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DIRITTO PENALE II VIGANO': REATI CONTRO LA PERSONA CAPITOLO I: DELITTI CONTRO LA VITA §Introduzione L'**omicidio** costituisce l'**archetipo del fatto illecito** ed è punito con **pene severe** in **ogni ordinamento giuridico**. Nell'ordinamento italiano, i delitti di omicidio sono incriminati:...

DIRITTO PENALE II VIGANO': REATI CONTRO LA PERSONA CAPITOLO I: DELITTI CONTRO LA VITA §Introduzione L'**omicidio** costituisce l'**archetipo del fatto illecito** ed è punito con **pene severe** in **ogni ordinamento giuridico**. Nell'ordinamento italiano, i delitti di omicidio sono incriminati: - nel Libro II (**dei delitti**) - - §L'ELEMENTO OGGETTIVO DEI DELITTI DI OMICIDIO Il **BENE GIURIDICO TUTELATO** da ogni fattispecie di omicidio presente nel c.p. è la **VITA UMANA** - bene che, seppur **non presente esplicitamente in Costituzione**, è pacificamente dotato di **rilievo costituzionale** Molto più discussa è invece la natura di diritto **individuale o collettivo** della vita umana - ci si chiede se oggetto della tutela penale è non solo l'**interesse individuale a vivere**, ma anche quello **Statale** alla **conservazione della consistenza demografica della popolazione**. Il **SOGGETTO PASSIVO** + **OGGETTO MATERIALE** dell'atto la persona umana. QUANDO un essere vivente **esce dallo stato PRE-NATALE**? un essere vivente VIENE IDENTIFICATO COME PERSONA UMANA a partire dalla **fase del parto** (il cui inizio è identificato dalla giurisprudenza con la **rottura delle acque**) infatti l'art. **578 c.p.** equipara l'uccisione del **neonato immediatamente dopo il parto** a quella del **feto durante il parto** - ciò segna il discrimine tra l'applicazione della disciplina sull'omicidio e quella extra codicistica a tutela del **feto** e dell'**embrione** **VITALITÀ DEL FETO/NEONATO** (ossia la sua "idoneità alla vita" una volta separato dall'organismo materno) In materia sono da segnalare le severe conclusioni tratte da una sentenza della **Cassazione** del 2004, riguardante i **medici di una clinica di aborti clandestini** (praticati **fuori dai limiti legali**, ossia dopo i 90 giorni di gestazione e senza che sussistessero pericoli in capo alla madre): - i giudici di legittimità hanno ritenuto fondata la contestazione ai medici dell'accusa di **omicidio doloso**, in quanto era stato accertato che la **SOPPRESSIONE DEI FETI** avveniva **dopo il distacco dall'utero della madre** (distacco dall'utero: rottura acque) non risultando quindi più applicabili le pene previste per l'**interruzione illecita di gravidanza**, che riguardano ipotesi di causazione della morte di feti **nel grembo materno**. Peraltro, nella stessa sentenza, era stata affermata la possibilità di procedere per **concorso in omicidio doloso aggravato dalla discendenza** (pena: ergastolo) nei confronti delle **donne che si erano sottoposte volontariamente all'aborto** (gli esiti del procedimento a carico delle madri non sono noti). Sempre con riguardo al soggetto passivo, se esso è: - il **Presidente della Repubblica** (a cui i patti lateranensi equiparano il **Papa**) - un **Capo di Stato straniero** - si applicano le disposizioni speciali di cui agli artt. **276 e 295 c.p.**, ove vengono sanzionate a titolo di **delitto consumato** anche le condotte di **attentato** (nel caso del Pdr, non solo alla vita, ma anche solo all'**incolumità fisica o alla libertà personale**). **CONDOTTA**: l'omicidio è un REATO D'EVENTO A FORMA LIBERA - il delitto di omicidio è realizzabile con **qualsiasi condotta commissiva od omissiva** che rappresenti un **antecedente causale dell'evento-morte** - NB: di OMICIDIO PER OMISSIONE potrà rispondere solo chi rivestiva una **posizione di garanzia** nei confronti del soggetto passivo es. medico nei confronti del paziente; datore nei confronti del lavoratore, etc. La giurisprudenza ha mostrato a lungo incertezze sulla qualificazione **commissiva od omissiva** dell'azione in alcuni settori, in particolare: - Nel settore delle MALATTIE PROFESSIONALI era solita qualificare la responsabilità in **termini omissivi**, posto che oggetto di rimprovero era la **mancata predisposizione delle misure di sicurezza**; tuttavia tale orientamento è mutato a seguito di pesanti critiche dottrinali, basate sul fatto che l'omissione rileva nel momento della **valutazione della colpa** (in cui è **sempre presente una componente omissiva**, in quanto si rimprovera di non avere tenuto il comportamento doveroso) mentre la RESPONSABILITÀ È **COMMISSIVA**, in quanto all'imputato si contesta di **avere esposto i lavoratori al contatto con gli agenti nocivi**. Con la sentenza del processo che vedeva imputati i dirigenti del **Petrolchimico di Porto Marghera**, la Cassazione ha affermato che la condotta di sottoporre i lavoratori alle esposizioni nocive, pur connotata da **condotte omissive**, è **attiva**. - Quanto ALL'ATTIVITÀ MEDICA, la responsabilità ha, secondo la dottrina largamente prevalente, **NATURA OMISSIVA**, in quanto l'imputazione è a titolo commissivo solo quando la condotta dell'agente abbia **ricoperto un ruolo effettivo nel decorso causale**. §IL NESSO CAUSALE La causalità è stata analizzata, negli ultimi trent'anni, soprattutto in tre ambiti: **malattie professionali**, **responsabilità medica** e **contagio da HIV**. Negli anni '90 prevaleva in giurisprudenza, in **ambito di causalità omissiva**, il criterio dell'**aumento del rischio**, che conduceva a ritenere sussistente il nesso causale sulla base del riscontro che la **condotta doverosa omessa** avrebbe **diminuito le probabilità di verificazione dell'evento**: - tale teoria ha sollevato numerose **critiche dottrinali**, basate sul fatto che essa viola: Tali critiche hanno dunque portato all'affermazione di un modello diverso, che, sia in ambito commissivo che omissivo, richiedeva una **legge scientifica con probabilità statistica prossima al 100%**. Entrambi tali modelli sono poi stati **superati dalle SS.UU. nella Sentenza Franzese** (2002), che introduceva un **modello bifasico** di accertamento causale, particolarmente utile in materia di **contagio da HIV** a causa della distinzione tra **probabilità statistica e probabilità logica** (cfr. caso **Lucini**), mentre **impercorribile in ambito omissivo**, in cui non è possibile **eliminare i possibili decorsi alternativi**. Quanto al nesso causale tra la morte ed una condotta che ha **solo ANTICIPATO il decesso della vittima** - **giurisprudenza e dottrina** non dubitano sull'**esistenza di tale nesso**, in virtù del principio generale per cui la relazione causale va instaurata tra la condotta e l'**evento hic et nunc** (e non tra la condotta ed un **generale evento morte**) - in ambito medico, basterà provare che le terapie omesse avrebbero **anche solo prolungato la vita del paziente**. §L'OMICIDIO DOLOSO Art 575 c.p. : chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21. Il codice Zanardelli nella definizione dell'omicidio doloso conteneva l'inciso "a fine di uccidere", formula che venne soppressa nel codice attuale perché ritenuta superflua. Il fine di uccidere non può ritenersi necessario perché non sempre vi è questa volontà infatti - si può rispondere anche a titolo di **dolo diretto o eventuale**. Quanto al problema del **confine tra dolo eventuale e colpa cosciente**: - Nel **caso Lucini**, (cassazione2000) in MATERIA DI **CONTAGIO DA HIV**, *nella condanna a titolo di **omicidio colposo di un soggetto sieropositivo che aveva avuto rapporti non protetti con la moglie**, **poi morta*** - è stata valorizzata la **RIMOZIONE MENTALE**, da parte dell'imputato, del pericolo di contagio, comprovata dal fatto che costui aveva anche scelto di **interrompere le cure** Il marito non aveva la volontà di contagiare la moglie e farla morire Criterio distintivo del dolo eventuale all'epoca era l'accettazione del rischio (colpa: se non accetti il rischio) - - Diversi e numerosi casi di MACROSCOPICHE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, in materia di **morti cagionate nell'ambito della circolazione stradale** - - La categoria dei casi di COLLUTTAZIONI O SCONTRI A FUOCO - In ipotesi del genere la giurisprudenza tende a ravvisare un TENTATO OMICIDIO A TITOLO DI **DOLO ALTERNATIVO** (considerato **equivalente al dolo diretto)** - Tale categoria è criticata dalla dottrina, in quanto considerata nient'altro che un **escamotage terminologico** per superare il problema dell'incompatibilità tra **tentativo e dolo eventuale,** al quale il dolo alternativo **corrisponde**, secondo la dottrina - IL CASO **THYSSENKRUPP** - - IL CASO DELLA **CLINICA DEGLI ORRORI** - In tale caso la qualificazione, data dai giudici di merito, di **OMICIDIO DOLOSO CON DOLO EVENTUALE** Infine, facendo una **valutazione complessiva** dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di dolo eventuale nel delitto di omicidio, pare che rivestano in concreto grande importanza: - il **contesto lecito o illecito** in cui si sia verificata la condotta - il **tipo di agente** ("persona perbene" o "criminale": *dal testo traspare una velata critica a tale valutazione giurisprudenziale "stereotipata"*). §LE IPOTESI DI ABERRATIO CAUSAE ED IL C.D. DOLUS GENERALIS Un classico caso di ABERRATIO CAUSAE in materia di omicidio si ha nell'esempio più classico di **dolo colpito a mezza via dall'errore**: - l'imputato **provoca volontariamente la morte della persona offesa** - ma il decesso si verifica per un **decorso causale diverso da quello che l'agente si era rappresentato** *nel caso giurisprudenziale, gli imputati compiono un **feroce pestaggio** fino al momento in cui ritengono la vittima **morta**, successivamente la collocano in un bagagliaio di un'auto **a cui danno fuoco per occultare il** (da loro considerato) **cadavere**: tuttavia in seguito si scopre che la vittima era **morta per ustioni derivanti dall'incendio** e non per il pestaggio* In materia, la giurisprudenza più risalente adottava l'istituto del **DOLUS GENERALIS** ai fini di condannare per **omicidio volontario**: il dolo che **sorreggeva la prima condotta** era ritenuto **idoneo a coprire anche la morte verificatasi in seguito alla seconda azione**. Tale istituto è stato superato da una costante giurisprudenza che ritiene necessario SCINDERE LE DIVERSE FASI DELLA VICENDA, riscontrando: Secondo gli autori bisognerà verificare: - se la PRIMA CONDOTTA sia almeno una **CONCAUSA DELL'EVENTO MORTE** (es. se la vittima del pestaggio non fosse stata tramortita, non sarebbe stato possibile dare il suo corpo alle fiamme) - se la NUOVA CONDOTTA inseritasi nel decorso causale abbia o meno le **caratteristiche di eccezionalità** tali da interrompere il nesso causale ai sensi della **teoria della causalità umana** - tanto basterà per fondare una **CONDANNA PER OMICIDIO VOLONTARIO** (SENZA CONCORSO DI ALTRI REATI). Tuttavia, si sottolinea che tale questione perde gran parte della sua importanza all'atto pratico: infatti, nella maggior parte dei casi, l'occultamento del (presunto) cadavere si realizzerà quando esso è "rantolante, che si sta dibattendo tra la vita e la morte", e dunque - non ci sarà l'**assoluta certezza** che la vittima sia morta (idonea ad escludere il dolo) - ma un **dubbio**, il quale è invece **compatibile con l'elemento del dolo** (eventuale o, volendo accogliere la legittimità di tale figura, **alternativo**) §LA PROVA DEL DOLO DI OMICIDIO Come in tutti i problemi **probatori**, nel caso della **prova del dolo di omicidio** bisognerà avere innanzitutto riguardo al **caso concreto**. Nonostante ciò, dottrina e giurisprudenza hanno elaborato una serie di **indici fattuali** a cui il giudice può fare ricorso. I più importanti sono gli **indici oggettivi**, la cui presenza rende **plausibile la volontà omicida**: essi sono - la **natura** e **micidialità del mezzo prescelto** (sparare ad un soggetto con un fucile renderà plausibile un dolo di omicidio; percuoterlo con un bastone, cagionandone tuttavia inopinatamente la morte farà propendere per un coefficiente colposo) - il **numero dei colpi sparati o inferti alla vittima** e la **violenza** con cui lo strumento è stato utilizzato (30 pugnalate saranno indice di dolo; una coltellata di striscio no) - la **distanza** tra l'agente e la vittima, nelle ipotesi di omicidio mediante arma da fuoco - la **regione del corpo attinta [o presa di mira]** (una coltellata al petto sarà indice di dolo, una al piede no; un colpo sparato mirando al cuore ma che attinge il soggetto al piede, causandone la morte per dissanguamento invece che sul colpo (**aberratio causae**) sarà comunque indice di dolo; un colpo sparato mirando al piede ma che attinge il soggetto, inopinatamente abbassatosi, alla testa sarà comunque indice di colpa) Quanto agli **INDICI SOGGETTIVI**, essi hanno un ruolo meramente **sussidiario** - che però può essere anche **decisivo** qualora gli indici oggettivi non forniscano risposte univoche - tra di essi spicca il **movente** (la **causale dell'azione illecita**). §CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE Le cause di giustificazione tipicamente invocate in tema di omicidio sono : - la legittima difesa - l'uso legittimo delle armi - consenso dell'avente diritto - esercizio di un diritto - adempimento di un dovere In questa sede gli autori si concentrano sulla configurabilità di un **tentato omicidio** quando all'agente sia stato riconosciuto un **eccesso colposo di legittima difesa** *nel caso giurisprudenziale, l'imputato era stato aggredito **a mani nude** per futili motivi, ed aveva risposto vibrando diverse **coltellate** all'aggressore, che riportava ferite **guaribili in 40 giorni*** in materia è opinione della Cassazione, condivisa dagli autori, che ogniqualvolta si configuri un **eccesso colposo**, il **vizio nella formazione della volontà rende inapplicabile l'istituto del tentativo** (che richiede un dolo almeno diretto). Dunque la condotta dell'agente andrà derubricata in **lesioni colpose**. §IL TENTATIVO DI OMICIDIO: L'ELEMENTO OGGETTIVO E LA DESISTENZA **ELEMENTO OGGETTIVO**: quale è la soglia di prossimità alla consumazione dell'omicidio da raggiungere per considerare l'autore punibile di omicidio tentato? 1. Sono punibili anche gli **atti preparatori** o solo gli **atti esecutivi?** 2. Cosa accade in caso di **interruzione del piano criminoso da parte delle forze dell'ordine?** - Quanto ALL'IDONEITÀ DEGLI ATTI a cagionare la morte del soggetto passivo, la Cassazione ha ritenuto **presente tale requisito** nei casi in cui la condotta che l'agente **ha tentato di tenere** (senza riuscirci) era da considerarsi **EFFICIENTE**: - - - Quanto alla configurabilità della **DESISTENZA** nel delitto di omicidio, la giurisprudenza la **esclude** quando l'agente abbia eseguito una **parte della condotta già dotata di potenzialità letale**: - §CONCORSO DI PERSONE In materia trovano applicazione i **consueti requisiti del concorso di persone**. Quanto al **CONCORSO MORALE**, gli autori si concentrano sulla - SENTENZA **DORONZO** (Cass. 1999), che si pone in contrasto con i consolidati principi della materia concorsuale. Tale sentenza lascia **perplessi**, in quanto fondare la **responsabilità a titolo di concorso morale** sul **riscontro ex ante** che la condotta dell'imputato era **idonea a rafforzare il proposito criminoso** - espone al rischio che vengano punite anche condotte che **ex post si scoprono ininfluenti su tale proposito criminoso** in **palese violazione del principio di offensività**. Quanto alla responsabilità a titolo di concorso **ex art. 110** (c.d. **concorso pieno**) piuttosto che **ex art. 116** (c.d. **concorso anomalo**), il concorrente risponderà: Infine, se l'omicidio (o comunque il reato diverso da quello voluto) era **imprevedibile** nel caso concreto es. *una rapina senza armi vere con un soggetto incensurato che è improvvisamente preso da un raptus e soffoca una vittima* il concorrente **risponderà del solo reato da lui voluto** (nell'esempio, la rapina). §RAPPORTI CON ALTRE FIGURE DI REATO Il delitto di omicidio doloso può essere **assorbito nel delitto di strage**, dove la causazione (con **dolo intenzionale**) della morte di una o più persone è **elemento costitutivo delle fattispecie più gravi**, quelle punite con l'**ergastolo**. In materia, per DISTINGUERE tra L'**OMICIDIO DOLOSO PLURIMO** e la **STRAGE**: - sarà necessario verificare se la condotta fosse idonea a **mettere in pericolo l'incolumità pubblica**, oltre che la **vita delle persone offese** - e se il dolo del reo coprisse **anche tale pericolo** In materia la Cassazione ha respinto l'eccezione del difensore di uno dei **membri della Commissione che aveva deciso L'OMICIDIO DI GIOVANNI FALCONE**: - il difensore sosteneva che il suo assistito avesse solo il **dolo di omicidio** e non **quello di strage**, avendo lui dato l'assenso all'**omicidio di Falcone**, **senza conoscere le concrete modalità di realizzazione del delitto**. tale obiezione è stata respinta in quanto i giudici di legittimità hanno ritenuto che l'uccisione di un soggetto **costantemente sotto scorta armata** non poteva che avvenire in una **maniera idonea a porre in pericolo l'incolumità pubblica** (come poi effettivamente è stato). Nei numerosi DELITTI AGGRAVATI DALL'EVENTO, in cui la causazione della morte di un uomo è **evento aggravante di un reato base diverso** (es. la pena per l'abbandono di minore è aggravata se dall'abbandono deriva la morte del minore stesso) - l'omicidio è assorbito **solo se la morte non è stata oggetto di volizione da parte dell'agente** Quando essa sia stata voluta, anche solo a titolo di **dolo eventuale**, l'imputato risponderà del **reato base** ([non aggravato]) **in concorso con l'omicidio volontario** es. *Tizio abbandona un bambino di sei anni nella foresta accettando il rischio che questi muoia di stenti: risponderà di abbandono di minore non aggravato in concorso con omicidio volontario* Quanto alla possibilità di **concorso formale tra il tentato omicidio e la resistenza a pubblico ufficiale** (es. Tizio fermato in macchina dal vigile riparte a tutta velocità costringendo il vigile ad un balzo per non essere investito), la risposta della giurisprudenza è **affermativa**, visto che le due fattispecie tutelano **beni giuridici diversi**: - la **violenza** (costitutiva della resistenza a pubblico ufficiale) potrà dunque assorbire al massimo il delitto di **percosse**, ma non condotte che **fuoriescono dalla violenza funzionale all'esercizio della resistenza**. §PROFILI PROCESSUALI Per tutte le ipotesi di: - omicidio doloso (compresi i reati di cui al 578, salvo che per la madre, 579 e 580) - omicidio preterintenzionale è competente la **Corte d'assise** composta da **quattro giudici popolari** e **due togati** Salvo che l'imputato non opti per il **rito abbreviato** (per cui è competente il **giudice monocratico**). La presenza di giurati popolari, unita al **forte impatto psicologico** esercitato su chiunque (giudice popolare o togato) dai fatti di omicidio, hanno condotto in alcuni casi le Corti d'assise a decisioni **molto fragili nelle motivazioni**, ed ispirate ad evidenti finalità **equitative** (anche se molto più spesso i giudici togati riescono a **convincere i giudici popolari a seguirli**, anche per il fatto che basta convincerne **uno**, dato che in caso di parità prevale il voto del presidente): - *es. in un caso che vedeva un soggetto **assolto dall'accusa di aver ucciso**, in un **momento di disperazione**, la **moglie ricoverata in rianimazione**, i giudici avevano motivato che **non fosse certo oltre ogni ragionevole dubbio** che la vittima fosse **ancora viva al momento in cui l'imputato aveva strappato i supporti vitali*** *(quando in realtà non c'era alcun ragionevole motivo per credere che la moglie, in condizioni **gravi ma stabili**, fosse già morta)* - in tale caso è evidente che i giudici popolari hanno **messo in minoranza quelli togati**, costretti poi a motivare in qualche modo la decisione della Corte nel suo insieme. §LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI SPECIALI DELL'OMICIDIO DOLOSO Le aggravanti speciali dell'omicidio doloso sono previste agli **artt. 576 e 577** (la divisione è dovuta al fatto che, quando era in vigore la pena di morte, le aggravanti di cui al 576 portavano a tale sanzione, mentre quelle di cui al 577 solo all'ergastolo) - in presenza di esse si applica la **pena dell'ergastolo** (fatta eccezione per il 577 co. 2), in luogo della **reclusione non inferiore ad anni 21** prevista dal 575. A seconda della **ratio** dell'aggravamento di pena, si distinguono **cinque tipologie** di aggravanti dell'omicidio doloso: 1. QUELLE ATTINENTI ALLE MODALITÀ OGGETTIVE DELL'AZIONE: ESSE SONO: - **l'utilizzo di sostanze venefiche o altro mezzo insidioso (577)**: - **L'aver agito con sevizie o crudeltà verso le persone** - dunque l'aggravante si configura comunque nel caso dei militari argentini che torturavano i desaparecidos **per ottenere informazioni**, e poi li **uccidevano** senza adoperare sevizie in tale secondo momento - es. uccidere una persona con un coltellino svizzero richiede svariate coltellate, ma non per questo c'è una particolare efferatezza - QUELLE ATTINENTI AL COEFFICIENTE SOGGETTIVO DELL'AUTORE: - La PREMEDITAZIONE (577) c'è il massimo della volizione del risultato della morte: propria di chi ha commesso il fatto all'esito di un **proposito omicida insistito e perdurante nel tempo**. 1. 2. - - - I MOTIVI ABIETTI O FUTILI: - il motivo è **abietto** quando appare **ignobile e spregevole (bestie di satana che uccidono per sacrificare vite ai demoni)**; - il motivo è **futile** quando **totalmente sproporzionato** rispetto al reato (qui l'omicidio) a cui ha dato origine (caso di scuola: Tizio non mi dà la precedenza, io scendo dalla macchina e gli sparo). - i **sacrifici umani** compiuti dal gruppo criminale noto come "Bestie di Satana" - il reato compiuto solamente per dimostrare la **forza e il prestigio** dell'organizzazione mafiosa a cui l'agente era affiliato - l'omicidio originato dal **rifiuto della vittima di compiere atti sessuali** ecc. - QUELLE INERENTI AI **RAPPORTI TRA IL COLPEVOLE E L'OFFESO** O A **PARTICOLARI QUALITÀ DELLA PERSONA OFFESA**: - L'AVER CAGIONATO LA MORTE DI UN ASCENDENTE O DISCENDENTE (C.D. PARRICIDIO) - con il concorso delle circostanze di cui ai n. **1** (motivi abietti o futili) e **4** (sevizie o crudeltà) - o adoperando **mezzi venefici o insidiosi** - o con **premeditazione** - in materia è evidente l'**irrazionalità del sistema sanzionatorio** per cui il parricidio aggravato e quello semplice, con l'abolizione della pena di morte, sono **puniti allo stesso modo**: in materia gli autori auspicano un intervento di **riordino**. - Il parricidio semplice di cui al 577 cui sono state aggiunte con recenti riforme le ipotesi di omicidio del coniuge, anche legalmente separato, dell'altra parte dell'unione civile e della persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva - Le ipotesi disciplinate al 577 co. 2, che non configurano l'ergastolo, bensì prevedono la reclusione da 24 a 30 anni, qualora il fatto sia commesso da : - il **coniuge divorziato** - l'**altra parte dell'unione civile ove cessata**, - la persona legata al colpevole da **stabile convivenza o relazione affettiva**, **ove cessata**, - il **fratello o la sorella**, - l'**adottante o l'adottato** nei casi di **adozione di maggiorenne**, - il **padre o la madre adottivi**, - il **figlio adottivo** (sempre nei casi di adozione di maggiorenne) o un **affine in linea retta**. - L'aver cagionato il fatto contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio. - QUELLE RELATIVE A **QUALITÀ PERSONALI DELL'AUTORE**: - Il fatto che l'omicidio sia cagionato da un latitante, per sottrarsi all'arresto o alla cattura. - Il fatto che l'omicidio sia cagionato dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione. - QUELLE RELATIVE ALLA **CONNESSIONE CON ALTRE FIGURE DI REATO**: - Quando il reato è compiuto per eseguirne od occultarne un altro, o per assicurare a sé o altri il profitto o l'impunità di un altro reato (c.d. nesso teleologico). - in questo caso, infatti, la violenza è **elemento costitutivo della rapina impropria**, reato di cui l'agente risponderà **in concorso con l'omicidio semplice**. - Quando l'omicidio sia compiuto in occasione della commissione di taluno di una serie di delitti: - **maltrattamenti** - **deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso** - **prostituzione minorile** - **pornografia minorile** - **violenza sessuale** - **atti sessuali con minorenne** - **violenza sessuale di gruppo** - Quando il fatto sia commesso dall'autore del delitto di atti persecutori (c.d. stalking) nei confronti della stessa persona offesa §L'ESTENSIONE DELLE CIRCOSTANZE AI CONCORRENTI DEL REATO Il **118 c.p.** prevede che le circostanze aggravanti concernenti: - i **motivi a delinquere** - l'**intensità del dolo** - il **grado della colpa** - le circostanze inerenti alla **persona del colpevole** Le altre saranno **comunicabili a ciascuno dei concorrenti**, purché da questi: - **conosciute** - **ignorate per colpa** - **ritenute insussistenti per errore determinato da colpa** - se essi invece le **ignorano incolpevolmente** o le ritengono insussistenti per **errore incolpevole**, le circostanze non potranno estendersi ai concorrenti Quanto alle **aggravanti speciali dell'omicidio**, ai sensi del 118 sono **tutte estensibili ai concorrenti** tranne: - la **premeditazione** (che riguarda l'intensità del dolo) - i **motivi abietti e futili** - la **connessione teleologica** (riguardanti i motivi a delinquere). §LE IPOTESI PRIVILEGIATE DI OMICIDIO VOLONTARIO (DOLOSO) -- L'INFANTICIDIO IN CONDIZIONI DI ABBANDONO Le ipotesi privilegiate sono dotate di una **propria cornice edittale**. L'INFANTICIDIO IN CONDIZIONI DI ABBANDONO MORALE E MATERIALE - punito al **578 c.p.** con la reclusione **da 4 a 12 anni** (n.b. per il 575 non meno di 21). In particolare è punita la **madre** che cagione la morte del **proprio neonato immediatamente dopo il parto**, o del **feto durante il parto**, quando il fatto è determinato da condizioni di **abbandono materiale e morale connesse al parto**. - La **ratio** del trattamento sanzionatorio privilegiato è **soggettiva**: si punisce meno gravemente la madre non perché la condotta sia **meno lesiva del bene giuridico vita del neonato**, ma perché il fatto è **meno rimproverabile** in ragione del **turbamento psichico ed emotivo connesso al parto ed alle condizioni di difficoltà di esso**. - - Gli elementi specializzanti sono due: - IL FATTO CHE L'OMICIDIO SIA AVVENUTO **DURANTE O IMMEDIATAMENTE DOPO IL PARTO**. In materia la dottrina concorda sull'**elasticità** con cui bisogna interpretare l'avverbio "immediatamente", avendo riguardo soprattutto alla circostanza che **perduri o meno lo stato di intenso turbamento psichico** legato al parto - LE CONDIZIONI DI **ABBANDONO MORALE E MATERIALE** IN CUI LA MADRE DEVE TROVARSI AL MOMENTO DEL PARTO. La giurisprudenza più recente afferma che tale requisito vada valutato **in senso individualizzante**, applicando la fattispecie anche quando la madre aveva **oggettivamente possibilità di ricevere aiuto** (almeno dalle istituzioni pubbliche: in sostanza, poteva andare in ospedale ed essere aiutata lì), ma si trovava in condizioni di **solitudine esistenziale** (es. una ragazza madre cacciata di casa dai genitori e lasciata dal padre del bambino) ELEMENTO PSICOLOGICO: è sufficiente anche un **dolo eventuale** (esempio della madre che, accettando il rischio della morte del figlio, lo abbandona davanti ad un convento di notte e al freddo). AGGRAVANTI: **non sono applicabili** - le aggravanti comuni del 61 - le aggravanti del 576 e 577, che possono accedere solo alla figura di **omicidio doloso ex 575**. §L'OMICIDIO DEL CONSENZIENTE Il **579** c.p. punisce con la reclusione da **6** **a 15 anni** chiunque cagiona la morte di un uomo **col consenso di lui**. LA VITA nonostante sia un bene individuale e non pubblico è considerato un **bene indisponibile** - dunque l'omicidio del consenziente **non può essere scriminato dal 50 c.p.** (consenso dell'avente diritto). La **ratio** del trattamento sanzionatorio privilegiato qui è: - **OGGETTIVA**: viene sì leso il bene vita della vittima, ma non la sua **libertà morale di disporre della sua esistenza** - **SOGGETTIVA**: il consenso rende il fatto di cagionare la morte **non un'aggressione alla vita altrui**, ma un modo estremo di **assecondare fino in fondo l'altrui volontà** L'unico **elemento specializzante** è il **consenso della vittima** alla causazione della propria morte, che però (a pena dell'**applicazione del 575**) non deve essere: - **Prestato da un minorenne** - **Prestato da un infermo di mente** o da soggetto in condizione di **deficienza psichica** per altra infermità o per **abuso di alcolici o stupefacenti** - **Estorto con violenza, minaccia, suggestione o carpito con l'inganno** Secondo la giurisprudenza il consenso deve essere: - **serio** - **senza riserve** - **esplicito e non equivoco** - **perdurante** fino al momento in cui il colpevole commette il fatto. Quanto alla **RAPPRESENTAZIONE SOGGETTIVA DEL CONSENSO**: - Se il soggetto ha cagionato la morte della vittima **ignorando che questa volesse essere uccisa**, risponderà comunque di omicidio del consenziente - - Se il soggetto ha cagionato la morte della vittima **nell'erronea convinzione che essa fosse consenziente**, secondo gli autori si applicherà il **59 co. 4** - - Anche in questo caso **non sono applicabili le aggravanti comuni** per esplicita previsione del 579, né quelle speciali riguardanti l'omicidio doloso, proprio perché riguardano tale fattispecie. §L'ISTIGAZIONE O L'AIUTO AL SUICIDIO - - **determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio** (istigazione) - ne **agevola in qualsiasi modo l'esecuzione** (aiuto). La **sola differenza** tra le fattispecie previste al **579** ed al **580** è che: In materia, gli autori sottolineano che la norma punisce con la **medesima sanzione** due condotte con un **disvalore profondamente diverso**, al punto da violare il **principio di ragionevolezza**: un conto è convincere qualcuno a suicidarsi "sfruttando ignobilmente la sua debolezza psichica o disperazione", un altro conto è **aiutare materialmente chi aveva già deciso di suicidarsi**. Come in tutte le ipotesi di responsabilità concorsuale, la punibilità del concorso è subordinata all'accertamento del **NESSO DI CAUSALITÀ** tra le condotte e la realizzazione del reato - Quando l'agente realizzi **entrambe le condotte descritte dalla norma** (istigazione e aiuto) non si configura un concorso di reati - Si discute in dottrina sulla possibilità di configurare il reato nelle ipotesi di condotte di partecipazione **in incertam personam** (l'ipotesi è quella dell'**autore di un libro che esalti il suicidio**): - ELEMENTO SOGGETTIVO: è il **dolo generico** *in materia è rilevante il caso di un soggetto, morbosamente **geloso della fidanzata**, che, di fronte alle minacce di lei di **uccidersi** se lui non avesse cambiato atteggiamento, l'aveva ripetutamente **sfidata a compiere davvero quanto minacciato**, affermando che il suicidio sarebbe stata la **soluzione migliore** ma che lei **non ne avrebbe avuto il coraggio**.* *Il soggetto, condannato ex 580 in primo grado, è stato **assolto in secondo e terzo grado** poiché:* - *le **modalità del fatto*** - *e l'**assenza di seri tentativi pregressi di suicidio*** Se, nonostante l'istigazione o l'aiuto il suicidio **non avviene**, il colpevole è punito con una **pena diminuita** (da 1 a 5 anni) Se dal tentato suicidio è derivata una **lesione grave o gravissima** si tratta di una forma di **incriminazione autonoma del tentativo**, che rende **inapplicabile** il 56 c.p. - - l'**istigazione non accolta** - quella **accolta ma non seguita dal tentativo di suicidio** - quella **accolta e seguita da un tentativo di suicidio**, ma che non sia tale da comportare **lesioni gravi o gravissime**. Infine, **LA PENA È AUMENTATA** (aggravante ad effetto comune: +1/3) se il fatto è compiuto nei confronti di: - - - - viceversa, si applica il **575** quando la vittima sia un **minore di anni quattordici**, o comunque **privo della capacità di intendere e di volere**. §LE DIVERSE FIGURE DI EUTANASIA Vi sono diversi tipi di eutanasia: - L'**EUTANASIA ATTIVA**: categoria che comprende le situazioni in cui con una **condotta positiva** (iniezione letale, colpo di arma da fuoco ecc.) viene cagionata, **su richiesta di un soggetto che versi in una situazione di intollerabile sofferenza fisica o psichica**, la sua morte. La qualificazione giuridica di tali condotte, in termini di **illiceità**, è **fuori discussione**: - - Sull'illiceità di tale condotta non ha peraltro inciso la **l. 219/2017** in materia di **consenso informato e DAT** (disposizioni anticipate di trattamento): dunque la soluzione non può che passare da una **modifica normativa**. - L'**EUTANASIA INDIRETTA**: essa si ha nelle situazioni in cui, nell'ambito della **terapia del dolore**, ad un **malato terminale** venga somministrato un **farmaco che ne lenisce il dolore**, ma che spesso ha l'effetto di **accelerare il decesso** (spesso gli oppiacei). Se è pacifica la **legittimità dell'uso degli antidolorifici**, rimane il problema di come argomentare la legittimità di condotte che prima facie integrano un **omicidio doloso**: - - L'**EUTANASIA PASSIVA DI SOGGETTO COSCIENTE**: in tale caso ci si riferisce alle ipotesi in cui un soggetto **decida consapevolmente di non sottoporsi alle cure mediche** che potrebbero allungargli la vita, preferendo **lasciarsi morire**. In tale caso non ci sono dubbi circa la **liceità e incoercibilità della scelta del malato**: IL **32 COST.**, infatti, dispone che **nessuno può essere obbligato a subire un trattamento sanitario se non per disposizione di legge** (legge che deve in ogni caso rispettare i **limiti imposti dal rispetto della persona umana**), ponendo in tal modo un rilievo decisivo in capo alla figura del **CONSENSO INFORMATO**. Inoltre, l'eutanasia passiva **consensuale** è regolata dalla l. 219/2017, che, dopo aver ribadito ancora la necessità del consenso informato, prevede la possibilità di **rifiutare i trattamenti anche preventivamente attraverso la predisposizione di DAT.** La questione tuttavia si complica quando il soggetto, sebbene sia **perfettamente lucido**, sia **impossibilitato a realizzare direttamente la propria volontà**, necessitando dell'ausilio di qualcuno che materialmente **interrompesse la prosecuzione della terapia** Se oggi la l. 219 consente di **ottenere la sospensione di qualsiasi trattamento terapeutico**, **anche salva-vita**, in passato vi sono state diverse vicissitudini giudiziali nel **caso Welby**: *il giornalista, soggetto a una **distrofia degenerativa** (patologia che lascia intatte le capacità cognitive, paralizzando a mano a mano il corpo), richiede che gli sia **sospesa la respirazione artificiale**, con la somministrazione di una **sedazione profonda** che gli eviti le sofferenze di una **morte per soffocamento**,* - *prima ai medici* - *dopo il loro rifiuto, al* ***giudice**, che tuttavia rigetta il suo ricorso in quanto, pur riconoscendo il **diritto di cui al 32 cost.**, ritiene che esso rimanga **privo di tutela giuridica** in mancanza di una disciplina ad hoc, e che dunque, in allora, l'attuazione di esso andrebbe a **contrastare con il 579 e il 580 c.p.*** *Dunque Welby chiede aiuto ad un **medico anestesista**, che esaudisce la sua richiesta:* *questi viene dunque **indagato*** - - - - L'**EUTANASIA PASSIVA DI SOGGETTO INCOSCIENTE**: prima della l. 219 era parimenti difficile valutare la legittimità della condotta di **interrompere le cure salva-vita nei confronti di un soggetto che non sia più in grado di esprimere un valido consenso**. Il caso-guida in Italia è quello di **Eluana Englaro**, ragazza di vent'anni che, nel 1992, rimane vittima di un **incidente in cui riporta un trauma encefalico e la frattura della colonna cervicale**. Dopo sette anni in tale situazione, diagnosticata come **irreversibile** da diversi esperti, il padre, **tutore legale della figlia dichiarata interdetta**, inizia una lunghissima battaglia legale, che vede **sette rifiuti da parte dei giudici**: - tre dal tribunale di Lecco - tre dalla Corte d'appello di Milano - uno dalla Cassazione. Finalmente, nel 2007 (15 anni dopo l'incidente), la Cassazione stabilisce la possibilità per il giudice di merito (rinvio alla corte d'appello) di **autorizzare la sospensione ad una duplice condizione**: La vicenda ha peraltro una coda scoraggiante: dopo il **rigetto** in Cassazione del ricorso proposto dalla **procura di Milano** avverso alla decisione della Corte d'appello che **autorizzava l'eutanasia**, il padre si mette alla ricerca di un **istituto clinico ove eseguire l'interruzione delle cure**, dato che la clinica religiosa in cui Eluana era ricoverata **rifiutava di fare l'interruzione**. Da quel momento il **governo** (Berlusconi IV) e la **maggioranza parlamentare** si dichiarano **contrari alla soluzione della magistratura** - addirittura viene varato un **dl** che **vieta la sospensione dei trattamenti salva-vita su pazienti incoscienti**, ma il Presidente della Repubblica esercita il **veto sospensivo** su di esso. Alla fine il padre trova una struttura disponibile (a Udine) ad eseguire l'eutanasia passiva. La Procura di Udine chiede infine l'**archiviazione** dell'indagine a carico della struttura e dell'equipe medica. - IL **SUICIDIO ASSISTITO**: è il caso di chi, in una situazione di **sofferenza psico-fisica estrema**, intenzionalmente **pone fine alla propria vita con l'aiuto di un'altra persona**. Tale ipotesi differisce dall'eutanasia attiva in quanto in tale caso è **lo stesso paziente a suicidarsi**. NB: mentre in **diversi paesi** la pratica è **lecita**, **in Italia tale ipotesi non è mai stata regolata** (non è nell'ambito della l. 219) e perciò veniva pacificamente **ricompresa nella fattispecie del 580**. *Il caso che ha portato all'attenzione della giurisprudenza la fattispecie è quello di **Dj Fabo** (Fabiano Antoniani), accompagnato in una **clinica svizzera**, per eseguire il suicidio assistito (**mordendo un bottone** che attiva un'iniezione letale), da un esponente politico dei Radicali, **Marco Cappato**, il quale, dopo il suicidio, si è recato **egli stesso in procura ad auto-denunciare il fatto***. *La procura chiede l'**archiviazione**:* - *secondo i magistrati requirenti l'**aiuto** di Cappato risaliva ad un **momento preparatorio del suicidio*** - *mentre il 580 punirebbe **solo l'aiuto nel momento esecutivo*** *Il Gip **rigetta la richiesta** e dunque si apre il processo:* - *avanti alla Corte d'assise, la procura **chiede nuovamente l'assoluzione**, sulla base degli stessi argomenti portati avanti al Gip* - *ed in subordine di **sollevare questione di legittimità costituzionale del 580** per contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 117 (in relazione agli artt. 2 e 8 CEDU)* *Con un **primo provvedimento**, la Corte rileva dei **profili di illegittimità costituzionale**, ma, data la delicatezza della materia (i giudici argomentano che, se si cagionasse una lacuna di tale tipo, chiunque potrebbe, per spirito filantropico o anche a pagamento, offrire **assistenza al suicidio a domicilio**)* ***rinvia di un anno la decisione della questione**, lasciando tempo al legislatore di **intervenire nel senso indicato dall'ordinanza**, e prospettando in senso contrario una pronuncia di illegittimità.* L'anno di tempo **trascorre infruttuosamente** e dunque: con la **sentenza 242/2019**, la Consulta dichiara l'**illegittimità parziale dell'art. 580**, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dalla l. 219, agevola l'**esecuzione del proposito di suicidio:** 1. **autonomamente e liberamente formatosi** (dunque si parla solo di aiuto e non di istigazione) di una persona **tenuta in vita da trattamenti artificiali** 2. affetta da una **patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ritiene intollerabili** 3. pienamente **lucida** 4. sempre che tali tre requisiti siano stati verificati da una **struttura pubblica del SSN**, previo **parere del comitato etico competente** (4). Quanto alle condotte realizzate **prima del deposito della sentenza**, occorre che (al posto della verifica della struttura pubblica e del parere del comitato etico) i requisiti siano stati **verificati in ambito medico**. Tale sentenza tuttavia non ha dissipato del tutto i dubbi: - NEL **CASO TRENTINI**, *soggetto affetto da una **grave sclerosi multipla**, accompagnato da Cappato e Mina Welby in una clinica svizzera per il suicidio assistito, il soggetto in questione (pur in presenza degli altri requisiti) **non era dipendente da macchine che ne sostenessero le funzioni vitali**:* - *nonostante ciò, la Corte d'Assise di Massa ha ritenuto comunque sussistente il requisito dei **trattamenti artificiali salvavita**, in quanto il soggetto era dipendente da **farmaci antidolorifici e antipertensivi*** §L'OMICIDIO COLPOSO Art. **589 c.p.:** chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. La rilevanza della fattispecie dell'omicidio colposo è **enorme**, soprattutto nei casi disciplinati dalle **discipline speciali** (ambito **stradale**, ambito **lavorativo** e ambito **medico**): AGGRAVANTI SPECIALI: sono previste ai commi 2 e 3 del 589: - Se il fatto è commesso con **violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro**, si applica la pena della **reclusione da 2 a 7 anni** (prima tale comma ricomprendeva anche l'aggravante riguardante la circolazione stradale, poi abrogato contestualmente all'entrata in vigore del 589 bis) - Se il fatto è commesso nell'**esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria** Il comma 4 prevede invece, per l'ipotesi di **omicidio colposo plurimo**, l'applicazione della pena che dovrebbe infliggersi per la **più grave delle violazioni commesse**, aumentata **fino al triplo** - un'ipotesi di **concorso formale di reati**, in cui però ciascuna fattispecie **resta autonoma ai fini es. della prescrizione o della procedibilità** §CIRCOLAZIONE STRADALE A causa dalla gravità del fenomeno delle **morti sulla strada** la giurisprudenza ha spesso **forzato la categoria del dolo eventuale** per qualificare in tal senso l'elemento soggettivo caratterizzante le ipotesi più gravi di incidente sulla strada (specie se cagionate da soggetti in stato alterato). Dal punto di vista **oggettivo**, in materia di circolazione stradale la giurisprudenza tende quasi sempre ad escludere che eventuali **concause dell'incidente** (es. una condotta scorretta della vittima) possano essere qualificate come **eccezionali** e dunque interrompere il nesso causale. Tale **rigore** si traduce spesso anche nell'analisi dell'elemento **soggettivo**, valutando assai severamente i **doveri incombenti sull'automobilista**. §ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA In materia, al contrario della circolazione stradale, le **intenzioni del legislatore** erano di **limitare la responsabilità penale dei medici**, visto il grandissimo numero di procedimenti penali a carico della categoria, che a loro volta avevano portato al gravissimo fenomeno della **MEDICINA DIFENSIVA**: - la prescrizione di **farmaci** e, soprattutto, **esami inutili** al (quasi) esclusivo fine di **autotutela da parte del medico**. Il primo intervento legislativo si è avuto con la **legge Balduzzi** del 2012, la quale dispone che l'esercente la professione sanitaria che **si attiene a linee guida e buone pratiche chirurgiche accreditate dalla comunità scientifica**, **non risponde penalmente per colpa lieve** (si tratta di **abolitio criminis parziale**). In materia una sentenza della Cassazione del 2013 ha chiarito due punti molto importanti: - Le linee guida **non sono vere e proprie regole cautelari**, ma servono per **orientare agevolmente le decisioni terapeutiche**: la loro **mera presenza**, dunque, **non basta ad esimere il medico dal dovere di valutare il caso concreto** - Trattandosi di **regole tecniche**, la disciplina potrà applicarsi solo nei casi di **imperizia**, e dunque non in quelli di **negligenza o imprudenza** Gli esiti della riforma furono tuttavia **modesti**: già prima di essa, infatti, il rispetto delle linee guida era un **indice importante**, se non determinante, per valutare la **presenza o meno di colpa medica**; inoltre, non era risolto il problema di **individuare le linee guida applicabili al caso concreto**. Dunque, la successiva **legge Gelli-Bianco** del 2017: - da una parte introduceva una **regolamentazione dell'iter di accreditamento ministeriale delle linee guida** (risolvendo il primo problema della legge Balduzzi) - dall'altro riformulava la colpa medica, introducendo l'art. **590-sexies c.p.** che prevede che qualora l'evento si sia verificato a causa di **imperizia** (risolto il secondo problema della legge Balduzzi), la **punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida**, ovvero, in mancanza di queste, le **buone pratiche clinico-assistenziali**, sempre che le raccomandazioni previste dalle suddette linee guida risultino **adeguate alle specificità del caso concreto**. Il modo in cui tale norme è stata scritta ha portato ad un grande **conflitto giurisprudenziale**, che per concludersi ha richiesto l'intervento delle **SS.UU.**: - LA **PRIMA DECISIONE** DELLA CASSAZIONE sul presente articolo era nel senso di considerarlo un **mero flatus vocis** (o "norma apparente" ossia **priva di ogni spazio applicativo**), posto che la norma richiedeva, per la sua applicabilità, il rispetto delle **linee guida** e l'**adeguatezza di esse al caso concreto**. Qualora siano presenti tali requisiti, argomenta la Cassazione, **non serve certo una norma specifica ad escludere la punibilità**, dato che essa è già esclusa dall'**assenza di colpa** (come posso essere in colpa se ho seguito le linee guida adeguate al caso concreto?) - UNA **SECONDA DECISIONE**, di pochi mesi successiva alla prima, afferma invece che la norma fa riferimento solo agli eventi letali che si siano verificati per imperizia **nella fase esecutiva di linee guida correttamente individuate**. Secondo tale interpretazione, la l. Gelli-Bianco è effettivamente più favorevole rispetto alla precedente, perché **non distingue tra colpa lieve e grave**. - Infine, con LA **SENTENZA MARIOTTI** (2018) intervengono le **Sezioni Unite**, che trovano un compromesso tra le due opposte sentenze: - la clausola di non punibilità è applicabile nei casi di **colpa per imperizia nella fase esecutiva delle linee guida** - rimanendo tuttavia **punibili i casi di colpa grave**, la cui esclusione dalla rilevanza penale cozzerebbe con il principio di uguaglianza-ragionevolezza È evidente che per risolvere il contrasto la giurisprudenza è stata costretta ad aggiungere in via interpretativa ben **due elementi assenti nel testo**: - la distinzione tra fase identificativa ed esecutiva delle linee guida - la distinzione tra colpa lieve e grave. Infine, durante l'**emergenza Covid-19** sono state previste due norme in favore del personale medico: - La prima erigeva un c.d. **scudo penale** in favore del **personale vaccinatore** per i fatti di cui agli artt. 589 e 590 c.p., prevedendo che non fossero punibili quando l'**uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio** ecc. (in materia la dottrina parla espressamente di **norma inutile**: non serve una norma specifica che escluda la punibilità, la quale è già esclusa dall'assenza di colpa) - La seconda escludeva la punibilità per gli stessi fatti, se commessi **nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza** - salvo che siano commessi per **colpa grave** - delle **limitate conoscenze scientifiche sul covid al momento del fatto** - della **scarsità di risorse umane e materiali** - del **minor grado di esperienza e conoscenze tecniche** del personale impiegato Più che **innovare** effettivamente l'ordinamento giuridico, dunque, tali norme hanno avuto un effetto (voluto o meno, non si sa) di **rassicurare la popolazione** NORME PLACEBO. PLURALITÀ DI AGENTI CHE INTERVENGONO NEL PROCESSO TERAPEUTICO (l'equipe medica) - - quando il comportamento colposo del terzo fosse **concretamente prevedibile dall'agente** - quando questi avesse un **dovere di vigilanza e controllo sull'operato del terzo** Nonostante ciò, la giurisprudenza è molto **rigorosa**, soprattutto quando i soggetti coinvolti sono tra loro in **rapporto gerarchico**. Infine, una tipologia di processi che acquisisce sempre più importanza è quella relativa alla responsabilità di **soggetti operanti in strutture psichiatriche**, in relazione agli atti lesivi - **della vita propria** (omicidio colposo per omissione) - **della vita altrui** (concorso colposo nell'omicidio doloso) **commessi dai pazienti affidati alle loro cure**. In materia la disciplina sul **TSO** lascia al medico **ampi margini di discrezionalità** sul difficile bilanciamento tra tutela della **collettività** e della **libertà personale del paziente**. §INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI Sul **lavoro**, gli eventi lesivi di **vita ed integrità fisica** sono soliti distinguersi in: - INFORTUNI**:** caratterizzati da una causa **violenta e istantanea** - Quanto agli **INFORTUNI SUL LAVORO**, non emergono particolari problemi sotto il profilo del **nesso causale**, quanto più sotto il profilo della **colpa**: - i maggiori problemi derivano dalla presenza di una **pluralità di soggetti** titolari di **obblighi volti a garantire la sicurezza sul lavoro**. Tale delega deve: - Risultare da **atto scritto recante data certa** - Essere in favore di un soggetto che possiede **tutti i requisiti di professionalità ed esperienza** richiesti dalla natura delle prestazioni delegate - Attribuire al delegato tutti i **poteri di organizzazione, gestione e controllo** richiesti dalla natura delle prestazioni delegate - Attribuire al delegato l'**autonomia di spesa necessaria** per l'adempimento delle funzioni delegate La delega **non esclude l'obbligo di vigilanza del datore** sul corretto espletamento delle funzioni delegate!!! È prevista possibilità di una **subdelega**, ma non oltre. **Vi sono alcuni adempimenti non delegabili**: - la **valutazione dei rischi** - la **designazione del responsabile del servizio di protezione dai rischi**. Il **rimprovero di colpa**, quando non è fondabile sulla violazione di **specifiche norme cautelari**, può essere comunque mosso a titolo di **colpa generica**, quando le **peculiarità del caso concreto** rendano **prevedibile ed evitabile** l'evento dannoso. Inoltre, quanto al datore, la giurisprudenza fonda il rimprovero sul **2087 c.c.**, che dispone che l'imprenditore deve adottare le **misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro**. Quanto infine al **concorso tra la fattispecie di omicidio colposo aggravato** e le numerose **contravvenzioni che puniscono le violazioni della normativa antinfortunistica** - esso è **pacificamente ammesso**, in virtù della **diversità del bene giuridico tutelato**. \-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-- Quanto alle questioni relative alle **MALATTIE PROFESSIONALI**, che negli ultimi anni hanno assunto una **notevole rilevanza**, specie quelle legate all'**amianto**, si pongono problemi di tipo diverso, riguardanti soprattutto il **nesso di causalità tra:** - **l'esposizione lavorativa alla sostanza tossica** - **la malattia che ha condotto alla morte della persona offesa** Il **modello di accertamento bifasico** della sentenza Franzese rende agevole l'accertamento causale delle **patologie monocausali** (o c.d. FIRMATE, come il **mesotelioma pleurico** per l'amianto, praticamente **assente** tra la popolazione comune e diffuso tra gli operai) - Quanto al nesso causale, i problemi fondamentali sono diversi: in primo luogo, qualora il soggetto sia stato esposto all'amianto lavorando per **diversi datori**, il giudice dovrà interrogarsi sull'esistenza di un **contributo causale da parte di ciascun datore**. Per fare ciò sarà necessario stabilire se il mesotelioma (e le altre malattie in questione) sia una patologia: In materia anche la dottrina scientifica si divide, e la Cassazione ha più volte sottolineato che **non spetta a lei risolvere il problema** - in quanto si tratta di una questione **di fatto** e **non di diritto** affermando tuttavia che, anche ponendo alla base della propria decisione la **legge scientifica secondo cui la patologia è dose-dipendente** - serviranno comunque le **prove che la malattia sia stata aggravata dall'ulteriore esposizione** La stessa valorizzazione dell'**effetto sinergico** è alla base di diverse **condanne** (per 589 o 590 a seconda dei casi) per il fatto di aver **cagionato tumori ai polmoni** (malattie "non firmate") a soggetti **fumatori**: in materia diverse cassazioni hanno affermato che una causa di tumore (fumo) **non esclude l'altra** (amianto), bensì esse sono **sinergiche**. Quanto alla **rimproverabilità per colpa** dell'esposizione ad una sostanza di cui al tempo (anni '70) non si conosceva la **relazione con il mesotelioma ed il tumore**, ma solo la sua capacità di provocare **altre forme patologiche** - la giurisprudenza ha ritenuto sufficiente per fondare tale rimproverabilità la conoscibilità della **generica capacità della sostanza di provocare gravi danni alla salute**. Il tema della responsabilità per esposizione a sostanze tossiche è tra i **più dibattuti in dottrina e giurisprudenza.** Nei recenti processi **Eternit** ed **Ilva** §LE IPOTESI SPECIALI DI OMICIDIO COLPOSO: L'OMICIDIO STRADALE, L'OMICIDIO PRETERINTENZIONALE E L'ART. 586 C.P. All'omicidio stradale si aggiungono altre tre ipotesi in cui l'**evento morte non voluto dall'agente** sia **riconducibile ad una condotta penalmente illecita dell'imputato**: - L'OMICIDIO PRETERINTENZIONALE (quando la morte non voluta della vittima deriva dalle **percosse o lesioni dell'agente**) - I DELITTI AGGRAVATI DALL'EVENTO (quando la morte non voluta della vittima configura un'**aggravante**) - LA MORTE (O LESIONI) COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO. Secondo la giurisprudenza precedente alle **sentenze dell'88**, tali ipotesi erano espressione del principio per cui **qui in re illicita versatur, tenetur** **etiam pro casu** (responsabilità oggettiva); QUI IN RE ILLICITA VERSATUR, TENETUR ETIAM PRO CASU: chi si trova in situazione di illiceità, è responsabile anche per il caso fortuito - Tuttavia, così non è per il caso dell'**omicidio preterintenzionale**, ove è ancora fortissima la tendenza ad imputare la morte a titolo di responsabilità oggettiva. §L'OMICIDIO STRADALE Una legge del **2016** ha introdotto l'art. **589 bis c.p.**, che punisce con la reclusione da **due** a **sette** anni chiunque cagioni per colpa la morte di una persona **con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale** (elemento specializzante rispetto al 589 semplice). L'aspetto più significativo della riforma sono le **numerose aggravanti** previste nei commi successivi, che delineano un quadro sanzionatorio **eccezionalmente duro**. - commi **2 e 3** prevedono la reclusione da **8 a 12 anni** (**minimo edittale** di molto **maggiore del massimo edittale della fattispecie base**) qualora il fatto sia stato cagionato dal soggetto **alla guida** - IN STATO DI EBBREZZA GRAVE (più di 1,5 g/l, o tra 0,8 e 1,5 g/l se si tratta di soggetti che svolgono professionalmente l'attività di **trasporto di cose o persone**) - SOTTO L'EFFETTO DI **STUPEFACENTI**; - il comma **4** prevede la reclusione da **5 a 10 anni** quando il fatto è commesso da soggetto alla guida in STATO DI **EBBREZZA PIÙ LIEVE** (tra 0,8 e 1,5g/l). - Il comma **5** estende tale sanzione ai casi in cui il fatto sia stato cagionato con VIOLAZIONI GRAVI DEL CODICE STRADALE (passaggio col rosso; sorpasso con linea continua; circolazione contromano ecc.). La pena è **aumentata** se: - il fatto è commesso da soggetto **non munito di patente** - se il veicolo è **sprovvisto di assicurazione obbligatoria**. - Il comma **8** prevede che se è stata cagionata la MORTE O LE LESIONI DI **PIÙ PERSONE**, si applica la pena per la **più grave delle violazioni commesse**, aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare i **18 anni** - Un'ulteriore aggravante è prevista dal **589-ter**, che prevede che se il conducente **si dà alla fuga**, la pena è aumentata **da un terzo a due terzi**, e non può essere **inferiore a 5 anni**. - Il comma **7** prevede invece un'**attenuante** nel caso in cui l'evento non sia stata **esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole** (la concausa può anche essere **del tutto indipendente dalla condotta della vittima**, es. un attraversamento di animali selvatici, ma non può consistere in un **atto lecito della vittima**). §L'OMICIDIO PRETERINTENZIONALE Il **584 c.p.** punisce con la reclusione da **dieci** a **diciotto anni** chiunque, con **atti diretti a commettere il delitto di percosse o lesioni** (elemento specializzante rispetto al 589: gli autori definiscono tale figura un'**ipotesi speciale di omicidio colposo**, anche se ad oggi la giurisprudenza condanna spesso ex 584 basandosi sulla responsabilità oggettiva), cagiona la morte di un uomo. L'unico altro caso in cui trova applicazione il **criterio di imputazione soggettiva della preterintenzione** è quello dell'**aborto** ("chiunque provochi l'interruzione di gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna"). Quanto al termine "**atti diretti**", esso richiama evidentemente il **56 c.p.** e, pur non essendo richiamato anche il requisito dell'**idoneità degli atti**, si ritiene comunque che per la configurazione del 584 sia necessario almeno il **tentativo di percosse o lesioni** (inteso come atto idoneo diretto in modo non equivoco a cagionare percosse o lesioni). ELEMENTO SOGGETTIVO: perché si configuri tale reato è innanzitutto necessario che l'agente **non abbia voluto la morte della vittima**, nemmeno a titolo di **dolo eventuale** (pena l'applicazione del 575). Per quanto riguarda gli ELEMENTI COSTITUTIVI della preterintenzione sono TRE LE IPOTESI RICOSTRUTTIVE: - La prima considera tale elemento soggettivo una combinazione di - **dolo** rispetto all'evento **meno grave** (lesione o percossa) - **responsabilità oggettiva** rispetto all'evento **più grave** (la morte) - La seconda, che di fatto arriva allo stesso esito della prima, prevede una combinazione tra: - **dolo** - **colpa specifica**, derivante quest'ultima dalla **violazione delle norme penali che puniscono le percosse o le lesioni** - La terza, più strettamente legata al **diniego della responsabilità oggettiva penale**, considera la preterintenzione come DOLO MISTO A COLPA GENERICA, richiedendo un coefficiente di **colpa in concreto** rispetto alla causazione della morte. Tale ipotesi è **dominante nella dottrina più recente**, mentre in giurisprudenza sono presenti **orientamenti fortemente discordanti** - (prof: l'omicidio preterintenzionale è l'**ultimo baluardo della responsabilità oggettiva**) Quanto invece ai problemi riguardanti il **COEFFICIENTE SOGGETTIVO DEL DOLO DI PERCOSSE/LESIONI**, ci si è domandati se sia sufficiente il **dolo eventuale**, o se ne sia necessario uno **diretto o intenzionale**: - - Un orientamento giurisprudenziale costante, poi, configura l'omicidio preterintenzionale **anche nelle ipotesi di** ABERRATIO ICTUS: - anche in tali casi, infatti, l'offesa cagionata all'estraneo deve essere **considerata come commessa nei confronti del soggetto che si intendeva colpire**. NB: dal momento che l'evento morte **deve risultare necessariamente non coperto da dolo** - **non si può rispondere di tentato omicidio preterintenzionale**, poiché tale fattispecie di reato è compatibile solo con **fattispecie-base a struttura dolosa** es. non esiste il "tentato omicidio colposo" Il **585**, infine, prevede alcune **aggravanti speciali dell'omicidio preterintenzionale** (valide anche per le **lesioni volontarie**): - La pena è aumentata **da un terzo alla metà** quando concorrono circostanze di cui al **576** (le aggravanti **più gravi** dell'omicidio doloso) - La pena è aumentata **fino a un terzo**: - quando concorrono circostanze di cui al **577** (quelle **meno gravi**) - oppure quando il fatto è commesso con **armi** o con **sostanze corrosive**, - oppure da **persona travisata** o da **più persone riunite** §LA MORTE COME CONSEGUENZA DI UN ALTRO DELITTO DOLOSO L'Art **586 c.p.** prevede che, quando da un **fatto preveduto come delitto doloso** deriva, quale conseguenza **non voluta dal colpevole** (altrimenti si applica il 575) la **morte o la lesione di una persona** - si applicano le **disposizioni dell'art. 83** (quelle sull'**evento diverso da quello voluto dall'agente**), ma le pene stabilite negli artt. **589 e 590 sono aumentate**. La differenza con l'omicidio preterintenzionale sta nel fatto che quando il "fatto preveduto come delitto doloso" è una **lesione o percossa**, si applicherà il 584, **altrimenti il 586** (sempre al netto della **prevedibilità**, naturalmente). ELEMENTO OGGETTIVO: la condotta presenta gli stessi requisiti di **ogni fattispecie omicidiaria** (evento morte e nesso causale) - con la peculiarità che la **condotta eziologicamente legata all'evento** deve di per sé integrare gli estremi di un **delitto doloso** (diverso da percosse e lesioni). Solitamente il **DELITTO-BASE** è la **cessione di sostanze stupefacenti**, ma vi sono numerosissimi casi diversi: la RESPONSABILITÀ EX 586 è stata affermata in relazione: - all'**estorsione** (per il suicidio di un giovane in condizioni di fragilità psichica) - al **furto con strappo** - alla **resistenza a pubblico ufficiale** (fuga spericolata in auto da cui deriva la morte degli agenti all'inseguimento) - alla **minaccia** (soggetto lancia una busta piena d'acqua nella finestra di un vecchio, che per lo spavento ha un infarto e muore) - **sequestro di persona** - **incendio doloso** ecc. ELEMENTO **SOGGETTIVO:** il 586 si applica quando la morte rappresenti una **conseguenza non voluta dal colpevole** (altrimenti si applica il 575) - ma solo quando essa sia **concretamente prevedibile ed evitabile dall'agente** (altrimenti si risponderà del solo reato-base) vedi **caso Ronci** Infine, quanto ai rapporti tra il 586 ed il delitto base, è pacifica la configurabilità di un **concorso formale eterogeneo**, come in tutti i casi di **aberratio delicti plurilesiva** (83 co. 2, ossia il caso in cui, oltre al delitto non voluto, si commette **anche quello voluto**). ABORTO L'aborto consiste nell'interruzione intenzionale della gravidanza con la conseguente morte del prodotto del concepimento. Il BENE GIURIDICO TUTELATO dai reati contro la maternità è la MATERNITÀ stessa che ricomprende sia gli interessi del nascituro che quelli della madre. Legge n.194 del 22 maggio 1978 Assicura alle donne una particolare assistenza in stato di gravidanza anche al fine di superare le cause che potrebbero indurle ad intraprenderla. ART 4 l'interruzione volontaria di gravidanza può essere concessa entro i primi 90 giorni dal concepimento, quando constino circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità verrebbero a comportare un serio pericolo per la salute fisio-psichica della donna anche in rapporto alle condizioni economiche e sociali o familiari, alle circostanze del concepimento, a prevedibili anomalie o malformazioni del concepito. PRESUPPOSTO DELL'ABORTO: la gravidanza della donna che ha: - INIZIO: con l'annidamento dell'ovulo fecondato mediante l'incontro con lo sperma maschile nella mucosa uterina - FINE: con l'espulsione del feto - La possibilità di una VITA AUTONOMA sorge con il compimento del settimo mese dall'inizio della gestazione La gravidanza deve essere interrotta PER OPERA DELL'AGENTE e non per cause naturali come: - malattia - intossicazioni materne - malformazioni ovulari La legge non indica il mezzo con cui deve essere procurato l'aborto, limitandosi a chiedere che sia cagionato dall'uomo; quindi, il mezzo può essere di qualunque tipo: L'interruzione della gravidanza deve avere per EFFETTO L'UCCISIONE DEL PRODOTTO - - MOMENTO CONSUMATIVO dell'aborto: morte del feto TENTATIVO: si verifica quando a seguito di pratiche abortive il feto non muore ABORTO CRIMINOSO, IPOTESI: 1. Art 593 bis c.p.: INTERRUZIONE COLPOSA DI GRAVIDANZA E PARTO PREMATURO COLPOSO SOGGETTO ATTIVO: sono entrambi reati comuni che possono essere posti in essere da chiunque (compresa la gestante stessa) ELEMENTO OGGETTIVO: la norma descrive 2 fattispecie di evento a forma libera: l'aborto e il parto prematuro possono essere cagionati indifferentemente: - con condotte colpose attive e omissive - con qualsiasi mezzo NB: trattandosi di reato colposo non è configurabile il TENTATIVO ELEMENTO SOGGETTIVO: le fattispecie in esame sono punibili a titolo di - COLPA GENERICA: violazione di regole di diligenza, prudenza e perizia - COLPA SPECIFICA: inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline CIRCOSTANZE AGGRAVANTI: - Ipotesi in cui il fatto sia commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro 2. Art 593-ter c.p.: PROCURATO ABORTO NON CONSENSUALE SOGGETTO ATTIVO: è reato comune, quindi può essere commesso da chiunque ELEMENTO OGGETTIVO: la norma descrive una fattispecie di EVENTO A FORMA LIBERA poiché punisce l'interruzione di gravidanza a prescindere dalle modalità utilizzate. CONSENSO: - Il MANCATO CONSENSO della donna è: ELEMENTO NEGATIVO COSTITUTIVO - Il consenso prestato dalla donna MINORE D'ETÀ / INTERDETTA deve ritenersi valido purchè in grado di intendere il significato della scelta abortiva - nella coscienza e volontà di interrompere la gravidanza - nella consapevolezza dell'assenza del consenso della gestante - MA residua una responsabilità a titolo di colpa qualora l'errore sia dipeso da colpa - Il fatto che siano derivate lesioni gravissime o gravi ai danni della donna - Il fatto che la donna sia morta - - il fatto che la donna sia minore degli anni 18 - - ad eccezione del caso in cui dall'aborto derivi la morte della gestante, in questo caso la competenza è della Corte d'assise 3. art 593-ter c.p.: ABORTO E ACCELERAMENTO DEL PARTO PRETERINTENZIONALE - l'aborto/accelerazione del parto si realizzano come CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E PROFILI PROCESSUALI: vedi quelli del punto 2 4. Art.19 legge n. 194: ILLECITA INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA In questa ipotesi la gestante è consensuale all'interruzione della gravidanza che avviene in tempi e modi difformi da quelli previsti dalla legge SOGGETTO ATTIVO: può essere chiunque (compresa la gestante che è concorrente necessario nel delitto) - NB: la fattispecie punisce anche l'AUTOABORTO: l'ipotesi di interruzione della gravidanza autoprocuratasi dalla gestante CAPITOLO II: DELITTI CONTRO L'INTEGRITA' FISICA Il **bene giuridico dell'integrità fisica** è tutelato da diverse norme incriminatrici, che tutelano sia la sua **lesione**, che la sua **messa in pericolo**. Tutte le fattispecie sono punibili solo a titolo di **dolo** - fatta eccezione per le **lesioni**, punite anche a titolo di **colpa**. §LE PERCOSSE Il **581 c.p.** punisce con la **reclusione fino a sei mesi** o la **multa fino a 309€** chiunque **percuote taluno**. Ciò al netto di due CLAUSOLE DI RISERVA, che rendono la fattispecie **residuale**. Infatti, l'articolo non si applica se: - **Dal fatto deriva una malattia nel corpo o nella mente** (in tal caso si applica il **582**, e v. sotto per l'amplissima interpretazione di malattia data dalla giurisprudenza) - La **violenza** impiegata è **elemento costitutivo** o **aggravante** di altro reato ELEMENTO OGGETTIVO: la fattispecie è di **mera condotta**: si punisce l'aver tenuto una **condotta violenta** che abbia comportato un'**intrusione nella sfera di inviolabilità altrui** - - - Normalmente le percosse cagionano una **sensazione di dolore alla vittima**; tuttavia, la dottrina **non reputa indispensabile tale requisito**, in quanto altrimenti si subordinerebbe la punibilità dell'agente alle **caratteristiche fisiche della vittima** - ma tale argomento **non è decisivo**: lo stesso pugno che configura una percossa per un palestrato può configurare un **omicidio** per un neonato, e non per questo non si punisce l'autore per omicidio, e soprattutto perché in tal modo il reato di percosse **si trasformerebbe in un reato di evento** dunque si ritiene sufficiente L'**IDONEITÀ A CAGIONARE DOLORE** DELLA PERCOSSA. - Se poi l'azione violenta è diretta ad **offendere l'onore della persona colpita**, e non le ha cagionato **alcuna sofferenza**, si ritiene applicabile la fattispecie dell'**ingiuria**. ELEMENTO SOGGETTIVO: le percosse sono punibili solo a titolo di **dolo generico**, consistente nella coscienza e volontà di **colpire il corpo della vittima in maniera idonea a cagionare dolore** (se si aderisce alla tesi suddetta). In materia di percosse, tradizionalmente esse erano reputate **non punibili nel caso dell'esercizio dello ius corrigendi** da parte dell'insegnante o del genitore - oggi, alla luce del mutamento di sensibilità in materia, sono sicuramente considerate **punibile le percosse dell'insegnante**, mentre si discute ancora su quelle del **genitore**. È pacifica la configurabilità del **tentativo**. Il reato è punibile a **querela della persona offesa** ed è di **competenza del giudice di pace** (il quale n.b. **non può applicare le pene che limitano la libertà personale**, ma solo quelle pecuniarie). §LE LESIONI PERSONALI VOLONTARIE L'art **582 c.p.** punisce con la reclusione da **sei mesi a tre anni** chiunque cagiona ad alcuno una **lesione personale** dalla quale deriva una **malattia nel corpo o nella mente**. Si tratta di **REATO D'EVENTO A FORMA LIBERA** - il momento **consumativo** è quando si verifica l'evento che danneggia l'integrità fisica La **DUPLICITÀ DEGLI EVENTI** (lesione cui segue la malattia) è **solo apparente**: infatti l'evento è unico, ed è la **causazione dell'evento-malattia** (il richiamo alle lesioni è un semplice **pleonasmo**). In materia è centrale la **nozione di malattia**, sulla quale si sono fronteggiati due orientamenti contrastanti: - L'indirizzo **meno recente** la considera come **qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo**, anche se di lieve entità e tale da **non compromettere le condizioni fisiche generali** - L'indirizzo **più recente** vede una nozione **funzionalistica** di malattia, identificandola in un **processo patologico evolutivo** accompagnato necessariamente da una **più o meno grave compromissione dell'assetto funzionale dell'organismo** (così le **SS. UU. nella sentenza Giulini** del 2009) Secondo tale ultimo indirizzo sarebbero da escludersi in sede di lesioni i danni che **non compromettono in alcun modo la complessiva funzionalità dell'organismo** (caso classico il **livido**). RESPONSABILITÀ DEL SANITARIO: per quanto riguarda **i danni estetici**, la dottrina maggioritaria li considera rilevanti **solo se concernono il viso** (ed in tal caso si applicherà il **583-quinquies**, v. sotto). ELEMENTO SOGGETTIVO: le lesioni sono punibili a titolo di **dolo generico**, anche solo **eventuale** - come in materia di **contagio da HIV** per il soggetto che, consapevole della propria sieropositività, intrattiene rapporti non protetti con il partner, contagiandolo: in materia l'imputazione costante è appunto di **lesioni dolose gravissime** mentre in passato, quando si moriva più di frequente di AIDS, c'è stata una disputa giurisprudenziale sulla configurabilità o meno del **dolo eventuale di omicidio**, per cui cfr. **il caso Lucini**). Infine, secondo gli autori (nonostante la giurisprudenza maggioritaria sostenga il contrario) il **dolo di lesioni non coincide con il dolo di percosse** - in quanto esso **deve necessariamente ricomprendere la malattia**, che è **elemento costitutivo del reato di lesioni** (a differenza delle percosse). CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE**:** la scriminante che viene invocata più di recente è il **consenso dell'avente diritto** - nei limiti del **5 c.c.**, che prevede che gli **atti di disposizione del proprio corpo** sono vietati quando cagionano una **diminuzione permanente dell'integrità fisica** - salvo ovviamente il caso in cui la condotta sia volta a cagionare un **miglioramento dello stato di salute complessivo** es. asportazione di un organo affetto da tumore o sono altrimenti **contrari alla legge**, **all'ordine pubblico** o **al buon costume** - dunque es. risponderà di lesioni chi le cagiona ad un soggetto, con il consenso di lui, per realizzare una **frode assicurativa** Il **tentativo** è pacificamente configurabile. A seconda della **gravità del danno cagionato all'integrità fisica della vittima**, il 582 e il 583 distinguono tra: - **LESIONI LIEVISSIME**: esse si configurano quando la malattia ha una **durata non superiore ai venti giorni** e **non concorrono le aggravanti di cui:** - **al 61 n. 11-octies**: delitto commesso in danno al personale sanitario a causa o nell'esercizio di tale attività - al **583** e **585**, fatta eccezione per il n. **1** e l'**ultima parte del 577** (relative agli omicidi compiuti in ambito familiare). In tal caso la pena è la **stessa della fattispecie base**, ma il delitto è **punibile a querela della persona offesa** ed è di competenza del **giudice di pace** - - **LESIONI GRAVI**: esse si configurano se dal fatto deriva: - una **malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa** - ovvero una malattia o un'**incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni** per un **tempo superiore ai quaranta giorni** - oppure se il fatto produce l'**indebolimento permanente di un senso o di un organo** (in materia bisogna **prescindere dall'uso di mezzi artificiali**: es. un pugno che fa perdere un dente è una lesione grave, perché si indebolisce permanentemente la masticazione, anche se il giorno dopo la vittima si fa impiantare un dente nuovo). - **LESIONI GRAVISSIME**: esse si configurano se dal fatto deriva: - una **malattia certamente o probabilmente insanabile** (es. AIDS) - la **perdita di un senso** - la **perdita di un arto o di un organo** - una **mutilazione che lo renda inservibile** - la perdita della **capacità di procreare** - una permanente e grave **difficoltà della favella (facoltà di parlare)** In dottrina, nonostante la **rubrica del 583** ("circostanze aggravanti") vi sono diversi sostenitori della tesi per la quale le lesioni gravi e gravissime non configurerebbero delle aggravanti del 582, bensì dei **titoli di reato autonomi**, sulla base soprattutto di due argomenti: - Tra le lesioni gravi e gravissime e quelle lievi di cui al 582 primo comma **non sussiste il rapporto di specialità** che di regola è presente tra le circostanze ed i reati (es. la **perdita di un senso** non sarebbe una malattia) - Il **585** aggrava il trattamento sanzionatorio delle lesioni volontaria o dell'omicidio preterintenzionale **nei casi previsti dagli artt. 582 e 583**: dunque il dato testuale sembrerebbe evidenziare **un'aggravante di un'aggravante**, ipotesi inedita. A tali argomenti la giurisprudenza ribatte da un lato evidenziando che **anche la perdita di un senso è una malattia**, e dall'altro considerando il dato testuale del 585 **non decisivo**. Dalla qualificazione a titolo di **circostanza** derivano tre conseguenze fondamentali: - Le lesioni gravi o gravissime **possono risultare soccombenti nel bilanciamento con eventuali attenuanti**, con conseguente applicazione della pena ex 582 - L'agente risponde di lesioni gravi o gravissime **anche quando non ha voluto l'evento ivi tipizzato**, essendo sufficiente la **prevedibilità di esso** - Non è configurabile il **tentativo di lesioni gravi o gravissime**, ma solo il tentativo di lesioni **semplici** §IPOTESI SPECIALI DI LESIONI: 583 BIS, QUATER E QUINQUIES L'art. **583-bis** sanziona le **pratiche di mutilazione e di lesione degli organi genitali femminili**: - Sono punite da **quattro a dodici anni** le pratiche di **clitoridectomia**, **escissione** e **infibulazione**, nonché qualsiasi altra pratica **con gli stessi effetti** - Sono punite da **tre a sette anni** le lesioni di **altro tipo** - Le pene sono aggravate se il fatto è commesso a danno di un **minore** o a **scopo di lucro** - Si prevede altresì un **ampliamento dei limiti di validità spaziale** della legge italiana. In materia è importante sottolineare che tali condotte non solo erano **già punibili ai sensi del 582 e 583**, ma erano punibili **più gravemente** (la lesione gravissima è punita da sei a dodici anni): - ciò evidenzia che la modifica è significativa soprattutto sotto il **profilo simbolico**. L'art. **583-quater** punisce le lesioni personali **gravi o gravissime** (se sono semplici si applica il 582) cagionate: - a **pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive** - a personale esercente una **professione sanitaria** con la reclusione da **4 a 10** (lesioni gravi) o da **8 a 16 anni** (lesioni gravissime). - Si discute se tale fattispecie configuri un'**aggravante** o un **titolo di reato autonomo**, ma quale che sia l'opzione preferibile è pacifica l'**inapplicabilità dell'aggravante comune ex 61 n. 10** (delitto commesso contro pubblico ufficiale). Il **583-quinquies** punisce la **deformazione o sfregio permanente del viso** con la reclusione da **8 a 14 anni**: - tale ipotesi era in precedenza prevista nel **583** come **lesione gravissima** è stata elevata a **figura autonoma di reato**, non solo a **scopo simbolico**, ma anche per sottrarre l'aumento di pena (peraltro **ulteriormente aumentato** rispetto ai 6-12 anni delle lesioni gravissime) dal **bilanciamento con le attenuanti**. Effetto collaterale della riforma, tuttavia, è che lo **sfregio permanente del viso realizzato a titolo di colpa** sarà punito solamente a titolo di **lesione semplice colposa** - non a titolo di **lesione gravissima colposa** (come era prima), dato che il legislatore nella recente riforma (**codice rosso**), **non ha previsto una fattispecie colposa** in materia. §RAPPORTO CON ALTRE FIGURE DI REATO E PROFILI PROCESSUALI I delitti di lesioni volontarie **concorrono con i reati che prevedono come elemento costitutivo la violenza** (conclusione pacificamente ricavata **a contrario** dal 581, la cui clausola di riserva **riguarda solo le percosse**). Secondo una costante giurisprudenza, le **lesioni aggravate ex art. 61 n. 9** (fatto commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti al pubblico servizio) **assorbono il reato di abuso d'ufficio**. Quanto ai profili **processuali**, per le lesioni volontarie è competente: - il **Tribunale monocratico** (per le lesioni **semplici o gravi** ed il **583 bis comma 2**) - **il Tribunale collegiale** (per le lesioni **gravissime** ed il **583 bis comma 1**) - la procedibilità è **d'ufficio**. La competenza è del **Giudice di pace** e si procede a **querela di parte** per le **lesioni lievissime** §LE LESIONI PERSONALI COLPOSE Il **590** punisce con la **reclusione fino a 3 mesi** o con la **multa fino a 309€** chi per colpa **cagiona ad altri una lesione personale** - se la lesione è **grave**, la reclusione va da **uno a sei mesi** - se è **gravissima** da **tre mesi a due anni** (anche l'importo delle multe sale). IL COMMA 3 prevede che, se i **fatti di cui al secondo comma** (lesioni colpose gravi e gravissime) sono commessi con **violazione delle norme antinfortunistiche**, la pena per le lesioni gravi va da **tre mesi a un anno** e per le **gravissime** da **uno a tre anni**. IL COMMA 4 prevede che, se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'**esercizio abusivo di una professione** le pene vanno rispettivamente da **sei mesi a due anni** e da **un anno e sei mesi a quattro anni**. IL COMMA 5 prevede che nel caso delle **lesioni colpose plurime** si applica la pena per la **più grave delle violazioni commesse**, aumentata **sino al triplo**, ma la pena **non può superare gli anni cinque**. Quanto ALL'**ELEMENTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO**, alla disciplina delle **lesioni colpose stradali** (590 bis) ed alle **lesioni come conseguenza di altro delitto doloso** (586), v. sopra. §PROFILI PROCESSUALI Il delitto è **punibile a QUERELA della persona offesa** - salvi i casi di **lesioni gravi o gravissime** **commesse in violazione delle norme antinfortunistiche** (con ciò si evita che il datore di lavoro faccia **pressioni sul lavoratore per evitare di essere querelato**). La competenza è del **GIUDICE DI PACE**, limitatamente alle fattispecie **perseguibili a querela di parte** - **ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale** ed alla **tutela antinfortunistica** (casi in cui è competente il **GIUDICE MONOCRATICO**). §LA RILEVANZA PENALE DEL TRATTAMENTO MEDICO ARBITRARIO Quanto alla **MEDICAL MALPRACTICE:** In questo paragrafo ci si occupa delle ipotesi in cui il medico esegue **nel rispetto delle leges artis** (sia nella fase di individuazione, sia nella fase di esecuzione di esse) un intervento **non previamente consentito dal paziente** (dunque detto **arbitrario**). - Tale pratica è certamente **illecita**, in quanto il **32 cost.** vieta **qualsiasi trattamento medico coattivo**, salvi i casi previsti dalla legge. Per converso dunque, ci sarà un'**autolegittimazione dell'attività medica** a cui il paziente consenta, data dal 32 stesso (e non meramente dal **50 c.p.** che scrimina le condotte tenute con il consenso dell'avente diritto). Ci si chiede dunque se tale pratica sia illecita solo in ambito **civilistico** o configuri una fattispecie di **lesioni**: il punto decisivo è la **nozione di malattia da adottare**: - Secondo un primo orientamento (Cass. caso **Massimo**, 1992) **qualsiasi intervento chirurgico**, anche se eseguito a **scopo di cura** e con **esito fausto**, implica necessariamente il compimento di **atti che ledono l'integrità fisica del soggetto**. Dunque, qualunque intervento non consentito dal paziente (compresi i casi in cui si è prestato il consenso ad un **intervento meno invasivo**, al netto però del **54 c.p.**) cagiona comunque una **malattia** e dunque delle **lesioni dolose** (con **dolo intenzionale**), ed eventualmente, se dall'intervento deriva la morte, un **omicidio preterintenzionale** - Secondo un diverso orientamento, avallato poi dalle **SS. UU.** nel caso **Giulini** (2008), non possono esserci gli estremi della malattia se l'intervento provoca un **miglioramento dello stato di salute complessivo del paziente**, essendo ciò estraneo alle **condotte che recano danno all'integrità fisica del soggetto passivo** proprie del 582. Nella stessa SENTENZA GIULINI è stata affermata anche l'irrilevanza penale della condotta sotto il profilo della **violenza privata ex 610 c.p.** - Vi sono tuttavia due grandi problemi riguardanti tale sentenza: - In primo luogo, non è detto che un esito terapeutico **da qualificarsi come favorevole secondo la scienza medica** (ossia considerabile come il **miglior modo per tutelare la salute del paziente**) risulti per forza tale alla luce della **soggettiva percezione che il paziente ha della propria salute** - Ci si chiede dunque se possa considerarsi "fausto" l'esito di un intervento che lede gravemente il **benessere fisio-psichico del paziente** - In secondo luogo, la Corte afferma che quando l'esito sia **univocamente infausto**, il medico possa essere imputato di **lesioni colpose** quando abbia **colposamente travalicato i limiti del consenso del paziente**. Quid iuris però del caso in cui il medico abbia proceduto **nella consapevolezza dell'assenza del consenso del paziente**: - - Per tale motivo diverse sentenze si sono poste **in contrasto con la sentenza Giulini**, affermando responsabilità a titolo di **lesioni dolose** ed **omicidio preterintenzionale** in ipotesi di **attività arbitrarie con esito infausto**. §LA RILEVANZA SCRIMINANTE DEL CONSENSO PER LE LESIONI CAGIONATE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE In questo caso, la **non punibilità** di tali condotte è fondata non tanto sul **consenso dell'avente diritto**, quanto più su una **causa di giustificazione non codificata**, la quale scrimina condotte che rientrano nell'area del c.d. **rischio consentito** (il rischio che l'ordinamento **accetta di considerare lecito in ragione del valore sociale attribuito alla pratica sportiva**). Quanto alla **portata di tale scriminante**: - Essa sarà **sicuramente sempre applicabile quando l'agente abbia rispettato le regole tecniche della disciplina sportiva** - Non sarà **mai applicabile quando il fatto sia stato compiuto a gioco fermo**, posto che il fatto può giustificare solo condotte lesive **strettamente inerenti allo svolgimento dell'attività sportiva** - Quando invece il fatto è stato compiuto **durante il gioco**, saranno da analizzare **ulteriori circostanze**: - se la violazione è **involontaria**, essa **non è punibile** (nemmeno a titolo di colpa), in quanto si resta nell'**area di rischio consentito**. - Se essa invece è **volontaria** ma **compatibile con lo spirito del gioco** (es. un fallo tattico), il soggetto risponderà **per colpa** - Se la violazione volontaria è invece **incompatibile con lo spirito del gioco** (es. una gomitata improvvisa), allora il soggetto risponderà **per dolo**, sempre che (in conformità con i principi generali, abbia **voluto il danno cagionato all'avversario**). Infine, si precisa che nella valutazione della **compatibilità o meno con lo spirito del gioco**, bisognerà valutare anche il **contesto agonistico** (partita di serie A) **o amatoriale** (allenamento della squadra del paese) in cui si verifica il fatto: - in un contesto **puramente ricreativo** non saranno compatibili con lo spirito del gioco condotte che **potrebbero esserlo in ambito agonistico** §LA RISSA Il **588 c.p.** punisce con la **multa fino a 2000** chiunque **partecipa ad una rissa**. La norma configura un **reato di pericolo** rispetto all'**incolumità individuale**, mentre il bene giuridico dell'**ordine pubblico** è tutelato solo come **conseguenza indiretta della tutela dell'incolumità individuale** (infatti **non è richiesto** che la rissa avvenga in luoghi pubblici/aperti al pubblico). Nel diritto vivente la rissa è considerata: - una **contesa violenta tra almeno tre soggetti** reato necessariamente plurisoggettivo **proprio**, perché tutti i concorrenti sono punibili - animata dalla **finalità di ledersi reciprocamente** se un gruppo aggredisce un altro **che si limita a difendersi passivamente**, non c'è rissa **nemmeno in capo agli aggressori**, che eventualmente risponderanno di **percosse/lesioni** L'interpretazione prevalente, inoltre, **non richiede il contatto fisico** (es. lancio di bottiglie o sparatoria). Quando sussistono tali requisiti, è punibile **chiunque partecipi alla rissa**, risultando **irrilevante se il soggetto dà avvio alla contesa o si inserisce nello scontro in atto**. ELEMENTO SOGGETTIVO**:** è il **dolo generico**, che **non sussiste**, come detto, se il soggetto coinvolto nella rissa **vuole solo difendersi**. LEGITTIMA DIFESA: essa generalmente in giurisprudenza si ritiene **non applicabile**, in quanto se un gruppo si limita a difendersi da un altro, **viene meno il reato stesso** - dunque ci sarà spazio per il 52 solo in **situazioni eccezionali** quando i corrissanti si trovino a dover **respingere offese del tutto imprevedibili e sproporzionate rispetto a quelle inizialmente accettate** - es. rissa inizia a mani nude ed un soggetto deve difendersi da un altro che improvvisamente tira fuori un coltello La dottrina tuttavia specifica che **non c'è incompatibilità logico-giuridica tra la rissa e la legittima difesa**, dal momento che gli ostacoli sono solo di ordine **probatorio** - ma una volta che si sia riusciti ad accettare la **destinazione degli atti di violenza dell'aggredito esclusivamente a neutralizzare l'aggressione**, nulla impedisce di riconoscere la legittima difesa dunque ci si riferisce al caso in cui un soggetto sia **aggredito da un gruppo**: questi, se risponde attivamente agendo in legittima difesa, **partecipa alla rissa**, e dunque starà a lui dimostrare di aver agito in presenza di una causa di giustificazione Il 588 co. 2 prevede i casi di RISSA AGGRAVATA: se nella rissa taluno (anche **estraneo alla rissa**) **rimane ucciso o riporta lesione personale**, la pena, **per il solo fatto della partecipazione alla rissa**, è della **reclusione da sei mesi a sei anni**. - La stessa pena si applica se l'uccisione o lesione personale avviene **immediatamente dopo la rissa ed in conseguenza di essa**. Il fatto che non solo si venga puniti più gravemente per la mera partecipazione alla rissa, ma che addirittura (secondo la giurisprudenza) **non sia necessaria nemmeno la prevedibilità in concreto dell'evento da parte dei corrissanti**, porta la dottrina a parlare di ipotesi non solo di **responsabilità oggettiva**, ma proprio di **responsabilità per fatto altrui**: - infatti per l'aggravio di pena **non serve nemmeno il nesso causale tra la condotta del corrissante e l'evento morte/lesioni**, al punto che (n.b.) **l'aggravante si applica anche al corrissante che ha subito le lesioni** (gli autori e la dottrina parlano di paradosso e cortocircuito normativo). ATTENUANTE DELLA PROVOCAZIONE: come per la legittima difesa si ritiene incompatibile §L'ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI Il **591** prevede che chiunque abbandona un **minore degli anni quattordici**, ovvero una persona **incapace di provvedere a se stessa**, per **malattia di mente o di corpo**, per **vecchiaia** o per **altra causa**, e di cui abbia la **custodia** o debba avere **cura**, è punito con la **reclusione da sei mesi a cinque anni**. - Alla stessa pena soggiace chi **abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni 18**, a lui **affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro**. Tale norma **anticipa la tutela dell'integrità fisica** dei soggetti suddetti, con un **reato di pericolo**. In particolare si ritiene che il pericolo debba essere **CONCRETO**: - di conseguenza saranno assolti soggetti che hanno abbandonato minori o incapaci in luoghi in cui era **comunque garantita un'assistenza** (es. madri che abbandonano i figli appena nati **in ospedale**). Il reato è poi **PROPRIO**: - il soggetto attivo di esso può essere soltanto colui che abbia uno **specifico dovere giuridico di custodia o cura della vittima** che può essere **originario** ma anche **derivativo**, come nel caso del **babysitter** Il REATO È **DI MERA CONDOTTA** - in quanto eventuali **conseguenze lesive dell'abbandono** rilevano come **aggravante**. - Consistendo la condotta in un **non facere**, la fattispecie è un **reato omissivo proprio**. Quanto ai **SOGGETTI PASSIVI** della norma: Nella **casistica giurisprudenziale**, poi, sono frequenti casi di imputazione dei **dirigenti od operatore di ricoveri per anziani** **o per** **soggetti affetti da disturbi psichiatrici** che vengono meno ai **doveri di assistenza contrattualmente assunti nei confronti dei degenti**. In materia c'è anche una sentenza che ha affermato che, in assenza di **esplicite indicazioni nel decreto di nomina**, l'**amministratore di sostegno non assume alcuna posizione di garanzia della vita e dell'incolumità individuale dell'amministrato**. ELEMENTO **SOGGETTIVO**: il delitto è punibile a titolo di **dolo generico** (anche solo **eventuale**), consistente nella **coscienza e volontà di abbandonare il soggetto di cui si ha cura o custodia**, in modo da esporlo **consapevolmente** ad una situazione pericolosa per la sua integrità fisica. Il reato ha NATURA **PERMANENTE**, in quanto la condotta penalmente rilevante perdura **finché non cessa il pericolo per l'incolumità del soggetto passivo**. Il **TENTATIVO** è **astrattamente configurabile** - es. madre colta nel momento in cui sta per abbandonare il figlio - ma autorevole dottrina si chiede se sia **rispettoso del principio di offensività** punire a titolo di tentativo un reato di pericolo, o se sia invece un'**eccessiva anticipazione della soglia di punibilità**. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI: Il comma **3** introduce **due aggravati ad effetto speciale**: - La pena è della **reclusione da 1 a 6 anni** se dal fatto deriva una **lesione personale** - La pena è della **reclusione da 3 a 8 anni** se dal fatto deriva la **morte** Naturalmente la pena si applica solo quando l'evento lesivo **non sia stato voluto dall'agente** (nemmeno a titolo di dolo eventuale) - altrimenti si applicheranno, ai sensi della **clausola di estensione della punibilità del 40 c.p.**, gli artt. **575/582 c.p.** (o eventualmente le ipotesi privilegiate, es. l'**infanticidio**). - In tali ipotesi il reato è di **competenza della Corte d'Assise**. Nel rispetto del principio di colpevolezza, inoltre, tali aggravanti potranno essere **rimproverate all'agente solo in presenza di una colpa in concreto** (ossia se il verificarsi delle lesioni/morte era **prevedibile in concreto**). Il comma **4** prevede UN'**AGGRAVANTE AD EFFETTO COMUNE** quando il fatto è commesso dal **genitore/figlio/tutore/coniuge/adottante/adottato**. Il reato in questione **concorre con quello di abbandono di una nave in pericolo**, a causa della **differenza di beni giuridici tutelati**. - Quanto invece al delitto di **maltrattamenti**, la Cassazione ha osservato che la **reiterata e grave carenza di cure ed assistenza ad anziani non autosufficienti** (che configura i maltrattamenti) **non integra di per sé il 591**, per il quale serve una condotta **contrastante con il dovere di cura da cui derivi uno stato di pericolo per il soggetto passivo**. §L'OMISSIONE DI SOCCORSO Il **593 co. 1 c.p.** dispone che chiunque, **trovando abbandonato o smarrito** un fanciullo **minore degli anni 10**, o un'altra persona **incapace di provvedere a se stessa**, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, **omette di darne immediato avviso all'autorità**, è punito con la **reclusione fino ad un anno** o con la **multa fino a 2500€**. Il **co. 2** prevede invece che alla **stessa pena** soggiace chi, **trovando** - **un corpo umano che sia o sembri inanimato** - una **persona ferita o altrimenti in pericolo** Analogamente al 591, l'omissione di soccorso è un **reato:** - **di pericolo rispetto al bene giuridico dell'integrità fisica** - di **mera condotta** - **omissivo proprio** La principale differenza tra le due fattispecie, che giustifica anche la **notevole diversità del trattamento sanzionatorio** sta nel fatto che l'omissione di soccorso è un **REATO COMUNE** - realizzabile **anche da soggetti che non abbiano una posizione di garanzia nei confronti del soggetto passivo** (in dottrina c'è anche chi qualifica anch'esso come reato proprio sulla base del fatto che può essere commesso solo da chi entri in **contatto sensoriale con la persona in pericolo**, ma la questione è puramente teorica e la sostanza non cambia). In materia, la **quasi totalità della casistica giurisprudenziale** ha ad oggetto la fattispecie di **omissione di soccorso di persona in pericolo**, considerato dalla giurisprudenza come una reato di **pericolo concreto** -

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