Talita Rossi - Tutela della personalità (PDF)

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Talita Rossi

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Italian law personal rights civil law legal studies

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This document provides an overview of personal rights in the Italian legal system, exploring the protection afforded to individuals. It delves into the national and international legal frameworks and highlights the essential characteristics of these rights, with a focus on their nature and scope. The text emphasizes that personal rights are fundamental to Italian law.

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Talita Rossi - Tutela della personalità Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1...

Talita Rossi - Tutela della personalità Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633). 1 di 13 Talita Rossi - Tutela della personalità Indice 1. LA TUTELA DELLA PERSONALITÀ.............................................................................................................. 3 2. I DIRITTI INVIOLABILI NELLE FONTI NAZIONALI E SOVRANAZIONALI................................................... 8 3. CARATTERI DEI DIRITTI DELLA PERSONA............................................................................................... 10 BIBLIOGRAFIA................................................................................................................................................. 13 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633). 2 di 13 Talita Rossi - Tutela della personalità 1. La tutela della personalità La legge riserva un diverso trattamento ai diritti patrimoniali rispetto ai diritti non patrimoniali. I primi, suscettibili di una valutazione economica, sarebbero caratterizzati dalla disponibilità (cioè sono alienabili, trasmissibili, rinunziabili) e dalla prescrittibilità (la prescrizione determina l’impossibilità di far valere un diritto a causa del suo mancato esercizio per un determinato arco di tempo). I secondi, invece, sono definiti «diritti personali», in quanto ineriscono strettamente alla persona e soltanto da questa sono esercitabili. Attenta dottrina ha sottolineato che la distinzione in realtà ha valore meramente orientativo e soffre di molteplici eccezioni: ad esempio, l’indissolubilità della situazione soggettiva dal suo titolare non è una esclusiva dei diritti della persona essendo riscontrabile anche per talune situazioni da includere tra quelle patrimoniali (ad esempio, il trasferimento da un artista ad un altro di una determinata prestazione può non soddisfare allo stesso modo l’interesse del creditore). Esistono poi diritti che, pur essendo non patrimoniali, possono essere, sia pur in limitata misura, disponibili: si pensi al diritto di voto nelle associazioni. Così come vi sono diritti di natura patrimoniale che, sia convenzionalmente sia per disposizione di legge, sono indisponibili: ad esempio, l’usufrutto legale dei genitori sui beni del figlio minore. Altri, infine, quali il diritto all’immagine o il diritto di autore, pur essendo inclusi tra le situazioni di natura personale, possono dar vita (in specie il secondo) a rapporti di contenuto patrimoniale. Criterio distintivo è comunque la valutazione a priori dell’ordinamento e non quella dell’interesse del soggetto titolare1. Tra le situazioni non patrimoniali assumono peculiare rilievo i c.d. diritti della personalità, che sono situazioni soggettive di ogni uomo in quanto tale, nel senso che ne costituiscono attributi fondamentali ed immancabili, vòlti a tutelare e a realizzare esigenze di carattere esistenziale e, mediatamente, materiale. Per la loro assoluta preminenza, esse sono definite «diritti inviolabili». 1 P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Napoli, 2021. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633). 3 di 13 Talita Rossi - Tutela della personalità Caratteristica di tali diritti è che la persona costituisce ad un tempo il soggetto titolare della situazione ed il punto di riferimento oggettivo della tutela. Per tali motivi non è possibile scindere la titolarità di queste situazioni dal loro esercizio, come invece si verifica per le altre situazioni. Quanto alla tutela e alla espansione dei diritti in esame, si contendono il campo due contrapposte teorie: la teoria atomistica (pluralistica) e la teoria monistica. La prima, muovendo dal limitato valore giuridico riconosciuto alla Costituzione, utilizza i tradizionali strumenti concettuali calibrati sulle situazioni di tipo patrimoniale e riconosce l’esistenza di tanti diritti distinti volti a tutelare, singolarmente, i diversi interessi di cui la persona è portatrice. In base a questa concezione rileverebbero unicamente i singoli ‘diritti’ espressamente disciplinati (ad esempio, il diritto al nome, art. 6; il diritto all’immagine, art. 10), potendosi procedere alla tutela di nuove situazioni (es. diritto all’oblio) unicamente mediante interpretazione estensiva o analogica delle norme che disciplinano i diritti della personalità tipizzati e regolamentati. Si parla, dunque, di c.d. tipicità dei diritti della personalità, nel senso che i diritti della personalità sarebbero sempre tipici e lo stesso art. 2 cost. che tutela i diritti inviolabili dell’uomo avrebbe natura meramente riassuntiva (priva di contenuto proprio) e programmatica (non direttamente applicabile). La concezione monistica, al contrario, prospetta l’esistenza di un unico diritto della personalità, di contenuto vago ed indistinto che riassume tutti gli altri senza identificarsi con la loro somma. Sarebbe configurabile, cioè, un unico diritto della personalità avente ad oggetto la tutela della persona vista nella sua unitarietà ed indivisibilità. Il limite di questa teoria è però quello di ricondurre tutti i diritti della personalità al contenuto e ai poteri del ‘diritto soggettivo’. Piú condivisibile si rivela l’impostazione che riconduce la tutela della persona direttamente alle norme costituzionali, che assegnano alla stessa valore prioritario. In particolare, l’art. 2 cost. esprime un principio fondamentale di tutela della persona umana: il suo contenuto non si limita a riassumere i diritti tipicamente previsti da altre disposizioni della stessa Costituzione, ma estende la tutela a situazioni atipiche. In altre parole, ogni manifestazione della persona ed ogni sua legittima Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633). 4 di 13 Talita Rossi - Tutela della personalità aspirazione allo svolgimento della propria personalità sono tutelate ed assecondate nella loro realizzazione secondo modalità non preventivamente determinate (c.d. atipicità dei diritti della personalità). Il fondamento della tutela della persona è dunque unitario in quanto la promozione della persona umana, in tutte le sue manifestazioni, assurge a principio di ordine pubblico costituzionale. Ne deriva una esigenza di elasticità della tutela dei diritti della personalità in grado di garantire ampie e diversificate forme di protezione. È evidente infatti che ogni previsione particolare non potrebbe essere esaustiva in quanto lascerebbe fuori manifestazioni ed esigenze della persona che, con l’evolversi della società e dei costumi, esigono protezione e promozione. Il giudice, pertanto, non potrà negare tutela a chi chieda garanzie su un aspetto della propria esistenza che non ha riferimento in una previsione specifica. Ciò non significa, però, che qualsiasi aspirazione dell’uomo è destinata ad essere garantita, in quanto la Costituzione si propone di bilanciare le corrispondenti esigenze degli altri con le manifestazioni della personalità che potrebbero esser lese dall’esercizio di quelle situazioni (ad esempio, il diritto all’informazione può di fatto collidere con il diritto alla riservatezza). Del resto l’art. 2 cost. impone il rispetto di inderogabili doveri di solidarietà, non soltanto economici, ma altresí politici e sociali ed impone di coniugare il personalismo con il solidarismo. L’elenco dei diritti inviolabili è dunque, da un lato, aperto essendo ammissibili diritti della personalità per così dire «atipici» e, dall’altro, storicamente condizionato: ad es., mentre l’art. 29 dello Statuto albertino dichiarava testualmente «inviolabile» il diritto di proprietà, la vigente Costituzione repubblicana disciplina tale diritto tra i «Rapporti economici» (artt. 42 ss. Cost.). Da segnalare che, negli ultimi anni, la nostra giurisprudenza ha mostrato una progressiva propensione ad ampliare il novero dei diritti « inviolabili » della persona: così, ad es., è giunta ad affermare che dovrebbe ritenersi «diritto inviolabile» quello ad una ragionevole durata del processo2; quello all’autodeterminazione in materia di trattamenti sanitari 3; quello delle persone 2 Cass. 21 maggio 2018, n. 12515; Cass. 31 ottobre 2017, n. 25855. 3 Cass. 22 agosto 2018, n. 20885. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633). 5 di 13 Talita Rossi - Tutela della personalità disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche 4, quello alla libera espressione della propria identità sessuale5, e così via. Il dato importante da segnalare è che le molteplici e diversificate esigenze esistenziali della persona umana, quali l’informazione e l’accesso alle sue fonti, la riservatezza, il mutamento di sesso, l’integrità psichica oltre che fisica, trovano nella previsione generale di tutela della persona un fondamento normativo preciso, idoneo a qualificare tali esigenze come giuridicamente meritevoli con immediate conseguenze nelle stesse relazioni intersoggettive. Alla luce di questa ricostruzione le stesse libertà costituzionali non si configurano piú quali diritti subiettivi pubblici (ossia quali pretese che possono esser fatte valere nei confronti dello Stato, ma non di singoli individui o di organizzazioni private) e la tradizionale concezione che pretende una libertà «dallo Stato» o, al piú, «nello Stato» è superata nell’attuale ordinamento, nel quale la libertà è attuata «per mezzo dello Stato». Più precisamente, in passato si credeva, in base a teorie di origine giusnaturalistica, che la persona umana fosse portatrice di diritti innati, che l’ordinamento giuridico non attribuisce, bensì riconosce. In quanto tali, tali diritti sarebbero inviolabili da parte dello Stato, nell’esercizio dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Una conferma di siffatta interpretazione viene dal fatto che, allorquando contempla singolarmente tali diritti (art. 13: libertà personale; art. 14: inviolabilità del domicilio; art. 15: libertà e segretezza delle comunicazioni; art. 16: libertà di circolazione; art. 17: libertà di riunione; art. 18: libertà di associazione; art. 19: libertà di religione; art. 21: libertà di manifestazione del pensiero e libertà di stampa; art. 24: diritto di accesso alla giustizia ed alla difesa in giudizio), la nostra Costituzione mira chiaramente a garantire il cittadino, in primo luogo, contro gli abusi e l’arbitrio dei pubblici poteri. Tuttavia, tale prospettiva dimentica che la tutela costituzionale dei diritti inviolabili non si esaurisce in una pretesa nei confronti dello Stato: i diritti inviolabili della persona sono tali anche nei confronti degli altri consociati. 4 Cass. 9 marzo 2017, n. 6129. 5 Cass. 22 gennaio 2015, n. 1126. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633). 6 di 13 Talita Rossi - Tutela della personalità Proprio in questa seconda prospettiva, il codice penale sanziona i «delitti contro la persona» (artt. 575 ss. c.p.), distinguendoli in «delitti contro la vita e l’incolumità individuale» (artt. 575 ss. c.p.: omicidio, percosse, lesione personale, ecc.), «delitti contro l’onore» (artt. 595 ss. c.p.: diffamazione), «delitti contro la libertà individuale» (artt. 600 ss. c.p.: riduzione in schiavitù). Dal canto suo, il codice civile detta norme specifiche a tutela dell’integrità fisica (art. 5 c.c.), del nome (artt. 6-9 c.c.) e dell’immagine (art. 10 c.c.). Inoltre, la necessità di apprestare una tutela piú ampia induce a prospettare l’esistenza di pretese o di poteri di partecipazione e controllo corrispondenti ad obblighi di contenuto positivo posti a carico di chi, in determinate circostanze, è tenuto a tutelare o promuovere la personalità del soggetto titolare (si pensi alla tutela della salute sul posto di lavoro, al potere di verificare la rispondenza a verità delle informazioni contenute nelle banche dati). “Libertà per mezzo dello Stato” significa, dunque, che l’ordinamento deve intervenire con azioni positive e rimuovere tutti gli ostacoli al pieno e libero sviluppo della persona umana. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633). 7 di 13 Talita Rossi - Tutela della personalità 2. I diritti inviolabili nelle fonti nazionali e sovranazionali Il valore della persona è centrale nel nostro ordinamento ed è significativo sottolineare che vi è stata una profonda evoluzione delle forme di tutela apprestate in materia di diritti della personalità. Con particolare riguardo all’àmbito europeo, si segnalano: il Trattato sull’Unione europea, il quale, nel rinviare ai diritti fondamentali previsti dalla Convenzione europea e dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri, prescrive il rispetto dei diritti della persona «in quanto princípi generali del diritto comunitario»; la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, la quale enuncia nel suo preambolo la finalità di «rafforzare la tutela dei diritti fondamentali»; da ultimo, il Trattato di Lisbona del dicembre 2007 (ratificato con l. 2 agosto 2008, n. 130), che attribuisce un carattere giuridicamente vincolante alla Carta dei diritti fondamentali e prevede l’obbligo dell’Unione stessa di aderire alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Particolarmente rilevante è altresì il ruolo della giurisprudenza europea nell’affermazione della preminenza dei diritti personalistici su quelli economici. La Corte di giustizia dell’Unione europea, infatti, dopo un iniziale atteggiamento negativo, è giunta ad affermare che «i diritti fondamentali della persona fanno parte dei princípi generali del diritto comunitario, di cui la Corte garantisce l’osservanza»6. La «difesa della dignità umana» è definita parte integrante dell’ordine pubblico comunitario e limite invalicabile nell’esercizio delle attività economiche7. Ne discende l’obbligo per i giudici di garantire il controllo di legittimità di tutti gli atti comunitari sotto il profilo della loro conformità ai diritti fondamentali. Quanto alle fonti di derivazione extrastatuale si segnalano, tra gli altri, la «Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo», approvata con risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948 il «Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali culturali» 6 CGCE 12.11.69 c-29/69. 7 CGCE 14.10.04 c-36/02. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633). 8 di 13 Talita Rossi - Tutela della personalità ed il «Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici», adottati a New York il 16 dicembre 1966, cui è stata data esecuzione in Italia con L. 25 ottobre 1977, n. 881. Nel nostro ordinamento le norme che tutelano la persona umana sono contenute, oltre che nella Costituzione, nel codice civile (artt. 5-10, 2043), in quello penale (là dove si vietano atti lesivi della vita o dell’integrità fisica e psichica, e violazioni dell’altrui libertà) ed in leggi complementari (ad esempio, quelle sull’interruzione della gravidanza, sui trapianti, sul diritto di autore o sulla riforma del diritto internazionale privato), ma la diversità degli strumenti o delle discipline non implica trattazioni separate o divergenti presupposti di tutela, dal momento che tali norme non possono essere lette che come profili attuativi delle previsioni costituzionali e, dunque, del supremo ed unitario valore di tutela della persona umana e della sua dignità. L’art. 2 cost. esprime infatti un principio generale fondamentale di tutela della persona umana e non si limita a riassumere i diritti tipicamente previsti da altre disposizioni, ma estende la tutela a situazioni atipiche. Questa ampia visione dei diritti della personalità implica l’abbandono della tradizionale concezione che ritiene che gli stessi abbiano ad oggetto un diritto su se stesso o sul proprio corpo, in termini di «bene» esterno al soggetto: secondo queste teorie gli interessi concernenti la personalità (anche quelli di carattere immateriale) sarebbero beni che il soggetto possiede e sui quali esercita un vero e proprio potere di godimento di stampo dominicale. Così non è. Il principale limite al potere di disposizione delle situazioni personali risiede infatti nel fondamentale valore della dignità umana che non permette di concepire l’esercizio delle situazioni esistenziali nei medesimi termini di quelle a contenuto patrimoniale. Del resto, le stesse norme costituzionali prevedono una limitazione delle situazioni esistenziali a favore di altri diritti: ad esempio, rinunzia al diritto alla riservatezza a favore del c.d. diritto di cronaca o donazione di organo a favore della salute altrui. Ciò significa che i diritti della personalità vanno prospettati in chiave relazionale in quanto la relativa tutela la si determina esaminando la loro incidenza su altre situazioni soggettive ad essi collegate. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633). 9 di 13 Talita Rossi - Tutela della personalità 3. Caratteri dei diritti della persona Tradizionalmente si afferma che i diritti della persona sono connotati dai caratteri: a) della necessarietà, in quanto competono a tutte le persone fisiche, che li acquistano al momento della nascita e li perdono solo con la morte; b) della imprescrittibilità, in quanto il non uso prolungato non ne determina l’estinzione (ad es., se per anni non ho reagito contro l’utilizzo abusivo della mia immagine, non per questo perdo il diritto di farlo in futuro); c) della assolutezza, in quanto, da un lato, implicano, in capo a tutti i consociati, un generale dovere di astensione dal ledere l’interesse presidiato da detti diritti e, dall’altro, sono tutelabili erga omnes, cioè nei confronti di chiunque li contesti o li pregiudichi; d) della non patrimonialità, in quanto tutelano valori della persona non suscettibili di valutazione economica; e) della indisponibilità, in quanto non sono rinunziabili, seppure si ammetta la possibilità di consentirne l’uso ad altri, a titolo gratuito o anche oneroso (si pensi, ad es., al testimonial che concede, a fini di lucro o di solidarietà, l’uso della propria immagine per una campagna pubblicitaria). In ogni caso, devono ritenersi invalidi quegli atti dispositivi che, alla stregua della coscienza sociale, risultino incompatibili con i valori fondamentali della persona: ad es., nullo deve ritenersi l’accordo in forza del quale un aspirante cantante si impegni, nei confronti della propria casa discografica, ad assumere definitivamente una determinata «personalità», ritenuta idonea a far presa sul pubblico, rinunciando al proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico, affettivo, sentimentale, ecc. Delicata è la individuazione dei soggetti ai quali spettano i diritti in esame. Si discute se essi competano anche al nascituro e al defunto. Tradizionalmente si dava risposta negativa sulla base della convinzione che l’attribuzione di situazioni protette inerenti alla persona dipendesse dall’essere quella persona in vita. Tuttavia, con riferimento al nascituro, parte della giurisprudenza piú recente ammette la titolarità di situazioni esistenziali quali il diritto alla Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633). 10 di 13 Talita Rossi - Tutela della personalità salute, all’onore, alla reputazione e all’identità personale; in tale prospettiva l’evento nascita, ex art. 1 c.c., rappresenta meramente una condizione per la loro azionabilità in giudizio a fini risarcitori, in séguito alla lesione. Degna di nota è la posizione dello straniero rispetto al riconoscimento dei diritti della personalità. È noto che l’art. 16 disp. prel. riconosce allo straniero «il godimento dei diritti civili» soltanto se reciprocamente analoghi diritti sono garantiti dallo Stato straniero ad un cittadino italiano. La concezione costituzionale dei diritti dell’uomo ha tuttavia modificato il significato espresso da tale disposizione e ha imposto una equiparazione dello straniero al cittadino per il godimento di diritti inerenti allo status civitatis: anche lo straniero infatti ha diritto a realizzare la sua personalità. La giurisprudenza ha, pertanto, riletto la norma citata in funzione attuativa della Costituzione e del principio personalista affinché la condizione di reciprocità non riguardi anche i diritti inviolabili della persona: questi ultimi sono riconosciuti e garantiti ad ogni uomo a prescindere dalla sua cittadinanza e dalla reciprocità. Segnatamente il limite della condizione di reciprocità «è applicabile solo in relazione ai diritti non fondamentali della persona», atteso che i diritti fondamentali, siccome riconosciuti dalla Costituzione, non possono essere limitati dall’art. 16 disp. prel., «con la conseguenza che la relativa tutela deve essere assicurata, senza alcuna disparità di tratta mento, a tutte le persone, indipendentemente dalla cittadinanza (italiana, comunitaria ed extracomunitaria)»8. Quanto alle forme di tutela di tali diritti, è evidente che la tutela della persona è attuabile non soltanto nel momento successivo alla lesione (allorché peraltro la riparazione del danno non può ripristinare la perdita subita), ma anche in via preventiva. Talvolta, infatti, la tutela risarcitoria non è in grado di riparare il danno subito, essendo più utile intervenire con la cd. tutela inibitoria, volta ad ottenere che l’attività dannosa cessi e non provochi ulteriori lesioni 9. Occorre inoltre verificare se l’apparto processuale sia adeguato a tutelare interessi e valori che emergono dalle norme costituzionali o se piuttosto non siano da valorizzare rimedi di tipo extra- 8 Così Cass. 10504/09. 9 P. PERLINGIERI, Azione inibitoria e interessi tutelati, in Giusto proc. civ., 2006, p. 7 ss. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633). 11 di 13 Talita Rossi - Tutela della personalità processuale, talvolta più idonei a reagire ad una lesione del valore della persona: si pensi agli strumenti della rettifica dell’informazione (art. 8 l. 8 febbraio 1948, n. 47) e di limitazione del trattamento (art. 18 reg. UE 679/2016 e 8, comma 2, Carta UE). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633). 12 di 13 Talita Rossi - Tutela della personalità Bibliografia  Il materiale della lezione è stato tratto dai seguenti Autori, ai quali si rinvia per i dovuti approfondimenti:  P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, Napoli, 2021.  P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti, Vol. III, Situazioni giuridiche, Napoli, 2021.  Torrente e P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 2019. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633). 13 di 13

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