Tecnica Professionale - Codice Civile e TUIR PDF

Summary

This document discusses professional techniques relating to Italian civil code and TUIR (Italian tax regulations). It highlights differences in the approach of the civil law and tax law. The document covers various tax aspects, including income tax for companies and principles for calculating IRES.

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TECNICA PROFESSIONALE (Codice civile e Tuir) Vi è una divergenza tra l’impostazione civilis ca orientata alla prudenza e un’impostazione del Tuir che invece fissa dei criteri e limi che non consentono all’imprenditore di sfuggire alla tassazione. Ci sono due logiche differen : una del legislatore civi...

TECNICA PROFESSIONALE (Codice civile e Tuir) Vi è una divergenza tra l’impostazione civilis ca orientata alla prudenza e un’impostazione del Tuir che invece fissa dei criteri e limi che non consentono all’imprenditore di sfuggire alla tassazione. Ci sono due logiche differen : una del legislatore civilis co e la logica del legislatore tributario. Il Tuir si divide in qua ro ar coli: IRPEF, IRES, Disposizioni comuni, Disposizioni varie finali. IL REDDITO DI IMPRESA 29/09 L’imposta sul reddito delle società Con l’emanazione del D.lgs 12/12/2003, n.344 è stata is tuita l’IRES con decorrenza 1°gennaio 2004. Si tra a di un’imposta personale che colpisce con aliquota proporzionale (non progressiva) la capacità contribu va totale, ossia il reddito complessivo delle persone giuridiche ed en assimila. L’aliquota d’imposta proporzionale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è pari al 24%. I sogge IRES (art.73 Tuir)  Società di capitali residen (esempio: S.p.A., S.r.l., S.a.p.a, società coopera ve e di mutua assicurazione)  En pubblici e priva , residen , che hanno per ogge o esclusivo o principale lo svolgimento di a vità commerciali  En pubblici e priva non commerciali, residen  La società e gli en di ogni po, con o senza personalità giuridica, non residen nel territorio dello Stato. L’IRES per i non residen si applica solamente per il reddito prodo o nello Stato. Il conce o di residenza è un cone o fiscale che prevede che la società abbia residenza in un luogo in cui abbia o sede legale o la sede dell’amministrazione o l’ogge o principale (a vità descri a nello statuto dell’a o cos tu vo dell’ente). Non sono sogge IRES gli organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo (sogge che, pur essendo stre amente collega ad un Ministero, godono di autonomia decisionale, anche in termini di spesa, nonché di bilancio), anche se dota di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra en locali, le associazioni e gli en gestori. Non sono sogge all’IRES le società di persone, perché a raverso il principio di trasparenza, il reddito generato da queste società viene a ribuito a ciascun socio persona fisica e quindi viene assogge ato a Irpef. Principi per la determinazione dell’IRES Principio dell’a razione (art.81 Tuir): il reddito complessivo delle società e degli en commerciali di cui all’art.73, comma 1, le. a) e b) è sempre considerato reddito d’impresa, da qualsiasi fonte provenga, anche in relazione a fa specie regolamentate in base ad ar coli previs per altre forme di reddito. Esempio: l’art.90 del Tuir dispone che per gli immobili patrimonio (che non cos tuiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa) valgono le regole su da catastali, e dunque le regole previste in materia di reddi fondiari per chi non è imprenditore, ma si tra a sempre di reddito d’impresa che va incluso nel reddito dichiarato dalla società. [Ai fini fiscali, ogni società può detenere immobili che si classificano in tre categorie: ci sono gli immobili patrimonio che sono immobili detenu a solo scopo di inves mento, gli immobili strumentali che sono quelli u lizza per l’a vità economica dell’azienda come un magazzino e gli immobili merce des na alla vendita. Ai fini fiscali queste tre categorie di immobili sono tra ate diversamente]. Principio di competenza (art.109 Tuir) I ricavi, le spese e gli altri componen posi vi e nega vi rilevano al momento della maturazione dei fa ges onali, indipendentemente dall’incasso o dal pagamento  Tu i cos possono essere dedo solo se sono cer e obbie vamente determina. Si tra a di ripar re gli elemen reddituali fra più esercizi, avendo presente che molte disposizioni fiscali prevedono l’imputazione temporale di specifici componen id reddito. La correlazione esprime la necessità di contrapporre ai ricavi dell’esercizio i rela vi cos. In deroga al principio di competenza, il principio di cassa è previsto, ad esempio:  per i contribu in conto capitale (art. 88 Tuir). I contribu sono delle sovvenzioni che possono provenire o da en pubblici o da en priva e servono per finanziarie l’a vità dell’impresa e va a potenziare stru uralmente l’ente.  per gli u li derivan dalla partecipazione in società ed en sogge ad IRES (art.89 Tuir) 1  per i compensi spe an agli amministratori, ai promotori e ai soci fondatori (art. 95 del Tuir). Mentre per l’amministratore il compenso diventa imponibile solo quando lo riceve effe vamente, d’altra parte la società può dedursi il costo dovuto all’amministratore solo quando effe vamente dà il compenso.  per gli interessi di morta (Art. 109 Tuir) Principio dell’imputazione L’art.109, comma 4, prevede che le spese e gli altri componen nega vi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputa al conto economico dell’esercizio di competenza. In linea generale, se il costo è imputato in bilancio in misura inferiore ai limi previs dal Fisco, la deduzione è limitata al valore risultante dal bilancio.  non si può mai dedurre un costo in maniera superiore rispe o a quello che è iscri o in bilancio. Esempio: Gamma srl ha imputato a conto economico a tolo di ammortamento un valore superiore ai limi fiscali: quota ammortamento di bilancio: 25% coefficiente ministeriale da applicare ai fini fiscali: 20% valore del bene: 2.000 In questo caso il principio di imputazione al conto economico risulta rispe ato in quanto la quota appostata in bilancio è pari a 500, ma fiscalmente è ammessa la deduzione per un importo che non può superare un valore pari a 400. La società dichiarante risulta tenuta ad applicare una variazione in aumento nel quadro RF per un importo pari a 100. [Il Quadro RF del modello Reddi Società di Capitali (SC) deve essere compilato dalle società e dagli en commerciali obbliga alla redazione del bilancio d'esercizio o del rendiconto, al fine di determinare il reddito d'impresa realizzato nel periodo d'imposta.] Si ipo zzi adesso che la quota imputata in bilancio sia inferiore a quella deducibile fiscalmente: Valore del bene: 2.000 Quota ammortamento: 10% (200) Quota amm. fiscalmente ammessa = 20% (400) La società Gamma non potrà dedurre un importo pari a 400 (per far ciò avrebbe dovuto applicare una variazione in diminuzione in dichiarazione per un importo pari a 200). La società potrà dedurre solo 200, cioè la quota di ammortamento rilevata in bilancio a fine esercizio Principio di derivazione (art. 83 Tuir) Il reddito complessivo è determinato apportando all’u le o alla perdita risultante dal CE dell’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, le variazione in aumento o in diminuzione derivan dall’applicazione dei criteri stabili dalle norme del Tuir. Il reddito d’imprese si o ene partendo dal risultato ne o del CE reda o in conformità alla disciplina civilis ca ed apportando, in sede di dichiarazione dei reddi , le variazioni opportune che tengano conto dei criteri fiscali. Gli effe concre del principio di derivazione si riverberano non tanto sul tra amento delle variazioni in aumento effe uate in un determinato esercizio a fronte di ammortamen fiscali inferiori a quelli civilis ci, quanto sulle conseguenze che ne derivano negli esercizi successivi. Esempio. L’ammortamento ha un limite fiscale che può esser inferiore a quello civilis co, avrò quindi una variazione permanente che non potrò mai dedurmi e quindi me la perdo. Ci sono degli altri casi in cui la variazione non è permanente ma temporanea; quindi, significa che la norma va fiscale rinvia la deducibilità dei cos in esercizi successivi. Va in ogni caso esclusa la possibilità di dedurre dal reddito dei futuri esercizi il minore ammontare (rispe o a quello civilis co) degli ammortamento non dedo in precedenza, a raverso variazioni in diminuzione che non troverebbero legi mità nel sistema delle norme sul reddito di impresa. La fiscalità an cipata e differita Le differenze tra reddito civilis co e fiscale possono essere di due pi:  permanen : non determinano tassazione differita in quanto sorgono in un determinato esercizio e non hanno nessun effe o negli esercizi successivi (es. un conto fiscalmente non deducibile o un ricavo non imponibile)  temporanee: sono des nate a essere riassorbite nel calcolo del reddito imponibile degli esercizi futuri (es. un costo/ricavo viene ammesso in deduzione/tassato in un esercizio diverso da quello in cui viene iscri o nel CE)  le differenze temporanee generano imposte an cipate o differite. Imposte differite: imposte che saranno pagate in futuri esercizi, generate da differenze temporanee che rinviano la tassazione (cos fiscali maggiori di quelli civilis ci o ricavi fiscali minori di quelli civilis ci), civilis camente sono 2 imposte di competenza dell’esercizio: per esempio tassazione di plusvalenze rela ve a beni possedu da più di 3 esercizi (art. 86 Tuir) Imposte an cipate: imposte pagate nell’esercizio generate da differenze temporanee che an cipano la tassazione (perdite fiscali riportabili a nuovo, in. Passivi indeducibili riportabili ex art. 96 Tuir) Esempio u le civilis co ante imposte pari a 100.000 euro differenze permanen pari a 3.000 euro differenze temporanee: plusvalenza per cessione ramo d’azienda da rateizzare in 5 esercizi pari a 80.000 euro; compenso amministratori 2017 non pagato pari a 4.000 euro; quota associa ve 2017 non pagate pari a 1.000 euro. Calcolo imposte  Imposte corren Imponibile ires: 100.000 + 3.000 - (80.000*4/5) + 4.000 + 1.000 = 44.000 euro Gli 80.000 li tasso solo per un esercizio quindi per 1/5, per gli altri 4/5 li porto negli esercizi successivi Ires dell’esercizio: 44.000*24% = 10.560  Imposte differite Imponibile Ires: 80.000*4/5 = 64.000 (quanto mi porto avan negli esercizi successivi) Ires dell’esercizio: 64.000*24% = 15.360, tali imposte dovranno essere accantonate in apposito fondo  Imposte an cipate Ires dell’esercizio: (4.000 + 1.000) * 24% = 1.200, tali imposte dovranno essere imputate tra i credi di imposta nella voce specifica  U le dell’esercizio post imposte = 100.000 – 10.560 – 15.360 + 1.200 = 72.280 Mentre le imposte differite rappresentano dei cos da stanziare in un fondo, le imposte an cipate sono dei credi Perdite degli esercizi preceden L’imponibile fiscale determinato secondo le regole del Tuir può essere compensato con le perdite maturate in esercizi preceden.  Se o engo una perdita fiscale, non pago le imposte ma l’anno successivo però se ho un u le imponibile posso compensarlo a raverso le perdite degli anni preceden. Secondo la norma a uale (art.84 Tuir) la perdita di un periodo di imposta, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare. Tali perdite fiscali sono riportabili illimitatamente ai successivi esercizi Eccezione: le perdite fiscali maturate nei primi 3 esercizi di a vità dalla data di cos tuzione, possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo (senza il limite 80%) dei periodi d’imposta successivi, entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi. Esempio (anno 2015) Perdite pregresse limitate riportate dal 2014: 150.000 euro Credi per imposte an cipate iscri a bilancio nel 2014: 41.250 euro Reddito imponibile Ires 1025 (lordo): 100.000 euro Perdite effe vamente u lizzabili nel 2015: 100.000*80% = 80.000 euro Perdite riportabili nel 2016: 70.000 euro Esempio 2 Poiché vi è libera scelta di u lizzo delle diverse pologie di perdite (a riporto integrale in quanto riferite ai primi tre esercizi) si può prospe are la seguente situazione: la società Alfa Spa, cos tuita nel 2005 ha perdite portate a nuovo riferite agli esercizi 2005, 2006 e 2007 pari a 900.000 euro Nell’esercizio 2008 ha conseguito un’ulteriore perdita di 1.200.000 euro, u lizzata parzialmente negli esercizi 2009 e 2010 per 200.000 (rimane 1.000.000). Nel 2011 ha conseguito un reddito imponibile pari a 1.400.000 euro. La società potrà azzerare l’imponibile totalmente u lizzando integralmente le perdite limitate residue pari a 1.000.000 euro (infa 1.400.000*80%= 1.120.000) 3 I restan 400.000 euro sono compensabili mediante l’u lizzo delle perdite dei primi tre esercizi di a vità perché queste perdite non hanno alcun limite. Residueranno perdite integrali per ulteriori 500.000 euro, riportabili a nuovo. Determinazione del reddito IRES  Si parte dal risultato civilis co di Conto Economico  Si analizza la composizione delle singole voci di costo e di ricavo  In base alle norme fiscali si applicano le variazione in aumento e in diminuzione  Si determina così la base imponibile  Si calcolano le imposte dell’esercizio (24% sulla base imponibile)  Si determina, se dal caso, la fiscalità differita  Si imputano le imposte così calcolate al bilancio civilis co  Si determina così l’u le/la perdita d’esercizio Guardiamo quelle che possono essere delle variazioni in aumento o in diminuzione A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  Variazione in aumento a fronte di re fiche per accantonamen a fondi resi e simili ove “s ma ”  Vendite di beni a controllate, consociate, controllan estere – “transfer price” (art. 110): se il ricavo contabilizzato è inferiore al valore normale occorre effe uare una variazione in aumento per la differenza.  c’è una capogruppo che ha diverse controllate dislocate in diversi paesi che hanno diverse fiscalità (es. Belgio, Lussemburgo sono favori perché hanno imposte più lievi rispe o a quelle italiane) e per questo mo vo la capogruppo potrebbe avere interesse nel far emergere un reddito imponibile più alto nel paese dell’Olanda rispe o a quello Italiano così avrò un imposta più leggera. I beni scambia tra le società passeranno in una società all’altra presen nei diversi paesi ad un prezzo che non è quello di mercato. Quindi il legislatore per evitare i comportamen elusivi dice che il ricavo contabilizzato non può essere inferiore al valore normale, altrimen deve essere fa a una variazione in aumento. A5) Altri ricavi a proven  Sopravvenienze a ve non imponibili: variazione in diminuzione per eventuali proven a fronte di oneri non dedo in esercizi preceden  Plusvalenze da cessione di beni a deducibilità limitata: variazione in diminuzione in proporzione al rapporto tra ammortamen non dedo e ammortamen totali  Plusvalenze su beni possedu da almeno 3 anni: possibile rateazione della plusvalenza su 5 esercizi, variazione in diminuzione per il 100% della plusvalenza contabilizzata, variazione in aumento per la quota di plusvalenze dell’esercizio  Reddi dei terreni e fabbrica non strumentali né cos tuen beni merce: concorrono alla base imponibile secondo il criterio catastale (importo maggiore tra 85% canone locazione (canone max 15% spese manutenzione ordinaria) e rendita rivalutata del 5%) e non sulla base dei rela vi cos e ricavi B6) Cos per materie prime  Spese per mezzi di trasporto (carburan ) a) auto assegnate in uso promiscuo a dipenden per la maggior parte dell’esercizio: variazione in aumento al 30% b) U lizzi diversi: variazione in aumento all’80% c) Auto agen e rappresentan : variazione in aumento al 20%  Transfer price: se il costo contabilizzato per i beni acquista da controllate, consociate, controllan estere (art.110) è superiore al valore normale occorre effe uare una variazione in diminuzione per la differenza B7) Cor per servizi  Rimborsi spese di vi o e alloggio dipenden co.co.co: variazione in aumento per la parte che eccede 180,76 euro  Rimborsi chilometrici ai dipenden che usano auto propria: variazione in aumento per la parte eccedente le “quote auto” fiscalmente non ammesse secondo le tabelle ACI  Compensi amministratori non paga : variazione in aumento per la parte non pagata nell’anno, variazione in diminuzione per la parte pagata nell’anno imputata ad esercizi preceden  Spese rappresentanza indeducibili: variazione in aumento dell’importo eccedente le soglie di ricavi e proven individuate nel d.lgd 147/2015 (deducibili nel limite 1,5% dei ricavi sino a 10m milioni di euro, o,6% dei ricavi dai 4 10 ai 50 milioni di euro, 0,4% dei ricavi oltre i 50 milioni di euro); variazione in diminuzione per recupero quote da esercizi preceden  Spese di ospitalità per clien : spese di viaggio, vi o e alloggio, in occasione di ferie, mostre e simili, sono interamente deducibili mentre, se qualificabili come spese di rappresentanza vanno assogge ate al limite di 75% e sommate alle altre spese di rappresentanza e rapportate al plafond.  Spese per mezzi di trasporto: variazione secondo quanto visto per i cos rela vi a carburan  Spese per u lizzo telefonia fissa e mobile: variazione in aumento del 20% dell’importo pagato  Spese di manutenzione ecceden : variazione in aumento per spese ecceden il 5% del costo complessivo dei beni ammor zzabili a inizio esercizio, variazione in diminuzione per eventuali quote preceden ecceden spalmate in 5 esercizi. B8) Cos per godimento beni di terzi  Canoni locazione e spese di funzionamento di stru ure rice ve e immobili per la generalità dei dipenden : variazione in aumento dell’importo sostenuto  Fabbrica assegna a dipenden : variazione in aumento all’importo eccedente quanto cos tuisce reddito ai sensi art. 51 Tuir (nessuna variazione se il dipendente trasferisce la residenza)  Canoni leasing e noleggio autoveicoli: a) auto assegnate in uso promiscuo a dipenden per la maggior parte dell’esercizio: variazione in aumento al 30% senza limite per importo leasing o nolo b) U lizzi diversi: variazione in aumento all’80% dei cos (leasing calcolato su un valore non superiore a 18.076 euro, canone di noleggio non superiore a 3.615 euro) c) Auto agen e rappresentan : variazione in aumento al 20% dei cos (leasing calcolato su un valore non superiore a 25.823 euro, canone di noleggio non superiore a 3.615 euro) d) Totale deducibilità solo per u lizzo strumentale esclusivo (taxi, autonoleggi) B9) Cos per il personale  Non è prevista alcuna specifica variazione  Verificare il criterio di competenza B10) Ammortamen e svalutazioni  Immobilizzazioni immateriali (art.103 Tuir): variazione in aumento per la quota eccedente (marchi e avviamento max. 1/8 del costo, breve max 50% costo) Valutare sempre la presenza di ammortamen dedo extra-contabilmente in esercizi preceden per eventuali variazioni in aumento  Immobilizzazioni materiali (art. 102 Tuir): variazione in aumento per la quota eccedente le aliquote fiscali stabilite  Ammortamento autoveicoli: a) auto assegnate in uso promiscuo a dipenden per la maggior parte dell’esercizio: variazione in aumento al 30% senza limite per importo leasing o nolo b) U lizzi diversi: variazione in aumento all’80% dei cos (ammortamento calcolato su un valore non superiore a 18.076 euro) c) Auto agen e rappresentan : variazione in aumento al 20% dei cos (ammortamento calcolato su un valore non superiore a 25.823 euro) d) Totale deducibilità solo per veicoli esclusivamente strumentali (taxi, autonoleggi)  Ammortamento impian telefonia fissa e mobile: variazione in aumento pari al 20%  Ammortamento fabbrica : variazione in aumento della quota riferita al terreno  Svalutazioni delle immobilizzazioni (art. 101 Tuir): variazione in aumento per svalutazioni non realizzate  Svalutazione dei credi compresi nell’a vo circolante e delle disponibilità liquide (art. 106 Tuir): variazione in aumento per l’ammontare stanziato in bilancio oltre il 5 per mille dei credi variazione in aumento per la quota di fondo eventualmente eccedente il 5% dei credi a bilancio a fine esercizio B12-13) Accantonamen  Variazione in aumento per tu gli accantonamen mancan dei requisi di certezza e determinabilità ogge va B14) Oneri diversi di ges one  Minusvalenze e sopravvenienze passive non deducibili: variazione in aumento  Perdite su credi indeducibili: variazione in aumento quando mancano i requisi di certezza e ogge va determinabilità  Multe, sanzioni e ammende: variazione in aumento 5  U lizzo (per realizzo dell’onere) di fondi rischi e spese tassa : variazione in diminuzione C15) Proven da partecipazioni  Variazione in diminuzione per il 95% dell’importo dei dividen incassa da società di capitali  Per dividendi proveniente da società residente in “paradisi fiscali” nessuna variazione in diminuzione  Plusvalenze su partecipazioni “pex” (Le partecipazioni pex sono quelle partecipazioni che devono avere tre requisi , quali il possesso da almeno 12 mesi, devono essere classificate in bilancio come immobilizzazioni finanziarie, la residenza fiscale della partecipata deve e essere in un paese che non sia un paradiso fiscale.): variazione in diminuzione al 95%. Se vendo la partecipazione pex, la plusvalenza non la tasso interamente ma solo per il 5%. C17) Interessi passivi e altri oneri finanziari  Interessi passivi (al ne o di quelli a vi) ecceden il 30% del ROL: variazione in aumento, l’eccedenza è riportabile ad esercizi successivi per essere dedo a nei limi. Il ROL si stabilisce come  Valore della produzione – Cos della produzione + Ammortamen immobilizzazioni immateriali e materiali + canone di locazione finanziaria dei beni strumentali. Quindi “A” - “B” + “B10a” + “B10b” +” B8”.  Interessi Iva contribuen trimestrali: variazione in aumento  Minusvalenze su partecipazioni: indeducibili minusvalenze su partecipazioni aven i requisi Pex: variazione in aumento C17bis) U li/perdite su cambi  Variazione in aumento per perdite su cambi non realizzate  Variazione in diminuzione per u li su cambi non realizza  Variazioni di segno contrario per u li/perdite non realizzate di esercizi preceden che si sono riversate nell’esercizio D19) Svalutazioni partecipazioni  Interamente indeducibili  Minusvalenze su partecipazioni pex indeducibili 20) Imposte sul reddito d’esercizio Interamente indeducibili Si considera deducibile solo il 10% dell’Irap effe vamente versata INTRODUZIONE: LINEAMENTI FISCALI Passaggio: dal bilancio civilis co alla dichiarazione dei reddi. Questo passaggio è fondamentale siccome il legislatore civilis co mira ad aver un bilancio consistente e quindi segue principi di prudenza (so ovalutazione dei ricavi e sopravvalutazione dei cos ) e competenza e questo porta nel bilancio ad avere cos eleva e ricavi bassi, quindi un u le basso da tassare. Per questo mo vo si effe uano delle variazione per calcolare il reddito imponibile. Le finalità del legislatore fiscale sono quelle di dare un limite alla deducibilità (=riconoscibilità ai fini fiscali) dei cos e dare un limite minimo all’imputazione dei ricavi. Differenza tra società di persone e di capitali Le società si suddividono in due grandi categorie le società di persone e le società di capitali. Le società di persone sono: società semplice (ss), società in nome colle vo (snc), società in accomandita semplice (sas). Le società di capitali sono le società a responsabilità limitata (Srl), società per azioni (S.p.A.) e società in accomandita per azioni (S.a.p.a.). Le differenza fondamentale è che le società capitali hanno una propria personalità giuridica; quindi, sono tolari di diri e di doveri e lo stesso vale in campo tributario. Le società di persone vedono una corresponsabilità dei soci per le obbligazioni sociali insieme al patrimonio sociale, le società di capitali vedono una divisione ne a tra patrimonio dei singoli soci e patrimonio societario. Traslando questo a livello tributario si ha che il reddito prodo o dalle società capitale viene tassato in capo alle società di capitali e quindi esaurisce la propria funzione con la tassazione dell’u le. Le società di capitali sono sogge e all’Ires, si determina l’imponibile della società e si applica il 24%. I singoli soci poi avranno reddi personali che verranno tassi con l’Irpef. Per le società di persone è diverso: si applica il principio di trasparenza. Il reddito prodo o dalla società di persone va a confluire proquota nel reddito individuale dei soci e quindi va a sommarsi al reddito individuale che i singoli soci hanno aumentando così l’imponibile personale del socio assogge ato a irpef. [società di capitali: ires per il reddito di esercizio e irpef per il reddito personale; società di persone: irpef] 6 Esempio: Remigio rossi, papà di Alfredo rossi, entrambi sono soci della Rossi Ambiente. Remigio al 70% e Alfredo al 30%. Remigio rossi ha reddi personali di 50.000 euro. La Rossi ambiente nel 2020 ha prodo o un risultato economico di 70.000. Come funziona la tassazione?  CASO A: la Rossi ambiente è una Srl Nel caso della Srl i due reddi (50.000 e 70.000) si considerano come fossero prodo da due sogge diversi; quindi, la tassazione avviene in maniera separata. Emilio Rossi assogge erà a Irpef i 50.000 e o ene le imposte personali La rossi Ambiente pagherà 70.000*24% (Ires) e o ene l’imposta societaria  CASO B: la Rossi ambiente è una snc Nell’Irpef del signor Remigio Rossi si hanno due addendi, i reddi personali di 50.000 a cui si aggiunge il 70% di 70.000 ossia 49.000. La somma fa 99.000 che verrà assogge ata ad Irpef e si o ene l’imposta complessiva. PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE 1) Principio di a razione: per quanto riguarda gli en /organizzazioni commerciali, tu o il reddito prodo o, a prescindere dalla pologia di a vità che lo genera, è considerato “reddito di impresa” 2) Principio di competenza: comporta che cos e ricavi abbiano rilevanza fiscale nel periodo di imposta in cui le operazioni aziendali che li hanno genera si sono compiute, indipendentemente dal fa o che ci sia stato il rela vo pagamento o incasso. Questo principio prevede alcune deroghe al principio di cassa 3) Principio di imputazione: i cos sono deducibili se e solo nella misura in cui sono imputa a bilancio (se iscri nella sezione dei cos del conto economico) Esempio: c’è una norma che impone un limite massimo di deducibilità degli ammortamen in base al bene ammor zzato. Supponiamo che, per quanto riguarda l’ammortamento, la norma dica che per gli impian sia deducibile max il 5% del costo storico. Costo storico impian :100 Caso A: in conto economico abbiamo un ammortamento del 10%, ossia di 10.  No amo che il costo è presente nel CE in misura eccessiva rispe o a quanto riconosciuto in deduzione dalla norma va fiscale. Fiscalmente è riconosciuto per 5 (il 5% di 100). Quindi è deducibile solo per 5. Siccome nel conto economico è iscri o 10, dobbiamo fare una VARIAZIONE IN AUMENTO del reddito civilis co della parte non riconosciuta, ossia 5. Caso B: in conto economico abbiamo un ammortamento del 4%, ossia 4.  Fiscalmente è riconosciuto per 4 e non per 5 che sarebbe l’aliquota massima applicabile. Non si fa una variazione in diminuzione di 1, non si fa nessuna variazione. 4) Principio di derivazione: per il calcolo dell’imponibile fiscale, la base di riferimento (=la base di partenza del calcolo) è il risultato economico del bilancio civilis co al quale poi si applicano le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione in applicazione delle norme e dei limi previs dalla legislazione tributaria. Questo principio comporta che a volte si creino degli sfasamen da ciò che previsto dalla norma va civilis ca e quella tributaria. DIFFERENZE CIVILISTICHE VS FISCALI Ques sfasamen possono essere di due pologie:  Differenze permanen : sono differenze che non si recupereranno mai  Differenze temporanee: disallineamento momentaneo che si riassorbe in un determinato arco di tempo. A livello civilis co un determinato costo appare in un anno, ma a livello fiscale non è deducibile in quell’anno ma sarà deducibile negli anni successivi. Tra le differenze temporanee si hanno a seconda del po di disallineamento temporale: a) imposte differite  Sono imposte che verranno pagate in un momento successivo rispe o alla manifestazione civilis ca. È il caso, ad esempio, di un ricavo che ha piena competenza economica dell’anno in corso (2020), ma la sua tassazione è almeno in parte rimandata a esercizi successivi (dal 2021 in avan ) Esempio: plusvalenza di 100.000 - Civilis camente ha rilievo nell’anno in cui si genera (ipo zziamo 2020) - Fiscalmente viene tassata per 1/5 per anno in 5 anni, quindi avremo 1/5 (20.000) nel 2020, 1/5 nel 2021, 1/5 nel 2022, 1/5 nel 2023 e 1/5 nel 2024. 7 Nell’anno 2020 ho un reddito civilis co che con ene quel +100.000 della plusvalenza, ma devono essere tassa solo 20.000 ai fini fiscali. Quindi, per trovare il reddito imponibile, dovrò abbassare il reddito civilis co degli 80.000 in eccesso, questa si chiama VARIAZIONE IN DIMINUZIONE Nell’anno 2021 ho un reddito civilis co che non ha niente che riguarda il reddito della plusvalenza perché i 100.000 sono sta imputa tu nel 2020, ma a livello fiscale avrò +20.000 che è la rata di 1/5 di ricavo da plusvalenza da tassare nel 2021. b) imposte an cipate  Costo che civilis camente ha competenza nell’anno di manifestazione ma verrà considerato fiscalmente deducibile in un periodo successivo. Esempio: emolumen amministratore di 70.000 anno 2020, paga nel 2021 - Civilis camente il costo ha competenza 2020 e quindi va nel conto economico del 2020 (abbassando il risultato economico) - Fiscalmente sono rilevan “per cassa”, ossia saranno deducibili al momento del pagamento che avverrà nel 2021 Nell’anno 2020 contribuiscono a determinare il risultato economico civilis co. Dal punto di vista del reddito fiscale non sono riconosciu in deduzione perché non ancori paga (principio di cassa). Dovrò quindi fare una VARIAZIONE IN AUMENTO di 70.000. Nel 2021 ques cos non contribuiscono al risultato civilis co, ma fiscalmente sono sta paga e quindi sono deducibili. Si fa una VARIAZIONE IN DIMINUZIONE di 70.000. TRANSFER PRICE È il prezzo a cui una capogruppo vende dei prodo a una società controllata che è collocata in un altro paese. La norma va dice che il prezzo fiscalmente riconosciuto è un prezzo pari a quello che viene pra cato comunemente sul mercato per prodo similari. Si lascia libertà a livello civilis co di stabilire i prezzi che si ritengono più opportuni nel trasferimento all’interno di gruppo societari tra società italiane e società residente in paesi a fiscalità agevolata, ma a livello fiscale viene riconosciuto al fine della tassazione un prezzo di trasferimento adeguato a quello effe vo di mercato per quella pologia di bene. 02/10 IL CONFERIMENTO D’AZIENDA  Conferimento di denaro  Conferimento di beni materiali (immobile), immateriali (breve o) o beni di cara ere finanziario ( toli di stato)  Conferimento di un debito di a vità proprio dei soci Nel caso in cui il conferimento avvenga mediante denaro non ci son problemi, ma ques sorgono quando i soci si impegnano a me ere a disposizione della società un capitale in natura. Ci occupiamo nel caso in cui, al momento della so oscrizione del capitale, i soci conferiscono un bene in natura e questo bene è un bene complesso, quindi un ar colato di elemen a vi o passivi: un’azienda o un ramo d’azienda. Ad esempio, un sogge o conferente A decide di partecipare al capitale della società B conferitaria apportando in natura un bene “complesso” (un ramo d’azienda o l’azienda) e in cambio o ene delle azioni (partecipazioni al capitale) di B. La par colarità di questa operazione è che non è pizzata nel sistema norma vo, ossia il legislatore non si occupa in maniera esplicita della specifica operazione. Viene regolata da norme di cara ere generale, quelle che fanno riferimento all’essenza dell’operazione. Il primo set di norme che riguardano quest’operazione son quelle che nel Codice civile sono pensate per i conferimen in natura. I conferimen in natura hanno poi riferimen diversi a seconda del “ po sociale”: le società di persone avranno norme che regolano i conferimen in natura, le società di capitali avranno altre norme che regolano i conferimen in natura, etc. Un altro set di norme implicate quando si parla di conferimento in azienda sono le norme che disciplinano il trasferimento di proprietà di un’azienda o di un ramo d’azienda. Dal punto di vista fiscale è da tenere in considerazione il principio della neutralità dell’operazione: principio in base al quale l’operazione non dà vantaggi o svantaggi alle par coinvolte. Il conferimento è un’operazione u lizzata spesso nell’ambito dei percorsi di tenta vi di risanamento della crisi aziendale. Chi interviene per ges re la crisi lo fa guidato dalla volontà del legislatore di garan re la con nuità di ges one. 8 Pensiamo al sogge o X che è in crisi. Chi interviene cerca di individuare delle aree di business che danno una certa garanzia di operare u lmente se denucleate dal contesto complessivo in crisi e quelle aree che invece non sono recuperabili. A questo punto si cerca di estrapolare dal sistema di X le aree recuperabili e lasciare le altre aree al loro des no. Si ragiona con la logica della good company e della bad company. Si creano di fa o due nuove società e si conferiscono le aree: le aree buone vengono conferite nella good company e il sogge o riceve delle azioni della good company, mentre le a vità stru uralmente in perdita vengono conferite alla bad company e il sogge o riceve le azioni della bad company. A questo punto l’azienda X diventa una holding che ha dentro la sua pancia il 100% delle azioni sia della good company che della bad company. La good e la bad company hanno al suo interno i rami d’azienda. La bad company verrà avviata al fallimento perché nessuno comprerà le azioni di Y essendo un’azienda mal messa. Le azioni della bad company varranno zero dentro al patrimonio della holding X. C’è invece la possibilità di vendere la Good company perché ha dei rami d’azienda appe bili. Quindi, ad un certo punto, avverrà che la good company sarà venduta sul mercato a un compratore, il quale pagherà del denaro alla holding X. La holding X u lizzerà quel denaro per pagare i suoi creditori. Definizione, a picità e norme di riferimento In economia aziendale in luogo del termine «conferimento» trovano spesso impiego i termini di «apporto» e «scorporo», a seconda che ci si riferisca all’azienda che riceve il conferimento o quella che lo effe ua. Per conferimento intendiamo l’operazione per cui un’azienda oppure un ramo aziendale dotato di autonoma capacità di reddito vengono conferi (“apporta ”) ad un ente giuridicamente diverso dall’impresa conferente; come contropar ta l’impresa riceve, non denaro, ma azioni della società nella quale ha effe uato l’apporto. Come conseguenza del conferimento, il conferente diviene socio della conferitaria, oppure se già ne è socio incrementa la propria partecipazione al capitale sociale in misura correlata al valore dei beni conferi , mantenendo un rapporto indire o con l’azienda ceduta. Si tra a dunque di un trasferimento d’azienda, cara erizzato da un corrispe vo cos tuito da quote o azioni della società beneficiaria. Il conferimento opera, dunque, secondo la seguente rappresentazione grafica: Sempre in via grafica, si immagini una situazione di partenza, ante conferimento, nei termini rappresenta : Si immagini poi che la società opera va (A) conferisca il proprio complesso aziendale, privato dell’immobile in cui l’a vità viene svolta, nella società neocos tuita B. A si trasforma così in una società «sub-holding» e «immobiliare», con riguardo all’ogge o sociale. La stru ura di gruppo post conferimento assume la seguente forma: Il conferente diviene socio della società B insieme agli altri conferen. 9 Per inquadrare la disciplina codicis ca del conferimento d’azienda occorre fare riferimento alle norme che regolano il conferimento di beni in natura:  Ar. 2254 e 2255 c.c., in materia di società semplice, richiama anche dall’art. 2342 in tema di S.p.a.;  Ar. 2342 - 2345 c.c. con riguardo alle S.p.a.;  Art, 2454 c.c. in materia di S.a.p.a.;  Ar. 2464 – 2466 c.c. circa le S.r.l., nonché quelle che tra ano la circolazione dell’azienda:  Art. 2556 c.c. (Imprese sogge e a registrazione);  Art. 2557 c.c. (Divieto di concorrenza);  Art. 2558 c.c. (Successione nei contra );  Art. 2559 c.c. (Credi rela ve all’azienda ceduta);  Art. 2560 c.c. (Debi rela vi all’azienda ceduta). Il diri o di opzione e le verifiche da effe uarsi sulla congruità delle azioni di nuova emissione sono poi regolate dall’art. 2441 c.c. La norma va fiscale, in materia di imposte dire e, tra a specificamente e in via fortemente agevola va il conferimento aziendale, all’art. 176 del T.U.I.R. Ulteriori norme regolano l’operazione ai fini delle imposte indire e, contenendone l’applicazione rispe o a quelle dovute sul conferimento di altri beni in natura, del tu o parificate di norma a quelle sulla compravendita. Altre norme riguardano il conferimento d’azienda rispe o ad ambi specifici. Così l’art. 2112 c.c. determina il mantenimento di diri dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, cos tuendo così un forte vincolo per le ristru urazioni aziendali. L’art. 47 della L. 428/90 regola talune deroghe al medesimo, in caso di procedure concorsuali. Sempre in quest’ul ma materia, l’art. 160 legge fallimentare (a ualmente in vigore; l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza è stata pos cipata dalla norma va d’urgenza determinata dal Covid-19) consente di congegnare la proposta di concordato preven vo facendo ricorso a ogni po di operazione straordinaria. Grazie al richiamo contenuto nell’art.182 l.f. all’art. 105 l.f. (in tema di vendite fallimentari), è possibile ricorrere al conferimento quale modalità volta alla con nuità aziendale e al realizzo del medesimo compendio, visto che il comma 8 di quest’ul ma norma prevede quanto segue: «Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova cos tuzione, dell’azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o credi , con i rela vi rappor contra uali in corso, esclusa la responsabilità dell’alienante ai sensi dell’ar colo 2560 del Codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.» Appendice norma va Nelle S.p.A.: Art. 2342 – Conferimen I. Se nell'a o cos tu vo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. II. Alla so oscrizione dell'a o cos tu vo deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimen in danaro o, nel caso di cos tuzione con a o unilaterale, il loro intero ammontare. III. Per i conferimen di beni in natura e di credi si osservano le disposizioni degli ar coli 2254 e 2255. Le azioni corrisponden a tali conferimen devono essere integralmente liberate al momento della so oscrizione. IV. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamen ancora dovu devono essere effe ua entro novanta giorni. V. Non possono formare ogge o di conferimento le prestazioni di opera o di servizi. Art. 2254 - Garanzia e rischi dei conferimen I. Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regola dalle norme sulla vendita. II. Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione. Art. 2343 - S ma dei conferimen di beni in natura e di credi I. Chi conferisce beni in natura o credi deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei credi conferi , l'a estazione 10 che il loro valore è almeno pari a quello ad essi a ribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e i criteri di valutazione segui. La relazione deve essere allegata all'a o cos tu vo. II. L'esperto risponde dei danni causa alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'ar colo 64 del Codice di procedura civile. III. Gli amministratori devono, nel termine di 180 giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fonda mo vi, devono procedere alla revisione della s ma. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrisponden ai conferimen sono inalienabili e devono restare depositate presso la società. IV. Se risulta che il valore dei beni o dei credi conferi era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tu avia, il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diri o alla res tuzione del conferimento, qualora sia possibile in tu o o in parte in natura. Art. 2343-bis - Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori (norma an elusione) I. L'acquisto da parte della società, per un corrispe vo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di credi dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società ovvero la documentazione essere autorizzato dall'assemblea ordinaria. II. L'alienante deve presentare di cui all'ar colo 2343-ter primo e secondo comma contenente la descrizione dei beni o dei credi , il valore a ciascuno di essi a ribuito, i criteri di valutazione segui , nonché l'a estazione che tale valore non è inferiore al corrispe vo, che deve comunque essere indicato. III. La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designato dal tribunale ovvero dalla documentazione di cui all'ar colo 2343-ter (3), deve essere depositato a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese. IV. Le disposizioni del presente ar colo non si applicano agli acquis che siano effe ua a condizioni normali nell'ambito delle operazioni corren della società né a quelli che avvengono nei merca regolamenta o so o il controllo dell'autorità giudiziaria o amministra va. V. In caso di violazione delle disposizioni del presente ar colo gli amministratori e l'alienante sono solidalmente responsabili per i danni causa alla società, ai soci ed ai terzi. Art. 2343-ter - Conferimento di beni in natura o credi senza relazione di s ma I. Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumen del mercato monetario non è richiesta la relazione di cui all'ar colo 2343, primo comma, se il valore ad essi a ribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono sta negozia su uno o più merca regolamenta nei sei mesi preceden il conferimento. II. Non è altresì richiesta la relazione di cui all'ar colo 2343, primo comma, qualora il valore a ribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o credi conferi , diversi da quelli di cui al primo comma, corrisponda: a) al valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purché so oposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni ogge o del conferimento, o b) al valore equo risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciu per la valutazione dei beni ogge o del conferimento, effe uata da un esperto indipendente da chi effe ua il conferimento e dalla società e dotato di adeguata e comprovata professionalità. Es. si cos tuisce un’oreficeria e il socio conferisce un diamante di valore. Se quel diamante è stato ogge di valutazione di un esperto competente e c’è una relazione scri a che a esta il valore del diamante, allora il diamante non deve essere necessariamente so oposta nuovamente alla valutazione di un esperto. III. Chi conferisce beni o credi ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore a ribuito ai conferimen e la sussistenza, per i conferimen di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione è allegata all'a o cos tu vo. IV. L'esperto di cui al secondo comma, le era b), risponde dei danni causa alla società, ai soci e ai terzi. Quando si può evitare la relazione di s ma? La relazione di s ma sostanzialmente si può evitare quando il bene conferito ha già superato il vaglio di valutazione del mercato o di un esperto qualificato e indipendente. E comunque è 11 previsto un ulteriore controllo valuta vo come previsto all’art 2343 (controllo ex post da parte degli amministratori dopo sei mesi del conferimento del bene). Art. 2343-quater - Fa eccezionali o rilevan che incidono sulla valutazione I. Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della società, se, nel periodo successivo a quello di cui all'ar colo 2343-ter, primo comma, sono intervenu fa eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumen del mercato monetario conferi in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data effe va del conferimento, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumen non è più liquido, ovvero se, successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla le era del secondo comma dell'ar colo 2343-ter, o alla data della valutazione di cui alla le era del medesimo comma si sono verifica fa nuovi rilevan tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei credi conferi. Gli amministratori verificano altresì nel medesimo termine i requisi di professionalità ed indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'ar colo 2343-ter, secondo comma, le era b). II. Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenu i fa di cui al primo comma ovvero ritengano non idonei i requisi di professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'ar colo 2343- ter, secondo comma, le era b), procedono ad una nuova valutazione. Si applica in tal caso l'ar colo 2343. III. Fuori dai casi di cui al secondo comma, è depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel medesimo termine di cui al primo comma, una dichiarazione degli amministratori contenente le seguen informazioni: a) la descrizione dei beni o dei credi conferi per i quali non si è fa o luogo alla relazione di cui all'ar colo 2343, primo comma; b) il valore ad essi a ribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione; c) la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro a ribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo; d) la dichiarazione che non sono intervenu fa eccezionali o rilevan che incidono sulla valutazione di cui alla le era b); e) la dichiarazione di idoneità dei requisi di professionalità e indipendenza dell'esperto di cui all'ar colo 2343-ter, secondo comma, le era b). IV. Fino all'iscrizione della dichiarazione le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la società. Art. 2344 - Mancato pagamento delle quote I. Se il socio non esegue i pagamen dovu , decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazze a Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono u le promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispe vo non inferiore ai conferimen ancora dovu. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in merca regolamenta. II. Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, tra enendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. III. Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere es nte con la corrispondente riduzione del capitale. IV. Il socio in mora nei versamen non può esercitare il diri o di voto. Art. 2345 - Prestazioni accessorie I. Oltre l'obbligo dei conferimen , l'a o cos tu vo può stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consisten in danaro (ad esempio manutenzioni o migliorie sui beni conferi ), determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo par colari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rappor aven per ogge o le stesse prestazioni. II. Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni anzide e devono essere nomina ve e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori. III. Se non è diversamente disposto dall'a o cos tu vo, gli obblighi previs in questo ar colo non possono essere modifica senza il consenso di tu i soci. 12 Art. 2441 - Diri o di opzione (non spiegato) I. Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni conver bili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni conver bili il diri o di opzione spe a anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. II. L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità a e a garan re la sicurezza del sito medesimo, l'auten cità dei documen e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l'esercizio del diri o di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta (2). III. Coloro che esercitano il diri o di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diri o di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni conver bili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in merca regolamenta , i diri di opzione non esercita devono essere offer nel mercato regolamentato dagli amministratori, per conto della società, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno cinque sedute, salvo che i diri di opzione siano già sta integralmente vendu. IV. Il diri o di opzione non spe a per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimen in natura. Nelle società con azioni quotate in merca regolamenta lo statuto può altresì escludere il diri o di opzione nei limi del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. V. Quando l'interesse della società lo esige, il diri o di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale. VI. Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diri o di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente ar colo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri ado a per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al sogge o incaricato della revisione legale dei con almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall'ar colo 2343-ter, terzo comma, devono restare deposita nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio ne o, tenendo conto, per le azioni quotate in merca regolamenta , anche dell'andamento delle quotazioni nell'ul mo semestre. VII. Non si considera escluso né limitato il diri o di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano so oscri e da banche, da en o società finanziarie sogge al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri sogge autorizza all'esercizio dell'a vità di collocamento di strumen finanziari, con obbligo di offrirle agli azionis della società, con operazioni di qualsiasi po, in conformità con i primi tre commi del presente ar colo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionis e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diri o di opzione, i medesimi sogge non possono esercitare il diri o di voto. Le spese dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l'ammontare. VIII. Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diri o di opzione per le azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in so oscrizione ai dipenden della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate. NELLE SRL, C.C. Libro V Delle Società, Capo VII Società a resp. limitata, Sez. II Dei conferimen e delle quote Art. 2464 - Conferimen I. Il valore dei conferimen non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. II. Possono essere conferi tu gli elemen dell'a vo susce bili di valutazione economica. III. Se nell'a o cos tu vo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. 13 IV. Alla so oscrizione dell'a o cos tu vo deve essere versato all'organo amministra vo nominato nell'a o cos tu vo almeno il ven cinque per cento dei conferimen in danaro e l'intero sovrapprezzo o, nel caso di cos tuzione con a o unilaterale, il loro intero ammontare. I mezzi di pagamento sono indica nell'a o. Il versamento può essere sos tuito dalla s pula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le cara eris che determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sos tuire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro. V. Per i conferimen di beni in natura e di credi si osservano le disposizioni degli ar coli 2254 e 2255. Le quote corrisponden a tali conferimen devono essere integralmente liberate al momento della so oscrizione. VI. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garan , per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assun dal socio aven per ogge o la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'a o cos tu vo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sos tuite dal socio con il versamento a tolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. VII. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamen ancora dovu devono essere effe ua nei novanta giorni. Art. 2465 - S ma dei conferimen di beni in natura e di credi I. Chi conferisce beni in natura o credi deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legali iscri nell'apposito registro. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o credi conferi , l'indicazione dei criteri di valutazione ado a e l'a estazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi a ribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, deve essere allegata all'a o cos tu vo. II. La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispe vo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di credi dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'a o cos tu vo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'ar colo 2479. III. Nei casi previs dai preceden commi si applicano il secondo comma dell'ar colo 2343 ed il quarto e quinto (responsabilità) comma dell'ar colo 2343-bis. Art. 2466 - Mancata esecuzione dei conferimen Previsioni molto simi a quelle previste per le spa I. Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescri o, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni. II. Decorso inu lmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano u le promuovere azione per l'esecuzione dei conferimen dovu , possono vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effe uata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall'ul mo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'a o cos tu vo lo consente, la quota è venduta all'incanto. III. Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, tra enendo le somme riscosse. Il capitale deve essere rido o in misura corrispondente. IV. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci. V. Le disposizioni dei preceden commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi mo vo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicura va o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell'ar colo 2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sos tuirle con il versamento del corrispondente importo di danaro. Art. 160 l.f. - Presuppos per l'ammissione alla procedura 1. L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preven vo sulla base di un 2. piano che può prevedere: a) la ristru urazione dei debi e la soddisfazione dei credi a raverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’a ribuzione ai creditori, nonché a società da ques partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche conver bili in azioni, o altri strumen finanziari e toli di debito; 14 b) l’a ribuzione delle a vità delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono cos tuirsi come assuntori anche i creditori o società da ques partecipate o da cos tuire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano des nate ad essere a ribuite ai creditori per effe o del concordato; c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) tra amen differenzia tra creditori appartenen a classi diverse. 3. La proposta può prevedere che i creditori muni di diri o di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfa integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato a ribuibile ai beni o diri sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisi di cui all'art. 67, terzo comma, le era d). Il tra amento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effe o di alterare l’ordine delle cause legi me di prelazione. 4. Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza. 5. In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il ven per cento dell'ammontare dei credi chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con con nuità aziendale di cui all'ar colo 186-bis. (1) Art. 105 l.f. - Vendita dell'azienda, di rami, di beni e rappor in blocco I. La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli ar coli seguen del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rappor giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori. II. La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effe uata con le modalità di cui all’ar colo 107, in conformità a quanto disposto dall’ar colo 2556 del codice civile. III. Nell’ambito delle consultazioni sindacali rela ve al trasferimento d’azienda, il curatore, l’acquirente e i rappresentan dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell’acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consen te dalle norme vigen. IV. Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debi rela vi all’esercizio delle aziende cedute, sor prima del trasferimento. V. Il curatore può procedere altresì alla cessione delle a vità e delle passività dell’azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rappor giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell’alienante prevista dall’ar colo 2560 del Codice civile. VI. La cessione dei credi rela vi alle aziende cedute, anche in mancanza di no fica al debitore o di sua acce azione, ha effe o, nei confron dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tu avia, il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente. VII. I privilegi e le garanzie di qualsiasi po, da chiunque prestate o comunque esisten a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario. VIII. Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova cos tuzione, dell’azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o credi , con i rela vi rappor contra uali in corso, esclusa la responsabilità dell’alienante ai sensi dell’ar colo 2560 del codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali. IX. Il pagamento del prezzo può essere effe uato mediante accollo di debi da parte dell’acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei credi. Ad esempio, è pica la divisione della azienda/ società in crisi in good company e bad company. La good company avrà mercato e garan rà risorse e con nuità e la bad company fallirà. 06/10 Il conferimento d’azienda: FINALITA’ Come si dice nel testo ado ato, i fini perseguibili con il conferimento, che è una operazione straordinaria che dà luogo a una modalità di ristru urazione aziendale, sono i più vari. Se picamente è volto al fine associa vo e della concentrazione nell’azienda beneficiaria, tesa a ingrossarsi, esso può essere volto prioritariamente allo scorporo e alla mol plicazione delle legal en es facen parte del gruppo. Ciò per far sì che ogni società sia dedicata al business specifico, o anche solo per ridurre le dimensioni aziendali di ciascuna, al fine di ridurre i vincoli determina dalla legislazione in genere “dei controlli” (in materia di diri dei lavoratori, di necessaria presenza degli organi di controllo, etc.). 15 Senza dunque nessuna pretesa di completezza, una possibile elencazione delle finalità perseguibili con lo strumento può essere la seguente:  Operare ristru urazioni aziendali e di fronteggiare sta di crisi;  Creare un gruppo o la sua riorganizzazione;  Sfru are i benefici della cosidde a «leva societaria» o «leva azionaria»;  Ridurre il rischio d’impresa: il separare in diverse società i vari business può preservare quelli più solidi siccome quelli che vanno male non vanno ad intaccare i business che vanno bene;  Accrescere la capacità finanziaria dell’azienda;  Agevolare la ges one dell’azienda di famiglia e la successione generazionale;  Cedere l’azienda o sue par ;  Finalità specula ve, occulte, se non addiri ura illecite;  Effe uare una rivalutazione del patrimonio aziendale (cfr. il Caso 1): poiché il conferimento d’azienda è accompagnato da una perizia di s ma, l’operazione di conferimento consente di sos tuire i valori storici contabili in capo alla conferente con i valori contabili che tengano conto dei valori a uali del complesso aziendale;  Migliorare la flessibilità dei rappor con i dipenden ;  Correggere una precedente concentrazione o una precedente disaggregazione. VINCOLI di cui occorre tener conto Come in parte già an cipato con il richiamo della norma va, numerosi sono i vincoli cui occorre so ostare allorquando si valuta il ricorso al conferimento. Innanzitu o, non è possibile so rarre per quella via ai creditori sociali il compendio aziendale, visto che, ai sensi dell’art. 2560 c.c., l’alienante (i.e. il conferente) non è liberato dai debi , ineren all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consen to, e che nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debi sudde anche l'acquirente (i.e. il conferitario) della azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Ne deriva il grande successo dell’affi o d’azienda nelle situazioni prefallimentari, poiché l’affi uario – a differenza appunto del conferitario – non risponde dei debi pregressi. Ancora, non è possibile spogliarsi dei lavoratori, a meno di accordi colle vi (nel caso delle crisi di impresa, ai sensi anche dell’applicazione dell’art. 47 L. 428/90) e/o individuali, stante l’art. 2112 c.c. e l’applicazione severa che ne è fa a in giurisprudenza (come emerge anche dalla seguente massima, incontrastata sul punto: Il conferimento del ramo di azienda realizza una vicenda trasla va dei beni organizza in forma di impresa simile alla cessione e comunque tale da rientrare nel più ampio conce o di trasferimento di cui all’ar colo 2112 c.c. e ciò anche nell’ipotesi in cui il conferimento venga a uato a tolo di so oscrizione di aumento di capitale riservato. Pertanto, tu i rappor di lavoro rela vi all’azienda conferita si intendono trasferi alla società conferitaria indipendentemente dal fa o della loro annotazione dell’elenco dipenden e dalla violazione del principio dell’effe vità del capitale sociale di cui all’ar colo 2464 c.c., posto che quest’ul ma norma a ene al rapporto societario e non incide su quello di lavoro facente capo all’azienda ceduta.  nella sostanza, non si può usare il conferimento per indebolire il sistema delle garanzie poste dall’ordinamento a tutela del lavoro, Si vuole evitare con l’art 2112 che il conferimento sia u lizzato per lasciare i lavoratori nella bad company per trasferire la parte di business di maggiore interesse nella good company. Né è possibile, per una azienda con cer ficazioni SOA ai fini degli appal pubblici, conferire rami d’azienda a sogge des na a proseguire la medesima a vità, in assenza della rigorosa verifica del mantenimento dei presuppos per le cer ficazioni in capo alla conferitaria (vd. il Caso 2 – InRete), affidata a un perito nominato dal Presidente del Tribunale competente. I soci della conferitaria, poi, quanto alla congruità delle azioni emesse e del possibile sovrapprezzo, sono tutela dalle procedure valuta ve di cui all’art. 2441 c.c., il cui comma sesto prevede quanto segue: Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diri o di opzione (diri o spe ante agli azionis che prevede la prelazione per la so oscrizione di nuove azioni in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale), ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente ar colo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, oppure, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri ado a per 16 la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al sogge o incaricato della revisione legale dei con almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall'ar colo 2343-ter, terzo comma, devono restare deposita nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio ne o, tenendo conto, per le azioni quotate in merca regolamenta , anche dell'andamento delle quotazioni nell'ul mo semestre.  il nostro ordinamento prevede che affinché sia garan to il diri o dei soci a non vedersi dilui della partecipazione sociale, quando c’è un amento di capitale questo aumento sia offerto in opzione pro quota ai vecchi soci. Questo vuol dire che, se c’è un capitale di 100 e io sono socio al 50%, se si decide di fare un aumento di capitale per portarlo fino a 200 io ho diri o di acquisire il 50% delle nuove azioni che mi consentono di rimanere proprietario per il 50% della compagine sociale. Per consen re invece un conferimento da parte di un sogge o terzo, bisogna fare un aumento di capitale in cui i vecchi soci rinunciano al loro diri o a so oscrivere pro quota l’aumento di capitale sociale ma decidono che debba essere scambiato in favore della conferente per remunerare la conferente del conferimento che viene fa o. Questo espone, specialmente i soci di minoranza, al rischio di essere dilui del proprio valere. Per consen re che tali soci prendano la decisione di rinunciare quanto gli spe a in favore di un nuovo socio esterno che entra scombinando gli asse proprietari preesisten si prevedono una serie di garanzie. Valgono poi, ma si tra a del primo vincolo all’operazione di conferimento, le sopramenzionate norme codicis che, a par re dall’art. 2343 c.c., a impedire che alle aziende o ai rami da conferire sia a ribuito un valore ingius ficato, stante l’interesse dei creditori sociali a che il bilancio d’esercizio e in par colare il patrimonio ne o sia rappresenta vo e quello dei soci preesisten a che al conferente siano a ribuite azioni o una quota effe vamente proporzionate al valore dei beni conferi. Nonostante che nelle operazioni volte alla ristru urazione di aziende in crisi possa essere u le trasferire complessi aziendali dal valore nega vo (nel Caso 3 – Samo, il valore pressoché simbolico del ramo è di Euro 1.000), si ri ene che non sussista una simile possibilità con riguardo al conferimento. È invece sostenuta in do rina la possibilità di addivenire a scissioni di rami dal valore nega vo (cfr. C.B. Vane , Operazioni straordinarie nelle crisi d’impresa: sono possibili scissioni e conferimento nega vi? su IlCaso, 24 se embre 2018). Cessione ≠ conferimento  la cessione di aggrega aziendali può essere fa a anche di valori nega vi, il conferimento invece non può essere nega vo. Appendice norma va LIBRO QUINTO Del lavoro - TITOLO V - Delle società - CAPO V - Della società per azioni - SEZIONE X - Delle modificazioni dello statuto Art. 2112 c.c. - Mantenimento dei diri dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda I. In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro con nua con il cessionario ed il lavoratore conserva tu i diri che ne derivano. II. Il cedente ed il cessionario sono obbliga , in solido, per tu i credi che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli ar coli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consen re la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivan dal rapporto di lavoro. III. Il cessionario è tenuto ad applicare i tra amen economici e norma vi previs dai contra colle vi nazionali, territoriali ed aziendali vigen alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sos tui da altri contra colle vi applicabili all'impresa del cessionario. L'effe o di sos tuzione si produce esclusivamente fra contra colle vi del medesimo livello. IV. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della norma va in materia di licenziamen , il trasferimento d'azienda non cos tuisce di per sé mo vo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effe di cui all'ar colo 2119, primo comma. V. Ai fini e per gli effe di cui al presente ar colo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contra uale o fusione, compor il mutamento nella tolarità di un'a vità economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria 17 iden tà a prescindere dalla pologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è a uato ivi compresi l'usufru o o l'affi o di azienda. Le disposizioni del presente ar colo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come ar colazione funzionalmente autonoma di un'a vità economica organizzata, iden ficata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. VI. Nel caso in cui l'alienante s puli con l'acquirente un contra o di appalto la cui esecuzione avviene u lizzando il ramo d'azienda ogge o di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'ar colo 29, comma 2, del decreto legisla vo 10 se embre 2003, n. 276. Art. 47 L 428/1990 - Trasferimen di azienda 1. Quando si intenda effe uare, ai sensi dell'ar colo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupa più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo ar colo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscri o almeno ven cinque giorni prima che sia perfezionato l'a o da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le par , se precedente, alle rispe ve rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali cos tuite, a norma dell'ar colo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produ ve interessate, nonché' ai sindaca di categoria che hanno s pulato il contra o colle vo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle prede e rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confron dei sindaca di categoria compara vamente più rappresenta vi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i mo vi del programmato trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confron di ques ul mi. 2. Su richiesta scri a delle rappresentanze sindacali o dei sindaca di categoria, comunicata entro se e giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenu ad avviare, entro se e giorni dal ricevimento della prede a richiesta, un esame congiunto con i sogge sindacali richieden. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. 3. Il mancato rispe o, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previs dai commi 1 e 2 cos tuisce condo a an sindacale ai sensi dell'ar colo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previs dal presente ar colo devono essere assol anche nel caso in cui la decisione rela va al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ul ma delle informazioni necessarie non gius fica l'inadempimento dei prede obblighi. 4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'ar colo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'ar colo 2, quinto comma, le era c), della legge 12 agosto 1977, n.675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legisla vo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di con nuazione o di mancata cessazione dell’a vità. ((b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preven vo; b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristru urazione dei debi )). 5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confron delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preven vo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coa a amministra va ovvero di so oposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la con nuazione dell’a vità non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai preceden commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro con nua con l'acquirente non trova applicazione l'ar colo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risul no condizioni di miglior favore. Il prede o accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ul mo con nui a rimanere, in tu o i in parte, alle dipendenze dell'alienante. 6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affi uario o del subentrante hanno diri o di precedenza nelle assunzioni che ques ul mi effe uino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi colle vi. Nei confron dei lavoratori prede , che vengano assun 18 dall'acquirente, dall'affi uario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'ar colo 2112 del codice civile. Dal T.U.I.R. Testo unico delle imposte sui reddi Art. 175 - Conferimen di partecipazioni di controllo o di collegamento 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'ar colo 86, fa salvi i casi di esenzione di cui all'ar colo 87, per i conferimen di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'ar colo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, effe ua tra sogge residen in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello a ribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'ogge o conferito, nelle scri ure contabili del sogge o conferente ovvero, se superiore, quello a ribuito alle partecipazioni conferite nelle scri ure contabili del sogge o conferitario. 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il valore di realizzo è determinato ai sensi dell'ar colo 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisi per l'esenzione di cui all'ar colo 87 se le partecipazioni ricevute non sono anch'esse prive dei requisi prede , senza considerare quello di cui alla le era a) del comma 1 del medesimo ar colo 87. Art. 176 - Regimi fiscali del sogge o conferente e del sogge o conferitario 1. I conferimen di aziende effe ua tra sogge residen nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non cos tuiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tu avia, il sogge o conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ul mo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il sogge o conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elemen dell'a vo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospe o di riconciliazione della dichiarazione dei reddi i da espos in bilancio e i valori fiscalmente riconosciu. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un sogge o non residente, qualora il conferimento abbia ad ogge o aziende situate nel territorio dello Stato. 2-bis. In caso di conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli ar coli 67, comma 1, le era c), e 68, assumendo come costo delle stesse l'ul mo valore fiscale dell'azienda conferita. 2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei reddi rela va all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tu o o in parte, sui maggiori valori a ribui in bilancio agli elemen dell'a vo cos tuen immobilizzazioni materiali e immateriali rela vi all'azienda ricevuta, di un'imposta sos tu va dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle a vità produ ve, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assogge a a imposta sos tu va si considerano riconosciu ai fini dell'ammortamento a par re dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è rido o dei maggiori valori assogge a a imposta sos tu va e dell'eventuale maggior ammortamento dedo o e l'imposta sos tu va versata è scomputata dall'imposta sui reddi ai sensi degli ar coli 22 e 79. 3. Non rileva ai fini dell'ar colo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 se embre 1973, n. 600, il conferimento dell'azienda secondo i regimi di con nuità dei valori fiscali riconosciu o di imposizione sos tu va di cui al presente ar colo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione di cui all'ar colo 87, o di quella di cui agli ar coli 58 e 68, comma 3. 4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimen effe ua con il regime di cui al presente ar colo si considerano possedute dal sogge o conferitario anche per il periodo di possesso del sogge o conferente. Le partecipazioni ricevute dai sogge che hanno effe uato i conferimen di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all'ar colo 178, in regime di neutralità fiscale, si considerano iscri e come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscri i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscri e, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio. 5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis, L'eccedenza in sospensione di imposta, ai sensi dell'ar colo 109, comma 4, le era b), rela va all'azienda conferita non concorre alla formazione del reddito del sogge o conferente e si trasferisce al sogge o conferitario a condizione che ques is tuisca il vincolo di sospensione d'imposta previsto dalla norma prede a. 19 Art. 177 - Scambi di partecipazioni 1. La permuta, mediante la quale uno dei sogge indica nell'ar colo 73, comma 1, le ere a) e b), acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'ar colo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, ovvero incrementa, in virtu' di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo in altro sogge o indicato nelle medesime le ere a) e b), a ribuendo ai soci di quest'ul mo proprie azioni, non dà luogo a componen posi vi o nega vi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia a ribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'ar colo 87 e quella parziale di cui agli ar coli 58 e ar colo 68, comma 3. 2. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimen in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'ar colo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, ovvero incrementa, in virtu' di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio ne o formato dalla società conferitaria per effe o del conferimento. 3. Si applicano le disposizioni dell'ar colo 175, comma 2. 09/10 FASI TIPICHE DEL CONFERIMENTO Il conferimento d’azienda non si esaurisce in un unico a o ma si ar cola in una serie di adempimen sia da parte della società conferente che della conferitaria. Li esaminiamo per pun. FASE PROPEDEUTICA Essa cos tuisce l’inizio dell’operazione di conferimento d’azienda, durante la quale sorgono i primi conta tra le par. L’operazione ha origine “formale” con la delibera di approvazione da parte della conferente. Focus: È sufficiente una delibera del consiglio di amministrazione della conferente, salvo i casi previs dall’art. 2436 cod. civ. (o 2480 per le S.r.l.) riguardan le modificazioni dello statuto; in tal caso occorrerà la convocazione di un’assemblea straordinaria. Secondo la do rina prevalente, la delibera di approvazione dell’operazione di conferimento deve contenere: la descrizione e le mo vazioni dell’operazione, l’indicazione dell’esa o perimetro aziendale ogge o di conferimento, l’eventuale delega ad uno o più amministratori per l’esecuzione dell’operazione. Successivamente alla delibera, l’amministratore che è stato delegato al compimento dell’operazione deve fare istanza al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede legale la società conferitaria per la nomina del perito incaricato di redigere la relazione di s ma dell’azienda da conferire, come statuito dall’art. 2343, c.c. A enzione: nel caso in cui la conferitaria sia una Srl l’esperto viene individuato dal conferente e non dal Tribunale territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 2465, comma 1, c.c., l’esperto deve essere necessariamente un revisore legale o una società di revisione. FASE VALUTATIVA Ai sensi del primo comma dell’art. 2343 cod. civ. è stabilito che «chi conferisce beni in natura o credi deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei credi conferi , l’a estazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi a ribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo e i criteri di valutazione segui ». Momento fondamentale dell’operazione di conferimento è la valutazione del compendio aziendale da cui discende: - per la conferitaria, l’importo dell’incremento patrimoniale della stessa; - per la conferente, la determinazione del numero di azioni di nuova emissione ad essa a ribuite e, di conseguenza, la percentuale di capitale sociale della conferitaria acquisita. FASE ATTUATIVA Esegui gli adempimen finora descri , la fase a ua va dell’operazione si estrinseca in maniera differente a seconda che la conferitaria sia preesistente o neo-cos tuita. Se la società è già esistente, si procederà preven vamente all’aumento del capitale sociale. Poiché l’assemblea delibera un aumento di capitale riservato alla conferente, occorre prevedere l’esclusione del diri o di opzione dei vecchi azionis in base all’art. 2441, comma 4, c.c. Il sesto comma dell’art. 2441 prevede poi che «le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diri o di opzione devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione» che va comunicata al collegio sindacale trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea. La relazione degli 20 amministratori deve illustrare le ragioni del conferimento in natura e le modalità di calcolo del prezzo di emissione. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell’esperto designato dal tribunale (art. 2343 cod. civ.), devono rimanere deposita nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea che delibera l’aumento del capitale sociale in capo alla beneficiaria. Il momento cos tu vo del conferimento si a ua mediante la redazione, da parte di un notaio, dell’a o di conferimento il cui contenuto minimo è il seguente: Da iden fica vi delle società coinvolte e dei rappresentan delle stesse; Risultanze della perizia di s ma ex art. 2343 c.c.; Indicazione delle a vità e passività conferite; Numero, valore nominale e godimento delle azioni che saranno emesse a fronte del conferimento; Convenzioni tra le par ; Data da cui il conferimento inizia a produrre effe giuridici. L’a o deve essere registrato presso l’Agenzia delle entrate e iscri o presso il Registro delle Imprese (entro 30 gg). In caso di conferitaria neo-cos tuita, il conferimento si a ua nell’a o cos tu vo, al quale dovrà essere allegata la relazione di s ma ex art. 2343, c.c. con indicazione dell’apporto versato in natura dalla conferente. L’a o cos tu vo è iscri o presso il Registro delle Imprese entro 20 giorni dalla s pula (art. 2330, c.c.). La società conferitaria acquista quindi, immediatamente, la proprietà dei beni, ma l’effe o trasla vo della proprietà è sospeso fino al momento in cui la società acquista personalità giuridica (iscrizione dell’a o cos tu vo nel registro delle imprese). Il conferimento si chiuderà con la verifica del consiglio di amministrazione della conferitaria, ai sensi dell’art. 2343 cod. civ., dei valori della perizia. In par colare «gli amministratori devono, nel termine di 180 giorni controllare le valutazioni contenute» nella perizia e «se sussistono fonda mo vi, devono procedere alla revisione della s ma». Se i beni, secondo la valutazione degli amministratori, hanno un valore inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte salvo che il conferente non versi la differenza in denaro o receda dalla società conferitaria. N.B. Nei conferimen in Srl non è richiesto il successivo controllo delle valutazioni da parte degli amministratori. FOCUS: IL SOVRAPPREZZO Il sovrapprezzo è una riserva di capitale in capo alla società conferitaria (società che riceve) che perme e di equilibrare i concambi tra soci nuovi e preesisten. I soci esclusi dalla possibilità di esercitare l’opzione sono tutela dalla previsione di un sovrapprezzo sulle azioni emesse a fronte del conferimento  esigenza di evitare, con il conferimento, l’annacquamento del capitale causando un danno ai vecchi soci. Pertanto, se la conferitaria ha un valore economico superiore a quello contabile o risultano, dal bilancio, riserve, l’aumento di capitale con esclusione del diri o d’opzione verrà effe uato con sovrapprezzo. Esempio 1: se la conferitaria ha capitale di 100 e un valore economico di 1.000 e si stabilisce di aumentare il capitale da 100 a 300, occorrerà che il ramo d’azienda ricevuto valga almeno 2.000, per cui si avrà un aumento di capitale di 200 e un sovrapprezzo di 1.800. Esempio 2: ipo zziamo di avere l’Azienda Rossi che ha un capitale sociale di 100 e un valore economico di 1.000. Riceve un conferimento di un ramo di azienda di un valore s mato pari a 2.000 da parte di Bianchi SpA. Dopo il conferimento la società Rossi vale 1.000 + 2.000 che ha ricevuto = 3.000 Questo 3.000 fanno riferimento come segue: 1.000 ai vecchi soci della Rossi Spa, mentre i 2.000 all’apporto da parte di bianchi Spa. 21 Dopo il conferimento, ai soci di Bianchi Spa, spe erà un numero di azioni che sia doppio a quelle che i vecchi soci di Bianchi Spa detenevano prima del conferimento. Questo vuol dire sostanzialmente che Rossi prima aveva un capitale di 100, dopo l’apporto sarà 300 perché dovrà esserci un aumento di capitale di 200, ossia il doppio di quello che era il capitale di riferimento dei soci preesisten per compensare Bianchi spa per il suo apporto. Ora guardiamo dal punto di vista patrimoniale la Rossi spa Arriva nel patrimonio un aggregato di beni il cui valore ne o (a vità – passività) è di 2000, dal punto di vista delle passività avremo un incremento del capitale di 200 e poi per arrivare a compensare contabilmente l’incremento patrimoniale ne o di 2.000 occorrerà un ulteriore 1.800 imputato a una riserva di sovrapprezzo azioni. Cap. 6 - metodi valuta vi ai fini della perizia ex art. 2343 c.c Nel Caso 1, che concerne la società calcis ca

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