Tutela dei Diritti Umani - PDF
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Summary
This document discusses the protection of human rights, focusing on international law and constitutional approaches. It explores the historical context of human rights, particularly after World War II, and explains how international and regional instruments help to safeguard fundamental rights for individuals. The document also examines the unique aspects of human rights protection in the EU.
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Tutela dei diritti umani Con l’espressione diritti dell'uomo ci si riferisce a quel l’insieme di prerogative proprie della persona umana in quanto tale alle quali la legge ha attribuito uno specifico status. Titolare di questi diritti è l’essere umano, soggetto passivo è normalmente lo Stato in qua...
Tutela dei diritti umani Con l’espressione diritti dell'uomo ci si riferisce a quel l’insieme di prerogative proprie della persona umana in quanto tale alle quali la legge ha attribuito uno specifico status. Titolare di questi diritti è l’essere umano, soggetto passivo è normalmente lo Stato in quanto titolare del potere sovrano e quindi chiamato a rispettare nella sua azione i diritti fondamentali e a esercitare la funzione legislativa e giurisdizionale in modo da promuovere e tutelare adeguatamente tali diritti. Della questione dei diritti umani se ne può parlare nel contesto di varie discipline. Nell’ambito del l’approccio giuridico che adotteremo, vi sono diversi approcci al tema, un approccio di diritto costituzionale, poiché le costituzioni nascono proprio er riconoscere diritti fondamentali e limitare potere monarchico. Noi adottiamo un approccio internazionale andandoci ad occupare della tematica dei diritti fondamentali della persona nel contesto del diritto internazionale il quale a partire da fine seconda guerra mondiale in particolare da istituzione Nazioni Unite ha riconosciuto come tema centrale della vita della comunità internazionale quello della tutela dei diritti umani. Tema diritti umani affonda le sue radici alla fine della seconda guerra mondiale, progressivamente è diventato tema fondamentale delle relazioni internazionali. Noi adottiamo come punto di vista quello della disciplina giuridica che scaturisce da ordinamento internazionale dei diritti fondamentali della persona. Noi ci occuperemo dell’ordinamento dell’UE, Ue nasce come organizzazione internazionale, secondo l’interpretazione della corte di giustizia, è un ordinamento specialissimo che si differenzia in maniera significativa dalle altre organizzazioni internazionale, è separata da ordinamento internazionale, è distinta da ordinamento stati membri se non per il fatto che processo di integrazione europea implica sus. La natura speciale è unica ce caratterizza ordinamento Ue fa si che valga la pena studiare la tutela dei diritti fon della paeronsa perché in questo ordinamento la tutela ha delle caratteristiche che la distinguono dall’ordinamento internazionale e dall’ordinamento di uno stato. Cenni su approccio diritto internazionale alla tutela dei diritti umani La tutela dei diritti umani nel diritto internazionale è tema enormemente sviluppato. L’esperienza della seconda guerra mondiale ha reso evidente come l’individuo non trovi sufficiente tutela di quelli che sono i suoi diritti fondamentale se questa tutela è affidata puramente ed esclusivamente allo stato. Questa considerazione nasce da esperienza della seconda guerra mondiale in cui singoli ordinamento si sono evoluti in una direzione che ha portato a rendere lecito violare in maniera grande i diritti fondamentali della persona. Il diritto internazionale ha sempre riconosciuto l’esistenza di alcune eccezioni al principio del diritto internazionale classico 1 che rendevano rilevante il modo in cui uno stato tratta le persone anche quando ciò avviene nello spazio sovrano dello stato stesso. Ragioni di questa eccezione sono varie, una ad es. QUNDO Cittadino straniera è soggetto a autorità stato ma non cittadino, esercizio poteri sovrani dello stato territoriale incontra limiti, giustificati dalla necessità di rispettare legame di cittadinanza, straniero soggetto a sovranità stato territoriale ma diritto internazionale ti dice che ci sono eccezioni, bisogna rispettare legame di cittadinanza di stato di origine. Altre eccezioni riguardavano situazione in cui si trovavano soggetti in spazi non soggetti a sovranità stati; diritto internazionale si occupa di situazioni relative a tutela degli individui quando questi si trovano in mare aperto su cui stati non esercitano sovranità. Individuo che si trova in mare, qualsiasi altra nave ha dovere di prestare soccorso ad esempio. Storicamente, in ambito europeo, si ha avuto un fenomeno per cui alcuni stati avevano al proprio interno minoranze che potevano avere nazionalità di un altro stato, anche senza avere cittadinanza erano etnicamente italiani. O anche minoranze religiose. In tutti questi casi, si è sviluppato la tendenza di alcun stati di ritenere di avere diritto di pretendere che stato territoriale rispettasse alcuni diritti fondamentali di queste persone, pur essendo non cittadini. Questo si vede nelle nazioni europee che intervenivano a favore delle minoranze cristiane nell’impero ottomano. Dopo prima guerra mondiale, uno dei motivi per cui società delle Nazioni esisteva era per tutelare individui. Poi seconda guerra mondiale, la Carta istituiva dell’Onu riconosce che no dei temi fondamentali di cui il diritto internazionale si occupa è quello della tutela dei diritti umani. Questo perché secondo l’approccio classico del diritto internazionale vigente, il diritto internazionale consuetudinario impone agli stati della comunità internazionale di riconoscere tutelare e promuovere i diritti umani. Questi diritti sono riconosciuti all’individuo come persona fisica, a prescindere da qualsiasi qualificazione, senza discriminazioni dovute a età, sesso, nazionalità, etnia ecc. Individui sono portati di diritti fondamentali che ordinamento internazionale riconosce. Questi diritti non sono magnanimamente conferititi alla persona da qualcuno, ma spettano alla persona in quanto persona. Ordinamenti internazionale li riconosce e impone agli stati di riconoscerli. Stato non è libero di regolare diritti della persona prescindendo da obblighi che diritto internazionale impone. Che questo soggetto sia cittadino o non, è irrilevante. Il grande risultato di questo approccio è stato quello di rendere il modo in cui uno stato tratta le persone, rilevante per il diritto internazionale. Nel diritto internazionale si trovano norme giuridiche di diritto internazionale che impongono nei doveri agli stati e troviamo regole che prevedono come gli stati che violino queste regole dovrebbero essere trattati. Noi oggi nel diritto internazionale a partire da seconda guerra mondiale abbiamo assistito a tre fenomeni: 1. Fenomeno della elaborazione in modo più preciso e articolato di quello che è il contenuto e al portata dei diritti umani. Il primo atto adottato da assemblea generale Onu nel 1948 è la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, identificano i diritti umani della persona. Questo documento nasce con una dichiarazione quindi no giuridicamente vincolante ma proprio perché idea fonante è che diritto internazionale già riconosca questi diritti, idea dichiarazione è di renderli direttamente percepibili. Sempre più di frequente si è fatto riferimento ala dichiarazione universale per identificare rapidamente obblighi nei confronti delle persone. 2 Diritti umani a seguito della prassi degli stati sono entrati a far parte del diritto internazionale consuetudinario e dunque sono vincolati per tutti stati. Questi diritti hanno portata erga omnes quindi tutti Sati hanno diritto di contestare ad altri stati violazione dei diritti umani. Corte giustizia ha riconosciuto che alcuni diritti fondamentali hanno acquisito stato di ius cogens, una particolare categoria di diritto internazionale consuetudinario che ha il carattere di esser inderogabile. Divieto di tortura è stato riconosciuto da corte di giustizia come divieto previsto dal diritto internazionale consuetudinario non solo erga omnes ma ius cogens. Nessuno stato può invocare nessuna ragione per giustificare l’aver sottoposto a tortura un individuo. Essendo diritto non scritto il diritto consuetudinario difficile da maneggiare. A partire da fine guerra abbiamo assistito a progressiva codificazione di trattati internazionali volti a definire in maniera precisa il contenuto e al portata di alcuni diritti. Abbiamo avuto prima grandi trattati universale sui diritti civili e politici, economici e sciali. Progressivamente convenzioni più specifiche, Convenzione internazionale contro la tortura, e ancora più specifiche come la convenzione di Istanbul u diritti donne. Oggi abbiamo tanti strumenti convenzionali che stabiliscono in via più articolata il contenuto e la portata dei diritti fondamentali della perdona. Tutti stati che ratificano trattai sono obbligati a rispettarli e se non lo fanno commettono illecito internazionale. Caratteristica di avere dei meccanismi volti a favorire, incentivare gli stati a rispettarli e a dissuadere dal violarli. Questi meccanismi sono di vario tipo, il più frequente è mandare relazioni periodicamente su quello che sta facendo per rispettare diritti previsti dal trattato. Spesso questi trattati prevedono la creazione di organismi di vigilanza che possono fare ispezioni. Abbiamo poi due strumenti, una risoluzione dell’assemblea generale delle Nazioni unite la quale si auto attribuita il poter di intervenire in caso di violazione di diritti gravi e il consiglio delle nazioni unite ha riconosciuto che Dichiarazione diritti umani paese giustifichi l’adozione di misure da parte del consiglio di sicurezza. Istituito poi human right council che si occupa del rispetto dei diritti fondamentali. C’è un’intera area nel diritto internazionale che si occupa di diritti fondamentali. 2. Regionalizzazione: diritti umani sono universali. Approccio diritto internaizonale è quello dell’universlitaà dei diritti. Sono per tutti, prescrivibili ecc. Però è chiaro che se si discute di modi in cui gli Stati possono operare tra di loro per chiarire meglio contenuto e portata dei diritti, qui le grandi differenze che esistono tra paesi del mondo hanno la loro importanza. Quetso perché sr gli stati devono cooperare è più facile che lo facciano quanod ci sono fattori pre giuridici che rendono piu omogeneo il contetso. Per mettere d’accordo 196 stai del mondo per definire diritti fondamentali fanciullo, devo tenere conto di 196 idee diverse, è più complicato trovare formulazioni che vadano bene per tutti. Fare trattato universale che nessuno ratifica è inutile. Abbiamo quindi assistito a un fenomeno di regionalizzazione, necessaria a far si che fossero costruite norme ad hoc. Vi son accordi regionali, ossia trattati che affrontano gli stessi temi ma in un contesto geografico più ristretto e quindi con più possibilità di trovar accordo su come dettagliare contenuto enorme e soprattutto su come realizzare gli strumenti di verifica. Accanto a Convenzione internazionale contro tortura abbiamo anche Convenzione europea contro tortura. 3 Fra paesi vicini è più facile adottare modelli di tutela più avanzati. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo è una delle più avanzate perché h previsto a possibilità per gli individui do fare ricorso a tribunale internazionale laddove stato membro della CEDU abbia violato diritti della persona. Si riconosce a individuo la possibilità di far accertare davanti a giudice sovranazionale che lo stato ha violato i diritti che la convenzione tutela. Per individuo significa che se giudici di uno stato non lo difendono, può andare di fronte a giudice sovranazionale, meno influenzato da considerazioni extra giuridiche. Nell’ambito della CEDU si è allargato e approfondito tutela. L’UE è il frutto di un processo di integrazione che nasce dopo seconda guerra mondiale. Il primo passo è comunità Europa carbone e acciaio, sull’onda de suo successo si parte con l’interazione europea elaborando la comunità europea di difesa e quella politica europea. Il primo voleva metter in comune il settore della difesa tra paesi fondatori per prevenire conflitti. Processo fondazione europea si basa su pace, sviluppo economico e sovrannazionalissimo. Comunità politica, integrazione che voleva prefigurare un accordo di tipo federale. Nel trattato sulla comunità politica europea si inizia a parlare dei diritti fondamentali. Trattato comunità europea di difesa bocciato a Francia e porta ad abbandono progetto, fallimento trascina con sé anche progetto di comunità politica europea. Per uscire da empass, si torna a formula Ceca e nasce comunità economica europea e EURATOM. Trattato di Roma, sarà agli occhi che non si parla da nessuna parte di diritti fondamentali della persona, nella letteratura si parla di silenzio dei trattai. Non se ne parla perché il terrore era che si fallisse nuovamente. Giustificazione formale era che Convenzione europea su diritti uomo c’era gia. Nei trattati di Roma non si parla espressamente. Però, una delle caratteristiche fondamentali del sistema dell’integrazione europea che lo distingue dalle normali organizzazioni internazionali è che individui sono soggetti di diritto della comunità cioè sono direttamente destinatari di norme giuridiche che ne fissano i diritti e i doveri. Gli individui sono soggetti del diritto dell’Ue. La corte di giustizia lo affermava fin dall’inizio dicendo che comunità Europa fosse comunità fondata sul rispetto del diritto in cui gli individui hanno dei diritti che vengono tutelati in quanto soggetti dell’ordinamento istituito dai trattati. Ma, se i diritti fondamentali della persona sono un attributo della persona in quanto persona, che ci si limita a riconoscere, e i cui rispetto è obbligo previsto da diritto internazionale, nel momento in cui dico che gli individui sono soggetti dell’ordinamento della comunità europea, immediatamente la domanda è : ordinamento comunità europea come tutela diritti fondamentali degli individui? Ed ecco che nonostante nei trattati non ci sia scritto niente, fin dall’inizio la corte di giustizia si è trova a dover sviscerare i come e il perché i diritti fondamentali venissero riconosciuti e tutelati da arte dell’ordinamento dall’UE, il tutto con un testo di trattai in cui non si parlava del tema. La corte nel silenzio dei trattati ha dovuto elaborare una propria dottrina giuridica per rispondere alla domanda: essendo pacifico che sei individuo e quindi hai diritti, come ordinamento Ue tutela questi diritti? Risposta a questa domanda fino a 2009 è stata prevalentemente affidata da una dottrina elaborata da corte di giustizia, ossia diritti fondamentali come principi generale, cui ha partire dal 2009 si è affiancata carta dei diritti fondamentale dell’Ue che enuncia diritti che Ue tutela e promuove, senza sostituire alla dottrina. 4 Lezione 2, 20/09 Proseguiamo con le fasi. A seguito di una serie di sentenze provenienti da corti costituzionali, le istituzioni europee si trovano di fronte a un deficit in materia di tutela dei diritti fondamentali. A fronte di un ordinamento basato solo su un’impronta economica, è dura! I trattati di fatto sono completamente silenti in temi di tutela de diritti umani, si occupano di libertà fondamentali in materia economica quindi libera circolazione merci, capitali e servici, ma tutte questioni che non riguardano la tutela dei diritti fondamentali. Emerge in modo preponderante la giurisprudenza della Corte di giustizia; è stata lei a prendere in modo graduale e progressivo, in mano la tematica dei diritti fondamentali nella propria giurisprudenza. Un primo caso riguardava il caso 29/69 Stauder, sentenza ove la Corte afferma che diritti fondamentali della persona fanno parte dei principi generale del diritto comunitario di cui la corte garantisce l’osservanza. Abbiamo questa prima osservazione in cui la corte in modo astratto i diritti della persona fanno parte dei principi della comunità. Nella stessa sentenza la corte stabilisce che la salvaguardia di questi diritti va garantita entro la struttura della comunità. Differentemente da quello che era stato imposto dalle corte costituzionali non trovano rilievo le norme previste dai singoli ordinamenti. I principi genarli erano limitati alle competenze della comunità e sono non comunicanti e non influenzati in questa prima fase dalle norme previste nei singoli ordinamenti. Se la costituzione italiana tutela un certo diritto in un certo modo questo non può o essere rivendicato di fronte a Unione. La Corte di giustizia sottolinea come la salvaguardia dei diritti fondamentali dovesse essere ispirata necessariamente alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri L’evoluzione della guri della corte, anni 70, è molto repentina. Immediatamente successivamente abbiamo un altro caso, internazionale Handelsgesellschaft in cui la corte torna sul tema. La corte ribadisce il primato del diritto comunitario sopra le norme nazionali poste a tutela dei diritti fondamentali. La corte riconosce che garantisce osservanza diritti fondamentali del proprio ordinamento e per fare ciò si ispira alle tradizioni comuni degli stati membri. La corte in modo autonomo e indipendente può elaborare i contenuti in materia di diritti fondamntali previsti nelle costituzioni dei vari stati. Allora stati erano 6 tuttavia costituzioni non prevedevano stesso contenuto riguarda diritti. La corte si auto attribuisce la facoltà di elaborare il contenuto di queste norme e applicarle in quanto prinicpi generale dell’ordinamento. 2 ragioni: non tuti stati tutelano diritti allo stesso e modo e poi perché comunque l’applicazione era funzionale al perseguimento all’obbiettivo principale ossia il sostenere il processo di integrazione europea. Da questa sentenza capiamo che cort elabora autonomamente in modo da riseeravris un margine discrezionale molto ampio. L’evoluzione repentina della giurisprudenza della Corte prosegue con il caso NOLd, 4/73: viene ribadito il ruolo delle tradizioni costituzionali comuni e viene aggiunto un nuovo elemento. La corte menziona i trattati internazionali relativi a tutela diritti uomo a cui stati membri hanno aderito; questi trattati, non menzionati specificamente, vengono equiparati alle tradizioni costituzionali comuni quali fonti da cui la corte può ricavare i diritti fondamentali come principi 5 generali. Non menziona esplicitamente perché la ratifica della Francia era ancora in corso, probabilmente per non collidere con percorso ratifica Francia all’UE, non si è voluta esprimere in modo specifico i trattati. Viene citata espressamente la CEDU allo scopo di sostenere il riconoscimento a livello comunitario della protezione del diritto in questione: il riferimento ai Trattati internazionali cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito fatto dalla Corte di giustizia appare motivato dall’esigenza non solo di ampliare le possibili fonti di ispirazione a tutti gli accordi internazionali pertinenti ma anche di sottolineare l’esistenza di un unanime consenso da parte degli Stati membri a ritenersi vincolati. Il richiamo alle norme sovranazionale ratificato da stati membri limita in modo significativo le problematiche identificate prima relativamente alle Costituzioni comuni. Trattato in tema di diritti umani ratificato da tutti stati membri presuppone un'unica unità di tutela. Per quanto riguarda elaborazione dei principi fondamentali derivanti da un trattato sovranazionale, il percorso è il margine di discrezionalità della corte è ridotto rispetto a prima. Nel caso nold la corte si limita a citare in modo generico i trattati senza fare riferimento alla CEDU. Nel caso Rocchini, un anno dopo, si menziona la CEDU ma nel frattempo Francia aveva portato a termine percorso ratifica. Un caso significativo è il caso 44/79 Hauer, in cui la corte riporta in una propria sentenza per esteso il dettato normativo di una diposizione della CEDU riguardante la tutela del diritto di proprietà. Il protocollo viene riportato ma la corte ne dà un’interpretazione autonoma, non subordinata all’interpretazione data dalla Corte EDU. Questo caso chiude questo primo filone della giurisprudenza Corte per quanto mattine elaborazione dei principi generali, anni 70. caso significativo perché corte ricostruisce percorso evolutivo della giurisprudenza pregressa. Possiamo definir con il caso Hauer compiuta la prima fase di progressivo inserimento di clausole di salvaguardia dei diritti umani all’interno del diritto comunitario. Con questa giurisprudenza a fronte del silenzio dei trattati e dalla pressione subita da corti costituzionali corte trova soluzione per far entrare per vie traverse la tutela dei diritti nell’ordinamento tramite l’elaborazione autonoma dei principi generali. Si completa così la questione. La protezione dei diritti fondamentali nel dibattito istituzionale degli anni ’70 Da fine anni 70 a fronte di questa presa di posizione della corte ci si rende conto all’interno delle istituzioni delle comunità europee come silenzio dei trattati non fosse più adeguato. Comunità via via iniziano a occuparsi di tematiche più ampie, iniziano la produzione di norme di diritto secondario, invasione più incisiva degli stati membri. Fondamentalmente vengono identificate 2 possibili soluzioni per risolvere problema: 6 3. Possibilità di aderire direttamente alla CEDU: avere comunità europea come membro Cedu al pari degli altri stati membri 4. Possibilità di elaborare catalogo autonomo dei diritti fondamentali da inserire o come allegato o all’interno trattati in occasione di una successiva revisione. Le possibilità non si escludono. Il primo passaggio è Dichiarazione informale della Commissione chiamata memorandum n. 5 del 76, la Commissione ritiene opportuno elaborare catalogo diritti e suggerisce di limitarsi a una dichiarazione e creare catalogo proprio. Il memorandum conteneva un’accurata analisi circa l’opportunità di adottare un autonomo catalogo dei diritti fondamentali ma concluderà suggerendo alle istituzioni di limitarsi ad adottare una dichiarazione di natura politica attestante la volontà e l’impegno da parte di queste a rispettare i diritti fondamentali. Limitarsi a uno strumento di natura politica non vincolante agevola i negoziati. La commissione riteneva che la redazione di un catalogo autonomo in ambito comunitario avrebbe comportato un complesso negoziato tra gli Stati membri della allora comunità europea e lunghi tempi di implementazione, ci si accontenta allora di una dichiarazione politica. Questo avviene nell’anno successivo, dove istituzioni europee adottano documento chiamato Dichiarazione congiunta dei diritti fondamnetali del 1977, documento non vincolante che rappresenta la prima espressione della volontà di rispettare i diritti fondamentali da parte delle istituzioni. Anni ‘80 Arriviamo negli anni 80, abbiamo u importante riforma dei trattai originali con l’atto unico europeo firmato nel 1986. Questo atto costituisce prima modifica sostanziale de trattato sulla comunità economica europea. Preambolo ci fornisce orientamento della centralità del tema dei diritti umani. L’importanza dell’atto unico europeo in relazione al tema dei diritti fondamntali è sottolineata nel preambolo in cui gli Stati membri affermano esplicitamente la volontà Di promuovere insieme la democrazia basandosi sui diritti fondamentali sanciti nelle Costituzioni e dalle leggi degli Stati membri, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea, in particolare la libertà l’uguaglianza e la giustizia sociale. L’enunciato si ispirava evidentemente alla giurisprudenza delle Corte di giustizia. Nel frattempo numero stati membri era aumentato, avevano aderito paesi nord Europa, non problematici e Grecia, Spagna e Portogallo, appena uscirai da regimi, con costituzioni non particolarmente belle. L’affermazione contenuta nel preambolo di garantire e promuovere democrazia basata su tutela diritti umani è top. L’atto unico non approfondisce nello specifico la materia, perché se da un alto alcune corti costituzionali spingevano per espandere diritti umani, dall’altro parte esecutivi di alcuni stati membri erano restii a affidare a comunità una competenza specifica in materia di diritti umani. Mentre a fronte dei successi sul versante economico, le istituzioni e altri stai membri ribadivano l’urgenza di estendere il modello comunitari di integrazione anche ad altri ambiti, non strettamente economici ma ritenuti rilevanti per il processo di integrazione europea. 7 Significativa è la risoluzione adottata dal parlamento europeo nel 1989 contenente la Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali. All’interno della dichiarazione, vista l’Unione sempre più stretta tra gli stati europei veniva fatto riferimento al concetto di cittadinanza. Viene quindi adottata la Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali cui le istituzioni comunitarie e gli stati membri erano invitati ad aderire. Anni ‘90 Giungiamo ad anni 90, questo pensiero ulteriormente approfondito per un fattore di natura esogena. Crolla muro Berlino, si inizia a guardare a paesi dell’est da sempre considerati dall’Ue come paesi che dovevano far parete dell’Ue una volta che regime finiva. Fattore esogeno porta ad aprire importante dibattito su allargamento competenze della comunità. Svolta messa nero su bianco con trattato di Maastricht del 1992. Viene trasformata da comunità economia europea in comunità europea, indicazione della sensibilità di agire al di fuori della sfera economica. Inoltre viene creata l’Unione europea che si occupa di settori diversi a cui inizialmente stati membri affidano importanti tematiche come approfondimento in materia di politica estera (secondo pilastro), e dalla cooperazione in materia giudiziaria e di polizia (terzo pilastro). Questo nuovo quadro istituzionale fa emergere la tematica dei diritti fondamentali, innanzitutto il secondo e terzo pilastro si sarebbero sviluppati secondo il metodo intergovernativo, e da materie dell’Unione viene esclusa la giurisdizione della corte di giustizia. Oltre ad ampliamento competenze abbiamo che il trattato formalizza da punto di vista normativo la tutela dei diritti fondamentali che vengono introdotti. Viene cristallizza all’interno trattato l’elaborazione della pregressa corte di giustizia. Dopo aver richiamato i principi democratici su cui si fondono i sistemi di governo degli Stati membri viene enunciato che l’unione rispetti i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali e quali risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri in quanto principi generali del diritto comunitario. Non viene ancora dato contento specifico ma dato riferimento generale che cristallizzato azione svolta nei decenni precedenti da corte giustizia. Un’altra innovazione importante del trattato di Maastricht è introduzione cittadinanza europea, garantita a chiunque disponga di cittadinanza di uno stato membro, aggiungendo si a cittadinanza nazionale. Potenziato diritto circolazione, si parla ora non di laboratori e basta ma di cittadini europei che possono circolare e soggiornare nel territorio degli stati membri. Introdotto diritto per cittadini europei di godere di elettorato attivo e passivo per elezioni locali e parlamento europeo, a prescindere da paese di residenza. Se cittadino italiano va per più di 3 mesi in un altro paese, e si svolgono elezioni europee può votare sia in Francia che in Italia. Dopo entrata in vigore di Maastricht c’è accelerazione percorso, parlamento europeo si esprime con risoluzione a favore dell’adesione della comunità alla CEDU e nello stesso anno, 1994, viene richiesto un parere dalla Corte di giustizia dove vengono poste alla corte due questioni: 5. Compatibilità con i trattati a adesione: trattati permettono a comunità di aderire alla Cedu? 6. Competenze comunità europea di concludere questo accordo: Richiesto questo parere 2/94 da consiglio. Sulla prima questione corte risponde di non potersi pronunciare in quanto non fosse stato ancora elaborato contenuto accordo. 8 Seconda questione è problematica, la corte ripercorre evoluzione giurisprudenza in materia di diritti fondamentali ma tuttavia conclude negando che la protezione dei diritti fondamentali possa considerarsi in quanto tale un obiettivo proprio della comunità perché comunità mantengono obiettivi di perseguire integrazione economica. Tutela dei diritti fondamentali assume ruolo incidentale ma non emerge in rilievo tra obiettivi specifici della comunità. Questo parere costituisce un freno pesante per quanto riguarda il filone della tutela dei dritti fondamentali, per il momento accantonata la questione. Da questo momento corte si rende conto di aver adottato posizione rigida e nella propria giurisprudenza inizia a richiamare esplicitamente la giurisprudenza della corte europea dei diritti dell’uomo con l’intenzione di costruire rapporto costruttivo tra le corti. Corte ribadisce che ordinamenti sono autonomi ma vuole costruire rapporto collaborativo tra i duo organi e inizia a richiamare giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Trattato di Amsterdam Torniamo alla questione dell’introduzione di norme specifiche all’interno dei trattati. Il passo successivo è il Trattato di Amsterdam, abbiamo alcune significative menzioni nel tema dei ditti. Trattato di Amsterdam, firmato 1997Viene sancito he Ue si fonda su principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri. Trattato formalizza criteri Copenaghen 93, delineate clausole rispettati dall’est Europe che si affacciano a percorso integrazione. I criteri di Copenaghen erano le condizioni che ogni stato terzo candidato dall’adesione dell’Ue si impegnava a rispettare, tra questi vi sono la richiesta di istituzioni stabili che garantiscono democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell’uomo e il rispetto e la tutela delle minoranze. Formalizzati all’interno del trattato stabilendo che stati terzi candidati ad adesione debba rispettare condizioni minime. Procedura volta a sanzionare la violazione di questi valori commesse da paesi membri Tematica relativa ad adozione catalogo specifico in materia di diritti sembrava via giusta da seguire dopo parere 2/94. Si ritorna all’idea di delineare catalogo proprio. Questo diventa importante a fronte dell’allargamento delle competenze dell’unione in particolare in materia delicate come quelle del terzo pilastro. Altro argomento che rafforza questa necessità era il rigore con cui la tutela dei diritti umani veniva pretesa da stati terzi in via di adesione. Aveva attirato una sorta di antitetica, si pretendeva livello tutela elevato per paesi che stavano entrando ma loro avevano democrazie consolidate che non si impregnavano a dotarsi di un corpus normativo sufficiente. Carta di Nizza Arriviamo a 1999, Consilio europeo a fronte delle critiche constatava necessità di elaborare carta dei diritti fondamentali e affidata a comitato ad hoc chiamato Convention il computo di elaborare 9 questo documento. Comitato doveva farlo in tempi stringenti, circa un anno. Questo avviene, commissione consegna a consiglio europeo nel 2000 questo catalogo di diritti fondamentali definito Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, ufficialmente proclamata nel dicembre del 2000 da parte di Consiglio, parlamento e commissione. Proclamazione formale della Carta, gesto simbolico ma in concreto inizialmente rientrava nell’ambito di un documento avente natura simbolica, politica. Perché non essendo stato adottato come atto delle istituzioni, la carta non godeva di efficacia giuridica vincolante e norme inserite nel catalogo non potevano essere invocate dinanzi a corte di giustizia, era solo una dichiarazione politica. Con questa Carta l’Unione si dotava finalmente di un proprio catalogo di diritti fondamentali, tuttavia non aveva efficacia giuridica vincolante. Da un punto di vista istituzionale sia parlamento che commissione insistevano per un immediato inserimento della carta all’interno del diritto primario dell’unione. Questo trovava da subito una forte chiusura da parte di molti stati membri, soprattutto regno unito. Stati membri si oppongono a introduzione carta all’interno dei trattati perché ritiene sufficiente disporre della carta come documento ma limitatamente a livello informale. La carta menziona va diritti e principi già vigenti nell’ordinamento europeo. Altri diritti contenuti erano la mera riproduzione di norme sanciti nel trattato diritti derivanti da cittadinanza europea erano stati esplicati all’interno dei trattati sull’unione, pari pari riprodotto nel trattato. Questi diritti inseriti nella carta non potevano essere invocati come giuridicamente vincolanti ma potevano esserlo fatto attingendo da ordinamento. Corte di giustizia faceva più frequente richiamo alle disposizioni della carta di Nizza quale elemento id supporto nel processo di individuazione die diritti fondamentali tutelati quali principi generali dell’ordinamento istruito dai Trattati. Al di là della questione giuridica riguardo il suo valore, la Carta di Nizza ha rappresento l’espressione di un’identità europea comune che aveva già trovato espressione nell’istituzione della cittadinanza europea. Con la Carta d Nizza venivano esplicitato in un atto di alto valore politico i valori fondati dell’Ue la quale si faceva garante e promotrice di essi. Corte di giustizia da 2003 inizia a fare richiami frequenti alla Carta affiancano la a CEDU quali fonti di ispirazione per elaborare principi generali in materia di diritti fondamentali. Trattato fallito che adotta Costituzione per l’Unione europea Nel 2004 processo rapido e in pochissimo temo redatto trattato che adotta costituzione per Europa, ratifica trattato sottoposta a referendum nel 2005 in Francia e paesi bassi, esito negativo e non entrare mai in vigore. La costituzione avrebbe incorporato la Carta di Nizza al suo interno, il catalogo dei diritti sarebbe stata elevata a norma di rango primario. Con trattato costituzione sarebbe riemersa questione di adesione Unione alla CEDU in quanto il trattato costituzione dota unione di competenza esplicita in materia di diritti fondamentali andando a superare la censura della corte. Non solo, si vincolava unione a aderire alla Cedu, all’interno della costruzione era previsto che unione perseguisse adesione alla Cedu. Adesione on sarebbe diventato una possibilità ma un obbligo giuridico. 10 Trattato di Lisbona riprenderà in mano il trattato costituzione, eliminerà la parola costituzione ed effettuerà minime modifiche per rendere digeribile il contenuto ai governi più restii e a quel ramo dell’opinione pubblica timorosa che sovranità nazionali andassero intaccate. Questo porterà a superare ostacolo della mancata ratifica e permetterà con Lisbona il raggiungimento della carta come fonte avente natura giuridica vincolante annoverata tra norme di diritto primario. Non viene per il momento incorporata la Carta all’interno del trattato ma comunque assume natura di norma giuridica vincolante. Esito dell’evoluzione giurisprudenziale della cote di giustizia circa ruolo diritti fondamentali nell’Unione. Ha caratteri diversi rispetto al ruolo che diritti hanno negli ordinamenti nazionali per l fatto che Ue non è uno stato. Nonostante tutte le evoluzioni, la corte di giustizia non ha mai cambiato questa impostazione: alcune peculiarità del modo in cui la corte applica i diritti fondamentale nell’unione discendono dalle peculiarità del sistema nazionale che sorge con i trattati. Il punto di arrivo è che secondo la corte di giustizia i diritti fondamentali pur non essendo menzionati espressamente, fanno parte del sistema del diritto dell’Unione quali principi generali ricavati dai trattati. Il che significa che questi principi sono innanzitutto sotto ordinati rispetto alle norme dei trattati. Un principio implicito ricavato dai trattati non può mai essere utilizzato per derogare alle norme dei trattati. Questa scelta della corte pur essendo legata alla qualificazione dell’ordinamento dell’Unione come una comunità fondata sul diritto e come un ordinamento speciale ecc, ha anche due fondamentali principi. Nel momento in cui i trattati riconoscono a individui la qualità di soggetti dell’ordinamento, questi individui fanno arte dell’ordinamento con i loro diritti fondamentali. La corte da un lato riconosce che la tutela dei diritti fondamentali della persona fa parte dell’ordinamento giuridico dell’UE e proprio per questo ha alcune caratteristiche che discendono dal carattere dell’ordinamento giuridico dell’UE e queste caratteristiche sono: 7. In primis questa tutela deve rispettare il principio cardine del sistema dell’Unione ossia il principio di attribuzione ossia che Ue ha solo competenze che le son attribuite dai trattati. Come dice la corte nel parere 2/95, stati membri non avevano all’epoca attribuito all’UE una competenza generale in materia di tutela dei diritti umani. La conseguenza del coordinamento tra principio attribuzione e tutela dirti è che Unione non può tutelare i diritti in quanto tale perché l’Unione ha la competenza a tutelare i diritti sono in quegli ambiti per i quali gli stati membri hanno attribuito la competenza all’Unione. L’unione nei settori di non competenza non può neanche agire a tutela dei diritti fondamentateli. Come per tutto ciò che fa l’unione, prima di chiedersi che cosa può fare per tutelare i diritti, bisogna chiedersi se la materia fa parte delle competenze dell’Unione, in caso contrario unione non può agire. L’unione deve giustificare le proprie azioni identificano la base giuridica delle competenze, solo dopo può agire. Se può agire allora deve anche in questa azione riconoscere, tutelare e promuovere i diritti fondamentali. 8. Aspetto legato al principio del primato del diritto dell’Unione: nel momento in cui l’Unione sia munita di competenze esercitati attraverso adozione di atti, qualora questi atti o nome dell’ordinamento siano direttamente applicabili, queste norme prevalgono sulle norme dell’ordinamento degli stati membri. Il principio de primato viene affermato dalla Corte di 11 giustizia anche nel settore della tutela dei diritti fondamentali. La corte no affronta questo tema in nodo diverso rispetto a come affronta il tema generale del rapporto tra le norme dello stato e le norme dell’Unione. L’unione a partire da anni 70 tutela con grande capacità i diritti fondamentali. Conviene invocare le norme di tutela dell’Unione per difendere i diritti fondamentali della persona sul presupposto che Unione sia competente e che norme diritto unione prevalgono. Nel corso degli anni abbiamo accumulato un’abbondante giurisprudenza che partendo dalla teoria dei principi ha progressivamente arricchito di contenuto questi principi. La corte si ispira a principi internazionali, la convenzione Europa sui diritti dell’uomo è la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. La corte di giustizia fa largo uso della CEDU quando deve stabilire il contenuto dei diritti fondamentali e questo sempre rispettano il quadro istituzionali dell’Unione. Lue non è vincolata dalle tradizioni costituzionali, nè dalla Cedu. Nel sistema dell’Unione le norme fondamentali sono i trattati. Questa era la posizione della corte di giustizia con cui si son confrontati i legislatori del fallito trattato costituzionale. Costituzione per l’Europa tenta nei primi 2000, prevedeva la Carta di Nizza. Da un lato non era del tutto vero che trattato costituzionale fosse costituzione per l’Europa, secondo tanti studi il trattato era un trattato internazionale esattamente come quelli che lo avevano preceduto. Al di là di un l’ingaggio che utilizzava termini ricondotti al diritto costituzionale non rifletteva il contenuto. Il fallimento è stato rimedio con il Trattato di Amsterdam del 2009, attualmente in vigore. CEDU: Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, trattato adottato nel 1950 Carta di Nizza: Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ha acquisito valore vincolante nel 2009 grazie a Trattato di Lisbona Trattato di Lisbona C’è unione, fine distinzione tre pilastri, abbiamo TUE e TFUE. Trattato di revisione conosciuto come Trattato di Lisbona. L’attenzione alla protezione dei diritti umani emerge in alcune disposizioni del TUE. Il trattato di Lisbona ha apportato modifiche significative al TUE e al TFUE: 9. Aumento democraticità: potenziato ruolo parlamento europeo che ha ottenuto più poteri legislativi rendendo Unione più democratica. Inoltre ottiene potere di coodecisione. 10. Estensione maggioranza qualificata: riduzione casi in cui per votare era chiesta sull’unanimità all’interno del Consiglio dell’UE. 12 11. Introduzione personalità giuridica unica per l’Unione, per cui può agire con soggetto di diritto internazionale, firmare trattati. 12. Creazione nuove cariche istituzionali 13. Rafforzamento della dimensione dei diritti umani: ha reso vincolante la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Trattato Lisbona ha riformato il TUE con l’obiettivo di rendere l’Ue più democratica e attenta a tema diritti umani Articolo 2 del trattato sull’Unione indica quali sono i valori su cui si fonda l’Unione europea, prima si chiamavano principi ora si parla di valori, qualcosa che quindi caratterizza fortemente un’istituzione. Questo passaggio tra principi e valori voglia sottolineare che mentre i principi rimangono principi fino a che non vengono attuati, i valori sono qualcosa che ha un impatto e agisce a prescindere da che vi si dia attuazione perché sono già presenti nel sistema. Questa tesi legge nel passaggio tra principi e valor un passaggio tra una norma che guida il processo legislativo ma che sino a quando non ha attuazioni in atti legislativi rimane solo una norma non applicabile, in una norma che guida il processo legislativo ma può anche valere d sola come espressione di obblighi giuridici e conseguenze giuridiche che prescindono dagli atti di attuazione. Articolo 2 identifica alcune categorie generalissime quale valore del sistema: il rispetto della dignità umana, della libertà, democrazia, uguaglianza, stato diritto, rispetto diritti umani. È una rappresentazione sintetica che tra l’altro fa riferimento a concetti che a loro volta richiedono u interpretazione. Questi valori si ritrovano nella carta dei diritti fondamentali. Quando articolo 2 fa riferimento a questi termini intende i diritti che trovano espressione nella carta dei diritti fondamentali. La seconda parte dall’articolo 2 dice che questi valori sono comuni agli stati membri. Questa affermazione ci dice che i valori su cui si fonda l’Unione sono valori riconosciuti, rispettati e tutelati da tutti gli stati membri, l’adesione all’UE implica adesione a questi valori. Questo aspetto è importante perché proprio sulla condivisione dei valori comuni la corte di giustizia ha re interpretato un concetto che aveva sempre utilizzato. Ricordiamo sentenza Cassis, un rum alla sua vendita si opponeva la Germania in quanto alcolico prodotto con un procedimento di produzione che non rispettava legge Germania, la corte afferma che in forza del princpio della fiducia reciproca, se un prodotto è stato messo legittimamente in commercio in uno stato membro, può circolare liberamente e stati membri non possono porre barriere alle circolazione merci. Principio fiducia reciproca. Oggi questo princpio trova fondamento nell’articolo 2. Sempre nell’articolo 2 si parla di giustizia e solidarietà (nuovamente sono due titoli dei capitoli della Carta). Tutti i valori espressi dall’articolo 2 sono fondanti il sistema dell’Unione. L’articolo 3 sviluppa il contenuto dell’articolo 2 perché dice che Unione si prefigge di promuovere la pace, i valori (richiamo a articolo2) e benessere dei suoi popoli. Praticamente ogni aspetto dei compiti e fini è obiettivi attribuiti all’unione ha forti implicazioni in materia di tutela dei diritti fondamentali. Nel punto 6 è specificato che l’unico agisce in ragione delle competenze che le son attribuite dai trattati. 13 Articolo 6: più importante a valle delle modifiche apportate dal trattato di Lisbona. L’articolo 6 è fondato sostanzialmente su 3 capi saldi: 14. La CEDU: articolo 6 paragrafo 2 dice che l’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Questa norma è la risposta istituzionale al parere 2/94, che era stato inteso come un parere che affermava che comunità Europa non poteva aderire a CEDU perché per aderire comunità deve prima dimostrare di essere competente. La risposta del legislatore è affermare che Unione aderisce alla CEDU. (non è una scelta, l’Unione deve aderire, non si pone la possibilità c’è istituzioni dell’Unione decidano di non aderire, adesione è obbligo). Una delle prime cose fatte da commissione quando è entrato in vigore trattato di Lisbona è stato fa partire processo adesione alla CEDU. L’unione non ha ancora aderito alla CEDU, c’è stato parere 2/13 in cui Corte, risolto problema dell’assenza di una norma che autorizzasse Ue ad aderire, ha presentato una serie di problemi strutturali. Ora ci sono negoziati per un nuovo trattato di adesione. Nonostante trattato di Lisbona preveda esplicitamente l'adesione nell’articolo 6, l’Ue non ha ancora aderito alla CEDU. 15. I principi generali: i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU fanno parte del diritto dell’Ue in quanto principi generali. Affermare questo non è a caso, la locuzione principi generali è usata dalla corte di giustizia per identificare il modello di tutela dei diritti fondamentali. Norma mi dice che tutta la giurisprudenza usata da corte giustizia per garantire tutela diritti fondamentateli vale ancora oggi. Trattato di Lisbona non cambia. Principi generali possono essere utilizzati dalla Corte per adeguarsi alle evoluzioni, categoria dei princpio è uno strumento flessibile. La corte può aggiornare questa categoria ispirandosi all'evoluzione del diritto internazionale. Articolo 3 mantiene idea che Unione non ha competenza in materia dei diritti umani quando questa competenza non è definita nei trattati. Unione aderisce alla Convenzione ma ciò non introduce nuova competenza, unione continua a non avere un competenza generale in materia dei diritti umani. Eventuale adesione ala Cedu non cambierà questo, unione aderirà nel rispetto del principio di attribuzione. 16. La Carta dei diritti Nizza: l’Unione secondo l’articolo 6, riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che ha lo steso valore giuridico dei trattati. Grande novità trattato di Lisbona è che ogni carta è uno strumento giuridicamente vincolante avente lo stesso valore giuridico dei trattati. Il sistema costituzionale dell’Unione, a leggere il par. 1dell’arricolo 6 non si fonda su due trattati da su 3, tue, tfue e carta. Nessuno nega che la carta sia uno strumento giuridicamente vincolante tuttavia la carta non è la sessa cosa dei trattati e questo me lo dice l’articolo 6 nel secondo paragrafo in cui si dice che le disposizioni della carta non estendono in alcun modo le competenze dell’unione definite nei trattati. Anche rispetto alla carta ritroviamo la precisazione che nell’articolo 2 facciamo rispetto alla Cedu e nell’articolo 3 rispetto a principi generali. Carta si applica solo se prima si identifica quale è la base giuridica che da competenza all’Unione. Sapendo quando possa esser espansiva la distribuzione di competenza dei diritti umani, i reattori di Lisbona hanno chiarito che 14 diversamente dai trattai, l carta non può attribuire competenza all’unione, quindi carta non è come trattati. Un’altra differenza tra la carta e i trattati: se si leggono i trattati si nota che nei trattati non si parla mai di criteri comuni con cui diritto unione viene applicato, corte è unico organo che decide quale sia contenuto e portata del diritto dell’Unione. Il trattato di Lisbona mi dice che diversamente da tutte le altre norme dei trattati, i diritti, le libertà e i principi della carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titlo7 della carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione. In maniera eccezionale la carta ha delle regole che dicono come si applica la carta. C’è quindi un tentativo degli stati membri di bilanciare il riconoscimento di vincolatività giuridica della carta per evitare boh. Seconda parte della disposizione dice: tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta che indicano le fonti di tali disposizioni. Il legislatore sta dicendo alla corte di giustizia di tenere in debito conto la carta. La corte rispetta l’indicazione del trattato ribadendo che tiene conto. La terza differenza tra carta e trattati: Lezione 4, 27/09 Recap: trattato Lisbona modifica situazione preesistente e carta diventa strumento con stesso valore giuridico dei trattati. Sotto tre profili carta non può essere equiparata perfettamente a trattati: 1. Redattori carta hanno specificamente menzionato che carta non può essere utilizzata come base giuridica per attribuzione competenze all’unione europea. Quindi situazione realizzata prima dell’adozione della Carta secondo cui il sistema dei trattati non prevedono competenze generali ma diritti fondamentali permane e quindi l’Unione non ha una competenza generale in materia di diritti fondamentali; se ha Na competenza la sua azione deve con formarsi agli obblighi che discendono dal generale obbligo di rispettare, tutelare e promuovere i diritti fondamentali. 2. Mentre per i trattati non c’è vincolo interpretativa di cui la Corte è l’interpretatrice, per la Carta sono previsti dei criteri di interpretazione della Carta è ci sono le spiegazioni, che sono ulteriore tentativo dei Redattori di influenzare e rendere prevedibile il percorso ermeneutico adottato. 3. Risulta per effetto del rinvio che l’articolo 6 fa ai criteri di applicazione carta contenuti nel titolo 7 della Carta stessa. Se prendiamo titolo 7 della Carta questo recita: disposizioni generale che disciplinano l’interpretazione e l’applicazione della carta, troviamo parametri interpretativa da usare per interpretare carta. C’è ne è uno che rende carta diversi, articolo 52 par. 2 prevede che i diritti riconosciuti dalla Carta per i quali i trattati prevedono disposizioni, si esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti. Per vedere che vuol dire andiamo a vedere le spiegazioni relative dall’articolo 52: “il paragrafo 2 fa riferimento a diritti che erano già espressamente garantiti nel trattato che istituisce la comunità europea e sono stati riconosciuti nella carta e che ora figurano nei trattati (diritti derivanti da cittadinanza unione). Esso chiarisce che tali diritti restano soggetti alle condizioni e ai limiti applicatiti al diritto dell’Unione su cui si fondano e che sono fissati nei trattati. La carta non modifica il sistema dei diritti accordato dal trattato della Comunità europea e ripresi nei trattati TUE e TFUE”. 15 Spiegazioni chiariscono che non è vero che la Carta e i trattati sono sullo steso piano, la Carta ha stesso valore giuridico nel senso che disposizioni sono sovraordinata al diritto secondario ma la Carta non modifica il sistema dei diritti accordato nei trattati. Il che significa che se uno stesso diritto già previsto nei trattati è presente nella carta e nei trattati di fatto sì applicano solo i trattati. Vediamo niella giurisprudenza della Corte di giustizia la quale quando trattati di diritti cita esclusivamente i trattati perché sono quelle le norme che trovano applicazioni. Ma allora Carta non è identica ai trattati. Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea l’articolo 6 ha cristallizzato il risultato della lunga e complessa evoluzione della disciplina in tema di diritti fondamentali in seno all’ordinamento giuridico dell’Unione e ha riconosciuto alla Carta carattere giuridicamente vincolante con lo stesso valore dei Trattati. Usiamo quella diventata vincolante per effetto del trattato di Lisbona, non è Carta di Nizza ma usiamo il testo della Carta modificata nel 2007. Inizia con: il parlamento, il consiglio e la commissione proclamano solennemente quale carta dei diritti fondamentali dell’Unione il testo riportato in appresso. Questo crea problema perché il testo della Carta non è quello proclamano solennemente da queste istituzioni perché testo è stato modificato nel 2007 dalla Convention, questa aveva il mandato di apportare necessarie modifiche. Ci si interroga come la Carta possa essere modificata, un problema teorico perché ad oggi non c’è esigenza di modificare testo della Carta, ci si chiede come la Carta si modifichi. La carta nasce da un preciso progetto ossia la Carta di Nizza, ed era stata redatta con un procedimento speciale indetto ad hoc. Ci sono delle disposizioni nei trattati che dicono con quali procedimenti si possono modificare i trattati ma la Carta non lo dice. Il fatto che carta abbia stesso valore giuridico trattati fa si che per modificarla si debba adottare procedura modifica prevista per i trattati? Boh, c’è una differenza, il modo in cui è nata carta è diverso, vi era ampio coinvolgimento di soggetti diversi dagli stati nel processo di elaborazione e revisione carta proprio perché parlano di dirti fondamentali sembrava logico che fosse espressione non solo di statti ma anche della società civile europea. Nel processo di revisione dei trattati vi sono solo stati. Ci si chiede se la carta non richiederebbe per la sua modifica un processo analogo a quello usato per la sua creazione, ad hoc. Carta va modificata con procedimento ordinari ma nulla vieta che nel processo di elaborazione di modifiche venga adottato un modello analogo a quello usato per la sua adozione. Abbiamo un preambolo: il preambolo di un testo internazionale non ha valore giuridico vincolante, serve per dare alcune linee guida su quelli che sono obiettivi generali perseguiti da adozione di un certo testo. Leggere il preambolo ci permette di capire cosa si voleva fare quando si è redatta la carta. “I popoli europei nel creare tra loro un’unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni. 16 Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l’Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L’Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell’identità nazionale degli Stati membri e dell’ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento. A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell’evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici. La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell’Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull’Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d’Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo. Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future. Pertanto, l’Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito.” La grande differenza rispetto al preambolo dei trattati dell’Unione è che mentre i Trattati nominano gli Stati, la Carta si focalizza sui popoli! Azione dell’Unione che per definizione tende ad applicarsi ovunque in Europa allo stesso modo si coordini con le diversità nel concepire il contenuto e la portata dei valori che dipendono dalla diversità delle culture, dell’identità nazionali deli stati membro e dell’ordinamento dei loro pubblici poteri. Vedremo bilanciamento che vi è tra azioni dell’Unione nel provvedere al rispetto dei diritti fondamentali e stati membri che percepiscono diversamente l’esigenza che azione Unione non travalichi il rispetto delle diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei. Tutela diritti tiene conto delle caratteristiche strutturali dell’Unione e degli obiettivi di diritti umani. Tutela diritti fondamentali è funzionale alla realizzazione degli obiettivi dei trattati ma quando un obiettivo del trattato vien in rilievo rispetto a diritto fondamentale è il diritto fondamentale ad esser interpretato affinché vada bene con obiettivo trattato e non viceversa. La carta serve a rendere più visibili i diritti. Abbiamo 50 articoli articolari in 6 titoli: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia. Questi macro ambiti sono ripresi nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea. Partiamo dall’articolo 51, l’ambito di applicazione: 17 1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze. 2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati. Principio sussidiarietà regola l’attribuzione delle competenze dell’unione la quale è dotata di competenze esclusive e competenze concorrenti, per le competenze concorrenti Ue deve dimostrare che livello di azione richiesto per realizzare determinati obiettivi e il livello dell’Unione non potendo quell’obiettivo essere realizzato da azione stati membri. Quindi anche se stiamo parlando di diritti fondamentali non cambiamo le regole, l’Unione anche se detta disciplina che si occupa di diritti fondamentali deve rispettare principio di sussidiarietà. Nel paragrafo 1, si applicano a Stati membri, abbiamo una limitazione ossia “esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione”. La carta si applica in un modo alle istituzioni e in un modo diverso agli stati membri. Percepiamo un’altra tensione sottostante la nostra materia per cui gli Stati membri si sono decisi a creare la Carta ma non vogliono in nessun modo che carta diventi strumento per la corte di giustizia per far fare qualcosa agli stati che non vogliono. Abbiamo maniacale ripresa del concetto per cui la Carta non modifica in nessun modo le competenze dell’Unione, lo dice articolo 6 del TUE, lo ripete articolo 51 e 52.2 di quello di prima. Si vuole rendere chiaro il tema. La Carta non si può mai usare per dare competenze all’unione o per modificare Trattati. Vediamo cosa dicono le spiegazioni: mira a stabilire che la Carta si applica alle istituzioni e agli organi dell’Ue nel rispetto del principio di sussidiarietà (…) il termine istituzioni è consacrato nei trattati. L’espressione organi e agenzie è abitualmente utilizzato nei trattati per designare tutte le istanze istituite dai trattati o da atti di diritto derivato. Allora so che tutte le articolazioni della struttura istituzionale e ordinamentale dell’Unione deve rispettare la Carta perché questa si applica a questi destinatari senza limitazioni a meno che non sia il principio di sussidiarietà. In generale nel rispetto del principio di attribuzione. Se Unione agisce in u settore di sua competenza le sue norme e azioni non possono violare diritti fondamentali e obiettivi perseguire devono tenere conto del l’esigenza di non interferire i diritti fondamentali. La specificità dell’articolo 51 ha portato la commissione europea a formalizzare nel processo di formazione delle proposte di adozione di atti, deve necessariamente essere presente una valutazione dell’impatto della proposta sui diritti fondamentali. Tutte le proposte devono avere una parte in cui commissione afferma che è stata esaminata valutazione del rispetto dei diritti fondamentali. Ferma restando l’insussistenza di una competenza generale dell’Unione in materia di diritti fondamentali occorre osservare che l’articolo 51.1 della Carta prescrive ai soggetti destinatari della Carta anche di promuovere i principi ed assicurare il rispetto dei diritti sanciti in essa. La disposizione letta in combinato con il paragrafo 2 dell’articolo 51 della Carta va intesa nel senso che oltre a imporre obblighi negativa in capo ai destinatari della Carta, essa legittima l’Unione, nell’esercizio delle proprie competenze conformemente alle disposizioni dei Trattati ad adottare gli atti necessari per promuovere i principi ed assicurare il rispetto dei diritti garantiti nel Catalogo. 18 Sentenza della Corte 20 settembre 2016 da guardare bene Crisi finanziaria globale che ha colpito mondo qualche anni fa, Unione non aveva competenze a riguardo. Nei momenti di grande crisi stati membri sanno che mettendo insieme forse si esce, per questo è stato creato il, meccanismo europeo di stabilità, MES il cui meccanismo era che Unione desse a stato capitali che non si riuscivano a trovare sul mercato normale, Il MES: se non riesci a finanziarti con strumenti ordinari ci pensava Unione europea ma in cambio pretende delle riforme. Nel famoso base Pringle, uno dei soggetti vittime di questi programmi di politica economia concordati in ambito MES che prevedono azzeramento obbligazioni vendute a investitori gne gne, misure che colpivano azionisti e investitori del settore finanziario di quel paese. Tra i vari strumenti vi era quello di contestare la legittimità di queste misure in particolare violazione della proprietà. La sentenza Pringle disse che il ricorrente non potesse richiedere niente in quanto il MES è trattato fatto da stati membri ma non è un trattato dell’Unione europea. Sentenza dice che Unione europea può essere impegnata solo da trattati che va unione europea. Ue non aveva competenze nel settore finanziario. È vero che stati membri hanno deciso di fare questo trattato ma lo hanno deciso come stati, non o rende trattato Ue se si è fuori dalle competenze. Atti del MES non sono atti dell’Ue, e quindi corte di giustizia non è competente a esaminare la legittimità di questi. L’avvocato che assiste dice che atti sono adottati con la partecipazione della Commissione e della banca centrale europea. Il signor avvocato della… advertising fa ricorso contro commissione europea volta a ottenere risarcimento danno derivante dalle misure conseguenti all’adozione di certe misure del MES: il tribunale respinge. Come sottolineato dalla Corte nella sentenza le funzioni affidato alla commissione e alla banca nell’ambito del MES non implicano alcun potere decisionale, non impegno unione ma solo MES. Dunque in conclusione MES non è sistema gestito da UE. Tuttavia se siffatta conclusione incide sulle condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento, questa conclusione non vieta che si possano contestare alla commissione e alla banca comportamento illegittima connessi all’adozione del MES. Corte dice che qui non vinee contestato danno causato dall’alto ma dal comportamento di un’istituzione, valutazione va fatta allora in modo autonomo. In base a TUE, l’articolo 17 si doveva monitorare compatibilità con il diritto dell’Unione dei protocollo d’intesa conclusi dal MES. Secondo loro veniva violata norma 17 della Carta per cui ogni persona ha il diritto di godere della proprietà.. Avvocati dicono che misura adottata dal MES viola diritti di proprietà e quindi commissione europea è responsabile. Ma la commissione agiva per il MES quindi non come commissione europea all’interno della comunità europea. Corte dice che non importa, perché articolo 51 non prevede limitazione al fatto che la Carta si applichi alle istituzioni, la carta si applica sempre compreso quando queste agiscono al di fuori del quadro giuridico dell’Unione. Se la commissione agisce, che sia in ambito UE o no, deve rispettare i diritti fondamentali. 19 4/10/24 l’incidenza della Carta sulle posizioni giuridiche degli individui è stato sostenuto che la Carta sembra affermare di poter esplicare soltanto un’efficacia diretta verticale ascendente ossia fondare pretese degli individui solo rispetto alle istituzioni e rispetto afli stati membri allorchè questi ultimi agiscano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Dovrebbe essere pero un’efficacia orizzontale dei diritti fondamentali enunciati dalla Carta ossia nei rapporti intercorrenti tra privati. Questo orientamento di fonda su una interpretazione letterale del disposto del primo periodo dell’articolo 51.1 della Carta ai sensi del quale le disposizoni della Carta dsi applicano alle Istituzioni dell’Unione e agli stati membri. Questa interpretazione non è condivisibile perche l’articolo 51.1 della Carta riguarda i limiti entro cui i diritti fondamentali enunciati dalla Xarta sono vincolanti per le istituzioni dell’Unine e per gli stati membir mentre nulla dispone in ordine alla questione degli effetti evrticali e orizzontali. È pacifico nella giurisprudenza della Corte di giustizia che disposizioni di rango primario di diritto dell’Unione possano comunque fondare in capo agli individui posizioni giuridiche soggettive direttamente tutelabili di fronte ai giudici nazionali. Con riguardo alla carta che a seguito del trattato di Lisbona è diventata fonte di rango primario nessuna disposizione di essa prevede esplicitamente l'esclusione dell'efficacia diretta della stessa. L'articolo 52.5 della carta stabilisce che le disposizioni della carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi ed esecutivi adottati da istituzioni organi e organismi dell'unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'unione nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Questa disposizione ci circoscrive in senso limitativo la possibilità per gli individui di invocare i principi stabiliti dalla carta in quanto essi rilevano solo ai fini dell'interpretazione e del controllo di legalità degli atti che ad essi danno attuazione punto la carta non chiarisce se per tali atti si debbano intendere solo le disposizioni adottate dall'unione o dagli Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze per attuare un principio espresso dalla carta. Le norme della carta che esprimono diritti possono essere utilizzate per fondare in capo agli individui posizioni giuridiche soggettive tutelabili davanti ai giudici nazionali e dell'unione; diversamente i principi non costituiscono a priori una situazione giuridica soggettiva. In conclusione un principio espresso da una norma della carta va considerato alla stregua di un parametro di legittimità della normativa che l'unione elabora in attuazione di esso e va impiegato ai fini interpretativi di tale normativa ma esso non può da solo essere invocato in una controversia tantomeno tra privati. Venendo all'esame della questione dei diritti sanciti dalla carta va ricordato che anche rispetto ad essi deve essere sempre verificato che la fattispecie ricada nel campo di applicazione del diritto dell'unione; Tuttavia l'esistenza di norme di diritto derivato può comunque costituire il presupposto per ricondurre la fattispecie nell'ambito di applicazione del diritto dell'unione e quindi della carta stessa. Va sottolineato che la possibilità di applicazione diretta e orizzontale di una disposizione della carta in una fattispecie che rientra nel campo di applicazione del diritto dell'unione dipende dall'analisi del contenuto e della portata della specifica disposizione. Pertanto una volta verificato che la 20 fattispecie rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'unione e quindi nel campo di applicazione della carta, le disposizioni della carta che attribuiscono diritti agli individui in modo chiaro preciso e incondizionato senza necessità di disposizioni di attuazione e di diritto dell'unione o di diritto interno, sono suscettibili di usare posizioni giuridiche soggettive tutelabili davanti ai giudici nazionali. Le direttive: Le direttive, per definizione, richiedono che lo Stato ne recepisca le finalità in una normativa nazionale e che ad essa dia attuazione. Pur non essendo mai direttamente applicabili, alcune direttive sono considerate norme con effetti diretti: infatti, se una direttiva contiene disposizioni che fissano in modo sufficientemente preciso il contenuto dell’obbligo e non sono condizionate alla discrezionalità degli Stati nel modo in cui tale obbligo debba essere tradotto in norma nazionale, un individuo, cui la norma di una direttiva rimasta inattuata alla scadenza attribuisce un diritto, può invocare il contenuto della direttiva contro lo Stato e solo contro lo Stato - dunque solo verticalmente - per disapplicare eventuali norme nazionali contrarie alle disposizioni della direttiva o per far valere i diritti previsti dalla direttiva. A questo punto, lo Stato - essendo esso stesso responsabile dell’inadempimento - non potrà difendersi affermando che la direttiva non è stata attuata, poiché il principio dell’effetto diretto deriva dal principio di leale cooperazione: in virtù del principio di leale cooperazione, infatti, gli Stati sono tenuti a rispettare l’obbligo di dare attuazione alle direttive entro il termine previsto, pena la violazione sia di tale obbligo sia dello stesso principio di leale cooperazione. Un altro aspetto che caratterizza, stavolta, tutte le direttive è l’obbligo di interpretazione conforme: esso prevede che quando un giudice si trovi ad interpretare il diritto nazionale che ha dato attuazione a una direttiva, egli debba - nei limiti del possibile - interpretare le norme nazionali in modo da renderle conformi a ciò che la direttiva prevede (tale obbligo nasce dal fatto che, talvolta, nel dare attuazione alle direttive, gli Stati non traducono fedelmente quelle che sono le disposizioni della direttiva). La Corte ha inoltre dichiarato che non necessariamente, per adeguarsi al contenuto di una direttiva, uno Stato deve dettare norme nuove: in casi eccezionali, può infatti accadere che una direttiva preveda obiettivi che sono già perfettamente realizzati dal diritto nazionale vigente; anche in questi casi, il giudice - in base all’obbligo di interpretazione conforme - è comunque tenuto ad interpretare la norma nazionale in modo da renderla conforme al contenuto della direttiva. Di conseguenza, se in una controversia tra privati il giudice si troverà ad applicare una norma nazionale che attua una direttiva, l’obbligo di interpretazione conforme gli imporrà di scegliere - tra tutte le interpretazioni possibili - quella più coerente con gli obblighi previsti dal diritto dell’Unione, benché contenuti in una direttiva; infatti, dal momento che non è la direttiva bensì la norma nazionale che viene applicata, di fatto non si viola il divieto di applicazione orizzontale delle direttive. Questi concetti sono stati applicati ovviamente anche nel settore dei diritti umani, in primo luogo nel caso Defrenne, in cui un’assistente di volo lamentava di aver subito discriminazioni in materia salariale rispetto ai dipendenti uomini della compagnia aerea per cui lavorava. Nonostante il “silenzio dei trattati”, nel trattato è presente una disposizione che vieta la discriminazione tra uomini e donne in materia di salario, infatti il principio di non discriminazione è stato elevato a principio generale dell’UE dalla Corte: trattandosi di una norma precisa e incondizionata, la Corte l’ha definita come direttamente applicabile, dunque invocabile nei rapporti tra privati. Inoltre, quando la Corte ha elaborato la teoria dei principi generali, ha stabilito che le disposizioni di diritto UE contenute in regolamenti e direttive debbano essere interpretate anche alla luce dei principi generali in materia di diritti umani; questo vale anche quando un privato invoca gli effetti diretti di una direttiva rimasta inattuata contro lo Stato, o quando fa valere un regolamento contro un altro privato. In un famoso caso che la Corte si è trovata ad affrontare, è stata impugnata la direttiva europea in materia di ricongiungimento familiare, in quanto - secondo i ricorrenti - le 21 disposizioni violavano il principio del superiore interesse del minore, non prevedendo espressamente l’obbligo di tutelare la posizione dei soggetti minori. La risposta della Corte, però, è stata che non è necessario che la direttiva affermi espressamente l’obbligo di tutelare i minori, poiché - in sede di attuazione della stessa - gli Stati membri devono rispettare il principio del superiore interesse del minore. In un altro caso molto significativo, il Caso Kucukdeveci, la ricorrente sosteneva di essere stata discriminata a causa della sua età nell’ambito di un rapporto privatistico e chiedeva la disapplicazione di alcune disposizioni nazionali, in quanto riteneva violassero la direttiva europea che vieta le discriminazioni in ambito lavorativo fondate su sesso, opinioni politiche, religione ed età. La Corte ha confermato che, se un giudice si imbatte in una norma nazionale contraria ad un principio generale per come tradotto in disposizione che attua una direttiva, egli può disapplicare la norma nazionale, anche qualora ci si trovi in una controversia tra privati. Ma perché questo è possibile, se la direttiva non è direttamente applicabile? Perché non si sta applicando la direttiva, bensì il principio generale di non discriminazione in base all’età, che è stato sì cristallizzato tramite la direttiva, ma esiste a prescindere all’interno dell’ordinamento dell’UE. Tale sentenza è rimasta un unicum. Abbiamo già visto che, secondo l’art. 6.1 del TUE, “l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali” e ancora “i diritti, le libertà ed i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del Titolo VII della Carta”: con questa distinzione, il trattato vuole sottolineare che le disposizioni della Carta non sono tutte uguali. L’articolo 52 della Carta si intitola infatti Portata ed interpretazione di diritti e principi,dichiarando al paragrafo 5 che “le disposizioni della Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell’UE e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto UE, nell’esercizio delle loro rispettive competenze”, il che vuol dire che solo se lo Stato, nell’esercizio delle sue competenze, si trova a operare in un ambito dove un principio viene in rilievo ha l’obbligo di attuare il principio; “esse (le disposizioni della Carta che contengono un principio) possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell’interpretazione e del controllo di legalità degli atti” (con cui gli Stati membri hanno dato attuazione al principio), dunque i principi possono essere usati per interpretare le normative nazionali che li attuano, ma non sono direttamente applicabili, infatti non possono essere invocati dagli individui in assenza di una normativa di attuazione. Per quanto concerne le spiegazioni: “il par. 5 chiarisce la distinzione tra e sancita nella Carta, sulla base della quale i diritti soggettivi sono rispettati, mentre i principi sono osservati (art. 51). Ai principi può essere data attuazione tramite atti legislativi o esecutivi (adottati dall'Unione conformemente alle sue competenze e dagli Stati membri unicamente nell'ambito dell'attuazione del diritto dell’Unione); di conseguenza, i principi assumono rilevanza per il giudice solo quando tali atti sono interpretati o sottoposti a controllo di legalità. Essi non danno tuttavia adito a pretese dirette per azioni positive da parte delle istituzioni e degli Stati membri”; lo scopo della distinzione è quindi quello di depotenziare i principi, impedendo che ad essi venga data qualsiasi rilevanza che non sia stata precedentemente oggetto di attuazione. “Ciò è in linea con la giurisprudenza della Corte”, che aveva già sottolineato in passato che i principi devono essere attuati, per essere applicati. “A titolo esemplificativo, si citano come esempi di principi riconosciuti nella Carta gli articoli 25 (Diritti degli anziani), 26 (Inserimento delle persone con disabilità) e 37 (Tutela dell’ambiente)”, tutte norme di principio, a dispetto dell’uso della parola “diritto” e della parola “rispetto” in ognuno di questi articoli. N.B -> Notiamo che l’art. 52.5 non fa alcun riferimento ai diritti: da ciò si evince che la limitazione alla portata dei principi, che possono essere invocati esclusivamente ai fini dell’interpretazione del controllo di legalità degli atti di attuazione, vale solo per questi ultimi; i diritti, infatti, sono disposizioni suscettibili di essere invocate davanti a un giudice senza bisogno di una normativa di attuazione, ossia sono direttamente applicabili. Senza dirlo chiaramente, la Carta ci fa capire che nulla vieta a che ai diritti sia data la stessa portata che viene data ad altre disposizioni dei trattati, come le libertà fondamentali. 22 Analizziamo il Caso Egenberger: si tratta di una controversia che coinvolge due privati, la sig. Egenberger ed un ente privato della Chiesa evangelica. L’associazione indice un bando per assumere persone che svolgano attività di ricerca, ponendo tra le condizioni il fatto di essere di fede evangelica; la sig. Egenberger, che ha tutti i requisiti per essere assunta ma non è di fede evangelica, ritiene allora di essere stata vittima di una discriminazione diretta in virtù della sua appartenenza religiosa, e che una norma nazionale violi la direttiva europea che fissa il principio di non discriminazione. Nel suo ragionamento, la Corte afferma che “nel caso in cui fosse impossibile per il giudice procedere ad un’interpretazione conforme della disposizione nazionale, occorre precisare che la direttiva non sancisce essa stessa il principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, il quale trova la sua fonte in diversi strumenti internazionali e nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, ma ha il solo obiettivo di stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate su diversi motivi, tra i quali la religione o le convinzioni personali. Il divieto di ogni discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali riveste carattere imperativo in quanto principio generale del diritto dell’Unione. Sancito all’art. 21 della Carta, tale divieto è di per sé sufficiente a conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale (cioè direttamente applicabile) nell’ambito di una controversia che li vede opposti in un settore disciplinato dal diritto dell’Unione”: in questo caso, ci troviamo sicuramente in un settore di competenza dell’Unione, poiché disciplinato da una direttiva; questa è la prima volta che la Corte applica una disposizione della Carta come direttamente applicabile senza che ci siano precedenti in materia (viene citata la sentenza Association de méditation sociale, che però s’incentra sulla discriminazione fondata sull’età). Continua la Corte, “riguardo all’effetto imperativo (la diretta applicabilità) che esso esplica, l’art. 21 della Carta non si distingue, in linea di principio, dalle diverse disposizioni dei Trattati istitutivi che vietano le discriminazioni fondate su vari motivi, anche quando tali discriminazioni derivino da contratti conclusi tra privati”, ossia che la disposizione della Carta sulla discriminazione di genere è direttamente applicabile così come quella del trattato. “Dall’altro lato, occorre sottolineare che, al pari dell’art. 21, l’art. 47 -relativo al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - è sufficiente di per sé e non deve essere precisato mediante disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale per conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale”, cioè ha diretta applicabilità. La Corte conclude dunque che “un giudice nazionale investito di una controversia tra due privati è tenuto, qualora non gli sia possibile interpretare il diritto nazionale vigente in modo conforme al diritto europeo, ad assicurare la tutela giuridica spettante ai singoli in forza degli articoli 21 e 47 della Carta e a garantirne la piena efficacia, disapplicando all’occorrenza qualsiasi disposizione nazionale contraria. Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla circostanza che un giudice possa essere chiamato, in una controversia tra privati, a contemperare diritti fondamentali concorrenti che le parti in causa traggono dalle disposizioni del trattato e della Carta: un simile obbligo di stabilire un equilibrio tra i diversi interessi in gioco (non discriminazione e libertà di religione) non incide in alcun modo sull’invocabilità dei diritti in questione”. Per riassumere: per prima cosa, bisogna stabilire se la controversia ricada nel campo di applicazione del diritto dell’UE; se sì, si applica la Carta, poiché c’è perfetta sovrapposizione tra i due. Qualora ci trovassimo in presenza di principi, è necessario guardare alla normativa di attuazione (se esistente): se la norma trova attuazione in un regolamento, allora il regolamento si applica direttamente; se la norma trova attuazione in una direttiva, essa può avere effetti diretti e creare obbligo di interpretazione conforme, ma si applica coi limiti che la caratterizzano, ovvero non si applica orizzontalmente. Qualora ci trovassimo invece in presenza di diritti, questi possono essere direttamente applicabili: per la Carta, così come per il trattato, al fine di stabilire se una norma è direttamente applicabile, si valuta se essa è precisa e incondizionata (questa è la stessa impostazione usata per il diritto dell’Unione in generale). 23 7/10/24 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea Carta nel titolo 7 ci indica come viene applicata dagli interpreti la Carta. Per capire come si applica la carta dobbiamo partire dalla concezione della tutela dei diritti fondamentali della persona elaborata nell’ambito del diritto internazionale. In base a questa teoria i diritti della persona oltre a essere riconosciuti dagli stati (ma non concessi perché diritti pre esistono) si afferma che questi diritti sono inalienabili, imprescrittibili e tutti posti sullo stesso piano; bisogna promuovere diritti nella loro globalità. Pe rutti i diritti c’è obbligo di non interferenza, tutela e promozione, i diritti “classici” non è vero che prevedono solo non interferenza rispetto a diritti “moderni” che invece richiedono azione positiva da parte dello stato. È chiaro che anche se i diritti sono inalienabili, imprescrittibile e importanti allo stesso modo, essi non sono gli unici interessi di carattere pubblicistico generale meritevoli di essere tutelati. Allo stesso modo accade che in una singola vicenda ci possano essere più diritti vantati da soggetti diversi e quindi vi sia imparziale contrapposizione tra di loro. Affermare natura inalienabili dei diritti non significa diritti che diritti sono applicati sempre nello stesso modo, spesso tradurre un diritto in una situazione concreta porta a dover tenere presente altri interessi o diritti rispetto ai quali bisogna operare un bilanciamento per cui spesso legislatore quando traduce in norme determinati diritti lo fa tenendo conto di una pluralità di esigenze e bilanciandoli con altri interessi o diritti. In concreto l’esatta portata di un diritto in una situazione specifica può esser oggetto di regolazione e di bilanciamento, questo spiega perché l norme che si occupano di affermare diritti spesso precisano anche i criteri e le modalità alla luce delle quali si deve procedere nel precisar, circoscrivere, limitare e bilanciare la portata dei singoli diritti. Gli strumenti che disciplinano i diritti fondamentali spesso contengono apposite norme volte e precisare come operare. Queste norme sono rivolte al legislatore e al giudice nel seno che i giudici nel controllare coerenza nelle disposizioni di attuazione con id ritti devono verificare anche che essi siano stati tradotto in rispetto a queste disposizioni. Articolo 52 della Carta ci dice che eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziali di detti diritti e dette libertà. Le limitazioni devono essere necessarie e devono rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute da all’unione o all’esistenza di proteggere i diritti e le libertà altrui nel rispetto del princpio di proporzionalità. Troviamo 5 punti: Legislatore può limitare esercizio libertà ma può farlo solo se: 17. Limitazione necessaria 18. Se risponde a finalità legittima 24 19. Devo farlo in modo proporzionale 20. Prevedendolo per legge 21. Rispettano contenuto essenziale di detti diritti e libertà Analizziamo questi “eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciute dalla Carta” - - apparentemente sembra dire che tutti i diritti riconosciuti dalla Carta sono suscettibile di essere oggetto di limitazioni. Non è così. Infatti anche se tutti i diritti fondamentali sono inalienabili ecc, all’interno della categoria dei diritti fondamentali c’è una distinzione tra diritti inderogabili e diritti che possono essere oggetto di imitazioni. Esistono alcuni diritti che non possono mai essere limitati, ma questo non lo vediamo nell’articolo 52. Scopriamo che esistono diritti che non possono essere limitati solo leggendo le spiegazioni della Carta. Troviamo questa frase “la carta lascia impregiudicata la possibilità degli stati membri di ricorrere dall’articolo 15 della CEDU che permette di derogare ai diritti sanciti dalla Cedu in caso di guerra o altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione”. Questa frase non mi dice granché se non che ci sia una speciale categoria. Questa indicazione mi consente di affrontare il tema dei diritti inderogabili, perché nell’articolo 15 espressamente richiamato nelle spiegazioni, scopriamo che esiste una categoria di diritti inderogabile. Articolo 15 CEDU dice “in caso di guerra o altro pericolo pubblico che minacci vita nazione, ogni stato contraente può adottare misure in deroga a obblighi previsti dalla presente convenzione”. Una delle ragioni per cui si possono limitare diritti sempre. Questa disposizione non autorizza alcuna deroga dall’articolo 2 salvo il caso di un decesso causato da legittimi atti di guerra e ali articoli 2, 4, 5 e 7. Articolo 15 dice che ci sono diritti talmente fondamentali che non possono essere drogati neanche per grave minaccia e questi sono diritto alla vita, proibizione tortura, divieto schiavitù e il principio di irretroattività della legge penale. Questi 4 diritti sono i cosiddetti diritti inderogabili, per questi non è mai consentita alcuna forma di limitazione perché nessuna giustificazione può esistere per derogare a questi 4 diritti. Anche se articolo 52 non lo dice, quei diritti che sono inderogabili lo sono anche nel contesto della Carta. Quando troviamo dall’articolo 2 della CEDU il diritto alla vita, al 4 tortura ecc, anche se sono disposizioni della Carta, in realtà sono inderogabili. Non tutti i diritti sono suscettibili di essere limitati. Secondo punto: i diritti, per essere giustificata una limitazione, questa deve essere prevista dalla legge. Non è uno scrupolo formalistico ma questa limitazione risponde a due esigenze sostanziali: 22. Quando si dice legge non dobbiamo commettere errore di leggere norma giuridica, quando legislatore parla di legge fa riferimento a un preciso tipo di norma ossia quelle norme dotate di un carattere generale e astratto, di una chiarezza nel loro contenuto e portata che le rende idonee a far conoscere a tutti quelli che sono identificati dalla legge stessa come destinatari della legge il contenuto e la portata dei diritti e degli obblighi che competono a questi soggetti. Lo scopo è quindi quello di dire che una limitazione deve essere contenuta in disposizioni che hanno quel carattere di astrattezza, generalità e chiarezza in grado di rendere edotti i destinatari quelli che sono i suoi diritti e doveri e così sa quali sono limitazioni che diritto gli impone. Questo lo deve sapere rima di tenere comportamenti che possono incidere sulla sua situazione. 25 23. Esigenza numero 2: esigenza di prevedibilità, conoscibilità e chiarezza può essere soddisfatta in tanti modi, tuttavia quando si dice legge si intende anche una disposizione che è stata adottata con un procedimento di formazione delle norme che ha coinvolto gli organi che sono espressione del principio democratico. Una limitazione per legge normalmente si intende Na limitazione adottata dai massimi organi legislativi (parlamento). Questo porta a dei problemi: a che livello deve essere intervenuto l’organo dotato di legittimazione democratica per ritenere che simo in presenza di quella limitazione per legge? L’intervento a livello di legge non deve necessariamente essere preciso e minuzioso da essere scritto sempre cosa fare. Problema: questo prevedere per legge presuppone che la legge sia chiara perché scopo della norma è quella contenuta in una disposizione che noi chiamano legge in quanto oggetto e astratto e il contenuto è chiaro. Le leggi si interpretano, è chiaro che interpretazione norme dipende da tante cose e sono due i fattori fondamentali 1) norma di legge è generale e astratta ma va applicata in situazione concreta. A volte è chiaro quale sia situazione concreta che legislatore aveva in monete di regolare adottando determinata disposizione di legge. Talvolta situazioni concrete non rendono immediate monte evidente come una certa disposizione vada applicata in situazione concrete che legislatore non ha chiaramente indicato. Per mantenere il carattere di strumento vivente essi vengono interpretati tenendo conto dell’evoluzione sociale. Come conciliamo la necessaria creatività interpretativa che serve per mantenere significativi tesi normativi che rimangono invariati a fronte di una evoluzione sociale al fatto che limitazioni devono essere previsti per legge? (alcune leggi non cambiano testo ma evoluzione sociale porta giurisprudenza a cambiare e quindi norme vengono interpretate diversamente). C’è un famoso caso, il caso Contrada, in cui Corte europea diritti uomo ha affermato che i mutamenti dell’interpretazione delle norme che Non siano prevedibili adottando i normali criteri di ermeneutici da parte di un oggetto dotate di competenze normali, equivalgono a nuove norme. Non esiste nessun atto nell’Ue qualificato come legge; rispetto alle limitazioni al godimento dei diritti della carta previsti da atti dell’Unione, si pone stesso obbligo di prevederli per legge. Corte di giustizia applica tutti i concetti elaborati da giurisprudenza delle corti sui diritti umani in materia di limitazioni previste per legge tenendo conto del carattere particolare dell’ordinamento dell’Ue in cui spesso vi è una sovrapposizione delle disposizioni normative alcune dotate del carattere della diretta applicabile a altre no. Troviamo spesso accenni alla questione delle limitazioni per legge ma la corte se proprio non è tenuta cerca di evitare di fari coinvolgere in questa questione perché troppo delicata. Tuttavia a volte tema si pone Terzo requisito: rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà: non vi è mood i di definire con precisione il contenuto essenziale di un diritto, anche se intuitivamente si comprende che debba esserci un limite alle limitazioni, trovare criterio per cui fissare limite è difficile. Cosa è contenuto essenziale di un diritto? È pacifico che limitazioni libertà personale sono lecite ma ad esempio nel nostro ordinamento se non c’è limite massimo, si ritiene che si violi. Quindi rispettare i contenuti ecc è un limite perché altrimenti le limitazioni rischiano di cancellare i diritti. A seconda dei diritti ci sono diritti il cui contenuto essenziale è più 26 significativo e quindi le limitazioni che possono essere apportate sono interpretate in modo rigoroso e altri diritti in cui sono ammissibili forme di limitazione molto significative. Quanto punto: le limitazioni devono essere necessarie. Si può limitare diritto solo se farlo è l’unico modo per poter agire nella situazione concreta. Il requisito della necessità va distinto da quello della proporzionalità. Prima s deve dimostrare che non si può intervenire se non limitando un certo diritto poi, avendo soddisfatto requiato necessita, bisogna rispettare requisito proporzionalità. La limitazione necessaria deve essere la minima possibile per realizzare l’obiettivo. Se voglio tutelare un interesse alla sicurezza pubblica, posso limitare il diritto alla libertà di impresa stabilendo orari oltre i quali non posso più vendere bevande alcoliche ma questo devo farlo in maniera proporzionale, non posso vietare vendita alcol dalla mattina. Proporzionalità!! Quinto: finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione: le finalità per le quali possono essere limitati diritti garantiti dalla carta non possono essere discrezionalmente identificate dal legislatore sia esso legislatore dell’Unione o nazionale. Fine generale giustifica limitazione diritti solo se interesse è riconosciuto come tale dall’Unione. Non deve essere necessariamente interesse dell’Unione, deve essere riconosciuto dall’Unione. Apparentemente qualsiasi diritti può essere limitato se l’obiettivo di interesse generale è legittimo; in realtà non è così. Anche se articolo 52 fa affermazione generale le spiegazioni mi chiariscono che il legislatore nel fissare le limitazioni deve rispettare gli standard stabiliti dal regime particolareggiato delle limitazioni previsto nella Cedu per alcuni diritti. Ultima parte articolo 52: esigenze proteggere diritti e libertà altrui: tema delicato perché molto spesso le limitazioni all’esercizio dei diritti sono figlie dell’esistenza di tutelare altri diritti. Molte situazioni sono situazioni in cui la limitazione non è da vedere in sé ma come la risultante dell’esigenza di combinare due diritti che tutelano soggetti diversi. Lezione 11/10 La convenzione europea sui diritti dell’uomo è la principale fonte utilizzate dalla cor