Dispensa 1h PDF - Corso EGE II Edizione
Document Details
Uploaded by AdequateRadium
Copernic
Gabriele Insabato
Tags
Related
- Dispensa 1h PDF - Corso Ege - Introduzione ai Fenomeni di Inquinamento
- SCTP Module 2: Carbon and Environmental Systems Management (PDF)
- Republic of the Philippines Department of Energy Circular DC 2007-05-000625 PDF
- Production of Materials- IPM Master Program PDF
- Questionario Energia in Campania e APE 2018 PDF
- Quiz Questions on Italian Energy Efficiency Laws (PDF)
Summary
This document is a presentation about environmental regulations and environmental permits for the energy sector. It covers topics such as the Environmental Single Permit (AUA), as well as environmental laws and regulations related to environmental contamination issues and the general procedure of authorization.
Full Transcript
CORSO EGE II EDIZIONE ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA SETTORE CIVILE E INDUSTRIALE LEZIONE: 13 - Quadro della normativa ambientale applicata al settore energetico DOCENTE: Gabriele Insabato LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE...
CORSO EGE II EDIZIONE ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA SETTORE CIVILE E INDUSTRIALE LEZIONE: 13 - Quadro della normativa ambientale applicata al settore energetico DOCENTE: Gabriele Insabato LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE Le attività produttive Quelle maggiormente comportano il consumo di rilevanti sono autorizzate risorse naturali e provocano con AIA emissioni di inquinanti nell’ambiente E le altre? Sono soggette ad autorizzazioni settoriali che sono ottenibili mediante un procedimento autorizzativo unificato che si conclude con il rilascio di AUA- AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 71 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE Cosa è l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) COS’È L’AUA: l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento autorizzativo entrato in vigore nel 2013 (DPR n. 59 del 13/03/2013) che sostituisce e comprende n.7 autorizzazioni/comunicazioni ambientali settoriali che in precedenza era necessario ottenere singolarmente. L’AUA è obbligatoria per le imprese che necessitano di almeno una delle autorizzazioni settoriali (A), (C) o (F) L’AUA è facoltativa per le imprese che necessitano esclusivamente di effettuare una comunicazione (vedi (B), (E) o (G)) o di un autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera (D). In questo caso, le imprese possono ottenerle singolarmente. 72 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE Obiettivo: semplificazione degli adempimenti amministrativi per le imprese ACCORPAMENTO IN UN’ UNICA AUTORIZZAZIONE DI N.7 TITOLI AUTORIZZATIVI (che costituiscono quindi degli endoprocedimenti) DURATA DELL’AUA: 15 ANNI INDIVIDUAZIONE DI UN UNICO «PUNTO DI ACCESSO» per le aziende, cioè il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) INDIVIDUAZIONE DI UN’UNICA AUTORITA’ COMPETENTE (PROVINCIA), fermo restando i soggetti competenti in materia ambientale per gli ogni specifico endoprocedimento (p.e. i Comuni, le ATO) GESTIONE TELEMATICA DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO E MODULISTICA UNIFICATA REGIONALE SEMPLIFICAZIONE! AUA permette alle aziende di presentare in modo telematico un’unica domanda autorizzativa e di ottenere un unico Atto autorizzativo con un’unica scadenza, in precedenza era necessario presentare un istanza per ogni autorizzazione settoriale necessaria e ognuna aveva un periodo di validità differente. 73 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE MA NON TUTTE LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ AUA ESCLUSIONI: Non si applica l’AUA a specifiche tipologie di attività per le quali la normativa prevede già l’ottenimento di Autorizzazioni «Uniche», ad esempio sono escluse: le attività soggette ad AIA e VIA, le attività soggette ad Autorizzazione ordinaria per il recupero/smaltimento di rifiuti (art.208 del.D.lgs.152/2006), gli impianti a fonti energetiche rinnovabili (FER – D.lgs. 387/2003 smi) Sono esclusi anche gli impianti asserviti ad attività di bonifica e messa in sicurezza di emergenza (MISE) e gli impianti di trattamento di acque reflue urbane. 74 AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI 75 AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI L'attuale principale norma di riferimento nazionale per gli scarichi idrici è la Parte Terza del D.lgs. 152/2006 Definizioni - Art. 74 qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo Scarico ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione Acque reflue acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti domestiche prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche Acque reflue qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività industriali commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue Acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e urbane provenienti da agglomerato Acque tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione e sotterranee in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo le acque interne ad eccezione di quelle sotterranee, le acque di transizione e le acque Acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse superficiali anche le acque territoriali 76 AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI Tutti gli scarichi devono rispettare i valori limite previsti dall’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 I valori limite sono indicati in tabelle differenziate, a seconda della tipologia di scarico e del corpo recettore (CIS, fognatura, suolo) Ad esempio: in Tabella 1 e 2 i limiti per acque reflue urbane che recapitano in CIS e aree sensibili 77 AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI in Tabella 3 i limiti per acque reflue industriali che recapitano in CIS e fognature; in Tabella 4 i limiti per acque reflue urbane e industriali che recapitano su suolo L’Autorità Competente può rilasciare un autorizzazione allo scarico che prevede valori limite diversi da quelli previsti dalla normativa nazionale ma non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell’Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 78 AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI: LE ACQUE METEORICHE La regolamentazione e il regime autorizzativo degli scarichi delle acque meteoriche varia da Regione a Regione Specifici regolamenti Regionali: esempio in Lombardia Regolamento regionale n.4 del 26/03/2006 Acque meteoriche Acque di prima Acque di seconda di dilavamento pioggia pioggia la parte delle acque la parte delle acque di una quelle corrispondenti, nella meteoriche di precipitazione atmosferica prima parte di ogni evento dilavamento eccedente che, non assorbita o meteorico, ad una le acque di prima evaporata, dilava le superfici precipitazione di 5 mm pioggia scolanti uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche 79 AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI: LE ACQUE METEORICHE Tipologia di attività soggette a trattamento delle acque di prima pioggia in Lombardia: Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 4 «Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne» 80 AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA 81 AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA La principale norma di riferimento nazionale per le emissioni in atmosfera è la Parte Quinta del D.lgs. 152/2006 Parte quinta del D.Lgs. 152/06, 32 articoli, 10 allegati Titolo I – Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività (artt. 267 – 281) Titolo II – Impianti termici civili (artt. 282 – 290) Titolo III – Combustibili (artt. 291 – 298) Eccezioni: le emissioni degli impianti che fanno trattamenti termici dei rifiuti (p.e l'incenerimento) sono soggette a valori limite di emissione (VLE) e prescrizioni previste dalla Parte Quarta del D.lgs.152/2006 smi → ma per altri aspetti è comunque soggetto alla Parte Quinta! le emissioni dei gas serra sono regolamentati da normative specifiche 82 AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA Cosa si intende per Emissione in atmosfera? EMISSIONE IN EMISSIONE EMISSIONE EMISSIONE ATMOSFERA CONVOGLIATA DIFFUSA FUGGITIVA Qualsiasi sostanza Emissione di un Emissione diversa Qualsiasi sostanza solida, liquida o effluente gassoso da quella solida, liquida o gassosa introdotta effettuata ricadente gassosa introdotta nell'atmosfera che attraverso uno o più nell’emissione nell'atmosfera che può causare appositi punti. convogliata. possa causare inquinamento Esempi: le inquinamento atmosferico emissioni da atmosferico stoccaggi, vasche, movimentazioni di materiali 83 AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA Le emissioni in atmosfera possono essere autorizzate da: AUTORIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE IN VIA ORDINARIA GENERALE COMUNICAZIONE DI IMPIANTO A (Art.269 del TUA) (comma 2, Art. 272 TUA) INQUINAMENTO SCARSAMENTE È il procedimento Procedimento autorizzativo RILEVANTE autorizzativo che più semplice rispetto a generalmente viene quello previsto dall’Art. 269, applicato alle è applicabile alle tipologie di emissione in impianti e attività elencate atmosfera ( ad nella Parte II dell'allegato IV eccezione di alla Parte Quinta Non in particolari tipologie AUA di stabilimento) Non è un autorizzazione, la vedremo meglio in in AUA seguito… 84 AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA L’autorizzazione stabilisce: Per le emissioni convogliate i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore. Per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento. I Valori Limite di Emissione (VLE) sono indicati nell’Allegato I della Parte Quinta del D.lgs.152/2006 smi , sono espressi in base alla tipologia di impianto e, nel caso di impianti di combustione, in base a potenza e combustibile impiegato Vedi estratti di esempio di seguito 85 AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA Esempio – Estratto Allegato I della Parte Quinta del TUA 86 AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA Esempio – Estratto Allegato I della Parte Quinta del TUA 87 ECCEZIONI AL REGIME AUTORIZZATIVO: EMISSIONI E SCARICHI IN DEROGA INTRODUZIONE ALLE EMISSIONI IN DEROGA Come abbiamo visto, un’Azienda necessita di PERMESSI AMBIENTALI AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI Le autorizzazioni alle emissioni e agli scarichi sono accorpate all’interno dell’AUA Esistono delle fattispecie per le quali non è necessario essere in possesso di autorizzazione EMISSIONI IN DEROGA SCARICHI IN DEROGA Eccezioni alla regola generale! Solo per casi specifici 89 EMISSIONI IN DEROGA – ART. 272 COMMA 1 Le emissioni in atmosfera possono essere autorizzate da: AUTORIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE IN VIA ORDINARIA GENERALE COMUNICAZIONE DI IMPIANTO A (Art.269 del TUA) (comma 2, Art. 272 TUA) INQUINAMENTO SCARSAMENTE È il procedimento Procedimento autorizzativo RILEVANTE autorizzativo che più semplice rispetto a (comma 1, Art.272 generalmente viene quello previsto dall’Art. 269, TUA) applicato alle è applicabile alle tipologie di emissione in impianti e attività elencate atmosfera ( ad nella Parte II dell'allegato IV Non in eccezione di alla Parte Quinta AUA particolari tipologie di stabilimento) Non è un autorizzazione, è previsto per impianti e attività in deroga in AUA 90 EMISSIONI IN DEROGA – ART. 272 COMMA 1 Per emissioni in deroga si intendono le emissioni in atmosfera prodotte dagli stabilimenti in cui si svolgono attività o sono presenti gli impianti elencati nella parte I dell’Allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/06. Tali attività sono disciplinate al comma 1 dell’articolo 272 del Testo Unico Ambientale. L’elenco si riferisce a quelle attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico. 91 EMISSIONI IN DEROGA – ART. 272 COMMA 1 Gli impianti e le attività in deroga di cui al comma 1 dell’art. 272 del D. Lgs. 152/06 non sono sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera. L’Autorità competente o la Regione può prevedere che i Gestori degli impianti o delle attività scarsamente rilevanti effettuino una comunicazione nella quale indicare di ricadere tra le attività elencate nella parte I dell’Allegato IV e la data di messa in esercizio dell’impianto o di avvio dell’attività. Queste attività sono soggette esclusivamente ai valori limite e alle prescrizioni (inerenti ad esempio alle condizioni di costruzione ed di esercizio o alla tipologia di combustibile utilizzato) previsti da Piani e Programmi di qualità dell’aria istituiti dalle Regioni o dalle Province autonome. Tali valori possono essere più restrittivi di quelli indicati alla parte V del D. Lgs. 152/06, purché ciò sia necessario al perseguimento e al rispetto dei valori e degli obbiettivi di qualità dell’aria. 92 EMISSIONI IN DEROGA IN REGIONE LOMBARDIA In Regione Lombardia, la D.G.R. dell’11 dicembre 2018 n. XI/982 specifica che: In caso di avvio di una nuova attività o di un nuovo impianto, tutti gli stabilimenti sono tenuti ad effettuare al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), nell’ambito della quale i Gestori sono tenuti a comunicare la presenza di attività elencate nella Parte I dell’Allegato IV alla Parte V del D. Lgs. 152/06. La presentazione della SCIA può quindi ritenersi sostitutiva della comunicazione di cui all’art. 272 comma 1. Per gli stabilimenti soggetti ad autorizzazione, la presenza di attività ad emissione scarsamente rilevanti deve essere opportunamente indicata nella Relazione Tecnica allegata all’istanza autorizzativa (anche se non richiedono di essere autorizzate). 93 SCARICHI IN DEROGA Come visto in precedenza e come disciplinato al comma 1 dell’art. 124 del D. Lgs. 152/06, «tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati». Tuttavia esistono delle tipologie di scarico che non necessitano di essere autorizzate. In deroga al comma 1, gli SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE RECAPITANTI IN RETE FOGNARIA SONO SEMPRE AMMESSI, previo rispetto delle disposizione dei regolamenti fissati dal Gestore del Servizio Idrico Integrato e dell’Ente di Governo dell’Ambito. Il Regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e delle reti fognarie è definito dalle Regioni. 94 SCARICHI IN DEROGA IN REGIONE LOMBARDIA Il Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019 disciplina gli scarichi di acque reflue domestiche e acque reflue assimilate. Come sono individuate le acque reflue domestiche e assimilate in Regione Lombardia? Acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento Acque reflue indicate al Acque reflue domestiche depurativo, sia esprimibile punto 1 dell’allegato B al individuate dal D. Lgs. mediante i parametri della Regolamento Regionale n. 6 152/06 tabella 2 dell’allegato B del 29/03/2019 risulti inferiore ai corrispondenti valori limite indicati nella tabella 2 95 SCARICHI IN DEROGA IN REGIONE LOMBARDIA Acque reflue domestiche individuate dal D. Lgs. 152/06 96 SCARICHI IN DEROGA IN REGIONE LOMBARDIA Acque reflue indicate al punto 1 dell’allegato B al Regolamento Regionale n. 6 del 29/03/2019 97 SCARICHI IN DEROGA IN REGIONE LOMBARDIA Acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della tabella 2 dell’allegato B risulti inferiore ai corrispondenti valori limite indicati nella tabella 2 98 SCARICHI IN DEROGA IN REGIONE LOMBARDIA SCARICO DI ACQUE REFLUE SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE RECAPITANTI IN ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE RETE FOGNARIA RECAPITANTI IN RETE FOGNARIA IL TITOLARE DELLO SCARICO E’ SEMPRE AMMESSO NEL COMUNICA O RICHIEDE RISPETTO DEL REGOLAMENTO L’ASSIMILAZIONE CON LE DEL GESTORE DELLA RETE MODALITA’ PREVISTE DAL FOGNARIA REGOLAMENTO DEL GESTORE IL GESTORE DELLA RETE PUO’ STABILIRE DI ADOTTARE DEI SISTEMI DI PRETRATTAMENTO DEL REFLUO PER GARANTIRE IL RISPETTO DI SPECIFICI PARAMETRI 99 LE CONCESSIONI PER L’UTILIZZO DI RISORSE NATURALI CONCESSIONI DI RISORSE NATURALI CONCESSIONE Una concessione è un provvedimento amministrativo con cui l’Autorità Competente con un proprio atto consente a un soggetto (detto «Concessionario») l’utilizzo di risorse e/o l’esercizio di attività riservate ai soggetti pubblici. La concessione ha una certa durata temporale e spesso è condizionata al versamento periodico di una somma di denaro, definita «canone di concessione». In ambito ambientale, le concessioni possono essere sinteticamente considerate un «permesso a sfruttare una risorsa naturale pubblica» rilasciato a un soggetto privato (p.e. un attività produttiva). Le concessioni di risorse naturali pubbliche riguardano: Demanio idrico (acque sotterranee e acque interne) Demanio marittimo (lido del mare, spiagge, rade, ecc) Demanio minerario (giacimenti minerali, cave, torbiere, idrocarburi) 101 CONCESSIONI PER USO DI ACQUE PUBBLICHE Le derivazioni di acque pubbliche (demaniali) DERIVAZIONE Qualsiasi prelievo di acqua da corpi idrici esercitato mediante opere, manufatti o impianti fissi. Acque sotterranee di Acque da corsi falda tramite d’acqua pozzi superficiale Tutte le acque sotterranee e superficiali appartengono allo Stato e fanno parte del demanio idrico. 102 CONCESSIONI PER USO DI ACQUE PUBBLICHE Classificazione delle derivazioni PICCOLE DERIVAZIONI In base alla tipologia d’uso e ai quantitativi prelevati GRANDI DERIVAZIONI 103 CONCESSIONI PER USO DI ACQUE PUBBLICHE Chi intende derivare e utilizzare a qualsiasi uso le acque pubbliche (acque sotterranee o acque superficiali) è tenuto ad ottenere la necessaria CONCESSIONE. In Lombardia le concessioni di piccole derivazioni sono rilasciate dalle Province mentre le concessioni di grandi derivazioni sono rilasciate dalla Regione. I TEMPI DI RILASCIO dei provvedimenti di concessione sono GENERALMENTE LUNGHI, a causa della complessità delle istruttorie da svolgere (in Lombardia la tempistica è di 18 mesi dalla presentazione della domanda ma arriva a 24 mesi in caso di derivazioni soggette a VIA). Ai decreti di concessione è allegato un DISCIPLINARE contenente gli obblighi a carico del richiedente, tra cui quello di pagare un CANONE ANNUALE commisurato al tipo di uso che della risorsa idrica viene fatto ed alla portata di concessione. Le concessioni sono rilasciate per una DURATA TEMPORANEA, sulla base della tipologia d’uso, con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento. La durata è indicata nella concessione, in ogni caso non può essere superiore a 30 anni per utilizzo industriale e 40 anni per utilizzo irriguo. 104 NORMATIVA AMBIENTALE: I SITI CONTAMINATI I SITI CONTAMINATI Cosa si intende per «sito contaminato»? Ci si riferisce a un’area nella quale, in seguito ad attività umane pregresse o in corso, è stata accertata un’alterazione delle caratteristiche qualitative delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee tale da rappresentare un rischio sanitario- ambientale non accettabile per la destinazione d’uso di tale area. Richiede un intervento di BONIFICA = azioni finalizzate all’eliminazione delle sorgenti inquinanti e/o alla riduzione delle concentrazioni di inquinanti nelle matrici ambientali coinvolte Quale è il riferimento normativo nazionale in materia di bonifica di siti contaminati? Il Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006, esso disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per il suo svolgimento in armonia con i principi e le norme comunitarie, in particolare al principio «chi inquina paga» 106 I SITI CONTAMINATI Il procedimento di bonifica Certificazione di avvenuta bonifica Progetto operativo di Bonifica Analisi di Rischio sito-specifica Studi preliminari e Piano di Caratterizzazione Individuazione di un sito potenzialmente contaminato 107 I SITI CONTAMINATI STEP 1: Individuazione di un sito potenzialmente contaminato Un sito è considerato POTENZIALMENTE CONTAMIANTO se svolgendo delle indagini si rileva il superamento dei VALORI DI CONCENTRAZIONE SOGLIA DI CONTAMINAZIONE (CSC) di inquinanti nelle matrici ambientali suolo, sottosuolo e/o acque sotterranee Le CSC sono quindi dei valori di riferimento di concentrazione di sostanze inquinanti definite dalla normativa per le diverse destinazione d’uso dell’area e sono specifiche per ogni matrice ambientale I primi interventi da attuare in sito sono le misure di messa in sicurezza d’emergenza (MISE) finalizzate a contenere la contaminazione e ad impedirne la propagazione. STEP 2 108 I SITI CONTAMINATI Estratto - CSC suolo per specifiche destinazione d’uso (Tab.1) e per le acque sotterranee (Tab.2) Ecc… 109