TECNICA PROFESSIONALE PDF

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This document provides an introduction to corporate governance focusing on Italian business practices. It details the relationships within a company, internal and external mechanisms that aid the development of a good corporate governance system, and the organizational structure in Italy.

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TECNICA PROFESSIONALE Introduzione LA CORPORATE GOVERNANCE Le relazioni tra differenti soggetti nell’ambito dei processi di governo di un’azienda definiscono un dominio di analisi chiamato governance (corporate governance). Essa definisce i rappor...

TECNICA PROFESSIONALE Introduzione LA CORPORATE GOVERNANCE Le relazioni tra differenti soggetti nell’ambito dei processi di governo di un’azienda definiscono un dominio di analisi chiamato governance (corporate governance). Essa definisce i rapporti: - tra azionisti, organi di governo e alta direzione: ➔ attribuendo a ciascuno specifici doveri e poteri reciproci ➔ stabilendo l’insieme di regole per l’articolazione e il funzionamento degli organi di governo - rende trasparente il governo dell’azienda dagli stakeholder Cosa favorisce lo sviluppo di un buon sistema di corporate governance? Meccanismi interni: relazioni tra azionisti, membri dell’organo amministrativo e manager amministratori indipendenti → lui non ha rapporti con l’azionista tali da far perdere la caratteristica di indipendenza. Risulta essere NON ESECUTIVO perché nell’esprimere giudizio non risulta essere condizionabile o influenzabile dall’esistenza di relazioni attuali o recenti con il gruppo di amministratori esecutivi. Questa tipologia di amministratore risulta essere abbastanza indipendente da non prendere decisioni per il capo, ma a favore dei soci. comitati interni → sono organi costituiti all'interno del consiglio di amministrazione o di altre strutture di governance aziendale con l'obiettivo di occuparsi di specifiche aree strategiche o operative. Questi comitati servono a supportare il consiglio di amministrazione nella gestione e nel controllo dell'azienda, assicurando che ci siano supervisione e controllo su particolari aspetti dell'attività aziendale. sistema dei controlli interni → collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, revisore legale, internal auditing, compliance, ecc. Con i meccanismi interni, si dà la possibilità che il socio sia più tutelato. Meccanismi esterni: mercati finanziari efficienti → basato su regole corrette revisori indipendenti → svolgimento di un lavoro corretto e sulla certificazione dei bilanci tutela legale ed organismi efficaci I sistemi di CG nel mondo - public company → nel mondo anglosassone - azienda a proprietà familiare o azienda a proprietà statale → Europa continentale - co-management (Germania) e Keiretsu (Giappone) → basati sulla coesistenza di banche e altri grandi azionisti nel capitale - chaebols (Korea) → lo stato e una famiglia sono i principali proprietari - modello scandinavo → basato sulla presenza di lavoratori e sindacati nei principali organi - guanxi (Cina) → sistema di relazioni più ampio rispetto alla CG ma si riferisce a relazioni informali che dominano sia il business che l’attività sociale Il contesto socio-economico caratterizza il sistema di CG. Ad esempio, l’azienda familiare nasce perché è caratterizzata dalla cultura italiana, cioè un Paese dove si è radicato un socialismo. Nel mondo anglosassone invece il mercato non è caratterizzato da aziende familiari proprio perché la cultura non è basata sulle famiglie. Gli adeguati assetti organizzativi in Italia L’art. 2086, comma 2, sancisce la regola in base alla quale tutti gli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva hanno il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Questo ha conseguenze importanti, perché fa ricadere sull’imprenditore un triplice obbligo: 1) istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato → quindi, istituzione di organi delegati che curano quei determinati aspetti, in modo adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa 2) istituzione di tale assetto anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità e conseguente attivazione per 3) l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale In cosa consiste? Nell’ambito dell’attività di gestione, si tratterà di approntare procedure che possono garantire l’efficacia e l’efficienza della gestione dei rischi e del sistema di controllo interno, nonché la completezza, la tempestività, e l’attendibilità dei flussi informativi tra le funzioni della società e tra queste e le funzioni di altre società del gruppo, nonché di individuare indici e parametri segnaletici che consentano di evidenziare segnali di allarme, al fine dell'emersione anticipata della crisi. Questo, ovviamente sulla base di un principio di proporzionalità. Chi fa cosa? I vari organi su questi assetti svolgono le loro funzioni: - organi delegati → essi curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa. - consiglio di amministrazione → esso, sulla base di informazioni ricevute dagli organi delegati, valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il generale andamento della gestione. - collegio sindacale → esso vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Ruolo del CdA Si riunisce con regolare cadenza e si organizza ed opera in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni. Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa e in completa autonomia, devono evitare di essere in conflitto di interessi con l’azienda, perseguendo l’obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo. Inoltre: - esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari dell’emittente e del gruppo di cui esso sia a capo, monitorandone periodicamente l’attuazione - definisce il sistema di governo societario dell’emittente e la struttura del gruppo - definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici dell’emittente - valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’emittente, nonché quello delle controllate aventi rilevanza strategica, con riferimento in modo particolare al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi Il presidente del CdA si adopera affinché la documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno (OdG) sia portata a conoscenza dagli amministratori e dei sindaci con CONGRUO ANTICIPO rispetto alla data della riunione consiliare. Inoltre, può chiedere agli A.D. che i dirigenti dell’emittente (e quelli delle società del gruppo che ad esso fa capo) intervengano alle riunioni consiliari per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all’OdG. ESEMPIO Abbiamo un’azienda con un CdA, il Presidente e l’Amministratore delegato. Abbiamo poi gli organi di staff, il CFO e la Direzione Generale che a sua volta è suddivisa in produzione, marketing, logistica, ecc. L’amministratore delegato cosa fa? Prende le decisioni su determinati aspetti che sono stati delegati a lui. La gestione ordinaria chi la cura? Partirà dall'amministratore delegato, che passerà al direttore generale. Nascono le deleghe, ma l’AD riassume tutto il potere. Quando l’AD espone il budget, cosa si fa? Espone quali sono le sue decisioni per il prossimo anno e li sta traducendo in numeri in relazione all’operazione che si vuole arrivare a svolgere. Il bilancio viene approvato dal CdA (progetto di bilancio, atto degli amministratori), remunerazione degli amministratori (viene proposta dal CdA), particolari operazioni da svolgere. Devono agire informati, ovvero a conoscenza dello stato in cui si trova l’azienda. Per agire informato, ho il diritto di visionare le pratiche da decidere un pochino prima dell’assemblea dei soci. Il CdA viene convocato un tot di giorni prima, si viene chiamati per approvare il bilancio o un budget. Il funzionamento del CdA in un’azienda che funziona, ben equilibrato, c’è qualcuno che deve dire qualcosa, qualcuno (AD) che conosce il business, ma l’OdG dovrebbe essere una relazione sull’andamento dell’azienda. Che documenti si guardano? Budget, si guarda lo scostamento rispetto al budget. Il bilancio è una cosa non delegabile, è una responsabilità di tutti. Essendo una responsabilità di tutti, è responsabilità di tutti i consiglieri. Gli assetti organizzativi sono adeguati quando non c’è un problema. Quando sorge un problema, se siete davanti ad un magistrato, vuol dire che non c’erano assetti organizzativi adeguati, perchè se vi erano la problematica veniva segnalata prima. La composizione del CdA Il consiglio di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e non esecutivi, dotati di adeguata competenza e professionalità. Sono qualificati amministratori esecutivi (AE): - gli amministratori delegati delle società o di controllate strategiche, ivi compresi i presidenti in caso di deleghe - gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi nella società o in una controllata - i membri del comitato esecutivo Gli amministratori indipendenti Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure in modo indiretto con l’emittente o con soggetti legati all’emittente, relazioni tali da condizionare attualmente l’autonomia di giudizio. Aspetti da considerare nella composizione di un CdA Numero di consiglieri (ovvero, la dimensione del CdA): influenza di variabili contingenti (ize, ownership, industry CdA troppo piccoli o CdA troppo grandi (più teste, decisioni più difficili da prendere, problema di come far girare l’informazione, ma c’è maggiore confronto, più competenze e più opinioni. Insieme di persone omogenee in cui è semplice lavorare) I tipi di consiglieri A.D. (Amministratore Delegato) (Chief Executive Officer) Consiglieri interni (Inside or executive directors) Consiglieri esterni (outside or non-executive directors) Consiglieri esterni indipendenti (independent directors) Le diversità nel CdA mix di competenze e conoscenze diversità nell’età, sesso e nazionalità diversità nei background professionali diversità negli stili di leadership e di influenza personali Comitati interni Il CdA istituisce al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive. Tali comitati possono utilmente svolgere un ruolo istruttorio (cioè formulazione di proposte, raccomandazioni, pareri), al fine di consentire al consiglio stesso di adottare le proprie decisioni con maggiore cognizione di causa. Tale ruolo può essere particolarmente efficace in relazione alla gestione di materie che appaiono delicate anche in quanto fonte di potenziali conflitti di interesse (es. nomine, remunerazioni, controllo e rischi). Hanno funzione propositiva. Il collegio sindacale Esso ricopre un ruolo centrale nel sistema di vigilanza di un emittente. Al collegio sindacale spetta un compito di vigilanza anche preventiva e non meramente ex post, la quale si traduce in una verifica sui processi il cui esito va portato all’attenzione degli amministratori, affinché essi adottino le misure correttive eventualmente necessarie. Sistema dei controlli nelle società di capitali Il sistema dei controlli nelle società di capitali non prevede solamente il collegio sindacale: Adeguati assetti organizzativi e contabili → Codice della Crisi Modello 231 (Organismo di vigilanza) → nuovo profilo di responsabilità amministrativa a carico degli Enti. La responsabilità d’impresa deriva dal fatto che l’autore materiale del reato sia un soggetto apicale, cioè munito di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione oppure un soggetto sottoposto alla direzione e vigilanza del medesimo. Si introduce una responsabilità penale, vengono dunque individuati una serie di reati presupposti e unisce la società nel caso di compimento di reati. Anche la società risponde con pene molto severe (sia sotto il profilo sanzionatorio, sia con potenziali inibizioni all'esercizio di una serie di attività). La responsabilità dell’ente si aggiunge a quello dei soggetti che l’hanno compiuto. L’esimente a ciò è che non si può ritenere responsabilità di una società, nel caso in cui si sia adottato un particolare modello organizzativo idoneo per la prevenzione di questi reati. Internal Audit → verifica il corretto funzionamento del sistema controllo interno, controlla che le procedure interne siano rispettate e correttamente applicate. Sono una serie di verifiche effettuate sui processi aziendali per garantire il successo del business. Risulta obbligatorio per le banche e le società regolamentate, mentre risulta facoltativo per tutte le altre società. Compliance → capacità di un'azienda di agire secondo un ordine, un insieme di regole o una richiesta. Essa esamina l’efficacia dei processi con l’obiettivo di prevenire la violazione delle norme e delle regole interne ed esterne. Risk Assessment Controlli di primo livello IL NOSTRO CONTESTO: LE IMPRESE FAMILIARI Caratteristiche prevalente presenza di imprese di piccole dimensioni rilevante ruolo dello Stato = fenomeno delle partecipazioni statali ampio ricorso delle imprese al finanziamento bancario e scarsi mezzi propri scarso peso del mercato azionario, sviluppo del mercato dei capitali solo a partire dagli anni 90, scarsa cultura, gruppi piramidali, scarsa attenzione alle minoranze, scarsa protezione dell’investitore → questo ha favorito la creazione del nucleo familiare In Italia: sono presenti 4,3 mln di imprese, di cui il 98% sono imprese “familiari” qui sorge un problema: il 60% degli imprenditori al vertice ha più di 60 anni altro problema: il passaggio generazionale, il quale rappresenta un innesto di generazione che può essere positivo per la freschezza che porta al modello di business e che permette di garantire la continuità di impresa, il comando, l’imprenditorialità, l’apporto di capitali e di risorse, ecc. fattori motivazionali o psicologici oppure problemi di qualità o di capacità, dato che solamente il 15% arriva alla terza generazione I dati mostrano come, nel mondo imprenditoriale, la presenza degli over 70 sia aumentata di un quarto negli ultimi dieci anni. Questa cifra corrisponde esattamente alla diminuzione della partecipazione dei lavoratori dai 18 ai 29 anni. Crescono infatti del 24,8% i primi mentre diminuiscono del 25,2% i secondi, anche se a calare in misura più consistente è la sezione dei 30-49enni, giù del 28%. Per intenderci, in termini assoluti in quest’ultimo decennio le aziende hanno segnalato una perdita di ben 110 mila lavoratori sotto i 30 anni, in tutti quanti i settori, con solo poche eccezioni (dati di Unioncamere e InfoCamere 19/11/2023 -25% di giovani imprenditori nell’ultima decade). DA QUI IL PROBLEMA DELLA SUCCESSIONE NELL'IMPRESA E DELLA GOVERNANCE (O VICEVERSA). Strumenti di passaggio generazionale Tra gli altri, gli strumenti di gestione della governance e del passaggio generazionale sono: patto di famiglia → acquisto di azienda da una parte degli eredi donazione di azienda holding di famiglia statuti e patti parasociali scissione / fusione cessione dell’azienda trust società semplice IMPRESE FAMILIARI La grande maggioranza delle imprese italiane è di proprietà di gruppi familiari. Secondo l’AIDAF in Italia si stima che le aziende familiari siano circa 784.000 – pari ad oltre l’85% del totale aziende – e pesino in termini di occupazione circa il 70%. Sotto il profilo dell’incidenza delle aziende familiari, il contesto italiano risulta essere in linea con quello delle principali economie europee quali Francia (80%), Germania (90%), Spagna (83%) e UK (80%), mentre l'elemento differenziante rispetto a questi paesi è rappresentato dal minor ricorso a manager esterni da parte delle famiglie imprenditoriali: il 66%delle aziende familiari italiane ha tutto il management composto da componenti della famiglia, mentre in Francia questa situazione si riscontra nel 26% delle aziende familiari ed in UK solo nel 10%.. Nel segmento delle aziende di medie e grandi dimensioni (fatturato>50€MIL), le aziende familiari sono circa 4.000, con un’incidenza intorno al 58% del totale del segmento, e coinvolgono circa 3 milioni di dipendenti. Teoria sulle aziende familiari Le principali differenze tra azienda familiare e public company: i conflitti di agenzia tra proprietary e manager NON esistono, ma rappresenta un problema serio quando non si è un azionista e devi prendere delle scelte di lungo periodo. Sono presenti degli interessi disallineati tra la proprietà e il manager ed emergono asimmetrie informative perché il manager possiede molte più informazioni rispetto all’azienda; le aziende familiari sperimentano problemi di governance quando si stabilizzano nei processi di governo e approcciano il passaggio generazionale. Esse iniziano tutte con il passaggio generazionale. Il passaggio può avvenire tramite la vendita, oppure si può gestire la governance dell’azienda con il passaggio e qualora dovesse essere presente un ramo di azienda che non ci interessa, lo si può liquidare. Nel caso in cui non ci siano risorse per farlo, si cerca di trovarle. Inoltre, c’è il problema di curare gli assetti di governance. le aziende familiari non sono in generale soggette a takeover perché un investitore ha la maggioranza e nessuno può acquisire il consenso Le aziende familiari hanno anche dei PREGI DI FAMIGLIA orientamento a lungo periodo → investimenti a lungo termine anche in capitale umano, risorse di ogni genere minore burocrazia maggior unità di visione e comando → solitamente è unitaria, ma non sempre allineamento degli interessi tra azionisti e manager → il coinvolgimento dei familiari crea il rischio di comportamenti opportunistici da parte dei managers creazione di risorse inimitabili, altruism, founder effect FFs (Family First) Aspetti critici il fondatore non ha fretta di andare in pensione, infatti risulta non pensionabile: la prima generazione di solito ha una durata in carica nettamente superiore rispetto alle successive. Tanti imprenditori della prima generazione non ci pensano ad andare in pensione, in quanto per loro recarsi in azienda non significa lavorare, ma equivale a vivere. scelta del successore → in azienda, per poter governare, bisogna avere le competenze e per questo motivo ci si pone il problema del familiare e ci si basa sulla maggiore fiducia, per una maggiore condivisione di valori e infine per una questione affettiva (che non dovrebbe esserci con la realtà aziendale). Infatti, i soggetti familiari che vogliono entrare a far parte della realtà aziendale, non saranno mai uguali fra loro. Quindi, quale decisione prendere? La sostituzione deve avvenire interna o esterna alla famiglia? Se interna, chi devo scegliere, come fare, quale è il momento in cui si capisce che la nuova generazione è pronta? Si ricorre a dei consulenti per stipulare dei patti di famiglia per l’ingresso in azienda (Se si fanno entrare dei familiari indiscriminatamente e senza alcuna prerogativa, in poco tempo l’azienda salta). Infatti, la successione di un azienda avviene di solito ricorrendo a dei consulenti. Fattori determinanti delle scelte di passaggio generazionale Nel passaggio generazionale, i fattori determinanti sono: il fondatore identifica sé stesso nell’impresa → bisogna creare, mettere in atto dei meccanismi che vadano a sostituire il fondatore; pianificazione del dopo mantenimento del controllo decisionale mantenimento del controllo dei redditi abbattimento del carico fiscale - imposte dirette delle persone e delle società - imposte indirette, cioè imposte di donazione e di successione Valori e valutazioni Altro aspetto da tenere in considerazione nelle FFs è il benessere socio-emozionale: nelle FFs occorre tenere conto di ulteriori dimensioni rispetto alle “classiche” dimensioni economico-finanziarie quando vengono prese le decisioni. Le FFs rappresentano anche uno strumento per mantenere gli equilibri familiari. Esempi di vizi di famiglia - selezione di giovani familiari a prescindere dalla valutazione dell’effettivo bisogno dell’impresa e delle capacità individuali - percorsi di carriera e retribuzioni uguali per tutti i familiari impegnati in impresa, a prescindere dalle diverse responsabilità e capacità - diverso trattamento tra membri interni e membri esterni alla famiglia in tema di selezione, inquadramento, retribuzione, carriera, uscita - accesso agli organi di governo e di direzione sulla base della appartenenza alla famiglia - costituzione di ‘aree di dominio’ dei singoli familiari all’interno delle imprese con conseguente difficoltà a controllare l’andamento dell’impresa nel suo insieme, oltre che ad intervenire in caso di risultati insoddisfacenti - mancata attivazione o utilizzo solo formale dei CdA - problematiche successorie Aspetti tipici dei CdA nelle FFs La progettazione del CdA dovrebbe bilanciare le esigenze aziendali con il contemperamento degli interessi familiari. Il CdA pianifica non solo l’attività aziendale, ma anche il patrimonio di famiglia e la successione. All’inizio, il lavoro principale svolto dal CdA viene “dominato” dalla figura del fondatore. Di solito, la formalizzazione dei lavori cresce in funzione dei passaggi generazionali. Ulteriori aspetti fanno riferimento alle normative sulle successioni Nelle FFs, le performance sono influenzate anche dalla storia dinastica della famiglia, soprattutto nei momenti della successione. La letteratura ha messo in evidenza che: - i successori NON sono necessariamente i più talentuosi - spesso si assiste a conflitti successori tra familiari - principio egualitario in tema di eredità che può impedire l’ottimale allocazione della proprietà e che potrebbe suggerire la divisione dei poteri manageriali a tutti i successori EQUITÀ (patrimonio) → ARMONIA (famiglia) → MERITO (azienda) LA HOLDING DI FAMIGLIA Una holding è una società che ha come oggetto sociale la detenzione e la gestione di partecipazione. Quando si aggiunge “di famiglia” ci si riferisce al modo di andare a suddividere il patrimonio familiare attraverso la creazione di holding. La holding di famiglia è una soluzione usata tantissimo. La holding di famiglia si caratterizza per i seguenti aspetti: i soci sono membri di una stessa famiglia il controllo è concentrato nelle mani del FONDATORE che conferisce nella holding PROPRIE partecipazioni detenute nelle società operative e degli EREDI, i quali acquisiscono quote del capitale della holding le partecipazioni detenute consentono di controllare in modo unitario le società operative appartenenti allo stesso nucleo familiare possibilità di effettuare una segregazione del patrimonio familiare, attribuendo in questo motivo un ruolo definitivo a tutti i membri della famiglia, potendo così gli interessi di coloro che guardano ai soli dividendi da coloro i quali hanno le attitudini e la voglia di partecipare attivamente alla gestione, conduzione e prosecuzione delle attività di famiglia Holding di ramo La holding è un contenitore di interessi economici e diventa un punto per contemperare le istanze dei soci/parenti che generano tensioni. Esse permettono una maggiore concentrazione su un determinato settore, con lo scopo di esercitare il controllo strategico e gestionale sulle società partecipate, permette di ottimizzare le risorse finanziarie, facilitando il coordinamento più efficiente delle attività e delle strategie aziendali e servono per separare meglio le diverse linee di business. DIREZIONE E COORDINAMENTO La locuzione attività di direzione e coordinamento è priva di una definizione, all’interno delle norme. Una definizione dottrinale (Montalenti): «pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell’impresa, cioè sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali». Si potrebbe definire anche l’imposizione agli organi direttivi della società controllata di direzioni provenienti dalla holding tramite direttive costanti su modalità gestionali, di reperimento dei mezzi finanziari, politiche di bilancio, scelta dei contraenti, ecc. ma non mero esercizio dei diritti sociali. Le fonti art. 2497-sexies → Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359. Dato il carattere relativo della presunzione: - la direzione e coordinamento può manifestarsi in presenza del controllo di cui all’art. 2359 cc o dell’obbligo per la società di redigere il bilancio consolidato di gruppo - si possono avere casi di direzione e coordinamento senza controllo o casi di controllo senza direzione e coordinamento Indicatori rivelatori della direzione e coordinamento possono essere: accentramento della tesoreria, pianificazione unitario della politica finanziaria e commerciale delle diverse società dirette, presenza di prestiti e/o garanzie infragruppo, interlocking directors. Risulta essere una presunzione, non esiste una definizione: quindi succede che è la giurisprudenza che ricava i termini. Direzione e coordinamento contrattuale o statutaria «Ai sensi dell’art. 2497-septies, c.c. «Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 2497-sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti». Non è ammesso nel nostro ordinamento (in quanto contrario all'ordine pubblico societario) il contratto cd. di «dominazione», in virtù del quale la società madre è legittimata ad agire in contrasto con l’interesse della società figlia, salvo l’indennizzo dei soci di minoranza. Si possono ammettere invece contratti di collegamento cd. paritetico contratti di dominio in senso cd. «debole» (che cioè rispettano l'autonomia e l’interesse della società eterodiretta). I soggetti Nell’individuare i soggetti che esercitano direzione e coordinamento, fanno riferimento esclusivamente a società o enti. Si pone il dubbio della direzione e coordinamento congiunta, cioè di più soggetti che esercitano in modo congiunto la direzione e coordinamento, ad esempio tramite patto parasociale. E' configurabile, richiamando i principi generali (artt. 1218, 1223, 2043 c.c.), la diretta responsabilità delle persone fisiche esercenti attività di direzione e coordinamento verso la società eterodiretta per i danni provocati al suo patrimonio dall'esercizio illegittimo di tale attività, quando essa sia esercitata professionalmente, stabilmente e con adeguato impiego di mezzi. Se l'intento del legislatore era quello di evidenziare la responsabilità di tutti i soggetti al cui comportamento fosse riconducibile il danno (conclusione peraltro già attingibile applicando i principi generali), non si vede come espungere dal rilevante normativo l'ipotesi dell' eterodirezione congiunta. Una diversa soluzione sarebbe in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24 Cost., posto che in presenza di un'identica fattispecie i soggetti pregiudicati dalla direzione e coordinamento non potrebbero avvalersi degli stessi strumenti (artt. 2497 ss.) azionabili da coloro che siano stati danneggiati da società o enti. Responsabilità (art. 2497 cc) «Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei princìpi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società». «Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette» (comma 1). «Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio» (comma 2). «Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta all'attività di direzione e coordinamento» (comma 3). Soggetti responsabili Comma 1 → sono direttamente responsabili: le società o enti (“società di persone, di capitali e cooperative, associazioni, fondazioni) e la persona fisica, direzione congiunta Comma 2 → risponde a titolo di concorso, chi **ha comunque preso parte al fatto lesivo (“amministratori, sindaci, consulenti della società diretta o della società che dirige), nei limiti del vantaggio conseguito chi ne ha consapevolmente tratto beneficio (es. società sorelle, socio di controllo, ecc) Esclusione di responsabilità - se il danno è mancante “alla luce del del risultato complessivo della direzione e coordinamento”; - a seguito di operazioni dirette ad eliminare il danno. - la compensazione può essere ex ante in astratto (tesi cd. “qualitativa”) o ex post in concreto (tesi cd. “quantitativa”). Pubblicità (art. 2497-bis) La società deve indicare la società o l’ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza presso la sezione del registro delle imprese. Gli amministratori che omettono l’indicazione, cioè l’iscrizione o la mantengono quando la soggezione è cessata, essi sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi. La società deve esporre nell’apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento. Gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l’effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati. Motivazione delle decisioni (art. 2497-ter) Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e controllo devono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi, la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Diritto di recesso (art. 2497-quater) Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere: a) quando la società o l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento; b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio; c) all'inizio ed alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica di acquisto. Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di recesso del socio nella società per azioni o in quella a responsabilità limitata. Finanziamenti nell’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-quinquies) Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467. Ai sensi dell'art. 2467 c.c., in materia di SRL: Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito (comma 1). Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento (comma 2). ATTI O FATTI ATTRAVERSO I QUALI PUÒ MANIFESTARSI L'ATTIVITÀ DI DIREZIONE UNITARIA a) la predisposizione o l’approvazione da parte della capogruppo dei piani strategici, industriali e finanziari di gruppo; b) la predisposizione o l’approvazione dei budget annuali di gruppo; c) l’emanazione da parte della capogruppo di direttive o istruzioni concernenti le decisioni in materia finanziaria e creditizia; d) la definizione di strategie commerciali o di mercato o comunque di un «piano globale» all’interno del quale inquadrare le decisioni imprenditoriali dell’intero gruppo; e) le direttive o istruzioni in materia di scelta dei contraenti; f) le direttive o istruzioni in materia di operazioni straordinarie quali acquisizioni e dismissioni, concentrazioni e scissioni; h) le decisioni relative alla quotazione degli strumenti finanziari emessi dalle società controllate; i) l’accentramento della tesoreria (c.d. «cash pooling») o di altre funzioni di assistenza finanziaria in capo alla capogruppo, quali, ad esempio, il rilascio di fideiussioni e altre garanzie in favore delle controllate, anche all’interno di piani di garanzie infragruppo; j) il rilascio di autorizzazioni per iniziative della controllata di investimento superiori a determinate soglie o comunque per iniziative di investimento di ammontare notevole in relazione al business della controllata; k) la predisposizione o approvazione da parte della capogruppo di organigrammi delle controllate relativi alle principali funzioni aziendali; l) la predisposizione di regolamenti di gruppo disciplinanti le relazioni funzionali delle società del gruppo con la capogruppo; m) la definizione della policy di gruppo (anche mediante la predisposizione di contratti quadro) per l’acquisto di beni o servizi sul mercato; n) la gestione centralizzata dei rapporti con le istituzioni pubbliche e private; o) l’esistenza di particolari vincoli contrattuali che leghino la società controllante alla società eterodiretta; p) la puntuale osservanza dell’obbligo di motivazione delle decisioni della società eterodiretta da questa incise ex art. 2497-ter cod. civ.; q) la coincidenza soggettiva quantomeno della maggioranza dei membri dei consigli di amministrazione delle società considerate (c.d. «interlocking directorates»). ____________________________________________________________________________________________________________ LA FUSIONE La fusione è l’operazione attraverso la quale un’impresa viene inglobata in un’altra e si colloca pertanto tra gli strumenti che possono essere utilizzati per attuare strategie di crescita. Gli obiettivi di crescita aziendale possono essere perseguiti operando per linee interne oppure operando per vie esterne, cioè realizzando aggregazioni informali, contrattuali o patrimoniali con altre imprese. La fusione realizza una totale e duratura integrazione, facendo confluire in un’altra società l’intero patrimonio delle società fuse o incorporate, che risultano pertanto estinte. Come contropartita, i proprietari delle società fuse ricevono quote della società nella quale risultano inglobate. La finalità perseguita attraverso la fusione è generalmente quella di conseguire i benefici economici che derivano dal perseguimento di economie di scala, dallo sfruttamento di sinergie e dalla riduzione dei costi di transazione. Se realmente conseguiti, questi benefici economici comportano un incremento della capacità di creare ricchezza e il valore del nuovo complesso aziendale che si viene a creare risulta essere maggiore della somma dei valori delle imprese che vengono aggregate. Altre finalità specifiche sono quelle di ridurre la concorrenza in un settore, rafforzare la posizione dei soci di controllo, ottimizzare la gestione finanziaria, conseguire eventuali vantaggi fiscali. Secondo il codice civile, viene previsto che la fusione può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società (società risultante dalla fusione = fusione propria o fusione per unione) oppure mediante l’incorporazione delle società fuse in una società preesistente (società incorporante = fusione per incorporazione). La normativa civilistica destina una propria sezione alla disciplina della fusione delle società: art. 2501-ter → progetto di fusione art. 2501-quater → situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione art. 2501-quinquies → relazione dell’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione art. 2504-bis → redazione del primo bilancio successivo alla fusione È uno strumento giuridico che consente di realizzare integrazioni tra aziende adeguando la veste giuridica alla struttura organizzativa. Esistono due tipologie di forme di fusione: per unione → viene costituita una nuova società da due o più preesistenti. Ai soci delle società fuse vengono attribuite quote del capitale della nuova società. A questa nuova società sono riconducibili tutte le attività e le passività delle società fuse e le relative compagini sociali. per incorporazione → una rimane in vita (“incorporante”) e l’altra viene estinta (“incorporata”). Ai soci dell’incorporata vengono attribuite quote dell’incorporante, sulla base di un rapporto di concambio. In questo caso, la società incorporata è destinata ad estinguersi dato che l’incorporante rimane in vita e continua ad operare integrando il proprio patrimonio originario con quello derivante dall’incorporata. Nella compagine sociale entreranno anche gli eventuali soci dell’incorporata. Un caso particolare si ha quando l’incorporante detiene il 100% del capitale sociale dell’incorporata. fusione inversa → quando è la partecipata ad incorporare la partecipante. La fusione è diversa dall’acquisizione di azienda perché non implica esborso di mezzi liquidi. Si rende particolarmente adatta quando la liquidità necessaria all’acquisizione sarebbe elevata, quando non si ritiene utile investire la liquidità in quell’attivo oppure quando scarseggiano temporaneamente i mezzi liquidi per l’acquisizione. Può anche costituire una fase di un processo di acquisizione: prima si acquistano le quote del capitale e poi si realizza l’integrazione anche giuridica per mezzo della fusione. Una fusione per essere razionale deve realizzare un incremento del valore rispetto alla somma dei valori delle aziende fuse. - strategie di crescita - aumento dimensionale - utilizzo di risorse comuni Motivazioni della fusione Se la fusione avviene tra aziende STAND ALONE (cioè autonome), una fusione per essere razionale deve realizzare un incremento del valore rispetto alla somma dei valori delle aziende fuse → quindi strategia di crescita, di incremento dimensionale o utilizzo di risorse comuni (sinergie) → Economie di scala e di raggio di azione, incremento del potere sul mercato, maggiore razionalità nell’utilizzo delle risorse, gestione dei rischi, effetti sul reddito e sul sistema competitivo, rendere palesi valori inespressi, liquidazione di attivi, diversa capacità di credito, eliminazione di rami in perdita, integrazione tra pari o tra soggetti che non sono interessati a vendere, interessi personali di azionisti o manager, aspetti fiscali. Sviluppo e fusione Nell’ambito di una fusione, si devono tenere conto delle problematiche di integrazione organizzativa, nonché di cultura aziendale. La fusione è uno strumento tecnico e deve soddisfare gli obiettivi da intraprendere, offerto quindi solo nei casi in cui dovesse rispondere alle esigenze e finalità di strategie del cliente. Fusione orizzontale → l’aggregazione avviene tra aziende operanti negli stessi settori o svolgenti attività con forti legami di tipo produttivo o distributivo (quota di mercato, economie di scala, prezzi, strategie di marketing, barriere all’entrata) Fusione verticale → le aziende agiscono in stadi produttivi contigui a monte o a valle (potere sulle materie o sui processi produttivi fondamentali o sul mercato, barriere all’entrata, economie di scala) Fusione conglomerate → le aziende operano in settori e mercati differenti (ingresso in nuovi settori, riduzione del rischio, diversificazione) Fusione tra società indipendenti → le società che partecipano alla fusione non hanno alcun tipo di rapporto di partecipazione reciproca. Quindi, si viene a configurare un’acquisizione vera e propria. I soci della società acquisita vedono ritirate le azioni che detenevano in quest’ultima e ricevono in cambio le azioni della società incorporante. Nel caso di fusione per unione, la nascita del nuovo soggetto giuridico comporta la sostituzione delle azioni di tutte le società che partecipano alla fusione in cambio di quelle della nuova società. Fusione tra società partecipate → le società che partecipano alla fusione sono già legate da rapporti di partecipazione nei rispettivi capitali sociali. - totalitaria → accade quando una delle società che partecipa alla fusione detiene il 100% del capitale sociale dell’altra società coinvolta nella partecipazione. L’obiettivo è quello di realizzare una riorganizzazione all’interno del gruppo, procedendo all’accorpamento, sotto un’unica entità giuridica, di società in precedenza indipendenti. - non totalitaria → la partecipazione è inferiore al 100%, dunque sono presenti nell’impresa che partecipa alla fusione anche soci terzi. Per questi ultimi, l’operazione dà luogo alla sostituzione delle vecchie azioni della società fusa con l’emissione di nuove azioni dell’incorporante. I soci terzi vedono cambiare il soggetto nel quale detengono la partecipazione. Se la partecipazione detenuta dall’incorporante è di controllo, la fusione costituisce semplicemente un’operazione di riorganizzazione interna al gruppo. Se la partecipazione è di minoranza, la fusione viene a configurarsi come una vera e propria acquisizione. Le fusioni nell’ambito dei gruppi Le fusioni all’interno del gruppo di solito rispondono ad esigenze di natura organizzativa o finanziaria. Si tratta di far emergere un maggior valore già esistente all’interno del gruppo. Vanno valutate nell’economia del gruppo e non delle singole imprese. In una fusione IFRS potrebbero emergere elevati plusvalori che non emergerebbero in una fusione OIC. Al di là delle fasi e degli aspetti giuridico-formali, le cose importanti da valutare sono: - l’incremento di valore - le inerzie organizzative ed i problemi di integrazione (il modo in cui si realizza l'integrazione è determinante). Finalità e benefici della fusione L’operazione di fusione può essere scelta: - per realizzare una vera e propria acquisizione → la fusione coinvolge società tra loro indipendenti o legate da partecipazioni non di controllo. Con la fusione, si ricerca un incremento delle dimensioni aziendali ed è richiesto un notevole sforzo sotto il profilo organizzativo per realizzare l’integrazione dei processi produttivi, la riallocazione del personale, la razionalizzazione delle sedi in cui operano le due aziende, ecc. - per riorganizzazione o ristrutturazione all’interno di un gruppo di imprese → le società che si fondono sono tra loro giuridicamente indipendenti, ma riconducibili ad un medesimo soggetto economico che governa unitariamente il gruppo. Questa operazione dà più ampio respiro strategico attraverso la quale si ridefinisce l’assetto complessivo del gruppo cui le imprese appartengono. Natura della fusione Art. 2504 bis cc → La società che risulta dalla fusione e quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. La fusione è stata da poco ammessa anche nel contesto degli enti del cosiddetto “terzo settore” e anche per le società in caso di crisi. Gli atti vanno trascritti nel registro unico nazionale del terzo settore. La valutazione delle aziende Nel caso in cui l’operazione di fusione coinvolga società non integralmente controllate dall’incorporante e in tutti i casi di fusione per unione, sorge la necessità di procedere alla stima dei capitali economici delle aziende coinvolte. Questo passaggio si rende indispensabile in quanto i soci delle società fuse ricevono le azioni dell’impresa risultante dalla fusione in cambio di quelle in precedenza detenute. Per questo motivo, è necessario procedere alla stima del valore economico di ciascuna azione al fine di determinare il rapporto di cambio tra le vecchie azioni e quelle nuove che si riceveranno a conclusione della fusione. Il rapporto di cambio definisce quante azioni della società risultante dalla fusione spettano per ogni azione delle società fuse. L’obiettivo del rapporto di cambio è che ciascun socio riceva un ammontare di nuove azioni di valore economicamente equivalente a quelle in precedenza detenute. La valutazione del rapporto di cambio presuppone di disporre della stima del capitale economico delle aziende partecipanti alla fusione. Da tale ammontare è possibile desumere il valore economico unitario di ciascuna azione, dividendo l’importo del capitale economico dell’azienda per il numero di azioni in circolazione. Per una corretta definizione del rapporto di cambio, è importante definire quanto ciascuna società vale in rapporto alle altre che partecipano all’operazione. Dunque, è fondamentale determinare con accuratezza in che rapporto stanno i rispettivi capitali economici. Le peculiarità che caratterizzano le valutazioni economiche delle imprese coinvolte in un’operazione di fusione possono essere: - relatività della valutazione → esso si traduce nella necessità di realizzare una valutazione del corretto rapporto tra i rispettivi capitali economici, piuttosto che una stima precisa in termini assoluti del valore delle singole aziende; - omogeneità dei criteri di valutazione adottati → non vuol dire adottare i medesimi metodi di valutazione, ma ricorrere a ipotesi uniformi e paragonabili nella scelta dei parametri impiegati nella stima del capitale economico; - prospettiva stand alone → essa consente di giungere a stime del capitale economico dotate di maggiori livelli di attendibilità e confrontabilità RAPPORTO DI CAMBIO: è il numero di azioni della società risultante dalla fusione o incorporante da assegnare ai titolari delle società fuse o incorporate. Non va calcolato se l’incorporante possiede già il capitale dell’incorporata (o per la quota di suo possesso se inferiore al 100%). Questa operazione ha l’obiettivo di determinare la quantità di azioni della incorporante (o della società derivante dalla fusione) da attribuire ai soci delle incorporate o fuse. Rappresenta un passaggio obbligatorio previsto anche dalla normativa civilistica che ne prevede l’esplicita indicazione nel documento fondamentale alla base dell’iter procedurale previsto dal codice civile, ovvero il progetto di fusione. Il rapporto di cambio serve ad esplicitare il peso che ciascun socio avrà nella società risultante dalla fusione o incorporante. È prevista la certificazione dell’esperto, chiamato ad esprimersi sulla congruità. Del modo in cui si è arrivati a determinare il rapporto di cambio si dà conto anche nella relazione degli amministratori. Questo non accade per società interamente possedute dall’incorporante. Valore del capitale economico → nella fusione occorre fare riferimento alla nozione di capitale economico al fine di ripartire equamente il valore delle azioni. Come si fa? Si rende necessario determinare il valore delle azioni in relazione alla percentuale di quanto si è apportato in azienda. Si tratta di una valutazione che valuti in maniera omogenea le varie realtà. Valore relativo → si deve tenere conto del valore relativo e non di un valore di prezzi di vendita. Non è fondamentale sapere effettivamente quanto valgono le aziende in sé, ma piuttosto quanto ciascuna di esse vale in rapporto all’altra. Per questo motivo, vi deve essere omogeneità dei criteri di valutazione, affinché il criterio valuti in modo omogenei le due società. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡à VALORE ECONOMICO UNITARIO PER AZIONE: 𝑛. 𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑖𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑜𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 Quindi, il rapporto di cambio può essere stimato con la seguente formulazione: 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡à 𝐴 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡à 𝐵 dove A è la società incorporante o derivante dalla fusione e B è la società incorporata o fusa. ESERCIZIO 3.1 Fusione per incorporazione Incorporazione della società B nella società A Le due società non hanno partecipazioni reciproche e non hanno mai realizzato scambi commerciali di alcun tipo in passato. Il capitale economico di A è di 200, mentre il capitale economico di B è di 100. - A ha 10 azioni ed un capitale economico di 200, quindi il valore dell’azione è di 20 (200/10) - B ha 50 azioni ed un capitale economico di 100, quindi il valore dell’azione è di 2 (100/50) Procedo all'incorporazione, sommo le attività e le passività e faccio in modo che nella società post fusione A abbia 2/3 (200 su 300) e B 1/3 (100 su 300). Procedo poi con il rapporto di concambio, emerge che il rapporto tra valore economico delle azioni di A e quello di B è di 10 a 1, cioè le azioni di A hanno un valore economico 10 volte superiore a quelle di B. Ciò significa che OGNI 10 AZIONI DI B SI HA DIRITTO A RICEVERE UN’AZIONE NUOVA DI A. Essendoci in circolazione 50 azioni di B, A dovrà procedere con un aumento di capitale sociale attraverso l’EMISSIONE DI 50/10 = 5 NUOVE AZIONI che verranno date in cambio alle 50 azioni di B in circolazione. Poiché ciascuna azione di A ha un valore nominale di 2, l’incorporante dovrà effettuare un aumento di capitale sociale pari a n.5 azioni x 2 = 10, il quale si somma ai 20 originari di partenza, da distribuire ai vecchi soci di B quale “pagamento” per l’incorporazione della loro società in A. RISULTATO DERIVANTE DALLA FUSIONE: Fusione per unione Si procede alla fusione per unione della società A con la società B Esse non hanno partecipazioni reciproche e non hanno mai realizzato scambi commerciali di alcun tipo. Il capitale economico di A è di 200, il capitale economico di B è di 100. - A ha 10 azioni ed un capitale economico di 200, quindi il valore dell’azione è di 20 (200/10) - B ha 50 azioni ed un capitale economico di 100, quindi il valore dell’azione è di 2 (100/50) La società C (che deriva dalla fusione di A e B), viene costituita con un capitale sociale di 300 [30 azioni di 10€ ciascuna]. Il valore economico della società C è di 300, derivando dall’unione della società A (valore economico di 200) e della società B (valore economico di 100). La determinazione del rapporto di cambio emerge che: - ogni azione di A ha un valore economico unitario doppio rispetto al corrispondente valore delle azioni di C (20 a 10): quindi, ogni socio di A ha diritto a 2 azioni di C in cambio di 1 azione di A. - ogni azione di B ha un valore economico unitario di 2 rispetto al valore di 10 per un’azione di C, emerge un rapporto di cambio di 5 azioni di B in cambio di 1 azione di C. Le 30 azioni di C sono, quindi, distribuite per 20 agli ex soci di A e per 10 agli ex soci di B. Quindi, C, la società newco, che deriva dall’operazione in esame, presenta la seguente situazione patrimoniale: Il rapporto di cambio Non corrisponde necessariamente e in modo esatto ai valori economici, perché dipende da una serie di elementi. Infatti, è suscettibile di ulteriori variazioni in relazione a: - caratteristiche proprie dei titoli scambiati → i titoli azionari in circolazione possono garantire diversi diritti oppure titoli quotati in borsa solo per una società - rapporto esistente → tra le corrispondenti quotazioni in borsa - eventuale conguaglio in denaro → i conguagli in denaro hanno lo scopo di limitare il formarsi di resti, ossia di azioni residue in capo al singolo azionista, che non possono essere concambiate quando non si raggiunge il quantitativo minimo previsto - elementi di natura extra-aziendale → la forza contrattuale delle parti o la rilevanza attribuita all’operazione dalle parti possono condurre a rapporti di cambio diversi da quelli teorici LA PROCEDURA E I DOCUMENTI PREVISTI La normativa civilistica stabilisce un iter piuttosto articolato e complesso volto a tutelare gli interessi dei numerosi soggetti coinvolti. Quindi, viene messa in pratica la tutela degli interessi per i creditori sociali (che potrebbero vedere compromessa o ridimensionata la capacità di incassare le somme dovute) e dei soci di minoranza, i quali corrono il rischio di: - vedere ulteriormente diluito il proprio peso in assemblea a seguito dell'allargamento della compagine sociale - essere costretti a confluire in una società post fusione più debole di quella partecipata - assistere all’ingresso di soci non graditi Per tutelare gli interessi di questi soggetti deboli, il codice civile ha tracciato un percorso che prevede una serie di tutele garantite da: - obblighi di pubblicità - disponibilità preventiva di tali documenti rispetto al momento in cui si è presa la decisione di procedere a fusione, con obbligo di rispettare tempistiche minime previste dalla normativa - prestazione di garanzie a favore di creditori sociali e dissenzienti - redazione del progetto di fusione → art. 2501-ter cc - approvazione della delibera di fusione → art. 2502 e 2502-bis cc - stipula dell’atto di fusione → art. 2504 cc Documenti a cura degli amministratori → progetto di fusione, relazione accompagnatoria degli amministratori, situazione patrimoniale infrannuale IL PROGETTO DI FUSIONE L’iter formale di fusione prende il via con l’approvazione del progetto di fusione. Rappresenta il documento più importante di tutto il procedimento. In particolare: 1. REDAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE Viene approvato dall’organo amministrativo di ciascuna delle società coinvolte e ovviamente ha un contenuto identico per ciascuna delle imprese che rientrano nel perimetro dell’operazione. Il documento deve rispettare il contenuto informativo minimale previsto dallo stesso codice civile riportando i termini degli accordi raggiunti da parte degli organi amministrativi delle imprese coinvolte e deve avere contenuto identico per tutte le società. Oltre a denominazione/ragione sociale e la sede di ciascuna società partecipante alla fusione, il progetto deve comprendere: l’atto costitutivo delle società risultante dalla fusione il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in denaro le modalità di assegnazione delle azioni o quote e la data dalla quale partecipano agli utili la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione Il progetto che è stato predisposto e deliberato dall’organo amministrativo deve essere successivamente portato in approvazione alle rispettive assemblee dei soci. Il progetto è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese ALMENO 30 GIORNI PRIMA della data di convocazione dell’assemblea dei soci. In alternativa, il progetto di fusione può essere pubblicato nel sito Internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione. Per accorciare i tempi, la normativa consente di rinunciare al termine dei 30 gg, in caso di consenso unanime dei soci. Relazione accompagnatoria → essa può essere omessa in caso di possesso al 100% o con consenso unanime dei soci. Deve illustrare (sotto il profilo giuridico ed economico) il progetto di fusione, i criteri e i metodi per la determinazione del rapporto di cambio e le difficoltà incontrate. 2. DELIBERA DI FUSIONE Essa rappresenta la manifestazione di volontà di attuare la fusione da parte delle società partecipanti. L’art. 2501-septies stabilisce che per ognuna delle società partecipanti alla fusione che siano depositati in copia nella sede delle società (oppure pubblicati nel sito Internet con anticipo di 30 gg dalla delibera di fusione) una serie di altri documenti per permettere ai soci di essere adeguatamente informati sugli effetti che deriveranno dalla decisione di fusione. I documenti sono: situazione patrimoniale di tutte le società partecipanti alla fusione (art. 2501-quater) → consiste in un documento finalizzato ad aggiornare i soci sulla composizione e l’entità del patrimonio di quell’azienda a una data prossima alla fusione. Il codice civile stabilisce che la situazione patrimoniale debba riferirsi a una data non anteriore di oltre 120 gg a quella in cui il progetto è stato depositato presso la sede della società La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio se questo è stato chiuso non oltre 6 mesi prima dalla data di deposito o della pubblicazione del progetto di bilancio. relazione dell’organo amministrativo (art. 2501-quinquies) → è un documento finalizzato a giustificare sotto il profilo giuridico ed economico i contenuti del progetto di fusione in ordine con gli accordi presi con gli amministratori delle altre società coinvolte nella fusione. Essa dovrà anche fornire adeguate informazioni in merito ai metodi di valutazione adottati per la stima del capitale economico. Inoltre, dato che il progetto di fusione deve essere unico, è ragionevole pensare che la relazione degli amministratori possa essere diversa per ciascuna impresa. Gli amministratori sono tenuti ad illustrare ai propri soci le motivazioni specifiche che giustificano l’operazione e la convenienza ad aderire al progetto. relazione degli esperti (art. 2501-sexies) → è necessaria per istruire i soci sulle caratteristiche dell’operazione. Essa assolve alla funzione di certificare l’attendibilità e la consistenza dei dati e delle valutazioni utilizzate per calcolare il rapporto di cambio.Deve essere predisposta da esperti esterni e che fornisca un giudizio di congruità con riferimento a metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall’applicazione di ciascuno di essi ed eventuali difficoltà di valutazione, fornire un parere sull’adeguatezza del metodo ed indicare eventuali difficoltà di valutazione. I tre documenti in esame sono principalmente destinati ai soci e non ai terzi creditori, almeno quando la fusione non coinvolge società quotate. Le ragioni discendono dal fatto che: - tali documenti non sono depositati anticipatamente presso il registro delle imprese, ma solamente presso la sede della società - non sono obbligatori se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari - vi è esenzione dalla pubblicazione nel caso di incorporazione di società interamente posseduta (art. 2505 cc) o posseduta almeno al 90% (art. 2505-bis). Oltre a questi documenti, la normativa prescrive che siano depositati presso la sede della società anche i bilanci degli ultimi 3 esercizi di ciascuna società partecipante alla fusione, unitamente alla relazione sulla gestione dell’organo amministrativo e alla relazione del soggetto cui compete la revisione legale dei conti, ove previste. La delibera di fusione deve essere in seguito depositata per l’iscrizione presso il registro delle imprese insieme con il progetto di fusione e la situazione patrimoniale, la relazione dell’organo amministrativo e la relazione degli esperti, sempre che non ricorrano le condizioni di esenzione. Decisioni dei soci → 30 gg salvo consenso unanime. Essi possono modificare il progetto di fusione purché non pregiudichino i diritti dei soci o dei terzi. Inoltre, non dovrebbero passare più di 6 mesi dalla data di deposito del progetto e la data di delibera. 3. ATTO DI FUSIONE Questo atto rappresenta il passaggio conclusivo ed è disciplinato dall’art. 2504 cc. L’atto viene stipulato tra i rappresentanti legali della società partecipanti. Deve risultare da un atto pubblico ed essere depositato entro 30 gg per l’iscrizione nel registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione. La normativa impone che debbano trascorrere almeno 60 gg tra la delibera di fusione e la stipula dell’atto di fusione. Questo termine è dimezzato se alla fusione partecipano società non azionarie (art. 2505-quater). Questa rappresenta una tutela posta a garanzia di terzi, perché la fusione potrebbe determinare pregiudizi a carico soprattutto dei creditori delle società patrimonialmente più rilevanti. Entro questo termine, i creditori dissenzienti possono presentare opposizione alla realizzazione dell’operazione: potranno fare opposizione solo i soggetti che avevano maturato i propri crediti antecedentemente alla data di deposito o pubblicazione del progetto di fusione da parte dell’organo amministrativo. Si può procedere alla stipula dell’atto di fusione senza attendere il decorso del termine dei 60 (o 30) giorni, se si verifica una delle seguenti condizioni (art. 2503 cc): - ottenimento del consenso unanime dei creditori di tutte le società partecipanti alla fusione - pagamento dei creditori dissenzienti o deposito delle somme corrispondenti in un deposito bancario vincolato - predisposizione della relazione degli esperti da parte di un’unica società di revisione che attesti che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori Con la stipula dell’atto di fusione, si assiste alla nascita del nuovo soggetto giuridico (in caso di fusione propria, quindi per unione) oppure alla formale estinzione della società incorporata (nel caso di incorporazione). L’operazione esplica tutti i propri effetti nei confronti di terzi quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione. A seguito di tali adempimenti, i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione vengono assunti dalla società incorporante o risultante dalla fusione, la quale subentra pertanto in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (art. 2504-bis). Alcune semplificazioni procedurali Per le fusioni di società interamente possedute o possedute almeno al 90% si hanno sensibili semplificazioni procedurali. Esistono semplificazioni anche per le fusioni cui non partecipano società azionarie. Invece, particolari procedure sono dettate per le fusioni successive ad acquisizioni con indebitamento. Retrodatazione degli effetti contabili Gli effetti reali della fusione decorrono nei confronti di terzi solo successivamente all’ultima possibilità di retrodatare (e postdatare) i cosiddetti effetti obbligatori della fusione. Con la retrodatazione è possibile far decorrere alcuni effetti da una data anteriore a quella in cui la fusione ha avuto realmente efficacia. La retrodatazione degli effetti convenzionali è ammessa con riferimento alla data a decorrere dalla quale: - le azioni o quote della società incorporante/derivante dalla fusione partecipano agli utili - le operazioni delle società che partecipano alla fusione sono imputate al bilancio della società incorporante o derivante dalla fusione Entrambe queste opzioni devono essere chiaramente esplicitate nel progetto di fusione (ai sensi dell’art. 2501-ter). Fino alla data di iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese, ciascuna delle società partecipanti continua ad assumere in piena autonomia diritti ed obblighi derivanti dall’esercizio della propria attività economica. Ne deriva che anche sotto il profilo contabile tutte le operazioni svolte, fino alla data dell’ultima iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese, sono da imputarsi alle società che partecipano alla fusione e non alla società che deriva dalla fusione. Se la fusione avviene in corso d’anno, è facile comprendere come ciascuna società partecipante alla fusione (nel caso in cui si decida di non far retroagire gli effetti contabili) sia tenuta ad una serie di adempimenti contabili e fiscali: - necessità di procedere all’assestamento dei conti e alla determinazione del risultato economico della frazione di esercizio antecedente alla fusione - all’obbligo giuridico di procedere al calcolo del conseguente carico fiscale - alla consegna alla società incorporante delle risultanze contabili derivanti dalla chiusura del bilancio Attraverso la retrodatazione è possibile imputare all’incorporante (o alla società derivante dalla fusione) tutte le operazioni svolte da ciascuna delle società incorporate, a partire dalla data convenzionalmente identificata. La retrodatazione produce benefici soprattutto nell’ipotesi in cui la data identificata per la retrodatazione coincida con quella di inizio esercizio. Infatti, sotto l’aspetto contabile e fiscale, dall'inizio dell’esercizio risulta convenzionalmente esistente un’unica società. I vantaggi derivanti da tale opzione possono essere di seguito riassunti: - le società partecipanti alla fusione non devono procedere ad alcuna chiusura dei conti in corso d'anno poiché tutte le operazioni svolte nella frazione di esercizio ante fusione sono convenzionalmente attribuite alla società incorporante come se fossero state direttamente dalla stessa realizzate; - anche il relativo carico fiscale passa in carico al soggetto che deriva dalla fusione. Non solo, la società incorporante può eventualmente compensare i propri utili con le perdite (in corso di formazione) delle incorporate riferite a tale periodo, o viceversa; - le altre società partecipanti alla fusione consegnano alla società incorporante (o alla società derivante dalla fusione) le scritture contabili rilevate nella frazione d'anno che va dall'inizio dell'esercizio fino alla data di efficacia reale della fusione, senza dover procedere alla relativa determinazione dei saldi contabili. La normativa fiscale (art. 172 TUIR) consente la retrodatazione degli effetti della fusione a condizione che: - tale possibilità sia contemplata nell’atto di fusione - la data di decorrenza degli effetti fiscali non sia anteriore a quella di più recente chiusura dell’esercizio delle società partecipanti Dunque, quando due o più società decidono di attuare un processo di fusione si presentano le seguenti alternative: - fa decorrere tutti gli effetti della fusione a partire dalla data di efficacia reale dell’operazione → le società che partecipano alla fusione, in caso di loro estinzione, devono procedere alla formale chiusura di bilancio e passare alla società che deriva dalla fusione i soli dati patrimoniali successivi all’assestamento dei conti e alla determinazione del reddito della frazione di esercizio ante fusione - fa decorrere gli effetti contabili della fusione dall’inizio dell’esercizio distintamente dalla data relativa agli effetti reali → le società che partecipano alla fusione NON sono tenute ad effettuare alcuna chiusura di bilancio. Quindi, affluiranno sia i valori afferenti allo SP, sia quelli relativi ai costi e ricavi sorti nella frazione di esercizio antecedente alla fusione ESEMPIO 4.1 - FUSIONE SENZA RETRODATAZIONE La società A procede all’incorporazione della società B. NON viene prevista la retrodatazione degli effetti contabili. Gli effetti reali e quelli contabili decorrono dall’1/07/n. Quindi, la società incorporata deve procedere alla chiusura dei conti con riferimento alla data antecedente a quella di efficacia della fusione (30/6/n). Poichè la società B viene incorporata nella società A e vi è coincidenza di effetti reali e contabili a decorrere dal 01/07/n, si deve procedere alla chiusura dei conti di B, con evidenza dell’utile di esercizio riferito al periodo che decorre dal 01/01/n al 30/06/n. La società A invece non è tenuta ad effettuare alcun assestamento di bilancio, dato che continua la propria gestione in piena continuità con il periodo ante fusione. La chiusura dei conti costituisce un passaggio propedeutico per definire l’ammontare e la composizione del patrimonio di B che confluisce in A a seguito dell’incorporazione. Inoltre, risulta essere necessario fissare il rapporto di cambio per determinare l’aumento di capitale che A dovrà realizzare a favore dei soci di B in sostituzione delle loro vecchie azioni. Semplificando, ipotizziamo che i capitali economici delle due imprese siano stimati per entrambe a 1000. Quindi, società A presenta un capitale sociale pari a 500 e dovrà effettuare un aumento di capitale di altri 500 per garantire ai vecchi soci di B un peso equivalente in termini di numero di azioni e di potere decisionale nella società A post fusione. La formula è la seguente: valore del capitale sociale di A : valore economico di A = aumento capitale sociale di A : valore economico di B 500 : 1000 = X 1000 dove X è pari a 500. L’aumento di capitale sociale di 500 si realizza a fronte di un patrimonio netto contabile apportato da B pari a 480, evidenziando una differenza di 20. Non essendoci disallineamenti tra valori contabili delle attività e passività, questa differenza può essere integralmente riconducibili ad avviamento. *PN di B pari a 480 perché: RICAVI: -900 - 200 = -1100 COSTI: +700+150+50+20 = +920 DIFFERENZA: -1100 + 920 = -180 → UTILE - risultato economico Quindi, PN di B formato da: 200 (capitale sociale), 100 (riserve), 180 (risultato economico) = 480 ESEMPIO 4.2 - FUSIONE con RETRODATAZIONE degli effetti contabili La società A procede all’incorporazione della società B. Viene prevista la retrodatazione degli effetti contabili all’1/01/n. Quindi, non si rende necessario procedere alla chiusura dei conti per la società incorporata. Le rilevazioni contabili relative alle operazioni svolte da B nell’esercizio n prima della data di efficacia reale della fusione confluiranno nei conti di A, come se fossero state realizzate direttamente da quest’ultima. Non essendo presenti gli assestamenti di bilancio, si procedere in modo diretto alla predisposizione del fogli di lavoro per la rilevazione delle rettifiche e al determinazione della situazione dei conti di A post fusione. Inoltre, risulta essere necessario fissare il rapporto di cambio per determinare l’aumento di capitale che A dovrà realizzare a favore dei soci di B in sostituzione delle loro vecchie azioni. Semplificando, ipotizziamo che i capitali economici delle due imprese siano stimati per entrambe a 1000. Quindi, società A presenta un capitale sociale pari a 500 e dovrà effettuare un aumento di capitale di altri 500 per garantire ai vecchi soci di B un peso equivalente in termini di numero di azioni e di potere decisionale nella società A post fusione. La formula è la seguente: valore del capitale sociale di A : valore economico di A = aumento capitale sociale di A : valore economico di B 500 : 1000 = X 1000 dove X è pari a 500. L’aumento di capitale sociale di 500 si realizza a fronte di un patrimonio netto contabile apportato da B pari a 300, evidenziando una differenza di 200. Ne deriva che questa differenza può essere riconducibile integralmente ad avviamento, che dovrà comparire nel bilancio di A post fusione. OIC 4 → affronta la questione relativa alla conclusione del processo di fusione in un esercizio differente da quello in cui ha avuto avvio. - procedimento di fusione che ricade interamente in un esercizio e vi è piena coincidenza temporale fra gli esercizi di incorporante e incorporata → le risultanze contabili vengono direttamente imputate al bilancio dell’incorporante. - se sopravviene la data di chiusura dell’esercizio mentre il processo di fusione è ancora in corso → gli amministratori dell’incorporata devono provvedere alla redazione del bilancio d’esercizio, il quale sarà assoggettato alle medesime procedure di controllo già previste prima dell’avvio del procedimento di fusione e all’approvazione dell’assemblea dei soci. Se non si procedesse alla chiusura dei conti e si operasse la fusione con retrodatazione degli effetti contabili, si verrebbero ad attribuire al bilancio dell’incorporante anche gli effetti patrimoniali ed economici delle operazioni dell’incorporata riferibili all’esercizio anteriore a quello in cui si conclude il procedimento di fusione. PER QUESTO, LA DATA ALLA QUALE PUÒ ESSERE FATTA RISALIRE LA RETROATTIVITÀ CONTABILE NON PUÒ ESSERE ANTERIORE A QUELLA DI CHIUSURA DEL PRECEDENTE ESERCIZIO DELL’INCORPORATA. Le differenze di fusione L’integrazione dei patrimoni delle società partecipanti alla fusione comporta l’emersione di poste di pareggio contabile, definite differenze di fusione. La determinazione delle differenze di fusione dipende dalla presenza o meno di partecipazioni nel capitale sociale dell’incorporata da parte dell’incorporante. Si possono identificare 3 diverse situazioni: 1. l’incorporante DETIENE IL 100% DEL CAPITALE SOCIALE dell’incorporata 2. l’incorporante NON DETIENE ALCUNA PARTECIPAZIONE nel capitale sociale dell’incorporata 3. l’incorporante DETIENE UNA PARTECIPAZIONE NON TOTALITARIA nel capitale sociale dell’incorporata 1. POSSESSO DEL 100% DEL CAPITALE SOCIALE DELL’INCORPORATA DA PARTE DELL’INCORPORANTE Quando l’incorporante detiene una partecipazione totalitaria nel capitale dell’incorporata, l’operazione di fusione richiede l’annullamento della partecipazione iscritta nell’attivo e l'iscrizione in contropartita di tutte le attività e passività presenti nel bilancio di quest’ultima. Si possono venire a creare due situazioni: - disavanzo da annullamento → nel caso in cui il valore della partecipazione risulta essere maggiore del patrimonio netto contabile dell'incorporata. - avanzo da annullamento → nel caso in cui il valore della partecipazione risulta essere inferiore al patrimonio netto contabile dell’incorporata. ESERCIZIO 4.3 - DISAVANZO DA ANNULLAMENTO La società A procede all’incorporazione della società B nella quale detiene una partecipazione del 100%. Quando la partecipazione è totalitaria, l’incorporazione della società B in A comporta l’eliminazione del valore della partecipazione in contropartita all’iscrizione a valore contabile delle attività e passività di B. Con la partecipazione iscritta ad un valore di 1000 ed un patrimonio netto contabile di B pari a 900 (600 di capitale sociale e 300 di riserve) emerge una differenza positiva di 100, con segno dare. ESSENDO IL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE MAGGIORE DEL PATRIMONIO NETTO CONTABILE DELL’INCORPORATA, SORGE UN DISAVANZO DA ANNULLAMENTO. L’operazione è così rettificata: - annullamento partecipazione in B per -1000 - annullamento del patrimonio netto della società B (PN dell’incorporata)→ +900 - saldo netto iscritto come disavanzo da annullamento → +100 Il ruolo del disavanzo che emerge consente di apprezzarlo come posta di pareggio contabile per compensare la differenza di valore esistente tra l’importo della partecipazione iscritta nell’attivo e l’ammontare del patrimonio netto contabile dell’incorporata. Art. 2504-bis → nel primo bilancio successivo alla fusione, le attività e le passività devono essere iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima. Se dalla fusione emerge un disavanzo, l’art. 2504-bis prescrive che lo stesso debba essere imputato agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e per la differenza ad avviamento. Quando si è in presenza di disavanzo da annullamento, il valore della partecipazione iscritta nel bilancio dell’incorporante è maggiore del patrimonio netto dell’incorporata. Inoltre, l’OIC 4 precisa che non solo i valori correnti (superiori a quelli contabili) devono essere effettivamente sussistenti, ma anche che essi devono essere iscritti nel limite del relativo valore recuperabile (se inferiore al valore corrente). Se il valore corrente NON fosse recuperabile attraverso lo svolgimento della gestione futura, il corrispondente bene dovrebbe essere iscritto a tal minore valore, L’OIC 4 sottolinea che i beni suscettibili di essere rivalutati mediante imputazione del disavanzo da fusione NON sono solo quelli iscritti nel bilancio di chiusura delle società incorporate. Il principio contabile ammette la possibilità di impiegare il disavanzo per procedere anche alla rilevazione di attività effettivamente esistenti, ancorché contabilmente non rilevate nella situazione patrimoniale di origine. Il valore del disavanzo da annullamento che eventualmente residua dopo l’allocazione a maggiori valori dell’attivo può essere attribuito ad avviamento. La norma richiede di valutare se esistono le condizioni effettive per procedere all’iscrizione di un avviamento, in quanto la differenza positiva che residua dopo l’allocazione a maggiori valori dell’attivo potrebbe anche dipendendere da: - costo eccessivo pagato a suo tempo per l’acquisto della partecipazione - serie di perdite intervenute nella incorporata dall’acquisto della partecipazione In entrambe le situazioni, l’importo del disavanzo da annullamento che residua dopo la rivalutazione delle attività non è ascrivibile ad avviamento e deve essere imputato a riduzione del PN post fusione o a costo in CE. Se al contrario, il valore corrente dei beni dovesse risultare superiore all’ammontare del disavanzo emergente dalla fusione, sarà possibile rivalutare le attività dell’incorporata nel limite del valore del disavanzo. ESERCIZIO 4.4 - ALLOCAZIONE DEL DISAVANZO DA ANNULLAMENTO La società A procede all’incorporazione della società B, interamente posseduta, in data 01/01/n. Quindi, si ipotizza che il disavanzo di 100 possa essere allocato per 80 a maggior valore degli impianti e per la quota rimanente di 20 ad avviamento. La rettifica B è relativa all’allocazione del disavanzo da annullamento, pari a +100 (+1000-900): - si azzera il valore del disavanzo → rettifica di -100 - maggior valore degli impianti → +80 - valore di avviamento da iscrivere nell’attivo di SP → +20 ESERCIZIO 4.5 - AVANZO DA ANNULLAMENTO La società A procede all’incorporazione della società B nella quale detiene una partecipazione del 100%. L’incorporazione della società B in A comporta l’eliminazione della partecipazione in contropartita all’iscrizione delle attività e passività in B, a valore contabile. La partecipazione è iscritta al valore di 1000 e il patrimonio netto contabile di B è pari a 1900 (1600 di capitale sociale + 300 di riserve) emerge una differenza negativa di -900 con segno avere. Dunque, il valore della partecipazione è inferiore a quello del patrimonio netto contabile dell'incorporata e sorge un avanzo da annullamento. La rettifica è così composta: - annullamento della partecipazione in B → rettifica di -1000 - annullamento del PN della società B → rettifica di +1900 - saldo residuo iscritto nell’avanzo da annullamento → rettifica di -900 L’avanzo di annullamento sorge quale posta di pareggio contabile per compensare la differenza esistente tra l’importo della partecipazione iscritta nell’attivo e il maggior valore del PN contabile dell’incorporata. L’art. 2504-bis in presenza di avanzo da fusione riserva un duplice trattamento contabile: allocazione in un’apposita voce del patrimonio netto denominato “Riserva di fusione” → rappresenta un’interpretazione positiva. Essa si osserva in presenza di un valore economico dell’incorporata realmente superiore al valore contabile della partecipazione annullata. Si può verificare quando: - acquisto effettuato a condizioni particolarmente vantaggiose - beni della partecipata assoggettati ad una rivalutazione dei sensi di leggi speciali, mentre la partecipazione non è stata rivalutata nel bilancio dell’incorporante - nel periodo tra l’acquisto della partecipazione e la data di efficacia della fusione si sono formate riserve di utili della partecipata che NON hanno comportato un corrispondente aumento del valore della partecipazione, iscritta nel bilancio della incorporante secondo il criterio del costo attribuzione a una voce dei fondi per rischi ed oneri denominata “Fondo rischi per oneri e perdite da fusione” → esso trova applicazione quando l’avanzo è dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli. Il minor valore della partecipazione è riconducibile alla previsione di oneri e perdite future della partecipata che hanno influito sul prezzo di acquisto della partecipazione. Essa deve essere iscritta nel passivo all’interno di un Fondo rischi e oneri da fusione. Questo fondo costituisce una misura dell’avviamento negativo dell’impresa (bad will). ESERCIZIO 4.6 - ALLOCAZIONE DELL’AVANZO DA ANNULLAMENTO La società A procede all’incorporazione della società B partecipata al 100%. Per procedere all’allocazione dell’avanzo da annullamento è necessario verificare se sussistono attivi con valori non recuperabili o passività iscritte a valori inferiori a quelli di effettiva estinzione. Da questo esempio, le attività sono tutte iscritte a valori contabili recuperabili, ad eccezione degli impianti che presentano un valore contabile netto di 1800 (2000 valore impianti - 200 fondo ammortamento), ma effettivamente recuperabile per 1500. L’avanzo da annullamento di 900, per 300 è da imputare a riduzione del valore degli impianti e il residuo avanzo di 600 è riconducibile all’aspettativa di perdite future e allocato all'interno del Fondo rischi per oneri e perdite da fusione. - avanzo da annullamento → +900 - minor valore degli impianti → -300 - fondo rischi per oneri e perdite da fusione → -600 2. NON POSSSESSO DI ALCUNA PARTECIPAZIONE NEL CAPITALE SOCIALE DELL’INCORPORATA DA PARTE DELL’INCORPORANTE Quando le due società sono completamente indipendenti, la fusione rappresenta lo strumento giuridico attraverso il quale l’incorporante acquista l’incorporata. Il corrispettivo dell’acquisizione è pagato attraverso l’emissione di nuove azioni dell’incorporante a favore dei soci dell’incorporata in cambio di quelle da loro detenute in quest’ultima, destinate ad essere annullate dopo la fusione. Gli effetti sono: - iscrizione di nuove attività e di passività al loro valore contabile ed equivalenti all’ammontare del PN della incorporata - aumento del capitale sociale per garantire un equo concambio rispetto al valore economico delle due società partecipanti alla fusione La differenza dal confronto tra questi due valori è detta differenza da concambio e possono presentarsi due contrapposte situazioni: - disavanzo da concambio → aumento del capitale sociale dell’incorporante superiore all’ammontare del patrimonio netto apportato dall’incorporata - avanzo da concambio → aumento del capitale sociale dell’incorporante è inferiore all’ammontare del patrimonio netto apportato dall’incorporante ESERCIZIO 4.7 - DISAVANZO DA CONCAMBIO La società A procede all’incorporazione della società B e non vi sono rapporti di partecipazione. La stima dei relativi capitali economici sono per la società A valutato a 3000, mentre per la società B valutato a 1500. In quanto non sussistono legami partecipativi tra le due imprese, l’incorporazione della società B in A richiede di procedere ad un aumento di capitale sociale da rilevare in contropartita all’iscrizione a valore contabile delle attività e passività di B. Risulta essere necessario considerare il rapporto tra i capitali economici delle due imprese e il valore del capitale sociale esistente di A (pari a 2000). valore del capitale sociale di A : valore economico di A = aumento capitale sociale di A : valore economico di B 2000 : 3000 = X 1500 dove X=1000 Dal momento che l’aumento di capitale sociale deliberato da A è pari a 1000 ed il patrimonio netto contabile di B è pari a 900 (600 capitale sociale + 300 riserve), emerge una disavanzo da concambio positivo di 100. La rettifica A: - aumento di capitale sociale a favore dei vecchi soci di B → -1000 - annullamento del patrimonio netto della società B → +900 - saldo netto corrispondente al disavanzo da concambio → +100 ESERCIZIO 4.8 - AVANZO DA CONCAMBIO La società A procede all’incorporazione della società B e non vi sono rapporti di partecipazione. La stima dei relativi capitali economici sono per la società A valutato a 3000, mentre per la società B valutato a 1500. L’incorporazione in A comporta un aumento di capitale sociale da rilevare in contropartita all’iscrizione delle attività e passività di B. Risulta essere necessario considerare il rapporto tra i capitali economici delle due imprese e il valore del capitale sociale esistente di A (pari a 1000). valore del capitale sociale di A : valore economico di A = aumento capitale sociale di A : valore economico di B 1000 : 3000 = X 1500 dove X=500 Dal momento che l’aumento di capitale sociale deliberato da A è pari a 500 ed il patrimonio netto contabile di B è pari a 900 (600 capitale sociale + 300 riserve), emerge un avanzo da concambio negativo di 400. La rettifica A: - aumento del capitale sociale → -500 - annullamento del PN della società B → +900 - saldo netto corrispondete all’avanzo da concambio → -400 Differenze da concambio Le differenze da concambio dipendono: - dalla mancata coincidenza nei rapporti tra i valori economici effettivi e i valori contabili dei patrimoni netti delle società interessate, in particolare di quello della controllante - dal rapporto esistente, alla data di efficacia della fusione, tra il capitale sociale dell’incorporante e il patrimonio netto contabile dell’incorporata La differenza da concambio sembra assumere un segno e un valore del tutto casuale in ragione degli importi assunti dalle grandezze rilevanti per la sua determinazione. Per questo motivo, è possibile dimostrare la non casualità dell’ammontare delle differenze da concambio quando la fusione avviene tra parti indipendenti. Il disavanzo da concambio corrisponde ad una parte del costo di acquisizione dell’incorporata pagato attraverso l’aumento di capitale sociale ed è giustificato da un effettivo maggior valore dell’incorporata rispetto al suo patrimonio netto contabile. ESERCIZIO 4.9 - ALLOCAZIONE DEL DISAVANZO DA CONCAMBIO L’allocazione del disavanzo da concambio può essere distribuito per: - rettifica del disavanzo → -100 (vedi es. 4.7) - maggior valore degli impianti → +80 - avviamento → +20 ESERCIZIO 4.10 - ALLOCAZIONE DELL’AVANZO DA CONCAMBIO La società A procede all’incorporazione della società B interamente posseduta. Per poter procedere, è necessario verificare se sussistono attivi con valori non recuperabili o passività iscritte a valori inferiori a quelli di effettiva estinzione. In questo caso, le attività e le passività sono tutte iscritte a valori contabili coincidenti con quelli recuperabili ad eccezione degli impianti, i quali presentano valore contabile netto di 2800 (3400 costo storico - 600 ammortamento), ma sono effettivamente recuperabili per 2500. L’avanzo da concambio di 400 (vedi es 4.8) è così riconducibile: - avanzo da concambio → rettifica di +400 - minor valore degli impianti → -300 - fondo rischi per oneri e perdite da fusione → -100 3. POSSSESSO DI PARTECIPAZIONE NON TOTALITARIA NEL CAPITALE SOCIALE DELL’INCORPORATA DA PARTE DELL’INCORPORANTE Quando l’incorporante detiene una partecipazione non totalitaria nel capitale sociale dell’incorporata, si manifestano sia differenze da annullamento che da concambio: - differenze da annullamento → sorgono in corrispondenza all’annullamento del valore della partecipazione detenuta dall’incorporante in contropartita alla frazione di patrimonio netto contabile dell’incorporata di pertinenza della incorporante. - differenze da concambio → derivano dalla differenza tra l’ammontare del nuovo capitale sociale emesso dall’incorporante e la corrispondente frazione di patrimonio netto contabile dell’incorporata di loro pertinenza. In presenza di una partecipazione non totalitaria il patrimonio netto contabile dell’incorporata deve essere suddivisa in due parti: - per il calcolo della differenza da annullamento → il valore della partecipazione iscritto nel bilancio di quest’ultima va confrontato con la corrispondente frazione di patrimonio netto contabile dell’incorporata - per la determinazione della differenza da concambio → la frazione di patrimonio netto contabile riferibile alla quota detenuta da soci terzi va raffrontata con l’ammontare del nuovo capitale sociale emesso a loro favore dall’incorporante. Per il calcolo di quest’ultima, è necessario stimare il rapporto di cambio tra: - il valore del capitale economico dell’incorporante - il valore economico della sola quota detenuta dai soci terzi che entreranno nella compagine sociale dell’incorporante ESERCIZIO 4.11 - DIFFERENZE CONGIUNTE DA ANNULLAMENTO E DA CONCAMBIO La società A procede all’incorporazione della società B in cui detiene una partecipazione del 60%, iscritta in bilancio a 1000. Per la valutazione dei capitali economici, si stimano per la società A pari a 3000, mentre per la società B pari a 1500. Il patrimonio netto contabile di B è pari a 900 viene suddiviso: - per il 60%, ovvero 540 è di pertinenza di A ed il corrispondente valore economico pari a 900 (60%*1500) - per il 40%, ovvero 360 è di pertinenza dei soci terzi ed il corrispondente valore economico pari a 600 (40%*1500) Quando esiste un legame partecipativo non totalitario tra le due imprese, l’incorporazione della società di B in A produce i seguenti riflessi contabili: - annullamento della partecipazione di 1000 rilevato in contropartita alla frazione del PN di B pari a 540, facendo emergere una differenza da annullamento pari a 460. - aumento di capitale a favore dei soci terzi di B (40%) deve essere confrontato con la corrispondente frazione di patrimonio netto contabile pari a 360 Per determinare l’ammontare di nuovo capitale sociale emesso da A, bisogna considerare il rapporto tra: - capitale economico di A pari a 3000 - capitale economico della frazione di B (40%) pari a 600 valore del capitale sociale di A : valore economico di A = aumento capitale sociale di A : valore economico di B 2000 : 3000 = X 600 dove X=400, il patrimonio netto contabile riferibile al 40% di B è pari a 360 (240 di capitale + 120 di riserve) ed emerge una differenza positiva da concambio di 40. Le rettifiche sono così formulate: - rettifica A → annullamento della partecipazione per -1000 e rettifica della quota di patrimonio netto di B di pertinenza dell’incorporante (60% di 900) pari a +540 e a saldo, la rilevazione del disavanzo da annullamento pari a +460. - rettifica B → aumento del capitale sociale che A deve deliberare in favore dei soci di B pari a -400 e rettifica della corrispondente quota di patrimonio netto di pertinenza di terzi (40% di 900) pari a +360. La differenza di +40 rappresenta il disavanzo da concambio. Allocazione dei disavanzi da fusione in presenza di partecipazione non totalitaria Quando da una fusione emergono contemporaneamente avanzi e disavanzi da fusione, la relativa allocazione deve rispettare i seguenti criteri: - disavanzo da annullamento → direttamente allocato a maggiori valori dell’attivo e per la parte rimanente ad avviamento (se sussistono i requisiti previsti dall’art. 2426 cc) - disavanzo da concambio → può seguire il medesimo trattamento riservato al disavanzo da annullamento. Dato che il disavanzo deriva in contropartita ad un aumento di capitale sociale, l’OIC 4 dispone che ai fini della sua allocazione a maggiori valori dell’attivo è necessario procedere con una perizia di stima (art. 2243 cc) - avanzi di annullamento e da concambio → possono essere allocati rispettivamente ad un Fondo rischi per oneri e perdite da fusione (se si hanno aspettative di perdite future) o a Riserva di PN (se si è realizzato buon affare). Inoltre, sempre l’OIC 4 sottolinea che l’avanzo da annullamento e da concambio che abbiano natura di riserva possono essere cumulati ed iscritti in una unica voce. Se ne deduce che il disavanzo da annullamento può trovare compensazione con eventuali avanzi da concambio nell’ipotesi in cui ci sia la concomitanza di queste 2 condizioni: - disavanzo da annullamento riconducibile a perdite pregresse o ad un eccesso di costo e si decide di compensarlo con eventuali riserve di PN - avanzi da concambio destinati a riserve di patrimonio netto, utilizzate a compensazione del disavanzo interpretato con i criteri del punto precedente In tutte le altre circostanze, avanzi e disavanzi dovranno essere allocati in maniera indipendente senza procedere ad alcuna compensazione. L’allocazione dei disavanzi in caso di partecipazione non totalitaria non è espressamente affrontata nel principio OIC 4, infatti si presentano alcune criticità con il disavanzo da annullamento. Emerge dunque la questione del come allocare il disavanzo tra attività distintamente identificabili ed avviamento. - rivalutazione delle attività solo sulla frazione di PN contabile detenuto dalla controllante, dovendo iscrivere la quota delle minoranze a valore contabile - avviamento iscrivibile solo quello implicitamente pagato con l’acquisto della partecipazione. COME PROCEDERE PER LA FUSIONE? DUE ALTERNATIVE 1) procedere con le modalità previste dall’OIC 17 per le differenze di annullamento da consolidamento 2) allocare la differenza da annullamento a rivalutazione delle attività e SOLO per l’eventuale valore eccedente ad avviamento - PRIMA SOLUZ

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