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Diritto Commerciale - pt.pdf

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Diritto Commerciale – 2023/2024 PRIMA PARTE (4) Capitolo 1 – L’imprenditore 1.1 Il sistema legislativo...

Diritto Commerciale – 2023/2024 PRIMA PARTE (4) Capitolo 1 – L’imprenditore 1.1 Il sistema legislativo DEF Il diritto commerciale è il diritto che regola i processi economici. Si applica a - DI DIRITTO COMMERCIALE - 2 t TIPI DI REGOLE chi svolge attività d’impresa: è importante capire chi può essere qualificato Di 1) Di SIRITTO FAVORE come imprenditore, quindi soggetto alle regole del diritto commerciale. Le 2) + RIGIDE regole possono essere: regole di favore: come discipline in tema di concorrenza sleale regole più rigide: come disciplina della liquidazione giudiziale La disciplina dell’attività economica ruota attorno alla figura dell’imprendi- tore, figura con molte sfaccettature che presenta notevoli differenze a livello 3 di dottrina. Gli imprenditori si distinguono in base a 3 criteri: CLASSIFICAZIONI PER GL IMPRENDITORI 1) Oggetto dell’impresa a. Imprenditore agricolo b. Imprenditore commerciale 2) Dimensione dell’impresa a. Piccolo imprenditore b. Imprenditore medio-grande 3) La natura del soggetto (riguarda essenzialmente le imprese com- merciali) a. Impresa individuale b. Impresa società (impresa collettiva) c. Impresa pubblica Questa distinzione permette di capire quale tipologia di disciplina applicare Dtipi di macro-discipline riassunte ai diversi tipi di imprenditore. Ci sono due in & due statuti. Lo statuto generale comune dell’imprenditore sancisce la disciplina a cui & tutti gli imprenditori sono assoggettati. Comprende: - la disciplina dell’azienda 2 - i segni distintivi (marchio, brevetto, ecc…) STATUTI - la disciplina della concorrenza e dei concorsi. Lo statuto dell’imprenditore commerciale, invece, è un ulteriore specifico statuto che integra quello generale. È destinato a imprenditori commerciali non piccoli. Comprende: - l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pub- blicità legale - la disciplina della rappresentanza commerciale è l’imprenditore commerciale ha la facoltà di avvalersi dell’ausilio di alcuni soggetti (ausiliari dell’imprenditori – mandatari) - obbligo di redigere le scritture contabili - la liquidazione giudiziale - il concordato preventivo Le disposizioni del codice civile sono esclusivamente applicabili agli impren- ditori agricoli e ai piccoli imprenditori e risultano scarsamente significative. Tuttavia, oggi l’iscrizione nel registro delle imprese è stata estesa anche a questi imprenditori (originariamente esclusi). Pag. 1 di 66 Diritto Commerciale – 2023/2024 1.2 La nozione generale di imprenditore Articolo 2082 del codice civile: “L’imprenditore è colui che esercita profes- sionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.” Quest’articolo fissa i requisiti minimi giuridici che devono ricorrere. Ci sono 4 requisiti! 1) Professionalità: l’attività economica deve essere stabile e abituale RIPETIZIONE 2) Un’attività economica: svolta con metodo economico 3) Organizzazione dei fattori produttivi: lavoro e capitale 4) Produzione o scambio beni/servizi: L’importante è che si crei nuova ricchezza, anche culturale o ricreativa! L’impresa viene quindi considerata: - attività, ossia una serie coordinata di atti, caratterizzata da: o uno specifico scopo: produzione o scambio di beni/servizi o specifiche modalità di svolgimento: organizzazione, econo- micità, professionalità Dobbiamo chiederci se questi requisiti minimi siano sufficienti (oltre che ne- cessari), o se ve ne siano altri per essere considerati imprenditori, come: ? - liceità dell’attività svolta - intento dell’imprenditore di ricavare un profitto - destinazione al mercato dei beni/servizi prodotti 1.3 L’attività produttiva L’impresa è un’attività finalizzata alla produzione o allo scambio di beni/ser- I A f vizi (la natura di questi è irrilevante in quanto si considerano anche servizi di natura assistenziale, culturale o ricreativa). !! Attività di Godimento di beni e Servizi : Va bene Ma Deve Essere Accompagnata da Qualcos'altro I L’attività produttiva può costituire anche e non solo attività “di godimento” di beni preesistenti, che non dà luogo alla produzione di nuovi beni e servizi (es: locazione di immobili preesistenti: il locatore non è un imprenditore per- ché non produce nuove utilità economiche ma si limita al godimento dei frutti OGNI È Richiesto dei propri beni). In I Caso RISPETTO DEL 4 REQUISITI - di beni Servizi : Ok ! " MINIMI Fissati Dal "2082" Godimento + produzione o Attività di - Un’attività può, però, costituire allo stesso tempo il godimento di beni pree- - sistenti S e la produzione di nuovi beni o servizi e in tal caso l’imprenditore è considerato tale se rispetta i requisiti minimi dell’art. 2082. (es: il locatario che non si limita alla locazione ma che adibisce l’immobile ad albergo). Impiego del proprio DENARO Compravendita di STRUMENTI FINANZIARI OK " NELLA : È godimento del proprio patrimonio e attività di produzione anche l’impiego del proprio denaro nella compra-vendita di strumenti finanziari, per cui le attività di investimento, finanziamento e speculazione possono dar vita ad im- prese commerciali se ricorrono anche i requisiti di organizzazione e profes- sionalità (es: società finanziarie). Ovviamente, per le persone fisiche è più difficile stabilire se sussistono o meno le qualità di cui sopra. ATTIVITÀ ILECITA : OK Ma SVANTAGGI Y VANTAGGI L’imprenditore è riconosciuto anche nel caso in cui l’attività produttiva svolta sia illecita, ossia contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. In questo caso gli svantaggi superano i vantaggi, poiché rispondono dei doveri (liquidazione giudiziale) ma non godono di diritti (non possono avvalersi di norme a tutela dell’imprenditore nei confronti dei terzi). Pag. 2 di 66 Diritto Commerciale – 2023/2024 1.4 L’organizzazione. Impresa e lavoro autonomo. Non è possibile attività di impresa senza l’impiego di fattori produttivi come & capitale e lavoro. L’imprenditore si avvale di un complesso produttivo for- mato da persone e beni strumentali, generando organizzazione nell’impresa. 1 D el 4 Requisiti Minimi Elementi essenziali affinché un’attività produttiva possa ritenersi organizzata in forma di impresa: 2 MEZZI PRODUTTIVI LAVORO CAPITALE - l’organizzazione del lavoro altrui è superflua: è imprenditore anche : f 1) Lavoro altrui. Si => si : chi non si avvale di altrui prestazioni lavorative autonome o subor- CAPITALI · Si : dinate. Si può avere organizzazione di solo capitale e del proprio la- voro intellettuale/manuale; No 2) LAVORO Altri => Si - - l’organizzazione del fattore capitale è importante: D : non c’è impresa. CAPITALI· si : senza impiego e organizzazione di mezzi materiali, che possono ri- Si 3) Lavoro altrui dursi anche solo a mezzi finanziari propri o altrui. : => No. · CAPITALI : No ⑬ I CAPITALI POSSONO ES SERE Anche Solo FINAnzari E Non In generale, si può essere imprenditori sia se l’attività è esercitata senza l’au- Devono Organizzati Essere silio di collaboratori sia quando il coordinamento degli altri fattori produttivi PER FORZA IN UN APPARATO non si concretizza nella creazione di un complesso aziendale percepibile ma- PRODUTTIVO terialmente. - insufficienza dell’auto-organizzazione: si è imprenditori anche se 4) Lavoro altrui No ! non vengono utilizzati né lavoro altrui né capitali? Ha particolare No ! : No => CAPITALI : No rilievo nel settore della produzione di: o Servizi autonomi d’opera manuale (elettricisti, idraulici, ecc…) o Servizi fortemente personalizzati (es: agenti di commercio) Questi operatori economici & non devono essere considerati dei piccoli imprenditori perché la semplice organizzazione a fini produttivi non è di tipo imprenditoriale. ↓ La differenza è, infatti, che la piccola impresa: è organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari (che risulta pur sempre organizzazione del lavoro altrui). Un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale è sempre necessario per un’impresa, sia pur piccola, altrimenti si considera semplice lavoro autonomo. 1.5 Economicità dell’attività a scopo di lucro & - SCOPRIRE Metodo Economico scopo produttivo dell’attività. & L’impresa è “attività economica”. L’economicità è richiesta in aggiunta allo Con Ricavi I Costi I FONDAMENTALE ! Per avere impresa è necessario che l’attività produttiva sia svolta in modo economico secondo modalità che consentano la copertura dei costi con i ri- SCOPRO LUCRATIVA - cavi ed assicurino auto-sufficienza economica. (lucrare profitti personali) In DIFFERENTE D Non è imprenditore chi produce beni/servizi che vengono erogati gratuita- mente o a “prezzo politico”, tale da fare escludere la possibilità di coprire costi con i ricavi (enti pubblici, scuole, ospedali…). - Ciò non deve essere confuso con l’eventuale volontà dell’imprenditore di &è ele- conseguire o meno un profitto personale; ossia lo scopo di lucro (non mento essenziale dell’attività dell’impresa). Quest’ultimo non può essere considerato anche perché i criteri devono essere oggettivi e non possono di- pendere dalle motivazioni di chi opera sul mercato. È sufficiente il solo me- todo economico e non anche quello lucrativo. Relativamente alle imprese pubbliche, bisogna tenere a mente che la nozione di imprenditore deve essere una nozione unitaria e, quindi, come requisiti si usano solo quelli comuni a tutte le imprese e agli imprenditori. L’impresa Pag. 3 di 66 Diritto Commerciale – 2023/2024 pubblica è obbligata a operare secondo criteri di economicità, ma non è ne- cessariamente preordinata alla realizzazione di un profitto. L’impresa sociale, invece, esercita un’attività di interesse generale, senza scopo di lucro. 1.6 La professionalità L’ultimo dei requisiti espressamente richiesti dall’art. 2082 è il carattere pro- fessionale dell’attività. ESERCIZIO : Professionalità: esercizio abituale e non occasionale di una data attività pro- DEF · ABITUALE duttiva (non è imprenditore chi compie isolate operazioni). CiòD non richiede ACCASIONALE · NON necessariamente che: SK SE : - l’attività imprenditoriale sia svolta in modo continuato e senza inter- LIDO - · SVOLTO In Modo Non ruzione (attività stagionali) CONTINUATO e Unica - l’impresa sia l’attività unica o principale dell’imprenditore (può ge- impresa Non Pir stire anche più imprese) o > - IMPRESE Attività dell'imprenditore COSTRUIRE · > OPERA PER Un UNICO Quindi è imprenditore anche chi opera nel compimento di un unico affare se GROSSO AFFARE - UN PONTE SE - Molteplici OPERAZIONI questo presuppone il compimento di molteplici operazioni e l’utilizzo di un & Apparato produttiva apparato produttivo (es. costruttore di un singolo edificio che poi viene ven- COSTRUIRSI O IMPRESE PER Conto duto) UNA CASA Proprie Relativamente alle imprese per contro proprio (es. costruttore di un edificio per destinarlo a uso personale) possono essere classificate come tali, anche se di regola le imprese operano per il mercato. Casi particolari. Si ha ancora impresa se: - un’attività isolata o occasionale? NO - un’attività stagionale? Sì - un unico affare? Sì, se comporta operazioni molteplici e un appa- rato produttivo (es. rifare un ponte) 1.7 Impresa e professioni intellettuali Definizione professionista: “La legge determina le professioni intellettuali DEF per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi” I liberi professionisti & non sono mai in quanto tali imprenditori. Infatti, pos- sono essere considerati imprenditori solo se “l’esercizio della professione co- stituisce elemento di attività organizzata in forma di impresa” (art. 2283). (es. è imprenditore un medico che lavora nella sua clinica privata, ma non un medico e basta). Ci sono, quindi, due distinte attività: - Attività intellettuale I A - Attività di impresa Il professionista intellettuale che si limita a svolgere la propria attività& non è un imprenditore anche se si avvale di collaboratori o di un complesso apparato di mezzi materiali. Il motivo per cui ciò avviene è “per libera scelta” del legislatore e funziona da forma di tutela. In realtà, oggi, la scelta del Codice risulta anacronistica e sollecita un cambiamento, come già avvenuto in altri paesi dell’UE. Pag. 4 di 66 Diritto Commerciale – 2023/2024 (6) Capitolo 2 – Le categorie di Imprenditori Norme che si applicano a TUTTI gli imprenditori poiché presenti nello statuto generale dell’imprenditore: 1) Disciplina dell’azienda 2) Disciplina dei segni distintivi RIPETIZIONE 3) Disciplina della concorrenza 4) Disciplina dei concorsi Norme che si applicano SOLO ad alcuni imprenditori poiché presenti nello sta- tuto dell’imprenditore commerciale: 1) Iscrizione al registro delle imprese 2) Effetti della pubblicità legale 3) Rappresentanza commerciale 4) Scritture contabili 5) Fallimento e altre procedute Imprenditore Agricolo, Piccolo Imprenditore e Impresa Pubblica devono ri- spettare anche queste norme? OGGETTO: Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale 2.1 Il ruolo della distinzione L’imprenditore agricolo ha sempre beneficiato di un trattamento migliore ri- spetto a quello commerciale perché: - è esonerato dagli obblighi inseriti nello statuto dell’imprenditore commerciale - vi sono molti incentivi e agevolazioni volti a promuovere lo sviluppo di questo settore Quindi è importante stabilire la natura dell’imprenditore per definire l’ambito di operatività di tale trattamento di favore e l’ampiezza dell’area di esonero. 2.2 L’imprenditore agricolo. Le attività agricole essenziali. Le attività agricole si distinguono in: 1) Attività agricole essenziali è Grazie al progresso tecnologico, hanno subito una profonda evoluzione dal 1942 ad oggi, per cui le 2135 : imprese agricole diventano sempre più industrializzate. La scelta di 1) Coltivazione del Fondo esonerare l’imprenditore agricolo dalla disciplina obbligazionaria è, quindi, molto criticata. È necessario dunque stabilire fino a che punto 2) SELVICOLTURA l’evoluzione tecnologica dell’agricoltura sia compatibile con la qua- lificazione di impresa agricola agli effetti del codice civile. 3) Allevamento di Animali Nuovo Art. 2135: “è imprenditore agricolo chi esercita una delle se- guenti attività in modo diretto: coltivazione del fondo, selvicoltura, 4) Attività Connesse allevamento di animali e attività connesse.” Pag. 5 di 66 Diritto Commerciale – 2023/2024 Secondo questa nuova nozione, la produzione di animali/vegetali è sempre qualificabile come attività agricola essenziale, anche se rea- lizzata con metodi che non prevedono lo sfruttamento della terra. (si considerano anche orticoltura, floricoltura, vivai, zootecnia, cavalli da corsa, animali da pelliccia, attività cinotecnica e di gatti, aquacol- tura, imprenditore ittico) 2) Attività agricole per connessioni Si considerano connesse: o Le attività dirette alla manipolazione, conservazione, tra- sformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente un’attività agricola es- senziale. o Le attività dirette alla fornitura di beni/servizi mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature agricole Queste attività sono oggettivamente commerciali (es. imprenditore commerciale chi produce olio o formaggi) ma vengono considerate agricole dalla legge, se connesse ad una delle tre attività agricole essenziali. Ci sono D due condizioni necessarie affinché un’attività commerciale possa qualificarsi agricola per connessione: 1) Imprenditore Agricolo o Connessione soggettiva: Il soggetto che le esercita deve YOK SE IN COOPERATIVA O CONSORZI) essere imprenditore agricolo e svolgere in forma di imprese 2)Svolgere In Forma Di una delle tre attività essenziali, garantendo anche coerenza IMPRESA DELLE con l’attività connessa. La qualifica di imprenditori agricoli Una 3 ATTIVITA 3)GARANTIRE COERENZA si può estendere anche a chi fa parte di cooperative o con- sorzi se utilizzano prevalentemente prodotti dei soci. LEATTIVITÀ CONNESSE o Connessione oggettiva: è necessario che le attività con- NON - E DEVONO PREVALERE QUELE SU nesse non prevalgano, a livello economico, sull’attività ESSENZIALI agricola essenziale. 2.3 L’imprenditore commerciale ↑ Colui che esercita una o più di queste attività: ( - Attività industriale diretta alla produzione di beni/servizi - Attività intermediaria nella circolazione di beni - Attività di trasporto - Attività bancaria o assicurativa - Attività ausiliarie delle precedenti o Imprese di agenzia o Imprese di mediazione o Imprese di deposito o Imprese di commissione o Imprese di spedizione o Imprese di pubblicità Questo elenco non è tassativo, per cui si può considerare commerciale una qualunque impresa & non agricola. DIMENSIONI: Piccolo imprenditore. Impresa familiare Pag. 6 di 66 Diritto Commerciale – 2023/2024 Si GENERALE 2.4 Il criterio dimensionale. La piccola impresa ↓ Specific Il piccolo imprenditore è sottoposto allo statuto generale, ma & non a quello specifico anche se esercita attività commerciale. È esonerato dalla tenuta delle SCRITTURE ↓ CONTABILI scritture contabili, mentre l’iscrizione nel registro delle imprese ha solo fun- 5 ISCRIZIONE REGISTRO zione di pubblicità notizia (originariamente non obbligatorio). Le piccole im- IMPRESE prese sono destinatarie di una ricca legislazione speciale volta a favorirne la ↓ Sol PUBBLICITA sopravvivenza e lo sviluppo, tramite agevolazioni. NOTIZIA 2.5 Il piccolo imprenditore nel Codice civile “Sono piccoli imprenditori coloro che esercitano un’attività professionale or- ganizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della fa- miglia (coltivatori diretti di fondo, artigiani, piccoli commercianti)” art. 2083. La prevalenza del lavoro proprio o familiare è un carattere distintivo dei pic- coli imprenditori. Sussistono due criteri: 1) L’imprenditore deve prestare il proprio lavoro nell’impresa 1) Imprenditore Deve prestare LAVORO 2) Il suo lavoro e quello di familiari collaboratori devono prevalere ri- 2) IMPRENDITORE LAVORO t spetto al lavoro altrui e rispetto al capitale investito nell’impresa. LAVORO FAMILIARI D Non è piccolo imprenditore chi investe grossi capitali nell’impresa, > t anche se da solo. Questa prevalenza deve intendersi in senso quali- LAVORO ALTRUI tativo-funzionale ed è necessario accertare che l’apporto personale CAPITALI INVESTITI del piccolo imprenditore caratterizzi l’oggetto della produzione. 2.6 Il piccolo imprenditore e l’impresa minore. PASSATI Anche la legge fallimentare fissava una definizione di piccolo imprenditore, sancendo importanti differenze con quella del c.c. Secondo questa legge, in- fatti, l’imprenditore doveva rispettare un sistema di soglie quantitative rap- portate al reddito e al capitale investito. Si era creato, quindi, un paradosso dove era possibile riconoscere e negare allo stesso soggetto la qualità di piccolo imprenditore, a seconda dell’inter- pretazione prescelta. PRESENTE Con il tempo i parametri quantitativi sono stati implicitamente abrogati la- sciando un vuoto normativo, per cui nel 2007 si è introdotta la definizione di “impresa minore”, individuando alcuni parametri dimensionali al di sotto dei quali l’imprenditore Onon è soggetto a liquidazione giudiziale. In base all’attuale disciplina, non è soggetto a liquidazione giudiziale chi pre- senta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) Aver avuto nei tre esercizi antecedenti un attivo patrimoniale minore a 300.000 euro 2) Aver realizzato nei tre esercizi antecedenti ricavi minori di 200.000 euro 3) Avere un ammontare di debiti inferiori a 500.000 euro Basta aver superato anche solo uno dei limiti per essere esposti a liquidazione giudiziale. Questi limiti valgono anche per le società. 2.7 L’impresa artigiana L’artigiano rientra tra i piccoli imprenditori. La definizione di artigiano è ba- sata su: 1) a Soggetto dell’impresa: può essere costituito da qualunque attività => 1) Qualunque AttivitàD I di produzione di beni o prestazione di servizi BENI D SERVIZI 2) Ruolo dell’artigiano: l’imprenditore deve svolgere in misura pre- => 2)· NEL PROCESSO PRODUTTIVO : valente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. I Lavoro dell'artigiano prevalente S Non è necessario che il suo lavoro prevalga sugli altri fattori produt- · ION Necessario Che tivi. Lavoro Artigiana) altri fattori Sono imposti anche dei piccoli limiti relativi ai dipendenti massimi utilizza- Al di Ladel PRODUTTIVI Processo produttivo bili. Pag. 7 di 66 Diritto Commerciale – 2023/2024 La categoria delle imprese commerciali è molto più ampia rispetto a quella dei piccoli imprenditori. Oggi il riconoscimento della qualifica artigiana in base alla legge non basta a sottrarre l’artigiano allo statuto dell’imprenditore commerciale perché è ne- cessario che rispetti anche il principio di prevalenza fissato nell’art. 2083 (al- trimenti sarà un imprenditore commerciale non piccolo). Termina quindi un privilegio. 2.8 L’impresa familiare DEF È l’impresa in cui collaborano i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo dell’imprenditore (famiglia nucleare). Questo istituto ha grande successo per ragioni tributarie, consentendo il frazionamento del reddito dell’impresa tra i parenti dell’imprenditore. L’impresa familiare non deve es- sere confusa con la piccola impresa. Passato Il fenomeno del lavoro familiare, in passato, poteva dar luogo ad abusi e in- t Nuovi diritt giustizie, poiché prestato a titolo gratuito e non accompagnato da diritti. Il Per I FAMILIARI legislatore ha, quindi, predisposto una tutela minima del lavoro familiare CHE PRESTAND nell’impresa, riconoscendo ai membri, che lavorano in modo continuo, dei LAVORO diritti patrimoniali e amministrativi. Inoltre, una tutela è stata introdotta anche S ↓ per il convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera nell’impresa dell’altro convivente, a cui sono riconosciuti solo una parte dei diritti spettanti · TUTELA MINIMA TUTELA PER · Diritti PATRIMONIALI 1 CONVIVENTI agli altri membri dell’impresa · DIRITT AMMINISTRATIVI DI FATTO AC El RICONOSCIUTA UNA PARTE A livello patrimoniale: ↑ DIRITTI : Ancora + - Diritto al mantenimento PICCOLA - Diritto di partecipazione agli utili dell’impresa in proporzione alla quantità del lavoro prestato - Diritto sui beni acquistati con gli utili - Diritto di prelazione sull’azienda in caso di divisione o trasferimento STRAORDINARIA A livello amministrativo è previsto che le decisioni in merito alla gestione Amministrazione 1) straordinaria dell’impresa siano adottate a maggioranza dai familiari che par- tecipano all’impresa. TRASFERIMENTO DEL 2) Infine, è previsto che il diritto di partecipazione è trasferibile solo a favore degli altri membri della famiglia nucleare e con consenso unanime. DIRITTO DI PRELAZIONE L’impresa familiare è sempre e comunque un impesa individuale (c’è un solo imprenditore). Ne consegue che: 1) I beni aziendali restano di proprietà sua & 2) I diritti patrimoniali costituiscono semplici diritti di credito nei con- CONSEGUENZE fronti dell’azienda DELL'ESSERE UN 3) Gli atti di gestione ordinaria rientrano nella competenza esclusiva IMPRENDITORE dell’imprenditore Individuale 4) Infine, l’imprenditore agisce nei confronti di terzi in proprio e non come rap- presentante dell’impresa familiare. Per cui, solo a lui sono imputabili gli ef- fetti degli atti posti in essere nell’esercizio e lui è l’unico responsabile nei confronti di terzi. NATURA: Impresa Collettiva. Impresa Pubblica 2.9 L’impresa societaria Esistono diversi tipi di società: - Società semplice: utilizzabile solo per l’esercizio di attività non com- merciale - Società commerciale: può svolgere sia attività agricole che commer- ciali Le regole che devono essere seguite dalla società sono: Pag. 8 di 66 Diritto Commerciale – 2023/2024 ↓ 2 REGOLE ( 1 SOCIETÀ 1) OBBLIGO DI COMMERCIALI ISCRIZIONE NEL 1) Parte della disciplina propria dell’imprenditore commerciale si ap- REGISTRO DELLE IMPRESE plica alle società commerciali, indipendentemente dall’attività 2) OBBLIGO SCRITTURE CONTABILI svolta. Si ritiene valido sia per l’obbligo di iscrizione nel registro SOCIETA AGRICOLE o delle imprese e sia per la tenuta delle scritture contabili. Le società MINORI commerciali che gestiscono imprese agricole o che non superano le 1) ESONERATO DALLA LIQUIDAZIONE soglie dimensionali previste sono, invece, esonerate dalla liquida- 2) GIUDIZIALE Esonerato da Concordato zione giudiziale e dal concordato preventivo. PREVENTIVO 2) Si applica parte della disciplina dell’imprenditore commerciale an- SOCIETA' IN NOME COLLETTIVA che nelle società in nome collettivo ed in accomandita semplice nei O Accomandita Semplice confronti dei soci a responsabilità illimitata, ossia: a. Tutti i soci nel caso della società in nome collettivo b. Solo i soci accomandatari nella società in accomandita semplice 2.10 Le imprese pubbliche Attività di impresa può essere anche svolta dallo Stato e dagli enti pubblici. Ci sono &tre possibili forme di interventi: 1) Lo Stato e gli enti pubblici possono svolgere attività di impresa ser- ↓ PARTECIPAZIONE vendosi di strutture private, tramite la costituzione o la partecipa- SPA zione di SPA. In questo caso, l’impresa è formalmente un’impresa societaria. (es. Leonardo) 2) La PA può dar vita a enti pubblici economici il cui compito istitu- ↓ zionale è l’esercizio di attività di impresa. (banche pubbliche). Que- ENTI PUBBLICI ECONOMICI sti enti sono sottoposti allo statuto generale dell’imprenditore, anche eventualmente commerciale, con l’esclusione della disciplina di li- quidazione giudiziale. (es. ENI) / 3) La PA può svolgere, infine, direttamente attività di impresa (im- IMPRESE - prese-organo), dotandosi di proprie strutture dotate di una più o ARGANO meno ampia autonomia. In questo caso, l’attività di impresa è secon- I daria ed accessoria rispetto ai fini istituzionali dell’ente pubblico. D Gli enti titolari di queste imprese-organo sono esonerati dall’iscri- zione nel registro delle imprese e dalle procedure concorsuali disci- plinate dal codice della crisi, come liquidazione giudiziale. (es. ATM) Dagli anni ’90 è in atto una ristrutturazione delle imprese pubbliche per ga- rantire una gestione imprenditoriale migliore e per ridurre le spese pubbliche. È stata anche avviata la dismissione delle partecipazioni pubbliche di con- trollo. 2.11 Gli enti del terzo settore (ETS) NO-PROFIT Le associazioni, le fondazioni e tutti gli enti privati con fini ideali o altruistici possono svolgere attività commerciale qualificabile come attività di impresa. L’attività commerciale di questi enti può costituire l’elemento principale, ma più frequentemente presenta carattere accessorie rispetto all’attività ideale che costituisce l’oggetto principale dell’ente. Recentemente sono state introdotte nuove regole più compiute per la gestione delle imprese no-profit: - Disciplina dell’impresa sociale - Codice del Terzo settore: ha introdotto regole speciali che incidono sull’applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale agli enti del Terzo settore, ossia le organizzazioni con fine altruistico. In particolare: Obbligati ISCRIZIONE o Sono soggetti ad obbligo di iscrizione nel registro delle im- - Sono A delle Imprese Nel Registro prese solo gli enti che esercitano la loro attività principal- Chi Esercita attività solo mente in forma di impresa commerciale. PRINCIPAL MENTE COMMERCIALE o Tutti gli enti sono tenuti a redigere annualmente il bilancio di esercizio (anche in modo semplificato); tuttavia solo > - BILANCIO DI ESERCIZIO quelli che esercitano la loro attività principalmente in forma · Società di Imprese Commerciali di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili Secondo le Norme del C C.. come previste dal C.C. · Altre Società Possono Farlo In modo semplificato Pag. 9 di 66 Diritto Commerciale – 2023/2024 IMPRESE SOCIALI ↑ LIQUIDAZIONE NON sottoposte A Giudiziale Nulla stabilisce la disciplina per quanto riguarda la liquidazione giudiziale - ALTRI ENTI (eccezione: imprese sociali) NON SPECIFICATO 2.12 L’impresa Sociale Le imprese sociali sono un sottoinsieme delle imprese del Terzo Settore. Pos- sono acquisire tale qualifica (di impresa sociale) tutti gli enti sociali che eser- f DEF citano in via stabile e principale un’attività di impresa di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e sociali. Devono anche operare adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti, favo- rendo un ampio numero di lavoratori e altri interlocutori interessati. Sono quindi “attività di impresa di interesse generale” con scopo non lucra- REGOLE DI REDISTRIBUZIONE tivo (utili e riserve devono essere reinvestiti nell’azienda). Allo scioglimento DEGLI UTILI dell’impresa, il patrimonio deve essere devoluto ad altri enti del Terzo settore o fondi per la promozione delle imprese sociali, in base a ciò che è scritto nello statuto. Queste rigide regole di redistribuzione vengono meno solo se l’impresa è or- REGOLE DI REDISTRIBUZIONE ganizzata in forma di società o consorzi: in questi casi è possibile destinare > - RECATIVE A Consorzio una piccola parte (meno del 50%) degli utili netti per rivalutare le partecipa- IMPRESE SOCIETARIE SOCIALI zioni dei soci mediante aumenti di capitale. Le finalità altruistiche delle imprese sociali vengono favorite dal legislatore tramite molti benefici fiscali e con un privilegio sul piano civilistico: hanno, infatti, la possibilità di organizzarsi sotto forma di qualunque ente privato. REGOLE SPECIALI STATUTI Sono anche soggette a regole speciali per quanto riguarda l’applicazione degli statuti: 1) Devono iscriversi in un’apposita sezione del registro delle imprese 2) Devono redigere le scritture contabili e pubblicare il bilancio di eser- cizio ma anche il bilancio sociale (documento volto a rappresentare l’osservanza nel corso della gestione delle finalità sociali dell’im- presa) 3) In caso di insolvenza sono assoggettate a liquidazione coatta ammi- nistrativa e & non a liquidazione giudiziale. Se un ente intende assumere la qualifica di “impresa sociale” deve costituirsi per atto pubblico, osservando speciali disposizioni di legge. L’atto costitutivo deve: 1) Determinare l’oggetto sociale 2) Enunciare l’assenza dello scopo di lucro 3) Indicare la denominazione dell’ente a cui integrare la locuzione “im- presa sociale” 4) Fissare i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per i componenti 5) Disciplinare le modalità di ammissione ed esclusione dei soci evi- tando discriminazioni 6) Prevedere forme di coinvolgimento dei collaboratori e dei destina- tari dell’attività di impresa 7) Nominare di uno o più sindaci incaricati di esercitare controlli sulla legalità, l’osservazione dei principi amministrativi e sul rispetto delle finalità sociali (nelle imprese maggiori anche funzione di revi- sione legale dei conti). Le imprese sociali sono soggette anche alla Vigilanza del Ministero del lavoro che può effettuare ispezioni ed eventualmente disporre la perdita della quali- fica di impresa sociale in caso di irregolarità non sanabili. Pag. 10 di 66 Diritto Commerciale – 2023/2024 (5) Capitolo 3 – L’acquisto della qualità di Im- prenditore L’imputazione dell’attività di impresa 3.1 Esercizio diretto dell’attività di impresa DISCIPLINA DEL L’individuazione del soggetto cui è applicabile la disciplina dell’attività di MANDATO impresa non presenta problemi quando gli atti dell’impresa sono compiuti di- rettamente dall’interessato o da un terzo che agisce da rappresentante, quindi CRITERIO FORMALE in nome dell’interessato). · (spendita nome) Secondo il nostro ordinamento, gli effetti degli atti giuridici ricadono solo sul > soggetto il cui nome è validamente speso nel traffico giuridico. Per l’imputa- zione dell’attività vale quindi un criterio formale (spendita del nome) e non CRITERIO SOSTANZIALE sostanziale. Questo principio si ricava dalla disciplina del mandato. Mandatario: soggetto che agisce nell’interesse di un altro soggetto e può at- tuare degli atti giuridici: - Mandato senza rappresentanza: il mandatario spende il proprio NON DICE Che STA IN AGNI CASO nome è il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi deri- RAPPRESENTANDO UN il TERZO suo Nome E spense vanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto co- non e k L'imprenditore noscenza del mandato RAPPRESENTATO - Mandato con rappresentanza: il mandatario spende il nome del man- dante è tutti gli effetti degli atti si producono direttamente nella sfera giuridica del mandante Quando gli atti di impresa sono compiuti tramite rappresentante, l’imprendi- tore è comunque il rappresentato, anche se l’attività di impresa è sostanzial- mente esercitata dal rappresentante. 3.2 Esercizio indiretto di impresa. L’imprenditore occulto. Si possono verificare fenomeni in cui si ha una dissociazione fra il soggetto a cui è imputabile la qualità di imprenditore e quello realmente interessato. Imprenditore occulto o indiretto: è il dominus dell’impresa che non si pa- lesa come imprenditore di fronte ai terzi, solitamente per aggirare divieti di legge oppure per non esporre al rischio di impresa il proprio patrimonio per- sonale. Costruisce una "Società di corodo" A tal fine potrebbe creare una S.p.A. dotandola di un modesto capitale (c.d. (SPA) In modo che vi Siano del finti società di comodo), mantenuto in realtà quasi tutto in proprie mani, in modo IMPRENDITORI PALESI , ANCHE SE che sembri che gli amministratori posti in essere in nome della società (im- TUTTE LE DECISIONI SONO PRESE Da CUL prenditori palesi) prendano le decisioni, ma in realtà sono sostanzialmente prese tutte da lui, avendo la totalità delle azioni. Questo metodo crea dei problemi quando gli affari iniziano ad andar male perché nascono molti pericoli per i creditori, dato che il soggetto “utilizzato” dall’imprenditore occulto, in modo che sembri l’imprenditore al suo posto, è solitamente una persona fisica nullatenente o una S.p.A. con un capitale irri- sorio, creando grossi problemi alla liquidazione dei debiti. In questo caso i creditori provocheranno l’apertura della liquidazione giudi- ziale nei confronti del prestanome, ma, come abbiamo visto, quest’ultimo ha un patrimonio solitamente insufficiente a soddisfare i creditori. Per questa ra- gione, il rischio di impresa & non è sopportato dal reale dominus (imprenditore occulto) ma dai creditori. Quali rimedi? Pag. 11 di 66 Diritto Commerciale – 2023/2024 5) Estende Il Fallimento ad altri soci per Limitare I Rischi Art. 147: “Il fallimento della società si estende anche ai soci illimitatamente DEL CREDITORI responsabili, la cui esistenza sia scoperta dopo la dichiarazione di fallimento della società stessa. Falliscono anche: - I soci “palesi” a responsabilità illimitata - I soci occulti la cui esistenza sia stata scoperta dopo la dichiara- zione di fallimento della società “palese” - La società occulta, di cui il fallito è socio illimitatamente responsa- bile.” Indiscibilità Tra Potere a responsabilità Inoltre, si cerca di neutralizzare i pericoli per i creditori sostenendo che “per l’attività di impresa nel nostro ordinamento giuridico è espressamente san- zionata la inscindibilità del rapporto potere-responsabilità”. Chi esercita la direzione di un’impresa se ne assume sempre il rischio e risponde delle ob- bligazioni con la conseguenza che se l’attività di impresa è esercitata tramite prestanome, i responsabili verso i creditori sono sia il prestanome che il reale dominus ed entrambi rischiano la liquidazione giudiziale. In questo modo, si afferma la responsabilità personale di chiunque domini in fatto l’altrui impresa individuale o una società di capitali. Non Ci Sono BASI NORMATIVE Criticità: Questo rimedio presenta molti problemi, sia perché non si fonda su ① basi normative, sia perché nelle società di capitali (direttamente interessate) Nelle Società Di CI il gruppo di soci che controlla e dirige effettivamente la società non è mai ② SEPPUR Sono CAPITALI del , controlli di fatto , chiamato dal legislatore solo perché in quanto tale a rispondere personal- I Soci Sono Sempre mente dei debiti della società. Da ciò si evince che la precedente affermazione LIMITATAMENTE RESPONSABILI Quindi non sono mai , è errata e il dominio di fatto di un’impresa individuale o di una società di CHIAATI A RISPONDERE capitali S non è una condizione sufficiente per esporre a responsabilità e a li- quidazione giudiziale, né determina di per sé l’acquisto della qualità di im- prenditore. di impresa e impresa Fianche Gigiatrice Autonoma attività È però frequente che il socio di comando di una società di capitali non si limiti a esercitare solo i poteri riconosciutigli per legge, ma tratti anche la società come “cosa propria”, disprezzando le tipiche regole societarie ma attuando dei comportamenti come: - Sistematici finanziamenti della società con prestiti o concessione di garanzie a suo favore - Sistematica ingerenza negli affari sociali - Direzione di fatto secondo un disegno unitario di una società para- vento Secondo la giurisprudenza, questi comportamenti possono dar vita a un’au- tonoma attività di impresa. Pertanto, il socio abusante risponderà come tito- PRESUNZIONE CHE lare di un’autonoma attività di impresa per le obbligazioni da lui contratte e ESISTA UN'ALTRA potrà essere soggetto a liquidazione giudiziale se si accerti l’insolvenza della IMPRESA sua impresa. Questa è una tecnica che tutela i creditori, poiché la liquidazione giudiziale della società di capitali potrà chiedere all’impresa fiancheggiatrice (impresa commerciale che si imputa al socio per l’attività autonoma) di for- nire le somme necessarie per far fronte alle obbligazioni contratte nel suo in- teresse, ed eventualmente aprire anche contro di essa liquidazione giudiziale. Inizio e Fine dell’Impresa 3.3 Inizio dell’impresa Principio di effettività per le persone fisiche: la qualità di imprenditore si Dè suf- acquista con l’effettivo inizio dell’esercizio dell’attività di impresa (non ficiente la mera intenzione di avviarla e non è necessaria o sufficiente neanche l’iscrizione nel registro delle imprese). Pag. 12 di 66 Diritto Commerciale – 2023/2024 Principio di effettività per le società: la qualità di imprenditori non si acqui- sta fin dal momento della costituzione delle società stessa, poiché la costitu- zione di una società vale solo come manifestazione dell’intenzione di dar vita ad un’attività di impresa e resta tale finché non si dà inizio all’effettivo eser- cizio. Quindi anche in questo caso si applica il principio di effettività. C’è un ulteriore elemento complicante: l’effettivo inizio di attività di impresa è spesso preceduto da una fase preliminare complessa di organizzazione. Si DEROVA AL PRINCIPIO Di può essere considerati imprenditori già in questa prima fase embrionale se gli MERA Effettività. Anche atti di organizzazione sono indirizzati (per numero/significatività) verso un => Si e imprenditori determinato fine produttivo, denotando, così, professionalità (un singolo atto DURANTE CA FASE INIZACE ORGANIZZAZIONE o vari atti non coordinati non sono di regola sufficienti). D SE : 1) Atti di ORGANIZZAZIONE Indirizzati A Un FINE 3.4 Fine dell’impresa PRODUTTIVO C'E' 2) professionalità PASSATO I Nella versione originale dell’art. 10 legge fallimentare: “un imprenditore PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ commerciale poteva essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione I dell’impresa” FALLIMENTA SOLO ENTRO Per cui la fine dell’impresa era dominata dal principio di effettività e la qualità 1 Anno dalla Cessazione di imprenditore si perdeva solo con l’effettiva cessazione dell’attività (non si DELLE ATTIVITÀ considerava l’iscrizione della cessazione dell’impresa nel registro). I DELLE ATTIVITÀ Inoltre, la fine di un’impresa è preceduta da una più o meno lunga fase di CESSAZIONE liquidazione, che si considera ancora esercizio di impresa, quindi l’imprendi- fine della Liquidazione = tore cessava di essere tale con la chiusura della liquidazione. Quest’ultima si ritiene chiusa solo con la definitiva disgregazione del complesso aziendale, rendendo definitiva e irrevocabile la cessazione. ↑ Questo approccio presentava una serie di errori e differenze: - Per l’imprenditore individuale: O non era necessaria la completa defi- nizione dei rapporti sorti durante l’esercizio di impresa (non era ne- cessario estinguere/riscuotere tutti i debiti/crediti) in quanto avrebbe reso l’articolo 10 privo di significato. Infatti, l’anno per dichiarare il fallimento avrebbe iniziato a decorrere da quando l’insolvenza non era in pratica più possibile, essendo stati soddisfatti tutti i creditori. 10 - Per le società: nonD si rilevava solo il momento di effettiva cessazione & Venir Fa Meno articolo di attività di impresa, facendo quindi venire meno il principio di ef- fettività adottato con l’impresa individuale. Affinché venisse meno la qualifica di imprenditore erano necessarie anche la cancellazione ② disparità con l'impresa dal registro delle imprese e la definizione di tutti i rapporti pendenti. ③ INDIVIDUALE Quindi, una società poteva dichiararsi fallita anche a distanza di anni Inutilità articolo 10 dalla definitiva cessazione di ogni attività di impresa, creando grosse disparità con le imprese individuali e facendo venir meno l’art.10. PRESENTE La Consulta ha dichiarato il precedente articolo incostituzionale, ragion per cui è stato introdotto l’art. 33 CCI (codice della crisi e dell’insolvenza) per cui: “la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessa- zione dell’attività, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla stessa o entro l’anno successivo”. Precisa anche che “la cessazione dell’attività d’impresa coincide con la cancellazione dal registro delle imprese o dal mo- mento in cui i terzi sono a conoscenza della cessazione”. NB: - Se un imprenditore iscritto nel registro non dovesse cancellarsi, per lui il termine attuale non decorre (anche se cessa l’attività) e potrà essere sottoposto a liquidazione generale. - Se un imprenditore si cancella, i creditori possono dimostrare che quest’ultimo ha proseguito l’attività di impresa e richiedere la liqui- dazione giudiziale anche dopo il decorso di un anno dalla cancella- zione. Pag. 13 di 66 Diritto Commerciale – 2023/2024 - La cancellazione dal registro non è sufficiente e deve accompagnarsi dall’effettiva cessazione dell’attività di impresa, mediante la disgre- gazione del complesso aziendale. - Se un imprenditore non è iscritto al registro sono necessari due re- quisiti per considerare la fine dell’impresa: o L’effettiva cessazione delle attività (con disgregazione aziendale) o La conoscenza dei terzi della cessazione - La cancellazione dal registro delle imprese vieta la domanda di con- cordato minore, preventivo o omologazione di accordi di ristruttura- zione dei debiti. Capacità e impresa · MINORE 3.5 Incapacità e incompatibilità · Interdetto Incapacità: La capacità di attività di impresa si acquista con la capacità di agire, 18 anni, e si perde a seguito di interdizione o inabilitazione. Il minore INABILITATO · o l’incapace non acquisiscono qualità di imprenditore. Se il minore occulta la Non Hanno Qualifica sua età non può essere considerato imprenditore ma i suoi contratti non sono annullabili. DETERMINATE F Incompatibilità: divieti di esercizio di impresa commerciale posti a carico di PROFESSION coloro che esercitano determinate professioni (impiegati statali, notai…) ma non costituiscono limite alla capacità di agire. La violazione di questi divieti Non E' impedita CA non impedisce la qualifica di imprenditore ma espone a sanzioni amministra- QUALIFICA DI IMPREND tive e ad aggravamenti di sanzioni penali in caso di liquidazioni giudiziali. Ma Ci Sono MULTE 3.6 Impresa commerciale degli incapaci È possibile esercizio di attività di impresa per conto di un incapace dei rispet- tivi rappresentanti legali Incapaci: Minori e interdetti Limitatamente capaci: inabilitati, minori emancipati, beneficiari di amministrazione di sostegno - Inizio: è consentito l’avvio di una nuova impresa commerciale solo a: o Minori emancipati o Beneficiario di amministrazione di sostegno No: o Minori o Interdetti o Inabilitati - Continuazione: è consentita a tutti la continuazione dell’esercizio di un’impresa preesistente solo se ciò è utile per l’incapace e se c’è un’autorizzazione dal tribunale. - Poteri: o Minori e interdetti: L’esercizio di impresa richiede sciol- tezza e rapidità di decisioni, quindi deve essere accompa- gnata da un ampliamento dei poteri del rappresentante le- gale dell’incapace. Infatti, i rappresentanti possono com- piere tutti gli atti ordinari e straordinari che rientrano nell’esercizio di impresa. o Inabilitato: può esercitare personalmente l’impresa dopo l’autorizzazione alla continuazione, sempre con l’assi- stenza del curatore e con il consenso di questi per gli atti che esulano dall’esercizio di impresa. Pag. 14 di 66 Diritto Commerciale – 2023/2024 o Minore emancipato: può essere autorizzato anche ad ini- ziare una nuova impresa commerciale, acquistando così la piena capacità di agire. Può esercitare senza l’assistenza del curatore e può compiere da solo atti che eccedono l’ordina- ria amministrazione anche se estranei all’attività di impresa. o Beneficiario di amministrazione di sostegno: conserva ca- pacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappre- sentanza esclusiva o l’assistenza dell’amministratore. Quindi può avviare o proseguire attività di impresa senza assistenza (salvo diverse disposizioni del giudice tutelare). Pag. 15 di 66 Diritto Commerciale – 2023/2024 (6) Capitolo 4 – Statuto dell’Imprenditore Com- merciale La pubblicità legale 4.2 La pubblicità delle imprese commerciali Gli imprenditori avvertono la necessità di disporre con facilità di informazioni veritiere e non contestabili su fatti e situazioni delle imprese con cui entrano a contatto. Perciò si è introdotto un sistema di pubblicità legale con l’obbligo di rendere di pubblico dominio determinati fatti relativi la vita dell’impresa. - Pubblicità notizia: le informazioni sono rese accessibili ai terzi in- teressati INFORMAZIONE - Pubblicità legale: le informazioni risultano opponibili a tutti OPPONIBILITÀ Lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle società è il registro delle imprese. Passato: Poiché per oltre 50 anni l’istituto è rimasto inoperante perché non è mai stato emanato un regolamento attuativo, ha trovato applicazione un “re- gime transitorio” previsto dal CC. L’iscrizione riguardava solo le società commerciali e si svolgeva nei registri di cancelleria presso il tribunale. Presente: L’attuale registro delle imprese non è solo uno strumento di pubbli- cità legale delle imprese commerciali, come previsto dal codice, ma è diventato anche uno strumento di informazione sui dati organizza- tivi di tutte le altre imprese. È stata estesa anche agli imprenditori agricoli, alle società semplici e ai piccoli imprenditori inizialmente solo con effetti di mera pubblicità-notizia. La tenuta del registro delle imprese è affidata alle Camere di com- mercio presente in ciascuna provincia Il registro delle imprese è tenuto con tecniche informatiche. ↑ ( 4.3 Il registro delle imprese Il registro è articolato in: - Sezione ordinaria: Sono iscritti gli imprenditori (non agricoli) per 1) cui l’iscrizione al registro produce effetti di pubblicità legale. Sono tenuti all’iscrizione: o Imprenditori commerciali individuali S non piccoli 6 o Tutte le società (tranne quelle semplici) anche se non sono commerciali o I consorzi tra imprenditori con attività esterna i o I gruppi europei di interesse economico con sede in Italia o Gli enti pubblici con finalità commerciali o Società estere che svolgono l’oggetto principale della loro attività in Italia - Sezioni speciali: con effetto di semplice certificazione anagrafica e 2) pubblicità notizia Pag. 16 di 66 Diritto Commerciale – 2023/2024 8 1)o Sezione speciale degli imprenditori agricoli e dei piccoli imprenditori § Agricoli (+ pubblicità legale) § Artigiani § Piccoli § Società semplici (+ pubblicità legale) 3 o Sezione speciale delle società tra professionisti o Sezione speciale dei soggetti che esercitano attività di di- rezione e coordinamento E o Sezione speciale delle imprese sociali o Sezione speciale degli atti di società di capitali in lingua straniera 6) o Sezione speciale delle start-up innovative e degli incubatori certificati 7) o Sezione speciale delle PMI innovative: per farvi parte si considerano indici di propensione tecnologica simili ma meno rigorosi di quelli fissati per le start-up innovative, quindi con minori benefici 3) o Sezione speciale delle informazioni di trasparenza antirici- claggio composta da: § Sezione autonoma: le persone giuridiche pubbli- cano il nominativo dei propri titolari effettivi per contrastare l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. § Sezione speciale: raccoglie le stesse informazione ma relative ai trust italiani I fatti e gli atti da registrare sono normati e sono diversi a seconda della strut- tura soggettiva dell’impresa. Riguardano: 1. Elementi di individuazione dell’imprenditore e dell’impresa (dati anagrafici, sede principale…) 2. Struttura e organizzazione della società (atto costitutivo, nomina de- gli amministratori/liquidatori…) Le iscrizioni devono essere fatte nel registro delle imprese della provincia in cui l'impresa ha la sede e, negli atti e nella corrispondenza, deve essere indi- cato il registro presso il quale l'iscrizione è avvenuta. L'iscrizione si esegue su richiesta del diretto interessato, oppure può avvenire anche di ufficio se è obbligatoria e l'interessato non vi provvede. Può essere anche cancellata d'ufficio se: - Avviene un'iscrizione senza che esistano le condizioni previste dalla legge - L’impresa ha definitivamente cessato l’attività Prima di procedere con l’iscrizione, l’ufficio deve controllare che vi sia: - Regolarità formale: la documentazione è formalmente regolare - Regolarità sostanziale: l'esistenza e la veridicità dell'atto o del fatto L'ufficio Dnon può rilevare eventuali cause di nullità o annullabilità. Infine, l'accertamento delle altre condizioni richieste dalla legge rientra nell'e- sclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha autenticato l'atto (salvo che per SPA). L'inosservanza dell'obbligo di registrazione è punita con sanzioni pecuniarie e amministrative. La pubblicità legale ha efficacia: Dichiarativa è Di regola, l’iscrizione ha solo efficacia dichiarativa, ossia i fatti e gli atti iscritti sono opponibili a chiunque dal momento della loro registrazione (efficacia positiva immediata). I terzi & non potranno quindi eccepire l'ignoranza del fatto o dell'atto scritto. (ec- cezione: per le società di capitali l’opponibilità diventa piena dopo 15 gg). Pag. 17 di 66 Diritto Commerciale – 2023/2024 L'omessa iscrizione impedisce che il fatto possa essere opposto ai terzi (efficacia negativa); ma l'imprenditore può provare che, nono- stante l'omessa registrazione, i terzi erano comunque a conoscenza effettiva dell'atto. Costitutiva è riguarda alcune ipotesi tassativamente previste per legge. o Efficacia costitutiva totale: l'iscrizione è necessaria affin- ché l'atto produca effetti sia tra le parti e sia per i terzi. Es: l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo delle società di capitale e società cooperativa. o Efficacia costitutiva parziale: l'iscrizione è necessaria af- finché l'atto produca effetti solo verso i terzi. Es: la regi- strazione della deliberazione di riduzione del capitale so- ciale di una società in nome collettivo. L'eventuale omissione impedisce il decorso del termine di tre mesi entro cui i creditori possono proporre opposizione e perciò la riduzione del capitale, anche se attuata, non pro- duce effetti per loro. Normativa è nei casi in cui l’iscrizione è necessaria per la piena applicazione di un regime normativo.

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