Memorandum Ispezioni Impianti Termici PDF

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Summary

This document provides information regarding the requisites for external organizations to inspect heating systems, including personnel qualifications and technical aspects. It outlines the criteria for external bodies and the responsibilities of those involved in inspections. The document includes details on technical requirements and the roles of various stakeholders within the heating systems inspection process.

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Allegato A (articolo 8, commi 1, 2 e 5) (Omissis) 35 Allegato B (articolo 8, commi 6, 7 e 8) Valori minimi consentiti del rendimento di combustione...

Allegato A (articolo 8, commi 1, 2 e 5) (Omissis) 35 Allegato B (articolo 8, commi 6, 7 e 8) Valori minimi consentiti del rendimento di combustione Valore minimo consentito del Tipologie di generatori di calore Data di installazione rendimento di combustione (%) Generatore di calore (tutti) prima del 29 ottobre 1993 82 + 2 Log Pn Generatore di calore (tutti) dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997 84 + 2 Log Pn Generatore di calore standard dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 84 + 2 Log Pn Generatore di calore a bassa temperatura dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 87 + 1,5 Log Pn Generatore di calore a gas a condensazione dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 91 + 1 Log Pn Generatore di calore a gas a condensazione dall8 ottobre 2005 89 + 2 Log Pn Generatore di calore (tutti, salvo generatore di dall8 ottobre 2005 87 + 2 Log Pn calore a gas a condensazione) Generatori ad aria calda prima del 29 ottobre 1993 77 + 2 Log Pn Generatori ad aria calda prima del 29 ottobre 1993 80 + 2 Log Pn log Pn: logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW. Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW. 36 Allegato C Requisiti minimi, professionali e di indipendenza, degli organismi esterni incaricati delle ispezioni sugli impianti termici 1. Per "organismo esterno", ai fini del presente decreto, si intende un soggetto individuato dalla Regione o Provincia autonoma, in eventuale coordinamento con gli Enti locali, per la realizzazione del sistema delle ispezioni. 2. Deve essere garantita l'indipendenza dell'organismo esterno e del personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti termici. In particolare si deve garantire che non ci siano interessi di natura economica (o rapporti), diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti. 3. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni non devono avere partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato. 4. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni, non possono essere venditori di energia per impianti termici, né i mandatari di uno di questi. 5. L'organismo esterno deve eseguire le operazioni di ispezione con la massima professionalità e competenza tecnica. 6. L'organismo esterno deve disporre delle risorse tecniche, logistiche e umane per effettuare a regola d'arte il numero di ispezioni assegnate nei tempi previsti. 7. Il personale incaricato di eseguire le ispezioni, deve possedere i requisiti seguenti: a) una formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'articolo 4, comma 1, D.M. 37/2008, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare; b) la conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni; c) la competenza richiesta per redigere il rapporto di prova in tutti i suoi contenuti. 8. Deve essere garantito il continuo aggiornamento professionale, in funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi o seminari. 9. Se l'organismo esterno è una impresa privata o un libero professionista deve sottoscrivere un'adeguata assicurazione di responsabilità civile. 10. Il personale dell'organismo esterno è vincolato dal segreto professionale. 11. Le Regioni e le Province autonome, dopo eventuale riqualificazione professionale, possono incaricare di eseguire gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici personale che abbia maturato esperienza significativa per conto delle loro Amministrazioni, o presso enti e organismi da essi delegati, nell'attuazione della precedente normativa per le ispezioni degli impianti termici in materia di efficienza energetica. 37 Allegato 4 Memorandum per il responsabile di impianto, il terzo responsabile, il manutentore ed il conduttore dell’impianto termico 1. Responsabile dell’impianto termico Il Responsabile dell’impianto termico, così come identificato al punto 38. dell’allegato 1 – definizioni, è responsabile dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto. In tale veste,tra l’altro, è tenuto a: a) condurre l’impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all’art. 4 dello stesso D.P.R.; b) demandare la conduzione dell’impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 kW ad un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore); c) demandare ad operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra come previsto dagli art. 8 e 9 del D.P.R. 43/2012; d) provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto con le modalità e la tempistica di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 74/2013, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008; e) provvedere affinché siano eseguiti i controlli dell’efficienza energetica dell’impianto con le modalità e la tempistica di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 74/2013, avvalendosi delle ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008; f) firmare per presa visione i rapporti di controllo di efficienza energetica che il manutentore compila al termine dei controlli di cui alla lettera precedente; g) acquisire il segno identificativo da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica di cui all’art. 7, comma 3 e all’art. 15 se non assolto dal manutentore; h) conservare, compilare e sottoscrivere quando previsto, la documentazione tecnica dell’impianto, ed in particolare: - la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui al D.M. 37/08; - copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, che il manutentore/installatore ha l’obbligo di redigere al termine di ciascuna operazione di controllo e manutenzione; - copia del rapporto di prova che l’ispettore ha l’obbligo di redigere al termine di una eventuale ispezione dell’impianto termico; - il libretto di impianto; - i libretti d’uso e manutenzione dei vari componenti dell’impianto. i) redigere ed inviare, quando previsto, al soggetto esecutore: - la scheda identificativa dell’impianto di cui al punto 40. dell’allegato 1 - definizioni; - la comunicazione del cambio del responsabile dell’impianto termico di cui all’art. 4, comma 2 (allegato 11); - nel caso il responsabile dell’impianto sia un amministratore di condominio, la comunicazione di nomina o revoca di quest’ultimo di cui all’art. 4, comma 2 (allegato 13); j) compilare, firmare ed inviare, quando previsto, al soggetto esecutore: - la dichiarazione di disattivazione dell’impianto termico di cui all’art. 13, comma 2 (allegato 14); - la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico di cui all’art. 12, comma 12 (allegato 15); - la comunicazione della sostituzione del generatore di calore di cui all’art. 12, comma 13 (allegato 16). k) consentire l’ispezione dell’impianto termico di cui è responsabile con le modalità e le tempistiche di cui agli art. 11 e 12 e firmando per presa visione il rapporto di controllo che l’ispettore compila al termine dei controlli. 38 Il responsabile dell’impianto termico può delegare le proprie responsabilità ad un “terzo responsabile” con la disciplina e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.P.R. n. 74/2013; in questo caso è tenuto a compilare e controfirmare la parte all’uopo dedicata della comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile di cui all’art. 4, comma 2 (allegato 12). 2. Terzo responsabile dell’impianto termico Il Terzo responsabile dell’impianto termico, così come identificato al punto 46. dell’allegato 1 – definizioni, nominato dall’occupante, o dal proprietario o dal responsabile di condominio con le modalità di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 74/2013, subentra a quest’ultimi nella responsabilità dell’esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell’ impianto termico; risponde, altresì, del rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente. In tale veste, tra l’altro, è tenuto a: a) adempiere a tutti i compiti a carico del proprietario/occupante descritti nelle lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e j) del precedente punto 1.; b) trasmettere al soggetto esecutore una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui agli art. 6 e 7 con la cadenza indicata nell’allegato 5; c) predisporre ed inviare al soggetto esecutore entro 10 giorni lavorativi la comunicazione di nomina a terzo responsabile di cui all’art. 4, comma 2 (allegato 12); d) comunicare al soggetto esecutore entro 2 giorni lavorativi eventuali revoche, dimissioni o decadenze dall’incarico di terzo responsabile (allegato 12); e) in caso di rescissione contrattuale, consegnare al proprietario o all’eventuale terzo responsabile subentrante l’originale del libretto di impianto e gli eventuali allegati debitamente aggiornati. 3. Manutentore Il Manutentore è il tecnico che, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, viene incaricato dal responsabile dell’impianto ad eseguire i controlli di cui al punto 10. dell’allegato 1 – definizioni e le manutenzioni di cui ai punti 20., 21. e 22. dello stesso allegato. In tale veste, tra l’altro, è tenuto a: a) compilare le parti del libretto di impianto di sua competenza; b) effettuare i controlli e le manutenzioni secondo quanto stabilito nei commi 1., 2. e 3., dell’art. 7 del D.P.R. n. 74/2013; c) effettuare i controlli di efficienza energetica secondo quanto stabilito nei commi 1., 2., 3. e 4., dell’art. 8 del D.P.R. n. 74/2013; d) redigere e firmare in tre copie il pertinente rapporto di controllo efficienza energetica al termine delle operazioni di controllo (una copia va consegnata al responsabile dell’impianto, una inviata al soggetto esecutore ed una trattenuta per se); e) dichiarare esplicitamente ed in forma scritta all’utente/committente e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi: - quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose; - con quale frequenza le operazioni di cui sopra vanno effettuate. 4. Conduttore Il Conduttore, così come identificato al punto 7. dell’allegato 1 – definizioni, è un operatore che, dotato di idoneo patentino, esegue le operazioni di conduzione su impianti termici. La figura del conduttore è obbligatoria per impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 232 kW (art. 287, D.Lgs. 152/06). In tale veste, tra l’altro, è tenuto a: a) applicare le procedure di attivazione e conduzione dell’impianto termico; b) garantire la funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica e il controllo dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli appositi dispositivi. 39 Allegato 5 Cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo efficienza energetica Cadenza della Rapporto di Potenza termica Tipologia trasmissione controllo di Alimentazione utile (1) impianto all’autorità efficienza [kW] competente energetica (2) 10 ≤ P ≤ 100 2 Generatori alimentati a Rapporto tipo 1 combustibile liquido o solido P > 100 1 Impianti con generatore di calore a fiamma 10 ≤ P ≤ 100 4 Generatori alimentati a gas, Rapporto tipo 1 metano o Gpl P > 100 2 Macchine frigorifere e/o pompe di calore a 12 ≤ P ≤100 4 compressione di vapore ad azionamento elettrico e Rapporto tipo 2 macchine frigorifere e/o pompe di calore ad P ≥ 100 2 Impianti con assorbimento a fiamma diretta macchine frigorifere/pompe Pompe di calore a di calore compressione di vapore P ≥ 12 4 Rapporto tipo 2 azionate da motore endotermico Pompe di calore ad assorbimento alimentate da P ≥ 12 2 Rapporto tipo 2 energia termica Impianti Sottostazione di scambio alimentati da P > 10 4 Rapporto tipo 3 termico da rete ad utenza teleriscaldamento Microgenerazione Pel < 50 4 Rapporto tipo 4 Impianti cogenerativi Unità cogenerative Pel ≥ 50 2 Rapporto tipo 4 P - Potenza termica utile Pel - Potenza elettrica nominale. (1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto. (2) I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, nelle configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, sono stati emanati con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07 marzo 2014) e il termine ultimo per la loro adozione definitiva è stato prorogato al 15/10/2014 (D.M. 26/06/2014). 40 Allegato 6 Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici (D.P.R. n. 74/2013) Accertamenti e cadenza delle Potenza termica Servizio Alimentazione ispezioni sul 100% degli utile nominale(1) impianti Accertamento del rapporto di Compresa tra controllo dell’efficienza Gas metano o GPL 10 kW e 100 kW energetica Superiore a 100 kW Ispezioni ogni 4 anni Climatizzazione invernale Accertamento del rapporto di Minore di 20 kW e o produzione di acqua controllo dell’efficienza calda sanitaria non inferire a 10 kW energetica Combustibile liquido Compresa tra o solido Ispezioni ogni 4 anni 20 kW e 100 kW Superiore a 100 kW Ispezioni ogni 2 anni Accertamento del rapporto di Macchine Compresa tra controllo dell’efficienza frigorifere/Pompe di 12 kW e 100 kW energetica calore Tutti (2) Superiore a 100 kW Ispezioni ogni 4 anni Accertamento del rapporto di Cogenerazione e Superiore a 100 kW controllo dell’efficienza teleriscaldamento energetica (1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto (stesso sottosistema di distribuzione). (2) Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria. 41 Allegato 7 Periodi di accensione in base ai Gradi Giorno e alla zona climatica della località Zona Ore al giorno Gradi Giorno Periodo di accensione climatica di accensione Fino a 600 A Dal 1 dicembre al 15 marzo 6 ore giornaliere Da 601 a 900 B Dal 1 dicembre al 31 marzo 8 ore giornaliere Da 901 a 1400 C Dal 15 novembre al 31 marzo 10 ore giornaliere Da 1401 a 2100 D Dal 1 novembre al 15 aprile 12 ore giornaliere Da 2101 a 3000 E Dal 15 ottobre al 15 aprile 14 ore giornaliere Oltre 3000 F Nessuna limitazione Nessuna limitazione 42

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