Legge Provinciale sull'Attività Amministrativa PDF

Summary

This document provides an overview of the Italian Provincial Law on Administrative Activity. The law details the principles governing the administrative procedure, outlining aspects like application scope, principles of procedure, timeframes, and responsibilities. The text covers the administrative activities within the province and associated bodies in Italy.

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LEGGE PROVINCIALE SULL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo (b.u. 9 dicembre 1992, n. 50) NOTE AL TESTO...

LEGGE PROVINCIALE SULL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo (b.u. 9 dicembre 1992, n. 50) NOTE AL TESTO In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sull'attività amministrativa", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008. Art. 1 Ambito di applicazione della legge 1. Le disposizioni di questa legge si applicano all'attività amministrativa della Provincia, degli enti pubblici, ad esclusione di quelli economici, ad ordinamento provinciale e delle agenzie della Provincia, intendendosi sostituiti agli organi e alle strutture provinciali quelli competenti secondo i rispettivi ordinamenti e fatte salve le norme speciali che li riguardano. 2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 59 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 (Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali), le disposizioni di questa legge si applicano altresì all'attività amministrativa degli enti locali e dei soggetti che gestiscono direttamente o in concessione servizi pubblici locali, intendendosi sostituiti agli organi e alle strutture provinciali quelli competenti secondo i rispettivi ordinamenti. Con proprio regolamento gli enti locali stabiliscono le norme organizzative e attuative della presente legge nel rispetto dei principi previsti dalla stessa e degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2 bis. 2 bis. Per garantire l'applicazione uniforme degli strumenti di semplificazione e accelerazione dell'attività amministrativa previsti da questa legge la Provincia adotta specifici atti di indirizzo e coordinamento, garantendo il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali. Con tali atti la Provincia definisce, altresì, le modalità organizzative della conferenza di servizi anche convocata su iniziativa degli enti locali. 2 ter. Gli enti locali adottano il regolamento di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo comma. NOTE AL TESTO Articolo già sostituito dall'art. 14 della l.p. 8 settembre 1997, n. 13, così sostituito dall'art. 1 della l.p. 27 marzo 2007, n. 7, modificato dall'art. 20 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 e dall'art. 1 della l.p. 15 marzo 2018, n. 5. Capo I Principi del procedimento amministrativo Art. 2 Principi 1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di semplicità, di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste da questa legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario. -2- 2. L'amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. 3. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi stabiliti dal comma 1. 4. Il procedimento amministrativo non può essere aggravato o ritardato rispetto agli adempimenti previsti per legge o per regolamento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, le quali sono comunicate agli interessati dall'amministrazione competente. 5. omissis (abrogato) NOTE AL TESTO Articolo così sostituito dall'art. 2 della l.p. 27 marzo 2007, n. 7, modificato dall'art. 2 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4 e dall’art. 15 della l.p. 24 gennaio 2023, n. 2. Art. 3 Termini del procedimento 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. L'amministrazione stabilisce il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento, salvo che non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento. Il termine decorre dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione competente, se il procedimento è ad istanza di parte, ovvero dall'inizio d'ufficio del procedimento stesso. Se le istanze e la documentazione sono presentate a struttura della stessa amministrazione diversa da quella competente a riceverle o sono presentate per il tramite degli sportelli di assistenza e di informazione di cui all'articolo 34, il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento decorre dalla data di ricevimento delle istanze o della documentazione da parte della struttura competente all'adozione del provvedimento finale. 2 bis. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi stabiliti ai sensi del comma 2 non possono comunque essere superiori a novanta giorni. Nei casi in cui sia indispensabile fissare termini di conclusione superiori a novanta giorni, in considerazione della particolare complessità del procedimento, della natura degli interessi pubblici tutelati e della effettiva sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e sempre che sia stata verificata l'inapplicabilità degli strumenti di semplificazione delle procedure e della documentazione previsti da questa legge, tali termini non possono comunque superare i centottanta giorni. 2 ter. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e disciplinare. 3. Se nel procedimento deve intervenire un atto di assenso di un'altra struttura o amministrazione, comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, il termine resta sospeso e ricomincia a decorrere dalla comunicazione dell'atto. Della sospensione è data comunicazione all'interessato. La mancata comunicazione dell'atto di assenso entro il termine a disposizione della struttura o dell'amministrazione coinvolta equivale ad assenso senza condizioni, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Se nel procedimento devono intervenire più atti di assenso di altre strutture o amministrazioni si applicano le disposizioni sulla conferenza di servizi di cui all'articolo 16. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 per l'acquisizione di pareri. -3- 4. Qualora l'amministrazione non abbia provveduto ai sensi del comma 2, il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni. 5. Se l'istante deve regolarizzare o integrare la domanda o la documentazione presentata o presentare documentazione mancante per consentire il perfezionamento dell'atto, il termine è sospeso, per una sola volta, dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione inviata dall'amministrazione all'istante fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta e comunque non oltre il termine di trenta giorni da tale richiesta. In casi di particolare complessità delle integrazioni richieste, il termine può essere aumentato fino ad un massimo di sessanta giorni. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine a tale scopo assegnato, l'amministrazione, previa diffida e fissazione di un ulteriore termine, definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti. 6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, all'istante non possono essere richiesti ulteriori informazioni o documenti oltre a quelli definiti ai sensi del medesimo articolo 9, se non con atto motivato disposto comunque per una sola volta, che determina la sospensione del termine di conclusione del procedimento, da comunicare all'interessato. 7. Qualora fatti o atti eccezionalmente sopravvenuti incidano sullo svolgimento dell'istruttoria, il termine può essere sospeso con provvedimento motivato. Tale circostanza è comunicata all'interessato. 7 bis. Ferme restando le ipotesi di sospensione previste da quest'articolo, in caso di inutile decorso del termine per la conclusione del procedimento il privato può rivolgersi al dirigente generale competente per materia, il quale conclude il procedimento ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Per i fini di questo comma, per ciascun procedimento è pubblicata sul sito internet istituzionale dell'amministrazione l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi, anche per via telematica. 7 ter. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine massimo stabilito ai sensi di quest'articolo e quello effettivamente impiegato per concludere il procedimento nonché le ragioni del ritardo. 8. Ai sensi della normativa statale vigente, salvi i casi di silenzio assenso o di silenzio rigetto, decorsi i termini stabiliti dai commi 2 e 4 per la conclusione del procedimento amministrativo, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione può essere proposto, anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei medesimi termini. E' fatta salva la possibilità di riproporre l'istanza di avvio del procedimento se ne ricorrono i presupposti. 9. Il piano provinciale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza stabilisce le modalità per il monitoraggio dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti e per la loro pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente". Il dirigente della struttura competente in materia di procedimento amministrativo entro il 30 gennaio di ogni anno comunica ai dirigenti generali competenti per materia e alla Giunta provinciale i procedimenti suddivisi per tipologia e le strutture amministrative competenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione. 9 bis. omissis (abrogato) NOTE AL TESTO Articolo già modificato dall'art. 1 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, così sostituito dall'art. 3 della l.p. 27 marzo 2007, n. 7, modificato dall'art. 24 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23, dall'art. 2 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4, dall'art. 3 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19, dall'art. 20 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, dall'art. 32 della l.p. 27 dicembre 2012, -4- n. 25, dall'art. 2 della l.p. 15 marzo 2018, n. 5, dall'art. 1 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 15, dall’art. 33 della l.p. 16 giugno 2022, n. 6 e dagli articoli 1 e 15 della l.p. 24 gennaio 2023, n. 2. ATTUAZIONE Per le determinazioni previste dal comma 2 vedi le deliberazioni della giunta provinciale 18 giugno 2004, n. 1338 (b.u. 20 luglio 2004, n. 29) - modificata dalla deliberazione 7 luglio 2006, n. 1370 (b.u. 25 luglio 2006, n. 30) -, 30 luglio 2004, n. 1770 (b.u. 17 agosto 2004, n. 33, suppl. n. 2), 29 aprile 2005, n. 823 (b.u. 21 giugno 2005, n. 25), 17 giugno 2005, n. 1271 (b.u. 5 luglio 2005, n. 27), 25 maggio 2007, n. 1056 (b.u. 12 giugno 2007, n. 24, suppl. n. 1) - modificata dalle deliberazioni 6 giugno 2008, n. 1414 (b.u. 8 luglio 2008, n. 28), 19 settembre 2008, n. 2318 (b.u. 16 dicembre 2008, n. 51), 20 marzo 2009, n. 550 (b.u. 21 aprile 2009, n. 17) e 30 aprile 2009, n. 983 (b.u. 9 giugno 2009, n. 24) -, 6 novembre 2009, n. 2634 (b.u. 9 dicembre 2009, n. 50, suppl. n. 1), 30 aprile 2010, n. 1002 (b.u. 25 maggio 2010, n. 21), 4 giugno 2010, n. 1339 (b.u. 15 giugno 2010, n. 24), 17 giugno 2010, n. 1461 (b.u. 29 giugno 2010, n. 26), 30 dicembre 2010, n. 3106 (b.u. 25 gennaio 2011, n. 4, suppl. n. 3), 14 dicembre 2011, n. 2737 (b.u. 14 febbraio 2012, n. 7), 13 luglio 2012, n. 1487 (b.u. 14 agosto 2012, n. 33), 20 luglio 2012, n. 1530 (b.u. 7 agosto 2012, n. 32), 8 aprile 2016, n. 507 - modificata dalle deliberazioni 29 luglio 2016, n. 1268 e 28 dicembre 2017, n. 2270 - e 29 dicembre 2016, n. 2469. Art. 4 Motivazione 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto, le norme giuridiche, nonché le ragioni che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme con la comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto a cui essa si richiama. 4. Ogni provvedimento deve indicare le autorità e il termine entro cui è possibile ricorrere. NOTE AL TESTO Articolo così modificato dall'art. 4 della l.p. 27 marzo 2007, n. 7 e dall’art. 2 della l.p. 24 gennaio 2023, n. 2. Capo II Responsabile del procedimento Art. 5 Struttura competente in via principale 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, l'amministrazione individua, per ciascun tipo di procedimento, la struttura competente in via principale dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, sulla base degli atti organizzativi di definizione delle competenze. 1 bis. Nel sito istituzionale della Provincia è pubblicato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia con indicazione dei relativi termini di conclusione, della struttura competente in via principale dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale. 2. omissis (abrogato) -5- NOTE AL TESTO Articolo così modificato dall'art. 5 della l.p. 27 marzo 2007, n. 7, dall'art. 32 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25 e dall'art. 3 della l.p. 15 marzo 2018, n. 5. ATTUAZIONE Le strutture competenti sono individuate dalle deliberazioni citate nella nota all'art. 3. Art. 6 Responsabile del procedimento 1. I responsabili delle strutture provinciali individuano con atto scritto il responsabile dell'istruttoria di ciascun procedimento amministrativo rientrante nelle proprie attribuzioni. 2. Qualora il procedimento interessi una pluralità di strutture, alla relativa istruttoria provvede la struttura competente all'adozione del provvedimento finale. 3. In caso di mancata individuazione del responsabile dell'istruttoria la stessa fa capo al responsabile della struttura competente. 4. La struttura competente in via principale, il relativo domicilio digitale e la persona del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 24 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. 5. omissis (abrogato) NOTE AL TESTO Articolo già modificato dall'art. 76 della l.p. 3 aprile 1997, n. 7, così sostituito dall'art. 6 della l.p. 27 marzo 2007, n. 7, modificato dall'art. 6 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 20 e dall’art. 3 della l.p. 24 gennaio 2023, n. 2. Art. 7 Funzioni del responsabile del procedimento 1. Il responsabile del procedimento di cui all'articolo 6: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari ed adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria; in particolare il responsabile, ove necessario, chiede la regolarizzazione o l'integrazione della domanda, della documentazione e delle dichiarazioni prodotte; può esperire accertamenti tecnici, ispezioni e ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice la conferenza di servizi di cui all'articolo 16; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalla legge e dai regolamenti; e) trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione del provvedimento finale ovvero, ove ne abbia la competenza, provvede egli stesso; l'organo competente all'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile medesimo se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale. 1 bis. Per agevolare la più ampia partecipazione alla formazione delle decisioni amministrative, il responsabile del procedimento, o il presidente dell'organo collegiale se la decisione rientra nelle competenze di quest'ultimo, possono invitare e audire i soggetti privati portatori di interessi qualificati nonché i membri di organi istituzionali durante le riunioni, rispettivamente della conferenza di servizi o dell'organo collegiale medesimo, in relazione alle decisioni da assumere. -6- NOTE AL TESTO Articolo così modificato dall'art. 14 della l.p. 8 settembre 1997, n. 13, dall'art. 7 della l.p. 27 marzo 2007, n. 7 e dall'art. 1 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 15. Capo III Semplificazione delle procedure amministrative Art. 8 Presentazione di domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni 1. Le strutture che ricevono domande, dichiarazioni, segnalazioni o comunicazioni ne rilasciano immediatamente una ricevuta, che attesta la data di avvenuta presentazione della domanda, della dichiarazione, della segnalazione o della comunicazione e indica i termini entro i quali la struttura, dove previsto, è tenuta a rispondere, oppure entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda. Se la ricevuta contiene le informazioni previste dall'articolo 25 essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento. La ricevuta, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della domanda, consente la riproposizione di quest'ultima entro il termine assegnato a questo scopo dal responsabile della struttura competente. 2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni possono essere presentate con qualsiasi mezzo previsto dall'ordinamento che garantisca l'avvenuta trasmissione e ricezione. La Provincia e gli enti locali favoriscono l'uso degli strumenti telematici nei rapporti con gli utenti e in particolare l'utilizzo dei servizi erogati in rete, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni statali in materia di amministrazione digitale. 3. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni s'intendono presentate in tempo utile quando risulta che la trasmissione è stata effettuata entro i termini previsti. 4. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni rivolte a un organo della stessa amministrazione diverso da quello competente o pervenute a una struttura diversa da quella competente a riceverle non possono essere dichiarate inammissibili per questo motivo e sono trasmesse d'ufficio, senza ritardo, all'organo o alla struttura competente. NOTE AL TESTO Articolo già modificato dall'art. 15 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3, dall'art. 8 della l.p. 27 marzo 2007, n. 7, dall'art. 2 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4, dall'art. 32 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25 e così sostituito dall’art. 4 della l.p. 24 gennaio 2023, n. 2. Art. 8 bis omissis NOTE AL TESTO Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.p. 17 giugno 2004, n. 6 e abrogato dall'art. 6 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 20. Art. 9 Documentazione, moduli e formulari -7- 1. Nell'ambito di un procedimento amministrativo può essere richiesta esclusivamente la documentazione individuata dalla Giunta provinciale, anche in deroga a quanto previsto da leggi o da regolamenti, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di riduzione degli oneri amministrativi, di acquisizione d'ufficio dei documenti e di autocertificazione e in attuazione del principio di non aggravamento del procedimento. 2. Il sito internet istituzionale della Provincia è fonte di certezza istituzionale e di attualità per la documentazione, per i moduli e i formulari, per le informazioni relative ai procedimenti amministrativi previste dal comma 3 e con riferimento ai servizi erogati in rete dall'amministrazione provinciale. Se l'interessato utilizza moduli e formulari estratti dal sito internet istituzionale l'amministrazione deve accettarli e non può dichiararli irricevibili. 3. Con riferimento a ciascun procedimento amministrativo e ai servizi erogati in rete, sinteticamente descritto nelle sue fasi e nei suoi adempimenti, sono resi disponibili nel sito internet istituzionale della Provincia i moduli e i formulari necessari alla presentazione delle domande, gli elenchi della documentazione da presentare assieme alla domanda e i casi di silenzio-assenso e di segnalazione certificata di inizio attività. I dirigenti delle strutture competenti per ciascun procedimento sono responsabili dell'aggiornamento delle informazioni, della documentazione, dei moduli e dei formulari contenuti nel sito internet. 4. La Provincia, attraverso la struttura competente in materia di semplificazione amministrativa, garantisce l'uniformità della documentazione, dei moduli e dei formulari - che devono contenere un elemento identificativo della loro provenienza dal sito internet istituzionale della Provincia - e assicura la loro conformità alle norme sul procedimento amministrativo, sulla documentazione e sull'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 5. I documenti attestanti fatti, qualità e stati soggettivi necessari per l'istruttoria del procedimento, se in possesso dell'amministrazione procedente o di un'altra pubblica amministrazione, sono acquisiti d'ufficio dal responsabile del procedimento; in tal caso l'amministrazione procedente può chiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. Sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento, inoltre, i fatti, le qualità e gli stati soggettivi che l'amministrazione procedente o un'altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare. Per i fini di questo comma la Giunta provinciale promuove l'integrazione e la cooperazione dei sistemi applicativi e delle banche dati degli enti a ordinamento provinciale e regionale, anche quale premessa per lo sviluppo di un sistema logico unificato definibile come sistema unico della pubblica amministrazione trentina. A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata ad emanare apposite direttive, assicurando le opportune intese con il Consiglio delle autonomie locali. 6. omissis (abrogato) 7. omissis (abrogato) 8. Per favorire da parte degli enti locali la gestione uniforme dei procedimenti amministrativi nelle materie disciplinate dalle leggi provinciali, la relativa modulistica è approvata dalla struttura provinciale competente per materia, sentito il Consorzio dei comuni trentini. Questi moduli e formulari sono resi disponibili nei siti istituzionali. NOTE AL TESTO - Articolo già modificato dall'art. 15 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3, sostituito dall'art. 10 della l.p. 27 marzo 2007, n. 7, così sostituito dall'art. 20 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, modificato dall'art. 24 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 23 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1, dall'art. 6 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 20 e dagli articoli 5 e 15 della l.p. 24 gennaio 2023, n. 2. - Vedi però l'art. 6, commi 5 e 6 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16. ATTUAZIONE -8- Per l'attuazione di quest'articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 28 dicembre 2007, n. 3064 (b.u. 26 febbraio 2008, n. 9, suppl. n. 2), modificata dalla deliberazione 6 novembre 2009, n. 2634 (b.u. 9 dicembre 2009, n. 50, suppl. n. 1). Art. 9 bis omissis NOTE AL TESTO Articolo aggiunto dall'art. 24 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e abrogato dall'art. 6 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 20. Art. 9 ter Controlli sulle dichiarazioni sostitutive e percezione non dovuta di vantaggi economici 1. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sono assoggettate ai controlli previsti dal capo V del medesimo decreto con le modalità definite dalla Giunta provinciale da parte delle amministrazioni o delle strutture provinciali cui sono state rese le dichiarazioni. 2. Fermo restando l'obbligo di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria, se dai controlli emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o l'omissione d'informazioni dovute il soggetto che effettua il controllo ai sensi del comma 1 dispone: a) la decadenza totale dal beneficio concesso, quando la non veridicità riguarda l'insussistenza di un requisito costituente presupposto necessario alla sua ammissione; b) la decadenza parziale dalla parte non dovuta del beneficio, quando la non veridicità riguarda un elemento rilevante solo ai fini della determinazione della sua entità. 3. Fermo restando l'obbligo di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria, non è disposta la decadenza dal beneficio se gli elementi non veritieri emersi dai controlli non sono determinanti ai fini della concessione del beneficio. 4. Ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 316 ter, comma 2, del codice penale, quando è disposta la decadenza di benefici economici già erogati l'amministrazione avvia le procedure per il recupero integrale o parziale delle somme erogate. 5. Fatto salvo quanto diversamente disciplinato nelle leggi di settore, nei casi, con i termini e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, che detta disposizioni attuative per l'applicazione della normativa statale in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive anche per quanto concerne le conseguenze ulteriori derivanti dall'accertamento della non veridicità o della mendacità delle dichiarazioni medesime, il provvedimento di decadenza dal beneficio di natura economica dispone che la persona che ha reso dichiarazioni mendaci oppure l'ente da essa rappresentato sia escluso per un periodo di due anni dall'accesso ad altri benefici economici concessi dal soggetto che ha effettuato i controlli ai sensi del comma 1. 6. In seguito all'approvazione della deliberazione di cui al comma 5 i provvedimenti relativi alla concessione di benefici economici incoerenti con le previsioni di questo articolo che sono oggetto di contenzioso o per i quali non sono ancora scaduti i termini di ricorso alla data di approvazione della medesima sono modificati per renderli coerenti con questo articolo. -9- NOTE AL TESTO - Articolo aggiunto dall'art. 23 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 e così modificato dall’art. 25 della l.p. 29 dicembre 2022, n. 19. - Vedi però l'art. 14 della l.p. 30 dicembre 2024, n. 12. Art. 10 omissis NOTE AL TESTO Articolo abrogato dall'art. 6 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 20. Art. 11 Pareri 1. Tutti i pareri debbono essere resi entro il termine fissato per legge, per regolamento o per deliberazione della Giunta provinciale per ogni singolo procedimento. 2. Qualora la Giunta provinciale non provveda ai sensi del comma 1, il termine è di venti giorni. 3. Decorsi i termini previsti dai commi 1 e 2, la struttura richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere, a meno che l'organo o la struttura competenti abbiano rappresentato esigenze istruttorie; in tal caso il termine può essere interrotto per una sola volta e il parere è reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori. 4. Nel caso di decorrenza del termine per l'assunzione di pareri obbligatori che devono essere rilasciati da organi o strutture preposti alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini, salvo che essi abbiano rappresentato esigenze istruttorie, la struttura competente in via principale convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 16. 5. omissis (abrogato) 6. omissis (abrogato) NOTE AL TESTO Articolo così modificato dall'art. 11 della l.p. 27 marzo 2007, n. 7, dall'art. 24 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 1 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 15, dall’art. 33 della l.p. 16 giugno 2022, n. 6 e dall’art. 6 della l.p. 24 gennaio 2023, n. 2. Art. 12 Valutazioni tecniche 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite valutazioni tecniche, gli organi o gli enti chiamati ad esprimerle debbono provvedere nei termini prefissati o in mancanza entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, salvo che abbiano rappresentato esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente. In difetto, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle valutazioni che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del - 10 - territorio e della salute dei cittadini. Vale in tale caso quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 11. 3. Nel caso in cui l'ente o l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 11. Art. 13 - Art. 14 omissis NOTE AL TESTO Articoli abrogati dall'art. 70 della l.p. 3 aprile 1997, n. 7. Art. 15 omissis NOTE AL TESTO Articolo abrogato dall'art. 32 della l.p. 27 marzo 2007, n. 7. Art. 16 Conferenza di servizi 1. Per l'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi, la struttura provinciale o l'amministrazione pubblica competente, anche su richiesta del privato interessato, può utilizzare la conferenza di servizi istruttoria. 2. Se la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, autorizzazioni, concessioni, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da altre strutture provinciali o amministrazioni pubbliche, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, la struttura provinciale o l'amministrazione pubblica competente utilizzano la conferenza di servizi decisoria, in modalità semplificata o simultanea. La conferenza decisoria è utilizzata, anche su richiesta dell'interessato, quando l'attività del privato è subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di più strutture provinciali o amministrazioni pubbliche. 3. La conferenza di servizi preliminare può essere utilizzata dalla struttura provinciale o dall'amministrazione pubblica competente per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, per indicare al richiedente quali sono le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. 4. Quando sono coinvolte più strutture appartenenti alla medesima amministrazione queste, prima di rendere le determinazioni di competenza entro i termini previsti, possono effettuare un esame contestuale delle rispettive posizioni mediante lo svolgimento delle conferenze di servizi. 5. Gli atti adottati dopo la scadenza del termine previsto per rendere le determinazioni nella conferenza semplificata, nonché quelli adottati successivamente all'ultima riunione nella conferenza simultanea, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia - 11 - di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), se ne ricorrono i presupposti e le condizioni. 6. Con riferimento ai presupposti, alle modalità d'indizione, svolgimento e conclusione delle conferenze di servizi si applicano gli articoli da 14 a 14 quater della legge n. 241 del 1990. Quando le disposizioni statali richiamano l'applicazione di altre disposizioni statali in materia di procedimento amministrativo i rinvii s'intendono riferiti alla presente legge, in quanto compatibili. 7. La convocazione e partecipazione alle conferenze di servizi costituisce modalità di lavoro ordinaria e obbligo di servizio per i responsabili delle strutture organizzative provinciali, la cui violazione rileva ai fini della valutazione della dirigenza e dei direttori e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dai contratti collettivi, anche con riferimento al personale provinciale eventualmente delegato alla partecipazione alla conferenza. 8. Per l'adozione di provvedimenti preordinati alla realizzazione di progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) continua ad applicarsi la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013). NOTE AL TESTO Articolo già sostituito dall'art. 14 della l.p. 8 settembre 1997, n. 13 e poi dall'art. 1 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, modificato dall'art. 1 della l.p. 17 giugno 2004, n. 6, dall'art. 20 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, dall'art. 24 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 18 della l.p. 11 giugno 2019, n. 2 e così sostituito dall’art. 33 della l.p. 16 giugno 2022, n. 6. Art. 16 bis Forme di collaborazione fra istituzioni 1. La Provincia può affidare alla Provincia autonoma di Bolzano, a regioni, e a enti locali anche appartenenti a regioni diverse, o assumere in affidamento dai medesimi enti, determinati compiti, funzioni o servizi, anche mediante il temporaneo avvalimento delle rispettive strutture e uffici, sulla base di specifici disciplinari o a seguito della sottoscrizione di apposite convenzioni. 1 bis. Le forme di affidamento e di avvalimento previste dal comma 1 possono essere altresì attivate nei confronti di altri stati e di enti territoriali interni di altri stati, ferma restando l'osservanza della normativa vigente in materia di attività internazionale delle regioni e delle province autonome. 2. Gli atti di affidamento di cui al comma 1 stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. 2 bis. Anche al di fuori delle ipotesi disciplinate da quest'articolo e dall'articolo 16, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2 ter. Al fine di coordinare le modalità tecnico-operative per l'erogazione di provvidenze ai cittadini residenti in provincia di Trento, e per definire una disciplina applicativa coordinata, anche a carattere organizzativo, relativamente agli interventi di competenza della Provincia e dello Stato, la Provincia può promuovere accordi con i competenti organismi o enti statali. NOTE AL TESTO Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, così modificato dall'art. 12 della l.p. 27 marzo 2007, n. 7 e dall'art. 22 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2. - 12 - Art. 16 ter - Art. 16 quater omissis NOTE AL TESTO Articoli aggiunti dall'art. 1 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e abrogati dall’art. 37 della l.p. 16 giugno 2022, n. 6. Art. 16 quinquies Rimedi per le amministrazioni dissenzienti 1. Avverso il provvedimento motivato di conclusione della conferenza e del procedimento, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, le strutture provinciali e le amministrazioni pubbliche preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono proporre opposizione alla Giunta provinciale. 2. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia del provvedimento di conclusione della conferenza e del procedimento. 3. La struttura provinciale che cura l'attività di segreteria della Giunta provinciale indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle strutture provinciali e amministrazioni pubbliche che hanno espresso il dissenso e delle altre strutture provinciali e amministrazioni pubbliche che hanno partecipato alla conferenza. In questa riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa che sostituisce il provvedimento motivato di conclusione del procedimento e della conferenza, con i medesimi effetti. 4. Se all'esito della riunione prevista dal comma 3 è raggiunta un'intesa tra le strutture provinciali e amministrazioni pubbliche partecipanti, la struttura provinciale o l'amministrazione pubblica competente adotta un nuovo provvedimento motivato di conclusione del procedimento. Se all'esito della riunione, e comunque non oltre quindici giorni dal suo svolgimento, l'intesa non è raggiunta la questione è rimessa alla Giunta provinciale, di norma nella prima seduta utile e comunque non oltre trenta giorni. Se la Giunta non accoglie l'opposizione il provvedimento motivato di conclusione del procedimento e della conferenza acquisisce efficacia definitiva. La Giunta provinciale può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto del provvedimento di conclusione del procedimento e della conferenza, anche in considerazione degli esiti della riunione prevista dal comma 3. NOTE AL TESTO Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, così modificato dall'art. 1 della l.p. 17 giugno 2004, n. 6, dall'art. 13 della l.p. 27 marzo 2007, n. 7, dall'art. 20 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, dall'art. 32 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25 e così sostituito dall’art. 33 della l.p. 16 giugno 2022, n. 6. Art. 16 sexies Sportello unico per le attività produttive 1. Per semplificare il rilascio dei provvedimenti preordinati alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione e alla localizzazione di impianti produttivi o di attività finalizzate alla produzione di beni e servizi, inclusi il rilascio dei titoli - 13 - abilitativi edilizi previsti dalla legislazione provinciale vigente in materia, presso ciascun comune è assicurato il coordinamento delle funzioni amministrative inerenti l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, comprese quelle relative all'insediamento dei relativi impianti, in relazione ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza. Resta fermo il rispetto dell'autonomia organizzativa spettante ai sensi della normativa regionale in materia di ordinamento degli enti locali. 2. Il coordinamento delle funzioni amministrative indicate nel comma 1, da realizzare mediante la conferenza di servizi e gli strumenti di semplificazione delle procedure previsti da questa legge, è assicurato anche in forma associata dalle comunità, in conformità agli indirizzi stabiliti dalla Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. 3. Per le finalità dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, stabilisce le modalità per l'attivazione e la gestione, obbligatoriamente in forma associata da parte di tutti i comuni attraverso le comunità, dello sportello unico telematico per le attività produttive, nel rispetto dei seguenti principi e criteri: a) presentazione in modalità esclusivamente telematica delle domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni; b) trasmissione con modalità esclusivamente telematica della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento; c) effettuazione delle comunicazioni al richiedente con modalità esclusivamente telematica; d) utilizzo obbligatorio di documentazione, moduli e formulari predisposti e resi disponibili per via telematica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9. 4. Nella fase sperimentale di avvio lo sportello unico telematico per le attività produttive opera esclusivamente con riferimento alle tipologie di procedimenti individuati dalla Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Fino all'attivazione dello sportello unico telematico presso ciascuna comunità, quanto previsto dal comma 3 è assicurato dal Consorzio dei comuni trentini. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, il Consorzio dei comuni trentini si accredita, per conto di tutti i comuni, nel portale "www.impresainungiorno.gov.it" previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, fermo restando l'obbligo di garantire da parte degli enti pubblici interessati nei relativi procedimenti amministrativi il possesso dei requisiti tecnici minimi necessari per svolgere gli adempimenti in modalità telematica. 4 bis. Dal 1° gennaio 2015 sono effettuate esclusivamente tramite lo sportello unico telematico tutte le comunicazioni tra le imprese e i comuni concernenti i procedimenti individuati ai sensi del comma 4, nonché le comunicazioni relative a procedimenti, anche di competenza di altre pubbliche amministrazioni, che le imprese possono avviare tramite lo sportello. La piattaforma informatica può essere utilizzata anche dalla Provincia per i procedimenti di propria competenza. A tal fine, la Provincia coordina con i soggetti preposti all'attuazione dello sportello unico telematico ed alla gestione della piattaforma informatica l'individuazione delle strategie per lo sviluppo della stessa, assicurandone la funzionalità in relazione ai procedimenti di propria competenza. NOTE AL TESTO Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, modificato dall'art. 1, comma 6 della l.p. 17 giugno 2004, n. 6 (vedi anche il comma 7 di quest'ultimo articolo), così sostituito dall'art. 14 della l.p. 27 marzo 2007, n. 7, - 14 - modificato dall'art. 24 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 23 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 e dall'art. 8 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 12. ATTUAZIONE Per l'attuazione di quest'articolo vedi il d.p.p. 13 agosto 2003, n. 21-142/Leg. Capo IV Procedure per la concessione e l'erogazione di finanziamenti a enti pubblici e a soggetti privati Art. 17 - Art. 18 omissis NOTE AL TESTO Articoli abrogati dall'art. 32 della l.p. 27 marzo 2007, n. 7. Art. 19 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici 1. La concessione di sovvenzioni, di contributi, di sussidi e di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e a enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell'amministrazione procedente dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione stessa deve attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti ai sensi del comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti con i quali sono disposti i relativi interventi. 2 bis. Se i provvedimenti indicati nel comma 1 subordinano la concessione o l'erogazione del beneficio economico all'effettuazione di sopralluoghi o verifiche in loco, questi sono effettuati esclusivamente a campione, nella percentuale prevista nei singoli provvedimenti e comunque coordinandosi o avvalendosi degli uffici presenti sul territorio. 2 ter. Nei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di aiuti alle imprese, per i quali nel corso dell'istruttoria è necessario integrare documentazione non immediatamente producibile in sede di presentazione della domanda in considerazione della necessità di assicurare l'effetto incentivante dell'aiuto, la struttura provinciale competente assegna un termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale presentare la documentazione e sospende a tal fine, per una sola volta, il termine massimo di conclusione del procedimento. NOTE AL TESTO Articolo così sostituito dall'art. 15 della l.p. 27 marzo 2007, n. 7, modificato dall'art. 24 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall’art. 16 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9. Art. 19.1 Disposizioni in materia di protezione di dati personali con riguardo a interventi di sostegno economico-finanziari erogati mediante strumenti automatizzati 1. Con riferimento agli interventi di sostegno economico-finanziario di cui all'articolo 2 sexies, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in - 15 - materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), erogati dalla Provincia o dai suoi enti strumentali a persone fisiche, anche vulnerabili, oltre che a ditte individuali e persone giuridiche, qualora la relativa attività istruttoria si sostanzi nel mero accertamento dei requisiti e nel calcolo dell'ammontare da corrispondere in base a fattori predeterminati con legge o con delibera, la Provincia, nel rispetto dei principi di minimizzazione e proporzionalità di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché di adeguata sicurezza previsto dall'articolo 32 del medesimo regolamento, può avvalersi di sistemi totalmente automatizzati la cui logica algoritmica sia periodicamente verificata allo scopo di minimizzare il rischio di errori, distorsioni o discriminazioni di sorta e la cui formula algoritmica adottata sia resa pienamente conoscibile agli interessati, garantendo, al contempo, ai medesimi la possibilità di contestare le decisioni assunte sulla base della stessa formula, esprimere la propria opinione e richiedere un effettivo intervento umano. E' esclusa la possibilità di utilizzare questi strumenti nei confronti dei minori, ad eccezione dei casi in cui la disciplina relativa all'intervento di sostegno consideri indispensabile il trattamento dei loro dati da parte di tali strumenti. 2. I trattamenti eseguiti con i sistemi previsti dal comma 1 sono preventivamente sottoposti a valutazione d'impatto e possono includere dati relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, o dati compresi nelle particolari categorie di dati personali di cui all'articolo 9 del medesimo regolamento. I dati e gli interessati coinvolti, oltre che le operazioni effettuate, nonché le misure di sicurezza e di garanzia adottate a garanzia dei diritti e libertà degli interessati, sono dettagliate con specifico regolamento attuativo. NOTE AL TESTO Articolo aggiunto dall'art. 36 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 16, così modificato dall’art. 16 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18 e dall’art. 13 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21. Art. 19 bis Semplificazione delle procedure 1. Per razionalizzare e accelerare lo svolgimento dell'attività amministrativa, con uno o più regolamenti sono emanate disposizioni per la delegificazione e la semplificazione delle procedure previste da leggi provinciali, ivi comprese quelle relative alla concessione ed erogazione di agevolazioni economiche, comunque denominate. 2. I regolamenti sono emanati attenendosi ai seguenti principi e criteri: a) riduzione delle fasi procedimentali e degli organi o dei soggetti intervenienti nel procedimento; b) riduzione degli oneri amministrativi che gravano sui cittadini e sulle imprese e perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; c) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e regolazione uniforme di procedimenti tra loro analoghi od omogenei e dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività; - 16 - e) sostituzione dei procedimenti che comportano, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, con altri che prevedono la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendo comunque forme di controllo; f) individuazione di procedure che il cittadino possa gestire in autonomia, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande; g) individuazione di procedure automatizzate per i casi che non richiedono una valutazione discrezionale, ma esclusivamente l'accertamento di presupposti e di requisiti; h) individuazione di procedure differenziate in relazione all'importo finanziato dall'amministrazione provinciale, anche prevedendo che l'intervento provinciale sia definito in via forfettaria o sulla base delle spese già effettuate; i) semplificazione degli adempimenti e della documentazione richiesti ai fini della liquidazione delle spese, consentendo anche la liquidazione dell'agevolazione economica prima del completo pagamento della spesa, salva successiva verifica; j) con riferimento ai contributi di modesta entità, individuazione dei casi di ricorso all'anticipazione della liquidazione dei contributi avvalendosi di società a prevalente partecipazione provinciale o di altri soggetti idonei; k) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche. 2 bis. In attuazione dei principi relativi all'attività amministrativa e nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, la Giunta provinciale può individuare direttive riguardanti i procedimenti disciplinati dalla normativa provinciale per le seguenti finalità: a) orientamento dell'attività istruttoria in base a criteri di valutazione della complessità e del rischio, con particolare riferimento ai procedimenti di controllo amministrativo sulle attività private; b) strutturazione dei controlli a campione in base a metodi e strumenti di analisi di rischio; c) programmazione e gestione dei controlli in un'ottica basata sulla gestione del rischio mediante l'utilizzo dei dati e delle informazioni disponibili. 3. I regolamenti individuano le disposizioni di leggi e di regolamenti provinciali che regolano le procedure oggetto di semplificazione abrogate a decorrere dalla data prevista dai regolamenti medesimi. 4. omissis (abrogato) NOTE AL TESTO Articolo aggiunto dall'art. 16 della l.p. 27 marzo 2007, n. 7, così sostituito dall'art. 2 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4, modificato dall'art. 11 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10, dall'art. 6 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 20 e dall’art. 16 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9. ATTUAZIONE Per l'attuazione di quest'articolo vedi il d.p.p. 21 maggio 2008, n. 19-126/Leg, il d.p.p. 28 novembre 2022, n. 14-71/ Leg e le deliberazioni della giunta provinciale 13 luglio 2012, n. 1487 (b.u. 14 agosto 2012, n. 33) e 20 luglio 2012, n. 1530 (b.u. 7 agosto 2012, n. 32). Art. 19 ter Semplificazione dei rapporti con le imprese 1. Con uno o più regolamenti, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 19 bis, sono adottate le misure di semplificazione necessarie per ridurre gli adempimenti burocratici connessi all'avvio e all'esercizio dell'attività delle imprese e per razionalizzare le relative procedure, previste dalla normativa provinciale. - 17 - 2. I regolamenti possono prevedere l'affidamento alle associazioni di categoria, alle associazioni sindacali, ai centri di assistenza fiscale, ai centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ai patronati e ai professionisti iscritti in albi o elenchi tenuti da ordini professionali che rispettino gli standard qualitativi stabiliti dalla Giunta provinciale, dell'istruttoria di procedimenti disciplinati dalla normativa provinciale e la possibilità di sostituire la documentazione prescritta con asseverazioni di professionisti. 3. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può prevedere l'affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell'attività di supporto informativo agli utenti e di ricezione delle domande destinate alle strutture provinciali, nonché dell'attività di inserimento dei dati relativi alle pratiche e d'inoltro delle domande e della relativa documentazione alla Provincia, anche esclusivamente in modalità telematica; l'affidamento può essere disposto dai comuni con riguardo ai procedimenti di loro competenza. NOTE AL TESTO Articolo aggiunto dall'art. 6 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16, così modificato dall'art. 2, comma 5 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4 (per una disposizione transitoria connessa a questa modificazione vedi lo stesso art. 2, comma 8), dall'art. 24 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall’art. 7 della l.p. 24 gennaio 2023, n. 2. Art. 20 Rendicontazione e verifiche finali 1. L'erogazione di finanziamenti, di contributi o di altre provvidenze a carico della Provincia previste dalla vigente legislazione per lo svolgimento di attività, per la realizzazione di interventi e di opere, è disciplinata da quest'articolo. 2. Con uno o più regolamenti sono definite le modalità e i termini di rendicontazione e di verifica parziale o finale delle attività, degli interventi e delle opere, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) semplicità e non aggravamento degli adempimenti richiesti; b) specificazione delle modalità e degli adempimenti richiesti in relazione alla natura giuridica dei beneficiari, alla tipologia delle iniziative agevolate e all'entità delle agevolazioni concesse; c) con riguardo ai benefici assegnati a soggetti privati, ai sensi della legislazione vigente, per realizzare investimenti con il concorso del volontariato, individuazione dei casi in cui la documentazione della spesa effettivamente sostenuta è da riferirsi alla sola agevolazione concessa. La presente norma di applica anche agli enti e associazioni che svolgono attività di volontariato rivolta al soccorso e all'assistenza ai bagnanti e natanti sul lago di Garda. 2 bis. Per la rendicontazione delle agevolazioni concesse ai sensi della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo), i beneficiari presentano una relazione illustrativa dell'intervento eseguito corredata dal rendiconto delle entrate e delle uscite e inoltre, alternativamente: a) dalla documentazione giustificativa della spesa sostenuta, che può essere intestata anche alla controparte di riferimento locale; se non è possibile fornire una parte di questa documentazione, determinata con deliberazione della Giunta provinciale anche con riferimento ai casi, alle tipologie e al valore massimo di spesa, essa può essere sostituita da una dichiarazione del beneficiario, nella quale sono indicati l'oggetto della spesa e il percettore delle somme; b) dalla documentazione individuata dalla Giunta provinciale con riferimento a casi, tipologie e valore massimo di spesa compresa quella eventualmente risultante da revisione contabile. - 18 - 2 ter. Le revoche o le decadenze, comunque denominate, per mancato rispetto dei termini di rendicontazione possono essere dichiarate solo se la scadenza dell'ultimo termine fissato o prorogato ai sensi delle normative di settore sia stata preventivamente comunicata ai destinatari con un preavviso di almeno trenta giorni e con idonee modalità, anche informatiche; in mancanza del preavviso è assegnato un congruo termine per lo svolgimento della rendicontazione, la cui comunicazione ai soggetti interessati funge anche da preavviso ai sensi di questo comma. Prima della scadenza del termine indicato nel preavviso o nella comunicazione gli interessati, per motivi straordinari, possono chiedere alla Provincia l'assegnazione di un termine ulteriore rispetto a quelli previsti dalle normative di settore per completare la rendicontazione. Le modalità di esecuzione di questo comma, compresa la specificazione di quest'ultimo termine ulteriore - comunque non superiore a centottanta giorni - possono essere definite con deliberazione della Giunta provinciale. Questa disposizione si applica solo con riferimento ai termini non scaduti alla sua data di entrata in vigore. 3. Con i regolamenti di cui al comma 2 sono definite inoltre le modalità e i criteri per l'effettuazione di controlli, normalmente a campione, sulla documentazione presentata ai fini dell'erogazione delle agevolazioni concesse. 3 bis. In attuazione dei principi previsti dal comma 2, nei casi in cui l'erogazione di finanziamenti, contributi o altre provvidenze a carico della Provincia è condizionata da verifiche finali o collaudi comunque denominati, essi possono essere effettuati anche da liberi professionisti abilitati, individuati in base al capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), anche in deroga alle altre disposizioni in vigore. NOTE AL TESTO Articolo così sostituito dall'art. 15 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3, modificato dall'art. 3 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19, dall'art. 4 della l.p. 15 marzo 2018, n. 5, dall'art. 45 della l.p. 6 agosto 2019, n. 5 e dall’art. 8 della l.p. 24 gennaio 2023, n. 2. ATTUAZIONE Per le norme regolamentari vedi il d.p.g.p. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. Art. 21 - Art. 22 omissis NOTE AL TESTO Articoli abrogati dall'art. 15 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3. Capo V Partecipazione al procedimento amministrativo NOTE AL TESTO Rubrica così sostituita dall'art. 17 della l.p. 27 marzo 2007, n. 7. Art. 23 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla-osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli - 19 - richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, se non è previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato. 2. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nonché, se espressamente previsto dalla disciplina vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti indicati nel comma 1. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la disciplina vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, oppure l'esecuzione di verifiche preventive essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni previste da questo comma, salve le verifiche successive delle strutture e delle amministrazioni competenti. 3. La segnalazione certificata di inizio attività prevista da quest'articolo non si applica nei casi di esclusione individuati dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 4. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente, anche nei casi previsti dall'articolo 23.1, comma 2. 5. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dal comma 1 l'amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi da essa prodotti. Se è possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie, con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. Decorso il termine, se queste misure non sono adottate, l'attività s'intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. 6. I provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi previsti dal comma 5 adottati dopo la scadenza del termine previsto dal medesimo comma sono inefficaci; essi possono essere adottati, comunque, in presenza delle condizioni indicate dall'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990. 7. omissis (abrogato) 8. Le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività", "denuncia di inizio attività" e "DIA", ovunque esse ricorrano, anche come parti di una espressione più ampia, nelle leggi e nei regolamenti provinciali. La disciplina di quest'articolo s'intende sostitutiva di quella della dichiarazione di inizio attività o della denuncia di inizio attività contenuta nella normativa provinciale. - 20 - NOTE AL TESTO Articolo già sostituito dall'art. 14 della l.p. 8 settembre 1997, n. 13 e dall'art. 18 della l.p. 27 marzo 2007, n. 7, modificato dall'art. 24 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23, così sostituito dall'art. 20 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, modificato dall'art. 32 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25, dall'art. 6 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 20, dall'art. 5 della l.p. 15 marzo 2018, n. 5, dall'art. 1 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 15 e dall’art. 9 della l.p. 24 gennaio 2023, n. 2. ATTUAZIONE Per l'attuazione di quest'articolo vedi le deliberazioni della giunta provinciale 28 dicembre 2007, n. 3064 (b.u. 26 febbraio 2008, n. 9, suppl. n. 2) - modificata dalla deliberazione 6 novembre 2009, n. 2634 (b.u. 9 dicembre 2009, n. 50, suppl. n. 1) - e 30 dicembre 2010, n. 3106 (b.u. 25 gennaio 2011, n. 4, suppl. n. 3). Art. 23.1 Concentrazione dei regimi amministrativi, procedimento unico e sportello unico 1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico al quale presentare la SCIA - anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni, oppure di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente - e le domande di provvedimento abilitativo unico. 2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche l'interessato presenta un'unica SCIA. Lo sportello che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini ai sensi dell'articolo 23, comma 5, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. 3. Se l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, oppure all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello unico previsto dal comma 1 la relativa domanda, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 8. In questi casi il termine per la convocazione della conferenza prevista dall'articolo 16 decorre dalla data di presentazione della domanda e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui è data comunicazione all'interessato. 4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 2 e 3, quando lo svolgimento di un'attività è subordinato all'acquisizione di autorizzazioni, intese, nulla osta, concerti, concessioni o atti di assenso, comunque denominati, di diverse amministrazioni, l'amministrazione competente all'adozione del provvedimento finale coordina, mediante lo svolgimento di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 16 o delle altre norme di settore, l'acquisizione dei medesimi atti al fine di adottare un provvedimento unico abilitativo. Il provvedimento finale conclusivo del procedimento, assunto a conclusione della conferenza di servizi, sostituisce a ogni effetto i provvedimenti abilitativi e gli atti di assenso previsti dalle singole norme settoriali di competenza delle diverse amministrazioni coinvolte. 5. Nei regolamenti attuativi della legislazione provinciale possono essere introdotte disposizioni per il coordinamento dei procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi compresi nei provvedimenti unici, anche in deroga alle norme provinciali di settore, nonché disposizioni transitorie per la prima applicazione delle stesse. 6. Continuano a operare le disposizioni in materia di concentrazione dei regimi amministrativi e procedimento unico già adottate dalla Provincia e dalle altre amministrazioni alla data di entrata in vigore di quest'articolo. La Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua gli atti e le attività oggetto della concentrazione dei regimi amministrativi di cui ai commi 2 e 3 e del procedimento unico di - 21 - cui al comma 4, anche secondo un criterio di progressività e omogeneità sul territorio provinciale. NOTE AL TESTO Articolo aggiunto dall’art. 10 della l.p. 24 gennaio 2023, n. 2. Art. 23 bis Silenzio assenso 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nei termini di cui all'articolo 3, il provvedimento di diniego. I provvedimenti adottati dopo la scadenza del termine sono inefficaci. 2. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela. 3. Le disposizioni di quest'articolo non si applicano agli atti e ai procedimenti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali e agli atti individuati con successiva deliberazione della Giunta provinciale. NOTE AL TESTO Articolo aggiunto dall'art. 19 della l.p. 27 marzo 2007, n. 7 e così modificato dall'art. 1 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 15. ATTUAZIONE Per l'attuazione di quest'articolo vedi le deliberazioni della giunta provinciale 28 dicembre 2007, n. 3064 (b.u. 26 febbraio 2008, n. 9, suppl. n. 2) - modificata dalla deliberazione 6 novembre 2009, n. 2634 (b.u. 9 dicembre 2009, n. 50, suppl. n. 1) -, 30 dicembre 2010, n. 3106 (b.u. 25 gennaio 2011, n. 4, suppl. n. 3), 8 aprile 2016, n. 507 - modificata dalle deliberazioni 29 luglio 2016, n. 1268 e 28 dicembre 2017, n. 2270 - e 29 dicembre 2016, n. 2469. Art. 23 ter Disposizioni sanzionatorie 1. Con la segnalazione certificata o con la domanda di cui agli articoli 23 e 23 bis, l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge. 2. omissis (abrogato) NOTE AL TESTO Articolo aggiunto dall'art. 20 della l.p. 27 marzo 2007, n. 7, così modificato dall'art. 20 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 e dall'art. 6 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 20. Art. 24 Partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo - 22 - 1. Ove non sussistano ragioni d'impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, l'avvio del procedimento è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 25, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi. 2. Ove non sussistano le ragioni d'impedimento di cui al comma 1, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, si deve fornire loro notizia dell'inizio del procedimento con le modalità previste dall'articolo 25. 3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima di effettuare le comunicazioni ivi previste, gli opportuni provvedimenti cautelari. 4. omissis (abrogato) NOTE AL TESTO Il comma 4, già modificato dall'art. 122 della l.p. 23 agosto 1993, n. 18, è stato abrogato dall'art. 39 della l.p. 15 novembre 1993, n. 36. Art. 25 Comunicazione al soggetto interessato dell'inizio del procedimento 1. Le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1 provvedono a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione devono essere indicati: a) l'amministrazione; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) la struttura competente per il procedimento in via principale e il relativo domicilio digitale, nonché la persona responsabile del procedimento; d) l'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento; e) il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso secondo quanto previsto dall'articolo 3, la data di ricezione della domanda nei procedimenti a istanza di parte e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; f) le fasi del procedimento e i tempi ad esse necessari, anche se riguardanti altre amministrazioni. 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, si provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione procedente. 4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. NOTE AL TESTO Il comma 2 è stato così sostituito dall'art. 21 della l.p. 27 marzo 2007, n. 7 e modificato dall’art. 11 della l.p. 24 gennaio 2023, n. 2. Art. 26 Intervento nel procedimento 1. I portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. - 23 - Art. 27 Modalità di partecipazione al procedimento 1. I soggetti di cui all'articolo 24, commi 1 e 2 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 26 hanno diritto: a) di conoscere lo stato del procedimento; b) di prendere visione e di estrarre copia degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dagli articoli 32 e 32 bis; c) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. NOTE AL TESTO La lettera b) del comma 1 è stata così sostituita dall'art. 22 della l.p. 27 marzo 2007, n. 7. Art. 27 bis Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 1. Nei procedimenti ad istanza di parte l'organo o la struttura competente all'adozione del provvedimento finale, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione del procedimento che riprendono a decorrere dieci giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale, indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'organo o la struttura competente non possono addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. 2. Le disposizioni di cui a quest'articolo non si applicano alle procedure concorsuali, alle procedure di natura agevolativa nelle quali si realizza una concorrenza tra le domande, nonché ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. NOTE AL TESTO Articolo aggiunto dall'art. 23 della l.p. 27 marzo 2007, n. 7, così modificato dall'art. 6 della l.p. 15 marzo 2018, n. 5 e dall'art. 1 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 15. Art. 28 Accordi tra amministrazione e amministrati 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera c), l'amministrazione può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. 2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non sia - 24 - diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili. 3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 4. Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo proporzionato ai pregiudizi verificatisi in danno del privato. NOTE AL TESTO Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 24 della l.p. 27 marzo 2007, n. 7. Art. 29 Inapplicabilità 1. Le disposizioni contenute negli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 non si applicano nei confronti delle attività delle pubbliche amministrazioni e degli enti di cui all'articolo 1, dirette all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione e l'efficacia. Art. 30 Integrazione di procedimenti 1. Nel caso in cui la vigente normativa preveda più atti di amministrazione giuridica puntuale inerenti il medesimo oggetto o attività o risultato, si procederà alla semplificazione delle modalità di presentazione delle domande, nonché all'integrazione o all'unificazione delle fasi procedurali relative agli atti medesimi, mediante apposite direttive della Giunta provinciale o, ove non sia possibile, mediante apposite disposizioni legislative, che individuano i casi in cui si provvede all'unificazione. Capo VI Pubblicità degli atti Art. 30 bis Albo telematico della Provincia 1. Sull'albo telematico della Provincia sono assolti gli obblighi di pubblicazione di avvisi, atti e provvedimenti amministrativi di competenza della Provincia previsti dalla normativa statale o provinciale. Restano ferme le altre forme di pubblicità degli atti previste dalla normativa di settore. 2. La pubblicazione prevista dal comma 1 è effettuata per sette giorni consecutivi o per la durata determinata ai sensi della normativa di settore. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di funzionamento dell'albo telematico della Provincia. 3. Sull'albo telematico della Provincia, per la durata di sette giorni consecutivi, sono pubblicati: a) le deliberazioni della Giunta provinciale, a partire dal secondo giorno feriale successivo a quello della loro adozione; - 25 - b) le determinazioni dei dirigenti della Provincia, a partire dal primo giorno feriale della settimana immediatamente successiva al giorno della loro adozione; c) l'elenco degli oggetti degli atti pubblici indicati nell'articolo 31, comma 1, a partire dal primo giorno feriale della settimana immediatamente successiva al giorno della loro adozione. 4. Sull'albo telematico della Provincia possono inoltre essere pubblicati, su richiesta delle strutture provinciali competenti, per sette giorni consecutivi avvisi, atti e provvedimenti amministrativi, anche per estratto. 5. La Giunta provinciale individua la data a partire dalla quale le pubblicazioni di competenza della Provincia sono effettuate sull'albo telematico. Per gli atti previsti dal comma 3, la Giunta provinciale può individuare criteri e modalità anche progressivi per la pubblicazione sull'albo telematico. Fino alla data individuata dalla Giunta provinciale ai sensi di questo comma continua ad applicarsi l'articolo 31, comma 4, ancorché abrogato; entro il 30 giugno 2022 la pubblicazione prevista dall'articolo 31, comma 4, è effettuata sull'albo telematico. NOTE AL TESTO Articolo aggiunto dall’art. 11 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21. Art. 31 Pubblicità degli atti 1. Sono atti pubblici i provvedimenti, gli atti conclusivi di procedimenti amministrativi e in ogni caso le deliberazioni della Giunta provinciale. 2. Non sono pubblici gli atti di gestione del personale, nonché i documenti che riguardano l'attività in corso di contrattazione collettiva provinciale di lavoro. 3. Qualora gli atti pubblici riguardano interessi della generalità o categorie o gruppi di cittadini essi sono pubblicati, anche per estratto, sul sito internet istituzionale. Con le stesse modalità sono pubblicati tutti gli atti amministrativi previsti da questa legge per la sua attuazione e le loro successive modificazioni. 4. omissis (abrogato) 5. omissis (abrogato) 6. L'accesso agli atti e ai documenti amministrativi formati o utilizzati nell'attività istruttoria per la predisposizione degli atti pubblici è esercitato nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 32. 7. Per garantirne la più ampia conoscibilità, gli atti pubblici e gli altri atti soggetti a pubblicità per effetto di specifiche previsioni di legge possono essere diffusi, in forma integrale o per estratto, nei modi ritenuti più efficaci, anche attraverso il sito internet istituzionale. Se questi atti contengono dati personali la comunicazione e la diffusione avvengono nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 7 bis. La Provincia, per quanto necessario all'esecuzione di un compito di pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri, può consentire l'accesso all'archivio storico telematico delle deliberazioni della Giunta provinciale e delle determinazioni dei dirigenti della Provincia agli enti locali e alla società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento. È escluso l'accesso ai provvedimenti contenenti dati personali compresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati), e dati - 26 - relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento. L'accesso alla banca dati è consentito nel rispetto dei principi di minimizzazione e di sicurezza dei dati personali, previa stipulazione di una convenzione che ne individua le modalità di accesso. 8. Continuano ad applicarsi le forme di pubblicità degli atti previste da leggi speciali. NOTE AL TESTO Articolo già sostituito dall'art. 77 della l.p. 3 aprile 1997, n. 7, così sostituito dall'art. 2 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, modificato dall'art. 25 della l.p. 27 marzo 2007, n. 7, dall'art. 24 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23, dall'art. 32 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25 e dall’art. 11 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21. Art. 31 bis Amministrazione aperta 1. Per le finalità indicate negli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), a decorrere dal 1° gennaio 2014, con riferimento alle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, la Provincia e i propri enti strumentali, pubblici e privati, assicurano la pubblicità sulla rete internet dei seguenti dati: a) il nome e i dati fiscali del soggetto beneficiario; b) l'importo; c) la norma o il titolo alla base dell'attribuzione; d) la struttura e il responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario. 2. In materia di amministrazione aperta i comuni e le comunità applicano quanto previsto per i comuni dalla normativa regionale a decorrere dal 1° gennaio 2014. 2 bis. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, se da tali dati è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. 3. A decorrere dal termine indicato nel comma 1, la pubblicazione effettuata in base a quest'articolo e in base all'articolo 19, comma 1, costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare. 4. Restano fermi gli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 31, dalla legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10 (Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari provinciali), e dall'articolo 39 undecies della legge sui contratti e sui beni provinciali. NOTE AL TESTO Articolo aggiunto dall'art. 32 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25, così modificato dall'art. 13 della l.p. 15 maggio 2013, n. 9, dall'art. 7 della l.p. 30 maggio 2014, n. 4 e dall’art. 12 della l.p. 24 gennaio 2023, n. 2. ATTUAZIONE Per l'attuazione di quest'articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 20 dicembre 2013, n. 2675. Art. 32 Diritto di accesso ai documenti amministrativi - 27 - 1. L'accesso ai documenti amministrativi è consentito, previa presentazione di richiesta motivata, a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. 1 bis. I consiglieri provinciali hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi della Provincia, delle sue agenzie e dei suoi enti strumentali, comprese le fondazioni, le associazioni e le società partecipate, e in particolare di quelli indicati nell'allegato A della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). Questo diritto si esercita con le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio provinciale. 2. Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, formati dall'amministrazione o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica dei medesimi. 3. L'accesso ai documenti amministrativi si esercita mediante esame o estrazione di copia dei documenti. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie è subordinato soltanto al rimborso dei costi di riproduzione stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, salve le disposizioni in materia di imposta di bollo. 4. Non sono accessibili le informazioni in possesso dell'amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso ai dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. 5. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione. 6. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 concernente "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)", si informa al principio di leale cooperazione istituzionale. 7. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di accesso, questa si intende rifiutata. L'accesso ai documenti è esercitabile fino a quando sussiste l'obbligo di conservazione per l'amministrazione. 8. Resta ferma la potestà degli enti indicati all'articolo 1 diversi dalla Provincia di garantire livelli ulteriori di tutela al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita dell'amministrazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'attività amministrativa. NOTE AL TESTO Articolo già modificato dall'art. 78 della l.p. 3 aprile 1997, n. 7, così sostituito dall'art. 26 della l.p. 27 marzo 2007, n. 7 e modificato dall'art. 1 della l.p. 22 aprile 2013, n. 8. ATTUAZIONE Per l'attuazione di quest'articolo vedi il d.p.p. 5 luglio 2007, n. 17-97/Leg. Art. 32 bis Esclusione dal diritto di accesso 1. Il diritto di accesso è escluso: a) per documenti coperti da segreto per specifica disposizione di legge o di regolamento; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; - 28 - c) nei confronti dell'attività dell'amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 2. Con regolamento sono individuate le categorie di documenti sottratti all'accesso la cui diffusione può arrecare pregiudizio alla vita privata o alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati. 4. Il differimento dell'accesso è disposto in relazione a documenti la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento ne indica la durata. 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il differimento o il diniego di accesso, espresso o tacito, del responsabile della struttura provinciale competente l'interessato può ricorrere alla Giunta provinciale la quale si pronuncia entro trenta giorni dalla notifica del ricorso. In alternativa il richiedente può rivolgersi al difensore civico entro trenta giorni dal diniego o dal differimento; il difensore civico, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, può comunicare a chi ha disposto il diniego o il differimento che lo ritiene illegittimo e ne informa il richiedente; in tal caso l'accesso è consentito se il diniego o il differimento non è motivatamente confermato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'autorità disponente. 6. Contro il differimento o il diniego di accesso, espresso o tacito, degli altri soggetti indicati nell'articolo 1 è ammesso ricorso all'autorità competente individuata dai soggetti stessi nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ferma restando la possibilità di rivolgersi al difensore civico ai sensi del comma 5, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (Istituzione dell'ufficio del difensore civico). NOTE AL TESTO Articolo aggiunto dall'art. 27 della l.p. 27 marzo 2007, n. 7. Art. 33 Comunicazione 1. Dell'atto amministrativo è data comunicazione, anche per estratto, ai soggetti ai quali esso direttamente si riferisce. 2. Nel caso di atti amministrativi a contenuto sfavorevole la comunicazione è eseguita con modalità telematiche tali da garantire l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato, oppure con modalità tradizionali quali la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica per mezzo di ufficiale giudiziario o messo provinciale o comunale, o mediante consegna diretta. 2 bis. Nel caso di atti amministrativi a contenuto favorevole, la comunicazione può essere eseguita con modalità telematica o con lettera ordinaria. - 29 - 3. Quando la comunicazione è sommamente difficile per il rilevante numero di destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti si procede alla comunicazione nei confronti di alcuni degli interessati, e un estratto dell'atto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino - Alto Adige e nell'albo telematico dell'amministrazione che lo ha adottato. 4. Le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti provinciali vigenti sono effettuate con le modalità di cui al comma 2 anche qualora

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