Potere di controllo a distanza - Lezione 44 - PDF
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This is document is about the laws and regulations regarding employee monitoring in the workplace in Italy. It details various instruments used and the current legal framework.
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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 44...
Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 44 Titolo: #titolo# Potere di controllo a distanza Attività n°: #attività# 1 Potere di controllo a distanza Impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 44 Titolo: #titolo# Potere di controllo a distanza Attività n°: #attività# 1 Potere di controllo a distanza Lo sviluppo tecnologico e l’utilizzo sempre più pervasivo delle tecnologie digitali in ambito lavorativo ha determinato l’insorgere di una duplice esigenza in relazione al potere di controllo del datore di lavoro; Ha reso, da un lato, più urgente la tutela della riservatezza nell’ambiente di lavoro alla luce della crescente possibilità di controllare a distanza l’attività dei lavoratori; Allo stesso tempo, si è reso necessario agevolare l’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie digitali, contemperando il loro utilizzo nello svolgimento dell’attività lavorativa, con la possibilità che attraverso gli stessi strumenti possa essere esercitato il potere di controllo; L’art. 4, l. n. 300/1970, da un lato, amplia, quindi, i poteri aziendali, dall’altro, assegna un ruolo preminente alla normativa di tutela dei dati personali. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 44 Titolo: #titolo# Potere di controllo a distanza Attività n°: #attività# 1 Potere di controllo a distanza Per strumenti di controllo a distanza si intendono quelle apparecchiature che, interponendosi tra il lavoratore (soggetto controllato) e il datore di lavoro (soggetto che dispone il controllo), implicano una separazione tra il momento dell’acquisizione indiretta delle informazioni relative all’attività lavorativa del dipendente e la loro conservazione ed eventuale successiva utilizzazione ai fini del rapporto di lavoro; Tra i principali strumenti di controllo a distanza venuti in rilievo in giurisprudenza, si possono considerare: le telecamere; gli scanner; i software di rilevamento delle telefonate; i programmi di monitoraggio della posta elettronica e degli accessi ad internet, televisioni a circuito chiuso ecc. L’art. 4, l. n. 300/1970 nel disciplinare il potere di controllo a distanza introduce una fondamentale distinzione tra strumenti di controllo a distanza e strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 44 Titolo: #titolo# Potere di controllo a distanza Attività n°: #attività# 1 Potere di controllo a distanza: impianti audiovisivi e altri strumenti Ai sensi dell’art. 4, comma 1, l. n. 300/1970, il datore di lavoro può impiegare impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale; La disposizione normativa vieta il controllo intenzionale a distanza sull’attività lavorativa, legittimando soltanto quello che risulti conseguenza ulteriore e indiretta. Secondo la giurisprudenza, con la rimodulazione dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, è solo apparentemente venuto meno il divieto esplicito di controlli a distanza, avendo la nuova formulazione solamente adeguato l'impianto normativo alle sopravvenute innovazioni tecnologiche e, quindi, mantenuto fermo il divieto di controllare la sola prestazione lavorativa dei dipendenti, posto che l'uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo può essere giustificato "esclusivamente" a determinati fini, che sono numerus clausus, e alle condizioni normativamente indicate (Cass. Sez. pen. 51897/2016). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 44 Titolo: #titolo# Potere di controllo a distanza Attività n°: #attività# 1 Impianti audiovisivi e altri strumenti: modalità di autorizzazione Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla RSU o dalle RSA; In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di controllo a distanza possono essere installati previa autorizzazione delle sedi territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 44 Titolo: #titolo# Potere di controllo a distanza Attività n°: #attività# 1 Impianti audiovisivi e altri strumenti: modalità di autorizzazione Il rilascio dell’autorizzazione amministrativa non è subordinato alla specificazione del posizionamento predeterminato e dell’esatto numero delle telecamere da installare, considerato che lo stato dei luoghi e l’ubicazione delle merci o degli impianti produttivi è spesso oggetto di modificazioni nel corso del tempo che rendono scarsamente utile una analitica istruttoria basata su planimetrie che nel breve periodo non sono rappresentative del contesto lavorativo (INL, circ. 19.2.2018, n. 5); Ai sensi dell’art. 4, comma 3, le informazioni raccolte sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di tutela della privacy. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 44 Titolo: #titolo# Potere di controllo Attività n°: #attività# 2 Potere di controllo a distanza Strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 44 Titolo: #titolo# Potere di controllo a distanza Attività n°: #attività# 2 Strumenti per rendere la prestazione lavorativa Le garanzie procedurali e autorizzatorie dettate per gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori non si applicano agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze; Le informazioni raccolte anche in questo sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di tutela dei dati personali; Ciò implica che strumenti di lavoro come ad es. il computer, il tablet, lo smartphone per essere utilizzati anche per finalità di controllo non necessitano di una previa autorizzazione sindacale. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 44 Titolo: #titolo# Potere di controllo a distanza Attività n°: #attività# 2 Strumenti per rendere la prestazione lavorativa L’assenza di autorizzazione sindacale, tuttavia, non implica che il datore di lavoro possa raccogliere liberamente informazioni dagli strumenti per rendere la prestazione lavorativa per utilizzarli anche per finalità di controllo; Come visto, infatti, occorre che il lavoratore sia reso edotto della modalità d’uso degli strumenti e dell’effettuazione di controlli tramite gli stessi, nonché che venga rispettata la normativa in materia di tutela dei dati personali. Occorre, in altri termini, che il controllo non sia occulto e che il lavoratore sia consapevole che dall’utilizzo di determinati strumenti può derivare anche un controllo da parte del datore di lavoro; Gli elementi raccolti dal datore di lavoro mediante gli strumenti impiegati dal dipendente per rendere la prestazione lavorativa o mediante gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze possono essere utilizzati anche per la verifica, a fini disciplinari, della diligenza del dipendente medesimo nello svolgimento dell'attività lavorativa (Cass. 32760/2021). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 44 Titolo: #titolo# Potere di controllo a distanza Attività n°: #attività# 2 Strumenti per rendere la prestazione lavorativa All’indomani dell’entrata in vigore del d.lgs. N. 151/2015, che modifica l’art. 4, l. n. 300/1970, si è sviluppato un dibattito interpretativo volto a individuare la distinzione tra strumenti sottoposti ad autorizzazione e strumenti di lavoro: Secondo alcuni autori, sarebbe strumento di lavoro solo il dispositivo che serve al lavoratore esclusivamente per rendere la propria prestazione. Se viene modificato per finalità di controllo è comunque sottoposto ad autorizzazione; Altri ritengono che nella nozione rientrano anche i dispositivi che, pur non essendo strettamente legati alle mansioni da svolgere, agevolino lo svolgimento del lavoro o lo rendano più produttivo; Un’ultima tesi sostiene che non sia possibile individuare una distinzione netta in astratto, ma va accertato in concreto la funzione che il dispositivo riveste all’interno dell’organizzazione aziendale sulla base di valutazioni organizzative insindacabili del datore di lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 44 Titolo: #titolo# Potere di controllo a distanza Attività n°: #attività# 2 Strumenti per rendere la prestazione lavorativa Sul tema è intervenuto il Garante per la protezione dei dati, con la decisione 13 luglio 2016, n. 303, il quale, con riferimento al servizio di posta elettronica e di navigazione web, ha chiarito che nella nozione «possano ricomprendersi solo servizi, software o applicativi strettamente funzionali alla prestazione lavorativa, anche sotto il profilo della sicurezza. Da questo punto di vista e a titolo esemplificativo, possono essere considerati «strumenti di lavoro» alla stregua della normativa sopra citata il servizio di posta elettronica offerto ai dipendenti (mediante attribuzione di un account personale) e gli altri servizi della rete aziendale, fra cui anche il collegamento a siti internet». (Segue) Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 44 Titolo: #titolo# Potere di controllo a distanza Attività n°: #attività# 2 Strumenti per rendere la prestazione lavorativa Costituiscono parte integrante di questi strumenti anche i sistemi e le misure che ne consentono il fisiologico e sicuro funzionamento al fine di garantire un elevato livello di sicurezza della rete aziendale messa a disposizione del lavoratore. Altri strumenti pure utili al conseguimento di una elevata sicurezza della rete aziendale, invece, non possono normalmente consentire controlli sull’attività lavorativa, non comportando un trattamento di dati personali dei dipendenti, e di conseguenza non sono assoggettati alla disciplina di cui all’art. 4 Stat. lav.» Garante per la protezione dei dati, decisione 13 luglio 2016, n. 303. Secondo la giurisprudenza, «posto che non esiste una nozione unitaria di strumento di lavoro, bisognerà verificare caso per caso, a seconda del tipo di mansione e a seconda della organizzazione aziendale, se lo strumento affidato al lavoratore dal datore di lavoro sia oggettivamente necessario all'esecuzione della prestazione lavorativa e cioè se sia il mezzo utilizzato dal lavoratore per svolgere le sue mansioni» (Trib. Torino, 19 settembre 2018). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 44 Titolo: #titolo# Potere di controllo a distanza Attività n°: #attività# 2 Informativa Sia con riguardo agli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, sia con riguardo agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze, l’utilizzo delle informazioni raccolte è subordinato alla previa consegna di un’informativa da parte del datore di lavoro. Secondo la giurisprudenza, tale informativa non deve ridursi ad un adempimento formale rivolto alla generalità dei lavoratori, ma deve essere esaustiva e adeguata; Non può essere ritenuta adeguata: l'indicazione di istruzioni relative all'uso dello strumento tecnologico, non accompagnate dalla specifica individuazione delle modalità di utilizzo che comportano l'acquisizione dei dati; l'informativa che, rivolgendosi alla generalità dei dipendenti, si limiti a prescrivere direttive riguardanti tutte le tipologie di strumenti impiegati nell'organizzazione aziendale, non consentendo quindi al singolo lavoratore di capire di essere controllato (Trib. Torino 19 settembre 2018). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 44 Titolo: #titolo# Potere di controllo a distanza Attività n°: #attività# 2 Informativa Il lavoratore deve essere portato a conoscenza della possibilità di essere assoggettato ai controlli, anche tecnologici, da parte del datore di lavoro. Questa informazione deve inoltre riguardare anche le modalità e i limiti con cui essi vengono posti in essere. L'informativa si considera adeguata se determina la consapevolezza in capo al lavoratore circa il fatto che gli strumenti che utilizza per svolgere la propria attività lavorativa producono delle informazioni che possono essere conosciute e utilizzate dal datore di lavoro a fini disciplinari Inoltre, il controllo, che rappresenta una fase del trattamento dei dati personali, deve rispettare i principi dettati dalla normativa specifica prevista in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. N. 196/2003; reg. UE 679/2016), ossia i principi di liceità, di correttezza, di necessità, di determinatezza della finalità perseguita, di pertinenza, di completezza, di non eccedenza (Trib. Cassino, 9 aprile 2021). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 44 Titolo: #titolo# Potere di controllo a distanza Attività n°: #attività# 2 Controlli difensivi I limiti previsti al potere di controllo di cui all’art. 4 Stat. lav. non possono essere invocati qualora il controllo riguardi condotte illecite del dipendente; La giurisprudenza ha riconosciuto la piena legittimità dei controlli occulti se finalizzati ad accertare comportamenti di particolare gravità del prestatore lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale (c.d. controlli difensivi); Secondo una prima tesi i controlli difensivi sono oggi da ritenersi totalmente assorbiti nell’alveo dell’art. 4, come modificato dal d.lgs. 151/2015; Secondo un diverso orientamento, accolto in giurisprudenza, permarrebbe un seppur ridotto ambito di operatività della categoria dei controlli difensivi, diretti ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili a singoli dipendenti, anche se posti in essere durante la prestazione di lavoro; il controllo dovrebbe essere mirato, nonché attuato ex post, ossia a seguito del comportamento illecito di uno o più lavoratori del cui avvenuto compimento il datore abbia avuto il fondato sospetto, in modo che non avrebbe ad oggetto l'attività Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 44 Titolo: #titolo# Potere di controllo a distanza Attività n°: #attività# 2 Controlli difensivi «Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato i controlli dei lavoratori finalizzati non già a verificare l'esatto adempimento delle obbligazioni direttamente scaturenti dal rapporto di lavoro, ma a tutelare beni del patrimonio aziendale ovvero ad impedire la perpetrazione di comportamenti illeciti, sono fuori dallo schema normativo dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Pertanto sono tendenzialmente ammissibili i controlli difensivi "occulti", in quanto diretti all'accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, ferma restando la necessaria esplicazione delle attività di accertamento mediante modalità non eccessivamente invasive e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti, con le quali l'interesse del datore di lavoro al controllo ed alla difesa della organizzazione produttiva aziendale deve contemperarsi, e, in ogni caso, sempre secondo i canoni generali della correttezza e buona fede contrattuale». Cass. 20879/2018 Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 44 Titolo: #titolo# Potere di controllo Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti