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Questo documento illustra la storia della radiotelevisione in Italia, concentrandosi sulle sue origini, sullo sviluppo del sistema e sui ruoli dello Stato nel settore. Analizza le diverse fasi storiche fino alla convergenza digitale.

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LA RADIOTELEVISIONE CAP. 18 LA RADIOTELEVISIONE Se la stampa nasce come fenomeno imprenditoriale privato, la radiotelevisione invece non funziona così: la differenza fondamentale è che per fare televisione occorre una tecnologia che fa girare il segnale, cioè costruire dei ripetitori, poi d...

LA RADIOTELEVISIONE CAP. 18 LA RADIOTELEVISIONE Se la stampa nasce come fenomeno imprenditoriale privato, la radiotelevisione invece non funziona così: la differenza fondamentale è che per fare televisione occorre una tecnologia che fa girare il segnale, cioè costruire dei ripetitori, poi dei satelliti e infine la rete internet, e in Italia i soldi per fare questa tecnologia li aveva solo lo Stato, che ha costruito le strutture essenziali per permettere la nascita della radio prima e della televisione poi. L’assetto di questo mercato è quindi molto diverso da quello della stampa perché chi detiene il mercato è visto come l’operatore della rete. Radio e televisione, infatti, senza le reti dello stato non ci sarebbero. Ma, oltre a detenerle, producono i prodotti che vengono diffusi su essi. RUOLO DELLO STATO Non solo regolatore ma soprattutto soggetto che direttamente assume il compito di soddisfare le esigenze individuali e collettive legate al sistema radiotelevisivo (diverso da ruolo svolto per stampa, cinema e teatro). Il rapporto tra autorità e libertà ha quindi connotati peculiari. Occorre infatti definire: La linea di confine per l'interferenza dei poteri pubblici Se e come l'esercizio della libertà possa realizzarsi attraverso un intervento diretto dello stato Questioni rese ancor più rilevanti in ragione della influenza determinante che la radiotelevisione ha assunto sull'esercizio dei diritti pubblici. RUOLO DELLO STATO Questo mezzo implica una premessa tecnologica diversa ---> Marconi scopre le onde radio, che un segnale voce può essere trasmesso nelle frequenze radio. Questo spazio si chiama etere, è invisibile, ma lo attraversano una serie di frequenze (c'è bisogno di codificazione e decodificazione da parte dell'apparecchio radio). Tutto questo in Europa non era possibile se non attraverso la costruzione di infrastrutture, antenne, cavi, che in Europa nessun capitalista privato riusciva economicamente ad impiantare. Invece negli stati uniti sono state costruite dallo stato. Non solo lo stato è proprietario della tecnologia fisica su cui corre il segnale, ma si mette a fare anche delle trasmissioni. A differenza di ciò che si è visto con la stampa, lo stato non mette solo delle regole, ma è anche regolatore ed erogatore del servizio. DIVERSE FASI Questa situazione in Europa accomuna tutti gli stati e ci sono diversi stadi: - Fase del monopolio pubblico (tra le due guerre) - Fase di innovazione della legislazione fra anni ‘60 e ‘70 - Fase del superamento del monopolio pubblico radiotelevisivo dagli inizi degli anni 80 - Fase della televisione digitale STORIA Il primo atto è del 1910 e il Regno d'Italia riserva a sé stesso la costruzione degli impianti e il loro uso. Il fascismo, poi, fa un passo avanti e, oltre a confermare che l'uso di quelle frequenze è in mano sua, istituisce un'azienda URI, a cui dà in concessione l'uso degli impianti di diffusione. La società e le azioni devono essere in maggioranza italiane e ha il controllo su ciò che viene trasmesso. Viene anche aperta l'agenzia di stampa Stefani. La concessione: atto dell'amministrazione pubblica con cui un soggetto espande la sua capacità giuridica, ciò che può fare rispetto ad altri soggetti (es: balneari). L'etere è uno spazio fisico di proprietà dello stato che dà in concessione a qualcuno, concede l'uso a qualcuno. STORIA Invece, quando un privato decide di trasmettere sul satellite, l'atto con cui inizia le trasmissioni non è una concessione, perché il satellite non fa parte del territorio statale. Quindi non si parla di concessione, ma di autorizzazione. Nell'autorizzazione viene rimosso un limite per un'attività concessa potenzialmente a tutti. Con la concessione lo stato ritiene che l'etere sia un bene suo, invece con l'autorizzazione no. In seguito, URI diventa EIAR e infine RAI. Dopo il fascismo questa situazione approda nelle mani del governo della repubblica italiana. Il ministero delle poste e telecomunicazioni vigilava sugli impianti, approvava lo statuto della concessionaria e ne controllava l'assetto contabile. STORIA In parlamento nasce anche una commissione parlamentare di vigilanza (presieduta dall'opposizione). La radio ha una forza politica ed è per questo che è nelle mani della commissione di vigilanza. Si comincia a profilare il fatto che il governo fa le nomine della rai e autorizza la programmazione. Nel 1952 la rai raccoglie denaro per il servizio che fa dalla riscossione di un canone. Ci sono quattro novità di rilievo: Proprietà pubblica della maggioranza assoluta delle azioni e autorizzazione ministeriale delle acquisizioni da parte della rai di compartecipazioni in altre società 6 membri del CDA di nomina governativa. Allo stesso governo spettava la nomina del presidente, dell'amministratore delegato e del direttore generale, e presenza nel collegio sindacale di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato Sulla programmazione: autorizzazione ministeriale al piano triennale con possibilità d’intervento del Min. Interni per motivi di ordine pubblico Finanziamento: doppio regime consistente in canone e introiti pubblicitari (max 5% delle ore complessivi) STORIA Problemi visibili: occupazione dell'etere visto come proprietà fisica dello stato Pubblicità, unica fonte di reddito per chi passa per l'etere Gli elementi di concorrenza sono quindi la disponibilità di frequenze e la pubblicità Nel 1954 iniziano le trasmissioni e c'è un solo canale, ovvero Rai 1. Ci si pone subito un problema giuridico: l'unica frequenza a disposizione è della rai, in contrasto con l'art. 21 della costituzione. Tutti hanno diritto a manifestare il pensiero anche attraverso la tv e la radio, ma l'unica frequenza disponibile è nelle mani della rai. STORIA La questione va davanti alla corte costituzionale, che afferma che è costituzionale la riserva dello stato delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Prende come argomentazione fondamentale la tecnologia: la tecnologia permette di avere una sola frequenza televisiva nazionale. Essendo l'attività radiotelevisiva di "preminente interesse nazionale" non si può permettere che quest'unica frequenza sia nelle mani di un privato. È migliore la garanzia che dà un emittente pubblico. Giustifica il monopolio della rai per un presupposto tecnologico. Però, dentro alla rai devono poter parlare tutti. Questa è la prima volta in cui si parla di pluralismo interno: ammetto il monopolio della rai, però la rai deve garantire di ospitare tutte le componenti politico, sociali ed economiche del paese attraverso la sua rete. STORIA Rigetto su tre motivazioni: Le bande di frequenza sono risorse oggettivamente limitate In un regime diverso, teoricamente possibile, andrebbe evitato ogni rischio di monopolio od oligopolio privato, contrario al principio del necessario pluralismo informativo Le possibilità di accesso al sistema monopolistico pubblico sono limitate, ma esso resta il migliore possibile, non obbligato, ma consentito dalla costituzione Dunque, la radio tv è servizio pubblico fondamentale da riservarsi allo stato aperto alle diverse correnti culturali e politiche presenti nel paese e va ridimensionali il ruolo del governo. Dal profilo del varietà era molto attento e controllato. Con la seconda rete rai si permette di essere meno formali STORIA 1974: due sentenze (sentenza 225 e 226) che cambiano la situazione, pur giustificando ancora il monopolio rai, affermano che il nostro etere può ospitare la ritrasmissione di trasmissioni straniere: arriva la televisione svizzera e della Jugoslavia. Non usano le nostre frequenze, sono solo delle ritrasmissioni e quindi vanno bene. Inoltre, affermano che lo stato non può riservarsi la trasmissione via cavo (possono usarli i privati). Negli stati uniti girava questa tecnologia come alternativa all'etere. Si aprono delle crepe nel monopolio rai. Iniziano ad arrivare delle altre forme possibili di segnale radiotelevisivo. STORIA Riforma del 1975: i “7 comandamenti”. Sottrazione dei vertici della concessionaria all'influenza del governo Garanzia di pluralità con apertura a tutte le diverse correnti culturali e politiche presenti nel paese Coinvolgimento del parlamento nella definizione delle direttive generali che dovranno assicurare detto pluralismo Tutela dell'autonomia degli operatori dell'informazione all'interno della concessionaria Limiti quantitativi alla pubblicità per consentire lo sviluppo di altri mezzi Necessità di disciplinare il diritto di accesso alla radio tv Necessitò di disciplinare il diritto di rettifica BERLUSCONI La scoperta tecnologica del 1976 è che all'interno dell'etere ci sono dei coni d'ombra, in cui non passa la frequenza nazionale, e lì ci sono delle frequenze per trasmettere a livello locale. ---> nascono le televisioni e le radio locali. È incostituzionale la riserva pubblica a livello locale nei coni d'ombra. Non regge più la motivazione tecnica perché si è scoperto di queste frequenze che si possono usare a livello locale. A livello locale non c'è riserva. Quindi dal 76 in poi c'è la nascita di questo periodo ruggente per le emittenti locali. Berlusconi compra delle emittenti nei coni d'ombra e soap opera e film che non sarebbero state trasmesse in rai. Tutte le sue televisioni trasmettono lo stesso programma alla stessa ora (manda delle cassette). Simula di avere un'emittente nazionale. I giornali iniziano a mettere a fianco al palinsesto rai quello Mediaset. BERLUSCONI Ha due limiti: - Non ha la diretta nazionale - Non ha il telegiornale perché il servizio di informazione fa parte del servizio pubblico. Quando iniziano ad esserci realtà private, la televisione commerciale, la rai usa il suo mezzo non per attività commerciale ma per istruzioni, aggiornamento dei cittadini. La rai ha qualcosa in più, è più pedagogica e questo giustifica il permanere del canone Berlusconi, continuando a registrare, porta via molti nomi della rai e si afferma sempre di più. BERLUSCONI La situazione nell'81 torna davanti alla corte costituzionale. Specie Berlusconi comincia a spingere perché l'etere permette di ospitare tante altre frequenze. La corte costituzionale non può più giustificare la componente tecnica, ma mantiene il monopolio rai perché bisogna far accrescere il mercato dei potenziali privati, c'è bisogno di una normativa antitrust, una norma che disciplini le risorse (le frequenze e la pubblicità) perché altrimenti si rischiano concentrazioni private, che sono già in atto. Subentra un argomento di politica economica. Qui si arriva ad un'altra idea di pluralismo con questa sentenza. La corte chiede un pluralismo esterno: bisogna garantire che sul mercato della radiotelevisione possano arrivare molti imprenditori a concorrere. Fino a quel momento l'idea era stata di un'alternativa, ora invece si deve puntare ad un sistema misto: concepisce l'idea che possano coesistere la televisione pubblica e quella privata. Alcuni magistrati ritengono illegittimo ciò che sta facendo Berlusconi e il governo decide di riformare il sistema radiotelevisivo. BERLUSCONI Si inizia tuttavia a cercare di contrastare Berlusconi, andando a spegnere dei ripetitori e con azioni simili, finché il Parlamento non si pronuncia: conferma la riserva alla RAI, però, fino a che non si farà una legge sulla concorrenza sul sistema radiotelevisivo ma salva chi tramette su scala locale, anche lo stesso programma contemporaneamente in più parti d’Italia, andando a giustificare Berlusconi. Afferma poi il pluralismo complessivo, cioè la concreta possibilità per il cittadino di scegliere tra una molteplicità di fonti informative, corrispondente al diritto di essere informati. In questa fase si ha piena consapevolezza del fatto che la tv ha un ruolo politico fondamentale, percependo l’importanza dei media nel formare la coscienza della società. Nasce quindi la coscienza del ruolo politico della televisione. NUOVE DIRETTIVE Intanto, entra per la prima volta in campo l’UE nel 1989 con la direttiva 552/1989 - televisione senza frontiera. La direttiva è una fonte tipica europea che indica a tutti i paesi membri delle regole a cui adeguarsi e prevede che questi, ognuno con una legislazione diversa al momento, abbiano un certo periodo per adeguarsi e avere quindi una regolamentazione comune. Questo riguarda dei temi difficili, perciò la direttiva comunitaria si rivolge al Parlamento, non entrando subito in vigore nei vari paesi ma dando un punto a cui arrivare ai paesi membri (sistema universitario). Nonostante in tutti gli altri ambiti (telefonia, trasporti, energia) vada a tutelare la concorrenza europea, eliminando i monopoli statali, non fa la stessa cosa per la televisione, perché politicamente e socialmente sensibile e quindi molto soggettiva. La prima direttiva rilevante in materia di radiotelevisiva arriva appunto solo nel 1989 e mette in campo dei principi generali ma molto importanti: NUOVE DIRETTIVE Libera circolazione dei programmi tra i paesi europei, tranne per i programmi che violano la tutela dei minori Coordinamento di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dei diversi paesi in maniera di attività televisive Obbligo di dedicare maggior tempo ai programmi di produzione europea e di promuovere la produzione indipendente, andando così a contrastare il fenomeno per cui le tv private non producevano ma compravano dall’estero, doppiavano e mandavano in onda senza far lavorare l’industria italiana/europea => creatività a livello europeo per sfidare a produzione americana Obbligo di tutelare l’industria cinematografica, perché mandare i film in televisione è un potenziale danno, soprattutto pensando che anche il periodo dell’home video, altre entrate per il cinema messe a rischio dalla registrazione a seguito della messa in onda in tv NUOVE DIRETTIVE Questa direttiva tratta però soprattutto la regolazione della pubblicità, il mercato che alimenta le televisioni private. Prima di tutto, si interviene sul contenuto dei messaggi, che non possono essere senza limite. Si discute però se la pubblicità sia tutelata dall’art.21, e sia quindi una libera manifestazione del pensiero, dall’art.33, e sia quindi creazione artistica e anche creazione economica privata. Come espressione di un messaggio (art.21), è legittimo prevederne dei limiti: Offesa alla dignità umana Discriminazione fra sessi e razze Offesa di convinzioni politiche e religiose Recare pregiudizio a salute, sicurezza o ambiente Crudeltà sui minori Divieto di pubblicizzar tabacchi o medicinali su ricetta Restrizioni sulle bevande alcoliche NUOVE DIRETTIVE Gli altri limiti riguardano invece la forma del messaggio, che deve essere riconoscibile come pubblicità, a cui si connette il divieto di pubblicità subliminale o clandestina. Nel frattempo, in Italia era vietato anche il “product placement”, ovvero la messa in evidenza con delle ripresa ad hoc di un prodotto. Altra regola sulla forma è che la pubblicità va fatta tra le trasmissioni e non in mezzo a una trasmissione e con attenzioni ai tipi di trasmissioni e cercando di utilizzare gli stop naturali di film e programmi. Viene imposto poi un limite massimo di affollamento: 18% del tempo di trasmissioni totale quotidiano e 20% di quello orario. Ultima regola riguarda le sponsorizzazioni, che devono essere riconoscibile e non devono condizionare o intervenire in alcun modo sui programmi. Un elemento importante, a seguito di questa regolamentazione su contenuto e forma, è che in Italia già da tempo si è arrivati a un sistema di autoregolazione della pubblicità: esiste una commissione di pubblicisti che valutano l’ammissibilità delle pubblicità e ha scritto un codice deontologico. NUOVE DIRETTIVE La legge Mammì - 6 agosto 1990, n. 223 La prima grande legge di regolamentazione della radiotelevisione italiana, successiva al d. leg. 694/1984 e alla sentenza del Parlamento che chiedeva una regolamentazione antitrust. La legge si muove su questi 5 principi e cerca di chiudere i filoni aperti precedentemente: Con questa legge si stabilisce che ci sono 9 frequenze nazionali: 3 RAI, 3 Mediaset e 3 libere. È una legge molto timida perché approvata durante il primo governo Prodi, avversario politico di Berlusconi, che perciò non vuole sembrare in netto contrasto con lui. CONVERGENZA DIGITALE Inizia poi la convergenza digitale, passando dall’analogico che simulava il messaggio originale e lo decodificava poi l’apparecchio (modulazione di frequenza), al digitale che codifica qualunque segnale con un codice binario di pixel (1 e 0), quindi la decodifica è perfetta (campionamento). Questa tecnologia è inizialmente applicata al satellite e al cavo, non andando quindi a intaccare l’etere. Per usare il satellite non serve però una concessione, richiede solo un’autorizzazione a ciò che è già nella propria disponibilità giuridica. La prima tv satellitare italiana è Telepiù, visto che l’etere era occupato dalle 9 frequenze, e inizia nel 1990 con 3 canali tematici (la prima al cinema, la seconda allo sport e la terza a cultura e intrattenimento). Nel 1991 comincia poi a criptare le trasmissioni, ovvero mette a pagamento l’accesso a un certo canale. CONVERGENZA DIGITALE Contemporaneamente a questa, nasce un’altra tv satellitare, la Stream TV che, insieme a Telepiù, nel 2003 si fondono e diventano Sky. La sua tecnica è affittare le celle sul satellite e, di queste, subaffittarne la maggior parte per permettere la visione non solo di suoi prodotti ma anche e soprattutto quelle di altri. Inizialmente, ospita anche RAI e Mediaset vista l’ottima qualità del segnale, che arriva anche dove non c’è l’etere, ma anche, visto che il messaggio è digitale e quindi fisicamente molto più piccolo rispetto a quello che passa nell’etere, riesco a farci entrare molto più informazioni, come i sottotitoli, la lingua originale, info aggiuntive, l’interattività. In ultimo, non si ha più il limite dei 9 canali. CONVERGENZA DIGITALE A seguito della moltiplicazione dei canali, tra etere e satellite, nasce l’esigenza di distinguere il servizio pubblico. Prende quindi forma l’idea di servizio pubblico radiotelevisivo, collegata alla percezione del mezzo come informatore, educatore, ecc., che la RAI continua ad assegnarsi, andando a giustificare il pagamento del canone (ex: la RAI è obbligata a fare le news, le altre tv no; per la prima c’è alla base un dovere, per le seconde l’attività commerciale). L’UE non se la sente comunque di dire qualcosa in materia, ma afferma che c’è l’esigenza in ogni paese della presenza di una televisione pubblica. CONVERGENZA DIGITALE Inoltre, iniziano a diventare a pagamento gli eventi (messa in chiaro), come i concerti e le partite di calcio, ma si pone un problema: dove finisce così il diritto a essere informati? È una pura dinamica commerciale e o è un diritto? L’UE con una direttiva dà un soluzione, affermando che tutti gli eventi possono essere oggetto di commercializzazione, aprendo così un nuovo mercato, però ogni paese fa una lista di eventi che non possono mai essere criptati. La regola è il mercato ma l’eccezione e la garanzia del dritto a essere informati per gli eventi ritenuti importanti dal proprio pese, che in Italia sono: le gare delle Olimpiadi quando gioca un italiano, le partite della nazionale di calcio e il festival di San Remo. Tuttavia, dopo un certo tempo dall’evento, si possono trasmettere gli highlights e la radiocronaca è sempre disponibile. LE NORME EUROPEE I trattati istitutivi sono quelli che hanno costituito l’Europa: con essi, infatti, ognuno dei 27 Stati ha accettato di dare all’Unione Europea una competenza, ovvero una parte della sua capacità legislativa, come la politica monetaria. Il fatto che sia l’UE ad avere questa competenza causa due conseguenze: decide la BCE quanto denaro circola e, più ne circola, più salgono i prezzi; perciò, ora con l’inflazione ne sta facendo girare di meno. La seconda conseguenza è che l’UE debba approvare la legge di stabilità (legge con cui il governo decide come gestire le entrate e le uscite dello Stato) di ogni Stato. I trattati sono quindi come la Costituzione europea. Le direttive sono norme rivolte ai Parlamenti, non ai cittadini, che danno un tempo stabilito affinché essi approvino una legge comunitaria su una determinata materia, a prescindere dal punto in cui il paese si trova. I regolamenti, invece, entrano in vigore subito perché non sono una richiesta ai Parlamenti per omologarsi; inoltre, sono superiori rispetto alle norme interne agli Stati, su cui infatti prevalgono (di solito riguardano il commercio, che si cerca di omologare in tutta Europa). L'ILLEGITTIMITÀ DELLA DISCIPLINA ANTITRUST Il mercato delle frequenze si era allargato e non era più necessario il monopolio; perciò, si è iniziato a regolarlo con due regole di antitrust: Nessuno può avere più di 3 canali Nessuno può avere più del 30% di pubblicità Nell'epoca non digitale la concorrenza si fa su quanti canali hai e quanta pubblicità prendi. La corte costituzionale è molto critica perché 3 canali sono della Rai, 3 della Mediaset. Perciò arriva la seconda legge di sistema, la legge Maccanico. Non cambia tanto le disposizioni viste, lascia la regola dei 3 canali e del 30%. Però innovazione: crea l'AGCOM, l'autorità garante per le comunicazioni. L'ILLEGITTIMITÀ DELLA DISCIPLINA ANTITRUST A partire dagli anni 90, sull'esempio di ciò che stava accadendo in Inghilterra e negli Stati Uniti, si iniziano a istituire delle autorità indipendenti = soggetti che governano pezzi della nostra società indipendentemente dalla linea politica del governo. Fanno ciò che è tecnicamente meglio, scelte politiche di parte. Il tecnico non fa scelte ideologiche, ma scelte tecnicamente giuste. governano pezzi della nostra società indipendentemente dall'ideologia. La Maccanico istituisce l'autorità garante delle comunicazioni. Tre organi: Commissione per le infrastrutture e le reti Commissione per i servizi e i prodotti ---> si occupa del contenuto di ciò che circola nelle reti Consiglio (composto da membri delle 2 commissioni e dal presidente) L'ILLEGITTIMITÀ DELLA DISCIPLINA ANTITRUST Questi servizi girano sulla rete, sull'infrastruttura. Su questi media bisogna fare concorrenza e si stabilisce il principio del common carrier: il sistema telefonico è uno, ciò che cambia è l'operatore di rete, il soggetto che te lo vende e le condizioni di vendita. Il trasportatore comune deve essere tenuto aperto per tutti. La concorrenza si fa su un'infrastruttura comune, su come viene portato il servizio e su cosa offre. La rete è sempre la stessa. Il problema è quando un gate keeper è un privato. (es: Amazon). LE FUNZIONI DELL'AGCOM Consultative e di proposta: - Parere sullo schema di p.n. di ripartizione delle frequenze - Schema di convenzione annessa alla concessione rai - Disciplinari per il rilascio di autorizzazioni e concessioni - Regolazione e controllo sul mercato Approva i piani di ripartizione delle frequenze - Misure di sicurezza - Tariffe per l'interconnessione - Direttive sui livelli generali di qualità dei programmi - Criteri di rilascio delle concessioni e autorizzazioni - Regolamento sul proprio funzionamento - Tenuta del registro Vigilanza sulla normativa antitrust - Paragiurisdizionali e sanzionatori - Dirime le controversie su interconnessione e accesso L'ILLEGITTIMITÀ DELLA DISCIPLINA ANTITRUST L'AGCOM ha una struttura centrale e poi ha una serie di strutture regionali. Si chiamano Corecom = organi delle regioni per l'esercizio delle funzioni di queste esercitate in materia, e allo stesso tempo organi funzionalmente dipendente dalla autorità.... Momento di svolta, anno 2002 Nel 2002 ci sono tre sentenze della corte costituzionale: Sentenza 155: sul tema della propaganda politica. Sancisce che il sistema adottato in Italia è giusto, è a par condicio: durante le campagne elettorali tutte le forze politiche concorrenti hanno diritto alle stesse condizioni di accesso ai media. Non è una regola universale. Es: negli stati uniti più paghi più hai tempo in trasmissione. Conferma che la par condicio è il sistema giusto di regolazione delle campagne elettorali Sentenza 284: con questa si conferma che è legittimo per la rai di pagare un canone di abbonamento. Dice che c'è un limitato pluralismo, il duopolio rai- Mediaset, ma un soggetto di quelli che operano è un concessionario pubblico e ha dei doveri specifici. Il privato può fare ciò che vuole, nel rispetto da tutti dovuto dei principi generali del sistema. La rai deve invece garantire il servizio pubblico. Momento di svolta, anno 2002 Il costo va mediato con quanto chiedo alla collettività. Visto che la rai dà un servizio in più, il canone è giustificato Sentenza 466: è illegittima costituzionalmente la legge Maccanico che non prevede la fissazione di un termine finale certo e si conclude con la assunzione del limite a suo tempo. L'AGCOM aveva detto che una delle reti private va su satellite per liberare una frequenza, ed era implicito che rai 3 non facesse pubblicità. Libero risorse importanti sul mercato delle comunicazioni. Visto che non si sono messi d'accordo, decide di fissare una data. Non solo è illegittima la legge, ma il termine è il 31 dicembre 2003. L'ILLEGITTIMITÀ DELLA DISCIPLINA ANTITRUST Il satellite non era ancora diffuso, perciò rete 4 avrebbe perso spettatori e pubblicità. Perciò il governo reagisce a questa sentenza. Si determina una data e si reagisce dicendo che c'è la possibilità di andare in digitale. Le frequenze possono andare in digitale entro il 31 dicembre 2006. Sancì lo switch off (ossia il passaggio delle trasmissioni dalla tecnologia analogica a quella digitale. Nel frattempo, prima che scada il termine il governo arriva con la legge Gasparri. Riforma per cui non ha senso spostare rete 4. però il capo dello stato non promulga la legge Gasparri che viene sospesa, perché ci sono dei profili che ritiene incostituzionali. Il 23 dicembre il governo approva un decreto-legge per cui il problema è che gli italiani non hanno abbastanza decoder per vedere il digitale. Questo decreto-legge ferma gli effetti della corte costituzionale fino a quando: le nuove reti digitali terrestri coprano almeno il 50% della popolazione, siano presenti sul mercato decoder a prezzi accessibili, siano effettivamente offerti al pubblico sulle reti digitali programmi diversi da quelli trasmessi in analogico. L'ILLEGITTIMITÀ DELLA DISCIPLINA ANTITRUST 29 aprile 2004 si cambia il testo ed entra in vigore la legge Gasparri. Nel frattempo, nel paese non c'è lo switch-off, ma lo switch-over (le reti digitali vanno sopra a quelle analogiche). Si immaginano delle diverse figure sul mercato: Operatori di rete: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via...... Fornitori di contenuti Fornitori di servizi L'operazione più radicale è il sistema integrato delle comunicazioni. Da qui si parla di frequenze digitali che sono molto più piccole. = settore economico che comprende: stampa quotidiana e periodica, editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di internet; radio e televisione; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni L'ILLEGITTIMITÀ DELLA DISCIPLINA ANTITRUST Si parla di un sistema integrato delle comunicazioni, di tutti i soggetti che operano in digitale. Il mercato su cui ragiono non è quello delle frequenze radiotelevisive (9), ma un campo enorme in cui ci sono dentro anche stampa, editoria, cinema e pubblicità. L'unione europea è contraria perché dice che questo non è un mercato rilevante. Il mercato de prodotto rilevante è un mercato rilevante in cui ci si può fare concorrenza perché i prodotti sono gli stessi. In questo non si può fare concorrenza, non è un mercato coerente perché ci sono cose diverse. Hanno creato un mercato digitale non rilevante in cui non i può essere della concorrenza. Intanto, però, in questo modo con il sic non si fa più concorrenza sul numero di canali, che diventano moltissimi e non più 9. Ciò che è rilevante è il numero di programmi irradiati su frequenze terresti. Nessuno può essere titolare di autorizzazioni che consentono di diffondere più del 20% del totale dei programmi televisivi o più del 20% dei programmi radiofonici irradiabili si frequenze terresti in ambito nazionale mediante le reti previste. Sia in analogico che digitale. L'ILLEGITTIMITÀ DELLA DISCIPLINA ANTITRUST Altro effetto: Sulla pubblicità il limite era il 30%. La legge Gasparri lo abbassa al 20%. Però è il 20% su un mercato grandissimo che comprende anche stampa, editoria, cinema e pubblicità stessa. Sia Mediaset che rai guadagnano tantissimo sulla pubblicità. La legge Gasparri chiuda l'epoca delle frequenze su etere ---> digitale. I canoni di primi non contano più: questo mercato digitale non è solo per televisioni e si chiama SIC. L'UE dice che non è rilevante perché i prodotti sono diversi e non subiscono la stessa concorrenza. Le frequenze aumentano e contano i programmi che irradi, non i canali. La pubblicità passa dal 30% sulle frequenze analogiche al 20% su tutto il SIC. C'è un arricchimento dei concessionari della pubblicità. Alla rai la legge Gasparri conferma il servizio pubblico, la specialità di ruolo e conferma il canone di abbonamento. Però specifica che quello che prende dal canone lo devi spendere per il servizio pubblico televisivo. L'ILLEGITTIMITÀ DELLA DISCIPLINA ANTITRUST Si prendono alcune misure a favore dell'emittenza locale che inizia a soffrire (come successe con la legge che riformava l'editoria nel 2006). Un altro effetto del SIC è che si concentrano le proprietà incrociate: chi ha una radio può avere anche un giornale ecc. Si prendono delle misure per tutelare l'emittenza a livello locale: - Tutela dei minori Dopo la Gasparri (2007-2010) arrivano delle direttive. Introduzione di un concetto nuovo, lo SMA (servizi di media audiovisivi) = servizi realizzati sotto la responsabilità editoriale di un fornitore, un soggetto imprenditoriale, il cui obiettivo principale è l'offerta di programma al fine di informare, intrattenere e istruire il grande pubblico. Con questo sistema ciò che importa è il prodotto. Le emittenti diventano collettori di SMA. Nel mio canale colleziono SMA. LE NUOVE REGOLE SULLA PUBBLICITÀ Le emittenti televisive e i produttori di opere cinematografiche decidono come e quando interrompere con la pubblicità, i programmi trasmessi gratuitamente dalla televisione. Autoregolamentazione nell'accordo tra chi produce i film e chi gestisce i canali televisivi. Quando trasmetto uno SMA, decido anche quando e se collegarci pubblicità dentro. Film, i programmi per bambini, di attualità e i notiziari potranno essere interrotti da annunci pubblicitari non più di una volta ogni 30 minuti. Resta unicamente il tetto orario del 20% per spot pubblicitari + televendite. Ammesse nuove forme di pubblicità, come la pubblicità a schermo diviso (split screen), la pubblicità virtuale e la pubblicità interattiva, e il product placement a condizione che sia chiaramente identificato come tale all'inizio della trasmissione (product placement = pubblicità smascherata da narrazione). DIRETTIVE TELEVISIONE SENZA FRONTIERE Queste direttive prevedono lo scambio di ritrasmissione degli SMA tra stati europei; infatti, possiamo vedere canali di altri paesi. Con la digitalizzazione e gli SMA favoriscono lo scambio di prodotti tra mercati televisivi e nessun paese può impedire ai propri di vedere televisioni degli altri paesi dell'UE. Mercato libero dell'offerta. Due limiti: si può limitare la ritrasmissione quando ritengono che l'ordine pubblico, la sanità pubblica e la pubblica sicurezza o la tutela dei consumatori siano messi in pericolo. Si può limitare la ritrasmissione di servizi di media con incitamento all'odio, sesso, razzismo TUSMAR - d.leg. n. 44/2010 Tutte le direttive arrivate dopo la legge Gasparri, determinano il suo aggiornamento. Nel 2010, quindi, si approva il testo unico in materia di servizi media, audiovisivi e audiofonici (TUSMAR), è la quarta volta che la legge fondamentale viene modificata. C’è inoltre un paesaggio in più, infatti fa una differenza fra gli SMA in: - Servizi di tipo lineare, forniti per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto (agenda quotidiana di ciò che viene tramesso in un canale); - Servizi di tipo non lineare, per la visione di programmi al momento scelto dall’utente e su sua richiesta, sulla base di un catalogo proposto dal fornitore di servizi. Questa distinzione viene fatta perché sono logiche produttive e di consumo diverse, e quindi i due prodotti vanno distinti. Va poi a specificare che non rientrano in questa categoria SMA le attività non economiche e quelli prodotti dai privati. I FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA Nella distinzione introdotta dalla Gasparri tra operatore di rete, fornitori di servizi e fornitore di contenuti, quest’ultima è sostituita da fornitori di servizi di media: “persone cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto e che me determinano le modali di organizzazione in un palinsesto cronologico o in un catalogo. Esclusione delle persone che si occupano unicamente di trasmissione di programmi la cui responsabilità editoriale incombe a terzi”. Fornitore di servizi è invece sostitutivo da fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato. TUSMAR - d.leg. n. 44/2010 Nel TU, oltre ai principi già presenti precedentemente, viene specificato che i fornitori di SMA devono assicurare la tutela del diritto di autore e di proprietà intellettuale (l. 633/1941), che quindi si applica sempre, qualunque sia la forma trasmissiva (anche online). Questa attenzione è dovuta al fatto che la produzione non è più necessariamente interna ma si compra da altri, a cui si devono garantire i loro diritti. Per diritto di autore si intende quella branca del diritto che tutela la creazione di opere d’ingegno e premia la creatività. Con essa si intende tutto, qualunque innovazione o prodotto di opera di ingegno, che porti innovazione. TUSMAR - d.leg. n. 44/2010 Affermando questo diritto, parlo di due aspetti della tutela: - Diritto morale, ovvero il diritto dell’autore di un’opera di vedersela attribuita. In un’opera complessa, come un film, la paternità è del regista, anche se l’intento è di tanti. Ne consegue anche il diritto di disconoscere un’opera come propria. È eterno, irrinunciabile e non vendibile. - Diritto economico, cioè il ritto a ricevere i proventi economici per la propria creazione. Nel caso di un film, i proventi tornano al produttore che ha investito, non al regista che invece ne ha il diritto morale d’autore. Questo diritto decade però con il passare del tempo, dopo di cui la creazione diventa di tutti - unica eccezione sono i musei, che hanno questo diritto sulle opere d’arte al loro intero. TUSMAR - d.leg. n. 44/2010 I fornitori di SMA devono inoltre riconoscere al produttore indipendente i diritti secondari, ovvero la sua contribuzione alla produzione, anche se minore rispetto al fornitore di SMA, che deve dividere perciò i profitti. Il fatto che si sia passati al digitale, non elimina comunque il problema le frequenze, perché comunque l’evoluzione del digitale (maggiore definizione, sottotitoli, info aggiuntive) occupa più spazio. Il Ministero aggiorna quindi ogni 5 anni la ripartizione delle frequenze e decide anche la numerazione dei canali. IL PROBLEMA DEGLI OTT È il problema del futuro. Over the top, sono, come dice l’AGCOM, “imprese che forniscono, attraverso la rete internet, servizi, contenuti e applicazioni [...]. Esse traggono ricavo, in prevalenza, dalla vendita di contenuti e servizi tramite concessionari agli utenti finali o di spazi pubblicitari”. Sono YouTube, Google, Yahoo, ecc., quindi tutti i fornitori di servizi, che si appoggiano ai fornitori di rete, senza i quali non ci sarebbe connessione. Il problema è che gli OTT hanno molto meno spese rispetto ai fornitori di rete, infatti non hanno bisogno di infrastrutture essendo algoritmi, mentre per il mantenimento della rete servono molti tecnici. Il problema è che i primi fanno più soldi dei secondi e non devono pagare nulla, tutto a discapito dei fortiori di rete. In più, spesso gli OTT hanno inventato dei modi per sostituire i principali proventi della Telco (Skype, audio WhatsApp). Tra l’altro, anche nella produzione di contenuti gli OTT non hanno nessun obbligo e sono perciò sostanzialmente liberi, con il problema che se, per il lavoro che fanno, l’algoritmo circola è molto pericoloso. L’INTERVENTO DELL’UE Nel 2018 arriva una direttiva dell'UE. Nel 2021 arriva un decreto legislativo in cui si vanno a regolamentare i servizi media audiovisivi regolari e di palinsesto. Regola anche la fornitura dei servizi interattivi associati e servizi di accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di diffusione, comprese le comunicazioni commerciali audiovisive ed i servizi di piattaforme per la condivisione di video. Si regolamenta chi gestisce le piattaforme. Servizi lineari (=chi fa palinsesti), servizi a richiesta (=servizi non lineari) hanno meno obblighi; OTT (=chi gestisce le piattaforme) che non hanno nessun obbligo L’INTERVENTO DELL’UE Questa direttiva introduce dei principi generali anche per loro: La tutela della libertà di espressione di ogni individuo Obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione Il contrasto alle strategie di informazione Tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale (non si può trasmettere contenuti coperti da copyright) L'apertura alle diverse opinione e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose Salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore L’INTERVENTO DELL’UE Passa un principio nuovo, ovvero il principio del paese di origine, con l'obiettivo di fornire una disciplina unitaria verso i soggetti dislocati nei diversi paesi dell'unione. L'UE mette questa regola. Sono soggetti alla legge italiana tutte le aziende che: - Hanno sede principale in Italia e le decisioni sono prese in Italia - Hanno sede principale in Italia se sul territorio italiano hanno una struttura forte di produzione. Se sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi - Pur avendo sede in un altro stato membro o in un paese terzo, le decisioni editoriali sono prese in Italia e sul territorio italiano opera una parte significativa... - Se opera sia in Italia sia nell'altro stato membro - Ha iniziato in Italia e ha mantenuto nel tempo un legame stabile ed effettivo con l'economia italiana L’INTERVENTO DELL’UE A questo punto, abbiamo allargato l'ambito di applicazione, abbiamo più soggetti coinvolti. Si è allargato al servizio di piattaforma per la condivisione di video (VSP, video sharing Platform). Piattaforme per la condivisione di video il cui obiettivo è la fornitura di programmi o di video generati dagli utenti verso cui il fornitore non ha alcuna responsabilità editoriale, con lo scopo di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche e la cui organizzazione è determinata dal fornitore anche con metti automatici o algoritmi. Netflix non ha responsabilità editoriale, non decidono cosa ci va dentro. A differenza dei servizi lineari. I fornitori di servizi media hanno responsabilità di contenuti, i fornitori di piattaforme per la condivisione non ha responsabilità dei contenuti. Hanno solo delle regole generali, gestiscono solo la piattaforma. Però la piattaforma sta diventando determinante: ho bisogno di regolare la tenuta del magazzino. Il fornitore gestisce lo spazio che ti fa arrivare al grande pubblico DUSMA Alcune misure ulteriore che troviamo nel nuovo DUSMA Applicazione principi fondamentali anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di video Devono rendersi sempre più accessibili, strumenti di promozione e di alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video Nuove misure e specifici divieti per i fornitori di servizi di media, soggetti alla giurisdizione italiana, a tutela della dignità umana (divieto di diffusione di materiale volto all'istigazione alla violenza e all'odio) Obbligo di sviluppare piani d'azione per rendere più accessibili i servizi alle persone con disabilità Sistema maggiormente flessibile in materia di limiti di affollamento pubblicitario Tutela del pluralismo delle fonti di informazione: maggiori poteri AGCOM qualora riscontro l'esistenza di posizioni di significativo potere da parte di un operatore di mercato che siano lesive del pluralismo Misure per la promozione delle opere europee L’AGCOM RISPETTO ALLE PIATTAFORME Rispetto alle piattaforme, l'AGCOM può intervenire solo in determinati casi: La tutela dei minori da contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale La lotta contro l’incitamento all’odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché contro la violazione della dignità umana La tutela dei consumatori, compresi gli investitori Non viene stabilita un’estensione degli obblighi previsti per i servizi media. L’ULTIMA RIFORMA RAI Nel 2018 il nuovo consiglio è fatto da 7 componenti: Un presidente che raffigura l'ente l'amministratore delegato ---> figura più rappresentativa Consiglio di amministrazione Questi 7 componenti sono: Due consiglieri scelti dalla camera, uno scelto dalla maggioranza e uno dall'opposizione Due dal senato, uno della maggioranza e uno dell'opposizione Due consiglieri dal governo, scelti dalla maggioranza ---> ne ha 4. il governo è l'unico azionista della rai e per questo sceglie i componenti Uno dall'assemblea dei dipendenti rai (verrà scelto tra colleghi che hanno almeno 3 anni di servizio) L’ULTIMA RIFORMA RAI Il presidente è eletto tra quei 7 membri. È una figura di garanzia, perciò deve avere il sì dei due terzi. Pertanto, serve una figura che vada bene anche all'opposizione. I poteri del presidente sono limitati alle relazioni esterne e istituzionali e alla supervisione delle attività di controllo interno Chi prende le vere decisione è l'amministratore delegato. Non può essere un dipendente dalla rai, È nominato dal consiglio di amministrazione su indicazione dell'assemblea dei soci della tv di stato... La rai rende conto al parlamento di ciò che fa. Quindi viene vigliata dal parlamento. A vigliare è una commissione di vigilanza presieduta da un rappresentante dell'opposizione. Controllo duro. Alla vigilanza andrà anche consegnato l'elenco degli ospiti delle trasmissione tv nei 6 mesi, a verifica della par condicio. È l'amministratore delegato a nominare i direttori delle reti televisive dei canali e delle testate giornalistiche, oltre ai dirigenti di prima fascia. I dirigenti rai non possono prendere più di 240 mila l'anno. I contratti possono essere fatti dall'amministratore delegato, che firma i contratti fino a 10 milioni. Senza passare dal consiglio può mettere sotto un contratto un artista fino a 10 milioni. Se li supera deve passare dal consiglio.

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