Psicologia Giuridica: Lezioni e Informazioni PDF
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Luca Zampieri
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Questo documento fornisce informazioni su un corso di psicologia giuridica, includendo manuale, libri consigliati, esercitazioni e date degli esami. Il corso si concentra sulla disciplina della psicologia applicata al contesto legale e forense. Inoltre, descrive le competenze del giudice in ambito psicologico, i diversi settori della psicologia giuridica e il ruolo del consulente tecnico di ufficio.
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Info sul corso: Manuale: La perizia psicologica. Prospettive e metodi.. Luca Sammichelli (il mulino) Libri consigliati per lettura: Nivoli, G. (2005). il perito e il consulente di parte in psichiatria forense. Libri di Carofiglio, G. Slides e materiale aggiuntivo Esercitazioni: - 15.10.202...
Info sul corso: Manuale: La perizia psicologica. Prospettive e metodi.. Luca Sammichelli (il mulino) Libri consigliati per lettura: Nivoli, G. (2005). il perito e il consulente di parte in psichiatria forense. Libri di Carofiglio, G. Slides e materiale aggiuntivo Esercitazioni: - 15.10.2024 - 22.10.2024 - 05.11.2024 - 13.11.2024 - 19.11.2024 - 26.11.2024 Sessioni di esami: - 22.01.2025 e 12.02.2025 ore 14 - 18.06 e 02.07 ore 14 - 17.09 ore 14 Esame scritto 15 domande a scelta multipla, 3 domande aperte Lezione 7/10/2024 La psicologia giuridica “Disciplina che applica la psicologia al mondo legale e forense” (Gulotta), è una disciplina di confine tra psicologia e diritto che si occupa del comportamento umano. La psicologia si rifà ai paradigmi interpretativi del comportamento umano, il diritto invece non cerca di capire da dove deriva il comportamento umano bensì è volto a regolare e normale le situazioni dove ci possono essere ambiguità e conflitti. Qui troviamo molta sovrapposizione di competenze, si applica al mondo giuridico sia in modo diretto sia indiretto. Esempio: imputato per omicidio volontario. Il giudice si trova a valutare se quella persona ha commesso il reato, in quali circostanze di tempo e luogo, quali sono i rapporti con la vittima, valutare se l’azione è stata condotta in piena coscienza e volontà e se la persona era capace di intendere e di volere. Tutto ciò viene spesso e ettuato sulla base di una perizia. Coscienza e volontà e capacità di intendere e di volere sono due cose diverse: lo psicologo non è chiamato a valutare la coscienza e la volontà. La sovrapposizione di competenze si ha invece sui primi 3 punti. Competenze del giudice di matrice psicologica: 1. Art. 220 c.p.p., co.2 (codice procedura penale, comma 2), sul divieto di perizia psicologica: “Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.” = è vietato svolgere una perizia psicologica che descriva le capacità, le attitudini, la personalità dell’imputato. Nel momento in cui una persona viene condannata a espiare la pena, è consigliabile fare una valutazione psicologica per un eventuale riabilitazione sociale. Per i minori viene invece condotta la perizia, per capire se aveva la capacità di intendere e di volere e di capire la gravità del reato. 2. Art. 133 c.p.p., co. 2 sulla capacità a delinquere: il giudice deve tener conto della capacità a delinquere: i motivi a delinquere, i precedenti penali, la condotta contemporanea o susseguente al reato, le condizioni di vita individuale. 3. Art. 90 c.p. sugli stati emotivi e passionali: questi stati non escludono né diminuiscono l’imputabilità. Partizione psicologia giuridica: - Psicologia giudiziaria: studia ciò che avviene all’interno del processo senza esprimersi a valutazioni cliniche e osserva come interagiscono gli attori del processo - Psicologia legislativa: dà un contributo alla norma giuridica, utile sulla testimonianza del minore, gli studi sulla memoria hanno portato ad adottare una procedura per ascoltare il minore come testimone. È dunque una scienza al servizio della norma giuridica, non deve essere l’esperto ad interpretare la norma giuridica. - Psicologia criminale: studia gli aspetti psicologici del fenomeno sociale, non del singolo caso, la devianza, la vittimologia e il criminal profiling (si rifà allo studio della devianza dei soggetti che commettono il reato, di quali patologie possono portare a commettere un certo tipo di reato). - Psicologia rieducativa: dove è possibile fare un profilo psicologico della persona sottoposta ad una pena a fini riabilitativi e rieducativi dopo che è stata emessa la sentenza e la condanna. Secondo l’Art. 27 co. 3 le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. - Psicologia forense: “indaga i fattori psicologici rilevanti ai fini della valutazione giudiziaria” (Gulotta) Nella psicologia forense è necessario operare un lavoro di traduzione: la legge si esprime con termini di diritto che devono essere tradotti in termini di psicologia. Ad esempio: cosa significa valutare la capacità di intendere e di volere? Per il CT (di parte o di u icio nominato dal giudice) il contesto clinico deve essere diverso dal contesto forense, anche se la procedura si sovrappone, ci sono in realtà di erenze fondamentali: Contesto clinico Contesto forense Destinatario Paziente Utente/cliente/periziando/esaminando Finalità Diagnosi - cura Aiuto al giudice/ausilio parte Modalità di Volontario/imposto/valutazione Magistrato/avvocato accesso lavorativa/invio di un familiare Committente Paziente/familiari Magistrato/avvocato Motivazione Interna/esterna Vantaggi processuali soggettiva Atteggiamento Apertura/sincerità Tentativi di simulazione e dissimulazione (nascondere le proprie di icoltà) Rapporto utente- Alleanza terapeutica Collaborativa/non necessaria professionista Processo Progressivo e diluito nel tempo Tempo limitato dettato dal giudice diagnostico- valutativo Grado di Accettabile Non dovrebbe esserci ma è comunque incertezza presente un certo grado di incertezza, che deve essere minimizzato attraverso strumenti come test standardizzati Prospettiva Importante la prospettiva del Importante la prospettiva dei familiari, paziente potremmo esaminare altre versioni come quelle dei testimoni Colleghi In casi di equipe si lavora in modo Obiettivi opposti o contrastanti ai colleghi collaborativo per raggiungere lo (psicologi della controparte) stesso obiettivo Strumenti di riferimento normativi e paranormativi Normativi (in ordine gerarchico) Costituzione → artt. 111 e art. 27 111→ regola il giusto processo e il diritto al contraddittorio 27 → la pena deve tendere alla rieducazione del condannato (non deve essere solo un mero mezzo di so erenza) Codice penale → artt. 42, 85, 88, 89, 133 (85, 88, 89 vizio di mente e imputabilità) 42 (di competenza del giudice) → questione della colpevolezza: è colpevole se ha commesso il fatto con coscienza e volontà 85 → è punibile chi è imputabile ed è imputabile chi ha capacità di intendere e di volere 88 → regola il vizio totale di mente: “non è imputabile chi, al momento del fatto, per infermità era incapace di intendere e di volere” 89 → regola il vizio parziale di mente, anche qui viene menzionata la condizione di infermità di mente, però in questo caso solo parzialmente: le capacità di intendere e di volere sono significativamente compromesse ma non completamente abolite, quindi il soggetto è imputabile ma la pena è diminuita 133 (di competenza del giudice) → nel dare la pena, il giudice valuta la gravità del fatto insieme alla tendenza a delinquere, il carattere e la personalità del reo (valutazione su caratteristiche di fatto psicologiche) Art. 90 c.p. sugli stati emotivi e passionali: questi stati non escludono né diminuiscono l’imputabilità. Codice civile → 147; 315-bis, 337-ter; 428 (regolano la necessità di nominare un consulente tecnico d’u icio) Codice di procedura penale → artt. 220, 498; 499 220 divieto di portare come prova in tribunale un profilo di personalità che non include nessun tipo di infermità di mente (non si può fare anche per ragioni protettive per l’imputato, potremmo andare a influenzare il giudizio) 498 + 499 → regolano l'esame dei testimoni Codice di procedura civile: artt. 61-68; 191-197; 201 (riguardano il CTU e tutte le fasi della consulenza tecnica di u icio → tempi e modalità). Il codice penale e quello civile riguardano il diritto sostanziale, cioè che cosa deve essere fatto. I codici di procedura penale e civile riguardano il diritto procedurale e regolano tutto quello che avviene nel corso del processo. Paranormativi Si chiamano così perché violare, ad esempio, uno degli articoli del codice deontologico non comporta un'azione penale a meno che non si commetta un reato nel violarlo; non sono normativi perché sono linee guida consigliate da seguire, ma possono esserci casi eccezionali cui si ritiene opportuno fare diversamente Codice deontologico Linee guida per lo psicologo giuridico Carta di Noto (esame del minore e testimone) Protocollo di Milano (si rifà alla carta di Noto) Protocollo di Venezia (a idamento del minore, CTU separazione-a ido) Quando interviene il consulente tecnico? Procedimento civile 1. Fase Introduttiva: Il procedimento civile viene innescato da un atto di citazione, in cui una persona chiama a giudizio un’altra persona. Le due parti (attore e convenuto) si trovano in disaccordo su alcune questioni, l’attore è colui che stila l’atto di citazione e chiama in giudizio il convenuto. In questa fase vengono presentare le richieste delle parti e viene designato il giudice istruttore, che si occuperà della fase successiva. 2. Fase Istruttoria*: In questa fase si raccolgono gli elementi fondamentali per l’istituzione probatoria: - esame dei documenti - escussione testi (chiamare e sentire varie persone oltre i testimoni per raccogliere informazioni da altre fonti) - consulenza tecnica (giudice legge le carte e può richiedere che venga fatta una consulenza tecnica. Questa consulenza verrà depositata in tribunale). 3. Fase Decisoria: giudice emette la sentenza, che può dare luogo a varie possibilità: IMPUGNAZIONE – APPELLO – CASSAZIONE Fase Istruttoria Durante la Fase Istruttoria può essere condotta una Consulenza Tecnica di Ufficio (CTU, chiamata così solo in ambito civile, in ambito penale si parla di Perizia): - Nomina (Art. 191): viene nominato il consulente tecnico dal giudice e le parti possono nominare i loro CPP (consulenti di parte) - Giuramento (Art. 193): dopo essere stato nominato, il CTU presta un giuramento prima di rispondere al quesito del giudice - CTP: il consulente di parte deve concordare con il CTU appuntamenti, test da utilizzare, etc. Operazioni di CTU Termine X concesso dal giudice → viene dato un termine per fare colloqui-test al CTU (che deve restare all'interno di questo termine); a questo termine bisogna sottrarre 30 giorni nei quali si deve produrre una bozza della relazione finale, che si manda anche ai CCTTPP, i quali a loro volta hanno 15 giorni per leggere, studiare e rispondere a quello scritto (argomentando se sono in accordo-disaccordo). Vengono dati altri 15 giorni per l’integrazione al CTU con le osservazioni di parte, dimostrando che per la sua relazione ha tenuto in considerazione le altre posizioni presentate dai CCTTPP. Infine, c’è il deposito al giudice, che include cosa avrebbero preferito inserire le altre parti nella relazione. Nel procedimento civile non è prevista la parte di udienza in cui espone la relazione depositata (penale). Lezione 9/10/2024 Esempi di casi analizzati a lezione Casi di incapacità naturale: valutazione delle capacità intellettive e volitive di che pone in essere atti negoziali. La consulenza può essere fatta tramite: contratti, matrimonio, testamento. Art. 591 c.c. che definisce il testamento Possono disporre per testamento coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge: minorenni, interdetti per infermità di mente, altri soggetti che sebbene non siano interdetti si provi ad essere stati incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero il testamento, anche per cause transitorie. Caso reale 1: Quesito fatto da una delle parti per stimolare il giudice a disporre di una consulenza di u icio: “letti gli atti… si esprima il consulente in merito alle condizioni psichiche e in particolare alla capacità di agire della signora Maria all’epoca delle disposizioni testamentarie dichiarate dalla de cuius in data 2 aprile 2003” Tutto parte dall’analisi della documentazione: essere scrupolosi della documentazione a disposizione. La documentazione sanitaria dice che la signora è a etta da: - Disturbo bipolare e insonnia - Insu icienza renale cronica + acuta - Disidratazione e stato soporoso - Tac: atrofia cerebrale - Assumeva una farmacoterapia a base antipsicotici, sedativi e ipnotici - Condizione di dipendenza fisica nelle situazioni di vita quotidiana Ciò che fece insospettire la parte furono elementi di captazione: manipolazione della per fragile tale da deviare il processo decisionale della persona, esercitata dall’esterno. Ciò deve rimandare alla circonvenzione di incapace: 1. Persona circonvenibile 2. Persona che riconosce la condizione di vulnerabilità 3. Mette in atto azioni di induzione finalizzate a trarne profitto. All’interno della doc c’erano registrazioni: assistente domiciliare aveva registrato le conversazioni con la signora perché lei dice “certo che ti lascio tutto perché riconosco ciò che fai per me”: in queste registrazioni ci sono frasi che riportano ad una ricaptazione. Decontestualizzate possono sembrare poco e icaci, in realtà ci troviamo di fronte a ricatti non troppo espliciti nei confronti di una persona fragili e con capacità deteriorate. Risposta al quesito: “sulla base dei riscontri presi in esame, ritengo che al momento del testamento la signora si trovava in condizioni psico fisiche tali da renderla priva della capacitò di autodeterminare liberamente il proprio comportamento”. Viene nominato anche il CTU che alla fine si esprimerà con la sua valutazione, che potrebbe aderire a quella sopra annullando così il testamento, oppure discordare e ritenere la signora capace di prendere quella scelta. Caso reale 2: Assegnazione amministratore di sostegno, decidere se la persona in oggetto (anziana 80 anni) necessita della figura di amministratore di sostegno o meno visto che è capace di gestire il proprio denaro. Amministratore di sostegno: tutela di persone vulnerabile (chiamato beneficiario), è una figura introdotta dalla legge 9 gennaio 2004. Forma più flessibile rispetto ad interdizione e inabilitazione, es. gestione di vendita della casa. Regolamentata dal Artt. 404 e ss (e seguenti) del c.c.: AdS: 2può essere disposta nei confronti della persona che, per e etto di infermità ovvero menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”. La condizione di infermità deve provocare l’incapacità di provvedere ai propri interessi, il disturbo mentale deve avere e etto significativo sull’incapacità: devono coesistere e la prima causare la seconda. Quesito del giudice tutelare che nomina 2 CTU (psichiatra e neurologo) e chiede di dare 6 risposte: 1. C’è una condizione di infermità fisica e/o psichica? 2. Condizione abituale cronica oppure soltanto temporanea della condizione di infermità (la condizione di infermità ha carattere abituale o temporaneo?) 3. Porta la persona a un’incapacità totale o parziale di provvedere ai propri interessi? 4. La persona è consapevole della propria condizione? 5. Ha la capacità di comprendere gli atti giuridici? 6. Questa condizione è riconoscibile da terzi (persone conviventi e che non hanno rapporti occasionali con la persona, e che possano mettere in atto potenziale abuso sulla persona per ottenere vantaggi personali) Anamnesi: - Nata nel 1944 nella zona di Modena - Laurea in lingue straniere e farmacia per proseguire l’attività di famiglia - Ha lavorato come farmacista: persona carismatica, disponibile e gentile - Matrimonio 1970, signore benestante e vivono in condizioni di agio, che dura fino al febbraio 2024 quando lei chiede separazione - Figlio nasce nel 1977, a cui poi viene lasciata l’attività familiare - Signora autonoma nella cura di sé, ama viaggiare, ha una villa a Tenerife - Dicembre 2023 conosce un nuovo compagno a Tenerife, nato nel 1977, originario Craiova (Romania). Data di nascita scoperta tramite un atto romeno di compravendita, la signora non sapeva dire quanti anni avesse. Non le importa che lavoro lui faccia, dice che è un creativo e che disegna borse per marchi famosi. Faceva progetti a scopo benefico. Iniziano a viaggiare insieme a spese della signora. Anamnesi patologica: - Disturbo bipolare insorto in età giovanile, definito con svariate etichette, le è stato prescritto un farmaco che stabilizza il tono dell’umore ma non sappiamo se lo assume - Patologia tiroidea: ipertiroidismo che ha portato alla necessità della rimozione della tiroide e sta assumendo la terapia di compenso - A livello neurologico è sana - Ricovero in psichiatria nel 97 volontario (proposto da familiari o altri) per 15 gg - Secondo ricovero nel 99 ma ricoverata in clinica convenzionata - Nel 2000 TSO - Nel 2023 TSO - Motivazione ricoveri psichiatrie: disturbo bipolare disturbo dell’umore, la persona alterna fasi depressive a fasi di mania (dist bipolare I, basta un evento nella propria vita a diagnosticarlo) e ipomania (dist bipolare II). A lei erano state diagnosticate entrambe. Quando ha avuto episodi maniacali più gravi ha avuto sintomi psicotici: deliri su varie tematiche, nel 77 era convinta che il marito la volesse avvelenare, si rifiutava quindi di mangiare o bere. Questa sintomatologia si era aggravata, inizialmente non si era opposta in seguito invece sì. Nell’ultimo TSO ha l’idea che si introducano in casa sua delle persone: nella villa a Tenerife ha fatto inserire un doppio strato protettivo. Ha accusato anche il figlio e il marito di ciò. Negli ultimi 2 anni inizia a pensare che il marito la stesse monitorando, attribuisce a persone che passano casualmente delle spie ingaggiate dal marito. Questi comportamenti giustificano l’ultimo TSO. Inizia poi a pensare che il nuovo compagno sia il padre del figlio, impossibile vista la stessa data di nascita. La signora racconta che ci sarebbe stata una sorta di inseminazione artificiale fatta quando lei non era cosciente. Sostiene che il compagno le abbia confermato questa cosa, il compagno è l’unica persona di cui lei si fida. Valutazioni test e risultati: - MMSE test di screening rapido in cui le prime 10 domande riguardano lo spazio temporale della persona (giorno, dove ci troviamo, in quale anno..) + prove di calcolo, di attenzione, di memoria di lavoro, a lungo termine, lei fa punteggio pieno (per la sua età risultato notevole). - Batteria ENB-3 con prove che esplorano memoria, attenzione, memoria con interferenza (mostrato un cartellino con 3 lettere maiuscola, si toglie il cartellino, si chiede di fare calcoli per 10 sec e poi si richiedono le lettere lette in precedenza). 16 prove a cui ottiene un punteggio sopra la media. - BIS-11 per l’impulsività sotto la media: signora poco impulsiva rispetto alla media della popolazione di riferimento. Impulsività nel prendere decisioni, impulsività motoria, attentiva. - WAIS-IV QI totale 138 - MMPI-2-RF: non ha rivelato nessun sintomo né maniacale né depressivo. Ma si è notata una tendenza alla sospettosità e rivelato la presenza di problemi familiari - GSS-2: test per misurare il livello di suggestionabilità che si presenta con un testo di memoria (viene letto un testo che dopo tot minuti la signora deve ricordarsi, vengono poste domande con informazioni false per valutare la presenza di eventuali falsi ricordi). Inizialmente si notavano molti falsi ricordi, ma nel momento in cui il consulente le chiede di provare a rispondere nuovamente al test, prestando maggiormente attenzione ai quesiti proposti, questa ha ottenuto un punteggio collocato nel 99% percentile. Lezione 10/10/2024 Il Procedimento Penale Il procedimento penale non è da confondere con il processo, il quale è solo una parte del procedimento penale. Gli attori del procedimento penale sono: - Pubblico ministero: persona che riceve la notizia di un reato anche tramite forze dell’ordine, apre il fascicolo del procedimento assegnando un primo codice. Compirà tutte le indagini necessarie raccogliendo le prove per sostenere l’ipotesi di reato. Non farà tutto lui ma potrà incaricare altri organi per attuare altre indagini, come la raccolta di testimonianze, intercettazione di telefonate. - Polizia giudiziaria: PS, CC, GDF in ausilio alle indagini del PM. Ci sono compiti banali: es. suicidio in carcere, si aprono le indagini e PM incarica la polizia a recarsi in carcere per estrarre cartelle cliniche e per acquisire ulteriori informazioni denominate SIT (Sommarie Informazioni Testimoniali). - Giudice per le indagini preliminari (GIP): magistrato che sovrintende l’operato del PM, questo perché esiste tutta una serie di atti e indagini molto delicate come intercettazioni telefoniche, per cui il PM ha bisogno del permesso del GIP. PM e GIP possono richiedere che il caso venga archiviato. - Giudice dell’Udienza preliminare (GUP): magistrato che interviene quando sono terminate le indagini, decide se le prove sono idonee a sostenere l’accusa in giudizio. Se valuta che non ci siano abbastanza prove può decidere di interrompere l’udienza. Se questa viene superata e viene emanato il decreto di rinvio al giudizio si arriva al dibattimento: una parte del processo. I giudici si alternano a seconda delle fasi. - Giudice del dibattimento: un solo giudice (monocratico), oppure possono essere nominati 3 giudici (collegio). Questi valutano le prove ed emettono la sentenza: Corte d’Assise: collegio di 8 giudici (2 togati di cui uno detto presidente e l’altro relatore o estensore, e 6 popolari, a cui ne vengono aggiunti altri due che vanno a sostituire i popolari in caso di una loro assenza) che valuta i reati più gravi, diretto da un magistrato Presidente. È necessario seguire tutto il procedimento. Reati gravi non possono seguire un rito abbreviato. La perizia può essere richiesta durante le indagini preliminari e in fase di dibattimento. Notizia di reato Tutto ha inizio dalla notizia di reato → (si presume sia) successo un fatto e viene comunicata la notizia di reato alla procura della Repubblica presso il tribunale di competenza del territorio dove è successo, si può fare attraverso: denuncia, querela o referto - Denuncia → comunicare quello è successo, passaggio della notizia - Querela → ti comunico che è successo qualcosa e chiedo che venga esercitata l'azione penale contro il soggetto o ignoti - Referto → in veste di pubblico u iciale devo refertare cosa sono venuto a sapere; in veste di psicologo ho l’obbligo di referto ma valuto quanto dire, (se c’è urgenza di comunicare un ipotetico fatto di reato devo sempre tutelare il proprio paziente) Alla notizia di reato viene assegnato un numero RGNR (registro generale di notizie di reato), un numero crescente accompagnato dall'anno. Indagini preliminari Dopo la notizia di reato si passa alla fase delle indagini preliminari, condotte dal PM che può delegare la polizia giudiziaria ed è sotto la sovraintendenza del GIP. L'indagato è la persona sulla quale vengono fatte le indagini: è definito INDAGATO e non IMPUTATO poiché c'è ancora l’ipotesi di reato e non è stato accertato che l'abbia compiuto nel corso delle indagini preliminari. Viene assegnato un altro numero RGNR che indica in quale fase del procedimento siamo, come ad esempio nel caso dell'incidente probatorio → RGGIP (registro generale GIP). Questa è la prima fase dove si può intervenire con una perizia: si fa nella forma dell’incidente probatorio, accertamento fatto perché l’oggetto della valutazione potrebbe essere soggetto a modifica nel tempo (su richiesta del PM o GIP). L’incidente probatorio si fa dopo che venga valutata l’idoneità a testimoniare della persona. L’esito della perizia viene sigillato e inviato alla fase del processo, resta valido ed è la raccolta di una prova inviata alla fase successiva. Il caso tipico è nel caso di testimonianza di un minore, se aspettassimo il processo per farlo testimoniare avremmo un ricordo alterato della persona (alterazione del ricordo), viene disposto l’incidente per valutare se il minore è in grado di testimoniare. È una prova che si cristallizza per essere usata in un secondo momento. Il testimone viene ascoltato dal giudice GIP con l’ausilio di uno psicologo. (Se il minore è idoneo a testimoniare) Quando il pubblico ministero ritiene di aver raccolto tutte le prove di cui ha bisogno, emana l’avviso di conclusione delle osservazioni e fa richiesta di invio a giudizio nel caso in cui ci siano abbastanza prove. Se invece le prove non sono su icienti si va verso l’archiviazione (la accetta o la respinge il GIP, non il GUP) e si chiude il procedimento. Il PM manda la richiesta di invio a giudizio della persona al GUP, spiegando qual è l’ipotesi di reato: da questo momento l’indagato diventa imputato. Cambia proprio il giudice: non abbiamo più il GIP ma adesso abbiamo il GUP. Udienza preliminare Se il GUP concorda con il PM, presiede l'udienza preliminare, dove si possono avere due esiti: - NON LUOGO A PROCEDERE → il GUP può arrivare a considerare che gli elementi raccolti per sostenere l'ipotesi di reato non siano su icienti per fare un processo e si chiude il procedimento - RINVIO A GIUDIZIO → se il GUP ritiene, invece, che le evidenze siano su icienti a concretizzare un'ipotesi di reato, rinvia al giudizio → se il GUP rinvia al giudizio si va al processo vero e proprio. In questa fase può essere assegnato un RGGUP. Processo/dibattimento La fase dibattimentale (pezzo centrale) si trova dentro al processo. Viene assegnato un altro numero RGDIB (dib = dibattimento / anche RGT = t di tribunale) oppure RG Assise (corte d'Assise - per i reati gravi). Il processo, classicamente, comincia con le richieste delle parti, si presenta la lista dei testimoni di ciascuna parte ecc. (burocrazia che non ci interessa). I giudici del dibattimento non conoscono le prove raccolte, ed è necessario acquisire qualsiasi prova nella fase dibattimentale → il giudice acquisisce le informazioni attraverso la parola e la trascrizione che avviene durante il processo (CONTA QUELLO CHE SI DICE AL PROCESSO). La testimonianza arriva nel dibattimento attraverso le contestazioni (sono gli avvocati a farlo), per cui vengono richiamati tutti i testimoni nel dibattimento e la testimonianza viene ripetuta (il giudice la sente per la prima volta). Si possono sentire anche nuovi testimoni. Nel dibattimento possono essere risentiti anche i periti e i consulenti, considerati testimoni speciali, in quanto possono stare in aula mentre vengono sentiti anche altri testimoni; all’apertura del dibattimento l'avvocato di difesa può chiamare il CTU su un argomento es. per valutare la capacità di intendere e di volere (ancora non c'è perizia) e viene inserito nei testimoni come ESPERTO (ruolo particolare) e prima della chiusura del dibattimento può essere sentito. Questa valutazione di parte potrebbe indurre la corte a produrre una perizia psichiatrica (es. ci può essere un vizio di mente) per cui il giudice nomina il proprio perito (stesse fasi di nomina, giuramento ecc.) e poi decide di fare ipotesi diagnostica e conclusioni in tempi specifici Quando viene chiuso il dibattimento, il giudice o il collegio si ritira per prendere una decisione tramite la sentenza di PRIMO GRADO: sentenza di condanna sempre motivata oppure una sentenza di assoluzione. Tutte le parti possono contestare la sentenza, che può essere impugnata tramite l’appello (PROCESSO DI APPELLO O DI SECONDO GRADO), al termine del quale può esserci la sentenza confermante della prima o no. Può anche esserci un’altra impugnazione e si ricorre alla cassazione che può annullare la sentenza o rinviare a una delle fasi dibattimentali, dove si ripete il dibattimento non in modo integrale ma solo in quei punti che sono considerati meritevoli di un ulteriore revisione. La sentenza può poi essere uguale o essere totalmente opposta. Quando si va in appello i giudici cambiano. Il PM solitamente fa parte dell’accusa, in quanto quando rinvia a giudizio vorrebbe sostenere la colpevolezza della persona. Se la persona viene assolta dalla Corte di cassazione l’imputato non può più essere perseguito per lo stesso reato. Si può anche riaprire il caso se ci sono nuove prove. Il terzo grado di giudizio è la cassazione. Es. sentenza di condanna: la difesa vuole fare appello ma se capisce che non ci sono difetti e non ci sono chance di ricorrere in appello non lo fa. Invece il PM potrebbe opporsi ad una sentenza di assoluzione. La cassazione può richiedere una revisione rinviando il caso alla fase precedente. È da ricordare che i periti vengono chiamati dai giudici, altrimenti parliamo di consulente tecnico. La Perizia Questa viene chiesta quando ci sono prove che sfuggono alla competenza del giudice: fare indagini per avere più prove e nei casi dei minori dove si indaga la sua capacità di rendere testimonianza. Nel dibattimento possono essere nominati periti che valutano dati già acquisiti. Perizia e incidente probatorio nel corso delle indagini preliminari: - Se la persona le cose o i luoghi da esaminare sono soggetti a modifica inevitabile - Se si prevede che la perizia fermerebbe il processo più di 60 gg - Se l’accertamento stesso modificherà le cose o le persone tali da rendere l’atto non ripetibile: accertamenti non ripetibili. Dopo il numero RGN - Mod. 21: procedimento contro persone note - Mod. 44: procedimento contro persone ignote Il perito è nominato solo dal giudice, invece il PM può nominare il consulente tecnico. Difeso di fiducia: si è scelto l’avvocato, difeso di u icio: avvocato scelto dall’u icio. Memoria difensiva: testo con richiesta da parte dell’avvocato di procedere con una perizia psichiatrica per valutare le capacità dell’imputato nel momento in cui è stato commesso il reato. La difesa deve depositare la lista dei testimoni che verranno ascoltati, per questo se l’avvocato richiede una perizia psichiatrica allora verrà sentito anche il perito o il consulente al momento della testimonianza. Delega di indagini: PM chiede a qualcun altro di indagare, ad esempio alla polizia giudiziaria o alla polizia di Stato. Prima fa domande chi ha chiamato il testimone, per ultima fa domande la difesa perché possa prepararsi delle contro domande da fare al testimone. Il giudice fa domande per approfondire. I testimoni devono essere obbligatoriamente presenti, pena una sanzione. Se all’udienza manca l’ultimo testimone della parte civile non si può procedere a sentire i testimoni della difesa. Lezione 14/10/2024 Analisi documenti presentati a lezione In una consulenza può essere richiesto di indagare vari aspetti psicologici dell’individuo: pericolosità sociale, capacità di intendere e di volere e la capacità di stare in giudizio. SIT: vengono fatte anche sui minori (sommarie informazioni testimoniali), fatte con un consulente che assiste la polizia giudiziaria. Durante le conversazioni tra giudici e testimoni può essere presente uno psicologo con duplice funzione: sostegno al giudice a inché vengano poste le domande giuste e supporto al testimone. Testimonianza del minore testimone Finalità della valutazione sul minore testimone: Valutare se ci sono i requisiti psico-fisici del minore, la valutazione non ha nulla a che vedere con il fatto in sé. Se il minore ha capacità di mentire, è idoneo o no a rendere testimonianza? Sì, perché significa che ha una certa maturità dei processi cognitivi, tale da riuscire distinguere la verità dalla menzogna. Non dobbiamo valutare la credibilità del minore, questa si rifà al reato stesso, è compito del giudice. Alcuni CT si esprimono in termini di credibilità clinica (per alludere alla valutazione clinica, la potenzialità che il testimone racconti il vero). Un’altra funzione è tutelare il soggetto testimone nel filtrare le domande e porgerle in modo tale che rispettino la sensibilità della persona. Cosa valuta il CT o perito? Non valuta: - L’ipotesi di reato o sui fattori esterni alle capacità del minore Valuta: - Il contesto familiare in cui è uscita per la prima volta la testimonianza del minore (es. maltrattamenti tra i genitori, possono essere potenziali testimoni) - Fattori interni ed esterni che possono influenzare i ricordi e le dichiarazioni - Se ci sono motivazioni: se aveva alcuni vantaggi nel raccontare il fatto - Se ci sono ipotesi interpretative diverse: capire se ci sono elementi che influenzano il ricordo, se ci sono pressioni, etc. (es. minori che vengono incentivati nel riraccontare un fatto), o se il minore attua una erronea interpretazione di eventi neutri. Nello specifico valutiamo 2 capacità: 1. Generiche: competenze cognitive di base = memoria, attenzione, comprensione, source monitoring (monitoraggio della fonte dell’informazione), etc. ci aiutano in questo caso anche riscontri esterni (sentire i genitori, gli insegnanti). Si cerca di capire se il minore ha una percezione corretta della realtà. È importante indagare se il minore riesce a dirci se qualcosa è verosimile o inverosimile, si pongono esempi adattati all’età del minore. Per ragazzi più grandi è di icile valutare la capacità generiche 2. Specifiche: capacità di strutturare un ricordo in relazione alla sua complessità narrativa, conoscenze su elementi specifici di un ricordo (quando ci sono elementi che la persona può conoscere solo se ha e ettivamente assistito al fatto), presenza di influenze suggestive interne o esterne. È consigliabile a iancare i colloqui ai test: WISC basata su test di tipo verbale dà informazioni sulla proprietà di linguaggio del minore. In questa fase possiamo richiedere anche report da parte degli insegnanti sul rendimento del minore. Qualità del contenuto delle dichiarazioni: ci viene chiesto di considerare le SIT, oppure di valutare il verbale della testimonianza. Ci può anche essere chiesto di confrontarli e di fare ulteriori valutazioni sul contenuto. Il CT può dare indicazione sulla qualità del contenuto delle dichiarazioni: 1. Statement validity analysis (SVA): elementi che riguardano il contesto familiare ambientale, le motivazioni del minore a raccontare il fatto, chi ha raccolto per primo la testimonianza nel suo contesto quotidiano. 2. Criteria based content analysis (CBCA componente della SVA): ha 19 criteri che possono avere 0, 1, 2 punti (0 non presente, 1 parzialmente presente, 2 presente). Strutturazione del ricordo: secondo questo criterio è un segnale negativo che il ricordo sia strutturato, in quanto potrebbe darsi che il minore abbia imparato una sorta di copione. Altri criteri sono le valutazioni spazio-temporali. Errori nei quali non cadere: risultato positivo = confermato? No, indica la qualità della dichiarazione Esistono indicatori di abuso? No, non sono stati identificati indicatori specifici di abuso (al di là di inequivocabili segni fisici). Se ci viene chiesto di indicare identificatori di abuso dobbiamo rifiutarci. Esempio caso reale: Collegio di 3 giudici, non c’è mai stata una perizia ma solo consulenze. 4 minori: Anna e Barbara (sorelle) e Chiara e Dana (sorelle). Queste 4 sono cugine (i padri sono fratelli). Prima rivelazione dei fatti: Anna a pochi gg dal suo 13esimo compleanno (sorella maggiore). Anna rivela alla madre il motivo del suo malessere, madre e insegnanti avevano notato un cambiamento in lei, la madre la sente piangere più volte, aveva notato il suo malessere. Anna le rivela di aver ricevuto attenzioni da parte del nonno (padre dei padri), quando la mamma di Anna riceve la rivelazione (Elena), Elena chiede a Barbara se sia successo anche a lei, Barbara nega. Elena chiama la mamma (Franca) delle altre due e viene chiesto anche a loro che negano ma quando capiscono che Anna ha confessato l’accaduto, anche loro ammettono il fatto. Anna ha così il riscontro positivo di quello che ha detto. Il marito di Elena è un militare, è in missione ed Elena aspetta che lui rientri. Quando rientra gli racconta tutto davanti ad Anna. Quest’ultima viene esposta però ad un racconto alterato. Tutti e quattro i genitori si recano dai nonni paterni, le famiglie però credono alle minori e tagliano i rapporti con i nonni paterni. La nonna rimane congelata senza dire niente: secondo le mamme è una conferma del fatto che il nonno aveva abusato delle bambine. Quest’ultimo ha invece negato dicendo che non era mai stato da solo con le bambine. Parte così la denuncia dopo molti mesi = nella denuncia i genitori specificano che hanno insistito per far parlare le figlie (pensando che ciò vada a loro vantaggio). Riguardo al malessere di Anna viene detto che i compagni e l’insegnante l’avevano vista turbata. Anna viene esposta a tutte queste informazioni, viene caricata di responsabilità. Partita la denuncia si apre un fascicolo e PM inizia a fare le indagini, nomina un CT (deve assisterlo nelle SIT e nel valutare l’idoneità a testimoniare delle tre minori). Il CT che assiste è un po’ influenzato in quanto è lo stesso che deve valutare le minori. Un CT diverso viene nominato nel momento dell’udienza in forma protetta dove viene raccolta la testimonianza, in questa fase viene nominata una psicologa. Il primo CT dovrebbe assistere il PM nelle SIT e valutare l’idoneità delle bambine ma commette errori: - Basa l’idoneità di queste sulla base delle SIT, senza valutare il quadro psichiatrico di queste - Nessun colloquio - Nessun test cognitivi, di personalità o di suggestionabilità - Nessuna valutazione di ipotesi alternative - Nessuna valutazione delle motivazioni - Non riconosce che tra le minori attraverso il passaggio delle madri c’è stato un contagio dichiarativo - Una volta che ha i verbali scritti delle SIT applica strumenti (SVA e CBCA) che valutano la qualità del contenuto, applica i 19 criteri solo alle valutazioni di Anna - Risponde al quesito del PM dicendo che ci sono indicatori specifici che l’abuso è avvenuto secondo le modalità descritte al capo di imputazione - Domande suggestive, domande tendenziose, etc. Sulla base di questa non valutazione, conclude per un’idoneità delle 3 minori a rendere testimonianza, subentra il GIP assistito dal CT che iniziano a sentire le bambine. L’errore è fatto ma non è riparabile (la testimonianza contiene elementi introdotti nel corso delle SIT, il ricordo è plasmato e impossibilità di distinguere il ricordo genuino da quello indotto). La procedura va avanti. Lezione 15/10/2024 Valutazione di idoneità a rendere testimonianza È necessario seguire delle metodologie per strutturare l’intervista con il minore - Intervista cognitiva - Step wise interview - Intervista strutturata Prima fase in cui si vede il minore: mettere il minore a proprio agio, vanno poste domande aperte su temi neutrali (es. hai saltato scuola per essere qui oggi?) per capire il livello di lessico usato dal minore. Da queste domande si restringe il campo avvicinandosi a domande specifiche, nel caso di una valutazione sull’idoneità non si andrà a toccare gli eventi che riguardano il reato, si chiede di raccontare un qualsiasi altro evento (es. gita scolastica) per capire quali sono le sue capacità nel raccontare un episodio che lo riguarda. Nel condurre il colloquio si cerca di capire se sa distinguere tra verosimile e inverosimile, se sa raccontare bugie, se gli sono state date indicazioni (es. se ci sono pressione da parte di adulti nell’ambiente esterno). Quando si cerca di entrare nello specifico va chiarito più volte che: - Deve esprimersi liberamente, che può rispondere “non lo so, non mi ricordo”. - È necessario evitare ripetizione di domande alle quali ha già risposto, perché potrebbe pensare di aver risposto erroneamente. - Osservare gli stati comportamentali ed emotivi per avere un’idea di come il minore può reagire di fronte ad una persona adulta (come il giudice) sconosciuta che gli fa domande. - Evitare tipologie di domande nocive. La valutazione si conclude riportando su temi neutrali, si ringrazia il minore ed è necessario che vi sia un distacco sereno. Focus sulle capacità specifiche - Valutazione contesto familiare e sua influenza - Esame della modalità di emersione del ricordo e della distanza temporale - Esame delle modalità della prima rivelazione - Valutare presenza di domande poste da terzi Tipo di domanda Ammissibilità Esempio Aperta Ammissibile Sai perché sei qui? Chiusa Parzialmente ammissibile Quanti anni hai, c’era anche papà con te Vincolante Inammissibile Papà ha smesso di baciarti sulla bocca? Eri solo o con tuo fratello? Di richiamo Parzialmente ammissibile Ricordi se frequentavi ancora la scuola? Di concatenazione Ammissibile In quale stanza della casa di papà era il divano? Di elaborazione Inammissibile La mamma è più brava del papà? Guida Inammissibile Ora che ti sei ricordato, mi dici com’eravate vestiti? Trabocchetto Inammissibile Cos’ha fatto la compagna del papà quando lui ti ha toccato? Inferenziale deduttiva Inammissibile Mi hai detto che il papà ti ha toccato il sedere, quindi altro non ti ha toccato? Inf. congetturale Inammissibile Mi hai detto che il papà ti ha toccato il sedere, quindi altro non ti ha toccato? Lezione 21/10/2024 Quando non ci troviamo d’accordo con la valutazione di un CT, non dobbiamo “attaccarlo” personalmente, bensì dire “non concordo con le metodologie utilizzate”, etc. Vizio di mente Art. 85 c.p.: Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se al momento in cui lo ha commesso non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere. (ricostruire le condizioni di mente di chi ha commesso il fatto, viene e ettuata la valutazione “ora per allora”.) Art. 88 c.p.: Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere Perché una persona sia ritenuta responsabile deve avere sia la capacità di intendere sia quella di volere (e), mentre non è imputabile chi al momento del fatto non aveva o la capacità di intendere o quella di volere (può essere mancante anche una delle due per ritenere la persona non imputabile). Art. 89 c.p.: Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde al reato commesso; ma la pena è diminuita. Non è semplice distinguere tra queste due capacità, cosa significano e cosa s’intende per capacità di intendere e volere? Intendere: - Consapevolezza della natura antigiuridica (sapere che ciò che si vuole commettere è contro la legge) e delle conseguenze della condotta e delle azioni che si stanno per commettere: conseguenze lesive di altri - Comprensione del disvalore sociale della condotta in relazione al contesto (alcune azioni possono essere ritenute meno gravi in alcune zone piuttosto che in altre). Volere: - Capacità di modulare la risposta comportamentale in funzione di elementi di ordine etico, culturale, educativo (trattenersi dall’iniziare una azione o interromperla una volta che si è iniziata) - Capacità di inibizione degli impulsi Volere: capisco che l’azione che sto per commettere è contro la legge e può causare una lesione ad altri = voglio comunque portare a termine quell’azione. Si tratta di concetti giuridici che il CT deve valutare, non sono così definiti o netti. Tutte le azioni che facciamo sono sempre premeditate? Abbiamo un controllo cosciente su ciò che facciamo? È più facile comprenderli quando questi vengono meno (quando la persona compie comportamenti incontrollati). La premeditazione è un’aggravante, ma viene meno se durante valutazione sono venute meno le capacità di intendere e di volere. Le capacità di intendere e di volere sono due concetti diversi dalla coscienza e volontà dell’atto: alcuni ritengono che queste ultime andrebbero valutate prima delle due capacità. Altri sostengono il contrario. Qual è la relazione tra coscienza e volontà dell’atto e capacità di intendere e di volere? Coscienza e volontà (criminal intent) sono importanti per dolo e colpa: se c’è volontà lesiva o se c’è stata disattenzione che ha portato al verificarsi dell’evento, solitamente vengono definite prima della capacità di intendere e di volere (mental capacity). Coscienza e volontà vengono intese come la mera presenza della componente psicologica durante l’azione criminale. Nel momento in cui vengono a mancare le capacità di intendere e di volere, vengono meno anche coscienza e volontà? Due approcci: - Approccio Tradizionale: coscienza e volontà sono l’intenzionalità nel commettere qualcosa (es. il sonnambulo non ha coscienza e volontà dell’atto), sono presenti anche se c’è incapacità di intendere e di volere. Non è stato un gesto involontario, c’è sempre dolo e non colpa. - Approccio Normativo: capacità di intendere e di volere devono essere valutate prima della coscienza e volontà dell’atto (quando c’è la notizia dell’atto, bisogna valutare se è un atto doloso o colposo, nell’inquadrare la tipologia dell’atto si valuta la coscienza e la volontà dello stesso). Coscienza e volontà vengono spesso definite “mens rea”. Non sono competenze del CT. Che cosa misurare quindi per valutare le capacità di intendere e di volere? - Capacità intellettive e cognitive (percezione, attenzione, memoria, ragionamento, astrazione pensiero critico, flessibilità mentale, controllo inibitorio, teoria della mente, etc) - Psicopatologia (se c’è la presenza di un quadro psicopatologico) - Simulazione (controllo e monitoraggio della simulazione o dissimulazione) La valutazione psicoforense è divisa in due fasi: 1. Fase diagnostica: - colloquio clinico - test psicometrici, esami neuroscientifici e genetici (per capire se c’è un’alterazione cerebrale che possa avere un ruolo importante) - Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders (DSM-5-TR) - International Classification of Diseases (ICD-11) 2. Ragionamento psico-forense: - Ragionamento bi-direzionale legge-scienza di riferimento - Traduzione da categorie nosografiche a categorie normative Ciò che si cerca di promuovere è l’approccio multidimensionale, per ridurre il grado di soggettività attraverso: - Interviste strutturate e semistrutturate - Test neuropsicologici e psicopatologici e controllo simulazione (da soli non sono su icienti per una diagnosi) - Prove neuroscientifiche = maggiora accuratezza diagnostica - Genetica comportamentale = fattori di vulnerabilità. Si parla di geni di vulnerabilità, non c’è una relazione causale (gene causa comportamento), ma ci sono alcune varianti alleliche che alterano i NT, di conseguenza questa modulazione può avere un e etto sul comportamento. Le varianti alleliche possono rendere il soggetto più vulnerabile, qualora questo soggetto crescesse in un contesto violento, allora sarà sempre più portato ad avere reazioni aggressive. Se cresce in un ambiente positivo, questi geni di plasticità possono modellare il comportamento. Parliamo per questo di interazione gene-ambiente. Lezione 22/10/2024 Approfondimento psichiatra e psicoterapeuta Marco Saettoni La giurisprudenza aiuta a dettare come va interpretata la legge. Le sentenze però non rappresentano la legge. I disturbi di personalità vengono considerati come causa di menomazione totale o parziale di intendere o volere perché il perito ne dimostri l’e etto. Ai giudicanti inesperti del funzionamento mentale interessa relativamente l’etichetta diagnostica, interessa come il disturbo abbia influito sulla capacità di intendere e di volere. Classificazione nosografica secondo DSM-5 I disturbi che si riscontrano di più sono: 1. Disturbi dello spettro della schizofrenia 2. Comportamento dirompente del controllo degli impulsi 3. Disturbi bipolari e correlati 4. Disturbi di personalità: c’è molta di erenza di vedute tra consulenti nell’aspetto psicoforense. L’ambito psichiatrico è diverso dalla medicina, non parliamo di malattia = in medicina indica una condizione specifica, condizioni dove possiamo avere una causa più o meno conosciuta, abbiamo anche un meccanismo patogenetico di sviluppo che è comune a tutti i pazienti. Ciascuno risponderà al trattamento più o meno uniformemente. In ambito psichiatrico tutto ciò non esiste, non abbiamo idea sui meccanismi patogenetici. Dal punto di vista di intervento terapeutico ci troviamo in un contesto farmaco centrico: per stare meglio vengono somministrati farmaci (parliamo di approccio farmacologico). Di fronte allo stesso quadro clinico spesso gli psichiatri non concordano sulla diagnosi. Questo anche nel contesto forense. La diagnosi, infatti, non è su malattie ma parliamo di disturbi. Facciamo riferimento a un manuale diagnostico americano, ma fino all’edizione del 1987 mancava la definizione di disturbo. Il DSM spiega che la diagnosi è una diagnosi culturale, dipende dal contesto etnico, sociale e ambientale. Cosa definisce disturbo? Quando causa so erenza soggettiva oppure quando causa so erenza agli altri. Spesso i pazienti non hanno consapevolezza dei loro disturbi. Tutti nella vita attraversiamo fasi ipomaniacali = l’innamoramento: in questa fase il nostro umore cambia e si alterna continuamente. Nel DSM si parla di spettro, mettendo insieme cose che non hanno molte cose in comune (es. DOC: l’idea ossessiva è un’idea di contrasto, abbiamo un’idea egodistonica che causa ansia). La visione di spettro è molto fallace. Nell’ambito forense non è possibile essere così generici. Tutti noi abbiamo delle fluttuazioni, ma cosa di erenzia la depressione come sintomo dal disturbo depressivo? Quando l’umore si fissa: anche quando accade qualcosa di positivo non cambiamo il nostro umore positivamente. Nei disturbi dell’umore ci può essere una risposta diversa rispetto agli eventi in funzione degli schemi di base della persona: non è detto che dopo un evento positivo si abbia una reazione positiva/ipomaniacale. In psichiatria ciascun paziente non ha mai una sola diagnosi, questo approccio categoriale porta ciascuno a fare più diagnosi per paziente. Nei disturbi d’ansia possiamo tracciare un confine: quando possiamo definire l’ansia normale da quella patologica? 1. Importanza/Gravità/Posta in palio (spesso la volontà di arrivare al successo) 2. Probabilità percepita 3. Imminenza percepita 4. Possibilità di aiuto esterno 5. Criterio dell’autoe icacia: “che faccio se sono in di icoltà?” e “che cosa è della mia vita se fallisco?” La patologia nasce quando la persona attua un iperinvestimento su uno scopo, spesso la persona attribuisce molta importanza all’ultimo criterio (es. se boccio l’esame non valgo niente). Disturbi di Personalità Un disturbo di personalità è un pattern contaste di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell’individuo, è pervasivo e inflessibile, esordisce nell’adolescenza o nella prima età adulta, è stabile nel tempo e determina disagio o menomazione. 3 cluster: 1. CLUSTER A - Disturbo paranoide di personalità - Disturbo schizoide di personalità - Disturbo schizotipico di personalità 2. CLUSTER B - Disturbo antisociale di personalità - Disturbo borderline di personalità - Disturbo istrionico di personalità - Disturbo narcisistico di personalità 3. CLUSTER C - Disturbo evitante di personalità - Disturbo dipendente di personalità - Disturbo ossessivo-compulsivo di personalità Altri 2 disturbi: dovuta a un’altra condizione medica e disturbo di personalità con altra o senza specificazione. Il disturbo di personalità dovuto a una condizione medica sottolinea un punto fondamentale della diagnosi psichiatrica, è una diagnosi di esclusione, dobbiamo sempre accertarci che a quell’ipotesi diagnostica non corrispondano condizioni mediche che possano presentarsi con disturbi psicologici. È un dato importante perché i pazienti psichiatrici tendono ad avere una mortalità precoce, un fattore è la mancata esecuzione di cure mediche: i medici spesso dimenticano che rispetto al sintomo psicologico vada esclusa una malattia organica. Ci sono molte condizioni che determinano patologie psichiatriche, che però psichiatriche non sono: possiamo avere quadri depressivi causati da alterazioni ormonali. Il paziente psichiatrico non viene dunque trattato adeguatamente. È necessario chiedersi se è possibile escludere la presenza di patologie organiche. Quando parliamo di disturbi di personalità parliamo di diagnosi fatte in età adulta dopo l’adolescenza (questa termina intorno ai 24/25 anni), spesso viene utilizzato il termine “tratto” inadeguatamente, è più opportuno parlare di “traiettoria”. Il cluster B è quello più interessante in ambito forense. Normalmente coloro che provano maggiore disagio sono i pazienti del cluster C. Istrionico: cos’è rilevante per questo soggetto? come vede gli altri? Quali strategie usa per stare in mezzo agli altri? L’istrionico ha bisogno di essere al centro dell’attenzione, vede la sua identità come una persona che deve suscitare qualcosa negli altri, con abbigliamento eccentrico (deve avere qualcosa che lo distingua dall’altro = questo ultimo deve essere un ammiratore/spettatore). È rilevante la sua teatralità. Chi so re di questo disturbo ha di icoltà metacognitive a riconoscere le proprie emozioni e a gestire gli stati cognitive. In campo forense abbiamo condotte di reato nelle relazioni interpersonali, quando riscontriamo la presenza di un disturbo di personalità è necessario andare a valutare l’aspetto relazionale. È importante considerare che in questi contesti interpersonali queste persone vanno in tilt: è in quel momento che la capacità di intendere e di volere può venir meno, c’è una condizione di vulnerabilità costante che può raggiungere il culmine in determinate occasioni, che spesso riguardano le relazioni interpersonali. Borderline: in questi soggetti ciò che è determinante è l’indegnità (=non sono degno di), la visione del sé è una visione indefinita. Si muove tra provare questa sensazione e la volontà di essere apprezzato. Se lo rendiamo “degno di”, il paziente borderline si attacca molto. Oscilla tra il timore di essere abbandonato e la volontà di essere riconosciuto. È un elemento che di erenzia il borderline dal bipolare. Queste caratteristiche inducono spesso i periti a commettere errori: riconoscono la presenza del disturbo ma non riconoscono la capacità di intendere e di volere (non viene rilevato un vizio di mente), è una valutazione erronea in quanto i disturbi di personalità sono presenti nel tempo ma a inché venga commesso un reato è necessario che ci sia un trigger che spesso consiste nelle relazioni interpersonali. Un altro elemento che può creare confusione è l’inaccettabilità di determinate situazioni, il nostro comportamento è regolato anche da anti-goal, la perdita di elasticità della mente: quando c’è possibilità di mettere in dubbio le proprie credenze è possibile lavorare con i pazienti, quando viene meno l’elasticità è più di icile l’adattamento. Sui borderline il lavoro è quello di cercare di portarli a costruire un suo modo di essere: lavorare sul self concept. I bipolari invece hanno un’idea del sé Chi è in uno scompenso maniacale tende ad essere labile. Umore = qualcosa di personale, è il colorito a ettivo che diamo a ciò che ci succede. Lezione 6/11/2024 I Disturbi di Personalità nel Giudizio di Imputabilità Caso Raso Giuseppe Raso ha ucciso il vicino di casa perché non sopportava il rumore dell’autoclave che mandava in pressione l’acqua (ideazione nei confronti del vicino: più volte spengeva l’autoclave fino all’omicidio). Sono state condotte diverse perizie e consulenze di parte: diverse diagnosi a partire da disturbo paranoide a stampo delirante, un’altra perizia lo aveva dichiarato come a etto da disturbo di personalità, deliri nei confronti del vicino. Perizie in contrasto: si tratta di una situazione talmente divisa: la Corte di cassazione si riunisce emettendo la sentenza nel 2005. Il codice penale dice che è imputabile chi è capace di intendere e di volere ecc. Secondo gli articoli a seguire, la malattia mentale è una potenziale causa idonea di riduzione o esclusione di imputabilità, ma i disturbi di personalità presentano delle controversie. Un soggetto con disturbo di personalità può essere legittimamente considerato pienamente capace di intendere e di volere. La giurisprudenza ci aiuta a dare un indirizzo a quelle che sono le leggi: le sentenze che sono state emesse all’esito di analisi dei casi di queste problematiche aiutano a orientarsi. Le sentenze non fanno legge (come invece fanno negli stati uniti). Come sono cambiate le sentenze circa il giudizio di imputabilità nei casi con persone a ette da disturbo di personalità? C’era il tentativo di includere come causa di infermità altre abnormità psichiche nell’86, in direzione contraria nella sentenza del 1997 si a erma che “le cosiddette anormalità psichiche non indicative di uno stato morboso, non sono annoverabili tra le infermità mentali anzidette” Nel 2003 un’altra sentenza ribadisce di escludere qualcosa che non aveva un substrato organico tra le malattie che influiscono sulle capacità di intendere e di volere. Intendendo per malattie mentali in senso stretto le insu icienze cerebrali o le malattie derivanti da danni cerebrali. La SENTENZA RASO (Cass. Pen., Sez. Un., n. 9163, 08/03/2005) ha rivoluzionato, sebbene in minima parte, il giudizio di imputabilià, a ermando che “Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rientrano nel concetto di infermità anche i gravi disurbi della personalità, a condizione che il giudice ne accerti la gravità e l’intensità, tali da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere o di volere e il nesso eziologico con la specifica azione criminosa”. Punti cruciali della sentenza raso: - Infermità concetto più ampio di malattia → conferma un concetto di infermità di mente più ampio di quello di malattia in senso stretto (superando il modello organicistico e arrivando al modello nosografico, confermando che le malattie non solo quelle che hanno riscontro organico classificate nel DSM5) - Modello nosografico-categoriale non più vincolante → superamento del modello nosografico, che comunque resta valido ma non è più vincolante, per cui possiamo arrivare a descrivere altre condizioni, anomalie, psicopatie che possono rientrare nel concetto di infermità. - E etto sulla capacità di intendere e di volere → l'accento non va posto sulla classificazione diagnostica accurata e precisa, ciò che interessa la giudice è che l'esperto possa mostrargli come funziona quel disturbo e l'e etto che ha sulle capacità d'intendere e di volere. Passaggio dal focus sulla diagnosi all'e etto di una qualunque di quelle diagnosi che ha sulle capacità di intendere e di volere - Nesso di causa fra infermità – azione criminosa → cleptomane esempio più eclatante - Disturbi della personalità → La sentenza raso parla di disturbi della personalità: non intendeva includere la categoria diagnostica dei disturbi di personalità, bensì delle anomalie e abnormità nella personalità (quindi il dubbio che intendesse le anomalie in senso generale della personalità e non la categoria diagnostica, quindi le anormalità-psicopatie citati nelle sentenze precedenti) - Gravità → Introduce anche il concetto di gravità: diventa un problema in ambito clinico. La sentenza non detta legge, nel corso degli anni può variare. Questioni aperte Disturbi DELLA personalità (cosa intende?) - Categoria DSM-5 → disturbi mentali già nosograficamente inquadrati (importante la categoria) - Alterazioni, anomalie, personalità abnormi, psicopatie, personalità psicopatiche → concetto più ampio (purché l’esperto possa mostrare un e etto importante) GRAVITÀ (problema misurare quantificare la gravità) - Clinica → compromissione del funzionamento (grave perché non gli permette di avere relazioni stabili, percorso scolastico normale ecc.) - “Forense” → caso-specifica (condotta di reato specifica, è possibile es. avere disturbo borderline che non è grave sul piano clinico). Perde l’importanza l’etichetta diagnostica e diventa importante che l’esperto spieghi l’e etto di una determinata condizione, qual è l’e etto sulle capacità e sull’azione criminosa. Lavoro del Perito Inizia il lavoro del perito: La sua attività è regolata dagli artt. 220-233 c.p.p. Art. 220 c.p.p. oggetto della perizia: - co.1 Specifiche competenze tecniche - co.2 Divieto di perizia psicologica (no perizia sulle sue inclinazioni e fattori personologiche indipendenti da cause patologiche) Nomina del perito Art. 221 c.p.p.: il perito deve essere scelto all’interno dell’albo dei periti e dei CTU a cui dobbiamo iscriversi. Ci sono criteri, tra cui essere iscritti all’albo professionale, avere competenze tecniche e scientifiche, viene richiesto il proprio curriculum con pubblicazioni scientifiche, non essere stati censurati per crimini minori, ossia non avere condanne a proprio carico. Se al giudice serve un perito non iscritto all’albo, lo può nominare anche se non si trova tra le iscrizioni all’albo. - Albo periti e consulenti → la scelta e nomina del perito deve essere fatta fra i periti iscritti all'albo (dei tribunali). Professionisti con particolari competenze → il giudice può scegliere anche un perito che non è iscritto all’albo ma deve sempre dare una motivazione, es. se ritiene che ci sia un professionista che ha particolari competenze sul tema di indagine e quindi si discosta dall’albo dei periti e nomina un esperto che risponda al suo quesito particolare (nella prassi succede più spesso di quanto si immagini) - Nomina più periti → il giudice può anche nominare più di un perito, alla base deve esserci una ragione (es. nei casi di complessità può nominare più periti, entrambi possono avere la stessa specializzazione anche se si ritiene più saggio nominare più periti anche con specializzazioni leggermente diverse quando servono più competenze specifiche) - Obbligo del perito (salvo incompatibilità) → obbligo di prestare il loro u icio a meno che non siano situazioni di incompatibilità o di impossibilità (misure di sicurezza, condanne penali), il perito non dovrebbe nemmeno andare contro al suo codice deontologico, la normativa del c.p.p. si a ianca a quello della professione es. incompatibilità tra perito e terapeuta curante della stessa persona; altre cause di incompatibilità sono la minore età, avere condanne penali, essere infermo di mente ecc. (condizioni ovvie ma specificate) Come arriva il giudice a nominare il perito? Nella prassi avviene una prima chiamata esplorativa/mail per chiedere se l’esperto è disponibile a essere nominato come perito. Dopodiché, se è disponibile, con ordinanza motivata il giudice fissa un’udienza per assegnare l’incarico. Le informazioni che contengono la convocazione (data, ora, luogo) vengono mandate al perito tramite raccomandata. Il perito va in udienza per il conferimento u iciale dell’incarico, dà le sue generalità (dove e quando è nato, i suoi titoli) e deve leggere una formula “consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio u icio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali”. La formula è simile a quella che leggono i testimoni che devono fare giuramento di dire la verità, per il perito è leggermente diverso ma deve impegnarsi a far conoscere il dato oggettivo e scientifico. Mantenere il segreto significa non divulgare all’esterno ma potrà condividere agli esperti delle parti (condivisione del lavoro). Formulazione del quesito Qui viene anche formulato il quesito, punto di contatto tra scienza e diritto che dice al perito di cosa ha bisogno il giudice. Esempi quesiti: Quesito 1: 1. “Dica il perito, compiuto ogni necessario accertamento, se l’imputato sia capace di partecipare coscientemente al processo” Fa riferimento alla capacità di stare in giudizio, questo concetto si rifà alla capacità di comprendere le accuse che gli sono mosse, all’essere in grado di sapersi difendere dalle accuse, alla capacità di comprendere il contesto ecc. 2. “Accerti, inoltre, se l'imputato al momento del fatto (sempre rimarcato in tutti i quesiti) per cui si procede fosse capace di intendere e di volere o se tale capacità fosse grandemente scemata” 3. “Dica infine, se lo stesso debba considerarsi persona socialmente pericolosa ai fini dell’applicazione di eventuali misure di sicurezza” L’applicazione della misura di sicurezza è una competenza del giudice, il quesito delega un po’ di compiti anche al perito ma è per dire se c’è o meno pericolosità sociale. La pericolosità sociale consiste nel rischio che la persona POSSA commettere di nuovo reati simili a quello commesso. Il perito valuta la pericolosità sociale psichiatrica, correlata al tipo di patologia che il perito ha rilevato: se la persona viene dichiarata capace di intendere e di volere, il perito non si esprime sulla pericolosità sociale che diventa competenza del giudice da valutare (competono solo al giudice, il quale può comunque applicare una misura di sicurezza sulla base della malattia che il perito ha riscontrato). Quesito 2: Accerti il perito se: 1. L’imputato fosse, al momento dei fatti, per infermità, in uno stato di mente tale da escludere o da scemare grandemente la sua capacità di intendere e/o di volere, precisando quale fosse il grado di eventuale compromissione di tale capacità e specificando gli indicatori clinici e valutativi dell’infermità stessa Valutazione di capacità di intendere e di volere all’epoca dei fatti. Per esserci la piena capacità di intendere e di volere devono essere presenti entrambi, per vedere un vizio parziale di mente è su iciente che anche solo una delle due capacità sia compromessa. Se ne manca solo una in modo totale, il vizio è totale; se entrambe sono parzialmente scemate, il vizio sarà parziale. Conta dunque il grado di compromissione, che sia di una o dell’altra capacità. 2. l’infermità da cui egli sia eventualmente affetto abbia influito sulla capacità di determinarsi in relazione alla specifica condotta ascrittagli e sulla comprensione delle conseguenze della stessa; (punto 1 aspetti diagnostici e clinici, punto 2 l’effetto della patologia sulla capacità). 3. Se l’imputato sia attualmente in grado di partecipare coscientemente al processo, specificando, in caso di accertata incapacità, se la stessa debba ritenersi reversibile o irreversibile e in base a quali indicatori clinici. Deve essere sempre argomentata la risposta che diamo al giudice. se è in grado di rendersi conto di cosa sta succedendo, di cosa è accusato, che cosa è a suo vantaggio difendersi ecc.; giudice sta chiedendo di esprimersi sulla capacità e di specificare, nel caso di incapacità, se sia una condizione temporanea (può essere che in quel momento del processo l'imputato abbia una patologia organica tale da non poter partecipare es. in coma), dire se questa condizione è reversibile o no e specificare come ho fatto la valutazione clinica. 4. se egli sia persona socialmente pericolosa, specificando in caso affermativo in base a quali indicatori clinici e comportamentali ritenga presente e persistente il rischio psicopatologico. Pericolosità sociale + indicatori clinici e comportamentali; si fa riferimento al fatto che è un tipo di pericolosità sociale dipendente dalla patologia Esaminati gli atti del procedimento e la documentazione medica disponibile acquisendola se del caso presso qualsiasi struttura sanitaria pubblica e/o privata; visitato l'imputato ed esperito ogni altro opportuno accertamento (completa autonomia al perito), accerti il perito se: 5. in caso di pericolosità sociale psichiatrica indichi inoltre il perito, previo contatto con sanitari eventualmente già a conoscenza dell'imputato per pregressi ricoveri o trattamenti, le modalità di esecuzione del programma terapeutico, impegnandosi a collaborare con Servizi psichiatrici territoriali per determinare il miglior trattamento praticabile anche ai fini della possibile individuazione di una struttura residenziale in luogo (=al posto di) del ricovero in REMS.” Udienza di conferimento incarico penale Quesito + giuramento → Indicata data e luogo di inizio delle o.p. (operazioni peritali) – il perito deve indicare in che giorno e dove avranno inizio le o.p. Come scegliere luogo, data e ora? Come gli viene meglio. Se ci sono CTP è cortesia chiedere se anche per loro quel giorno X va bene ma non è obbligato, può scegliere senza tenere conto delle necessità degli altri → Chiede termine – Perché non è automatico che il perito non abbia un termine? Chiede un termine che può essere di massimo 90 giorni (esteso in caso anche per la richiesta di proroga che può essere non più di 30 giorni); nella prassi 45 gg nei casi più semplici, ogni proroga ovviamente va motivata “qual è stato il fattore che mi ha impedito di procedere con le operazioni peritali?”. Il termine va rispettato e si considera rispettato quando deposito la relazione peritale entro la scadenza che è stata concessa → Autorizzazioni – Il perito può chiedere diverse autorizzazioni come es. - Estrarre copie documentazione → prima era esplicitato nel quesito ma non sempre, può chiedere di essere autorizzato a recarsi presso strutture pubbliche e private e chiedere documentazione gratuitamente purché autorizzato dal giudice - Uso mezzo proprio → per spostarsi a visitare la persona o andare in tribunale usa la sua macchina e chiede il rimborso spese di viaggio al giudice in tribunale - Ausiliario → autorizzazione a chiedere di avvalersi di un ausiliario (casi più frequenti psicologo- psichiatra, anche nominare tecnico esperto per interpretare neuroimmagine) - Depositare la relazione scritta → non è un obbligo ma va autorizzato dal giudice, che ovviamente autorizza perché serve a rispondere al quesito posto, ma formalmente è un’opzione. Le parti cosa possono fare? Possono avere i propri consulenti di parte. → Parti nominano CTP: quanti e quando? Nel corso della stessa udienza le parti dicono “la difesa nomina come proprio Consulente tecnico di parte x”, viene verbalizzato nell’udienza che quella parte ha nominato il suo consulente. Può succedere che alcune parti non nominino nessuno es. l PM che si fida di quello che ha nominato il giudice - Quanti? Numero non superiore ai periti → Non ne possono nominare in numero maggiore rispetto al numero dei periti, se il giudice nomina un collegio di 3 periti anche le parti possono nominare fino a 3 consulenti a testa - Quando li possono nominare? In qualunque momento → Si possono riservare la nomina del proprio consulente sia prima che abbiano inizio le operazioni peritali, lo possono nominare anche in corso di perizia (necessariamente prima dell’inizio della consulenza nell’ambito civile, nel penale in qualunque momento). Le parti possono nominare un CTP anche quando la perizia è stata deposta e consultata, farà valutazione sulle carte in quel caso, valutazione autonoma fuori dal contesto della perizia e produrre una propria valutazione. La nomina non deve ritardare lo svolgimento delle operazioni peritali. → CTP possono (Art. 230 c.p.p.): «assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve...» → verbalizzate - Non assistono in modo completamente passivo, ma se le parti hanno già individuato possono anche loro assistere al quesito «partecipare alle o.p., proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve» → verbalizzate - Può anche presentare osservazioni e richieste di integrazione del quesito. Partecipare alle op non è obbligatorio ma chiaramente è vantaggioso, così da intervenire per chiedere al perito di fare accertamenti, possono anche in qualche modo monitorare il ruolo del perito e rilevare errori metodologici (andrebbe comunicato subito anche se non sono obbligati e spesso non lo fanno per attaccarlo al processo). Se sono nominati dopo le o.p.: esaminare relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona: fare richiesta al giudice e anche chiedere di essere autorizzato a visitare la persona, piuttosto di una controrelazione alla perizia può anche chiedere di svolgere l’esame clinico del periziando In ogni caso: non può ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali: può intervenire in qualunque momento purché non ritardi o non sia di ostacolo allo svolgimento delle operazioni peritali. Il Colloquio Peritale Come in contesto clinico è necessario disporre un ambiente idoneo senza distrazioni dove svolgere i colloqui. È sempre utile confrontarsi con consulenti delle parti se sono già stati nominati, per comunicare e concordare con loro date del colloquio, metodologia e testistica che si intende confrontare. Come convocare il periziando? - Tramite avvocato dell’imputato - Contattare direttamente imputato se non detenuto - Imputato presente in aula e ha sentito dove e quando iniziano le operazioni peritali È sempre opportuno però comunicare tramite avvocato (per evitare che l’imputato abbia il numero del perito). Incontro con il periziando: Anamnesi fisiologica e psicosociale: - Si chiedono i dati anagrafici della persona, dove e quando è nata, con chi vive, dove vive, - Informazioni circa la gravidanza e parto (parto naturale, chirurgico, se è nato pretermine, etc.); la persona può non sapere queste cose ma si possono ricavare tramite cartelle cliniche (specificando qual è la fonte dell’informazione). Possiamo parlare anche con i familiari se abbiamo il consenso del periziando. Queste informazioni circa il parto sono rilevanti (in caso di problematiche durante la gravidanza ci possono essere ripercussioni sul soggetto generando eventuali patologie). - Primi atti fisiologici - Malattie dell’infanzia (incluse malattie esentematiche, ma non sono eventi patologici di rilievo, sono considerate normali e fisiologiche, le annotiamo ma non hanno valore di gravità clinica) - Si chiede se tutti gli step dello sviluppo psicomotorio sono avvenuti correttamente - Quando è iniziato il percorso scolastico, se hanno fatto l’asilo, com’è andato il percorso scolastico, qual è il titolo più alto conseguito - Come erano i rapporti con i coetanei (come si descrive da bambino, se andava d’accordo con gli altri bambini e adulti) - Cosa ha fatto dopo la scuola, se ha lavorato, che lavori ha fatto - Importanti sono anche le relazioni sentimentali: quando ha iniziato ad avere interessi per relazioni sentimentali e quando sono avvenute le relazioni più stabili e durature, si chiede quali sono secondo lui le relazioni sentimentali più significative - Si indaga l’anamnesi familiare, se è figlio unico, come sono i rapporti con la famiglia (con genitori o con altri membri). Anamnesi patologica e psicopatologica (patologie che la persona ha avuto) - Patologie, ricoveri ospedalieri, incidenti, fratture - Storia psichiatrica - Certificazioni di invalidità civile: viene solitamente indicata la patologia e la compromissione della capacità lavorativa - Anamnesi patologica familiare - Anamnesi psichiatrica familiare (Facsimile relazione di una perizia) Prima pagina: nome del perito, i suoi titoli. In alto a destra il committente (giudice “dottor.”), indicare il codice. Nome e cognome del periziando e data e luogo di nascita. In fondo i dati (mail, numero di telefono). Seconda pagina si aggiunge l’indice: 1. Quesito (per cosa sono stato incaricato) 2. Documentazione esaminata (solitamente con tabella ordinata per data dalla più recente alla più remota) 3. Il capo di imputazione: può variare nel corso delle indagini preliminari, raccogliendo prove si modifica l’ipotesi di reato, per avere il capo di imputazione più affidabile possibile bisogna prendere in considerazione le documentazioni più recenti (emesso dal GUP o PM che chiede il rinvio a giudizio) 4. Anamnesi fisiologica e psicosociale 5. Anamnesi patologica e psicopatologica 6. Esame psichico 7. Risultati valutazione testistica 8. Analisi della criminogenesi e della criminodinamica 9. Osservazioni alla perizia a firma del perito 10. Considerazioni conclusive (poche pagine che riassumono ciò che abbiamo riscontrato) 11. Risposta al quesito 12. Eventuali appendici (scansione di test, verbale delle operazioni peritali con domande fatte dalle parti se sono state accolte). Capitolo anamnesi fisiologica e psicosociale Lezione 13/11/2024 Esercitazione colleghe Lezione 18/11/2024 Esame psichico Dopo l’anamnesi sia fisiologica e psicosociale sia patologica e psicopatologica, segue generalmente, nel modello classico di perizia, il capitolo dell’esame psichico. Molte informazioni possono essere ottenute già a partire da prima del colloquio: possiamo già ricavare informazioni osservando come si presenta, da chi viene accompagnato, se si è rifiutato di presentarsi, possiamo notare come cammina, come si rivolge alle persone, come si interfaccia con il personale della reception. È importante, per un esame psichico completo, cercare di esercitare le capacità di osservazione; in fase di colloquio ci sono alcune informazioni importanti da acquisire, come: - Aspetti somatici-posturali → come si presenta, come dà la mano, come si siede sulla sedia, se ha una postura idonea o meno, se è agitato (es. non riesce a stare fermo sulla sedia). - Atteggiamento di apertura e disponibilità → osservare se il periziando presenta un atteggiamento di apertura/disponibilità o se si presenta chiuso, diffidente o se percepisce di essere stato forzato ad essere lì - Adeguatezza del comportamento e del linguaggio → dalle prime fasi osserviamo come si presenta (es. quando chiediamo nome o indirizzo), notiamo se risponde in maniera adeguata, se dà del lei o del tu, che tipo di linguaggio utilizza (se corretto o usa parolacce) - Tono dell’umore → come varia l'espressività emotiva a seconda degli argomenti trattati al colloquio. - Attenzione e comprensione → se si distrae facilmente o se si guarda attorno nella stanza poiché viene catturato da vari stimoli, se risponde in modo trasversale o se chiede di ripetere le domande - Eloquio → ne valutiamo la qualità, gli aspetti di velocità o rallentamento, adeguatezza del lessico utilizzato, gli aspetti grammaticali e sintattici che dovranno essere sempre rapportati al livello di preparazione scolastica che ha raggiunto. È importante adattare anche il nostro linguaggio sulla base delle capacità lessicali della persona che abbiamo di fronte. Annotiamo tutto ciò perché tutto può essere utile nell’inquadramento diagnostico. Insieme a tutti gli elementi clinici andiamo a selezionare cosa può essere utile riportare nella relazione, non obbligatoriamente tutto. È inoltre importante capire se la persona è in grado di comprendere le domande poste, a che livello è la sua comprensione (es. sa perché è lì?). - Elementi psicotici forma e contenuto del pensiero → segnaliamo se ci sono elementi di stampo psicotico, se la persona sembra avere allucinazioni visive o sembra sentire voci. Dobbiamo quindi valutare anche i segni che ci possono far pensare a un quadro di psicosi: cosa ci racconta, come ce lo racconta (spesso per i periziandi è “sempre colpa di qualcun altro”, nell’esporre ciò possiamo cercare di capire quanto è rigido questo pensiero, se questa rigidità è talmente inscalfibile da essere considerata una psicosi). - Congruità emotiva con contenuti espressi → valutare anche se le oscillazioni del comportamento e emotività sono congrui o meno con i contenuti. Capire anche com’è la sua espressione emotiva quando racconta i fatti di reato per capire quanto li racconta in modo freddo e distaccato o ci sono spazi di sentimenti di colpa. Molti periziandi che hanno commesso reati gravi mostrano una freddezza e distacco emotivo importanti, come se fossero estranei alla scena. Quando si chiede cosa dispiace maggiormente dicono “che mi sono rovinato la vita perché ora sono in carcere”. Questa freddezza e oggettificazione potrebbe essere presente anche prima del fatto. - Consapevolezza di malattia → soprattutto se hanno una storia clinica alle spalle importante, se hanno avuto ricoveri di tipo psichiatrico volontario o TSO, si valuta quando c’è la presenza di un inquadramento diagnostico. La consapevolezza di malattia è importante per il vizio di mente e per la pericolosità sociale: è più rilevante per la pericolosità sociale rispetto al fattore vizio di mente, in quanto difficilmente accetterà un percorso terapeutico riabilitativo. In uno step successivo ciò è un fattore prognostico sfavorevole perché in prospettiva futura lo porter potenzialmente a reiterare un reato dovuto alla condizione di mente da cui è affetto. - Percezione del fatto-reato → persona mandata a processo per i fatti descritti al capo d’imputazione. Quando viene effettuato il colloquio potrebbe raccontarci una cosa molto diversa, noi però non dobbiamo accertarci della verità dei fatti: dobbiamo “accogliere” la versione del periziando. Bisogna confrontare le due versioni? Dipende, possiamo dirgli “il PM hanno sottomano questo doc dove i fatti sono scritti in questo modo, come spiega questa discrepanza?” a noi interessa la risposta, l’ideazione e il pensiero del periziando. Non dobbiamo accertarci che le due versioni coincidano. - Motivazioni interne per il fatto-reato → È importante notare le motivazioni, i pensieri che lo hanno portato all’azione. - Capacità di critica e giudizio → Cercheremo di indagare anche se ha le capacità di critica e giudizio, se ci sono oggi e se ci potevano essere al momento dei fatti (si tratta di una ricostruzione). Cercare di fargli fare lo sforzo di ritornargli alla mente come era all’epoca dei fatti e se effettivamente c’è stato un ragionamento dietro l’azione o no. N.B: Coartate: mimica e gestica molto scarse ma che sembrano trattenute Osservazioni dell’esaminando (video youtube) Caso di psicosi → Manca contatto oculare, è disponibile e collaborativo ma chiuso, sembra timoroso, ha il tono di voce molto basso. Sembra in ansia, agitato (muove spesso la gamba). Sembra preoccupato, si nota dalle sopracciglia corrucciate. L’eloquio sembra corretto ma il contenuto sembra paranoide (pensa che i suoi coinquilini vogliano fare degli esperimenti su di lui). L’esaminatrice non contraddice ciò che lui afferma, anzi gli dà corda. Distoglie lo sguardo: possiamo pensare che sia in fase di ascolto perché potrebbe avere un’allucinazione uditiva, potremmo chiedere se c’è stato qualcosa che ha catturato la sua attenzione. Non le percepisce come idee nella propria testa ma come allucinazioni esterne. Nello spiegarsi allunga la mano: come a voler avvicinarsi all’interlocutore, sinonimo di maggiore apertura. Il clinico cerca di ripercorrere i criteri del disturbo: “ci sono persone che ci raccontano che gli sono successe queste cose… sono successe anche a te?” così viene normalizzata la sua esperienza, facendo capire che non è il solo. Umore: non abbiamo elementi sufficienti per esprimerci. Caso di depressione →Tono di voce molto flebile, molto lento e basso. Sembra in falsetto, come se la voce non fosse diaframmatica. Postura molto statica. In questo caso non c’è evitamento di contatto oculare, alza lo sguardo per interagire, ma ha lo sguardo perso nel vuoto, caratteristica tipica dei pazienti depressi. Eloquio rallentato interrotto da pause. Muove gli occhi ma non la muscolatura attorno. Rallentamento ideomotorio sia nel parlato ma anche il pensiero per produrre i concetti (utilizza sempre gli stessi termini). Da come lo ha raccontato il ciclo sonno veglia risulta irregolare e nella perizia scriveremo “analisi qualità del sonno” (in questo caso presenta un'insonnia di tipo iniziale). Dal volto si nota un’espressione statica, con sopracciglia alzate e una ruga fissa che indica la sua preoccupazione. Apre lievemente la bocca per parlare ma manca il movimento della componente zigomatica. Caso di disturbo bipolare: fase maniacale → Non è rilassato, si muove molto, non rispetta i turni nella conversazione (non lascia parlare la dottoressa). È inappropriato nelle modalità di approccio rispetto al contesto. Passa da un argomento all’altro senza un nesso. Si crea una concatenazione di termini che non hanno niente a che vedere tra di loro. Non sa perché si trova lì, potremmo dire che è collaborativo: è disponibile e disposto ma è inadeguato. Caso con il minore → Ha preso qualcosa dalla scrivania appena si è seduto (quasi segno di sfida), postura di una persona che non ha voglia di essere in quel momento. Nessuno stato di tensione né ansioso, si mostra disinteressato: sembra essere calmo e a suo agio (può anche essere una modalità per mascherare il disagio provato), ma sta mostrando disinteresse per le cose che gli vengono dette, un atteggiamento di sfida e ostile e non ha alcun piacere a parlare con un interlocutore. Risposte minime, brevi e striminzite (il più essenziali possibile) ma a differenza delle risposte della paziente con depressione e catatonia non è presente un rallentamento ideomotorio. Lezione 19-20/11/2024 (Ludovica) Dopo l’esame psichico, si arriva al fulcro della perizia, fino ad adesso abbiamo raccolto elementi sovrapponibili alla clinica. A questo punto dobbiamo capire come si intrecciano questi dati clinici con le condotte di reato. Mettiamo in comunicazione la nostra esperienza clinica con il linguaggio forense. Criminogenesi e Criminodinamica Criminogenesi: tutti elementi che si collocano alla base della condotta di reato. Non parliamo di determinismo diretto, ma si parla di convergenza dio fattori. Possiamo riassumerla come il perché del reato, quindi motivazioni, fattori ambientali, interni, circostanze che si sono verificate in quel preciso istante, deficit sul piano delle capacità cognitive, fattori genetici. Sono stati identificati 4 settori: fattori psicopatologici, capacità cognitive. Peculiari esperienze di vita e fattori situazionali. Dobbiamo valutare se è presente un certo assetto genetico e la persona cresce in un contesto negativo, questo plasma la persona in modo che reagisca in modo più aggressivo (ansia) in presenza di stressor ambientali. In ambienti invece positivo, sembra favorire un migliore adattamento → fattori di plasticità. Nella raccolta dell’anamnesi rilevo situazioni particolarmente traumatiche o che sono rimaste impresse al periziando. Tutto questo è alla base della condotta di reato. I fattori situazionali precipitanti: cosa è successo e come è il setting al momento del fatto di reato. Nella criminogenesi rientrano anche le motivazioni interne (movente, o obiettivo interno) Criminodinamica: è il come del reato. Ci si focalizza sulle condotte di reato, su quello che è successo e su come si è sviluppata tutta la scena. Se c’è stata premeditazione dove la si inserisce? Non c’è una risposta univoca, forse la si mette nella criminodinamica. Nella premeditazione sono intrecciati le motivazioni delle ragioni e di tutti i pensieri che stanno alla base di commettere un fatto. È, però, un elemento ibrido. Sul piano legislativo, la premeditazione è un aggravante, ma non c’è univocità su quando inizia la premeditazione. Andremo ad intrecciare gli elementi della criminogenesi con il come si è sviluppata l’azione. Da dove andiamo a pescare la dinamica degli eventi? Il periziando e il capo di imputazione che potrebbero non essere concordanti. Il perito deve descrivere la criminodinamica dei fatti: racconta una storia dei fatti con le rispettive motivazioni (sequenza motivata) e abbiamo a contrasto il capo di imputazione che descrive un altro tipo di azione. Cosa facciamo nella perizia? Facciamo notare alle parti e al giudice che siamo di fronte a due versioni che non coincidono, all’interno del processo viene creata la verità processuale: quello che conta è la realtà dei fatti che viene a crearsi tramite la raccolta di prove (anche testimonianze). Mi baso, quindi, sul capo di imputazione. Alla fine dei conti facciamo riferimento alla verità processuale. Osservazioni critiche alla perizia Le troviamo nelle consulenze dei consulenti delle parti. Ci sono differenze tra il penale e il civile: - A differenza dell’ambito civile non ci sono né i termini né è disposto che il perito debba inglobare quello che hanno scritto. - Nell’ambito penale: non è contemplato lo scambio di bozza, osservazioni e versione finale. I consulenti potrebbero anche non fare osservazioni critiche della perizia, possono stendere la perizia di parte e depositarla tramite l’avvocato al tribunale. All’interno della relazione di parte è bene che ci sia un capitolo sull’osservazione critica alla perizia: contrattacco alla perizia. Aspetti principali - Chi le fa: I consulenti tecnici di tutte le parti del gioco, in particolar modo chi ha interesse a confutare le conclusioni del perito per raggiungere una conclusione diversa (es. interesse nel cercare di smontare e sostenere la parziale incapacità o totale incapacità di intendere e di volere: scelta strategica perché il consulente della difesa punta ad avere la totale infermità di mente ma la scelta ponderata è argomentare una semi-infermità, per essere più credibile) - Quando: In una situazione ideale andrebbe fatta dopo il deposito in cancelleria della relazione peritale, prima dell’udienza del perito. Le parti, come l'avvocato di difesa, si recano in cancelleria e chiedono una copia della perizia, la trasmettono al consulente di parte e lui ci lavora su. Generalmente, una volta che il perito ha completato la sua perizia, la deposita e allo stesso momento la invia al consulente delle parti: è una cortesia non un atto dovuto o regolato dalla legge che permette di velocizzare i tempi e permette agli altri consulenti di parte di studiarla e confutarla. Può anche essere fatta fuori perizia come memoria → articolo 121 del Codice penale: sia prima (una relazione tecnica a scopo difensivo per indurre il giudice a disporre perizia) o anche dopo, quindi, in qualunque momento del processo viene presentato l'elaborato come una memoria secondo l’Art. 121 c.p.p: “In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria” - Come utilizzarle: contrastare la perizia quando conclude con un parere a noi non favorevole. Si possono usare per evidenziare elementi che sono a noi favorevoli. Permettono all’avvocato di preparare il controesame del perito. Altra utilità integra le informazioni critiche a memoria scritte. Su quali punti posso attaccare il perito? ARGOMENTO D’ESAME. Aspetti critici - Metodologia: incluso mancato e non motivato accoglimento delle richieste delle parti. Seguendo la struttura della perizia e delle operazioni peritali, possiamo attaccarlo sull’uso della metodologia, ma ci sono delle cautele da adottare. Quando inizia una perizia, il perito fa un primo incontro con gli altri consulenti (è preliminare), in cui ci si confronta su quale documentazione c’è a disposizione o se manca qualcosa e, in genere, il perito esplicita come intende procedere a livello metodologico: i consulenti, per esempio, potrebbero suggerire di aggiungere un'altra batteria di test psicologici perché sospetto la presenza di deficit neuropsicologici. Questo incontro è un’occasione per i consulenti di parte per esprimere le proprie richieste ed osservazioni, ad esempio se non sono d'accordo su dei test utilizzati o se il perito dice che vuole fare solo colloquio, per cui il consulente della difesa può chiedere di svolgere più colloqui. Tutte queste richieste andrebbero verbalizzate per essere corretti ?