Lezione 23 (L'assegno divorzile) - Slide PDF

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This document provides an overview of the Italian legal concept the 'assegno divorzile', highlighting the prevailing jurisprudence, and considerations in assessing whether the financial support of a spouse is appropriate for divorce cases.

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Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 23 Titolo: L’assegno divorzile L’ASSEGNO DIVORZILE...

Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 23 Titolo: L’assegno divorzile L’ASSEGNO DIVORZILE Assegno divorzile La tematica dell’assegno divorzile, è quasi sempre al centro delle attenzioni dei coniugi protagonisti delle varie vicende ed è pertanto oggetto di copiosa giurisprudenza. La legge 74 del 1987 ha attribuito all’assegno una funzione prevalentemente assistenziale. L’assegno periodico di divorzio viene attribuito ai sensi dell’art 5 Legge 898 del 1970 tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio quando il coniuge non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. L’assegno divorzile, come anche quello di separazione, è stato secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato e perdurante per quasi trent’anni, finalizzato a garantire al coniuge più debole il mantenimento di un tenore di vita corrispondente a quello goduto in costanza di matrimonio, o addirittura al tenore di vita offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi e non già quello tollerato, o subito, o anche concordato con l’adozione di particolari criteri di suddivisione delle spese familiari e di disposizione dei redditi personali residui. Secondo la giurisprudenza infatti il tenore di vita, cui rapportare il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente l’assegno, non era quello, magari, modesto condotto durante il matrimonio all’insegna del risparmio, ma quello che i due avrebbero potuto avere in relazione alle loro sostanze e ai loro introiti. L’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l’assegno era pertanto da intendersi come insufficienza degli stessi a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Non era così necessario che l’avente diritto si trovasse in uno stato di bisogno ma rilevava invece l’apprezzabile deterioramento delle precedenti condizioni economiche, le quali dovevano essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio. L’orientamento più datato Per quasi trent’anni l’orientamento più che consolidato della giurisprudenza di legittimità ha collegato il diritto all’assegno al parametro del tenore di vita matrimoniale. In particolare a partire da due importanti pronunce delle Sezioni Unite del 1990, si è sostenuto che l’espressione mezzi adeguati va riferita all’impossibilità di ottenere mezzi tali da consentire il raggiungimento non già della mera autosufficienza economica, ma di un tenore di vita sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio, onde l’accertamento della relativa capacità lavorativa va compiuto non nella sfera dell’ipoteticità o dell’astrattezza, bensì in quella dell’effettività e della concretezza, 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 23 Titolo: L’assegno divorzile dovendosi, all’uopo, tener conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie in rapporto a ogni fattore, economico-sociale, di carattere individuale, ambientale, territoriale. In questo contesto si è sostenuto che l’espressione mezzi si riferisce, sia ai redditi, che ai cespiti patrimoniali del coniuge beneficiario, nonché alle altre utilità di cui eventualmente può disporre. La giurisprudenza in questa linea di pensiero precisava comunque che, una volta accertata l’esistenza del diritto all’assegno, la determinazione in concreto del relativo importo doveva avvenire applicando gli altri criteri indicati dall’art 5 Legge 898 del 1970 ossia le ragioni della separazione, le condizioni economiche dei coniugi, il contributo dato da ciascuno alla formazione del patrimonio familiare e la durata del matrimonio. Cassazione 11504 del 2017 Successivamente nel 2017 la sentenza n 11504 ha radicalmente mutato l’orientamento. La Cassazione ribellandosi all’indirizzo fino a quel momento consolidato, in tema di assegno divorzile ha precisato come il parametro di riferimento cui rapportare il giudizio sulla adeguatezza inadeguatezza dei mezzi del coniuge che richiede l’assegno di divorzio e sulla possibilità o impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive va individuato nel raggiungimento della indipendenza economica del richiedente e non nella possibilità di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. La sentenza in particolare richiamava la natura bifasica dell’accertamento e quantificazione dell’assegno divorzile. In questo contesto specificava che la prima fase riguardante l’an debeatur, è informata al principio dell’autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole ed è finalizzata ad accertare la sussistenza o meno del diritto all’assegno divorzile; la seconda fase, riguardante il quantum debeatur, improntata al principio della solidarietà economica dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro quale persona economicamente più debole riguarda soltanto la determinazione dell’importo dell’assegno stesso. Nella prima fase il giudice deve, secondo tale linea interpretativa, valutare la mancanza di mezzi adeguati non con riguardo ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, ma con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge. Non veniva più pertanto preso in considerazione, secondo tale orientamento, il divario economico tra i due coniugi o la possibilità del più debole di mantenere il tenore di vita coniugale, ma solamente la sua autosufficienza. Numerosi problemi sono sorti nell’applicazione pratica, in seguito a tale sentenza, in quanto un orientamento più che consolidato veniva ribaltato da una sentenza a sezioni semplici, pur trattandosi di una questione di particolare importanza. Cassazione SU 18287 del 2018 L’intervento delle Sezioni Unite, da più parti auspicato, è arrivato con sentenza n 18287 del 2018. La Corte, con un provvedimento che ha ottenuto il plauso della maggior parte degli operatori, cerca un punto di equilibrio tra i differenti orientamenti. La sentenza in particolare precisa che l’assegno di divorzio ha una funzione insieme assistenziale, compensativa e perequativa. Per l’assegno, sostengono le Sezioni Unite, si deve adottare un criterio composito che tenga conto delle rispettive condizioni economico-patrimoniali e dia particolare rilievo al contributo fornito 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 23 Titolo: L’assegno divorzile dall’ex coniuge al patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età. Tale criterio si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. La funzione dell’assegno, sottolineano altresì le Sezioni Unite, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione attuale. Si precisa in tal senso che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale. Il giudice deve pertanto, secondo tale linea interpretativa, valutare le condizioni economico patrimoniali delle parti, ma deve altresì accertare se l’eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi all’atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise durante il matrimonio con conseguente sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare in relazione alla durata del matrimonio. Lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Pertanto, l’adeguatezza dei mezzi deve essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare. Osservazioni Una volta superato, con Cass 11504 del 2017, il criterio del mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, si è creduto, anche se per breve tempo, di poter fondare il diritto all’assegno divorzile su un mero criterio assistenziale negandolo così a quel coniuge che ha comunque una qualche, seppur minima, forma di autonomia. Peraltro l’orientamento della Cassazione successivo a Cass SU 18287 del 2018, appoggiato dalla dottrina, ha sottolineato l’importanza del contributo fornito dal coniuge nella conduzione della vita familiare lasciando intendere come non si possa cancellare con un colpo di spugna una vita matrimoniale, a volte lunga, arricchita spesso dalla nascita di figli in cui uno dei due, non sempre la donna, rinuncia a occasioni professionali o a progressioni di carriera per occuparsi della famiglia, consentendo così all’altro di essere più libero e potersi costruire una posizione nel mondo del lavoro. L’assegno in quest’ordine di idee assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell’ex coniuge attuando una compensazione dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale. Tale orientamento inoltre recupera il senso dell’art 29 Cost e dell’art 143 cod civ come norme di riferimento della solidarietà coniugale e post-coniugale. In altre parole la pregressa vita matrimoniale non può restare esclusa dal giudizio relativo all’assegno divorzile per il solo fatto formale che il divorzio fa venir meno il vincolo matrimoniale. Il vincolo c’è stato ed ha prodotto 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 23 Titolo: L’assegno divorzile conseguenze nella distribuzione dei compiti e dei ruoli e perciò quello che è avvenuto nel corso del matrimonio non può scomparire. L’ASSEGNO UNA TANTUM Di regola, ai sensi dell’art 5 della legge n 898 del 1970, l’assegno divorzile viene espresso sotto forma di somministrazione periodica. In alternativa peraltro la norma statuisce che, su accordo delle parti la corresponsione dell’assegno di divorzio può avvenire in un’unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico. Questa norma conferisce ai coniugi la facoltà di sostituire all’assegno periodico di divorzio l’attribuzione di una somma forfettaria, o di un bene, o di altra utilità, chiudendo in modo definitivo ed esaustivo i rapporti patrimoniali tra i due. La giurisprudenza precisa in proposito che si tratta di un negozio di natura sostanzialmente transattiva e aleatoria, previsto e autorizzato dalla legge che ne subordina l’efficacia all’approvazione da parte del Tribunale. Con la conseguenza che una volta che esso si sia perfezionato e sia stato delibato dal giudice che lo recepisce in sentenza, con il passaggio in giudicato di tale sentenza che ne accerta la congruità, diventa definitivamente efficace, conferendo al coniuge beneficiario il diritto all’attribuzione patrimoniale pattuita, sia essa una somma forfettariamente stabilita, ovvero il trasferimento di un diritto reale o di altra utilità. La corresponsione una tantum del mantenimento divorzile può infatti essere realizzata anche attraverso un’attribuzione di tipo patrimoniale o attraverso un trasferimento di diritti immobiliari, per esempio la cessione di una quota di un bene ovvero di tutto il bene o la costituzione di un diritto reale limitato. La corresponsione in unica soluzione dell’assegno divorzile esclude inoltre la sopravvivenza, in capo al coniuge beneficiario, di qualsiasi ulteriore diritto, di contenuto patrimoniale e non, nei confronti dell’altro coniuge, attesa la cessazione (per effetto del divorzio) di qualsiasi rapporto tra gli ex coniugi. Non rileva nemmeno la sopravvenienza di quei giustificati motivi cui l’art 9 della stessa legge subordina l’ammissibilità della istanza di revisione dell’assegno corrisposto periodicamente. Nessuna ulteriore prestazione, oltre quella già ricevuta, può pertanto essere legittimamente invocata, ivi compresa quella relativa alla pensione di reversibilità, come recentemente precisato dalle Sezioni Unite. 4 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 23 Titolo: L’assegno divorzile LA GIURISPRUDENZA Di seguito trovate alcune delle massime giurisprudenziali in materia. Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza, 16 maggio 2023 n 13420 Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile è sufficiente anche verificare, in concreto l'esigenza assistenziale, che ricorre ove l'ex coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze di vita, sì da vivere autonomamente e dignitosamente, e non possa in concreto procurarsele, pur se in ipotesi abbia già goduto in passato di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, posto che tanto la sussistenza di mezzi adeguati che la diligenza spesa nel tentativo di procurarseli sono da valutare alla attualità, tenendo conto delle condizioni personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui agisce il richiedente. Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza, 16 maggio 2023, n 13316 Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art 5, comma 6, legge 898 del 1970, essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente (Nel caso in esame, la moglie era andata in pensione per sua scelta all'età di quarantuno anni, aveva venduto un immobile di elevato valore e, al momento del matrimonio, il marito già gestiva uno studio notarile ottimamente avviato per cui non poteva parlarsi di contributo dato alla formazione del patrimonio familiare). Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 13 aprile 2023 n 9824 La finalità dell’assegno divorzile non è quella di consentire ai coniugi di vivere allo stesso modo e di conservare lo stesso tenore di vita in costanza di matrimonio, ma di permettere al coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 22 marzo 2023 n 8162 Il riconoscimento dell’assegno richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte dell’articolo 5, comma 6, legge n 898 del 1970, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull’attribuzione sia sulla 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 23 Titolo: L’assegno divorzile quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto. Il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è quindi derogato nell’ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi e anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall’uno all’altro coniuge, ex post divenuto. L’assegno divorzile deve garantire un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l’attribuzione di un assegno, in funzione compensativo perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali reddituali. L’assegno divorzile deve garantire un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 28 febbraio 2023 n 6027 La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Nel caso di specie i mutamenti delle condizioni personali delle parti sono stati puntualmente allegati e dedotti dalle parti, ossia il peggioramento delle condizioni del marito e il miglioramento delle condizioni della moglie. Questi elementi sono stati riconosciuti dal Tribunale che però si era limitato soltanto a ridurre l’assegno divorzile a favore della moglie senza tenere conto degli altri criteri (brevissima durata del matrimonio, mancanza di un contributo della moglie alla formazione del patrimonio familiare e altro) individuati dalla sopravvenuta giurisprudenza (Sezioni Unite 18287 del 2018). Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 7 febbraio 2023 n 3681 Il trasferimento del nuovo compagno nella casa della moglie divorziata e il fatto che tale nuovo compagno abbia fatto delazioni testamentarie in favore di lei, sono circostanze che influiscono sulla condizione economica della donna cui era stato riconosciuto l’assegno divorzile. E tale diritto può anche essere inciso da circostanze che si siano verificate prima della statuizione finale del giudice che ha fissato l’entità dell’assegno e la sussistenza delle condizioni per ottenerne il diritto: ciò che conta, ai fini della revisione o revoca del sostegno economico in applicazione dell’articolo 9 della legge n 898 del 1970, è il momento in cui è divenuto conoscibile un fatto prima non noto, anche se già avvenuto al momento della decisione di merito. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Ordinanza 9 giugno 2022 n 18697 Quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione equilibratrice non più finalizzata alla 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 23 Titolo: L’assegno divorzile ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile 9 maggio 2022, n 14582 In materia di assegno divorzile, il giudizio sull'adeguatezza dei redditi degli ex coniugi, cui consegue nell'ipotesi di accertato squilibrio determinato dallo scioglimento del vincolo, l'operatività del meccanismo compensativo retributivo per l'attribuzione e determinazione in concreto, deve essere improntato al criterio dell'effettività, con valutazione da svolgersi all'attualità e non in forza di un giudizio ipotetico, le cui premesse, quanto alla loro verificabilità, restino incerte, o si fondino su un ragionamento ipotetico i cui esiti vengano ricalcati su pregressi contesti individuali ed economici, non più rispondenti a quello di riferimento. Corte di Cassazione Sezione 6 1 Civile Ordinanza 21 aprile 2022 n 12784 L'assegno di divorzio deve essere riconosciuto, non in rapporto al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata anzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, secondo un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, e inoltre, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Ordinanza 8 marzo 2022 n 7596 La differenza reddituale tra gli ex coniugi non legittima di per sé sola il riconoscimento dell'assegno divorzile, dovendo accertarsi dal giudice del merito se quella sperequazione sia conseguenza di scelte naturate durante la vita matrimoniale dalla coppia nella distribuzione dei ruoli, in esito alla quale il coniuge richiedente, economicamente più debole, rinunciando anche a proprie aspettative di crescita professionale, abbia contribuito alla formazione del patrimonio familiare e di quello dell'altro coniuge, avuto riguardo alla durata del matrimonio e ad all'età dell'avente diritto. 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 23 Titolo: L’assegno divorzile IL CASO L’assegno divorzile deve tener conto del tempo dedicato alla cura della famiglia Cassazione civile, sezione I, ordinanza 9 maggio 2022, n 14582 Nel valutare la spettanza dell’assegno divorzile si deve tenere conto della funzione non solo assistenziale ma anche perequativa e compensativa di tale contributo; ovvero, i vari criteri sono da ritenere equiordinati, essendo lo squilibrio economico-reddituale una precondizione di fatto della decisione sulla spettanza dell’assegno divorzile. La vicenda In seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio veniva stabilito un assegno divorzile a carico dell’ex marito e a beneficio dell’ex moglie sulla base della documentata differenza tra la situazione patrimoniale dei due. Entrambi lavoravano ma la signora percepiva uno stipendio nettamente inferiore a quello del marito. Il Tribunale inoltre aveva tenuto in particolare considerazione nella sua pronuncia il contributo fornito dalla donna alla conduzione familiare per tutto il corso della vita matrimoniale, durata per quasi trent’anni e arricchita dalla nascita di 4 figli. L’uomo ricorreva in Corte d’Appello sostenendo di aver versato alla ex moglie delle somme finalizzate all’acquisto di un immobile. In considerazione di ciò la Corte territoriale riduceva la somma spettante alla donna, ma confermava il diritto della stessa a percepire l’assegno. Contro tale sentenza l’ex marito proponeva ricorso in Cassazione. La Corte con una sentenza chiara e concisa respinge il ricorso. La questione La soluzione della vicenda si fonda sulla tanto delicata e discussa funzione dell’assegno divorzile. In seguito alla rivoluzionaria trasformazione che lo stesso ha subito l’assegno ha attualmente una natura composita non soltanto assistenziale, ma a carattere prevalentemente perequativo e compensativo. L’ordinanza si sofferma in particolare sull’incidenza nella determinazione e quantificazione dell’assegno della distribuzione dei compiti professionali o domestici e di cura della famiglia e dei figli che i coniugi hanno realizzato nel corso del matrimonio. Le soluzioni giuridiche La Cassazione nella specie sottolinea come nell’ambito della valutazione della spettanza dell’assegno divorzile, assuma importanza non soltanto la funzione assistenziale dello stesso ma anche quella perequativa e compensativa. Alla luce di tali principi, sottolinea nella specie la Cassazione, qualora il coniuge richiedente si sia dedicato nei primi anni di vita matrimoniale esclusivamente alla famiglia, e solo successivamente 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 23 Titolo: L’assegno divorzile abbia intrapreso un’attività lavorativa a tempo parziale, è necessario valutare il momento in cui è maturata tale decisione e le ragioni della stessa, nonché verificare se essa sia stata effettuata in autonomia o concordata con l’altro coniuge. In questo contesto assume infatti rilevanza il fatto che l’eventuale inattività lavorativa di uno dei due dipenda da una scelta della coppia. Si è così sottolineato in giurisprudenza che qualora tale scelta sia riconducibile alla necessità di far fronte alle esigenze della famiglia ed all’accudimento dei figli nati dall’unione, i relativi effetti devono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione dell’assegno (Cass 23318 del 2021). E ciò precisa l’ordinanza in esame sotto il duplice profilo del parziale sacrificio della capacità professionale e reddituale della ricorrente e del contributo da lei fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune. I giudici di legittimità in conclusione riconoscono la legittimità dell’assegno stabilito dalla Corte territoriale, pur dimezzato nell’importo, alla luce della funzione perequativo-compensativa che tale assegno ha assunto alla stregua dell’orientamento di legittimità maggioritario, pur percependo l’ex- moglie un reddito idoneo a garantirle un livello di vita adeguato. La donna infatti si era per molti anni dedicata completamente alla famiglia e all’accudimento dei figli, ed anche negli anni successivi, durante i quali aveva svolto attività lavorativa a tempo parziale, si è sempre occupata delle esigenze familiari consentendo così all’ex-marito di dedicarsi completamente alla sua professione. La giurisprudenza precedente La Corte si pone nel solco dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario formatosi in seguito alle ben note sentenze Cass 11504 del 2017 e Cass SU 18287 del 2018 che hanno comportato un radicale cambio di rotta nell’interpretazione dei criteri sui cui fondare il diritto all’assegno. In particolare la giurisprudenza di legittimità sottolinea come l’assegno non si basi più soltanto sulla disparità economica dei coniugi (criterio del tenore di vita) e sulle condizioni soggettive del solo richiedente (criterio dell’autosufficienza economica) ma assuma un carattere prevalentemente perequativo del compensativo. In tal senso si sostiene che per l’assegno, va adottato un criterio composito che tenga conto delle rispettive condizioni economico-patrimoniali e dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge al patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età (Cass 18287 del 2018). La giurisprudenza di legittimità valorizza pertanto il principio dell’autoresponsabilità economica del coniuge comparando le condizioni economiche delle parti ma attribuisce altresì rilevanza al contributo dato da ognuno dei due alla vita familiare. L’espressione funzione compensativa fa infatti riferimento alla compensazione delle aspettative professionali ed economiche sacrificate dal coniuge che si è dedicato in via esclusiva o primaria alla cura della famiglia e dei figli nel corso del matrimonio. Tale criterio, si precisa, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà che permea l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo (Cass 7783 del 2022). Nello stesso senso più volte la giurisprudenza della Cassazione ha sottolineato che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale (Cass 2480 del 2019). 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 23 Titolo: L’assegno divorzile Il giudice deve pertanto, secondo tale linea interpretativa, valutare le condizioni economico patrimoniali delle parti, ma deve altresì accertare se l’eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi all’atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise durante il matrimonio con conseguente sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare in relazione alla durata del matrimonio. Lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Pertanto, l’adeguatezza dei mezzi deve essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare (Cass 6537 del 2022; Cass 1201 del 2022; Cass 6002 del 2022). Caso tratto da : Giuffré, Ilfamiliarista.it, 11 luglio 2022, giurisprudenza commentata Autore: Galluzzo Sabina Anna Rita L’assegno divorzile deve tener conto dei tempi di cura dedicati alla famiglia 3

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