Non Autosufficienza: Guida Pratica PDF

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Questo documento fornisce una panoramica sulla non autosufficienza, disabilità e invalidità, spiegando le diverse tipologie di menomazioni e le relative leggi italiane. Vengono descritte le procedure per il riconoscimento dell'invalidità civile e i relativi benefici.

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LA NON AUTOSUFFICIENZA 1. Non autosufficienza, disabilità, invalidità ed handicap Le parole chiavi Le parole chiave di questo modulo sono: Svantaggio; Menomazione: si definisce tale la perdita totale o un’anormalità di una struttura o di una funzione anatomica, fisiologica o psicologica. Invalidi...

LA NON AUTOSUFFICIENZA 1. Non autosufficienza, disabilità, invalidità ed handicap Le parole chiavi Le parole chiave di questo modulo sono: Svantaggio; Menomazione: si definisce tale la perdita totale o un’anormalità di una struttura o di una funzione anatomica, fisiologica o psicologica. Invalidità: è una riduzione della capacità di lavorare a seguito di una menomazione. Disabilità:è qualsiasi limitazione della capacità di inserimento sociale conseguente ad una menomazione (regolata dalla legge 104\92). Handicap: si intendono, invece, le difficoltà di inserimento sociale che derivano da una menomazione. Non autosufficienza. Ma cos’è la disabilità? Per disabilità si intende la condizione di chi, a seguito di una o più menomazioni, ha una capacità di interazione con l’ambiente sociale che è considerata ridotta rispetto a ciò che si intende quando ci si riferisce alla “norma”; ↪questa condizione rende il “disabile” meno autonomo nello svolgere le attività quotidiane e, spesso, in condizioni di svantaggio nel partecipare alla vita sociale. e cos’è la non autosufficienza? La non autosufficienza, invece, è una situazione patologica diagnosticata che interferisce sull’individuo, limitandone la vita di relazione, sociale e lavorativa. Si definisce, solitamente, come l’incapacità di mantenere una vita indipendente e di svolgere le comuni attività quotidiane, a causa della mancanza di energie e dei mezzi necessari per soddisfare le proprie esigenze. La valutazione della non autosufficienza coinvolge molteplici aspetti della vita di una Persona, tra i quali rientrano la salute fisica, la salute mentale, la condizione socio- economica e la situazione ambientale. La presenza di una diagnosi di non autosufficienza implica, per queste ragioni, una modificazione nell’organizzazione della vita ed il sopraggiungere di nuove necessità, sia per chi sta male che per chi se ne prende cura. Le leggi fondamentali 1. Una delle leggi fondamentali in tema di disabilità è la Convenzione ONU sui diritti delle Persone con disabilità del 2006 (ratificata tramite la legge 18 del 3\03\2009), oltre ovviamente agli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana, ai quali si affiancano anche il 24 ed il 32 (al quale si collega anche la legge 833\1978, con la quale nasce il Servizio Sanitario Nazionale). 2. Fondamentale è, sicuramente, anche la Legge Basaglia (180\1978). «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.» (Articolo 2 della Costituzione) «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della Persona umana el'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.» (Articolo 3 della Costituzione) «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi» (articolo 24 della Costituzione) «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge. La legge non può, in nessun caso, violare i limiti imposti dal rispetto della Persona umana.» (Articolo 32 della Costituzione ) La normativa sulla disabilità ❖ La legge 118\1971 riconosce l’invalidità civile. Secondo quanto stabilito da essa, appunto, rientravano in questa condizione le Persone con menomazioni fisiche, intellettive o psichiche con una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo (33%). ❖ La legge 18\1980 riconosce l’indennità di accompagnamento. ❖ La legge 80\2006 stabilisce che, in caso di malattia oncologica, il soggetto abbia la possibilità di godere di un iter accelerato per tutte le procedure di riconoscimento\verifica dell’invalidità civile, proprio per la condizione di ancora maggiore vulnerabilità in cui si trova. ❖ La legge 104\1992 riconosce lo stato di handicap: - nel quale rientrano tutte le Persone che presentano una minorazione fisica, psichica, sensoriale stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di difficoltà a livello lavorativo. - La minorazione deve essere tale da determinare un processo di svantaggio. - L’articolo 3, comma 1 e 3 della legge in oggetto afferma che «È Persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. […] Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume una connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei Servizi pubblici.» l’invalidità civile è una condizione che viene riconosciuta dall’ordinamento giuridico italiano tramite la l. 118\1971 e rappresenta un requisito fondamentale per accedere a determinate prestazioni economiche e\o sociosanitarie che vengono erogate dallo Stato Italiano. Viene considerato invalido civile “chiunque, residente in Italia, abbia un’età compresa tra i 18 e i 65 anni ed una riduzione funzionale conseguente ad una menomazione permanente, stabilizzata o progressiva, di tipo fisico o sensoriale o mentale o psichica, e causa di difficoltà nell’espletamento dell’attività lavorativa e nella vita di relazione”. La menomazione permanente deve essere certificata da organi riconosciuti come competenti dallo Stato e predisposti alla diagnosi (ed alla conseguente certificazione) di queste condizioni. Ciò che si certifica, affinché possa portare al riconoscimento di un’invalidità civile deve provocare una minorazione ed un danno funzionale. È fondamentale che la patologia che si certifichi come invalidità civile non rientri inaltre forme di accertamento , per questo non rientrano nell’invalidità civile gli invalidi di guerra, quelli da lavoro o da servizio, così come i ciechi ed i sordi. Per esercitare i diritti che spettano alla Persona ritenuta “disabile” è necessario ottenere il riconoscimento della condizione invalidante. L’invalidità si riscontra dal punto di vista medico legale, mentre la disabilità da quello medico-sociale. l’iter di riconoscimento L’iter da seguire per il riconoscimento dell’invalidità civile , stabilito dalla legge 102\2009 si 4 suddivide in diverse fasi: 1) La certificazione della patologia invalidante; in questa fase bisogna recarsi da un medico, che deve essere abilitato alla compilazione online (tramite il modulo digitale predisposto dall’INPS) del certificato medico introduttivo, affinché sia attestata la patologia presumibilmente invalidante. 2) La domanda di accertamento dell’invalidità e delle altre minorazioni civili, dell’handicap (secondo la legge 104\92) e della disabilità (legge 68\99), da presentare all’INPS in via telematica entro trenta giorni; questa può essere presentata personalmente dal diretto interessato, oppure tramite un Servizio prestato appositamente da un Patronato od un’Associazione di categoria. 3) La convocazione: in questo caso colui che richiede il riconoscimento dell’invalidità (o colui per il quale la si richiede, nel caso fosse minorenne od incapace) viene convocato per essere sottoposto ad una visita medica presso la Commissione ASL integrata da un medico dell’INPS, nella data che sarà comunicata per tempo. È necessario presentare alla commissione tutti i certificati di cui si è in possesso. La commissione può essere una Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) oppure una Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) a seconda di quelle che sono le indicazioni presentate nella domanda di accertamento e del tipo di menomazione che si certifica, anche in relazione all’età. Il tempo massimo tra la presentazione della domanda e l’erogazione del certificato è di 4 mesi. l’aggravamento e la revisione A seguito di questo iter (ed a seguito dell’ottenimento del riconoscimento dell’invalidità civile o dell’handicap) può essere richiesto un aggravamento. ⬍ In questo caso, la richiesta può essere presentata non appena si riceve il verbale dell’ultima visita medica effettuata qualora si ritenesse che sia stata riconosciuta una percentuale troppo bassa o si fosse verificato, in poco tempo, un aggravamento della condizione. Il riconoscimento dell’aggravamento segue lo stesso iter elencato sopra. Se è in atto un ricorso al riconoscimento dell’invalidità [vedi dopo], prima di poter presentare richiesta di aggravamento è necessario attendere la conclusione dello stesso. Bisogna considerare che l’invalidità civile (o l’handicap) può anche essere riconosciuta come una condizione temporanea (ossia per un periodo di tempo limitato). ↪ In queste situazioni, alla scadenza del periodo indicato, l’interessato sarà riconvocato dall’INPS per la visita di revisione da parte della commissione medico-legale. Fino ad eventuale diversa valutazione, ossia fino a quando non viene dichiarata la revoca dell’invalidità\handicap, vengono mantenuti tutti benefici e le prestazioni riconosciute in precedenza. La commissione emette sia dei verbali integrali nei quali si leggono tutti i dati sensibili, sia delle versioni ridotte nelle quali è riportata solo la valutazione finale della commissione. il ricorso giudiziarioNel caso in cui, a seguito della richiesta da parte dell’interessato o di un suo rappresentante (non necessariamente legale, anche un operatore del patronato che riceva mandato di rappresentanza), non si riuscisse a giungere al riconoscimento da parte della commissione medico-legale predisposta, viene ammesso il ricorso giudiziario. ⬇ Esso deve essere presentato entro 180 giorni e l’INPS è il solo legittimato passivo alle operazioni peritali che dovessero essere disposte, un medico INPS ha il diritto (ed il dovere) di partecipare. A seguito di presentazione del ricorso non è prevista la possibilità di presentare una seconda istanza di accertamento\aggravamento, come stabilito dalla circolare INPS n. 131 del 28\12\2009. Se si contesta il giudizio della commissione medica è possibile presentare un ricorso entro sei mesi dall’emissione del verbale. ↪ In questo caso è necessaria l’assistenza da parte di un legale del patronato, di un’associazione di categoria o del diretto interessato ed è previsto un onere economico in capo al ricorrente. i benefici in relazione alla percentuale Il requisito minimo per il riconoscimento dell’invalidità civile è quello di essere affetti da malattie e\o menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica ed intellettiva, che riducano la capacità lavorativa della Persona in misura non inferiore ad un terzo (quindi la menomazione deve ridurre la capacità dell’individuo in misura superiore al 33%). I minori percepiscono un’indennità mensile di frequenza (circa 300 euro): La domanda si presenta secondo lo stesso iter che c’è da seguire per il riconoscimento dell’invalidità civile degli adulti. Non viene prevista la definizione di una percentuale dell’invalidità fino a quando il minore non abbia terminato il proprio sviluppo corporeo. È noto, infatti, come possano verificarsi dei ritardi nello sviluppo causati da natura biologica, senza che si cada necessariamente nella patologia. È per questo che al compimento della maggiore età è prevista, d’ufficio, la revisione. l’invalidità per patologia oncologica Nel caso in cui l’invalidità civile fosse riconosciuta per una patologia oncologica, le percentuali si riducono a tre: 1) 11%: Riconosciuto per tutte le neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale. 2) 70%: Riconosciuto per tutte le neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale. 3) 100%: Riconosciuto per tutte le neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole, nonostante asportazione chirurgica. Il malato affetto da una patologia oncologica, oltre al trattamento terapeutico, ha anche particolari esigenze di tipo giuridico ed economico ed ha il diritto di ricevere delle tutele che gli permettano di vivere più dignitosamente. l’iter di riconoscimento Per essere collocati in una di queste categorie, e per ottenere le conseguenti agevolazioni, sarà necessario fare domanda di riconoscimento dello stato di invalidità e di handicap, presentandola all’ufficio invalidi dell’ASL di residenza. ⬇ Se, oltre all’invalidità civile, si vuole usufruire dei benefici previsti dalla legge sull’handicap (legge 104\1992) è consigliabile indicarlo nella stessa domanda. Con la legge 80\2006 lo Stato italiano ha disposto un iter di accertamento accelerato a caricodella commissione medica dell’ASL in caso di malattia oncologica: - Questo iter prevede che la visita medica debba essere effettuata entro 15 giorni dalla data della domanda e gli esiti dell’accertamento dovranno essere immediatamente produttivi dei benefici e di tutti gli effetti che da essi conseguono. - Se, a causa della malattia, si hanno problemi di deambulazione o non si è più autonomi nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana si può richiedere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, il cui riconoscimento è automatico nel caso in cui il soggetto presenti la necessità di sottoporsi a chemioterapia. - Naturalmente, in quest’ultimo caso, l’erogazione del beneficio avverrà per periodi molto brevi, limitatamente al tempo necessario per l’effettuazione delle stesse terapie e sulla base di quelli che sono gli effetti debilitanti del trattamento chemioterapico. Una volta che è stato emesso il verbale di riconoscimento dell’invalidità civile, il richiedente deve presentarsi presso il patronato per compilare il modulo AP, inerente alle prestazioni economiche. Queste prestazioni possono anche avere carattere retroattivo. È prevista la possibilità di continuare a lavorare anche mentre si riceve il contributo di accompagnamento, che dopo i 65 anni di età viene automaticamente trasformato in una pensione. 2. La tutela lavorativa del disabile I diritti del lavoratore disabile I diritti del lavoratore disabile (e dei suoi familiari) integrano e vanno a sommarsi a quelli spettanti a tutti i lavoratori, di conseguenza offrono, esattamente come l’invalidità civile, un supporto maggiore a Persone che non godono delle stesse possibilità delle altre (in quanto si trovano in situazioni di difficoltà), al fine di porle in una condizione di uguaglianza rispetto a coloro che godono di una situazione psicofisica e sociale “normale”. ↳ Questa particolare categoria di diritti riguarda, nello specifico, i permessi lavorativi, i congedi speciali, il lavoro notturno, il prepensionamento per i lavoratori disabili e la precedenza nell’assegnazione della sede di Lavoro. il collocamento obbligatorio o mirato Per varie imprese private (in particolare, quelle che assumono più di 15 dipendenti) e per tutti gli Enti pubblici vige l’obbligo di assumere un determinato numero di Persone (quota di riserva) con invalidità superiore al 45% e sino al 100% che siano iscritte nelle liste speciali di collocamento 9 obbligatorio (anche detto mirato). È ovvio che il questo numero viene individuato in misura proporzionale rispetto alle dimensioni dell’impresa di riferimento e, quindi, non è possibile fornire un numero preciso, siccome esso varia anche a seconda delle prerogative di una determinata azienda. Il datore di lavoro non ha la facoltà di chiedere al disabile delle prestazioni lavorative che non siano compatibili con la sua condizione. ↪ Il medico del lavoro ha, a questo proposito, il compito di incontrare il lavoratore disabile per arrivare ad emettere una certificazione in cui sia indicato esattamente ciò che la disabilità del lavoratore gli permette di fare o non fare. Il lavoratore disabile licenziato a seguito della necessità, da parte dell’impresa, di ridurre il personale o, in altri casi, in presenza di un giustificato motivo oggettivo, ha diritto ad essere reintegrato qualora, al momento della cessazione del rapporto di lavoro con l’azienda\Ente pubblico, era impiegato un numero di lavoratori disabili inferiore rispetto a quello stabilito dalla legge.i permessi lavorativi Ai lavoratori disabili (o, comunque, ai lavoratori che abbiano a carico e\o si occupino di soggetti con disabilità) spettano, di norma, due ore di permesso giornaliero o, per avere un conteggio alternativo, tre giorni di permesso mensili. ↪ Questo principio viene stabilito con riferimento alle seguenti norme: Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge quadro per l’handicap); Legge 8 marzo 2000 n. 53 (nome per il sostegno della maternità); Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo Unico per la tutela della maternità); il lavoro notturno Ai sensi delle norme: Decreto legislativo 151\2001, articolo 53; Risoluzione del Ministero del Lavoro n. 4 del 6 febbraio 2009. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto che sia stato riconosciuto disabile ai sensi della legge 104\1992 o che sia direttamente affetto da handicap, ai sensi della medesima. l’assegnazione della sede di lavoro Il diritto di precedenza nell’assegnazione della Sede di lavoro viene sancito dall’articolo 21 della legge 104\1992, il quale recita che «la Persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alla categoria prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 648\1950, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le Sedi disponibili ed il divieto di trasferimento in altra sede senza consenso. Tali soggetti, inoltre, hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda». Questo diritto non spetta solo al diretto interessato, bensì anche al coniuge, ad uno dei genitori, dei parenti o affini entro il terzo grado, degli affidatari purché questi soggetti siano conviventi ed assistano il disabile. Occorre, poi, che quest’ultimo dichiari di godere dell’assistenza di quella Persona. Il prepensionamento dei lavoratori disabili La legge finanziaria 2001 n. 388 del 23 dicembre 2000 (precisamente tramite l’articolo 80 comma 3) consente ai soli lavoratori sordomuti ed agli invalidi per qualsiasi causa (in particolare, l’invalidità riconosciuta deve essere superiore al 74%) di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Questo beneficio viene riconosciuto fino ad un massimo di cinque anni Tramite questa possibilità, dunque, a decorrere dal 1 gennaio 2002, i lavoratori disabili che 11 rispettino i requisiti sopra citati possono anticipare la pensione fino a cinque anni (si parla, infatti, di prepensionamento o pensionamento anticipato). Agevolazioni economiche Sono previste anche delle indennità economiche per i disabili: ➔ l’IVA è fissata ad una quota agevolata (4%) per coloro che hanno una certificazione derivante dalla legge 104\92. ➔ Le spese possono essere detratte fino ad una quota pari al 19%. ➔ Le spese che concernono l’adattamento delle autovetture sono detraibili e non è previsto il pagamento del bollo o del passaggio di proprietà. Viene prevista, in riferimento alle autovetture, la possibilità di godere di un parcheggio riservato nei pressi dell’abitazione e di usufruire dei parcheggi riservati a Persone con handicap che solitamente sono presenti nelle zone di posteggio pubbliche previa presentazione del cartellino che certifichi l’effettivo diritto di utilizzo. ➔ Sono previsti dei fondi che hanno lo scopo di permettere l’adattamento degliambienti domestici e l’eliminazione delle barriere artificiali; in questo caso i progetti che vengono realizzati con questo scopo devono essere vagliati dal C.A.A.D. (Centri per l’Adattamento degli Ambienti Domestici). ⬇ A seguito del riconoscimento dell’invalidità, il soggetto interessato dovrà recarsi presso il patronato per compilare il modulo AP, con il quale richiede di ottenere i soldi. Dalla compilazione della domanda all’effettiva erogazione della somma di denaro che spetta al soggetto trascorrono almeno 6 mesi. Questi benefici sono retroattivi, ossia vengono erogati anche le rate che spetterebbero al soggetto nel periodo che va dalla presentazione della domanda all’erogazione del contributo. 3. La figura del caregiver Introduzione al caregiving Vi sono plurime forme di caregiving, tutte quante caratterizzate da una diade di soggetti coinvolti in questa particolare relazione di aiuto: 1. L’assistito: può essere un anziano (in medicina e sociologia si definisce tale il soggetto di età superiore ai 65 anni di età), una Persona con disabilità che la renda non autosufficiente o una Persona con problemi legati alla salute mentale. 2. L’assistente (o caregiver, appunto ). Studiando i dati demografici ed attinenti all’ambito della salute si può avere un’idea di quante siano le persone che necessitino di un caregiver, nonostante solitamente si tenda a sottostimare questo numero: Il 12,4% della popolazione ha più di 75 anni (553000 Persone); Il 7,6% della popolazione è ultra ottantenne (338000 Persone); Il 19% della popolazione di età inferiore ai 14 anni è affetto da una patologia cronica (760000 Persone), il 24% da due o più (957000 Persone) ed il 3% da cinque o più (103000 Persone); Il 3,7% della popolazione è disabile, due terzi di questa percentuale della popolazione sono rappresentati da Persone ultrasessantenni. I caregivers familiari nella regione Emilia Romagna sono 289000 ; questo ruolo è assunto 13 prevalentemente da donne (55%), spesso impegnate ad assistere anche più di una Persona contemporaneamente; I giovani caregiver (ossia le Persone che assumono questo ruolo nella fascia dai 15 ai 24 anni) sono stimati a 13mila nella Regione Emilia Romagna. Circa la metà delle Persone non autosufficienti che vengono assistite al domicilio hanno un assistente familiare. Una fascia più ampia della popolazione anziana e\o con malattie croniche non riceve aiuti e\o Servizi ritenuti sufficienti. La tutela del caregiver Il fenomeno dell’invecchiamento progressivo della popolazione, l’aumento della cronicità e della degeneratività delle patologie proiettano il bisogno della cura verso una crescita costante, che richiede il riconoscimento e la valorizzazione delle figure che, all’interno della famiglia, si prendono cura dei soggetti non autosufficienti. ↳In Italia, proprio in tema di caregiving, sono stati presentati moltissimi disegni legge che si proponevano di andare a valorizzare e tutelare giuridicamente questa figura, sebbene ancora oggi non si sia giunti all’emanazione di una norma nazionale che regolamenti il ruolo di questa figura. L’Emilia Romagna è stata la prima Regione in Italia ad aver legiferato in materia, in particolare tramite la legge regionale 28 marzo 2014 n. 2 (norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare).La normativa regionale di riferimento Quali sono le normative di riferimento per questa materia? Abbiamo detto che, a livello nazionale, non è possibile individuare nessuna legge che tuteli e riconosca formalmente il ruolo del caregiver, per questo ci si baserà sulle normative regionali : ★ D.G.R. 1423\2017, riconoscimento del ruolo del caregiver familiare nel sistema di Servizi 16 Sociali, sociosanitari e sanitari; ★ D.G.R. 2318\2019, misure a sostegno dei caregivers (realizzazione degli interventi per il sostegno al caregiving ed ai caregiver) e determinazione del Direttore Generale della cura della Persona, della salute e del welfare; con questa legge viene introdotta la cosiddetta carta d’identità del caregiver, nella quale sono indicati tutti i bisogni di questa figura, gli strumenti per la valutazione dello stress e viene istituito un portale web creato appositamente per questa figura. ★ D.G.R. 15465\2020, schede e strumenti tecnici per il riconoscimento ed il sostegno dei caregivers; viene introdotta la scheda di riconoscimento del caregiver familiare, in cui vengono riportati anche tutti i livelli di stress che derivano da questa attività. Quando essi sono eccessivamente elevati, vengono previsti dei periodi di sollievo in struttura, conosciuti come “respirare”. ★ D.G.R. 1789\2021, linee di indirizzo per interventi di sollievo e sostegno ai caregivers familiari; ★ D.G.R. 982\2022, Approvazione del programma regionale per l’utilizzo delle risorse del fondo nazionale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare. La figura del caregiver Il caregiver familiare ❖ è la Persona che volontariamente, gratuitamente e responsabilmente si prende cura di una Persona cara consenziente (che si trovi in una condizione di non autosufficienza o, comunque, di necessità di ausilio di lunga durata) nell’ambito del piano assistenziale individualizzato (PAI). ❖ Questo ruolo può essere ricoperto da familiari, amici o da persone terze e bisogna tenere in considerazione che l’elemento essenziale della relazione di cura è che l’assistito continui a sentirsi parte integrante del nucleo familiare. ❖ L’aiuto del caregiver familiare può assumere diverse forme, a seconda di quelle che sono le necessità imposte dalla situazione di bisogno e di non autosufficienza della Persona che si trova in uno stato di bisogno di assistenza. ↰ In particolare, questa figura assiste e cura la Persona ed il suo ambiente domestico, la supporta nella vita di relazione e concorre al suo benessere psicofisico, aiutandola nella mobilità, nel disbrigo delle pratiche amministrative ed integrandosi con gli operatori che forniscono attività di assistenza e di cura come il personale sanitario o gli operatori sociali. ❖ può avvalersi dei Servizi territoriali e\o di un lavoro privato di cura. ❖ si configura come il terzo protagonista nella presa in carico di un soggetto in stato di bisogno da parte dei Servizi Sociali e sanitari. ↪Questi ultimi, infatti, devono interloquire e coinvolgere la famiglia durante tutti i passaggi del procedimento. Le abilità e le risorseIl caregiving richiede particolari abilità, come quelle legate all’assistenza, all’organizzazione, al sostegno della Persona bisognosa di cure, alle cure, al dialogo con le istituzioni in qualità di caregiver, alla conciliazione dei propri tempi di vita con quelli dell’assistenza, all’apprendimento costante, alle esperienze ed al bisogno di aiuto e di confronto con l’assistito (che non sempre è possibile e facile). ⤦ Proprio sulla base di quanto appena detto, si capisce come l’espletamento di questo ruolo richieda moltissime risorse di natura personale, ambientale e\o economica. ⤦ Se queste risorse sono carenti, è necessario sostituire il caregiver, siccome potrebbe verificarsi la rottura dell’equilibrio che si pone come base dell’assistenza, arrecando nocumento, in primo luogo, alla Persona che necessita di cure. ⬍ Proprio per la complessità del ruolo di caregiver, è necessario diffondere la filosofia del prendersi cura di chi cura, siccome aiutare chi assiste e si prende cura della propria famiglia nel percorso di affronto del dolore significa intervenire, indirettamente, anche su chi beneficia del caregiving (oltre che, direttamente appunto, sul caregiver). La figura dei siblings La dicitura siblings significa “fratelli” (senza fare nessun riferimento al genere), descrivendoli come una cosa unica. Questa figura è stata introdotta dalla norma del 2016. Questo termine, in ambito di assistenza e caregiving, viene utilizzato per indicare i fratelli non affetti da patologie che assistono un fratello disabile. ⬍ ➤ Il legame che intercorre tra i due fratelli può essere sia ascritto (sanguigno) che acquisito, quindi non è strettamente necessario che tra i due intercorra la condivisione del patrimonio genetico. ➤ il fatto che il fratello decida di essere caregiver di un fratello disabile implica maggiori responsabilità nei suoi confronti e maggiori impegni; ovvero: - Il fratello disabile è un soggetto bisognoso di cure, che corre rischi per la propria salute e che ha bisogno di sviluppare maggiori competenze sociali adattive. - Alcune situazioni di disabilità comportano, nel soggetto colpito, una forte aggressività che il caregiver deve imparare a gestire. INFANZIA, ADOLESCENZA E FAMIGLIE 4. Il processo produttivo della Tutela Minori Introduzione all’argomento Il minore ha sempre il diritto di crescere con la propria famiglia. ↪ Se questo non è possibile, ha comunque diritto di crescere in un contesto che sia il più possibile simile al proprio contesto di provenienza (come un’altra famiglia o, nel caso in cui questa non fosse disponibile, una comunità familiare). Il fatto che il bambino non possa autorappresentarsi legalmente pone molti problemi e responsabilità in capo a chi deve assumere questo ruolo (i genitori od un altro soggetto, nominato dallo Stato tramite il giudice tutelare, qualora sia stata intaccata, tramite un provvedimento la responsabilità genitoriale). Il Servizio Sociale Tutela Minori è gestito dagli enti locali sulla base di quanto viene stabilito dal D.P.R. 616\1977; in precedenza era gestito dallo Stato, mentre ora il controllo è affidatoai Comuni; ufficialmente, quindi, il titolare del ruolo di responsabile di questo Servizio è il Sindaco, che è solito delegare il ruolo ad un soggetto, affinché quest’ultimo se ne occupi in maniera esclusiva. Rimane il fatto che il Comune, anche in presenza di delega, mantiene un ruolo essenziale nella redazione delle linee guida di lavoro per gli operatori. Spesso i Comuni gestiscono i Servizi Sociali tramite delle cooperative sociali o delle Unioni di Comuni. Ma quali sono i diritti fondamentali dei minori? - il diritto di avere un nome, una famiglia, una salute (o benessere psicofisico), una casa, un’educazione, una possibilità di scelta; - tutti questi diritti devono essere tutelati dai genitori e, qualora essi non fossero in grado, deve esserci qualcun altro che sia pronto ad assumersi questa responsabilità La prima fase del processo I soggetti come le scuole, la cittadinanza, le forze dell’ordine e AUSL e tutti i servizi del territorio individuano un problema di tutela di un minore e lo segnalano al SERVIZIO SOCIALE TUTELA MINORI che svolge degli accertamenti sulla situazione segnalata che possono portare a molteplici esiti: a) nessun azione da parte del servizio; b) azione autonoma del servizio sociale Tutela Minori; c) segnalazione della situazione ed altri servizi nel caso in cui emergesse un’ipotesi di reato procedibile d’ufficio ai danni del minore o se non vi fosse la collaborazione dei genitori. ⇨ interviene LA PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI La segnalazione Il Servizio Sociale Tutela Minori interviene a seguito di una segnalazione ➔ da parte di soggetti terzi, mentre è molto più raro che a chiedere l’intervento del Servizio siano i diretti interessati (siccome i genitori, spesso, non si rendono conto del “problema” e\o tendono a nasconderlo ed i minori non sono consapevoli della situazione problematica che vivono e, se anche lo fossero, non sono in grado di rappresentarsi autonomamente). ➔ Questa segnalazione può pervenire dalle Forze dell’Ordine, dai cittadini, dalle Scuole, dai Servizi Sanitari (AUSL, Ospedali, Medici di Medicina Generale o Pediatri) e da altri Servizi. ➔ Essa deve essere scritta, siccome non si accettano segnalazioni in forma orale, cosa che avveniva in passato; la segnalazione, infatti, potrebbe anche portare all’apertura del processo giudiziario ed essa diventerebbe uno degli elementi probatori riguardanti lo stesso, per questo è assolutamente necessario che essa rimanga a disposizione di tutti gli operatori che verranno a contatto con il caso\procedimento, cosa che non sarebbe possibile se si accettassero ancora segnalazioni (o denunce, nell’ambito dei reati) in forma orale. ➔ Viene ancora consentito sporgere delle segnalazioni anonime: - sebbene queste debbano essere credibili e presentare le informazioni essenziali per comprendere la problematica e, soprattutto, la famiglia in questione. - Infatti, una segnalazione anonima non permette l’adempimento di uno dei passaggi successivi nel “processo di intervento dei Servizi Sociali” (che riguarda proprio il contatto con i segnalanti) e, per questo, è necessario che nella segnalazione vengano riportate tutte le informazioni necessarie: datianagrafici della famiglia che si segnala, una breve descrizione della situazione che si ritiene arrechi pregiudizio e tutto ciò che si ritiene opportuno portare a conoscenza degli operatori del Servizio Sociale. ➔ In assoluto, l’istituzione dalla quale proviene la maggior parte delle segnalazioni inerenti alla Tutela dei Minori sono le Scuole, che sono i luoghi nei quali i minori passano la maggior parte del loro tempo e che, quindi, spesso sono un grado di rilevare una difficoltà dovuta ad uno stato di disagio familiare. Gli accertamenti sulla segnalazione A seguito della segnalazione, il Servizio Sociale Tutela Minori svolge degli accertamenti: ★ i quali riguardano prioritariamente i dati anagrafici. ★ sono volti a verificare l’effettiva individuazione dei soggetti segnalati. ★ Un altro dato di particolare rilevanza durante gli accertamenti è sicuramente la residenza anagrafica, siccome in tutto ciò che concerne i Servizi Sociali, l’Ente che possiede la facoltà prioritaria di intervenire è il Comune di Residenza, il quale deve anche fornire il nulla osta a tutti 20 gli altri Enti\Comuni che hanno la necessità di compiere degli interventi sui soggetti che hanno residenza nel proprio territorio. ★ Un altro oggetto degli accertamenti riguarda il contenuto della segnalazione: se all’interno di quest’ultima viene segnalata una grave situazione rispetto al minore in questione, bisognerà raccogliere maggiori informazioni circa quest’ultima. Gli esiti degli accertamenti I possibili esiti degli accertamenti sono diversi a seconda della situazione con cui gli operatori giungono in contatto: a) Nessuna azione, nel caso in cui la segnalazione si rivelasse infondata (non necessariamente per “dolo” del segnalante) e gli operatori del Servizio non ritenessero necessario nessun intervento; vi possono anche essere delle situazioni in cui si verificano dei problemi che la famiglia riesce a risolvere autonomamente, talvolta addirittura prima dell’intervento del Servizio Sociale. b) Azione autonoma del Servizio: questo succede spesso nelle situazioni che riguardano delle difficoltà economiche. L’azione autonoma del Servizio Sociale implica la possibilità degli Assistenti Sociali di sviluppare un progetto con la famiglia, senza il coinvolgimento del Tribunale. c) Segnalazione ad altri Servizi, qualora gli operatori si interfacciassero con una famiglia che presenta problematiche non tanto legate alla genitorialità ma ad ambiti che non sono di competenza diretta del Servizio Sociale Tutela Minori e che, quindi, viene trasferita ai Servizi competenti in materia, per garantire la messa in atto di interventi idonei alla soluzione della situazione. La segnalazione al Tribunale per i minori Laddove, poi, vi siano delle situazioni ritenute “gravi e preoccupanti”, vi fosse un danno di natura psicofisica per il minore e\o la non collaborazione dei genitori al progetto che viene prospettato (causando, ancora una volta, danni al minore), l’Assistente Sociale responsabile del caso redige un’ulteriore segnalazione da inviare, stavolta, alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di competenza sul territorio in questione. La seconda fase - L’indagine sociale Consiste nell’indagine, nella quale entrano in gioco i due attori principali di tutto il processo, oltre alla famiglia: 1. l’Autorità Giudiziaria (A.G. ) 2. ed il Servizio Sociale Tutela Minori (S.S.T.M.).➤L’Autorità Giudiziaria richiede al Servizio Sociale Tutela Minori di svolgere un’indagine sociale che è una competenza esclusiva dell’Assistente Sociale. ⤵ Questa permette di inquadrare in maniera piuttosto chiara la situazione, facendola rientrare in una determinata casistica , la quale permetta di avere un’idea più chiara riguardo il modus operandi da adottarsi. ➤ Può essere anche richiesta anche una valutazione\accertamento delle competenze genitoriali o una valutazione psico-diagnostica del minore (che è carico di un professionista, come uno psicologo, non può essere effettuata da un Assistente Sociale). ➤A seguito dell’indagine sociale, deve essere redatta una relazione da trasmettere all’Autorità 24 Giudiziaria, che si baserà su di essa per assumere le decisioni che ritiene più opportune. La struttura dell’indagine sociale L’indagine sociale appena citata deve tenere conto di un numero veramente elevato di fattori, che permettano di analizzare la situazione del nucleo familiare in esame con una visuale che sia più ampia possibile. Nella relazione, che deve essere redatta a seguito di questa indagine, devono essere riportate informazioni inerenti a ciascuno dei seguenti punti: a) I dati anagrafici e la storia del nucleo familiare (riportando, ad esempio, se si è trasferito sul territorio da poco e, se così fosse, cercando di comprendere se lo stesso fosse già noto ai Servizi Sociali del precedente Comune di residenza). b) La situazione parentale-sociale, che prende in esame lo stato delle relazioni che la famiglia intrattiene all’interno del territorio di residenza; ➤ Queste relazioni possono essere indice di molti fattori: il grado di inserimento sociale, il supporto da parte di altri soggetti nelle condizioni di necessità, eventuali episodi avvenuti all’interno della società e che siano ritenuti rilevanti ai fini del progetto dell’Assistente Sociale. ➤ Le relazioni parentali sono essenziali, perché rappresentano delle risorse per i minori nel caso in cui dovesse essere necessario disporre un allontanamento dalla famiglia d’origine (siccome possono essere impiegate come supporto ai genitori). c) Tutte le informazioni che pervengono da altri Servizi Socio-Sanitari, che possono essere utili nel caso in cui uno dei due genitori, ad esempio, fosse tossicodipendente od il bambino affidato 25 alla neuropsichiatria infantile a causa di un ritardo mentale. d) La situazione economico-lavorativo-abitativa della famiglia. e) Lo stato di benessere dei minori: quali sono le loro condizioni di salute, eventuali sintomi di incuria o discuria, partecipazione ed interessamento dei genitori (o di almeno uno dei due) alla vita scolastica del figlio. f) Identificazione del problema e grado di collaborazione con il Servizio, in particolare con l’Assistente Sociale di riferimento del caso (e con tutta l’equipe che collabora con lui). g) Diagnosi sociale. h) [Eventualmente] oggetto dell’invio ad un altro Servizio, nel caso in cui l’operatore del Servizio Sociale Tutela Minori non riscontrasse delle problematiche legate alla genitorialità, quanto piuttosto ad altri ambiti, di competenza di altri Servizi con il quale è in contatto grazie al lavoro di rete. ⬍ Essere a conoscenza di tutte queste informazioni, per l’Assistente Sociale, è essenziale in sede di sviluppo di un progetto che, nato sulla base di un’indagine sociale ben svolta, avràpossibilità di riuscita molto maggiori, siccome si fonda su elementi oggettivi. Se non si tiene conto delle reali condizioni della famiglia, infatti, si rischia di elaborare un progetto sicuramente valido, ma che esula dalle reali capacità della stessa e che, quindi, seppur sviluppato sulla base del miglior fondamento teorico, risulterà fallimentare. La decisione del Tribunale per i minorenni Sulla base delle informazioni contenute nelle relazioni delle indagini sociali, l’Autorità Giudiziaria committente assume delle scelte, che consistono, alternativamente, a) nell’emissione di un decreto (che segna l’inizio di un procedimento giudiziario): tramite esso il giudice indica al Servizio Sociale Tutela Minori le fondamenta della gestione dell’intervento. Gli interventi ordinati dal Giudice possono comprendere: - L’Allontanamento del minore dalla propria famiglia, con conseguente collocazione presso una famiglia affidataria, una casa famiglia o una comunità educativa ed, eventualmente, se la situazione lo richiede, valutazione dell’opportunità di apertura delle pratiche per l’adozione del minore, al quale va sempre offerto un sostegno psicologico. - La valutazione psico-diagnostica del minore; - La valutazione di recuperabilità delle competenze genitoriali. ⬍ Tutti questi interventi non devono solo essere gestiti dall’Assistente Sociale, ma quest’ultimo ha anche l’obbligo di monitorare l’andamento degli stessi, con lo scopo di inviare all’Autorità Giudiziaria una relazione di aggiornamento. Il giudice può decidere di revocare i provvedimenti, di confermarli o di modificarli leggermente e, per valutare quale azione intraprendere, fa affidamento sulla relazione che gli perviene da parte degli Assistenti Sociali. b) o di una sentenza di non luogo a procedere. 5. La gestione del caso nella Tutela Minori La ricezione della segnalazione Cosa succede all’interno del Servizio Sociale quando arriva una segnalazione? Quali sono i passaggi che vengono seguiti? 1. Spesso, i Servizi Sociali lavorano in equipe, per questo vi è una riunione nella quale si analizzano e spartiscono le varie segnalazioni ⤵ Questo è fondamentale specialmente nei casi in cui vi è il sospetto di un reato penale. 2. Successivamente, l’Assistente Sociale titolare del caso cerca un contatto con i segnalanti, con lo scopo di approfondire (e verificare) il contenuto della segnalazione, cercando degli elementi che possano andare a comprovare i fatti segnalati (eventualmente anche dal punto di vista giuridico). 3. Nel caso in cui non vi fosse un sospetto di reato , il passo che segue è la convocazione dei genitori, che devono essere informati della situazione che li riguarda. ➥Nel caso in cui chiedessero informazioni precedentemente all’appuntamento, si evita di fornire informazioni telefonicamente, per evitare di influenzare il procedimento del progetto. È importante che la comunicazione della notizia serva a creare la relazione tra genitori ed operatore, il ché è impossibile al telefono. La raccolta delle informazioniL’Assistente Sociale deve raccogliere tutte le informazioni utili ai fini della verifica della segnalazione tramite la Scuola, i medici e tutti gli altri soggetti che hanno contatti con la famiglia ed il minore, che possono portare ad una valutazione indiretta della famiglia e delle condizioni in cui versa il minore. Se si dovesse presentare la necessità di effettuare una diagnosi psicologica sul minore o di approfondire la modalità di funzionamento genitoriale o le dinamiche relazionali del nucleo, può essere coinvolto fin da subito lo psicologo. È essenziale che le informazioni raccolte siano strettamente attinenti al contenuto della segnalazione, tralasciando eventuali informazioni super ue, le quali potrebbero generare confusione all’interno della gestione del caso e della valutazione della famiglia. ⬇ Raccolte tutte le informazioni necessarie ed effettuata la valutazione, l’Assistente Sociale predispone un progetto di intervento e stipula con le parti (ossia con la famiglia) un contratto sociale. È essenziale, affinché esso si dimostri valido, raccogliere la piena collaborazione della famiglia, siccome se questa viene meno si pone la necessità per l’operatore di segnalare la situazione all’Autorità Giudiziaria. Può essere coinvolto anche un educatore professionale (se si rende necessario sulla base della complessità del caso), che diventa il referente del progetto educativo sul minore. ⬇ Quanto detto finora rappresenta un modello di azione che può essere messo in campo in toto dal Servizio Sociale nella sua autonomia, di fatti non è stato citato nessun intervento della Autorità Giudiziaria. Il caso di sospetto reato Nei casi in cui emerga un rischio o un pregiudizio sul minore o laddove la famiglia non collabori con il Servizio, si valuta l’opportunità di effettuare una segnalazione all’Autorità Giudiziaria, che ha la facoltà di emanare un decreto dal carattere coercitivo (invio forzato o coercitivo), che quindi “obbliga” i diretti interessati a sottoporsi ai progetti del Servizio Sociale. Solo nelle situazioni più gravi, però, la presa in carico del Servizio Sociale si accompagna ai decreti del Tribunale che limitano o sospendono la responsabilità genitoriale e la delegano al Servizio Sociale (completamente o parzialmente, a seconda della situazione). Il coinvolgimento del Tribunale implica: - oltre all’obbligo di una presa in carico più “corposa” e complessa, - l’invio periodico di relazioni di aggiornamento e la presenza degli operatori alle udienze, dunque il coinvolgimento dell’Autorità Giudiziaria nei progetti del Servizio Sociale determina sicuramente ed inevitabilmente l’aumento del carico di lavoro per gli operatori. L’allontanamento del minore In situazioni di grave pregiudizio può rendersi necessario l’allontanamento del minore dalla famiglia d’origine ed il suo collocamento in un contesto protetto (come una famiglia affidataria, una casa-famiglia od una comunità educativa) che varia a seconda di quelle che sono le esigenze del minore. ➥Questo può avvenire o su disposizione del Tribunale per i Minorenni od in base a quanto disposto dall’articolo 403 del Codice Civile. «Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è, dunque, emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. ⤵- La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; - entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al Pubblico Ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore. - Il Pubblico Ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al Tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il Pubblico Ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti [del Codice Civile]. - Entro le successive quarantotto ore il Tribunale per i Minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore ed il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. fl Il decreto è immediatamente comunicato al Pubblico Ministero ed all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso ed il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale ed al curatore speciale a cura del Pubblico Ministero che a tal fine può avvalersi della Polizia Giudiziaria. All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il Tribunale per i Minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e, qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti, dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il Pubblico Ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale ed il curatore speciale possono proporre reclamo alla Corte d'Appello ai sensi dell'articolo 739 del Codice di Procedura Civile. La Corte d'Appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo. Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della stessa, la richiesta di convalida da parte del Pubblico Ministero ed i decreti del Tribunale per i Minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso, il Tribunale per i Minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore. Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare.» ⬇ Questo articolo è molto particolare, siccome conferisce alla Pubblica Amministrazione il potere di collocare in urgenza un minore al di fuori dalla sua famiglia (ossia mettere in atto un allontanamento) laddove non vi sia il tempo materiale per attendere un provvedimentoemesso dal Tribunale per i Minorenni. Si tratta, ovviamente, di situazioni nelle quali ricorre un’estrema gravità, la quale richiede l’allontanamento immediato del minore con lo scopo di tutelarlo. L’Assistente Sociale come responsabile del caso L’Assistente Sociale deve conoscere precisamente qual è il suo mandato ed il suo ruolo, specialmente nel lavoro in equipe, nel quale egli assume il ruolo di responsabile del caso (case manager). 6. La presa in carico di un sospetto reato sul minore La procedibilità d’ufficio Per sospetto reato su un minore si intendono: ❖ tutti quei reati che sono ritenuti procedibili d’ufficio. ❖ Si tratta di delitti per i quali la normativa introdotta dell’ordinamento ha previsto una maggiore tutela perché commessi su Persone che non sono dotate di capacità d’agire. ⤵ Normalmente, ossia quando i soggetti coinvolti sono dotati di questa capacità, l’iter giudiziario prevede che venga sporta una querela da parte del soggetto leso (si pensi ad un caso di furto): questo atto rappresenta la richiesta rivolta allo Stato, in quanto detentore del potere giudiziario, di procedere prima con delle indagini ed, in seguito, con un processo nei confronti di chi ha commesso il reato, con lo scopo di giungere ad una punizione ed ad un risarcimento. Nei casi in cui il soggetto leso sia una Persona incapace di presentare querela alle Forze dell’Ordine, l’ordinamento ha previsto la procedibilità d’ufficio di alcuni reati, nei quali è sufficiente che la querela venga sporta da chi esercita la responsabilità genitoriale (solitamente, i genitori). Ma se a commettere il delitto ai danni del minore fosse proprio chi lo rappresenta legalmente? In questi casi possono (o devono) sporgere querela i cosiddetti pubblici ufficiali (o incaricati di Pubblico Servizio), nei quali rientrano i docenti, le Forze dell’Ordine, i medici, la Pubblica Amministrazione e gli Assistenti Sociali. ↳ Questi soggetti sono stati investiti di questa responsabilità proprio perché vi sono moltissime situazioni che si possono venire a creare all’interno delle famiglie e che possono portare alla commissione di reati sui minori proprio da parte dei genitori; ⬇ se questa misura non esistesse, i minori sarebbero esposti ad un grandissimo rischio, siccome non sarebbe prevista nessuna forma di tutela nei loro confronti in questi casi. Va specificato che i pubblici ufficiali hanno l’obbligo di segnalazione di questi reati alla Procura. Ovviamente, la segnalazione e la denuncia che faccia scattare un procedimento per reato procedibile d’ufficio deve pervenire alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni ed essere fondata, siccome appunto si tratta di un procedimento molto gravoso. La presa in carico effettiva La presa in carico di queste situazioni (casi) avviene in modo differente rispetto a quanto avviene nelle situazioni di “normalità”: a) Analisi della segnalazione di sospetto reato e primo contatto con i segnalanti; b) Prima valutazione del caso, tramite una raccolta di informazioni indiretta, durante la quale i diretti interessati non devono essere informati della ricezione di questa segnalazione. Il fatto che i diretti interessati rimangano ignari di tutto è essenzialesiccome, se non fosse così, si potrebbe arrivare ad un inquinamento probatorio che potrebbe influenzare molto negativamente l’andamento di un eventuale progetto del Servizio e\0o procedimento giudiziario. c) Segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni (che cura la tutela civile del minore) e presso la Procura ordinaria nella sua sezione penale (che si occupa, invece, di perseguire il reato, qualora esso venisse compiuto da un adulto). Ovviamente, questa segnalazione può partire sia dal Servizio Sociale, a seguito delle indagini di cui prima, sia da qualsiasi altro pubblico ufficiale, qualora esso non sia solo in grado di rilevare il pregiudizio ma anche il sospetto reato. Il coinvolgimento del Servizio è utile nel momento in cui questo potrebbe avere delle informazioni aggiuntive a supporto della segnalazione. d) A seguito della segnalazione alla Procura, questa dà mandato al Servizio Sociale di prendere in carico la situazione e di sviluppare un progetto attorno alla famiglia, seguendo tutte le indicazioni che sono contenute nel decreto emesso dal giudice. e) È essenziale che il Servizio Sociale offra un sostegno al minore, cercando di indagarne i reali bisogni; il sostegno è da offrirsi anche ai cosiddetti adulti protettivi (se presenti ), sulla base di 37 quanto previsto dal Codice Penale, all’articolo 609 decies. f) Continui rapporti di interscambio con il Tribunale per i Minorenni devono essere continui, sempre secondo quanto previsto dallo schema del processo produttivo. Questo è utile per garantire un monitoraggio degli interventi ed un continuo aggiornamento dei provvedimenti; g) Può rendersi necessario attuare degli interventi di tutela; questi possono riguardare l’allontanamento del minore, il collocamento in contesto protetto, l’organizzazione e la gestione degli incontri protetti; sono provvedimenti che vengono adottati, nello specifico, quando il reato in ambito familiare è molto grave e mette a rischio la vita del minore. Alcune indicazioni operative È fondamentale che il Servizio, dopo aver presentato la propria segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni o presso la Procura Ordinaria non svolga ulteriori indagini, a meno che queste non siano direttamente ed esplicitamente richieste da quest’ultima, siccome un’azione autonoma potrebbe andare ad influire negativamente sul procedimento penale. Proprio durante il procedimento, il Servizio Sociale è tenuto ad una collaborazione fattiva con l’Autorità Giudiziaria durante tutto il lungo procedimento: sia direttamente davanti al Pubblico Ministero oppure con i Consulenti Tecnici nominati dal giudice (Consulente Tecnico d’Ufficio) o dalle parti (Consulente Tecnico di Parte). Gli operatori possono essere convocati dalla Polizia Giudiziaria per compiere delle deposizioni delegate oppure può essere richiesto, sempre da parte di questo organo, di stendere delle relazioni sui progetti in carico al Servizio stesso. 7. La presa in carico di minori devianti La definizione di devianza Prima di interrogarsi su quale sia il ruolo del Servizio Sociale nella presa in carico dei minori devianti (o a rischio devianza), è necessario inquadrare chi siano questi minori e quali caratteristiche ha la loro presa in carico. Si definiscono tali: tutti i minori che hanno condotte irregolari che li mettono a rischio, senza che esse possano essere riconosciute come reati o inquadrabili come tali (i reati che i minori possono commettere sono esattamente i medesimi rispetto a quelli previsti per gli adulti, mentre la differenza sta nella procedura giudiziaria, che prevede pene più leggere per i minorenni ). Sono, quindi, molti i comportamenti che i minori possono assumere e che rientranonel concetto di “devianza”. Il minore può essere imputato per un reato a partire dai 14 anni, mentre prima di questa soglia non può essere sottoposto ad un processo penale. La presa in carico di minori devianti Proprio per la caratteristica di questi comportamenti di portare il minore a mettere in pericolo sé stesso e gli altri, è essenziale l’intervento del Servizio Sociale, volto in particolare ad indirizzare il minore verso una rettificazione del proprio comportamento. I casi a rischio o di conclamata devianza minorile vengono presi in carico dal Servizio Sociale Tutela Minori se segnalati da privati o da Istituzioni (la maggior parte delle segnalazioni perviene nelle mani del Servizio da parte delle Scuole, che hanno spesso contatti più frequenti con i minori). Si tratta, il più delle volte, di situazioni che non implicano un obbligo di segnalazione in capo ai pubblici ufficiali, rimettendo la questione nelle mani della discrezione personale. i passaggi che il servizio deve effettuare quando prende in carico una situazione: 1. è il fatto di analizzare la segnalazione, gestirla ed effettuare una preliminare raccolta di informazioni tramite tutti i Servizi utili presenti sul territorio (eventualmente, laddove possibile, anche prendendo contatto verso i segnalanti, che possono fornire delle informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nella segnalazione). 2. Successivamente, quando gli operatori titolari del caso hanno ottenuto delle informazioni rilevanti chiedono un colloquio di conoscenza sia con la famiglia che con lo stesso minore interessato. ⤵ Anche in questo caso, è necessario raccogliere la collaborazione di tutta la famiglia verso il progetto messo a punto dal Servizio. Anche se il soggetto è solo il minore, difficilmente avrà esiti positivi se vi sono ostacoli o frizioni da parte della famiglia. Qualora, a seguito del colloquio con i diretti interessati, emergesse una situazione di grave rischio o di non collaborazione da parte della famiglia, l’Assistente Sociale ha la facoltà (ed il dovere) di redigere una relazione\segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni. ➥Un’alternativa a questa operazione potrebbe essere la valutazione di un Procedimento Amministrativo, secondo quanto stabilito dall’articolo 25 del Regio Decreto che istituì il Tribunale per i Minorenni. 3. A seguito, uno dei passaggi fondamentali del percorso è la definizione di un progetto di intervento educativo, che deve essere condiviso sia con la famiglia che con il minore, specialmente perché nei casi di devianza, spesso, vi è un certo grado di capacità di intendere da parte di quest’ultimo. 4. È fondamentale, poi, valutare in itinere il procedimento di questi progetti, con lo scopo di apportare agli stessi delle correzioni qualora si rilevassero delle disfunzioni ed, eventualmente, di relazionare al Tribunale. La presa in carico di reati penali Per quanto riguarda, poi, la casistica dei minorenni che commettono dei reati penali il procedimento è ancora diverso: ➤Innanzitutto il presupposto per questo discorso è che i minori in questione hanno un’età compresa tra i 14 ed i 17 anni, siccome devono essere ritenuti imputabili. In questi casi, la presa in carico del caso avviene su richiesta di collaborazione da parte dell’Ufficio Servizio Sociale Minorenni (USSM): - Si tratta di un ufficio che è da ritenersi parte integrante del Ministero della Giustizia. - Questa collaborazione ha inizio a seguito dell’invio di una segnalazione presso la Procura per i Minorenni e della conseguente apertura di un procedimento penale a carico del minore che abbia commesso un reato.⬍ In questi casi, la legge prevede che l’USSM chieda la collaborazione del Servizio Sociale del territorio in cui il minore è residente per portare avanti tutti gli interventi necessari. ➤A questo punto, il Servizio Sociale di Tutela Minori del territorio, provvede ad organizzare un colloquio di conoscenza con la famiglia ed il minore, che verrà poi relazionato all’USSM; nella relazione, appunto, ci si concentrerà sulla situazione familiare e sociale rilevata nel minore, che costituisce un elemento da cui partire nell’elaborazione di un progetto su misura del ragazzo stesso. Nell’individuazione di un progetto d’intervento, l’Assistente Sociale delegato esprime il proprio parere professionale circa l’eventuale concessione della messa alla prova, che è un istituto giuridico tramite il quale viene data la possibilità ai minori di collaborare in un progetto che, qualora desse i risultati sperati (positivi) potrebbe portare all’archiviazione del fascicolo penale. Un passaggio necessario, in questi casi, è l’invio del caso al settore di psicologia clinica, con lo scopo di stendere un profilo della personalità, che viene sempre richiesto in questi casi dall’Autorità Giudiziaria tramite l’USSM. A seguito di questi passaggi è necessario organizzare dei percorsi sul territorio, in collaborazione con l’USSM; ⇨ destinatari di questi progetti sono tutti i minori per i quali è stato previsto un percorso di messa alla prova ed\od una misura alternativa alla detenzione. 8. I conflitti per l’affidamento introduzione ai conflitti per l’affidamento Si parla di conflitti per l’affidamento (o separazioni conflittuali) in tutti quei casi nei quali la coppia genitoriale non sia in grado di pervenire ad un accordo sull’affidamento dei figli. La legge italiana, infatti, ha previsto che tutte le coppie che si separano e che hanno dei figli minori devono far capo al Tribunale Ordinario sezione Separazioni e Divorzi, per risolvere la questione dell’affidamento degli stessi. ➥fa riferimento solo ed esclusivamente a coppie eterosessuali che, allo stato attuale delle cose, sono le uniche in grado di riconoscere congiuntamente i propri figli. L’alienazione parentale L’Assistente Sociale lavora anche a contatto con le situazioni di alienazione parentale , ossia quelle casistiche nelle quali uno dei due genitori, durante il conflitto nato durante la separazione, impedisce al figlio di incontrare l’altro genitore. ⤵ a) Spesso, il genitore alienato si rivolge al giudice tramite un’istanza, per chiedere un intervento volto al ripristino dei rapporti con il figlio. b) Il giudice, quindi, chiede al Servizio Sociale di attuare una serie di interventi volti alla soluzione di questa situazione. c) L’Assistente Sociale, in queste situazioni, non organizza dei veri e propri “incontri protetti” ma degli incontri di accompagnamento al ripristino di questi rapporti. ⬍ L’intervento non si concentra solo sul minore e sul genitore alienato ma anche, sul genitore alienante, con lo scopo di comprendere le reali motivazioni che lo hanno spinto o spingono ad impedire al figlio di incontrare l’altro genitore e di lavorare al fine di porre fine a questi comportamenti, che possono essere molto dannosi per il minore. La valutazione della coppia Per il Servizio Sociale (congiuntamente con lo Psicologo) queste situazioni comportano una richiesta di valutazione della coppia genitoriale da parte del giudice che si occupa del fascicolo. In questa valutazione dovrà essere presa in considerazione la situazione“generale” dei soggetti ma, allo stesso tempo, va approfondita in maniera molto precisa tutta la sfera della loro genitorialità, indagando quelli che sono i rapporti di ciascuno dei due con il figlio e l’impegno che viene riposto da entrambi nell’espletamento dei propri compiti genitoriali. Chi effettua la valutazione? La valutazione appena trattata può essere effettuata da una molteplicità di figure professionali, ognuna delle quali presenterà al giudice una valutazione diversa, siccome viene effettuata con i mezzi messi a disposizione dalla professione svolta di chi la effettua. Le differenze nella valutazione svolta dall’Assistente Sociale e dal Consulente Tecnico sono, prevalentemente, di doppia natura: 1) Innanzitutto, la valutazione dell’Assistente Sociale - è più completa, siccome egli è in grado di fornire una valutazione multidisciplinare della situazione (anche in virtù della complessità che va ad indagare l’Assistente Sociale nel suo lavoro), - L’intervento dell’Assistente Sociale, in quanto dipendente pubblico, è gratuito per lo Stato, 2) mentre il Consulente Tecnico - è un professionista specializzato in un solo settore e, quindi, si concentrerà prevalentemente su quello - la nomina di un Consulente Tecnico è economicamente più gravosa, siccome essendo un professionista che non opera per un Pubblico Servizio pretenderà una remunerazione da parte del Tribunale (e, quindi, da parte dello Stato). - Inoltre, il fatto che venga nominato un Consulente Tecnico d’Ufficio, che dovrà essere pagato dal Tribunale, presuppone che, a propria volta, ognuna delle due parti nomini un proprio Consulente Tecnico di Parte (la cui remunerazione è a carico dei diretti interessati, non dello Stato). ⬍ Bisogna sottolineare il fatto che non vi è una esclusione tra le due figure professionali. La presenza dell’Assistente Sociale che lavora su un caso non impedisce al giudice di nominare un Consulente Tecnico d’Ufficio che vada a concentrarsi su un determinato aspetto (ad esempio, la condizione neuropsicologica del minore coinvolto). Come avviene la valutazione? In queste situazioni, la valutazione comporta una presa in carico congiunta della situazione da parte dell’Assistente Sociale e dello Psicologo, con lo scopo di valutare la situazione nel modo più completo possibile, concentrandosi sulla condizione di benessere del minore. I vari passaggi di cui si compone il processo valutativo sono: 1. Colloqui con il minore (se l’età lo consente): il fatto che questo sia il primo passaggio trova giustificazione gbfvvvvvvvvvvvvnoàèìèù:^?=Oé.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,89-fatto che il bambino ed il suo interesse debbano essere assolutamente centrali all’interno del percorso. 2. Colloqui con i genitori, insieme; bisogna chiedere a queste figure, centrali nella vita del minore, di raccontare al professionista i figli e le loro caratteristiche; a) spesso i genitori parlano dei figli in modo completamente diverso, soprattutto quando si ritrovano in mezzo ad un conflitto. Questo è un modo che essi usano per mettere in luce una maggiore somiglianza del bambino a sé stessi, al fine di influenzare la valutazione. b) I genitori che effettuano dei percorsi di psicoterapia, invece, parlano dei propri figli in maniera molto più oggettiva e, in questi casi, i due racconti coincidono.3. Colloqui con i genitori singoli: questo è fondamentale per andare a ricostruire la storia personale di ognuno dei due. 4. Visite domiciliari; oiiiiiiiiiiiijhumyy ha lo scopo di valutare se l’ambiente familiare favorisce la bigenitorialità e l’esercizio comune della responsabilità genitoriale, nonostante la situazione di conflitto. Il fatto che un bambino non sia libero di nominare uno dei due genitori in presenza dell’altro fa permeare un tentativo di esclusione, per questo è giusto che al bambino non pervenga questo messaggio (in quanto potrebbe metterlo fortemente in difficoltà). 5. Osservazione delle interazioni genitori-figlio; 6. Verifiche sull’andamento scolastico del minore; 7. Trasmissione della valutazione all’Autorità Giudiziaria richiedente; 8. Gestione del tempo dell’attesa: si intende per “tempo dell’attesa” il periodo che trascorre dalla trasmissione della relazione alla decisione del giudice. Per saper gestire efficacemente questo tempo è essenziale che il professionista Assistente Sociale abbia stretto un rapporto di fiducia con la famiglia, che gli permetta di attuare un progetto con essa fin da prima del provvedimento “coercitivo” del giudice. Gli esiti della valutazione A seguito della valutazione multiprofessionale, gli esiti possono essere: ❖ L’Autorità Giudiziaria assume una decisione ma successivamente ad essa i genitori sono in grado di gestire la situazione autonomamente, senza recare nessun pregiudizio al minore e, quindi, al Servizio non viene richiesto nessun intervento. Il percorso della famiglia presso il Servizio Sociale si conchiude con la semplice istruttoria (la valutazione). ❖ La conflittualità tra i genitori rimane alta ed arreca grave pregiudizio al minore, per cui si ritiene opportuna una presa in carico. ❖ Invio ad un percorso di mediazione familiare , qualora si configuri un bisogno in tal senso e possano essere esclusi gli interventi di tutela, siccome si ritiene che i genitori possano recuperare una situazione di comunicazione armonica senza richiedere interventi dell’Assistente Sociale. 9. Come si concretizza la presa in carico I Servizi erogati La presa in carico di tutte le casistiche elencate fino ad ora si concretizza: nella produzione ed erogazione di attività di sostegno genitoriale e familiare e vigilanza in tutti quei casi nei quali il minore è autorizzato a rimanere nella propria famiglia d’origine, attività di tutela del minore stesso tramite l’affidamento familiare o l’inserimento in comunità, qualora invece la famiglia d’origine venga valutata idonea dal Tribunale allo svolgimento della funzione genitoriale. ⬍ In tutte queste situazioni, che possono comportare la collaborazione tra più figure professionali, il Tribunale riconosce l’Assistente Sociale come responsabile del caso (il cosiddetto case manager), che porterà avanti tutti gli interventi e ne monitorerà l’andamento, coordinando il lavoro di tutti i professionisti coinvolti. Gli interventi di sostegno e vigilanza Gli interventi di sostegno e vigilanza prevedono moltissime azioni, tra le quali: ➔ Colloqui periodici con i genitori del minore per effettuare un monitoraggio dellasituazione e dell’andamento del percorso; ➔ Colloqui di sostegno alla funzione genitoriale, nei quali viene approfondita, appunto, con i genitori la relazione con il figlio e ne vengono portati alla luce eventuali problemi e difficoltà, che l’Assistente Sociale aiuta a risolvere. ➔ Raccordo con il Servizio Sociale Territoriale per una progettazione condivisa dei percorsi di autonomia ed aiuto inerente agli interventi socioeconomici, abitativi e\o lavorativi (qualora essi si rivelassero necessari). ➔ Attivazione di una collaborazione e di percorsi con il Servizio di Inserimento Lavorativo per tutti gli adulti del nucleo familiare (se necessari). ➔ Azioni di prevenzione dell’allontanamento dal contesto di vita a favore dei minori rientranti nella casistica prevista dalla D.G.R. 1102\2014 (“casi complessi”), al fine di evitare la collocazione in ambiente eterofamiliare; questo avviene tramite la collaborazione con i Servizi Sanitari. ➔ Attivazione di reti di supporto al nucleo familiare: Centro per le Famiglie (che fornisce una consulenza familiare e\o educativa), Centro d’Ascolto, Mediazione Familiare, Associazioni di volontariato del territorio, rete parentale e\o amicale. I ➔ invio a Servizi specialistici per i genitori e raccordo con essi (se la situazione lo richiede); ➔ Invio a Servizi specialistici per il minore (se necessario). ➔ Raccordo e progettazione condivisa con la Scuola, istituzione che è di supporto nella rilevazione delle notizie e nel processo di vigilanza del percorso del minore. ➔ Inserimento del minore in contesti di socializzazione (ove necessario). ➔ Attivazione di percorsi di qualifica professionale, di orientamento e di formazione al lavoro in collaborazione con il Servizio di Inserimento Lavorativo (ove necessario). ➔ Percorsi di sostegno educativo domiciliare per sostenere la famiglia all’interno del proprio contesto di vita (se necessario). ➔ Inserimento in Comunità semiresidenziale od in Centri diurni (se ritenuto opportuno). Gli interventi di tutela All’interno degli interventi di tutela vi sono: Reperimento del luogo dove collocare il minore (comunità o famiglia affidataria) sulla base delle esigenze e dell’età del minore e delle indicazioni della normativa vigente; per effettuare una scelta consona è essenziale conoscere il bambino e le sue caratteristiche; nei casi di violenze (anche assistite), bisogna cercare un luogo che sia segreto ai genitori, quindi non eccessivamente vicino, ma allo stesso tempo che sia comodo agli operatori per permettere di effettuare le verifiche necessarie durante tutta la durata dell’allontanamento; Organizzazione ed effettuazione dell’allontanamento del minore dal contesto di vita e successivo collocamento nel luogo reperito in precedenza, secondo quanto stabilito dalle specifiche linee di indirizzo nazionali e regionali. ➥ Nell’esercizio di questa funzione, si rende opportuno un lavoro di equipe, siccome devono essere tenute in considerazione varie sfaccettature dell’evento allontanamento e vi è la necessità di prevedere più ipotesi di azione , specialmente nelle condizioni di urgenza e di pericolo. Sostegno all’inserimento del soggetto di minore età in famiglia affidataria\comunità. Redazione di un progetto quadro condiviso con i Servizi Sanitari coinvolti ed individuazione del responsabile del caso, per le tipologie previste dalla D.G.R. 1102\2014 e redazione degli interventi. Regolamentazione e gestione degli incontri con i genitori (anche, e soprattutto, in forma protetta). Predisposizione di un calendario delle visite adeguate all’età ed all’esigenza del minore e sulla base della disponibilità delle risorse del Servizio. Colloqui di valutazione della recuperabilità genitoriale. Raccordo con il Servizio Sociale Territoriale per una progettazione condivisa dei percorsi di autonomia ed aiuto inerente gli interventi socio-economici, abitativi e\o lavorativi rivolti ai genitori; Attivazione e collaborazione di percorsi con il Servizio di Inserimento Lavorativo per i genitori; Invio a Servizi specialistici per i genitori e raccordo con essi (se necessario); Organizzazione del sostegno per le famiglie affidatarie; Incontri di verifica con gli operatori delle comunità e visite regolari ai minori ospitati. I minori stranieri non accompagnati Si definiscono minori stranieri non accompagnati ★ tutti i minori provenienti da Paesi extra-UE che si trovano in territorio italiano senza nessun accompagnatore che ne sia esercente della responsabilità genitoriale. ★ Questi minori finiscono sotto la gestione del Servizio Sociale Tutela Minori, perché la legge italiana prevede che lo Stato debba prendersene cura fino a quando non possono esserne rintracciati i genitori (o fino al compimento della maggiore età). ★ Sono soggetti per i quali bisogna costruire anche un progetto di vita e di accompagnamento alla maggiore età. I minori esposti sono minori che sono stati abbandonati dai genitori al momento della nascita (ossia i minori che sono nati da parto anonimo). La legge prevede che la madre partoriente che non voglia o non possa riconoscere un figlio possa chiedere di rimanere anonima. Il bambino, in quel caso: - rimane in ospedale e viene introdotto in un percorso di adozione molto rapido rispetto al procedimento ordinario. - deve essere registrato all’anagrafe entro 10 giorni dalla nascita da parte dell’ospedale o dell’Assistente Sociale delegato alla tutela dei minori senza rappresentanza legale. POVERTA’ E NUOVE FORME DI MARGINALITA’ 10. La povertà I concetti chiave legati alla povertà ★ Nella povertà assoluta rientrano le famiglie con una spesa mensile pari o inferiore al valore della “soglia di povertà assoluta”. Questo concetto non è fissato in un unico valore, ma varia a seconda della dimensione e della composizione per età della famiglia, della ripartizione geografica e del tipo di Comune di residenza.★ La povertà relativa comprende le famiglie che hanno una spesa per consumi al di sotto di una soglia di povertà relativa convenzionale (la cosiddetta “linea di povertà”). Le famiglie composte da due Persone che hanno una spesa mensile pari o inferiore a tale valore sono classificate come “povere”. ★ La soglia di povertà assoluta rappresenta la spesa minima necessaria per acquisire i beni ed i Servizi inseriti nel paniere di povertà assoluta. Varia, per costruzione, in base alla dimensione della famiglia, alla sua composizione per età, alla ripartizione geografica ed alla dimensione del Comune di residenza. ★ La soglia di povertà relativa per una famiglia di due componenti è pari alla spesa media per Persona nel Paese di riferimento (ovvero alla spesa pro-capite). Alcuni dati sulla povertà Nel 2021 si trovavano in condizioni di povertà assoluta (ossia nell’incapacità di soddisfare i propri bisogni primari) circa 1,9 milioni di famiglie; se vengono presi in considerazione gli individui, la cifra sale a 5,6 milioni (di cui 1,4 milioni sono minori). Per quanto concerne la povertà relativa, invece, le famiglie sotto la soglia sono circa 2,9 milioni. Quali sono le forme della povertà? Quali sono le forme di povertà? Tra le principali si trova: a) Povertà alimentare, che colpisce le Persone che non riescono ad acquistare adeguate sostanze nutritive; b) Povertà abitativa, che si determina nelle situazioni in cui i costi di affitto privato sono insostenibili per le famiglie, che a causa di questo si trovano senza abitazione e non hanno dove collocarsi. c) Povertà ambientale, siccome in base al luogo di riferimento vi sono bisogni e risorse differenti, che causano delle diversità all’interno dei Servizi erogati; d) Povertà culturale; e) Povertà economica, che racchiude gran parte di tutte le altre forme di povertà citate in questo modulo; f) Povertà educativa, che preclude molte possibilità lavorative, andando ad incidere sulla situazione economica degli individui. g) Povertà relazionale, che riguarda tutto ciò che comprende le reti di natura familiare, sociale ed istituzionale; l’assenza di queste porta all’incapacità di recuperare delle risorse per rispondere al proprio disagio. Quali sono le cause della povertà? Quali sono le cause della povertà nel mondo? Sono molte, tra le quali rientrano: ➔ L’ambiente, che porta povertà a causa della siccità, di alluvioni, terremoti, tempeste tropicali; ➔ Le guerre ed i conflitti, infatti le popolazioni coinvolte (anche indirettamente) perdono tutto e sono costrette a vivere in povertà estrema, siccome si pone la necessità di ricostruire tutto. ➔ Lo sfruttamento dell’ambiente, nel quale rientrano le colture intensive, la deforestazione selvaggia, le tecniche agricole arretrate e moltissimi altri fenomeni, che causano problematiche a livello di risorse che non sono recuperabili. ➔ La violazione dei diritti umani fondamentali, come la sicurezza, la libertà, il benessere, l’uguaglianza sociale e di genere, che portano le Persone a vivere in condizioni disumane e di privazione assoluta. ➔ L’eccessiva espansione demografica , che provoca la una difficoltà di distribuzionedelle risorse. ➔ La mal distribuzione delle risorse tra i Paesi, che ha come conseguenza la polarizzazione delle ricchezze. ➔ L’analfabetismo, che porta le Persone alla povertà culturale ed educativa, precludendo l’accesso a moltissime risorse ed opportunità. La povertà come fenomeno trasversale La povertà, al giorno d’oggi, è trasversale, siccome colpisce fasce della popolazione anche molto diverse tra loro. Dei “soggetti tradizionali” fanno parte, ad esempio, le Persone senza fissa dimora, gli anziani, gli immigrati, le Persone con dipendenze da sostanze stupefacenti, le minoranze discriminate, i malati ed i disabili. Il panorama della povertà oggi riguarda, oltre ai “soggetti tradizionali”, i genitori single, i divorziati, i giovani in uscita dalla famiglia d’origine, le famiglie che hanno perso l’unica fonte di reddito (specialmente dopo la pandemia). I nuovi poveri I nuovi poveri sono i principali gruppi sociali colpiti prima dalla crisi finanziaria (2008) e, poi, dalla crisi pandemica (2020). Queste nuove categorie si dividono in tre sottogruppi differenti, in parte coincidenti (ma non del tutto sovrapponibili): 1) I lavoratori poveri, nei quali rientrano i nuclei con la presenza di uno o più membri disoccupati e\o con basse qualificazioni professionali. Con la pandemia si è verificato un drastico calo dell’occupazione e, di conseguenza, dei redditi che entravano nelle tasche delle famiglie. Il compito dell’Assistente Sociale è quello di indirizzare questi soggetti ad un Centro per l’Impiego, che possa trovare una nuova occupazione, anche sulla base delle competenze di ogni soggetto. 2) I migranti, che sono le Persone che hanno una cittadinanza diversa rispetto a quella del Paese di residenza. 3) I minorenni, soprattutto provenienti dai nuclei familiari numerosi. Il regime di povertà italiano Il regime di povertà italiano deriva dalla combinazione dei fattori presenti nel modello sociale italiano (differente da quello degli altri Paesi). I tre fattori combinati sono: 1. la socialità: si verifica una persistente divisione dei ruoli di genere secondo il modello del “male breadwinner” e “female carer”, una tardiva uscita dei giovani dalla famiglia di origine e forte aspettativa di solidarietà familiare intergenerazionale dove il benessere dei singoli componenti dipende dalla famiglia. 2. il lavoro: mette in evidenza una bassa occupazione femminile, la disoccupazione giovanile, delle forti differenze a livello regionale tra lavoratori protetti e precari (si parla del fenomeno del working poor). 3. ed il Welfare: porta alla luce una protezione incentrata sul lavoratore, la diffusione di misure categoriali, scarse politiche per la famiglia ed una frammentazione degli interventi, spesso delegati agli enti locali. La storia del sistema d’assistenza - 1861\2000 Dal processo di unificazione dell’Italia (intorno alla seconda metà dell’Ottocento) si verifica l’accentuazione del divario tra il Nord ed il Sud del Paese. La popolazione italiana si configura come una delle più povere d’Europa a causa dei salari insufficienti, dei trasporti scarsi, dell’analfabetismo e del lavoro minorile. Durante il regime fascista venne istituito un sistema di protezione sociale per i dipendenti pubblici (1942) ma non per i lavoratori agricoli e le proprie famiglie.Tra il 1925 ed il 1932, l’ISTAT fece una ricerca per identificare i poveri attraverso un’indagine attuata dagli enti locali, in quel periodo i poveri venivano puniti anche con l’arresto (soprattutto in caso di richiesta di elemosina). La legge 842\1937 fu utile per l’istituzione degli Enti Comunali di Assistenza. ↳ Al suo interno, i poveri venivano definiti come delle Persone in condizioni di particolari fragilità. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l’Italia era ancora un paese largamente rurale, nel quale una grande fetta della popolazione era occupata in agricoltura e le famiglie vivevano in aree di montagna, prive dell’assistenza essenziale. Vi fu l’istituzione di una Commissione Parlamentare d’Inchiesta (1951), che aveva il compito di indagare il fenomeno della povertà con il supporto dell’ISTAT ; ⤦ i risultati di questa inchiesta rilevarono scarsa alimentazione e lavoro poco remunerato con la conseguente constatazione dell’arretratezza del sistema di Assistenza Sociale, che non era in grado di soddisfare i più elementari bisogni dei poveri. La prima Commissione di indagine sui temi della povertà viene istituita nel 1984 e diventa Commissione di indagine sulla povertà e sull’emarginazione con la legge 354\1990. La storia del sistema d’assistenza - L. 328\00 L’articolo 22 della legge stabilisce i LEA (Livelli Essenziali dell’Assistenza), tra i quali rientrano le misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito, i Servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle Persone senza fissa dimora. L’articolo 23 parla del reddito minimo di inserimento. L’articolo 27 istituisce la commissione di indagine sull’esclusione sociale (CIES) con durata triennale rinnovabile, la quale ha il compito di effettuare ricerche, indagini e rilevazioni sulla povertà e sull’emarginazione in Italia. La commissione prepara per il Governo dei report annuali. Alcuni documenti fondamentali Il fondo nazionale per la lotta alla povertà ed all’esclusione sociale ha, come prima finalità, quella di finanziare gli interventi dei Servizi Sociali per il contrasto della povertà attivati in favore dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, nell’ambito della definizione del Patto per l’Inclusione sociale e dell’attuazione dei sostegni in esso previsti. Con il decreto legislativo 147\2017 vengono introdotte delle disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, con le quali vengono previsti e specificati precisi Servizi che rientrano nei LEA. Il decreto legislativo 4\2019 introduce le disposizioni urgenti in materia di Reddito di Cittadinanza. Gli ultimi due documenti fondamentali sono il Piano nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali 2021\2023 ed il Piano regionale triennale Emilia Romagna 2022\2024. Il contrasto alla povertà La povertà è un fenomeno complesso che dipende da diversi fattori. - Non è legato alla sola mancanza del reddito - ma è anche strettamente connesso all’accesso alle opportunità e con la possibilità di partecipare pienamente alla vita economica e sociale del Paese. Sono previste delle misure nazionali di sostegno al reddito, tra le quali rientrano l’Assegno Sociale (Persone di età maggiore ai 67 anni in condizioni di bisogno), l’Assegno Unico (per famiglie con figli minori, in base all’ISEE) ed il Reddito di Cittadinanza (che va a ridursi in base all’aumento dell’attività lavorativa). Vi sono, poi, delle misure che riducono o contrastano il bisogno di misure reddituali come - il sostegno alle madri nel reperire un’occupazione, - gli incentivi per l’assunzione di stranieri e giovani - e l’aumento dei salari minimi.Le Persone senza fissa dimora sono coloro che vivono in strada ricorrendo in sistemazioni di fortuna, a dormitori od a strutture di accoglienza notturna, sono ospiti di strutture di accoglienza per senza fissa dimora o sono in procinto di uscire da delle strutture di protezione, cura e\o detenzione pur non disponendo di una soluzione abitativa. Alcuni esempi di contrasto della povertà sono: Il pronto intervento sociale; Il Servizio di posta per la Residenza virtuale; Gli interventi secondo l’approccio cosiddetto dell’Housing First, di cui alle linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia. ➥ Si tratta di un approccio che mette al primo posto il diritto alla casa per le Persone senza fissa dimora. Sono, però, interventi che non sono garantiti in tutti i territori. La desaffiliation Vi sono tre aree fondamentali: 1) l’area di integrazione, nelle quali vi è necessità di un’integrazione (i soggetti hanno un lavoro e delle reti primarie); 2) l’area di vulnerabilità, nella quale si verifica una situazione di instabilità (che può essere lavorativa, relazionale ed abitativa); 3) desaffiliation, nella quale convivono l’assenza di lavoro e l’isolamento sociale. la classificazione ETHOS L’ETHOS (European, Typology on Homelessness and Housing Exclusion) ha compreso, nella definizione di homelessness, tutti i soggetti che: - Vivono in spazi pubblici (strade, baracche, macchine abbandonate, roulotte, capannoni); - Vivono in un dormitorio notturno o sono costretti a trascorrere molte ore in uno spazio pubblico; - Vivono in ostello per Persone senza dimora; - Vivono in alloggi per interventi di supporto sociale. La residenza e l’iscrizione anagrafica La residenza e l’iscrizione anagrafica rappresentano: a) per ogni cittadino, la certificazione di esistenza e di essere portatore dei diritti fondamentali soggettivi, oltre alla garanzia di poterli esercitare. b) Per le Persone senza fissa dimora, la residenza anagrafica rappresenta un passo ancora più importante, perché ad essa si collega la possibilità di usufruire dei Servizi Sanitari e Socio-assistenziali. 11. La povertà educativa Introduzione alla povertà educativa Qual è il concetto legato al termine educazione? ★ Nel suo significato più stretto, il termine deriva dal latino “e-ducere” (ossia “tirare fuori”, “estrarre”). ★ Viene sotteso, a questo significato, un movimento che parte dal “dentro” e si sposta verso il “fuori” dell’individuo. ★ In generale, significa promuovere e favorire, anche con l’esempio, lo sviluppo delle facoltà intellettuali, estetiche e delle qualità morali di una Persona. La povertà educativa indica, invece, la privazione da parte dei bambini e degli adolescenti, della possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente le loro capacità, i talenti ed ispirazioni.Diverse forme di povertà educativa La povertà educativa può essere di due tipologie differenti: 1) La povertà educativa cognitiva, - che riguarda le competenze scolastiche di base e gli stimoli culturali; - sono competenze che possono essere misurate tramite alcuni mezzi (un esempio potrebbe essere il modello PISA, del quale fanno parte anche le prove INVALSI). 2) La povertà educativa non cognitiva riguarda, invece, - le competenze sociali, relazionali, l’empatia e la capacità di costruirsi un’autostima. - Non sono strettamente e necessariamente legate alla scolarizzazione, ma dipendono fortemente dal contesto di riferimento. Le cause della povertà educativa Le determinanti (cause) della povertà educativa, che possono essere individuate tramite la teoria dei sistemi, sono tre livelli: 1. Il micro, che comprende il genere (è un dato appurato che il numero di ragazze nelle facoltà scientifiche sia molto inferiore rispetto a quello dei ragazzi, viceversa per quanto riguarda le facoltà umanistiche), le condizioni socio-economiche (esiste una correlazione molto stretta tra la povertà educativa e quella economica ), presenza di disabilità (che in alcuni casi può generare uno svantaggio sociale) ed origini dei genitori (rispetto a queste, i test PISA hanno messo in luce una relazione tra le origini dei genitori e la povertà educativa ). 2. Il meso, nel quale rientrano - il contesto socio-relazionale di inserimento (la mancanza delle relazioni sociali tra le Persone porta un aggravamento della condizione di povertà educativa in cui versa una Persona), - la qualità della comunità educante in cui il soggetto è inserito (anche in termini di qualità delle relazioni affettive ed emotive). 3. Il macro, che riguarda la provenienza geografica, il sistema socio-politico, la struttura sociale ed il sistema scolastico. La povertà materiale e la povertà educativa «La povertà dei minori è una conseguenza della povertà dei genitori, o meglio dell’insufficienza del reddito di questi, e più in generale del reddito familiare disponibile a far fronte ai bisogni della famiglia. Anche se vivere in una famiglia in cui nessun adulto ha una occupazione remunerata rappresenta un rischio di povertà minorile elevatissimo, la maggior parte dei minori poveri vive in una famiglia in cui almeno un adulto è occupato, ma il suo reddito non è sufficiente a fare fronte ai bisogni di tutti. È un fenomeno particolarmente presente nelle famiglie monoreddito numerose, con tre o più figli. La povertà materiale dei bambini e ragazzi nelle società ricche, non pone solo problemi etici e di giustizia, ma evidenzia anche una forte miopia nel considerare il futuro della società. Essere poveri mentre si è ancora in crescita, infatti, ha conseguenze negative di più lungo periodo che diventare poveri da grandi. La povertà economica, si associa a restrizioni della possibilità di sviluppare appieno le proprie capacità, crescere in buona salute, sviluppare un adeguato capitale culturale esociale. Inoltre, chi sperimenta la povertà da piccolo rischia di rimanere tale più a lungo di chi lo sperimenta da adulto. Il multifattorialismo della povertà educativa Save the Children individua, in quanto fenomeno multifattoriale, 4 aspetti della povertà educativa: 1) L’opportunità di apprendere per comprendere (problem solving): si fa riferimento alla capability, cioè la capacità di capire dalle fonti, di analizzare e trovare delle soluzioni. 2) L’opportunità di apprendere per essere (capacità di autoregolazione): stima, fiducia, senso di immaginazione del futuro e di riconoscimento dei propri sentimenti per saperli controllare nei momenti di difficoltà e\o di stress. 3) L’opportunità di apprendere per vivere insieme, che comprende tutte le competenze essenziali per gli esseri umani in quanto individui sociali. 4) L’opportunità di apprendere per condurre una vita autonoma ed attiva, rivendicando il diritto alla vita, alla salute riproduttiva ed alimentare, all’integrità alla salute ed alla sicurezza. Il contrasto - Superare le disparità Il primo obiettivo dev'essere quello di superare le disparità, garantendo un pari accesso all’educazione tramite un sistema scolastico statale (Scuole ed Università pubbliche) per sostenere lo sviluppo dell’equità sociale. ⬍ Bisogna porre molta attenzione ad eventuali tagli alla spesa pubblica, alla dispersione scolastica, alla qualità dell’offerta, ed alla riduzione della capacità di spesa delle famiglie. L’art. 34 della Costituzione recita «La Scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci ei meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.» Il contrasto - Superare la frammentazione Il secondo obiettivo, per contrastare la povertà educativa, è il superamento della frammentazione degli interventi tramite un’azione di sistema, mettendo in atto dei progetti di ampio respiro rivolti a tutta la comunità educante: politiche di Welfare, politiche educative, agenzie sociali ed educative, Famiglia, territorio. Investire nell’educazione Perché è importante investire nell’educazione? Sul lungo periodo, la povertà educativa si traduce in svantaggio sociale, passando dal rappresentare una condizione di vulnerabilità ad una di fragilità. ⤵ ★ La vulnerabilità è una condizione connessa all’essere umano (tutti sono vulnerabili in qualche fase della propria vita, nelle quali si abbassa la capacità di far fronte alle necessità); ★ la fragilità è, invece, l’incapacità totale di far fronte alla vulnerabilità e rappresenta il campo d’azione dell’Assistente Sociale. I maggiori investimenti nazionali I tre maggiori programmi di investimento nazionale sono: 1) “Fondo nazionale di contrasto alla povertà ed all’esclusione sociale” (2016); 2) “Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile” (2016) che è stato previsto dal Governo, dalle Fondazioni Bancarie e dal Terzo Settore.3) Le risorse del P.N.R.R. (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che ha portato al potenziamento ed all’aumento di posti negli asili nido, un miglioramento dell’edilizia scolastica ed ad interventi di riduzione dei divari educativi e di dispersione scolastica. Alcuni esempi di intervento Di seguito sanno riportati alcuni esempi di intervento che possono essere messi in atto in ogni territorio, con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa: Sostegno al reddito; Istituzione\potenziamento dei Centri per le Famiglie; Supporto alle competenze genitoriali; Progetti innovativi Primi Mille Giorni (tra i quali “Nati per Leggere”, “Nati per la Musica”, “Sciroppo di Teatro”); Supporto ai Centri Bambini-Genitori 0-3 anni; Progetti di affiancamento familiare; Progetti di affido culturale; Gruppi di auto-mutuo aiuto; Accesso gratuito alle consulenze per genitori; Fondi per le agenzie formative; Voucher, buoni e sconti per le attività culturali e\o sportive; Sostegni alle famiglie numerose; Progetti a sostegno di bambini maltrattati e\o vittime di violenza assistita; Progetti di outdoor education; Azioni di contrasto alla dispersione scolastica 12. Le misure di sostegno al reddito - Il ruolo dell’Assistente Sociale Le misure di sostegno al reddito Le misure di sostegno al reddito, previste dal sistema di Welfare italiano, sono misure di inclusione sociale erogate o dagli istituti nazionali o dagli enti locali a sostegno delle famiglie o delle Persone a cui mancano le risorse economiche minime per vivere. A partire dal 2015 si è iniziato a sistematizzare, anche in Italia, lo strumento a supporto del reddito già attivo in numerosi Paesi parte dell’Unione Europea. ➥ Questo strumento viene inteso come un reddito minimo di inserimento, ossia una misura a favore della categoria di Persone che sono considerate in uno stato di povertà, della quale fanno parte molte famiglie con minori a carico, disabili, adulti senza nessun reddito, famiglie in cui vi è un solo reddito. All’interno delle misure di sostegno al reddito rientrano: - Il Sostegno Inclusione Attiva (SIA); - Il Reddito d’Inclusione (REI); - Il Reddito di cittadinanza (RDC, attualmente in vigore); - L’Assegno per l’Inclusione (che entrerà nel sistema a patire dal 2024, sostituendo il Reddito di Cittadinanza). - Inoltre, la legge di Bilancio del 2023 ha approvato: la carta risparmio spesa 2023 , il bonus alimentare per ridurre lo spreco alimentare e la povertà attraverso la distribuzione di pacchi alimentari derivanti dalla raccolta dell’invenduto della distribuzione alimentare. ⬍ La sperimentazione di questi due sistemi partirà dalle città metropolitane e coinvolgerà le famiglie con un’attestazione ISEE inferiore ai 12000€ (la prenotazione sarà resa possibile tramite apposita App). Il sostegno per l’Inclusione Attiva ➔ venne introdotto

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