Le fonti del diritto del lavoro PDF
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These lecture notes cover the sources of labor law, including international and European sources. It discusses the role and function of international organizations and treaties relating to labor and the national constitution in this context.
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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 2 Titolo:...
Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 2 Titolo: #titolo# Le fonti del diritto del lavoro Attività n°: #attività# 1 Le fonti del diritto del lavoro Le fonti internazionali ed europee Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 2 Titolo: #titolo# Le fonti del diritto del lavoro Attività n°: #attività# 1 Le fonti del diritto del lavoro Fonti di diritto internazionale Fonti di diritto europeo Costituzione Legge ordinaria e gli atti equiparati Regolamenti Legge regionale Gli usi normativi Fonti atipiche Contratto collettivo Gli usi aziendali Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 2 Titolo: #titolo# Le fonti del diritto del lavoro Attività n°: #attività# 1 Le fonti internazionali: l’OIL Hanno legittimazione costituzionale nell’ordinamento giuridico italiano nell’art. 11 Cost., per cui «l’Italia… consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo» e nell’art. 117 Cost., «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». L’Organizzazione internazionale del lavoro, con sede a Ginevra, svolge attività normativa in materia di lavoro attraverso due strumenti, la Convenzione e la Raccomandazione La Convenzione ha la natura di trattato internazionale e, una volta deliberata, necessita della ratifica da parte dei singoli Stati membri. La Raccomandazione costituisce, invece, più un atto di soft law, in quanto non vincolante. Contiene, infatti, indicazioni e proposte di legislazione che gli Stati membri possono, o meno, tenere in considerazione nell’elaborazione delle proprie politiche in materia di lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 2 Titolo: #titolo# Le fonti del diritto del lavoro Attività n°: #attività# 1 Le fonti internazionali: il Consiglio d’Europa Il Consiglio d’Europa, da non confondere né con il Consiglio europeo, né con il Consiglio dell’UE che sono istituzioni dell’Unione europea, è un’organizzazione internazionale fondata nel 1949, con sede a Strasburgo, volta a promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali. Nell’ambito del Consiglio d’Europa è stata redatta la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), firmata nel 1950 dagli Stati membri del Consiglio d’Europa ed entrata in vigore nel 1953. Con tale convenzione, che ha la natura di Trattato internazionale, è stata istituita la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU), competente a giudicare le violazioni della Convenzione da parte degli Stati membri. La Convenzione EDU afferma alcuni principi rilevanti per il diritto del lavoro (Art. 4 Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato; Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare; Art. 9 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione; Art. 11 Libertà di riunione e di associazione ; Art. 14 Divieto di discriminazione) I diritti sociali sono, invece, contenuti in un’altra convenzione, sempre emanata nell’ambito del Consiglio d’Europa, la Carta Sociale Europea, firmata nel 1961 a Torino. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 2 Titolo: #titolo# Le fonti del diritto del lavoro Attività n°: #attività# 2 Altre fonti internazionali Si possono segnalare anche altre fonti internazionali: Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali, che è un trattato internazionale dell’ONU, firmato nel 1966, riguardante i diritti sociali; Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale emanata dall’OIL nel 1977; Dichiarazione sui principi e diritti fondamentali nel lavoro emanata dall’OIL nel 1998; Dichiarazione per il futuro del lavoro emanata dall’OIL nel 2019; Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali del 2011; Global Compact dell’ONU emanato nel 2000. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 2 Titolo: #titolo# Le fonti del diritto del lavoro Attività n°: #attività# 2 Le fonti primarie dell’Unione europea Le fonti dell’Unione europea si distinguono in fonti primarie e derivate. Tra le fonti primarie si possono annoverare il Trattato dell’Unione europea (TUE) e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che determinano il quadro giuridico costituzionale dell’Unione europea; Rientra tra le fonti primarie anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che afferma una serie di diritti relativi alla dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia e che, ai sensi dell’art. 6 TUE, ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. Ai sensi dell’art. 4, c. 2, lett. b) TFUE, l’UE ha competenza concorrente con quella degli Stati in materia di politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel Trattato (cfr. art. 151 e ss. TFUE); Ai sensi dell’art. 5 TFUE, l‘UE prende misure per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali e delle politiche sociali degli Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche. Ai sensi dell’art. 6 TFUE, infine, ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, tra l’altro, in materia formazione professionale. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 2 Titolo: #titolo# Le fonti del diritto del lavoro Attività n°: #attività# 1 Le fonti primarie dell’Unione europea Art. 153 TFUE: «Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 151, l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori: a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori; b) condizioni di lavoro; c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori; d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro; e) informazione e consultazione dei lavoratori; f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione […]; g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione; h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo 166; i) parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro; j) lotta contro l'esclusione sociale; k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale […]». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 2 Titolo: #titolo# Le fonti del diritto del lavoro Attività n°: #attività# 1 Le fonti derivate dell’Unione europea Costituiscono, invece, fonti derivate i regolamenti, le direttive, le decisioni e le raccomandazioni e pareri. I regolamenti hanno portata generale e sono obbligatori in tutti i suoi elementi, disciplinando direttamente una determinata materia. Non necessitano di previo recepimento per essere vincolanti. Le direttive si rivolgono soltanto agli Stati membri e li vincolano al raggiungimento degli scopi in esse definiti entro un certo limite di tempo, lasciando ampia libertà in merito alle modalità attuative. Devono essere, di norma, recepite per essere vincolanti. Le decisioni possono essere rivolte agli Stati membri, a persone fisiche o giuridiche. Nei confronti dei destinatari hanno un contenuto obbligatorio in tutti i loro elementi e hanno efficacia a decorrere dalla data di notifica. Talvolta risultano prive di destinatari, risolvendosi in atti vincolanti emanati da un’istituzione dell’UE. Le raccomandazioni e i pareri sono atti non vincolanti e, salvo casi particolari, non impongono obblighi giuridici. Con la raccomandazione le istituzioni dell’Unione possono invitare gli Stati membri o altri soggetti a osservare un determinato comportamento. I pareri sono utilizzati per esprimere un giudizio su specifici atti o questioni all’interno dell’UE o in uno Stato membro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 2 Titolo: #titolo# Le fonti del diritto del lavoro Attività n°: #attività# 2 Le fonti del diritto del lavoro Le fonti nazionali Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 2 Titolo: #titolo# Le fonti del diritto del lavoro Attività n°: #attività# 2 Le fonti del diritto del lavoro Fonti di diritto internazionale Fonti di diritto europeo Costituzione Legge ordinaria e atti equiparati Regolamenti Legge regionale Gli usi normativi Fonti atipiche Contratto collettivo Gli usi aziendali Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 2 Titolo: #titolo# Le fonti del diritto del lavoro Attività n°: #attività# 2 Le fonti nazionali: la Costituzione La Costituzione dedica diversi articoli al lavoro inteso in senso ampio sin dalla parte dedicata all’affermazione dei diritti fondamentali. L’art. 1 afferma, infatti, che l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, mentre l’art. 2 dispone che «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». Pure rilevante è l’art. 3 Cost., che afferma il principio di uguaglianza sia in senso formale, sia in senso sostanziale: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. É compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Si tratta di principi che, seppur non azionabili direttamente dai singoli, costituiscono obiettivi che la Repubblica si impegna a perseguire e che possono assumere rilevanza nei giudizi di legittimità costituzionale. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 2 Titolo: #titolo# Le fonti del diritto del lavoro Attività n°: #attività# 2 Le fonti nazionali: la Costituzione Tra i principi fondamentali assume, senz’altro, un particolare rilievo per il diritto del lavoro l’art. 4 Cost., secondo cui «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società». La disposizione normativa ha natura prevalentemente promozionale, dato che richiede l’intervento delle istituzioni della Repubblica per rendere effettivo il diritto al lavoro. Infatti, secondo la Corte costituzionale, l’art. 4, come pure l’art. 35 Cost., «come non garantisce a ciascun cittadino il diritto al conseguimento di una occupazione, così non garantisce il diritto alla conservazione del posto di lavoro, che nel primo dovrebbe trovare il suo logico e necessario presupposto» (Corte cost., 45/1965; Corte cost. 81/1969; Corte cost. 174/1971; Corte cost. 176/1986). Il diritto al lavoro è considerato comunque inviolabile ex art. 2 Cost. (Corte cost. 414/1991). Dall’articolo si possono rinvenire, tuttavia, significati di natura precettiva: libertà del cittadino di scegliere l’attività lavorativa o professionale da esercitare (Corte cost. 45/1965 e 248/1986); Diritto del lavoratore a non essere licenziato in modo arbitrario (Corte cost. 176/1986; 331/1988). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 2 Titolo: #titolo# Le fonti del diritto del lavoro Attività n°: #attività# 2 Le fonti nazionali: la Costituzione Il lavoro è poi tutelato in maniera specifica nel titolo III della Parte prima della Costituzione agli artt. 35 e ss. Art. 35: «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero». Art. 36 sulla retribuzione; Art. 37 sul lavoro della donna e dei minori; Art. 38 sulla previdenza e assistenza. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 2 Titolo: #titolo# Le fonti del diritto del lavoro Attività n°: #attività# 2 Le fonti nazionali: la Costituzione Artt. 39 e 40 in materia di diritto sindacale, rispettivamente libertà di organizzazione sindacale e diritto di sciopero; Art. 41 sulla libertà di iniziativa economica privata e art. 46 sulla partecipazione dei lavoratori Art. 117 fissa il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni. È di competenza esclusiva dello Stato il diritto del lavoro, perché ricompreso nell’ordinamento civile di cui alla lett. l) del 1° comma. Sono di competenza concorrente delle Regioni la disciplina della formazione professionale, della tutela e sicurezza del lavoro, della promozione dell’occupazione; delle professioni, della previdenza complementare e integrativa. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 2 Titolo: #titolo# Le fonti del diritto del lavoro Attività n°: #attività# 2 Le fonti nazionali: legge, regolamenti e usi normativi La legge statale e le fonti equiparate come i decreti legge e i decreti legislativi, unitamente alla legge regionale, nelle materie di rispettiva competenza costituiscono l’architrave principale del diritto del lavoro; Tra le principali leggi che avremo modo di approfondire, si possono segnalare la l. n. 604/1966 sui licenziamenti individuali, lo Statuto dei lavoratori ovvero l. n. 300/1970, la l. n. 108/1990 sui licenziamenti individuali; la l. n. 146/1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; la l. n. 123/1991 sui licenziamenti collettivi; il d.lgs. n. 66/2003 sull’orario di lavoro; il d.lgs. n. 23/2015 c.d. Jobs Act; il d.lgs. n. 81/2015 sui contratti di lavoro. Anche i regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica assumono rilevanza in materia, avendo la funzione di attuare la disciplina normativa primaria e in passato utilizzati anche per emanare testi unici su determinate materie (es. d.p.r. 1124/1965 Testo unico in materia di infortuni e malattie professionali). Gli Usi normativi, sono consuetudini, che, ai sensi dell’art. 2078 c.c., possono prevalere su norme dispositive di legge, se più favorevoli per il lavoratore, ma non possono modificare la disciplina inderogabile del rapporto individuale di lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 2 Titolo: #titolo# Le fonti del diritto del lavoro Attività n°: #attività# 2 Le fonti atipiche: il contratto collettivo e gli usi aziendali Il contratto collettivo di diritto comune, stante l’inattuazione dell’art. 39 Cost. (vedi lezioni 17 e ss.), non costituisce in senso stretto fonte del diritto, è subordinato alla legge, sebbene le sue competenze non possono essere completamente escluse in virtù del principio di libertà sindacale, ha un’efficacia soggettiva limitata, ed ha il ruolo di definire le condizioni normative e retributive del rapporto di lavoro. Il CCNL è fonte di integrazione del contratto individuale cosicché le sue disposizioni non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall’esterno sui singoli rapporti di lavoro, come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale (Cass. 1298/2000). Gli usi aziendali consistono nella reiterazione di un certo comportamento del datore di lavoro caratterizzato dalla spontaneità della condotta con il quale vengono riconosciuti in via generalizzata trattamenti non previsti da altre fonti. Secondo un primo orientamento integrano il contenuto del contratto individuale, prevalgono in melius sul CCNL e possono essere modificati solo con il consenso del lavoratore (Cass. Sez. Un. 3134/1994). Più di recente la giurisprudenza ha ritenuto che gli usi aziendali agiscono allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass. 5320/2005), per cui possono essere derogati anche in peius da altri accordi aziendali. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 2 Titolo: #titolo# Le fonti del diritto Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti