardo ad una determinata utilità collegata all’emanazione di un provvedimento amministrativo. es: un soggetto partecipa ad un concorso pubblico per posto di lavoro, però gli viene attribuito un punteggio inferiore rispetto a quello che avrebbe dovuto avere: da un punto di vista giuridico vi è l’incontro di due interessi, l’interesse generale al corretto svolgimento dei concorsi pubblici e l’interesse particolare del soggetto che ci teneva ad avere il posto di lavoro: qui l’ordinamento riconosce al soggetto una serie di poteri per poter arrivare all'annullamento del concorso, questi però vengono in considerazione come strumenti per garantire l’interesse generale alla correttezza della pubblica amministrazione, l’interesse particolare viene tutelato solo in quanto coincide con un più ampio interesse pubblico. Esistono anche interessi che sono riferiti a delle categorie di soggetti, dei gruppi sociali: si parla di interessi diffusi → è quello per esempio alla tutela dell’ambiente e così via. il problema è una questione legata a cercare di capire chi può attivarsi giuridicamente per manifestare l'interesse diffuso. Vanno distinte anche le aspettative di diritto, legittime: sono delle situazioni giuridiche in via di formazione che sono destinate ad evolversi in diritti soggettivi veri e propri. Questa aspettativa legittima gode già in quanto tale di una certa tutela da parte dell’ordinamento giuridico → un esempio è l’aspettativa che nasce in seguito alla stipulazione di un contratto sottoposto alla condizione. Esistono anche della aspettative non tutelate dall’ordinamento → aspettative di fatto: si ha quando non c'è nemmeno una fattispecie in via di formazione perché nessun elemento della fattispecie si è ancora verificato → sono quindi delle mere speranze, di conseguenza giuridicamente irrilevanti. Ci sono anche delle situazione di mero fatto che sono tutelate dal nostro ordinamento: un esempio importante è la tutela del possesso → il possesso è una situazione di fatto per cui un soggetto si comporta con un bene come se fosse il proprietario, ma non interessa che sia effettivamente il proprietario perché ci sia il possesso (ad esempio il ladro). La ragione della tutela possessoria è quella di garantire la pace sociale, per evitare che il derubato si faccia giustizia da solo. Ultima situazione giuridica soggettiva riguarda l’uomo considerato non come singolo ma come appartenente ad un determinato gruppo sociale: status → lo status indica una situazione soggettiva derivante dalla relazione tra una persona ed un gruppo sociale, relazione non temporanea abbastanza duratura, che è fonte di diritti, doveri e poteri che si hanno in quanto per esempio coniuge figlio o genitore. Lo status è a sua volta un diritto la cui esistenza può essere fatta valere con un giudizio, può essere tutelato in seguito ad una contestazione. incidenza del fattore tempo sui diritti soggettivi → da questo punto di vista vengono considerati due istituti: la prescrizione e decadenza (disciplinati alla fine del libro sesto del codice civile) - prescrizione: istituto più importante, costituisce un importante modo generale di estensione dei diritti, fondato sull’inerzia del titolare del diritto, consistente in ciò: un diritto non può più essere fatto valere quando non è più stato esercitato dal titolare per un determinato periodo di tempo. Il perché lo si ricava dall’art 2934: ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per determinato periodo di tempo previsto dalla legge. Ovviamente questa regola ha delle eccezioni: comma 2 → non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge: diritti indisponibili sono i diritti con riguardo il titolare non può eseguire un atto di trasferimento o di rinunzia (diritti familiari e personali); altri diritti indicati dalla legge che nonostante siano disponibili, quindi con natura patrimoniale, sono imprescrittibili: es è il diritto di proprietà. La ratio è di due tipi: da un lato vi è l’esigenza di garantire un valore fondamentale, la certezza delle situazioni giuridiche, che sarebbe compromessa senza prescrizione; dall’altro lato c’è l’idea di sanzione del titolare del diritto che non lo esercita. La scelta dei casi di prescrizione e dei tempi di prescrizione è una scelta fondamentale per l’ordinamento, quindi la disciplina della prescrizione è inderogabile. D'altra parte l’interesse è individuale, l’interesse di chi si avvantaggia dall’estinzione del diritto altrui, il soggetto avvantaggiato può rinunciare alla prescrizione già compiuta. Non sarebbe una rinuncia preventiva alla prescrizione, prima quindi che essa si sia avvenuta, perché porterebbe ad escludere a priori un caso di prescrizione → andrebbe contro l’inderogabilità della prescrizione. Come funziona in concreto? → art 2938 cc = il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta (non può rigettare la prescrizione in via autonoma), ma deve essere percepita/sollevata dal soggetto che ha interesse dalla prescrizione altrui. Quali sono i requisiti per la prescrizione: il primo è l’esistenza di un diritto che può essere fatto valere → se manca fin dall’inizio la prescrizione non inizia nemmeno a decorrere (art 2935 cc); il secondo è l’inerzia, inattività del titolare del diritto; il terzo infine è il decorso del tempo previsto dalla legge (in italia pari a 10 anni = prescrizione ordinaria) a meno che non sia specificato un termine diverso, più lungo o più breve. Cosa succede in caso di estrema difficoltà di esecuzione del diritto dal parte del titolare → in questi casi si verifica la sospensione della prescrizione, contemplato dal codice civile solo in casi tassativamente individuati = ovviamente casi diversi da quelli previsti non hanno alcuna conseguenza sul decorso della prescrizione. Es art 2941 cc si dice per le specifiche relazioni chi subisce e chi si avvantaggi; l'altro gruppo di casi sono i casi per la situazione in cui si viene a trovare il titolare del diritto, es il militare al servizio dell’esercito o il minore che sia momentaneamente sprovvisto del rappresentante legale. La sospensione del decorrere del tempo comporta una congelazione del termine, significa che il periodo per cui dura questa causa di sospensione non viene calcolato ai fini della prescrizione. Diversa è l’interruzione della prescrizione → si ha quando il titolare inerte del diritto compie un atto di esercizio del suo diritto, perché appunto viene meno l’inerzia = es se il creditore inerte per due anni costituisce in mora il debitore, interrompe la prescrizione di quel credito. Seconda causa dell’interruzione è il riconoscimento del diritto da parte del soggetto contro cui il diritto può essere esercitato, anche se il titolare rimane inerte → conseguenza dell’interruzione è l’azzeramento della situazione, da quel momento inizia a decorrere ex novo un ulteriore tempo di prescrizione. Prescrizione presuntive: non si tratta di una vera e propria prescrizione →sono una serie di ipotesi che riguardano prestazioni di commercio, di lavoro o di opera professionale nella quali il decorso del tempo previsto dalla legge non produce l’estinzione del diritto, ma fa semplicemente scattare una presunzione in virtù della quale si presume che il debito sia stato pagato. Non si tratta di prescrizioni in senso proprio perché non si ha estinzione del diritto, si presume soltanto che il debitore abbia adempiuto. E’ una presunzione che ammette prova contraria. Il creditore quindi, una volta trascorso il tempo previsto dalla legge, nell’ipotesi che il debito non sia stato pagato, ha ancora una strada per veder riconosciuto il suo diritto di credito che quindi non si è estinto → dovrà fare causa al suo debitore e nel processo dovrà fargli deferire giuramento, dovrà farlo giurare di fronte al giudice, e se giura il falso si aprirà un percorso penale in cui può chiedere di essere risarcito. - decadenza: disciplinata nel codice subito la prescrizione, alla fine del codice civile. Istituto in parte simile alla prescrizione ma per altre cose molto diverso. Che differenze ci sono quindi? → in entrambi i casi abbiamo il tempo che scorre e un soggetto che non fa qualcosa. Nella prescrizione il decorso del tempo e l’inerzia comportano l’estinzione di un diritto che si era già acquisito che però non è stato esercitato per un certo tempo. Nella decadenza succede che si ha la consumazione di un potere che l’ordinamento giuridico prevede debba essere esercitato entro un breve termine, con la conseguenza che l’inutile decorso di questo termine comporta la decadenza da quel potere e quindi l’impossibilità di ottenere un certo risultato utile, che coincide nell’acquisto di un diritto. Se voglio acquistare un diritto devo attivarmi entro un breve periodo di tempo, quindi il tempo è visto come distanza. Decadenza quindi è ricollegabile all’onere. La legge non distingue sempre questi due termini, per cui spetta all’interprete capire se è decadenza o prescrizione. C’è un criterio per capire → la durata del termine stesso = se il periodo di termine è breve solitamente è decadenza, mentre termini di anni o più lunghi solitamente è prescrizione. Non è una distinzione teorica, ma è importante perché cambia la materia, alla decadenza infatti non sono applicabili le cause di interruzione e sospensione previste in materia di prescrizione. Un’altra differenza: mentre la prescrizione è regolata in modo inderogabile dalla legge, i termini di decadenza possono essere stabiliti, oltre dalla legge, anche dai privati (es in un contratto), con due limiti però → deve trattarsi di diritti disponibili, in ambito patrimoniale, e non deve rendere troppo difficile l’utilizzo del diritto da parte del suo titolare. 20/11 Fatti e atti giuridici Un fatto giuridico indica in generale qualsiasi fatto a cui una norma giuridica collega un effetto. Tutte queste conseguenze sono sempre qualificabili in termini di costituzione, modificazione o estinzione di una situazione giuridica soggettiva. Queste variazioni si chiamano vicende giuridiche. Es, la nascita di un soggetto è un fatto al quale l'ordinamento ricollega importantissime conseguenze, come l’acquisto della capacità giuridica → vicenda di costituzione ; viceversa la morte comporta la perdita della capacità giuridica e anche tutto il tema della successione → vicenda estintiva ; contratto di compravendita, in quanto comporta il trasferimento di un bene da un soggetto ad un altro → vicenda modificativa. Questo ci suggerisce alcune distinzioni: - quella tra fatti naturali e fatti umani: i fatti naturali rilevano per il loro solo verificarsi, per esempio nascita e morte, quest'ultimo determina sempre la perdita della capacità giuridica e l’apertura della sua successione, nonostante quale sia la causa della morte; i fatti umani sono quelli presi in considerazione dal diritto in quanto conseguenze del comportamento dell’uomo. All’interno di questi atti occorre distinguere tra atti illeciti e atti illeciti → quelli illeciti sono quelli contrari a una regola del diritto (es art 2043 cc); quelli leciti sono quelli quindi consentiti dal diritto (stipulazione di un contratto, matrimonio e così via). Sotto categorie degli atti leciti sono: Negozi giuridici: manifestazioni di volontà dirette a ottenere determinati effetti giuridici, che si producono in quanto sono voluti dai soggetti che emettono queste richieste di volontà (es contratto di compravendita). Diverso è l’atto giuridico in senso stretto: atti umani leciti le cui conseguenze giuridiche non discendono dalla volontà dei soggetti, ma sono prefissate dalla legge. Atti materiali: sono dei comportamenti umani che sono considerati dall’ordinamento per il loro materiale accadere (es ritrovamento dell’oggetto altrui smarrito). Infine le dichiarazioni di scienza: quando l’atto ha la funzione di dichiarare ciò che è accaduto o ciò che si sa, non si ha nessuna manifestazione di volontà ma solo la manifestazione di un soggetto che un certo fatto è accaduto (es è la confessione che è l'ammissione dell’accadimento di certi fatti). Negozio giuridico è la più importante perché costituisce lo strumento mediante il quale tutti noi possiamo esercitare la nostra autonomia privata. Ad autonomia si contrappone l’eteronomia (legge che proviene dall’esterno). In questo modo ogni singolo individuo è libero di vendere un proprio bene, decidere che sorte dare ad un proprio bene, libero di scegliere se sposarsi e così via. Essendo così importante cosa dobbiamo aspettarci → di trovarci una certa disposizione che spiega ma così non è, perché è una categoria dottrinale, frutto di elaborazione scientifica sull’influsso dell’esperienza tedesca con lo scopo di collocare sotto un cappello comune atti anche diversi da loro che hanno in comune però il fatto di essere manifestazioni di volontà dirette a produrre effetti giuridici voluti dai soggetti, ha lo scopo quindi di risolvere i problemi dei negozi giuridici, ovvero assicurare l'effettiva volontà del soggetto, se sia sia manifestata correttamente. in materia di negozi giuridici si fanno alcune classificazioni - prima distinzione è quella tra negozi tra vivi e negozi a causa di morte → quelli a causa di morte: sono quelli in cui la morte dell’autore è il presupposto della causa del negozio - altra distinzione (tripartizione) → negozi unilaterali, bilaterali e plurilaterali: si basa sul numero delle parti che intervengono sul negozio manifestando una loro volontà → per parte si intende non solo la persona ma il centro di interessi, ed è possibile che un unico centro di interessi sia costituito da più persone. I negozi unilaterali sono quelli formati da una sola parte = un es è il testamento; quelli bilaterali sono formati dalle dichiarazioni di volo tà provenienti da due parti; quelli plurilaterali sono formati dalle dichiarazioni di volontà di più parti, come i contratti associativi o contratti di società - negozi solenni (formali) e negozi non solenni: distinzione si basa sulla circostanza che ci sia una richiesta scritta (solenni) o meno. Il principio generale di forma è il principio di libertà: possono essere posti in qualsiasi forma. Quando la legge richiede una certa forma si intende che la forma stessa è necessaria per la validità del negozio, se essa non viene rispettata allora il negozio è nullo. - altra distinzione tra negozi gratuiti e negozi onerosi: in quelli gratuiti un soggetto concede ad un altro soggetto un vantaggio senza corrispettivo, si fa questo per spirito di liberalità (es contratto di donazione); nei negozi onerosi a fronte del vantaggio c’è un corrispettivo (es contratto di compravendita) - ultima classificazione che riguarda i rappresentanti legali è tra negozi di ordinaria amministrazione e straordinaria amministrazione: i primi si limitano a conservare la sostanza del patrimonio del soggetto limitandosi a trarre i frutti del patrimonio stesso (es concessione in locazione ad altri del proprio bene); i secondi incidono sulla sostanza del patrimonio comportando un mutamento della consistenza del patrimonio stesso → sono quelli più 'pericolosi' (es è la vendita di un bene, o ancora più pericolosa è la donazione). Questo concetto di ordinaria e straordinaria amministrazione non è assoluto, è di carattere relativo = va sempre accertato di volta in volta tenendo conto del tipo di soggetto e del tipo di patrimonio che si ha di fronte. Tema della rappresentanza → istituto regolato dal codice civile che ha carattere trasversale normalmente gli atti giuridici vengono compiuti dai soggetti interessati. Da sempre però è sentita l’esigenza di un soggetto di farsi sostituire da altri nel compimento di atti giuridici e vi è la necessità di permettere a quei soggetti incapaci di agire di essere sostituiti da altri nello svolgimento nell’attività giuridica, perché se così non fosse la conseguenza la sfera giuridica dell’incapace rimarrebbe irrealizzata. La rappresentanza è quindi il potere attribuito ad un soggetto, rappresentante, di compiere atti giuridici che producono effetti nella sfera giuridica di un altro soggetto chiamato rappresentato → si tratta del potere di agire per conto di un altro soggetto. Il rappresentante ovviamente rimane estraneo agli effetti dell’atto da lui compiuto: è quindi parte formale dell’atto = si intende colui che ha manifestato la volontà; mentre il rappresentato è parte sostanziale dell’atto = si intende il soggetto interessato e quindi il destinatario degli effetti dell’atto. Normalmente, in mancanza di rappresentanza, la parte formale coincide con la parte sostanziale; nella rappresentanza invece si verifica una dissociazione/separazione tra parte formale e parte sostanziale dell’atto. Come può nascere un potere del genere/quali sono le fonti? di due tipi - legale: quando il potere di rappresentanza è attribuito al rappresentante dalla legge - volontaria: in cui il potere di rappresentanza viene conferito direttamente dallo stesso interessato, dal rappresentato. Per attribuire tale rappresentanza il soggetto interessato deve conferire una procura: è un negozio unilaterale che ha efficacia nei confronti dei terzi e che è attributivo del potere di rappresentanza (la procura conferisce soltanto un potere in virtù del quale il rappresentante sarà legittimato ad agire nei confronti del rappresentato), in questo caso non c’è l’obbligo di agire. Se si vuole creare un obbligo al rappresentato si deve stipulare un contratto di mandato (per cui una parte si obbliga a compiere atti giuridici in nome di un’altra parte, art 1703 cc). Tra procura e mandato c’è quindi una sostanziale differenza per la struttura e gli effetti. Distinzione in base al contenuto della procura: procura speciale e generale → quella speciale riguarda un singolo atto determinato; quella generale riguarda tutti i possibili affari del rappresentato, purché siano atti che ammettono la rappresentanza. Non sempre occorre che la procura risalti con un testo scritto, può risultare dai compiti o mansioni che si fanno svolgere al rappresentante. Però, la procura per compiere un negozio o un atto formale richiede a sua volta una forma scritta La procura quindi è un atto formale oppure no? → Si, ma la forma è particolare, è una forma richiesta per relazione, in riferimento quindi ad un altro atto. La rappresentanza quindi non è ammessa per gli atti personalissimi, compiuti solamente e direttamente dall’interessato. Art 111 cc in materia di atto di matrimonio ci dice che i militari in servizio di guerra possono celebrare il matrimonio per procura. Questo perché è diversa la figura del rappresentante, è un semplice messo (nuncius) del soggetto di cui si tratta, un semplice portatore della volontà del soggetto, mentre il rappresentante collabora direttamente per incidere sulla volontà del soggetto. Abbiamo parlato di rappresentanza diretta, all’interno della quale il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato, caratteristica quindi è la contemplatio domini = spendita del nome del rappresentato. Può accadere però che rappresentante agisca per conto ma non in nome del rappresentato → rappresentanza indiretta: quando il rappresentante agisce nell’interesse del rappresentato ma in nome proprio, compiendo poi un atto di ritrasferimento al rappresentato (in caso di compravendita per esempio). Cosa succede se un soggetto si comporta come rappresentante senza avere alcun potere di fare ciò → falsa rappresentanza. Il falso rappresentante è colui che agisce senza avere il potere di farlo ma anche colui che eccede i limiti della procura. In un caso del genere possiamo ritenere che sia nato un contratto di compravendita? Ovviamente no, perché presuppone che Caio avesse avuto il potere di vendere la casa di Tizio. Possiamo ritenere che il contratto di compravendita vincoli Caio a fare si che Mevio diventi proprietario della casa? No, perché stiamo immaginando che Caio abbia impegnato la sfera giuridica di Tizio. Quindi in conclusione quel contratto di compravendita non ha alcun effetto nei confronti di nessuno. Come vanno effettivamente a finire le cose? C’è l’esigenza di tutelare un soggetto che potrebbe avere subito un danno (Mevio, in quanto ha stipulato un contratto inefficace) da parte dell’altro soggetto che si è comportato male (Caio) → art 1398 cc = Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto. SOGGETTI DI DIRITTO - LIBRO I Il diritto in senso oggettivo esiste per disciplinare le relazioni tra uomini, che oltre che essere destinatari del diritto sono anche soggetti attivi del diritto, l’ordinamento attribuisce a noi doveri e diritti e parti di situazioni giuridiche. Questa qualità di soggetto di diritto, viene riconosciuta dall’ordinamento alla luce di valutazioni relative ai valori e agli interessi che il diritto intende di volta in volta tutelare. La nozione di soggetto di diritto per questo è relativa e storica (che cambia in base al tempo e al tipo di codice civile, es durante il diritto romano gli schiavi erano cose, ora tutti gli uomini sono titolari di diritti e doveri). La determinazione dei soggetti di un ordinamento può avvenire in due modi: - Esplicitamente: con una previsione normativa si attribuisce esplicitamente il titolo di soggetto di diritto. Es diritto canonico individua i suoi soggetti nei battezzati - Implicitamente: che riconosce diritti ed obblighi a qualcuno, e facendo questo è considerato un soggetto di diritto. Il codice civile, l’espressione soggetto di diritto non viene utilizzata. Nel libro I i protagonisti, soggetti attivi della situazione giuridica sono individuati con il termine “PERSONA”, si sdoppia in due tipologie: - Persone fisiche (dall’art 1 al 10): esseri umani - Persone giuridiche (dall’art 11 e seguenti): centri di interesse diversi dall’uomo singolo come le associazioni, fondazioni... Quando l’ordinamento parla di persone non fa solo riferimento alle persone umane ma anche a quei gruppi di persone che vengono considerate come unico centro di interessi / enti collettivi, formati da più persone fisiche. Anche nel linguaggio comune si esprime bene questo concetto (es l’università di Verona è proprietaria dei libri della biblioteca). PERSONE FISICHE Capacità giuridica (art 1): CAPACITÀ DEL SOGGETTO AD ESSERE TITOLARE DI DIRITTI E DOVERI di SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE. CHIAMATA ANCHE PERSONALITÀ GIURIDICA. È riconosciuta a tutte le persone fisiche, le persone giuridiche hanno una capacità giuridica ma che è limitata rispetto a quella delle persone fisiche. Una persona giuridica di fatto non è la stessa cosa di un organismo vivente quindi ovviamente non ha tutti i diritti e doveri delle persone fisiche. Si acquista al momento della nascita → si intende la separazione del feto e inizio dell’autonoma respirazione del bambino. Il nascituro concepito (non è ancora nato) non ha ancora capacità giuridica piena. Ma riconosce ancora al nascituro concepito (comma 2) diritti di natura patrimoniale subordinati all’evento della nascita, come la capacità di succedere a causa di morte e la capacità di beneficiare di donazione a condizione che poi nasce davvero. Ci dice come si acquista ma non ci dice come la sia verde, che però intuitivamente la si perde morendo, e con morte si intende: art 29 dicembre 1993 n. 578 - criterio di morte cerebrale, è giuridicamente morto quando c’è la cessione permanente della funzionalità dell’encefalo. Capacità di agire (art 2): POSSIBILITÀ DI POTER ESERCITARE I DIRITTI E DOVERI DI CUI È TITOLARE UN SOGGETTO. Non riguarda il profilo statico ma dinamico. È la capacità del soggetto di compiere manifestazioni di volontà idonee a modificare la propria situazione giuridica, capacità di compiere validamente negozi giuridici. Per poter compiere queste attività richiede una certa maturità del soggetto, piena consapevolezza di ciò che si compie, cura di proprio interessi, si ritiene che questa consapevolezza si raggiunga con il compimento del diciottesimo anno di età. (Es dai 16 anni si possono stipulare contratti di lavoro subordinato - viene specificato sia il sedicesimo anno di età perché diverso dal diciottesimo generale). Il sistema così predisposto deve contemplare alcuni CORRETTIVI per quelle ipotesi per cui a causa di particolari condizioni psicofisiche il soggetto maggiorenne non sia comunque in grado di provvedere ai propri interessi. 1. Si prevedono casi in cui per ragioni di tutela del soggetto, la capacità d’agire sia limitata per non danneggiare se stesso, il soggetto viene considerato in tutto e in parte capace di agire legalmente (interdizione, sottoposizione a sostegno amministrativo,..: incapacità legale). 2. Si attribuisce una limitata tutela anche alla concreta capacità di intendere e volere (incapacità naturale). MINORENNE (