Regolamento (UE) 2021/1060 - Disposizioni comuni sui Fondi dell'UE
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Summary
Questo regolamento stabilisce le disposizioni comuni applicabili a diversi fondi europei, come il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), e altri. Il documento si concentra su regole strategiche, finanziarie e sulla cooperazione territoriale.
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30.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 231/159 REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del...
30.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 231/159 REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 177, l’articolo 322, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 349, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1), visto il parere del Comitato delle regioni (2), visto il parere della Corte dei conti (3), deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4), considerando quanto segue: (1) L’articolo 174 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) dispone che, al fine di rafforzare la propria coesione economica, sociale e territoriale, l’Unione debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che rivolga un’attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Tali regioni beneficiano in modo particolare della politica di coesione. L’articolo 175 TFUE impone all’Unione di appoggiare la realizzazione di tali obiettivi con l’azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», il Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti. L’articolo 322 TFUE costituisce la base per adottare le regole finanziarie che stabiliscono le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti, oltre che il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. (2) Per promuovere ulteriormente l’attuazione coordinata e armonizzata dei fondi dell’Unione attuati in regime di gestione concorrente, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE +), il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund — JTF), e le misure finanziate in regime di gestione concorrente del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA), del Fondo Asilo e migrazione (AMIF), del Fondo Sicurezza interna (ISF) e dello Strumento di sostegno finanziario per la politica di gestione delle frontiere e i visti (BMVI), dovrebbero essere stabilite regole finanziarie in base all’articolo 322 TFUE per tutti questi fondi (collettivamente, «fondi») , specificando chiaramente l’ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti. È inoltre opportuno stabilire disposizioni comuni in base all’articolo 177 TFUE in merito alle regole strategiche specifiche per FESR, FSE+, Fondo di coesione, JTF e FEAMPA. (1) GU C 62 del 15.2.2019, pag. 83. (2) GU C 86 del 7.3.2019, pag. 41. (3) GU C 17 del 14.1.2019, pag. 1. (4) Posizione del Parlamento europeo, del 27 marzo 2019 (GU C 108 del 26.3.2021, pag. 638) e posizione del Consiglio in prima lettura del 27 maggio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 24 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). L 231/160 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.6.2021 (3) Date le specificità di ciascun fondo, regole specifiche applicabili a ciascun fondo e all’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) nell’ambito del FESR dovrebbero essere specificate in regolamenti distinti («regolamenti specifici relativi ai fondi») per integrare il presente regolamento. (4) Le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di finanziamenti supplementari volti a compensarne la situazione strutturale socioeconomica e gli svantaggi derivanti dai fattori di cui all’articolo 349 TFUE. (5) Le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di finanziamenti supplementari per compensare gli svantaggi naturali o demografici gravi di cui all’articolo 2 del protocollo n. 6 dell’atto di adesione del 1994. (6) È opportuno che i principi orizzontali enunciati nell’articolo 3 del trattato sull’Unione europea (TUE) e nell’articolo 10 TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall’articolo 5 TUE, siano rispettati nell’attuazione dei fondi, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. È altresì opportuno che gli Stati membri rispettino gli obblighi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e assicurino l’accessibilità coerentemente in particolare con l’articolo 9 della stessa e in conformità del diritto dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. In tale contesto, è opportuno attuare i fondi in modo da promuovere il passaggio dall’assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare ad eliminare le disuguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne e a integrare la prospettiva di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l’origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. I fondi non dovrebbero sostenere azioni che contribuiscano a qualsiasi forma di segregazione o esclusione e, nel finanziamento delle infrastrutture, dovrebbero garantire l’accessibilità per le persone con disabilità. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell’Unione, degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, come stabilito all’articolo 11 e all’articolo 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio «chi inquina paga», degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e dell’accordo di Parigi adottato ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (5) («accordo di Parigi»). Al fine di proteggere l’integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio delle imprese devono essere conformi alle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE. La povertà è una sfida che riveste particolare importanza nell’Unione. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero pertanto essere perseguiti al fine di contribuire all’eliminazione della povertà nonché al fine di fornire un sostegno adeguato, in particolare alle autorità locali e regionali delle aree costiere e urbane, per affrontare le sfide socioeconomiche connesse all’integrazione dei cittadini di paesi terzi e al fine di fornire un sostegno adeguato alle zone e comunità svantaggiate nelle aree urbane. (7) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento (UE), Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) («regolamento finanziario»), definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio dell’Unione attraverso sovvenzioni, appalti, premi, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni. e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione. (8) Se è stabilito un termine entro il quale la Commissione deve agire nei confronti degli Stati membri, la Commissione dovrebbe tenere conto di tutte le informazioni e i documenti necessari in modo tempestivo ed efficiente. Qualora i documenti presentati dagli Stati membri in qualsiasi forma nell’ambito del presente regolamento siano incompleti o non conformi ai requisiti del presente regolamento e dei regolamenti specifici relativi ai fondi, e quindi non permettano alla Commissione di agire disponendo di informazioni complete, il termine dovrebbe essere sospeso fino a quando gli Stati membri non adempiano i requisiti normativi. Inoltre, poiché alla Commissione è preclusa la possibilità di effettuare pagamenti per le spese, incluse nelle domande di pagamento, sostenute dai beneficiari e pagate nell’attuazione delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, il termine per l’esecuzione dei pagamenti da parte della Commissione non dovrebbe essere attivato per tali spese. (5) GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4. (6) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1). 30.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 231/161 (9) Al fine di contribuire al conseguimento delle priorità dell’Unione, i fondi dovrebbero concentrare il loro sostegno su un numero limitato di obiettivi strategici rispondenti alla missione specifica di ciascun fondo nel rispetto degli obiettivi posti dal trattato. Gli obiettivi strategici dell’AMIF, dell’ISF e del BMVI dovrebbero essere stabiliti nei rispettivi regolamenti specifici relativi ai fondi. Il JTF e le eventuali risorse del FESR e del FSE+ trasferite su base volontaria come sostegno complementare al JTF dovrebbero contribuire a un unico obiettivo specifico. (10) Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi dovrebbero contribuire all’integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell’Unione al sostegno degli obiettivi climatici. In tale contesto, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell’Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Meccanismi adeguati per garantire l’immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture sostenuti dovrebbero essere parte integrante della programmazione e dell’attuazione dei fondi. (11) Data l’importanza di arginare la perdita di biodiversità, i fondi dovrebbero contribuire a integrare l’azione a favore della biodiversità nelle politiche dell’Unione e a conseguire l’ambizioso traguardo generale di destinare il 7,5 % della spesa annuale a titolo del quadro finanziario pluriennale (QFP) agli obiettivi relativi alla biodiversità nell’anno 2024 e il 10 % della spesa annuale a titolo del QFP agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e di biodiversità. (12) Una parte del bilancio dell’Unione destinato ai fondi dovrebbe essere eseguita dalla Commissione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi del regolamento finanziario. In sede di attuazione dei fondi in regime di gestione concorrente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero di conseguenza rispettare i principi del regolamento finanziario, quali la sana gestione finanziaria, la trasparenza e la non discriminazione. (13) È opportuno che gli Stati membri al livello territoriale appropriato e secondo il rispettivo quadro istituzionale, giuridico e finanziario e gli organismi da essi designati a tal fine siano responsabili della preparazione e dell’attuazione dei programmi. L’Unione e gli Stati membri dovrebbero astenersi dall’imporre norme superflue che comportino oneri amministrativi eccessivi per i beneficiari. (14) Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell’attuazione dei fondi, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento delle autorità regionali, locali, cittadine e di altre autorità pubbliche, della società civile e delle parti economiche e sociali e, se del caso, delle organizzazioni di ricerca e delle università. Al fine di assicurare la continuità nell’organizzazione dei partenariati, il codice europeo di condotta sul partenariato per gli accordi di partenariato e i programmi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei istituito dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione (8) («codice europeo di condotta in materia di partenariato») dovrebbe continuare ad applicarsi ai fondi. (15) A livello dell’Unione il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, compresi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, costituisce il quadro di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l’attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali riforme. Tali strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali di riforma annuali in modo da definire e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere con finanziamenti nazionali o dell’Unione, o con entrambi. Esse dovrebbero inoltre permettere di utilizzare il finanziamento dell’Unione in modo coerente e massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario apportato in particolar modo dai fondi, dal dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), e dal Programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) («regolamento InvestEU»). (7) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13). (8) Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1). (9) Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17). (10) Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30). L 231/162 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.6.2021 (16) Nella preparazione dei documenti di programmazione gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità dell’articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate in conformità dell’articolo 148, paragrafo 4, TFUE, nonché delle raccomandazioni complementari della Commissione formulate conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e, per quanto riguarda l’AMF, l’ISF e il BMVI, di altre pertinenti raccomandazioni dell’Unione rivolte allo Stato membro. Durante il periodo di programmazione 2021-2027 («periodo di programmazione») gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente al comitato di sorveglianza e alla Commissione sui progressi compiuti nell’attuazione dei programmi che sostengono la realizzazione delle raccomandazioni specifiche per paese. Nel corso del riesame intermedio, gli Stati membri dovrebbero esaminare tra l’altro la necessità di modifiche del programma per adeguarsi alle nuove sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate o modificate dopo l’inizio del periodo di programmazione. (17) Gli Stati membri dovrebbero tenere conto, per i loro programmi, anche in sede di riesame intermedio, oltre che per le esigenze finanziarie in materia di investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, del contenuto dei loro piani nazionali integrati per l’energia e il clima che dovranno elaborare a norma del regolamento (UE) 2018/1999, nonché dell’esito del processo di elaborazione delle raccomandazioni dell’Unione in relazione a tali piani. (18) L’accordo di partenariato, redatto da ciascuno Stato membro, dovrebbe essere un documento strategico e conciso che orienta i negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato sull’elaborazione dei programmi nell’ambito del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA. Al fine di razionalizzare il processo di approvazione, nella sua valutazione la Commissione dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità, in particolare per quanto concerne la lunghezza dell’accordo di partenariato e le richieste di informazioni aggiuntive. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi non dovrebbe essere necessario modificare gli accordi di partenariato durante il periodo di programmazione. Lo Stato membro dovrebbe tuttavia essere in grado di presentare alla Commissione, se lo desidera, una modifica dell’accordo di partenariato per tenere conto dei risultati del riesame intermedio. Per facilitare la programmazione ed evitare la sovrapposizione di contenuti nei documenti di programmazione, un accordo di partenariato può essere inserito in un programma quale parte di esso. (19) Al fine di offrire agli Stati membri sufficiente flessibilità nell’esecuzione delle loro dotazioni in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere possibile trasferire determinati livelli di finanziamenti tra i fondi e tra gli strumenti in regime di gestione concorrente e gli strumenti a gestione diretta e indiretta. Se la situazione socioeconomica specifica di uno Stato membro lo giustifica, tale livello di trasferimento dovrebbe essere più elevato. (20) Ciascuno Stato membro dovrebbe disporre di flessibilità nel contribuire al programma InvestEU per alimentare la garanzia dell’UE e il polo di consulenza InvestEU per gli investimenti in detto Stato membro, a determinate condizioni stabilite nel presente regolamento. (21) Al fine di garantire i prerequisiti necessari per l’impiego efficace ed efficiente del sostegno dell’Unione concesso dai fondi, è opportuno stabilire un elenco ristretto di condizioni abilitanti e una serie concisa ed esaustiva di criteri oggettivi per la loro valutazione. Ciascuna condizione abilitante dovrebbe essere collegata a un obiettivo specifico ed essere applicabile automaticamente se l’obiettivo specifico è selezionato per ricevere sostegno. Fatte salve le norme sul disimpegno, se tali condizioni non sono soddisfatte, le spese relative a operazioni riguardanti gli obiettivi specifici collegati non dovrebbero essere rimborsate dalla Commissione. Al fine di preservare un contesto favorevole agli investimenti, si dovrebbe sorvegliare regolarmente che le condizioni abilitanti siano soddisfatte in modo continuativo. Su richiesta di uno Stato membro la BEI dovrebbe essere in grado di contribuire alla valutazione del soddisfacimento delle condizioni abilitanti. È inoltre importante garantire che le operazioni selezionate per ricevere sostegno siano attuate in coerenza con le strategie e i documenti di programmazione esistenti necessari che sono alla base delle condizioni abilitanti soddisfatte, in modo che tutte le operazioni cofinanziate siano allineate al quadro strategico dell’Unione. (22) Nel perseguire gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale, il sostegno alla connettività di rete da parte del FESR e del Fondo di coesione dovrebbe mirare a completare i collegamenti mancanti alla rete transeuropea dei trasporti. (11) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1). 30.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 231/163 (23) Gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione per ogni programma che abbracci tutti gli indicatori, i target intermedi e i target finali al fine di sorvegliare la performance del programma, redigere relazioni in proposito e valutarla. Tale quadro dovrebbe consentire la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione della performance durante l’attuazione e contribuire a misurare la performance generale dei fondi. (24) Lo Stato membro dovrebbe effettuare un riesame intermedio di ciascun programma sostenuto dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal JTF. Tale riesame dovrebbe consistere in un adeguamento integrale dei programmi in base alla loro performance e permettere al contempo di tenere conto delle nuove sfide e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese emanate nel 2024, nonché dei progressi compiuti nell’attuazione dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali. Ai fini del riesame intermedio, è opportuno tenere conto della situazione socioeconomica dello Stato membro o della regione interessati, compresi eventuali sviluppi negativi di grande rilievo sul piano finanziario, economico o sociale oppure sfide demografiche e dei progressi compiuti anche verso il conseguimento degli obiettivi relativi al contributo all’azione per il clima a livello nazionale. La Commissione dovrebbe elaborare una relazione sui risultati del riesame intermedio, compresa la valutazione dell’applicazione dei costi e delle commissioni di gestione nell’ambito degli strumenti finanziari gestiti da organismi selezionati mediante aggiudicazione diretta. (25) Dovrebbero essere raffinati ulteriormente i meccanismi destinati ad assicurare il collegamento tra le politiche di finanziamento dell’Unione e la governance economica dell’Unione, in modo da permettere alla Commissione di proporre al Consiglio di sospendere integralmente o in parte gli impegni o i pagamenti a favore di uno o più programmi di uno Stato membro che omettesse di intraprendere azioni efficaci nel contesto del processo di governance economica. L’obbligo della Commissione di proporre una sospensione dovrebbe essere sospeso non appena e fintantoché sia stata attivata la cosiddetta clausola di salvaguardia generale nell’ambito del patto di stabilità e crescita. Al fine di garantire l’attuazione uniforme delle misure imposte, e data l’importanza dei loro effetti finanziari, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione da esercitare in base a una proposta della Commissione. Al fine di facilitare l’adozione delle decisioni necessarie per garantire azioni efficaci nel contesto del processo di governance economica, si dovrebbe ricorrere alla votazione a maggioranza qualificata inversa. Dato il tipo di operazioni sostenute dal FSE+ e dai programmi Interreg, il FSE+ e tali programmi dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione di tali meccanismi. (26) Al fine di consentire una risposta rapida alle circostanze eccezionali o inconsuete previste dal patto di stabilità e crescita che possono verificarsi durante il periodo di programmazione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa adottare misure temporanee per agevolare il ricorso ai fondi in risposta a tali circostanze. La Commissione dovrebbe adottare le misure più opportune alla luce delle circostanze eccezionali o inconsuete in cui versa uno Stato membro, preservando nel contempo gli obiettivi dei fondi. La Commissione dovrebbe inoltre monitorare l’attuazione e valutare l’adeguatezza di tali misure. (27) È necessario stabilire prescrizioni comuni riguardanti il contenuto dei programmi, tenendo presente la natura specifica di ciascun fondo. Tali prescrizioni comuni possono essere integrate dalle norme specifiche di ciascun fondo. Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) («regolamento Interreg») dovrebbe stabilire disposizioni specifiche sul contenuto dei programmi Interreg. (28) Al fine di consentire flessibilità nell’attuazione dei programmi e di ridurre gli oneri amministrativi dovrebbero essere consentiti limitati trasferimenti finanziari tra priorità dello stesso programma senza che sia necessaria una decisione della Commissione di modifica del programma. Le tabelle finanziarie rivedute dovrebbero essere presentate alla Commissione al fine di garantire informazioni aggiornate sulle dotazioni finanziarie per ciascuna priorità. (29) Al fine di rafforzarne l’efficacia, dovrebbe essere possibile mettere a disposizione del JTF risorse complementari del FESR e del FSE+ su base volontaria. Tali risorse complementari dovrebbero essere erogate mediante un trasferimento volontario specifico da tali fondi al JTF, tenendo conto delle sfide dovute alla transizione, evidenziate nei piani territoriali per una transizione giusta, che è necessario affrontare. Gli importi da trasferire dovrebbero provenire dalle risorse per le categorie di regioni in cui si trovano i territori individuati nei piani territoriali per una transizione giusta. Tenuto conto di queste modalità specifiche riguardanti l’uso delle risorse del JTF, alla costituzione (12) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (cfr. pag. 159 della presente Gazzetta ufficiale). L 231/164 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.6.2021 delle risorse del JTF dovrebbe applicarsi solo il meccanismo specifico di trasferimento. È inoltre opportuno precisare che solo il presente regolamento e il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) («regolamento JTF») dovrebbero applicarsi al JTF e alle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al JTF, che costituiscono a loro volta il sostegno del JTF. Al sostegno complementare non dovrebbero applicarsi né il regolamento (UE) 2021/ 1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) («regolamento FESR e FC) né il regolamento (UE) 2021/1060del Parlamento europeo e del Consiglio (15) («regolamento FSE+»). Le risorse del FESR trasferite come sostegno complementare al JTF dovrebbero pertanto essere escluse dalla base di calcolo dei requisiti di concentrazione tematica di cui al regolamento FESR e FC e dalla base di calcolo delle dotazioni minime per lo sviluppo urbano sostenibile di cui al regolamento FESR e FC. Lo stesso vale per le risorse del FSE+ trasferite come sostegno complementare al JTF per quanto riguarda i requisiti di concentrazione tematica di cui al regolamento FSE+. (30) Per rafforzare l’approccio integrato allo sviluppo territoriale, gli investimenti sotto forma di strumenti territoriali, quali gli investimenti territoriali integrati, lo sviluppo locale di tipo partecipativo, denominato «Leader» nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), o altri strumenti territoriali a sostegno di iniziative elaborate dallo Stato membro, dovrebbero basarsi sulle strategie di sviluppo territoriale e locale. Lo stesso dovrebbe valere per iniziative correlate quali i piccoli comuni intelligenti. Ai fini degli investimenti territoriali integrati e degli strumenti territoriali elaborati dagli Stati membri, dovrebbero essere stabilite prescrizioni minime sul contenuto delle strategie territoriali. Tali strategie territoriali dovrebbero essere sviluppate e approvate sotto la responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi. Al fine di assicurare il coinvolgimento delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi nell’attuazione delle strategie territoriali, tali autorità o organismi dovrebbero essere responsabili della selezione delle operazioni da sostenere, o essere coinvolti in tale selezione. Nel promuovere iniziative di turismo sostenibile, le strategie territoriali dovrebbero assicurare l’opportuno equilibrio tra le esigenze dei residenti e quelle dei turisti, ad esempio il collegamento delle reti ciclabili a quelle ferroviarie. (31) Al fine di affrontare efficacemente le sfide in materia di sviluppo nelle zone rurali, dovrebbe essere agevolato il sostegno coordinato dei fondi e del FEASR. Gli Stati membri e le regioni dovrebbero garantire che gli interventi sostenuti dai fondi e dal FEASR siano complementari e siano attuati in modo coordinato allo scopo di creare sinergie e al fine di ridurre i costi e gli oneri amministrativi per gli organismi di gestione e i beneficiari. (32) Al fine di mobilitare meglio le potenzialità a livello locale è necessario rafforzare e agevolare le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo. Tale attività dovrebbe tenere presenti le esigenze e le potenzialità locali, oltre alle pertinenti caratteristiche socioculturali, e dovrebbe prevedere cambiamenti strutturali, costruire capacità nelle comunità e stimolare l’innovazione. Dovrebbero essere rafforzati la stretta cooperazione e l’utilizzo integrato dei fondi e del FEASR per realizzare strategie di sviluppo locale. È di importanza cruciale che ai gruppi di azione locale, che rappresentano gli interessi della comunità, siano responsabili dell’elaborazione e dell’attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Al fine di agevolare il sostegno coordinato di fondi diversi e del FEASR alle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e di facilitarne l’attuazione si dovrebbe privilegiare il ricorso a un «fondo capofila». Quando è selezionato come fondo capofila, il FEASR dovrebbe seguire le norme stabilite per l’approccio basato sul «fondo capofila». (33) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, dovrebbe essere possibile attuare l’assistenza tecnica collegata all’attuazione dei programmi su iniziativa degli Stati membri ricorrendo a un tasso forfettario basato sui progressi nell’attuazione del programma, che può anche coprire compiti orizzontali. Tuttavia, al fine di semplificare l’attuazione dei programmi a titolo dell’AMIF, dell’ISF e del BMVI e dei programmi Interreg, è opportuno utilizzare solamente il metodo basato sul tasso forfettario. Per facilitare la gestione finanziaria, è opportuno che gli Stati membri dispongano della possibilità di indicare uno o più organismi a favore dei quali dovrebbero essere effettuati i relativi rimborsi. Poiché tali rimborsi sono basati sull’applicazione di un tasso forfettario, le verifiche e gli audit dovrebbero limitarsi a verificare il rispetto delle condizioni che fanno scattare il rimborso del contributo dell’Unione, ma le spese sottostanti non dovrebbero essere soggette a verifiche o audit. Tuttavia, laddove sia preferita la continuità con il periodo 2014-2020, gli Stati membri dovrebbero disporre altresì della possibilità di continuare a (13) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (cfr. pag. 159 della presente Gazzetta ufficiale). (14) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (cfr. pag. 159 della presente Gazzetta ufficiale). (15) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (cfr. pag. 159 della presente Gazzetta ufficiale). 30.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 231/165 ricevere il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario e pagati nell’attuazione delle operazioni di assistenza tecnica attuate attraverso uno o più programmi distinti o una o più priorità nell’ambito dei programmi. Ciascuno Stato membro dovrebbe indicare nell’accordo di partenariato la propria scelta per quanto riguarda la forma di contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica, valida per l’intero periodo di programmazione. Indipendentemente dall’opzione scelta, dovrebbe essere possibile che l’assistenza tecnica sia integrata da misure mirate, volte allo sviluppo di capacità amministrativa, con l’utilizzo di metodologie di rimborso non collegate ai costi. Dovrebbe altresì essere possibile che le azioni e i risultati tangibili, unitamente ai corrispondenti pagamenti dell’Unione, possano essere concordati nel contesto di una tabella di marcia e collegare i pagamenti a risultati sul campo. (34) Quando uno Stato membro propone alla Commissione di finanziare una priorità di un programma, o una sua parte, con una modalità di finanziamento non collegata ai costi, le azioni, i risultati tangibili e le condizioni concordate dovrebbero riferirsi a investimenti effettivi intrapresi nell’ambito dei programmi in regime di gestione concorrente in tale Stato membro o regione. In tale contesto, dovrebbe essere assicurato il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. In particolare, in relazione all’adeguatezza degli importi collegati al soddisfacimento delle rispettive condizioni o al conseguimento di risultati, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare che le risorse impiegate siano adeguate per gli investimenti intrapresi. Se in un programma si ricorre a una modalità di finanziamento non collegata ai costi, i costi sottostanti connessi all’attuazione di tale modalità non dovrebbero essere soggetti a verifiche o audit dato che la Commissione prevede un accordo ex ante sugli importi collegati al soddisfacimento delle condizioni o al conseguimento di risultati nel programma o in un atto delegato. Verifiche e audit dovrebbero invece limitarsi a controllare che siano soddisfatte le condizioni o conseguiti i risultati che fanno scattare il rimborso del contributo dell’Unione. (35) Al fine di esaminare la performance dei programmi, gli Stati membri dovrebbero istituire comitati di sorveglianza, la composizione dei quali comprenda i rappresentanti dei partner pertinenti. Per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMPA, le relazioni di attuazione annuali dovrebbero essere sostituite da un dialogo strategico strutturato annuale basato sulle informazioni e sui dati più recenti sull’attuazione del programma comunicati dallo Stato membro. La riunione di riesame dovrebbe essere organizzata anche per i programmi riguardanti il JTF. (36) In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (16), i fondi dovrebbero essere valutati in base a informazioni raccolte in conformità di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. Tali prescrizioni dovrebbero includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dei fondi sul campo. Tali prescrizioni dovrebbero inoltre consentire di monitorare il sostegno alla parità di genere. (37) Al fine di garantire la disponibilità di informazioni aggiornate globali sull’attuazione dei programmi, dovrebbero essere prescritte relazioni elettroniche efficaci e tempestive su dati quantitativi. (38) Al fine di fornire sostegno all’elaborazione di programmi e attività correlati del successivo periodo di programmazione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia dei fondi. Al termine del periodo di programmazione, la Commissione dovrebbe effettuare valutazioni retrospettive dei fondi, che dovrebbero concentrarsi sull’impatto dei fondi. I risultati di tali valutazioni dovrebbero essere resi pubblici. (39) Le autorità del programma e i relativi beneficiari e portatori di interessi negli Stati membri dovrebbero accrescere la consapevolezza sui risultati dei finanziamenti dell’Unione e informarne il grande pubblico. La trasparenza, la comunicazione e le attività mirate alla visibilità sono essenziali per conferire visibilità all’azione dell’Unione sul campo e dovrebbero basarsi su informazioni veritiere, accurate e aggiornate. Affinché tali prescrizioni possano essere vincolanti, le autorità del programma e, in caso di inadempienza, la Commissione dovrebbero poter applicare misure correttive. (16) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. L 231/166 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.6.2021 (40) Le autorità di gestione dovrebbero pubblicare informazioni strutturate sulle operazioni selezionate e sui beneficiari sul sito web del programma che sostiene l’operazione, nel rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). (41) Al fine di semplificare l’utilizzo dei fondi e ridurre il rischio di errori è opportuno definire sia le forme del contributo dell’Unione agli Stati membri sia le forme del sostegno fornito dagli Stati membri ai beneficiari. Dovrebbe inoltre essere possibile per le autorità di gestione fornire sovvenzioni sotto forma di finanziamenti non collegati a costi se tali sovvenzioni sono coperte dal rimborso del contributo dell’Unione sulla base della stessa forma, al fine di aumentare l’esperienza con tale possibilità di semplificazione. (42) Per quanto riguarda le sovvenzioni fornite ai beneficiari, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso in misura maggiore alle opzioni semplificate in materia di costi. La soglia per il ricorso obbligatorio alle opzioni semplificate in materia di costi dovrebbe essere messa in relazione ai costi totali dell’operazione, al fine di garantire lo stesso trattamento a tutte le operazioni al di sotto della soglia, a prescindere dal fatto che il sostegno sia pubblico o privato. Se un’autorità di gestione intende proporre il ricorso a un’opzione semplificata in materia di costi in un invito a presentare proposte, dovrebbe essere possibile consultare il comitato di sorveglianza. Gli importi e i tassi stabiliti dagli Stati membri devono essere un indicatore attendibile dei costi reali. Gli adeguamenti periodici costituiscono una buona prassi nel contesto dell’attuazione del programma pluriennale per tener conto dei fattori che incidono sui tassi e sugli importi. Al fine di facilitare la diffusione delle opzioni semplificate in materia di costi, il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere metodi e tassi cui gli Stati membri possano fare ricorso senza essere tenuti a eseguire un calcolo o definire una metodologia. (43) Al fine di consentire l’applicazione immediata dei tassi forfettari, i forfettari fissi stabiliti dagli Stati membri nel periodo 2014-2020 e basati su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile dovrebbero continuare a essere applicati per operazioni analoghe sostenute dal presente regolamento senza che sia necessario un nuovo metodo di calcolo. (44) Al fine di ottimizzare la diffusione degli investimenti cofinanziati a favore dell’ambiente, si dovrebbero assicurare sinergie con il programma LIFE per l’ambiente e l’azione per il clima, istituito dal regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), in particolare mediante i relativi progetti strategici integrati e progetti strategici per la natura, nonché con i progetti finanziati nell’ambito di Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) («regolamento Orizzonte Europa») e di altri programmi dell’Unione. (45) Al fine di garantire la chiarezza del diritto è opportuno specificare il periodo di ammissibilità per le spese o i costi relativi a operazioni sostenute dai fondi a norma del presente regolamento e limitare il sostegno alle operazioni completate. È inoltre opportuno chiarire a partire da quale data le spese diventano ammissibili al sostegno dei fondi in caso di adozione di nuovi programmi o di modifiche dei programmi, compresa la possibilità eccezionale di estendere il periodo di ammissibilità all’inizio di una catastrofe naturale qualora vi sia la necessità di mobilitare urgentemente risorse in risposta a tale catastrofe. Nel contempo, è opportuno che l’attuazione dei programmi preveda flessibilità per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese per operazioni che contribuiscono agli obiettivi del programma, indipendentemente dal fatto che siano attuate al di fuori di uno Stato membro o dell’Unione o nella stessa categoria di regioni all’interno di uno Stato membro. (46) Al fine di fornire la flessibilità necessaria per l’attuazione dei partenariati pubblico-privato (PPP), l’accordo di PPP dovrebbe precisare quando una spesa è considerata ammissibile, e in particolare a quali condizioni sia sostenuta dal beneficiario o dal partner privato del PPP, a prescindere da chi effettua i pagamenti per l’attuazione dell’operazione PPP. (17) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). (18) Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53). (19) Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, che stabilisce le sue regole di partecipazione e diffusione e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1). 30.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 231/167 (47) Affinché i fondi producano un impatto efficace, equo e sostenibile, dovrebbero esservi disposizioni che garantiscano il carattere durevole degli investimenti nelle infrastrutture o nelle attività produttive e che impediscano che i fondi siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. Le autorità di gestione dovrebbero prestare particolare attenzione a non sostenere la delocalizzazione nella selezione delle operazioni, e a trattare come irregolarità gli importi indebitamente versati a operazioni che non rispettano il requisito della durata nel tempo. (48) Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l’attuazione, dovrebbe essere possibile associare il sostegno del FESR, del Fondo di coesione e del JTF a quello erogato dal FSE+ nei programmi comuni dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita». (49) Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell’Unione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra i fondi e altri strumenti pertinenti, compreso il dispositivo per la ripresa e la resilienza e la riserva di adeguamento alla Brexit. Tali sinergie dovrebbero essere conseguite tramite meccanismi chiave di facile utilizzo, vale a dire il riconoscimento di tassi forfettari per i costi ammissibili di Orizzonte Europa per un’operazione analoga e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell’Unione purché sia evitato il doppio finanziamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole per il finanziamento complementare a carico dei fondi. (50) Gli strumenti finanziari non dovrebbero essere utilizzati a favore di attività di rifinanziamento, quali la sostituzione di accordi di prestito in essere o altre forme di finanziamento di investimenti già materialmente completati o pienamente attuati alla data della decisione di investimento, bensì dedicati a sostenere qualsiasi tipologia di investimenti nuovi coerentemente con gli obiettivi strategici perseguiti. (51) La decisione delle autorità di gestione di finanziare misure di sostegno tramite strumenti finanziari dovrebbe essere presa sulla base di una valutazione ex ante. Il presente regolamento dovrebbe stabilire gli elementi obbligatori delle valutazioni ex ante, per le quali dovrebbero essere fornite le informazioni indicative disponibili alla data del loro completamento, e dovrebbe permettere agli Stati membri di avvalersi delle valutazioni ex ante eseguite per il periodo 2014-2020, aggiornate secondo necessità, al fine di evitare oneri amministrativi e ritardi nella formazione degli strumenti finanziari. (52) Al fine di agevolare l’attuazione di determinate tipologie di strumenti finanziari nei casi in cui è previsto un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni, compresi gli abbuoni di capitale, è possibile applicare le regole sugli strumenti finanziari a tali forme combinate, che vanno a formare un’operazione unica di strumenti finanziari. È tuttavia opportuno stabilire le condizioni per tale sostegno del programma e condizioni specifiche che impediscano il doppio finanziamento. (53) Nel pieno rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici che sono state già chiarite durante il periodo di programmazione 2014-2020, le autorità di gestione dovrebbero poter decidere le opzioni di attuazione più opportune per gli strumenti finanziari in modo da soddisfare i bisogni specifici delle regioni destinatarie. Inoltre, al fine di garantire la continuità con il periodo di programmazione 2014-2020, le autorità di gestione dovrebbero avere la possibilità di attuare gli strumenti finanziari mediante l’aggiudicazione diretta di un contratto alla BEI e alle istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione. Le autorità di gestione dovrebbero inoltre avere la possibilità di procedere all’aggiudicazione diretta di un contratto a banche o istituti di proprietà dello Stato che soddisfano le stesse rigorose condizioni previste dal regolamento finanziario nel periodo di programmazione 2014-2020. Il presente regolamento dovrebbe prevedere condizioni chiare per garantire che la possibilità di procedere all’aggiudicazione diretta rimanga coerente con i principi del mercato interno. In tale contesto la Commissione dovrebbe fornire sostegno ai revisori, alle autorità di gestione e ai beneficiari al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato. (54) Dato il protrarsi di un contesto caratterizzato da bassi tassi di interesse e al fine di non penalizzare indebitamente gli organismi che attuano gli strumenti finanziari, è necessario, subordinatamente a una gestione attiva della tesoreria da parte di tali organismi, consentire il finanziamento degli interessi negativi generati a seguito di investimenti dei fondi con le risorse rimborsate allo strumento finanziario. Attraverso una gestione attiva della tesoreria, gli organismi che attuano gli strumenti finanziari dovrebbero cercare di ottimizzare i rendimenti e ridurre al minimo gli addebiti, entro un livello di rischio accettabile. (55) Conformemente al principio e alle regole della gestione concorrente, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano responsabili della gestione e del controllo dei programmi e forniscano garanzie sull’uso legittimo e regolare dei fondi. Poiché la responsabilità primaria della gestione e del controllo dovrebbe spettare agli L 231/168 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.6.2021 Stati membri, i quali dovrebbero garantire che le operazioni sostenute dai fondi rispettino il diritto applicabile, è opportuno specificare i loro obblighi al riguardo. Dovrebbero essere stabiliti anche i poteri e le responsabilità della Commissione in tale contesto. (56) Al fine di rendere più rapido l’avvio dell’attuazione dei programmi, si dovrebbe facilitare il mantenimento delle disposizioni attuative del periodo di programmazione precedente. Il ricorso a sistemi informatici già creati per il precedente periodo di programmazione dovrebbe essere mantenuto con i debiti adattamenti, salvo che si renda necessaria una tecnologia nuova. (57) Per sostenere l’utilizzo efficace dei fondi, il sostegno della BEI dovrebbe essere disponibile per tutti gli Stati membri, su loro richiesta. Tale sostegno potrebbe comprendere lo sviluppo di capacità, il sostegno all’individuazione, alla preparazione e all’attuazione dei progetti, nonché la consulenza in merito agli strumenti finanziari e alle piattaforme di investimento. (58) Uno Stato membro dovrebbe avere la possibilità, di propria iniziativa, di individuare un organismo di coordinamento che mantenga i contatti con la Commissione, le fornisca informazioni e coordini le attività delle autorità del programma in tale Stato membro. (59) Al fine di razionalizzare le funzioni di gestione del programma, dovrebbe essere mantenuta l’integrazione della funzione contabile con quelle dell’autorità di gestione per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, rendendola opzionale per gli altri fondi. (60) Poiché l’autorità di gestione ha la responsabilità principale dell’attuazione efficace ed efficiente dei fondi ed espleta quindi un ampio spettro di funzioni, è opportuno definire dettagliatamente le sue funzioni in relazione alla selezione delle operazioni, alla gestione del programma e al sostegno da dare al comitato di sorveglianza. Le procedure di selezione delle operazioni possono essere di tipo competitivo o non competitivo, purché le procedure seguite e i criteri applicati siano non discriminatori, inclusivi e trasparenti, e le operazioni selezionate massimizzino il contributo del finanziamento dell’Unione e siano in linea con i principi orizzontali definiti nel presente regolamento. Al fine di perseguire l’obiettivo di realizzare un’Unione a impatto climatico zero entro il 2050, gli Stati membri dovrebbero garantire l’immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture e dovrebbero dare priorità alle operazioni che rispettano il principio dell’efficienza energetica al primo posto nella selezione di tali investimenti. (61) Le sinergie tra i fondi e gli strumenti a gestione diretta dovrebbero essere ottimizzate. Dovrebbe essere agevolata la fornitura di sostegno alle operazioni cui è già stato concesso un marchio di eccellenza o che sono state cofinanziate da Orizzonte Europa con un contributo dei fondi. Le condizioni già valutate a livello di Unione prima dell’assegnazione del marchio di eccellenza o del cofinanziamento da parte di Orizzonte Europa non dovrebbero essere valutate nuovamente purché le operazioni rispettino una serie limitata di condizioni stabilite nel presente regolamento. Ciò dovrebbe anche facilitare il rispetto delle opportune norme stabilite nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (20). (62) Per assicurare un adeguato equilibrio tra l’attuazione efficace ed efficiente dei fondi e i relativi costi e oneri amministrativi, la frequenza, la portata e la copertura delle verifiche di gestione dovrebbero basarsi su una valutazione dei rischi che tenga presenti fattori quali il numero, la tipologia, la portata e il contenuto delle operazioni attuate, i beneficiari e il livello di rischio individuato da precedenti verifiche di gestione e audit. Le verifiche di gestione dovrebbero essere proporzionate ai rischi risultanti da tale valutazione dei rischi e gli audit dovrebbero essere proporzionati al livello di rischio per il bilancio dell’Unione. (63) L’autorità di audit dovrebbe effettuare gli audit e garantire che il parere di audit fornito alla Commissione sia affidabile. Il parere di audit dovrebbe fornire garanzie alla Commissione su tre punti, vale a dire la legittimità e regolarità delle spese dichiarate, il funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e la completezza, l’accuratezza e la veridicità dei conti. Qualora un revisore indipendente abbia realizzato sui rendiconti finanziari e sulle relazioni che illustrano l’utilizzo di un contributo dell’Unione un audit fondato sui principi di audit riconosciuti a livello internazionale, che fornisce una ragionevole garanzia di affidabilità, tale audit dovrebbe costituire la base della garanzia globale di affidabilità che l’autorità di audit fornisce alla Commissione, purché siano sufficientemente comprovate l’indipendenza e la competenza del revisore conformemente all’articolo 127 del regolamento finanziario. (20) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1). 30.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 231/169 (64) Una riduzione delle prescrizioni riguardanti verifiche e audit dovrebbe essere possibile laddove si abbiano garanzie che il programma abbia funzionato efficacemente almeno negli ultimi due anni consecutivi, poiché ciò dimostra che i fondi sono attuati in maniera efficace ed efficiente per un periodo prolungato. (65) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e i costi amministrativi, nonché evitare la duplicazione di audit e di verifiche di gestione di una stessa spesa dichiarata alla Commissione, è opportuno specificare che ai fondi si applica concretamente il principio dell’audit unico. (66) Al fine di rafforzare il ruolo preventivo degli audit, di fornire trasparenza giuridica e di condividere buone pratiche, la Commissione dovrebbe poter condividere le relazioni di audit su richiesta degli Stati membri, con il consenso degli Stati membri sottoposti ad audit. (67) Al fine di migliorare la gestione finanziaria dovrebbe essere prevista una modalità semplificata di prefinanziamento. La modalità di prefinanziamento dovrebbe garantire che uno Stato membro abbia i mezzi per fornire sostegno ai beneficiari fin dall’avvio dell’attuazione del programma. (68) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri e per la Commissione, è opportuno stabilire un calendario di domande di pagamento. I versamenti della Commissione dovrebbero essere soggetti a una ritenuta del 5 % fino al pagamento del saldo annuale dei conti, una volta che la Commissione possa accertarne la completezza, l’accuratezza e la veridicità. (69) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, la procedura di accettazione annuale dei conti dovrebbe essere semplificata con la previsione di modalità più semplici di pagamento e recupero se non vi è disaccordo tra la Commissione e lo Stato membro. (70) Al fine di salvaguardare gli interessi finanziari e il bilancio dell’Unione, è opportuno stabilire e attuare misure proporzionate a livello degli Stati membri e della Commissione. La Commissione dovrebbe poter interrompere i termini di pagamento, sospendere i pagamenti intermedi e applicare rettifiche finanziarie se sono soddisfatte le relative condizioni. La Commissione dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità tenendo conto della natura, della gravità e della frequenza delle irregolarità e delle loro implicazioni finanziarie per il bilancio dell’Unione. Se non le è possibile quantificare con precisione l’importo di spesa irregolare al fine di applicare rettifiche finanziarie collegate ai singoli casi, la Commissione dovrebbe applicare una rettifica finanziaria sulla base di un tasso forfettario o per estrapolazione statistica. La sospensione dei pagamenti intermedi, sulla base di un parere motivato emesso dalla Commissione a norma dell’articolo 258 TFUE, dovrebbe essere possibile a condizione che vi sia un nesso sufficientemente diretto tra la questione trattata nel parere motivato e la spesa in questione, in grado di metterne a rischio la legittimità e la regolarità. (71) Gli Stati membri dovrebbero altresì prevenire, individuare e gestire efficacemente ogni irregolarità commessa dagli operatori economici, comprese le frodi. Inoltre, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (22) e n. 2185/96 (23) del Consiglio, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939 (24), di indagare e perseguire le frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (25). Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie a garantire che ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione cooperi (21) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1). (22) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). (23) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2). (24) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1). (25) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29). L 231/170 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.6.2021 pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, conceda i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero comunicare rapidamente alla Commissione le irregolarità riscontrate, comprese le frodi, e il seguito datovi, nonché il seguito dato rispetto a tali irregolarità e rispetto alle indagini dell’OLAF. (72) Al fine di rafforzare la protezione del bilancio dell’Unione, la Commissione dovrebbe mettere a disposizione un sistema di informazione e sorveglianza integrato e interoperabile, comprensivo di strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio per accedere ai dati pertinenti e analizzarli, e dovrebbe incoraggiarne l’utilizzo ai fini di un’applicazione generalizzata da parte degli Stati membri. (73) In linea con l’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l’introduzione di nuove risorse proprie (26), allo scopo di aumentare la protezione del bilancio dell’Unione e di Next Generation EU dalle irregolarità, comprese le frodi, è opportuno introdurre misure standardizzate per raccogliere, raffrontare e aggregare le informazioni e i dati sui destinatari dei finanziamenti dell’Unione a fini di controllo e audit. La raccolta di dati relativi a coloro che in ultima analisi beneficiano, direttamente o indirettamente, di finanziamenti dell’Unione in regime di gestione concorrente, compresi dati relativi ai titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell’Unione, è necessaria per assicurare controlli e audit efficaci. (74) Al fine di rafforzare la protezione del bilancio dell’Unione contro le irregolarità, compresa la frode, è necessario trattare i dati personali dei titolari effettivi che sono persone fisiche. In particolare, per individuare, indagare e perseguire efficacemente tali frodi o porre rimedio alle irregolarità, è necessario poter identificare i titolari effettivi che sono persone fisiche che in ultima analisi traggono vantaggio dalle irregolarità, compresa la frode. A tal fine, e a fini di semplificazione e per ridurre gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adempiere i loro obblighi per quanto riguarda le informazioni sui titolari effettivi ai sensi del presente regolamento impiegando i dati conservati nel registro già in uso ai fini della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (27). A tale riguardo, le finalità del trattamento dei dati personali dei titolari effettivi a norma del presente regolamento, vale a dire prevenire, individuare, rettificare e segnalare irregolarità, comprese le frodi, sono compatibili con le finalità del trattamento dei dati personali a norma della direttiva (UE) 2015/849. (75) Al fine di incoraggiare la disciplina finanziaria è opportuno definire le modalità di disimpegno degli impegni di bilancio a livello di programma. (76) Al fine di concedere agli Stati membri il tempo adeguato per dichiarare alla Commissione le spese fino al livello di risorse disponibili in caso di adozione delle nuove norme o dei nuovi programmi in regime di gestione concorrente dopo il 1o gennaio 2021, gli importi corrispondenti alle dotazioni non utilizzate nel 2021 dovrebbero essere riportati in proporzioni uguali agli anni dal 2022 al 2025, come previsto dall’articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (28). (77) Al fine di promuovere gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale sanciti dal TFUE, l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» dovrebbe sostenere tutte le regioni. Al fine di fornire un sostegno equilibrato e graduale e rispecchiare il livello di sviluppo economico e sociale, le risorse destinate a tale obiettivo dovrebbero essere stanziate dal FESR e dal FSE+ in funzione di un criterio di assegnazione basato prevalentemente sul prodotto interno lordo (PIL) pro capite. Gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90 % della media dell’Unione dovrebbero beneficiare del Fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita». (26) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28. (27) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73). (28) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11). 30.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 231/171 (78) Le risorse per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) dovrebbero essere destinate agli Stati membri sulla base della metodologia di assegnazione che tiene conto in particolare della densità di popolazione nelle zone di frontiera. Inoltre, al fine di garantire la continuità dei programmi esistenti, nel pertinente regolamento specifico del Fondo dovrebbero essere stabilite disposizioni specifiche per definire le aree del programma e l’ammissibilità delle regioni nell’ambito delle diverse sezioni dell’Interreg. (79) Si dovrebbero stabilire criteri oggettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei fondi. A tal fine, l’individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (29), modificato dal regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione (30). (80) Al fine di istituire un quadro finanziario appropriato per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione, e il JTF, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato membro a titolo dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», unitamente all’elenco delle regioni ammissibili, come anche le dotazioni per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg). (81) I progetti delle reti transeuropee di trasporto a norma del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga il regolamento (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 («regolamento MCE») devono continuare ad essere finanziati dal Fondo di coesione sia in regime di gestione concorrente sia in regime di esecuzione diretta mediante il meccanismo per collegare l’Europa («MCE»). Sulla base dell’approccio positivo del periodo di programmazione 2014-2020, 10 000 000 000 EUR dovrebbero essere trasferiti dal Fondo di coesione all’MCE a tal fine. (82) Determinati importi delle risorse del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione dovrebbero essere destinati all’Iniziativa urbana europea che dovrebbe essere attuata dalla Commissione in regime di gestione diretta o indiretta. (83) Al fine di garantire dotazioni adeguate alle categorie di regioni, e in via di principio, le dotazioni totali assegnate agli Stati membri per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non dovrebbero ammettere trasferimenti tra le categorie. Considerata però la necessità degli Stati membri di far fronte a sfide specifiche, è opportuno che gli Stati membri possano chiedere di trasferire parte delle loro dotazioni per le regioni più sviluppate o le regioni in transizione alle regioni meno sviluppate e dalle regioni più sviluppate alle regioni in transizione e, in tal caso, dovrebbero indicare i motivi di tale scelta. Al fine di garantire risorse finanziarie sufficienti alle regioni meno sviluppate, si dovrebbe stabilire un massimale per i trasferimenti alle regioni più sviluppate o alle regioni in transizione. Non dovrebbe essere possibile trasferire risorse da un obiettivo a un altro, tranne nei casi rigorosamente definiti nel regolamento. (84) Se una regione era classificata come una regione più sviluppata per il periodo 2014-2020 ma è classificata come regione in transizione per il periodo 2021-2027, e pertanto riceverebbe meno sostegno per il periodo 2021-2027 sulla base della metodologia di assegnazione, lo Stato membro interessato è invitato a tenere conto di questo fattore al momento di decidere in merito alla distribuzione interna dei finanziamenti. (85) Nel contesto delle circostanze uniche e specifiche dell’isola d’Irlanda, e nell’intento di fornire sostegno alla cooperazione Nord-Sud dell’accordo del Venerdì santo, il programma transfrontaliero «PEACE PLUS» deve portare avanti l’opera dei precedenti programmi Peace e Interreg tra le zone di frontiera dell’Irlanda e dell’Irlanda del Nord. Tenuto conto della sua importanza pratica, tale programma dovrebbe essere sostenuto da una dotazione specifica in modo da continuare ad appoggiare le azioni di pace e riconciliazione; sarebbe altresì opportuno assegnare a tale programma una quota adeguata della dotazione dell’Irlanda a titolo di Interreg. (29) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1). (30) Regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione, del 21 novembre 2016, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 322 del 29.11.2016, pag. 1). L 231/172 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.6.2021 (86) Occorre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento nella politica di coesione per categoria di regioni, se del caso, in modo da garantire il rispetto del principio del cofinanziamento mediante un livello adeguato di sostegno nazionale, pubblico o privato. Tali tassi dovrebbero rispecchiare il livello di sviluppo economico delle regioni in termini di PIL pro capite rispetto alla media UE-27, garantendo nel contempo che eventuali variazioni della loro classificazione non si traducano in un trattamento meno favorevole. (87) Nel quadro delle pertinenti norme di cui al patto di stabilità e crescita precisate nel codice di condotta europeo in materia di partenariato, gli Stati membri possono presentare una richiesta debitamente giustificata di ulteriore flessibilità per le spese strutturali pubbliche o equivalenti sostenute dalla pubblica amministrazione mediante il cofinanziamento degli investimenti. (88) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli elementi contenuti in determinati allegati del presente regolamento, vale a dire le dimensioni e i codici delle tipologie di intervento, i modelli di accordi di partenariato e programmi, i modelli per la trasmissione dei dati, il modello della relazione annuale di audit, il modello per le previsioni delle domande di pagamento presentate alla Commissione, l’uso dell’emblema dell’Unione, gli elementi degli accordi di finanziamento e dei documenti strategici, il sistema elettronico per lo scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione, i modelli per la descrizione del sistema di gestione e controllo, per la dichiarazione di gestione, per il parere annuale di audit, per la relazione annuale di controllo, per il modello di relazione annuale di audit per gli strumenti finanziari attuati dalla BEI o da un’altra istituzione finanziaria internazionale, per la strategia di audit, per le domande di pagamento, per i conti, per le modalità dettagliate e il modello di segnalazione delle irregolarità e per la determinazione del livello delle rettifiche finanziarie. (89) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE anche riguardo alla modifica del codice di condotta europeo in materia di partenariato al fine di adeguarlo al presente regolamento, alla definizione a livello dell’Unione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi applicabili a tutti gli Stati membri, oltre alla fissazione di metodologie di campionamento standardizzate pronte all’uso. (90) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate e trasparenti con tutti i portatori di interessi, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. (91) Al fine di garantire condizioni uniformi di adozione degli accordi di partenariato, l’adozione o la modifica dei programmi e l’applicazione delle rettifiche finanziarie, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Il conferimento delle competenze di esecuzione in relazione alla definizione della ripartizione delle dotazioni finanziarie per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione dovrebbe essere adottato senza ricorso alla procedura di comitato, in quanto esse costituiscono unicamente l’applicazione di una metodologia di calcolo predefinita. Analogamente, il conferimento delle competenze di esecuzione in relazione alle misure temporanee per l’uso dei fondi in risposta a circostanze eccezionali dovrebbe essere adottato senza ricorso alla procedura di comitato, in quanto l’ambito di applicazione è determinato dal patto di stabilità e crescita ed è limitato alle misure stabilite dal presente regolamento. (92) È opportuno che le competenze di esecuzione relative al modello della relazione finale in materia di performance siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (31). Sebbene l’atto di esecuzione sia di carattere generale, è opportuno far ricorso alla procedura consultiva per la sua adozione, in quanto esso stabilisce solo aspetti, forme e modelli di natura tecnica. (31) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). 30.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 231/173 (93) Poiché il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (32) o qualsiasi altro atto applicabile al periodo di programmazione 2014-2020 dovrebbe continuare ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenuti dai fondi per il periodo di programmazione 2014-2020 e poiché il periodo di attuazione di tale regolamento dovrebbe estendersi al periodo di programmazione del presente regolamento e al fine di garantire la continuità dell’attuazione di determinate operazioni approvate a norma di tale regolamento, è opportuno stabilire disposizioni per l’esecuzione scaglionata. Ogni singola fase dell’operazione scaglionata, che concorre allo stesso obiettivo globale, dovrebbe essere attuata secondo le norme del periodo di programmazione in cui essa riceve finanziamenti, mentre l’autorità di gestione può procedere a selezionare la seconda fase sulla base della procedura di selezione svolta nell’ambito del periodo di programmazione 2014-2020 per l’operazione in questione, purché accerti che siano rispettate le condizioni di attuazione scaglionata stabilite nel presente regolamento. (94) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e stabilire disposizioni finanziarie comuni per la parte del bilancio dell’Unione che è attuata in regime di gestione concorrente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa del notevole divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e delle sfide specifiche affrontate dalle regioni meno favorite, delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, e della necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell’Unione in regime di gestione concorrente, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (95) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (96) In vista dell’adozione del presente regolamento dopo l’inizio del periodo di programmazione e tenendo conto della necessità di attuare i fondi dell’Unione disciplinati dal presente regolamento in modo coordinato e armonizzato, e al fine di consentirne la rapida attuazione, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: (32) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320). L 231/174 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.6.2021 INDICE TITOLO I OBIETTIVI E REGOLE GENERALI RELATIVE AL SOSTEGNO Capo I Oggetto, Definizioni E Regole Generali Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione Articolo 2 Definizioni Articolo 3 Computo dei termini per le azioni della Commissione Articolo 4 Trattamento e protezione dei dati personali Capo II Obiettivi e principi strategici del sostegno a carico dei fondi Articolo 5 Obiettivi strategici Articolo 6 Obiettivi climatici e meccanismo di adeguamento in materia di clima Articolo 7 Gestione concorrente Articolo 8 Partenariato e governance a più livelli Articolo 9 Principi orizzontali TITOLO II APPROCCIO STRATEGICO Capo I Accordo di partenariato Articolo 10 Preparazione e presentazione dell’accordo di partenariato Articolo 11 Contenuto dell’accordo di partenariato Articolo 12 Approvazione dell’accordo di partenariato Articolo 13 Modifica dell’accordo di partenariato Articolo 14 Uso del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMPA attuati tramite il programma InvestEU Capo II Condizioni abilitanti e quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione Articolo 15 Condizioni abilitanti Articolo 16 Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione Articolo 17 Metodologia per istituire il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione Articolo 18 Riesame intermedio e importo di flessibilità Capo III Misure collegate a una sana governance economica e a circostanze eccezionali o inconsuete Articolo 19 Misure per collegare l’efficacia dei fondi a una sana governance economica Articolo 20 Misure temporanee per l’utilizzo dei fondi in risposta a circostanze eccezionali o inconsuete TITOLO III PROGRAMMAZIONE Capo I Disposizioni generali sui fondi Articolo 21 Preparazione e presentazione dei programmi Articolo 22 Contenuto dei programmi Articolo 23 Approvazione dei programmi Articolo 24 Modifica dei programmi Articolo 25 Sostegno congiunto del FESR, del FSE+, del JTF e del Fondo di coesione e del JTF Articolo 26 Trasferimento di risorse Articolo 27 Trasferimento di risorse dal FESR e dal FSE+ al JTF 30.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 231/175 Capo II Sviluppo territoriale Articolo 28 Sviluppo territoriale integrato Articolo 29 Strategie territoriali Articolo 30 Investimenti territoriali integrati Articolo 31 Sviluppo locale di tipo partecipativo Articolo 32 Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo Articolo 33 Gruppi di azione locale Articolo 34 Sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo Capo III Assistenza tecnica Articolo 35 Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione Articolo 36 Assistenza tecnica degli Stati membri Articolo 37 Finanziamento non collegato ai costi dell’assistenza tecnica degli Stati membri TITOLO IV SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ Capo I Sorveglianza Articolo 38 Comitato di sorveglianza Articolo 39 Composizione del comitato di sorveglianza Articolo 40 Funzioni del comitato di sorveglianza Articolo 41 Riesame annuale della performance Articolo 42 Trasmissione di dati Articolo 43 Relazione finale in materia di performance Capo II Valutazione Articolo 44 Valutazioni da parte dello Stato membro Articolo 45 Valutazione da parte della Commissione Capo III Visibilità, trasparenza e comunicazione Sezione I Visibilità del sostegno fornito dai fondi Articolo 46 Visibilità Articolo 47 Emblema dell’Unione Articolo 48 Responsabili della comunicazione e reti di comunicazione Sezione II Trasparenza dell’attuazione dei fondi e comunicazione sui programmi Articolo 49 Responsabilità dell’autorità di gestione Articolo 50 Responsabilità dei beneficiari TITOLO V SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI Capo I Forme di contributo dell’Unione Articolo 51 Forme di contributo dell’Unione ai programmi Capo II Forme di sostegno da parte degli Stati membri Articolo 52 Forme di sostegno L 231/176 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.6.2021 Sezione I Forme di sovvenzioni Articolo 53 Forme di sovvenzioni Articolo 54 Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni Articolo 55 Costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni Articolo 56 Finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni Articolo 57 Sovvenzioni soggette a condizioni Sezione II Strumenti finanziari Articolo 58 Strumenti finanziari Articolo 59 Attuazione degli strumenti finanziari Articolo 60 Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari Articolo 61 Trattamento differenziato degli investitori Articolo 62 Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi Capo III Regole di ammissibilità Articolo 63 Ammissibilità Articolo 64 Costi non ammissibili Articolo 65 Stabilità delle operazioni Articolo 66 Delocalizzazione Articolo 67 Regole specifiche di ammissibilità in materia di sovvenzioni Articolo 68 Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finanziari TITOLO VI GESTIONE E CONTROLLO Capo I Regole generali riguardanti gestione e controllo Articolo 69 Responsabilità degli Stati membri Articolo 70 Poteri e responsabilità della Commissione Articolo 71 Autorità del programma Capo II Sistemi di gestione e controllo standard Articolo 72 Funzioni dell’autorità di gestione Articolo 73 Selezione delle operazioni da parte dell’autorità di gestione Articolo 74 Gestione del programma da parte dell’autorità di gestione Articolo 75 Sostegno all’attività del comitato di sorveglianza da parte dell’autorità di gestione Articolo 76 Funzione contabile Articolo 77 Funzioni dell’autorità di audit Articolo 78 Strategia di audit Articolo 79 Audit delle operazioni Articolo 80 Modalità di audit unico Articolo 81 Verifiche di gestione e audit degli strumenti finanziari Articolo 82 Disponibilità dei documenti Capo III Affidamento su sistemi di gestione nazionali Articolo 83 Modalità proporzionate migliorate Articolo 84 Condizioni di applicazione delle modalità proporzionate migliorate Articolo 85 Modulazione durante il periodo di programmazione 30.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 231/177 TITOLO VII GESTIONE FINANZIARIA, PRESENTAZIONE ED ESAME DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE Capo I Gestione finanziaria Sezione I Norme contabili generali Articolo 86 Impegni di bilancio Articolo 87 Uso dell’euro Articolo 88 Rimborso Sezione II Regole riguardanti i pagamenti agli Stati membri Articolo 89 Tipologie di pagamenti Articolo 90 Prefinanziamento Articolo 91 Domande di pagamento Articolo 92 Elementi specifici degli strumenti finanziari nelle domande di pagamento Articolo 93 Regole comuni per i pagamenti Articolo 94 Contributo dell’Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari Articolo 95 Contributo dell’Unione basato su finanziamenti non collegati ai costi Sezione III Interruzioni e sospensioni Articolo 96 Interruzione dei termini di pagamento Articolo 97 Sospensione dei pagamenti Capo II Presentazione ed esame dei conti Articolo 98 Contenuto e presentazione dei conti Articolo 99 Esame dei conti Articolo 100 Calcolo del saldo Articolo 101 Procedura di esame dei conti Articolo 102 Procedura di esame dei conti in contraddittorio Capo III Rettifiche finanziarie Articolo 103 Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri Articolo 104 Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione Capo IV Disimpegno Articolo 105 Principi e regole del disimpegno Articolo 106 Eccezioni alle regole di disimpegno Articolo 107 Procedura di disimpegno TITOLO VIII QUADRO FINANZIARIO Articolo 108 Copertura geografica del sostegno nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» Articolo 109 Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale Articolo 110 Risorse per gli obiettivi «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e