Summary

These notes summarize the concept of obligations in law, including elements like performance, payment, modifications, and liability. The material covers different types of obligations, their performance, and the related consequences.

Full Transcript

**[RIASSUNTI ROPPO]** ***LE OBBLIGAZIONI*** **L'OBBLIGAZIONE (aggiunta a appunti professore)** - L'obbligazione (sinonimo di credito) ha come oggetto una prestazione, che deve essere: possibile, lecita, determinata o determinabile, patrimoniale (suscettibile di valutazione economica,...

**[RIASSUNTI ROPPO]** ***LE OBBLIGAZIONI*** **L'OBBLIGAZIONE (aggiunta a appunti professore)** - L'obbligazione (sinonimo di credito) ha come oggetto una prestazione, che deve essere: possibile, lecita, determinata o determinabile, patrimoniale (suscettibile di valutazione economica, ma anche per interessi non patrimoniali. Serve per la possibilità di risarcimento). - Le obbligazioni possono essere, a seconda della loro prestazione: di fare, di dare o di non fare. - Le obbligazioni possono anche essere soggettivamente o oggettivamente complesse. Qualora lo siano nella parte attiva si distinguono in: parziarie (prestazione frazionata) e solidali (pagamento totale di uno dei condebitori libera tutti). - [L'adempimento] è l'esecuzione della prestazione che libera il debitore ed estingue l'obbligazione. La quietanza è la dichiarazione scritta di scienza del creditore riguardo la liberazione del debitore. - Se l'adempiente è incapace di agire, l'adempimento è comunque regolare ed efficace, mentre se è il creditore ad essere incapace, il debitore non è liberato, salvo fornisca la prova che il pagamento sia a vantaggio dell'incapace. - [Adempimento del terzo]: la prestazione è eseguita da un collaboratore del debitore per conto di lui, o da un terzo a lui estraneo per varie motivazioni. L'adempimento risulta efficace anche se il creditore vi si oppone, a meno che non vi si opponga anche il debitore o non ci sia interesse che la prestazione venga eseguita personalmente dal debitore. - [Pagamento con surrogazion]e: il terzo che paga il debito altrui subentra in luogo del creditore soddisfatto nel suo diritto verso il debitore. La surrogazione può essere volontaria (per volontà del debitore o del creditore), o legale. - [Adempimento al terzo]: può a volte essere legittimo (terzo indicato dal creditore), o illegittimo. Qualora fosse illegittimo, di regola l'adempimento non libera il debitore, con alcune eccezioni: quando il creditore ne approfitta, e quando si tratta di pagamento a creditore apparente (tutela dell'affidamento). - La prestazione deve essere eseguita esattamente e integralmente, nel luogo e nel tempo stabiliti per liberare il debitore. Con la dazione in pagamento, il debitore è liberato anche eseguendo una prestazione diversa da quella stabilita, a condizione che il creditore accetti e che la prestazione sia effettivamente stabilita. - [Termine dell'adempimento], se fissato dal titolo va rispettato, altrimenti l'adempimento può essere richiesto immediatamente o fissato dal giudice. Se il termine è a favore del debitore, egli deve rispettarlo ma non è tenuto ad adempiere prima, se volesse però il creditore non può rifiutare. Se il termine è a favore del creditore egli può esigere l'adempimento anticipato e può rifiutarlo se proposto dal debitore. Tendenzialmente, fino alla scadenza del termine il debitore non è esigibile. Per i debiti commerciali si fissano termini brevi (30 gg), scattano interessi in mora fissati, e gli accordi in deroga sono necessariamente scritti e nulli se gravemente iniqui. - [Luogo dell'adempimento:] valgono le indicazioni del titolo o quelle desumibili dalla natura della prestazione. Il criterio generale è quello che l'adempimento avviene nel domicilio del debitore, ma è spesso soggetto a deroghe. - [Mora del creditor]e: situazione del creditore che trascura ingiustificatamente di compiere quanto necessario perché il debitore possa adempiere o che ingiustificatamente rifiuta di ricevere l'adempimento. Gli effetti della mora sono subordinati all'offerta della prestazione al creditore, che deve essere un'offerta solenne fatta tramite pubblico ufficiale o secondo gli usi per le sole prestazioni di fare. Gli effetti sono: il debitore non risponde dei danni per mancato adempimento, può chiedere il risarcimento dei danni, non deve interessi o frutti della cosa, si sposta sul creditore la responsabilità per l'impossibilità sopravvenuta. - [Obbligazioni pecuniarie:] (pagamento di una somma di denaro) vale il principio nominalistico (i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale) nei confronti della svalutazione della moneta per esigenze di certezza, ma può essere derogato dalle parti. Questo vale per i debiti di valuta ma non per i debiti di valore, che si convertono in debiti di valuta solo al momento della liquidazione. - *Gli interessi* sono l'ulteriore denaro prodotto nel tempo da una somma di denaro e quantificato in una percentuale di essa. Si dividono in: interessi corrispettivi e moratori. Interessi corrispettivi: nascono automaticamente dai crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro e sono oggetto di un'obbligazione accessoria a carico del debitore, si dividono in legali (calcolati sul tasso legale) o convenzionali (tassi stabiliti dalle parti). Interessi moratori: dovuti dal debitore in ritardo sul pagamento, servono a risarcire il creditore del danno causato dal ritardo. - [La compensazion]e semplifica i rapporti, estinguendo le obbligazioni reciproche di due soggetti. La compensazione può essere: legale, quando opera automaticamente, fintanto che le prestazioni siano fungibili e omogenee tra loro e che i debiti siano liquidi ed esigibili; giudiziale, quando uno dei debiti non è liquido ma è di pronta liquidazione; volontaria, sulla base dell'accordo delle parti, e non richiede le precedenti caratteristiche. - [La confusione] estingue l'obbligazione in quanto le qualità di debitore e creditore si riuniscono nella stessa persona. - [La novazione] (oggettiva) è l'accordo del creditore e del debitore per sostituire un'obbligazione diversa a quella originaria (per oggetto o per titolo) che si estingue. Requisito soggettivo della novazione è l'animus novandi: volontà chiara e non equivoca di effettuare la novazione. - [La remissione] è l'atto con cui il creditore rinuncia al proprio credito, liberando il debitore e sciogliendo l'obbligazione dal momento in cui viene comunicata al debitore, che la può rifiutare. - L['impossibilità sopravvenuta] (non imputabile al debitore!!)della prestazione estingue l'obbligazione. Se l'impossibilità è temporanea per breve periodo o se è parziale, il debitore resta obbligato. Se l'impossibilità è imputabile al debitore, egli deve risarcire il creditore. **MODIFICAZIONI DELL'OBBLIGAZIONE** - [Cessione del credito], non è un tipo di atto ma un possibile elemento di tanti tipi di atti: il cedente può trasferire a un terzo cessionario il suo credito verso il ceduto. La cessione si realizza anche senza il consenso del ceduto, a cui va però notificata perché abbia effetto. La cessione può essere pro soluto (cedente garantisce solo l'esistenza del credito) o pro solvente (cedente garantisce la solvenza del debitore). - [Delegazione di debito:] il delegante richiede al terzo delegato di assumere su di sé il debito del delegante verso il delegatario. Si fonda sul rapporto di: valuta (debito del delegante verso il delegatario) e di provvista (credito del delegante verso il delegato). La delegazione può essere titolata quando si fa esplicito riferimento ai due rapporti. O può essere pura quando non si fa riferimento ai rapporti, in tal caso il delegato non può opporre il difetto di uno dei due rapporti, ma solo quello della doppia causa. La delegazione è o cumulativa (delegante resta obbligato in solidale verso il delegatario) o liberatoria (solo per espressa dichiarazione del delegatario). - [Delegazione di pagamento]: il delegato, su invito del delegante fa direttamente un pagamento al delegatario. Il terzo non diventa debitore del delegatario e si tratta quindi di adempimento del terzo. - [L'espromissione] è l'atto dell'espromittente che rivolgendosi al debitore assume su di sé l'obbligazione che l'espromesso ha verso l'espromissario, per sua spontanea iniziativa. Solo le eccezioni relative al rapporto tra estromesso ed espromissario sono opponibili dall'espromittente. - [L'accollo] è l'accordo tra il debitore e un terzo per effetto del quale l'accollante si assume un debito che l'accollato ha verso l'accollatario. Può essere interno (creditore resta estraneo) o esterno (creditore aderisce, lo rende irrevocabile), cumulativo o liberatorio. **MORA E RESPONSABILITà** - Si ha [inadempimento] quando il debitore non esegue esattamente e tempestivamente la prestazione dovuta. Può essere: radicale e definitivo (non esegue affatto la prestazione) o inesatto (quantitativo o qualitativo) o un ritardo. I rimedi offerti al creditore sono: la mora, il risarcimento. - [Costituzione in mora]: la mora del debitore può scattare solo se il ritardo del debitore è ingiustificato. Il creditore deve prendere iniziativa tramite la costituzione in mora (richiesta scritta di adempimento). Per le obbligazioni pecuniarie si costituiscono gli interessi moratori con funzione risarcitoria e secondo logica forfetaria di semplificazione. Si effettua poi lo il passaggio del rischio: lo spostamento sul debitore del rischio di impossibilità della prestazione a lui non imputabile. - [Criteri della responsabilità per inadempimento]: della possibilità della prestazione e dell'imputabilità al debitore. L'impossibilità della prestazione non è oggettiva ed assoluta, ma rientra nei limiti dei principi di correttezza e normale diligenza. L'imputabilità prevede o responsabilità per colpa (il debitore risponde solo degli inadempimenti determinati dalla sua colpa) o responsabilità oggettiva (il debitore risponde anche se non è in colpa, si fonda sul rischio: il debitore risponde di tutti i fatti, anche non dipendenti da sua colpa, che si manifestano nella sfera della sua organizzazione e del normale svolgimento della sua attività, come gli ausiliari). - [Colpa] è mancanza del livello di diligenza del buon padre di famiglia (grado di diligenza normale in una persona seria e scrupolosa), valutata in base alla natura dell'attività esercitata. La colpa può essere ordinaria, violazione dell'ordinaria diligenza, o grave, inosservanza dei minimi livelli di attenzione prudenza e competenza. Dolo è coscienza e volontà di danneggiare qualcuno e prevede risarcimenti maggiori. Caso fortuito, è sempre liberatorio, è la fatalità, impossibile da prevedere e fuori dal controllo dell'individuo. - [Inesigibilità:] inesigibile è la prestazione che non può essere pretesa dal debitore date le circostanze, e si fonda sul criterio di correttezza. Obbligazioni di mezzi: il debitore deve solo svolgere un'attività a favore del creditore senza garantire il risultato. Obbligazioni di risultato: il debitore è tenuto a fornire al creditore il risultato stabilito. - [L'onere della prova] prevede che il creditore che voglia il risarcimento debba provare: l'obbligazione, l'inadempimento, il danno causato. Al debitore è invece straordinariamente derogato l'onere della prova della sua non imputabilità (invertito nell'interesse del creditore.) - [Il dann]o è la diminuzione di patrimonio subita dal danneggiato e si compone di: danno emergente (perdita subita) e lucro cessante (mancato guadagno). Il risarcimento per equivalente è l'attribuzione al danneggiato di una somma di denaro equivalente al danno subito. La riparazione in forma specifica è il ripristino dello specifico interesse leso (rara). - *Il danno risarcibile* segue tre criteri. Il criterio base è estensivo (va risarcito tutto il danno sofferto). Per il criterio della causalità va risarcito solo quello che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. Per il criterio della prevedibilità va risarcito solo il danno che poteva essere previsto al momento della nascita dell'obbligazione. Per il criterio di concorso di colpa del creditore danneggiato il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze. Per il criterio di evitabilità del danno il risarcimento non è dovuto per i danni che potevano essere evitati dal creditore tramite l'ordinaria diligenza. Per il criterio della valutazione equitativa, il danno è provato ma non quantificabile, e la somma risarcitoria è stabilita dal giudice. - Oltre agli interessi moratori, la legge consente al creditore di ottenere il risarcimento del danno maggiore subito nelle obbligazioni pecuniarie. Il creditore ha automaticamente diritto a una rivalutazione della somma non pagata in misura pari alla differenza fra il tasso di rendimento dei titoli di stato e il tasso d'interesse legale, con correzioni in aumento o in diminuzione. - [La clausola penale] è l'accordo delle parto con cui si determina in anticipo il risarcimento per l'eventuale inadempimento, per semplificare i rapporti tra le parti. A vantaggio del creditore è previsto che la clausola è dovuta indipendentemente dalla prova del danno; a vantaggio del debitore il risarcimento si limita a quanto previsto dalla clausola. Vige poi la regola del divieto di cumulo (o prestazione o penale), e il debitore può chiedere di ridurre la penale secondo equità nei casi di inadempimento parziale o ammontare manifestamente eccessivo. - Le clausole di esonero e di limitazione della responsabilità sono pericolose per il creditore, e la legge le ammette solo nei casi in cui riguardano la responsabilità da colpa ordinaria. **LA GARANZIA DEL CREDITO** - [L'esecuzione forzata] sui beni del debitore è il meccanismo che consente al creditore di realizzare effettivamente il suo diritto al risarcimento. L'esecuzione è messa in moto dall'azione esecutiva del creditore e si realizza tramite il processo di esecuzione. Si divide in: espropriazione forzata (vendita dei beni del debitore), e esecuzione in forma specifica (tutti i crediti non pecuniari, si obbliga a raggiungere lo stato che sarebbe sopraggiunto con l'adempimento). - [La responsabilità patrimoniale] è lo stato del debitore in quanto proprietario di beni idealmente al servizio del creditore ed esposti alle sue azioni esecutive. La responsabilità è illimitata: il debitore risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri; ci sono dei limiti però, anche se tipici (patrimonio autonomo dell'organizzazione, beni essenziali, patrimonio separato). Il patrimonio del debitore è la garanzia del credito, e dunque il creditore ha interesse che il patrimonio del debitore abbia la massima consistenza. Ci sono tre strumenti a servizio della conservazione della garanzia patrimoniale. - [Azione surrogatoria]: il creditore si sostituisce al debitore esercitando al suo posto diritti e azioni che gli spettano verso terzi e che egli trascura di esercitare. I presupposti sono: inerzia del debitore, pregiudizio del creditore, natura patrimoniale delle azioni eseguite dal creditore in via surrogatoria. L'effetto è quello di incrementare il patrimonio e la garanzia del debitore, ma su questo accrescimento possono soddisfarsi anche i creditori che non hanno partecipato all'azione. - [Azione revocatori]a: reazione contro atti del debitore che minacciano il suo patrimonio creando pregiudizio al credito. I requisiti sono: atto di disposizione patrimoniale del debitore (atto che incida sulle componenti attive del patrimonio, sia a titolo gratuito che oneroso), pregiudizio per il creditore (la diminuzione della garanzia rende impossibile o difficile la soddisfazione), mala fede del debitore (consapevolezza di ledere il credito), mala fede del terzo che ha acquistato dal debitore (vale solo per titoli onerosi). L'azione rende inefficace l'atto solo nei confronti del creditore che ha esercitato l'azione, non in modo assoluto, ed egli può quindi esercitare sul bene le azioni esecutive e conservative necessarie. Con l'esecuzione forzata il terzo acquirente perde la proprietà ed ha diritto al risarcimento dal debitore. - [Sequestro conservativo]: il debitore non può alienare i suoi beni. Si realizza tramite un processo cautelare e presuppone due requisiti: il fumus boni iuris (verosimiglianza del diritto di credito) e il periculum in mora (aumento del rischio di pregiudizio col passare del tempo). - Tutti i creditori hanno pari diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, e non esiste nessun principio generale che permetta di stabilire una graduatoria tra i crediti. Però, il debitore può pagare spontaneamente i vari debiti nell'ordine da lui preferito, oppure possono entrare in atto i meccanismi di esecuzione individuale o concorsuale, oppure che vi siano cause legittime di prelazione. - *Le cause legittime di prelazione* (privilegio, pegno e ipoteca) sono quegli elementi che attribuiscono ai crediti con prelazione il diritto di essere soddisfatti su determinati beni del debitore prioritariamente rispetto agli altri crediti. - Alcuni crediti, in ragione della loro causa, sono assistiti da *privilegio* su alcuni beni del debitore, che sono riservati a soddisfare quei crediti prima degli altri. I privilegi possono essere generali (hanno per oggetto tutti i beni del debitore) o speciali (hanno per oggetto singoli beni determinati con particolare connessione alla causa del credito). Il privilegio generale non può esercitarsi in pregiudizio a terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che ne sono oggetto, a differenza del privilegio speciale (come diritti reali di garanzia), alla condizione che sussista la particolare situazione che la legge ricollega al privilegio. - *Le garanzie specifiche* garantiscono il credito in modo più forte e sicuro della garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, e sono pegno ed ipoteca. Si differenziano dal privilegio perché sono diritti reali e nascono per autonomia privata, e forniscono al creditore due diritti: diritto di seguito(possibilità di aggredire il bene anche se uscito dal patrimonio del debitore) e diritto di prelazione (possibilità di soddisfarsi sul bene con priorità rispetto ai creditori chirografari). Vale poi il principio di accessorietà (le garanzie specifiche sono accessorie e strumentali al credito garantito, e ne dipendono), l'esigenza di pubblicità (per tutelare i terzi interessati all'acquisto) e la regola della surrogazione reale e il divieto dei patti accessori. - Il [pegno] si costituisce su: beni mobili non registrati, universalità di mobili, crediti. La costituzione prevede un titolo costitutivo, un contratto che deve risultare con data certa, e lo spossessamento, il proprietario cede il possesso della cosa, affidandola al creditore o un terzo stabilito (pubblicità). Il creditore deve custodire la cosa data in pegno ma può percepirne i frutti. Il pegno di credito va notificato al debitore del debitore e da lui accettato, una volta scaduto il credito il creditore pignoratizio lo riscuote e si soddisfa. - [L'ipoteca] si costituisce su: beni immobili, diritti reali immobiliari, beni mobili registrati e diritti reali sugli stessi, rendite dello stato e quote di comunione (tutti beni iscritti in pubblici registri). Per la costituzione dell'ipoteca sono infatti necessari un titolo e l'iscrizione del bene nei pubblici registri (pubblicità costitutiva). L'ipoteca può essere volontaria (per contratto o atto unilaterale compiuto dal proprietario), giudiziale (iscrivibile dal creditore tramite provvedimento giudiziario) o legale (per l'ipoteca dell'alienante e del condividente). L'ordine cronologico dell'iscrizione nei registri determina il grado dell'ipoteca e l'ordine di priorità. L'ipoteca ha efficacia per 20 anni, e può poi essere rinnovata. - *Garanzie personali, contratto di fideiussione*: il fideiussore garantisce al creditore l'adempimento del debito altrui con il suo intero patrimonio, al punto da diventare obbligato insieme al debitore. La garanzia offerta dal fideiussore è generica, senza fornire diritto di seguito né di prelazione. - *Le procedure concorsual*i servono a conciliare la tutela dei creditori con la prosecuzione dell'attività dei debitori. Se il debitore è un'impresa si parla di crisi d'impresa e insolvenza, se il debitore è un consumatore di sovra indebitamento. Inizialmente si cerca un accordo tra debitori e creditori, e se non funziona si passa alla liquidazione giudiziale. ***IL CONTRATTO*** **LA DEFINIZIONE DEL CONTRATTO** - [ Il contratto] è un atto negoziale, e l'accordo delle parti è la loro volontà concorde finalizzata ad incidere su un rapporto giuridico. Nel contratto la volontà ha un valore fondamentale e centrale. - Il contratto è un atto bilaterale, con la partecipazione di almeno due parti animate dalla comune volontà di produrre gli effetti del contratto. Questo principio si attenua nelle donazioni, anch'esse contratti. - Gli atti unilaterali si formano e producono effetti giuridici in base alla volontà di una sola parte, e non richiedono l'accordo di una sola parte. Gli atti unilaterali hanno effetti che incidono esclusivamente sulla situazione giuridica dell'autore (derelizione o accettazione dell'eredità); hanno effetti che incidono sulle situazioni altrui ma in modo non vincolante (procura o testamento); o che incidono pesantemente su situazioni altrui, ma perchè autorizzati o giustificati (recesso unilaterale). - I contratti possono essere bilaterali (due parti) o plurilaterali (più di due parti). I plurilaterali sono con comunione di scopo (le prestazioni di ciascuna delle parti sono dirette al conseguimento di uno scopo comune) o senza comunione. - La disciplina generale dei contratti si applica a qualunque contratto indipendentemente dal suo particolare tipo. Le discipline dei singoli tipi contrattuali, che si applicano solo ai contratti del tipo corrispondente. Le discipline si cumulano, ma prevalgono quelle singole se l'aspetto è regolato da entrambe. Può accadere che la disciplina generale venga applicata anche ad atti che non sono contratti, a meno che l'applicazione non sia esplicitamente esclusa o che le norme siano compatibili con l\'atto da regolare (atti unilaterali inter vivos con contenuto patrimoniale). - I contratti delle pubbliche amministrazioni sono regolati dal diritto pubblico nella fase che precede e prepara il contratto, e dal privato una volta che il contratto è stipulato, sia come atto che come rapporto. **FORMAZIONE E FORMA DEL CONTRATTO** - Il contratto esiste una volta concluso, ed è importante stabilire dove e quando viene concluso per ragioni di importanza pratica. La formazione dell'accordo che corrisponde alla conclusione del contratto è una sequenza di comportamenti umani che deve risultare conforme al modello stabilito dalle norme. Esiste uno schema base che regola tutti i contratti e svariati schemi particolari che regolano la formazione di determinate classi di contratti. - [Dichiarazione contrattuale]: esplicita manifestazione della volontà di fare il contratto, normalmente "diretta" ad una determinata persona (dichiarazioni recettizie). Gli effetti si producono solo se e dal momento in cui la dichiarazione arriva all'indirizzo del destinatario e si reputa conosciuta. - Quando le parti contrattano a distanza, la legge individua le due tipiche dichiarazioni contrattuali: proposta e accettazione. Il contratto è concluso quando l'accettazione giunge all'indirizzo del proponente (purché non provi che sia stato senza sua colpa impossibilitato a conoscerla, o che sia giunta tardivamente). Se l'accettazione è difforme dalla proposta, vale come controproposta. - Ci sono dei contratti per cui non è necessaria la notificata accettazione della proposta, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare. In tal caso, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione. - Per i contratti con obbligazioni del solo proponente non occorre l'accettazione né alcun altro gesto dell'oblato, solo il suo mancato rifiuto per concludere il contratto. - Quando il contratto prevede la consegna di un bene, può essere consensuale (la consegna non avviene immediatamente, è la mera esecuzione del contratto già formato) o reale (lo schema di formazione prevede la consegna oltre che l'accordo tra le parti). - Nei contratti aperti esiste la possibilità che altre parti entrino successivamente nel contratto, aggiungendosi alle parti che in origine lo hanno firmato (contratti associativi). - [Offerta al pubblico]: proposta indirizzata ad una collettività indeterminata di possibili destinatari. Per la formazione del contratto basta la sola accettazione dell'interessato entro due condizioni: l'offerta deve contenere gli estremi essenziali del contratto e che il valore di proposta non sia escluso dalle circostanze o dagli usi (invito a proporre). - [Morte o incapacità sopravvenuta del dichiarante]: se avviene prima della conclusione del contratto proposta o accettazione perdono efficacia, ad eccezione delle proposte irrevocabili e del dichiarante impresa. Se accade dopo la conclusione del contratto se ne occupa l'erede o il tutore del dichiarante. - [La revoca del dichiarant]e è un atto unilaterale che si differenzia tra proposta e accettazione. La proposta può essere revocata fino alla conclusione del contratto, ma se l'altra parte ha già accettato e ha in buona fede iniziato l'esecuzione, deve essere indennizzata. L'accettazione può essere revocata purché giunga al proponente prima dell'accettazione. - [La proposta irrevocabile] dipende dalla legge o da una decisione del proponente stesso, che si obbliga a mantenere la proposta per un certo limite di tempo. Se il termine scade la proposta diventa revocabile. - [L'opzion]e è l'accordo tra proponente e oblato per cui il proponente si obbliga a tenere ferma la sua proposta per un determinato tempo. L'opzione deriva da un accordo bilaterale, e spesso il beneficiario dà qualcosa in cambio. Se chi ha l'opzione non accetta, può cederla a terzi. - [La prelazione] è il diritto di essere preferito a chiunque altro, a parità di condizioni, nella conclusione di un determinato contratto. Può essere convenzionale, con efficacia obbligatoria ma non opponibile ai terzi, oppure legale, con efficacia reale ed opponibile a terzi (prelazione del coerede). - Un contratto si conclude quando si giunge a un accordo su tutti gli aspetti considerati nella trattativa, sia quelli essenziali che quelli secondari. Questo principio è però derogato se le parti dicono chiaramente di considerare l'accordo parziale sufficiente a impegnare contrattualmente. Il contratto si forma con delle lacune, che si possono colmare successivamente, anche con i meccanismi di integrazione del contratto. Se l'accordo parziale non basta a formare il contratto dà luogo a una minuta o puntuazione (documento che indica i punti già concordati). - In fase di [trattativa] le parti discutono i termini dell'affare e ciascuna cerca di far prevalere il proprio interesse. La legge impone alle parti di comportarsi secondo buona fede con correttezza e lealtà durante le trattative. Altrimenti ci sono tre possibili effetti: il contratto non si forma (rottura ingiustificata del contratto, soprattutto se c'era ragionevole affidamento dell'altra parte), si forma un contratto invalido (la parte che conoscendo o dovendo conoscere una causa di invalidità non avverte l'altra), si forma un contratto valido ma sconveniente (con inganni minacce o reticenze). In questi casi la vittima viene risarcita dell'interesse negativo (spese inutili e perdita di occasioni alternative), ma non di quello positivo (risarcibilità dell'inadempimento della prestazione). - Per concludere un contratto è necessaria una manifestazione di volontà, che può essere espressa (linguaggio parlato o scritto) o tacita (comportamento concludente). Il silenzio invece può portare alla conclusione di un contratto solo nei casi previsti dalla legge o se previsto dalle parti. - [Libertà della forma]: la manifestazione della volontà contrattuale non richiede modalità particolari. Questo non vale per i contratti formali, la cui forma è stabilita dalla legge (la scrittura). Un documento può essere scrittura privata (per trasferimento di proprietà di immobili, diritti non reali di godimento ultranovennali, contratti indicati da norme di legge), o atto pubblico con l'intervento del notaio (per costituzione di società di capitali, convenzioni matrimoniali o donazioni). La forma serve a garantire certezza sull'esistenza e il contenuto del contratto, a proteggere il contraente, a rendere possibili i controlli sul contratto e dare pubblicità agli stessi. - Per alcuni contratti formali la forma è richiesta ad substantiam, sotto pena della nullità del contratto. Per altri la forma è richiesta ad probationem, e in mancanza il contratto è comunque valido ma scatta una limitazione dei mezzi di prova. - *Forme convenzionali*: richieste per accordo delle parti interessate tramite un patto sulla forma. Se fatto per iscritto, la legge presume che la forma sia ad substantiam. - *Documento informatico* (rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. È equiparato al documento cartaceo): il suo valore dipende dall'affidabilità della firma apposta. Si hanno: firma elettronica semplice, firma elettronica qualificata, firma digitale. Il documento con firma qualificata o digitale vale come scrittura privata. Se la firma digitale è autenticata da notaio, vale come scrittura privata autenticata, e se firma anche il notaio vale come atto pubblico informatico. Il documento che non segue queste modalità non vale come forma scritta ma può essere utilizzato per formare contratti non formali. **LA RAPPRESENTANZA** - Con [la rappresentanza,] il contratto è fatto da un soggetto (rappresentante), ma gli effetti del contratto si producono in capo a un soggetto diverso (rappresentato). Nel contratto fatto in rappresentanza il rappresentante è parte formale (gli stati soggettivi rilevanti si riferiscono a lui) e il rappresentato è parte sostanziale (il contratto concluso dal rappresentante non può essere vietato al rappresentato). È necessario che il rappresentante spenda il nome del rappresentato, dichiarando a controparte che egli agisce in nome e per conto del rappresentato. Non sono quindi vera rappresentanza la rappresentanza indiretta e l'intervento del nuncius. - La rappresentanza si applica ai contratti, agli atti unilaterali e alla ricezione di atti, ma non agli atti personalissimi. La rappresentanza è un potere conferito dalla legge ovvero dall'interessato, e si divide in: rappresentanza legale (incapaci e interdetti), rappresentanza volontaria (tramite procura), rappresentanza organica (per le organizzazioni). - [La procura] è l'atto con cui l'interessato conferisce volontariamente al rappresentante il potere di rappresentarlo, è un atto unilaterale e non recettizio. Per la procura è necessaria la stessa forma prevista per il contratto che il rappresentante conclude, se non c'è vincolo è possibile la procura tacita. La procura può essere generale (autorizza a compiere tutti gli affari o tutta una categoria di affari), o speciale (uno o più affari determinati). La procura si inserisce in un rapporto sottostante (rapporto di gestione), che la giustifica, ma che produce effetti diversi e che se ne distingue, pur essendo strumentale. L'estinzione della procura può essere determinata da: venire meno del rapporto di gestione, morte di uno dei due, rinuncia del rappresentante o revoca del rappresentato. - Se il rappresentante agisce in modo da avvantaggiare sé stesso o il terzo a spese del rappresentato si crea un conflitto di interessi. La legge sceglie se tutelare il rappresentato o il terzo secondo il criterio della conoscenza o della conoscibilità del conflitto da parte del terzo. Se sapeva, il contratto è annullabile, altrimenti resta valido per proteggere il suo affidamento. Contratto con sé stesso: la controparte è il medesimo rappresentante. Il contratto è annullabile dal rappresentato salvi due casi: se il rappresentato lo aveva specificamente autorizzato e quando aveva predeterminato il contratto in modo da escludere il conflitto di interessi. - Il rappresentato è libero di revocare o ridurre i poteri del rappresentante, ma ha l'onere di portare a conoscenza i terzi con mezzi idonei, pena la vincolazione a un contratto concluso dal suo ex rappresentante. L'unico modo di liberarsene è provare la mala fede del terzo. Senza questa prova revoca modificazioni e altre cause di estinzione della rappresentanza non sono opponibili a terzi. - In caso di difetti di rappresentanza o rappresentanza senza potere, un falso rappresentante fa, in nome del preteso rappresentato, un contratto che non è mai stato autorizzato a fare. Ci sono quattro regole fondamentali: inefficacia del contratto, possibilità di ratifica del contratto (atto unilaterale e recettizio), contro l'incertezza si può o sciogliere consensualmente il contratto o dare un termine alla ratifica, responsabilità del falso rappresentante verso il terzo contraente (senza ratifica, ha diritto al risarcimento del danno negativo). - Questa regola viene derogata dal principio di apparenza: il preteso rappresentante è vincolato al contratto col terzo quando ricorrono tre condizioni: apparenza dei poteri rappresentativi, imputabilità di tale apparenza al preteso rappresentato, affidamento incolpevole del terzo. - [Contratto per persona da nominare]: un contraente si riserva di comunicare successivamente a controparte il nome della diversa persona che acquisterà i diritti e assumerà gli obblighi del contratto (non viene speso il nome). Quando avviene la dichiarazione di nomina gli effetti contrattuali si producono retroattivamente sul nominato, a due condizioni: che la nomina sia tempestiva, e che sia fatta nella stessa forma del contratto. Se la nomina non viene fatta o è invalida il contratto ha effetti tra i contraenti originari. - [Contratto per conto di chi spetta]: chi fa il contratto non è l'interessato all'operazione, il vero interessato attualmente incerto si determinerà in seguito. **GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO** - I requisiti del contratto indicati dall'art 1325 sono: l'accordo, la causa, l'oggetto e la forma. - [L'oggetto] del contratto è costituito dalle prestazioni contrattuali, gli impegni che il contratto mette a carico della parte, il contenuto del contratto (non dei beni). - *L'oggetto contrattuale deve essere*: possibile (il contratto non può prevedere prestazioni irrealizzabili materialmente o giuridicamente), lecito (non può prevedere prestazioni disapprovate dall'ordinamento), determinato o determinabile. - I criteri di liceità sono la contrarietà a: norme imperativa, sia pubbliche che private, ordine pubblico (principi e valori che informano l'organizzazione politica ed economica della società, con base normativa), e buon costume (regole di comportamento non scritte ma riconosciute come vincolanti secondo la coscienza etica diffusa nella società). - Il requisito di determinatezza significa che il contratto non può prevedere prestazioni che attribuiscono vantaggi e sacrifici indefiniti alle parti. L'oggetto è però determinabile quando si può fare riferimento a criteri o elementi esterni al contratto stesso, che permettono di determinare la prestazione (contratto per relationem). - Esiste un contratto per relationem in cui le parti affidano ad un terzo (arbitrato) la successiva determinazione dell'oggetto del loro contratto (arbitraggio). Si possono seguire due schemi: l'equo apprezzamento o mero arbitrio. - [Causa]: ragione giustificativa degli spostamenti patrimoniali realizzati dal contratto. Ad esempio, la causa della vendita è lo scambio tra bene e prezzo. - Riguardo il modo in cui il contratto organizza vantaggi e sacrifici economico giuridici per le parti, i contratti si dividono in onerosi e gratuiti. I contratti onerosi sono quelli in cui entrambe le parti sostengono un sacrificio per avere in cambio un vantaggio (dare per avere). I contratti gratuiti sono quelli in cui solo una parte sostiene un sacrificio, mentre l'altra consegue il vantaggio corrispondente senza alcun sacrificio, in questi casi la causa può essere lo spirito di liberalità o un'aspettativa di vantaggi indiretti. Alcuni contratti sono essenzialmente onerosi (vendita, locazione), essenzialmente gratuiti (donazione, comodato), altri possono essere entrambi. - Riguardo il modo in cui il contratto oneroso realizza l'interesse delle parti, i contratti si divisono in: contratti di scambio e contratti associativi. I contratti con prestazioni corrispettive (di scambio o sinallagmatici) sono quelli in cui vantaggi e sacrifici delle parti sono interdipendenti, la prestazione sta a fronte di una controprestazione (vendita, assicurazione...), ciascuna delle parti persegue un proprio scopo. I contratti associativi sono caratterizzati da uno scopo comune alle parti, perseguito mediante un'organizzazione (contratti di società e associazione). - Riguardo il modo in cui le prestazioni contrattuali sono esposte al rischio, si dividono in: contratti commutativi e aleatori. I contratti commutativi sono quelli in cui le prestazioni dovute e attese dalle parti sono certe e non determinate dal caso. I contratti aleatori sono quelli in cui il rischio (alea) di un evento incerto o ignoto può incidere sulla stessa esistenza o consistenza della prestazione dovuta (assicurazione). I contratti possono essere aleatori per natura o per volontà delle parti. - *Causa tipica*: caratteri essenziali del tipo di operazione che il contratto realizza, e in ragione dei quali l'ordinamento ritiene giustificati gli spostamenti patrimoniali che ne derivano (funzione economica sociale). Causa concreta: specifici interessi che costituiscono la specifica ragione giustificativa di quel determinato contratto. - *Negozio astratto:* negozio che non indica la propria causa. Nel diritto italiano, per tutelare chi dispone del diritto, è inammissibile il negozio astratto volto a trasferire diritti, che risulta nullo per mancanza di causa. Il negozio astratto ha invece valore quando ha effetto obbligatorio (assunzione di obblighi). - *Illiceità della causa*: la causa è coerentemente indicata, ma il senso stesso dell'operazione è disapprovato dall'ordinamento perché in contrasto con l'interesse generale o con valori meritevoli di tutela. Il contratto risulta nullo per illiceità della causa. - *Motivi del contratto*: particolari interessi soggettivi che spingono ciascun contraente a fare il contratto, ma restano estranei alla ragione giustificativa del contratto stesso. Principio base: rilevanza della causa, irrilevanza dei motivi. **IL REGOLAMENTO CONTRATTUALE** - [Regolamento contrattuale]: l'insieme delle regole che il contratto detta alle parti, e che esprimono gli impegni e i risultati legali previsti come sistemazione dei loro interessi, è il contratto stesso inteso come rapporto. Le fonti del regolamento sono diverse e possono operare congiuntamente: fonte autonoma e fonti eteronome. - [Fonte autonoma]: determinare il contratto spetta alle parti, titolari degli interessi che il contratto serve a regolare. L'ordinamento riconosce ai privati il potere di conformare i propri rapporti patrimoniali secondo le proprie inclinazioni e i propri interessi, senza subire imposizioni da autorità esterne (autonomia privata!). La libertà contrattuale si manifesta in: libertà di decidere se fare o no un contratto, libertà di scegliere la controparte, libertà di determinare il contratto, libertà di scegliere il tipo di contratto o fare contratti atipici. - [Contratti tipici o nominati:] contratti che corrispondono a qualche tipo legale, come le operazioni economiche più diffuse e collaudate. Un contratto che non corrisponde a nessun tipo legale si dice contratto atipico o innominato, e sono validi purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento. Qualificazione del contratto: di fronte a una concreta fattispecie di contratto si stabilisce che essa corrisponda a uno piuttosto che a un altro tipo, o che sia atipica. - *Contratto misto*: contratto nel quale si combinano prestazioni caratteristiche di diversi tipi legali (portierato o parcheggio). La scelta delle norme da applicare è fatta sulla base del: criterio dell'assorbimento (solo regole del tipo prevalente) o criterio della combinazione (a ogni prestazione si applicano le regole del tipo corrispondente). Tendenzialmente si usa un compromesso tra i due criteri. - *Contratti collegati*: ci sono due o più contratti distinti la cui esistenza e funzionalità congiunta è necessaria per realizzare l'operazione programmata dalle parti. Ciascun contratto si giustifica attraverso l'altro, e senza l'altro non avrebbe il senso che le parti hanno voluto dargli. - È necessario che le parti determinino gli elementi essenziali del contratto, e spesso provvedono a determinare anche gli elementi non essenziali del regolamento. Queste previsioni con cui le parti definiscono i vari elementi del regolamento contrattuale si chiamano clausole. - Il testo del contratto formulato dalle parti può essere incerto o ambiguo, cosa che potrebbe portare a un conflitto. Per risolvere il conflitto si usa l'i[nterpretazione del contratto:] operazione logica diretta ad attribuire al testo del contratto il giusto significato, affidata al giudice. Criteri legali di interpretazione: interpretazione soggettiva, si cerca di accertare la comune accezione delle parti, tramite il criterio del comportamento complessivo o dell'interpretazione contestuale; interpretazione oggettiva, si cerca di attribuire il senso più rispondente a valori di ragionevolezza, funzionalità ed equità, tramite il criterio di buona fede, di conservazione, degli usi interpretativi, dell'interpretazione contra stipulatorem e le regole finali. - [Integrazione del contratto]: il regolamento contrattuale può essere determinato da fonti eteronome, esterne alla volontà delle parti. L'integrazione si distingue in: suppletiva (rispettare e favorire le scelte autonome), cogente (contrastare l'autonomia delle parti), legale e giudiziale. - *Integrazione suppletiva legale*: la previsione della legge entra nel regolamento contrattuale, ma solo in mancanza di un patto contrario delle parti. Queste norme si dicono dispositive o derogabili, perché le parti hanno la libertà di metterle in nullità adottando soluzioni diverse, oppure suppletive, con funzione di supplire le lacune del regolamento. Lo stesso ruolo delle norme dispositive è svolto dagli usi normativi (consuetudini) o dagli usi contrattuali (prassi prevalenti nei contratti di un certo settore). - *Integrazione suppletiva giudiziale*: a volte è affidato al giudice il compito di colmare le lacune del regolamento, che lo integra tramite equità. Il giudice segue il criterio di equità contrattuale, determina qualche aspetto applicando la soluzione che appare più equilibrata per il singolo caso, ma senza poter modificare d'autorità il regolamento contrattuale contro l'accordo delle parti. L'altro criterio seguito dal giudice è quello della buona fede o della correttezza, che è sempre funzionale e non antagonista dell'autonomia privata. - Le norme imperative intervengono anche contro l'esistente volontà delle parti, senza che vi sia alcuna lacuna nel regolamento contrattuale (integrazione cogente). La norma imperativa persegue un interesse generale e le parti non possono inserire clausole contrastanti con tali norme inderogabili. In questi casi il contratto resta in piedi ma con un regolamento diverso da quello volontariamente concordato per via della sostituzione automatica delle clausole. - Si riconosce la libertà contrattuale delle parti ma solo nei limiti imposti dalla legge. La libertà contrattuale subisce restrizioni nel: determinare il contenuto del contratto, fare contratti atipici, nel scegliere se fare o no un determinato contratto (divieti ed obblighi legali a contrarre), nel scegliere la controparte contrattuale (contratti imposti). - Nello stato sociale, diversamente che in quello liberale, si afferma l'idea che il ruolo del potere pubblico sia di assicurare libertà e uguaglianza ai cittadini, e si moltiplicano gli interventi finalizzati a proteggere gli interessi di categorie deboli (disuguaglianza sociale = disparità di potere contrattuale). La legge tratta in modo diverso le due parti, perché l'iniziativa economica privata è libera ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno. **GLI EFFETTI DEL CONTRATTO E IL VINCOLO CONTRATTUALE** - [Contratti di attribuzione]: determinano spostamenti patrimoniali fra le parti, modificando le loro situazioni giuridiche[. Contratti di accertamento]: (pochissimi) si limitano a chiarire quali sono le situazioni giuridiche preesistenti, che non vengono toccate ma solo accertate. - [Contratti con effetti obbligatori]: i loro effetti si esauriscono nel generare debiti e crediti (locazione). [Contratti con effetti real]i: costituiscono o trasferiscono fra le parti diritti reali, o altro diritto preesistente non reale. - Nei contratti con effetti reali, i diritti si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato, ossia appena il contratto è validamente concluso. Questo principio consente di individuare il momento del passaggio di proprietà del bene trasferito, utile nei casi in cui: la cosa vada accidentalmente distrutta prima di allora, la cosa produca danni a terzi, e per chi produca garanzia patrimoniale. Questo principio conosce dei limiti: il contratto può produrre solo effetti reali differiti se ha oggetto beni futuri, altrui o una certa quantità di cosa generiche, il contratto può produrre solo effetti reali precari per la tutela dell'affidamento, in relazione alla pubblicità dei trasferimenti. - [Contratti normativ]i: definiscono in via preventiva uno schema di regolamento contrattuale che dovrà essere uniformemente recepito in una serie di contratti da concludere in futuro (contratto collettivo di lavoro). - [Contratti con effetti istantanei]: le prestazioni contrattuali si esauriscono in un atto o effetto puntualizzato nel tempo, possono essere a esecuzione immediata (prestazioni attuate immediatamente alla conclusione del contratto), o a esecuzione differita. [Contratti di durata]: le prestazioni contrattuali si sviluppano nel tempo, possono essere a esecuzione periodica o a esecuzione continuata. - Una volta concluso il contratto, le parti non possono più sottrarsi ai suoi effetti: sorge il vincolo contrattuale. Il contratto ha infatti forza di legge sulle parti (pacta sunt servanda), altrimenti gli impegni reciproci non avrebbero nessun valore. - Il vincolo contrattuale può essere sciolto se: nasce da contratto difettoso, per mutuo dissenso e recesso unilaterale. - [Mutuo dissenso]: l'accordo con cui le parti di un contratto decidono di scioglierlo, cancellandone gli effetti, ed è a sua volta un contratto (risoluzione convenzionale del contratto). - [Recesso unilaterale]: l'atto unilaterale recettizio con cui una parte manifesta all'altra la volontà di sciogliere il vincolo contrattuale. Ciò non viola il vincolo nel caso di recesso convenzionale, quando è previsto in una clausola del contratto stesso. Spesso al recesso si accompagna una caparra penitenziale, una somma consegnata come corrispettivo del recesso. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica può esercitarsi sempre, ma non tocca le prestazioni già eseguite. Negli altri contratti può esercitarsi finchè non ci sia stato un principio di esecuzione, salvo patto contrario. - [Recesso legale]: potere di recedere unilateralmente attribuito alla parte dalla legge. È previsto per i contratti di durata a tempo indeterminato, ma non solo (appalto). Spesso il potere è attribuito a un solo contraente, oppure soltanto uno può esercitarlo senza bisogno di elementi giustificativi. - [Ius variandi]: potere di una parte di modificare unilateralmente l'oggetto del contratto o qualche altro aspetto del regolamento. Può essere legale, quando la legge soddisfa una particolare esigenza di flessibilità del rapporto contrattuale, o convenzionale, quando previsto da una clausola del contratto, ma sempre con limiti che tutelino l'altra parte. - Il contratto non produce effetti rispetto ai terzi (principio di relatività). Il contratto non può creare obbligazioni a carico di un terzo, impedire l'acquisto di un diritto da parte di un terzo, disporre di un diritto del terzo. - Nella promessa del fatto del terzo, in caso di rifiuto risponde la parte promittente e non il terzo che ha rifiutati, gli effetti si mantengono così all'interno delle parti contrattuali. - Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e solo alle condizioni che: il divieto risponda a qualche apprezzabile interesse della controparte e che sia contenuto entro convenienti limiti di tempo. - [Contratto a favore del terzo]: una parte si obbliga a fare una prestazione in favore di un terzo indicato dall'altra parte (promittente, stipulante e beneficiario). Gli effetti del contratto toccano direttamente il terzo, ma senza essere eccezione della relatività, in quanto non gli si impongono obblighi ma diritti (di credito) ed egli può in ogni caso rifiutare. - Il cedente può cedere il suo contratto con il contraente ceduto al cessionario, con la conseguenza che il cessionario subentra al posto del cedente nel rapporto contrattuale con il ceduto. Questo avviene solo con due presupposti: il contratto ceduto sia un contratto a prestazioni corrispettive non ancora completamente eseguite e che ci sia il consenso del ceduto. La cessione del contratto dà vita a tre rapporti: rapporto tra le parti originarie del contratto (di regola il cedente è liberato dalle sue obbligazioni, ma il ceduto può non liberarlo), rapporto tra le parti attuali (il ceduto può opporre al cessionario le eccezioni fondate sul contratto ceduto), rapporto tra le parti della cessione (il cedente garantisce la validità del contratto e può assumere anche quella dell'adempimento). - [Subcontratto:] la parte di un contratto fa, con una diversa controparte, un altro contratto il cui oggetto si identifica almeno in parte con l'oggetto del primo o lo presuppone. **INTERESSI DELLE PARTI E AUTONOMIA PRIVATA** - [La condizione]: la clausola che subordina gli effetti contrattuali al verificarsi di un avvenimento futuro e incerto. Può essere: sospensiva, quella che blocca gli effetti del contratto in attesa di vedere se l'evento da essa previsto si verificherà (fattispecie a forma progressiva), o risolutiva, quella che consente l'immediata produzione degli effetti contrattuali, ma li farà venire meno se l'evento da essa previsto si verificherà. La disciplina si applica anche agli atti unilaterali patrimoniali. Actus legittimi: atti a cui è vietato apporre condizioni. - A seconda dell'evento cui subordinano gli effetti, la condizione può essere: potestativa (dipende dalla volontà di una delle parti), casuale (indipendente dall'iniziativa delle parti), mista (volontà di una parte e circostanze esterne), meramente potestativa (puro e semplice arbitrio di una parte, se è sospensiva il contratto è nullo). La condizione può avere due patologie: è illecita, dunque il suo inserimento nel contratto confligge con l'ordinamento e ne consegue la nullità del contratto, oppure è impossibile. Se la condizione impossibile è sospensiva il contratto è nullo, se è risolutiva si considera come non apposta. - *Pendenza della condizione*: fase in cui permane l'incertezza sul verificarsi o meno dell'evento. In questa fase una parte ha un diritto condizionato (possiede il diritto ma con la prospettiva di perderlo), l\'altra parte ha un'aspettativa di diritto (non ha il diritto ma ha la possibilità di acquistarlo). Il titolare del diritto condizionato può esercitarlo tramite atti di disposizione, di amministrazione e di godimento agendo però sempre secondo buona fede. - Lo stato di pendenza si chiude quando l'incertezza dell'evento viene meno. Le conseguenze dell\'avverarsi o meno sono opposte: se la condizione manca, succede che la situazione esistente durante la pendenza si consolida, se invece si avvera la situazione esistente si rovescia e gli effetti retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto. - [Il termine] è la clausola che disloca nel tempo gli effetti contrattuali (il termine è un fatto certo). Il termine può essere iniziale o finale, e opera non retroattivamente. - [Contratto preliminare]: il contratto con cui le parti si obbligano a concludere in futuro un determinato contratto del quale hanno già concordato gli elementi essenziali,ma del quale desiderano rinviare gli effetti. In un contratto preliminare di compravendita il compratore non acquista ancora la proprietà né per lui sorge l'obbligazione di pagarne il prezzo (si parla di promittente compratore/venditore). Il contratto preliminare ha effetti obbligatori e non reali, ed è poi vincolato ad avere la stessa forma richiesta per il contratto definitivo. - Quando una parte rifiuta ingiustificatamente di concludere il contratto definitivo commette inadempimento preliminare. L'altra parte può chiedere al giudice una sentenza costitutiva che produca gli stessi effetti dei contratto mancato, con le condizioni che: il risultato sia possibile e non escluso dal titolo e che la parte che lo richiede esegue contestualmente la prestazione a suo carico. - [Il contratto fiduciario] combina effetti reali ed effetti obbligatori. È il contratto con cui una parte trasferisce la proprietà di un bene all'altra (fiduciario), che si obbliga a gestirlo secondo le direttive del fiduciante. Da noi si applica la fiducia romana, che tutela l'affidamento dei terzi a scapito della posizione del fiduciante (che perde ogni diritto reale sul bene, che è inopponibile a terzi). C'è poi la fiducia germanica che tutela la posizione del fiduciante (il fiduciario ha solo la proprietà formale, non sostanziale). - Nel [trust] i beni sono affidati al trustee ma non si confondono con il suo restante patrimonio rimanendo autonomi e separati. - [Simulazione del contratto]: le parti hanno interesse a creare l'apparenza di una situazione giuridica diversa da quella che è la situazione reale. In tal caso le parti dichiarano di fare un determinato contratto (contratto simulato, pubblico), mentre in realtà sono d'accordo che non vogliono quel contratto (accordo simulatorio, risulta dalla controdichiarazione, nascosta). La simulazione è assoluta quando le parti non vogliono nessun contratto, relativa quando vogliono un contratto diverso. - Nei rapporti tra le parti il contratto simulato non produce nessun effetto, e in caso di simulazione relativa ha effetto il contratto dissimulato, finché del contratto dissimulato sussistano i requisiti di contenuto e forma. - Anche per i terzi prevale la realtà, tanto da poter far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti. La simulazione non può essere invece opposta ai terzi che hanno fatto in buona fede l\'acquisto di diritti dal titolare apparente. - I creditori con prelazione hanno posizione di aventi causa dalle parti del bene oggetto del contratto simulato (non possono far valere l'apparenza se pregiudica terzi). I creditori chirografari del simulato alienante possono far emergere la realtà, ma se entrano in conflitto con quelli del simulato acquirente si decide per criterio cronologico, mentre i creditori del simulato acquirente prevalgono anche contro le parti aw in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sul bene oggetto del credito. **INVALIDITà DEL CONTRATTO** - Un contratto può presentare difetti che lesionano interessi meritevoli di tutela. I rimedi contrattuali sono meccanismi offerti dalla legge per reagire al difetto del contratto e metterne in discussione gli effetti, e sono: nullità (interesse generale), annullamento, rescissione e risoluzione (interesse particolare). Nullità annullamento e rescissione operano contro difetti originari, mentre la risoluzione contro difetti sopravvenuti. - I contratti nulli, annullabili o rescindibili sono invalidi, e presentano dunque dei vizi nei loro requisiti. Un contratto invalido è inefficace, ma non necessariamente viceversa. L'inefficacia di un contratto valido può essere originaria, sopravvenuta, relativa o assoluta. - [Nullità strutturale]: mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art 1325 e mancanza dei requisiti dell'oggetto stabiliti dall'art 1346. Il contratto è nullo quando: manca l'accordo (nonostante l'apparenza di due volontà concordi), manca la causa, ha oggetto inesistente, impossibile, indeterminato e indeterminabile, ha un difetto di forma. - [Nullità politica]: contratto nullo perché disapprovato dall'ordinamento giuridico, un contratto illecito. Il contratto è illecito e nullo quando: ha oggetto illecito, ha causa illecita, ha condizione illecita o ha motivo illecito comune. - *Contratto in frode alla legge*: costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa. Le parti fanno un contratto diverso dall'atto vietato, di per sé lecito, per realizzare nella sostanza il medesimo risultato tipico dell'atto vietato (vendita con patto di riscatto trasformata in patto commissorio). - *Nullità testuale*: il contratto è nullo quando la legge lo dichiara nullo. Nullità virtuale: il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. - [Cause dell'annullabilità]: incapacità di agire, vizi della volontà (errore, dolo, violenza), conflitto di interessi in rappresentanza e contratto di straordinario amministrazione fatto da un coniuge su un bene in comunione. - [Errore]: ignoranza o falsa conoscenza di elementi rilevanti per decidere in merito al contratto. L'errore è rilevante per l'annullabilità solo se è insieme essenziale e riconoscibile. - L'errore è essenziale quando cade su: natura del contratto, oggetto del contratto (prestazione, identità o qualità del bene), persona dell'altro contraente. Gli errori essenziali possono essere di fatto o di diritto (ignoranza delle norme che incidono sugli elementi citati). Un errore determinante il consenso non è necessariamente essenziale, può essere irrilevante come l'errore sul motivo (errore di previsione o errore sul valore), per tutelare l'altro contraente. - L'errore è riconoscibile quando una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo, per tutelare l'affidamento. - *Errore vizio*: tocca la formazione della volontà. Errore ostativo: tocca la comunicazione della volontà, causa l'annullabilità se essenziale e riconoscibile. - [Dolo]: il raggiro o la menzogna usati contro il contraente per indurlo a fare un contratto. Il rimedio scatta solo per dolo determinante, inganno decisivo per la conclusione del contratto. Esiste il dolo commissivo (inganno) e il dolo omissivo (reticenza), che equivale a dolo determinante solo se viola l'obbligo di buona fede. Il dolo del terzo prevede il rimedio solo se noto alla parte che ne trae vantaggio. - *Dolus bonu*s: generica e iperbolica esaltazione della qualità del bene offerto. Dolo incidente: inganno non tanto grave da essere determinante, ma abbastanza da spingere la vittima ad accettare condizioni meno vantaggiose. Il primo non ha conseguenza, il secondo solo il risarcimento del danno. - [Violenza]: violenza psichica o morale, minaccia usata contro il contraente per costringerlo a fare un contratto che non vorrebbe fare. Deve essere: inerente al contratto, ragionevolmente grave (verisimile e rivolta al contraente o ai suoi intimi), prospettare un male ingiusto. Il contratto non è annullabile per timore reverenziale, è invece annullabile per violenza del terzo anche se l'altro contraente non ne sapeva nulla. - [Rescissione del contratto]: scatta con la presenza di un requisito interno (forte squilibrio economico) e di un requisito esterno (circostanze anomale, stato di pericolo e stato di bisogno). - Il contratto è rescindibile per stato di pericolo (raro) se: una parte partecipa solo perché costretta dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo grave ed attuale, la necessità è nota alla controparte, il contratto è concluso a condizioni inique. Il contratto è rescindibile per stato di bisogno se: una parte fa il contratto solo perchè si trova in stato di bisogno, la controparte ne approfitta, c'è un grave squilibrio economico tra le parti (scarto di uno a due, lesione ultra dimidium), lo squilibrio permane fino alla domanda di rescissione. - La rescissione è rimedio ai contratti ingiusti, ma lo squilibrio economico non è di per sé ragione sufficiente per il rimedio. **IL TRATTAMENTO DEI CONTRATTI INVALIDI** - La nullità può scattare in una serie aperta di casi, mentre l'annullabilità solo nei casi tipici previsti dalla legge, in ragione degli interessi che proteggono. Le differenze tra contratti nulli e annullabili sono: la legittimazione ad attivare il rimedio, la prescrizione, il recupero del contratto e le conseguenze dell'applicazione. - [Legittimazione]: Per nullità si prevede [ ] legittimazione allargata: il rimedio può essere richiesto da chiunque ne abbia interesse, può essere applicato d'ufficio. Per l'annullabilità può essere invocato solo dalla parte nel cui interesse la legge lo prevede. Ci sono eccezioni di annullabilità assoluta (interdetto legale) e di nullità relativa (tutela di categorie di contraenti). - [Prescrizione] Per nullità: il diritto è imprescrittibile, ma può essere neutralizzato a livello pratico tramite l'usucapione e la prescrizione dell'azione di ripetizione delle prestazioni. Per annullabilità: il diritto si prescrive in cinque anni, ma l'eccezione di annullabilità è imprescrittibile. - [Convalisa] Per nullità: la convalida non è ammessa. Per annullabilità: il contratto può essere convalidato. Convalida: atto unilaterale ricettizio che rende il contratto valido, può compierla solo la parte che può chiedere l'annullabilità, deve essere venuta meno la causa di invalidità, si deve manifestare la volontà. - *Conversione*: parziale recupero del contratto nullo, che può produrre gli effetti di un contratto diverso se ha i requisiti di sostanza e forma di tale contratto e se risulta che le parti avrebbero voluto il contratto diverso se avessero saputo della nullità del loro. - Se è nulla solo una clausola del contratto si tratta di nullità parziale che può però diventare totale se risulta che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte. Lo stesso vale per i contratti plurilaterali quando viene colpita da nullità una sola parte. Tutto ciò non accade quando avviena la sostituzione automatica. - Nullità e annullabilità operano retroattivamente (ripetizione dell'indebito), con le eccezioni di: contratto nullo per violazione del buon costume (non si può ripetere la prestazione), contratto annullato per incapacità (l'incapace non è tenuto a restituire la prestazione se è a suo vantaggio), nullità o annullamento del contratto di lavoro (il lavoratore ha diritto alla paga se ha già iniziato a lavorare). - La nullità del contratto è sempre opponibile a terzi, opera retroattivamente sia tra le parti che tra i terzi. L'annullabilità è inopponibile ai terzi, tranno in tre casi: se il terzo è in mala fede, se il terzo ha acquistato a titolo gratuito, se l'annullamento dipende da incapacità legale. - [Contratto rescindibile]: proposta solo dalla parte protetta, prescrizione di un anno, si prescrive anche l'eccezione non solo l'azione, non è opponibile ai terzi, non può essere convalidato ma può essere salvato dall\'offerta di riduzione a equità. **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO** - [Risoluzione]: il contratto si scioglie per difetto di funzionamento che sopravviene dopo la conclusione del contratto, ovvero il contratto come rapporto. Come le impugnazioni, serve a proteggere l'interesse particolare di uno dei contraenti. Le cause di risoluzione sono: inadempimento, impossibilità sopravvenuta della prestazione, eccessiva onerosità sopravvenuta. - [Caparra confirmatoria]: strumento per rafforzare l'attuazione del contratto, è una somma di denaro o di cose fungibili che una parte dà all'altra alla conclusione del contratto. È un incentivo all'adempimento perchè penalizza l'inadempimento. Eccezioni sospensive: rimedi che permettono di sospendere temporaneamente l'attuazione del contratto quando si prospettano minacce per l'attuazione della controparte. Sono l'eccezione d'inadempimento, se una parte è inadempiente l'altra può rifiutare di eseguire la propria prestazione, e la protezione dal rischio di inadempimento a fronta di un mutamento delle condizioni patrimoniali della controparte. Il contratto però può contenere una clausola limitativa della proponibilità di eccezioni (clausola solve et repete). - Davanti all'inadempimento della controparte, la parte può: proporre una domanda di adempimento oppure proporre una domanda di risoluzione. Con la domanda di risoluzione, la vittima non può cambiare idea e chiedere l'adempimento e l'inadempiente non può più adempiere tardivamente. - *La risoluzione per inadempimento* è giudiziale, e il giudice deve verificare due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento e la gravità dello stesso. - Il contratto può risolversi invece di diritto in tre casi: con la clausola risolutiva espressa, per richiesta della vittima, con il termine essenziale e con la diffida ad adempiere, un'intimazione scritta ad adempiere entro un termine, decorso il quale il contratto si risolve automaticamente. - *La risoluzione per impossibilità sopravvenuta* opera di diritto, ma ha dei limiti: impossibilità durante la mora del creditore, contratto con effetti reale con oggetto cosa determinata, contratto che trasferisce una quantità di cose generiche dopo l'individuazione, contratto con effetto traslativo differito a un termine successivo, pendenza di condizione sospensiva. Impossibilità parziale: può recedere se non ha interesse alla prestazione ridotta o può accettare una riduzione della controprestazione. - *La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta* è giudiziale e opera solo per i contratti di durata, nei quali giungano sopravvenienze che comportino un grave squilibrio economico tra le parti. Ci sono tre requisiti per le sopravvenienze: successive alla conclusione del contratto, anteriori all'esecuzione del contratto, oggettive ed esterne, straordinarie e imprevedibili. Lo squilibrio deve essere confrontato con l'equilibrio originario e deve superare l'alea normale del tipo di contratto. - Con la risoluzione, le parti sono liberate, vengono restituite le prestazioni e la risoluzione opera retroattivamente, non è però opponibile ai terzi. - Nei contratti in cui sono previste operazioni molto complesse e di lunga durata sono preferibili rimedi non solutori, che assicurino il mantenimento del contratto sulla base del suo adeguamento alle circostanze sopravvenute. Ciò avviene tramite l'autonomia privata, con clausole apposite, come le clausole di completamento successivo, di adeguamento automatico e di rinegoziazione. - *La presupposizione* è una causa di risoluzione non scritta: una situazione di fatto che entrambe le parti, pur non menzionandola esplicitamente , hanno ritenuto come presupposto fondamentale del contratto. - [La buona fede] può essere soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto, condizione psicologica), o oggettiva (regola di condotta, obbligo di comportarsi con lealtà e correttezza). La buona fede opera come fonte di integrazione del contratto e come clausola generale. - Rispetto allo stato liberale, si assiste a un declino del dogma della volontà per rispondere a diverse esigenze, quali: l'esigenza di standardizzazione dei contratti, la protezione dell'affidamento di chi contratta (prevale la dichiarazione sulla volontà), il colmare le lacune della volontà e la protezione degli interessi generali. ***I CONTRATTI*** **CONTRATTI PER IL TRASFERIMENTO DEI BENI** - [La vendita] è il contratto che realizza il trasferimento della proprietà di una cosa, o di un altro diritto, verso il corrispettivo di un prezzo. È un contratto con effetti reali, consensuale e con effetto traslativo immediato. - Nella vendita obbligatoria l'effetto traslativo non è immediato: la proprietà non si trasferisce al momento della conclusione ma successivamente. Sono vendite obbligatorie: la vendita alternativa, la vendita di cose generiche, la vendita di cose future e la vendita di cosa altrui e la vendita a rate con riserva della proprietà. - *Obbligazioni del compratore*: pagare il prezzo, fissato dalle parti o stabilito dalla legge, nel tempo e nel luogo stabiliti. Se il compratore non paga, il venditore può richiedere l\'esecuzione coattiva o la risoluzione di diritto del contratto. - *Obbligazioni del venditore*: far acquistare la proprietà al venditore, consegnare la cosa secondo le modalità e nel luogo stabiliti, garantire per i vizi e per l'evizione. Se il venditore è inadempiente scattano i rimedi dell'esecuzione coattiva e della risoluzione di diritto. - *Garanzia per i vizi*, che siano rilevanti e occulti. Per avvalersi della garanzia, il compratore deve denunciare il vizio al venditore entro otto giorni dalla scoperta, e ne è esonerato solo se il venditore ne ha riconosciuto l'esistenza o lo ha occultato. Il compratore può o fare l'azione redibitoria (risoluzione del contratto), o l'azione estimatoria (riduzione del prezzo), entrambe prescritte ad un anno dalla consegna. - *Garanzia di conformità dei beni di consumo*: riguarda le vendite tra professionisti e consumatori. Un bene è conforme se soddisfa i requisiti soggetti (completezza, qualità, sicurezza e funzionalità attesi) e quelli oggettivi. In presenza di difetto di conformità ci sono due alternative: il consumatore può scegliere tra riparazione o sostituzione del bene, se impossibile, la scelta cade tra riduzione del prezzo o risoluzione della vendita. - *La garanzia per evizione* garantisce per vizi giuridici che impediscono il pieno e incontestato acquisto della proprietà. Quando un terzo agisce in giudizio contro il compratore, egli può risolvere il contratto e farsi restituire prezzo, spese ed oneri sostenuti e risarcimento del danno dal venditore. Il compratore perde la garanzia se non chiama in causa il venditore e se riconosce spontaneamente il diritto del terzo. Se il bene è gravato da diritti di godimento di terzi non dichiarati può chiedere la risoluzione o la riduzione del prezzo accompagnate dal risarcimento del danno. - *La vendita di beni mobili* ha vari sottotipi: vendita con riserva di gradimento, vendita a prova, vendita su campione, vendita su documenti. La vendita di immobili può essere a misura o a corpo, oltre che di immobili da costruire. - *Vendita con patto di riscatto:* il venditore si riserva il diritto di recuperare la proprietà del bene. Il riscatto è un diritto potestativo del venditore e si esercita con la dichiarazione di riscatto (atto unilaterale ricettizio), e che opera con retroattività reale. Il riscatto ha un termine massimo di due anni per i mobili e di cinque per gli immobili. Il corrispettivo è pari al prezzo della vendita maggiorato dai rimborsi stabiliti dalla legge. - *Vendita a rate con riserva della proprietà*: il prezzo viene pagato a rate e il compratore acquista la proprietà solo dopo l'ultima rata. Il venditore mantiene quindi la proprietà ma la cosa viene subito consegnata al compratore, insieme ai rischi, può usarla ma non trasferirla a terzi né può essere aggredita dai suoi creditori. Per l\'inadempimento ci sono tre regole: il mancato pagamento di una sola rata non basta a chiedere la risoluzione, se avviene la risoluzione il venditore deve restituire le rate già riscosse ma ha diritto a un risarcimento e un equo compenso, e se il venditore tiene le rate il giudice può ridurne l'ammontare. Rent to buy: riguarda solo immobili, e il conduttore ha la facoltà e non l'obbligo di acquistare l'immobile. - [La permuta] ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o altri diritti da un contraente all'altro. - [Contratto estimatorio]: il tradens consegna cose mobili all'accipiens e questo si obbliga a pagarne il prezzo, salvo le restituisca entro il termine stabilito. È un contratto reale, ma l'accipiens non acquista la proprietà delle cose, che resta al tradens e che perde però la possibilità di disporne. - [La somministrazione]: una parte si obbliga verso corrispettivo di prezzo a eseguire in favore dell'altra prestazioni periodiche o continuative di cose. L'entità della prestazione è stabilita dalle parti oppure è il normale fabbisogno, il prezzo va pagato ogni singola volta e la durata se non è stabili è di tempo indeterminato, può essere inserita l'esclusività. L'inadempimento giustifica la risoluzione solo se è di notevole importanza e tale da menomare la fiducia nei futuri adempimenti. - [La concessione di vendita]: il produttore si impegna a fornire al rivenditore i beni prodotti e il rivenditore si impegna ad acquistare da lui determinate quantità di beni, solitamente con carattere esclusivo. Il concessionario è poi tenuto ad usare il marchio, i prezzi e le condizioni contrattuali imposte dal produttore. [Il franchising:] il franchisor vincola ancora di più l'organizzazione e l'attività del franchisee, che diventa imprenditore satellite del franchisor. Il franchisee è protetto prevedendo obblighi di informazione precontrattuale, assicurando massima trasparenza delle condizioni contrattuali e regolando la durata minima a tre anni. - [Il mutuo]: contratto con cui il mutuante consegna al mutuatario una determinata quantità di denaro e il mutuatario si obbliga a restituire altrettanto denaro. È un contratto reale e naturalmente oneroso, obbligando il mutuatario a pagare anche gli interessi sulla somma (al tasso legale e se superiore non usurario). - [Factoring]: cessione dei crediti a un factor (banca o impresa specializzata), che gestisce i crediti dell'impresa o che la finanzia (versa subito parte del credito al cedente). La cessione può essere pro soluto o pro solvendo, mentre i crediti devono essere imprenditoriali, ma anche futuri o ceduti in massa. - [La rendita vitalizia]: una parte si obbliga a pagare al beneficiario una rendita per tutta la vita del beneficiario stesso. È un contratto a titolo oneroso e aleatorio. La rendita perpetua: una parte cede un immobile o un capitale all'altra, che in cambio gli attribuisce il diritto di esigere in perpetuo una somma di denaro, ma il debitore ha un diritto di riscatto. **CONTRATTI PER L'UTILIZZAZIONE DEI BENI** - [Locazione]: il locatore si obbliga a fare utilizzare al conduttore una cosa per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (canone). Il contratto di locazione richiede la forma scritta solo se riguarda immobili o ha durata ultranovennale. Il contratto può essere a tempo determinato (max 30 anni) o indeterminato, e quindi stabilito per legge a seconda delle categorie. - *Obbligazioni del locatore*: consegnare al conduttore la cosa in buono stato, mantenere la cosa in buono stato locativo, garantire al conduttore il pacifico godimento della cosa. *Obbligazioni del conduttore*: prendere in consegna la cosa, pagare il canone nei termini, utilizzare la cosa secondo l'uso pattuito e con la normale diligenza, restituire la cosa al termine della locazione. La sublocazione è permessa salvo lo vieti il contratto. - Il conduttore ha un diritto personale di godimento sulla cosa, e non un diritto reale (detentore). Se il conduttore subisce molestie di fatto può difendersi da sé, ma se subisce molestie di diritto, il suo diritto non è opponibile a terzi e deve quindi intervenire il locatore. Deroga a questo principio è quello del terzo acquirente della cosa locata: la locazione è opponibile al terzo se ha data certa anteriore all'alienazione. - *La locazione abitativ*a permette di scegliere tra due modalità di contrattazione, collettiva (canone fissato, durata di 3 anni e proroga legale di 2) o libera (canone libero, durata di 4 anni e proroga legale di altri 4). Il conduttore ha poi prelazione sull'acquisto e su una nuova locazione, diritto al risarcimento per illegittimo diniego al rinnovo e diritto di recessione con sei mesi di preavviso. La sublocazione totale richiede il consenso del locatore, ma quella parziale no, e ci sono casi di successione nel contratto. - *Nelle locazioni non abitative*, il canone è liberamente fissato, e la durata minima è di 6 anni, 9 per gli alberghi. Il recesso spetta solo al conduttore, dietro gravi motivi o se previsto dal contratto, ha anche il diritto di sublocare o cedere il contratto, ha diritto di prelazione sull'acquisto e ha diritto a un'indennità per perdita dell'avviamento alla fine della locazione. - [Leasing]: il concedente attribuisce all'utilizzatore l'uso di un bene per un periodo determinato, in cambio del pagamento di un canone periodico e l'opzione di acquista alla fine del rapporto. Il concedente è una banca o un operatore finanziario, il bene non appartiene al concedente ma questi si impegna ad acquistarlo o a farlo costruire da un fornitore, i rischi del bene sono a carico dell'utilizzatore. L'utilizzatore deve: pagare i canoni, assumere i rischi, curare la manutenzione, esercitare l'opzione d'acquisto. Risoluzione per mancato pagamento: si ha grave inadempimento se non vengono pagati 4 canoni mensili, se il contratto è risolto il bene va restituito immediatamente, il concedente può rilocare il bene sul mercato per soddisfare i propri crediti verso l'utilizzatore. Inadempimento del fornitore: non c'è rapporto tra fornitore e utilizzatore, ma egli può agire direttamente verso il fornitore per l'adempimento o chiedere al concedente la risoluzione della fornitura. - [Comodato]: il comodante consegna al comodatario una cosa affinché se ne serva per un periodo determinato con l'obbligo di restituirla. Il comodato è un contratto reale essenzialmente gratuito. Il comodatario deve custodire la cosa e usarla solo per l'uso determinato dal contratto, non può cederla a terzi senza il consenso del comodante, il comodante può richiedere la restituzione immediata alla scadenza del termine, se il comodatario viola i suoi obblighi e se sorge un bisogno urgente, oltre che richiedere il risarcimento dei danni in caso di distruzione della cosa (di cui risponde il comodatario). **CONTRATTI PER L'ESECUZIONE DI OPERE E SERVIZI** - [L'appalto]: l'appaltatore, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio assume su incarico dell'altra parte il compimento di un'opera o un servizio verso un corrispettivo del committente. Si ha appalto e non contratto di lavoro subordinato perché l\'appaltatore gestisce e assume su di sè i rischi dell\'opera, e non vendita di cosa futura perché il prodotto viene realizzato su specifica richiesta del committente. - Non è ammesso il subappalto se non autorizzato e l'appaltatore deve operare secondo le modalità pattuite e precisate nel progetto. Solo tre tipi di variazione sono permessi: le variazioni concordate, le variazioni necessarie (se superano una certa entità le parti possono recedere) e le variazioni ordinate. Il committente ha un diritto di verifica, applicato tramite un direttore dei lavori, e un diritto di collaudo terminata l'opera. Se si verificano eventi negativi non imputabili alle parti i casi sono due: opera divenuta impossibile, il committente paga quanto già fatto, opera distrutta prima della consegna, il rischio è a carico dell'appaltatore. L'appalto si può sciogliere per recesso del committente, morte dell'appaltatore, variazioni notevoli dal progetto o inadeguato andamento dei lavori. - Il corrispettivo dovuto può essere a corpo o a misura, ed è possibile una revisione del prezzo se: ci sono variazioni imprevedibili del costo dei materiali (+10%), se ci sono difficoltà impreviste di tipo idrogeologico, (ma disciplina dispositiva). - L'appaltatore garantisce il committente in caso di difformità o vizi dell'opera a condizione che: il committente non abbia accettato, che vi sia denuncia entro 60 giorni dalla scoperta. I rimedi in caso di difetti gravissimi sono la risoluzione del contratto, per difetti meno gravi o l'eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento. Per gli immobili destinati a lunga durata la garanzia è invece decennale (se denuncia e azione sono esercitati entro un anno dalla scoperta). - *Il contratto d'opera*: una persona si obbliga a compiere verso corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione verso il committente. Si distingue dal contratto di lavoro per la mancanza di subordinazione e dall'appalto per il lavoro proprio (non complessa organizzazione produttiva). - *Il contratto del professionista intellettuale*: queste professioni richiedono l\'iscrizione in albi o elenchi, il professionista deve eseguire personalmente la prestazione, ma risponde dell'inadempimento solo per dolo o colpa grave. - [Il mandato]: il mandante incarica il mandatario di compiere per suo conto atti giuridici e il mandatario si obbliga a compierli. È diverso dall\'appalto perché implica un'attività giuridica e non materiale. Si presume oneroso e il mandante deve fornire i mezzi necessari e rimborsare le anticipazioni fatte. Se anche il mandatario ha interesse nel concludere l'affare si dice mandato in rem propriam. Il mandatario ha l'obbligo di eseguire il mandato con l'ordinaria diligenza, rispettare limiti e istruzioni ricevuti, fare rendiconto al mandante e custodire le cose ricevute per suo conto. - *Mandato* (contratto che fa nascere un obbligo e produce effetti tra le parti), rappresentanza (nasce da atto unilaterale che fa nascere un potere e ha effetto verso i terzi). Il mandato può essere: con rappresentanza, gli atti del mandatario producono effetti direttamente nella sfera del mandante, o senza rappresentanza, gli atti del mandatario producono effetti solo tra il mandatario e i terzi, non il mandante (necessario doppio trasferimento). In questo caso la sfera del mandante è meno protetta nelle sue posizioni attive verso i terzi, infatti: nel mandato ad acquistare mobili il mandante li può rivendicare immediatamente, se dal mandato deriva un credito, il mandante può esigerlo direttamente dal terzo, i creditori del mandatario non possono acquisire i beni del mandato anche se sono formalmente di sua proprietà. L'estinzione del mandato si ha per scadenza, compimento, morte o sopravvenuta incapacità, rinuncia del mandatario o revoca del mandante. - *La commissione*: sottotipo di mandato in cui il commissionario si obbliga a compiere operazioni di acquisto o vendita per conto del committente ma in nome proprio. Il compenso del commissionario si dice provvigione e i rischi gravano sul committente, a meno che il commissionario non sia tenuto allo star del credere (garantisce che l'affare vada a buon fine). Non sussiste conflitto di interesse quando si tratta di beni con prezzo ufficiale, ed è quindi possibile l'entrata del commissionario nell'affare. - [L'agenzi]a: l'agente assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto del proponente e verso retribuzione la conclusione di contratti in una zona determinata. L'agente può essere con o senza rappresentanza, e l'agenzia prevede un contratto di durata (esigenza di stabilità del rapporto). Diritti dell'agente: ricevere informazioni e documentazione sui beni trattati, ricevere le provvigioni per gli affari procurati, diritto reciproco di esclusiva. Obblighi dell'agente: seguire le istruzioni del proponente, informarlo sulle condizioni del mercato, avvertirlo di impedimenti. L'agente lavora come parasubordinato (sostiene in proprio le spese ma dipende comunque dal proponente), infatti: i rapporti contrattuali si basano su accordi collettivi e alla cessazione del rapporto il proponente deve all'agente un'indennità. - [La mediazione]: il mediatore è chi mette in relazioni le parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna in alcun tipo di rapporto (imparzialità). Il mediatore ha diritto di provvigione se l'affare viene concluso e in misura stabilita dalle parti. Chi dà l'incarico al mediatore non è obbligato a contrarre, e se non lo fa deve rimborsare le spese al mediatore, che di contro non è obbligato a mettere in contatto le parti. Egli deve però informare le parti sulla sicurezza dell'affare e risponde dell'autenticità della sottoscrizione dei documenti. - [Il trasporto]: un vettore si obbliga verso corrispettivo a trasferire persone o cose da un luogo all'altro. Il servizio di linea è trasporto pubblico (richiede concessione amministrativa), e la legge impone un obbligo legale di contrarre. L'obbligo del vettore è portare tempestivamente a destinazione persone o cose, facendo in modo che arrivino integre, l'inadempimento determina la responsabilità del vettore. - *Trasporto di persone*: la responsabilità del vettore verso il viaggiatore dipende da ritardo o mancata esecuzione, sinistri che colpiscono il viaggiatore o perdita dei bagagli. Per liberarsi il vettore deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee e le clausole di limitazione della responsabilità sono sempre nulle. - *Trasporto di cose*: le parti sono vettore e mittente, che può stabilire un destinatario (contratto a favore del terzo). La responsabilità del vettore avviene se le cose sono perdute distrutte o danneggiate e deve risarcire il danno a meno che non prova che il danno deriva da caso fortuito, natura o vizi delle cose o dall'imballaggio. - *La spedizione*: mandato senza rappresentanza con cui lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante un contratto di trasporto. Lo spedizioniere deve osservare le istruzioni del mandante e operare nel suo interesse. (spedizioniere-vettore: assume l'esecuzione del trasporto). - [Il deposito]: il depositario riceve dal depositante una cosa mobile, con l'obbligo di custodirla e restituirla in natura. Il deposito è un contratto reale e non può avere per oggetto immobili e si presume gratuito. Obbligazione del depositario è custodire la cosa con normale diligenza e restituirla. La restituzione può essere chiesta in qualsiasi momento e in qualsiasi momento può il depositario chiedere al depositante che si riprenda la cosa. La responsabilità del depositario è responsabilità per colpa e se è nell'impossibilità di restituire la cosa per un fatto a lui non imputabile è liberato. - *Deposito irregolar*e: ha per oggetto denaro o cose fungibili, il depositario ne acquista la proprietà e se ne può servire, ma è tenuto a restituire altrettante cose della stessa specie. È simile al mutuo, ma mentre il mutuo è nell'interesse di chi riceve il deposito irregolare è nell'interesse di chi deposita. - *Deposito in albergo*: l'albergatore incorre in responsabilità per ogni danno delle cose portate dal cliente in albergo (responsabilità oggettiva). La responsabilità è limitata a 100 volte il prezzo di una notte. È invece illimitata se il danno è dovuto a colpa dell'albergatore, se le cose gli sono state consegnate in custodia e se egli ha rifiutato di ricevere in custodia valori ingiustificatamente. È liberato se prova che il danno dipende dal cliente o da cause di forza maggiore o natura delle cose. - *Deposito nei magazzini generali*: questi rispondono della conservazione delle merci depositate e possono liberarsi dalla responsabilità solo provando che il danno è dipeso da natura o vizi delle cose, caso fortuito o imballaggio. - [I contratti turistic]i: il turista, in cambio di una somma di denaro riceve un complesso coordinato di servizi da un tour operator o da un'agenzia turistica. I punti della disciplina sono: trasparenza del contratto turistico, tutela del turista contro sorprese successive alla conclusione del contratto e la responsabilità del tour operator, che risponde dell'esecuzione dei servizi. - [Il contratto di assicurazione]: si fonda sul concetto di rischio, ossia la probabilità di un evento sfavorevole. Funzione dell'assicurazione è trasferire i rischi dal soggetto esposto ad essi (assicurato) a un altro soggetto (assicuratore). Le conseguenze economiche del verificarsi del rischio sono sostenute dall'assicuratore come indennità, in cambio del premio assicurativo. È un contratto aleatorio, e il contraente (chi conclude il contratto) non sempre coincide con assicurato (soggetto esposto al rischio) e beneficiario (soggetto che riceve l'indennità). Il contratto si perfeziona con il consenso ma gli effetti restano sospesi fino al pagamento della prima rata e si risolve passati 15 giorni dall'inadempimento del contraente. La forma scritta è richiesta ad probationem sotto forma di polizza. - *Il rischio assicurato* è parte della causa del contratto e ne deriva che: l'inesistenza originaria determina la nullità, la successiva cessazione determina la risoluzione, la successiva diminuzione dà diritto a una diminuzione del premio (l'assicuratore può recedere), il successivo aggravamento obbliga ad avvisare l'assicuratore, che può recedere. Se il contraente fornisce dichiarazioni inesatte o reticenti per dolo o colpa grave, l'assicuratore può chiedere l'annullamento, altrimenti può recedere entro tre mesi. - *Assicurazione contro i danni*: l'assicurato viene indennizzato per il danno che subisce con il verificarsi di un sinistro che rientri nel rischio assicurativo. Per il principio dell'interesse, se l'assicurato non ha interesse al valore che si assicura il contratto è nullo. Per il principio indennitario, l'indennità non può superare il danno effettivamente sofferto (danno emergente) né il valore della cosa danneggiata (polizza stimata). Sovrassicurazione: la cosa è assicurata per una somma superiore al suo valore, se per dolo il contratto è invalido, altrimenti l'assicurato ha diritto all'indennità entro il reale valore. Sottoassicurazione: la cosa è assicurata per una somma inferiore al suo valore, si applica la regola proporzionale. L'assicurazione plurima (stesso rischio presso diversi assicuratori) è diversa dalla coassicurazione (l'indennità ripartita tra diversi assicuratori). Verificatosi il sinistro l'assicurato ha l'obbligo di avviso e quello di salvataggio. L'indennità non è dovuta per sinistri cagionati per dolo o colpa grave dell'assicurato, per i danni prodotti da vizi della cosa non denunciati e per fatti eccezionali. - *Assicurazione della responsabilità civile*: sottotipo di assicurazione contro i danni e indennizza l'assicurato dai risarcimenti dovuti a terzi danneggiati per sua responsabilità entro un massimale. L'assicuratore può sia pagare direttamente il terzo che rimborsare il pagamento all'assicurato. In alcuni settori l'assicurazione è imposta per legge (assicurazione automobilistica). - *Assicurazione sulla vit*a: l'assicuratore si obbliga a pagare una capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Si distingue in: assicurazione per il caso di vita (l'assicurato supera una certa età), elargita con il metodo del capitale o della rendita vitalizia differita e della rendita vitalizia immediata, assicurazione per il caso di morte (morte dell'assicurato), assicurazione mista (a scadenza prestabilita o alla morte dell'assicurato se muore prima della scadenza). In questo tipo di assicurazione non si applica il principio indennitario, si può stipulare sulla vita di un terzo con il suo consenso, o sulla propria vita a beneficio di un terzo. I diritti dell'assicurato nella polizza sono: diritto di riscatto (risolvere anticipatamente il contratto) e il diritto di riduzione (cessare il pagamento dei premi). - *Riassicurazione*: l'assicuratore è esposto al rischio che la massa dei premi raccolti non sia sufficiente per pagare le indennità dovute, e può scegliere di riassicurarsi. È una sottospecie di assicurazione per la responsabilità civile ed è soggetta alle regole comuni della disciplina. **ALTRI CONTRATTI** - [La fideiussione]: il fideiussore garantisce l'adempimento dell'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore (garanzia personale del credito). La fideiussione non richiede il consenso del debitore né dell\'accettazione del creditore, ma deve risultare da una dichiarazione di volontà espressa. Caratteristica della fideiussione è l'accessorietà, è invalida se è invalida l'obbligazione principale, ma può essere costituita anche per debiti futuri o condizionali, entro dei limiti. Effetti della fideiussione: tra fideiussore e creditore, il fideiussore diventa obbligato in solido con il debitore, e il pagamento può essere chiesto indifferentemente a uno dei due (tranne che per beneficio di escussione e della divisione). Tra fideiussore e debitore il fideiussore che paga il debito è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore e gli si può rivolgere per azione di regresso. Fideiussione omnibus: ha oggetto indeterminato e si deve garantire per tutti i debiti che il debitore assumerà in futuro (chiesta dalle banche), ammissibile solo e si indica un importo massimo e è inderogabile la liberazione anticipata del fideiussore. - [Lettera di patronage]: garanzia personale atipica usata da gruppi di società (dichiarazione della società controllante), è più debole della fideiussione perchè non fa nascere un'obbligazione solidale in capo al dichiarante, che si obbliga solo a vigilare sull'adempimento. Il creditore può solo chiedere i danni per la delusione dell'affidamento se il debitore non adempie. - [Contratto autonomo di garanzia]: garanzia personale atipica più forte della fideiussione in cui il garante si obbliga in caso di inadempime

Use Quizgecko on...
Browser
Browser