Nozioni basilari di diritto penale PDF

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Summary

Questo documento fornisce una panoramica dei concetti fondamentali del diritto penale, distinguendo tra illeciti civili, penali e amministrativi e le relative sanzioni. Vengono descritti gli elementi chiave di ciascun tipo di illecito e i principi giuridici pertinenti.

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NOZIONI BASILARI DI DIRITTO PENALE IL REATO E GLI ATTI ILLECITI Il reato appartiene alla più ampia categoria degli atti illeciti. L'atto illecito è un comportamento contrario ad una norma giuridica: chi commette un illecito ne deve rispondere (responsabilità da “respondere...

NOZIONI BASILARI DI DIRITTO PENALE IL REATO E GLI ATTI ILLECITI Il reato appartiene alla più ampia categoria degli atti illeciti. L'atto illecito è un comportamento contrario ad una norma giuridica: chi commette un illecito ne deve rispondere (responsabilità da “respondere” = rispondere) subendo la SANZIONE prevista per quel tipo di illecito. Giuridicamente si possono distinguere tre tipi di illecito: penale, civile, amministrativo. La diDerenza tra i tre tipi di illecito sta nel tipo di sanzione e nel come e da chi questa viene applicata. ILLECITO DEFINIZIONE SANZIONE (*) CHI E COME APPLICA LA SANZIONE C Gli illeciti civili sono RISARCIMENTO La sanzione viene I comportamenti che DEL DANNO irrogata dalla V danneggiano principalmente Magistratura dopo un I INTERESSI PRIVATI. processo e con un L Esempi: il debitore non paga, provvedimento E la merce fornita è difettosa, deQnito sentenza. il coniuge tradisce, provoco involontariamente un danno ad un vicino. Gli illeciti penali, cioè i reati, MULTA E/O COME SOPRA P sono comportamenti che RECLUSIONE E danneggiano principalmente (delitti) La condanna penale, N INTERESSI PUBBLICI (tutti i AMMENDA E/O inoltre, “lascia il segno” A reati, infatti, provocano un ARRESTO perché viene L allarme sociale) (contravvenzioni) normalmente registrata E Esempi: furto, omicidio, nel casellario giudiziale truDa, calunnia ecc. (cosiddetta “fedina penale”) A M Anche gli illeciti SANZIONE La responsabilità viene M amministrativi, come i reati, PECUNIARIA accertata dal un organo I danneggiano principalmente AMMINISTRATIVA della P.A. (es. N INTERESSI PUBBLICI (si versa una carabinieri, Qnanza, I ritenuti meno importanti somma di denaro capitaneria di porto) S rispetto a quelli interessati impropriamente che applica la sanzione T dai reati. detta multa - mai senza processo con un R Esempi: eccesso di la detenzione) provvedimento A velocità,mancato pagamento amministrativo: T del bollo auto, apertura di naturalmente I una Qnestra in assenza della l'interessato può V pratica edilizia. sempre ricorrere O all’autorità giudiziaria. (*) Le sanzioni riportate nello schema sono solo le più frequenti ma, in rapporto all’illecito, se ne possono aggiungere altre. Per esempio, nel diritto privato, la conseguenza di un accordo illecito può consistere nella nullità del contratto. Nel diritto amministrativo le sanzioni possono consistere anche nella revoca di una licenza (per esempio del porto d’armi), nella chiusura di un locale, nella revoca della patente, nella rimozione del veicolo ecc. Nel diritto penale esistono diverse pene accessorie come la conQsca del corpo del reato, la sospensione dall’esercizio di una professione, l’interdizione dai pubblici u[ci, A questo punto facciamo alcune considerazioni sugli illeciti: 1 - Di fronte ad una norma che prevede un illecito, come si fa a sapere se si tratta di un illecito civile, penale o amministrativo? E’ molto semplice: basta fare attenzione alla sanzione che la norma stabilisce. Se la norma prevede una sanzione penale (multa, reclusione, ecc.) si tratterà di un illecito penale, se invece si prevede una semplice sanzione pecuniaria si tratterà di un illecito amministrativo. Se invece si prevede invece il risarcimento del danno, si tratterà di un illecito civile. Molte norme, tuttavia, si limitano a imporre o vietare un certo comportamento , senza prevedere una sanzione: esempi “i genitori sono tenuti a mantenere, istruire, educare i Qgli” oppure “ il venditore e tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi (=difetti)” che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore o che la rendano inutilizzabile” ecc. Bene, in tutti i casi in cui una norma stabilisce un divieto o un obbligo senza prevedere una sanzione speciQca, la violazione della norma costituisce illecito civile e dà al soggetto danneggiato il diritto di ottenere il risarcimento del danno. 2 – Naturalmente, un certo comportamento può costituire contemporaneamente illecito civile e/o penale e/o amministrativo: per esempio guido a velocità folle ed investo un pedone sulle strisce. In questo caso abbiamo: illecito amministrativo (eccesso di velocità e mancata precedenza al pedone), illecito penale (omicidio colposo) e illecito civile (con obbligo di risarcire il danno) 3 – Ultima considerazione: mentre la responsabilità civile si può assicurare, la responsabilità penale e amministrativa non sono invece assicurabili. Questo signiQca che posso stipulare un contratto di assicurazione con il quale, in cambio del versamento di un premio, una società di obbliga a risarcire i danni che provocherò, ma non potrei invece stipulare un contratto con il quale una compagnia assicurativa si obbligasse a pagare multe, ammende o sanzioni pecuniarie amministrative che mi vengano appioppate. DELITTI E CONTRAVVENZIONI Tutti i reati si distinguono in due grandi categorie, i delitti e le contravvenzioni: i delitti sono i reati che la legge considera più gravi, mentre le contravvenzioni sono reati considerati meno gravi. Non esiste pertanto una diDerenza sostanziale tra delitti e contravvenzioni: un reato viene considerato delitto o contravvenzione semplicemente perché la legge lo qualiQca come tale. La principale diDerenza tra delitti e contravvenzioni sta nelle sanzioni, che riassumiamo con un semplice schema. SANZIONI LIMITI DELITTI Multa Da 50 a 50.000 euro, salvo casi particolari previsti dalla legge penale (1) Reclusione Da 15 giorni a 30 anni, salvo casi particolari Ergastolo Carcere a vita, salva la possibilità, previo ravvedimento, di ottenere la liberazione condizionale dopo aver scontato 21 anni (2) CONTRAVVENZIONI Ammenda Da 20 a 10.000 euro, salvo casi particolari Arresto Da 5 giorni a 5 anni, salvo casi particolari (1) Per esempio, per il reato di spaccio di stuipefacenti è prevista la multa Qno a 260.000 euro! (2) Per certi reati, particolarmente gravi, (es. terrorismo, sequestro di persona, associazione maQosa) sarebbe previsto il cosiddetto “ergastolo ostativo”, per il quale si esclude la liberazione condizionale e la concessione di permessi: tale ergastolo ostativo, tuttavia, scomparirà quasi certamente dal nostro ordinamento, a causa di recenti pronunce della CEDU e della Corte Costituzionale. REATI PROCEDIBILI D'UFFICIO E A QUERELA DI PARTE Normalmente i reati sono procedibili d’u^cio, nel senso che il processo inizia e il colpevole viene punito anche se la vittima del reato non ne fa richiesta. Certi reati meno gravi sono invece procedibili a querela di parte, nel senso che il processo inizia solo se la vittima presenta una richiesta entro tre mesi da quando è venuta a conoscenza del reato (tale richiesta scritta si deQnisce “querela”). LA POSSIBILITÀ DI ESTINGUERE IL REATO: L'OBLAZIONE. In certi casi la legge consente al reo di evitare il processo ed estinguere il reato pagando una somma di denaro: questa procedura, detta oblazione, consente di deQnire rapidamente una causa penale con evidente vantaggio sia per il sistema giudiziario, sia per il trasgressore che, di fatto, ha la possibilità di chiudere immediatamente la vertenza pagando una sanzione pecuniaria (come se si trattasse di un illecito amministrativo) Per quali reati è ammessa l'oblazione? Naturalmente l’oblazione è ammissibile solo per illeciti di lieve gravità, quali: le contravvenzioni punite con la sola ammenda: mediante il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (art. 162 c.p.); le contravvenzioni punite, alternativamente, con l’arresto o con l’ammenda: mediante il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (162 bis c.p.); Attenzione però, perché, mentre nel primo caso il trasgressore ha un diritto soggettivo ad oblare e la richiesta di oblazione non può essere riFutata, nel secondo caso il giudice ha il potere discrezionale di concedere o riFutare l'oblazione (in certe ipotesi è addirittura obbligato a riFutarla, come nel caso di recidiva, abitualità o professionalità nel reato). Riassumiamo con uno schema Oblazione obbligatoria Obbligazione facoltativa Art. c.p. 162 162 bis Reati Contravvenzioni punite con Contravvenzioni punite la sola ammenda alternativamente con ammenda o arresto Quanto si paga Un terzo del massimo Metà del massimo Il giudice delle indagini Non può riFutarla Può riFutarla valutando la preliminari (G.I.P.) gravità del reato ex art.133 c.p. Quali reati rimangono esclusi dall'oblazione? In pratica, restano esclusi dall'oblazione: - tutte le contravvenzioni punite con l'arresto e con l'ammenda - alcune contravvenzioni punite con arresto o alternativamente con l'ammenda che la legge ha espressamente escluso (es. art.703 c.p.) - tutti i delitti Qual è il termine per chiedere l'oblazione ? L'oblazione può essere richiesta nel corso delle indagini preliminari e comunque Dno all'apertura del dibattimento (nel procedimento per decreto si può chiedere l'oblazione entro il termine per fare opposizione, cioè entro 15 giorni dalla notiFca del decreto) UN SECONDO TIPO DI OBLAZIONE: LA CD. OBLAZIONE AMMINISTRATIVA Oltre all’oblazione penale di cui abbiamo parlato, esiste una seconda e diversa ipotesi di oblazione che riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie. La legge prevede che, se viene contestato un illecito amministrativo che prevede una sanzione pecuniaria, il trasgressore ha la possibilità di “tagliare corto” e pagare la minor somma tra il doppio del minimo e un terzo del massimo della sanzione prevista per l’illecito commesso: questa possibilità di pagare meno e chiudere il procedimento è stata prevista dalla legge 689 del 1981 e si deFnisce “pagamento in misura ridotta”. In pratica, si ricorre a questo pagamento in misura ridotta in tutte le ipotesi in cui un soggetto cui è stato contestato un illecito amministrativo non ha intenzione di opporsi e fare ricorso (operazione costosa e di esito incerto): pagando il doppio del minimo o un terzo del massimo, si evita così il rischio che l’autorità amministrativa (per es. il Prefetto) imponga il pagamento di una somma superiore, magari arrivando al massimo. Il termine per pagare è di sessanta giorni che decorrono dal giorno in cui è stata contestata la violazione (in caso di contestazione immediata) o dal giorno in cui viene notiFcato per posta il verbale di accertamento della violazione. LA DEPENALIZZAZIONE DEL 2016 Cosa si intende per depenalizzazione? Si ha una depenalizzazione quando la legge trasforma dei reati in illeciti amministrativi o civili: il Governo, con i decreti legislativi nr.7 e 8 del 2016, ha depenalizzato una serie di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali. Quali sono le Dnalità della recente depenalizzazione? Le Fnalità di questa depenalizzazione sono tre: 1 – Riduzione del numero dei procedimenti penali - Il primo scopo della depenalizzazione è quello di de^azionare il numero delle cause penali: si pensi che nel 2016 le cause penali pendenti erano 1.524.984 (per la verità non sono diminuite di molto, visto che nel primo trimestre del 2018 ammontavano ancora a 1.520.599) 2 – Aumentare l'eZcacia dissuasiva delle sanzioni – Le sanzioni hanno anche lo scopo di dissuadere dal commettere illeciti: la sanzione penale, in teoria, dovrebbe essere più temuta di una sanzione amministrativa. Di fatto, tuttavia, molto spesso i procedimenti penali, a causa della lentezza della giustizia, si concludono con la prescrizione del reato: le multe e le ammende, inoltre, sono spesso di lieve entità. La condanna penale, pertanto, o non arriva o, quando arriva, arriva tardi e debole: attualmente, dunque, le sanzioni penali intimoriscono gli onesti ma non i criminali. 3 – Aumentare le entrate dello Stato - Le sanzioni amministrative o civili previste dalla depenalizzazione sono spesso enormemente superiori a quelle previste per i reati depenalizzati; lo Stato incassa evitando le lungaggini dei processi. Cosa hanno stabilito, in generale, i decreti sulla depenalizzazione? La risposta a questa domanda è piuttosto articolata dal momento che i decreti hanno trasformato certi reati in illeciti amministrativi ed altri in illeciti civili: la cosa più semplice è rispondere con uno schema. QUALI NUOVE SANZIONI 1 – Tutti i reati previsti da leggi speciali e puniti con la Reati trasformati in sola multa o la sola ammenda illeciti (*) amministrativi 2 – Sei reati previsti dal codice Questi “ex reati” verranno penale sanzionati con sanzione pecuniaria amministrativa che - Atti osceni potrà andare dai 5.000 Fno ai - Atti contrari alla pubblica 50.000 euro, in rapporto alla decenza gravità della pena - Pubblicazioni e spettacoli precedentemente prevista per osceni, il reato. - Rappresentazioni teatrali o cinematograFche abusive - Abuso della credulità popolare - RiFuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto Si tratta di cinque reati previsti Oltre al risarcimento del danno, Reati trasformati in nel codice penale che verrà versato al illeciti civili danneggiato, è prevista una Falsità in scrittura privata sanzione civile che Fnirà invece Falsità in foglio Frmato in nelle casse dello Stato e che bianco andrà dai 100 agli 8.000 euro Ingiuria nelle ipotesi meno gravi, e dai Sottrazione di cose comuni 200 ai 12.000 euro nei casi più Appropriazione di cose gravi. smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito (*) I decreti prevedono delle eccezioni, per esempio non vengono depenalizzati tutti i reati che riguardano l'ambiente, il territorio, paesaggio, la salute, alimenti e bevande, sicurezza nei luoghi di lavoro ed altre speciFche ipotesi. PRINCIPI FONDAMENTALI DI DIRITTO PENALE. Il principio di tassatività Questo principio viene sancito dall'art.1 del codice penale che recita ”Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge né con pene che non siano da essa stabilite” Il principio di tassatività si può esprimere come segue: si può essere puniti per un reato solo se il proprio comportamento corrisponde ESATTAMENTE al comportamento descritto dalla legge: il giudice, pertanto, non potrà condannare chi ha tenuto un comportamento che sia solo simile o assimilabile a quello descritto dalla legge. Esempio: tizio spara con una scacciacani nel suo giardino, i vicini chiamano i carabinieri e questi denunciano il bontempone per il reato di procurato allarme. Ecco la norma del codice penale che prevede il procurato allarme “Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto Fno a sei mesi o con l'ammenda da dieci euro a cinquecentosedici euro.” Tizio va assolto, anzi non va nemmeno incriminato, perché, anche se il suo comportamento poteva suscitare allarme, il malcapitato non ha però annunciato disastri, infortuni o pericoli inesistenti ma ha solo sparato. Il suo comportamento, pertanto, non corrisponde esattamente a quello descritto dalla norma e dunque, in base al principio di tassatività, non va sanzionato. Il motivo del principio di tassatività è molto semplice, e sta nell'esigenza di tutelare la libertà individuale e di impedire sentenze arbitrarie e disparità di trattamento: se infatti il giudice mi potesse condannare per un comportamento SIMILE al comportamento descritto dalla norma, la libertà individuale ne risulterebbe compromessa ( nessuno potrebbe sapere con certezza cosa è consentito e cosa è vietato, visto che un giudice particolarmente zelante potrebbe condannarmi per un comportamento che, a suo giudizio, assomiglia ad un reato). Il principio di non retroattività delle leggi penali punitive. Premessa - Le leggi penali si possono raggruppare in due categorie: le leggi penali punitive e le leggi penali più favorevoli al reo. Le leggi penali punitive sono le leggi che prevedono un nuovo reato o che inaspriscono le sanzioni per un reato preesistente. Le leggi penali più favorevoli al reo sono invece le leggi che depenalizzano un reato o che ne attenuano le sanzioni. Il principio di irretroattività della legge penale punitiva è sancito addirittura dall'art.25 della Costituzione che recita “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” Questo signiFca che un certo comportamento può essere punito solo se, quando è stato commesso, era già entrata in vigore la legge che lo prevede come reato: se la legge che punisce il mio comportamento entra in vigore dopo che ho commesso il fatto, non posso essere punito. Il motivo di questo principio è semplice: si può punire chi tiene un certo comportamento solo se questi poteva sapere che stava commettendo un reato (questo per giustizia e civiltà) La retroattività delle leggi penali più favorevoli al reo. Se, dopo che è stato commesso un reato, entra in vigore una legge penale più favorevole al reo, questa nuova legge può, a certe condizioni, applicarsi anche anche a coloro che avevano già commesso il reato in questione: ecco le diverse ipotesi. A – Se la nuova legge depenalizza il reato: cessano i processi in corso e gli efetti penali delle condanne già pronunciate (per esempio, si esce dal carcere) B – Se la nuova legge elimina la pena detentiva sostituendola con una pena pecuniaria: la pena detentiva viene sostituita dalla pena pecuniaria (si paga e si esce) C – Se la nuova legge si limita ad attenuare le sanzioni detentive e/o pecuniarie: la nuova norma si applica solo se non è stata ancora pronunciata una condanna deFnitiva (cioè se il processo è ancora in corso, anche in secondo o terzo grado). La presunzione di non colpevolezza Questo principio è previsto dall'art. 27 della Costituzione che recita ”L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna deFnitiva”. In teoria, pertanto, nessuno potrebbe essere detenuto in carcere prima della condanna deFnitiva, cioè prima che il processo si concluda deFnitivamente. Esiste però un'importante eccezione, che è costituita dalla carcerazione preventiva (o custodia cautelare): con la custodia cautelare l'imputato viene carcerato o sottoposto agli arresti domiciliari prima della condanna deFnitiva, cioè prima che la sua colpevolezza sia deFnitivamente accertata. A proposito della carcerazione preventiva la legge stabilisce due limiti: A – Un limite di durata in rapporto alla gravità del reato B – Delle condizioni di applicabilità: la carcerazione preventiva, infatti, è ammessa solo se sussiste un pericolo di fuga dell'imputato, un pericolo di inquinamento delle prove o il pericolo che l'imputato commetta un altro reato della stessa natura. Personalità della responsabilità penale La responsabilità penale è personale (art. 27 Costituzione): questo signiFca che, se viene commesso un reato, la sanzione penale e le altre conseguenze potranno colpire solo chi ha commesso il reato e nessun altro. A diferenza della responsabilità civile, dove è possibile che a risarcire il danno possa essere obbligato anche chi non lo ha provocato (*), nella responsabilità penale solo chi ha commesso il reato ne subirà le conseguenze (con la morte del reo, infatti, tutto si estingue e cessa ogni conseguenza della condanna ). (*) Per esempio, per i danni provocati da un veicolo, è tenuto a pagare i danni il conducente ma anche il proprietario del veicolo (che non ha provocato il danno) Il principio “Ne bis in idem” Tradotta letteralmente questa locuzione latina signiFca “non due volte sullo stesso caso”. In pratica, secondo questo principio, se un imputato è già stato sottoposto ad un processo per una certo fatto (per esempio un omicidio) ed il processo si è concluso (magari con una sentenza di assoluzione), l'imputato non può più essere processato una seconda volta per lo stesso fatto. Questo principio serve ad evitare che le persone possano essere perseguite ripetutamente per lo stesso fatto, con evidente sacri=cio della libertà e dell'onore. Si riporta l'articolo del Codice di procedura penale che enuncia questo principio Art. 649 C.P.P. 1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345 2 – Omissis I principi fondamentali del diritto penale e gli illeciti amministrativi Abbiamo visto quali sono i principi fondamentali del diritto penale: viene naturale chiedersi se questi principi valgono anche per gli illeciti amministrativi. La risposta, ovviamente, va data considerando principio per principio. Principio di tassatività: questo principio, per giurisprudenza costante, vale anche per gli illeciti amministrativi. La Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato hanno più volte ribadito che le norme che prevedono sanzioni amministrative si possono applicare solo ai comportamenti che espressamente descrivono, senza possibilità di essere applicate a casi simili (art.1 legge 689/1981 “Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”) Principio di non retroattività: questo principio vale anche per gli illeciti amministrativi, ma con due importanti precisazioni. Primo: il principio di non retroattività non è sancito dalla Costituzione come per le norme penali, ma da una legge ordinaria (art. 1 legge 689/1981 - “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”) Secondo: le norme che prevedono sanzioni amministrative non sono mai retroattive, senza distinguere tra leggi punitive e leggi più favorevoli al trasgressore. Pertanto, se commetto un illecito amministrativo, subirò la sanzione prevista dalla legge in vigore nel momento in cui ho commesso il fatto: una eventuale legge successiva non avrà alcuna inWuenza sulla mia situazione, anche se più favorevole. Principio di personalità: anche questo principio, come il precedente, vale anche per gli illeciti amministrativi ma con qualche eccezione. In generale si può dire che a pagare la sanzione è solo chi ha eYettivamente commesso l’illecito: tant’è vero che la legge stabilisce espressamente che l’obbligo di pagare la sanzione non si trasmette agli eredi (se muoio prima di pagare, nulla è più dovuto). Ma, come dicevamo, questo principio soYre però delle eccezioni: menzioniamo solo le due più signi=cative. 1 – Se l’illecito amministrativo è commesso da un dipendente o da un rappresentante di un imprenditore o di una persona giuridica, anche questi ultimi sono responsabili in solido per pagamento della sanzione amministrativa. Vale a dire che la P.A. può pretendere il pagamento della sanzione da chi ha commesso l’illecito, oppure, a sua scelta, dall’imprenditore o dalla persona giuridica. 2 – In caso di violazioni alle norme del codice della strada commesse alla guida di un veicolo a motore, se non è stato possibile identi=care il conducente (es: t-red), al pagamento della sanzione è tenuto in solido anche il proprietario del veicolo anche se non era lui alla guida (i punti, invece, vengono decurtati solo al conducente che normalmente risulta essere sempre il nonno del vero trasgressore) Per quanto riguarda invece il principio del “ne bis in idem”, lascio a chi legge il compito di riWettere sul perché il problema non si pone IL REATO Nel reato si distinguono elementi essenziali ed elementi accidentali: gli elementi essenziali sono gli elementi costitutivi, nel senso che, in mancanza anche di un solo elemento essenziale, il reato non esiste. Gli elementi accidentali sono invece fatti o circostanze che possono aggiungersi al reato modi=candone le conseguenze penali (per esempio, circostanze attenuanti o aggravanti) GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL REATO Secondo la teoria più semplice, ogni reato presenta due elementi essenziali: l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo. L'ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO L'elemento oggettivo è costituito dal comportamento e, per i reati che prevedono un evento, anche dal nesso di causalità tra condotta ed evento e dall'evento stesso. Ecco due esempi: Reato di mera condotta - OYesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica: viene punito chi, in qualsiasi modo, oYende l'onore o il prestigio del Presidente, anche se questi non si oYende o non si sente umiliato. L'elemento oggettivo del reato, pertanto, è costituito dal solo comportamento oYensivo. Reato di evento: Omicidio: viene punito chi provoca la morte di un uomo. In questo caso l'elemento oggettivo è costituito da tre elementi 1 - dal comportamento, cioè dagli atti compiuti per provocare la morte (es. somministro il veleno) 2 – dal nesso di causalità tra quegli atti e la morte della vittima 3 – dalla morte della vittima (evento) L'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO L'elemento soggettivo è invece sempre costituito da due elementi: 1- L'imputabilità 2 - L’intenzione del reo, cioè l’atteggiamento psicologico del reo nei confronti dell'evento da cui dipende l'esistenza del reato (es. tizio è morto ma non volevo ucciderlo, oppure volevo, oppure volevo solo picchiarlo “un pochino”) L'imputabilità Perché un soggetto possa essere chiamato a rispondere di un reato la legge richiede un minimo di consapevolezza delle proprie azioni; questo livello minimo di consapevolezza si de=nisce imputabilità. A questo proposito l'art.85 c.p. stabilisce molto semplicemente che “ è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”: la capacità di intendere è la capacità di rendersi conto di cosa si sta facendo mentre la capacità di volere è la capacità di controllare il proprio corpo e le sue azioni. E' possibile che, in certe situazioni, vengano a mancare entrambe queste capacità, mentre in altre è possibile che una sola si queste venga meno: in ogni caso è suQciente che manchi una delle due perché venga meno l'imputabilità Età e imputabilità A proposito della relazione tra età e imputabilità, il codice stabilisce che: A - Chi al momento del fatto non aveva compiuto i 14 anni non è mai imputabile B - Chi al momento del fatto aveva compiuto i 14 anni ma non i 18 è imputabile se il giudice accerta che il minorenne, al momento del fatto, era capace di intendere e di volere. (in questo caso, il giudice valuterà se il minore ha raggiunto un suQciente grado di sviluppo morale ed intellettivo che gli consenta di rendersi conto del disvalore sociale delle sue azioni) C - Chi invece, al momento del fatto, era maggiorenne, è imputabile [no a prova contraria, cioè è imputabile a meno che non dimostri che al momento del fatto era incapace di intendere o di volere. Lo stato di incapacità di intendere e di volere provocato dall'autore del reato o da terzi Nel caso in cui lo stato di incapacità non sia casuale ma sia stato provocato intenzionalmente, il codice penale stabilisce quanto segue: a – Se è stato l'autore del reato a provocare il proprio stato di incapacità, questi risponde del reato come se fosse stato pienamente capace (es. mi ubriaco e picchio un passante) b - Se lo scopo del colpevole che si è ubriacato o drogato era proprio di commettere un reato o di preordinarsi una scusa, la pena per il reato commesso viene addirittura aumentata =no ad un terzo: per esempio, assumo uno stupefacente già con l'intenzione di commettere l'omicidio e proprio per averne il coraggio. c – Se è stato un terzo a porre il colpevole in stato di incapacità proprio per fargli commettere il reato, del reato risponde il terzo e non l'autore materiale (se invece, per uno scherzo idiota, somministro a qualcuno una sostanza psicotropa e questi commette un reato, risponderò “solo” del reato di cui all'art. 613 e dovrò risarcire gli eventuali danni a titolo di responsabilità civile) L'intenzione del reo. A questo proposito si danno tre ipotesi, l'ultima delle quali ricorre solo nel reato di omicidio e in nessun altro. DOLO: quando l'evento da cui dipende l'esistenza del reato è preveduto e voluto dall'agente come conseguenza del suo comportamento. Esempio: agisco con l'intenzione di provocare l'incendio, il danno o la morte. COLPA: quando l'evento non è previsto e voluto dall'agente, ma viene provocato per 1- negligenza e/o 2 - imprudenza e/o 3 - imperizia e/o 4 - inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (in genere si tratta di norme di sicurezza) Es: scavo una profonda buca nel terreno senza segnalarla o recintarla. Un tizio ci cade dentro e si rompe il femore: sono responsabile per lesione colposa. PRETERINTENZIONALITA': in latino il pre=sso “praeter” signi=ca “oltre”. Il reato, infatti, si dice preterintenzionale quando il risultato dell'agire va oltre le intenzioni dell'agente: l'evento, cioè, non è quello voluto, ma è diverso e più grave. L'unico reato che può essere preterintenzionale è l'omicidio: l’omicidio si dice preterintenzionale quando con atti che hanno lo scopo di percuotere o ferire, si provoca invece la morte (per esempio, colpisco un tizio con un pugno e questi, cadendo, batte la testa e muore) Dolo e colpa nei delitti, nelle contravvenzioni e negli illeciti amministrativi Fondamentale è quanto stabilito dall'art.42 del c.p. che, a proposito del dolo e della colpa, distingue tra delitti e contravvenzioni: - per quanto riguarda i delitti: nessuno può essere punito per un delitto se non l'ha commesso con dolo, a meno che la legge non preveda espressamente l'ipotesi colposa o preterintenzionale. Pertanto se la legge, nel descrivere un delitto, non precisa che questo può essere punito anche se commesso con colpa, l'imputato è responsabile solo se ha agito con dolo. Per esempio, il reato di danneggiamento è un delitto: supponiamo che io danneggi per distrazione l'auto parcheggiata sotto le mie =nestre lasciando cadere un vaso. Non c'è reato perché manca il dolo (dovrò solo risarcire il danno per illecito civile) - per quanto riguarda le contravvenzioni invece, ognuno risponde del proprio comportamento cosciente e volontario, sia esso doloso o colposo. Esempio: l'art.650 c.p. punisce chiunque non obbedisca ad un ordine legittimo dell'Autorità emanato per ragioni di giustizia, sicurezza, di ordine pubblico o di igiene. Se non rispetto l'ordine sono punibile anche se ho disubbidito per dimenticanza o distrazione (colpa) e non solo se l'ho fatto con l'intenzione di trasgredire (dolo). - per quanto riguarda gli illeciti amministrativi: per gli illeciti amministrativi vale quanto stabilito per le contravvenzioni. L’art. 3 della legge 689/81 stabilisce infatti che: “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa” LA SANZIONE Abbiamo visto che i reati vengono puniti con reclusione e multa (nel caso dei delitti) e con arresto e/o ammenda nel caso delle contravvenzioni: a queste pene si possono aggiungere eventuali sanzioni accessorie, per esempio l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici ueci. A proposito delle pene è importante ricordare che: 1 – Il principio di tassatività che riguarda di reati vale anche per le pene: il giudice pertanto, non potrà inventarsi una sanzione diversa rispetto a quelle previste dal codice penale: questo principio non vale invece negli Stati Uniti dove il giudice ha la possibilità di irrogare anche sanzioni atipiche, cioè non previste espressamente dalla legge (per esempio inWiggere a un teppista due mesi di lavoro gratuito in una casa di riposo. 2 – Per ogni reato il codice stabilisce una pena minima ed una pena massima: il giudice ha la possibilità di modulare la pena dal minimo al massimo ma, nel farlo, è tenuto a valutare due aspetti: la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole L'art.133 c..p. indica al giudice quali circostanze deve considerare per esercitare questo suo potere discrezionale: ecco come GRAVITÀ DEL REATO: si desume CAPACITÀ A DELINQUERE: si desume 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, 1) dai motivi a delinquere e dal dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da carattere del reo ogni altra modalità dell'azione 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in 2) dalla gravità del danno o del pericolo genere, dalla condotta e dalla vita del cagionato alla persona o9esa dal reato reo, antecedenti al reato 3) dalla intensità del dolo o dal grado 3) dalla condotta contemporanea o della colpa susseguente al reato 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo

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