DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E PROFESSIONE GIORNALISTICA PDF

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journalism ethics media law privacy rights professional conduct

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This document is a legal guide for journalists to protect the privacy of individuals in their work. It outlines principles and articles related to privacy and journalistic ethics. It covers the protection of minors, personal data, and the right to information.

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DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E PROFESSIONE GIORNALISTICA CAP.15 REGOLE DEONTOLOGICHE PER I GIORNALISTI La deontologia è quel complesso di regole che si danno da soli gruppi di persone. Invece di fare una legge su un tema delicato, come il comportamento che devono avere i giornalisti/avvocati/me...

DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E PROFESSIONE GIORNALISTICA CAP.15 REGOLE DEONTOLOGICHE PER I GIORNALISTI La deontologia è quel complesso di regole che si danno da soli gruppi di persone. Invece di fare una legge su un tema delicato, come il comportamento che devono avere i giornalisti/avvocati/medici, l'ordinamento non detta delle leggi, bensì un codice di comportamento. Es: non accettare regali da una società per cui state scrivendo un'inchiesta. Deontologia significa dover essere, è il dover essere dei professionisti, come devono comportarsi. Non è una regolamentazione dell'ordinamento giuridico verso i cittadini, ma sono regole che si dettano da soli. La norma dice che i giornalisti si regolano da soli. Se devono fare un'inchiesta non possono chiedere sempre il permesso per il trattamento dei dati; perciò, ci sono delle norme per la riservatezza. ART. 1 - PRINCIPI GENERALI 1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all’informazione e con la libertà di stampa. 2. In forza dell’art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l’esercizio del diritto- dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell’ambito dell’attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche- dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall’art. 9 della Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675/96. ART. 2 - BANCHE DATI DI USO REDAZIONALE E TUTELA DEGLI ARCHIVI PERSONALI DEI GIORNALISTI Quando il giornalista prende dei dati dagli archivi, ha il solo dovere di dichiarare le sue generalità, che mestiere fa e a cosa servono quelle informazioni. A meno che, dire queste cose non metta in pericolo l'uscita dell'inchiesta e la sua incolumità fisica. Ogni giornalista ha delle banche dati, delle fonti, e sono sue e assolutamente riservate. Il giornalista può conservare quei dati per tutto il tempo necessario al proseguimento delle finalità proprie della sua professione. Invece, le banche dati delle redazioni devono rendere noto che informazioni hanno almeno due volte l'anno. Molto importanti sono anche le carte di Roma (migranti) e la carta di Treviso (minori). ART. 3 - TUTELA DEL DOMICILIO 1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell’uso corretto di tecniche invasive. ART. 4 - RETTIFICA 1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge. ART. 5 - DIRITTO ALL’INFORMAZIONE E DATI PERSONALI 1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti. 2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela. ART. 6 - ESSENZIALITÀ DELL’INFORMAZIONE 1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. 2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. 3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti. ART. 7 - TUTELA DEL MINORE 1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione. 2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati. 3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora tuttavia per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso". ART. 8 - TUTELA DELLA DIGNITÀ PERSONALE 1. Salva l’essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine. 2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell’interessato. 3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi. ART. 9 - TUTELA DEL DIRITTO ALLA NON DISCRIMINAZIONE 1. Nell’esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali. ART. 10 - TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLE PERSONE MALATE 1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico. 2. La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica. ART. 11 - TUTELA DELLA SFERA SESSUALE DELLA PERSONA 1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile. 2. La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica. ART. 12 - TUTELA DEL DIRITTO DI CRONACA NEI PROCEDIMENTI PENALI 1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall’art. 24 della legge n.675/96. 2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del Codice di procedura penale è ammesso nell’esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all’art. 5. ART. 13 - AMBITO DI APPLICAZIONE, SANZIONI DISCIPLINARI 1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica. 2. Le sanzioni disciplinari, di cui al Titolo III della legge n. 69/63, si applicano solo ai soggetti iscritti all’albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro. CRONACA GIUDIZIARIA Una serie di regole speciali ha a che fare con la cronaca giudiziaria, ovvero con il racconto dei processi. Questa parte ha a che fare con notizie segrete che non possono circolare. Un processo è diviso in due parti: la parte delle indagini è segreta. Si parla di segreto istruttorio La discussione in aula è pubblica. Quando ho costruito il caso consegno le mie accuse alla persona che ritengo colpevole, si va in aula e si discute. Art. 101 della costituzione la giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. = La giustizia è pubblica CRONACA GIUDIZIARIA 2 Ci sono due regole speciali: Bisogna introdurre le telecamere in aula ---> questo può essere umiliante La domanda per portare una telecamera in aula si fa al giudice, il quale decide, avendo sentito le parti, se farle entrare o meno. Se le parti si rifiutano il giudice può decidere di farle entrare lo stesso, soprattutto se il processo è particolarmente importante. Però le persone coinvolte hanno diritto a vedersi oscurato il volto. SEGRETO PERSONALE C'è anche il segreto personale: gli operatori dell'informazioni possono vantare di un segreto professionale. In nome del diritto al silenzio, nei processi i professionisti hanno il diritto di mantenere il segreto. In una riforma dell'88 sono stati inclusi anche i giornalisti. I giornalisti possono tenere il segreto sulle loro fonti fino a quando non si determini che, solo rivelando le loro fonti, si può accertare la verità dei fatti.

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