Magistratura Onoraria: Cap 8 (PDF)
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Questo documento fornisce un'analisi approfondita della magistratura onoraria in Italia. Sono trattate le diverse figure di magistrati onorari, le loro funzioni e i requisiti per la nomina. Include dettagli sulle procedure di nomina e sui casi di incompatibilità.
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**1. La magistratura onoraria** L\'**Art 106 c2 Cost** prevede la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Si tratta di magistrati reclutati per lo svolgimento di funzioni giudiziarie ma sottrattialla procedura d\'accesso mediante pubblico...
**1. La magistratura onoraria** L\'**Art 106 c2 Cost** prevede la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Si tratta di magistrati reclutati per lo svolgimento di funzioni giudiziarie ma sottrattialla procedura d\'accesso mediante pubblico concorso. Le differenze tra le due magistrature attengono anche alle funzioni ed allo *status*. \- Sono previste figure di magistrati onorari che rispondono a esigenze diverse: in primo luogo è la stessa Cost a prevedere che il popolo possa essere chiamato l\'amministrazione della giustizia; il secondo luogo, vi sono casi in cui legislatore ha ritenuto opportuno prevedere la presenza del collegio giudicante di soggetti estranei alla magistratura ordinaria ed esperti in particolari materie diverse dal diritto. **2. Le diverse figure di magistrati onorari nell\'ordinamento giudiziario** Attualmente, la magistratura onoraria si articolano nelle figure dei Giudici di pace, Giudici onorari di Tribunale (G.o.t.), Vice procuratori onorari (V.o.p.), Giudici ausiliari, giudici esperti del tribunale per i minorenni, giudici esperti compongono i colleghi delle sezioni specializzate dei tribunali, giudici popolari delle Corti di Assise delle Corti d\'Assise d\'Appello ecc. I **Giudici di pace** sono stati istituiti con la **L 374/1991** ed esercitano funzioni giudiziarie nell\'ambito delle controversie civili di più modesta entità e, con il **D.Lgs 274/2000** anche in materia penale per i reati di minore allarme sociali (vedi cap 9). Tutte le altre figure di magistrati onorari anni invece rilevanza puramente ordinamentale. **3. I Giudici onorari di Tribunale, i Vice procuratori onorari ed i Giudici ausiliari** Le figure dei **Got** e dei **Vpo** sono state introdotte con il **D.Lgs 51/1998**. \- I ***Giudici onorari di Tribunale*** sono magistrati onorari assegnati tribunali ordinari a norma dell'**Art 42bis** **c3 ord. giud.** con funzioni di supplenza di giudici togati e destinati dunque svolge le funzioni ausiliarie sia materia civile (esclusi i procedimenti cautelari e possessori) che penale (escluse le funzioni di Gip e Gup e la trattazione di procedimenti diversi da quelli ex art 550 cpp, cioè di tutti i reati per i quali è prevista l'udienza preliminare) nell\'ambito delle controversie specificatamente previste e affidati alla cognizione del tribunale. \- I ***Vice procuratori onorari*** sono magistrati onorari assegnate le procure della Repubblica presso il tribunale norma dell\'**Art 71 ord. giud.** All\'interno dei tribunali, secondo quanto previsto dall\'**Art 43bis ord. giud.**, i Got non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento di mancanza dei giudici ordinari. Tuttavia con una **circolare** del **2003**, il CSM ha stabilito che possono essere utilizzati non solo in funzione di supplenza bensì anche con l\'assegnazione in via stabile di ordinaria di ruoli a prescindere dalla mancanza o impedimento di un giudice professionale. I giudici onorari di tribunale e viceprocuratori onorari sono ***nominati*** con decreto del Ministro della giustizia, in conformità della deliberazione del CSM, su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio. pag. 45- Per la nomina è richiesto il possesso di una serie di ***requisiti***: a) cittadinanza italiana - b) esercizio dei diritti civili e politici - c) idoneità fisica e psichica- d) età non inferiore a 25 anni e non superiore a 69 - e) laurea in giurisprudenza- f) non aver riportato condanne per delitti non colposi o appena detentiva. Sono previsti poi dei titoli di preferenza per la nomina. \- Circa la ***procedura di nomina***, il Presidente della Corte d\'Appello provvede a convocare il Consiglio giudiziario per la valutazione dei requisiti e dei titoli degli aspiranti e per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro che partecipano. \- Al fine di consentire ai Got e ai Vpo di nuova nomina una formazione professionale, è previsto che questi effettuino un periodo di ***tirocinio*** (4 mesi per i Got e 3 mesi per i Vpo). \- Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento esprimono in una relazione una valutazione sulla qualità dell\'impiego e sulla professionalità di magistrato onorario dell\'esame nello studio degli atti processuali. Nell\'ipotesi in cui anche in un solo settore vi sia una valutazione negativa dell\'attività svolta, il Presidente del Tribunale o il Procuratore della Repubblica valutano se rinnovare il periodo di tirocinio. Al termine del secondo periodo, ove l'esito del tirocinio sia ancora negativo, il capo dell\'ufficio redige un'apposita relazione per l\'inizio della procedura di revoca dell\'incarico. \- La nomina ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato alla scadenza per una sola volta. Sono espressamente previsti dalla legge casi di ***incompatibilità*** con l\'esercizio delle funzioni dei Got e dei Vpo. Non possono esercitare tali funzioni, tra gli altri, i membri del parlamento e del governo, gli ecclesiastici oppure coloro che abbiano svolto nei 3 anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie. Gli avvocati non possono esercitare la professione forense dinanzi all\'uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di Got o Vpo. I Giudici ed i Vice Procuratori onorari sono tenuti all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari in quanto compatibili. \- Il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica hanno l'obbligo di vigilare sull\'attività rispettivamente dei Giudici e dei Vice Procuratori onorari addetti ai loro uffici e sono tenuti a dare avvio ad eventuali procedimenti di revoca o disciplinari. Circa la ***responsabilità del magistrato ononario*** si deve notare che in caso di violazione dei doveri d\'ufficio non sono applicabili le sanzioni disciplinari previste dal D.Lgs 109/2006 per i magistrati ordinari. Infatti mentre per quest\'ultimi la legge prevede un procedimento giurisdizionale, orario previsto procedimento amministrativo che in caso di ritenuta responsabilità comporta la decadenza o la revoca dall\'ufficio. Il magistrato onorario ***cessa*** dall\'incarico per il compimento di 72 anni, per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma e per dimissioni. Il magistrato onorario può tuttavia anche ***decadere*** dall\'ufficio se non assume le funzioni entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma, se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all\'ufficio, per il venir meno dei requisiti necessari o se sopravvengono cause di incompatibilità. Il magistrato onorario è invece ***revocato*** dall\'ufficio in caso di non servante di doveri inerenti al medesimo o in seguito ad esito negativo del tirocinio. \- Nell\'ipotesi di cessazione determinata dal compimento del limite d\'età o per dimissioni oppure nell\'ipotesi di decadenza per mancata assunzione delle funzioni nel termine previsto o mancato volontari esercizio delle funzioni inerenti all\'ufficio, il CSM disponibile tramite la cessazione o la decadenza del magistrato senza disporre ulteriori accertamenti. \- Invece nell\'ipotesi di decadenza determinata dal venir meno di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di casi di incompatibilità oppure nell\'ipotesi di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all\'ufficio, il Presidente del Tribunale o il Procuratore della Repubblica possono proporre la revoca o la decadenza del magistrato onorario al Consiglio giudiziario. All\'esito degli accertamenti effettuati, se la notizia si rivela infondata, il Consiglio dispone l\'archiviazione del procedimento, mentre, in caso contrario, notifica all\'interessato il giorno fissato per la deliberazione. Al pag. 46termine dell'istruttoria il Consiglio giudiziario invia la proposta motivata di decadenza o di revoca il CSM. Il CSM può accogliere la proposta del consiglio giudiziario o modificarla. \- La cessazione, la decadenza o la revoca dall\'ufficio è dichiarata fu disposta con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla delibera del CSM. ***Giudici Ausiliari*** = al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili pendenti dinanzi alle corti d\'appello, il **D.Lgs 79/2003**ha previsto l\'introduzione nel nostro ordinamento della figura deiGiudici ausiliari. I Giudici ausiliari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del CSM, su proposta del Consiglio giudiziario territorialmente competente. \- Possono essere chiamati all\'ufficio di giudice ausiliario: a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato- b) i professori universitari in materie giuridiche- c) i ricercatori universitari materie giuridiche- d) gli avvocati. \- Per la nomina a giudice ausiliare sono richiesti seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano- b) avere l\'esercizio dei diritti civili e politici- c) non aver riportato condanne per delitti non colposi- d) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione di sicurezza- e) aver idoneità fisica e psichica- f) non avere precedenti disciplinari diversi della sanzione più lieve. \- La durata dell\'ufficio è fissata dalla legge in cinque anni, prorogabili per un ulteriore quinquennio.