L'Imprenditore: Definizione e Caratteristiche PDF

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This document provides a detailed overview of the Italian legal definition, characteristics, and categorizations of entrepreneurs, covering various aspects such as the nature of the business activity, organizational aspects, and economic viability. It's a useful resource for students and professionals interested in Italian business law and entrepreneurship.

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**L'IMPRENDITORE: DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE** **1. Il sistema legislativo e la tipologia delle imprese** L\'art. 2082 del Codice Civile definisce l\'imprenditore come colui che esercita professionalmente un\'attività economica organizzata per la produzione o lo scambio di beni o servizi. Quest...

**L'IMPRENDITORE: DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE** **1. Il sistema legislativo e la tipologia delle imprese** L\'art. 2082 del Codice Civile definisce l\'imprenditore come colui che esercita professionalmente un\'attività economica organizzata per la produzione o lo scambio di beni o servizi. Questa definizione introduce una distinzione tra vari tipi di imprese, basata su tre criteri: - **Oggetto dell'impresa**: distingue tra imprenditore agricolo e commerciale. - **Dimensione dell'impresa**: identifica il piccolo imprenditore e, per esclusione, l'imprenditore medio-grande. - **Natura del soggetto**: distingue tra impresa individuale, società e impresa pubblica. **2. Gli statuti** Tutti gli imprenditori seguono uno statuto generale che comprende norme sull'azienda, sui segni distintivi, sulla concorrenza e sui consorzi. Gli imprenditori commerciali non piccoli sono soggetti a ulteriori obblighi, come l\'iscrizione al registro delle imprese, le scritture contabili e la disciplina del fallimento. I piccoli imprenditori, pur esercitando attività commerciale, sono esclusi da tali obblighi. **3. La nozione generale di imprenditore** Secondo l'art. 2082, l'imprenditore è colui che esercita un'attività economica caratterizzata da professionalità, organizzazione ed economicità. L'impresa consiste in una serie coordinata di atti mirati alla produzione o allo scambio di beni o servizi. **4. L'attività produttiva** L'attività imprenditoriale è finalizzata alla produzione o scambio di beni o servizi, indipendentemente dalla natura di questi ultimi. Non è impresa l'attività di mero godimento di beni preesistenti. Anche l'impresa illecita, seppur contraria alla legge, è considerata tale ai fini della tutela dei creditori, ma non beneficia delle norme a favore dell'imprenditore. **5. L'organizzazione e il lavoro autonomo** Un'attività è considerata impresa se l'imprenditore organizza fattori produttivi come lavoro e capitale. Anche senza collaboratori o strutture materiali, l\'organizzazione è un requisito fondamentale. Un'attività priva di questa organizzazione rientra nel lavoro autonomo. **6. Economicità e scopo di lucro** Un'attività è economica se è condotta in modo da coprire almeno i costi di gestione. Lo scopo di lucro non è sempre necessario: imprese pubbliche, cooperative e sociali operano senza perseguire profitto personale, ma rispettano il criterio di economicità. **7. Professionalità** L'imprenditore esercita l'attività in modo abituale, anche se stagionale. Anche un unico affare complesso può qualificare l'attività come impresa. Inoltre, può essere impresa quella volta a produrre beni o servizi destinati a uso personale. **8. Impresa e professioni intellettuali** I liberi professionisti non sono imprenditori, salvo che la loro attività sia organizzata in forma di impresa, come nel caso di un medico che gestisce una clinica. In tali situazioni si applicano sia le norme sull'impresa sia quelle relative alla professione intellettuale. L'esclusione dei professionisti dalla disciplina dell'impresa deriva da una scelta legislativa mirata a garantire un trattamento specifico per tali attività. **LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI** **[A. Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale]** **1. Il ruolo della distinzione**\ Il Codice civile distingue tra imprenditore agricolo (art. 2135) e imprenditore commerciale (art. 2195) in base all'oggetto dell'impresa.\ L'imprenditore agricolo è sottoposto solo alla disciplina generale, essendo esonerato da obblighi come: - Tenuta delle scritture contabili. - Assoggettamento al fallimento e alle procedure concorsuali. **2. L'imprenditore agricolo: attività agricole essenziali**\ La riforma del 2001 ha ampliato la nozione di imprenditore agricolo (art. 2135), includendo attività come: - Coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali. - Attività connesse, definite come operazioni che supportano il ciclo biologico vegetale o animale. **3. Le attività agricole per connessione**\ Un'attività commerciale può qualificarsi come agricola per connessione se: - **Connessione soggettiva**: l'attività è svolta dallo stesso soggetto che esercita l'attività essenziale. - **Connessione oggettiva**: l'attività connessa non prevale economicamente sull'attività agricola essenziale. **4. L'imprenditore commerciale**\ È imprenditore commerciale chi esercita attività elencate nell'art. 2195, tra cui: - Produzione di beni o servizi. - Intermediazione nella circolazione di beni. - Trasporto, attività bancaria o assicurativa, e attività ausiliarie.\ Qualsiasi impresa non qualificabile come agricola è considerata commerciale. **[B. Piccolo imprenditore e impresa familiare]** **5. Il criterio dimensionale: la piccola impresa**\ Il piccolo imprenditore è soggetto solo alla disciplina generale e non è obbligato a: - Tenere scritture contabili. - Sottoporsi a fallimento o procedure concorsuali. **6. Il piccolo imprenditore nel Codice civile**\ L'art. 2083 CC definisce piccoli imprenditori coloro che organizzano l'attività con il lavoro proprio e familiare.\ Caratteristiche: - Il lavoro proprio e familiare prevale su quello altrui e sul capitale investito. **7. Il piccolo imprenditore nella legge fallimentare**\ La legge fallimentare ha abrogato i criteri basati su reddito e capitale. La riforma del 2006 ha introdotto parametri quantitativi per definire l'esposizione al fallimento: - Attivo patrimoniale annuo ≤ 300.000 euro. - Ricavi lordi annui ≤ 200.000 euro. - Debiti ≤ 500.000 euro. **8. L'impresa artigiana**\ L'imprenditore artigiano appartiene alla piccola impresa. La legge quadro del 1985 ha: - Riconosciuto l'impresa artigiana anche alle società, purché rispettino i criteri di prevalenza. - Soggetto al fallimento se supera le soglie dimensionali. **9. L'impresa familiare**\ Definizione: un'impresa in cui collaborano il coniuge, parenti fino al terzo grado e affini entro il secondo.\ Tutela dei familiari (art. 230 bis): - Diritti patrimoniali: mantenimento, partecipazione agli utili e prelazione sull'azienda. - Poteri gestori: decisioni rilevanti adottate a maggioranza dai familiari partecipanti. **[C. Impresa collettiva e impresa pubblica]** **10. L'impresa societaria**\ Le società sono forme associative per l'esercizio collettivo dell'attività d'impresa.\ Le società commerciali sono soggette alla disciplina dell'imprenditore commerciale, ma non al fallimento se rientrano nei limiti dimensionali. **11. Le imprese pubbliche**\ Forme di attività d'impresa svolte dallo Stato o da enti pubblici: - **Società di diritto privato**: sottoposte alle regole delle società. - **Enti pubblici economici**: soggetti alla disciplina generale, ma esclusi dal fallimento. - **Imprese-organo**: attività secondarie rispetto agli scopi istituzionali. **[D. Attività commerciale di enti privati e imprese sociali]** **12. Attività commerciale di associazioni e fondazioni**\ Enti privati con fini ideali possono esercitare attività d'impresa, acquisendo la qualifica di imprenditore commerciale con obbligo di fallimento in caso di dissesto. **13. Impresa sociale**\ Caratteristiche principali: - Oggetto: produzione di beni e servizi di utilità sociale. - Scopo non lucrativo: utili reinvestiti nell'attività. - Responsabilità: limitata al patrimonio dell'organizzazione (se ≥ 20.000 euro). - Obblighi: iscrizione in apposita sezione del registro delle imprese e scritture contabili. **L\'ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI IMPRENDITORE** **[A. L'imputazione dell'attività d'impresa]** **1. Esercizio diretto dell'attività di impresa: il principio della spendita del nome**\ L'ordinamento si basa sul principio della spendita del nome, per cui gli effetti degli atti giuridici ricadono sul soggetto il cui nome è stato utilizzato nel traffico giuridico. Pertanto, quando gli atti d'impresa sono compiuti tramite rappresentante, l'imprenditore è considerato il rappresentato, non il rappresentante. **2. Esercizio indiretto dell'attività d'impresa: l'imprenditore occulto** - **Il fenomeno**: Si verifica quando l'attività è formalmente attribuita a un soggetto (imprenditore palese o prestanome), ma è gestita da un altro (imprenditore occulto o dominus), che trae tutti i guadagni. Questo espediente è usato per aggirare divieti legali o per limitare il rischio d'impresa al patrimonio personale. - **I pericoli per i creditori**: Quando il prestanome è nullatenente o una società di comodo, i creditori subiscono un danno, poiché non possono soddisfare i loro crediti sul reale dominus. - **La teoria dell'imprenditore occulto**: Questa teoria sostiene che chi dirige di fatto l'impresa risponde delle obbligazioni, ma tale collegamento tra potere e responsabilità è smentito dai princìpi delle società di capitali. Pertanto, nel nostro ordinamento, il dominio di fatto non è sufficiente per acquisire la qualità di imprenditore. - **L'impresa fiancheggiatrice**: La giurisprudenza reprime l'abuso del prestanome qualificando come attività d'impresa autonoma le ingerenze del socio di comando. Se sono soddisfatti i requisiti dell'art. 2082 CC, il socio abusante è considerato titolare di un'impresa commerciale e risponde personalmente per i debiti contratti. **[B. Inizio e fine dell'impresa]** **3. L'inizio dell'impresa: il principio di effettività**\ La qualità di imprenditore si acquisisce con l'effettivo avvio dell'attività d'impresa, dimostrato dal compimento di atti organizzativi che manifestano uno stabile orientamento verso un fine produttivo. **4. La fine dell'impresa: la cancellazione come condizione necessaria**\ La cessazione dell'impresa richiede la cancellazione dal registro delle imprese, accompagnata dalla disgregazione del complesso aziendale. Senza tale disgregazione, il termine annuale per la dichiarazione di fallimento non decorre. **[C. Capacità e impresa]** **5. Incapacità e incompatibilità** - **Capacità**: Si acquisisce con la maggiore età e si perde con interdizione o inabilitazione. - **Incompatibilità**: Divieti riguardano specifici uffici o professioni (es. avvocati, notai). La loro violazione non impedisce l'acquisizione della qualità di imprenditore ma comporta sanzioni. **6. L'impresa commerciale degli incapaci** - **Inizio**: I minori, gli interdetti e gli inabilitati non possono avviare nuove imprese. - **Continuazione**: È consentita solo se l'impresa preesistente è utile e l'attività è autorizzata dal tribunale. - **Poteri in caso di autorizzazione**: - Il rappresentante legale del minore o dell'interdetto può compiere atti d'impresa. - L'inabilitato può esercitare l'impresa con l'assistenza del curatore. - Il minore emancipato può iniziare o continuare un'attività d'impresa con autorizzazione del tribunale. - Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può agire liberamente salvo diversa disposizione del giudice tutelare. **STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE** L'imprenditore commerciale è soggetto a uno statuto speciale che comprende una disciplina comune a tutti gli imprenditori (statuto generale) e norme specifiche per le imprese commerciali (statuto speciale). **[A. Pubblicità legale]** **1. Pubblicità delle imprese commerciali e registro delle imprese** - **Funzione**: Garantire la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni relative alle imprese. - **Registro delle imprese**: Strumento di pubblicità legale istituito presso le camere di commercio, articolato in una sezione ordinaria e tre sezioni speciali. **2. Iscrizione e relativi effetti** - **Sezione ordinaria**: - *Efficacia dichiarativa*: L'atto iscritto si presume conosciuto dai terzi. - *Efficacia costitutiva*: L'iscrizione è necessaria per la produzione degli effetti giuridici (es. costituzione di società di capitali). - *Efficacia normativa*: L'iscrizione condiziona l'applicazione di regimi giuridici specifici. - **Sezione speciale**: Ha funzione di certificazione anagrafica e pubblicità notizia; per gli imprenditori agricoli produce anche effetti di pubblicità legale. **[B. Scritture contabili]** **3. Obbligo di tenuta** - **Definizione**: Documenti che rappresentano gli atti d'impresa, la situazione patrimoniale e i risultati economici. - **Soggetti obbligati**: Tutti gli imprenditori commerciali, eccetto i piccoli imprenditori. **4. Scritture contabili obbligatorie** - **Principio generale**: L'imprenditore deve tenere il libro giornale, il libro degli inventari e conservare la corrispondenza commerciale. - *Libro giornale*: Registro cronologico-analitico delle operazioni. - *Libro degli inventari*: Registro periodico-sistematico che include il bilancio annuale (stato patrimoniale e conto economico). - **Altri registri**: Libri come il libro mastro, cassa, magazzino e quelli previsti dalla normativa tributaria e lavoristica. **5. Regolarità e efficacia probatoria** - **Formalità**: Le scritture devono seguire norme di contabilità ordinata e essere conservate per 10 anni. - **Sanzioni**: Scritture irregolari non possono essere utilizzate come prova a favore dell'imprenditore, che può incorrere in sanzioni penali. - **Prova**: Possono essere utilizzate dai terzi contro l'imprenditore; a favore dell'imprenditore solo in casi specifici. **[C. Rappresentanza commerciale]** **6. Ausiliari dell'imprenditore commerciale** - Collaboratori interni (stabilmente inseriti) o esterni (su base contrattuale). **7. L'institore** - **Definizione**: Preposto all'esercizio dell'impresa o di una sua parte. - **Obblighi**: Tenuta delle scritture contabili e adempimenti d'iscrizione al registro delle imprese. - **Poteri**: - *Rappresentanza sostanziale*: Compiere atti pertinenti all'impresa, salvo limitazioni pubblicate. - *Rappresentanza processuale*: Agire o essere convenuto in giudizio per atti legati all'impresa. **8. I procuratori** - **Definizione**: Ausiliari con poteri limitati a determinati settori operativi. - **Differenze rispetto agli institori**: - Non hanno rappresentanza processuale. - Non soggetti a obblighi di iscrizione e tenuta di scritture contabili. **9. I commessi** - **Definizione**: Ausiliari con mansioni esecutive o materiali. - **Poteri**: Rappresentanza limitata, con eventuali restrizioni opponibili ai terzi solo se rese note. **L'AZIENDA** **1. La nozione di azienda. Organizzazione ed avviamento** - **Definizione**: L'azienda, secondo l'art. 2555, è un insieme di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. - **Beni aziendali**: Solo i beni effettivamente destinati all'attività d'impresa fanno parte dell'azienda; i beni personali dell'imprenditore sono esclusi. - **Unità funzionale**: L'azienda è caratterizzata da un'organizzazione coordinata di beni destinati a un fine produttivo specifico. - **Rilievo economico**: L'organizzazione conferisce all'azienda la capacità di creare valore superiore rispetto ai beni presi singolarmente; questo valore aggiunto si chiama *avviamento*. - **Avviamento**: - **Oggettivo**: Legato a fattori stabili anche con un cambio di titolare. - **Soggettivo**: Dipendente dalle capacità dell'imprenditore di sviluppare e mantenere la clientela. **2. La circolazione dell'azienda. Oggetto e forma** - **Oggetto**: L'azienda può essere oggetto di atti di disposizione (vendita, donazione, conferimento, ecc.) e di diritti reali o personali (usufrutto, affitto). - **Trasferimento**: - Deve essere distinguibile dal trasferimento di singoli beni aziendali, con applicazione delle norme sulla circolazione aziendale. - Anche un insieme di beni organizzati per un'attività d'impresa può essere considerato trasferimento d'azienda. - **Forma negoziale**: - Contratti validi solo se rispettano le forme previste dalla legge (ad substantiam o ad probationem). - Per imprese registrate è necessaria la prova scritta e la pubblicità nel registro delle imprese. **3. La vendita dell'azienda. Il divieto di concorrenza dell'alienante** - **Divieto di concorrenza**: - Chi vende un'azienda deve astenersi, per massimo cinque anni, da attività che possano sottrarre clientela all'acquirente. - Il divieto tutela l'acquirente garantendo il godimento dell'avviamento, bilanciando la libertà economica del venditore. - Le parti possono estendere il divieto ad attività non concorrenziali, senza limitare totalmente l'attività del venditore. - **Durata**: Non può essere né ampliata né ridotta oltre i limiti legali. **4. Successione nei contratti aziendali** - **Subingresso automatico**: L'acquirente subentra nei contratti in corso, salvo diversa pattuizione tra le parti. - **Ruolo del terzo contraente**: - Il suo consenso non è necessario per il trasferimento. - Può recedere entro tre mesi se dimostra giusta causa legata all'affidabilità dell'acquirente. - **Contratti personali**: Non seguono la disciplina generale; servono pattuizioni specifiche e consenso del contraente ceduto. **5. Crediti e debiti aziendali** - **Crediti**: - Con la registrazione del trasferimento, i crediti aziendali passano al nuovo titolare senza notifica al debitore. - Il debitore è liberato se paga in buona fede al venditore. - **Debiti**: - L'alienante rimane obbligato se il creditore non acconsente alla liberazione. - L'acquirente risponde in solido per i debiti aziendali risultanti dai libri contabili (e per i debiti di lavoro anche se non registrati). - Le imprese agricole seguono regole diverse. **6. Usufrutto e affitto dell'azienda** - **Usufrutto**: - Conferisce al usufruttuario il diritto di gestione e disposizione dei beni aziendali, con obblighi di mantenere l'azienda operativa. - L'inventario iniziale e finale regola eventuali differenze in denaro. - **Affitto**: - Soggetto a regole simili all'usufrutto. - **Divieti e successioni**: - Si applicano il divieto di concorrenza e la successione nei contratti aziendali. - La responsabilità per i debiti aziendali rimane al nudo proprietario o al locatore. **LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA** **1. Concorrenza perfetta e monopolio** **Il modello ideale di mercato**\ La concorrenza perfetta è il modello ideale di mercato, caratterizzato da: - Numerose imprese in competizione, senza capacità di influenzare i prezzi. - Mobilità totale di fattori produttivi e consumatori. - Assenza di ostacoli per nuovi operatori. - Libertà di competizione priva di accordi restrittivi.\ Questo modello incentiva la riduzione dei costi e prezzi, il progresso tecnologico e l\'efficienza produttiva. **La realtà**\ Nella pratica, la concorrenza perfetta è limitata da: - Distribuzione irregolare delle risorse. - Mancanza di capitali adeguati. - Scarsa mobilità della manodopera. - Deficit infrastrutturali e di comunicazione.\ Questi fattori favoriscono oligopoli o monopoli, con poche grandi imprese che controllano il mercato. **Il sistema italiano**\ Il principio di libertà di concorrenza (art. 41 Cost.) consente: - Limitazioni per \"utilità sociale\" e monopoli legali (art. 43 Cost.). - Accordi limitativi, purché non sacrifichino la libertà economica (art. 2596). - Repressione degli atti di concorrenza sleale (artt. 2598-2601). **2. Legislazione antimonopolistica** **Disciplina italiana e comunitaria**\ L\'obiettivo è preservare la concorrenza e reprimere pratiche anticoncorrenziali, garantendo mercati equi. In Italia, l\'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato vigila, adotta provvedimenti e infligge sanzioni. **Singole fattispecie** - **Intese restrittive della concorrenza**: Accordi tra imprese per limitare la libertà di azione, vietati se alterano significativamente il mercato. - **Abuso di posizione dominante**: Non è vietato possedere una posizione dominante, ma è proibito abusarne imponendo prezzi elevati, limitando la produzione o discriminando condizioni contrattuali. - **Concentrazioni**: Operazioni per aumentare la quota di mercato. Lecite se non distorcono stabilmente la concorrenza; devono essere comunicate alle autorità se superano determinate soglie di fatturato. **3. Limitazioni della concorrenza** **Limitazioni pubblicistiche e monopoli legali**\ La libertà di concorrenza è subordinata all\'utilità sociale. Monopoli pubblici possono essere istituiti in settori di rilevanza vitale (energia, servizi essenziali). **Limitazioni convenzionali**\ Accordi restrittivi tra privati sono ammessi se: - Provati per iscritto. - Limitati in durata (massimo 5 anni). - Circostritti a specifiche zone o attività. **4. Concorrenza sleale** **Libertà di concorrenza e regole di correttezza**\ La concorrenza deve rispettare i principi di correttezza professionale. Atti idonei a danneggiare le imprese sono repressi e sanzionati, anche senza dolo. **Atti di concorrenza sleale** - **Confusione**: Uso di nomi, segni o imitazioni servili che creano confusione con prodotti concorrenti. - **Denigrazione e appropriazione di pregi altrui**: Diffamazione dei concorrenti o attribuzione indebita di qualità non proprie. - **Altri atti sleali**: - Pubblicità ingannevole. - Concorrenza parassitaria (imitazione sistematica). - Dumping (vendita sottocosto per eliminare concorrenti). - Storno di dipendenti qualificati con mezzi scorretti. **Pubblicità comparativa**: Ammessa se rispetta i limiti di legge. **I CONSORZI FRA IMPRENDITORI** **1. Nozione e tipi** **Nozione**\ Secondo l\'art. 2602 del Codice Civile, il contratto di consorzio consente a più imprenditori di creare un\'organizzazione comune per disciplinare o svolgere determinate fasi delle loro imprese. **Tipologie di consorzi** - **Consorzi anticoncorrenziali**: Limitano la reciproca concorrenza tra imprenditori che svolgono la stessa attività. - **Consorzi di coordinamento**: Coordinano lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. **Attività interna ed esterna** - **Consorzi con attività interna**: Regolano i rapporti tra i consorziati e controllano il rispetto degli accordi. - **Consorzi con attività esterna**: Prevedono un ufficio comune per gestire attività con terzi nell'interesse delle imprese consorziate. **2. Il contratto di consorzio e l\'organizzazione consortile** **Parti, forma e contenuto** - Riservato agli imprenditori. - Deve essere stipulato per iscritto. - Contiene indicazioni specifiche. **Durata** - Liberamente stabilita dalle parti. - In assenza di accordi, il contratto dura dieci anni. **Ammissione di nuovi consorziati** - Contratto aperto: nuovi imprenditori possono aderire senza il consenso unanime degli attuali consorziati. - Il trasferimento dell'azienda comporta l'automatico subentro dell'acquirente, salvo esclusione per giusta causa deliberata dagli altri consorziati. **Recesso ed esclusione** - Il consorzio può sciogliersi per recesso di un consorziato o per esclusione decisa dagli altri. **Organizzazione consortile** - **Assemblea**: Organo deliberativo composto da tutti i consorziati. - **Organo direttivo**: Gestisce ed esegue le attività consortili. **3. I consorzi con attività esterna** **Caratteristiche aggiuntive** - **Pubblicità legale**: Obbligatoria per garantire trasparenza. - **Fondo consortile**: Patrimonio comune destinato a sostenere le obbligazioni del consorzio. **Obbligazioni consortili** - **Obbligazioni assunte in nome del consorzio**: I creditori possono rivalersi solo sul fondo consortile. - **Obbligazioni per conto di singoli consorziati**: Responsabilità solidale tra il consorziato interessato e il fondo consortile. - In caso di insolvenza del consorziato, il debito si ripartisce tra gli altri consorziati in proporzione alle loro quote.

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