Vademecum Operativo Definitivo PDF
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2010
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This document is an operational guide (Vademecum) for the implementation of Ministerial Decree 1.12.2010, no. 269, regarding the technical capacity and quality of services of private security and investigative institutions in Italy. It details the requirements and organizational aspects of these institutions, including minimum quality standards, professional requisites, and training guidelines.
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VADEMECUM OPERATIVO Disposizioni operative per l’attuazione del Decreto Ministeriale 1.12.2010, nr.269, IST...
VADEMECUM OPERATIVO Disposizioni operative per l’attuazione del Decreto Ministeriale 1.12.2010, nr.269, ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti di vigilanza ed investigazione privata Realizzato a cura del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l’Amministrazione Generale – Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Acunzo/ Vademecum – Circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg 1 SOMMARIO 1. Premessa ………………………………………………………….....pagg. 4-5 2. Illustrazione dell’articolato……………………………………. “ ” 5 - 21 2.1: Art. 1 – Ambito di applicazione……………………..…..” “ 5 2.2: Art. 2 - Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di vigilanza privata………” “ 6- 7 2.3: Art. 3 – Requisiti e qualità dei servizi……..….……….” “ 7–9 2.4: Art. 4 – Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali………………………..……..…” “ 9 – 11 2.5: Art. 5 - Qualità dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale……………………..………….” “ 11- 15 2.6: Art. 6 – Requisiti professionali e formativi delle guardie particolari giurate…………………………………….…….…” “ 15 – 17 2.7: Art. 7 – Aggiornamento dei requisiti tecnico-professionali………………………………….………” “ 17 – 18 2.8: Art. 8 – Disposizioni transitorie e finali………………” “ 18 - 22 3. Illustrazione degli Allegati al decreto…………………………...” “ 22 3.1: Allegato A - Requisiti minimi di qualità degli Istituti di Vigilanza………………………………………….…………………..” “ 22 - 29 3.2: Allegato B – Requisiti professionali minimi del titolare della licenza, dell'Institore, del Direttore Tecnico…….” “ 29 – 30 3.3: Allegato C – Caratteristiche minime cui deve conformarsi il ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui all'articolo 257, comma 2, del Regolamento di esecuzione, degli Istituti di vigilanza privata……………………………..………....” “ 30 – 31 3.4: Allegato D – Requisiti minimi di qualità degli Istituti di vigilanza e regole tecniche dei servizi……………..……” “ 31 – 41 3.5: Allegato E – Requisiti minimi delle Infrastrutture per le Telecomunicazioni…………………….………………..……..” “ 41 - 42 Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Acunzo/ Vademecum – Circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg 2 3.6: Allegato F - Tabelle del capitale sociale (e/o patrimonio) e delle cauzioni degli Istituti di vigilanza privata.………..…” “ 42 – 45 3.7: Allegato F1 – Tabella delle coperture assicurative Responsabilità civile conto terzi – Responsabilità civile contrattuale degli Istituti di vigilanza privata………………” “ 45 3.8: Allegato F2 – Tabella delle cauzioni degli Istituti di investigazioni private e di informazioni commerciali…….” “ 46 3.9: Allegato G – Requisiti professionali minimi e di capacità tecnica del titolare di licenza di investigazione privata….” “ 47 - 52 3.10: Allegato H – Caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo, di cui all'articolo 257, comma 2, del Regolamento di esecuzione, degli Istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali……………………...” “ 52- 53 4. Procedure……………………………………………….…………………” “ 53 - 59 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Acunzo/ Vademecum – Circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg 3 1) Premessa Il D.M. 1.12.2010, nr.269, Regolamento recante: “Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti” (di seguito Decreto), muove dalla consapevolezza della qualità non ottimale dei servizi resi dagli istituti di vigilanza e di investigazione privata, nonché dalla necessità di garantire il pieno rispetto dei principi fissati dal D.P.R. 153/2008 e, in particolare: il superamento del limite provinciale della licenza, anche al fine di favorire un’offerta di servizi più ampia e qualificata, lasciando alle imprese di determinare i propri ambiti territoriali, in un quadro di regole omogenee per tipologia di servizi e per ampiezza degli ambiti territoriali entro i quali si intende operare; il perseguimento di una più elevata qualità organizzativa ed operativa dei servizi. Tale fine viene raggiunto attraverso un’azione di forte controllo sulla “capacità tecnica” dei soggetti che intendono offrire servizi di sicurezza privata, espressamente prevista dalla legge (art. 136, primo ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S comma, del TULPS) che, peraltro, la Corte di Giustizia delle comunità europee, nella richiamata sentenza del dicembre 2007, non ha contestato. La legge prevede cioè un controllo sulle attività di vigilanza ed investigazione privata tale da assicurare sia la piena rispondenza agli interessi pubblici primari (integrità fisica e psichica, sicurezza delle proprietà e dei diritti correlati, possibilità di una pacifica vita di relazione), da qualunque soggetto l’attività venga prestata, sia l’intervento immediato Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Acunzo/ Vademecum – Circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg 4 ed efficace per ristabilire le predette condizioni indispensabili per la convivenza civile. A tal fine il D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153 demanda al decreto in esame l’individuazione delle caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti di qualità degli istituti e dei servizi, nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi. 2) Illustrazione dell’articolato Sotto il profilo formale, il Decreto si sostanzia in otto articoli e dieci allegati che ne costituiscono parte integrante: 2.1: Art. 1 – Ambito di applicazione. Descrive la disciplina contenuta nel decreto, con specifico riferimento alle previsioni degli artt. 257 e 257 bis del Regolamento d’esecuzione TULPS concernenti i profili dimensionali e di organizzazione logistica e tecnica degli istituti, gli elementi formali della domanda ed il progetto organizzativo e tecnico-operativo, stabilendo: caratteristiche minime del progetto organizzativo e tecnico- operativo, individuate negli allegati A, C e E; ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi, individuati nell’allegato D; requisiti professionali, individuati nell’allegato B; modalità per la dimostrazione del possesso dei mezzi finanziari, logistici e tecnici, individuate nell’allegato A; requisiti professionali, tecnici per gli istituti di investigazione e di informazioni commerciali, individuati negli allegati G e H. Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Acunzo/ Vademecum – Circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg 5 2.2: Art. 2 - Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di vigilanza privata. L’articolo, rinviando per il dettaglio agli allegati A, B, C, D, E, F e F1, individua i parametri per la corretta applicazione del decreto, suddividendoli in: Classi funzionali: suddivisione dei servizi autorizzabili; Livelli dimensionali: suddivisione in ragione delle guardie giurate impiegate in servizi di vigilanza (partendo da un minimo di sei); Ambiti territoriali: suddivisione degli istituti in ragione del territorio in cui effettuano o intendono effettuare servizio. Fermo restando il superamento del limite provinciale e la rimessione della dimensione territoriale dell’istituto alle scelte imprenditoriali (iniziali o successive), la norma individua parametri di “capacità tecnica” definiti per tipologie di servizi, per ambiti dimensionali tipo ed in relazione allo sviluppo territoriale dell’attività. Peraltro, il prendere a riferimento anche un criterio territoriale per la determinazione di requisiti non incide in alcun modo sulla libertà di scelta e movimento degli operatori (è possibile operare in assoluta autonomia e libertà nella dimensione di territorio scelta, che può essere anche solo di alcuni comuni, di una provincia, di più province, di una regione o nazionale); la provincia non è un criterio minimo ma un riferimento, entro il quale restano salve tutte le diverse scelte imprenditoriali. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S Come chiarito dal comma 3 dell’articolo e dal punto 4.1.5 dell’Allegato A per gli istituti che intendono operare nell’ambito di più classi funzionali di attività, si debbono applicare le caratteristiche minime ed i requisiti minimi previsti per ciascuna classe; il livello dimensionale, poi – fermo restando che con meno di sei guardie giurate non sarà mai possibile operare - dovrà essere graduato in relazione ai requisiti minimi richiesti per ciascuna classe funzionale e all’ambito territoriale, tenendo Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Acunzo/ Vademecum – Circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg 6 sempre presente la necessità di disporre di un numero di guardie giurate corrispondente a quello del personale da impiegare nei servizi, compresi quelli di coordinamento e controllo, incrementato di almeno un quinto, in relazione ai turni di riposo ed alle assenze per ferie, malattie e altri giustificati motivi. Da quanto sopra consegue che all’atto della valutazione di un istanza e, in particolare, del progetto organizzativo e tecnico-operativo gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo in esame debbono essere letti in relazione gli uni agli altri ed il risultato deve essere un insieme omogeneo e coerente dato dalla classe funzionale, rapportata all’ambito territoriale e con un corrispondente livello dimensionale. Quindi, al variare di un elemento debbono essere riconsiderati anche gli altri. 2.3: Art. 3 – Requisiti e qualità dei servizi. Nel fare un rinvio all’Allegato D, descrive i servizi autorizzabili, muovendo dalla considerazione che spetta all’Amministrazione dell’Interno ed ai suoi organi di verificare che i servizi di sicurezza privata siano svolti entro livelli ragionevoli di affidabilità1. La norma inoltre reca una sintesi descrittiva di ogni servizio di vigilanza al fine di dare omogeneità all’applicazione sul territorio nazionale, evitando, come talvolta accade, che i medesimi servizi vengano definiti in maniera diversa nei provvedimenti rilasciati da differenti ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S Prefetti, creando situazioni di confusione nell’utenza ma anche possibili pregiudizi alle aziende di vigilanza all’atto di partecipazione a gare per l’affidamento di servizi. 1 Cfr. artt. 1-3 del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952, e del R.D.L. 12 novembre 1936, nr.2144, recante la disciplina del servizio delle guardie particolari giurate e degli istituti di vigilanza privata, peraltro non censurati dalla sentenza della Corte di Giustizia. Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Acunzo/ Vademecum – Circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg 7 Vengono così definiti i servizi di: vigilanza fissa, vigilanza antirapina, vigilanza antitaccheggio, telesorveglianza, televigilanza, intervento sugli allarmi, scorta valori, trasporto valori, deposito e custodia valori. Una voce a parte è occupata dai servizi previsti da specifiche norme di legge o di regolamento comunque svolti da istituti autorizzati a norma dell’articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (ad esempio i servizi di stewarding, previsti dal D.M. 8 agosto 2007, oppure quelli di assistenza nei locali di pubblico spettacolo, di cui al D.M. 6 ottobre 2009). L’articolo reca, poi, un’importante innovazione allorché prevede che le attività di telesorveglianza e di tele vigilanza sono servizi di gestione e controllo a distanza di segnali d’allarme e/o immagini relativi ad un bene mobile “…allo scopo di promuovere l’intervento della guardia giurata.”. In tal modo, infatti, è stata superata una tipica criticità della vigilanza privata, connessa al grande sviluppo delle tecnologie per la remotizzazione del controllo e della gestione degli allarmi, consistente nell’offrire servizi di vigilanza finalizzati esclusivamente a promuovere l’intervento delle Forze di Polizia in caso di allarme. Da tale previsione sono stati, espressamente, esclusi solo i servizi finalizzati alla localizzazione satellitare degli autoveicoli, che prevedano l’esclusivo allertamento del proprietario del bene stesso, in quanto in tal caso il servizio si configura come un antifurto, ancorché sofisticato. Atteso, comunque, il contributo che i servizi di televigilanza possono ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S offrire in particolare per il controllo del territorio, la norma prevede che gli istituti di vigilanza possono allertare, sulla base di specifiche intese e nei casi e con le modalità consentite, previa verifica dell’effettività ed attualità del pericolo, le Forze di Polizia impegnate nel controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati. Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Acunzo/ Vademecum – Circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg 8 Pertanto, i soggetti che intendano svolgere esclusivamente servizi di ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza (Classe B, ex art. 2, comma 2, lett. a) dovranno dare atto, già in sede di progetto tecnico-organizzativo, di come assicureranno l’intervento di guardie giurate sull’evento (ad es. attraverso istituti collegati, consorziati, ovvero tramite istituti individuati dal cliente, ecc.). In tal senso andrà inserita un’apposita prescrizione nella licenza. 2.4: Art. 4 – Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali. Analogo all’art.2, rinviando per il dettaglio agli Allegati G ed H, classifica le tipologie di attività in cui si può estrinsecare l’investigazione privata, operando una distinzione tra il titolare di istituto di investigazione privata e/o informazioni commerciali (riprendendo la definizione già usata dall’art.135 TULPS che fa esplicito riferimento all’ ”istituto”) e il professionista dipendente (figura innovativa introdotta all’art. 257 bis Regolamento Esecuzione TULPS dal D.P.R. 153/2008 recependo l’evoluzione organizzativa del settore). Ma, soprattutto, la disposizione mira a distinguere nettamente l’attività di investigazioni private da quella di informazioni commerciali in quanto, ancorché accomunate nella norma di riferimento (come noto ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S l’art.134 TULPS recita: “Senza licenza del Prefetto è vietato…eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati…”) e concettualmente simili, sono in realtà profondamente diverse. L’attività di informazioni commerciali, infatti, è caratterizzata dalla raccolta di dati relativi alle imprese, concernenti i bilanci, i debitori protestati, i riferimenti anagrafici delle imprese e dall’aggregazione dei dati raccolti, indispensabile agli imprenditori nelle decisioni operative. Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Acunzo/ Vademecum – Circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg 9 Il servizio di informazione economica alle imprese comporta la circolazione di dati e notizie sul sistema economico (“raccolti [...] nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale...” e detenuti in base "…ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria" e "…provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque." art. 24 lett. d) d.lgs 196/03) e soddisfa le finalità di pubblico interesse correlate allo sviluppo del sistema imprenditoriale ed alla trasparenza del mercato: si tratta, in definitiva, di un servizio volto a ridimensionare quanto più possibile la sfera del rischio correlata al credito, in ogni suo aspetto, a cui è estranea un’attività di tipo propriamente investigativo. Appare evidente, pertanto, che informazione economica ed attività investigativa, pur indirizzandosi entrambe alla salvaguardia della sicurezza, concernono sfere differenti, come differenti risultano tanto l’organizzazione interna, quanto il ‘prodotto’ offerto dalle imprese di investigazione e da quelle di informazione economica. Il comma 3 stabilisce che, sussistendo i requisiti di cui agli Allegati G, H e F2, la licenza per le attività d’investigazione privata ed informazioni commerciali, rilasciata dal Prefetto della provincia in cui il titolare ha eletto la sede principale dell’attività, autorizza il titolare - in possesso del tesserino previsto dal D.M. di cui all’art. 254, comma 3, del Regolamento ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S di esecuzione TULPS - ad operare su tutto il territorio nazionale. In tal modo, oltre a soddisfare l’esigenza di adeguamento ai principi comunitari - già recepita nella riforma regolamentare del 2008 - rendendo possibile l’esistenza di istituti di investigazione senza limiti dimensionali o territoriali, è stata superata una criticità tipica dell’attività investigativa, cioè la possibilità di estendere l’esercizio dell’attività d’informazione e d’investigazione su tutto il territorio nazionale, pur in Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Acunzo/ Vademecum – Circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg 10 presenza della sola licenza rilasciata dal Prefetto della provincia ove insiste la sede principale dell’attività. Per quel che concerne il tesserino degli investigatori, sarà realizzata, con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, una smart card munita di chip a contatto che recherà tutte le informazioni necessarie a rendere “riconoscibile” l’investigatore, secondo il principio fissato dal D.P.R. 153/2008. Resta inteso che le licenze di investigazione privata assumono la valenza nazionale all’entrata in vigore del Decreto, anche nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di fissazione dei parametri del tesserino. 2.5: Art. 5 - Qualità dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale. Analogo all’art.3, descrive i servizi di investigazione privata e d’informazioni commerciali autorizzabili, nel rispetto della legislazione vigente e senza porre in essere azioni che comportino l’esercizio di pubblici poteri, riservate agli organi di polizia ed alla magistratura inquirente. In particolare vengono definite e descritte nei tratti salienti le attività d’indagine: in ambito privato, in ambito aziendale, in ambito commerciale, in ambito assicurativo, difensiva, quelle previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente. Analogamente viene ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S definita e descritta l’attività d’informazioni commerciali. Per quel concerne il cosiddetto “antitaccheggio investigativo” (inteso come indagini volte ad individuare le cause degli ammanchi e le differenze inventariali negli esercizi della grande distribuzione), è stato sgomberato il campo da un frequente equivoco interpretativo - spesso surrettiziamente utilizzato - che riconduceva questa attività, di fatto, ad una custodia di beni esposti alla pubblica fede operata da soggetti (i collaboratori degli Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Acunzo/ Vademecum – Circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg 11 istituti d’investigazione) che operavano in abiti civili ed in forma dissimulata, pur essendo privi della qualifica di guardia giurata. La disposizione quindi non utilizza il termine “antitaccheggio” – riservato alla vigilanza privata (cfr. art. 3, co.2, lett.d) – definendo invece l’attività in parola come: “… indagine in ambito commerciale, richiesta dal titolare dell’esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati volta all’individuazione ed all’accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente.” (art. 5, co.1, punto a.III). Conseguentemente l’antitaccheggio strictu sensu, inteso come attività preventiva volta ad evitare la sottrazione e/o il danneggiamento di beni esposti alla pubblica fede, deve ritenersi patrimonio esclusivo della vigilanza privata ovvero, come previsto dall’art. 256 bis del Regolamento d’esecuzione TULPS, dei servizi di portierato, quando non ricorrono le condizioni previste dal 5° comma del citato art. 256 bis ovvero quelle di cui al punto 3.b.1 dell’Allegato D del Decreto in esame. L’individuazione delle attività sopra descritte, risponde sia all’esigenza, così come per la vigilanza privata, di dare omogeneità all’applicazione sul territorio nazionale, evitando pregiudizi per l’utenza resi ancor più possibili dalla natura più intellettuale e, sovente, non ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S concretamente apprezzabile dell’attività investigativa, sia alla necessità di portare a sistema attività investigative, quali quelle in ambito assicurativo e l’antitaccheggio, definite solo a seguito di interventi giurisprudenziali2 e dalle conseguenti direttive interpretative di questa Amministrazione. Ci si 2 Cfr.TAR del Lazio – Sez.I^ - sentenza nr.354 del 16.3.1993; TAR del Lazio – Sez.I^ - sentenza nr.760 del 9.12.1993; Corte di Cassazione – Sez. III penale, sentenza nr. 732 del 2.4.1992; TAR della Puglia – Sez.I^ Lecce – sentenza nr.206 del 12.1.1995 Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Acunzo/ Vademecum – Circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg 12 riferisce, in particolare, alle circolari nr. 559/C.14426.10089.D(1), del 23 ottobre 1996, e nr.559/C.5808.10089.D.A(1), del 2 maggio 1997, che vengono abrogate. L’articolo prevede, poi, che i soggetti autorizzati possono, tra l’altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati, ai sensi dell’art.259 del Regolamento d’esecuzione TULPS varie attività, tra le quali, si segnalano quelle di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento), ripresa video/fotografica, sopralluogo. Tale ultima disposizione, relativamente ai collaboratori segnalati ai sensi del citato art.259, connota l’attività svolta da soggetti che trovano spazio nel Regolamento d’esecuzione TULPS nell’unico riferimento costituito proprio dall’art.259, ma che, nella pratica quotidiana, collaborano in maniera significativa con i titolari di autorizzazione, svolgendo degli incarichi investigativi elementari, intesi come prestazioni, prevalentemente materiali, che concorrono alla realizzazione del prodotto finale dell’attività investigativa, curata dal titolare di licenza. Resta evidentemente esclusa, per i collaboratori segnalati ai sensi del citato art.259, la possibilità di svolgere incarichi investigativi connessi all’attività d’indagine difensiva (punto a.V. del Decreto). Infatti, come chiarito dalla circolare 559/C.26410.10089.D.A. (15), del 20 ottobre 1989, l’attività in parola deve essere svolta esclusivamente dall’investigatore autorizzato. La disposizione in esame supera, poi, la criticità legata alla ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S mancanza di una chiara evidenza degli atti che possono essere compiuti dagli investigatori, in particolare per quel che concerne alcune attività non compiutamente definite dalle norme istitutive, come ad esempio pedinamenti (anche a mezzo di rilevazioni elettroniche con apparecchiature GPS), appostamenti e riprese fotocinematografiche, che danno luogo ad atti atipici. Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Acunzo/ Vademecum – Circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg 13 In tal senso si registra una oramai consolidata giurisprudenza secondo la quale il pedinamento operato dagli investigatori privati non integra gli estremi dell'azione molesta punita dall'art. 660 codice penale, anche se interferisce nell'altrui sfera di libertà e pure se non è gradito alla persona che lo subisce3. Per quel che concerne, poi, la possibilità di disimpegnare le attività di pedinamento anche avvalendosi di apparecchiature elettroniche (localizzatori satellitari), la più recente giurisprudenza ha affermato che la localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare degli spostamenti di una persona, costituisce attività di pedinamento e non è, quindi, assimilabile all’attività d’intercettazione di comunicazioni o conversazioni (pertanto non soggetta alle disposizioni degli art. 266 e segg. del codice di procedura penale)4. Con l’occasione si ribadisce che la norma dell’art.259 del Regolamento di esecuzione al TULPS, secondo cui “…chiunque esercita un istituto di ricerche ed investigazioni private è tenuto a comunicare al Prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dar notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta…”, trova la sua “ratio” nella possibilità di consentire all’Autorità di p.s. di effettuare i dovuti controlli. Pertanto, la comunicazione al Prefetto non riveste carattere di mera notifica di una situazione di fatto, che è comunque rilevante e va tenuta ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S aggiornata, ma è finalizzata alla valutazione di tali soggetti secondo i consueti parametri di affidabilità previsti dal Testo unico delle leggi di P.S. (art. 11). 3 Cfr. Corte di Cassazione – Sez.VI Penale – sentenza nr.11846 del 2.10.1978; Pretura Penale di Talentano (VT), sentenza del 16.3.1984 4 Cfr. Corte di Cassazione - Sez. VI Penale - Sentenza n. 15396 del 11 aprile 2008; Corte di Cassazione - Sez. IV Penale - sentenza n. 3017del 21 gennaio 2008, Corte di Cassazione – Sez. V Penale – sentenza nr.9667 del 15.1.2010 Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Acunzo/ Vademecum – Circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg 14 L’esigenza di tutela del pubblico interesse, affidata all’intervento dell’Autorità di pubblica sicurezza a norma dell’art. 9 TULPS, potrà, dunque, esprimersi per prescrivere al titolare dell’istituto di ritirare il rapporto di collaborazione per quei dipendenti che presentassero evidenti controindicazioni sul piano della sicurezza e dell’ordine pubblico, pena le conseguenti iniziative sanzionatorie stabilite dalla normativa vigente in caso di inottemperanza. 2.6: Art. 6 – Requisiti professionali e formativi delle guardie particolari giurate. La norma ribadisce che in tema di requisiti professionali e di formazione delle guardie giurate dispone il D.M previsto dall’art. 138, comma 2, del Testo Unico delle Leggi di P.S. che, testualmente, recita: “«Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.” Il secondo comma, invece, interviene sulla possibilità di richiedere il rilascio del decreto di nomina a guardia giurata come lavoratore autonomo, fornendo una chiara risposta ad alcuni precedenti registratisi sul territorio nazionale che, ancorché limitati a pochi casi, avrebbero ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S potuto, in prospettiva, vanificare gli sforzi di innalzamento della qualità dei servizi che la bozza in esame e, in generale, la riforma regolamentare stanno compiendo. La disposizione è partita dalla considerazione che il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sin dalla originaria formulazione, riserva grande attenzione al rapporto di dipendenza che deve intercorrere fra le guardie particolari giurate e il soggetto (privato proprietario, nell’ipotesi Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Acunzo/ Vademecum – Circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg 15 regolamentata dall’art.133, ovvero istituto di vigilanza, nell’ipotesi regolamentata dall’art.134) che ne richiede la nomina e le impiega, prevedendo tra i requisiti che le guardie debbono possedere l’ “…essere iscritto alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro…” (art.138). L’indefettibilità di tale rapporto è stata, poi, sottolineata dal D.P.R 153/2008 che, all’art.257 ter, comma 4°, prevede che il titolare della licenza deve esibire “…almeno annualmente, attraverso il documento unico di regolarità contributiva, la certificazione attestante l’integrale rispetto, per il personale dipendente, degli obblighi previdenziali assistenziali ed assicurativi, nonché la certificazione dell’ente bilaterale nazionale della vigilanza privata concernente l’integrale rispetto degli obblighi della contrattazione nazionale e territoriale nei confronti delle guardie particolari giurate…”. Analogamente, il successivo art.257 quater, comma 3, lett.a), prevede tra le cause per la revoca o la sospensione della licenza “…il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, nei confronti del personale dipendente…”. Anche la disciplina del R.d.l. 1952/1935 appare in linea con il quadro testé delineato allorché, nel prevedere il controllo del Questore sul servizio delle guardie giurate, fa riferimento a “coloro che le impiegano”. Da ciò se ne è tratto il convincimento che, nel sistema normativo ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S vigente, la figura della guardia giurata è inscindibilmente connessa ad un datore di lavoro (privato od ente che sia) che la assume alle proprie dipendenze e che, quale logico corollario, dovrà assolvere agli obblighi previdenziali ed assistenziali mediante l’iscrizione del lavoratore all'Inps ed all'Inail. Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Acunzo/ Vademecum – Circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg 16 Tale impostazione appare ampiamente giustificata dall’estrema delicatezza dei servizi svolti dalle guardie giurate che, come ha osservato il Consiglio di Stato nel parere nr.1247/2008, “…riguardano attività che per l’incidenza e la qualità delle prestazioni nonché per l’alto grado di pericolo e di specializzazione operativa erano originariamente riservati alle forza pubblica e sono stati progressivamente affidati o consentiti agli istituti di vigilanza e alle guardie particolari, in virtù di specifiche previsioni normative…”. Sul punto il Consiglio di Stato in sede consultiva, nel parere 4251/2010, del 25.10.2010, reso sul Decreto in esame, prendendo atto delle argomentazioni poste dall’Amministrazione in sede di richiesta di parere, ha ritenuto che la disposizione in parola potesse essere mantenuta nel testo almeno fino alla pronuncia definitiva della giurisprudenza amministrativa sulla questione. 2.7: Art. 7 – Aggiornamento dei requisiti tecnico-professionali. Descrive le procedure per la modifica degli allegati al decreto, stabilendo che le eventuali modifiche sono disposte con decreto del Ministro dell’Interno, di natura regolamentare – come espressamente richiesto dal Consiglio di Stato nel citato parere del 25.10.2010 - acquisito il parere della ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S Commissione Consultiva Centrale, di cui all’articolo 260-quater del regolamento di esecuzione, e sentito l’Ente nazionale di unificazione, secondo una logica analoga a quella seguita nella predisposizione del Decreto in esame. Si tratta evidentemente di una norma di garanzia della linearità dell’azione dell’Amministrazione ma che tiene anche conto della circostanza che, attesa la portata innovatrice del decreto e le significative Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Acunzo/ Vademecum – Circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg 17 ricadute che lo stesso avrà sul settore della sicurezza privata, dalla pratica attuazione delle disposizioni in questione potrebbe emergere la necessità di apportare modifiche, correttivi ed implementazioni alle disposizioni stesse. 2.8: Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali. Fissa in diciotto mesi il lasso temporale entro il quale gli istituti già operanti dovranno adeguarsi alle disposizioni del Decreto. Il termine è di trentasei mesi per i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale degli investigatori privati e degli informatori commerciali, in considerazione del fatto che per tali operatori è stato previsto il requisito del possesso della laurea, almeno triennale (vds. Allegato G del Decreto). Analogamente di trentasei mesi è il termine per l’adeguamento delle strutture per il servizio di deposito e custodia dei beni (ex art. 3, comma 2, lett.j). La norma inoltre stabilisce che, in caso di richieste di estensione territoriale o di ampliamento dei servizi per licenze già assentite, le disposizioni del decreto sono immediatamente esecutive. La previsione appare coerente con un principio già fissato dal D.P.R.153/2008 che - non contemplando in caso di estensione un periodo transitorio per l’attuazione del progetto, come previsto nel caso di primo rilascio di licenza5 - presuppone che l’interessato sia già in possesso dei mezzi necessari allo ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S scopo. Per le istanze presentate in data antecedente all’entrata in vigore del Decreto (16.3.2011), le disposizioni dello stesso trovano immediata applicazione laddove l’istruttoria sia ancora nei termini fissati dalla legge 5 Cfr.art.257, co.2, e art.257-ter, co.5, del Regolamento d’esecuzione TULPS Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Acunzo/ Vademecum – Circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg 18 (180 gg. per i rilasci di nuove licenze, 90 gg. per le estensioni di licenze già assentite, a cui vanno aggiunti i giorni – massimo 30 – dell’eventuale sospensione del procedimento ex art.2 L.241/90). Diversamente, laddove tali termini fossero stati superati, laddove sussistano le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione richiesta (secondo le indicazioni fornite con le circolari 557/PAS/2731/10089.D(1),del 29 febbraio 2008 e 557/PAS/15403.10089. D(1)REG, del 15 dicembre 2008), si procederà a concedere la licenza, fermo restando che il titolare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della norma (36 mesi per i requisiti professionali degli investigatori), dovrà adeguarsi alle disposizioni del Decreto. Un’esplicita prescrizione in tal senso dovrà essere recata dal titolo autorizzatorio. Si richiama, inoltre, l’attenzione sulla disposizione del comma 4 dell’articolo, secondo cui gli istituti autorizzati, alla data di entrata in vigore del Decreto, ad operare in diverse province sulla scorta di più autorizzazioni, debbono unificare le attività in un'unica licenza rilasciata dal Prefetto della provincia ove l’istituto ha eletto la sede principale. Si pone, così, fine ad una prassi – necessitata dalla vecchia limitazione provinciale delle licenze in questione – che vedeva il medesimo soggetto titolare di più autorizzazioni al fine di operare in diverse province, in evidente contrasto con il principio, sancito dall’art.8 TULPS, della ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S personalità dell’autorizzazione di polizia. La disposizione fa riferimento agli “istituti”, con ciò intendendo sia le licenze intestate alla medesima persone fisica, sia quelle che, pur intestate a persone diverse, fanno capo alla stessa proprietà (gruppo economico o singolo che sia). Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Acunzo/ Vademecum – Circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg 19 Resta inteso che una volta unificata la licenza, gli istituti interessati disporranno comunque del lasso temporale previsto dalla norma per l’adeguamento alle disposizioni del decreto. Per quel che concerne i processi di unificazione, si chiarisce che la Prefettura che riceve la domanda dovrà procedere alla revoca del titolo precedentemente concesso ed al contestuale rilascio di un nuovo titolo autorizzatorio che abiliti ad operare nel nuovo ambito territoriale costituito dalla province nelle quali l’istituto è già autorizzato; le Prefetture di quelle province dovranno provvedere alla revoca del titolo di polizia a suo tempo rilasciato all’interessato. Contestualmente il titolare della licenza dovrà produrre un apposito regolamento di servizio – redatto sulla scorta delle disposizioni dell’Allegato D del Decreto e che tenga conto della specificità dei singoli territori nei quali dovrà operare l’istituto di vigilanza – da sottoporre al Questore della provincia della sede principale dell’istituto che ne valuterà l’approvazione, sentiti i Questori competenti. Nel caso di unificazione della licenza dovrà anche essere rideterminata la cauzione che andrà calcolata in base ai parametri fissati dall’Allegato F del Decreto, come si vedrà più in dettaglio quando si analizzerà l’Allegato in questione. Per quel che concerne, invece, la licenza d’investigazione ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S privata/informazioni commerciali si osserva che non si tratterà di unificare le licenze, attesa la portata nazionale che ora riveste tale autorizzazione, ma di procedere, una volta che il titolare abbia individuato la sede principale, alla revoca delle altre autorizzazioni assentite. Nel corso dei diciotto mesi successivi all’entrata in vigore del Decreto gli istituti di vigilanza autorizzati dovranno rivedere la propria Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Acunzo/ Vademecum – Circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg 20 organizzazione aziendale, la gestione nonché la diffusione territoriale per adeguarle ai parametri fissati dal Decreto stesso. In particolare dovranno tenere conto delle classi funzionali, dei livelli dimensionali e degli ambiti territoriali e sulla scorta di tali elementi richiederanno alla Prefettura competente (quella della provincia nella quale è stabilita la sede principale dell’attività) la modifica del titolo autorizzatorio. Analogamente, gli istituti di investigazione e di informazioni commerciali dovranno individuare le attività che intendono svolgere (scelte tra quelle indicate all’art. 5 del decreto). Gli istituti già autorizzati a svolgere sia le investigazioni private che le informazioni commerciali – stante l’affidamento di cui godono per la pregressa titolarità della licenza - dovranno dichiarare l’attività prevalente (investigazioni o informazioni commerciali) e, in considerazione di ciò, sarà ridefinita l’autorizzazione e calcolata la relativa cauzione (diversa, come si vedrà più avanti, a seconda che si tratti di un istituto di investigazioni o di informazioni commerciali), fermo restando che potranno comunque svolgere l’attività residuale rispetto al complesso di quelle autorizzate (ad es. un attività investigativa nel contesto della licenza per informazioni commerciali e viceversa). Resta inteso che, laddove l’interessato dichiari di svolgere entrambe le attività in maniera paritetica, l’autorizzazione ne farà esplicito riferimento e la cauzione sarà data dalla somma delle cauzioni previste dall’Allegato F2 per le due tipologie di attività. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S Per i titolari di nuove autorizzazioni, evidentemente, non si può fare riferimento all’attività prevalente essendo, come detto, le investigazioni private e le informazioni commerciali sostanzialmente diverse; pertanto, laddove dovesse essere richiesta la licenza per svolgerle entrambe, le condizioni per il rilascio e la cauzione saranno rappresentate dalla somma di quelle previste per le due attività di riferimento. Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Acunzo/ Vademecum – Circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg 21 Le Prefetture provvederanno a riformulare i provvedimenti autorizzatori, tenendo conto delle dichiarazioni rese dagli interessati e degli esiti dell’attività di controllo esperita, mano a mano che gli istituti di vigilanza e d’investigazione privata completeranno l’adeguamento alla disposizioni del D.M. 1 dicembre 2010, A tale proposito si evidenzia come, nelle more del completamento delle procedure, previste dall’art. 260 ter del Regolamento d’esecuzione tulps, per il riconoscimento degli enti di certificazione della qualità, le verifiche circa l’adeguamento degli istituti ai parametri fissati dal decreto dovranno essere svolte dalle Prefetture e dalle Questure, richiedendo anche la collaborazione dei competenti uffici delle altre Amministrazioni a vario titolo coinvolte (ad es. le Direzioni provinciali del lavoro, i Comandi della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate, ecc.). In particolare, per quel che concerne i sistemi di comunicazione, si evidenzia che la sussistenza dei requisiti minimi di tali sistemi è accertata, giusta previsione dell’Allegato E del Decreto, dai competenti Ispettorati Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni. 3) Illustrazione degli Allegati al decreto: 3.1: Allegato A - Requisiti minimi di qualità degli Istituti di vigilanza. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S Descrive i requisiti organizzativi dell’istituto necessari per operare, suddividendoli tra: soggettivi: per il titolare di licenza, l’institore, il direttore tecnico, i soggetti muniti della legale rappresentanza, i consiglieri di amministrazione; relativi alla condotta imprenditoriale e commerciale; relativi alla struttura organizzativa; Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Acunzo/ Vademecum – Circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg 22 relativi alle dotazioni logistiche e tecnologiche; relativi alla capacità economico-finanziaria; relativi ai costi esposti. Coerentemente con la disciplina comunitaria e i principi costituzionali (articolo 41 comma 1 Cost.), la disposizione non pone limiti all’esercizio dell’attività d’impresa e, quindi, alla forma d’impresa scelta (impresa individuale, società di persone, società di capitali). Piuttosto, coniugando la necessaria flessibilità di impresa con gli oneri di verifica di affidabilità cui l’Amministrazione non si può sottrarre, il punto 2 chiarisce il concetto di “assetto proprietario dell’Istituto”, di cui all’art. 257, lett. b), del Regolamento d’esecuzione TULPS, e consente di sondare in modo più approfondito il tema dei requisiti soggettivi, prevedendo che ne siano in possesso anche i rappresentanti dei soci titolari di quote di controllo sulla società proprietaria dell’Istituto o comunque titolari di quote di capitale significative. Il punto 2.2 fissa il divieto per il titolare di licenza di rivestire la qualifica di guardia giurata. La disposizione riprende un consolidato orientamento di questa Amministrazione secondo cui dal complesso delle disposizioni del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed in particolare dall’art.8 - che sancendo la natura strettamente personale della licenza, comporta che l’esercente la licenza di vigilanza deve ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S assumersi direttamente il compito di svolgere le attività autorizzate, con il relativo diretto, immediato carico di responsabilità nei confronti dell’autorità - si ricava l’impossibilità di poter essere contestualmente titolare della licenza ex art.134 e del decreto di nomina a guardia giurata. Non va poi sottaciuto l’aspetto connesso alla sicurezza del servizio delle guardie giurate. Infatti, le delicate mansioni che le guardie sono chiamate a svolgere necessitano di uno stato psico-fisico ottimale che Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Acunzo/ Vademecum – Circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg 23 potrebbe, invece, essere compromesso da un’attività lavorativa intensa, quale quella conseguente all’esercizio aggiuntivo delle funzioni di titolare della licenza. Ultimo ma non ultimo è l’aspetto relativo alla professionalità richiesta per svolgere le due mansioni: fissata dall’Allegato B del Decreto per il titolare di licenza, oggetto di uno specifico decreto di formazione professionale (quello di cui all’art.138 TULPS, richiamato dall’art.6 del Decreto) in corso di predisposizione per la guardia giurata. Il punto 2.3 contempla tra i requisiti del titolare di licenza quello della rappresentanza legale della società, elevando a rango di norma un principio già consolidato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui in caso di istituti organizzati in forma societaria, atteso il carattere rigorosamente personale delle autorizzazioni di polizia in argomento, attributario della licenza non può che essere il soggetto titolare dei poteri di direzione e gestione dell’attività (imprenditore, nel caso di impresa individuale, rappresentante legale nel caso di impresa societaria) 6. Relativamente alla condotta imprenditoriale e commerciale, il punto 3 rinvia ai requisiti generali elencati dall’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 per la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica per la aggiudicazione di appalti. Si tratta dell’elenco ad oggi più completo esistente nel nostro ordinamento per l’individuazione di cause ostative ad entrare in rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione. Inoltre è ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S specificamente rivolto a chi esercita attività di impresa ed è oggetto di un affinamento giurisprudenziale considerevole. Il punto 3.3, richiama l’obbligo, già previsto dall’art.257-ter, comma 4, del Regolamento d’esecuzione, di dimostrare la regolarità 6 Cfr. TAR della Toscana – Sez.I – sentenza nr.456 del 25.10.1995; TAR della Campania – Sez.III – sentenza nr.713 del 12 novembre 1996; Consiglio di Stato – Sez.IV – sentenza nr.2717 del 15.5.2000 Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Acunzo/ Vademecum – Circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg 24 contributiva (attraverso il DURC) nonché quella contrattuale. L'integrale rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria, e della contrattazione territoriale di secondo livello può essere assolto mediante esibizione della certificazione del competente ente bilaterale nazionale. A tale riguardo si chiarisce che tale disposizione tiene conto della recente sentenza del Consiglio di Stato - nr.6732/2010 del 15 giugno 2010 - che, decidendo in merito all’appello avverso la sentenza nr.4654, del 3 agosto 2009, del TAR della Campania relativa al ricorso contro il provvedimento con il quale il Prefetto di Napoli imponeva la presentazione della certificazione liberatoria dell’Ente Bilaterale e contro la norma regolamentare che prescrive tale obbligo, ha sostenuto che l’Amministrazione può “…disporre (come ha sempre potuto disporre), comunque,…di idonei organismi di controllo (ispettorati del lavoro, questure, enti previdenziali e assistenziali) idonei allo svolgimento delle attività di verifica del rispetto della disciplina normativa di settore afferente ai rapporti di lavoro del personale...”. L’Ente bilaterale “… è un organismo di diritto privato in cui concorrono solo soggetti privati quali le associazioni dei lavoratori e quelle datoriali; accordare a tale ente privato un potere di certificazione quale quello di rilevanza pubblicistica di cui qui si discute (in quanto finalizzato al rilascio di una licenza di P.S. o alla sua ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S conservazione) vuol dire trasferire ad esso potestà pubblicistiche direttamente incidenti, almeno potenzialmente, sulla stessa attività e persino sull’esistenza dell’impresa. Per sua natura, una siffatta attività di verifica e certificazione del rispetto della contrattazione di settore ben può, quindi, essere svolta, dai predetti soggetti pubblici o (sulla base di idonea disciplina normativa) da organismi, comunque, in posizione di terzietà…” (vds. sent. cit., punto 5). Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Acunzo/ Vademecum – Circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg 25 Conseguentemente la disposizione di cui al punto 3.3 ribadisce l’obbligatorietà dell’integrale rispetto della contrattazione nazionale e territoriale, indefettibile per il mantenimento dell’autorizzazione, come previsto dall’art.257 quater del Regolamento d’esecuzione TULPS, lasciando all’Autorità di p.s. di verificare tale rispetto attraverso l’attività di controllo che le è propria. Resta inteso che il titolare di licenza potrà dimostrare il rispetto degli obblighi contrattuali mediante l’esibizione della certificazione rilasciata dell’Ente bilaterale nazionale della vigilanza privata, secondo il principio fissato dal D.P.R. 153/2008 di favorire il ricorso a sistemi di “auto- controllo” o “auto-qualificazione” (vds., ad es., l’art. 257-quinquies, organi ausiliari di accertamento e l’art. 260-ter, enti di certificazione indipendente, del Regolamento d’esecuzione tulps), ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di accertare “ex aliunde” il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza. I punti 3.3 e 3.4, poi, mirano alla tutela della qualità del lavoro delle guardie giurate e a combattere il fenomeno del lavoro nero, mentre il comma 3.5 reca una disposizione analoga a quella del punto 3.3 ma relativa agli adempimenti tributari; la disposizione appare estremamente importante, considerato anche che, stante l’aumento esponenziale delle verifiche sulla regolarità contributiva conseguenti all’entrata in vigore del D.P.R. 153/2008, l’evasione si stava spostando sul pagamento dell’IVA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S connessa all’attività di vigilanza. Il successivo punto 4 fissa i requisiti minimi in termini di sedi operative, di organici e di centrali operative, che devono essere rapportati all’ambito territoriale e tali da garantire la qualità dei servizi resi e la sicurezza degli operatori (vds. le considerazioni prima svolte in ordine all’art.2, comma 2, del Decreto). Recependo una indicazione dell’UNI la disposizione ribadisce (punto 4.1.1) che la sedi debbono essere sempre Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Acunzo/ Vademecum – Circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg 26 munite di impianti tecnici, tecnologici e di sicurezza, a norma della legge 5 maggio 1990, nr.46, e del D.M. 22 gennaio 2008, nr.37. Le centrali operative - diverse concettualmente dalla “sede”, in quanto luogo di assolvimento degli adempimenti relativi alle modalità di impiego delle guardie giurate e, quindi, alla adeguatezza tecnico-operativa dell’istituto e dei suoi servizi - devono garantire la comunicazione diretta con personale operativo impiegato nei servizi sul territorio, nonché il supporto ed il coordinamento dello stesso personale. La disposizione introduce, poi, il concetto di “centro di comunicazione”, inteso come struttura per la gestione delle comunicazioni di livello inferiore alla “centrale operativa”, ammesso per istituti con livello dimensionale, classe funzionale e ambito territoriale molto ridotto, ovvero come centro di supporto di una centrale operativa principale. Fermo restando che la disponibilità o meno di una sede operativa in ogni provincia non può più essere considerata presupposto indefettibile della licenza, la disposizione prescinde dalla “sala operativa” in ogni provincia in presenza di idonee strutture tecniche di supporto e quando sia assicurata la disponibilità di linee di telecomunicazione dedicate per garantire la costante controllabilità, direzionabilità e assistenza del personale operante nonché la possibilità del collegamento con le sale operative dei presidi di polizia competenti per territorio. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S Con l’occasione si chiarisce che, relativamente al disposto dell’art.257 sexies del Regolamento d’esecuzione - che consente la gestione associata delle centrali operative in caso di costituzione di A.T.I. o per la gestione degli allarmi - al fine di evitare il ricorso a tale ipotesi non già con le finalità previste dalla norma ma per sopperire, surrettiziamente, a carenze nelle dotazioni tecnologiche degli istituti, a parte i casi di costituzione di raggruppamenti temporanei di imprese per Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Acunzo/ Vademecum – Circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg 27 l’esecuzione di specifici contratti, la possibilità di gestire in forma associata (nelle diverse formule contrattuali previste dalla vigente legislazione civilistica) una centrale operativa tra più istituti deve essere limitata alla gestione dei segnali d’allarme ed agli interventi conseguenti, fermo restando che ognuno degli istituti interessati deve disporre di una propria centrale operativa (secondo le indicazioni del punto 4.1.2 dell’Allegato A e dell’Allegato E del Decreto) per la gestione delle altre attività di vigilanza privata autorizzate in licenza. Il successivo punto 5 (da leggersi sempre in relazione al citato art.2, comma 2, del Decreto) tratta delle dotazioni logistiche e tecnologiche, sempre parametrate al dimensionamento territoriale, mentre il punto 6 reca i requisiti minimi di capacità economico- finanziaria, facendo riferimento al patrimonio personale netto e, nelle società, ad un capitale interamente versato e mantenuto per tutta la durata dell’attività (individuato poi nell’Allegato F), alla copertura assicurativa Responsabilità Civile Contrattuale e Responsabilità Civile conto Terzi commisurata alla tipologia dei servizi da svolgere/svolti ed ai livelli dimensionali dell’istituto (individuata nell’Allegato F1), nonché alle disponibilità finanziarie occorrenti per far fronte ad eventuali debiti tributari accertati. Relativamente, infine, ai costi esposti il punto 7 stabilisce il ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S principio che le tariffe, liberamente determinate e praticate dall’imprenditore, debbono risultare coerenti con la licenza e con il progetto organizzativo e tecnico-operativo dell’istituto ed adeguate a coprire i costi indicati dall’articolo 257-quinquies del Regolamento di esecuzione, individuati in relazione ai servizi previsti nella licenza, avendo come parametro di riferimento le tabelle del costo del lavoro delle guardie particolari giurate, sulla base delle determinazione degli oneri derivanti Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Acunzo/ Vademecum – Circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg 28 dall’applicazione del CCNL di categoria e degli integrativi territoriali, fissate dal Ministro del Lavoro, della Salute e della Previdenza Sociale. La disposizione, lungi dal voler re-introdurre un sistema di “tariffa controllata”, corrisponde ad una precisa scelta politica di tutela del lavoro e tende ad eliminare un classico effetto distorsivo della concorrenza, rappresentato dal “dumping” lavoristico. 3.2: Allegato B – Requisiti professionali minimi del titolare della licenza, dell'Institore, del Direttore Tecnico. Descrive i requisiti di studio e di esperienza minimi necessari per ricoprire le indicate funzioni. In particolare la disposizione prevede il titolo di studio di licenza di scuola media superiore, nonché aver ricoperto documentate funzioni direttive nell’ambito di istituti di vigilanza privata, con alle dipendenze almeno venti guardie giurate, per un periodo di almeno tre anni, ovvero, in alternativa, aver conseguito master di livello universitario in materia di sicurezza privata che prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata. Anche la pregressa esperienza presso le Forze di Polizia è stata considerata, con il limite però di un comprovata esperienza nel settore della sicurezza privata, per un periodo di almeno cinque anni. E’ altresì previsto, a garanzia di correttezza dei comportamenti e effettività del bagaglio di esperienza, che l’interessato deve aver lasciato il servizio, ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S senza demerito, da non meno di un anno e non da più di quattro anni. L’obbligo del titolo di studio si ritiene assolto solo per i soggetti già titolari di licenza all’atto dell’entrata in vigore del decreto da almeno cinque anni; la titolarità della licenza di polizia – anche da meno di cinque anni - assorbe, evidentemente, il requisito dell’aver ricoperto funzioni Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Acunzo/ Vademecum – Circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg