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SwiftForeshadowing3482

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Sapienza Università di Roma

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italian law legal studies civil law law

Summary

This chapter delves into the fundamental concepts of Italian law, discussing topics such as the nature of the legal system, rights, and obligations. It explains the different types of legal entities and their respective characteristics.

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CAPITOLO 1 -UBI SOCIETAS IBI IUS -condizioni per SOCIETAS: 1. Regole di condotta 2. Regole di struttura, concorrenza e organizzative (es. gerarchia delle fonti) 3. Principio di effettività = l’osservanza effettiva delle leggi -FINALITÀ = disciplinare la società -DIRITTO OGGETTIVO = rego...

CAPITOLO 1 -UBI SOCIETAS IBI IUS -condizioni per SOCIETAS: 1. Regole di condotta 2. Regole di struttura, concorrenza e organizzative (es. gerarchia delle fonti) 3. Principio di effettività = l’osservanza effettiva delle leggi -FINALITÀ = disciplinare la società -DIRITTO OGGETTIVO = regola la vita sociale (es. art 832 cc = proprietario ha diritto di disporre di beni in modo pieno e esclusivo entro i limiti stabiliti da ordinamento) -DIRITTO SOGGETTIVO = appartengono a determinati soggetti (es. diritto di proprietà) -art 3 cost = stato si impegna allo sviluppo della persona (e dello stato sociale) -art 42 comma 2 cost = iniziativa dei provato non deve svolgersi contro interessi della collettività -STATO = comunità di cittadini stanziata in un certo territorio sul quale è applicata la sovranità di quello stato -O.G. ORIGINARIO = la sua organizzazione non è soggetta a un controllo di validità da parte di un’altra entità (SOVRANITÀ DELLO STATO) -TEORIA DELLA PLURALITÀ DEGLI ORDINAMENTI = quando adesione volontaria di un soggetto a più ordinamenti (es. cittadino italiano di religione cristiana) -art 10 cost = l’og italiano si conforma alle norme del DIRITTO INTERNAZIONALE CONSUETUDINARIO (prassi delle relazioni tra stati, norme non scritte) -gli stati eu si proclamano sovrani e non riconoscono superiore autorità -art 10 comma 1 cost = I TRATTATI internazionali vincolano gli stati solo se ratificati -art 11 cost = Italia consente, in condizioni di parità con gli altri stati, a limitazioni di sovranità -TRATTATO DI ROMA 1957 = Italia entra in eu - CAPITOLO 6 -rapporto giuridico = relazione tra due soggetti regolata dall’og -cui sorgono degli effetti giuridici (es. DEBITORE = ha dovere di pagare CREDITORE = ha diritto di pretendere canone) +art 1175 cc = il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza -SOGGETTO ATTIVO = cui og attribuisce il un potere (dr sogg) (creditore) -sogg att si trova in posizione di libertà = è libero di esercitare o meno diritto attribuitogli -SOGGETTO PASSIVO = a carico del quale sussiste un dovere (debitore), tenuto ad una determinata condotta, PRESTAZIONE -così l’interesse del sogg att è tutelato -TUTELA = og tramite sua autorità e coercizione -rapporto giuridico = situazione giuridica soggettiva FAVOREVOLE (creditore) + sgs SFAVOREVOLE (debitore) -SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE: 1. POTESTÀ E UFFICI = potere di agire attribuito ad un soggetto ma per realizzare un’interesse altrui (es. a genitori concessi poteri nell’interesse dei figli) -perciò sono sia poteri che doveri 2. FACOLTÀ = libere decisioni in riferimento ad un dr sogg (es. art 841 cc = proprietario ha diritto di chiudere fondo (recintare terreno)) -se estinguono per PRESCRIZIONE (non vengono esercitata per lungo tempo) o se viene meno il dr sogg a cui fanno riferimento 3. ASPETTATIVA = posizione di attesa all’acquisto di un diritto, che viene tutelata dall’og -in caso di FATTISPECIE A FORMAZIONE PROGRESSIVA (in questo caso aspettativa = EFFETTO PRODOMICO = si realizza prima dell’effetto finale) o CONDIZIONE SOSPENSIVA (es. eredità lasciata a taluni solo se si laurea) 4. STATUS = qualità giuridica che si ricollega alla posizione del sogg nella collettività -STATUS DI DR PUBBLICO = es. cittadino -STATUS DI DR PRIVATO = es. figlio -ESERCIZIO DEL DR SOGG = esplicazione dei poteri che il dr sogg conferisce al sogg -REALIZZAZIONE DELL’INTERESSE: 1. Spontanea 2. COATTIVA = occorre fare ricorso a mezzi che l’og predispone per la tutela del dr sogg (es. art 2910 cc quando il debitore non adempie il creditore può far espropriare i beni dell’altro) -ABUSO DEL DR SOGG = uso sbagliato dei poteri concessi (vietato secondo artt 833, 844, 1175 cc) -ATTI DI EMULAZIONE E IMMISSIONE = vietati secondo artt 833, 844 cc 1. EMULAZIONE = comportamento intenzionato a nuocere un’altra persona senza giustificato motivo (es. pianto alberi solo per levare veduta a vicino) (vietato secondo art 833 cc) 2. IMMISSIONE = immissioni di fumo, rumori (art 844 cc = il proprietario del fondo non può impedire immissioni di fumo o rumori derivanti dal fondo del vicino se non superato la normale tolleranza) -EXCEPTIO DOLI GENERALIS = istituto g volto a precludere l’esercizio sleale di dr concessi dall’og -l’istituto paralizza la pretesa di diritto appare scorretta o venir contro le pregresse condotte del titolare -DIPENDENZA ECONOMICA = abuso da parte di un’azienda rispetto ad un’altra (es. un’azienda COMMITTENTE affida ad aziende terze SUBFORNITORI la realizzazione di una parte delle loro lavorazioni, la committente paga pochissimo la subfornitrice e quest’ultima deve accettare perché dipende dall’altra) vietato dalla L 18 giugno 1998 n 192 -ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE = abuso da parte di un’azienda rispetto un’altra (es. c’è un’unica azienda che offre quel servizio nel paese e perciò fa prezzi troppo alti a danno dei consumatori o PREZZI PREDATORI = troppo bassi per eliminare la concorrenza) vietato dalla LEGGE ANTITRUST -DR ASSOLUTI = valgono su tutti 1. DR REALI = attribuiscono al titolare una signoria piena (proprietà) o limitata (dr reali su cose altrui) su un bene (es. diritto di proprietà) -è IMMEDIATO = non necessità la cooperazione degli altri -attribuiscono al sogg passivo un DOVERE NEGATIVO = ASTENERSI dall’impedire il godimento della cosa da parte del proprietario 2. DR DELLA PERSONALITÀ = es. diritto alla privacy -è immediato -DR RELATIVI = valgono nei confronti di una o più persone specifiche -attribuiscono al titolare una PRETESA, la pretesa ad una determinata condotta nei confronti del sogg passivo 1. DR DI CREDITO/PERSONALI = es. prestito di denaro -è MEDIATO = necessità la cooperazione degli altri -attribuisce al sogg pass un OBBLIGO 2. DR POTESTATIVO = potere di mutare la situazione giuridica di altro sogg -è immediato -art 1111 cc = nel caso di beni in comunione con altri soggetti ciascun proprietario può chiedere la divisione del bene senza che gli altri possano fare niente di fronte all’iniziativa di una parte -il sogg pass si trova in una posizione di SOGGEZIONE = (sogg in soggezione) è vincolato dall’iniziativa del sogg dominante 3. DR PERSONALI DI GODIMENTO = una parte si obbliga a far godere di un proprio bene l’altra (es. locazione) -ha una duplice natura: dr di credito, il conduttore deve pagare canone, dr reale, i consociati devono astenersi all’impedimento del godimento -INTERESSE = vantaggio o utilità che costituisce il movente dell’agire del sogg 1. PRIVATO = es. interesse del cittadino 1. INTERESSE DI FATTO/SEMPLICE = non fruisce di tutela +interesse priv pienamente tutelato = dr sogg 2. PUBBLICO = es. interesse dello stato -INTERESSE LEGITTIMO = potere del singolo di sollecitare un controllo giudiziario rispetto al comportamento della pubblica amministrazione (a tutela di esso artt 24 comma 1 e art 113 cost) -NORME DI RELAZIONE = disciplinano relazione tra privati e pa -NORME DI AZIONE = disciplinano l’azione della pa -IMPUGNATIVA = contestazione di atto amministrativo considerato illegittimo dal singolo al fine di ottenerne l’annullamento (art 113 cost = al privato viene riconosciuto un potere di impegnativa degli atti amm eventualmente viziati) -STATO è DI DIRITTO = regolato da norme giuridiche -la valutazione dell’atto preso in causa ai TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI -sentenza 22 luglio 1999 n 500 = il privato che abbia subito un danno a causa di un attimo legittimo ha diritto di ottenere risarcimento -art 7 del D Lgs 2 luglio 2010 n 104 = alla competenza del giudice amministrativo le controversie date relative a risarcimenti per lesioni di interessi legittimi -fino ad ora abbiamo visto SITUAZIONI GIURIDICHE LEGITTIME = conformi alle leggi -SITUAZIONI DI FATTO = prive di formalità giuridica -ONERE = l’esercizio del potere attribuito ad un sogg è condizionato ad un pregio comportamento che però rientrando nell’interesse del titolare, non è obbligatorio (art 1495 cc = compratore che vuole avvalerai di garanzia ha l’onere di denunciare i vizi della cosa entro 8 giorni dal momento in cui ha scoperto) -acquisto del dr sogg: 1. A TITOLO ORIGINARIO: non gli è stato trasmesso da terzi (es. art 923 comma 2 cc = pescatori fa propri pesci caduti nella sua rete) -RES NULLIUS = cosa di nessuno, si acquista per occupazione -RES DELERICTAE = cosa abbandonata da ex proprietario, si acquista per USUCAPIONE = possesso prolungato diventa proprietà) 2. A TITOLO DERIVATIVO = stato trasmesso da terzi -chi trasmette dr compie ALIENAZIONE -titolo d’acquisto = fatto g che giustifica l’acquisto -SUCCESSIONE (acquisto a titolo d) -chi perde diritto = DANTE CAUSA -chi lo acquista = AVENTE CAUSA 1. A TITOLO DERIVATIVO TRASLATIVO = dr trasmetto è stesso dell’ex titolare (art 832 cc = proprietario ha diritto di disporre dei propri beni in modo pieno ed esclusivo) 2. A TITOLO DERIVATIVO COSTITUTIVO = dr diverso scaturito dal dr dell’ex titolare (es. art 981 cc = USUFRUTTO = (dr reale) l’usufruttuario ha diritto a godere di una cosa di cui non è proprietario (NUDO PROPRIETARIO) 1. A TITOLO UNIVERSALE = EREDE subentra nella totalità dei rapporti attivi (crediti) e passivi (debiti) che facevano capo al defunto (es. successione a causa di morte) 2. A TITOLO PARTICOLARE = LEGATARIO subentra solo in rapporti determinato (es. un immobile) -ESTINZIONE RAPPORTO G = quando il titolare perde il suo diritto (es. art 827 cc = immobili privi di proprietario spettano allo stato) (es. debitore paga credito e il creditore perde il suo diritto al credito) -DIRITTI DISPONIBILI = di cui il titolare disporre perciò alienandoli, rinunziandovi) (es. dr di proprietà) -DIRITTI INDISPONIBILI = titolare può decidere di non esercitarlo ma non di rinunciarvi, rinuncia sarebbe nulla (es. dr alle ferie) CAPITOLO 7 -sgs (diritto, dovere, onere, obbligo) fanno capo a SOGGETTI -soggetti = coloro che hanno capacità giuridica 1. PERSONE FISICHE 2. ENTI 1. PERSONE GIURIDICHE (associazioni riconosciute) -hanno AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA = in caso di obblighi il patrimonio dei soci non viene toccato (distinzione tra patrimonio dell’azienda e dei suoi soci) 1. ENTI NON DOTATI DI PERSONALITÀ (ass non riconosciute) -hanno A P IMPERFETTA = in caso di debiti i soci ne rispondono personalmente con il loro patrimonio +animali = non sono soggetti di diritto ma, seppure loro condizione tutelata dall’og, sono oggetto di diritti reali o rapporti negoziali -uomo alla NASCITA acquista capacità giuridica (art 1 comma 1 cc) -nessuno può esserne privato (art 22 cost) -tutti i cittadini sono uguali difronte alla legge (art 3 cost) = PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA +la repubblica deve rimuovere gli ostacoli che limitano libertà e eguaglianza (art 3 comma 2 cost) -la cost promuove le pari opportunità per le donne (codice delle pari opportunità, quote rosa) e dello straniero (art 16 prel cc = lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di RECIPROCITÀ (se concedono stesso diritto anche ad italiano nel paese di cui è cittadino lo straniero) -allo straniero presente nel territorio dello stato sono riconosciuti DIRITTI FONDAMENTALI della persona umana (art 2 comma 1 D Lgs n 286/1998) -con la MORTE si perde la capacità giuridica -NASCITA = distacco dal feto materno e RESPIRAZIONE POLMONARE -se incerto se feto nato morto o morto dopo = DOCIMASIA POLMONARE -se feto morto subito dopo nascita ha comunque acquisito la capacità giuridica (es. acquista perciò successione del padre morto al tempo del suo concepimento o nascita = art 462 cc) -entro 10 giorni dalla nascita = ATTO DI NASCITA (dichiarazione che fa persona che ha assistito al parto all’ufficiale dello stato civile) +se nascita in ospedale 3 giorni -MORTE = cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo -entro 24h dalla morte = ATTO DI MORTE (dichiarazione di persona a conoscenza del decesso all’ufficiale di stato civile -quando due persone muoiono nello stesso contesto e non si può affermare quale sia morta prima = PRESUNZIONE DI COMMORIENZA (art 4 cc) -con morte alcuni rapporti giuridici facenti capo al defunto si estinguono (es. matrimonio secondo art 149 comma 1 cc) -altri possono essere sciolti dall’iniziativa dell’erede (art 1614 cc = se morte dell’inquilino cioè il defunto gli eredi possono recedere dal contratto) -i diritti patrimoniali si trasmettono secondo le regole della succ a causa morte (artt 456 cc succ) -la tutela degli interessi non patrimoniale (es. diritto all’immagine) spetta di regola al coniuge o ai prossimi congiunti -per accedere a particolari rapporti non basta la capacità giuridica ma sono richieste dei presupposti in più (es. la capacità matrimoniale si acquista all’età di 16 anni = art 84 comma 2) -INCAPACITÀ di sogg a far parte di un rapporto g 1. ASSOLUTE = gli è precluso quel rapporto sempre, in qualsiasi situazione (es. art 84 = sotto qualsiasi condizione il minore di 16 anni non può sposarsi) 2. RELATIVE = è precluso solo a determinati sogg (es. art 596 cc = al tutore è preclusa la capacità di succedere per testamento alla persone sotto tutela solo se privo di legame di parentela con essa) o in determinate situazioni (es. minore non può tatuarsi solo se non ha consenso dei genitori) +INCAPACITÀ SPECIALE = il rapporto è precluso al sogg anche attraverso intervento di un rappresentante -incapacità usata da legislatore penale per chi si sia macchiato di determinati reati = PENA ACCESSORIA -al concepito sono riconosciuti diritti inviolabili dalla corte cost (corte cost 18 febbraio 1975 n 27 , 10 febbraio 1997 n 35) -al concepito cc attribuisce: 1. CAPACITÀ DI SUCCEDERE PER CAUSA DI MORTE (art 456 comma 1 cc) 2. CAPACITÀ DI RICEVERE PER DONAZIONE (nonno può fare donazione a favore del nipote non ancora nato ma concepito secondo art 784 comma 1 cc) -si può chiedere risarcimento di condotte precedenti alla nascita: 1. RISARCIBILITÀ DEL DANNO ALLA SALUTE (es. condottò dell’ostetrica) 2. A SEGUITO DELL’UCCISIONE DEL PADRE DA PARTE DI UN TERZO (es. in incidente stradale causato da terzo) -diritti riconosciuti al concepito sono SUBORDINATI alla sua nascita (art 1 comma 2) -la capacità di succedere per testamento (art 462 comma 3 cc) o di ricevere per donazione (art 784 comma 1 cc) concessa anche a chi non è stato ANCORA CONCEPITO -alla stipulazione arto di nascita = DIRITTI DELLA PERSONALITÀ -CAPACITÀ DI AGIRE = poter esercitare propri diritti -si acquista alla maggiore età (art 2 comma 1) -a tutela di chi non ha capacità di agire: 1. ISTITUTO DELLA MINORE ETÀ 2. DELL’INTERDIZIONE GIUDIZIALE 3. DELL’INABILITAZIONE 4. DELL’EMANCIPAZIONE 5. DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 6. DELL’INCAPACITÀ DI INTENDERE O VOLERE/NATURALE -CAPACITÀ NEGOZIALE = capacità a porre in essere atti negoziali -atti posti in essere dal minore sono ANNULLABILI (art 1425 comma 1) salvo se hanno occultato la loro vera età (art 1426 cc) -atto del minore può essere impugnato dal minore entro 5 anni dal raggiungimento della maggiore età o dal rappresentante legale del minore (art 1442 comma 1 e 2) -non può essere impugnato dalla controparte (art 1442 comma 1) -NEGOZIO CLAUDICANE = negozio compiuto dal minore -se atto ambulato minore diritto alla restituzione di quando prestato ma è tenuto a restituire la prestazione ricevuta ma solo nei limiti in cui essa è stata vantaggiosa (art 1443) -nonostante atti minori sono annullabili, art 409 comma 2 = al minore sono accessibili tutti atti necessari a soddisfare esigenze di vita quotidiana -POTERE DI AMMINISTRAZIONE (gestione del patrimonio del figlio) e POTERE DI RAPPRESENTANZA (compiere atti) competono ai genitori: 1. DISGIUNTAMENTE (un solo genitore) = atti di ordinaria amm (non incidono troppo sul patrimonio) 2. CONGIUNTAMENTE = atti di straordinaria amm (possono incidere) -anche atti con cui si concedono o acquistano diritti personali di godimento -secondo art 320 comma 1 -x atti di straordinaria amm serve AUTORIZZAZIONE giudice tutelare o notaio -se un genitore muore amm e rappresentanza del patrimonio figlio spetta all’altro genitore -se entrambi genitori muoiono giudice tutelare nomina TUTORE (artt 343 comma 1 e art 346) = persona designata dal genitore che per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale o prossimi parenti (art 348) +prima di procedere alla nomina il giudice ascolta l’opinione del minore ove capace di discernimento (art 348 comma 3) (DIRITTI DI ASCOLTO dei minori = minore ha diritto di essere ascoltato nell’ambito di procedimenti g ed amm) -tutore avrà bisogno di autorizzazione del giudice t per atti indicati in artt 374 e 376 +quando il giudice t pone delle limitazioni alla responsabilità genitoriale = CURATORE DEL MINORE -genitori appaiono temporaneamente inadeguati a rappresentare interessi del minore = CURATORE SPECIALE -per alcuni atti è richiesto il CONSENSO del minore (es. art 250 comma 2 = il riconoscimento di un figlio al di fuori del matrimonio che ha compiuto 14 anni non produce effetti senza il suo consenso) -INTERDIZIONE GIUDIZIARIA = pronunciata con sentenza del tribunale quando ricorrono seguenti presupposti indicati nell’art 414 1. INFERMITÀ MENTALE 2. ABITUALITÀ DI SUDDETTA INFERMITÀ 3. INCAPACITÀ del sogg DI PROVVEDERE AI PROPRI INTERESSI 4. NECESSITA DI ASSICURARE al sogg ADEGUATA PROTEZIONE = quando risultano non sufficienti altri strumenti di protezione (es. amm di sostegno) -interdizione può essere pronunciata solo a carico del maggiore di età (art 414 cc) -sogg può essere interdetto nell’ultimo anno della sua minore eta ma interazione gli effetti al compimento 18 anni (art 416 cc) -procedimento = promosso da: (art 417) 1. Interdetto 2. Coniuge/partner 3. Persone con cui convive 4. Parenti entro quarto grado 5. Affini entro secondo grado 6. Pubblico ministero -c’è poi ESAME DIRETTO DELL’INTERDICENDO fatto dal giudice (art 419) che può farsi assistere da consulente (comma 2) -giudice nomina TUTORE PROVVISORIO (comma 3) -tutore rappresenta legalmente interdicendo, non può stare in giudizio senza, INCAPACITÀ PROCESSUALE (art 75 comma 2) -atti compiuti dall’int sono annullabili (art 427 comma 2) -effetti di interazione decorrono da PUBBLICAZIONE sentenza, poi questa: 1. ANNOTATA REGISTRO DELLE TUTELE 2. COMUNICATA entro 10g a ufficio stato civile 3. ANNOTATA a margine dell’atto di nascita CONDIZIONE DELL’INTERDETTO -no compiere atti negoziali salvo necessari -se compie annullabili, annullabilità promossa da tutore o int alla revoca dell’interdizione entro 5 anni dalla cessazione dello stato di interdizione -gestione patrimonio e atti negoziali in mano a tutore solo per atti indicato in art 374 cc serve AUTORIZZAZIONE -può anche compiere ATTI PERSONALISSIMI (es. consenso alla sua stessa adozione) salvo se questi siano preclusi dal principio all’interdetto -giudice può istituire che alcuni atti di ordinaria amm possano essere compiuti AUTONOMAMENTE dall’int o da quest’ultimo con l’assistenza del tutore +interdizione PRECLUDE a prescindere una serie di atti (es. matrimonio, art 85) +legittima richiesta di separazione giudiziaria di beni nel matrimonio (art 193) +eredità devolute all’int si possono accettare solo con BENEFICIO D’INVENTARIO = prima di accettare l’eredità controllo che non comprenda debiti del testatore +contratto d’affitto si scioglie per interdizione (art 471) REVOCA -se presupposti interdizione vengono meno -può essere fatta su istanza di: 1. CONIUGE/PARTENER 2. PARENTI ENTRO 4 GRADO 3. AFFINI ENTRO 2 GRADO 4. TUTORE 5. PM -con sentenza del tribunale quale assume effetti con passaggio in giudicato -a quel punto tribunale può: 1. Dichiarare sogg inabilitato 2. Affiancargli un amm di sostegno INTERDIZIONE LEGALE -codice penale la prevede come PENA ACCESSORIA per reclusione non inferiore a 5 anni -ha funzione sanzionatoria = colpisce chi è in grado di intendere -effetti decorrono da emanazione sentenza penale di condanna -non può compiere atti dispositivi del proprio patrimonio, questi sarebbero annullabili -annullabilità promosso da tutore e CHIUNQUE altro, ANNULLABILITÀ ASSOLUTA (1441 comma 2) -può compiere ATTI A CARATTERE PERSONALE (es. matrimonio) INABILITAZIONE -pronunciata con sentenza tribunale quando ricorrono ALTERNATIVAMENTE: 1. INFERMITÀ DI MENTE NON TALMENTE GRAVE DA FAR LUOGO ALL’INT (art 415) 2. PRODIGALITÀ (comma 2) 3. ABUSO ABITUALE DI BEVANDE ALCOLICHE O STUPEFACENTI (2) 4. SORDITÀ O CECITÀ dalla nascita/prima infanzia (comma 3) -PROCEDIMENTO e REVOCA = interdizioni -può compiere ATTI ORDINARIA AMM ma no di STRAORDINARIA AMM per quelli si affianca un CURATORE -giudice può prevede alcuni atti di straordinaria amm che può compiere autonomamente -curatore compito = integrativo -mentre tutore compito = sostitutivo -curatore sempre bisogno AUTORIZZAZIONE -ha bisogno del curatore per stare in giudizio EMANCIPAZIONE -l’acquisto automaticamente il minore ultrasedicenne con nozze (art 390 cc) -può ATTI ORDINARIA AMM -curatore per ATTI STRAO AMM (sempre con AUTORIZZAZIONE) -se sposato con persona maggiorenne questa diventa curatore -se con minore il giudice nominerà unico curatore per entrambi (scelto spesso dai genitori) -lo scioglimento matrimonio non fa venir meno l’emancipazione, questa cessa quando figlio diventa maggiorenne AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO -si apre con DECRETO motivato del giudice tutelare quando CONGIUNTAMENTE: 1. INFERMITÀ O MENOMAZIONE FISICA O PSICHICA 2. IMPOSSIBILITÀ DI PROVVEDERE AI PROPRI INTERESSI -in patologi che legittimerebbe sia pronuncia interdizione che apertura amm di s, la prima è praticabile solo quando la seconda risulti inidonea = CARATTERE RESIDUALE DELL’INTERDIZIONE -amm di s si apre per i maggiorenni (il decreto può essere emesso l’ultimo anno della minore età e avere effetti solo al raggiungimento dei 18 anni) -PROCEDIMENTO promosso da: 1. BENEFICIARIO 2. CONIUGE/PARTNER 3. PERSONA STABILMENTE CONVIVENTE 4. PARENTI ENTRO 4 GRADO 5. AFFINI ENTRO 2 GRADO 6. TUTORE/CURATORE 7. PM 8. RESPONSABILI SERVIZI SANITARI/SOCIALI -c’è AUDIZIONE PERSONALE del beneficiario da parte del giudice dove quest’ultimo deve tener conto delle richieste del primo (es. se interessato non volesse attivazione amm di s) -AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PROVVISORIO -effetti decorrono da DEPOSITO decreto poi questo: 1. ANNOTATO registro amm di s 2. COMUNICATO entro 10g 3. ANNOTATO su arto nascita -effetti dell’amm di s sono determinati VOLTA PER VOLTA e MUTABILI nel tempo per volontà del giudice = FLESSIBILITÀ AMM DI S -giudice nomina amministratore la persona designata da: 1. BENEFICIARIO 2. CONIUGE/PARTNER 3. PERSONA CON CUI CONVIVE 4. PARENTI ENTRO 4 GRADO 5. AFFINI ENTRO 2 GRADO -con la nomina giudice prescrive: 1. Atti che amministratore compie A NOME del beneficiario 2. Atti in cui l’amministratore presta ASSISTENZA -anche il beneficiario dell’ammirazione non può contrarre matrimonio o donare o fare testamento -può compiere ATTI NECESSARI = PRINC GENERALE CAPACITÀ DEL SOGG AMMINISTRATO -giudice per stabilire atti alla portata del beneficiario deve cercare di limitare il meno possibile la capacità di agire di esso = PRINC DELLA MAX SALVAGUARDIA DELL’AUTODETERMINAZIONE DEL SOGG AMM INCAPACITÀ NATURALE -quando sogg legalmente capace di intendere e volere compie un atto quando si trova trova in una situazione di incapacità: 1. PERMANENTE (es. sindrome di down) 2. TEMPORANEA (es. stato di ebrezza dato dal consumo di alcool) -sogg che ha compito l’atto quando si trovava in uno stato di incapacità è ammesso a IMPUGNARLO se prova che nel momento in cui l’ha compiuto non era in grado di intendere e volere -la CONTROPARTE non può domandare l’annullamento dell’atto -atti che può compiere incapace n: 1. MATRIMONIO, TESTAMENTO e DONAZIONE = annullabili se dimostra che al compimento era incapace 2. ATTI UNILATERALI (es. dimissioni dal lavoro) = annullabili se dimostra che era incapace e che tali atti costituiscono un GRAVE PREGIUDIZIO per incapace 3. CONTRATTI = annullabili se si dimostra che era incapace e che la controparte contrattuale era in MALAFEDE -annullamento atti può essere richiesto dal beneficiario una volta avuta riacquisita la capacità naturale entro 5 anni dal loro compimento -INCAPACITÀ D’AGIRE: 1. INCAPACITÀ LEGALE dei: 1. MINORI 2. INTERDETTI GIUDIZIALI 3. INTERDETTI LEGALI 4. INABILITATI 5. EMANCIPATI 6. BENEFICIARI AMMINISTRAZIONE -questi sogg si trovano in l’articolare situazione g 1. INCAPACITÀ L ASSOLUTA dei: 1. MINORI 2. INTERDETTI GIUDIZIALI -al sogg è precluso qualsiasi atto 2. INCAPACITÀ L RELATIVA dei: 1. INABILITATI 2. EMANCIPATI -il sogg può compiere autonomamente alcuni atti e permane in capo al sogg una certa capacità negoziale 2. INCAPACITÀ NATURALE = sogg legalmente capace che al momento in cui compie determinato atto si trova situazione incapacità di intendere e volere LA LEGITTIMITÀ = idoneità del sogg a esercitare e disporre di determinati diritto (es. negoziante per vendere bene deve essere proprietario del bene) -non sempre legittima coincide con TITOLARITÀ (es. creditore può esercitare diritti patrimoniali del debitore secondo art 2900) -anche se non si ha la legittimità l’atto non si annulla perché basta che ci sia l’APPARENZA che si attiva se concorrono: 1. SITUAZIONE DI FATTO CHE FA APPARIRE UNA SITUAZIONE VERA CHE TALE NON LO È (la situazione a prima vista sembrerebbe rispettare le regole ma in realtà non lo fa) 2. IL CONVINCIMENTO DEL TERZO (la gente pensa sia tutto in regola) 3. UN COMPORTAMENTO DEL CONTROINTERESSATO CHE ABBIA CONSENTITO IL CREARSI DELLA SITUAZIONE DI APPARENZA (chi beneficia dalla falsa apparenza deve aver contribuito alla sua creazione o non aver fatto nulla per impedirla) LA SEDE DELLA PERSONA -questa ha rilievo: 1. IN AMBITO PROCESSUALE (es. per determinare competenza territoriale del giudice) 2. IN AMBITO SOSTANZIALE (es. i genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore secondo art 316) -per art 43 si distinguono: 1. DOMICILIO = sede principale dei propri affari -l’elezione del domicilio deve esser fatta per iscritto e con dichiarazione espressa (art 47 comma 2) 1. LEGALE = preposta dalla legge 2. VOLONTARIA = eletta dall’interessato 1. GENERALE = sede principale, è uno solo 2. SPECIALE = addito a determinati affari, posso essere molteplici 2. DIMORA = dove abita la persona attualmente 3. RESIDENZA = volontaria e abituale dimora (coincide spesso con domicilio) -dipende da: 1. Permanenza abituale (elemento ogg) 2. Intenzione abitarvi stabilmente (sogg) +la scelta della residenza è libera questa può essere cambiata dichiarandolo all’anagrafe del comune in cui si intende fissare la dimora (dati anagrafici = presunzione semplice, considerati vero fino a prova contraria) LA CITTADINANZA = appartenenza di una persona fisica ad un determinato stato -cittadinanza ita si acquista: 1. IURE SANGUINIS = bambino che nasce anche non per forza in Italia basta che almeno un genitore è italiano 2. IURE SOLI = bambino nasce in Italia ed i genitori sono ignoti o apolidi (= sogg che non ha cittadinanza) o se i genitori non possono trasmettere loro cittadinanza 3. IURIS COMMUNICATIO = con un provvedimento dell’autorità amministrativa, il coniuge straniero del cittadino italiano acquisisce cittadinanza dopo il matrimonio se risiede da almeno 2 anni in Italia o se questo vive all’estero dopo 3 anni dal matrimonio -presupposto per la cittadinanza adeguata conoscenza della lingua ita 4. PER NATURALIZZAZIONE = con decreto del presidente della repubblica, acquisisce cittadinanza sulla base di valutazione del presidente sogg che si trova in condizione indicate in art 9 L n 91/1992 -presupposto per cittadinanza è un’adeguata conoscenza della lingua -la cittadinanza a effetto dal momento in cui sogg fa GIURAMENTO di essere fedele alla repubblica e di osservare la costituzione e le leggi -consentita DOPPIA CITTADINANZA -PERDITA cittadinanza in casi previsti da artt 10 bis artt 11, 12, e 14 L n 91/1992 -nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici (art 22 cost) -ogni cittadino di uno stato eu ha in aggiunta anche CITTADINANZA EUROPEA -PARENTELA = vincolo che unisce sogg che discendono da una stessa persona, STIPITE -DISCENDENZA: 1. LINEA RETTA = persone discendenti l’una dall’altra (es. papà - figlio) 2. LINEW COLLATERALE = non discendono l’una dall’altra (es. fratello - sorella) 3. GRADO = calcolo persone sottraendo stipite (es. papà e figlio: 1+1=2, 2-1=1, primo grado) -si riconoscono effetti di parentale fino al sesto grado (art 77) -AFFINITÀ = vincolo che unisce il coniuge ed i parenti dell’altro coniuge 1. GRADO = stabilito considerando i parenti del coniuge come propri (es. suocera e nuora: mamma e figlia: 1+1=2, 2-1=1, primo grado) -gli affini di un coniuge non sono gli affini dell’altro coniuge (es. il marito della sorella di mia moglie non mio affine) -divieto di matrimonio tra affini in linea retta = art 87 comma 1 n4 -morte di un coniuge non estingue affinità, solo se matrimonio dichiarato nullo (art 78 comma 3) -CONIUGIO = vincolo che unisce coniugi SCOMPARSI, ASSENZA, MORTE PRESUNTA -i rapporti di tali sogg sono disciplinati da seguenti istituti: 1. DELLA SCOMPARSA (art 48) 2. DELL’ASSENZA (art 49 ss) 3. DELLA MORTE PRESUNTA (artt 58 ss) SCOMPARSA -dichiarata da decreto del tribunale quando concorrono: 1. ALLONTANAMENTO DELLA PERSONA DA ULTIMO DOMICILIO O ULTIMA RESIDENZA 2. MANCANZA SUE NOTIZIE DA LASSO DI TEMPO NON GIUSTIFICATO DAGLI ORDINARI ALLONTANAMENTI -effetti dell’istituito finalizzati a salvaguardare il patrimonio dello scomparso (es. gestire amministrazione a lui facente capo, nominare curatore che lo rappresenti in giudizio, compiere atti di amministrazione dei beni) -se perdona torna gli effetti cessano senza necessità di una pronuncia giudiziale ASSENZA -dichiarata con sentenza tribunale quando concorrono: 1. ALLONTANAMENTO DA ULTIMO DOMICILIO O ULTIME RESIDENZA 2. MANCANZA NOTIZIE DA OLTRE 2 ANNI -effetti: apertura del testamento, eredi possono richiedere immissione temporanea nel possesso dei beni di lui perciò non possono disporne ma amministrarli e farne propri i frutti e le rendite -assenza non scioglie matrimonio ma la comunione legale (= beni acquistati dai coniugi durante il matrimonio all’arte fino ad entrambi) si -effetti cessano quando torna o ne è provata l’esistenza, senza nuova pronuncia giudiziale -a quel punto ha diritto di restituzione dei propri beni MORTE PRESUNTA -dichiarata con sentenza quando concorrono: 1. ALLONTANAMENTO DA ULTIMO D O R 2. MANCANZA DI NOTIZIE DA 10 ANNI (+per scomparsi per un infortunio solo 2 anni, art 60) -effetti: eredi conseguono piena titolarità e disponibilità dei suoi beni e diritti ma è obbligatorio l’inventario dei beni -con la morte presunta la comunione legale si scioglie -effetti cessano RETROATTIVAMENTE se ritorna o se ne prova l’esistenza -in caso il coniuge delle persona presuntamente morta si fosse risposata questo matrimonio è nullo dal momento del ritorno della persona, salvo che sia un MATRIMONIO PUTATIVO (= matrimonio annullato che continua a produrre effetti, questo accade se ad es. la persona con si sposa il coniuge non sapeva che il coniuge era già sposato e quindi dalla sua parte il matrimonio era stato fatto in buona fede) ATTI DELLO STATO CIVILE -archivi dello stato civile contengono dichiarazioni che i privati cittadini rendono all’ufficiale dello stato civile quanto alla loro: 1. CITTADINANZA 2. NASCITA 3. eventuale MATRIMONIO/UNIONE CIVILE 4. MORTE -gli atti dello stato civile sono ATTI PUBBLICI perché redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, secondo le formalità del caso, altresì perché possono essere consultati da chiunque -gli atti dello stato hanno FUNZIONE PROBATORIA cioè fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l’ufficiale attesta (l’atto in caso di controversia può essere presentato in tribunale come prova) -negli uffici di stato civile avviene inoltre la trascrizione di provvedimenti amministrativi e giudiziari e di conseguenza anche le seguenti procedure: 1. RETTIFICAZIONE, cioè si correggono gli errori dell’atto 2. RICOSTRUZIONE dell’atto andato distrutto o perso 3. FORMAZIONE dell’atto omesso 4. CANCELLAZIONE dell’atto illegittimo -queste avvengono solo in forza di decreto motivato dal tribunale I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ -ossia diritti inviolabili e fondamentali degli aspetti essenziali dell’individuo -come attesta l’art 2 cost, la repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia NELLA FORMAZIONE SOCIALE -cioè ci fa capire che i diritti inviolabili della persona sono tali anche nei confronti degli altri consociati -l’elenco dei diritti inviolabili è tuttora aperto anche proprio a diritti della personalità atipici -il codice penale infatti sanziona tra i delitti contro la persona non solo quelli contro l’incolumità individuale ma anche contro l’ONORE (es. la diffamazione) -ci sono norme tant’è vero a tutela del NOME (artt 6-9) e dell’IMMAGINE (art 10) -si discute altresì se vi sia un unico diritto della personalità volto a tutelare la persona nella sua unitarietà (TEORIA MONISTICA) o tanti diritti distinti volti a tutelare singolarmente tutti gli interessi della persona(TEORIA PLURALISTICA) -diritti inviolabili della personalità presentano le seguenti caratteristiche: 1. NECESSARIETÀ, in quanto competono a tutti 2. IMPRESCRITTIBILITÀ, perché il non uso prolongato non li da estinguere 3. ASSOLUTEZZA, in quanto implicano in capo a tutti i consociati il dovere di astenersi dal lederli e in quanto posso esser fatti valere nei confronti di tutti 4. NON PATRIMONIALITÀ, perché tutelano valori della persona che non sono quantificabili economicamente 5. INDISPONIBILITÀ, in quanto non ci si può rinunziare IL DIRITTO ALLA VITA -è il primo diritto inviolabile (corte cost) -non è testualmente previsto nella l’altra carta costituzionale, mentre trova espressione in alcune NORME EXTRASTATUALI come la dichiarazione umana dei diritti universali (art 3), patto internazionale relativo si diritti civili e politici (art 6), CEDU (art 2) e nella carta dei diritti fondamentali dell’Unione eu (art 2) -tale diritto impone a tutti i consociati l’obbligo di astenersi all’attentare alla vita altrui, obbligo che se non rispettato riconosce sanzioni penali -il diritto alla nascita è tutelato nei confronti di tutti i consociati volti ad attentare la vita altrui, tranne la MADRE -l’interruzione volontaria della gravidanza è infatti permessa entro i primi 90 giorni, e la scelta è rimessa pienamente alla madre, la quale se sceglie di abortire si rivolgerà ad un medico il quale nel caso riscontri una situazione di urgenza emetterà un CERTIFICATO ATTESTANTE L’URGENZA che la donna presenterà nelle sedi autorizzate per eseguire l’intervento -se il medico non riscontra una situazione di urgenza rilascerà un DOCUMENTO ATTESTANTE LO STATO DI GRAVIDANZA E L’AVVENUTA RICHIESTA e inviterà la madre ad attendere altri 7 giorni dopo i quali alla madre, che presenta quel documento, ottenere la interruzione (art 4 L n 194/1978) -dopo i 90 giorni l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo in casi la gravidanza o il parto rappresentano un serio pericolo per la vita della madre (art 6 L n 194/1978) -il SUICIDIO e il TENTATO OMICIDIO non comportano sanzioni -contrariamente costituiscono reato l’OMICIDIO DEL CONSENZIENTE e l’ISTIGAZIONE AL SUICIDIO -quest’ultima deve ritenersi lecita solo nel caso in cui concorrano le seguenti: 1. Persona è affetta da patologia irreversibile 2. Che le provoca sofferenze fisiche e psichiche 3. Quale persona sia tenuta in vita da mezzi artificiali 4. Ma resti capace di prendere decisioni consapevoli -vi è anche il DIRITTO DI NON CURARSI cioè è riconosciuta la volontà contraria del paziente di sottoporsi alle cure e DIRITTO A LASCIARSI MORIRE di conseguenza, per consentire questo deve essere prima accertato che il paziente abbia la piena consapevolezza -se il paziente rifiuta la cura ma riversa evidentemente in uno stato di incapacità, in caso di cure necessarie e urgenti, dovrà continuare a sottoporvisi -passata l’urgenza però, il rappresentante legale del paziente può richiedere anch’esso che la cura venga interrotta a quel punto se il medico continua ad affermare che sia necessaria, la decisione ricadrà nella competenza del giudice tutelare -in caso però di diagnosi terminale il medico dovrà astenersi da ogni ostinazione - la legge tanto più consente al maggiore di età capace di intendere e volere la possibilità di redigere il DAT (disposizioni anticipate di trattamento) per il caso in cui in futuro dovesse venirsi a trovare in uno stato di incapacità -allo stesso modo può indicare un FIDUCIARIO che nell’evenienza lo rappresenti -le copie delle DAT e delle nomine degli eventuali fiduciari si trovano in una BANCA DATI NAZIONALE, dove i seguenti documenti possono essere consultati dal medico o dal fiduciario -le Dat o le disposizioni del fiduciario possono altresì essere modificate in ogni momento -un’altra modalità è la PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE che il paziente iscrive concordandosi con il medico -anch’essa può essere modificata in qualsiasi momento -il paziente ha diritto alle CURE PALLATIVE (volte ad alleviare le sofferenze fisiche e psichiche non solo del paziente ma anche dei suoi familiari) e alla TERAPIA DEL DOLORE (volta ad alleviare sofferenze fisiche croniche che di cui un paziente può soffrire) (L n 219/2017) DIRITTO ALLA SALUTE -la salute è un diritto fondamentale dell’individuo (art 32 comma 1 cost) -ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica (art 3 carta dei diritti fondamentali dell’Unione eu) -lo stesso concetto viene espresso ugualmente nella dichiarazione universale dei diritti umani (art 25) e nel patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (art 12) -tale diritto impone a tutti i consociati l’obbligo di astenersi da condotte che possano cagionare ad altri infermità o menomazioni, se l’obbligo non viene adempiuto ciò produce sanzioni penali o risarcitorie -ad essere dotato del diritto alla salute è anche lo stesso concepito, come abbiamo visto sono previste sanzioni risarcitorie a carico del medico che arrecherebbe lesioni al feto ancora nel grembo materno -il nostro ordinamento non riconosce il DIRITTO DI NON NASCERE SE NON SANO infatti, nel caso in cui nasca un soggetto affetto dalla sindrome di down, non si produce il diritti al risarcimento in quanto la madre era stata informata dal medico -nel caso in cui il medico non l’avesse informata ed avesse perciò impedito alla madre di poter esercitare il suo diritto all’AUTODETERMINAZIONE potendo scegliere liberamente a quel punto se interrompere o meno la gravidanza, il medico risponderà economicamente dei danni recati alla madre dovuti ad una NASCITA NON DESIDERATA -in linea di massima, l’individuo ha diritto all’autodeterminazione per quanto riguarda scelte inerenti alla propria salute -nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario SE NON PER DISPOSIZIONE DI LEGGE (art 32 comma 1 cost) -la legge può prevedere l’obbligo del trattamento solo in caso di TUTELA DELLA SANITÀ PUBBLICA (es. art 4 DL 1 aprile 2021 n 44, che fino al 1 novembre 2022 obbligava tutti i lavoratori sanitari a sottoporsi al bacino contro covid-19) -l’ordinamento coerentemente ha previsto un INDENIZZO ossia un risarcimento da parte dello stato a favore di chiunque riporta lesioni o infermità a seguito di un trattamento reso obbligatorio o anche solo RACCOMANDATO (es. vaccinazioni covid-19) dallo stesso stato -a parte trattamenti sanitari eccezionalmente resi obbligatori per legge, questi sono il più delle volte volontari, richiedono perciò il CONSENSO dell’interessato (principio di autodeterminazione) (es. il rifiuto di un testimone di Geova alla trasfusione di sangue) -il consenso per essere valido deve essere un CONSENSO INFORMATA cioè il paziente deve essere informata esaustivamente sulla sua condizione e possibili trattamenti -il consenso può essere revocato dal paziente fin quando l’atto medico non sia stato posto in essere -nel caso in cui un paziente sia legalmente capace ma si trova in una situazione di incapacità e quindi è impossibilitato ad esprimere il suo volere e il quale necessita della cura, il medico gliela somministrerà -nel caso invece di un paziente legalmente incapace, il consenso di questo viene espresso dal rappresentante legale: per il minore questo è il genitore o il tutore, per l’interdetto è il tutore, per il beneficiario dell’amministrazione di sostegno sarà lui stesso da solo se il giudice lo prevede o assistito dell’amministratore -nonostante ciò anche l’incapace legale deve essere informato in modo consono all sue capacità così che possa esprimere la sua volontà la quale sarà esercitata dal rappresentante -se il rappresentante rifiuta le cure, ma il medico le considera necessarie la decisione è rimessa la giudice tutelare -il consenso informata e la sua eventuale Recoba devono essere comunicati in forma scritta o attraverso videoregistrazione -il diritto della salute di una persona è rimesso all’autodeterminazione di essa solo secondo due condizioni: 1. Che gli atti dispositivi del proprio corpo non siano contrari alla legge (es. prelievi di sangue non a titolo gratuito secondo L n 219/2005) 2. Che non cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica del soggetto (art 5) salvo non siano atti strettamente necessari alla sua salute -in deroga alle disposizioni dell’art 5, questo consente: 1. L’espianto da vivente del rene, fegato, pancreas, parti di polmone ed intestino, solo se a titolo gratuito, con il CONSENSO informato dell’interessato nonché AUTORIZZAZIONE del tribunale 2. Interventi di modificazioni dei caratteri sessuali -la rettifica anagrafica di sesso non richiede la preventiva modifica per via chirurgica ma è sufficiente il ricorso ai assistente medica anche solo di tipo psicoterapeutica -è legittimata ad oggi la sterilizzazione volontaria -le parti legittimamente staccate dal corpo sono beni autonomi di spettanza del soggetto cui corpo appartengono e possono essere oggetto di disposizione (es. vendo i miei capelli che ho tagliato) -in vita l’individuo può redigere una serie futuri atti dispositivi riguardanti la sua salma dopo la morte: dove avverrà la sepoltura, se ci sarà la cremazione perciò dove saranno sparse le sue ceneri, se vuole donare i propri organi (tranne encefalo e gonadi) a scopo di trapianto o di ricerca scientifica IL DIRITTO AL NOME -il nome è composto dal prenome (il nome di battesimo) e il cognome -il nome svolge una FUNZIONE DI IDENTIFICAZIONE SOCIALE -la normativa originaria impostava secondo ogni eventualità che il figlio acquisisse il cognome del padre oscurando così completamene il cognome della madre, ciò è stato poi ritenuto una violazione del diritto dell’identità personale del figlio in quanto, essendo che il cognome è rappresentativo dell’identità familiare della persona non può essere ammessa l’occultazione del cognome della madre -perciò la normativa è stata riformulata è ad oggi presenta le seguenti disposizioni: 1. Il figlio nato NEL matrimonio assume il cognome di entrambi i coniugi nell’ordine da loro concordato sennò secondo disposizione del giudice (i genitori in ogni caso rimangono libero di istituire un solo cognome) 2. Il figlio nato FUORI dal matrimonio assume il cognome di entrambi i coniugi se questi hanno effettuato il riconoscimento contemporaneamente sennò assumerà il cognome di chi per primo lo riconosce. Se viene riconosciuto dall’altro coniuge in un secondo momento, il figlio maggiorenne ha la facoltà di scegliere se aggiungere o no il cognome di questo o sostituirlo a quello del primo. Se minorenne invece la richiesta del bambino verrà ascoltata dal giudice tutelare il quale poi rappresenterà la sua volontà 3. I bambini NON riconosciuti assumono il cognome e prenome datogli dall’ufficiale di stato civile 4. il figlio ADOTTATO assume il nome di ambedue adottanti -la donna a seguito del matrimonio ha la facoltà di aggiungere al proprio cognome quello del marito -la donna conserva il cognome del marito quando in caso di separazione personale ossia un istituto che non pone fine al legame matrimoniale ma permette ai coniugi di interrompere la convivenza e di sospette alcuni doveri reciproci -se il matrimonio si scioglie per morte del marito la moglie ne conserva il cognome fino a che passi a nuove nozze -la donna divorziata invece perde il cognome ma può richiedere al giudice l’autorizzazione per conservarlo (es. in caso sia già nota in un settore lavorativo con quel cognome) -le parti di un’unione civile che non intendono mantenere i propri cognomi possono scegliere di assumere un cognome unico -il mutamento del nome o cognome può essere concesso solo con decreto del prefetto della provincia del luogo di residenza o la provincia cui è situato l’ufficio di stato ove si trova l’atto di nascita del richiedente -il nome è tutelato contro: 1. CONTESTAZIONE, ossia ostacolare al soggetto l’utilizzo del nome legalmente attribuitogli 2. USURPAZIONE, cioè l’utilizzo del nome altrui, ciò viene vietato se reca pregiudizio al suo legittimo titolare 3. UTILIZZAZIONE ABUSIVA, ossia l’utilizzo del nome altrui per identificare un personaggio di fantasia, ciò è vietato se reca pregiudizio al suo legittimo titolare -la vittima di tali atti può richiedere la CESSAZIONE del fatto lesivo, il RISARCIMENTO e la PUBBLICAZIONE della sentenza che accetta l’illecito (art 7) -analoga tutela è prevista per lo PSEUDONIMO (art 9) (es. il nome d’arte), quale titolare può concederne l’utilizzo a fini commerciali DIRITTO DELL’INTEGRITÀ MORALE -la dignità umana è inviolabile ed essa deve essere rispettata e tutelata (art 1 carta dei diritti fondamentali dell’Unione eu) -stesso principio è enunciato nel art 12 dichiarazione universale dei diritti umani e art 17 patto internazionale relativo si diritti civili e politici -la legge tutela tale diritto anche con sanzioni penali contro la cd DIFFAMAZIONE ossia la lesione dell’ONORE (doti morali dell’individuo), il DECORO (doti intellettuali e fisiche) e la REPUTAZIONE (stima sociale) -risulta illegittima qualsiasi espressione di mancato rispetto dell’integrità morale della persona manifestata, anche solo implicitamente (es. attraverso allusioni), attraverso parole, scritte, disegni, gesti, suoni fatti IN PRESENZA DELLA PERSONA o DI FRONTE A TERZI -l’illiceità dell’offesa non viene meno se questa corrisponde al vero -la pubblicazione di una notizia sul giornale o in rete che possa arrecare danno all’integrità morale dell’individuo è legittima quando concorrono i seguenti presupposti: 1. VERITÀ DELLA NOTIZIA 2. UTILITÀ SOCIALE DELL’INFORMAZIONE 3. CONTINENZA ESPOSITIVA (la notizia deve essere trattate con i termini giusti senza fare ricorso a toni scandalizzati) -il diritto di cronaca spesso si scontra con il DIRITTO ALL’OBLIO cioè il diritto della persona, coinvolta in un caso mediatico a suo tempo legittimamente discusso pubblicamene, di non essere più citata pubblicamente per il caso stesso risulta ormai dimenticato -la notizia lesiva può essere ovviamente pubblicante anche quando non sussistano le condizioni prima citate, basta che l’interessato abbia acconsentito alla sua pubblicazione -la violazione del diritto di integrità obbliga il suo autore al RISARCIMENTO -il giudice poi PUBBLICHERÀ la sentenza che accetta l’illiceità -mentre nel caso di diffamazione a mezzo stampa la vittima può ottenere una somma a titolo di riparazione commisurata alla gravità dell’offesa ed alla diffusione dello stampato DIRITTO ALL’IMMAGINE -tale comporta il divieto dei consociati di pubblicare o mettere in commercio la rappresentazione (ritratto) altrui senza il necessario CONSENSO della persona (art 10) -è bene notare poi che il consenso che la persona presta alla sua immagine è prestato secondo delle modalità precise dunque se non vengono rispettate il consenso cessa di conseguenza -il consenso è un NEGOZIO UNILATERALE ossia per il quale serve il consenso di un’unica persona non anche altre, che non ha come oggetto il diritto all’immagine ma l’esercizio di essa -è consentita la pubblicazione dell’altrui immagine anche senza consenso quando la stessa è giustificata: 1. DALLA NOTORIETÀ O CARICA PUBBLICA CHE RICOPRE LA PERSONA 2. DA NECESSITÀ DI GIUSTIZIA/POLIZIA (es. pubblicare la foto della persona scomparsa) 3. DA SCOPI SCIENTIFICI 4. DA COLLEGAMENTI A FATTI SVOLTISI PUBBLICAMENTE -la pubblicazione dell’immagine altrui è sempre vietata ove questa rechi pregiudizi alla persona ritratta -il divieto cade di fronte al legittimo esercizio dei diritti di cronaca a condizione che vi sia un interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti di una vicenda pubblica -il titolare della propria immagine può disporre di essa liberamente consentendo a terzi l’uso sia a titolo gratuito che TITOLO ONEROSO (venendo retribuito) -la violazione del diritto all’immagine comporta per l’autore il RISARCIMENTO -DIRITTO ALLA RISERVATEZZA diversamente riguarda il ritrarre la persona con la fotografia o pittura DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E PROTEZIONE DATI PERSONALI -tale diritto rappresenta il potere dell’interessato di vietare comportamento di terzi volti a conoscere o far conoscere situazioni della vita privata di essa -la divulgazione di situazioni della vita privata di un individuo è legittima solo se rappresenta un interesse pubblico giustificato -le informazioni sulla vita privata di una persona ossia i suoi DATI PERSONALI sono ad oggi tutelati dal GDPR (general data protection regulation) ed il CODICE PRIVACY -il trattamento dei dati personali si deve svolgere nel rispetto della dignità umana e dei diritti inviolabili dell’interessato (art 1 codice privacy) -un trattamento dei dati giusto prevede: 1. Che l’interessato venga previamente INFORMATO circa le finalità del trattamento 2. Il trattamento avvenga solo se vi sia il CONSENSO dell’interessato, si ritiene valido il consenso se: 1. L’interessato abbia ricevuto l’informativa previamente al consenso 2. Il consenso sia stato manifestato liberamente e in riferimento ad un determinato trattamento di cui si conoscono le finalità 3. L’interessato abbia il diritto di aver ACCESSO e copia dei dati personali utilizzati 4. L’interessato abbia il diritto di ottenere la RETTIFICA dei suoi dati personali 5. L’interessato abbia il diritto alla CANCELLAZIONE dei dati non più necessari alla finalità del trattamento 6. Che i dati personali siano: 1. Trattati in modo lecito e trasparente 2. Raccolti per determinate finalità di successivamente trattati in modo incompatibile con tali finalità 3. Limitati a quanto necessario rispetto alle finalità 4. Sempre esatti 5. Conservati non oltre il conseguimento delle finalità 6. Protetti nella loro riservatezza 7. Particolare cautela per i cd DATI SENSIBILI come ad es: 1. Opinioni politiche 2. Dati genetici 3. Dati biometrici (es. impronta digitale) 4. Dati relativi alla salute 5. Orientamento sessuale 6. Condanne penali 8. Debbano essere messe in atto misure tecniche per la protezione dei dati trattati -se si ritenga illecito il trattamento dei dati personali della vittima si produce in capo all’autore del fatto illecito l’obbligo di RISARCIMENTO che può essere patrimoniale come no, ricadono su di lui SANZIONI PENALI o AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IL DIRITTO ALL’IDENTITÀ PERSONALE -tale è il diritto di vedere rappresentata la propria persona con i propri reali caratteri, secondo il PRINCIPIO DELLA VERITÀ (es. attribuire ad un soggetto orientamento politico diversi da quelli che effettivamente condivide) -la tutela di questo diritto non viene meno neanche quando il travisamento (alterazione della realtà) risulti migliorativo ossia vengono attribuiti al soggetto caratteri non veritieri ma considerati socialmente positivi GLI ENTI -come le persone fisiche sono SOGGETTI DI DIRITTO ossia titolari di SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE (al pari dell’obbligo, il dovere, il credito) -sono dotati in questo senso di SOGGETTIVITÀ GIURIDICA tutti gli enti di cui l’ordinamento riconosce la CAPACITÀ GIURIDICA -diversa dalla capacità giuridica e la PERSONALITÀ GIURIDICA quale è attribuita a tutti gli enti che godono di AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA ossia viene fatta una distinzione tra il patrimonio degli organi dell’ente e del patrimonio dell’ente stesso, in caso di obbligazione l’ente è chiamato a rispondere con solo il proprio patrimonio -enti non possono che agire però attraverso attraverso persone fisiche i cdd ORGANI DELL’ENTE -nonostante perciò l’ente viene rappresentato da altri (sembrerebbe dunque il caso del soggetto incapace che ha bisogno di essere rappresentato) questo non fa venir meno la sua capacità giuridica in quando gli organi costituiscono parte integrante dell’ente e non individui esterni ad esso -gli organi possono essere: 1. ESTERNI quando non hanno potere di rappresentanza 2. INTERNI quando hanno potere di rappresentanza -il POTERE DI GESTIONE è il potere di DECIDERE di attuare una determinata operazione -il POTERE RAPPRESENTATIVO è invece il potere di porre in essere l’operazione decisa -gli enti possono essere: 1. PUBBLICI -operano attraverso l’esercizio di poteri pubblicistici ma possono tuttavia avvalersi di strumenti privatistici 2. PRIVATI 1. REGISTRATI (associazioni riconosciute), cui vicende sono ACCESSIBILI a chiunque e non registrati (non riconosciute) quali vicende non sono accessibili 2. Dotati di PERSONALITÀ GIURIDICA (ass riconosciute), quindi dotati di AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA giuridica e non dotati (ass non riconosciute) che hanno invece AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA 3. A STRUTTURA ASSOCIATIVI (ass), quali coinvolgono più associati cui attività è 3. volta ad uno SCOPO COMUNE e a STRUTTURA ISTITUZIONALE (fondazioni) in cui la gestione di un patrimonio è volta a SCOPI ALTRUISTICI 4. Con FINALITÀ ECONOMICA cui attività è volta ad un vantaggio economico e senza finalità economica nei quali è esclusa la ripartizione tra i partecipanti di vantaggi economici dati dall’attività dell’ente -tra gli enti senza finalità economica, detti ENTI NO PROFIT distinguiamo: 1. ASSOCIAZIONI 2. FONDAZIONI 3. COMITATI 4. ALTRE ISTITUZIONI DI CARATTERE PRIVATO -per quanto riguarda le associazioni distinguiamo le associazioni riconosciute dallo stato le quali quindi rientrano sotto il controllo di questo, e le associazioni non riconosciute che godono di autonomia regolamentare -i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione (art 18 cost), questo con riguardo alle associazioni religiose (art 19 cost), politiche (art 49 cost) e sindacali (art 39 cost) e quelle volte alla crescita personale di ciascuno (art 2 cost) -la costituzione garantisce e riconosce i diritti inviolabili dell’uomo anche all’interno delle formazioni sociali (intendendo con formazioni sociali anche le associazioni non riconosciute) (art 2 cost) -perciò l’ordinamento si impegna a tutelare e promuovere le associazioni anche non riconosciute -contrariamente dalle associazioni, la SOCIETÀ è un ente privato con uno scopo comune (quindi a struttura associativa), tale scopo può essere: 1. SCOPO LUCRATIVO, ossia dividere tra i partecipanti i vantaggi economici ottenuti attraverso l’attività economica della società (società lucrativa) 2. SCOPO MUTUALISTICO, cioè attribuire ai partecipanti benefici pur sempre di natura economica -mentre nelle associazioni, trattandosi di enti no profit, c’è l’esclusione del LUCRO SOGGETTIVO e tali scopi gli sono preclusi -nonostante ciò i partecipanti di associazioni potrebbero comunque trarre indirettamente vantaggi economici dall’attività dell’associazione (o comunque fruire di servizi offerti da essa (es. associazioni sportive possono offrire corsi a prezzi inferiori) -l’IMPRESA SOCIALE invece, come gli ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI, possono assumere ormai la forma di società che di associazione, l’impresa sociale in l’articolar modo ha una finalità civica e sociale -mentre le SOCIETÀ BENEFIT è da un lato profit in quanto persegue un profitto economico ma anche non profit visto che perseguo altresì un beneficio comune e sociale LE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE -nascono in forza di ATTO DI COSTITUZIONE -questo deve contenere tanto più lo STATUTO dell’associazione il quale indica: 1. Denominazione dell’ente 2. Scopo 3. Patrimonio 4. Sede 5. Norme sull’ordinamento e amministrazione 6. Diritti ed obblighi degli associati 7. Condizioni di ammissione all’associazione -l’atto costitutivo e lo statuto devono essere presentati presso la PREFETTURA nella cui provincia è stabilità la sede dell’associazione -affinché l’associazione venga riconosciuta, la prefettura deve assicurarsi che: 1. Siano soddisfatte le condizioni previste per la costituzione dell’ente (che l’atto sia stato redatto nella forma dell’ATTO PUBBLICO secondo art 14, e che lo statuto riporti le indicazioni richieste dall’art 16) 2. Lo SCOPO sia LECITO è POSSIBILE 3. il PATRIMONIO risulti ADEGUATO alla realizzazione dello scopo -se tutte le condizioni sono soddisfatte si procede all’ISCRIZIONE dell’associazione nel REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE, con l’iscrizione l’ente acquista automaticamente PERSONALITÀ GIURIDICA -l’ordinamento interno dell’associazione riconosciuta deve contare i seguenti organi: 1. L’ASSEMBLEA degli associati 2. Gli AMMINISTRATORI -l’assemblea ha competenza per: 1. Modifiche statuto e atto costitutivo 2. Approvazione del bilancio (ossia spese e entrate annuali dell’ente) 3. Esercizio dell’AZIONE DI RESPONSABILITÀ nei confronti degli amministratori (cioè gli amministratori devono rispondere dei danni causati dalla loro attività) 4. Esclusione dell’associato (per gravi motivi) 5. Scioglimento dell’ente 6. Devoluzione del patrimonio nonché per tutte le materie indicate nello statuto (ossia il trasferimento del patrimonio ad altro ente dopo lo scioglimento) -l’assemblea delibera (sceglie) a MAGGIORANZA DI VOTI in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, mente in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati -per questione come scioglimento dell’ente o modifica dell’atto costitutivo e statuto sono richieste invece più rigide MAGGIORANZE QUALIFICATE (specifiche) -d’altra parte gli amministratori hanno competenza per la rappresentazione dell’associazione nei confronti dei terzi (es. stipulazione di un contratto di locazione) -l’associazione riconosciuta ha un suo patrimonio distinto da quello dei suoi associati (autonomia patrimoniale perfetta) proprio per questo: a) gli associati non hanno diritto al patrimonio; b) per le obbligazioni dell’associazione non risponde l’associazione con il suo patrimonio ma l’ente stesso con il proprio patrimonio -quando si parla di STRUTTURA APERTA DELL’ASSOCIAZIONE si fa riferimento a come l’accordo associativo sia sempre aperto all’adesione di terzi -la domanda di richieste viene valutata dagli organi dell’ordinamento interno -l’associato può poi venir escluso dall’associazione (solo per gravi motivi) in forza di una DELIBERA MOTIVATA dell’assemblea -l’espulso se la ritiene immotivata potrà entro 6 mesi, ricorrere all’autorità giudiziaria e così procedere all’annullamento -se l’estinzione dell’associazione non viene deliberato dall’assemblea ma si sono verificate cause di estinzione dell’associazione (es. cause previste nell’atto costitutivo o per raggiungimento scopo), ne viene accertata l’estinzione dal prefetto -successivamente all’estinzione si ha la LIQUIDAZIONE del patrimonio dell’ente e così i beni rimasti all’ente vengono o devoluti secondo le modalità deliberate dall’assemblea oppure ove manchi la delibera dell’organo, secondo quanto stabilisce l’autorità governativa -infine si ha la CANCELLAZIONE dell’ente dal registro delle persone giuridiche L’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA -nasce in forza di un ATTO COSTITUTIVO (cioè un contratto tra i fondatori di regola notarile) ma contrariamente alle associazioni riconosciute, non sono richiesti ne requisiti di forma ne di contenuto -le associazioni non riconosciute non hanno personalità giuridica e per questo sono dotate di AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA (cioè non viene fatta distinzione tra il patrimonio dell’ente e degli associati) -godono però di soggettiva ossia capacità giuridica -le decisioni dell’ordinamento interno delle associazioni non riconosciute è integralmente rimesso agli accordi degli associati -nonostante ciò, per garantire il rispetto dei diritti inviolabili (art 2 cost), lo stato interviene: laddove non siano derogate dall’atto costitutivo o dallo statuto, si devono ritenere applicabili tutte le norme codicistiche riguardanti le associazioni riconosciute; oppure laddove norme imposte dallo statuto o l’atto vadano contro le previsione codicistiche, queste non si possono ritenere insindacabili ma appunto devono poter considerarsi impugnabili -le associazioni non riconosciute a stregua di quelle riconosciute, possono effettuare qualsiasi tipo di acquisto -l’associazione non riconosciuta ha un suo FONDO COMUNE distinto dal patrimonio degli associati -unicamente per le obbligazioni CONTRATTUALI risponde da una parte il fondo comune dell’ente ma dall’altra anche l’associato che abbia agito in nome e per conto dell’associazione (es. l’associato che ha stipulato il contratto) -per le obbligazioni dell’associazione incluse quelle non negoziali (es. debiti tributari ossia tasse da pagare allo stato) risponde il fondo comune; per obbligazione dell’associato risponde l’associato stesso -esonerati dalla responsabilità per i debiti tutti gli associati di partici politi istituiti come associazioni non riconosciute, che ai sensi dell’atto costitutivo o lo statuto, ricoprono cariche amministrative e che provano di aver agito con dolo -i partiti politici istituiti come associazioni non riconosciute inoltre, possono accedere ad una serie di benefici (es. poter ricevere finanziamenti privati nonostante gli sia stato abolito il finanziamento pubblico) a condizione che si iscrivono nel REGISTRO NAZIONALE DEI PARTITI POLITICI -condizioni per iscriversi sono: 1. Associazione deve avere statuto redatto nella forma dell’atto pubblico che contenga le indicazioni descritte nell’art 3 commi 1 e 2 DL n 149/2013 2. Si assoggetti ad una serie di controllo LA FONDAZIONE -è un’organizzazione stabile che si avvale di un proprio patrimonio cui uso è volto ad uno scopo non economico -nasce in forza di un ATTO UNILATERALE detto ATTO DI FONDAZIONE -tale atto può essere: 1. INTER VIVOS, in questo caso deve rivestire la forma dell’atto pubblico notarile ed è revocazione dal fondatore fino al riconoscimento della fondazione oppure la sua morte o l’inizio dell’attività della fondazione 2. MORTIS CAUSA, in questo caso l’atto è contenuto in un testamento e perciò l’efficacia dell’atto decorrerà a partire dall’apertura della successione e fino a quel momento il fondatore potrà revocarlo -l’atto di fondazione deve essere accompagnato dallo statuto che deve riportare: 1. Denominazione della fondazione 2. Scopo 3. Patrimonio 4. Sede 5. Norme interne 6. Modalità e criteri di erogazione delle rendite -deve poi esser redatto l’ATTO DI DONAZIONE con il quale il fondatore rinuncia in modo irrevocabile alla proprietà delle rendite della fondazione con il VINCOLO DI DESTINAZIONE di esse allo scopo -il procedimento del riconoscimento e il successivo acquisto della PERSONALITÀ GIURIDICA viene ricalcato da quello delle associazioni riconosciute -lo scopo non può essere modificato una volta redatto -le fondazione possono anche svolgere attività d’impresa che possono: a) ricavare utili da destinare allo scopo (attività d’impresa svolta IN VIA SECONDARIA); b) realizzare immediatamente lo scopo (IN VIA ESCLUSIVA) (es. Fondazione volta a promuovere il teatro, che ottiene le proprie rendite vendendo biglietti per spettacoli teatrali) -le fondazioni sono gestite da un ORGANO AMMINISTRATIVO -la fondazione ha un proprio patrimonio disgiunto dal patrimonio del fondatore -la vita della fondazione è assoggettata al CONTROLLO DELL’AUTORITÀ sulle materie indicate dall’art 25 -se si presenta una causa di scioglimento ed il fondatore non aveva previsto in questo caso l’estinzione dell’ente, l’autorità governativa interverrà per MODIFICARNE LO SCOPO IL COMITATO -un’organizzazione di più persone che dispone di un patrimonio volto ad una finalità altruistica -nasce da un ATTO COSTITUTIVO (come per le associazioni), in forza del quale i PROMOTORI si vincolano allo svolgimento di un’attività di raccolta dei mezzi necessari a realizzare un PROGRAMMA ai fini della sollecitazione delle OBLAZIONI -l’attività si caratterizza di due fasi: 1. I promotori enunciano pubblicamente, mediante l’elaborazione del programma, dello scopo invitando i SOTTOSCRITTORI ad effettuare offerte (oblazioni) 2. I promotori o organizzatori gestiscono i fondi raccolti per la realizzazione dello scopo enunciato -a stregua della fondazione, sui fondi grava un VINCOLO DI DESTINAZIONE allo scopo programmato (scopo quale solo l’autorità governativa al verificarsi di una causa di scioglimento, ha potere di modificare sempre che non sia previsto diversamente dal programma presentato ai sottoscrittori) -contrariamente alle fondazioni, i comitati possono avere scopo di DURATA TEMPORANEA -i comitati possono vivere come enti non riconosciuti o richieste il RICONOSCIMENTO (con il seguente acquisto della PERSONALITÀ GIURIDICA) dal momento in cui sono raccolti fondi sufficienti al perseguimento dello scopo (in questa seconda ipotesi l’atto costitutivo dovrà essere redatto in forma pubblica) -per le obbligazioni del comitato riconosciuto si applica l’AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA, mentre per le obbligazioni del comitato non riconosciuto rispondono gli stessi componenti LE ISTITUZIONI DO CARATTERE PRIVATO -i quali sono dotati di PERSONALITÀ GIURIDICA -tra questi gli ENTI ECCLESIASTICI civilmente riconosciuti, appartenenti alla chiesa cattolica o altre confessioni religiose che hanno stipulato con lo stato italiano un’intesa ai sensi dell’art 8 comma 3 cost -un’altro esempio sono le FONDAZIONI DI PARTECIPAZIONE, cioè una fondazione caratterizzata dalla partecipazione di soci ed enti esterni alla gestione e decisioni dell’ente stesso, i membri di queste inoltre possono contribuire allo scopo della fondazione anche attraverso idee e progetti GLI ENTI DEL TERZO SETTORE -per terzo settore si intende la realizzazione di attività sociali ad opera di enti senza fine di lucro i quali partecipano alla promozione degli interessi della collettività in modo autonomo rispetto allo stato (questi enti formano la SOCIETÀ CIVILE) -la materia è attualmente disciplinata dal DLgs n 117/2017 cd CODICE DEL TERZO SETTORE -quale definisce ente del terzo settore (ETS) l’ente PRIVATO, senza scopo d lucro che persegue finalità sociali svolgendo una delle attività indicate nell’art 5 del decreto di legge ed iscritto nel RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore) -è consentito all’ente del terzo settore di svolgere attività d’impresa sia in via esclusiva (in quel caso l’ente dovrà iscriversi al REGISTRO DELLE IMPRESE presso il quale verrà deposto il bilancio di esercizio) sia in via secondaria -in questo caso all’ente è pur sempre precluso il lucro soggettivo (ossia la distribuzione delle rendite dell’ente tra i soci), ma perseguono il LUCRO OGGETTIVO cioè le rendite non sono distribuite tra i soci ma rimesse unicamente alla realizzazione dello scopo -se l’ente svolge invece un’attività non economica, deporrà il bilancio di esercizio presso il runts -gli enti del terzo settore trattandosi di enti no profit possono assumere le forme di associazioni, fondazioni o altre istituzioni a carattere privato diverse dalle società -conseguentemente la stessa disciplina dettata dal codice destinata alle associazioni e fondazioni trova applicazione anche agli ETS costituito in forma di associazione o fondazione solo ove non derogata dal codice del terzo settore -il quale prevede ad es. che gli ETS costituito in forma di associazione o fondazione, a) nel loro atto costitutivo e statuto devono essere inserite le indicazioni riportate dall’art 21 del decreto di legge; b) questi acquistano PERSONALITÀ GIURIDICA non mediante iscrizione al registro delle persone giuridiche, bensì il RUNTS e solo se il patrimonio non è inferiore a 15.000 in caso di associazione e 30.000 se fondazione -oppure il codice prevede altresì che gli ETS costituito solo in forma di associazione siano dotati di 3 organi: 1. ASSEMBLEA 2. ORGANO AMMINISTRATIVO 3. ORGANO DI CONTROLLO -troviamo poi indicate dal decreto di legge una serie di FIGURE TIPICHE DI ETS: 1. ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 2. ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 3. ENTI FILANTROPICI 4. IMPRESE SOCIALI 5. COOPERATIVE SOCIALI 6. RETI ASSOCIATIVE 7. SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO -lo stato favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini per quanto riguarda lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ secondo il potere pubblico è legittimato ad intervenire nel terzo settore solo quando nessun privato sia disposto ad operare o quando nonostante gli aiuti pubblici questi risultino insufficienti I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ DEGLI ENTI 1. Diritto al nome 2. All’integrità morale 3. All’identità personale 4. All’immagine CAPITOLO 8 Il BENE -la COSA = parte di materia -il BENE = fonte di utilità e oggetto di appropriazione (non sono beni tutte le cose dalle quali non si può trarre alcun vantaggio ad es. stelle; le res communes omnium ad es. sole) -sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti (art 810) -i beni sono una species all’interno del più ampio genus delle cose (art 810) -il bene in senso economico è rappresentato dalla cosa mentre in senso giuridico dai DIRITTI sulla cosa -i beni si dividono in: 1. MATERIALI, che sono suscettibili di valutazione economica e dotati di corporeità (tra questi anche le energie naturali che hanno valore ad es. elettricità) 2. IMMATERIALI, ossia i DIRITTI quando possono formare oggetto di negoziazione (es. credito), gli STRUMENTI FISCALI (sono investimenti specifici ad es. azioni, obbligazioni, ecc, che contrariamente a prima sono emessi in forma digitalizzata), le BANCHE DATI, le OPERE DELL’INGEGNO (es. quadro), gli OGGETTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (es. marchio di una azienda) e i KNOW HOW (es. ricetta di un ristorante) BENI MOBILI E IMMOBILI -per BENI IMMOBILI si intendono il SUOLO e tutto ciò incorporato ad esso (quale divisione comporterebbe uno sconvolgimento radicale del suolo) -per BENI MOBILI si intendono tutti gli altri beni I BENI REGISTRATI -i beni registrati sono oggetto di iscrizione in registri pubblici 1. REGISTRO IMMOBILIARE, tenuto presso gli uffici dell’agenzia delle entrate, dove pubblicizzate le vicende relative ai beni immobiliari 2. PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO, tenuto presso gli uffici dell’ACI, dove sono pubblicizzate le vicende relative agli autoveicoli 3. REGISTRI INDICATI DALL’ART 146 COD NAV, dove sono pubblicizzate le vicende relative alle navi e ai galleggianti; relative alle unità di diporto i registri relativi sono indicati negli artt 15 ss del decreto di legge n 171/2005 I PRODOTTI FINANZIARI -i prodotti finanziari sono tutti i mezzi attraverso i quali gli investitori impiegano le proprie quote per ottenere un ritorno economico, tra questi rientrano gli strumenti finanziari -chiunque intende effettuare una OFFERTA AL PUBBLICO DI PRODOTTI FINANZIARI ha l’obbligo di predisporre un PROSPETTO INFORMATIVO che contiene tutte le informazioni rilevanti per gli investitori, il quale dopo esser stato sottoposto al controllo della consob, deve essere pubblicato -l’emittente risponde dei danni subiti dall’investitore che ha fatto affidamento al prospetto informativo, salvo se l’emittente riesce a dimostrare di aver adottato di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare la veridicità del prospetto -a tutela del risparmiatore, la legge riserva l’esercizio nei conformi del pubblico, dei SERVIZI DI INVESTIMENTO alle banche, imprese di investimento ue, società di intermediazione mobiliare, ecc BENI FUNGIBILI E INFUNGIBILI -i BENI FUNGIBILI sono beni generici, nel senso che non ci importa avere proprio quel bene, bensì una data quantità (es. banconote, tessuti, vino) -i BENI INFUNGIBILI, sono invece determinati beni (es. opera d’arte, bene immobiliare) non replicabili -la fungibilità o infungibilità di un bene può anche essere determinato dalla volontà delle parti, ad es. per la collettività una determinata copia di un libro può sembrare un bene fungibile, ma essendo appartenuto a mio nonno io la considero unica -i beni fungibili e infungibili sono sottoposti a discipline diverse: ad es. per il trasferimento della proprietà di un bene infungibile è necessario solamente un accordo tra le parti, mentre per il trasferimento di un bene infungibile è necessaria anche la SEPARAZIONE ossia la misurazione della parte dovuta; inoltre in caso di obbligazione, se è perduto il bene fungibile es. 1l di vino di una certa qualità, questa non si estingue in quanto non v’è una impossibilità assoluta perché l’obbligazione si riduce nel procurarsi un altro litro di vino della stessa qualità BENI CONSUMABILI E INCONSUMABILI -i BENI CONSUMABILI sono beni quale utilità comporta inevitabilmente la perdita del bene stesso (es. soldi, cibo), hanno perciò in utilità semplice in quanto possono essere usati una sola volta -i BENI INCONSUMABILI sono beni che possono essere usati più volte (es. beni immobiliari), tra questi rientrano i cd BENI DETERIORABILI (es. vestiti) che si consumano con il tempo +ai beni inconsumabili è concepito l’usufrutto mentre per i beni consumabili lo è il QUASI- USUFRUTTO ossia il quasi-usufruttario ha diritto di servirsi dei beni ma deve restituirne il valore al termine dell’usufrutto +il comodato è concepito per i beni INCONSUMABILI mentre per il mutuo lo sono i beni consumabili BENI DIVISIBILI E INDIVISIBILI -i BENI DIVISIBILI sono beni che non possono essere divisi in parti omogenee senza cambiarne il valore economico (es. un appezzamento di terra) -i BENI INDIVISIBILI (es. automobile, quadro) +per quanto riguarda la contitolarità dei diritti sul bene: lo scioglimento della comunione è sempre possibile per i beni divisibili; mentre per i beni indivisibili lo scioglimento, se si decide che l’attribuzione intera del bene andrà ad una o più determinati condividenti, questi dovranno fare l’addebito dell’eccedenza a beneficio dei condividenti esclusi dall’attribuzione, oppure si può vendere il bene e dividerne tra i condividenti il ricavato BENI PRESENTI E FUTURI -i BENI PRESENTI sono beni già presenti in natura (es. casa costruita) -i BENI FUTURI sono beni non ancora presenti in natura (es. casa progettata) +si può stipulare nel contratto che se il bene futuro non viene ad esistenza il contratto non produrrà effetti (emptio rei speratae); o un contratto aleatorio dove le parti si affidano alla sorte e perciò compravenderanno quel che si ricaverà (emptio spei) I FRUTTI -i FRUTTI NATURALI ossia i prodotti dati da un altro bene (es. prodotti agricoli) -questi sono detti frutti pendenti finché non avviene la separazione dal bene che li produce, non hanno ancora esistenza autonoma e sono considerati beni futuri; con la separazione sono detti frutti separati, divengono oggetto di un autonomo diritto di proprietà -i FRUTTI CIVILI sono quelli che si ottengono dal corrispettivo del godimento che altri ottengono da un bene (es. canone di locazione) +i frutti devono presentare il requisito di periodicità cioè essere generati in modo regolare nel tempo COMBINAZIONE DI BENI -i BENI SEMPLICI non possono essere divisi in sottobeni senza alternarne la funzionalità (es. animale, pianta) -i BENI COMPOSTI possono essere divisi (es. pezzi di un’automobile) LE PERTINENZE -sono le cose posto in accessorio ad un’altra senza rappresentare un elemento indispensabile -la pertinenza si costituisce se intercorrono i seguenti casi: 1. La cosa deve arrecare un’utilità alla principale (es. condizionatore di una casa) 2. Ci deve essere la volontà di effettuare la destinazione della cosa ad ornamento dell’altra -il vincolo deve essere altresì durevole (non temporaneo ad es. solo in occasione di una mostra) e accessorio (la cosa non deve avere un ruolo fondamentale come quello che ha il bene principale) -la pertinenza può essere posta in essere solo dal proprietario legittimo del bene principale e della cosa accessoria o avere un diritto reale su di essi -la pertinenza cessa con un atto volontario da parte del proprietario dei due

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