Quiz Verifiche di Idoneità del Responsabile Tecnico PDF

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This document is a quiz on waste management legislation, both Italian and European. It covers principles like the 'polluter pays' principle, waste hierarchy, extended producer responsibility, and different types of waste management. The quiz includes multiple choice questions with correct answers highlighted.

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QUIZ VERIFICHE DI IDONEITÀ DEL RESPONSABILE TECNICO (art.13, comma 1, D.M.120/2014; art.2 Delibera del Comitato Nazionale n.6/2017) MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE - AGGIORNAMENTO Data Ultimo Aggiornamento: 15/12/2021 Materia: 1. Legislazione dei...

QUIZ VERIFICHE DI IDONEITÀ DEL RESPONSABILE TECNICO (art.13, comma 1, D.M.120/2014; art.2 Delibera del Comitato Nazionale n.6/2017) MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE - AGGIORNAMENTO Data Ultimo Aggiornamento: 15/12/2021 Materia: 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea G_1_00001: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell’Unione Europea in materia ambientale è fondata sul principio di: - Esatta: azione preventiva; - Sbagliata: anticipazione urgente; - Sbagliata: azione ragionata; - Sbagliata: pregiudizio. G_1_00002: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea la politica dell’Unione Europea in materia ambientale è fondata sul principio di: - Esatta: precauzione; - Sbagliata: circospezione; - Sbagliata: accorgimento; - Sbagliata: prudenza. G_1_00003: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea la politica dell’Unione Europea in materia ambientale è fondata sul principio di: - Esatta: azione preventiva; - Sbagliata: azione immediata; - Sbagliata: tolleranza; - Sbagliata: azione tollerabile. G_1_00027: Secondo il principio “chi inquina paga”: - Esatta: i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano sui soggetti responsabili degli inquinamenti; - Sbagliata: i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano su tutta la collettività; - Sbagliata: i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano solo sullo Stato; - Sbagliata: i costi degli interventi di ripristino ambientale gravano sul responsabile dell’inquinamento, i risarcimenti dei danni sullo Stato. G_1_00039: La gerarchia dei rifiuti prevede il seguente ordine di priorità: - Esatta: prevenzione - preparazione per il riutilizzo – riciclaggio - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia - smaltimento; - Sbagliata: preparazione per il riutilizzo – prevenzione – riciclaggio - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia - smaltimento; - Sbagliata: prevenzione - preparazione per il riutilizzo - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia – riciclaggio – smaltimento; - Sbagliata: prevenzione - preparazione per lo smaltimento - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia - riciclaggio – smaltimento. G_1_00049: In attuazione del principio della responsabilità del produttore può essere disposto che: - Esatta: i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti dal produttore del prodotto da cui origina il rifiuto; - Sbagliata: i costi della gestione dei rifiuti non gravino in alcun modo, né parzialmente né interamente, sul produttore del prodotto causa dei rifiuti; - Sbagliata: i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti sempre dal solo distributore del prodotto causa dei rifiuti; - Sbagliata: i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti sempre dal solo consumatore del prodotto causa dei rifiuti. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE - AGGIORNAMENTO Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 1 di 39 G_1_00050: La responsabilità estesa del produttore riguarda: - Esatta: il “produttore del prodotto”; - Sbagliata: il solo “gestore” della discarica; - Sbagliata: il solo “consumatore del prodotto”, che produce un rifiuto dopo l’utilizzo dello stesso; - Sbagliata: colui che ha commesso un danno ambientale. G_1_00055: La normativa italiana sui rifiuti è disciplinata: - Esatta: dal d. lgs. n. 152 del 2006; - Sbagliata: dal d. lgs. n. 163 del 2006; - Sbagliata: dalla legge n. 241 del 1990; - Sbagliata: dal d.lgs. n. 104 del 2010. G_1_00061: La normativa sui rifiuti in Italia: - Esatta: è disciplinata da un decreto legislativo che costituisce il testo di riferimento della materia; - Sbagliata: è stata introdotta per la prima volta con un decreto legislativo del 2008; - Sbagliata: è disciplinata solo dai principi formulati dalla giurisprudenza italiana; - Sbagliata: è stata introdotta per la prima volta con un regolamento governativo del 2006. G_1_00066: Nell’ordinamento giuridico italiano: - Esatta: vi è una normativa nazionale sui rifiuti; - Sbagliata: non vi è alcuna normativa nazionale sui rifiuti; - Sbagliata: la normativa sui rifiuti si può solo rintracciare implicitamente in quella del Codice dei beni culturali e del paesaggio; - Sbagliata: la normativa sui rifiuti si può solo rintracciare implicitamente nel Codice del processo amministrativo. G_1_00071: La gestione dei rifiuti: - Esatta: costituisce attività di pubblico interesse; - Sbagliata: non costituisce attività di pubblico interesse; - Sbagliata: costituisce attività giuridicamente non rilevante; - Sbagliata: nessuna delle precedenti. G_1_00075: Costituisce “rifiuto” ai sensi della normativa in materia: - Esatta: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi; - Sbagliata: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore non si disfi; - Sbagliata: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore non abbia l’obbligo di disfarsi; - Sbagliata: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si appropri o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di appropriarsi. G_1_00085: La nozione di "produttore di rifiuti" comprende: - Esatta: sia il “produttore iniziale” che il “nuovo produttore” di rifiuti; - Sbagliata: solo il “produttore iniziale” di rifiuti; - Sbagliata: solo il “nuovo produttore” di rifiuti; - Sbagliata: né il “produttore iniziale”, né il “nuovo produttore” di rifiuti. G_1_00090: Ai sensi della normativa sui rifiuti si può qualificare come " intermediario" dei rifiuti: - Esatta: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti; - Sbagliata: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; - Sbagliata: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; - Sbagliata: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE - AGGIORNAMENTO Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 2 di 39 G_1_00097: Con "raccolta differenziata" si intende: - Esatta: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; - Sbagliata: l’attività consistente nelle operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; - Sbagliata: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti; - Sbagliata: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. G_1_00100: Costituisce attività di "smaltimento" dei rifiuti: - Esatta: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia; - Sbagliata: qualsiasi operazione diversa dal recupero purché l'operazione non abbia come conseguenza, anche secondaria, il recupero di sostanze o di energia; - Sbagliata: qualsiasi operazione di recupero; - Sbagliata: qualsiasi operazione che abbia come conseguenza primaria il recupero di sostanze o di energia. G_1_00110: La normativa sui rifiuti definisce "centro di raccolta" l’area: - Esatta: presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento; - Sbagliata: in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci; - Sbagliata: adibita solo ed esclusivamente al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili; - Sbagliata: destinata ad attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti non urbani, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti come definite dalla normativa in materia. G_1_00114: È un sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa la seguente condizione: - Esatta: la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; - Sbagliata: la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario è la produzione di tale sostanza od oggetto; - Sbagliata: la sostanza o l'oggetto per essere utilizzato necessita di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; - Sbagliata: la sostanza o l'oggetto non sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi. G_1_00159: Ai sensi della normativa sui rifiuti pericolosi: - Esatta: è in via generale vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità; - Sbagliata: è sempre possibile miscelare rifiuti purché tutti pericolosi, anche se aventi differenti caratteristiche di pericolosità; - Sbagliata: è sempre possibile la diluizione di sostanze pericolose in rifiuti non pericolosi; - Sbagliata: è possibile miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi con il solo requisito che l’operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili. G_1_00169: I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile: - Esatta: ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero; - Sbagliata: accresciuti sia in massa che in volume in modo da evitare le attività più dispendiose di prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero; - Sbagliata: ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per i rifiuti recuperabili, che devono essere subito smaltiti; - Sbagliata: accresciuti sia in massa che in volume prevedendo, ove possibile, la priorità per i rifiuti recuperabili. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE - AGGIORNAMENTO Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 3 di 39 G_1_00174: Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti al fine di: - Esatta: realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; - Sbagliata: perseguire l’obiettivo dello smaltimento a prescindere dalle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi; - Sbagliata: permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più lontani ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di aumentare i movimenti dei rifiuti stessi; - Sbagliata: utilizzare i metodi e le tecnologie più economiche a prescindere dalle migliori tecniche disponibili. G_1_00175: Il principio della prossimità nella gestione dei rifiuti significa che i rifiuti devono essere: - Esatta: smaltiti in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; - Sbagliata: gestiti da soggetti che si trovino in un rapporto di affinità politica e prossimità di idee con le autorità competenti; - Sbagliata: gestiti da soggetti che abbiano un legame di parentela o d’amicizia con le autorità competenti; - Sbagliata: smaltiti in uno degli impianti idonei più prossimi al confine nazionale, al fine di ridurre gli effetti nocivi dell’attività di smaltimento sul territorio nazionale. G_1_00179: Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, esistono tutte le seguenti categorie di discarica, tranne una, quale? - Esatta: discarica per rifiuti sensibili; - Sbagliata: discarica per rifiuti inerti; - Sbagliata: discarica per rifiuti non pericolosi; - Sbagliata: discarica per rifiuti pericolosi. G_1_00184: L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006: - Esatta: sono vietati; - Sbagliata: sono ammessi; - Sbagliata: sono ammessi purché consistenti nell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee; - Sbagliata: non costituiscono attività giuridicamente rilevante essendo espressione della libertà di iniziativa economica. G_1_00185: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 spetta allo Stato: - Esatta: la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti; - Sbagliata: la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti; - Sbagliata: la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti; - Sbagliata: stabilire le modalità specifiche con cui si deve realizzare il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. G_1_00187: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 spetta alle Regioni: - Esatta: la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti; - Sbagliata: l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi; - Sbagliata: l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti; - Sbagliata: la determinazione delle specifiche modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE - AGGIORNAMENTO Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 4 di 39 G_1_00188: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 spetta ai Comuni: - Esatta: determinare tramite appositi regolamenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito ai sensi dell'articolo 201 del suddetto decreto, le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; - Sbagliata: l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurne la pericolosità; - Sbagliata: l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi; - Sbagliata: l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti. G_1_00197: Ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006, per la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, la normativa in materia dispone: - Esatta: la necessità di un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione; - Sbagliata: la necessità di presentare una segnalazione certificata di inizio attività, che consente di intraprendere immediatamente le attività in oggetto, salvo l’esercizio di successivi poteri inibitori, sanzionatori o in autotutela da parte dell’amministrazione competente; - Sbagliata: la necessità di un’autorizzazione unica comunale; - Sbagliata: l’assenza di un titolo abilitativo e la possibilità di intraprendere liberamente l’attività in oggetto. G_1_00210: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 per alcune attività nell’ambito della gestione dei rifiuti: - Esatta: esistono delle procedure semplificate che devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 177, comma 4; - Sbagliata: esistono delle procedure semplificate che possono essere applicate anche non assicurando un elevato livello di protezione ambientale; - Sbagliata: non esistono delle procedure semplificate; - Sbagliata: esistono delle procedure semplificate che possono essere applicate per qualunque tipo di rifiuto qualora il soggetto che deve ottenere l’autorizzazione ritenga che il regime autorizzatorio ordinario sia eccessivamente complesso. G_1_00224: A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche disciplinate nel d.lgs. 152/2006, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti, ai sensi dell’art. 216 dello stesso decreto, può essere intrapreso dopo aver presentato: - Esatta: una comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente; - Sbagliata: una comunicazione di inizio di attività alla Regione competente; - Sbagliata: una segnalazione di inizio attività al Comune; - Sbagliata: una dichiarazione di inizio attività al Comune. G_1_00231: Il sistema sanzionatorio previsto in caso di violazione della normativa sui rifiuti: - Esatta: è in parte disciplinato dallo stesso d.lgs. n. 152 del 2006; - Sbagliata: è disciplinato dal solo codice penale; - Sbagliata: è previsto solo in leggi diverse dal d.lgs. n. 152 del 2006; - Sbagliata: è rinvenibile solo nella giurisprudenza in materia. G_1_00294: Ai sensi della normativa in materia di rifiuti con RAEE si intendono: - Esatta: i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; - Sbagliata: i rifiuti da attività elettriche ed elettroniche; - Sbagliata: i rifiuti di apparecchiature energetiche economiche; - Sbagliata: i rifiuti da attività economiche ed ecocompatibili. G_1_00333: La disciplina degli imballaggi nell’ordinamento giuridico italiano: - Esatta: è prevista dal d.lgs. n. 152 del 2006. - Sbagliata: non è prevista da alcuna norma ma solo in via giurisprudenziale - Sbagliata: è prevista esclusivamente da leggi regionali - Sbagliata: è prevista esclusivamente da decreti ministeriali. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE - AGGIORNAMENTO Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 5 di 39 G_1_00337: La normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 riguarda la gestione: - Esatta: di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, qualunque siano i materiali che li compongono; - Sbagliata: di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da nuclei domestici, qualunque siano i materiali che li compongono; - Sbagliata: di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, solo ed esclusivamente se composti di plastica; - Sbagliata: di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, qualunque siano i materiali che li compongono. G_1_00339: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 si intende per “imballaggio”: - Esatta: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; - Sbagliata: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione; - Sbagliata: solo l’imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unita' di vendita per l'utente finale o per il consumatore; - Sbagliata: solo l’imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo. G_1_00352: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 il Consorzio nazionale imballaggi, denominato CONAI: - Esatta: definisce, in accordo con le Regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento; - Sbagliata: non ha personalità giuridica di diritto privato; - Sbagliata: persegue fini di lucro; - Sbagliata: è retto da uno statuto approvato con legge regionale. G_1_00383: Ai sensi dell’art. 230 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi: - Esatta: può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva; - Sbagliata: è sempre diverso dal luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento; - Sbagliata: è sempre individuato nella sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione. - Sbagliata: non può coincidere con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione; G_1_04028: Può costituire un “rifiuto”: - Esatta: qualsiasi sostanza od oggetto; - Sbagliata: solo ed esclusivamente un bene immobile; - Sbagliata: solo ed esclusivamente un bene immateriale; - Sbagliata: qualsiasi sostanza od oggetto non pericoloso. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE - AGGIORNAMENTO Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 6 di 39 G_1_04055: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell’Unione Europea in materia ambientale: - Esatta: è fondata sui principi di precauzione e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente; - Sbagliata: è fondata sul solo principio di precauzione verso i possibili danni causati all'ambiente - Sbagliata: è fondata unicamente sul principio di correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente; - Sbagliata: non è fondata sul principio di prevenzione. G_1_04058: Ai sensi dell’art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006, costituisce un "rifiuto pericoloso": - Esatta: il rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006; - Sbagliata: il rifiuto che non presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006; - Sbagliata: il rifiuto che il produttore ritenga, a sua discrezione, presenti una o più caratteristiche tale da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la sua incolumità; - Sbagliata: il rifiuto che il detentore ritenga, a sua discrezione, presenti una o più caratteristiche tale da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la sua incolumità. G_1_04059: Costituisce il "combustibile solido secondario (CSS)": - Esatta: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate nelle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione della qualifica di “end of waste” (cessazione della qualifica di rifiuto), il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale; - Sbagliata: il combustibile solido prodotto da rifiuti che non rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate nelle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; il combustibile solido secondario è sempre e solo classificato come rifiuto speciale; - Sbagliata: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate nelle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; il combustibile solido secondario è sempre e solo classificato come “end of waste” (cessazione della qualifica di rifiuto); - Sbagliata: il combustibile solido destinato ad attività di produzione di carattere secondario. G_1_04063: Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi: - Esatta: e` possibile smaltirli in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti se si tratta di rifiuti urbani che il Presidente della Regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della Regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamita` naturali per le quali e´ dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi del d. lgs. 2 gennaio 2018 n. 1; - Sbagliata: e` sempre vietato smaltirli in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti anche in presenza di eventuali accordi regionali o internazionali e qualora gli aspetti territoriali e l'opportunita` tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano; - Sbagliata: e` sempre possibile smaltirli in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti; - Sbagliata: e` obbligatorio smaltirli in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti se si tratta di rifiuti urbani. G_1_04139: Ai sensi della direttiva 98/2008/CE sui rifiuti, per “trattamento” si intende: - Esatta: le operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento; - Sbagliata: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione; - Sbagliata: l'insieme delle operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti e intermediari; - Sbagliata: l’insieme delle operazioni di prevenzione, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti; G_1_04140: Ai sensi dell’allegato C alla parte IV del d.lgs.n.152 del 2006 è codificata con “R13”: - Esatta: la messa in riserva dei rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti); - Sbagliata: lo stoccaggio preliminare a un’operazione di smaltimento; - Sbagliata: il deposito preliminare dei rifiuti prima di sottoporli a una delle operazioni di cui ai punti da R1 a R12; - Sbagliata: un’operazione di recupero dei rifiuti che non necessita di ulteriori successive operazioni di trattamento; Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE - AGGIORNAMENTO Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 7 di 39 G_1_04141: Ai sensi dell’allegato B alla parte IV del d.lgs.n.152 del 2006 è codificata con “D10”: - Esatta: l’operazione di smaltimento che consiste nell’incenerimento a terra; - Sbagliata: l’operazione di smaltimento in discarica; - Sbagliata: l’operazione di recupero che consiste nell’incenerimento dei rifiuti con recupero di energia; - Sbagliata: il ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D9; G_1_04142: Ai sensi dell'allegato D della parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006 i rifiuti sono identificati come pericolosi quando: - Esatta: il codice EER è contrassegnato dall’asterisco (*); - Sbagliata: il codice EER è contrassegnato con (99) nei numeri finali; - Sbagliata: non se ne conosce l’origine o la natura; - Sbagliata: provengono da attività industriali e commerciali; G_1_04143: È esente dall’obbligo del formulario di identificazione: - Esatta: il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico; - Sbagliata: il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi effettuato dal produttore degli stessi; - Sbagliata: il trasporto di rifiuti pericolosi effettuato dal produttore degli stessi, in modo occasionale e saltuario, che non ecceda le quantità di trenta chilogrammi o trenta litri; - Sbagliata: il trasporto di rifiuti speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani (capitolo 19 dell’elenco europeo dei rifiuti); G_1_04146: Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, nelle discariche per rifiuti non pericolosi possono essere ammessi: - Esatta: i rifiuti urbani, i rifiuti non pericolosi di ogni altra origine che soddisfano i criteri di ammissione previsti dalla normativa vigente, e anche i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano determinati criteri di ammissione; - Sbagliata: solo i rifiuti non pericolosi; - Sbagliata: solo i rifiuti urbani e i rifiuti non pericolosi di ogni altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente; - Sbagliata: solo i rifiuti urbani; G_1_04148: Sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006: - Esatta: le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera; - Sbagliata: i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; - Sbagliata: i rifiuti derivanti dà attività commerciali; - Sbagliata: i rifiuti derivanti da attività sanitarie; G_1_04151: L’allegato B alla parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006 contiene: - Esatta: l’elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento; - Sbagliata: l’elenco non esaustivo delle operazioni di recupero; - Sbagliata: l’elenco dei rifiuti istituito ai sensi della Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000; - Sbagliata: esempi di misure di prevenzione dei rifiuti; G_1_04152: L’allegato C alla parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006 contiene: - Esatta: l’elenco non esaustivo delle operazioni di recupero; - Sbagliata: l’elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento; - Sbagliata: l’elenco dei rifiuti istituito ai sensi della Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000; - Sbagliata: esempi di misura di prevenzione dei rifiuti; G_1_04153: L’allegato D alla parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006 contiene: - Esatta: l’elenco dei rifiuti istituito ai sensi della Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000; - Sbagliata: l’elenco non esaustivo delle operazioni di recupero; - Sbagliata: l’elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento; - Sbagliata: esempi di misura di prevenzione dei rifiuti; Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE - AGGIORNAMENTO Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 8 di 39 G_1_04155: Il capitolo 20 di cui all’allegato D alla parte quarta del d.lgs. n. 152/06 Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 è relativo a: - Esatta: rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata; - Sbagliata: rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti; - Sbagliata: rifiuti provenienti da processi termici; - Sbagliata: rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale; G_1_04156: I registri di carico e scarico dei rifiuti per l’intermediazione sono vidimati da: - Esatta: Camera di Commercio territorialmente competente; - Sbagliata: Ufficio del Registro; - Sbagliata: Sezione regionale dell’Albo Gestori Ambientali; - Sbagliata: non sono vidimati; G_1_04157: La validità dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 208 d.lgs.n.152 del 2006 è di: - Esatta: 10 anni; - Sbagliata: 15 anni; - Sbagliata: 20 anni; - Sbagliata: 5 anni; G_1_04160: Il codice EER è composto da: - Esatta: sei cifre numeriche e una descrizione in lettere del rifiuto; - Sbagliata: sei cifre numeriche; - Sbagliata: una descrizione in lettere del rifiuto; - Sbagliata: nessuna risposta è corretta; G_1_04169: Quale delle seguenti categorie non è soggetta a presentazione delle garanzie finanziarie? - Esatta: categoria 4; - Sbagliata: categoria 5; - Sbagliata: categoria 10; - Sbagliata: categoria 9; G_1_04174: La classificazione del rifiuto, attraverso l’assegnazione del codice EER, è effettuata da: - Esatta: il produttore; - Sbagliata: il detentore; - Sbagliata: il trasportatore; - Sbagliata: l’intermediario; G_1_04179: Ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e allegati, il deposito preliminare che si effettua prima di una delle operazioni di smaltimento è codificato con: - Esatta: D15; - Sbagliata: R1; - Sbagliata: R13; - Sbagliata: D1; G_1_04180: Quali requisiti deve possedere il preposto alla direzione del trasporto di una impresa iscritta all'Albo degli autotrasportatori? - Esatta: capacità professionale ed onorabilità; - Sbagliata: solo onorabilità; - Sbagliata: diploma di laurea; - Sbagliata: solo capacità professionale; Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE - AGGIORNAMENTO Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 9 di 39 G_1_04188: Ai sensi dell’art. 183 del d.lgs.n.152 del 2006 per “recupero” si intende: - Esatta: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia quello di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo atri materiali che sarebbero altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione all’interno dell’impianto o nell’economia generale; - Sbagliata: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti vengono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti; - Sbagliata: le operazioni di pulizia e controllo attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo tale da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; - Sbagliata: qualsiasi operazione dalla quale previo trattamento si ottenga un prodotto, un materiale o una sostanza da commercializzare; G_1_04213: Il capitolo 19 di cui all’allegato D alla parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006 Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 è relativo a: - Esatta: rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale; - Sbagliata: rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico); - Sbagliata: rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco; - Sbagliata: rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti); G_1_04214: Il capitolo 18 di cui all’allegato D alla parte quarta del del d.lgs.n.152 del 2006 Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 è relativo a: - Esatta: rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico); - Sbagliata: rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco; - Sbagliata: rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti); - Sbagliata: rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati); G_1_04215: Il capitolo 15 di cui all’allegato D alla parte quarta del del d.lgs.n.152 del 2006 Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 è relativo a: - Esatta: rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti); - Sbagliata: rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco; - Sbagliata: rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati); - Sbagliata: rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale; G_1_04217: Il capitolo 17 di cui all’allegato D alla parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006 Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 è relativo a: - Esatta: rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati); - Sbagliata: rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale; - Sbagliata: rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico); - Sbagliata: rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti); Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE - AGGIORNAMENTO Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 10 di 39 G_1_04218: Nell'allegato C alla parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006 sono identificate con il codice R13 le operazioni di : - Esatta: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti); - Sbagliata: rigenerazione o altri reimpieghi degli oli; - Sbagliata: utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10; - Sbagliata: trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia; G_1_04219: Nell'allegato B alla parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006 sono identificate con il codice D1 le operazioni di : - Esatta: deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica); - Sbagliata: trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli); - Sbagliata: raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12; - Sbagliata: deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14; G_1_04231: I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, a quale categoria dell’Albo sono tenuti ad iscriversi? - Esatta: a nessuna categoria; - Sbagliata: alla categoria 2-bis; - Sbagliata: alla categoria 1; - Sbagliata: alla categoria 8; Materia: 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull’ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006) G_1_00414: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, con “valutazione d'impatto ambientale”, di seguito VIA, si intende il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto: - Esatta: vero, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del decreto; - Sbagliata: falso, è il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del rapporto ambientale; - Sbagliata: falso, è la verifica di assoggettabilità, attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla VAS; - Sbagliata: vero, ma gli effetti sull’ambiente devono essere valutati solo con riguardo alle relazioni tra fattori antropici e naturalistici, non potendo essere considerati i fattori climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici. G_1_00434: L’oggetto della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)sono: - Esatta: piani e programmi; - Sbagliata: solo programmi, - Sbagliata: solo piani; - Sbagliata: solo piani incidenti su siti di interesse nazionale. G_1_00436: Ai sensi della normativa sulla autorizzazione integrata ambientale (AIA), l’autorità competente: - Esatta: è il Ministero Dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per tutti gli impianti esistenti e nuovi di competenza statale, individuati all’allegato XII; per gli altri impianti la competenza è dell’autorità indicata dalla Regione; - Sbagliata: è la Regione per tutti gli impianti esistenti e nuovi di competenza statale, individuati all’allegato XII; per gli altri impianti la competenza è del Ministero Dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; - Sbagliata: è il Ministero dell’ambiente per tutti gli impianti; - Sbagliata: è l’autorità indicata dalla Regione per tutti gli impianti. G_1_00450: I servizi idrici sono organizzati sulla base di: - Esatta: ambiti territoriali ottimali; - Sbagliata: ambiti comunali ottimali; - Sbagliata: ambiti regionali ottimali; - Sbagliata: bacini territoriali ottimali. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE - AGGIORNAMENTO Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 11 di 39 G_1_00457: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 costituisce “inquinamento atmosferico”: - Esatta: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente; - Sbagliata: qualsiasi modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze, a prescindere dagli effetti delle stesse sull’ambiente o sulla saluta umana; - Sbagliata: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze che hanno origine da fenomeni naturali, ad esclusione quindi di tutte le sostanze generate dall’attività umana come i gas di scarico dei veicoli; - Sbagliata: qualsiasi sostanza solida, liquida gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico. G_1_00471: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006: - Esatta: per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del decreto; - Sbagliata: l'autorizzazione alle emissioni ai sensi della parte quinta del decreto è rilasciata con riferimento all’impianto non allo stabilimento; - Sbagliata: i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento sono oggetto di distinte autorizzazioni; - Sbagliata: l'autorizzazione alle emissioni ai sensi della parte quinta del decreto deve essere richiesta dal gestore che intende installare uno stabilimento nuovo e non da chi intende trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro. G_1_00487: Ai sensi della normativa comunitaria sul danno ambientale, di cui alla la direttiva 2004/35/CE, con “danno ambientale” si intende: - Esatta: il danno alle specie e agli habitat naturali protetti, alle acque, e al terreno come definiti dalla direttiva; - Sbagliata: qualsiasi mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, ad esclusione del danno alle acque; - Sbagliata: solo ed esclusivamente il danno alle specie e agli habitat naturali protetti; - Sbagliata: solo ed esclusivamente il danno che sia riconducibile al danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana. G_1_00503: I reati ambientali nell’ordinamento giuridico italiano possono essere previsti: - Esatta: nel Codice penale; - Sbagliata: in regolamenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; - Sbagliata: in regolamenti degli enti locali; - Sbagliata: negli statuti dei Comuni. G_1_00512: Quale di queste fattispecie di reato ambientale non è prevista nel codice penale? - Esatta: “Omicidio ambientale”; - Sbagliata: “Inquinamento ambientale”; - Sbagliata: “Disastro ambientale”, - Sbagliata: “omessa bonifica”. G_1_00514: Quale di queste fattispecie di reato ambientale è prevista dalla legge? - Esatta: “omessa bonifica”. - Sbagliata: “errata bonifica”; - Sbagliata: “trasmessa bonifica”; - Sbagliata: “dismessa bonifica”, Materia: 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico G_2_00534: Le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti possono essere: - Esatta: sia penali che amministrative; - Sbagliata: solo penali; - Sbagliata: sia amministrative che civili; - Sbagliata: solo amministrative. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE - AGGIORNAMENTO Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 12 di 39 G_2_00536: I principi che regolano la gestione dei rifiuti sono contenuti: - Esatta: Nel D.lgs. 152/06; - Sbagliata: Nel D.Lgs. 59/05; - Sbagliata: Nel DM 120/14; - Sbagliata: Nel D.lgs. 81/08 G_2_00545: L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è un presupposto legittimante: - Esatta: trasporto e commercio dei rifiuti, nonché intermediazione nella cessione dei rifiuti; - Sbagliata: solo il trasporto e commercio dei rifiuti; - Sbagliata: solo il trasporto dei rifiuti; - Sbagliata: la vendita di imballaggi nuovi. G_2_00563: Ai sensi dell'art. 13 co. 1, DM 120/14, l'idoneità del Responsabile Tecnico di cui all'art. 12, co. 3, lett. C è attestata mediante: - Esatta: una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento. - Sbagliata: una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza triennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento. - Sbagliata: una verifica iniziale della preparazione del soggetto; - Sbagliata: una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza annuale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento. G_2_00565: Le verifiche di cui all'art. 13, DM 120/14 sono obbligatorie per tutti i Responsabili Tecnici: - Esatta: No, è dispensato il legale rappresentante dell’impresa che ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale. - Sbagliata: No; tutti i legali rappresentanti sono dispensati dalle verifiche di cui all’art. 13, DM 120/2014 - Sbagliata: No, le verifiche di cui all’art. 13 del D.M. 120 sono facoltative per tutti i soggetti che già ricoprono l’incarico di responsabile tecnico; - Sbagliata: No, sono obbligatorie solo nel caso di variazioni di categoria. G_2_00566: Ai sensi dell'art. 15, co. 2, DM 120/14 la domanda di iscrizione all'Albo deve essere corredata da: - Esatta: nomina del responsabile tecnico e dichiarazione, con firma autenticata, di accettazione dell’incarico; - Sbagliata: nomina del responsabile tecnico e dichiarazione di accettazione dell’incarico; - Sbagliata: nomina del responsabile tecnico; - Sbagliata: dichiarazione autenticata del responsabile tecnico attestante la disponibilità a ricevere l'incarico. G_2_00567: Ai sensi dell'art. 16, co. 1, DM 120/14, le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti sono: - Esatta: sottoposti alla disciplina semplificata di iscrizione all'Albo; - Sbagliata: esentati dall'iscrizione all'Albo; - Sbagliata: sottoposti alla disciplina ordinaria di iscrizione all'Albo; - Sbagliata: sottoposti alla disciplina semplificata di iscrizione all'Albo, in presenza di fideiussione bancaria; G_2_00572: La sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali costituisce: - Esatta: sanzione amministrativa; - Sbagliata: sanzione penale; - Sbagliata: sanzione accessoria; - Sbagliata: sanzione pecuniaria. G_2_00573: I compiti e le responsabilità del Responsabile Tecnico sono disciplinate dal: - Esatta: DM 3.6.14, n. 120, - Sbagliata: D.lgs. 152/06; - Sbagliata: D.Lgs. 205/2010; - Sbagliata: DM 152/06. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE - AGGIORNAMENTO Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 13 di 39 G_2_00574: Il nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali ha, tra l'altro, definito: - Esatta: compiti e responsabilità del RT, e percorsi idonei a garantirne la professionalità; - Sbagliata: compiti e responsabilità del RT; - Sbagliata: percorsi idonei a garantirne la professionalità; - Sbagliata: l'attestazione dell'idoneità professionale tramite corsi di formazione di cui al DM 406/98. G_2_00575: La qualificazione professionale del Responsabile Tecnico deve risultare da: - Esatta: titolo di studio, esperienza nel settore richiesto, idoneità tramite verifica, verifiche quinquennali dell'aggiornamento; - Sbagliata: titolo di studio, esperienza nel settore richiesto, idoneità tramite verifica; - Sbagliata: titolo di studio, idoneità tramite verifica, verifiche dell'aggiornamento, corsi di formazione DM 406/98; - Sbagliata: titolo di studio, esperienza nel settore richiesto, idoneità tramite verifica, corsi di formazione DM 406/98. G_2_00577: L'incarico di Responsabile Tecnico: - Esatta: può essere ricoperto da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa; - Sbagliata: deve essere un dipendente dell'impresa; - Sbagliata: deve essere ricoperto da un soggetto interno all'organizzazione dell'impresa; - Sbagliata: deve essere ricoperto da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa; G_2_00579: Il Responsabile Tecnico può svolgere lo stesso incarico per più imprese? - Esatta: sì, purché l'attività sia compatibile con l'impegno temporale richiesto dalle altre attività svolte; - Sbagliata: sì, sempre; - Sbagliata: no, mai; - Sbagliata: no, salvo deroga espressa del Comitato Nazionale dell'Albo smaltitori. G_2_00582: L'idoneità dei veicoli destinati al trasporto di rifiuti deve essere attestata mediante: - Esatta: attestazione redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente; - Sbagliata: attestazione redatta dal legale rappresentante dell'impresa o dell'ente; - Sbagliata: attestazione redatta dal produttore del veicolo; - Sbagliata: attestazione redatta dalla sezione regionale competente per territorio. G_2_00583: I titoli di studio richiesti per il Responsabile Tecnico: - Esatta: variano a seconda delle categorie; - Sbagliata: sono identici per ogni categoria; - Sbagliata: consentono l'accesso a qualsiasi categoria, ma è successivamente necessaria una specializzazione tramite corsi di aggiornamento; - Sbagliata: variano solo per la categoria 8. G_2_00584: I provvedimenti disciplinari contro le imprese iscritte all'Albo sono adottati: - Esatta: dalle Sezioni Regionali; - Sbagliata: dal Comitato Nazionale; - Sbagliata: dalla Provincia, sentito il Comitato Nazionale; - Sbagliata: dalla Camera di Commercio, sentita la Provincia. G_2_00585: I provvedimenti disciplinari sono: - Esatta: ricorribili dinanzi al Comitato Nazionale - Sbagliata: ricorribili dinanzi alla Sezione Regionale - Sbagliata: inoppugnabili. - Sbagliata: ricorribili dinanzi all'Autorità giurisdizionale. G_2_00587: Ai sensi dell'art. 23, co. 1, DM 120/14 il ricorso al Comitato Nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deve essere proposto entro: - Esatta: 30 giorni dalla loro comunicazione; - Sbagliata: 60 giorni dalla loro comunicazione; - Sbagliata: 15 giorni dalla loro comunicazione; - Sbagliata: 15 giorni dal loro deposito. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE - AGGIORNAMENTO Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 14 di 39 G_2_00588: Ai sensi dell'art. 21, co. 3, DM 120/14, i provvedimenti disciplinari emessi dalle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Nazionale devono essere sempre motivati? - Esatta: Sì; - Sbagliata: no, la loro motivazione può essere resa nota anche in corso di istruttoria; - Sbagliata: No; - Sbagliata: no, la loro motivazione può essere resa nota a seguito di accesso da parte dell'interessato. G_2_00589: L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina: - Esatta: la sospensione dall'Albo ad opera della Sezione Regionale; - Sbagliata: la cancellazione dall'Albo ad opera della Sezione Regionale; - Sbagliata: la sospensione dall'Albo ad opera del Comitato Nazionale; - Sbagliata: la cancellazione dall'Albo ad opera del Comitato Nazionale. G_2_00590: Il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e protezione sociale determina: - Esatta: la sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali ad opera della Sezione Regionale; - Sbagliata: la cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali ad opera della Sezione Regionale; - Sbagliata: la sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali ad opera del Comitato Nazionale; - Sbagliata: la cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali ad opera del Comitato Nazionale. G_2_00591: L'inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina: - Esatta: la sospensione dall'Albo ad opera della Sezione Regionale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate; - Sbagliata: la cancellazione dall'Albo ad opera della Sezione Regionale; - Sbagliata: la sospensione dall'Albo ad opera del Comitato Nazionale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate; - Sbagliata: la cancellazione dall'Albo ad opera del Comitato Nazionale. G_2_00594: Il mancato pagamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali comporta: - Esatta: la sospensione per le sole categorie per le quali non è stato effettuato il versamento; - Sbagliata: la cancellazione per le sole categorie per le quali non è stato effettuato il versamento; - Sbagliata: la sospensione per tutte le categorie; - Sbagliata: la cancellazione per tutte le categorie. G_2_00597: Il versamento del diritto annuale per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve essere effettuato entro il: - Esatta: 30 aprile; - Sbagliata: 1 gennaio; - Sbagliata: 31 gennaio; - Sbagliata: 28 febbraio. G_2_00598: Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per la gestione dei centri di raccolta di rifiuti urbani, il Responsabile Tecnico dell'Impresa deve possedere i requisiti per l'iscrizione nella: - Esatta: categoria 1; - Sbagliata: categoria 4; - Sbagliata: categoria 5; - Sbagliata: categoria 8. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE - AGGIORNAMENTO Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 15 di 39 G_2_00601: Ai sensi dell'art. 12, co. 1, DM 120/2014, il Responsabile Tecnico deve porre in essere azioni dirette a: - Esatta: assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa; - Sbagliata: vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti; - Sbagliata: assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti; - Sbagliata: vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti e sanzionare le condotte contrarie ad essa. G_2_00602: Ai sensi dell'art. 10, co. 2, DM 120/2014, il Responsabile Tecnico non deve essere - Esatta: in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; - Sbagliata: residente in stati extraeuropei; - Sbagliata: soggetto che ricopra cariche elettive; - Sbagliata: fisicamente inidoneo all’attività. G_2_00603: Ai sensi dell'art. 12, comma 2, DM 120/2014, il responsabile tecnico svolge la sua attività - Esatta: in maniera effettiva e continuativa; - Sbagliata: in maniera coordinata ed autonoma; - Sbagliata: in maniera imprenditoriale e professionale; - Sbagliata: in maniera efficiente e permanente. G_2_00604: Ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d), DM 120/14, i criteri per la valutazione dei requisiti professionali e le condizioni per lo svolgimento dell’incarico di responsabile tecnico sono determinati: - Esatta: dal Comitato Nazionale dell'Albo; - Sbagliata: dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; - Sbagliata: dalla Provincia competente per territorio; - Sbagliata: dalle Sezioni regionali. G_2_00605: Ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d), DM 120/14, le modalità di accertamento e di aggiornamento della formazione professionale del responsabile tecnico sono fissate da: - Esatta: dal Comitato Nazionale dell'Albo; - Sbagliata: dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; - Sbagliata: dalla Provincia competente per territorio; - Sbagliata: dalle Sezioni regionali. G_2_00608: Con riferimento alle verifiche sulla formazione di cui all'art. 13 comma 1, DM 120/14, il legale rappresentante dell’impresa che ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico: - Esatta: è dispensato da tali verifiche, purché abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione; - Sbagliata: è sempre dispensato da tali verifiche; - Sbagliata: non è mai dispensato dalle verifiche; - Sbagliata: è sottoposto a differenti verifiche previste dal medesimo DM 120/14. G_2_00609: Ai sensi dell'art. 15, comma 3, lett. a), DM 120/14, l'attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare: - Esatta: è necessaria ai fini dell'iscrizione all'Albo per le imprese e gli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada; - Sbagliata: è sempre necessaria ai fini dell'iscrizione all'Albo; - Sbagliata: è necessaria unicamente ai fini dell'iscrizione alla categoria 9; - Sbagliata: è necessaria unicamente ai fini dell'iscrizione alla categoria 8. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE - AGGIORNAMENTO Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 16 di 39 G_2_00610: L'attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare: - Esatta: deve essere redatta dal Responsabile Tecnico dell'Impresa; - Sbagliata: deve essere redatta dal legale rappresentante dell'impresa; - Sbagliata: deve essere certificata tramite la presentazione del foglio di immatricolazione dei veicoli; - Sbagliata: deve essere redatta secondo il modello di cui al DM 15.05.2001, n. 28T. G_2_00611: L'attestazione del responsabile tecnico riguardo l’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare è necessaria per quell'impresa o ente che intende effettuare: - Esatta: attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada, oppure attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada; - Sbagliata: solo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada, - Sbagliata: solo per l’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada; - Sbagliata: solo per l’attività di trasporto di rifiuti su strada. G_2_00612: Ai sensi dell'art. 12, co. 3, DM 120/14, con riferimento ai compiti e alle responsabilità del responsabile tecnico: - Esatta: il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio sia compiti che responsabilità; - Sbagliata: sono disciplinati esclusivamente dal comma 1 del medesimo articolo; - Sbagliata: il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio solo i compiti; - Sbagliata: sono disciplinati esclusivamente dal comma 2 del medesimo articolo. G_2_00613: Le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico sono definiti: - Esatta: dal Comitato nazionale; - Sbagliata: dal DM 120/14; - Sbagliata: dalle Sezioni Regionali; - Sbagliata: dalle Camere di Commercio. G_2_00614: Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 12, co. 1, DM 120/14: - Esatta: può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per un periodo, in ogni caso, non superiore a 5 anni; - Sbagliata: può stabilmente continuare a svolgere la propria attività, salvo l'obbligo di aggiornamento quinquennale; - Sbagliata: non può svolgere la propria attività in regime transitorio; - Sbagliata: l'attività del responsabile non viene coinvolta neanche transitoriamente da tale disciplina, essendo sottoposta alla precedente normativa. G_2_00619: Nell'ipotesi di attività di raccolta e trasporto di rifiuti senza iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono previste, tra l'altro, le seguenti sanzioni: - Esatta: arresto da 3 a 12 mesi per rifiuti non pericolosi e da 6 a 24 mesi per rifiuti pericolosi, oltre ad ammenda, da € 2.600 a e 26.000; - Sbagliata: arresto da 6 a 24 mesi per rifiuti non pericolosi e da 12 a 36 mesi per rifiuti pericolosi; - Sbagliata: arresto da 6 a 24 mesi per qualsiasi tipologia di rifiuto e ammenda da € 2.600 a e 26.000; - Sbagliata: arresto da 3 a 12 mesi per qualsiasi tipologia di rifiuto e ammenda da € 2.600 a e 26.000. G_2_00623: Nell'ipotesi di gestione di discarica per rifiuti propri o prodotti da terzi senza autorizzazione, sono previste, tra l'altro, le seguenti sanzioni: - Esatta: arresto da 6 a 24 mesi, oltre ad ammenda, da € 2.600 a € 26.000 per rifiuti non pericolosi e da 12 a 36 mesi per rifiuti pericolosi, oltre ad ammenda, da € 5.200 a € 52.000; - Sbagliata: arresto da 6 a 24 mesi per rifiuti non pericolosi e da 12 a 36 mesi per rifiuti pericolosi; - Sbagliata: arresto da 6 a 24 mesi per qualsiasi tipologia di rifiuto e ammenda da € 2.600 a e 26.000; - Sbagliata: arresto da 3 a 12 mesi per qualsiasi tipologia di rifiuto e ammenda da € 2.600 a e 26.000. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE - AGGIORNAMENTO Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 17 di 39 G_2_00625: Ai sensi dell'art. 258, comma 4, D.lgs. 152/06, nell'ipotesi di trasporto di rifiuti pericolosi con un formulario contenente dati incompleti o inesatti: - Esatta: la condotta costituisce falsità ideologica di privato in atto pubblico; - Sbagliata: la condotta costituisce falsità in atto privato; - Sbagliata: la condotta costituisce falso in bilancio; - Sbagliata: la condotta costituisce falsità ideologica. G_2_00630: La formazione degli addetti dei centri di raccolta di rifiuti urbani in modo differenziato è garantita ed attestata: - Esatta: dal Responsabile tecnico; - Sbagliata: dal Comune territorialmente competente; - Sbagliata: dalla Provincia territorialmente competente; - Sbagliata: dal Legale rappresentante dell'Impresa. G_2_00632: I corsi di informazione e formazione per i soggetti già iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali devono essere effettuati da: - Esatta: Sezioni Regionali e provinciali, secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale e sotto la sua supervisione; - Sbagliata: Sezioni Regionali e provinciali; - Sbagliata: Comitato nazionale; - Sbagliata: Regione o Enti da essa delegati. G_2_00634: Ai fini della qualificazione professionale del Responsabile Tecnico, l'esperienza richiesta: - Esatta: deve essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione ed è di durata differente a seconda delle categorie; - Sbagliata: deve essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione e deve essere di durata minima di 5 anni; - Sbagliata: può essere maturata in qualsiasi settore di attività e deve essere di durata minima di 5 anni; - Sbagliata: può essere maturata in qualsiasi settore di attività. G_2_00641: Il Responsabile Tecnico deve redigere la comunicazione di variazione per incremento della dotazione dei veicoli dell'Impresa? - Esatta: no, mai, in quanto è il titolare o legale rappresentante dell'impresa a redigerla; - Sbagliata: si, sempre; - Sbagliata: solo nel caso di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio; - Sbagliata: solo se aveva redatto la precedente dichiarazione. G_2_00642: La capacità finanziaria deve essere dimostrata da una dichiarazione redatta dal Responsabile Tecnico? - Esatta: no, mai, in quanto è il titolare o legale rappresentante dell'impresa a redigerla; - Sbagliata: si, sempre; - Sbagliata: solo nel caso di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio; - Sbagliata: solo se aveva redatto la precedente dichiarazione. G_2_00644: Ai fini dell'iscrizione all'Albo di un’impresa, ai sensi dell'art. 11, DM 120/14, la qualificazione professionale dei Responsabili Tecnici: - Esatta: rappresenta un requisito di idoneità tecnica; - Sbagliata: rappresenta l'unico requisito di idoneità tecnica; - Sbagliata: rappresenta un requisito di idoneità tecnica, unicamente per l'impresa individuale; - Sbagliata: non rappresenta un requisito di idoneità tecnica. G_2_00649: La garanzia del rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nell'attestazione o nella perizia è compito del: - Esatta: responsabile tecnico; - Sbagliata: titolare dell'impresa; - Sbagliata: perito; - Sbagliata: conducente in possesso di CFP. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE - AGGIORNAMENTO Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 18 di 39 G_2_00652: Il controllo delle caratteristiche dei mezzi di trasporto dei rifiuti in funzione della loro idoneità deve essere effettuata da: - Esatta: responsabile tecnico; - Sbagliata: legale rappresentante dell'impresa; - Sbagliata: conducente in possesso di CFP; - Sbagliata: impresa produttrice. G_2_00656: Con riferimento all'incarico di responsabile tecnico, quale delle seguenti affermazioni è corretta: - Esatta: può essere svolto da un professionista esterno all'organizzazione dell'impresa; - Sbagliata: ha durata annuale; - Sbagliata: presuppone un rapporto organico nell'impresa; - Sbagliata: presuppone un rapporto di lavoro parasubordinato. G_2_00663: Esclusa l'ipotesi di abbandono dei rifiuti commesso da privati, l'autorità amministrativa competente ad irrogare le sanzioni pecuniarie di carattere amministrativo è: - Esatta: Provincia; - Sbagliata: Comune; - Sbagliata: Guardia di Finanza; - Sbagliata: Corpo Forestale dello Stato. G_2_04030: Il Responsabile Tecnico deve avere: - Esatta: Alcuni dei requisiti identici a quelli del legale rappresentante dell'impresa; - Sbagliata: requisiti oggettivi identici a quelli del legale rappresentante dell'impresa; - Sbagliata: medesimi compiti e responsabilità del legale rappresentante dell'impresa; - Sbagliata: nessuna delle tre ipotesi. G_2_04031: Le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie ordinarie: - Esatta: Devono nominare almeno un responsabile tecnico, a pena di improcedibilità della domanda; - Sbagliata: Devono nominare almeno un responsabile tecnico entro 60 giorni dalla presentazione della domanda; - Sbagliata: Non devono nominare un responsabile tecnico; - Sbagliata: Non devono nominare un responsabile tecnico, salvo che per le categorie 8, 9 e 10. G_2_04032: In assenza della nomina di un Responsabile Tecnico, ove questo sia previsto, la domanda di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali presentata da imprese ed enti è considerata: - Esatta: Improcedibile; - Sbagliata: valida ed efficace; - Sbagliata: irregolare, ma sanabile entro 60 giorni; - Sbagliata: irregolare per alcune categorie. G_2_04033: La certificazione dello stato e della qualità delle attrezzature richieste per l'attività di bonifica dei siti contenenti amianto è effettuata: - Esatta: dal Responsabile tecnico e dal Legale Rappresentante - Sbagliata: dal Comune territorialmente competente; - Sbagliata: dalla Provincia territorialmente competente; - Sbagliata: dal Legale rappresentante dell'Impresa. G_2_04075: La sospensione dell'iscrizione dall’Albo nazionale gestori ambientali non può superare: - Esatta: 120 giorni; - Sbagliata: 60 giorni, anche non consecutivi; - Sbagliata: 180 giorni; - Sbagliata: 60 giorni. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE - AGGIORNAMENTO Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 19 di 39 G_2_04080: Ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. C, DM 120/14, il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e di protezione sociale comporta: - Esatta: la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione all'Albo; - Sbagliata: la sospensione del Responsabile tecnico dal proprio incarico - Sbagliata: nessuna conseguenza; - Sbagliata: l'obbligo per l'impresa di conformarsi alle direttive dell'Albo. G_2_04107: Il compito del responsabile tecnico è - Esatta: porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e vigilare sulla corretta applicazione della stessa; - Sbagliata: chiedere ai fornitori una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL); - Sbagliata: verificare l’applicazione delle norme in materia tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; - Sbagliata: garantire la manutenzione, gestione e pulizia delle aree di proprietà dell’impresa. G_2_04108: Quali tra le seguenti affermazioni è esatta? - Esatta: il responsabile tecnico deve vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni che l’impresa è tenuta ad osservare riportate nei provvedimenti rilasciati dalle Sezioni; - Sbagliata: il responsabile tecnico deve curare la formazione dei lavoratori addetti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica stradale e dei preposti incaricati di gestire tale attività; - Sbagliata: il responsabile tecnico è responsabile della sicurezza degli accessi alle aree di proprietà dell’impresa nonché della relativa videosorveglianza; - Sbagliata: il responsabile tecnico deve curare la formazione degli addetti al pronto soccorso e alla prevenzione incendi. G_2_04109: Il responsabile tecnico: - Esatta: ha il compito di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa; - Sbagliata: è il rappresentante dei lavoratori. Egli deve vigilare sui lavoratori affinché rispettino la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all’uso dei dispositivi di protezione individuale; - Sbagliata: è il direttore tecnico di cantiere. Egli deve adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; - Sbagliata: ha il compito di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e condizioni di salute. G_2_04110: Quale tra i seguenti non costituisce un compito del responsabile tecnico nell’ambito delle Categorie 1, 4, 5 e 6 dell’Albo - “Trasporto di rifiuti”? - Esatta: richiesta alle imprese esecutrici di una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; - Sbagliata: predisposizione e sottoscrizione di attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare; - Sbagliata: controllo e verifica della permanenza delle caratteristiche del mezzo di trasporto risultanti dall’attestazione redatta; - Sbagliata: garantire agli autisti dell’impresa della quale è nominato adeguata formazione e informazione sul corretto svolgimento delle attività di trasporto rifiuti e sui documenti che ne accompagnano la fase del trasporto. G_2_04111: Con riferimento alle Categorie 1, 4, 5 e 6 dell’Albo - “Trasporto di rifiuti”, rientra tra i compiti del responsabile tecnico: - Esatta: la predisposizione e sottoscrizione di attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare; - Sbagliata: l’adozione di provvedimenti interdittivi allo scopo di evitare che le attività svolte possano causare rischi per la salute dei fruitori dell’area aziendale e danni all’ambiente esterno; - Sbagliata: la trasmissione del Piano di sicurezza e coordinamento; - Sbagliata: curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute. Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE - AGGIORNAMENTO Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 20 di 39 G_2_04112: Quale tra i seguenti rientra tra i compiti del responsabile tecnico del centro di raccolta? - Esatta: attestare e garantire la formazione e l’addestramento del personale addetto ai centri di raccolta; - Sbagliata: vigilare gli accessi del centro di raccolta; - Sbagliata: effettuare l'analisi di tutti i rifiuti conferiti al centro di raccolta; - Sbagliata: effettuare le operazioni di disassemblaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche conferite al centro di raccolta. G_2_04113: Quale tra i seguenti compiti rientra tra quelli del responsabile tecnico del centro di raccolta? - Esatta: verificare che i centri di raccolta siano allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni di cui all’allegato 1 al D.M. 08/04/2008 e s.m.i.; - Sbagliata: ripartire e coordinare le attività del centro di raccolta; - Sbagliata: effettuare l'analisi del materiale in entrata ed in uscita dal centro di raccolta; - Sbagliata: verificare che le operazioni di disassemblaggio dei RAEE svolte all’interno del centro di raccolta avvengano nel rispetto delle norme antinfortunistiche, con particolare riferimento all’utilizzo degli strumenti di protezione individuale. G_2_04114: Con riferimento alla Categoria 8 - “Intermediazione e commercio”, rientra tra i compiti del responsabile tecnico: - Esatta: garantire adeguata formazione agli addetti dell’impresa sugli adempimenti inerenti la corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti; - Sbagliata: indire la riunione periodica del personale (almeno una volta l’anno); - Sbagliata: verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; - Sbagliata: verificare gli approvvigionamenti dell’impresa G_2_04115: Con riferimento alla Categoria 8 - “Intermediazione e commercio”, quale dei seguenti rientra tra i compiti del responsabile tecnico? - Esatta: verificare in modo puntuale l’idoneità delle iscrizioni e delle autorizzazione dei soggetti, trasportatori e impianti, cui vengono affidati i rifiuti oggetto di intermediazione e commercio; - Sbagliata: predisporre il Piano operativo di sicurezza con riferimento ad ogni singola attività di intermediazione e/o commercio; - Sbagliata: acquisire i dispositivi di sicurezza individuale ed assicurarsi che i lavoratori li utilizzino essendone stati adeguatamente formati e informati; - Sbagliata: curare la corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione incendi. G_2_04116: Quale dei seguenti non rientra tra i compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di siti? - Esatta: verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione; - Sbagliata: qualora l’impresa dimostri la disponibilità di attrezzature minime non ricomprese nell’elenco di cui all’allegato “A” alla deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO, produrre una relazione, a firma congiunta con il legale rappresentate, dalla quale risulti l’effettivo utilizzo delle stesse in relazione agli specifici interventi di bonifica che intende eseguire; - Sbagliata: verificare il mantenimento dell’idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme vigenti di settore. - Sbagliata: produrre, congiuntamente al legale rappresentate dell’impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all’impresa e lo stato di conservazione delle stesse; Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE - AGGIORNAMENTO Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 21 di 39 G_2_04117: Con riferimento ai compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di siti, quale delle seguenti affermazioni è vera? - Esatta: rientra tra i compiti del responsabile tecnico quello di verificare il mantenimento dell’idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme vigenti di settore; - Sbagliata: il responsabile tecnico ha il compito di prendere le decisioni circa l’inizio, la continuazione, la sospensione, la ripresa, il termine dei lavori, anche in riferimento alle condizioni atmosferiche; - Sbagliata: rientra tra i compiti del responsabile tecnico quello di verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativo; studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali; - Sbagliata: il responsabile tecnico ha il compito di prestare consulenza alle aziende, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate all'individuazione di elementi di innovazione tecnologica. G_2_04118: Quale dei seguenti rientra tra i compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto? - Esatta: verificare il mantenimento dell’idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme vigenti di settore; - Sbagliata: provvedere alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni; - Sbagliata: curare la regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti; - Sbagliata: assicurare che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile. G_2_04119: Con riferimento ai compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto, quale delle seguenti affermazioni è vera? - Esatta: il responsabile tecnico ha il compito di produrre, congiuntamente al legale rappresentate dell’impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all’impresa e lo stato di conservazione delle stesse; - Sbagliata: il responsabile tecnico ha il compito di presentare alla Sezione competente un’autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella quale attesti che l’impresa abbia nominato un responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro; - Sbagliata: rientra tra i compiti del responsabile tecnico quello di verificare che soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; - Sbagliata: rientra tra i compiti del responsabile tecnico quello di organizzare le visite mediche in fase preassuntiva e sostenere i relativi costi. G_2_04120: Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della deliberazione dell’Albo n. 6 del 30 maggio 2017 può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio? - Esatta: si, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della Deliberazione, anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori; - Sbagliata: no, mai; - Sbagliata: si, per venti anni dalla data di entrata in vigore della Deliberazione, anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono in altra categoria, stessa classe o classi superiori; - Sbagliata: no, salvo che per imprese iscritte in categorie diverse oppure nella stessa categoria ma in classi superiori. G_2_04136: Ai sensi dell'art. 15, del DM 120/14, la domanda d’iscrizione all’Albo è presentata: - Esatta: Alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell’impresa o dell’ente; - Sbagliata: Al Comitato nazionale; - Sbagliata: Alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza risiede il Responsabile Tecnico; - Sbagliata: Nessuna delle opzioni indicate. G_2_04210: In quante imprese di gestione ambientale può svolgere la sua funzione il Responsabile Tecnico? - Esatta: in un numero indeterminato di imprese; - Sbagliata: in un numero massimo di quattro imprese; - Sbagliata: solo in una impresa; - Sbagliata: in un numero massimo di dieci imprese; Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE - AGGIORNAMENTO Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 22 di 39 G_2_04211: Rientrano tra i compiti generali del Responsabile Tecnico, ai sensi della delibera del Comitato nazionale n. 1 del 23 gennaio 2019: - Esatta: vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione; - Sbagliata: dirigere l’attività di gestione ambientale dell’impresa; - Sbagliata: gestire il personale dipendente dell’impresa; - Sbagliata: definire le procedure per l’osservanza della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; G_2_04212: Rientrano nei compiti del Responsabile Tecnico di imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto, ai sensi della delibera del Comitato nazionale n. 1 del 23 gennaio 2019: - Esatta: produrre, congiuntamente al legale rappresentante dell’impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime per la bonifica dei beni contenenti amianto, la disponibilità in capo all’impresa e lo stato di conservazione delle stesse, ai sensi della delibera n. 1 del 30 marzo 2004; - Sbagliata: controllare e verificare la permanenza delle caratteristiche dei mezzi di trasporto risultanti dall’attestazione dell’idoneità dei mezzi in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella medesima attestazione in relazione alle diverse tipologie di rifiuti; - Sbagliata: produrre, congiuntamente al legale rappresentante dell’impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore delle consulenze effettuate in previsione della bonifica dei beni contenenti amianto, la disponibilità in capo all’impresa e lo stato di conservazione delle stesse, ai sensi della delibera n. 1 del 30 marzo 2004; - Sbagliata: dirigere l’attività di gestione ambientale dell’impresa; G_2_04239: In base alla delibera del C.N. n.1 del 23 gennaio 2019, quale tra questi compiti non è del responsabile tecnico: - Esatta: monitora sul rispetto delle norme di cui al d.lgs. 81/2008; - Sbagliata: coordina l’attività degli addetti dell’impresa; - Sbagliata: vigila sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione; - Sbagliata: verifica la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti; G_2_04240: Nei casi di inidoneità sopravvenuta del veicolo precedentemente attestato da parte del responsabile tecnico, quest’ultimo deve: - Esatta: nessuna delle opzioni di risposta; - Sbagliata: attestare nuovamente il veicolo e presentarne autonomamente copia alla Sezione Regionale competente; - Sbagliata: procedere senza indugio alla cancellazione del veicolo dall’Albo gestori; - Sbagliata: avvisare il legale rappresentante dell’impresa e il Comitato Nazionale della sopravvenuta inidoneità del veicolo; G_2_04244: Il Responsabile tecnico delle imprese iscritte per l’attività di bonifica di beni contenenti amianto deve: - Esatta: attestare l’idoneità delle attrezzature richieste per l’iscrizione; - Sbagliata: attestare la capacità finanziaria dell’impresa; - Sbagliata: predisporre, firmare e presentare i piani di lavoro alla Provincia competente per la bonifica di beni contenenti amianto; - Sbagliata: predisporre, firmare e presentare i piani di lavoro alla Azienda Sanitaria Locale competnete per la bonifica di beni contenenti amianto; G_2_04331: Ai sensi della Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020 la cessazione dell’incarico di responsabile tecnico dell’impresa, comporta: - Esatta: la possibilità per l'Impresa di svolgere l'attività oggetto dell'iscrizione per 90 giorni consecutivi - Sbagliata: il divieto immediato per l'Impresa di svolgere l'attività oggetto dell'iscrizione all’Albo Nazionale gestori ambientali - Sbagliata: la possibilità per l'Impresa di svolgere l'attività oggetto dell'iscrizione all’Albo Nazionale gestori ambientali per 30 giorni consecutivi - Sbagliata: la possibilità per l'Impresa di svolgere l'attività oggetto dell'iscrizione all’Albo Nazionale gestori ambientali fino alla sua scadenza; Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE - AGGIORNAMENTO Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 23 di 39 G_2_04332: Ai sensi della Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020 a partire dalla data di cessazione dell’incarico di responsabile tecnico dell’impresa, le funzioni dello stesso: - Esatta: sono esercitate dal legale rappresentante dell'impresa - Sbagliata: sono esercitate dal legale rappresentante dell'impresa, solo se in possesso dei requisiti previsti per legge - Sbagliata: sono esercitate da qualsiasi altro soggetto, anche esterno all'organizzazione dell'impresa - Sbagliata: non sono esercitate da nessun soggetto G_2_04333: Ai sensi della Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020 la cessazione dell’incarico di responsabile tecnico dell’impresa, comporta: - Esatta: la cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali dell'Impresa a seguito di procedimento disciplinare, se l'Impresa non nomina un nuovo Responsabile Tecnico nei successivi 90 giorni; - Sbagliata: la cancellazione immediata dall'Albo nazionale gestori ambientali dell'Impresa senza l’avvio del procedimento disciplinare, se l'Impresa non nomina un nuovo Responsabile Tecnico nei successivi 90 giorni; - Sbagliata: la cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali dell'Impresa, se l'Impresa non nomina un nuovo Responsabile Tecnico entro 12 mesi - Sbagliata: la sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali dell'Impresa, se l'Impresa non nomina un nuovo Responsabile Tecnico nei successivi 90 giorni G_2_04334: La Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020 disciplina la cessazione dell’incarico di responsabile tecnico dell’impresa: - Esatta: per qualunque causa - Sbagliata: in caso di pena detentiva del Responsabile Tecnico - Sbagliata: in caso di scadenza dell’iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali - Sbagliata: in caso di mancato pagamento del diritto annuale G_2_04335: Nei casi di cessazione dell’incarico di responsabile tecnico ai sensi della Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020, l’impresa: - Esatta: è tenuta a darne comunicazione alla Sezione Regionale dell’Albo Nazionale Gestori ambientali competente entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi - Sbagliata: è tenuta a darne comunicazione alla Sezione Regionale dell’Albo Nazionale Gestori ambientali competente entro il termine di 90 giorni dal suo verificarsi - Sbagliata: è tenuta a darne comunicazione alla Sezione Regionale dell’Albo Nazionale Gestori ambientali competente entro il termine di 120 giorni dal suo verificarsi - Sbagliata: è tenuta a darne comunicazione al Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori ambientali entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi G_2_04336: Nei casi di cessazione dell’incarico di Responsabile tecnico, le sue responsabilità derivanti dallo svolgimento dell’incarico, permangono: - Esatta: Fino alla ricezione da parte della Sezione regionale della comunicazione di cessazione inviata dall’impresa o dal responsabile tecnico - Sbagliata: Fino alla ricezione da parte dell’impresa della delibera di accoglimento delle dimissioni dell’incarico - Sbagliata: Sempre - Sbagliata: Solo per il periodo di 90 giorni successivi alla cessazione dell’incarico G_2_04337: Nei casi di cessazione dell’incarico di Responsabile tecnico, ai sensi della Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020, una volta decorso il termine di 30 giorni per la comunicazione alla Sezione della cessazione dell’incarico, la Sezione Regionale competente: - Esatta: avvia un procedimento disciplinare volto alla sospensione dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali dell’impresa; - Sbagliata: avvia un procedimento disciplinare volto alla cancellazione dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali dell’impresa; - Sbagliata: si sospende d’ufficio l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali dell’impresa; - Sbagliata: si cancella d’ufficio l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali dell’impresa; G_2_04338: Nei casi di cessazione dell’incarico di Responsabile tecnico, ai sensi della Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020, una volta decorso il termine di 90 giorni senza che la Sezione emetta Modulo di Partecipazione: MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE - AGGIORNAMENTO Data Stampa: 15/12/2021 Pagina 24 di 39 un provvedimento di conferma della nomina di un nuovo responsabile Tecnico, la Sezione competente: - Esatta: avvia un procedimento disciplinare volto alla cancellazione dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali dell’impresa; - Sbagliata: avvia un procedimento disciplinare volto alla sospensione dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali dell’impresa - Sbagliata: si sospende d’ufficio l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali dell’impresa; - Sbagliata: si cancella d’ufficio iscrizione all’Albo Gestori Ambientali dell’impresa; G_2_04339: Nei casi di sopravvenuta perdita da parte del responsabile tecnico del requisito di aggiornamento del DM 3 giugno 2014 n.120 : - Esatta: La Sezione Regionale competente invia tramite Pec apposita comunicazione di decadenza del requisito di idoneità del responsabile tecnico, previa precedente comunicazione tramite Pec della prossima scadenza rispettivamente sessanta e trenta giorni prima della stessa - Sbagliata: La Sezione Regionale provvede a comunicare all’impresa tramite Pec la decadenza del requisito di idoneità tecnica del responsabile tecnico e la immediata cancellazione dell’impresa dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sbagliata: La Sezione Regionale provvede a comunicare all’impresa tramite Pec la decadenza del requisito di idoneità tecnica del responsabile tecnico e la sospensione dell’impresa dell’iscrizione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sbagliata: La Sezione Regionale provvede d’ufficio alla cancellazione dell’iscrizione dell’impresa dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali Materia: 3. Compiti ed adempimenti dell’Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014 G_3_00665: L'Albo nazionale gestori ambientali: - Esatta: è istituito da una norma nazionale avente valore di legge; - Sbagliata: è nato grazie ad un decreto ministeriale del 2014 ch

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