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Questions and Answers
Quale tra le seguenti affermazioni descrive accuratamente il ruolo del giudice nel processo penale italiano in relazione alle richieste delle parti?
Quale tra le seguenti affermazioni descrive accuratamente il ruolo del giudice nel processo penale italiano in relazione alle richieste delle parti?
- Il giudice non è vincolato dalle richieste delle parti e può discostarsi da esse, basandosi sull'osservanza della legge e sul fatto storico enunciato nell'imputazione. (correct)
- Il giudice è vincolato a decidere solo entro i limiti delle richieste fatte dalla parte che ha subito il danno maggiore.
- Il giudice è strettamente vincolato alle richieste del P.M., ma ha discrezionalità nel valutare le richieste della difesa.
- Il giudice deve sempre decidere in linea con le richieste congiunte delle parti, garantendo un esito concordato.
In quale circostanza, secondo l'articolo 465 del codice di procedura penale, il presidente del tribunale o della corte d'assise può validamente anticipare l'udienza?
In quale circostanza, secondo l'articolo 465 del codice di procedura penale, il presidente del tribunale o della corte d'assise può validamente anticipare l'udienza?
- Solo se vi è rischio di prescrizione imminente del reato contestato.
- In presenza di giustificati motivi non afferenti alla nullità della citazione a giudizio o della sua notifica, garantendo il diritto di difesa. (correct)
- Esclusivamente su richiesta concorde di tutte le parti coinvolte nel processo.
- Quando si presenta la necessità di esaminare immediatamente nuovi testimoni non inclusi nelle liste originali.
Qual è il termine minimo di preavviso che deve essere garantito all'imputato e alle altre parti nel caso di anticipazione dell'udienza?
Qual è il termine minimo di preavviso che deve essere garantito all'imputato e alle altre parti nel caso di anticipazione dell'udienza?
- Non è previsto un termine minimo specifico, ma è sufficiente un avviso tempestivo.
- Almeno venti giorni prima della nuova data fissata.
- Almeno 24 ore prima della nuova data fissata.
- Almeno sette giorni prima della nuova data fissata. (correct)
In relazione all'articolo 469 del codice di procedura penale (proscioglimento prima del dibattimento), quale delle seguenti condizioni deve sussistere affinché il giudice possa pronunciare sentenza inappellabile di non doversi procedere?
In relazione all'articolo 469 del codice di procedura penale (proscioglimento prima del dibattimento), quale delle seguenti condizioni deve sussistere affinché il giudice possa pronunciare sentenza inappellabile di non doversi procedere?
Quale tra le seguenti opzioni descrive accuratamente la portatata della lista dei testimoni, periti e consulenti tecnici?
Quale tra le seguenti opzioni descrive accuratamente la portatata della lista dei testimoni, periti e consulenti tecnici?
Flashcards
Inizio e fine degli atti preliminari
Inizio e fine degli atti preliminari
La fase degli atti preliminari al dibattimento inizia quando la cancelleria riceve il decreto di giudizio e termina con l'apertura del dibattimento.
Potere del presidente del tribunale
Potere del presidente del tribunale
Il presidente del tribunale o della corte d'assise può, con decreto e per giustificati motivi, anticipare o differire l'udienza una sola volta, comunicandolo alle parti.
Caratteristiche del processo civile
Caratteristiche del processo civile
Nel processo civile, l'attore può disporre del diritto controverso e il giudice decide in base alle prove richieste dalle parti.
Disponibilità delle prove
Disponibilità delle prove
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Funzione necessaria degli atti
Funzione necessaria degli atti
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Study Notes
Atti Preliminari al Dibattimento
- La fase degli atti preliminari al dibattimento inizia quando la cancelleria del giudice competente riceve il decreto che dispone il giudizio e il fascicolo, e termina quando il presidente dell'organo giudicante dichiara aperto il dibattimento.
- Sia le parti sia il presidente compiono attività durante questa fase.
- Il giudice dell'udienza preliminare è responsabile di fissare la data dell'udienza dibattimentale.
- Il giudice che redige il decreto chiede al presidente dell'organo competente il giorno e l'ora dell'udienza dibattimentale.
- Alle parti presenti all'udienza preliminare è data comunicazione mediante la lettura del decreto che dispone il giudizio almeno venti giorni prima della data dell'udienza stessa.
- All'imputato, alla persona offesa e alle altre parti private assenti, è notificato il decreto che dispone il giudizio almeno venti giorni prima della data dell'udienza.
- Il Codice di Procedura Penale attribuisce al presidente dell'organo giudicante il potere di anticipare o differire l'udienza per motivi giustificati, informando le parti.
- L'articolo 465 del Codice di Procedura Penale (C.P.P.) definisce gli atti del presidente del tribunale o della corte di assise.
- L'organo a cui sono attribuiti i necessari poteri di intervento in una fase prodromica al dibattimento è il presidente del tribunale o della corte di assise.
- Il codice chiama genericamente "il giudice", riferendosi all'organo collegiale.
Anticipazione e Differimento dell'Udienza
- Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che dispone il giudizio, può, con decreto e per motivi giustificati, anticipare o differire l'udienza non più di una volta.
- Il provvedimento è comunicato al P.M., notificato alle parti private, alla persona offesa e ai difensori; in caso di anticipazione, la comunicazione deve avvenire almeno sette giorni prima.
- L'espressione "giustificati motivi" è generica, ma deve poter essere valutata concretamente, come il differimento per concomitanza con altri procedimenti o l'anticipazione per un imputato detenuto su istanza del difensore.
- La norma impedisce l'anticipazione o il differimento dell'udienza per più di una volta, ma la sua violazione non produce effetti data la mancanza di sanzioni e il principio di tassatività delle nullità (art. 177 c.p.p.).
- La nuova fissazione del processo avviene con decreto presidenziale, che deve essere portato a conoscenza delle parti interessate.
- Il termine a difesa (art. 429 co. 3° c.p.p.) non subisce riduzioni in caso di differimento dell'udienza.
- In caso di anticipazione dell'udienza, il termine di venti giorni tra la notifica del decreto e l'udienza dibattimentale rimane invariato.
- L'art. 465 c.p.p. tutela il diritto alla prova delle parti, che possono presentare la lista testimoniale in cancelleria almeno sette giorni prima del dibattimento (art. 468, co. 1 c.p.p.).
- Il provvedimento di anticipazione o differimento deve essere comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza.
Il Processo di Parti
- Il dibattimento non recepisce pienamente il sistema accusatorio, in particolare la struttura del "processo di parti", che costituisce una "radicalizzazione" di tale sistema.
- Il "processo di parti" si ha quando queste ultime dispongono sia dell'oggetto del processo sia delle prove.
- Un esempio tipico è il processo civile con diritti disponibili.
- L'attore può disporre del diritto controverso, e il giudice decide solo in base alle prove richieste dalle parti.
- Il processo penale non segue questo schema per vari motivi.
- L'azione penale è obbligatoria, e il P.M. non può operare transazioni sull'imputazione.
- Le parti non hanno l'esclusiva disponibilità dei mezzi di prova; il giudice può assumere nuove prove d'ufficio se "assolutamente necessario" (art. 507 c.p.p.).
- Il giudice non è vincolato alle richieste delle parti e può decidere diversamente, ma è vincolato all'osservanza della legge.
- L'unico limite è il fatto storico enunciato nell'imputazione, a cui il giudice può dare una diversa definizione giuridica, purché il reato non ecceda la sua competenza.
- Se il giudice accerta che il fatto storico è diverso da quello descritto nell'imputazione, deve ordinare la trasmissione degli atti al P.M. per riavviare l'azione penale.
Funzione Necessaria e Funzioni Eventuali
- La fase degli atti preliminari al dibattimento svolge varie funzioni.
- La funzione necessaria è svelare quali testimoni, consulenti tecnici, periti e imputati connessi una parte intende ammettere in dibattimento.
- A tale scopo, ogni parte deve depositare una lista con i nomi delle persone e le circostanze su cui verterà l'esame.
- Altre tre funzioni eventuali sono:
- Ottenere dal presidente del collegio giudicante l'autorizzazione alla citazione di testimoni, consulenti tecnici, periti e imputati connessi.
- Permettere l'assunzione di prove urgenti.
- Permettere la pronuncia di una sentenza anticipata di proscioglimento.
Atti Urgente (Art. 467 C.P.P.)
- Nei casi previsti dall'art. 392 c.p.p., il presidente del tribunale o della corte di assise, su richiesta di parte, dispone l'assunzione delle prove non rinviabili secondo le forme del dibattimento.
- Ciò avviene quando è possibile procedere a incidente probatorio (art. 392 c.p.p.).
- Le prove urgenti sono assunte in un'udienza diversa da quella prevista per l'incidente probatorio.
- Si tratta di un'udienza dibattimentale anticipata, pubblica, ma presieduta solo dal presidente, non dal collegio giudicante.
- Del giorno, ora e luogo dell'atto è dato avviso almeno 24 ore prima al P.M., alla persona offesa e ai difensori.
- I verbali sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento.
- La richiesta di parte è una manifestazione del potere dispositivo attribuito alle parti in tema di prove (art. 190 c.p.p.), che limita l'assunzione d'ufficio di mezzi istruttori a casi eccezionali.
- Il richiamo alle forme disciplinanti il dibattimento si riferisce alle modalità di assunzione della prova.
- L'organo deputato ad assumerla è il giudice nella composizione collegiale, e devono intervenire le parti necessarie, inclusi P.M. e difensore, che possono sollevare impedimenti legittimi alla comparizione.
Avviso all'Imputato
- La norma deve essere interpretata in modo armonico al sistema.
- Non prevede espressamente l'avviso all'imputato, ma dispone che dell'assunzione anticipata della prova sia data notizia al P.M., alla persona offesa e ai difensori.
- Pur includendo il difensore dell'imputato, l'avviso diretto all'imputato è necessario per renderlo edotto colui che è maggiormente in grado di interloquire in relazione alla prova.
- Il principio dell'assunzione della prova con le forme del dibattimento implica che l'imputato sia informato.
- Appare anomalo avvisare la persona offesa e non l'imputato.
- L'inserimento degli atti assunti nel fascicolo per il dibattimento applica il principio del giusto processo.
- Al fine di ribadire la centralità del principio del contraddittorio, le parti hanno il diritto di esaminare i soggetti che le accusano, altrimenti la prova assunta contro chi si è visto negare tale diritto è inutilizzabile.
- Non si può provare la colpevolezza sulla base di dichiarazioni di chi si è volontariamente sottratto all'esame dell'imputato e del suo difensore.
Proscioglimento Prima del Dibattimento (Art. 469 C.P.P.)
- Salvo quanto previsto dall'art. 129 co. 2° c.p.p., se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, oppure se il reato è estinto e non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio e sentiti il P.M. e l'imputato, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere.
- La norma consente il proscioglimento nella fase predibattimentale solo per improcedibilità dell'azione (ad es., difetto di querela, amnistia) e non per considerazioni di merito.
- Il proscioglimento è possibile quando non è evidente che "il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato".
- La legge vuole evitare dibattimenti superflui senza privare il cittadino innocente del diritto di vedersi riconosciuta tale condizione.
- Le ipotesi considerate sono quelle dell'improcedibilità in senso ampio dell'azione penale.
- Se dagli atti emerge chiaramente l'innocenza dell'imputato, il giudice non può pronunciare sentenza di assoluzione ma deve procedere a dibattimento, dato che l'art. 129 c.p.p. presuppone l'instaurazione di un giudizio in senso proprio.
- È necessario che sia instaurato il contraddittorio tra il P.M. e l'imputato e che entrambi non si oppongano alla conclusione predibattimentale.
- La decisione è inficiata da nullità se il proscioglimento avviene nonostante l'opposizione del P.M. o dell'imputato.
- La parte civile conserva ogni diritto nella sede naturale.
- Per l'imputato, in caso di reato rientrante nell'amnistia, si apre la scelta tra accettare la causa estintiva o rinunciarvi.
- Nel caso dell'art. 469 c.p.p., non è necessario rinunciare all'amnistia, ma è sufficiente opporsi al proscioglimento anticipato per ottenere una sentenza che, soggetta all'operatività dell'estintiva, potrà tranquillamente essere di non luogo a procedere, ed in più appellabile.
- La sentenza è inappellabile perché non concerne il merito dei fatti.
La Sentenza di non luogo a procedere
- Occorre approfondire la sentenza di non luogo a procedere prevista dall'art. 469 c.p.p., con attenzione all'ambito di operatività (estinzione del reato, improcedibilità dell'azione penale) e alla sua natura di sentenza inappellabile.
- La Corte di Cassazione ha stabilito che, nonostante l'inappellabilità sancita dall'art. 469, se viene proposto appello avverso una tale sentenza e viene emessa una sentenza a conclusione del giudizio di gravame, la corte di cassazione deve annullare senza rinvio e convertire il gravame in ricorso per cassazione (Cass., 26/05/98, Parisi, in Cass. Pen., 99, 2878).
- Va annullata senza rinvio con restituzione degli atti al giudice di primo grado, la sentenza di assoluzione nel merito emessa durante gli atti introduttivi del dibattimento e quindi al di fuori dei casi previsti dall'art. 469 c.p.p. (Cass., 04/12/08, p.m. in c. Lionello, 242788).
- La sentenza di proscioglimento per evidente causa di innocenza ex art. 129 c.p.p., emessa dopo la verifica della costituzione delle parti con dichiarazione di contumacia, non è considerata predibattimentale, trattandosi a tutti gli effetti di sentenza dibattimentale, appellabile e non solo ricorribile per cassazione (03/12/08, p.m. in c. Piscitello, 242486).
- Deve essere disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza con cui il presidente della corte di appello abbia erroneamente qualificato come ricorso per cassazione l'impugnazione proposta avverso la sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p., erroneamente indicata come predibattimentale ex art. 469 c.p.p., con restituzione degli atti al giudice di appello (Cass., 25/11/08, p.m. in c. Piscitello, 242334).
- È inammissibile per mancanza di interesse il ricorso della parte civile avverso sentenza predibattimentale che ha disposto il proscioglimento dell'imputato per remissione di querela, a meno che non vi sia impugnazione da parte del p.m.
Anticipazione e differimento dell'udienza
- L'art. 465 c.p.p., riservando al presidente del tribunale la decisione di anticipare o differire l'udienza per giustificati motivi, va letto nel senso che tali motivi devono essere diversi da quelli afferenti alla nullità della citazione a giudizio o della sua notifica
- Il presidente che rilevi tale nullità può dichiararla nell'esercizio del relativo potere esplicitamente riconosciutogli (art. 429 c.p.p.) (Cass., 23-02-93, p.m. in c. Viola ed a., inedita).
- Nella parte in cui stabilisce che, in caso di anticipazione dell'udienza rispetto alla data fissata dal g.u.p., la relativa ordinanza deve essere notificata almeno sette giorni prima della nuova udienza, non può trovare applicazione (art. 465 del c.p.p.).
Atti urgenti
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E' considerato illegittima la decisione con cui il giudice di appello rigetti, in conformità alla pronuncia di primo grado, l'eccezione di nullità del giudizio in ragione dell'anticipazione dell'udienza di discussione, senza alcun avviso agli imputati che non poterono parteciparvi
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L'ordinanza di anticipazione dell'udienza adottata fuori udienza deve essere, ex art. 465 c.p.p., notificata a tutti gli imputati oltre che ai difensori, e comunicata al p.m.
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I poteri di intervento riservati al giudice relativamente all'ammissione o alla raccolta della prova nella fase preliminare del dibattimento, ai sensi dell’art. 467 c.p.p., sono condizionati dal presupposto dell'urgenza dell'assunzione in una fase processuale interinale.
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Non può pertanto essere assunta la prova richiedibile – o già richiesta - in precedenza, nella fase preliminare, ovvero assumibile nel corso del dibattimento (Trib. Milano, 25-09-92, Mannone, in A. n. proc. pen., 93, 602).
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In tema di attività integrativa di indagine ex art. 430 c.p.p. non è utilizzabile ai fini della valutazione della pericolosità per l'imputato dell'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza l'accertamento sulla persona dell'imputato disposto dal p.m. ex art. 359 c.p.p. nella fase degli atti preliminari al dibattimento.
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Dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio, è precluso al p.m. lo svolgimento di atti che implichino la partecipazione dell’imputato.
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Nel caso in cui occorra disporre accertamenti urgenti sulla pericolosità dell’imputato, soccorre del resto al disposizione dell’art. 467 c.p.p., che prevede, su richiesta di parte, l’assunzione di prove non rinviabili da parte del presidente del tribunale o della corte di assise.
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