Diagnosi Energetica PDF
Document Details
Uploaded by AdequateRadium
Copernico Centro Studi
Gabriele Insabato
Tags
Summary
This document provides an overview of energy diagnostics, including legislative and normative references, historical context, criteria, and reporting guidelines. It also covers topics of company obligations, roles, and procedures, such as collecting information and creating reports.
Full Transcript
Diagnosi energetica Gabriele Insabato Diagnosi energetica Contenuti Riferimenti legislativi e normativi Cos’è la diagnosi energetica e documentazione da produrre Chi la deve esegui...
Diagnosi energetica Gabriele Insabato Diagnosi energetica Contenuti Riferimenti legislativi e normativi Cos’è la diagnosi energetica e documentazione da produrre Chi la deve eseguire Dove si esegue Come si esegue 3 Diagnosi energetica Indice dettagliato Quadro legislativo, normativo e altri riferimenti Cos’è la diagnosi energetica – Definizioni – Criteri minimi – Documentazione da fornire ad ENEA I soggetti obbligati – Grandi imprese – Energivori – I soggetti esenti La metodologia della clusterizzazione – Definizione di sito produttivo – Individuazione dei siti oggetto di diagnosi – La clusterizzazione proposta da ENEA – Il foglio di clusterizzazione Il rapporto di diagnosi energetica – I 17 punti salienti Fasi di una diagnosi energetica – Le 7 fasi La raccolta delle informazioni – Informazioni quantitative e quantitative – Controllo in sito La struttura energetica aziendale – Struttura energetica – Indicatori energetici – File di riepilogo Il piano di monitoraggio – Alcuni esempi – Sinergia con la struttura energetica – Campionamento (clusterizzazione) – Livelli di copertura 4 Diagnosi energetica Quadro legislativo, normativo e altri riferimenti 5 Diagnosi energetica Cronistoria normativa europea: la direttiva 27/2012/UE La direttiva sull'efficienza energetica 2012/27/UE, entrata in vigore nel dicembre 2012, ha imposto agli Stati membri di definire obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica al fine di garantire che l’UE raggiungesse il suo obiettivo principale di ridurre il consumo energetico del 20% entro il 2020. Gli Stati membri rimanevano liberi di adottare requisiti minimi più rigorosi per promuovere il risparmio energetico. La direttiva: – ha introdotto anche una serie di misure vincolanti per aiutare gli Stati membri a raggiungere tale obiettivo (ad es. l’obbligo di diagnosi per le grandi imprese europee); – ha stabilito norme giuridicamente vincolanti per gli utenti finali e i fornitori di energia; – ha imposto agli Stati membri dell'Unione di pubblicare i loro piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica ogni tre anni. 6 Diagnosi energetica Cronistoria normativa europea : la direttiva 2018/2002/UE Nel gennaio 2018, il Parlamento europeo, su proposta della Commissione Europea, ha provveduto ad aggiornare la direttiva 27/2012, con il motto «L'efficienza energetica al primo posto» come uno dei principi fondamentali dell'Unione dell'energia, volto a garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi accessibili nell’UE. Nella direttiva riveduta la Commissione ha proposto un obiettivo ambizioso del 30% in materia di efficienza energetica entro il 2030. Nel novembre 2018, in seguito ai negoziati con il Consiglio, è stato raggiunto un accordo che ha fissato l'obiettivo di ridurre il consumo di energia primaria e finale del 32,5% entro il 2030 a livello dell’UE (rispetto alle previsioni di consumo energetico per il 2030). La direttiva ha inoltre imposto agli Stati membri dell’UE di mettere a punto misure volte a ridurre il loro consumo annuo di energia in media del 4,4% entro il 2030. Per il periodo 2021-2030, ogni Stato membro è chiamato a elaborare un piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNEC) di durata decennale in cui illustri come intende raggiungere i suoi obiettivi di efficienza energetica per il 2030. 7 Diagnosi energetica Cronistoria normativa europea: ultimi aggiornamenti Nel luglio 2021 la Commissione ha presentato una proposta di revisione (COM(2021)0558) della direttiva sull'efficienza energetica nell'ambito del pacchetto «Realizzare il Green Deal europeo», conformemente alla sua nuova ambizione in ambito climatico di ridurre, entro il 2030, le emissioni di gas a effetto serra dell’UE di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 e di diventare climaticamente neutra entro il 2050. In tale contesto, ha proposto di innalzare gli obiettivi di riduzione del consumo di energia primaria e di energia finale entro il 2030, portandoli rispettivamente al 39% e al 36% rispetto alle proiezioni aggiornate di riferimento del 2020. In termini assoluti, la proposta presentata prevede che nel 2030 il consumo di energia primaria e di energia finale dell’UE non superino, rispettivamente, i 1023 ei 787 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. Nella proposta, la Commissione invita gli Stati membri a fissare obiettivi nazionali indicativi in materia di riduzione del consumo di energia, introduce meccanismi automatici rafforzati per colmare i divari e raddoppia l'obbligo per gli Stati membri di conseguire nuovi risparmi energetici annuali, portandolo all'1,5% del consumo di energia finale dal 2024 al 2030. 8 Diagnosi energetica Cronistoria normativa italiana Recepimento della Direttiva 2006/32/CE con il D. Lgs. 115/2008. – Non prevedeva obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri; – Obiettivo nazionale di risparmio energetico al 2016 pari al 9% rispetto alla media 2001-2005. – Settore industriale, nessuna misura specifica se non un generico richiamo alle generiche misure di efficientamento a dottabili in industria. 9 Diagnosi energetica Cronistoria normativa italiana Recepimento della Direttiva 2012/27/UE con il D. Lgs. 102/2014 – il cui art. 8 definisce i soggetti obbligati a svolgere diagnosi energetiche entro il 5 dicembre 2015, che sono le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia. – Per l’applicazione dell’art. 8, ai sensi del DM del 27 dicembre 2017, l’impresa a forte consumo di energia (energivora) è quella che per l’anno di riferimento, è caratterizzata da un consumo di energia elettrica maggiore di 1GWh. Recepimento della Direttiva 2018/2020/UE (che aggiorna la 2012/27/UE) con il D. Lgs. 73/2020. – Ruolo strategico dell’efficientamento nei settori industriali per il raggiungimento degli obiettivi europei; – Individuazione di strumenti idonei per il raggiungimento degli obiettivi preposti. 10 Diagnosi energetica Principali riferimenti legislativi D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 e s.m.i. D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 73 Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014, Ministero dello Sviluppo Economico, novembre 2016 Chiarimenti in materia di diagnosi energetiche e certificazione ISO 50001, Ministero dello Sviluppo Economico, dicembre 2018 11 Diagnosi energetica Normativa tecnica sulle diagnosi energetiche UNI CEI EN 16247 – 1 : 2022 «Parte 1: Requisiti generali» UNI CEI EN 16247 – 2 : 2022 «Parte 2: Edifici» UNI CEI EN 16247 – 3 : 2022 «Parte 3: Processi» UNI CEI EN 16247 – 4 : 2022 «Parte 4: Trasporto» UNI CEI EN 16247 – 5 : 2015 «Parte 5: Competenze dell’auditor energetico» 12 Diagnosi energetica Altri riferimenti UNI ISO 50015:2014, Misura e verifica della prestazione energetica UNI ISO 50006:2014, Misurazione della prestazione energetica Linee guida ENEA, edizione aggiornata a settembre 2021 – Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica, servizi alle imprese: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/servizi-per/imprese.html – Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica, Diagnosi Energetiche, indicazioni operative: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/servizi- per/imprese/diagnosi-energetiche/indicazioni-operative.html – Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica, Diagnosi Energetiche, documentazione utile: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/ servizi- per/imprese/documentazione-utile.html – Linee Guida Settoriali: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/ servizi- per/imprese/diagnosi-energetiche/linee-guida-settoriali.html – Portale Audit102: https://audit102.enea.it/ 13 Diagnosi energetica Definizione di diagnosi energetica La Diagnosi Energetica, così come definito nell’art. 2 p.to 25) dalla Direttiva Europea 2012/27/UE, è: “una procedura sistematica finalizzata ad ottenere una adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici ed a riferire in merito ai risultati”. Come richiamato nel D.Lgs.102/2014 e successivi aggiornamenti 14 Diagnosi energetica Cos’è una diagnosi energetica Una diagnosi energetica è una valutazione sistematica di come venga utilizzata l’energia dal punto in cui essa viene acquistata o prodotta al suo punto di utilizzo finale, cioè identifica come l’energia venga gestita e consumata: – Come e dove l’energia entra nell’impianto, stabilimento, sistema o parte di attrezzatura; – Dove essa venga distribuita ed usata; – Come venga convertita tra i punti di ingresso ed i suoi utilizzi; – Come essa possa essere utilizzata in modo più efficace ed in modo più efficiente. 15 Diagnosi energetica Scopo di una diagnosi energetica Lo scopo di una diagnosi energetica è quello di definire dettagliatamente i consumi energetici dell’impresa comparandone sistematicamente le prestazioni con quelle tipiche del settore merceologico di riferimento, allo scopo di valutare l’efficienza energetica dell’impresa ed identificare le opportunità di miglioramento. 16 Diagnosi energetica Risultati di una diagnosi energetica Con l’audit e la conseguente applicazione degli interventi di efficientamento è possibile ottenere i seguenti risultati: – Ridurre i propri consumi energetici attraverso un aumento dell’efficienza dell’impresa – Ridurre l’incidenza della spesa energetica sul proprio fatturato – Ridurre le emissioni di anidride carbonica e gas serra 17 Diagnosi energetica Criteri minimi della diagnosi energetica La diagnosi energetica deve essere conforme ai dettami dell’Allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, che viene di seguito riportato. Tale prescrizione risulta rispettata se la diagnosi è conforme ai criteri contenuti nelle norme tecniche UNI CEI EN 16247 parti da 1 a 4. I contenuti dell’allegato due vengono poi ampliati dall’allegato 2 dei chiarimenti del MiSE di novembre 2016. 18 Diagnosi energetica Allegato 2 del 102/2014 Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell’energia I criteri minimi che devono possedere gli audit di qualità sono di seguito riportati: a) sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico; b) comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto; c) ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto; d) sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative; Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi. I dati utilizzati per gli audit energetici possono essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione. 19 Diagnosi energetica La diagnosi energetica La diagnosi energetica è eseguita attraverso la messa a punto della struttura energetica aziendale distinta per ogni vettore energetico che, attraverso un percorso strutturato a più livelli, consente di avere un quadro completo ed esaustivo della realtà dell’impresa La realtà aziendale viene strutturata in diverse parti, o aree funzionali. 20 Diagnosi energetica Il ruolo di ENEA Si riportano i commi 5 e 6 dell’art. 8 del 102/2014: 5) L'ENEA istituisce e gestisce una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica nel quale sono riportate almeno l'anagrafica del soggetto obbligato e dell'auditor, la data di esecuzione della diagnosi e il rapporto di diagnosi. 6) L'ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del presente articolo, tramite una selezione annuale di una percentuale statisticamente significativa della popolazione delle imprese soggetta all'obbligo di cui ai commi 1 e 3, almeno pari al 3%. ENEA svolge il controllo sul 100 per cento delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. L'attività di controllo potrà prevedere anche verifiche in situ. 21 Diagnosi energetica Il ruolo di ENEA L'ENEA è l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile (art. 4 Legge 28 dicembre 2015, n. 221). L’ENEA è il soggetto incaricato di gestire la banca dati delle imprese soggette a diagnosi e che controlla la conformità delle diagnosi. Pertanto, le linee guida ENEA possono essere considerate come una «norma»: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/servizi- per/imprese/diagnosi-energetiche/indicazioni-operative.html 22 Diagnosi energetica Documentazione da produrre Ai fini del D. Lgs.102/2014 la documentazione relativa alle diagnosi effettuate sarà composta dai seguenti elaborati da caricare sul portale web ENEA dedicato alle Diagnosi Energetiche Obbligatorie: 23 Diagnosi energetica Chi può eseguire gli audit energetici Dal 19 luglio 2016, le diagnosi redatte ai fini dell’art. 8 del D. Lgs. 102/2014 devono essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati: – EGE (secondo la UNI CEI 11339); – ESCo(secondo la UNI CEI 11352). In Italia ancora non esiste ancora una certificazione rilasciata da organismi accreditati per gli auditor come definiti dalle norme UNI EN 16247 - 5. 24 Diagnosi energetica I soggetti obbligati 25 Diagnosi energetica Soggetti obbligati L’art. 8 del D.Lgs 102/2014 definisce le imprese italiane che sono i soggetti obbligati ad eseguire diagnosi energetiche: – Le grandi imprese (comma 1) – Le imprese a forte consumo di energia (comma 3) Chi sono gli energivori? Chi sono le grandi imprese? 26 Diagnosi energetica Precisazioni Fatta salva la validità quadriennale delle diagnosi svolte ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 102/2014, ogni impresa non in possesso di diagnosi in corso di validità è tenuta a verificare ogni anno la sua appartenenza alle categorie soggette all’obbligo di diagnosi e di adempiere a tale obbligo entro il 5 dicembre dell’anno in corso. 27 Diagnosi energetica Grande impresa esclusivamente ai sensi del 102/2014 Art. 2 e chiarimenti MiSE novembre 2016 Dipendenti effettivi >= 250 e Fatturato annuo > 50 milioni di euro o Bilancio annuo > 43 milioni di euro 28 Diagnosi energetica Valutazione grandi imprese Le situazioni possono essere: I. Nr dipendenti >= 250 e fatturato > 50 mln di euro II. Nr dipendenti >= 250 e bilancio > 43 mln di euro III. Nr dipendenti >= 250 e fatturato > 50 mln di euro e bilancio > 43 mln di euro Dipendenti Fatturato Bilancio Impresa Dimensione effettivi (milioni di euro) (milioni di euro) A 250 51 44 Grande B 250 51 42 Grande C 250 49 44 Grande D 250 49 42 PMI E 249 51 44 PMI F 249 51 42 PMI G 249 49 44 PMI H 249 49 42 PMI 29 Diagnosi energetica Grande impresa Un’impresa è una grande impresa se il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente. 30 Diagnosi energetica Grande Impresa, integrazione al 102/2014 La definizione di grande imprese, ad integrazione di quanto previsto dall’art. 2 del D. Lgs. 102/2014, deve essere altresì desunta in via residuale a partire dalla definizione di «piccole e medie imprese», enunciata dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che costituisce riferimento, a livello europeo, ai fini dell’applicazione delle politiche comunitarie all’interno della Comunità e dello Spazio economico europeo (art. 1, recepita in Italia con il DM 18 aprile 2005). Pertanto, tutte le imprese che non sono qualificabili come PMI, sono da considerarsi grandi imprese e come tali soggette all’obbligo di diagnosi energetica di cui all’art. 8 del D. Lgs. 102/2014. 31 Diagnosi energetica Obbligo di diagnosi per le grandi imprese Una grande imprese è soggetta all’obbligo di diagnosi energetica entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, a decorrenza del 2015, solo se la condizione di grande impresa si è verificata per i due esercizi consecutivi precedenti a tale anno, a decorrere dalla data di chiusura dei conti, ovvero negli anno n - 1 e n - 2. 32 Diagnosi energetica Calcolo dei dipendenti effettivi Raccomandazione 2003/361/CE, Art. 5, DM 18/04/2005, Art. 2, comma 5 c Gli effettivi si esprimono in Unità Lavorative Anno: – I dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati a forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza. – I soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa. Lavoratori part-time o stagionali contano come frazioni dell’unità. 33 Diagnosi energetica Fatturato e bilancio Raccomandazione 2003/361/CE, Art. 4, DM 18/04/2005, Art. 2, comma 5, a e b Il fatturato è determinato dalle entrate dell’anno in esame, per vendite e servizi, al netto di IVA e altre imposte indirette. Il bilancio è calcolato come l’Attivo patrimoniale. 34 Diagnosi energetica Collegamenti societari Come deve essere trattata un’impresa, qualora risulti collegata o associata ad altre imprese? Al fine del calcolo dei soggetti occupati e degli importi finanziari rilevanti per classificare l’impresa, occorre stabilire se l’impresa stessa sia autonoma, associata o collegata La definizione dei tre tipi di imprese è espressamente enunciata dall’articolo 3 della Raccomandazione 2004/361/CE nonché dall’art. 3 del DM 18 aprile 2005. 35 Diagnosi energetica Collegamenti societari Raccomandazione 2003/361/CE, Art. 5, DM 18/04/2005, Art. 2, comma 5c Imprese autonome Imprese associate Imprese collegate 36 Diagnosi energetica Imprese autonome Si definisce impresa autonoma un’impresa: – Totalmente indipendente, va a dire senza alcuna partecipazione in altre imprese e senza alcuna partecipazione di altre imprese. – Che detiene una partecipazione inferiore al 25% del capitale o dei diritti di voti (qualunque sia il più alto dei due) in una o più altre imprese e/o non vi siano soggetti esterni che detengono una quota del 25% i più del capitale o dei diritti di voto (qualunque sia il più alto dei due) nell’impresa. Le imprese autonome calcolano come effettivi, fatturato e bilancio soltanto i propri, senza considerare quelli della/e impresa/e partecipante/i. 37 Diagnosi energetica Imprese autonome Un’impresa resta autonoma anche se partecipata per una quota superiore al 25%, ma inferiore al 50%, da uno o più dei seguenti investitori, purché non collegati tra loro: – Società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio e «business angels»; – Università o centri di ricerca senza scopo di lucro; – Investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; – Autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5’000 abitanti. 38 Diagnosi energetica Imprese autonome, esempio L’impresa A detiene meno del 25% (capitale o diritti di voto) in un’altra impresa B e/o viceversa. 39 Diagnosi energetica Imprese associate Si definisce impresa associata un’impresa che detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, una quota di partecipazione compresa tra il 25% ed il 50% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa e/o un’altra impresa detiene una partecipazione per le medesime percentuali. Le imprese associate calcolano effettivi, fatturato e bilancio sommando ai propri quelli dell’impresa associata in quota proporzionale alla percentuale che ne detengono o per cui sono detenute. I dati sono desunti dal bilancio di esercizio o, ove presente, da bilancio consolidato. 40 Diagnosi energetica Imprese associate, esempio L’impresa A detiene più del 25%, ma non più del 50% (capitale o diritti di voto) in un’altra impresa B e/o viceversa. 41 Diagnosi energetica Imprese collegate Due o più imprese sono collegate se esiste tra loro uno dei seguenti rapporti: I. Un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di un’altra impresa; II. Un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di sorveglianza di un’altra impresa; III. Un contratto tra imprese, o una disposizione nello statuto di un’impresa, conferisce ad una di esse il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra; IV. Un’impresa, in virtù di un accordo, è in grado di esercitare da sola il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa. 42 Diagnosi energetica Imprese collegate Le imprese collegate calcolano effettivi, fatturato e bilancio sommando ai propri quelli dell’impresa collegata (interamente). Pertanto qualunque impresa collegata ad una grande impresa è automaticamente essa stessa grande impresa (ed è quindi soggetto obbligato alla diagnosi energetica) 43 Diagnosi energetica Imprese collegate, esempio L’impresa A detiene più del 50% (capitale o diritti di voto) di un’altra impresa B e/o viceversa. 44 Diagnosi energetica Imprese collegate indirettamente Le imprese italiane sono collegate indirettamente se entrambe sono collegate alla stessa impresa straniera, con la sola funzione di collegamento. TOT(B) = B + C 45