Origine delle Merci PDF
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Confindustria Verona
2024
Riccardo degli Antonini
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Questo documento spiega l'origine dei prodotti, distinguendo tra preferenziale e non preferenziale. Sono descritti i regolamenti dell'UE e le differenze tra origine e provenienza, per lo più focalizzandosi su concetti chiave come dazi, dumping e sovvenzioni, anche con riferimenti a regolamenti e articoli specifici. Il documento elenca esempi di prodotti e specificazioni su come individuare l'origine effettiva delle merci.
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“L’ORIGINE DELLE MERCI” Avv. Riccardo degli Antonini Internazionalizzazione, Trasporti e Logistica Area Economia e Gestione d’Impresa Rev. Nov. 2024 ORIGINE ≠ PROVENIENZA...
“L’ORIGINE DELLE MERCI” Avv. Riccardo degli Antonini Internazionalizzazione, Trasporti e Logistica Area Economia e Gestione d’Impresa Rev. Nov. 2024 ORIGINE ≠ PROVENIENZA 0 ORIGINE NON PREFERENZIALE 0 ORIGINE NON PREFERENZIALE Reg. (UE) 952/2013 (CDU) Artt. 59 / 63 Reg. (UE) 2015/2446 (RD) Artt. 31 / 36 Reg. (UE) 2015/2447 (RE) Artt. 57 / 59 ORIGINE NON PREFERENZIALE «Ogni riferimento fatto all’origine dei prodotti deve essere inteso come riferito all’origine non preferenziale degli stessi» (Circ. 20/D del 2005, Agenzia Dogane) 0 ORIGINE NON PREFERENZIALE 0 Di quale Paese è l’origine (non preferenziale) del prodotto ? 0 0 ORIGINE NON PREFERENZIALE A) Merci interamente ottenute (art. 601 CDU – art. 311 RD): b) i prodotti minerali estratti in tale Paese o territorio; c) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; d) gli animali vivi, ivi nati e allevati; e) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati; f) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; g) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un Paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti 0 bandiera di tale Paese o territorio; ORIGINE NON PREFERENZIALE A) Merci interamente ottenute (art. 601 CDU – art. 311 RD): b) le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale Paese o territorio, sempreché tali navi- officina siano immatricolate in detto Paese e ne battano la bandiera; c) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale Paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo; d) i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime; e) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i). 0 0 ORIGINE NON PREFERENZIALE B) Ultima trasformazione sostanziale (art. 602 CDU – art. 32 RD – All. 22-01 RD): merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi sono considerate originarie del Paese o territorio in cui: -avviene l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, -economicamente giustificata, -effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, -che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione (art. 602 CDU) 0 ORIGINE NON PREFERENZIALE - massimali e contingenti - dazi antidumping - misure antisovvenzioni - divieti economici - misure di salvaguardia - embargo, armi e materiali d’armamento, armi chimiche - beni a duplice uso - beni culturali - flora e fauna in via di estinzione - ecc.. 0 ORIGINE NON PREFERENZIALE Massimali (dazio nullo o ridotto entro una certa quantità di prodotto) Contingenti (non più di una certa quantità di merce) Preferenze tariffarie accordate dalla Comunità sotto forma di riduzioni totali o parziali dei dazi, principalmente per ragioni politiche o a seguito di accordi commerciali (Paesi EFTA, ecc.). Le preferenze tariffarie possono essere accordate entro quantità predeterminate, sotto forma di sospensione totale o parziale dei dazi o collegati a contingenti o massimali. I contingenti tariffari sono istituiti per categoria o singoli prodotti, con specifico regolamento comunitario. https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_tariff_details.jsp?Lang=it&StartDate=2024-04- 0 01&Code=098567 ORIGINE NON PREFERENZIALE Dumping: la vendita di un prodotto su mercati esteri a un prezzo molto basso, anche inferiore a quello stesso di produzione. Il fine è solitamente quello di conquistare nuovi mercati sbaragliando la concorrenza e recuperando le perdite grazie ai prezzi – normali o maggiorati – praticati nei Paesi in cui si dispone di un ampio mercato (e spesso di una posizione dominante). 0 ORIGINE NON PREFERENZIALE Dazi antidumping: tra le principali misure di difesa commerciale della UE. Si applicano a imprese di Paesi terzi. Se da un'inchiesta risulta che gli importatori hanno praticato dumping – e che ciò ha arrecato un pregiudizio all'industria nazionale del Paese importatore – possono essere istituite misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame. Tali misure possono assumere la forma di: dazio ad valorem (tassato in funzione del valore di transazione) impegni sui prezzi (l'esportatore verso UE si impegna a vendere i propri prodotti a un prezzo minimo) 0 ORIGINE NON PREFERENZIALE Dumping: la vendita di un prodotto su mercati esteri a un prezzo molto basso, anche inferiore a quello stesso di produzione. Il fine è solitamente quello di conquistare nuovi mercati sbaragliando la concorrenza e recuperando le perdite grazie ai prezzi – normali o maggiorati – praticati nei Paesi in cui si dispone di un ampio mercato (e spesso di una posizione dominante). 0 ORIGINE NON PREFERENZIALE “MISURE ANTISOVVENZIONI” applicate all’importazioni da Paesi terzi a imprese che godono di aiuti e sovvenzioni statali nel proprio Paese Si applica un dazio compensativo per contrastare gli effetti pregiudizievoli – delle importazioni oggetto di sovvenzioni – di un prodotto sui produttori europei dello stesso mercato di prodotto e per ristabilire una concorrenza equa. I dazi vengono pagati dall’importatore e riscossi dalle autorità doganali dei Paesi dell’Unione interessati. 0 ORIGINE NON PREFERENZIALE 0 ORIGINE NON PREFERENZIALE Inoltre: Rilascio dei certificati d’origine (C.O.) Norme a tutela del “Made in …” Rimborsi dazi siderurgici Dazi: https://santandertrade.com/en/portal/international-shipments/custom-duties-and-local- taxes https://www.simplyduty.com/import-calculator/ 0 ORIGINE NON PREFERENZIALE 0 ORIGINE NON PREFERENZIALE 0 ORIGINE NON PREFERENZIALE 0 ORIGINE NON PREFERENZIALE 0 a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto; b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi; c) i cambiamenti d’imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento; 0 [continua] a)la presentazione delle merci in serie o insiemi o la loro messa in vendita; b) l’apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi; c) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo; d) lo smontaggio o il cambiamento di uso; e) il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a g). 0 ORIGINE NON PREFERENZIALE 0 ORIGINE NON PREFERENZIALE 0 ORIGINE NON PREFERENZIALE Accessori, pezzi di ricambio e utensili Sez. XVI MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI Cap. 84 – Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi Cap. 85 – Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi 0 ORIGINE NON PREFERENZIALE Accessori, pezzi di ricambio e utensili Sez. XVII MATERIALE DA TRASPORTO Cap. 86 – Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione Cap. 87 – Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori Cap. 88 – Navigazione aerea o spaziale Cap. 89 – Navigazione marittima o fluviale 0 ORIGINE NON PREFERENZIALE Accessori, pezzi di ricambio e utensili Sez. XVIII STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI Cap. 90 – Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi Cap. 91 – Orologeria Cap. 92 – Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti 0 ORIGINE NON PREFERENZIALE Accessori, pezzi di ricambio e utensili Art. 35 RD Accessori, pezzi di ricambio e utensili 1.Gli accessori, i pezzi di ricambio o gli utensili -consegnati insieme a una delle merci elencate nei capp. da 84 a 92 della N.C., -che fanno parte del suo normale equipaggiamento, sono considerati della stessa origine di tale merce 0 ORIGINE NON PREFERENZIALE Accessori, pezzi di ricambio e utensili 0 ORIGINE NON PREFERENZIALE Accessori, pezzi di ricambio e utensili Art. 35 RD 3. Pezzi di ricambio «essenziali» sono: a) elementi che assicurano il buon funzionamento di una macchina, veicolo, attrezzatura, … immessa in libera pratica o precedentemente esportata e b) caratteristici di queste merci e c) destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili. 0 ORIGINE NON PREFERENZIALE Art. 36 RD Elementi neutri e imballaggio Non si considera l’origine dei seguenti elementi: a)Energia e combustibile b)Impianti e attrezzature c)Macchine e utensili d)Materiali estranei alla composizione finale del prodotto Gli imballaggi si considerano solo se concorrono a soddisfare una regola di incremento di % di valore aggiunto (ammesso che sia richiesta per conferire l’origine non pref.) 0 ORIGINE NON PREFERENZIALE CERTIFICATI DI ORIGINE Camera di Commercio territorialmente competente Obbligatorio per importare in tutti i Paesi, a volte sostituibile – impropriamente – con il certificato di circolazione (EUR1, EUR-MED, dich. Orig. NP.) Invio telematico delle richieste tramite «Cert’o» https://www.vr.camcom.it/it/content/il-certificato-comunitario-di-origine-non-preferenziale0 0 MADE IN ITALY L. 350/2003, art. 4, co. 49: “L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell’art. 517 del C.P. [reclusione fino a due anni, multa fino a € 20.000]. 0 MADE IN ITALY - falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti o merci non originarie dall’Italia (normativa UE sull’origine); - fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis.” 0 MADE IN ITALY L. 350/2003, art. 4, co. 49-bis: “Costituisce fallace indicazione l’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.” 0 MADE IN ITALY (FAKE) 0 MADE IN ITALY CODICE DI CONSUMO ART. 6 – Contenuto minimo delle informazioni 1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative: a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto; b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea; c) [al Paese di origine se situato fuori dell’Unione Europea]; […] 0 MADE IN ITALY -Prodotto fabbricato in …; -Prodotto fabbricato in Paesi extra Ue; -Prodotto di provenienza extra Ue; -Prodotto importato da Paesi extra Ue; -Prodotto non fabbricato in Italia. Oltre alle predette diciture continua ad avere rilevanza anche la dicitura -“importato da: [nome e sede dell’impresa]” - [nota prot. 2704 del 9 agosto 2005] Resta la facoltà, per il titolare del marchio o il licenziatario, di 0 provvedere ad indicazioni più puntuali circa l’origine MADE IN ITALY Etichetta Telaio «Made in Italy» orig. non pref. italiana Bicicletta «Made in Non cambia l’origine Italy» non preferenziale 0 MADE IN ITALY 0 MADE IN ITALY 0 MADE IN ITALY 0 MADE IN ITALY Il Decreto stabilirà: - forme grafiche e le tipologie di supporti - modalità e criteri per richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre sulle proprie merci il contrassegno e gli eventuali segni descrittivi - settori merceologici e tipologie di prodotti per cui è possibile ottenere l'autorizzazione - regole per l’utilizzo del contrassegno e dei segni descrittivi - la tecnologia da utilizzare a fini di garanzia della certificazione e della tracciabilità della filiera dei prodotti - il presente articolo non si applica alle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e agroalimentari (IGP e DOP), nei cui confronti continuano ad applicarsi le 0 specifiche disposizioni vigenti in materia 0 ORIGINE PREFERENZIALE 0 Di quale Paese è l’origine (non preferenziale) del prodotto ? 0 IL MIO PRODOTTO E’ DI ORIGINE PREFERENZIALE UE? O NO??? 0 ORIGINE PREFERENZIALE NON E’ IL CONTRARIO DELL’ORIGINE NON PREFERENZIALE PRODOTTO NON DI ORIGINE PREFERENZIALE ≠ PRODOTTO DI ORIGINE NON PREFERENZIALE 0 ORIGINE PREFERENZIALE Reg. (UE) 952/2013 (CDU) Art. 642-3 (Accordi con Paesi o territori extra UE) Reg. (UE) 2015/2446 (RD) Artt. 41 / 70 (Concessioni unilaterali) Reg. (UE) 2015/2447 (RE) Artt. 60 / 126 ORIGINE PREFERENZIALE SOLO l’origine preferenziale permette di pagare all’importazione dazi ridotti o nulli. Non è attribuita se le regole per ottenerla non sono rispettate, quindi è fondamentale accertarsi sempre dell’eventuale esistenza di accordi preferenziali o concessioni unilaterali. https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/origin-goods/general- aspects-preferential-origin_en 0 ORIGINE PREFERENZIALE Preliminarmente va verificata la corretta individuazione della nomenclatura combinata (NC), perché le regole per stabilire se un prodotto è sufficientemente lavorato o trasformato variano solitamente a seconda della voce doganale (prime 4 cifre della NC), molto più raramente della sottovoce (prime 6 cifre della NC) 0 ORIGINE PREFERENZIALE Voce Sottovoce NC 0 ORIGINE PREFERENZIALE Applicazione di misure tariffarie preferenziali: - concesse unilateralmente dalla Comunità (atti autonomi dell’UE, es. P.V.S. – S.P.G.) - derivanti da accordi con altri Paesi o gruppi di Paesi (disciplinati dai Protocolli di “origine” allegati agli Accordi sottoscritti dalla UE con taluni Paesi) https://ec.europa.eu/taxation_customs/arrangement s-list_en EUR1 – (EUR-MED) – dichiarazioni in fattura 0 ORIGINE PREFERENZIALE Principali elementi comuni agli accordi - Prodotti interamente ottenuti o lavorazione o trasformazione sufficiente (All. II) - Territorialità – si può reimportare lo stesso prodotto esportato senza pagare dazi se non ha subito operazioni diverse da conservazione o operazioni minime similari. - Trasporto diretto del prodotto tra i Paesi firmatari dell’accordo - No-drawback rule (sì invece, ad es., per Central America, Japan, Vietnam) - Prove di origine (EUR1/EUR MED e dichiarazioni su fattura) - Misure di cooperazione amministrativa tra le autorità doganali dei due Paesi per la verifica a posteriori dei certificati presentati - Cumulo bilaterale, diagonale (PEM), totale (SEE, UE/Maghreb, …) 0 DRAWBACK No ALS 20% dazi import perfezionamento attivo (no dazi) ALS (5% senza O.P.) 10% drawback vietato dazi import ALS (7% senza O.P.) drawback consentito ORIG. PREF. 0 ORIGINE PREFERENZIALE Prodotti interamente ottenuti (EVFTA) Si considerano interamente ottenuti in una parte: a) i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi coltivati, colti o raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati; f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; g) i prodotti dell'acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati o allevati da uova, avannotti, novellame e larve; h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti con le sue navi al di fuori delle acque territoriali; i) i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h); j) gli articoli usati ivi raccolti, a condizione che possano servire soltanto al recupero delle materie prime; k) gli scarti e i residui di operazioni manifatturiere ivi effettuate; l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali, purché essa abbia diritti esclusivi 0 per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; ORIGINE PREFERENZIALE Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Si considerano insufficienti a conferire il carattere di prodotti originari, a prescindere dal rispetto o meno delle prescrizioni di cui all'articolo 5 (Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati), le seguenti lavorazioni o trasformazioni: a) operazioni di conservazione volte a garantire che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; b) la scomposizione e la composizione di confezioni; c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; d) la stiratura o la pressatura di materie tessili e loro manufatti; e) semplici operazioni di pittura e lucidatura; f) la sgusciatura e la molitura parziale o totale del riso; la lucidatura e la brillatura dei cereali e del riso; g) operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero o a formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato; 0 h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio, ortaggi e legumi; ORIGINE PREFERENZIALE Lavorazioni o trasformazioni insufficienti (segue) i) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio; j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione o l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli); k) semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio; l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi; m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza; n) la semplice aggiunta di acqua, la diluzione, la disidratazione o la denaturazione dei prodotti; o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o smontaggio di prodotti in parti; p) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a o); o 0 q) la macellazione di animali. ORIGINE PREFERENZIALE … «i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II del presente protocollo.» 0 ORIGINE PREFERENZIALE «Tolleranza» Art. 5, co. 3 (EVFTA): In deroga al paragrafo 1 (…) i materiali non originari di cui non è ammesso l'uso nella fabbricazione di un determinato prodotto, conformemente alle condizioni di cui all'allegato II del presente protocollo, possono nondimeno essere utilizzati PURCHÉ il loro valore totale o peso netto accertato non superi: a) il 10 % del peso del prodotto o del prezzo franco fabbrica per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24 del SA, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16 del SA; o b) il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per gli altri prodotti, salvo quelli dei capitoli da 50 a 63 del SA per i quali si applicano le tolleranze indicate nelle 0 note 6 e 7 dell'allegato I del presente protocollo. SEPARAZIONE CONTABILE 70% Non OP UE (ONP Cina) Prodotto finito non OP UE (ONP Cina) 70% 30% 30% OP UE Prodotto finito OP UE Prodotto finito: 30% OP UE, 70% NO 0 ORIGINE PREFERENZIALE Separazione contabile Se nella fabbricazione di un prodotto sono utilizzati materiali originari e non originari identici e intercambiabili, tali materiali sono conservati fisicamente separati secondo la loro origine. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili utilizzati nella fabbricazione di un prodotto comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, il produttore può ricorrere per la gestione di tali scorte alla cosiddetta «separazione contabile». Deve essere garantito che, per un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti considerati originari non sia superiore a quello dei prodotti che sarebbero stati considerati tali se i materiali fossero stati fisicamente separati. 0 ORIGINE PREFERENZIALE Esempi lavorazioni i)produzione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto [NB: franchigia 10%] 0 ORIGINE PREFERENZIALE Esempi lavorazioni ii) fabbricazione a partire da una determinata voce o tipologia di prodotto 0 ORIGINE PREFERENZIALE Esempi lavorazioni iii) fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il … % del prezzo EXW del prodotto (MaxNom …%) 0 ORIGINE PREFERENZIALE Esempi lavorazioni iv) Altre regole / coesistenza di regole 0 ORIGINE PREFERENZIALE 0 ESERCITAZIONE 0 ORIGINE NON PREFERENZIALE 0 0 Descrizione del processo produttivo Di seguito sono riportate alcune informazioni sul processo produttivo dell’asciugacapelli. 1. L’azienda Y acquista plastica dalla Cina. 2. Le materie plastiche e i lavori di tali materie possono essere classificati in alcune voci nel Capitolo 39, tra cui la VD 3926. 3. L’azienda Y acquista il motore elettrico dal Giappone. 4. I motori elettrici sono di origine preferenziale Giappone e sono classificati alla VD 8501. 5. I motori elettrici sono di origine non preferenziale Giappone. 6. Il valore dei materiali acquistati da Paesi extra-UE è 10€. 7. Il prezzo dell’asciugacapelli è 50€. 8. In Italia: a. La plastica viene trasformata nella scocca dell’asciugacapelli. 0 b. Viene creato il circuito elettrico. 0 ORIGINE PREFERENZIALE MY TRADE ASSISTANT https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/home 0 PROVE DI ORIGINE PREFERENZIALE 0 PROVE DI ORIGINE PREFERENZIALE 0 PROVE DI ORIGINE PREFERENZIALE 0 PROVE DI ORIGINE PREFERENZIALE 0 PROVE DI ORIGINE PREFERENZIALE 0 PROVE DI ORIGINE PREFERENZIALE 0 PROVE DI ORIGINE PREFERENZIALE 0 PROVE DI ORIGINE PREFERENZIALE 0 Es. differenza Origine Preferenziale e Non Preferenziale Prodotti della voce 8417 (forni non elettrici) 0 Es. differenza Origine Preferenziale e Non Preferenziale Prodotti della voce 9405 (apparecchi per illuminazione) Il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo EXW del prodotto finito ( = MaxNom 50% ) CTH Prodotto nella stessa voce doganale: made in China, origine preferenziale UE !!! 0 SCHEMA CONFERIMENTO ORIGINE Regola di Orig. NON conferimento Orig. Pref. Pref. rispettata Regola di SI NO conferimento orig. NON rispettata pref. ITA regole residuali: SI NO >% peso (fino a CC 40 orig. pref. NON orig. gomme e lavori di gomma) UE pref. UE >% valore (da CC 41 pelli e 0 cuoio) ORIGINE PREFERENZIALE PEM (accordo Pan Euro Mediterraneo) L’applicazione del cumulo diagonale di origine nell’ambito della zona Pan-Euro-Med si basa su una serie di Accordi di Libero Scambio (ALS o FTAs = Free Trade Agreements), i cui protocolli di origine contemplano identiche regole di origine. La matrice degli accordi riassume fra quali Paesi si può applicare il cumulo diagonale: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/? uri=CELEX:52020XC0930(01)&from=EN 0 ORIGINE PREFERENZIALE Paesi PEM 1. EU 9. TR-Turchia 16. FO-Isole Faeroer 2. NO-Norvegia 10. AL-Albania 17. DZ-Algeria 3. IS-Islanda 11. BA-Bosnia Herzegovina 18. TN-Tunisia 4. LI-Liechtenstein 12. MK-Macedonia del Nord 19. MA-Marocco 5. CH Svizzera 13. ME-Montenegro 20. SY-Siria 14. RS-Serbia 21. LB-Libano 6. MD-Moldova 15. KO-Kosovo 22. IL-Israele 7. GE-Georgia 23. PS-Cisgiordania e Gaza 8. UA-Ucraina NO UK 24. EG-Egitto 25. JO-Giordania 0 ORIGINE PREFERENZIALE In 2020, trade between the European Union and the countries of the PEM region accounted for more than 40% of the EU’s preferential trade. Import: 30 (farmaceutici), 27 (combustibili), 84 (macchinari vari) Exports: 84 (macchinari vari), 30 (farmaci), 87 (vetture) 0 ORIGINE PREFERENZIALE CUMULO [PEM] Prodotto finito made in Italy Se ALS con uguali regole di origine fra Non viene conferita l’origine CH e Egitto: preferenziale UE, ma le origine lavorazioni sono superiori preferenziale a quelle insufficienti in ambito PEM (cumulo applicato con Semilavorati made in Egypt Egitto) 0 Articolo 6 PEM – Lavorazioni o trasformazioni insufficienti a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; b) la scomposizione e la composizione di confezioni; c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili; e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura; f) la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura dei cereali e del riso; g) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato; h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura; i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio; j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi inclusa la costituzione di assortimenti di articoli); k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento; l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi; m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; n) la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza; o) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, la disidratazione oppure la denaturazione dei prodotti; p) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; q) la macellazione degli animali; 0 r) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a q). ORIGINE PREFERENZIALE Provisional rules PEM (since 1.9.21) 1 Sep. 21: Albania, Faroe Islands, Georgia, Iceland, Jordan, Palestine, Norway and Switzerland 9 Sep. 21: Macedonia del nord 16 Nov. 21: Moldova 6 Dec. 21: Serbia 2 Feb. 22: Montenegro 15 Oct. 22: Kosovo 01 Dec. 23: Ukraine Ongoing: Bosnia and Herzegovina, Egypt, Israel, Lebanon, Turkey 0 ORIGINE PREFERENZIALE Provisional rules PEM (since 1.9.21) - sì drawback per moltissimi prodotti (se il prodotto finito è poi esportato, non se è venduto in ambito nazionale) tranne HS 50-63 (con eccezioni) - cumulo integrale (più Paesi PEM concorrono a soddisfare i requisiti di lavorazione) - 15% tolleranza (anziché 10%) del peso netto per prodotti agricoli, del prezzo per i prodotti industriali - «non manipolazione» anziché trasporto diretto: se effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità, a condizione che le merci restino sotto controllo 0 doganale nel paese di transito. ORIGINE PREFERENZIALE Provisional rules PEM (since 1.9.21) - «segregazione contabile/contabilità separata»: - non serve giustificare difficoltà operative e maggiori costi - solo per produzione di prodotti finiti (non semilavorati) - solo EUR1 (non più EUR-MED) valido 10 mesi (non più 4) - prezzo medio (previa autorizzazione doganale, per non dover gestire fornitura per fornitura le oscillazioni dei prezzi e dei tassi di cambio): – sia prezzo medio di vendita che di acquisto delle materie prime – semplificazione applicabile a tutti gli operatori che ne facciano richiesta (produttori/esportatori o fornitori di esportatori) 0 ORIGINE PREFERENZIALE Provisional rules PEM (since 1.9.21) - Principio della territorialità Le nuove regole prevedono (tessili compresi) che se la lavorazione di un bene è effettuata fuori dalla zona del cumulo PEM il prodotto finito non perda il suo carattere originario al verificarsi delle seguenti condizioni: -le merci esportate per lavorazioni o trasformazioni fuori zona sono originarie della zona -prova che le merci reimportate derivano da lavorazioni o trasformazioni effettuate nel Paese terzo sui materiali precedentemente esportati -il valore aggiunto complessivo acquisito al di fuori della zona di cumulo PEM non > 10% prezzo EXW del prodotto oggetto di preferenza -la lavorazione o la trasformazione effettuata al di fuori del Paese partner esportatore avviene in regime di perfezionamento passivo, o in regime analogo (contratto) Se una di queste condizioni non è rispettata, le merci reimportate saranno trattate come non 0 originarie. PROVE DI ORIGINE PREFERENZIALE EUR 1 Origine pref. in base al relativo accordo Validità 4 mesi Validità 4 mesi EUR-MED Origine pref. in base all’accordo PEM (10 mesi PEM transitional rules) [FORM A] Origine pref. nel quadro del sistema SPG Non più in vigore da 01/01/2023 Libera pratica delle merci (non documenta l’origine) ATR Validità 4 mesi - trasporto diretto - è ammessa la presentazione ritardata - si può richiedere un duplicato 0 - si può rilasciare a posteriori PROVE DI ORIGINE PREFERENZIALE Dichiarazione di origine in fattura Per spedizioni di valore fino a 6.000 Euro può essere rilasciata una “dichiarazione su fattura” da qualsiasi esportatore (FIRMA AUTOGRAFA OBBLIGATORIA). Oltre i 6.000 euro di valore si può rendere la dichiarazione solo se l’azienda è «esportatore autorizzato» o «esportatore registrato» («REX»). La dichiarazione può essere apposta anche su un documento di accompagnamento delle merci o su una packing-list: «L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n....................) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale.............» 0 PROVE DI ORIGINE PREFERENZIALE Esportatore autorizzato vs. Esportatore registrato (REX) - Canada Tutti i Paesi con cui la UE ha - Japan accordi di origine, tranne i - Vietnam Paesi REX - UK - Singapore (1/1/23) - New Zealand - SPG / GPS - PTOM / OCT Si chiede per determinati Paesi Si chiede per determinati prodotti 0 PROVE DI ORIGINE PREFERENZIALE Per l’esportatore produttore è semplice conoscere l’origine della sua merce, ma come comportarsi se si acquista un prodotto all’interno del proprio Paese o nella Comunità? Per quanto riguarda l’origine preferenziale la circolare 11/D del 2010 ribadisce che una non veritiera dichiarazione dell’esportatore o del suo rappresentante, circa la rispondenza delle merci ai criteri dovuti, configura reato di falso ideologico in atto pubblico ai sensi dell’articolo 483 del Codice Penale: «Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.» Si dovranno acquisire informazioni dal proprio fornitore per poter allestire una prova 0 di origine corretta. PROVE DI ORIGINE PREFERENZIALE Dichiarazione del Fornitore All.ti 22-15/18 del RE 2015/2447; trasmessa dal fornitore all’esportatore Stabilire il carattere originario o non originario – specificare le materie utilizzate Può essere contenuta nella fattura commerciale a cui essa si riferisce o in qualunque altro documento che identifichi la merce Se il fornitore è abituale, cioè invia regolarmente al medesimo acquirente merci aventi la stessa origine preferenziale, può presentare una dichiarazione di lungo termine (non superiore a 2 anni, retroattiva fino a 1 anno). 0 0 0 0 0 0 0 0 GRAZIE 0