Lezione 6 (L'obbligazione alimentare) - PDF
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This document introduces the concept of the obligation of providing sustenance (alimenti) in Italian civil law. It clearly explains the legal context and prerequisites for initiating such an obligation, including the situations where one party can demand sustenance from another based on family ties and economic dependence. It details the different parties involved and the principles to consider.
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Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 6 Titolo:L’obbligazione alimentare L’OBBLIGAZIONE ALIMENTARE...
Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 6 Titolo:L’obbligazione alimentare L’OBBLIGAZIONE ALIMENTARE Ai sensi dell’art 433 cod civ in forza dei legami familiari determinati soggetti sono tenuti a corrispondere i mezzi necessari per vivere all’avente diritto che si trovi in stato di bisogno. Presupposto per la nascita dell’obbligo alimentare è: lo stato di bisogno di chi chiede gli alimenti, la presenza di un legame di parentela tra alimentando e obbligato, la disponibilità economica di chi deve soddisfare l’obbligo. Lo stato di bisogno. Lo stato di bisogno deve essere valutato in concreto in base alle effettive condizioni del soggetto. Esso consiste in una carenza delle risorse indispensabili al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita a causa dell’impossibilità di svolgere attività lavorativa. Alimenti e mantenimento. E’ necessario comprendere la differenza tra alimenti e mantenimento. Il mantenimento mira a soddisfare qualsivoglia esigenza di vita. Gli alimenti, invece, coprono le esigenze più elementari avuto riguardo alla posizione sociale: vitto, vestiario, cure mediche, abitazione. Quando l’alimentando è un minore si considerano anche le esigenze legate all’istruzione. Il mantenimento viene versato al coniuge o all’ex coniuge in sede di separazione o divorzio. Il coniuge beneficiario cui è stata addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento, mantiene peraltro il diritto agli alimenti. Il diritto al mantenimento spetta anche al figlio minorenne e al figlio maggiorenne fino al momento in cui questi diviene economicamente autosufficiente. Soggetti obbligati agli alimenti: Secondo l’articolo 433 cod civ sono tenuti a versare gli alimenti, nell’ordine: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. Il diritto che ne consegue è un diritto personalissimo, intrasmissibile, irrinunciabile ed imprescrittibile, inalienabile ed impignorabile; esso viene qualificato come obbligazione di durata. 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 6 Titolo:L’obbligazione alimentare Riguardo al coniuge si evidenzia che: ha diritto agli alimenti il coniuge separato cui è stata addebitata la separazione se versa in stato di bisogno (art 156 cod civ) è tenuto agli alimenti il coniuge cui è imputabile la nullità del matrimonio (art 129-bis cod civ) ha diritto agli alimenti il coniuge dell’assente (art 51 cod civ) Il figlio ha diritto ad essere mantenuto dai genitori anche se maggiorenne finché non raggiunge l’autonomia economica. Raggiunta tale autonomia cessa l’obbligo di mantenimento. Se però successivamente si trovasse in stato di bisogno sorgerebbe l’obbligo alimentare e non più quello di mantenimento. In caso di figlio adottivo si evidenzia che l’adottante è tenuto agli alimenti con precedenza sui genitori dell’adottato. L’obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano: 1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze; 2) quando il coniuge, da cui deriva l’affinità, e i figli nati dalla sua unione con l’altro coniuge e i loro discendenti sono morti (art 434). Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione remuneratoria (art 437). È comunque sempre tenuto nei limiti del valore della donazione (art 438). Misura degli alimenti, art 438. Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale. Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio. Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario. Possono comprendere anche le spese per l’educazione e l’istruzione se si tratta di minore (art 439). Cessazione, riduzione e aumento degli alimenti, art 440. Se dopo l’assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi riceve (c.d. clausola modificativa rebus sic stantibus), l’autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l’aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono anche essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell’alimentato. Se, una volta assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore è in condizione di poterli somministrare, l’autorità giudiziaria non può liberare l’obbligato di grado 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 6 Titolo:L’obbligazione alimentare posteriore se non quando abbia imposto all’obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti stessi. Concorso di obbligati, art 441. Se più persone sono obbligate nello stesso grado, alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione alle proprie condizioni economiche. Qualora le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l’onere, in tutto o in parte, l’obbligazione stessa è posta, in tutto o in parte, a carico delle persone chiamate in grado posteriore. Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l’autorità giudiziaria secondo le circostanze. L’obbligazione è divisibile e non solidale. Concorso di aventi diritto, art 442. Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non è in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l’autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore. Modalità somministrazione degli alimenti, art 443. Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta se adempiere questa obbligazione mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto. L’autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione. In caso di urgente necessità l’autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l’obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri (unico caso, in questo caso, di obbligazione solidale). Adempimento della prestazione alimentare, art 444. L’assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l’alimentando ne abbia fatto. Decorrenza degli alimenti, art 445. Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell’obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale. Assegno provvisorio, art 446. Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale può, sentita l’altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri. 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 6 Titolo:L’obbligazione alimentare Lo scopo è di evitare che, nelle more del giudizio, venga ulteriormente lesa la posizione dell’alimentando in stato di bisogno. Inammissibilità di cessione di compensazione, art 447. Il credito alimentare non può essere ceduto. L’obbligato agli alimenti non può opporre all’altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate. Il diritto agli alimenti è, infatti, personalissimo. Cessazione per morte dell’obbligato, art 448. L’obbligo degli alimenti cessa con la morte dell’obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza. Altre cause di cessazione sono: morte presunta; scioglimento del vincolo matrimoniale (per morte o per divorzio); nullità o revoca della donazione; condanna dell’alimentando per uno dei reati di cui all’art 541 c p, se il reato sia stato commesso a danno dell’obbligato. decadenza dell’avente diritto dalla responsabilità genitoriale sui figli (art 448 bis). Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all’adempimento dell’obbligo di prestare gli alimenti al genitore, nei confronti del quale, è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all’articolo 463, possono escluderlo dalla successione (articolo introdotto nel 2012). Indisponibilità, impignorabilità e imprescrittibilità. Essendo un diritto personale il diritto agli alimenti è indisponibile (art 447), è impignorabile, salvo che per i debiti alimentari, ed è imprescrittibile, salvo che per le singole annualità scadute che si prescrivono in 5 anni (art 2948 n 2). 4 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 6 Titolo:L’obbligazione alimentare L’OBBLIGAZIONE ALIMENTARE anche se è estraneo donatario con precedenza su ogni altro alla cerchia familiare obbligato solo nel caso in cui il beneficiario deve coniuge sia stata pronunciata trovarsi in stato di separazione con addebito a bisogno carico dell’altro in loro mancanza i discendenti non è tenuto il figli prossimi figlio non riconosciuto in loro mancanza gli gli adottanti con genitori ascendenti prossimi anche precedenza sui naturali genitori biologici L’obbligo dei genitori verso i figli nasce solo quando questi, raggiunta una loro indipendenza economica, siano poi caduti in uno stato di bisogno. Diversamente per i genitori vi sarebbe un obbligo di mantenimento generi e nuore suocero e suocera fratelli e sorelle con precedenza dei germani nella misura dello sugli unilaterali stretto necessario 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 6 Titolo:L’obbligazione alimentare IL CASO La sorella ha diritto a ricevere gli alimenti dal fratello quando è in difficoltà. LA MASSIMA Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 22 gennaio 2019, n 1577 Nel giudizio relativo alla prestazione di alimenti, stante l’inequivoco tenore dell’art 440 cod civ, occorre tener presenti i mutamenti delle condizioni economiche delle parti verificatesi in corso di causa. (In applicazione del predetto principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza del giudice di merito che, ai fini della quantificazione dell’assegno alimentare dovuto dal fratello nei confronti della sorella, aveva tenuto conto dell’attribuzione, avvenuta in corso di causa, in favore di quest'ultima di un trattamento pensionistico). La vicenda Un uomo proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Genova, in sede di rinvio, lo dichiarava tenuto al pagamento, a titolo di alimenti, della somma mensile di Euro 150,00 in favore della sorella. Il ricorrente sosteneva in particolare che la donna non versava in stato di bisogno in quanto la stessa aveva interrotto volontariamente la propria attività di collaboratrice familiare, percepiva inoltre una pensione da parte dell’INPS e un sostegno fornitole dal Comune. L’uomo sosteneva altresì che la sua situazione economica non era molto diversa da quella della sorella in quanto percepiva anche lui una pensione di importo pressoché analogo agli introiti di cui beneficiava la donna. Sottolineava infine che nel corso della causa la posizione economica della sorella era migliorata. La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento rigetta il ricorso. La questione Il caso in esame ruota intorno alla sussistenza dello stato di bisogno dell’alimentando, condizione essenziale affinché sorga il diritto agli alimenti. necessario infatti che colui che richiede il beneficio versi in stato di bisogno e sia incapace di provvedere al proprio sostentamento. L’obbligato inoltre deve essere economicamente in grado di sobbarcarsi tale onere. Ulteriore questione affrontata dall’ordinanza è la possibilità attribuita al giudice dall’art 440 cod civ di provvedere per la cessazione, la riduzione o l’aumento dell’assegno alimentare in caso di mutamento della situazione economica. Le soluzioni giuridiche Com’è noto l’art 433 cod civ, fondando l’obbligo alimentare sui vincoli di solidarietà familiare fornisce un elenco dei soggetti obbligati a prestare gli alimenti alla persona che si trova in stato di bisogno. La disposizione mette al primo posto il coniuge, seguito dai figli, in loro mancanza i discendenti prossimi; sono poi contemplati i genitori e, in loro mancanza gli ascendenti prossimi; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; e per ultimi i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. I fratelli sono dunque gli ultimi della lista e devono intervenire in assenza di altri obbligati di grado anteriore o quando questi pur esistenti non ne abbiano la possibilità economica. La scelta di collocare all’ultimo posto i fratelli e le sorelle si coordina con la previsione contenuta nell’art 439 cod civ in base al quale tra fratelli e sorelle gli alimenti sono 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 6 Titolo:L’obbligazione alimentare dovuti solo nella misura dello stretto necessario. Si è precisato in proposito che per alimenti strettamente necessari deve intendersi non la sola somministrazione del vitto e alloggio ma anche il vestiario, le cure mediche, e in generale quanto è indispensabile per la vita dell’alimentando con l’esclusione di ogni maggior larghezza che l’obbligazione generale degli alimenti necessariamente comporterebbe. Si evidenzia peraltro che nel caso di minore di diciotto anni nell’obbligazione alimentare rientrerebbero le spese di educazione e di istruzione. Nella specie l’alimentanda durante il giudizio di merito aveva iniziato a percepire una pensione. Sulla base di questo mutamento economico il ricorrente aveva richiesto la cessazione dell’obbligo alimentare ai sensi dell’art 440 cod civ. La Corte territoriale, prendendo in considerazione i mutamenti avvenuti, aveva ridotto l’assegno stabilito in precedenza, ma non ne aveva disposto la cancellazione. Secondo l’ordinanza in esame tale decisione era adeguatamente motivata in quanto, aveva, tra l’altro, tenuto in particolare rilievo i bisogni dell’alimentanda, con specifico riferimento all’indisponibilità di un alloggio e alla conseguente esigenza di sopportare l’onere del pagamento di un canone di locazione. Risultava inoltre, secondo la Cassazione, rispettata la proporzionalità tra la situazione economica dei due fratelli in causa, in quanto erano stati, nel giudizio di merito, presi in considerazione sia i redditi delle parti, sia la consistenza patrimoniale di entrambi e in particolare il fatto che l’uomo, oltre a percepire lui stesso una pensione, avesse una casa di proprietà. Si sottolinea inoltre come la Corte territoriale aveva correttamente applicato le norme e i principi che informano la materia della corresponsione di alimenti tra i quali quello secondo cui tra fratelli gli alimenti sono dovuti nei limiti dello stretto necessario. Tale principio, ricavabile direttamente dal codice civile, era stato evidenziato dalla Corte di Cassazione che era già intervenuta in passato nella controversia tra le stesse parti, rinviando alla Corte d’Appello proprio per l’applicazione di detta regola. Si sosteneva nella specie che la circostanza che la pretesa alimentare sia rivolta nei confronti di un fratello non comporta la sua infondatezza, ma solo la determinazione del relativo importo nella misura dello stretto necessario, ai sensi dell’art 439 cod civ L’obbligazione alimentare tra fratelli e sorelle costituisce infatti ipotesi secondaria e limitata, atteso che tale circostanza incide, solo sull’entità dell’obbligazione alimentare, non sulla sua sussistenza. (Corte di cassazione, 19 giugno 2013 n 15397). Giova comunque sottolineare come la giurisprudenza in materia consideri rilevante la proprietà di un immobile dove vivere. Nella specie infatti dirimente per i giudici è stato il fatto che la sorella non fosse proprietaria di un immobile e dovesse pertanto sostenere spese di locazione. Al contrario si evidenzia un caso in cui una donna chiedeva un assegno alimentare ai fratelli e il Tribunale respingeva la sua domanda, escludendo lo stato di bisogno, in quanto la stessa non era riuscita a fornire la prova della sua oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per vivere, risultando essere anche comproprietaria della casa familiare (Trib Vicenza, Sez 2 civile 11 settembre 2017, n 2628). Si precisa in proposito che il diritto agli alimenti è legato alla prova dello stato di bisogno e alla impossibilità dell’istante di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di un'attività lavorativa. Lo stato di bisogno, in particolare, si rileva, esprime l’impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali vitto, abitazione, vestiario e cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle sue effettive condizioni, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo dispone, compresi i redditi ricavabili 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 6 Titolo:L’obbligazione alimentare dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie (Cass civile, sez II, 8 novembre 2013, n 25248). Secondo l’ordinanza in esame in conclusione quanto percepito dalla donna non è sufficiente a consentirle di vivere dignitosamente, e ciò comporta il sorgere dell’obbligo alimentare a carico del fratello così come quantificato dalla Corte d’Appello. Osservazioni In origine l’opinione maggioritaria in dottrina riteneva non estensibile la normativa sull’obbligo alimentare tra fratelli, come anche quella tra affini, ai casi di famiglia naturale e ciò perché, si evidenziava, il rapporto di parentela naturale sussiste solo tra genitori e figli salvo eccezioni, non rinvenibili nella disciplina degli alimenti. La questione nasceva dall’art 258 cod civ, che nel testo previgente alle modifiche di cui alla Legge 219 del 2012, così come era interpretato, costituiva una delle più grandi discriminazioni esistenti tra figli nati in costanza di matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio. I primi con la nascita instauravano rapporti giuridici con i parenti del genitore, nonni, zii, cugini, ecc. mentre per gli altri la questione era oggetto di controversie. La norma, fino alle recenti modifiche, stabiliva infatti che il riconoscimento non produce effetti se non riguardo al genitore da cui fu fatto. La disposizione peraltro assumeva, secondo dottrina e giurisprudenza maggioritarie anche un altro significato. Si sosteneva infatti che il riconoscimento creava un vincolo di parentela solamente tra il figlio e il genitore naturale, e non quindi tra il figlio e i parenti del genitore o tra il genitore e i discendenti del figlio, escludendo pertanto qualunque rapporto giuridico con nonni, zii, fratelli, ecc. Discusso risultava pertanto anche lo stesso rapporto tra fratelli naturali, in relazione ai quali peraltro si era più volte espressa la Corte Costituzionale dichiarando l’incostituzionalità dell’art 565 cod civ nella parte in cui non prevede, in mancanza di altri successibili all’infuori dello Stato, la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali dei quali sia legalmente accertato il rispettivo status di filiazione nei confronti del comune genitore (C Cost 184 del 1990; C Cost 55 del 1979). Attualmente, in seguito alla riforma sulla filiazione (Legge 219 del 2012), che ha parificato la situazione del figlio nato fuori del matrimonio a quella del figlio nato nel matrimonio, tali controversie sono completamente superate. Caso tratto da : Giuffré – Ilfamiliarista.it – 31 maggio 2019 – giurisprudenza commentata Autore: Galluzzo Sabina Anna Rita La sorella ha diritto a ricevere gli alimenti dal fratello quando è in difficoltà (Nota a Cass 1577 del 2019) 3