In ragione di quanto previsto dalla legge del 1956, l'impresa doveva essere considerata artigiana: A) solo sulla base della natura usuale della propria produzione B) sulla base del... In ragione di quanto previsto dalla legge del 1956, l'impresa doveva essere considerata artigiana: A) solo sulla base della natura usuale della propria produzione B) sulla base della natura artistica od usuale della propria produzione. C) sulla base della dichiarazione d'intenti dell'imprenditore D) sulla base delle dimensioni
Understand the Problem
La domanda chiede di identificare quale criterio fosse previsto dalla legge del 1956 per considerare un'impresa come artigiana, presentando diverse opzioni tra cui scegliere.
Answer
B) sulla base della natura artistica od usuale della propria produzione
La risposta corretta è B) sulla base della natura artistica od usuale della propria produzione.
Answer for screen readers
La risposta corretta è B) sulla base della natura artistica od usuale della propria produzione.
More Information
La legge del 1956 definisce come artigiana un'impresa che si occupa della produzione di beni o servizi di natura artistica o usuale.
Tips
Un errore comune potrebbe essere di confondere la natura artistica con altre caratteristiche come la dimensione dell'impresa.
Sources
- La legge quadro sull'artigianato: effetti civili e amministrativi - jstor - jstor.org
- LEGGE 25 luglio 1956, n. 860 (1) - Casa Portale - casaportale.com
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