Lezione 16 (L’effetto diretto delle norme dell’Unione europea) - Slide PDF

Summary

These lecture notes cover the concept of direct effect in European Union law, examining the principles and conditions required for a EU law provision to have direct effect. The notes also outline the key case law on the topic, including Van Gend & Loos and Brasserie du Pêcheur. These notes are related to jurisprudence and legal studies.

Full Transcript

Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: LEZ 16 L’EFFETTO DIRETTO DELLE NORME DELL’UNIONE EUROPEA In forza del principio della diretta efficacia, qualora una disp...

Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: LEZ 16 L’EFFETTO DIRETTO DELLE NORME DELL’UNIONE EUROPEA In forza del principio della diretta efficacia, qualora una disposizione di un trattato o di un atto delle istituzioni europee presenti determinate caratteristiche crea diritti ed obblighi a favore dei privati, i quali sono legittimati ad esigere, davanti alla giurisdizione nazionale, medesima tutela di quella riconosciuta per i diritti di cui sono titolari in base a norme dell’ordinamento interno. NB → L’effetto diretto degli atti dell’UE non va confuso con la diretta applicabilità. Occorre soffermarsi sulla nozione di atto e norma per capirne la differenza atto = provvedimento emanato da organi competenti, contenente disposizioni normative. Diretta applicabilità è caratteristica tipica del regolamento in quanto atto Norma = è relativa agli obblighi e ai diritti posti a carico del singolo e inseriti nell’atto. Effetto diretto è afferente alla norma che si può desumere da un atto. Se un atto contiene una norma chiara e precisa, questa produce effetti anche senza che lo stato membro abbia provveduto alla trasposizione nel proprio ordinamento. I PRESUPPOSTI DEGLI EFFETTI DIRETTI Per poter stabilire se una norma dell’Unione possa avere o meno efficacia diretta, la Corte di giustizia ha individuato alcune caratteristiche sostanziali 1 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: che rendono la norma in questione suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice: la chiarezza e sufficiente precisione della norma; l’incondizionatezza della norma. LA SUFFICIENTE PRECISIONE Il presupposto della chiarezza e sufficiente precisione riguarda la formulazione della norma. Considerata alla luce del suo scopo e del contesto in cui è inserita, la norma deve contenere un precetto sufficientemente definito affinché i soggetti destinatari possano comprenderne il significato e la portata (in ossequio al principio della certezza del diritto), e il giudice possa applicarlo in giudizio. Per soddisfare il requisito della sufficiente precisione, la norma europea deve specificare almeno i seguenti tre aspetti: il titolare dell’obbligo; il titolare del diritto; il contenuto del diritto-obbligo creato dalla norma stessa. L’INCONDIZIONATEZZA Il presupposto della incondizionatezza della norma attiene all’assenza di clausole che subordinino l’applicazione della norma stessa ad ulteriori interventi normativi da parte degli Stati membri o delle istituzioni europee, oppure che consentano agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nell’applicazione. 2 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: LEZ 16 DIRETTA EFFICACIA DEL TRATTATI e LA GIURISPRUDENZA Se per i regolamenti è il Trattato all’art 288 comma 2 TFUE a prevedere espressamente che siano direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, diverso è il discorso per le singole disposizioni dei Trattati (oltre che per le direttive e le decisioni) Per quanto riguarda i Trattati infatti è la Corte di giustizia ad essersi pronunciata in molte occasioni, individuando di volta in volta le disposizioni ad efficacia diretta e affermando che l’ordinamento giuridico dell’UE, riconoscendo come soggetto non solo gli Stati membri, ma anche i singoli cittadini impone degli obblighi così come loro attribuisce diritti soggettivi. SENTENZA VAN GEND & LOOS Sentenza Van Gend & Loos c. Amministrazione olandese delle imposte del 1963: principio della efficacia diretta ed immediata del diritto comunitario all’interno degli Stati membri. L’allora art 12 CEE (ora abrogato) in materia di dazi doganali e tasse di effetto equivalente, aveva valore precettivo attribuendo ai singoli dei diritti soggettivi che i giudici nazionali erano tenuti a tutelare. «Il disposto dell’articolo 12 [del TCEE] pone un divieto chiaro e incondizionato che si concreta in un obbligo […] di non fare», obbligo al quale «non fa riscontro alcuna facoltà degli Stati di subordinarne l’efficacia all’emanazione di un provvedimento di diritto interno. Il divieto dell’articolo 12 è per sua natura perfettamente atto a produrre direttamente degli effetti sui rapporti 1 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: giuridici intercorrenti fra gli Stati membri ed i loro amministrati», e dunque «ha valore precettivo ed attribuisce ai singoli dei diritti soggettivi che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare». In seguito alla sentenza Van Gend & Loos, altre pronunce della Corte di giustizia hanno chiarito che: 1) Anche le altre fonti dell’Unione (come le direttive, le decisioni e anche le stesse pronunce della Corte di giustizia), e non solo i Trattati, possono contenere norme generali dotate di effetto diretto, a condizione che si tratti di norme: chiare, precise, incondizionate (o autosufficienti). 2) L’effetto diretto può riguardare non solo un divieto ma anche un obbligo di fare, purché si tratti di un precetto chiaro, preciso e incondizionato. EFFETTI DIRETTI E DIVERSI TIPI DI FONTI Accordi internazionali conclusi dall’Unione europea con Stati terzi: in questo caso, la verifica svolta dalla Corte per decidere circa l’efficacia diretta delle norme contenute in accordi internazionali si svolge in due tempi e si caratterizza per una particolare attenzione rivolta al contesto. 2 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: In primo luogo, occorre dimostrare che la natura e la struttura dell’accordo permettono di riconoscere effetti diretti alle sue disposizioni in generale. Successivamente, occorre provare che la specifica disposizione invocata presenti le caratteristiche della sufficiente precisione e della incondizionatezza. 3 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: LEZ 16 DIRETTA EFFICACIA DELLE DIRETTIVE E DELLE DECISIONI Le direttive sono atti che a norma dell’art 288 par 1 TFUE necessitano di una disposizione nazionale di recepimento, ecco perché la possibilità di attribuire diretta efficacia è stata molto controversa. La Corte di giustizia si è espressa per l’efficacia diretta ma alla presenza di determinate condizioni: Deve imporre obblighi sufficientemente chiari e precisi (come avviene nel caso delle direttive dettagliate) Deve chiarire il contenuto di un obbligo già previsto da un Trattato Deve porre a carico degli Stati membri un obbligo di astenersi dall’approvare determinati atti o dal compiere specifiche azioni (obbligo di non facere) EFFETTO VERTICALE –> Quanto alla portata soggettiva, l’efficacia diretta riguarda sempre i rapporti tra i cittadini e lo Stato e solo quando la normativa UE preveda una norma più favorevole ai cittadini rispetto a una norma interna non ancora adeguata. Viceversa, la direttiva inattuata, anche se contiene disposizioni sufficientemente precise e incondizionate, non può produrre effetti diretti nei rapporti orizzontali (non può quindi addossare obblighi tra privati, che non sono responsabili della mancata attuazione). Un privato non può fondare su una direttiva un diritto nei confronti di un altro privato, né può farlo valere davanti a un giudice Quanto alla portata temporale, si può parlare di effetti diretti di una direttiva solo dopo la scadenza del termine per l’attuazione concesso agli Stati membri, cioè solo nei casi «patologici» in cui gli Stati membri attuino la direttiva in ritardo oppure in forme non corrette o non sufficienti (prima della scadenza del termine, la direttiva non può produrre altri effetti giuridici che quello di obbligare gli Stati membri ad attuarla). Decorso il termine per l’attuazione, i singoli possono far valere in giudizio i diritti precisi ed incondizionati derivanti dalla direttiva. 1 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: Il riconoscimento di effetto diretto solo verticale ha prodotto anomalie e disfunzioni, in particolare nelle fattispecie aventi ad oggetto il diverso trattamento dei lavoratori che ne discendeva tra lavoratori pubblici abilitati a far valere le direttive non trasposte dinanzi al giudice nazionale e i lavoratori del settore privati cui questa possibilità era negata. Al fine di ridurre questa discriminazione, la Corte ha fatto ricorso a due mezzi: 1. L’interpretazione conforme 2. Tutela risarcitoria In base al principio dell’interpretazione conforme tutti gli organismi nazionali sono tenuti ad interpretare il proprio diritto interno in modo quanto più compatibile col diritto UE. Si propone cioè non di disapplicare la norma interna confliggente come avviene in caso di diretta efficacia ma di applicare la norma interna interpretandola nel modo più aderente possibile a quella UE. Quando il risultato obiettivo della direttiva non può essere raggiunto con l’interpretazione conferme, si potrà ricorrere al rimedio risarcitorio a patto che sussistano 3 condizioni: la direttiva abbia lo scopo di attribuire diritti ai singoli, che la violazione commessa sia grave e manifesta, che vi sia un nesso di causalità tra l’inadempienza dello stato e il danno subito. IL RISARCIMENTO DEL DANNO Il diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza della mancata attuazione di una direttiva non direttamente efficace è stato affermato per la prima volta nella sentenza Francovich del 1991, che ha sancito il principio della responsabilità dello Stato membro nei confronti dei singoli per i danni causati dalla violazione del diritto comunitario da parte dello Stato in questione. Secondo la Corte di giustizia: «Sarebbe messa a repentaglio la piena efficacia delle norme comunitarie e sarebbe infirmata la tutela dei diritti da esse riconosciuti se i singoli non avessero la possibilità di ottenere un risarcimento ove i loro diritti siano lesi da una violazione del diritto comunitario imputabile ad uno Stato membro». «La possibilità di risarcimento a carico dello Stato membro è particolarmente indispensabile qualora, come nella fattispecie, la piena efficacia delle norme comunitarie sia 2 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: subordinata alla condizione di un’azione da parte dello Stato e, di conseguenza, i singoli, in mancanza di tale azione, non possano far valere dinanzi ai giudici nazionali i diritti loro riconosciuti dal diritto comunitario». SENTENZA BRASSERIE DU PÊCHEUR Sentenza Brasserie du Pêcheur del 1996: «Il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili ha valore in riferimento a qualsiasi ipotesi di violazione del diritto comunitario commessa da uno Stato membro, qualunque sia l’organo di quest’ultimo la cui azione od omissione ha dato origine alla trasgressione, senza che rilevi la circostanza che la violazione sia imputabile al potere legislativo, giudiziario o esecutivo». Secondo la Corte di giustizia, tra gli organi che, con il loro comportamento commissivo od omissivo, possono far sorgere la responsabilità per danni dello Stato membro, vi sono: gli organi legislativi dello Stato; le autorità fiscali; gli enti locali; il potere giudiziario. Corte di giustizia, sentenza Köbler del 2003: In ragione «del ruolo essenziale svolto dal potere giudiziario nella tutela dei diritti che ai singoli derivano dalle norme comunitarie, la piena efficacia di queste ultime verrebbe rimessa in discussione e la tutela dei diritti che esse riconoscono sarebbe affievolita se fosse escluso che i singoli possano, a talune condizioni, ottenere un risarcimento allorché i loro diritti sono lesi da una violazione del diritto comunitario imputabile a una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado di uno Stato membro». «Il principio secondo cui gli Stati membri sono obbligati a riparare i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario che sono loro imputabili si applica anche allorché la violazione di cui trattasi deriva da una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado», a patto che sussistano tre condizioni: che «la norma di diritto comunitario violata sia preordinata ad attribuire diritti ai singoli», che «la violazione sia sufficientemente caratterizzata» (cioè che «si tratti di violazione grave e manifesta»), e che «sussista un nesso causale diretto tra questa violazione e il danno subito dalle parti lese». 3 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: I Trattati tacciono in materia di efficacia diretta delle decisioni, disponendo solo la loro obbligatorietà per i destinatari (art 288 comma 4 TFUE). La dottrina ha quindi elaborato la tesi secondo cui l’efficacia diretta dipende dal tipo di decisione considerata. Se i destinatari della decisione sono i singoli individui è obiettivamente efficace anche per il carattere di atto amministrativo che assume Se è rivolta agli Stati membri, questi hanno l’obbligo di adottare provvedimenti di attuazione ma non sono liberi nella forma o nei mezzi di esecuzione. Raramente la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull’efficacia diretta delle decisioni. Essa comunque ha precisato che alle decisioni si applicano le stesse limitazioni previste per le direttive. La Corte ha inoltre negato qualsiasi efficacia orizzontale di una decisione indirizzata agli Stati membri e non trasposta negli ordinamenti nazionali 4 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: RIPASSO TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti. 1

Use Quizgecko on...
Browser
Browser