Summary

This document details various aspects of gas supply contracts, including daily capacity requirements, pricing formulas (binomial and monomial), penalties for exceeding capacity or volume targets, and different indices for gas pricing. It also explains the calculation methods for determining the price and discusses the differences between Italian PSV and Dutch TTF.

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Campagna commerciale – La Capacità giornaliera (Cg) La Capacità giornaliera (Cg) è la quantità massima che un cliente può prelevare dal proprio punto di fornitura sulla rete di distribuzione del gas durante le ore di normale lavorazione della rete stessa. In sede di definizione del contratto di Forn...

Campagna commerciale – La Capacità giornaliera (Cg) La Capacità giornaliera (Cg) è la quantità massima che un cliente può prelevare dal proprio punto di fornitura sulla rete di distribuzione del gas durante le ore di normale lavorazione della rete stessa. In sede di definizione del contratto di Fornitura è necessario determinare la massima capacità giornaliera espressa in Smc/giorno da richiedere al Fornitore. Il costo per la prenotazione della capacità giornaliera è stabilito all’interno delle tariffe di trasporto pubblicate annualmente da Snam Rete gas, in funzione della localizzazione del punto di fornitura e della capacità richiesta. Se la tariffa di fornitura è con formula binomia, il costo per la prenotazione della capacità giornaliera è valorizzato all’interno della quota fissa mensile. Campagna commerciale – Valutazione offerte Gas Metano La tariffa per la fornitura di gas può essere di due tipologie: BINOMIA: è previsto un corrispettivo «variabile» applicato al consumo e un Termine fisso, che è dovuto anche nei mesi di mancato consumo. MONOMIA: è previsto solo il corrispettivo «variabile» applicato al consumo, senza nessuna quota fissa. Il costo fisso relativo alla capacità giornaliera richiesta viene valorizzato all’interno del corrispettivo variabile sulla base dei consumi previsionali. BINOMIA Solitamente i contratti con MONOMIA formula monomia, prevedono un conguaglio sui volumi annuali. Termine Fisso (TF) è l’importo fisso mensile (€/mese) che rappresenta i costi di Ho solo un Termine Variabile (TV) trasporto; l’importo è fisso e non varia (se non varia la Cg) né sul periodo di comprensivo sia del Costo di fornitura né al variare del consumo. Il TF è direttamente proporzionale alla Materia Prima (CMP) che di tutti i Capacità giornaliera (Cg) prenotata. costi di trasporto e oneri vari Termine Variabile (TV) è il costo della materia prima (€/Smc), è un importo fisso dovuti. che si aggiorna con cadenza fissa e che va moltiplicato per il Volume consumato in un mese Campagna commerciale – Profilo di Consumo e penali Bisogna porre attenzione ai dati comunicati in quanto quasi tutti i contratti ad uso industriale prevedono delle penali. In particolare le penali più frequenti sono legate all’Alfa, alla Capacità giornaliera (Cg) e ai Volumi. La penale più frequente in cui si incorre è quella del supero della Cg impegnata (in genere fino al 10% in più non ci sono penali, dal 10% a 15% è previsto un importo ed oltre il 15% un importo ancora superiore). Campagna commerciale – Profilo di Consumo e penali Sui volumi contrattualizzati secondo il profilo comunicato ci può essere un conguaglio. Campagna commerciale – Profilo di Consumo e penali VOLUMI INVERNALI: viene calcolato lo scostamento fra il volume effettivamente prelevato nei mesi invernali rispetto a quello stimato (alfa). Se lo scostamento è positivo (maggiori consumi nei mesi invernali) viene calcolata una penale, in caso contrario (minori consumi nei mesi invernali) viene calcolato uno sconto. Tutte le tipologie di conguaglio o penale possono essere negoziate o completamente eliminate in sede di definizione del contratto di Fornitura. Campagna commerciale – PCS Il paramento PCS definisce il potere calorifico del gas, espresso in GJ/Smc rivela la qualità del gas acquistata ed è la quantità di calore prodotta dalla combustione completa di un metro cubo di gas, tenendo conto dei costituenti della miscela combustibile in condizioni standard (temperatura di 15 °C e pressione assoluta di 1,01325 bar) e riportando i prodotti della combustione a queste medesime condizioni. L’unità di misura è il Gigajoule al metro cubo di gas secco in condizioni standard (GJ/Smc). Questo valore viene determinato mensilmente dal trasportatore in conformità a quanto prescritto dal codice di rete e dalle disposizioni emanate dalle Autorità competenti. Nelle offerte industriali il valore standard del PCS a cui fa riferimento il prezzo di fornitura definito contrattualmente è pari a 0,38100 GJ/Smc, pertanto il prezzo di fornitura viene adeguato mensilmente sulla base del PCS effettivo comunicato dal distributore. Negli usi civili il PCS di riferimento è 0,3852 GJ/Smc). Mese prezzo di fornitura (PCS: 0,38100 GJ/mc) PCS effettivo Prezzo adeguato al PCS gennaio 0,725 0,3911 0,7442 febbraio 0,725 0,3874 0,7372 Campagna commerciale – Indici Gas Nel momento in cui si è definito il profilo del cliente possiamo scegliere un’offerta a prezzo fisso (se disponibile) oppure una a prezzo variabile. Quando scegliamo un prezzo indicizzato è fondamentale scegliere la formula di indicizzazione che fa al caso nostro. Prima di tutto, è necessario scegliere il mercato di riferimento per l’indicizzazione. Tendenzialmente è possibile scegliere fra formule con indicizzazione al PSV o al TTF. Il PSV (Punto di Scambio Virtuale) è il prezzo di riferimento del gas sul mercato all’ingrosso italiano. Il TTF (Title Transfer Facility) è invece il prezzo del gas all’ingrosso in Olanda, nonché principale mercato di riferimento per il gas in Europa. Campagna commerciale – Indici Gas Dopo la scelta del mercato di riferimento dell’indicizzazione (al TTF o al PSV), il passo successivo è la scelta della formula di prezzo per la propria fornitura. Le formule standard (sia per una indicizzazione a TTF che a PSV) prevedono una struttura semplice del prezzo applicato al gas consumato ogni mese: Pb = Pgas + P0 Dove: Pb : è il prezzo base del mese in cui avviene il consumo, applicato poi ai consumi mensili (in c€/Smc) Pgas: rappresenta il prezzo che la formula scelta assume rispetto ai prezzi di mercato (trasformata da €/MWh, unità di misura dei mercati all’ingrosso europei, a c€/Smc) P0: è la componente fissa stabilita dal fornitore che include i costi di modulazione del profilo, lo spread fra PSV e TTF (nel caso di una indicizzazione al TTF), e il margine del fornitore (in c€/Smc). Il P0 è un termine stabilito in sede di contrattualizzazione e rimane invariato per tutta la durata contrattuale. Per poter comparare fra loro offerte di fornitori diversi, paragonare i diversi valori del P0, a parità di formula scelta, consente di capire quale fornitore applica il costo minore. Fra le diverse formule di indicizzazione per determinare il Pgas, le più comuni sono le formule Month Ahead (MA) e le formule Day Ahead (DA). Campagna commerciale – Indici Gas Month Ahead Month Ahead (MA) Nella sua versione più semplice il Pgas è calcolato come media aritmetica delle quotazioni Bid e Ask del prodotto Month Ahead pubblicate in tutti i giorni del mese precedente a quello di prelievo dal data provider più utilizzato nel mondo gas europeo, ovvero ICIS Heren. Pgas = media aritmetica quotazioni Month Ahead del mese precedente Facciamo un esempio: Il prezzo Pgas del mese di maggio 2020 è calcolato come segue: ogni giorno lavorativo del mese di aprile 2020, ICIS Heren ha pubblicato per il prodotto Month Ahead, ovvero il “mese avanti” rispetto al mese di aprile (quindi maggio), un valore di Bid (prezzo di acquisto) e Ask (prezzo di vendita) medi per le transazioni avvenute sul mercato in quel giorno. Ogni giorno di aprile, dunque, è possibile calcolare un valore medio per il prezzo del prodotto Month Ahead (maggio), facendo una semplice media fra Bid e Ask. Campagna commerciale – Indici Gas Month Ahead P_MAgiornaliero = (Bid + Ask)/2 Al termine dell’ultimo giorno lavorativo del mese di aprile avremo dunque tutti i prezzi medi giornalieri del prodotto Month Ahead (maggio) pubblicati da ICIS Heren. Il prezzo Pgas MA sarà dunque la media aritmetica di questi prezzi medi giornalieri della quotazione Month Ahead. Pgas MAG2020= (P_MA01/apr+ P_MA02/apr+ P_MA03/apr+ …)/giorni lavorativi di aprile Il Pgas viene poi moltiplicato per il consumo totale del mese di consumo. Con questa formula, il prezzo è noto già l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente Campagna commerciale – Indici Gas Day Ahead Day Ahead (DA) Nella formula a DA il prezzo Pgas è dato dalla media dei prezzi Day Ahead (giornalieri) di ogni giorno del mese pesata per il consumo giornaliero di gas. Anche in questo caso, la quotazione del P_DAgiornaliero è data dalla media fra Bid e Ask del prodotto Day Ahead pubblicata da ICIS Heren. P_DAgiornaliero = (Bid + Ask)/2 Il prezzo Pgas da applicare al consumo di gas mensile è dunque data dalla somma (Σ) del prodotto fra prezzo giornaliero DA e consumo dello stesso giorno, il tutto diviso per il totale del consumo mensile (media pesata rispetto ai consumi). Pgas = Σ(P_DAgiornaliero x consumo giornaliero)per ogni giorno del mese : consumo totale del mese Si paga dunque, in ogni giorno di consumo, il prezzo Day Ahead di quel giorno; il prezzo del gas consumato è noto solo all’ultimo giorno del mese di consumo. N.B. per il week end ed i giorni festivi contigui al week end viene utilizzata la quotazione del prodotto Week End. Campagna commerciale – PSV o TTF? MA o DA? Per quanto una indicizzazione al PSV possa sembrare più immediata (se compro gas in Italia indicizzo al gas italiano), le formule di pricing indicizzate al TTF traggono vantaggio dall’alta liquidità di questo mercato, che agevola le operazioni di copertura dei fornitori e ne limita i costi (implicitamente) ribaltati sul prezzo al cliente in sede di fixing. Quindi, se il cliente desidera fare diversi fixing nel corso della durata contrattuale, potrebbe esser più vantaggiosa una indicizzazione al TTF. Viceversa, se la preferenza del cliente è verso un prodotto puramente variabile, l’indicizzazione al PSV risulta più immediata. Rispetto alla scelta di un prodotto MA o DA, la formula MA offre la possibilità di programmare il fabbisogno di cassa necessario a coprire i costi della fornitura, poiché il prezzo del gas consumato è noto alla fine del mese precedente rispetto al mese di consumo. La formula DA invece, può risultare vantaggiosa per chi ha consumi flessibili, che consentano di modulare il profilo nei giorni/periodi meno costosi (es: week end o giorni freschi d’estate/tiepidi d’inverno). L’impatto delle temperature sui prezzi rimane in ogni caso una variabile da gestire accuratamente. Anche per il gas la conoscenza del proprio profilo di consumo e della propria flessibilità è fondamentale per poter scegliere al meglio la propria indicizzazione. Campagna commerciale – Indici di riferimento Gas Mese di P_ING / PFOR PSV DA (€/Smc) PSV DA (€/Smc) PSV MA TTF MA CMEM,m competenza (€/Smc)* ICIS HEREN "offer" THOMSON REUTERS (€/Smc) TTF DA (€/Smc) (€/Smc) mar-24 0,3075 0,307943 0,28882 0,274709 0,307491 feb-24 0,2979 0,298197 0,32016 0,319582 0,297889 gen-24 0,3337 0,334245 0,37597 0,38548 0,333736 dic-23 0,3885 0,389108 0,47617 0,488782 0,388501 nov-23 0,4551 0,455694 0,49384 0,501148 0,455089 ott-23 0,4679 0,468788 0,39489 0,393166 0,467879 set-23 0,3964 0,397004 0,38176 0,371435 0,396386 ago-23 0,3565 0,356274 0,32048 0,312579 0,355331 lug-23 0,3565 0,336885 0,35688 0,347317 0,336168 giu-23 0,5688 0,355364 0,34669 0,334929 0,354598 mag-23 0,5688 0,365602 0,47633 0,4474 0,364547 apr-23 0,5688 0,480535 0,4797 0,4700 0,4797 mar-23 1,3568 0,499076 0,57163 0,478 0,5595 0,4984 feb-23 1,3568 0,609277 0,67866 0,576 0,6724 0,6085 gen-23 1,3568 0,732732 1,22334 0,680 1,2608 0,7316 dic-22 2,5536 1,2491 1,3207 1,2129 1,268 1,2698 1,2477 nov-22 2,5536 0,9769 1,0105 1,3092 0,975 1,4176 0,9758 ott-22 2,5536 0,8364 0,8739 2,1035 0,8183 2,1668 0,8352 set-22 1,0285 1,9639 2,0044 2,4852 2,0227 2,4822 1,9625 ago-22 1,0285 2,4999 2,4470 1,8715 2,4877 1,8356 2,4715 lug-22 1,0285 1,8512 1,8860 1,2074 1,7880 1,1760 1,8296 giu-22 0,8380 1,0997 1,1546 1,0078 1,0745 0,9946 1,0865 Allegato 1 ESTENERGY S.p.A. Sede legale: via dei Rettori 1 34121 Trieste (TS) tel. 040.2424800 fax 049.2049173 estenergy.gruppohera.it Condizioni economiche di fornitura dell’energia elettrica da gennaio 2023 a dicembre 2023. Offerta 3x1 PUN ORARIO Ver. 01/04/2021 Prezzo di vendita dell’energia elettrica: Consumo orario e perdite di rete saranno valorizzati al PUN orario (Prezzo Unico Nazionale)(1) maggiorato del coefficiente SpreadFi, differenziato su fasce orarie, pari a: Fascia Fascia Fascia Fascia F1 F2 F3 MONO Spread 8,00 8,00 8,00 8,00 (€/MWh) (1) PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima dell’energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera c), dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modifiche ed integrazioni. Le fasce orarie F1, F2 e F3 sono quelle determinate dalla delibera dell’Autorità n.181/06. In caso di punto di prelievo non dotato di misuratore orario verranno calcolati mensilmente prezzi per fasce orarie (in caso di contatore su fasce orarie) o un prezzo monorario (in caso di contatore integratore), che saranno applicati all’energia e alle perdite di rete come comunicata dal distributore, maggiorati degli Spread Fi contrattuali. I prezzi, per fasce o monorari a seconda del misuratore, saranno calcolati applicando al PUN orario la curva oraria definita mediante la seguente ripartizione del consumo nelle 24 ore del giorno: 8% del consumo in ciascuna ora dalle 15:00 alle 22:00, 4% del consumo in ogni ora dalle 6:00 alle 15:00; 1% del consumo in ciascuna ora dalle 22:00 alle 6:00. In caso di punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica con misuratore che non rilevi i consumi orari, i prezzi saranno calcolati applicando al PUN orario la profilazione oraria convenzionale di prelievo per l'illuminazione pubblica. In caso i dati di misura orari non siano disponibili in tempi utili per la fatturazione si procederà a fatturare in acconto secondo le modalità sopra descritte per i misuratori non orari, fermo restando il successivo conguaglio. Si specifica che i POD con misuratore 2G saranno trattati come punti di prelievo non dotati di misuratore orario, fino a diversa comunicazione da parte del Fornitore. Il Fornitore si farà carico di eventuali oneri conseguenti al recepimento della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea in materia di emissioni di CO2, non richiedendo alcun corrispettivo al Cliente. Prezzo dei servizi di rete e oneri di sistema: Sono a carico del Cliente i corrispettivi afferenti a: - Perdite di rete: verranno valorizzate ai prezzi di vendita, e saranno determinate in conformità ai provvedimenti emanati dall’Autorità con particolare riferimento alle deliberazioni n.168/03 e 05/04 e successive modifiche e integrazioni. - Oneri di dispacciamento (relativi ai costi per la sicurezza e l’adeguatezza del sistema elettrico): saranno applicati, nella misura di volta in volta determinata da TERNA, in conformità alla deliberazione dell’Autorità n.111/06 e successive modifiche e/o integrazioni. '- Corrispettivo di capacità : sarà applicato il corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità: - per i punti di fornitura dotati di contatori non orari o 2G, il corrispettivo di cui all’articolo 34 comma 8bis del TIV, così come aggiornato e pubblicato da Arera; - per i punti di fornitura dotati di contatori diversi dai contatori non orari e 2G, il corrispettivo di cui all’articolo 14 della delibera ARG/elt/98/11 come successivamente modificata e integrata da Arera. Il Fornitore si farà carico: 1) della gestione delle programmazioni dei consumi orari del Cliente, assumendosene gli oneri 2) di eventuali oneri di sbilanciamento legati all’andamento dei profili di prelievo del Cliente - Servizio di trasporto: sarà regolato in conformità a quanto previsto dal Testo Integrato e successive modifiche e integrazioni. Sono pertanto a carico del Cliente, e non inclusi nei corrispettivi di vendita di cui sopra, gli oneri relativi ai servizi di: 1di 2 Allegato 1 1) distribuzione dell’energia elettrica sulla rete locale, nella misura stabilita dal distributore con riferimento all’opzione tariffaria selezionata dal Cliente per ciascuno dei punti indicati nell’allegato 2 “Dati punti di fornitura”. 2) misura e trasmissione, tramite l’applicazione delle componenti tariffarie definite dall’ARERA - Oneri e le maggiorazioni di sistema (componenti Asos, ARIM e UC): saranno applicate le componenti previste dall’ARERA per il mercato libero Imposte e tributi: Le imposte erariali e addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché dell’IVA sono a carico del Cliente. Opzione di passaggio a prezzo fisso Durante il periodo di vigenza del contratto, il Cliente avrà la facoltà di richiedere al Fornitore la formulazione di un prezzo fisso in sostituzione del prezzo di vendita dell’energia sopra definito, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata formulata la richiesta e valevole fino alla scadenza contrattuale. L’applicazione di quanto previsto dall’opzione avverrà secondo le modalità di seguito elencate: - il Cliente potrà richiedere al Fornitore la quotazione a prezzo fisso, per un massimo di due volte al mese ed entro il giorno 25 (o se festivo, entro l’ultimo giorno lavorativo antecedente il giorno 25) del mese precedente il periodo per cui è richiesto il prezzo fisso; il servizio sarà sospeso nei giorni dal 24 dicembre al 6 gennaio e nelle due settimane centrali di agosto. In caso di condizioni di volatilità elevata il Fornitore potrà sospendere la quotazione dei passaggio a prezzo fisso anche senza preavviso; - il Fornitore, entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta, si impegna a formalizzare al Cliente la nuova proposta economica; - In caso di accettazione, il Cliente ne dovrà dare comunicazione al Fornitore entro i termini indicati nell’offerta; - Il prezzo fisso concordato sostituirà in via definitiva, per il periodo di validità, il precedente corrispettivo indicizzato; - Nel caso in cui il prezzo proposto non fosse accettato dal Cliente, resteranno in vigore le condizioni economiche precedentemente concordate, fino ad un’eventuale nuova richiesta del Cliente. Validità offerta: Le presenti condizioni economiche sono valide fino alle ore 12:00 del giorno 11/10/2022, termine entro il quale è atteso un riscontro da parte del Cliente attraverso la sottoscrizione del contratto e degli allegati. Cliente: SHEILA SRL Imola, 10/10/2022 Timbro e firma del Cliente E_C 2di 2 SERVIZIO A MERCATO LIBERO ESTENERGY S.p.A. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO Sede legale: via dei Rettori 1 34121 Trieste (TS) VIRTUALE tel. 040.2424800 fax 049.2049173 estenergy.gruppohera.it Autorizzazione n.179/2022 del 17/01/2022 Agenzia delle entrate – Ufficio Territoriale di Trieste e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA FORNITURA pubblicata in GU n. 270 del 18 novembre 1995 – DI ENERGIA ELETTRICA Supplemento Ordinario n. 136; ▪ “Allegato 1”: Condizioni economiche di fornitura di Tra energia elettrica; ▪ “Allegato 2”: è l’elenco dei Punti di fornitura del Cliente; ESTENERGY S.p.A. con sede legale in Trieste, via dei Rettori 1, ▪ “Contratto di dispacciamento”: Contratto stipulato con codice fiscale / Reg. Imp. TS 00997630322 - Gruppo Iva “Gruppo Terna S.p.A., per l’erogazione del servizio di Hera” P. IVA 03819031208 (d’ora in poi “il Fornitore”), dispacciamento rappresentata da CDA in qualità di ▪ “Contratto di Distribuzione”: contratto stipulato con il e Distributore per l’erogazione del servizio di trasporto sulla rete locale; SHEILA S.R.L.., con sede legale in MILANO, via Andrea Appiani ▪ “Dispacciamento”: è il servizio di dispacciamento di cui n. 7, codice fiscale 13121170156 e partita IVA 13121170156, (di alla deliberazione dell’Arera 111/06 e successive seguito, “il Cliente”), indirizzo PEC ……………………………………., modifiche ed integrazioni. rappresentata da ……………………………………………… in qualità ▪ “Distributore elettrico”: è il soggetto esercente in regime di ………………………………………………………………, di concessione l’attività di distribuzione locale di energia elettrica, alla cui rete è connesso il punto di prelievo del di seguito nel loro insieme denominate le “Parti”. Cliente; ▪ “POD”: è il codice identificativo del punto fisico di Premesso che: consegna dell’energia elettrica; - “Cliente”: il soggetto, persona giuridica titolare di punti di ▪ “Servizio di maggior tutela”: è, in relazione all’energia fornitura anche in media o alta tensione, di cui all’allegato elettrica, il servizio di vendita di energia elettrica di cui 2 all’art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, - “Fornitore”: EstEnergy S.p.A., attiva quale grossista di G.U. n.188 del 14 agosto 2007, riservato ai clienti finali energia elettrica ai sensi dell’art. 14 del Decreto domestici e ai clienti finali non domestici interamente Legislativo 16 marzo 1999 n.79 connessi in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti - Il Cliente, come sopra definito, dichiara di essere libero e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore da precedenti vincoli contrattuali con altri Fornitori; a 10 milioni di euro; ▪ “Servizio di salvaguardia”: è, in relazione all’energia Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue. elettrica, il servizio di vendita di energia elettrica di cui all’art.1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, ART. 1 - GENERALITA’ G.U. n.188 del 14 agosto 2007, riservato a tutti i clienti 1.1 Le premesse e gli allegati del presente Contratto formano parte finali che non hanno diritto al servizio di maggior tutela; integrante e sostanziale dello stesso. ▪ “Servizi di ultima istanza”: sono, in relazione all’energia 1.2 Oggetto del presente contratto è la vendita della potenza e della elettrica, il Servizio di maggior tutela ovvero il Servizio di energia elettrica da parte del Fornitore al Cliente, nelle quantità e salvaguardia; alle condizioni indicate nel seguito. ▪ “SII”: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n.192 del 18 agosto 2010; ART. 2 - DEFINIZIONI ▪ “TERNA”: è la società responsabile dei servizi di 2.1 Ai fini del presente contratto si adottano le seguenti definizioni: trasmissione sulla rete di alta e altissima tensione e del ▪ “Arera”: Autorità di Regolazione per Energia Reti e dispacciamento su tutto il territorio nazionale. Ambiente, autorità amministrativa indipendente che regola e disciplina il settore elettrico e del gas naturale, ART. 3 – CONDIZIONI PER OTTENERE LA FORNITURA istituita con legge n. 481/1995, Norme per la concorrenza 3.1 L’efficacia del presente contratto resta subordinata: C.F. / Reg. Imp. 00997630322 Sedi territoriali Gruppo Iva “Gruppo Hera” P. IVA 03819031208 piazza Bardella 12 35131 Padova Cap. Soc. i.v. € 299.925.761,00 tel. 040.2424800 fax 049.2049173 Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera Comm S.p.A. via del Cotonificio 60 33100 Udine 1 CGC_ ESTENERGY_22_08_ EE_MT_AT tel. 0432.093611 fax 0432.093612 SERVIZIO A MERCATO LIBERO - al collegamento dei punti di prelievo indicati nell’Allegato 2 alle reti al fine di cambiare fornitore, può esercitare il diritto di recesso di distribuzione locale; senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, entro e non oltre il - all’attivazione dei servizi di trasporto e dispacciamento giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore, - alla condizione che il Cliente finale non risulti sospeso per rilasciando al nuovo fornitore, ai sensi della Delibera 302/2016, morosità al momento della richiesta dell’attivazione del servizio e procura ad esercitare il recesso in suo nome e per suo conto verso comunque resta subordinata alla verifica che il Cliente risulti il Fornitore. essere, ad insindacabile giudizio del Fornitore, in possesso dei 5.2 Il Fornitore può recedere senza oneri dal presente contratto con requisiti di rating, di affidabilità economica, patrimoniale o un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, mediante raccomandata a.r. finanziaria richiesti dal Fornitore che consenta di accertare la data del ricevimento. Il termine di - alla condizione che in caso di cessione, affitto ed usufrutto preavviso del recesso decorre a partire dal primo giorno del primo dell’azienda, il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario - mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di indipendentemente dall’attestazione nelle scritture contabili del recesso. cedente - risponda in solido con il cedente degli eventuali debiti 5.3 Se il Cliente in media e/o alta tensione recede dal contratto inerenti il contratto di fornitura in essere con il precedente titolare violando i termini di cui all’ art. 5.1, per ogni mese intercorrente fra dell’azienda comunque risultanti al Fornitore. la data di cessazione di fatto della fornitura e quella in cui avrebbe 3.2 Il Fornitore provvede, presso i Pod indicati nell’Allegato 2, a dovuto cessare ai sensi dell’ Art. 4, e fatto salvo il danno ulteriore, il stipulare per conto del Cliente il contratto di trasporto con il Fornitore avrà diritto di applicare le seguenti penali: 0,05 €/kWh Distributore locale, nonché il contratto di dispacciamento con moltiplicato per il volume espresso in kWh determinato come TERNA S.p.a., in virtù di mandato senza rappresentanza ex art. differenza tra il consumo anno previsto e il consumo erogato fino al 1705 c.c. conferitole dal Cliente autorizzandola, ai sensi dell’art. momento della cessazione di fatto della fornitura con un minimo di 1717 c.c., ad avvalersi di altre società controllanti il mandatario o da 2.500 €/mese per ogni punto di fornitura. quest’ultimo controllata, come pure qualsiasi società partecipata. 3.3 Il Cliente conferisce altresì al Fornitore mandato con ART. 6 – GARANZIE rappresentanza ex art. 1704 c.c. per la conclusione con il 6.1 Il Cliente a titolo di garanzia, è tenuto al pagamento di un Distributore del contratto di connessione. Il Fornitore provvede, DEPOSITO CAUZIONALE di importo pari a 112.600 € direttamente o tramite società controllanti il mandatario o da (centododicimilaseicento). Il pagamento del deposito cauzionale quest’ultimo controllata, come pure qualsiasi società partecipata, dovrà essere eseguito dal Cliente a seguito di ricevimento di presso i punti di prelievo indicati nell’Allegato 2, a richiedere per apposita fattura che il Fornitore emetterà a seguito di sottoscrizione conto del Cliente le prestazioni oggetto del TIQE, Testo integrato del presente contratto. della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell’energia Il Cliente si impegna ad inviare il CRO attestante l’avvenuto elettrica per il periodo di regolazione 2016 – 2023 approvato con pagamento entro e non oltre il giorno 20 Ottobre 2022 alla mail del Delibera Arera 646/2015/R/eel del 22 dicembre 2015, (e successive commerciale di riferimento: [email protected] Il modifiche e integrazioni); rientrano tra tali prestazioni, a titolo deposito cauzionale sarà infruttifero e restituito alla cessazione esemplificativo ma non esaustivo, le prestazioni relative all’ degli effetti del contratto di fornitura, qualora non trattenuto in tutto o aumento di potenza, allo spostamento dei gruppi di misura, alla in parte dal Fornitore a saldo di eventuali fatture insolute. verifica dei gruppi di misura, alle disattivazioni. 3.4 I mandati conferiti cessano alla data di risoluzione del presente contratto e devono ritenersi irrevocabili da parte del Cliente fino a ART. 7 - CONDIZIONI ECONOMICHE detta data. 7.1 Ai consumi rilevati con le modalità di cui al successivo art. 8, Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione vengono applicate le condizioni economiche riportate nell’Allegato ed a fornire tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra. 1. Con riferimento alle delibere dell’ Arera n. 118/03 e n. 278/07 (e ART. 4 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO successive modifiche ed integrazioni), ai siti trattati come monorari 4.1 Il presente contratto decorre dal giorno 01/01/2023 e ha durata ai fini della disciplina del dispacciamento viene applicato il prezzo fino al 31/12/2023. base monorario, mentre per i siti trattati come orari o per fasce 4.2 Il presente contratto si intende automaticamente risolto alla orarie viene applicato il prezzo base multiorario. scadenza, senza necessità alcuna di disdetta. Nel caso in cui, in corso di contratto, il trattamento del sito al fine della disciplina del dispacciamento venga modificato da monorario ART. 5 - RECESSO UNILATERALE a orario o per fasce orarie, a decorrere dal primo giorno del mese in 5.1 A partire dalla data di decorrenza del presente contratto il cui la suddetta modifica ha efficacia si applica il prezzo base Cliente può recedere senza oneri con un preavviso di almeno 9 multiorario. mesi, mediante raccomandata a.r. che consenta di accertare la 7.2 Sono a carico del Cliente tutti gli oneri e le maggiorazioni data del ricevimento. Qualora tutti i punti di fornitura del Cliente previsti dalle Autorità competenti, nonché qualsivoglia diritto, siano connessi in bassa tensione, se il cliente recede dal contratto tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, salvo che CGC_22_08_EE_MT_AT 2 SERVIZIO A MERCATO LIBERO non siano espressamente posti, dalle normative vigenti e contributo è ridotto del 50% nel caso di utenze già predisposte per successive modifiche e/o integrazioni a carico del Fornitore e la telegestione. senza facoltà di rivalsa. Di essi è data evidenza in fattura. 7.5 Nel caso in cui il Cliente sia una Pubblica Amministrazione, ai 7.3 Il Cliente si impegna, in conformità alle disposizioni e alle sensi dell’art.7 del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, coordinato con tempistiche che saranno stabilite dalle Autorità competenti, a la legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135, nel caso di rilasciare a titolo gratuito al Fornitore, o terzo da essa designato, i intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di necessari mandati e/o deleghe e/o dichiarazioni di interesse per la committenza regionali che prevedano condizioni di maggior partecipazione alle procedure di allocazione, sia su base annua sia vantaggio economico rispetto a quelle riportate nell’Allegato 1, il per periodi temporali inferiori per la partecipazione alle procedure di Cliente potrà richiedere al Fornitore l’adeguamento delle condizioni allocazione di diritti connessi alla capacità produttiva in ambito economiche applicate; nel caso in cui il Fornitore non sia disposto nazionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo l’energia CIP 6 di ad adeguare le condizioni economiche, il contratto si intenderà cui all’art.3, comma 12, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, risolto, senza oneri aggiuntivi per il Cliente, a decorrere dalla prima n.79) e dei diritti relativi alla capacità di interconnessione con data utile. l’estero e della capacità di trasporto in ambito nazionale (siano essi diritti di utilizzazione fisici e/o diritti connessi alla valorizzazione sui ART. 8 - MODALITA’ DI CALCOLO DEI CONSUMI mercati elettrici di dette capacità). 8.1 La fatturazione avviene sulla base dei consumi del Cliente Il rilascio dei mandati, deleghe o dichiarazioni di interesse di cui relativi al gruppo di misura installato presso il punto di fornitura sopra presuppongono il completo trasferimento dei relativi diritti al oggetto del presente contratto. I consumi del Cliente sono Fornitore, o terzo da essa designato, il cui valore è da intendersi comunicati al Fornitore dal Distributore locale che ha la compreso nei corrispettivi di vendita di cui all’art.7.1. responsabilità dell’attività di misura per l’energia elettrica. Il Fornitore ha la facoltà di modificare le condizioni economiche di 8.2 Nel caso in cui il Fornitore non disponga dei consumi di energia fornitura per ripristinare l’equità, o di avvalersi della clausola elettrica in tempo utile ai fine della fatturazione, il Fornitore risolutiva espressa indicata nel contratto nei seguenti casi: provvede alla stima dei consumi in base ai consumi storici del - il Cliente non rispetti gli impegni di rilascio dei mandati, deleghe o Cliente. dichiarazioni di interesse - il Fornitore non risulti assegnatario dei diritti di cui sopra. ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 7.4 Il Cliente si impegna a corrispondere i corrispettivi economici 9.1 La periodicità di fatturazione per la fornitura di energia elettrica per l’erogazione del servizio di connessione dell’energia elettrica è mensile; il Fornitore fattura al Cliente i corrispettivi di cui all’art. 7 così come previsti dal TIC, Testo integrato delle condizioni ed ogni altro onere ed imposta a carico del Cliente. economiche per l’erogazione del servizio di connessione (2016- 9.2 La fatturazione dei corrispettivi di dispacciamento può avvenire 2019) approvato con Delibera Arera n. 654 (e successive modifiche in acconto; con la prima fatturazione utile, successiva alla e integrazioni). In particolare, il Fornitore, applica il contributo in pubblicazione di TERNA dei corrispettivi reali per il servizio di quota fissa previsto dal Distributore, a copertura degli oneri dispacciamento, il Fornitore procede a conguagliare quanto già amministrativi, attualmente pari a 25,86 euro e soggetti a variazione fatturato per il periodo di competenza. per provvedimenti dell’Arera per le seguenti prestazioni: richieste di 9.3 I corrispettivi di misura, di trasmissione e di distribuzione sono nuova attivazione, voltura e subentro; aumento e riduzione di fatturati nella forma e nei valori definiti dall’Arera. potenza, riallacciamento e distacco delle utenze stagionali a 9.4 La fattura viene inviata in formato XML attraverso SDI (Sitema carattere ricorrente, alimentazioni a mezzo di impianto di di interscambio) di Agenzia delle Entrate ai canali telematici generazione locale, passaggi di tensione, connessioni plurime e per comunicati dal Cliente nella sezione “fattura elettronica” della ogni altra modifica contrattuale che non richieda un aumento della richiesta di attivazione. potenza a disposizione. Inoltre, al Cliente è applicato, per ogni Se la notifica dell’avvenuta fatturazione tramite PEC o Codice richiesta che il Fornitore inoltra al Distributore competente per conto destinatario non è possibile per assenza di tali dati, la fattura viene del Cliente stesso, un contributo in quota fissa, a copertura di oneri inviata o tramite email o in formato cartaceo commerciali, pari a 23,00 euro. A titolo esemplificativo ma non 9.5 Il Cliente si impegna ad effettuare il pagamento con valuta fissa esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate: voltura, subentro, per il beneficiario entro 15 (quindici) giorni dalla data di emissione disattivazione, riattivazione di un Pod a seguito di morosità, della fattura o, nel caso in cui tale giorno sia festivo, il primo giorno spostamento di un gruppo di misura di un sito già attivo. Nessun lavorativo immediatamente successivo, tramite addebito contributo (né oneri amministrativi né oneri commerciali) è previsto preautorizzato in conto corrente presso un’Azienda di Credito in caso di attivazione del servizio per cambio di Fornitore. Il indicata dal Fornitore. Fornitore applica il contributo, previsto dal Distributore, attualmente 9.6 Il pagamento nei termini e con le modalità sopra indicate libera pari a 25,15 euro (e soggetti a variazione per provvedimenti immediatamente il Cliente dai suoi obblighi. dell’Arera) in caso di riallacciamento e distacco delle utenze 9.7 Qualora una fattura emessa dal Fornitore sia oggetto di una stagionali a carattere ricorrente, così come previsto dal TIC. Tale controversia per errore di misurazione dei consumi o per un manifesto errore di calcolo, la porzione della stessa non soggetta a CGC_22_08_EE_MT_AT 3 SERVIZIO A MERCATO LIBERO contestazione deve essere prontamente pagata alla scadenza e la l’“Interruzione della fornitura di energia elettrica”, decorsi almeno 10 parte che ha sollevato la contestazione deve notificare all’altra parte (dieci) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione e con oneri a le ragioni della stessa. Dopo la risoluzione della controversia, ogni carico del Cliente. Se l’intervento di Interruzione della fornitura ha ammontare dovuto deve essere corrisposto entro la scadenza della esito positivo, il Distributore competente rimuove dal Contratto di prima fattura utile. Tutti gli oneri conseguenti alla risoluzione della trasporto e dispacciamento del Fornitore il relativo punto di prelievo. controversia sono a carico del Cliente. Ove l’intervento di interruzione della fornitura non sia tecnicamente 9.8 Nel caso in cui il Cliente sia soggetto agli obblighi di cui alla fattibile, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si assume l’onere della inviando al SII la relativa comunicazione di risoluzione contrattuale tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando al Cliente gli estremi ai sensi dell’art. 10 del TIMOE. La risoluzione del Contratto ha dei conti correnti dedicati e le generalità ed il codice fiscale delle effetto a partire dalla data di decorrenza dei Servizi di Ultima persone delegate ad operare sugli stessi. Per tutto quanto non Istanza. espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. In seguito alla sospensione e/o Interruzione della fornitura, il 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Fornitore ha facoltà di procedere al recupero coattivo del credito e il Cliente, per ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà ART. 10 - MOROSITA’ E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA preventivamente sottoscrivere un nuovo Contratto di fornitura. PER RITARDATO PAGAMENTO I costi dell’intervento di Interruzione e ripristino della fornitura sono 10.1 Il Cliente che non paga, anche parzialmente, entro il termine determinati dal Distributore Competente ed addebitati al cliente indicato nella fattura è considerato moroso. finale. In caso di ripristino dell’erogazione, il Cliente è tenuto a 10.2 Il Fornitore, trascorsi inutilmente non meno di 20 (venti) giorni pagare gli ulteriori costi per la rimessa in servizio dell’impianto e per dalla data di scadenza riportata in fattura, invia al Cliente, mediante le azioni svolte dal Fornitore per la tutela dei propri diritti. comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di 10.4 Il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento di danni ricevimento oppure mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio diritto del contratto. indirizzo di posta certificata, un preavviso di sospensione della 10.5 Il Fornitore corrisponde al Cliente un indennizzo pari a: a) fornitura avente valore di costituzione in mora. 30,00 (trenta) euro se la fornitura di energia elettrica è stata Nel sollecito, il fornitore indica il termine ultimo entro cui provvedere sospesa per morosità o, nel caso di Cliente in bassa tensione, sia all’adempimento, le modalità di comunicazione dell’avvenuto stata comunque effettuata una riduzione di potenza di cui all’art. pagamento, i tempi entro i quali in costanza di mora la vendita può 10.3, nonostante il mancato invio della costituzione in mora; b) essere sospesa, nonché i costi delle operazioni di sospensione e 20,00 (venti) euro nel caso in cui la fornitura di energia elettrica sia riattivazione della fornitura. stata sospesa per morosità o, nel caso di Cliente in bassa tensione, 10.3 Trascorsi 40 giorni solari dalla data in Cui il cliente ha ricevuto sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza di cui all’art. la notifica della costituzione in mora, il Fornitore procede, trascorso 10.3 nonostante, alternativamente, il mancato rispetto di uno dei un termine non inferiore a 3 (tre) giorni, ad inoltrare al Distributore seguenti termini: 1) termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a competente richiesta di sospensione della fornitura per morosità. provvedere al pagamento; 2) termine minimo tra la data di Nel caso di Clienti in bassa tensione, qualora sussistano le scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al condizioni tecniche del misuratore, l’intervento di sospensione della Distributore per la sospensione della fornitura e, se si tratta di fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la energia elettrica, la riduzione di potenza. potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza 10.6 In caso di disattivazione e riattivazione di un punto di prelievo disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da a seguito di morosità, esclusi i casi di cui all’art. 10.5, il Fornitore ha parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Per diritto di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di il Cliente in bassa tensione che dispone di un misuratore di questo sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite tipo, il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 25 dell’ammontare previsto dall’Arera. Il Fornitore applica, quindi, il (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione contributo, previsto dal distributore, pari a 25,10 euro (e soggetti a di costituzione in mora. variazione per provvedimenti dell’Arera) in caso di disattivazione e Decorsi non meno di 5 (cinque) giorni dall’avvenuta sospensione, e attivazione a seguito di morosità, così come previsto dal TIC; persistendo la morosità, il Fornitore ha facoltà, in ogni momento, di mentre applica il contributo in quota fissa, a copertura di oneri risolvere di diritto il contratto, trasmettendo al SII la relativa commerciali, pari a 23,00 euro, sia in caso di disattivazione sia in comunicazione di risoluzione, e di procedere al recupero del credito caso di riattivazione della fornitura. per via stragiudiziale o legale. La Risoluzione del Contratto ha 10.7 Con riferimento ai clienti titolari di punti di fornitura in bassa e effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore nella media tensione il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere comunicazione al SII. un indennizzo – identificato in fattura come Corrispettivo CMOR - Nel caso in cui l’intervento sospensione della fornitura per morosità nell’ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il non vada a buon fine, il Fornitore può richiedere al Distributore recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di Competente, previa comunicazione raccomandata al Cliente, pagamento. CGC_22_08_EE_MT_AT 4 SERVIZIO A MERCATO LIBERO della fornitura anche senza la costituzione in mora di cui all’art.10.2, ART. 11 - INTERESSI DI MORA E ULTERIORI SPESE nonché risolvere di diritto il contratto. 11.1 Qualora il Cliente non effettui il pagamento della fattura nel 15.2 Il Distributore competente determina il consumo di energia termine ivi indicato, il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto previsto elettrica su accertamenti tecnici insindacabili. dal presente contratto, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto 15.3 Il Cliente è tenuto al pagamento del consumo effettuato addebita al Cliente interessi di mora e i costi di recupero calcolati ai abusivamente e risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al sensi del D.Lgs 9 novembre 2012, n. 192 in misura pari al tasso Fornitore o a terzi. della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentuali. 11.2 Il Fornitore addebita inoltre al Cliente il pagamento di eventuali ART.16 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI spese postali sostenute per ogni comunicazione relativa a solleciti MISURA di pagamento. 16.1 Il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura; le richieste del Cliente sono inoltrate dal ART. 12 - IMPOSTE Fornitore al Distributore competente; se le verifiche confermano le 12.1 Ove previsto dalla Normativa vigente pro tempore, il Fornitore irregolarità segnalate dal Cliente, le spese di prova e delle assolve per conto del Cliente agli obblighi fiscali nei confronti degli riparazioni sono a carico del Distributore competente, in caso Uffici Tecnici di Finanza di competenza territoriale, provvedendo al contrario sono a carico del Cliente a cui possono essere addebitate pagamento (acconto e saldo in base alla legge n.30/97 e sue in fattura. In ogni caso il Fornitore fornisce comunicazione scritta successive modifiche e integrazioni) e addebitando il relativo contenente l’esito della verifica. ammontare al Cliente nelle fatture mensili. 16.2 Nel caso in cui il gruppo di misura risulti non perfettamente funzionante o bloccato, il Distributore competente procede alla ART. 13 - FORZA MAGGIORE ricostruzione dei consumi secondo la normativa vigente ed il 13.1 Nessuna delle Parti è responsabile verso l’altra per Fornitore al ricalcolo degli importi precedentemente fatturati inadempimenti, danni, perdite dovuti a cause di forza maggiore o registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo. comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse. 16.3 Nel caso in cui il gruppo di misura sia manomesso o quando 13.2 Sono considerate cause di forza maggiore, a titolo manchi ogni riferimento ai consumi precedenti, il consumo è esemplificativo e non esaustivo, eventi naturali, provvedimenti delle determinato da il Distributore competente su accertamenti tecnici. Autorità, guerre, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori dal ragionevole controllo delle Parti. ART. 17 - INTERRUZIONI E IRREGOLARITÀ DEL SERVIZIO 13.3 Fatti salvi gli obblighi di allacciamento di TERNA e del 17.1 La fornitura dei servizi energetici è erogata con continuità, distributore, le eventuali riduzioni, interruzioni o sospensioni della salvo cause indipendenti dalla volontà del Fornitore, o patti speciali fornitura dei servizi elettrici dovute a cause di forza maggiore, con il Cliente. causate ad esempio da inadempienze dei gestori delle reti, non 17.2 Il Fornitore non assume responsabilità alcuna per eventuali danno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e interruzioni, diminuzioni di fornitura dovute a causa di forza risoluzione del presente contratto. maggiore, eventi fortuiti, incidenti, scioperi e ragioni di servizio quali 13.4 La Parte che intenda invocare una causa di forza maggiore ad esempio manutenzioni. Laddove possibile, il Fornitore provvede deve darne, non appena possibile, comunicazione scritta all’altra, a informare il Cliente, con ogni mezzo idoneo. indicando, tra l’altro, l’evento intervenuto, le conseguenze che ne 17.3 In relazione all’energia elettrica, Terna SpA è responsabile sono derivate o ne potrebbero derivare e la prevedibile durata dello della trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica sulla stato di indisponibilità all’adempimento del presente contratto. rete di trasmissione nazionale e il Distributore è responsabile della distribuzione fino al POD del Cliente. Pertanto, il Fornitore non è ART. 14 – UTILIZZO DEI SERVIZI ENERGETICI E DIVIETO DI responsabile dei problemi tecnici relativi alla consegna dell’energia RIVENDITA elettrica al POD, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 14.1 E’ fatto divieto di rivendita o cessione dell’energia elettrica variazioni di tensione, di frequenza o di forma d’onda, interruzioni venduta al Cliente. della continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, 14.2 L’energia elettrica fornita non può essere utilizzata per usi anomalie connesse alla gestione del collegamento del POD del diversi da quelli previsti nel contratto. Cliente alla rete elettrica). Il Foritore non risponde quindi dei danni subiti dal Cliente a causa di tali problemi tecnici. ART. 15 - CONSUMI ABUSIVI E SOSPENSIONE DELLA 17.4 In nessuno dei casi indicati al punto 17.2 e 17.3, il Cliente ha FORNITURA diritto a risarcimento di danni né ad abbuoni o indennizzi di 15.1 In caso di appropriazione fraudolenta di energia elettrica, di qualsiasi genere o natura. manomissione, di alterazione dei sigilli o del gruppo di misura, da parte del Cliente, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non ART. 18 - IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA conforme al contratto, in deroga a quanto riportato all’art. 10.2, il 18.1 Qualora, dalla data di efficacia del presente contratto, per atto Fornitore può richiedere al Distributore competente la sospensione o fatto indipendente dalla volontà o dalla responsabilità del CGC_22_08_EE_MT_AT 5 SERVIZIO A MERCATO LIBERO Fornitore e stabilito dalle Autorità competenti, non fosse possibile o piazza del Cliente, che quest’ultimo è tenuto a rilasciare per un venisse meno la possibilità per il Fornitore di assolvere, totalmente importo pari a due mesi di consumo quale garanzia dell’esatto o in parte, agli obblighi di fornitura, ovvero di provvedere al adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente vettoriamento sulle linee di interconnessione con l’estero, e/o su contratto. quelle di trasmissione e/o di distribuzione, il Fornitore, fatta salva la 19.7 In caso di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente ad disponibilità ad operare per superare le condizioni ostative inadempimenti di cui all’art. 10, laddove il Cliente scelga un intervenute, ne dà tempestiva comunicazione al Cliente, a mezzo venditore diverso dal Fornitore, lo stesso si può avvalere di richiesta raccomandata A/R. di indennizzo al Sistema indennitario di cui alla Delibera n. 191/09. 18.2 Se l’impossibilità sopravvenuta attiene all’intera prestazione, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione del Fornitore di ART. 20 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE cui al precedente comma, il presente contratto si intende risolto. 20.1 Il Contratto è disciplinato ed interpretato in conformità alle 18.3 Il Fornitore è comunque sollevato da qualsiasi obbligo di leggi italiane. Per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente il foro risarcimento nei confronti del Cliente. competente in via esclusiva è quello di Trieste. ART. 19 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO ART. 21 - COMUNICAZIONI 19.1 Fermo restando il diritto di recesso di cui all’articolo 5, Il 21.1 Ogni comunicazione tra le Parti deve essere effettuata per contratto può essere risolto anticipatamente da una delle Parti, iscritto e nei casi in cui espressamente richiesto, tramite lettera mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata, raccomandata a.r. ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., al verificarsi dei seguenti casi: ART.22 - CONTRASTO TRA CONTRATTO E NORMATIVA - qualora il Cliente divenga insolvente, sia dichiarato fallito, o venga 22.1 Qualora si verificasse un contrasto tra le norme stabilite dalle sottoposto ad amministrazione controllata o straordinaria o Autorità competenti, ed il presente contratto, le norme stesse comunque ad altra procedura concorsuale o venga sottoposto a saranno considerate prevalenti. procedimenti penali; Per autorità competenti si intendono, a titolo esemplificativo ma non - qualora il Cliente apporti di fatto alla propria organizzazione o alle esaustivo, gli organi statali o autorità amministrative indipendenti proprie condizioni patrimoniali modificazioni tali da diminuire le (Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, Autorità garanzie finanziarie o tecniche tali da porre in pericolo il Garante per la protezione dei dati personali, Autorità Garante per la conseguimento delle controprestazioni dovute al Fornitore; concorrenza ed il mercato, etc.). - per il perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente il ART.23 - ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO corretto espletamento degli impegni contrattuali. 23.1 Il presente contratto si intende modificato di diritto, mediante 19.2 Al verificarsi di almeno uno dei casi descritti agli artt. 6, 10, 15, l’inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che e 17 il Fornitore può sospendere la fornitura e risolvere di diritto il le autorità competenti vorranno definire. Si intendono presente contratto con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, a automaticamente inserite nel Contratto eventuali condizioni mezzo raccomandata. obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di 19.3 Il Fornitore ha facoltà di risolvere il contratto nel caso di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti. Parimenti si reiterato mancato pagamento della fatture, ferma restando intendono abrogate le clausole del Contratto che risultino l’applicazione degli interessi di mora di cui all’art. 11. incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi 19.4 Nei casi di cui agli artt. 18.2 e 18.3, il Cliente non può del precedente comma. pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione 23.2 Qualora, a seguito di provvedimenti di pubbliche Autorità o di della fornitura e dalla risoluzione di diritto del contratto. altri soggetti competenti si renda necessaria l’integrazione del 19.5 Il presente contratto si intende altresì risolto di diritto nel caso Contratto o la sostituzione di una o più clausole ed i contenuti di di trasferimento del Cliente ad altro indirizzo di fornitura. A tal fine, il detti provvedimenti non siano suscettibili di inserimento automatico, Cliente ha l’obbligo di dare tempestiva comunicazione al Fornitore il Fornitore proporrà, mediante lettera raccomandata a.r., le del trasferimento attraverso l’invio di una raccomandata a/r o PEC. modifiche necessarie per ripristinare l’equità e garantire la fornitura. In assenza di tale comunicazione, il Cliente risponde di tutti i Entro 5 (cinque) giorni lavorativi il Cliente deve comunicare consumi da chiunque effettuati. mediante lettera raccomandata a.r., la propria scelta. 19.6 Il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso In caso di mancata comunicazione da parte del Cliente entro il in cui, in ogni momento nel corso della fornitura, verifichi che il termine indicato, le modifiche proposte si intendono accettate. Cliente non risulti essere, ad insindacabile giudizio del Fornitore, in In caso di mancata accettazione della proposta, ed in deroga a possesso dei requisiti di rating, di affidabilità economica, quanto previsto all’art. 5, le Parti hanno la facoltà di recedere dal patrimoniale o finanziaria richiesti dal Fornitore. Alternativamente, il contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata Fornitore può richiedere al Cliente di rilasciare una fideiussione a.r con effetto dal novantesimo giorno successivo alla data di bancaria, o di primaria Compagnia di Assicurazioni operante sulla emanazione dei provvedimenti di cui sopra. CGC_22_08_EE_MT_AT 6 SERVIZIO A MERCATO LIBERO 23.3 Qualora intervengano mutamenti dei presupposti economici Nel caso in cui la proposta economica non venga accettata dal utilizzati dal Fornitore per formulare le condizioni economiche e Cliente, continuano a trovare applicazione le condizioni economiche contrattuali, il Fornitore può proporre, sul presupposto di un equo precedentemente sottoscritte. contemperamento degli interessi delle Parti, mediante lettera raccomandata a.r., le modifiche contrattuali necessarie per ART. 24 - REGISTRAZIONE ripristinare l’equità e garantire la fornitura. 24.1 Il presente contratto è sottoposto a registrazione solo in caso Tale proposta, per poter rientrare nell’ambito di applicazione del d’uso, a norma del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 ed in tale presente articolo, deve recare nell’oggetto della comunicazione eventualità le relative spese sono a carico della Parte che ha dato inviata dal Fornitore “Proposta di modifica unilaterale di contratto”. causa alla registrazione. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento, il Cliente deve comunicare mediante lettera raccomandata a.r., l’accettazione ART. 25 – LIVELLI DI QUALITA’ E INDENNIZZI AUTOMATICI o meno della proposta. 25.1 Il Cliente in bassa e/o media tensione può inoltrare al Fornitore In caso di mancata comunicazione da parte del Cliente entro il un reclamo o una richiesta di informazioni in forma scritta indirizzati termine indicato, le modifiche proposte si intendono accettate. ai canali di contatto indicati in fattura e sul sito www.estenergy.it, In caso di mancata accettazione della proposta, ed in deroga a oppure ad EstEnergy SpA Via dei Rettori, 1 – 34121 – Trieste (TS), quanto previsto all’art. 5, le Parti hanno la facoltà di recedere dal purché sia possibile accertare la data del ricevimento. Sul sito è contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata possibile scaricare il modulo reclamo. Il Cliente può inoltrare a.r.. reclamo scritto o richiesta di informazioni senza utilizzare tale A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono eventi modulo alla condizione che la comunicazione contenga i seguenti disciplinati dal presente articolo: elementi: nome e cognome del reclamante, indirizzo di fornitura, - la sostanziale modifica o la sostituzione della disciplina servizio a cui si riferisce il reclamo o la richiesta di informazioni e del dispacciamento e/o delle modalità di determinazione tutti gli elementi in suo possesso relativamente a quanto delle componenti che lo costituiscono; verificatosi; è necessario indicare anche il recapito postale se - la modifica delle fasce orarie, come definite dalla delibera diverso da quello di fornitura. 181/06 25.2 Il Fornitore, in applicazione della Delibera dell’Arera 413/2016 23.4 In relazione ai Clienti che abbiano tutti i punti in bassa (TIQV) è tenuto al rispetto dei seguenti livelli specifici di qualità: 1) tensione, il Fornitore avrà il diritto di modificare le condizioni Tempo di rettifica di fatturazione per fatture già pagate dal Cliente o riportate nell’Offerta Economica per giustificato motivo, ogni per le quali è prevista la possibilità di rateizzazione; 2) Tempo di qualvolta vi sia una sostanziale modifica normativa o un mutamento rettifica di doppia fatturazione; 3) Risposta motivata ai reclami sostanziale delle condizioni di mercato relative scritti. all’approvvigionamento dell’energia elettrica ovvero della vendita ai 25.3 Dalla data della richiesta del Cliente in bassa o media clienti finali e che, in entrambi casi, sia incompatibile con il contratto tensione: 1) la rettifica di fatturazione deve essere eseguita entro il o con i presupposti economici in base ai quali il contratto è stato tempo massimo di 90 giorni solari; 2) la rettifica di doppia concluso. In tal caso, il Fornitore sarà tenuto a darne fatturazione deve essere eseguita entro 20 giorni solari; 3) la comunicazione in forma scritta al Cliente con un preavviso non risposta motivata ai reclami scritti deve essere fornita entro 40 inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla data di decorrenza delle giorni solari. Nel caso in cui il reclamo non dia diritto ad alcuna variazioni, considerandosi decorrente tale termine dal primo giorno rettifica il Cliente è tenuto a pagare l’importo già richiesto oltre gli del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente. interessi di mora dalla scadenza della fattura ed eventuali ulteriori Salva prova contraria, suddetta comunicazione si presume ricevuta spese, entrambi calcolati dal Fornitore come previsto dall’art. 11 e trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore. comunicati al Cliente nella fattura successiva o con apposito avviso. In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere dal contratto, senza 25.4 Se lo standard specifico di qualità non è rispettato per cause oneri, dandone comunicazione al Fornitore tramite lettera non dovute a: forza maggiore, ritardi del Distributore a mettere a raccomandata a.r. o fax, con un preavviso non superiore ad 1 (uno) disposizione dati tecnici richiesti dal Fornitore, responsabilità di terzi mese. In caso di mancata comunicazione delle variazioni unilaterali o a cause non dovute al Cliente stesso, il Fornitore è tenuta a titolo di contratto, con le modalità e nei termini sopra descritti, al Cliente di indennizzo al versamento al Cliente di un importo pari a 25,00 che ha tutti i punti in bassa tensione è dovuto un indennizzo pari a euro. L’indennizzo non è dovuto: 1) relativamente ai reclami scritti 30,00 (trenta) euro. La comunicazione non è dovuta in caso di aventi per oggetto le interruzioni prolungate o estese della fornitura variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di di energia elettrica di cui all’art. 53, comma 53.6 del TIQE; 2) al clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento Cliente finale a cui sia stato corrisposto nell’anno solare un automatico. In questo caso il Cliente è informato della variazione indennizzo per mancato rispetto dello stesso livello specifico di nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate. qualità; 3) in caso di reclami per i quali non sia possibile identificare 23.5Qualsiasi altra comunicazione inviata dal Fornitore ha valore di il Cliente finale perché non contenenti le informazioni minime di cui proposta economica che deve essere accettata espressamente dal all’art. 16.1 delle presenti Condizioni Generali di Contratto. Cliente nel termine che sarà indicato nella comunicazione stessa. L’indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo CGC_22_08_EE_MT_AT 7 SERVIZIO A MERCATO LIBERO nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito: a) se agli artt. 3 - Condizioni per ottenere la fornitura), 4 - Decorrenza e l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro durata del contratto, 5 – Recesso unilaterale, 6 - Garanzie, 7 – un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo Condizioni economiche, 8 - Modalità di calcolo dei consumi, 9 – automatico base; b) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre Fatturazione e pagamenti, 10 - Morosità e sospensione della un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello fornitura per ritardato pagamento, 12 - Imposte, 13 – Forza standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base; c) maggiore, 15 - Consumi abusivi e sospensione della fornitura, 17 - se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello Interruzioni e irregolarità del servizio, 18 – Impossibilità standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base. sopravvenuta, 19 - Risoluzione di diritto del contratto, 21 - 25.5 In applicazione del TIQV il Fornitore è altresì tenuta al rispetto Comunicazioni, 22 - Contrasto tra contratto e normativa del seguente livello generale di qualità: 1) Tempo di risposta a richieste scritte di informazioni. La percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari deve essere pari al 95% delle pratiche ricevute. Timbro e firma del Cliente 2/4 __________________________ ART. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI In relazione agli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 26.1 La fornitura di energia elettrica è disciplinata dalle norme e 1227/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre disposizioni del presente contratto ed effettuata dal Fornitore in 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato ottemperanza alle disposizioni previste dalle Autorità competenti. dell’energia all'ingrosso (nel seguito: REMIT), il cliente dichiara che 26.2 Il presente contratto, una volta sottoscritto dalle Parti, supera, la propria capacità tecnica di consumo non supera i 600 GWh/anno sotto ogni aspetto, ogni precedente pattuizione, accordo od intesa, e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione. verbale o scritta, eventualmente intercorsi ed aventi ad oggetto lo stesso rapporto contrattuale. 26.3 Nel caso in cui una delle clausole del contratto dovesse perdere efficacia o risultare non più valida, il contratto resta Timbro e firma del Cliente 3/4 __________________________ comunque valido a tutti gli effetti per la parte non inficiata da detta clausola, a meno che la clausola in questione sia oggettivamente MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI essenziale o sia stata determinante per una delle Parti ai fini della DATI PERSONALI sottoscrizione del contratto. Per il trattamento dei dati riguardanti l’identificazione del Cliente, il 26.4 Qualora, in un dato momento, non venga fatta valere da una domicilio presso il quale vuole che venga erogato il servizio, i dati delle parti una (o più di una) clausola del contratto a tutela di un riguardanti la documentazione relativa al pagamento e quelli proprio diritto, ciò non può essere interpretato come la rinuncia a riguardanti le informazioni di carattere tecnico necessarie tale diritto, la cui validità può comunque essere invocata e fatta all’attivazione del servizio (conferimento obbligatorio), il consenso osservare anche in un momento successivo. non è richiesto in quanto la base giuridica del trattamento dei dati 26.5 Il contratto può essere modificato solo per iscritto con personali è l’esecuzione del contratto. dichiarazione sottoscritta dalle Parti. Il Cliente dichiara di aver preso visione dell’Informativa allegata ai 26.6 Nessuna delle parti può cedere il contratto a terzi, senza il sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”) e preventivo consenso del contraente ceduto. Limitatamente al conferisce / nega il consenso alle seguenti attività : Fornitore, non è considerato terzo qualsiasi società controllante il Invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività di contraente cedente o da quest’ultimo controllata, come pure informazione e promozione commerciale e compimento di ricerche qualsiasi società partecipata o partecipata dalla controllante. di mercato SI’ NO ESTENERGY S.p.A. Svolgimento di attività volte all’analisi delle preferenze, Trieste, 10/10/2022 Sede legale: via dei Rettori 1 34121 Trieste (TS) abitudini e/o scelte di consumo dell’interessato al fine di Gruppo Iva “Gruppo Hera” P. IVA 03819031208 offrire prodotti o servizi conformi agli interessi dell’interessato stesso Firma del Fornitore _____________________ SI’ NO Timbro e firma del Cliente 1/4 ___________________________ Timbro e firma del Cliente (4/4) __________________________ Il Cliente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di approvare, espressamente, le condizioni di cui CGC_22_08_EE_MT_AT 8 SERVIZIO A MERCATO LIBERO LIVELLI DI QUALITA’ COMMERCIALE DEI SERVIZI DI VENDITA ENERGIA ELETTRICA – Clienti non domestici in BT Livelli specifici Tempo massimo per l’esecuzione della di qualità prestazione a partire dalla data di ricevimento della richiesta ARERA – Vincoli di EstEnergy - Tempo tempo per ogni medio rilevato prestazione ANNO 2021 Tempo di risposta 30 giorni solari 11,76 giorni solari motivata a reclami scritti Tempo di rettifica di 90 giorni solari 0,00 fatturazione Tempo di rettifica di 20 giorni solari 0,00 doppia fatturazione Livelli generali Tempo massimo per l’esecuzione della di qualità prestazione a partire dalla data di ricevimento della richiesta ARERA – Vincoli di EstEnergy - Tempo tempo per ogni medio rilevato prestazione ANNO 2019* Tempo di risposta a 30 giorni solari per il 95% 8,01 giorni solari richieste scritte di delle richieste informazione *calcolato sul 100% delle richieste evase nel periodo di riferimento LIVELLI DI QUALITA’ COMMERCIALE DEI SERVIZI DI VENDITA ENERGIA ELETTRICA – Clienti non domestici in MT *calcolato sul 100% delle richieste evase nel periodo di riferimento Livelli specifici Tempo massimo per l’esecuzione della di qualità prestazione a partire dalla data di ricevimento della richiesta ARERA – Vincoli di Estenergy - Tempo tempo per ogni medio rilevato prestazione ANNO 2021 Tempo di risposta 30 giorni solari 0,00 motivata a reclami scritti Tempo di rettifica di 90 giorni solari 0,00 fatturazione Tempo di rettifica di 20 giorni solari 0,00 doppia fatturazione Livelli generali Tempo massimo per l’esecuzione della di qualità prestazione a partire dalla data di ricevimento della richiesta ARERA – Vincoli di EstEnergy - Tempo tempo per ogni medio rilevato prestazione ANNO 2021* Tempo di risposta a 30 giorni solari per il 95% 0,00 richieste scritte di delle richieste informazione ARERA ha previsto l’erogazione di un indennizzo di 25,00 euro nel caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione stabiliti per i livelli specifici di qualità dovuto alla responsabilità della società di vendita. Detto indennizzo aumenta del doppio o del triplo nel caso, rispettivamente, di mancato rispetto dei tempi di esecuzione oltre il doppio o oltre il triplo dello standard stabilito. CGC_22_08_EE_MT_AT 9 13:00 1 0 1 PSV_DA Binomia 2 ESTENERGY S.p.A. Penali Sì 3 Sede legale: Via dei Rettori 1 34121 Trieste (TS) tel. 040.2424800 fax 049.2049173 Cvfg MAG_CV FALSO 4 www.estenergy.it FALSO 5 FALSO ALLEGATO 1 6 CORRISPETTIVI DI FORNITURA DEL GAS NATURALE 8 da novembre 2022 a ottobre 2023. 9 10 11 Formula Binomia PSV DA 12 13 Il Cliente si impegna a pagare i corrispettivi di seguito indicati, con riferimento ai parametri V A, Profilo previsionale mensile di consumo, PV.INV.CONS. e CG, indicati nell’allegato 2.  Corrispettivo fisso TF pari a 304,85 €/mese, distinto per ciascun punto di riconsegna, come indicato nell’allegato 2  Corrispettivo variabile TV, espresso in centesimi di euro/Sm3, applicato ai volumi oggetto di fatturazione: TV = spread0 + PSV_DAm dove: spread0 = 11,20 centesimi di euro/Sm3 PSV_DAm PSV_DAm è calcolato per ogni mese, come media aritmetica delle quotazioni giornaliere relative a ciascun periodo di riferimento, della commodity PSV Day-Ahead pubblicate da Thomson Reuters in€/MWh per ogni giorno lavorativo (il prodotto non è quotato nei giorni di sabato e domenica) e convertita in €/Sm3, c per ogni giorno lavorativo verrà utilizzato il prezzo Day-Ahead pubblicato il giorno lavorativo immediatamente precedente. I valori ufficiali delle quotazioni PSV di cui sopra, sono pubblicati dalla società Thomson Reuters e sono consultabili alle condizioni e nei termini pubblicati dalla stessa Thomson Reuters. Per maggiori informazioni si veda il sito www.thomsonreuters.com Nel caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento saranno individuati criteri alternativi equivalenti. Il corrispettivo TV è riferito ad un gas avente alle condizioni standard un PCS pari a 38,10 MJ/Sm3; tale prezzo verrà adeguato proporzionalmente al PCS del mese di prelievo. Qualora non fosse disponibile il PCS relativo al mese di prelievo si utilizzerà il più recente valore del PCS e con la prima fatturazione successiva alla disponibilità dei dati si procederà all’eventuale conguaglio.  Corrispettivo di trasporto e distribuzione Ai volumi oggetto di fatturazione saranno applicati i corrispettivi a copertura dei costi di distribuzione, puntualmente definiti dalla delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 159/08 (e successive modifiche ed integrazioni). Sono inoltre a carico del Cliente le componenti tariffarie relative agli oneri aggiuntivi di traporto CVFC, CRVI, CRVOS, CRVBL, CRVFG e, per i soli PDR allacciati direttamente alla rete di trasporto, GST, RET, UG3T di cui alla delibera 514/2013/R/gas (RTTG) e successive modifiche e integrazioni, nonché componenti di eventuale successiva introduzione a copertura degli oneri di carattere generale del sistema gas; per i soli PDR allacciati alla rete di distribuzione saranno inoltre applicate le componenti CRVST di cui alla delibera 782/2017/R/gas e CRVCS di cui alla delibera 396/2020/R/GAS; tali componenti saranno aggiornate come previsto dalle deliberazioni dell’Autorità. Sarà inoltre a carico del Cliente il corrispettivo unitario variabile CVu , come previsto dalla delibera 114/2019/R/gas e s.m.i.. ed eventuali componenti di successiva introduzione. Ver. 14-07-2022 Pagina 1 di 3 Allegato 1 I corrispettivi TF e Tv di cui sopra, comprendono i costi per il servizio di trasporto e stoccaggio, determinati sulla base delle condizioni specifiche economiche approvate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. I corrispettivi applicati sono calcolati tenendo conto dei seguenti aggiornamenti tariffari: delibera 233/2022/R/gas (Approvazione dei ricavi riconosciuti e determinazione dei corrispettivi per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per l’anno 2023 e modifiche alla RTTG), delibera 230/2021/R/gas (Approvazione dei ricavi riconosciuti e determinazione dei corrispettivi per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per l’anno 2022) e dei parametri contrattuali VA, e CG, indicati nell’allegato 2. In particolare variazioni alla Capacità giornaliera CG, conseguenti alla riforma dei processi di conferimento delle capacità ai punti di uscita e di riconsegna della rete di trasporto (Delibera 147/2019/R/GAS e s.m.i) comporteranno l’adeguamento di TF, dalla data di decorrenza della modifica. Per i periodi non oggetto delle delibere citate sono state applicate le tariffe definite dalle stesse delibere, che saranno la base per successivi aggiornamenti dei corrispettivi TF e Tv, che recepiranno eventuali aggiornamenti, modifiche e/o conguagli alle condizioni economiche per i servizi di trasporto e/o stoccaggio, con la medesima decorrenza delle variazioni di costo intervenute. Si intende altresì che eventuali modifiche alle delibere precedentemente indicate, verranno recepite dal presente contratto con l’adeguamento dei corrispettivi TF e Tv.  Imposte Sono a carico del Cliente tutti gli oneri e le maggiorazioni previsti dalle autorità competenti, nonché qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, salvo che non siano espressamente posti, dalle normative vigenti e successive modifiche e/o integrazioni a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa. Penali per supero della capacità giornaliera impegnata Il valore del prelievo giornaliero massimo PG MAX verrà rilevato mensilmente da idonea strumentazione di misura. In assenza di tale strumentazione il valore di PG MAX sarà determinato tramite la seguente formula: PG MAX = (Prelievo mensile / Giorni mese) x 1,3 Il Cliente si impegna a mantenere il prelievo giornaliero massimo PG MAX al di sotto della capacità giornaliera impegnata CG. Qualora, si registrasse un prelievo giornaliero massimo superiore alla capacità giornaliera impegnata, ossia P G MAX > CG, il Cliente corrisponderà a titolo di penale, i seguenti importi: Penale Percentuale di supero CG (centesimi di Euro/ Sm3) Fino al 10% 0 Oltre al 10% 304,50 Gli importi di cui sopra sono differenziati per scaglioni progressivi e saranno applicati ai metri cubi di supero della capacità giornaliera impegnata. Tali corrispettivi non saranno adeguati al PCS del mese di prelievo. Qualora l’Autorità riveda i corrispettivi di bilanciamento per il servizio di trasporto del gas naturale di cui all’art.17 della delibera 137/02, come modificati dalla delibera 329/2020/R/gas, le Parti si impegnano a rivedere la struttura e i valori delle penali sopra riportate. Subentro Capacità Qualora alla scadenza del contratto il Cliente non rinnovasse la fornitura con il Fornitore e la scadenza del contratto non coincidesse con l’inizio dell’anno gas (1° Ottobre), nel caso in cui il fornitore subentrante non trasferisse per intero la Capacità Cg impegnata dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto al pagamento dei costi sostenuti dal Fornitore a favore dell’operatore di trasporto o distribuzione fino al termine dell’anno gas, relativamente alla differenza di capacità ancora detenuta e non trasferita al fornitore subentrante. Conguaglio volumi Il Fornitore calcolerà il differenziale tra il consumo effettivo mensile e il consumo mensile come indicato nel Profilo previsionale di cui all’allegato 2. Qualora si riscontrassero differenze il Fornitore si riserva di procedere al conguaglio dei volumi differenziali applicando il corrispettivo CVg = (SAPm - Tv) , dove SAPm è la media mensile del prezzo SAP definito all'art 1.2. lettera o) dell’Allegato A alla deliberazione 312/2016/R/gas – Testo Integrato del Bilanciamento e s.m.i., convertito in c€/Smc. Il conguaglio non sarà applicato in caso di Tv indicizzato al 100% al PSV_DA. La fatturazione dell’eventuale conguaglio sarà fatta entro 90 giorni dal termine del periodo contrattuale in caso di cliente con consumi maggiori di 200.000 Smc/anno, entro 6 settimane in caso di clienti con consumo fino a 200.000 Smc/anno. Si specifica che lo scopo di questo contratto è la fornitura di gas naturale senza scopi speculativi, quindi in nessun caso sarà possibile riconoscere importi di segno negativo relativi alla materia prima. Pertanto in caso di differenziali negativi, per ogni mese m sarà riconosciuto al cliente un ammontare a conguaglio fino a concorrenza di quanto dovuto per i consumi effettivi. Validità offerta Ver. 14-07-2022 Pagina 2 di 3 Allegato 1 Le presenti condizioni economiche sono valide fino alle ore 13:00 del giorno 11/10/2022, termine entro il quale è atteso un riscontro da parte del Cliente attraverso la sottoscrizione del contratto e degli allegati. Data inizio fornitura: 01/11/2022 Fornitura per: 12 mesi Cliente: SHEILA SRL 1CF_E Firma del Cliente__________________________ Ver. 14-07-2022 Pagina 3 di 3 Allegato 1 ESTENERGY S.p.A. Sede legale: Via dei Rettori 1 34121 Trieste (TS) tel. 040.2424800 fax 049.2049173 www.es

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