L'Impresa - Lezione 1 (Italian)
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This Italian document outlines the definition and characteristics of an enterprise, as detailed by Article 2082 of the Italian Civil Code. It describes the elements of an enterprise as relating to economic activity,organization, professionalism involved, and various types of enterprises.
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Lezione 1 21 settembre L\'IMPRESA L\'impresa Secondo l\'articolo **2082 del codice civile** **è imprenditore colui che esercita professionalmente un\'attività organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi**. Analizzando di primo impatto l\'articolo, si nota subito che fa...
Lezione 1 21 settembre L\'IMPRESA L\'impresa Secondo l\'articolo **2082 del codice civile** **è imprenditore colui che esercita professionalmente un\'attività organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi**. Analizzando di primo impatto l\'articolo, si nota subito che fa riferimento non all\'impresa ma ad un soggetto che è l\'imprenditore. Tuttavvia è stato dimostrato che questo modo di analizzare l\'articolo è sbagliato, al centro della disciplina, c\'è l\'imprsa e non l\'imprenditore. Infatti analizzando più attentamento l\'articolo, si nota subito che esso più che definire l\'imprenditore, definisce il fenomeno che l\'imorendotpre pone in essere, questo vuol dire che l\'articolo descrive il comportamento ch si ha in un\'attività produttiva, che ha sua volta è connotata dalla professinalità, dall\'organizzazione e dall\'economicità. Questo articolo ci dice quindi che l\'attività dell\'impresa, è un **attività** **economica**, **organizzata**, al fine della produzione di scambio di beni e servzi, svolta **professionalmente**, e con **metodo economico**. Gli elementi essenziali affinchè il fenomeno impresa esista sono quindi il fatto che l\'attività deve essere economica, organizzata e svolta professionalmente. tutti questi elemento sono essenziali affinchè esista il fenomeno impresa. La definizione del codice civile riguarda quindi un certo tipo di comportamento. La definizione di impresa cambia in base alla categoria di diritto a cui si fa riferimento, infatti la definizione d\'impresa che da il diritto tributario, è diversa da questa che da il diritto commerciale. Gli elementi dell\'impresa (domanda classica d\'esame) Gli elementi che definiscono l\'impresa sono **l\'attività produttiva**, la **professionalità**, **l\'attività organizzata** e il **metodo economico.** L\'attività produttiva L\'attività produttiva richiede una **pluralità di atti non serie di atti autonomi fra loro**, **ma una sequenza coordinata strutturalmente e funzionante**. L\'attività produttiva fa quindi riferimento a un modello di comportamento, e questa sequenza deve perseguire al raggiungimento di un risultato produttivo. Questo insieme di atti deve quindi avere lo scopo produttivo, ossia devono essere diretti alla produzione di nuova utilità, o nuovi prodotti o un incremento del valore di quelli esistenti. Per esempio non è un attività produttiva, una casa in locazione, perchè non realizza la creazione di una nuova utilità. La produzione di nuova utilità avviene attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi, e questo processo da un lato consiste nel rendere disponibile un bene attraverso un procedimento di trasformazione fisico-tecnica delle materie prime; dall\'altro lato consiste nel collocare il bene sul mercato. La professionalità La professionalità fa si che l\'attività produttiva affinchè sia un\'attività d\'impresa deve essere svolta professionalmente, e questo è il primo requisito dell\'articolo 2082 del codice civile. Si è soliti attribuire questa definizione alla ripetizione nel tempo di un\'attività produttiva, ma cosi non è. La professionabilità richiede che la **ripetizione venga svolta in modo stabile e reiterato in maniera non occasionale o sporadica**. Se quindi l\'attività e fatta occasionalmente non c\'è professionalità. Ai fini della professionalità non è necessario che questa attività sia **esclusiva**, è ammessa quindi la possibiltà che il soggetto faccia più attività entrambe però in modo stabile. Il lavoro stagionale rientra nella professionalità, l\'attività può durare tre mesi l\'anno e riprendere l\'anno successivo, sempre per tre mesi, anche in questo caso si mantiene la professionalità. Affinchè però anche l\'attività stagionale venga considerata un\'attività d\'impresa è necessario che la chiusura sia una ripetizione stagionale legata al ciclo produttivo, ossia che il tipo dell\'attività si svolge in quel preciso modo. Ancora, affinche l\'attività sia professionalmente svolta non è necessario che si realizza una **pluralità di risultati produttivi**, purchè l\'affare sia caratterizzato da una certa complessità. Per esempio se si ha un\'attività d\'impresa che costruisce un edificio, e si fa solo quello, la professionalità non cade, purchè l\'affare sia caratterizzato da una certa complessità. L\'attività organizzata L\'attività organizzata è il secondo requisito dell\'articolo 2082. **L\'attività organizzata deve essere esercitata non solo con la capacità lavorativa di chi la pone in essere ma anche per mezzo dell\'impiego di altri fattori produttivi**, **lavoro altrui e capitale**. Questo vuol dire che se si svolge un\'attività da soli, non si sta facendo attività d\'impresa, ma un attività del lavoro autonomo, vedi avvocato o idraulico che lavorano da soli o chi gestisce una lavanderia automatizzata. Si sta facendo un\'attività d\'impresa, solo per il fatto di avere sborsato capitale per l\'acquisto dei macchinari produttivi, anche se non si è acquistato il lavoro. Il ruolo del titolare è quello di svolgere un **opera di organizzazione**, un opera che quindi consiste nello stabilire un ordine funzionale e strutturale dei fattori produttivi, apportando gli stessi all\'impiego nel processo produttivo. Il titolare quindi usa sia il fattore lavoro, che il fattore capitale; il fattore lavoro viene usato per stabilire l\'ordine funzinale, mentre il fattore capitale viene usato per preparare gli elementi nel processo produttivo. Il metodo economico Affinchè ci sia impresa deve esserci economicità, il metodo economico è un **metodo produttivo che assicura almeno la copertura dei costi con i ricavi ottenuti**, i prezzi al pubblico devono essere fissati almeno da assicurare la copertura dei costi. La copertura dei costi con i ricavi ottenuti, il primo orientamento, che viene usato per capire il siginificato di economicità, e secodno questa visione è sufficiente che il titolare sia in grado di riprendere dal mercato l\'investimento di capitali che ha sostenuto per svolgere il processo produttivo, e che di cnseguenza egli sia nelle condizioni per poter iniziare un nuovo ciclo produttivo, senza far fronte a finanziamenti. Ovviamente affinchè questo si verifichi è necessario che il mercato sia in grado di assoribire la produzione offerta. Un secondo orientamento all\'economicità è quello puramente **lucrativo**, secondo cui si ha un\'attività economica nel momento in cui si ottenga il profitto. Si può avere questo requisito anche nel momento in cui i ricavi non sono sufficienti a coprire i costi, purchè si realizzi in modo programmato, utiizzando erogazioni per esempio comunali che finanzia certi tipi di attività benefiche. In questo caso si parla di **perdita programmata**. Lezione 2 22 settembre Le principali categorie di impresa Le principali tipologie di impresa sono **l\'impresa agricola**, la **piccola impresa**, **l\'imprenditore commerciale**, **l\'impresa pubblica**, **l\'impresa privata**, la **società**, **le associazioni e le fondazioni** e il **libero professionista**. La suddivisione è importante perchè in base alla categoria cambia la disciplina. Nel nostro corso la più importante è l\'impresa commerciale di media grande dimesioni, svolta in forma societaria. L\'impresa agricola Secondo l\'articolo **2135 del codice civile** è agricola quell\'impresa che svolge diverse le attività agricole essenziali ossia, la **coltivazione di fondo**, la **selvicultura** e **l\'allevamento di animali**. Nel tempo questa definizione ha subito un\'estensione, nel 1995 la norma è stata modificata e ad oggi il fondo, il bosco o le acque possono essere utilizzate o meno dall\'agricolture, ossia che ci sono tecniche di coltivazione che consentono di coltivare senza utilizzare il terreno come per esempio le cooltivazioni idroponiche, che sono fatte fuori dalla terra. Utilizzare il fondo è quindi una cosa facoltativa, chi non lo utilizza è comunque imprenditore agricolo, sempre purchè rispetti i requisiti di prima, ossia svolga le attività agricole essenziali e tutti i requisiti dell\'attività d\'impresa. Nel 2001 il legislatore ha modificato l\'articolo per allargare la nozione di impresa agricola, con l\'obbiettivo di comprendere il maggior numero di ipotesi, perchè essere imprenditori agricoli porta vantaggi sul piano fiscale. Oggi la norma, dice che affinchè ci sia un attività agricola essenziale si deve realizzare un **attività diretta alla cura o allo sviluppo di un ciclo biologico o di una sua fase necessaria**, ossia che se si fa solo una parte di una specifica attività, si rientra comunque nella categoria di impresa agricola. Per esempio chi si occupa solamente dell\'allevamento dei pulcini, è sempre un imprenditore agricolo. La nozione è stata allargata ancora, e ora nella nozione di imprenditore agricolo rientra anche chi compie **attività agricole per conessione**, ossia le attività di \"**conservazione**, **manipolazione**, **trasformazione e commercializzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività agricole essenziali**, **nonchè le attività dirette alla produzione e alla fornitura di beni e servizi ottenuti utilizzando prevalemente di attrezzature e le risorse dell\'azienda agricola**\". Le attività agricole per connesione sono di due tipi, le attività agricole essenziali e l\'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti che sono ottenuti dalla terra e che sono trasformati in altri prodotti. (dal pomdoro alla passata di pomodoro venduta al supermercato) Prima del 2001 questa attività non era considera agricola, dopo la modifica questa attività rientra nelle ipotesi delle attività agricole per connessione. Esiste però una condizione importante, ovvero che i prodotti dell\'attività di trasformazione devono provenire **prevalentemente dalla attività del fondo**, ossia che nell\'esempio di prima la passata di pomodoro deve essere fatta utilizzando prevalentemente i pomodori del fondo di proprietà dell\'imprenditore. La parola prevalentemente indica che l\'attività di trasformazione può essere fatta anche con le risorse di un altro fondo, che però devono essere minori di quelle del fondo di proprietà dell\'imprenditore agricolo che si occupa dell\'attività di trasformazione. Rientrano nell\'attività agrcola per connesione anche le attività che utilizzano le risorse delle aziende agricole, per fornire un servizio a terzi, impiegando le attrezzature e risorse dell\'azienda agricola, è il caso per esempio degli agriturismi. La piccola impresa Secondo **l\'articolo 2083 del codice civile la piccola impresa è quell\'impresa in cui l\'attività professionale è organizzata prevalenetemente**, **con il lavoro del titolare dell\'impresa o dei componenti della sua famiglia**. Si intendono i piccoli imprenditore il coltivatore diretto del fondo, l\'artigiano e il piccolo commerciante. Dalla nozione del codice civile si può capire che è possibile che l\'imprenditore abbia dei dipendenti ma il proprio lavoro deve essere prevalente su quello di dipendenti. Il **criterio della prevalenza** non va letto in senso quantitativo, ma in senso qualitativo, ovvero che il lavoro del titolare o della sua famiglia deve costituire un fattore essenziale, centrale e imprescindibile nel processo produttivo, ossia deve caratterizzare l\'attività d\'impresa. Tutto questo vale per gli imprenditori come persone fisiche si ha anche il caso in cui l\'atività viene svolta con forme societarie il legislatore è intervenuto nel campo della legge falimentare, che oggi si chiama **codice della crisi di impresa**, dettando una definizione di piccolo imprenditore, in quanto egli, a differenza del medio e grande imprenditore, non è soggetto alla procedura fallimentare. Questa particolarità ha suscitato dei problemi che hanno indotto il legislatore ad adottare una nuova definizione di piccolo imprenditore valida solo per la legge fallimentare. Quindi secondo la legge fallimentare per piccolo imprenditore, e quindi per l\'impresa minore, si intende l\'impresa che ai sensi del **articolo 2B del codice della crisi d\'impresa** non superi 3 caratetteri, di cui due patrimoniali e uno reddituale. Il primo criterio patrimoniale ci dice che l\'esposizione debitoria complessiva non superi i 500.000€. Il secondo criterio patrimoniale invece ci dice che l\'attivo patrimoniale nei tre esercizi precedenti non deve essere maggiore di 200.000€, per ciascuno dei tre anni. Infine il criterio reddituale prevede che i ricavi lordi dei tre esercizi precedenti non devono essere maggiori per ogni esercizio a 200.000€. Se tutti e tre paramenti non sono superati, vuol dire che ha davanti un piccolo imprenditore. Il piccolo imprenditore, e quindi la piccola impresa, non è soggetto al codice della crisi d\'impresa e alle procedure di concordato e procedura fallimentare previste, perchè si tratta qundi di un\'impresa minore e applicare una procedura fallimentare sarebbe troppo costoso. legge civile serve per applicare altre regole, del fallimento serve per applicare la procedura fallimentare. L\'imprenditore commerciale Secondo **l\'articolo 2195 del codice civile è imprenditore commerciale colui che svolge un\'attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi**, **o un attività intermediaria nella circolazione dei beni**, **un\'attività di trasporto**, e **un\'attività bancaria o assicurativa**. Per tutte queste attività non si ha la definizione civilistica, e per ricavarle si ricorre a trarre in negativo il loro significato, escludendo quindi l\'attività dell\'impresa agricola. Per questa ragione possiamo affermare che l\'attività industriale, è quella attività diversa da quella agricola, e si avrà pertanto un imprenditore industriale. L\'attività di intermediazione invece è ogni attività di scambio di beni e servizi che non ricada nelle attività agricole per connesione. è quindi imprenditore commerciale colui che svolge un attività diversa da quella agricola, e se egli non ricade nella qualifica di piccolo imprenditore, data dal codice della crisi d\'impresa, è un imprenditore di medio-grandi dimensioni. L\'attività di produzione di beni e servizi può quindi essere industriale o intermediaria. Si parla di **attività industriale** quando si ha la produzione di beni o servizi; mentre si parla di **attività intermediaria** quando l\'attività riguarda la circolazione di beni o servizi. L\'impresa commerciale è ricnscible per deu elementi diverso, che sono l\'industrialità l\'intermediarietà. L\'**industrialità** fa riferimnto alla rivoluzione industriale, avvenuta nei secoli passati, la quale ha inaugurato il processo produttivo. **L\'intermediarietà** invece fa riferimento all\'attività commerciale di acquisto e rivendita di beni e servizi. Da queste due definizione si evince che l\'impresa commerciale compie fenomeni produttivi, ceh sono caratterizzati da un processo produttivo, il quale è automatizzato e da luogo alla trasformazione fisico-tecnica delle materie prime, o fenomeni diretti alla cricolazione dei beni precedentemente acquistati, per essere poi rivenduti. L\'industrialità e l\'intermediarietà possono però essere definite anch in un secondo modo, in particolare si tende a collegare all\'industrialità, tutto ciò ch non è agricolo, e si tende a collegare all\'intermedirietà tutto ciò che ha a che fare con lo scambio L\'impresa pubblica L\'impresa può essere sia privata che pubblica, questa differenza fino agli anni \'90 era sostanziale, infatti al tempo, lo stato tramire l\'istiuto IRI controllava le imprese come Telecon o Alitalia, e che erano di proprietà dello stato. Negli anni \'90 inizia un processo di privatizzazione, con il quale lo stato privatizza tutte le sue partecipazioni in imprese e le mette sul mercato. Oggi l\'attività d\'impresa può essere fatta anche da soggetti pubblici, e viene fatta facendo ricorso a tre enti diversi, che sono **l\'ente pubblico non economico**, l\'**ente pubblico economico** e con **società in house providing**. Tutte queste forme di impresa vengono fatte da soggetti pubblici, e sono tutte regolate dal codice civile. L\'unica eccezione è quella legata all\'applicazione del falimento, e della procedura di fallimento, perchè gli enti pubblici non sono sottoposti alla procedura di liquidazione giudiziale e alle altre procedure fallimentari a cui sono sottoposti gli imprenditori privati. L\'ente pubblico non economico Gli enti pubblici non economici sono enti che hanno un **fine istituzionale proprio, diverso dallo svolgimento di un\'attività d\'impresa**. Gli enti pubblici economici sono enti territoriali ed è per questo motivo che non sono enti economici, essi sono per esempio i comuni, le regioni e le città metropolitane. Nonostante essi siano degli enti non economici, possono comunque realizzare ii loro obbiettivi istituzionale facendo ricorso ad attività d\'impresa. Gli enti pubblici economici fanno quindi ricorso alle attività che rispettano tutti i punti dell\'articolo 2082 del codice civile. Per esempio il comune che fornisce gas e servizi, ha come obbiettvo lo svolgimento di attività connotate dal carattere pubblico, che non c\'entrano con l\'attività d\'impresa, ma esso le realizza attraverso un atività d\'impresa **In sostanza quindi possiamo dire che gli enti pubblici non economici fanno attività d\'impresa nello svolgere le loro attività di carattere pubblico**. L\'oggetto dell\'attività economica, può riguardare l\'erogazione di un servizio pubblico. I servizi pubblici possono avere rilevanza economica, o possono errene privi; i **servzi a rilevanza economica** non possono essere gestiti direttamente dall\'ente pubblico, sono gestiti dal dalle società in house, e sono per esempio i servzi della luce o del gas. Qesto tipo di attività d\'impresa può essere svolta con un ufficio dell\'ente pubblico non economico che prende il nome di **impresa-organo**. L\'ente pubblico economico Gli enti pubblici economici, a differenza degli enti pubblici economici, hanno lo **scopo esclusivo di svolgere un\'attività d\'impresa**. Prima degli anni 90 c\'erano enti publici economi, come l\'IRI, e l\'ENI, che avevano come obbiettio quello di fare impresa. Questi enti pubblici, siccome sono degli enti, che svolgono attività d\'impresa, vengono chiamati **impresa-ente**. Le società in house providing Oggi l\'impresa-ente è in via di estinzione, infatti questi enti non esistono quasi più perchè sono stati trasformati in soggetti di diritto privato, quindi in società che hanno la veste di società per azioni. Nonostante ciò, questi tipi di enti sono rimasti in mano allo stato, il quale, detiene la maggioranza del capitale, ed è quindi l\'azionista maggiore. Questi enti appaiono come società prvate, ma sono di proprietà dello stato, e per questa ragione si parla di **società house providing**. L\'impresa privata L\'impresa privata può assumere sia la forma d\'impresa individuale, che la forma societaria. La società è quindi una forma di esercizio dell\'impresa. Riguardo l\'impresa privato, il dibattito lo si ha in riferimenrto alle associazione e alle fondazioni Nel nostro ordinamento, accanto alle società ci sono le associazioni e le fondazioni, che sono **soggetti di diritto privato, che svolgono prevalentemente attività di stampo pubblico**, che in genere sono l\'erogazione di beni e servizi per il settore pubblico, a prezzi non economici. Accanto a questa attività possono svolgere anche un\'attività d\'impresa, che può costituire il suo oggetto esclusivo, principale o secondario. Normalmente l\'attività da loro svolta è fatta con una modalità diretta e immediata, per realizzare il proporio scopo istituzionale. è comunque possibile che questi enti svolgano esercitano un\'impresa anche se l\'attività d\'impresa svolta è secondaria allo scopo istituzionale che hanno. Nel corso degli anni, molti interpreti, si sono chiesti se ciò che ci dice il codice è valido sia per le associazioni, che per le fondazioni, e si è giunti alla considerazione finale che per la maggioranza di essi, valgono gli stessi principi sia per le fondazioni, che per le associazioni. In genere associazioni e fondazioni non hanno scopo di lucro, ma il nostro ordinamento le considera imprese a tutti gli effetti e quindi, è possibile affermare che **per le** **associazioni e fondazioni che svolgono un attività commerciale**, **la disciplina dell\'impresa**, **viene applicata nella sua interezza**. Il libero professionista Il lavoro professionista, è quel lavoro che rientra nella categoria delle **professioni intellettuali**. Le professioni intellettuali si trovano nella produzione di servizi professionali. In particolare le professioni intellettuali si distinguono in professioni protette e in professioni non protette. Queste professioni sono dei fenomeni che si presentano nella forma dell\'attività produttiva, e quindi possiamo immaginarle come una **serie di comportamenti messi in atto in modo coordinato**, **e che sono orientati al raggiungimento di un determinato risultato economico**. Il legislatore si è però posto il dilemma se queste attività sono o meno delle attività d\'impresa, e se così fosse bisogna capire se la disciplina dell\'impresa ha efficacia. Per capire quindi se le attività intellettuali possono essere considerate delle vere e proprie attività d\'impresa, bisogna vedere se queste rispettano i tre criteri dell\'**articolo 2082**, ossia la professionalità, l\'organizzazione e l\'aspetto economico. Siccome che questi tre requisiti sono tutti rispettati allora possiamo dire che le attività intellettuali, e quindi il lavoratore autonomo, è considerato una verà e propria iimpresa. Il primo requisito rispettato per il solo fatto che vengono considerate quelle professioni, il cui lavoro viene fatto in modo sistematico e continuativo, come per esempio l\'avvocato. Il secondo requisito è soddisfatto, perchè oggi tutte queste categorie, hanno bisogno di strumentazioni e personale, vedi sempre l\'avvocato che ha una segretaria o il medico che usa macchinari costosi. Infine anche il terzo requisito è rispettato, perchè è evidente che queste attività hanno uno scopo di lucro. Non sempre però il libero professionista fa un\'attività d\'impresa, infatti l\'articolo 2082 non basta e si fa ricorso all\'**articolo 2238 del codice civile**, il quale recita che la disciplina dell\'impresa trova applicazione solo nel caso in cui l\'attività professionale sia svolta assieme a un\'altra attività d\'impresa Questo vuol dire che per il libero professonista non si applicano le stesse regole valide per le altre categorie di imprenditori. Infine, per individuare questa categorie d\'impresa si fa ricorso anche al **contratto d\'opera intellettuale**, secondo cui l\'attività intellettuale deve essere connotata, da due requisiti che sono l\'avere un minomi di intellettualità e un minimo di personalità Lezione 3 28 settembre Il criterio di effettività Per capire quando inzia e finisce l\'attività d\'impresa il criterio che viene utiilizzato nell\'ordinamento è il **criterio dell\'effettività**. Per **inizio dell\'impresa** si intende il momento in cui comincia a trovare applicazione la disciplina dell\'impresa; mentre con **fine dell\'impresa** si intende il momento in cui la discipluna dell\'impresa cessa di trovare applicazione. Secondo il criterio di effettività si è di fronte a un\'attività d\'impresa, a prescindere dal compimento di adempimenti formali o a prescindere dal una manifestazione esteriore di volontà, ma più semplicemente si è di fronte a un\'attività d\'impresa nel momento in cui questa attività viene realizzata concretamente. Questo criterio vale sia per le imprese individuali quanto per le società. Se l\'attività produttiva non è iniziata non si è di fronte ne a un impresa, ne a un imprenditore, anche se si parla di una società iscritta nel registro delle imprese. è però possibile che una società esista anche in mancanza di un attività d\'impresa. si può avere quindi una società senza l\'attività d\'impresa. è giusto però distinguere l\'impresa dall\'azienda, **l\'impresa è l\'attività che si svolge**, mentre **l\'azienda è l\'insieme di beni**. Secondo il criterio di effetività gli atti di organizzazione non dovrebbero essere sufficenti a realizzare l\'impresa, ma se l\'imprenditore pone in essere **più di un atto di organizzazione** si può dire iniziata l\'attività d\'impresa. Dunque per il riterio di effettività l\'impresa inizia nel momento in cui viene fatta l\'esecuzione di una serie di atti coordinati tra loro e volti a organizzare un\'attività produttiva, ch abbia assunta una sua finalita. Il crietrio di effettività ci dice anche quando l\'impresa finisce, ed in particolare secondo il criterio di effettività, l\'impresa finisce nel momento in cui termina l\'attività produttiva, e non è necessario attendere la fine della fase di liquidazione per dire che l\'impresa è cessata. Nel caso in cui invece durante la fase di liquidazione c\'è produttività allora l\'impresa continua altrimenti no. Capire se l\'impresa è cessata o no è importante perchè può applicare la disciplina prevista per l\'impresa. Per esempio se c\'è impresa posso sottoporre l\'imprenditore alla liquidazione giudiziale, ovvero al fallimento. La procedura di fallimento, è citata **nell\'articolo 33 comma 1 del codice della crisi d\'impresa**, il quale ci dice che la liquidazione giudiziale è una procedura concorsuale che si applica solo nel momento in cui l\'imprenditore è insolvente, e che questa procedura può essere avviata entro un anno dalla cessazione dell\'attività d\'impresa Questa eccezione trova giustificazione nell\'esisgenza di tutelare i terzi. L\'imputazione d\'impresa Per imputazione d\'impresa si intende il **referente soggettivo**, che è tenuto ad adempiere agli obblighi comportamentali che la disciplina fornisce. Per imputazione si intende quindi di comprendere chi è l\'imprenditore in senso giuridico, e per capirlo si utilizza il **criterio di imputazione**. Il criterio di imputazione Il **criterio di imputazione** si divide in due correnti di pensiero, la prima corrente fa riferimento al **criterio formale o della spendita del nome**, mentre il secondo criterio è il **criterio sostanziale o dell\'interesse perseguito**. Secondo il criterio formale l\'imprenditore è è colui che svolge l\'impresa a proprio nome, mentre per il criterio sostanziale l\'imprenditore è la persona verso cui glli interessi dell\'impresa sono svolti. Queste due visioni di pensiero, sono in contrasto nel momento in cui l\'elemento formale della spendita del nome e l\'elemento sostanziale dell\'interesse perseguito, sono in capo a soggetti diversi. Questo avviene nel momento in cui per esempio una persona esercità l\'impresa a proprio nome, ma per soddisfare gli interessi di un secondo soggetto. In questi casi si parla proprio di **soggetto meroprestanome**, ossia un soggetto che presta il suo nome. Il criterio formale Quando si ha il soggetto meroprestanome, secondo il crieterio formale si crea la situazione di abuso di potere, dove c\'è un soggetto nullatenente, che presta il suo nome, per svolgere un\'attività d\'impresa, nell\'interesse di un altro soggetto, che prende il nome di dominus. In questo caso il criterio formale, per capire chi è l\'imprenditore utilizza la **teoria dell\'impresa finacheggiatrice**. Secondo la teoria dell\'impresa fiancheggiatice il dominus è l\'imprenditore, ossia la persona a cui la disciplina dell\'impresa è soggetta, e l\'impresa è il soggetto prestanome. Ma affinchè realmente sia il dominus l\'imprenditore, è necessario dimostrare che egli abbia posto in essere un comportamento e dei rapporti duratori con il soggetto prestanome Il dominus ovviamente lavora \"dietro le quinte\" facendo attività di coordinameto, di finanziamentoe e direzione. Affinchè il dominus sia imprenditore, deve rispettare i criteri dell\'**articolo 2082**, ossia deve fare un attività economica che rispetti i suoi requisisti, e ne deve dare prova. Il criterio sostanziale Anche con il crieterio sostanziale nel caso in cui ci sia una persona che compie attiività d\'impresa, nei confronti di un secondo soggetto, questi prendono rispettivamente il nome di prestanome e dominus. I sostenitori del criterio sostanziale, non basano il loro pensiero sulla teoria dell\'impresa fianchegggiatrice, perchè questa lascia dei problemi e incertezzze. Essi hanno quindi definito una nuova teroria che è la teoria dell\'**imprenditore occulto**. La teoria dell\'imprenditore occulto si basa sul fatto che esiste una **relazione bionivoca tra potere e rischio** e dunque l\'imprenditore, a prescindere da chi esso sia, è obbligato ad assumersi anche i rischi che derivano dall\'attività svolta. Second la teoria dell\'imprenditore occulto il dominus acquista la qualifica di imprenditore e quindi è sottoposto anche a tutti i rischi che ne derivano, compreso quell di insolvenza. Il criterio sostanziale ci dice quindi che bisogna guardare a chi ha nel concreto l\'interesse alla gestione dell\'impresa, ossia a chi ha il potere di dirigire quell\'impresa, senza guardare il nome che viene speso, ossia si guarda al dominus. Infine secondo l\'**articolo 256**, del codice della crisi d\'impresa, il socio occulto di una società a responsabilità illimitata è sottoposto alla liquidazione giudiziale, perchè può essere considerato un imprenditore. Teoria minoritaria e maggioritaria Riguardo alla nascita e alla fine dell\'impresa ci sono quindi due visioni diverse, una minoritaria e l\'altra maggioritaria. La **dottrina minoritaria**, è sostenuta da coloro che riconoscono il criterio della spendita del nome e secondo questa dottrina **l\'articolo 147 della legge fallimentare**, oggi sostituito con **l\'articolo 256**, in alcuni casi riconosce l\'imprenditore occulto. La teoria minoritaria fa riferimento al **criterio sostanziale** e ci dice che nell\'ambito dell\'impresa si applica il criterio sostaziale, secondo l\'articolo 256 del codice della crisi, sono norme che confermano il criterio della visione sostanziale, e possono essere utilizzate anche per i casi non risolti. Il criterio sostanziale serve quindi anche per discutere i casi di prestanome non risolti La teria **maggioritaria** fa invece riferimento al **criterio formale** della spendita del nome, secondo il quale la norma 256 è una norma eccezzionale