Altri Diritti Della Personalità PDF
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Università di Bologna
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Questo documento tratta di altri diritti della personalità, analizzando il diritto all'identità personale e alla riservatezza, con particolare attenzione ai risvolti digitali. Si concentra sul concetto di identificazione e protezione dei dati personali, includendo la legislazione e i regolamenti vigenti.
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ALTRI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ CAP.13 DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE 1 il diritto all'identità personale consiste nel diritto dato a ogni individuo di vedersi descritto esattamente così come è, senza inesattezze che ne stravolgano la personalità agli occhi del pubblico. In positivo (veden...
ALTRI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ CAP.13 DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE 1 il diritto all'identità personale consiste nel diritto dato a ogni individuo di vedersi descritto esattamente così come è, senza inesattezze che ne stravolgano la personalità agli occhi del pubblico. In positivo (vedendosi attribuito ciò che si è e si è detto, o fatto) e in negativo (non vedendosi attribuiti caratteri e pensieri che non sono propri del soggetto) Questo non è scritto nella costituzione ed è entrato grazie all'articolo 2 che tutela i diritti inalienabili della persona, non solo quelli che sono scritti nella costituzione, ma anche quelli futuri. È il diritto di una persona a vedersi descritta in esattezza e non limitandosi ad un aspetto solo, ma alla sua complessità. Questo si traduce in due prospettive: - Una in positivo: vedendosi rappresentare nella complessità del nostro pensiero. L'interesse ad essere rappresentati nella vita di relazione con la propria vera identità - In negativo a non vedendosi attribuire cose che ci appartengono. A non vedere modificato, offuscato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuali, ideologico, politico, etico, religioso, professionale, come già estrinsecatosi o destinato a estrinsecarsi, secondo indici...? DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE 2 La pretesa è rispetto alla nostra proiezione sociale, rispetto a ciò che abbiamo dimostrato di noi nella società Questo è diventato un diritto fondamentale. Il travisamento può consistere: - Nell'attribuzione di caratteri o qualità insistenti o diversi da quelli reali - Nell'omissione di elementi esistenti sia migliorativi che peggiorativi purché non sostanziali accessori. Es: De Gregori. Devi dare conto di come la conversazione con un soggetto non è limitata ad un'unica domanda, ci deve essere un equilibrio. Diritto a non essere riassunti in una frase, in un'immagine. DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE DIGITALE La nostra identità non è solo fisica, ma anche digitale; pertanto, la nostra preoccupazione del rispetto della nostra identità si raddoppia. Sul web possiamo essere identificati con una foto, una frase, un'informazione. Sull'identità digitale esiste una legislazione consistente. La più diffusa è lo SPID. Esiste una definizione dal 2014 della nostra identità digitale: il DPCM del 24 ottobre 2014 (decreto SPID): la rappresentazione informatica della corrispondenza biunivoca tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità di cui al presente decreto e dei suoi regolamenti attuativi Ci sono due profili di tutela giuridica. Da una parte tutela della reputazione digitale: ci vengono attribuiti la tutela e la protezione dei nostri profili e dei nostri dati; poi c'è la sicurezza informatica (identificazione, autentificazione, autorizzazione). Essere rappresentati correttamente e diritto a tenere riservate certe informazioni, a non farle circolare. DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE DIGITALE Sembra che siamo costantemente esposti al racconto di noi stessi. Prima questi due diritti sembravano l'opposto. In realtà le tecnologie hanno fatto unire queste due pretese. In epoca digitale non può essere cancellato o tenuto privato niente. Uno dei diritti che abbiamo è il governare come dove, a chi vengono rilevate certe informazioni. È la pretesa che le informazioni su di noi vengano aggiornate e cancellate le informazioni non più vere. Il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 è stato stravolto completamente dall'Unione europea con il GDPR, decreto europeo. Nel nostro ordinamento c'è un diritto a non essere riconosciuti solo secondo la nostra identità digitale: nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Divieto di profilazione: non può profilarci se c'è in ballo il giudizio di un giudice o di un'amministrazione. DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE DIGITALE È una norma contro il pregiudizio su di noi basato sulle informazioni che ci sono su di noi online. Questa è una norma utopica, insufficiente, perché è inevitabile dare un giudizio basato su esso. Ma giudici e amministrazioni non possono prendere decisioni basati su quel giudizio, nonostante ci sia quel pregiudizio. Tutela importante sul fatto che il pregiudizio sia determinante in quelle decisioni. Un limite simile, Google o un'azienda privata non ce l'hanno. Tutte le aziende ci profilano in base alle nostre informazioni online. Esiste una vera e propria carta del cittadino digitale. Il codice dell'amministrazione digitale (CAD) ci dà una serie di prerogative, abbiamo diritto ad avere tutti i servizi che abbiamo di persona anche in forma digitale. DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE DIGITALE Art. 3-bis CAD: chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on line offerti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, tramite la propria identità digitale (...) Domain names: dare il nome a un sito che si riferisca a noi o a una nostra persona giuridica. Il domain names è il nome in http che si riferisce a noi o a una nostra azienda è diventato un segno distintivo. La regola internazionalmente è sempre stata first come, first served, ovvero chi prima arriva prima si prende il nome. Eventuali particelle aggiuntive (.it,.net) sono irrilevanti, è il nome che conta. "un'eccezione: luca Armani, Giorgio Armani e il dominio è www.armani.it" Secondo il giudice c'è un indebito vantaggio e Luca Armani ha dovuto cedere il nome e rinominare il sito www.lucaarmani.com DIRITTO ALLA RISERVATEZZA Il diritto alla riservatezza, prima che ci fosse imposto, non è mai stato particolarmente percepito come importante dagli italiani, mentre è sempre stato ritenuto fondamentale nella tradizione anglosassone. lì nasce come il diritto ad essere lasciati in pace. C'è un richiamo alla riservatezza nella nostra costituzione rispetto alla nostra corrispondenza. Si tutela chi scrive e si tutela che riceve. Questa dinamica tra soggetto noto o identificabile e destinatario noto o identificabile è anche Netflix, ha un rapporto che aiuta l'abbonato attraverso l'algoritmo. Si identifica fuori dalle norme penale e dalla posta, in un diritto solo nel 1975 con una sentenza che la legittima e la fa rientrare negli articoli 2 e 3 come la tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, anche se verificatesi fuori dal domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile. DIRITTO ALLA RISERVATEZZA 2 Con l'entrata in vigore del trattato di Schengen si fanno circolare liberamente servizi, mezzi, persone tra i paesi che l'hanno firmato. Questo trattato prevede una misura di sicurezza: prevede che se le persone circolano liberamente, altrettanto liberamente circolino le informazioni su di loro fra i vari corpi di polizia. Qui Schengen chiede che ognuno di questi paesi faccia una legge per disciplinare il trattamento dei dati, come e quanto queste informazioni possono essere fatte girare e trattate. Dunque, ogni paese deve stabilire una legge sul trattamento dei dati. Nel 1996 questa legge sulla privacy viene emendata più volte (=aggiustata e cambiata) fino ad arrivare all'unione europea che approva nel 2016 il GDPR, che ora regola la riservatezza dei dati anche nel nostro paese. DIRITTO ALLA RISERVATEZZA 3 Il dato è qualsiasi informazioni riferibile a una persona fisica. Il dato personale è considerato materia pericolosa. Quando si tratta di attività pericolosa la mia responsabilità è data per oggettiva e io devo dimostrare di aver adottato tutte le misure possibili per evitare il danno. C'è l'inversione dell'onere della prova, sono io che devo provare di aver fatto tutto il possibile affinché non succedesse. Perciò maneggiare i dati è considerata attività pericolosa. I dati registrati sul dispositivo mobile, come la rubrica, non sono dati personali e non rientrano in questo discorso, perché sono dati per stretto uso personale. DIRITTO D’IMMAGINE Il diritto all'immagine è diritto alla propria immagine, al proprio aspetto fisico, come visivamente percepibile: - Nella sua interezza - Anche in una parte, purché non secondaria o generica idonea a rendere riconoscibile la persona. Ovvero in un particolare non confondibile (viso, mani) È il diritto a mostrarsi nella nostra apparenza fisica, alla nostra fisicità. Governiamo quelle immagini, ma anche le caricature, le maschere sceniche. Si concretizza: - In positivo, nella facoltà di mostrare sé stessi - In negativo, nella facoltà di impedire a terzi l'utilizzo e la divulgazione del proprio ritratto. Non si può usare o divulgare da parte di terzi la nostra immagine DIRITTO D’IMMAGINE 2 Diritto a mostrarsi e diritto a impedire che altri usino la nostra immagine, specie per motivi commerciali. Questa consapevolezza della possibilità di uno sfruttamento dell'immagine è nata con le figurine dei calciatori. Anche per questo diritto, come per la riservatezza, c'è una legge sul diritto di autore. Il diritto all'immagine prevale sul diritto dell'autore del ritratto LIMITI AL DIRITTO D’IMMAGINE La notorietà della persona ammette divulgazione dell'immagine anche senza consenso se: Sussiste un effettivo interesse pubblico ad una più completa informazione e conoscenza della persona Sussiste una finalità di natura culturale che include scopi scientifici, didattici e artistici. Però in questo non deve esserci un fattore di lucro. Non deve essere fatta al fine preminente o esclusivo di lucro. O è importante la persona o il mestiere che fa e in quel caso il diritto all'immagine è limitato. La necessità di giustizia e polizia che consento la pubblicazione dell'immagine vanno individuate con rigore dando prevalenza all'interesse degli organi di polizia rispetto alla curiosità del pubblico Fatti, cerimonie, avvenimenti pubblici o di interesse pubblico esigono che l'immagine sia: - Contestualizzata Non utilizzata in modo scorretto e tendenzioso LIMITI AL DIRITTO D’IMMAGINE 2 Non devo chiedere il consenso perché l'oggetto della foto è l'avvenimento. Però l'immagine di ciascuno deve rimanere contestualizzata nell'evento e non può essere usata in modo scorretto. Se qualcuno ci fa una foto e mi metto in posa, implicitamente sto dando il consenso. Di conseguenza, quella foto può circolare liberamente. La divulgazione dell'immagine altrui senza consenso ha limiti insuperabili la dignità (onore, decoro, reputazione), ad esempio: non è ammessa la deformazione delle sembianze, esclusa la disciplina della satira; non si possono scegliere determinati luoghi o modi di esposizione; identità personale e politica; vita privata. Le registrazioni hanno una durata di 24 ore LEGGI SUL DIRITTO D’AUTORE - IMMAGINI Art. 96 c. 1: il ritratto (=foto, caricature) di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. ECCEZIONI Art. 97: non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata. L'immagine non deve mai essere fatta circolare se lede la dignità di una persona. DIRITTO AD ESSERE INFORMATI E AD INFORMARSI Evoluzione dell'interpretazione dell'art. 21 in ragione dell'evoluzione tecnologica, del cambiamento del sistema politico e dello sviluppo della società. Due problemi: Definire categorie concettuali precise Grado di tutela che le diverse categorie hanno in base alla costituzione Sent. 105/72: distinzione fra Lato attivo dell'informazione, vera e propria libertà di dire e divulgare notizie, opinioni e commenti Lato passivo, interesse generale indirettamente protetto dall'art. 21, che indica pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli alla circolazione È molto più difficile tutelare chi legge le informazioni, quindi il diritto ad essere informati che non viene esplicitata dalla nostra costituzione. DIRITTO AD ESSERE INFORMATI E AD INFORMARSI Sentenza della corte costituzionale sulla conoscenza della legge, sentenza 3-4 giugno 1988, n. 364 Ogni ordinamento giuridico prevedere che ignorare la legge non ci scusa. Nessun ordinamento giuridico funziona se non do per scontato che tutti conoscano la legge. Tuttavia, non è così in tutti gli ordinamenti. Se uno si trova nella assoluta impossibilità di conoscere questa norma si è perdonati. Questa sentenza coglie anche l'occasione per dire qualcosa sul diritto ad essere informati. Se fai parte di una collettività hai un dovere di informarti sulle regole che vigono in quella società. Hai un dovere verso gli altri di conoscerle. La legge ti punisce se non rispetti questo dovere. Dunque, prima anche di un diritto a dover essere informati c'è un dovere ad essere informati. DIRITTO AD ESSERE INFORMATI E AD INFORMARSI Se è vero che c'è un dovere di essere informati, esiste anche un dovere dello stato di provvedere all'informazione puntuale sulle leggi che si approvano, usando anche dei professionisti dell'informazione. Se esiste il dovere di informarci da parte degli organi di informazione è incerto quale tipo di diritto abbiamo noi. Nessuno è mai riuscito a dirlo con chiarezza. L'unione europea ha adottato un regolamento che media tra il mettere in vendita gli eventi, e quindi sulla concorrenza, e il diritto ad essere informati. Tutto può essere venduto, tranne una lista di eventi. Per l'Italia: partite nazionali di calcio, qualsiasi competizione olimpionica in cui partecipa un italiano e il festival di Sanremo. Ogni paese fa la sua lista. Per gli eventi possibili sono possibili gli highlights, le radiocronache. La mediazione è su quello. DIRITTO DI INFORMARSI, A RICERCARE LE INFO Questo non c'è nella nostra costituzione. Inizialmente si riteneva che riguardasse solo i giornalisti e gli studiosi, poi col tempo è diventato particolarmente importante e si è esteso a tutti i cittadini. Dagli anni 90 a oggi si ha avuto una progressiva apertura dell'informazione in mano alle istituzioni pubbliche. I privati, invece, hanno la riservatezza e il segreto. L'accesso alle informazioni nei confronti degli altri privati non succede. Questo sta diventando un problema perché gran parte del potere è in mano ai privati, come Google, che hanno in mano tutta la nostra conoscenza. Dal 1990 in Europa abbiamo progressivamente dischiuso le informazioni e si è creato un accesso pensato solo per persone che avevano un interesse speciale in quell'interesse specifico. Ciascuno di noi ha diritto ad avere tutte le informazioni che vuole dalle istituzioni pubbliche italiane, tranne le informazioni coperte da segreto e le informazioni che potrebbero svelare aspetti di riservatezza di altre persone. Questo è il cosiddetto accesso civico, messo in piedi nel 2016 per combattere la corruzione. ---> d. lgs. 97/2016: accesso civio generalizzato (diritto di chiunque ad accedere ai documenti ufficiali in possesso dalle PA)