Legge Regionale Toscana 40/2005 (agg. 2024) PDF

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2024

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Legge Regionale Servizio Sanitario Tutela Salute Toscana

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This is a regional law (Legge Regionale) from Tuscany, Italy, regarding the regional healthcare service. It outlines the principles, programming, organization, and functions of the Tuscan healthcare system, including details on planning, evaluation, and resource allocation. The law was updated in 2024.

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Tutela della salute l.r. 40/2005 1 Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 Disciplina del servizio sanitario regionale. (Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, supplemento n. 40, del 07.03.2005) IN...

Tutela della salute l.r. 40/2005 1 Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 Disciplina del servizio sanitario regionale. (Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, supplemento n. 40, del 07.03.2005) INDICE Titolo I - OGGETTO, FINALITA' E DEFINIZIONI Art. 1 - Oggetto e finalità Art. 2 - Definizioni Titolo II - PRINCIPI Art. 3 - I principi costitutivi del servizio sanitario regionale Art. 4 - Percorso assistenziale Art. 5 - Promozione della ricerca e dell'innovazione Art. 6 - L'integrazione delle politiche sanitarie Art. 7 - L'educazione alla salute Art. 7 bis - Salute globale e lotta alle disuguaglianze Titolo III - PROGRAMMAZIONE SANITARIA E SOCIALE INTEGRATA REGIONALE E VALUTAZIONE Capo I - Programmazione sanitaria e sociale integrata regionale Art. 8 - I livelli e gli strumenti di programmazione Art. 9 - La programmazione di area vasta Art. 9 bis - Direttore per la programmazione di area vasta Art. 9 ter - Funzioni della programmazione di area vasta Art 9 quater - Comitato regionale di coordinamento delle programmazioni di area vasta Art. 9 quinquies - Dipartimenti interaziendali di area vasta Capo II - Il concorso dei soggetti istituzionali e delle autonomie sociali alla programmazione sanitaria e sociale integrata Art. 10 - Regione Art. 10 bis - Interazione tra gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale e la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute Art. 11 - Conferenza regionale dei sindaci Art. 11 bis - Conferenza dei sindaci di area vasta Art. 12 - Conferenza aziendale dei sindaci Art. 12 bis - Conferenza zonale integrata Art. 13 - Università Art. 14 Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico Art. 15 - Partecipazione alla programmazione Art. 16 - Tutela dei diritti dell'utenza Art 16 bis Consiglio dei cittadini per la salute Art 16 ter Comitato aziendale di partecipazione Art. 16 quater Comitato di partecipazione di zona-distretto e altre forme partecipative Art. 16 quinquies Norme di prima applicazione Art. 17 - Rapporti con il volontariato, le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale Capo III - Gli strumenti della programmazione sanitaria e sociale integrata Art. 18 -Il piano sanitario e sociale integrato regionale Art. 19 - Contenuti del piano sanitario e sociale integrato regionale Art. 20 - La valutazione delle politiche sanitarie e sociali integrate Art. 20 bis - Strumenti e procedure di valutazione Art. 20 ter Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario Art. 21 - Piani integrati di salute Art. 22 - Piani attuativi locali Art. 23 - Piani attuativi ospedalieri Art. 23 bis - Piano di area vasta Art. 24 - Relazione sanitaria aziendale Art. 25 - Fondo sanitario regionale Art. 26 - Determinazione del fabbisogno finanziario Art. 27 - Finanziamento delle aziende unità sanitarie locali Art. 28 - Finanziamento delle aziende ospedaliero-universitarie Art. 29 - Finanziamento della mobilità sanitaria Art. 30 - Finanziamento aziendale tramite tariffe Art. 30 bis - Indebitamento delle Aziende e dell' ESTAR Titolo IV - ORDINAMENTO Raccolta Normativa della Regione Toscana Testo aggiornato al 04/03/2024 Tutela della salute l.r. 40/2005 2 Capo I - Aziende sanitarie Art. 31 - Aziende sanitarie Art. 32 - Aziende unità sanitarie locali Art. 33 - Aziende ospedaliero-universitarie Art. 33 bis - Rete pediatrica e ruolo dell’azienda ospedaliero universitaria Meyer Art. 33 ter - Percorso pediatrico nei pronto soccorso degli ospedali regionali e cronicità in ambito pediatrico Art. 34 - Sperimentazioni gestionali Art. 34 bis Capo II - Funzioni gestionali Art. 35 - Organi Art. 36 - Funzioni e competenze del direttore generale Art. 37 - Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale Art. 38 - Cause di incompatibilità e di inconferibilità del direttore generale Art. 39 - Cause di decadenza e revoca del direttore generale Art. 40 - Il direttore sanitario, il direttore amministrativo ed il direttore dei servizi sociali Art. 40 bis - Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario, a direttore dei servizi sociali, a direttore delle società della salute e a direttore delle zone-distretto Art. 40 ter - Collegio di direzione delle aziende sanitarie Art. 41 - Collegio sindacale. Nomina e funzionamento Art. 42 - Collegio sindacale. Funzioni Capo III - Funzioni consultive del governo clinico Art. 43 - Le strutture regionali del governo clinico Art. 43 bis Responsabili delle strutture regionali del governo clinico a tempo pieno Art. 44 - Consiglio dei sanitari delle aziende unità sanitarie locali Art. 45 - Consiglio dei sanitari delle aziende ospedaliero-universitarie Art. 46 - Competenze e funzionamento del consiglio dei sanitari delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliero-universitarie Art. 47 - Elezioni del consiglio dei sanitari Art. 48 - Collegio di direzione delle aziende sanitarie Art. 49 - Collegio di direzione di area vasta Capo III bis - Organismo toscano per il governo clinico e Osservatorio per le professioni sanitarie Art. 49 bis - Organismo toscano per il governo clinico Art. 49 ter - Articolazione funzionale dell’Organismo toscano per il governo clinico Art. 49 quater - Coordinatore dell’organismo toscano per il governo clinico Art. 49 quinquies - Ufficio di coordinamento Art. 49 sexies - Comitato tecnico scientifico Art. 49 septies - Struttura di supporto all'Organismo toscano per il governo clinico Art. 49 octies - Indennità e rimborso spese Art. 49 novies - Regolamento Art. 49 decies - Osservatorio per le professioni sanitarie Capo IV - Statuto aziendale Art. 50 - Statuto aziendale Capo IV bis IRCCS di diritto pubblico non trasformati in fondazioni Art. 50 bis Organi degli IRCCS Art. 50 ter Il direttore generale dell’IRCCS Art. 50 quater Collaboratori del direttore generale Art. 50 quinquies Il consiglio di indirizzo e verifica Art. 50 sexies Il direttore scientifico Art. 50 septies Il collegio sindacale Art. 50 octies Il collegio di direzione Art. 50 novies Regolamento di organizzazione e funzionamento degli IRCCS Art. 50 decies Funzioni di supporto tecnico amministrativo Art. 50 undecies Disposizioni speciali per le fondazioni pubbliche Capo V - Formazione sanitaria e ricerca Art. 51 - La rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua Art. 52 - Apporto della rete formativa regionale alla formazione di base Art. 53 - Formazione specialistica Art. 54 - La ricerca e l'innovazione Titolo V - ORGANIZZAZIONE Capo I - Principi organizzativi Art. 55 - Principi e finalità dell'organizzazione Raccolta Normativa della Regione Toscana Testo aggiornato al 04/03/2024 Tutela della salute l.r. 40/2005 3 Art. 55 bis - Criteri per l’assegnazione del personale nelle strutture organizzative Art. 56 - Funzioni di pianificazione, programmazione e controllo Art. 57 - Direzione aziendale Art. 58 - Funzioni operative Art. 59 - Direzione di strutture organizzative sanitarie Art. 59 bis - Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per la dirigenza del ruolo sanitario. Capo II - Articolazione organizzativa professionale Art. 60 - Strutture organizzative professionali e loro compiti Art. 61 - Criteri per la costituzione delle strutture organizzative professionali Art. 62 - Responsabilità delle strutture organizzative professionali Capo III - Articolazione organizzativa funzionale Art. 63 - Strutture organizzative funzionali delle aziende sanitarie Art. 64 -Zona-distretto Art. 64.1 Direttore di zona Art. 64.2 Struttura a supporto del direttore di zona Art. 64 bis - Rapporto di lavoro del responsabile di zona Art. 64 ter - Comitato di partecipazione degli utenti Art. 65 - Modelli sperimentali per la gestione dei servizi sanitari territoriali - Società della salute Art. 66 - L'organizzazione della zona-distretto Art. 67 - Dipartimento della prevenzione Art. 68 - Presidio ospedaliero di zona Art. 68 bis - Il direttore di rete ospedaliera Art. 69 - Dipartimenti delle aziende ospedaliero-universitarie Art. 69 bis - Dipartimenti delle aziende unità sanitarie locali Art. 69 ter - Dipartimenti ospedalieri Art. 69 quater - Dipartimenti territoriali Art. 69 quinquies - Dipartimenti delle professioni Art. 70 - Dipartimenti aziendali ed interaziendali Art. 70 bis - Convenzione per l’esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria Art. 71 - Dipartimento dell'emergenza urgenza Capo III bis - Società della salute Art. 71 bis - Società della salute: finalità e funzioni Art. 71 ter - Governo della domanda Art. 71 quater - Costituzione della società della salute Art. 71 quinquies - Organi della società della salute Art. 71 sexies - Assemblea dei soci Art. 71 septies - Giunta esecutiva Art. 71 octies - Presidente della società della salute Art. 71 novies - Direttore della società della salute Art. 71 decies - Organi di controllo Art. 71 undecies - Le forme di partecipazione Art. 71 duodecies - Compensi ai componenti degli organi Art. 71 terdecies - Contabilità della società della salute Art. 71 quaterdecies - Finanziamento della società della salute Art. 71 quindecies - Gli assetti organizzativi Art. 71 sexies decies - Personale Art. 71 septies decies - Partecipazione delle province Art. 71 octies decies - Sistema informativo Art. 71 novies decies - Disposizioni concernenti le società della salute in attività ai sensi dell'articolo 71 bis Art. 71 vicies - Disposizioni transitorie in merito allo scioglimento delle società della salute Capo III ter Case della salute Art. 71 vicies semel Casa della salute: definizione Art. 71 vicies bis Finalità Art. 71 vicies ter Obiettivi Art. 71 vicies quater Forme della partecipazione Art. 71 vicies quinquies Indirizzi Titolo VI - PRESIDI E PRESTAZIONI Capo I - Presìdi Art. 72 - Presìdi Art. 73 - Organizzazione e funzionamento dei presìdi delle aziende sanitarie Capo II - Prestazioni Raccolta Normativa della Regione Toscana Testo aggiornato al 04/03/2024 Tutela della salute l.r. 40/2005 4 Art. 74 - Prestazioni Art. 74 bis Integrazione dei sistemi di prenotazione innovativi Art. 75 - Accesso alle prestazioni Art. 76 - Erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private Art. 76 bis - Fascicolo sanitario elettronico Capo II bis - Sistema sanitario di emergenza urgenza Art. 76 ter - Sistema sanitario di emergenza urgenza Art. 76 quater - Attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale Art. 76 quinquies - Elenco regionale Art. 76 sexies - Programmazione ed organizzazione dei servizi Art. 76 septies - Conferenza regionale permanente Art. 76 octies - Comitati di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza Art. 76 novies - Sistema budgetario delle attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale Art. 76 decies - Monitoraggio e valutazione Art. 76 undecies - Regolamento di attuazione Capo III - Prestazioni di assistenza farmaceutica Art. 77 - Erogazione dell'assistenza farmaceutica Art. 78 - Programmazione nella erogazione dell'assistenza farmaceutica Art. 79 - Controlli nella erogazione dell'assistenza farmaceutica Art. 80 - Sicurezza nella erogazione dell'assistenza farmaceutica Art. 81 - Commissione terapeutica regionale Titolo VII - ORGANISMI DI CONSULENZA, DI STUDIO E DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO Capo I - Agenzia regionale di sanità Art. 82 - Agenzia regionale di sanità Art. 82 bis - Compiti e attribuzioni Art. 82 ter - Strumenti operativi Art. 82 quater - Organi Art. 82 quinquies - Composizione del Comitato di indirizzo e controllo Art. 82 sexies - Competenze del Comitato di indirizzo e controllo. Gettone di presenza. Art. 82 septies - Presidente Art. 82 octies - Collegio dei revisori dei conti Art. 82 novies - Funzioni e competenze del Direttore Art. 82 decies - Nomina e rapporto di lavoro del direttore Art. 82 decies 1 - Indirizzi regionali Art. 82 undecies - Programma di attività Art. 82 undecies 1 - Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione Art. 82 duodecies - Strutture organizzative Art. 82 terdecies - Regolamento generale di organizzazione Art. 82 quaterdecies - Approvazione atti fondamentali Art. 82 quindecies - Scioglimento e decadenza del consiglio di amministrazione Art. 82 sexies decies - Personale Art. 82 septies decies - Bilancio Art. 82 octies decies - Finanziamento Art. 82 novies decies - Esercizio dell'attività delle strutture tecnico-scientifiche Art. 82 vicies - Norme transitorie e finali Capo II - Consiglio sanitario regionale Art. 83 - Consiglio sanitario regionale Art. 84 - Funzioni Art. 85 - Organi Art. 86 - Presidente Art. 87 - Vice presidente Art. 88 - Ufficio di presidenza. Composizione e funzioni Art. 89 - Assemblea. Composizione Art. 90 - Assemblea. Funzioni Art. 91 - Regolamento Art. 92 - Articolazioni di funzioni e organi Art. 93 - Struttura Art. 94 - Indennità e rimborso spese Capo III - Commissione regionale di bioetica e comitati etici Art. 95 - Commissione regionale di bioetica Art. 96 - Funzioni della commissione regionale di bioetica Raccolta Normativa della Regione Toscana Testo aggiornato al 04/03/2024 Tutela della salute l.r. 40/2005 5 Art. 97 - Composizione della Commissione regionale di bioetica Art. 98 - Funzionamento della Commissione regionale di bioetica Art. 99 - Comitati per l'etica nella clinica Art. 99 bis - Comitati etici per la sperimentazione clinica Art. 99 ter - Nucleo di supporto alle attività regionali di bioetica e sperimentazione clinica Capo IV - Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale Art. 100 - Istituzione e natura giuridica Art. 101 - Competenze e attribuzioni Art. 101.1 - Acquisto beni e servizi Art. 101 bis -Procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale Art. 102 - Organi Art. 103 - Direttore generale Art. 104 - Consiglio direttivo Art. 105 - Collegio sindacale Art. 106 - Direttore amministrativo Art. 106 bis - Rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore amministrativo Art. 107 - Organizzazione Art. 108 - Patrimonio, contabilità e contratti Art. 109 - Finanziamento Art. 110 - Personale Titolo VIII - PATRIMONIO, CONTABILITA' E CONTRATTI Capo I - Patrimonio Art. 111 - Trasferimento dei beni Art. 112 - Rapporti giuridici attinenti ai beni trasferiti Art. 113 - Aziende sanitarie destinatarie dei trasferimenti Art. 114 - Utilizzazione del patrimonio Art. 114 bis Alienazione Art. 114 ter Concessione e progetti di miglioramento Art. 114 quater Ricognizione immobili Art. 114 quinquies Donazioni Art. 114 sexies Comodato Art. 115 - Procedura di alienazione dei beni immobili Art. 115.1 Stima Art. 115.2 Aggiudicazione Art. 115.3 Prelazione Art. 115.4 Trattativa privata Art. 115.5 Enti del terzo settore ed enti pubblici Art. 115.6 Trattativa diretta Art. 115.7 Disapplicazione Art. 115 bis - Patrimonio delle aziende ospedaliero-universitarie Art. 116 - Inventario dei beni immobili e mobili Art. 117 - Consegnatari responsabili Art. 118 - Beni di consumo e contabilità di magazzino Art. 119 - Beni in visione, prova e comodato Art. 119 bis - Piani degli investimenti delle aziende sanitarie Art. 119 ter - Gestione sanitaria accentrata presso la Regione Capo II - Contabilità Art. 120 - Bilancio pluriennale di previsione Art. 121 - Bilancio preventivo economico annuale Art. 121 bis - Monitoraggio sull’andamento economico delle gestioni aziendali Art. 122 - Bilancio di esercizio Art. 123 - Procedimento di adozione degli atti di bilancio Art. 123 bis - Bilancio consolidato del servizio sanitario regionale Art. 124 - Libri obbligatori Art. 125 - Contabilità generale Art. 126 - Sistema budgetario Art. 127 - Contabilità analitica Art. 128 - Controllo di gestione Art. 129 - Responsabilità Art. 130 - Modalità dei pagamenti e servizi di cassa Art. 131 - Casse economali Raccolta Normativa della Regione Toscana Testo aggiornato al 04/03/2024 Tutela della salute l.r. 40/2005 6 Capo III - Attività contrattuale Art. 132 - Normativa applicabile Art. 133 - Regolamento dell'attività contrattuale Art. 134 - Capitolati Art. 135 - Osservatorio generale dei prezzi Titolo IX - NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 136 - Relazioni sindacali Art. 137 - Revisione degli statuti aziendali Art. 138 - Costituzione delle aziende ospedaliero-universitarie Art. 139 - Disposizioni relative all'ARS Art. 140 - Disposizioni relative alla commissione regionale di bioetica Art. 141 - Disposizioni relative agli ESTAV Art. 142 - Disposizioni diverse Art. 142 bis - Norme transitorie Art. 142 ter - Norma di prima applicazione dell’articolo 55 bis Art. 142 quater - Disposizioni transitorie in materia di ESTAR Art. 142 quinquies - Disposizioni transitorie in materia di ESTAV Art. 142 sexies - Disposizioni transitorie relative al personale Art. 142 septies - Disposizioni di prima applicazione Art. 142 octies - Disposizione transitoria relativa alla Commissione terapeutica regionale Art. 142 novies Disposizione transitoria relativa al piano sanitario e sociale integrato regionale Art. 142 decies Disposizione transitoria relativa agli elenchi degli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali Art. 142 undecies Disposizioni transitorie relative alla programmazione di area vasta Art. 142 duodecies Disposizioni transitorie relative al nucleo tecnico a supporto della programmazione di area vasta Art. 142 terdecies Disposizioni transitorie per il passaggio da Azienda ospedaliero-universitaria Meyer ad Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS Art. 143 Norma finanziaria Art. 143 bis - Nomina degli organismi regionali Art. 144 - Abrogazioni Art. 144 bis - Sostituzione dell'allegato A della l.r. 40/2005 Titolo I OGGETTO, FINALITA' E DEFINIZIONI Art. 1 Oggetto e finalità 1. La presente legge, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) come modificato dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, di seguito indicato come decreto delegato, e nel decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra servizio sanitario nazionale ed università a norma dell' articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), disciplina: a) gli strumenti e le procedure della programmazione sanitaria e sociale integrata e della valutazione; (67) b) l'organizzazione e l'ordinamento del servizio sanitario regionale; c) i criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliero-universitarie; d) il patrimonio e la contabilità delle aziende sanitarie; e) le erogazioni delle prestazioni; e bis) le modalità di partecipazione degli enti locali al governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale; (68) e ter) la partecipazione dei cittadini alle scelte del sistema sanitario regionale. (69) Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende: a) per area vasta, l'ambito di attuazione della programmazione strategica regionale nel quale sono integrate le programmazioni dell'azienda unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliero universitaria; (405) b) per assistiti, i cittadini residenti e coloro che hanno diritto all' assistenza sanitaria e sociale integrata (70) in base alle disposizioni vigenti, cui sono assicurati i livelli uniformi ed essenziali di assistenza; c) per aziende sanitarie, le aziende ospedaliero-universitarie e le aziende unità sanitarie locali; d) per azione programmata, lo strumento di programmazione previsto dal piano sanitario e sociale integrato regionale (70) e adottato dalla Regione al quale le aziende sanitarie e gli altri produttori accreditati devono conformarsi; l'azione programmata ha ad oggetto: Raccolta Normativa della Regione Toscana Testo aggiornato al 04/03/2024 Tutela della salute l.r. 40/2005 7 1) il percorso assistenziale di determinate patologie; 2) la regolamentazione di specifiche pratiche mediche, diagnostiche o di interventistica chirurgica; 3) l'organizzazione di particolari iniziative di prevenzione collettiva; e) per bacino dell'azienda ospedaliero-universitaria, l'area territoriale delimitata dagli strumenti regionali di programmazione entro la quale l'azienda ospedaliero-universitaria opera; f) per budget, il sistema di obiettivi e risorse attribuite al responsabile di una struttura organizzativa o di un livello gestionale, il quale è tenuto a rendicontare il raggiungimento degli obiettivi ed il corretto utilizzo delle risorse; g) per dipartimento, la struttura funzionale istituita per garantire l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse, i percorsi assistenziali integrati e le procedure operative omogenee, in relazione ad azioni programmate, progetti obiettivo o specifici processi produttivi, finalizzata a garantire l'apporto dei professionisti al governo dei servizi; h) per formazione continua, il complesso delle attività e delle iniziative di adeguamento, aggiornamento e sviluppo continuo delle competenze rivolte al personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario regionale; i) per formazione di base, il complesso delle attività di studio e di tirocinio finalizzate al conseguimento dei titoli e dei requisiti necessari per l'esercizio delle professioni sanitarie o per l'accesso ai ruoli del servizio sanitario regionale; l) per funzione operativa, l'insieme di attività riconosciute come omogenee sotto il profilo professionale; m) per governo clinico, il complesso delle attività finalizzate a promuovere a livello aziendale, di area vasta e regionale, l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse, la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, l'appropriatezza del percorso assistenziale e lo sviluppo delle reti di eccellenza; n) per livello uniforme ed essenziale di assistenza, l'insieme delle prestazioni che il servizio sanitario regionale è tenuto ad assicurare sulla base della normativa vigente e degli atti di programmazione nazionale e regionale a tutela della collettività e dell'individuo; o) per percorso assistenziale, il complesso degli adempimenti finalizzati ad assicurare all'assistito in forme coordinate, integrate e programmate l'accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa dei servizi sanitari e socio-sanitari, in relazione agli accertati bisogni di educazione alla salute, di servizi preventivi, di assistenza sociale, di diagnosi, cura e riabilitazione; o bis) per piano sanitario e sociale integrato regionale, l’atto unico di programmazione regionale che comprende l’assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria integrata; (71) p) per presidio, il complesso unitario delle dotazioni strutturali e strumentali organizzate per lo svolgimento di attività omogenee e per l'erogazione delle relative prestazioni; un presidio può articolarsi in più edifici o stabilimenti; uno stesso edificio o stabilimento può ospitare più presìdi; q) per progetto obiettivo, lo strumento di programmazione previsto dal piano sanitario e sociale integrato regionale (70) e adottato dalla Regione finalizzato a tutelare specifiche tipologie di utenza mediante azioni coordinate ed integrate di natura sanitaria e sociale; q bis) per rete pediatrica regionale, il complesso di obiettivi, modelli organizzativi e percorsi clinico assistenziali condivisi nei principali ambiti di assistenza pediatrica che garantiscano le migliori cure disponibili e la presa in carico e assistenza più adeguata al paziente pediatrico nel luogo più vicino alla sua residenza, sia in ambito ospedaliero che territoriale, in forma coordinata; (406) r) per servizi ospedalieri in rete, il sistema di collegamenti funzionali fra presìdi ospedalieri finalizzati ad assicurare all'assistito l'appropriatezza del percorso assistenziale nella fase di degenza, attraverso l'erogazione delle prestazioni in forma coordinata ed adeguata alla complessità delle stesse. I servizi ospedalieri in rete si sviluppano e operano in forma coordinata con i servizi sanitari di zona-distretto allo scopo di assicurare all'assistito l'appropriatezza del percorso assistenziale prima e dopo la degenza; s) per servizi sanitari territoriali di zona-distretto, il sistema dei servizi di assistenza educativa, di prevenzione, di attività socio- assistenziali a rilievo sanitario, di diagnosi, di cura e riabilitazione erogati non in regime di ricovero; s bis) per società della salute, la modalità organizzativa di un ambito territoriale di zona-distretto costituita in forma di consorzio tra l’azienda unità sanitaria locale e gli enti locali che esercitano la funzione sociale (599) per l’esercizio associato delle attività sanitarie territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate; (71) t) per struttura organizzativa funzionale, l'unità organizzativa multiprofessionale che aggrega funzioni operative appartenenti a settori omogenei di attività; essa si qualifica come: 1) area funzionale, per le attività tecnico amministrative del centro direzionale; (407) 1 bis) articolazioni organizzative funzionali multidisciplinari e multi professionali per la gestione dei percorsi clinici per specifiche tipologie di pazienti in ambito ospedaliero e nella continuità ospedale territorio; (408) 2) unità funzionale, per le attività di erogazione delle prestazioni assistenziali dei servizi sanitari territoriali di zona-distretto e della prevenzione; 3) abrogato; (409) u) per struttura organizzativa professionale, l'insieme di professionalità omogenee, attinenti ad una specifica funzione operativa; essa si qualifica come: 1) unità operativa, che è dotata di piena autonomia tecnico-professionale ed è direttamente titolare di una funzione operativa; le attività organizzative dell’unità operativa sono svolte in coerenza ed in modo integrato con la programmazione e le direttive gestionali del dipartimento multidisciplinare di appartenenza; (407) 1 bis) unità operativa semplice dipartimentale, la cui autonomia tecnico-professionale si esprime nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile del dipartimento di riferimento; l’unità operativa semplice dipartimentale è costituita per lo svolgimento di attività sanitarie; (408) 2) sezione ed ufficio, la cui autonomia tecnico professionale si esprime nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile Raccolta Normativa della Regione Toscana Testo aggiornato al 04/03/2024 Tutela della salute l.r. 40/2005 8 dell'unità operativa di riferimento; la sezione è costituita per lo svolgimento di attività sanitarie ospedaliere, gli uffici per le attività tecnico-amministrative; u bis) per valutazione, il complesso degli strumenti che la Regione e i soggetti del sistema adottano per verificare il raggiungimento degli obiettivi della programmazione, ossia i risultati conseguiti misurabili in termini di livelli di salute della popolazione, efficacia e qualità delle cure, appropriatezza ed efficienza dei servizi erogati; (71) v) per zona-distretto, l'articolazione territoriale della azienda unità sanitaria locale, individuata ai sensi dell'articolo 64, comma 4, che può essere suddivisa in ulteriori articolazioni territoriali volte a garantire la partecipazione delle istituzioni locali ai livelli di programmazione. (600) (410) (70) Titolo II PRINCIPI Art. 3 I principi costitutivi del servizio sanitario regionale 1. Il servizio sanitario regionale, in coerenza con i principi e i valori della Costituzione e dello Statuto regionale, ispira la propria azione a: a) centralità e partecipazione del cittadino, in quanto titolare del diritto alla salute e soggetto attivo del percorso assistenziale; b) universalità e parità di accesso ai servizi sanitari per tutti gli assistiti; c) garanzia per tutti gli assistiti dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza previsti negli atti di programmazione; c bis) rispetto del criterio di attenzione alle zone disagiate, montane, insulari e di confine, alla loro identità territoriale, alle esperienze ospedaliere maturate; (411) d) unicità del sistema sanitario e finanziamento pubblico dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza; e) sussidiarietà istituzionale e pieno coinvolgimento degli enti locali nelle politiche di promozione della salute; f) sussidiarietà orizzontale e valorizzazione delle formazioni sociali, in particolare di quelle che operano nel terzo settore; f bis) intervento mediante processi partecipativi ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali); (61) g) concorso dei soggetti istituzionali e partecipazione delle parti sociali agli atti della programmazione sanitaria e sociale integrata regionale; (72) h) libertà di scelta del luogo di cura e dell'operatore sanitario nell'ambito dell'offerta e dei percorsi assistenziali programmati; i) valorizzazione professionale del personale del servizio sanitario regionale e promozione della sua partecipazione ai processi di programmazione e valutazione della qualità dei servizi; i bis) integrazione delle politiche sanitarie sociali con le politiche settoriali che ad ogni livello hanno effetti sulle condizioni di salute e di vita dei cittadini, finalizzata alla promozione della salute, e a concorrere a determinare lo stato di benessere degli individui; (73) i ter) puntuale e costante verifica dei risultati raggiunti dal sistema sanitario e trasparenza nella loro comunicazione ai cittadini. (74) Art. 4 Percorso assistenziale 1. I servizi sanitari territoriali della zona-distretto e quelli ospedalieri in rete sono organizzati allo scopo di garantire all'assistito la fruizione di un percorso assistenziale appropriato, tempestivamente corrispondente al bisogno accertato, secondo i principi della qualificazione delle prestazioni erogate e della compatibilità con le risorse disponibili. Tali servizi erogano anche prestazioni di medicina complementare e integrata, in base alla valutazione di comprovata efficacia e nel rispetto della programmazione regionale in materia. (412) 2. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sono responsabili verso gli assistiti dell'attivazione del percorso assistenziale, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni in materia di accesso ai servizi socio-sanitari integrati che richiedono un apporto multidisciplinare. 3. Per le attività di assistenza sociale e per quelle socio-assistenziali a rilievo sanitario, le aziende sanitarie, d'intesa con gli enti locali, ovvero, ove costituita, la società della salute, definiscono procedure per assicurare l' appropriatezza e la continuità del percorso assistenziale; tali procedure devono garantire: a) il coordinamento complessivo fra i servizi ospedalieri e i servizi sanitari territoriali sia domiciliari che semiresidenziali, residenziali e riabilitativi della zona-distretto; b) l’accesso con modalità uniformi ai servizi sanitari territoriali e socio-sanitari, nonché ai servizi sociali integrati; c) il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e i medici specialisti ambulatoriali interni (413) in conformità delle convenzioni nazionali e la loro responsabilizzazione nella programmazione, nell’attuazione e nel controllo del percorso assistenziale; d) l’operatività in rete dei servizi ospedalieri in area vasta e in ambito regionale. (75) 3 bis. Il servizio sanitario regionale riconosce e promuove la medicina di iniziativa quale modello assistenziale della sanità moderna finalizzato alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle patologie croniche ed alla conseguente attivazione di interventi mirati al cambiamento degli stili di vita e alla presa in carico integrata e multidisciplinare. A tal fine la medicina di iniziativa opera la stratificazione, da parte della Regione, del rischio degli assistiti e assistibili attraverso l’analisi statistica dei dati gestiti nell’ambito dei diversi archivi del sistema informativo sanitario regionale. (752) 3 ter. Con regolamento regionale sono dettate disposizioni atte ad assicurare, nell’ambito della medicina di iniziativa: a) l’identificazione dei soggetti in condizioni di rischio aumentato per malattie croniche non trasmissibili o che, in assenza di Raccolta Normativa della Regione Toscana Testo aggiornato al 04/03/2024 Tutela della salute l.r. 40/2005 9 sintomatologia evidente, ne siano già affetti; b) la presa in carico e gestione del paziente attraverso l’adozione di modelli e strumenti atti a garantire: 1) interventi personalizzati per la gestione del paziente che tengano conto non solo della condizione clinica, ma anche delle diverse determinanti socio-economiche; 2) la definizione di un piano assistenziale individuale volto a favorire anche lo sviluppo delle abilità di auto-cura; 3) la definizione delle modalità organizzative e funzionali del team multiprofessionale; 4) la continuità delle cure durante la transizione tra tutti i livelli di assistenza; 5) una risposta integrata ai bisogni di salute sociali e sanitari; 6) progetti di formazione del team multiprofessionale; 7) il sostegno alle attività di formazione e informazione dei pazienti, delle loro famiglie e dei caregiver, anche valorizzandone il ruolo. (752) 3 quater. La Giunta regionale, con il regolamento di cui al comma 3 ter, disciplina la specifica individuazione dei tipi di dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi del paziente. I trattamenti di dati personali sono effettuati sia per finalità di cura sia per motivi di interesse pubblico rilevante di cui all'articolo 9, paragrafo 2, rispettivamente lettera h) e lettera g) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (752) 4. Anche per le finalità di cui all' articolo 20, (76) la Giunta regionale definisce un sistema di indicatori per verificare la congruità, l' appropriatezza e l'omogeneità organizzativa del percorso assistenziale e la qualità delle prestazioni e dei risultati conseguiti dalle aziende sanitarie. Art. 5 Promozione della ricerca e dell'innovazione 1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attività innovative e di ricerca nell'ambito delle funzioni di governo del servizio sanitario della Toscana. 2. Le attività relative alla innovazione ed alla ricerca sono esercitate in coerenza con quanto previsto dal piano sanitario e sociale integrato regionale (77) e sono svolte secondo i principi di trasparenza, valutabilità e verificabilità degli esiti e loro trasferibilità sul sistema dei servizi. 3. A tal fine, la Regione garantisce adeguate forme di pubblicizzazione per la selezione dei progetti di innovazione e ricerca. 3 bis. La Regione, al fine di contribuire allo sviluppo della qualità dei servizi del servizio sanitario regionale, promuove, anche attraverso il Distretto toscano Scienze della vita di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2010, n. 603 (POR CReO Fesr 2007-2013. PRSE 2007-2010. Distretti tecnologici. Atto di indirizzo. Prima attuazione programma legislatura 2010- 2015), la collaborazione tra i vari attori della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico e investe sulla valorizzazione e sulla tutela dei risultati della ricerca. (322) Art. 6 L'integrazione delle politiche sanitarie 1. La Regione assume come finalità la promozione della salute intesa come insieme di interventi sui fattori ambientali, economici e sociali che concorrono a determinare lo stato di benessere degli individui e della collettività; a tal fine, la Regione promuove il coordinamento delle politiche regionali settoriali ed il loro orientamento anche al fine di perseguire obiettivi di salute. 2. Gli enti locali concorrono per le proprie competenze al coordinamento delle politiche finalizzate ad obiettivi di salute assicurando la partecipazione delle rappresentanze sociali, (78) a livello locale e a livello di area vasta. I comuni concorrono altresì alla programmazione sanitaria e sociale integrata regionale (78) attraverso la conferenza regionale dei sindaci (78) di cui all' articolo 11; i comuni esercitano inoltre le funzioni di indirizzo, verifica e valutazione di cui all' articolo 3, comma 14, del decreto delegato nell'ambito territoriale di ciascuna azienda unità sanitaria locale, tramite la conferenza aziendale dei sindaci (78) di cui all' articolo 12 e tramite la conferenza zonale integrata di cui all’articolo 12 bis. (414) 3. I comuni partecipano al governo dei servizi sanitari territoriali in forma integrata con i servizi sociali attraverso le Società della salute di cui all' articolo 71 bis. (78) Art. 7 L'educazione alla salute 1. La Regione promuove negli assistiti la crescita di una cultura della salute attraverso la diffusione di conoscenze e di informazioni in grado di accrescere la capacità individuale e collettiva di autotutela nei confronti delle malattie e dei rischi presenti negli ambienti di vita e di lavoro. 2. Sono compresi nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza anche le azioni informative ed educative volte ad accrescere la consapevolezza degli assistiti in merito alla conservazione e al miglioramento del proprio stato di salute. La Regione promuove l’adozione sistematica di iniziative volte a sostenere la salute delle donne nelle fasi della loro vita, nell’ambito delle azioni di educazione alla salute. (223) 3. Le aziende sanitarie e le società della salute, ciascuna per le proprie competenze, attuano interventi di comunicazione, educazione e promozione della salute in collaborazione con le istituzioni scolastiche, universitarie e scientifiche, gli organismi professionali e Raccolta Normativa della Regione Toscana Testo aggiornato al 04/03/2024 Tutela della salute l.r. 40/2005 10 di categoria della sanità, le associazioni del terzo settore ed in raccordo con le funzioni educative e di promozione culturale di competenza degli enti locali e delle altre istituzioni pubbliche. (79) Art. 7 bis Salute globale e lotta alle disuguaglianze (415) 1. La Regione Toscana, al fine di contrastare le disuguaglianze nell'ambito della salute e rendere più agevole l'accesso al servizio sanitario, promuove interventi sanitari in favore delle popolazioni più svantaggiate, anche a livello di cooperazione sanitaria internazionale. 2. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate in coerenza con quanto previsto dal piano sanitario e sociale integrato regionale e dagli strumenti di programmazione regionale in materia di attività internazionali e di cooperazione sanitaria internazionale. 3. Per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, la Regione si avvale del Centro di salute globale, istituito presso l'azienda ospedaliero-universitaria Meyer, quale struttura di coordinamento a carattere regionale in materia di: salute globale, cooperazione sanitaria internazionale e salute dei migranti. Titolo III PROGRAMMAZIONE SANITARIA E SOCIALE INTEGRATA REGIONALE E VALUTAZIONE (80) Capo I Programmazione sanitaria e sociale integrata regionale (81) Art. 8 I livelli e gli strumenti di programmazione (82) 1. La programmazione in materia sanitaria e sociale della Regione assicura, in coerenza con gli strumenti della programmazione nazionale, lo sviluppo dei servizi di prevenzione collettiva, dei servizi ospedalieri in rete, dei servizi sanitari territoriali di zona- distretto e la loro integrazione con i servizi di assistenza sociale, e persegue le finalità del sistema integrato di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). 2. La programmazione in materia sanitaria e sociale è articolata su due livelli, regionale e locale. 3. Sono strumenti della programmazione regionale: a) il piano sanitario e sociale integrato regionale ed i relativi strumenti di attuazione; b) gli atti di programmazione di area vasta; (416) b bis) gli atti della programmazione della rete pediatrica regionale; (417) b ter) l’atto regionale di definizione delle linee annuali di programmazione e individuazione degli obiettivi. (417) 4. Sono strumenti della programmazione locale: a) i piani integrati di salute di cui all’articolo 21; b) i piani attuativi delle aziende unità sanitarie locali di cui all’articolo 22; c) i piani attuativi delle aziende ospedaliero-universitarie di cui all’articolo 23; d) le intese e gli accordi stipulati in attuazione degli strumenti di cui al comma 3; d bis) il sistema annuale di budget aziendale, in linea con gli obiettivi definiti con l’atto regionale. (417) Art. 9 La programmazione di area vasta (418) 1. La Regione garantisce e sovrintende all’attuazione della programmazione strategica regionale attraverso la programmazione di area vasta ed i relativi piani di area vasta. (686) 1 bis. La programmazione di area vasta è demandata al direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute. (687) 2. Le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliero-universitarie e gli altri enti del servizio sanitario regionale concorrono, nella specificità propria del ruolo e dei compiti di ciascuna, allo sviluppo a rete del sistema sanitario attraverso la programmazione di area vasta; i contenuti e gli obiettivi principali della programmazione di area vasta sono definiti dal piano sanitario e sociale integrato regionale del quale assumono i riferimenti temporali. 3. Al fine di perseguire l'appropriatezza degli interventi, l'integrazione dei servizi assistenziali in rete, l'ottimizzazione delle risorse e la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane e delle competenze, la Regione promuove: a) l’attivazione dei dipartimenti interaziendali di area vasta, quale strumento di coordinamento tecnico professionale finalizzato a supportare la programmazione strategica di area vasta; b) le iniziative di continuo miglioramento della riorganizzazione a livello di area vasta anche al fine di garantire una omogenea erogazione dei livelli essenziali di assistenza; c) la valorizzazione della governance tra le istituzioni. 4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, sono individuate le seguenti aree vaste: a) Area vasta Toscana centro, comprendente l'azienda unità sanitaria locale Toscana centro, nonché l'Azienda ospedaliero- universitaria Careggi; b) Area vasta Toscana nord-ovest, comprendente l'azienda unità sanitaria locale nord-ovest, nonché l’azienda ospedaliera universitaria Pisana; c) Area vasta Toscana sud-est, comprendente l'azienda unità sanitaria locale sud est, nonché l'azienda ospedaliero universitaria Raccolta Normativa della Regione Toscana Testo aggiornato al 04/03/2024 Tutela della salute l.r. 40/2005 11 Senese. 5. L'azienda ospedaliero-universitaria Meyer partecipa, in relazione alle competenze di cui all'articolo 33 bis, alla programmazione delle tre aree vaste di cui al comma 4. 6. La Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica partecipa, per quanto di competenza, alle attività di programmazione dell'area vasta nord-ovest e ai dipartimenti interaziendali della medesima area vasta; per le funzioni di valenza regionale partecipa alla programmazione delle tre aree vaste di cui al comma 4. 7. L'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO) (722) partecipa, per quanto di competenza, alla programmazione delle tre aree vaste di cui al comma 4. Art. 9 bis Direttore per la programmazione di area vasta (419) (688) (721) Abrogato. Art. 9 ter Funzioni della programmazione di area vasta (420) (689) 1. Il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, per l’esercizio della programmazione di area vasta, espleta le seguenti funzioni: a) predisposizione, in attuazione del piano sanitario e sociale integrato regionale, in conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale e coadiuvato dal comitato tecnico di cui al comma 2, della proposta del piano di area vasta, previa intesa con la conferenza aziendale dei sindaci e con il Rettore dell'università; b) individuazione, sulla base delle proposte dei dipartimenti interaziendali di area vasta, del fabbisogno formativo e di sviluppo delle competenze; c) monitoraggio e controllo, anche in corso d’anno, circa le iniziative assunte dalle aziende sanitarie in attuazione della programmazione di area vasta; d) elaborazione della relazione annuale sullo stato di attuazione dei piani di area vasta. La relazione è approvata con deliberazione della Giunta regionale ed è trasmessa, entro trenta giorni, alla commissione consiliare competente. 2. Presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute è costituto un comitato tecnico per ciascuna area vasta, che coadiuva il direttore della medesima direzione in merito alla programmazione di area vasta e, in particolare, per quanto attiene all’elaborazione della proposta di piano di area vasta di cui all’articolo 23 bis. Il comitato è composto dai direttori generali delle aziende sanitarie e dal direttore generale dell'Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (ESTAR), nonché, per le rispettive funzioni di valenza regionale, dal direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer, dal direttore generale della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio e dal direttore generale dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO). 3. In merito alla programmazione di area vasta, il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute si avvale di un nucleo tecnico per le attività di supporto alla programmazione, per le attività di verifica e monitoraggio e per le attività tecnico amministrative. Il nucleo tecnico è composto da personale, anche di qualifica dirigenziale, interno alla direzione regionale competente o alle aziende o enti del servizio sanitario regionale ed opera presso la direzione regionale. 4. La partecipazione agli organismi di cui ai commi 2 e 3 è a titolo gratuito. Art 9 quater Comitato regionale di coordinamento delle programmazioni di area vasta (421) 1. Presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, è istituito il comitato regionale di coordinamento delle programmazioni di area vasta che svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio (690). 2. Il comitato è composto dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, che lo presiede, e dai direttori generali delle aziende sanitarie, dal direttore generale dell’ESTAR, nonché, per le rispettive funzioni di valenza regionale, dal direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer, dal direttore generale della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio e dal direttore generale dell’ISPRO. (691) 3. Abrogato. (692) Art. 9 quinquies Dipartimenti interaziendali di area vasta (422) 1. Il dipartimento interaziendale di area vasta è lo strumento organizzativo di riferimento per il coordinamento della programmazione delle aziende sanitarie in ambito di area vasta. 2. Fanno parte del dipartimento interaziendale le unità operative dei dipartimenti aziendali, o loro unità costitutive, delle aziende sanitarie di area vasta. 3. Il dipartimento interaziendale di area vasta: a) formula proposte, ai fini della realizzazione degli obiettivi del piano di area vasta, finalizzate a garantire l’omogeneità territoriale dei servizi, la predisposizione dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, la qualità e appropriatezza delle cure, l’efficienza organizzativa, tenuto conto di soglie, volumi e parametri di qualità e sicurezza definiti a livello regionale; b) contribuisce alla definizione del fabbisogno formativo e di sviluppo delle competenze; c) fornisce al direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute contributi per il monitoraggio delle iniziative assunte dalle aziende in attuazione della programmazione di area vasta. (693) Raccolta Normativa della Regione Toscana Testo aggiornato al 04/03/2024 Tutela della salute l.r. 40/2005 12 4. Il dipartimento interaziendale di area vasta è dotato di un’assemblea, composta dai direttori dei dipartimenti afferenti ai percorsi clinico assistenziali concernenti il dipartimento interaziendale interessato. (694) 4 bis. L’assemblea, di cui al comma 4, può svolgere la propria attività attraverso la costituzione di gruppi di lavoro, cui possono partecipare referenti professionali delle unità operative di cui al comma 2, referenti dei dipartimenti delle professioni di cui all’articolo 69 quinquies, i responsabili di branca della specialistica convenzionata afferenti a quel dipartimento, rappresentanti del dipartimento della medicina generale. (695) 4 ter. Il dipartimento interaziendale di area vasta è coordinato da uno dei membri dell’assemblea, individuato dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, su proposta dell’assemblea stessa. (695) 4 quater. I coordinatori dei diversi dipartimenti interaziendali di area vasta sono individuati secondo le modalità di cui al comma precedente, garantendo, in ogni caso, un criterio di proporzionalità fra il personale delle aziende unità sanitarie locali, il personale delle aziende ospedaliero-universitarie e la componente universitaria, sulla base di parametri definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale. (695) 5. Il dipartimento interaziendale adotta un apposito regolamento per la disciplina del proprio funzionamento. 6. I dipartimenti interaziendali di area vasta sono individuati, sulla base del criterio del percorso assistenziale e tenuto conto delle reti cliniche già attive, su proposta del direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, (696) con specifica deliberazione di Giunta regionale. Capo II Il concorso dei soggetti istituzionali e delle autonomie sociali alla programmazione sanitaria e sociale integrata (84) Art. 10 Regione 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva: a) il piano sanitario e sociale integrato regionale; (85) (388) b) abrogata (423). 1 bis. La Giunta regionale approva i piani di area vasta, previo parere della commissione consiliare competente, ai sensi dell’articolo 23 bis comma 4. (424) 2. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo anche tecnico e di coordinamento delle attività delle aziende sanitarie e dell' ESTAR, (324) in conformità alle disposizioni del piano sanitario e sociale integrato regionale (86) e dei piani di area vasta. 3. La Giunta regionale esercita le attività di controllo e vigilanza, promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie e dell' ESTAR; (324) la Giunta regionale, in particolare: a) determina il fabbisogno finanziario del servizio sanitario regionale secondo quanto previsto dall' articolo 26; b) approva gli atti di bilancio delle aziende sanitarie, dandone comunicazione al Consiglio regionale; c) approva il piano attuativo delle aziende ospedaliero-universitarie, dandone comunicazione al Consiglio regionale; d) abrogata; (87) d bis) impartisce direttive alle aziende sanitarie per la definizione dello statuto e dei regolamenti interni, previo parere della commissione consiliare competente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1; (425) e) esprime il proprio parere, sentita la commissione consiliare competente, (426) sullo statuto delle aziende sanitarie e sul regolamento generale dell'ESTAR (324); f) verifica, attraverso le relazioni sanitarie aziendali, la corrispondenza dei risultati raggiunti con i risultati attesi previsti dai piani attuativi; g) esercita il controllo di conformità al piano sanitario e sociale integrato regionale (86) sugli atti di cui all' articolo 8, comma 4, lettera b), dandone comunicazione al Consiglio regionale. 4. La Giunta regionale individua procedure e modalità di valutazione della qualità delle prestazioni e dei percorsi assistenziali con particolare riferimento ai seguenti profili: a) risultati complessivi delle aziende sanitarie e delle società della salute in termini di appropriatezza, di soddisfazione dell'utenza e degli operatori, di economicità della gestione; (85) b) risultati specifici raggiunti dalle strutture organizzative aziendali ed in particolare dei dipartimenti assistenziali integrati delle aziende ospedaliero-universitarie in relazione agli obiettivi della programmazione aziendale ed alle funzioni attribuite all'azienda dalle disposizioni regionali; b bis) risultati specifici raggiunti dalle società della salute per l’organizzazione e l’erogazione di attività di assistenza territoriale, di prestazioni ad alta integrazione socio-sanitaria e di prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, individuate dalla programmazione regionale; (88) c) qualità clinica delle prestazioni erogate, anche in relazione ad obiettivi di eccellenza. 4 bis. Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa nazionale vigente, la Giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, impartisce indirizzi con propria deliberazione alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale ai fini dell’implementazione del sistema di valutazione del personale del servizio sanitario regionale. In particolare la Giunta regionale definisce il numero delle fasce di merito, in misura non inferiore a tre. Il personale viene collocato nelle fasce di merito in base ai risultati del sistema di valutazione, secondo criteri di valorizzazione del merito. (249) 4 ter. La Giunta regionale impartisce altresì indirizzi con propria deliberazione al fine dell’adeguamento dei nuclei di valutazione già esistenti all’interno delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale ai principi dettati dalla normativa nazionale vigente in tema di organismi indipendenti di valutazione. (249) Raccolta Normativa della Regione Toscana Testo aggiornato al 04/03/2024 Tutela della salute l.r. 40/2005 13 4 quater. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale adeguano i contratti collettivi integrativi alle disposizioni della presente legge e agli atti di indirizzo di cui ai commi 4 bis e 4 ter, nei termini previsti dalla normativa nazionale vigente. (249) 4. quinquies. Ai fini della valutazione della reale efficacia delle tecnologie, della loro appropriatezza ed efficienza, dei benefici clinici e organizzativi ad esse legati, è istituita, presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, la Commissione di valutazione delle tecnologie e degli investimenti sanitari. (427) 4 sexies. La Commissione, di cui al comma 4 quinquies, è composta: a) dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, o suo delegato, con funzioni di coordinamento; b) dal dirigente del settore regionale competente in materia di tecnologie sanitarie; c) dal dirigente del settore regionale competente in materia di politiche del farmaco; d) dal dirigente del settore regionale competente in materia di investimenti; e) dal direttore dell'ESTAR o suo delegato. (427) (697) 4 septies. La Giunta regionale definisce con specifico atto le modalità di funzionamento della Commissione di valutazione delle tecnologie sanitarie. (427) 4 octies. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi di esperti individuati all'interno del servizio sanitario regionale, dell'Organismo toscano per il governo clinico (628) , della Commissione terapeutica regionale e degli organismi di governo clinico della Regione. (427) 5. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione nella quale sono illustrati in maniera documentata gli esiti delle valutazioni di cui al comma 4. (89) Art. 10 bis Interazione tra gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale e la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute (601) 1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale vigente, realizza la mobilità temporanea di personale tra la direzione regionale competente in materia di dritto alla salute e le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale per far fronte a comprovate esigenze di servizio o di specifiche professionalità, nonché per consentire l'interscambio di esperienze, la collaborazione su specifici progetti, la formazione e l'aggiornamento professionale. 2. La mobilità è attuata a seconda dei casi tramite gli istituti del comando e del distacco previo parere dell'ente di provenienza e su assenso del personale interessato nei limiti del contingente annualmente fissato con deliberazione della Giunta regionale. I relativi oneri sono posti a carico del fondo sanitario regionale. 3. La finalità, la durata e le modalità di svolgimento del distacco sono definite in una convenzione tra la Regione e le aziende e gli enti di provenienza. Art. 11 Conferenza regionale dei sindaci (90) 1. La conferenza regionale delle conferenze zonali dei sindaci, di seguito denominata conferenza regionale dei sindaci, è l’organo attraverso il quale tali soggetti partecipano alla definizione delle politiche regionali in materia sanitaria e sociale ed al coordinamento della programmazione a livello regionale e locale. 2. La conferenza regionale dei sindaci è copresieduta dagli assessori regionali competenti per materia ed è composta dai presidenti delle conferenze zonali dei sindaci di cui all’articolo 34 della l.r. 41/2005 (602) ovvero dai presidenti delle società della salute. La componente comunale esprime un vicepresidente della conferenza regionale dei sindaci. 3. Alle sedute della conferenza regionale dei sindaci sono invitati: a) due rappresentanti (428) dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI); b) abrogata; (429) c) il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato. (430) (698) 4. La conferenza regionale dei sindaci: a) esprime parere sulle proposte di legge e di regolamento in materia sanitaria e sociale; b) esprime parere sulla proposta di piano sanitario e sociale integrato regionale; b bis) esprime parere nei casi di decadenza o revoca del direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria ai sensi dell’articolo 39, comma 4; (699) c) concorre all’elaborazione delle linee-guida previste dall’articolo 21, comma 7 (428) ; d) concorre a determinare la composizione del fondo di cui all’articolo 25, comma 1, lettera a), con riferimento al riparto delle risorse tra i livelli uniformi ed essenziali di assistenza; e) concorre alla quantificazione delle risorse che ciascuna azienda unità sanitaria locale deve destinare alle zone-distretto; f) concorre a determinare i criteri di riparto tra enti locali associati delle risorse del fondo sociale regionale di cui all’ articolo 45 della l.r. 41/2005 ; g) esprime parere sul numero e sulla composizione delle zone-distretto delle aziende unità sanitarie locali, ai sensi dell’articolo 64, comma 3 (428). 5. La conferenza regionale dei sindaci esprime i pareri di cui al comma 4, lettere a), b), c) ed f), entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. 6. Fermo restando il riparto delle risorse attribuite dal piano sanitario e sociale integrato regionale, la conferenza regionale dei Raccolta Normativa della Regione Toscana Testo aggiornato al 04/03/2024 Tutela della salute l.r. 40/2005 14 sindaci propone i criteri per il riparto delle risorse aggiuntive attribuite dal medesimo piano per l’esercizio delle attività socio- sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all’articolo 3 septies, comma 3, del decreto delegato. 7. La conferenza regionale dei sindaci valuta annualmente, anche sulla base dei documenti di monitoraggio di cui all’articolo 20, lo stato dell’organizzazione e dell’efficacia dei servizi. 8. Le modalità di funzionamento della conferenza regionale dei sindaci sono disciplinate da apposito regolamento adottato dalla conferenza medesima, a maggioranza dei due terzi (431) dei suoi componenti. Il supporto tecnico amministrativo alle attività della conferenza regionale dei sindaci è assicurato da personale della competente direzione generale della Giunta regionale e, previo accordo, del soggetto rappresentativo ed associativo dei comuni in ambito regionale. Art. 11 bis Conferenza dei sindaci di area vasta (375) Abrogato. Art. 12 Conferenza aziendale dei sindaci (91) (665) 1. La conferenza aziendale è composta dai presidenti delle conferenze zonali integrate e dai presidenti delle società della salute ed è presieduta da uno dei componenti scelto fra i presidenti delle conferenze zonali integrate o fra i presidenti delle società della salute. Alle sedute della conferenza partecipano per gli atti di relativa competenza i direttori generali delle aziende sanitarie di area vasta, il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, o suo delegato (700) e il Rettore dell’università di riferimento senza diritto di voto. 2. I componenti della conferenza aziendale intervengono ognuno con le proprie quote di partecipazione in proporzione alla popolazione residente. 3. La conferenza aziendale dei sindaci assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti e con il voto favorevole dei componenti che rappresentano almeno il 67 per cento delle quote di partecipazione. 4. Il funzionamento della conferenza aziendale dei sindaci è disciplinato da un apposito regolamento adottato dalla conferenza stessa. Il regolamento può prevedere la possibilità di delega da parte dei presidenti delle conferenze zonali integrate o dei presidenti delle società della salute. Il regolamento può prevedere la costituzione di un esecutivo con funzioni istruttorie per la conferenza. 5. La conferenza aziendale dei sindaci esercita le funzioni di indirizzo, verifica e valutazione di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto delegato. 6. La conferenza aziendale dei sindaci svolge le seguenti funzioni: a) emana gli indirizzi per l'elaborazione del piano attuativo locale di cui all'articolo 22; b) approva il piano attuativo locale; c) esprime le proprie valutazioni in merito alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera a); d) esamina ed esprime parere sugli atti di bilancio dell'azienda unità sanitaria locale; e) propone al Presidente della Giunta regionale la revoca del direttore generale ai sensi dell'articolo 39, comma 8; f) concorre con propri indirizzi all’elaborazione del piano di area vasta di cui all’articolo 23 bis; g) esprime l’intesa sul piano di area vasta ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 4; h) esprime parere obbligatorio sul piano attuativo delle aziende ospedaliero universitarie di riferimento e sulle relative relazioni aziendali. 7. L'azienda unità sanitaria locale mette a disposizione idonei locali per la conferenza aziendale dei sindaci e per le conferenze zonali dei sindaci. Le conferenze aziendali dei sindaci e le conferenze zonali dei sindaci sono supportate, nell'esercizio delle loro attività, dall'insieme degli uffici di piano di livello zonale di cui all'articolo 64.2, comma 5. Art. 12 bis Conferenza zonale integrata (432) 1. La conferenza zonale integrata è la conferenza zonale dei sindaci di cui all’ articolo 34 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), integrata con il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale o suo delegato. 2. I componenti della conferenza zonale integrata intervengono ognuno con le proprie quote di partecipazione così determinate: a) il 66 per cento del totale è assegnato ai rappresentanti delle amministrazioni locali, che lo ripartiscono fra di loro in proporzione alla popolazione residente; b) il 34 per cento del totale è assegnato all’azienda sanitaria locale di riferimento. 3. La conferenza zonale integrata assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli enti locali e con il voto favorevole dei componenti che rappresentano almeno il 67 per cento delle quote di partecipazione, ad eccezione dell’intesa di cui al comma 5, lettera c). 4. Alla conferenza di cui al presente articolo si applica l’articolo 34, commi 3, 4 e 5, della l.r. 41/2005. 5. La conferenza zonale integrata esercita le funzioni di indirizzo degli obiettivi sanitari, socio-sanitari e sociali integrati di livello locale in coerenza con la programmazione aziendale e sulla base del profilo di salute ed in particolare: a) emana gli indirizzi per l'elaborazione del piano integrato di salute (PIS), tenuto conto del profilo di salute e delle risorse a disposizione; Raccolta Normativa della Regione Toscana Testo aggiornato al 04/03/2024 Tutela della salute l.r. 40/2005 15 b) approva il PIS; c) esprime l’intesa necessaria per la nomina del responsabile di zona; d) coordina gli strumenti della programmazione operativa di livello zonale; e) approva la convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria, di cui all'articolo 70 bis; f) esprime l’intesa necessaria per la nomina del coordinatore sociale di zona di cui all’ articolo 37 della l.r. 41/2005. 6. Il funzionamento della conferenza zonale integrata è disciplinato da un apposito regolamento adottato dalla conferenza stessa. Il regolamento può prevedere la possibilità di delega da parte del sindaco a favore dell’assessore competente e da parte del direttore generale nei confronti di un componente del comitato di direzione ad esclusione del responsabile di zona-distretto. Il regolamento può prevedere la costituzione di un esecutivo della conferenza. 7. Laddove costituite le società della salute le competenze della conferenza zonale integrata sono esercitate dall’assemblea dei soci di cui all’articolo 71 sexies. Art. 13 Università 1. Le università toscane contribuiscono, per quanto di competenza, all'elaborazione degli atti della programmazione regionale. 2. La Giunta regionale, acquisito il parere obbligatorio della commissione consiliare competente, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla richiesta, nell'ambito del piano sanitario e sociale integrato regionale vigente, elabora un protocollo d'intesa con le università per regolamentare il loro apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario regionale e contestualmente l'apporto di quest'ultimo alle attività didattiche, nel rispetto delle finalità istituzionali proprie delle università e del servizio sanitario regionale; a tal fine, è costituito il comitato per l'intesa formato dal Presidente della Giunta regionale e dai rettori delle università. Il protocollo d’intesa opera per il periodo di validità del piano sanitario e sociale integrato regionale. (325) 2 bis. Al fine di promuovere fra le aziende ospedaliero-universitarie una programmazione strategica coordinata, nell’ambito del protocollo di cui al comma 2, sono definite, nel rispetto dell’autonomia organizzativa e delle rispettive priorità aziendali, le linee fondamentali delle attività di formazione, di assistenza clinica e di ricerca. (326) 3. Nell'individuazione della dislocazione delle strutture del servizio sanitario regionale, gli strumenti della programmazione regionale tengono conto delle strutture universitarie, secondo quanto previsto dal d.lgs. 517/1999; l'attuazione del protocollo d'intesa (327) per le attività assistenziali è disciplinata dallo statuto aziendale, nonché da eventuali accordi previsti dallo statuto medesimo; per le attività formative e di ricerca gli accordi attuativi sono stipulati tra l'azienda ospedaliero-universitaria di riferimento e le aziende sanitarie interessate, tenuto conto della programmazione di area vasta. 4. Per la predisposizione del protocollo di intesa (327) è costituita apposita commissione con funzioni di supporto tecnico per il comitato di cui al comma 2; la commissione è formata dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato e da ulteriori rappresentanti della Regione, nonché da rappresentanti delle università e delle aziende interessate; (701) le rappresentanze sono designate, per le parti di rispettiva competenza, dai membri del comitato e dai direttori generali delle aziende; le rappresentanze delle aziende ospedaliere sono designate in maniera da assicurare la pariteticità tra la componente ospedaliera e quella universitaria all'interno della commissione; alle attività della commissione partecipano, ai fini della individuazione degli specifici fabbisogni formativi, nonché per l'attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 6, commi 2 e 3 del decreto delegato, rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali competenti. 4 bis. La commissione di cui al comma 4, svolge attività di monitoraggio in merito all'attuazione del protocollo di intesa ed elabora una relazione annuale che trasmette al direttore generale della direzione regionale competente per materia, all'assessore regionale competente per materia, alla commissione consiliare competente per materia e ai rettori delle università. (326) 5. Il protocollo di intesa, (327) nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 6, 6-bis e 6-ter del decreto delegato, dal d.lgs. 517/1999 e dagli strumenti della programmazione sanitaria e sociale integrata regionale, (92) tenuto conto delle finalità istituzionali dei contraenti, indirizza e vincola, (327) nelle aree di seguito indicate, lo statuto delle aziende ospedaliero-universitarie e gli accordi attuativi fra azienda ed università disciplinando: a) per le attività assistenziali: i criteri per la costituzione delle strutture organizzative; b) per le attività didattiche: i criteri per la determinazione degli apporti reciproci, con particolare riguardo alle modalità di partecipazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale alla didattica e alla formazione, (433) tenuto conto del fabbisogno formativo espresso dal servizio sanitario regionale, secondo la disciplina di cui al titolo IV, capo V; i criteri per l'individuazione e l'organizzazione delle scuole e dei corsi di studio, (327) sulla base degli ordinamenti didattici vigenti; i criteri per la ripartizione degli oneri; c) per le attività di ricerca: le tipologie di studi e ricerche da attribuire ai dipartimenti assistenziali integrati; i criteri di ripartizione degli oneri e di utilizzo dei risultati; d) la partecipazione della Regione e delle università ai risultati di gestione delle aziende ospedaliero-universitarie. Art. 14 Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (769) 1. I rapporti tra la Regione e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto privato che svolgono attività concorrenti con le finalità del servizio sanitario regionale sono definiti sulla base di specifici protocolli stipulati dal Presidente della Giunta regionale e dai rappresentanti istituzionali degli enti medesimi. 2. Gli IRCCS pubblici aventi sede nel territorio regionale sono parte integrante del servizio sanitario regionale, nel cui ambito svolgono funzioni di alta qualificazione relativamente alle attività assistenziali, di ricerca e di formazione, partecipando altresì al sistema della ricerca nazionale ed internazionale. Gli IRCCS svolgono la loro attività assistenziale e, per quanto di competenza, l'attività di ricerca nell'ambito degli indirizzi e della programmazione regionale, in coerenza con il programma di Raccolta Normativa della Regione Toscana Testo aggiornato al 04/03/2024 Tutela della salute l.r. 40/2005 16 ricerca sanitaria di cui all’articolo 12 bis del d.lgs. 502/1992 (782). 3. L’organizzazione degli IRCCS non trasformati in fondazioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), è disciplinata dalle disposizioni di cui al titolo IV, capo IV bis, in conformità ai principi contenuti nel d.lgs. 288/2003. Art. 15 Partecipazione alla programmazione 1. La Regione, le aziende unità sanitarie locali e le società della salute promuovono e assicurano la partecipazione degli utenti, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di tutela e di promozione sociale, della cooperazione sociale e degli altri soggetti del terzo settore al processo di programmazione socio-sanitaria in ambito regionale e locale e valorizzano il contributo degli operatori, delle associazioni professionali e delle società scientifiche accreditate attraverso adeguate modalità di consultazione. (94) 2. Abrogato. (95) Art. 16 Tutela dei diritti dell'utenza 1. E' compito della Regione: a) assicurare il coordinamento ed il monitoraggio delle attività relative alla definizione degli indicatori ed alla verifica degli standard di qualità di cui all' articolo 14, comma 1, del decreto delegato; b) sovrintendere al processo di attuazione delle carte dei servizi, anche impartendo direttive per la loro omogenea definizione e linee guida per la necessaria integrazione tra le aziende sanitarie dello stesso ambito territoriale; c) impartire direttive alle aziende sanitarie e formulare indirizzi alle società della salute, ove costituite, per la promozione del diritto all’informazione, riconoscendo in quest’ultimo la condizione fondamentale per assicurare agli utenti l’esercizio della libera scelta nell’accesso alle strutture sanitarie e la partecipazione alla verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, verificandone annualmente i risultati. (96) c bis) promuovere la partecipazione dei cittadini e verificare l’effettiva conoscenza dei loro diritti, nonché assicurare l’integrazione degli organismi di partecipazione di livello regionale e locale. (675) 2. La Regione individua quali specifici strumenti di informazione, di partecipazione e di controllo da parte degli assistiti sulla qualità dei servizi erogati: a) la carta dei servizi di cui alla legge 11 luglio 1995, n. 273 (Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni); b) la conferenza dei servizi di cui all' articolo 14, comma 4, del decreto delegato; c) i protocolli d'intesa di cui all' articolo 14, comma 7, del decreto delegato. c bis) il Consiglio dei cittadini per la salute, di cui all’articolo 16 bis; (676) c ter) i comitati aziendali di partecipazione, di cui all’articolo 16 ter; (676) c quater) i comitati di partecipazione di cui all’articolo 16 quater. (676) 3. Le aziende sanitarie, previo confronto con le organizzazioni di cui all' articolo 15, comma 1, approvano e aggiornano annualmente la carta dei servizi, e adottano il regolamento per la tutela degli utenti. 4. La carta dei servizi è lo strumento attraverso il quale le aziende sanitarie orientano ed adeguano le proprie attività alla soddisfazione dei bisogni degli utenti; la carta contiene gli impegni per il miglioramento dei servizi, definisce gli indicatori di qualità e gli standard, generali e specifici, cui gli stessi devono adeguarsi. 5. Le aziende sanitarie assicurano specifiche attività di informazione e di tutela degli utenti e definiscono un apposito piano di comunicazione aziendale finalizzato a promuovere la conoscenza da parte di tutti i soggetti interni ed esterni dei contenuti della carta e della relativa attuazione. 6. Le aziende sanitarie, ai fini di cui al comma 5, assicurano l'informazione in ordine alle prestazioni erogate, alle tariffe, alle modalità di accesso ai servizi, ai tempi di attesa, anche con riguardo all'attività libero professionale intramuraria, e si dotano di un efficace sistema di raccolta e di trattamento delle segnalazioni e degli esposti, garantendo certezza e rapidità di risposta. (97) 7. Le aziende sanitarie individuano la collocazione, i compiti e le funzioni dell'ufficio relazioni con il pubblico. 8. Le aziende sanitarie e le società della salute, ove costituite, realizzano appositi punti informativi, a disposizione degli utenti sulle prestazioni erogate nell’ambito del territorio di riferimento e per un orientamento sull’accesso alle prestazioni erogate nell’ambito della Regione, e coordinano le rispettive attività dirette alla informazione degli utenti. (98) 9. Il direttore generale d'intesa con la conferenza aziendale dei sindaci (99) indice la conferenza di cui al comma 2, lettera b), per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dalla programmazione aziendale, il rispetto degli impegni assunti con la carta dei servizi e definire gli interventi utili per il loro miglioramento; a tal fine il direttore generale rende noti i dati relativi all'andamento dei servizi ed al grado di raggiungimento degli standard con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di tutela degli utenti. 10. Alla conferenza dei servizi partecipano i rappresentanti delle associazioni che hanno stipulato i protocolli di intesa di cui al comma 11. 11. Il protocollo d'intesa è lo strumento attraverso il quale le aziende sanitarie, e le società della salute, ove costituite, stipulano con le associazioni di volontariato e di tutela (99) modalità di confronto permanente sulle tematiche della qualità dei servizi e della partecipazione degli utenti, definendo altresì la concessione in uso di locali e le modalità di esercizio del diritto di accesso e di Raccolta Normativa della Regione Toscana Testo aggiornato al 04/03/2024 Tutela della salute l.r. 40/2005 17 informazione; i contenuti obbligatori di tali protocolli sono individuati con atto della Giunta regionale. Art 16 bis Consiglio dei cittadini per la salute (677) 1. È istituito presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute il Consiglio dei cittadini per la salute, con funzioni consultive e propositive nelle materie attinenti alla tutela del diritto alla salute, dell’equità di accesso e della qualità e sicurezza dei servizi sanitari e socio-sanitari. 2. Il Consiglio dei cittadini per la salute, in relazione alle competenze di cui al comma 1, in particolare: a) contribuisce alla predisposizione degli atti di programmazione di ambito regionale o di area vasta; b) fornisce contributi, anche all'Organismo toscano per il governo clinico di cui all'articolo 49 bis, per la redazione dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali relativi, in particolare, alle reti cliniche regionali; c) collabora allo sviluppo di strumenti di rilevazione sulla qualità dei servizi dal punto di vista del cittadino, in raccordo con gli organismi a ciò preposti; d) propone iniziative culturali, nonché attività di studio e ricerca per le materie di competenza. 3. Il Consiglio dei cittadini per la salute assicura il supporto e coordinamento dell’azione dei comitati aziendali di partecipazione di cui all’articolo 16 ter. 4. Il Consiglio dei cittadini per la salute riferisce annualmente alla commissione consiliare competente in merito alla sua attività in occasione delle audizioni dei direttori generali di cui all’articolo 24, comma 4 bis. 5. Il Consiglio dei cittadini per la salute, presieduto dall’assessore regionale competente in materia di diritto alla salute, è composto da ventitré membri di cui: a) tre designati fra i propri componenti da ciascun comitato aziendale di partecipazione delle aziende unità sanitarie locali di cui all’articolo 16 ter; b) uno designato fra i propri componenti da ciascun comitato aziendale di partecipazione delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale di cui all’articolo 16 ter; c) tre designati dal Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all’ articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti), nell'ambito delle proprie associazioni rappresentative dell'utenza, competenti in materia sanitaria e socio-sanitaria, operanti in tutte e tre le aree vaste della Toscana; d) cinque designati congiuntamente al loro interno dagli organismi di partecipazione istituiti presso la direzione competente in materia di diritto alla salute per affrontare specifiche tematiche sanitarie e socio-sanitarie. 6. Il Consiglio dei cittadini per la salute è nominato dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale. 7. Il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina del Consiglio dei cittadini per la salute non appena il numero delle designazioni pervenute ai sensi del comma 5 rappresenti la maggioranza dei componenti del Consiglio dei cittadini per la salute stesso. 8. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina il funzionamento del Consiglio dei cittadini per la salute, nonché la corresponsione dei rimborsi spese spettanti ai componenti nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Art 16 ter Comitato aziendale di partecipazione (678) 1. Presso ciascuna azienda o ente del servizio sanitario regionale, è istituito il comitato aziendale di partecipazione con funzioni di consultazione e proposta a supporto della direzione aziendale, in merito alla qualità dei servizi erogati dall’azienda, con particolare riferimento all'equità nell'accesso e nella fruizione dei servizi. 2. Il comitato aziendale di partecipazione, in relazione alle competenze di cui al comma 1, in particolare: a) contribuisce alla predisposizione di documenti di programmazione di ambito aziendale, riguardo al rispetto del diritto alla salute dei cittadini nonché alla qualità dei servizi; b) svolge attività di monitoraggio in merito al rispetto delle garanzie e degli impegni indicati dalla carta dei servizi di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), con particolare riferimento ai percorsi di accesso e di fruibilità dei servizi, tenendo conto degli strumenti di ascolto e di valutazione partecipata e degli indicatori di qualità, sulla base di elementi misurabili, attività di analisi e monitoraggio degli scostamenti tra i singoli obiettivi; c) partecipa ai processi informativi e comunicativi tra azienda e cittadini, al fine di assicurare la chiarezza delle informazioni e l’efficacia della comunicazione, nonché di promuovere un uso appropriato e consapevole dei servizi; d) propone incontri con i cittadini, volti a facilitare l’accesso ai servizi, il mantenimento dello stato di salute, l’informazione sulle cure e l'adeguato ricorso ai servizi. 3. Il comitato aziendale di partecipazione è composto: a) nelle aziende unità sanitarie locali, da due membri designati fra i propri componenti da ciascun comitato di partecipazione di cui all’articolo 16 quater; b) nelle aziende ospedaliero-universitarie e negli enti del servizio sanitario regionale, da un membro designato, fra i propri associati, da ciascuna delle associazioni rappresentative dell’utenza, nonché dell’associazionismo di tutela, di promozione e di sostegno attivo purché non erogatori di prestazioni, che abbiano stipulato il protocollo d'intesa di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c). 4. Il comitato aziendale di partecipazione è nominato dal direttore generale di ciascuna azienda o ente del servizio sanitario regionale. 5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce gli indirizzi per il funzionamento dei comitati aziendali di Raccolta Normativa della Regione Toscana Testo aggiornato al 04/03/2024 Tutela della salute l.r. 40/2005 18 partecipazione 6. La partecipazione al comitato aziendale di partecipazione non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza. È fatto salvo il rimborso delle spese sostenute che è posto a carico delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale presso cui è istituito il comitato. Art. 16 quater Comitato di partecipazione di zonadistretto e altre forme partecipative (679) 1. In ciascuna zona-distretto o società della salute, ove costituita, è istituito il comitato di partecipazione, con funzioni di consultazione e proposta in merito all'organizzazione ed erogazione dei servizi. 2. Il comitato di partecipazione è composto da membri designati dalle associazioni rappresentative dell’utenza, nonché dell’associazionismo di tutela, di promozione e di sostegno attivo, operanti nella comunità locale, purché non erogatori di prestazioni e che abbiano stipulato il protocollo d'intesa di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c). Ogni associazione designa un proprio rappresentante. 3. Nella zona-distretto il comitato di partecipazione, è nominato dal direttore generale, su proposta del direttore di zona. Nella società della salute, il comitato di partecipazione è nominato dal direttore della società della salute, su proposta dell'assemblea dei soci. 4. Qualora il numero delle associazioni sia minore di cinque, il comitato di partecipazione può operare a livello sovrazonale. 5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce gli indirizzi per il funzionamento dei comitati di partecipazione di zona- distretto. 6. Il comitato di partecipazione, in relazione alle competenze di cui al comma 1, in particolare: a) contribuisce alla definizione dei bisogni di salute della popolazione di riferimento; b) contribuisce alla programmazione delle attività ed alla progettazione dei servizi avanzando proposte per la predisposizione degli atti di programmazione e di governo, con particolare riferimento al piano integrato di salute di cui all'articolo 21; c) monitora il rispetto delle garanzie e degli impegni indicati dalla carta dei servizi, con particolare riferimento ai percorsi di accesso e di fruibilità dei servizi, tenendo conto degli strumenti di ascolto e di valutazione partecipata e degli indicatori di qualità sulla base di elementi misurabili, attività di analisi e monitoraggio degli scostamenti tra i singoli obiettivi; d) esprime pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra queste ed i bisogni dell’utenza, avvalendosi degli strumenti di ascolto e di rilevazione; e) svolge attività di monitoraggio ed esprime pareri sull’efficacia delle informazioni fornite agli utenti e su ogni altra tematica attinente il rispetto dei diritti dei cittadini; f) propone progetti di miglioramento sulle tematiche attinenti la qualità dei servizi e collabora alla loro realizzazione; g) propone iniziative per favorire corretti stili di vita ed un uso appropriato dei servizi, al fine di contribuire al processo di crescita culturale della comunità locale e al miglioramento dei determinanti sociali di salute. 7. Il comitato di partecipazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), può accedere ai dati statistici di natura epidemiologica e di attività che costituiscono il quadro di riferimento degli interventi sanitari e sociali del territorio di riferimento, al fine di sviluppare la consapevolezza nei cittadini dell'incidenza degli stili di vita corretti e della salubrità dell'ambiente sulla salute. 8. Al fine di assicurarne la operatività e favorire la partecipazione dei cittadini la zona-distretto o la società della salute, ove costituita, mette a disposizione del comitato di partecipazione locali idonei per le attività ordinarie, gli incontri pubblici e i convegni e seminari sul tema della salute. 9. In ciascuna società della salute, nominata dall'assemblea della società della salute, è istituita la consulta del terzo settore dove sono rappresentate le organizzazioni del volontariato e del terzo settore che sono presenti in maniera rilevante nel territorio e operano in campo sanitario e sociale. 10. La consulta del terzo settore elegge al proprio interno il presidente ed esprime proposte progettuali per la definizione del piano integrato di salute. 11. Al fine di assicurare un confronto diretto con la popolazione, le zone distretto e le società della salute promuovono almeno due incontri pubblici all’anno, in cui è assicurata la presenza dell’assessore regionale competente per il diritto alla salute, del direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliero-universitaria, nonché del direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato, (702) e della conferenza zonale integrata. Art. 16 quinquies Norme di prima applicazione (680) 1. I comitati di partecipazione di zona-distretto sono costituiti, o si adeguano alle disposizioni di cui all’articolo 16 quater, entro il 30 marzo 2018. 2. Il Consiglio dei cittadini per la salute e i comitati aziendali di partec

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