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Università degli Studi di Firenze

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ispezione sicurezza sul lavoro sicurezza investigazione

Summary

Questo documento fornisce una guida dettagliata sulle attività ispettive UPG, coprendo diverse aree come l'identificazione delle unità locali, la pianificazione, i controlli da effettuare nelle aziende e la preparazione prima di un'ispezione. Il documento raccomanda anche la compilazione di varie tipologie di verbale.

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ATTIVITA’ ISPETTIVA UPG Operazioni e condotte di massima da eseguire quando viene effettuato un intervento ispettivo PERSONALE UPG MINIMO 2 unita’ IMPIEGATO Piani mirat...

ATTIVITA’ ISPETTIVA UPG Operazioni e condotte di massima da eseguire quando viene effettuato un intervento ispettivo PERSONALE UPG MINIMO 2 unita’ IMPIEGATO Piani mirati da programmazione regionale o d’iniziativa per comparto produttivo/profilo di rischio. Esposti/segnalazioni. IDENTIFICAZIONE Estensione controllo conseguente ad inchieste infortuni/malattie professionali. DELL’UNITA’ LOCALE Indagini delegate dall'Autorità Giudiziaria Notifiche nuovo insediamento produttivo e/o SCIA. Attività congiunta con altri Enti. IDENTIFICAZIONE Pianificazione annuale UF DEL ‘’MANDATO’’ Specificato per singolo sopralluogo Cosa controllare/guardare quando Esempi: entro in ditta?  Condizioni igienico-sanitarie; Rischio elettrico: Rischio incendio. Quali sono gli obiettivi da controllare?  Controllo documentale; richio MMC.  Microclima; condizioni igienico-sanitarie. Esaminare eventuale documentazione presente in Archivio/Ufficio al fine di ISTRUTTORIA/ acquisire più informazioni possibili sull’UL da ispezionare. ATTIVITA’ PRELIMINARE Ispezioni precedenti. Eventuali prescrizioni/sanzioni/atti urgenti applicati. Cosa posso sapere della ditta in cui andro’ Approfondimenti tecnico-normativi. ad operare? DPI (Scarpe, pantaloni, maglietta, guanti, occhiali, elmetto, pettorina, etc.) Auto aziendale. VERBALI e MATERIALE  Scheda di sopralluogo/Accesso con richiesta documenti;  Verbale di accertamenti e rilievi;  Verbale Identificazione, Elezione domicilio, Nomina difensore;  Verbale di Sommarie Informazioni;  Verbale di Prescrizione (ove necessario e se in grado di compilarlo gia’ sul posto); PREPARAZIONE/   Dati del difensore d’ufficio del giorno (se disponibile); Relate di notifica; VALIGETTA   Verbale nomina Ausiliario di PG (interprete); Convocazione per indagini di PG;  Macchina fotografica/Videocamera; Devo ricordarmi di preparare…  Strumenti di misura (metro);  Fogli in bianco per appunti;  Verbale di sequestro;  Cartello di sequestro;  Fascette per sequestro;  Penna e/o pennarello indelebile;  Timbro aziendale. Una volta individuata l’UL, si effettua ‘’L’ACCESSO’’ Si bussa e si ‘’chiede il permesso’’ di entrare. SOPRALLUOGO Ci si presenta ai soggetti presenti e/o di riferimento, mostrando il tesserino di riconoscimento o la Tessera UPG. Si entra in scena … Spiegare il motivo dell’intervento ispettivo (salvo se esposti). Spiegare che e’ necessario il loro coinvolgimento durante tutte le fasi dell’ispezione (MAI ANDARE DA SOLI !!!). Effettuare il sopralluogo rispettando il mandato ricevuto. Richiedere documentazione (ove necessario). Fare domande (conoscitive) all’interlocutore sull’attivita’ svolta, sul ciclo produttivo o su quant’altro possa servire. INDIVIDUAZIONE/EMERSIONE DI POSSIBILE IPOTESI DI REATO? SOPRALLUOGO SI NO Consegna della Scheda di PERICOLO GRAVE ED IMMINENTE sopralluogo/Accesso firmata. Ritorno in Ufficio. I moduli compilati e firmati da FINE consegnare al destinatario devono essere in originale. SI NO Sequestro ‘’penale’’ ex artt. 354 o 321 cpp, oppure Redazione (primi) ATTI DI PG Specifiche misure atte a far cessare il pericolo  Verbale di Accertamenti e Rilievi; (Divieto d’uso; Interruzione attivita’ o lavorazione).  Verbale di Identificazione, elezione domiiclio, nomina difensore;  Verbale sommarie informazioni (ove necessario); Redazione (primi) ATTI DI PG.  Verbale di prescrizione (se in grado di compilarlo gia’ sul posto) Rilievi fotografici/video.  Relate di notifica (ove necessario). Attivazione ITER SANZIONATORIO … + CNR Rilievi fotografici/video Attivazione ITER SANZIONATORIO … + CNR Redigere un Verbale fotografico. ATTIVITA’ SUCCESSIVA Approfondimenti tecnico-normativi. AL SOPRALLUOGO Archiviare in formato digitale il sopralluogo/attivita’ svolti su Sistema di gestione aziendale (SISPC in Toscana), ove previsto. Organizzare incontri con i soggetti dell’azienda sottoposta a controllo (ove necessario). Richiesta di documentazione integrativa (ove necessario). Coinvolgimento di altri Servizi AUSL, o altri Enti (ove necessario). GRAZIE! UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE Scuola di Scienze della Salute Umana Corso di Laurea triennale TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E LEI LUOGHI DI LAVORO Insegnamento: B021081 APPROFONDIMENTI IN ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA III ANNO A.A. 2023/2024 INFORTUNI SUL LAVORO INFORTUNI SUL LAVORO DPR 30 giugno 1965, n. 1124 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Art. 2 - DEFINIZIONE L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. Qualificazione giuridica INFORTUNIO SUL LAVORO 1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Art. 589 c.p. 2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme Omicidio colposo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 2 a 7 anni. 1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. 2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Art. 590 c.p. 3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi Lesioni personali colpose è della reclusione da 3 mesi a 1 anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da 1 a 3 anni. FONTI INFORMATIVE DI ACCADIMENTO Emergenza/Urgenza sanitaria - 118 Pronto Soccorso Forze dell’Ordine (Polizia, Carabinieri, etc.) INAIL Altre fonti CASISTICA ATTIVAZIONE INDAGINE ATTIVAZIONE URGENTE ATTIVAZIONE NON URGENTE Esiti mortali o lesioni gravi o gravissime; Eventi qualificati inizialmente come non gravi, che Prognosi iniziale superiore ai 30 giorni o tale successivamente comportano una inabilità da ipotizzare una prognosi definitiva temporanea superiore ai 40 giorni; superiore ai 40 giorni e/o riservata; Segnalazioni INAIL; Indebolimento permanente di un senso o di Indagini delegate dalla Procura della Repubblica. un organo, a prescindere dalla prognosi Accertamenti effettuati nell’ambito della normale temporanea. programmazione aziendale. Art. 583 cp LESIONE GRAVE Malattia che mette in pericolo di vita. Malattia o incapacita’ lavorativa > 40 giorni. Indebolimento permanente di un senso o organo. LESIONE GRAVISSIMA Informare il Pubblico Ministero reperibile. Malattia certamente o probabilmente insanabile (processo patologico destinato a durare tutta la vita). Perdita di un senso. Perdita di un arto/Mutilazione che renda l’arto inservibile/Perdita uso di un organo/Perdita’ capacita; di procreare/Permanente e grave difficolta’ della favela. INVESTIGAZIONE ACCERTARE 1. Modalità di accadimento dell’evento infortunistico con ricostruzione dettagliata dell’intera catena causale (ricostruzione del fatto storico); 2. Eventuali violazioni generali e/o specifiche di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; SCOPO 3. Individuazione delle violazioni, di cui al punto precedente, legate in nesso di causalità con l’evento; 4. Individuazione dei soggetti responsabili dell’evento infortunio, in quanto destinatari della normativa prevenzionistica. Verificare l’esistenza di eventuali deleghe, procure, ordini di servizio (da acquisire possibilmente sin dall’ immediatezza) che conferiscano ad altri soggetti tali posizioni di garanzia. Le investigazioni non devono comunque trascurare l’eventuale esistenza di ‘’altre figure’’, seppure sprovviste di formale investitura del ruolo di datore di lavoro, dirigente o preposto, che di fatto risultino esercitare in concreto i poteri giuridici di uno di tali ruoli. INVESTIGAZIONE “Giudizio controfattuale”: Sostituire la condotta tenuta in concreto con la condotta ritenuta doverosa, al fine di verificare se, sulla base delle leggi causali, la condotta doverosa avrebbe impedito l’evento. In concreto: Tizio lavora sulla sommità di un tetto a 7 metri si altezza senza nessuna misura di sicurezza. Cade e muore. Doverosa: Tizio deve lavorare sulla sommità di un tetto a 7 metri si altezza utilizzando DPI collettivi e, se del caso, DPI individuali. In concreto: Tizio lavora ad una macchina tessile vicino ad organi in movimento, con sistemi di sicurezza non attivi, e con punti di presa personali (capelli lunghi, vestiti larghi, ciondoli). Si impiglia, viene stritolato e muore. Doverosa: Tizio deve lavorare ad una macchina tessile con organi in movimento non avvicinabili, con sistemi di sicurezza attivi, e senza punti di presa personali (capelli lunghi, vestiti larghi, ciondoli). In concreto: Tizio esegue delle manovre con un carrello elevatore su una banchina di carico alta 1m. Scende per sistemare il carico, ma tirandolo a sé, il carico si rompe e Tizio cade all’indietro. Prognosi di 90 giorni con lesioni perenni. Doverosa: Tizio esegue delle manovre con un carrello elevatore su una banchina di carico. Scende per sistemare il carico, lo tira a sé, il carico si rompe e Tizio viene trattenuto dal parapetto della banchina di carico. LE POSIZIONI DI GARANZIA 1. DATORE di LAVORO (possibile per i suoi collaboratori: RSPP, RLS, MC) INTERNI 2. DIRIGENTE 3. PREPOSTO 4. LAVORATORE (CREDITORE e DEBITORE di sicurezza) DEBITORI di SICUREZZA  PROGETTISTI ESTERNI  FABBRICANTI  VENDITORI Titolari di posizioni di garanzia ‘’CONCORRENTE’’ PERICOLO GESTIONE RISCHIO Connesso all’attivita’ di impresa FATTORI ESTERNI LUOGO di LAVORO DECISIONE UMANA D.V.R. PROBABILITA’ di DANNO come conseguenza LE POSIZIONI DI GARANZIA LEGALI DERIVATA di FATTO ex art. 2 T.U. ex art. 16 T.U ex art. 299 T.U. CLAUSOLA di EQUIVALENZA Per iscritto 1. DATORE di LAVORO Materie specifiche 2. DIRIGENTE ESERCIZIO di FATTO di DELEGA Budget POTERI DIRETTIVI Accettata 3. PREPOSTO Idoneita’ del delegato Art. 2 lett. b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. … omissis… LE POSIZIONI DI GARANZIA di diritto e di fatto DOCUMENTI/BENI DOCUMENTI ORGANIZZATIVI AMMINISTRATIVI di GESTIONE del RISCHIO FISCALI e TRIBUTARI IN AZIENDA/CONSULENTE Banche dati istituzionali Fonti legali ACQUISIZIONE INAIL D.V.R. / Procedure INPS Nomine Agenzia delle Entrate Eventuali deleghe ex art. 16 Camera del Commercio Contratti / Fatture / DDT LE POSIZIONI DI GARANZIA Per tipologia di impresa IMPRESA  Titolare del rapporto di lavoro; INDIVIDUALE  Responsabile dell’organizzazione SOCIETÀ di CAPITALI S.p.A. - S.r.l. - S.a.s. C.d.A./A.D. SOCIETÀ di TUTTI i SOCI IMPRESE PERSONE COLLETTIVE SOC. PRESIDENTE COOPERATIVE Salvo deleghe specifiche… ma che non lasciano completamente privi dell’obbligo di ‘’Alta vigilanza’’. ATTIVITA’ Redigere il verbale di accesso/sopralluogo con eventuale richiesta SOPRALLUOGO documentale, lasciandone copia alla persona di riferimento presente. SEMPRE redatto Verbale di accertamenti e rilievi ex art. 354 cpp, anche con i necessari rilievi fotografici o video, che andranno menzionati nel verbale, forniti in allegato ad esso e che ne costituiranno parte integrante. ACCERTAMENTI E RILIEVI CONTENUTI Descrizione dei luoghi, cose e delle attivita’ compiute. Privo di elementi valutativi. SOLO quelli finalizzati ad argomentare la logica sequenziale adottada per svolgere le attivita’ di accertamento. ATTIVITA’ TESTIMONI Raccogliere informazioni e/o altri elementi utili/necessari da soggetti che possono essere a conoscenza, anche solo parziale/potenziale, dei fatti. SIT INDAGATO Vanno raccolte a mezzo verbale con la presenza del difensore ex art. 350, co. 1, 2, 3, 4 cpp. E’ anche possibile acquisire informazioni dalla persona sottoposta alle indagini sul luogo o nell’immediatezza del fatto (art. 350, co. 5, 6 cpp) qualora necessarie e utili ai fini e all’immediata prosecuzione delle indagini. In questo caso non deve redigersi verbale ed esse possono essere utilizzate solo per il prosieguo delle indagini in corso. DICHIARAZIONI Possono essere raccolte anche senza la presenza del difensore, ma appunto devono essere dichiarazioni spontanee, ovvero, non sollecitate. SPONTANEE Non utilizzabili in dibattimento, ma solo per testare la credibilità dell’imputato. INDAGATO art. 350, co. 7 cpp ATTIVITA’ E’ un atto che la PG non può compiere di propria iniziativa, ma su delega del PM. Di solito è svolto direttamente da lui. Va compiuto alla necessaria presenza del difensore. INTERROGATORIO L’indagato privo di difensore e’ avvisato che potra’ essere assistito da un INDAGATO difensore d’ufficio, nominato dalla segreteria del PM. La PG, quando notifica l’invito alla persona indagata, dovrà avvisarlo che è sua facoltà nominare un difensore di fiducia che potrà presenziare anche all'interrogatorio, formalizzando in tale sede la sua nomina. VERBALE Sottoscritto dall’indagato, dal difensore e dagli UPG procedenti/PM. In caso di rifiuto o non si è in grado di firmare, ne verrà fatta menzione nel verbale. Duplice copia: una trasmessa immediatamente al PM delegante; l’altra conservata agli atti dell’ufficio. (difensore può consultarlo dopo 5 giorni dal deposito) È anche fatta menzione delle eventuali riprese fonografiche o audiovisive effettuate. ATTIVITA’ Nel corso delle indagini puo’ essere ritenuta utile/necessaria l’acquisizione, in Acquisizione copia o in originale, della documentazione aziendale pertinente al fatto. documentazione Esempio: DVR, POS, PSC, Manuali d’uso e manutenzione, Deleghe, Nomine, Procure, Ordini di servizio, Primo certificato medico del Pronto soccorso, etc. Sequestro preventivo/Sequestro probatorio La PG senza ritardo ne informa e ne fa proposta/concordando direttamente il PM ATTI URGENTI reperibile. La PG dovra’ apporre Cartello di sequestro con eventuali altri ausili ritenuti necessari (spago, fascette, scotch) e firmarli. Ai fini di eventuali ottemperanze di cui agli iter sanzionatori eventualmente applicati, qualora sia necessario effettuare l’accesso a cose e/o luoghi sottoposti a sequestro, previo provvedimento di accesso/rimozione dei sigilli emesso dalla Procura, viene redatto Verbale di rimozione/riapposizione sigilli al bene sequestrato. Se ci sono le condizioni, il PM dispone il dissequestro e viene redatto apposito verbale di dissequestro, che verra’ successivamente trasmesso al PM. ATTIVITA’ All’esito del primo intervento e IDENTIFICAZIONE, all’esito dell’accertamento del reato è necessario ELEZIONE DI DOMICILIO, 1. identificare sempre e compiutamente l’indagato (nell’immediatezza “quando possibile” ed “anche successivamente”), NOMINA 2. invitarlo ad elezione/dichiarare domicilio per le notificazioni, DIFENSORE 3. invitarlo all’eventuale nomina del difensore di fiducia, 4. dare atto nel verbale se l’indagato comprende o meno la lingua italiana. MANCA IL DIFENSORE DI FIDUCIA? Si procede a nominare un difensore d’ufficio, del Foro territorialmente pertinente al luogo del fatto, fra gli iscritti all’Elenco nazionale cui è tenutario il Consiglio Nazionale Forense, estraendo il nominativo dal sito www.centronominedifese.it ATTIVITA’ PRIMA Tutte le comunicazioni di notizia di reato, atti urgenti (sequestri), comprensivi INFORMATIVA DI dei successivi esiti, devono essere trasmessi tramite il portale: NOTIZIA DI REATO SICP - Sistema Informativo della Cognizione Penale ex art. 347 c.p.p del Ministero della Giustizia 1) Data di commissione del fatto; 2) Luogo del fatto; 3) Titolo del reato: art. 590 c.p. oppure art. 589 c.p.; 4) Ragione sociale e sede del/dei datore/i di lavoro 5) Generalità della/delle persone soggette ad indagini; 6) Qualifica della/delle persone soggette ad indagini; 7) Identificazione, elezione del domicilio e nomina del difensore di fiducia della/delle persone soggette ad indagini (con evidenziata la capacità o meno di comprendere e parlare la lingua italiana); 8) Generalità dell’infortunato; 9) Descrizione delle lesioni riportate e prognosi; 10) In caso di morte, generalità e domicilio dei prossimi congiunti e/o familiari del defunto; 11) Provvedimenti adottati in via d’urgenza (es. adozione di atti soggetti a convalida, quali il Sequestro Preventivo ex art. 321 co.3-bis c.p.p. o il Sequestro Probatorio ex art. 354 co.2 c.p.p.; 12) Descrizione sommaria dei fatti; 13) Consulenze tecniche; 14) Breve sintesi delle attività compiute. ATTIVITA’ COMUNICAZIONI La PG invia alla Procura della Repubblica (PM) gli esiti/seguiti delle indagini SUCCESSIVE ALLA svolte ed eventuali altri atti prodotti e/o documentazione acquisiti, indicando nel foglio di trasmissione il numero di procedimento penale (RGNR) PRIMA INFORMATIVA DI In caso di delega del P.M. per integrazioni, approfondimenti, accertamenti e/o chiarimenti, ne va data risposta tempestivamente e comunque nei termini NOTIZIA DI REATO indicati dalla delega. Causa sicuramente accidentale ? Se vi è tale indirizzo sulla base degli accertamenti svolti e/o dichiarazioni dell’infortunato/testimoni o altre accertamenti, si dovrà concordare con il PM titolare l’opportunità o meno di proseguire con gli accertamenti di iniziativa e/o richiesti. GRAZIE! UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE Scuola di Scienze della Salute Umana Corso di Laurea triennale TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E LEI LUOGHI DI LAVORO Insegnamento: B021081 APPROFONDIMENTI IN ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA III ANNO A.A. 2023/2024 NOTIFICAZIONE ATTI DI PG NOTIFICAZIONE ATTI DI PG Procedimento formale di invio e recapito al destinatario, rendendolo edotto. E’ una forma di conoscenza legale dell’Atto disciplinata dalla legge Conoscenza effettiva dell’Atto Maggiore tutela ‘’effettiva’’ delle garanzie soggettive Diligenza Affine alla conoscenza reale e non ipotetica Garanzia effettiva del diritto di difesa NOTIFICAZIONE ATTI DI PG PROCESSO INPUT ESECUZIONE DOCUMENTAZIONE Un soggetto ha interesse a Svolta da soggetti legittimati e Relazione di notificazione notificare un Atto al destinatario perfezionata compiendo le o formalita’ previste dalla Legge, Relata di notifica tali da determinare la ‘’conoscenza giuridica’’ dell’Atto. PROVA DI AVVENUTA NOTIFICA Fonte: Rivello P., “Trattato teorico pratico di diritto processuale penale, Vol. II, Gli atti nel processo penale”, settembre 2018 NOTIFICAZIONE ATTI DI PG D.Lgs. 10 Ottobre 2022, n. 150 - RIFORMA CARTABIA (AMBITO PENALE) NOVITA’ INTRODOTTE Regola generale vuole che la notificazione degli atti diretti all’indagato avvenga con modalità telematiche (salvo impedimenti) Artt. 111 e 148 c.p.p. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) FIRMA DIGITALE Si puo’ dichiarare domicilio Rimane normata la notificazione “a mani proprie del destinatario” oramai divenuta sussidiaria, ma pur sempre legittima e svolta dalla Polizia Giudiziaria nei casi previsti dalla legge. NOTIFICAZIONE ATTI DI PG D.Lgs. 10 Ottobre 2022, n. 150 - RIFORMA CARTABIA (AMBITO PENALE) NOVITA’ INTRODOTTE Indagato assente? Le notificazioni possono essere eseguite anche nelle mani dell’”addetta alla casa o al servizio” dell’indagato. Art. 157, co. 1 c.p.p IN GENERALE quando l’INDAGATO e’ ASSENTE, la notifica puo’ essere eseguita presso altri soggetti legittimati dalla Legge (che potremmo definire consegnatari) in BUSTA CHIUSA e SIGILLATA IN ABITAZIONE SUL LUOGO DI LAVORO Convivenza: rapporto con legame affettivo. - persona che conviva anche temporaneamente - datore di lavoro - addetto alla casa/servizio Co-abitazione: mero indizio. - addetto al servizio del destinatario Obbligo riguardo al - addetto alla ricezione atti...in loro mancanza a matrimonio (art. 143, co.2 - portiere o chi ne fa le veci c.c.)...in loro mancanza a - portiere o chi ne fa le veci Altrimenti… presso la ‘’CASA COMUNALE’’, Oppure a mezzo del Servizio Postale ma non da’ garanzia di conoscenza effettiva. L. 890/82 NOTIFICAZIONE ATTI DI PG D.Lgs. 10 Ottobre 2022, n. 150 - RIFORMA CARTABIA (AMBITO PENALE) NOVITA’ INTRODOTTE Al PRIMO ATTO compiuto alla presenza dell’indagato, la P.G. operante in grado di comunicargli le norme violate, data, luogo e A.G. competente, è obbligata anche a dare i seguenti “avvertimenti”: 1. che le SUCCESSIVE NOTIFICAZIONI andranno eseguite (di regola telematicamente) mediante consegna al difensore di fiducia o d’ufficio. Questo avvertimento non riguarderà gli ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO (l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, i decreti di citazione in giudizio ed il decreto penale di condanna) che, invece, dovranno essere notificati al domicilio dichiarato o eletto (anche telematico). 2. che è onere dell’indagato indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento. Art. 161, co. 01 c.p.p. NOTIFICAZIONE ATTI DI PG D.Lgs. 10 Ottobre 2022, n. 150 - RIFORMA CARTABIA (AMBITO PENALE) CASISTICHE Avvertimenti ex art. Chi esegue la Modalità telematica 161, co. 01 c.p.p. Destinatario Conclusione Rif. notifica? possibile? già forniti al presente? destinatario? Notifica telematica al destinatario nel SI proprio domicilio SI NO digitale fornito. Art. 148, co. 1 c.p.p. NO - Notifica 1° atto Polizia Giudiziaria Notifica copia atto analogico alla SI persona Art. 148, co. 4 c.p.p. (destinatario). NO NO e Notifica copia atto Art. 157, co. 1 c.p.p. NO analogico ai consegnatari. NOTIFICAZIONE ATTI DI PG D.Lgs. 10 Ottobre 2022, n. 150 - RIFORMA CARTABIA (AMBITO PENALE) NON DETENUTO DETENUTO Modalità telematica: PEC del destinatario NOTIFICA 1° ATTO oppure (Art.148 e 157 c.p.p.) Modalità analogica: brevi manu al destinatario o ai consegnatari NOTIFICA ATTI SUCCESSIVI Al difensore di fiducia o d’ufficio (Art. 157-bis c.p.p.) TUTTE le notifiche andranno eseguite brevi NOTIFICA ATTI INTRODUTTIVI DEL manu al destinatario GIUDIZIO Va eseguita SOLO nel domicilio dichiarato/eletto fisico o digitale (modalità analogica) (Art. 157-ter c.p.p.) (PEC) comunicati dall’imputato Art. 156 c.p.p. Art. 164 c.p.p. 1. L’avviso di fissazione In mancanza, la notifica va eseguita nei modi dell’art. 157 c.p.p.: dell’udienza preliminare; 1. notifica telematica; 2. Il decreto di citazione in 2. al difensore, se sono stati dati gli avvisi ex art. 161, co. 01 giudizio, anche direttissimo o c.p.p.; 3. brevi manu al destinatario o ai consegnatari, e negli altri immediato; modi dell’art. 157 c.p.p. 3. Il decreto penale di condanna. NOTIFICAZIONE ATTI DI PG D.Lgs. 10 Ottobre 2022, n. 150 - RIFORMA CARTABIA (AMBITO PENALE) NOVITA’ INTRODOTTE Notifica presso la “casa comunale” ? (con affissione dell’avviso del deposito alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa) la P.G. operante deve spedire copia dell’atto presso il luogo di residenza o dimora dell’imputato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, provvedendo alla relativa annotazione sull’originale e sulla copia dell’atto stesso, e gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento di questa raccomandata. Art. 157, co. 8 c.p.p. NOTIFICAZIONE ATTI DI PG D.Lgs. 10 Ottobre 2022, n. 150 - RIFORMA CARTABIA (AMBITO PENALE) NOVITA’ INTRODOTTE DICHIARAZIONE/ELEZIONE DI DOMICILIO Può avvenire ANCHE presso un recapito telematico come la propria Posta Elettronica Certificata (PEC) ma SOLO per “atti introduttivi del giudizio ad imputati non detenuti” (Non è più valida la precedente formulazione: “per ogni stato e grado del procedimento”) E SE MANCA? Consegna di copia dell’atto al destinatario o ai consegnatari e mai con modalità telematiche. Artt. 161, co. 1 - 157-ter, co. 1 - 164 c.p.p. NOTIFICAZIONE ATTI DI PG D.Lgs. 10 Ottobre 2022, n. 150 - RIFORMA CARTABIA (AMBITO PENALE) NOVITA’ INTRODOTTE Se, dopo l’invito a dichiarare/eleggere il domicilio, l’indagato elegge domicilio presso il difensore, chi ha ricevuto tale ultima dichiarazione (es. la P.G. operante) deve darne immediatamente notizia al legale. Art. 161, co. 4-bis c.p.p. L’indagato può comunicare all’autorità procedente (AG) il domicilio eletto o dichiarato ovvero il loro mutamento anche con modalità telematiche. Art. 162, co. 1 c.p.p. Per le notificazioni effettuate con modalità telematiche la “ricevuta di avvenuta consegna” della PEC, generata dal sistema, assume valore di relazione di notificazione. Art. 168, co. 1 c.p.p. NOTIFICAZIONE ATTI DI PG D.Lgs. 10 Ottobre 2022, n. 150 - RIFORMA CARTABIA (AMBITO PENALE) NOVITA’ INTRODOTTE La possibilità di ricorrere alla notificazione a mezzo del servizio postale (L. 890/82) è adesso possibile soltanto quando: non sia possibile effettuare la notificazione con modalità telematiche debba essere notificato un ‘’atto introduttivo del giudizio’’. Art. 170 c.p.p. La notifica si intende nulla anche quando: b-bis) in caso di notificazione eseguita con modalità telematiche che NON RISPETTANO i requisiti tecnici idonei per poter assicurare l’identità del mittente e del destinatario, l’integrità del documento trasmesso nonché la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione; e) la notificazione è stata irritualmente eseguita tramite consegna al difensore senza che l’indagato abbia precedentemente ricevuto gli avvertimenti di legge (dalla P.G. ex art. 161 co. 01 - dall’A.G. ex art. 157, co. 8-ter c.p.p.). Art. 171 c.p.p. NOTIFICAZIONE ATTI DI PG D.Lgs. 10 Ottobre 2022, n. 150 - RIFORMA CARTABIA (AMBITO PENALE) NULLITA’ DI UN ATTO Le notificazioni dunque sono nulle se: a) l'atto è notificato in modo incompleto (non è per intero); b) vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata mittente o richiedente ovvero sul destinatario; b-bis) in caso di notificazione eseguita con modalità telematiche, non sono rispettati i requisiti tecnici idonei per poter assicurare l’identità del mittente e del destinatario, l’integrità del documento trasmesso nonché la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione; c) nella relazione della copia notificata con modalità diverse da quelle telematiche (analogica) manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita; d) sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia; e) la notificazione viene irritualmente eseguita tramite consegna al difensore senza che l’indagato abbia precedentemente ricevuto gli avvertimenti di legge (dalla P.G. ex art 161 co. 01 o dall’A.G. ex art. 157, co. 8-ter c.p.p.); f) viene omessa l'affissione dell’avviso di deposito alla porta della casa di abitazione o del luogo di lavoro abituale, o se l’Ufficiale Giudiziario non ha dato la comunicazione dell’avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (art. 157, co. 8 c.p.p.); g) sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione del portiere o di chi ne fa le veci (art. 157 co. 3 c.p.p.) quando non è possibile la consegna in mani proprie; Art. 171 c.p.p. GRAZIE! UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE Scuola di Scienze della Salute Umana Corso di Laurea triennale TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E LEI LUOGHI DI LAVORO Insegnamento: B021081 APPROFONDIMENTI IN ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA III ANNO A.A. 2023/2024 TESTO UNICO AMBIENTALE D.Lgs. 152/06 PROCEDURA SANZIONATORIA Parte VI-bis Art. 318-bis e seguenti Legge n. 68 del 22.05.2015 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” Tale procedura fa perno sull’adempimento da parte del contravventore di prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 C.p.p., ovvero dalla polizia giudiziaria e tecnicamente asseverate dall’ente specializzato competente nella materia trattata (ARPA - settore Tecnico Scientifico). Fonte Procura della Repubblica di Brescia: Linee guida per l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 318 bis e ss. del d.lgs. n.152 / 2006. Atto n. 139/16. ARPA FVG: Legge 22 maggio 2015 n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”: prime indicazioni applicative. 2015. PROCEDURA SANZIONATORIA Parte VI-bis Art. 318-bis e seguenti La procedura estintiva, peraltro, si applica alle CONTRAVVENZIONI che NON abbiano cagionato un danno o un pericolo attuale e concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, ai sensi dell'art.318-bis del D.Lgs. n 152/2006, come modificato dalla Legge n.68/2015, nei seguenti termini. “attuale” “concreto” Ovvero presente o incombente al momento Deve, quindi, accertarsi che del fatto, non futuro o già esaurito; tale è in quel caso il bene giuridico anche il pericolo perdurante, che si ha quando ha corso un effettivo la lesione è in corso. pericolo. pericolo attuale e concreto di danno alle risorse ambientali Pericolo rappresentato dalla probabilità qualificata che la situazione fattuale riscontrata possa evolvere in una situazione di danno consumato (requisito della concretezza), qualora tale rischio sia incombente (requisito dell'attualità). Le prescrizioni impartibili possono avere ad oggetto misure idonee a determinare la cessazione del pericolo in corso. Assumeranno, invece, rilevanza ai fini dell'esclusione della procedura estintiva solo le situazioni di fatto suscettibili di evolvere, con qualificato grado di probabilità e rapidità, in ipotesi di danno ambientale, ovvero nel 'deterioramento significativo e misurabile' di risorse naturali. PROCEDURA SANZIONATORIA Parte VI-bis Art. 318-bis e seguenti La procedura estintiva, peraltro, si applica alle CONTRAVVENZIONI che NON abbiano cagionato un danno o un pericolo attuale e concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, ai sensi dell'art.318-bis del D.Lgs. n 152/2006, come modificato dalla Legge n.68/2015, nei seguenti termini. ‘’danno alle risorse ambientali’’ deve essere correlata alle definizioni di danno ambientale riportate nell'art. 300 del D.Lgs. n.152/2006 e nell'art. 452-bis C.P. - consistenti in "qualsiasi deterioramento significativo e misurabile di una risorsa naturale" e cioè delle acque, dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Qualora il delitto di inquinamento ambientale risulti realizzato attraverso una condotta che integri una delle fattispecie contravvenzionali previste dal testo unico, il delitto di cui all'art. 452-bis dovrà essere contestato unitamente alla contravvenzione di volta in volta applicabile. In tali casi, sarà senz'altro esclusa la possibilità di estinzione della contravvenzione prevista dall'art. 318-bis e ss. PROCEDURA SANZIONATORIA Parte VI-bis Art. 318-bis e seguenti La procedura estintiva, peraltro, si applica alle CONTRAVVENZIONI che NON abbiano cagionato un danno o un pericolo attuale e concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, ai sensi dell'art.318-bis del D.Lgs. n 152/2006, come modificato dalla Legge n.68/2015, nei seguenti termini. Pertanto, qualora si accerti che il contravventore abbia causato un'alterazione dello stato dei luoghi, provocando un deterioramento delle risorse naturali che NON sia 'significativo e misurabile', la procedura estintiva potrà ritenersi comunque applicabile, purché la situazione di fatto non sia suscettibile di evolvere, con elevato grado di probabilità e rapidità, in un danno significativo e misurabile alle risorse ambientali. PROCEDURA SANZIONATORIA Parte VI-bis Art. 318-bis e seguenti La procedura estintiva, peraltro, si applica alle CONTRAVVENZIONI che NON abbiano cagionato un danno o un pericolo attuale e concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, ai sensi dell'art.318-bis del D.Lgs. n 152/2006, come modificato dalla Legge n.68/2015, nei seguenti termini. ESEMPI DI PRESCRIZIONI Reato a condotta istantanea ad effetti permanenti Conseguenze cagionate dal contravventore che abbiano determinato un deterioramento, sebbene non significativo e misurabile, delle risorse ambientali. deposito incontrollato di rifiuti Prescrizione: smaltimento degli stessi nelle forme di legge. PROCEDURA SANZIONATORIA Parte VI-bis Art. 318-bis e seguenti La procedura estintiva, peraltro, si applica alle CONTRAVVENZIONI che NON abbiano cagionato un danno o un pericolo attuale e concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, ai sensi dell'art.318-bis del D.Lgs. n 152/2006, come modificato dalla Legge n.68/2015, nei seguenti termini. ESEMPI DI PRESCRIZIONI far cessare situazioni di pericolo. Trasporto non autorizzato di rifiuti, in violazione dell'art. 256 co. 1 lett. a) Prescrizione: smaltimento degli stessi nelle forme di legge. PROCEDURA SANZIONATORIA Parte VI-bis Art. 318-bis e seguenti La procedura estintiva, peraltro, si applica alle CONTRAVVENZIONI che NON abbiano cagionato un danno o un pericolo attuale e concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, ai sensi dell'art.318-bis del D.Lgs. n 152/2006, come modificato dalla Legge n.68/2015, nei seguenti termini. ESEMPI DI PRESCRIZIONI Reato a condotta permanente Far cessare la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose: Apertura di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione Prescrizione: chiusura dello scarico. PROCEDURA SANZIONATORIA Parte VI-bis Art. 318-bis e seguenti La procedura estintiva, peraltro, si applica alle CONTRAVVENZIONI che NON abbiano cagionato un danno o un pericolo attuale e concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, ai sensi dell'art.318-bis del D.Lgs. n 152/2006, come modificato dalla Legge n.68/2015, nei seguenti termini. ESEMPI DI PRESCRIZIONI comunicazioni obbligatorie eventualmente omesse (ad esempio in relazione alla fattispecie di cui all'art. 137 co. 7 d.lgs. 152/2006 – Autorizzazione all’accettazione di reflui in impianto idrico) Prescrizione: procedere ad effettuare le comunicazioni obbligatorie, trattandosi in tal caso di un atto giuridico suscettibile di essere adempiuto dal privato. Contravvenzioni sono quei reati per cui è prevista la pena dell'arresto e/o dell'ammenda (art. 17 c.p.) Fatte salve alcune fattispecie di delitti (ad esempio il delitto di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 260 del TUA) la quasi totalità dei reati previsti dal T.U.A. è di natura contravvenzionale a cui la nuova disciplina del T.U.A si applica. La disciplina di cui agli art. 318-bis e ss. D.Lgs. n.152/2006 risulta applicabile, in conclusione, alle seguenti fattispecie contravvenzionali contenute nel citato testo unico: reato di esercizio di attività soggetta ad AIA senza esserne in possesso (art. 29 – quattuordecies, comma 1, secondo inciso del TUA); art. 29 quattordecies co. 3 e co. 5, in relazione alle violazioni di v.i.a., v.a.s. e i.p.p.c.; violazioni delle prescrizioni dell’AIA (art. 29 –quattuordecies, comma 4 del TUA); scarico abusivo contenente sostanze pericolose (art. 137, comma 2 del TUA); art. 137 co. 1, 7, 9, 10, 12 e 14, in materia di inquinamento delle acque; art. 256 co. 1 lett.a. e co.2, limitatamente ai rifiuti non pericolosi, e co. 6, in materia di attività di gestione di rifiuti non autorizzata; reato di discarica abusiva (art. 256, comma 3 del TUA); violazione del divieto di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5 del TUA); violazione delle regole del deposito temporaneo per i rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6 del TUA); art. 257 co. 1 (parte prima e seconda) in materia di omessa bonifica dei siti contaminati; reato di traffico illecito nelle spedizioni transfrontaliere (art. 259 del TUA); art. 261 bis co. 8 (prima parte), 9, 10 e 11, in materia di incenerimento; art. 279 co. 1, 2 pnma parte, 3, 4 e 6, In materia di inquinamento atmosferico; art. 296 co. 1 lett. a) eco. 3 in materia di combustibili. ITER 318-bis Accertamento contravvenzione (UPG) Verbale di Prescrizione (tempo tecnicamente necessario. MAX 6 mesi) Notifica a Leg. Rapp. + se diverso dal Contravventore Comunicazione Notizia di Reato Proc. Penale SOSPESO Asseverazione tecnica Proroga (complessita’ o oggettiva impossibilita’. MAX 6 mesi) Con comunicazione a PM Comunicazione a PM per Valutazione del Giudice su Oblazione ex art. 162-bis cp NO Verifica adempimento Nei modi e nei tempi? Adempimento (entro 60 gg dalla scadenza della prescrizione) (pagamento 1/2 MAX) SI Ammissione al pagamento (Contravvenzione e Asseverazione) Mancato adempimento 1/4 MAX (pagare entro 30 gg dalla notifica dell’atto di pagamento) Comunicazione a: Mancato Pagamento Pagamento Contravventore e PM (entro 90 gg dalla scadenza della prescrizione) Comunicazione a PM Comunicazione a PM (entro 120 gg dalla scadenza della prescrizione) (entro 120 gg dalla scadenza della prescrizione) Chiede al GIP Esercizio azione penale ESTINZIONE REATO L’asseverazione della prescrizione Secondo quanto previsto all’art. 318-ter del T.U.A., così come introdotto dalla Legge 68/2015, la prescrizione imposta dall’UPG deve essere asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata. ARPA - Settore Tecnico Scientifico L’asseverazione si sostanzia nell’ accertamento tecnico di idoneità e congruità, sia in termini tecnici che temporali di esecuzione della misura ripristinatoria prescritta nel caso di specie dal UPG. Rimane invece nell’esclusiva competenza e responsabilità dell’UPG ogni valutazione sull’applicazione dell’istituto della prescrizione alla fattispecie di reato contravvenzionale accertata. CASISTICHE… Caso in cui alla visita ispettiva intervengano dipendenti di ARPA privi di qualifica di UPG Qualora nel corso di una visita ispettiva si abbia notizia di reato per il quale trova applicazione il procedimento di estinzione di cui all’art. 318 bis e ss del TUA e il personale di ARPA intervenuto non abbia qualifica di UPG, è necessario che lo stesso richieda l’intervento di un collega con qualifica di UPG per l’esercizio del potere prescrittivo. Rimane inteso che compete all’UPG l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il procedimento di estinzione del reato. Caso pratico in cui l’UPG esterno ad ARPA (Provincia, NOE, etc.) richiede l’asseverazione della propria prescrizione all’Agenzia (ente specializzato competente in materia ambientale) Qualora pervenga da parte di UPG esterno all’Agenzia istanza di asseverazione della prescrizione, il responsabile della Struttura, senza ritardo, ne cura la trasmissione al Settore tecnico scientifico competente all’asseverazione unitamente alla documentazione a corredo. Caso pratico in cui l’UPG esterno ad ARPA richiede il supporto tecnico Resta fermo il supporto tecnico dell’Agenzia, posto che competente per il procedimento di estinzione di cui all’art. 318 bis e ss del TUA è l’UPG richiedente e accertatore del reato. Caso pratico di procedimento gestito interamente da ARPA: scarico sul suolo di idrocarburi oltre il limite di rilevabilità della metodica analitica provenienti da un autolavaggio. Violazione dell’art. 103, comma 3 del TUA “Presenza di sostanze pericolose nello scarico sul suolo”. Per le circostanze del fatto (evento per sua natura di modesta entità) non si è in presenza di danno ambientale ai sensi dell’art. 300 TUA, né di pericolo concreto ed attuale di danno ambientale. Si deve applicare il procedimento di estinzione di cui all’art. 318 bis e ss del TUA in quanto il reato di cui trattasi è contravvenzionale, punito, dall’art. 137, comma 5 del TUA con l’arresto fino a due anni e l’ammenda da € 3000 a € 30.000. L’UPG di ARPA, ai sensi dell’art. 318 ter del TUA, impartisce la prescrizione di “provvedere ad attuare le operazioni idonee ad eliminare la presenza di idrocarburi nello scarico attraverso una manutenzione straordinaria dell’impianto di depurazione o interventi equivalenti entro 20 giorni dalla comunicazione o dalla notifica della prescrizione asseverata” e impone la specifica misura “della sospensione dello scarico dell’autolavaggio stante la necessità di evitare il pericolo della contaminazione del suolo e/o delle acque sotterrane di attività potenzialmente pericolose”. L’UPG acquisisce l’asseverazione da parte della Direzione tecnica scientifica e procede secondo quanto previsto dall’art. 318 ter e ss TUA e più sopra meglio evidenziati. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, fissato nella prescrizione, l’UPG verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione, acquisendo l’evidenza degli interventi indicati nella prescrizione ed eseguendo un campione di verifica delle acque di scarico. Se l’esito delle analisi è favorevole, l’UPG determina la somma da pagare da parte del contravventore che nel caso specifico è pari a €. 7.500 (un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa) e ne intima il pagamento entro 30 giorni dalla notifica. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’UPG comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione medesima, nonché l'eventuale pagamento della somma suddetta. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l’UPG ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione. Il Direttore del Dipartimento notizia la Provincia (autorità competente al controllo) per gli eventuali seguiti di competenza. IL DELITTO di ‘’IMPEDIMENTO del CONTROLLO’’ art. 452 septies c.p. Legge 22 maggio 2015, n. 68 c.d. NUOVA DISCIPLINA sugli ECO-REATI IL DELITTO di IMPEDIMENTO del CONTROLLO art. 452 septies c.p. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. PENA DETENTIVA PER UN DELITTO IL DELITTO di IMPEDIMENTO del CONTROLLO art. 452 septies c.p. Fattispecie in parte analoga a quella prevista dall’art. 137, c.8 D.Lgs 152/2006 che sanziona, con l’arresto fino a due anni, il titolare dello scarico che non consente l’accesso agli impianti al soggetto incaricato del controllo. Difatti l’art. 101, prevede che gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’Autorità competente per il controllo. IL DELITTO di IMPEDIMENTO del CONTROLLO art. 452 septies c.p. Contravvenzione Irrobustire il sistema sanzionatorio Delitto Effetto repressivo Prescrizioni SCOPO Reato di ‘’pericolo astratto’’ Mutazione della struttura Reato di ‘’pericolo concreto’’ IL DELITTO di IMPEDIMENTO del CONTROLLO art. 452 septies c.p.  Le pene sono diminuite dalla 1/2 ai 2/3 per chi: RAVVEDIMENTO - si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenza ulteriori; OPEROSO ovvero art. 452.decies - prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. RIDUZIONE delle PENE  Le pene sono diminuite da 1/3 alla 1/2 nei confronti di colui che aiuta concretamente l’Autorità di Polizia o l’Autorità Giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.  Sospensione del processo (con conseguente sospensione della prescrizione) su richiesta dell’imputato (non superiore a 2 anni)  In caso di condanna o patteggiamento per i reati di […] impedimento del controllo, […] è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a CONFISCA commettere il reato. Tranne se: OBBLIGATORIA - Le cose appartengono a persone estranee al reato. art. 452.undecies - L’imputato ha provveduto alla messa in sicurezza/bonifica/ripristino dei luoghi.  I beni confiscati sono posti nella disponibilità della P.A. e vincolati all’uso per la bonifica dei luoghi  Laddove la confisca non sia possibile, il giudice dispone la confisca per equivalente. GRAZIE!! UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE Scuola di Scienze della Salute Umana Corso di Laurea triennale TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E LEI LUOGHI DI LAVORO Insegnamento: B021081 APPROFONDIMENTI IN ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA III ANNO A.A. 2023/2024 REATO Fatto giuridico umano (commissivo od omissivo), vietato dall'ordinamento giuridico dello Stato in quanto aggredisce un bene giuridico ritenuto meritevole di tutela dal legislatore, che si muove nel quadro dei valori costituzionali, cui si ricollega una sanzione penale. SUDDIVISIONE Gravita’ e tipologia di Pena DELITTO (maggiore gravità) Valori pecuniari fatte salve Le pene sono: altre indicazioni specifiche - Ergastolo: pena detentiva o restrittiva della libertà personale, ovvero pena perpetua; - Reclusione: pena detentiva per un delitto e consiste nella privazione della libertà personale-imprigionamento, che si estende da 15 giorni a 24 giorni; - Multa: pena pecuniaria per i delitti che consiste nel pagamento allo Stato di una somma compresa tra 50 euro e 50.000 euro. CONTRAVVENZIONE (minore gravità) Le pene sono: - Arresto: pena ‘’detentiva’’ per una contravvenzione e consiste nella privazione della libertà di spostamento (domiciliari), che si estende da 5 giorni a 3 anni; il fine è prevenire la fuga per evitare altri crimini, sottrarsi alla giustizia, tutelare le indagini preliminari - Ammenda: pena pecuniaria per le contravvenzioni (c.p. art. 18 co.2); consiste nel pagamento allo Stato, presso la Cassa delle Ammende del Ministero di Giustizia, di una somma compresa tra 20 euro e 10.000 euro (c.p. art. 26). REATO La dottrina giurisprudenziale lo struttura secondo la tipologia bipartita composta da: elemento Oggettivo − condotta: azione od omissione Nei reati di ‘’mera condotta’’ viene punito l’aver tenuto una determinata condotta a prescindere dalla manifestazione dell’evento (es: omissione di soccorso) − evento: conseguenza dannosa Nei reati di evento è necessario il verificarsi dell’effetto, dovuto ad una azione od omissione (es: omicidio, lesione, truffa etc.) − nesso causale: passaggio logico elemento Soggettivo − dolo: esprime l’intenzione o volontà − colpa: l’evento non è voluto pur se previsto, ma si verifica a causa di:  colpa generica (negligenza o imprudenza o imperizia)  colpa specifica (inosservanza di Leggi, Regolamenti, Ordini o Discipline) − preterintenzione: l’azione o l’omissione dell’agente fa scaturire un evento dannoso o pericoloso ben più grave di quello voluto (oltre l’intenzione). Per i delitti si risponde a titolo di dolo e, solo se espressamente previsto dalla legge penale, a titolo di colpa. Per le contravvenzioni si risponde indifferentemente per dolo o per colpa, a meno che non si versi in casi eccezionali in cui è la struttura del fatto contravvenzionale a richiedere o uno o l'altro. TDP-UPG continua le sue attività tese a perseguire le finalità istituzionali attribuite all’organo amministrativo (ASL, ARPA etc.) cui appartiene … Compiti preventivi, tesi ad evitare/prevenire la commissione di illeciti amministrativi e/o reati. L’ispezione e la vigilanza nelle aziende per verificare corrispondenza di Leggi, Regolamenti e Atti amministrativi. TDP Minori ampiezze delle Garanzie defensive: l’interessato conosce gli Attivita’ amministrativa atti, puo’ successivamente opporsi alle eventuali sanzioni irrogate. POLIZIA AMMINISTRATIVA (PREVENTIVA) Spetta all’Amministrazione provare la fondatezza dei provvedimenti adottati. Puo’ dare mandato di predisporre anche provvedimenti repressivi penalmente NON rilevanti (es. revoca SCIA alimentare) SCOPO: verificare il rispetto della normativa vigente (sopralluogo, richiesta/verifica documentazione, campionamenti, misure, etc.) TDP Emersione/Riscontro di ipotesi e/o indizi di reato. Attivita’ giudiziaria Necessita’ di porre fine a reati gia’ commessi. POLIZIA GIUDIZIARIA (REPRESSIVA) Dare priorita’ al DIRITTO DI FESA. Fumus commissi delicti SCOPO: prodromica/utile ad attivare il processo penale POLIZIA GIUDIZIARIA Figura – Funzioni – Attivita’ POLIZIA GIUDIZIARIA Figura – Funzioni – Attivita’ D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 e s.m.i. - Codice di Procedura Penale (cpp) D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271 - Norma di attuazione e coordinamento cpp D.M. 17 gennaio 1997, n. 58 PRIMO PILASTRO D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 e s.m.i. - Codice di Procedura Penale (cpp) D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271 - Norma di attuazione e coordinamento cpp Figura e Funzioni Parte Prima, Libro I, Titolo III, artt. 55 – 59 c.p.p. Attività di iniziativa Parte Seconda, Libro V, Titolo IV, artt. 347 – 357 c.p.p. Attività delegata Parte Seconda, Titolo V, artt. 370, 364, 365, 373 c.p.p. Svolte in osservanza alle disposizioni del cpp quando, nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da Leggi o Decreti, emergano indizi di reato Art. 220 D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 CHI E’ LA POLIZIA GIUDIZIARIA? CHI E’ LA POLIZIA GIUDIZIARIA? D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 e s.m.i. - Codice di Procedura Penale (cpp) Art. 57 Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità; c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza. 2. Sono agenti di polizia giudiziaria: a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. 3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55. “persone” che appartengono ad altre pubbliche amministrazioni, che «la Legge» attribuiscono l’obbligo di compiere indagini a seguito della notizia di reato. CHI E’ LA POLIZIA GIUDIZIARIA? D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 e s.m.i. - Codice di Procedura Penale (cpp) Art. 58 Disponibilità della polizia giudiziaria 1. Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto. 2. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica. 3. L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria. L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. Art. 109 – Costituzione Italiana CHI E’ LA POLIZIA GIUDIZIARIA? D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 e s.m.i. - Codice di Procedura Penale (cpp) Art. 59 Subordinazione della polizia giudiziaria 1. Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite. 2. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente. 3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1. Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1. FUNZIONI della Polizia Giudiziaria art. 55 c.p.p. PANORAMICA GENERALE FUNZIONI della Polizia Giudiziaria art. 55 cpp 1. Prendere (ed acquisire - Art. 330 c.p.p. ) notizia dei reati RICEVE DA ALTRE FONTI denuncia, referto, querela, esposto PROPRIA INIZIATIVA SI ATTIVA per ricercare elementi utili per l’indagine …anche quando la denuncia provenga da privati cittadini Art. 333 c.p.p. FUNZIONI della Polizia Giudiziaria art. 55 cpp 1. Prendere (ed acquisire - Art. 330 c.p.p. ) notizia dei reati  Fatto concreto, specifico  Ipoteticita’ di reato NOTIZIA DI REATO  Attribuibilita’ soggettiva (anche in un secondo momento)  Contestualizzazione spazio-temporale  Paternalita’: NO denunce anonime, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato (art. 333, co. 3 cpp) FUNZIONI della Polizia Giudiziaria art. 55 cpp 2. Impedire che (le ipotesi di reato) vengano portati a conseguenze ulteriori Valenza penale ed Interesse sociale 3. Ricercarne gli autori Attribuzione di responsabilita’ FUNZIONI della Polizia Giudiziaria art. 55 cpp 4. Compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova Sostenere l’accusa (anche dal pdv tecnico) in forma documentata: utile al PM Atti e Attivita’ d’ufficio Atti e Attivita’ disposti/delegate dal PM, compresi gli interrogatori e/o confronti con l’indagato in presenza del difensore. (Art. 370 c.p.p.) 5. Raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale Il cpp lascia ampi margini di azione alle attività investigative che la P.G. ha il dovere di compiere ai fini delle indagini, anche senza seguire schemi o forme normate. FUNZIONI della Polizia Giudiziaria Art. 55 Funzioni della polizia giudiziaria 1. […] 2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria. 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. Art. 56 Servizi e sezioni di polizia giudiziaria 1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria: a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge; b)b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria; c)c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato. POLIZIA GIUDIZIARIA La PROVA si acquisisce attraverso: PERSONE FONTI DI COSE PROVA DOCUMENTI MEZZI DI TESTIMONIANZA PROVA ISPEZIONE MEZZI DI RICERCA DELLAPROVA SEQUESTRO «INTERCETTAZIONE» ATTIVITA’ della Polizia Giudiziaria attività di iniziativa: Parte Seconda, Libro V, Titolo IV, artt. 347 – 357 c.p.p. attività delegata: Parte Seconda, Titolo V, artt. 370, 364, 365, 373 c.p.p. ATTIVITA’ della Polizia Giudiziaria attività di iniziativa: Parte Seconda, Libro V, Titolo IV, artt. 347 – 357 c.p.p. Investigativa Assicurativa Informativa Identificare la persona nei cui confronti Assicurare le fonti di Obbligo di riferire la notizia di reato vengono svolte le indagini (indagato) ed altre Art. 347 cpp prova persone in grado di riferire circostanze utili Art. 348 cpp (possibili testimoni e/o persone offese). Art. 349 cpp Accertamenti urgenti su Assumere sommarie informazioni luoghi, cose, persone. dall’indagato e/o da persone che possono Sequestro. Documentare l’attività di P.G. riferire circostanze utili ai fini dell’indagine Art. 354 - 355 cpp Art. 357 cpp (persone informate ovvero possibili testimoni, persone offese). Art. 350 - 351 cpp Perquisizione Art. 356 cpp Art. 352 cpp Assistenza del difensore 1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà Acquisizione di plichi o di corrispondenza di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli (anche telematica) articoli 352 e 354 oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal Art. 353 cpp pubblico ministero a norma dell'articolo 353 comma 2. Documentazione dell’attivita’ di PG Art. 357 cpp Documentazione dell’attivita’ di PG Art. 357 cpp FORME e MODALITA’ VERBALE DI DOCUMENTAZIONE Redatto da UPG o APG Denunce Sommarie informazioni rese Sequestri Querele Dichiarazioni spontanee ricevute Accertamenti e rilievi Istanze Perquisizioni Identificazione/elezione domicilio presentate oralmente indagato Documentazione dell’attivita’ di PG Art. 357 cpp FORME e MODALITA’ VERBALE DI DOCUMENTAZIONE Redatto da UPG o APG Gli atti (Verbali) dovranno essere redatti nel corso del loro Il verbale è da ritenersi NULLO qualora vi sia compimento ovvero durante lo svolgimento delle attività; incertezza sulle persone intervenute o in mancanza oppure immediatamente dopo solo qualora ricorrano della firma del pubblico ufficiale che lo ha redatto insuperabili circostanze, da indicare, tali da impedirne il Art. 142 c.p.p. compimento contestuale Art. 373 co. 4 c.p.p. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II. Art. 373 co. 2 cpp Luogo, giorno, mese, anno, l’ora (quando occorre), generalità delle persone intervenute … - art. 136 cpp Previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto … – art. 137 cpp Documentazione dell’attivita’ di PG Art. 357 cpp FORME e MODALITA’ VERBALE DI DOCUMENTAZIONE Redatto da UPG o APG Nella redazione dei verbali NON sono consentite abrasioni o scolorinature e vanno evitate le cancellature, ricorrendo, se del caso, all'interlineatura della parola o della frase da cancellare, in modo che si possa leggere ciò che è stato modificato. art. 48 D.Lgs 271/89 È consentito l'uso di stampati già preordinati nella stesura. Documentazione dell’attivita’ di PG Art. 357 cpp ANNOTAZIONE FORME e MODALITA’ DI Anche sommaria di TUTTE LE ATTIVITA’ SVOLTE DOCUMENTAZIONE Senza una forma prestabilita (Liberta’ di forma) Secondo modalita’ ritenute idonee SCOPO: AZIONE INFORMATIVA Fornire al PM, durante le indagini, spunti per assumere iniziative procedimentali (istanze cautelari, decreti di A futura memoria, di cui la PG è testimone diretto! sequestro/perquisizione/acquisizione, etc.) Documentazione dell’attivita’ di PG Art. 357 cpp FORME e MODALITA’ Copia delle annotazioni e dei verbali redatti a DI norma dell'articolo 357 del codice è conservata DOCUMENTAZIONE presso l'ufficio di polizia giudiziaria Art. 115 c.2 D.Lgs. 271/89 Adesso invio Quindi, gli originali andrebbero trasmessi TELEMATICO all'Autorità Giudiziaria. Documentazione dell’attivita’ di PG Art. 357 cpp Mettere a disposizione del PM accertamenti/rilievi ed attivita’ compiute! SCOPO Assicurare, all’attivita’ di indagine, PIENA FUNZIONALITA’ ED UTILIZZO in fase di dibattimento. Conservati in apposito FASCICOLO nell’Ufficio del PM Art. 373 co. 5 cpp L'atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 357. Assicurativa Assicurativa Assicurare le fonti di prova - Art. 348 cpp ANCHE dopo la CNR, Raccoglie/ricerca, di iniziativa o su delega del PM, ogni elemento utile la PG che fa? a ricostruire il fatto e/o ad individuarne il reo. Procedendo, fra l’altro: A ricercare cose e tracce pertinenti al reato. In che modo? A ricercare soggetti in grado di riferire circostanze utili. Ad assicurare nuove fonti di prova (elementi probatori), a seguito del compimento di atti delegati. Attraverso la documentazione degli atti compiuti. ATTIVITÀ del PUBBLICO MINISTERO PG ATTIVITÀ della POLIZIA GIUDIZIARIA AUTONOMA GUIDATA AUTONOMA DELEGATA PRIMA delle DIRETTIVE DOPO le DIRETTIVE del ATTIVITÀ SVOLTA ATTIVITÀ DELEGATA alla del PUBBLICO MINISTERO PUBBLICO MINISTERO PERSONALMENTE POLIZIA GIUDIZIARIA Assicurativa Accertamenti urgenti su luoghi, cose, persone. Sequestro. Art. 354 - 355 cpp DI REGOLA svolti soltanto da Ufficiali di PG ACCERTAMENTI e RILIEVI NECESSITA’/URGENZA svolti anche da Agenti di PG Assicurativa Accertamenti urgenti su luoghi, cose, persone. Sequestro. Art. 354 - 355 cpp SE vi è PERICOLO che TRACCE, COSE, LUOGHI UPG e APG UPG 1. Si ALTERINO COMPIONO I NECESSARI CURANO CHE 2. Si DISPERDANO ACCERTAMENTI E RILIEVI le TRACCE o COSE PERTINENTI al 3. Si MODIFICHINO e il P.M. sullo STATO dei LUOGHI e delle COSE REATO SIANO CONSERVATE; a. Non può INTERVENIRE sulle PERSONE, diversi dalle lo STATO dei LUOGHI e delle COSE b. Non ha ancora assunto la ISPEZIONI (art. 354 co.3) non venga MUTATO direzione delle indagini ATTIVITA’ DI CONSERVAZIONE prima dell’intervento del PM Assicurativa Accertamenti urgenti su luoghi, cose, persone. Sequestro. Art. 354 - 355 cpp Il difensore dell’indagato ha facoltà di assistere al Acquisizione compimento degli atti della P.G. operante, senza avere il diritto di essere preventivamente avvisato ACCERTAMENTI Descrizione (Art. 365 c.p.p.) Conservazione tracce di reato TRANNE CHE PER Accertamenti tecnici non ripetibili art. 360 c.p.p. Se il difensore è già presente può avanzare richieste/osservazioni/riserve, senza però creare intralcio o impedimento agli accertamenti in corso di esecuzione. ATTIVITA COMPLESSA Fatti oggettivi Rielaborazione critica Verificare ipotesi rilevati (COGNIZIONE SOGGETTIVA) Assicurativa Accertamenti urgenti su luoghi, cose, persone. Sequestro. Art. 354 - 355 cpp OSSERVAZIONE Il difensore dell’indagato ha facoltà di assistere al compimento degli atti della P.G. operante, RILIEVI Raccolta e Documentazione di senza avere il diritto di essere preventivamente avvisato dati (pertinenti) (Art. 365 c.p.p.) Se il difensore è già presente può avanzare richieste/osservazioni/riserve, senza però creare intralcio o impedimento agli accertamenti in corso di esecuzione. Fatti oggettivi Raccolta dati ATTIVITA DESCRITTIVA rilevati Assicurativa Accertamenti urgenti su luoghi, cose, persone. Sequestro. Art. 354 - 355 cpp CRISTALLIZZARE OGGETTIVAMENTE VERBALE DI ACCERTAMENTI E RILIEVI Art. 354 cpp  Stato dei luoghi e delle cose  Svolgimento delle attivita’ dei presenti: ATTO IRRIPETIBILE REDATTO SUL POSTO - PG - Familiari - Difensori intervenuti - Interpreti - Lavoratori - Consulenti tecnici. Etc. - Datore di lavoro Puo’ contenere FOTOGRAFIE, PLANIMETRIE, SCHIZZI/DISEGNI FOCALIZZARSI «PRINICPALMENTE» SULLE NON CONFORMITA’ Assicurativa Accertamenti urgenti su luoghi, cose, persone. Sequestro. Art. 354 - 355 cpp OMETTERE VERBALE DI ACCERTAMENTI E RILIEVI CONSIDERAZIONI SOGGETTIVE/PERSONALIZZAZIONI Art. 354 cpp ELEMENTI VALUTATIVI (salvo tecnico-fattuali)  Rischio di alterazione della stesura E’ tra gli atti che andranno a formare il FASCICOLO del giudice per il dibattimento (con piena utilizzabilita’) perché, redatto nell’immediatezza del fatto, viene considerato “atto non ripetibile” compiuto dalla P.G. Art. 431, co. 1, lett. b) c.p.p.  Atto IRRIPETIBILE in quanto il tempo, le persone, possono  È un atto che fa fede fino a querela di falso modificare le condizioni che oggi vengono osservate.  Non deve essere rilasciata copia del verbale  Può contenere disegni, schizzi, planimetrie qualora necessario.  Il contravventore ha FACOLTA’ di farsi assistere dal difensore di fiducia.  Dare atto dei rilievi fotografici effettuati e che fanno parte di (Art. 356 CPP abbiamo l’obbligo di farlo presente) separato verbale.  Non fare cancellature Assicurativa Accertamenti urgenti su luoghi, cose, persone. Sequestro. Art. 354 - 355 cpp Elemento di prova rappresentativa essenziale VERBALE DI ACCERTAMENTI E RILIEVI per la più immediata comprensione della vicenda Art. 354 cpp processuale oggetto di giudizio. ESEMPI… Reato accertato e Contravventore presente Reato accertato e Contravventore NON presente Verbale redatto sul posto, dando atto al contravventore che può Si

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