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Università degli Studi di Milano

Lucius Camaldo

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Italian law criminal procedure criminal law legal studies

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This document discusses the concept of a 'persona offesa' in Italian criminal procedure. The document includes details regarding the rights and responsibilities of the individual affected by a crime.

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Persona offesa DIRITTO PROCESSUALE PENALE (R-Z) PROF. LUCIO CAMALDO Università degli Studi di Milano Persona offesa Persona offesa = titolare del bene o dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice e leso o messo in pericolo dalla commiss...

Persona offesa DIRITTO PROCESSUALE PENALE (R-Z) PROF. LUCIO CAMALDO Università degli Studi di Milano Persona offesa Persona offesa = titolare del bene o dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice e leso o messo in pericolo dalla commissione del reato (comunemente viene indicata come la vittima del reato) Soggetto - NON parte processuale (non ha poteri o diritti attributi alla parte per provocare la decisione finale) Prof. Lucio Camaldo - Università degli Studi di Milano 2 Persona offesa Concetto di persona offesa non si esaurisce nell’ambito delle persone fisiche, ma comprende qualunque soggetto titolare di interesse protetto dalla norma penale aggredito da comportamento criminoso (quindi anche persone giuridiche cui sia riconosciuto specifico interesse leso dal reato). Prof. Lucio Camaldo - Università degli Studi di Milano 3 Persona offesa La persona offesa vanta l’interesse all’affermazione della responsabilità penale dell’autore del reato, che si esercita mediante un’attività di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero (Corte cost. sent. 249/2020; sent. 23/2015) Prof. Lucio Camaldo - Università degli Studi di Milano 4 Diritti e facoltà della persona offesa in generale (art. 90) Art. 90 c.p.p. la persona offesa in ogni stato e grado del procedimento può: presentare memorie indicare elementi di prova (che possono valere tanto per le indagini preliminari tanto per il giudizio) con esclusione del giudizio di cassazione Nota: si tratta di comportamenti neutri che hanno il solo effetto di portare a conoscenza degli organi giudiziari notizie, elementi di prova, valutazioni di cui potranno avvalersi se lo riterranno opportuno. Prof. Lucio Camaldo - Università degli Studi di Milano 5 Diritti e facoltà della persona offesa previsti da specifiche norme (art. 90) La persona offesa dal reato esercita i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge (singole disposizioni) tra cui: ✓ diritto di ricevere informazione di garanzia (369) ✓ diritto di nominare un difensore (101) ✓ diritto di partecipare ad accertamenti tecnici non ripetibili (360) ✓ diritto di sollecitare il PM a promuovere incidente probatorio e di assistervi (394) ✓ diritto di presentare opposizione alla richiesta di archiviazione (410) ✓ diritto di sollecitare P.G. all’avocazione indagini (413) ✓ diritto alla notifica del decreto che dispone il giudizio (429.4) ✓ facoltà di suggerire domande nel corso dell’esame testimoniale (498) ✓ diritto di sollecitare il PM affinché proponga impugnazione (572) Prof. Lucio Camaldo - Università degli Studi di Milano 6 Dichiarazione di domicilio (riforma Cartabia) La persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato (art. 90 c. 1-bis) Prof. Lucio Camaldo - Università degli Studi di Milano 7 Contributo probatorio La persona offesa può fornire un importante contributo alla ricostruzione dei fatti in tutte le fasi del procedimento, potendo essere sentita: ✓ nelle indagini: come persona informata sui fatti ✓ nel giudizio: come testimone Prof. Lucio Camaldo - Università degli Studi di Milano 8 Persona offesa incapace (art. 90.2) Nel caso di persona offesa di minore età, interdetta per inabilità o infermità di mente, i diritti e le facoltà spettano ai soggetti indicati negli artt. 120 e 121 c.p. ✓ minori ultra 14 o inabilitati: diritti e facoltà sono esercitati tanto personalmente quanto, in via autonoma e nonostante un’eventuale contraria dichiarazione dell’interessato, dai genitori, dal tutore, dal curatore ✓ minori infra 14 e infermi di mente: sono rappresentati dai genitori e dal tutore Prof. Lucio Camaldo - Università degli Studi di Milano 9 Persona offesa deceduta (art. 90.3) Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa (nozione v. art. 307.4 c.p.) o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente (ultima parte inserita dal d.lgs. 212/2015 – v. dopo) Prof. Lucio Camaldo - Università degli Studi di Milano 10 Nota: prossimi congiunti Agli effetti della legge penale, s’intendono per i prossimi congiunti: gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole (art. 307 c. 4 c.p. modificato dal d.lgs. 6/2017) Prof. Lucio Camaldo - Università degli Studi di Milano 11 Difensore Art. 101 c.p.p. autorizza la persona offesa a nominare un difensore (è una facoltà ma non è un obbligo): funzioni di mera assistenza tecnica e non di rappresentanza processuale Prof. Lucio Camaldo - Università degli Studi di Milano 12 Diritto di querela La persona offesa ha in diritto di proporre querela, che costituisce una condizione di procedibilità per alcuni reati (v. indagini preliminari) Con la querela la persona offesa viene a rimuovere l'ostacolo alla promozione dell’azione penale, che la legge pone in relazione a determinate fattispecie di reato, escludendone la perseguibilità d’ufficio e sottoponendo la procedibilità, appunto, all’attivarsi dell’offeso Persona offesa – querelante Il querelante può essere condannato alle spese e ai danni derivanti al querelato dalla proposizione della querela, in caso di assoluzione del querelato perché il fatto non sussiste o non è stato da lui commesso Prof. Lucio Camaldo - Università degli Studi di Milano 13 Diritto all’interprete L'autorità procedente nomina, anche d'ufficio, un interprete quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana, nonché nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete (art. 143-bis c. 2 c.p.p.) Prof. Lucio Camaldo - Università degli Studi di Milano 14 Diritto alla traduzione La persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti. La traduzione può essere disposta sia in forma orale che per riassunto se l'autorità procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa (art. 143-bis c. 4 c.p.p.) Prof. Lucio Camaldo - Università degli Studi di Milano 15 Unione europea: vittima del reato Direttiva 2012/29/UE: nome minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato Vittima = persona fisica che ha subito un danno anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato. La nozione è estesa, in caso di morte di una persona causata direttamente da un reato, anche al familiare che ha subito un danno in conseguenza di tale evento (art. 2) Prof. Lucio Camaldo - Università degli Studi di Milano 16 Prof. Lucio Camaldo - Università degli Studi di Milano 17 Attuazione in Italia La Direttiva europea 2012/29/UE è stata attuata in Italia con il d.lgs. 212/2015 Sono stati introdotti gli artt. 90-bis, 90-ter e 90- quater c.p.p. (che seguono l’art. 90 c.p.p.) V. anche gli artt. 108-bis e 108-ter disp. att. c.p.p. Prof. Lucio Camaldo - Università degli Studi di Milano 18 Diritti informativi (art. 90-bis c.p.p.) Sin dal primo contatto con l’autorità procedente, alla persona offesa vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, una serie di informazioni importanti elencate nell’art. 90-bis c.p.p. (recentemente modificato dalla «riforma Cartabia») V. nel dettaglio il testo della norma Prof. Lucio Camaldo - Università degli Studi di Milano 19 Incertezza sull’età (art. 90 c. 2-bis) Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, PERIZIA Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali Norma inserita dal d.lgs. 212/2015 Prof. Lucio Camaldo - Università degli Studi di Milano 20 Comunicazioni dell’evasione e della scarcerazione dell’imputato (art. 90-ter) Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta (con l’ausilio della p.g.) provvedimenti di scarcerazione di imputato o indagato o di cessazione della misura di sicurezza detentiva Deve, inoltre, essere data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell’evasione dell’imputato condannato o in stato di custodia cautelare e di volontaria sottrazione dell’internato da misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti il pericolo concreto di un danno per l’autore di reato (es. condotte ritorsive poste in essere da offeso). Prof. Lucio Camaldo - Università degli Studi di Milano 21 Comunicazioni dell’evasione e della scarcerazione dell’imputato (art. 90-ter) Le comunicazioni previste al comma 1 sono SEMPRE effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti di violenza domestica o di genere, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis c.p., nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p. Nota: questa previsione (art. 90-ter c. 1-bis) è stata inserita dalla l. 69/2019 (c.d. Codice Rosso) e successivamente integrata dalla l. 134/2021 (legge delega per la riforma Cartabia) Prof. Lucio Camaldo - Università degli Studi di Milano 22 Persona offesa particolarmente vulnerabile (art. 90-quater) Con la riforma operata dal d.lgs. 212/2015 → rafforzamento della protezione delle vittime “vulnerabili” (elevato rischio di vittimizzazione secondaria = subire conseguenze negative da partecipazione al processo nella veste di fonti di prova) La condizione di vulnerabilità è desunta da: età, stato d’infermità, deficienza psichica tipologia di reato subito e modalità e circostanze del fatto per cui si procede (fatto commesso con violenza alla persona, con odio razziale, riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata, terrorismo, tratta di essere umani, caratterizzato da finalità di discriminazione o se p.o. psicologicamente o economicamente dipendente da autore di reato). Prof. Lucio Camaldo - Università degli Studi di Milano 23 Persona offesa particolarmente vulnerabile Norme che fanno riferimento alla persona offesa particolarmente vulnerabile: ✓ Art. 392 c. 1-bis: Incidente probatorio - testimonianza ✓ Art. 190-bis c. 1-bis: limite alla riassunzione delle prove già assunte ✓ Art. 398.5-quater (in incidente probatorio) e art. 498.4-quater (nel giudizio dibattimentale) - audizione protetta ✓ Art. 134 c. 4: riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni ✓ Art. 351 c. 1-ter: la polizia giudiziaria nell’assunzione delle dichiarazioni della p.o. può avvalersi di un esperto in psicologia; deve assicurarsi che p.o. non abbia contatti con indagato e non venga chiamata più volte a deporre (vale anche per PM ex art. 362 c.1-bis) Prof. Lucio Camaldo - Università degli Studi di Milano 24 Vittime vulnerabili: normativa internazionale (Consiglio d’Europa) Convenzione di Lanzarote 25/10/2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale Convenzione di Istanbul 11/05/2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica Prof. Lucio Camaldo - Università degli Studi di Milano 25 Vittime vulnerabili: normativa internazionale (Unione europea) Direttiva 2011/36/UE – prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime – attuata in Italia con d.lgs. 24/2014 Direttiva 2011/99/UE – ordine di protezione europeo – attuata in Italia con d.lgs. 9/2015 Prof. Lucio Camaldo - Università degli Studi di Milano 26 Giustizia riparativa Art. 90-bis.1 (introdotto dalla «riforma Cartabia») La vittima del reato, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, viene informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa. Tali programmi puntano proprio sul coinvolgimento della vittima e sul tentativo di creare una relazione dialogante fra quest’ultima e l’autore del reato quale indispensabile premessa per sanare la lacerazione sociale dovuta all’avvenuta commissione del reato Prof. Lucio Camaldo - Università degli Studi di Milano 27 Enti e associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato Diritti e facoltà riconosciute alla persona offesa sono esercitabili in ogni stato e grado del procedimento anche da enti e associazioni portatori di determinati interessi lesi dal reato, quando non siano stati direttamente danneggiati (art. 91 c.p.p.) Prof. Lucio Camaldo 28 Interessi collettivi o diffusi Gli enti rappresentano interessi collettivi o diffusi facenti capo a una pluralità di persone che vengono lesi da certi tipi di reato (es. reati contro l’ambiente; frodi finanziarie o alimentari, ecc.) Esempi: associazioni ambientaliste, associazioni di consumatori, ecc. Prof. Lucio Camaldo 29 Condizioni (art. 91) 2 condizioni: 1. riconoscimento in forza di legge delle finalità di tutela degli interessi lesi dal reato avvenuto prima della commissione del reato 2. deve trattarsi di organismi senza scopo di lucro (per evitare strumentalizzazioni) Prof. Lucio Camaldo 30 Consenso della persona offesa (art. 91) La partecipazione al procedimento degli enti è subordinata al consenso della persona offesa o dei prossimi congiunti della persona offesa deceduta (92.1) Il consenso deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata Il consenso può essere prestato soltanto a uno degli enti o delle associazioni, pena l’inefficacia Il consenso è sempre revocabile dall’offeso (con le stesse forme) In caso di revoca non può essere successivamente prestato né allo stesso ente, né ad un altro ente Prof. Lucio Camaldo 31 Atto di intervento degli enti e delle associazioni (art. 93) Atto di intervento a pena di inammissibilità contiene: indicazioni relative a denominazione ente o associazione, sede, disposizioni che riconoscono finalità di tutela degli interessi lesi, generalità del legale rappresentante, indicazione del procedimento, nome e cognome del difensore e indicazione della procura, esposizione sommaria delle ragioni giustificatrici dell’intervento, sottoscrizione del difensore Prof. Lucio Camaldo 32 Atto di intervento degli enti e delle associazioni (art. 93) Unitamente all’atto di intervento devono essere presentate: la dichiarazione di consenso della persona offesa la procura al difensore conferita ex art. 100 c.p.p. Prof. Lucio Camaldo 33 Atto di intervento degli enti e delle associazioni (art. 93) Se presentato fuori udienza, l’atto di intervento va notificato alle parti e produce effetto dall’ultima notificazione Produce effetto per tutta durata del procedimento in ogni stato e grado («immanenza») (93.4) È possibile l’intervento già nella fase delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare Termine ultimo per l’intervento = compimento delle attività di verifica della regolare costituzione delle parti in sede di atti introduttivi al dibattimento Prof. Lucio Camaldo 34 Opposizione Opposizione all’intervento è consentita alle parti (effettive o potenziali a seconda dello stato del procedimento) NO opposizione della persona offesa che non è parte del procedimento e se vuole può revocare in ogni momento il consenso all’intervento dell’ente (v. sopra) Se intervento avvenuto fuori udienza, l’opposizione va presentata entro 3 gg. dalla notifica dell’atto di intervento, con dichiarazione scritta, notificata al legale rappresentante di ente o associazione Il rappresentante legale dell’ente può presentare le sue deduzioni nei 5 gg. successivi Prof. Lucio Camaldo 35 Opposizione Sull’opposizione provvede senza ritardo con ordinanza il giudice per le indagini preliminari (GIP) o il giudice dell’udienza preliminare (GUP) o il giudice del dibattimento, a seconda che la presentazione dell’atto di intervento dell’ente o dell’associazione sia avvenuta nella fase delle indagini, in udienza preliminare o per il dibattimento (art. 95) Se l’opposizione è accolta → estromissione dell’ente Prof. Lucio Camaldo 36 Opposizione Decisione di esclusione adottabile anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del «processo» (non nelle indagini preliminari) non appena il giudice accerti la carenza dei requisiti di legittimazione In questo caso vi è la possibilità di superamento dei limiti temporali previsti per l’opposizione delle parti (art. 95 c. 4). Prof. Lucio Camaldo 37 Giustizia riparativa L’art. 45 d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia) ricomprende gli enti e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato fra i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa Prof. Lucio Camaldo 38

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