Diritto D'Autore - Diritto di Seguito - PDF

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This document discusses copyright law in Italy, covering various aspects of copyright, including the rights of authors, and is not a past paper or quiz.

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DIRITTO D’AUTORE Il tuo diritto d'autore La musica, il cinema, il teatro, le opere radiotelevisive, la lirica, la letteratura e le arti figurative: tutte le opere nascono da un’idea, dall’ ispirazione, dalla creatività, che la legge tutela attraverso il diritto d’autore. Le opere dell’ingegno sono...

DIRITTO D’AUTORE Il tuo diritto d'autore La musica, il cinema, il teatro, le opere radiotelevisive, la lirica, la letteratura e le arti figurative: tutte le opere nascono da un’idea, dall’ ispirazione, dalla creatività, che la legge tutela attraverso il diritto d’autore. Le opere dell’ingegno sono espressione di un lavoro intellettuale a cui la legge, al pari di ogni altro lavoro, assicura il giusto compenso, proteggendo la nascita e la vita di tali opere. Il diritto d’autore è lo strumento con cui le opere creative vengono tutelate e valorizzate. Esso nasce automaticamente con la creazione dell'opera: non c’è, quindi, nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenerne il riconoscimento. La legge sul diritto d’autore (L.633/1941 e successive modifiche) prevede, inoltre, un’altra categoria di diritti: i diritti connessi, e cioè i diritti che la legge riconosce ad altri soggetti in qualche modo collegati all’autore dell’opera (come, ad esempio, gli artisti interpreti). Esistono due tipi di diritti d’autore: diritti patrimoniali e diritti morali. DIRITTI PATRIMONIALI I diritti patrimoniali sono i diritti esclusivi dell’autore di utilizzare economicamente la sua opera in ogni forma e modo, di autorizzarne ogni tipo di diffusione in pubblico – riproduzione, esecuzione, rappresentazione o altre forme di utilizzazione – e di percepirne i relativi compensi. A differenza dei diritti morali, i diritti patrimoniali sono rinunciabili, trasferibili a terzi e hanno un limite temporale: durano, infatti, per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte (in caso di opera con più autori, va presa a riferimento la scomparsa dell’ultimo di essi). Trascorso tale periodo, l’opera cade in pubblico dominio ed è utilizzabile in modo libero. I diritti patrimoniali sono tra loro indipendenti: sono quindi esercitabili separatamente o congiuntamente. Inoltre, possono avere ad oggetto l’opera nella sua interezza o in ciascuna delle sue parti. Conoscili uno per uno, più da vicino: 1. DIRITTO DI ESECUZIONE, RAPPRESENTAZIONE O RECITAZIONE IN PUBBLICO L’autore ha il diritto esclusivo di presentare la sua opera al pubblico: è suo diritto, quindi, autorizzare e percepire un compenso per l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione delle sue opere nell’ambito di uno spettacolo in presenza del pubblico*. Tutti questi diritti si riferiscono a una forma di fruizione diretta da parte del pubblico, con interpretazione dal vivo dell’autore, come nei concerti o negli spettacoli teatrali o con esecuzioni e rappresentazioni attraverso la radio, la televisione, la riproduzione fonografica e così via. Quando l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione avvengono entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o degli istituti di ricovero, purché non effettuate a scopo di lucro, non c’è bisogno di autorizzazione**. Allo stesso modo, non è considerata “pubblica” la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all’interno di biblioteche, musei e archivi pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse, individuati in base a protocolli di intesa tra SIAE e il Ministero della Cultura***. Se invece l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione in pubblico avvengono nei centri o negli istituti di assistenza formalmente istituiti o nelle sedi delle organizzazioni di volontariato, purché destinate ai soci ed invitati effettuate senza scopo di lucro, l’autore ha diritto a un compenso ridotto****. * art.15, L. 633/1941 ** art.15, c. 2, L. 633/1941 ***art.15, c. 3, L. 633/1941 **** art.15-bis, L. 633/1941 2. DIRITTO DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO l diritto di comunicazione al pubblico è il diritto esclusivo dell’autore di diffondere e mettere a disposizione del pubblico la sua opera con l'utilizzo dei mezzi di diffusione a distanza* come la radio, la televisione, la comunicazione via satellite, la ritrasmissione. Oltre a questo tipo di comunicazione, organizzata per tempi e luoghi, come nel caso di programmi tv o radio, la legge prevede anche la “messa a disposizione dell’opera, in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”, e cioè la diffusione delle opere su internet. Per queste tipologie e per ogni altra tipologia di diffusione è quindi necessaria l’autorizzazione degli autori e di tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione dell’opera. * art. 16, L. 633/1941 3. DIRITTO DI PUBBLICAZIONE Il diritto di pubblicazione è il diritto esclusivo dell’autore di portare la sua opera, per la prima volta, alla conoscenza del pubblico*. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione**. * art. 12, c. 1, L. 633/1941 ** art. 12, c. 3, L. 633/1941 4. DIRITTO DI RIPRODUZIONE Il diritto di riproduzione è il diritto esclusivo dell’autore di riprodurre l’opera. Questo diritto riguarda, in particolare, la moltiplicazione in copie dell’opera, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte, in qualunque forma e modo, con ogni procedimento di riproduzione*. Nel settore letterario è libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per l’uso personale dei lettori, effettuata con mezzi di riproduzione non idonei alla diffusione in pubblico dell’opera**. È inoltre consentita la fotocopia di opere protette – effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo - per uso personale e nel limite massimo del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità***, in cambio di un compenso destinato agli autori (“diritto di reprografia”) da parte dei responsabili dei centri di riproduzione. In ogni caso è esclusa ogni utilizzazione fatta in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore. Nel settore fono-videografico è consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali (è la cosiddetta copia privata: leggi qui per saperne di più). Scopri come SIAE tutela il diritto di reprografia. * art. 13, L. 633/1941 ** art. 68, c. 1, L. 633/1941 *** art. 68, c. 3, L. 633/1941 5. DIRITTO DI TRASCRIZIONE È il diritto esclusivo dell’autore di trasformare le opere espresse in forma orale in una forma scritta, o di riprodurle* a mezzo stampa, litografia, incisione, fotografia, fonografia, cinematografia e altri mezzi di riproduzione. * art. 14, L. 633/1941 6. DIRITTO DI ELABORAZIONE E MODIFICAZIONE DELL’OPERA Il diritto di elaborazione* è il diritto esclusivo dell’autore sulla modifica o trasformazione di un’opera: qualsiasi modificazione o trasformazione di un’opera, nel senso di apportare alla stessa cambiamenti che, pur lasciando inalterato il senso originale, ne cambino la struttura o la forma, deve essere autorizzata dall’autore dell’opera. Questo diritto riguarda, in particolare, le traduzioni, le trasformazioni dell’opera in un’altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni e i compendi. Un caso classico di elaborazione è, ad esempio, quello della trasposizione di un romanzo o di un’opera in sceneggiature teatrali o cinematografiche. L’opera che risulta dall’elaborazione o dalla modifica dell’opera originaria è detta “opera derivata” ed è oggetto di tutela da parte del diritto d’autore se ha essa stessa carattere creativo senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria**. È di competenza esclusiva dell’autore anche il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta. * art. 18, L. 633/1941 ** art. 4, L. 633/1941 7. DIRITTO DI NOLEGGIO E PRESTITO Il diritto di noleggio* è il diritto esclusivo dell’autore di autorizzare la cessione in uso delle sue opere, per un periodo limitato di tempo, per un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto. Anche in caso di cessione del diritto a un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive, l’autore ha il diritto a un’equa remunerazione per il noleggio da questi concluso con terzi. Il diritto di prestito** riguarda, invece, la cessione in uso – da parte di istituzioni aperte al pubblico – degli originali, di copie o di supporti di opere tutelate, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli economici o commerciali. Questi diritti non si esauriscono con la vendita o la distribuzione degli originali, delle copie o dei supporti delle opere. * art.18-bis, L. 633/1941 ** art.18-bis, c. 2, L. 633/1941 8. DIRITTO DI SEGUITO È il diritto dell’autore di un’opera d’arte o di un manoscritto di percepire un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere da parte dell’autore*. La “vendita successiva” è quella che, in qualunque modo sia effettuata, comporta l’intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell’arte, come le case d’asta, le gallerie d’arte e in generale qualsiasi commerciante di opere d’arte. * art. 144, L. 633/1941 DIRITTI MORALI I diritti morali sono i diritti che la legge riconosce all’autore a tutela della sua personalità e della sua reputazione, e cioè il diritto di decidere se e quando pubblicare l’opera, di rivendicarne la paternità, di opporsi a qualsiasi deformazione o ogni atto a danno della stessa e di ritirarla dal commercio. Sono diritti inalienabili, imprescrittibili e irrinunciabili, cioè possono essere esercitati indipendentemente dai diritti patrimoniali derivanti dalla creazione dell’opera e anche nel caso in cui questi ultimi siano stati ceduti a terzi. A differenza dei diritti patrimoniali, inoltre, i diritti morali sono illimitati nel tempo: dopo la morte dell'autore possono essere rivendicati dal coniuge, dai discendenti o dagli ascendenti. 1. DIRITTI PATRIMONIALI L'autore ha il diritto di essere pubblicamente indicato e riconosciuto come creatore della sua opera*. L’autore può esercitare questo diritto sia rivendicando a sé la paternità della sua opera, sia pretendendo che il proprio nome sia presente sugli esemplari dell’opera o che venga indicato in occasione di ogni forma di utilizzazione e di comunicazione pubblica come l’esecuzione, la rappresentazione, la proiezione cinematografica, la diffusione radiofonica e televisiva, la recitazione, etc. Nell’ambito di questo rientra anche la facoltà dell’autore di far circolare la propria opera in forma anonima o con uno pseudonimo, conservando il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio, in qualsiasi momento, la sua qualità di autore**. * art. 20, L. 633/1941 ** art. 21, L. 633/1941 2. DIRITTO ALL’INTEGRITÀ DELL’OPERA L’autore ha il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera che possa danneggiare la sua reputazione: chi crea un’opera ha il diritto di essere giudicato dal pubblico per l'opera così come l'ha concepita e di conservare la reputazione che deriva dalla corretta conoscenza dell’opera stessa. Questo diritto tutela non solo le modifiche dell'opera ma anche qualsiasi modalità di comunicazione che ne possa cambiare la percezione e quindi il giudizio da parte del pubblico, come ad esempio l'utilizzazione dell'opera per la promozione o per la pubblicità di determinati prodotti. La legge prevede espressamente i casi in cui l’autore non può opporsi alle modificazioni dell’opera*, e cioè nelle opere dell'architettura, laddove le modificazioni si rendessero necessarie nel corso della realizzazione o quando l’opera sia stata già realizzata. L’autore non può impedire l’esecuzione delle modifiche alla sua opera o chiederne la soppressione dopo esserne venuto a conoscenza e averle accettate**. * art. 2, c. 2, L. 633/1941 ** art. 22, c. 2, L. 633/1941 3. DIRITTO DI INEDITO Solo l’autore può decidere se e quando pubblicare la sua opera: può anche lasciarla per sempre inedita od opporsi alla prima pubblicazione, recedendo da contratti – a prima evidenza, con un editore – che l’abbiano autorizzata. Il diritto di inedito si esaurisce con la pubblicazione dell’opera. Se l’autore ha espressamente vietato la pubblicazione di una sua opera, neppure gli eredi, alla sua morte, possono esercitare questo diritto*, che può essere espropriato solo per ragioni di interesse dello Stato**. * art. 24, L. 633/1941 ** art. 112, L. 633/1941 4. DIRITTO DI PENTIMENTO Il diritto di pentimento è il diritto di ritirare l’opera dal commercio in caso di gravi ragioni morali*, che possono comprendere sia motivi di ordine etico che intellettuale, politico e religioso, sia le ipotesi in cui l’opera contrasti con la mutata personalità dell’autore. Questo diritto si applica anche solo per particolari versioni dell’opera e nel caso di opere derivate dall’originale. Il creatore dell’opera ha comunque l’obbligo di rimborsare le spese sostenute da coloro che abbiano acquistato i diritti di riproduzione, diffusione, esecuzione o rappresentazione dell’opera. * artt. 142 e 143, L. 633/1941 DIRITTI CONNESSI I diritti connessi al diritto d’autore sono i diritti che la legge riconosce ad altri soggetti in qualche modo collegati all’autore dell’opera. Si tratta, ad esempio, degli artisti, interpreti o esecutori, dei produttori di supporti fonografici, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive, delle emittenti radiofoniche e televisive, etc. Sono coloro, cioè, che offrono l’opera alla fruizione del pubblico e sono anch’essi titolari di diritti patrimoniali e, in taluni casi (artisti interpreti o esecutori), anche di diritti morali. IL DIRITTO D’AUTORE E SIAE SIAE svolge un'attività di intermediazione per la gestione dei diritti d’autore: concede le autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere protette, riscuote i compensi per diritto d’autore e ripartisce i proventi che ne derivano. SIAE tutela il diritto d’autore non solo in Italia, ma anche all’estero attraverso le diverse Società d’Autori nel mondo, con le quali ha stretto accordi di reciproca rappresentanza. LA LEGGE 633/41 ALLA SIAE - E DA ESSA SVOLTI - PER LA TUTELA DEL DIRITTO DI REPROGRAFIA E LA TUTELA DEL DIRITTO DI SEGUITO. DIRITTO DI REPOGRAFIA SIAE corrisponde agli autori e agli editori – sia iscritti a SIAE che non – i diritti incassati per la fotocopiatura dei volumi o fascicoli di periodici presso copisterie e punti di riproduzione, biblioteche pubbliche, università etc. LA RIPARTIZIONE DEL DIRITTO DI REPROGRAFIA La ripartizione dei diritti d'autore relativi all'attività di reprografia effettuata nel corso dell'anno avviene entro il mese di dicembre dell'anno successivo in base ad un sistema di campionamento le cui operazioni di rilevazione e di elaborazione dati sono state affidate, dietro compenso, alle associazioni rappresentative degli autori ed editori. A conclusione delle attività di rilevazione e campionamento, le associazioni rappresentative degli autori ed editori forniscono le liste dei nominativi degli aventi diritto a SIAE che provvede a contattarli per la liquidazione. AVENTI DIRITTO IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE Al fine di individuare gli esatti recapiti di tutti gli autori o dei loro eredi mettiamo a disposizione un elenco, aggiornato periodicamente, di autori i cui recapiti non sono stati reperiti, quelli su cui esistono dubbi di omonimia, quelli i cui eredi non sono stati individuati e quelli che non hanno fornito riscontro alle comunicazioni di SIAE. Una volta riconosciutisi, gli autori o i loro eredi sono tenuti a contattarci al più presto e a inviarci, dopo averli compilati e sottoscritti, i moduli contenenti i dati necessari per la liquidazione dei diritti. Fotocopie presso copisterie, università e biblioteche Le fotocopie di libri e riviste che si effettuano nelle biblioteche pubbliche e universitarie, nelle copisterie e in altri esercizi commerciali prevedono il versamento dei diritti di reprografia, che SIAE incassa per poi ripartirli agli autori e agli editori titolari dei diritti delle opere fotocopiate. Quando è consentita la copia di opere protette da diritto d’autore? La copia è consentita* in questi casi: Uso personale dell’utente, come lettura, studio e consultazione, entro il limite massimo del 15% di ciascun volume o fascicolo (escluse le pagine di pubblicità); Opere rare e fuori dai cataloghi editoriali all’interno delle biblioteche, che possono essere fotocopiate integralmente; Opere delle biblioteche universitarie per attività interne alla biblioteca, che possono essere liberamente fotocopiate al fine di evitarne il deterioramento. * L. 633/1941, modificata dalla L. 248/2000 Quando è vietata la copia? Per uso commerciale, anche quando le copie sono distribuite gratuitamente Per tutti gli spartiti e le partiture musicali. Tariffe e modalità di pagamento Insieme alle associazioni di autori e editori, SIAE ha fissato con i punti di riproduzione e con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) le modalità di pagamento e i compensi per la copia delle opere protette dal diritto d'autore. Copisterie I compensi previsti per le copisterie e gli altri punti di riproduzione come copy-center, tabaccherie, cartolerie o altri esercizi commerciali che effettuano fotocopie (anche se occasionalmente) dipendono dal: Numero di dispositivi per la stampa presenti nell’esercizio commerciale Tipo di attività Per ottenere la licenza basta contattare l’ufficio SIAE sul territorio e sottoscrivere un’autocertificazione ("presa d'atto") che riporta gli elementi costitutivi dell’accordo. In caso di modifiche alla situazione dichiarata, il legale rappresentante del punto di riproduzione è tenuto a rettificare la presa d’atto presso l’Ufficio SIAE competente. Biblioteche e Università L’accordo-quadro tra SIAE, le associazioni di autori editori e la CRUI prevede per ciascuna università un compenso forfettario rapportato al numero di studenti iscritti, in base ai dati MIUR nell'indagine annuale sull'istruzione universitaria relativi al 31 luglio dell'anno accademico precedente all’anno in corso (es. per la determinazione del compenso relativo all'anno accademico 2022/2023 si utilizzeranno i dati rilevati dal MIUR per l'anno accademico 2021/2022). L’accordo comprende anche gli eventuali servizi di riproduzione effettuati nell’ambito dei contratti di servizio, a condizione che il servizio avvenga all'interno delle università. TUTELA DEL DIRITTO DI SEGUITO Diritto di seguito Il “diritto di seguito” (droit de suite)* è il diritto dell’autore (o dei sui eredi) a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere d’arte visiva o di manoscritti. SIAE, per legge, incassa il diritto di seguito per conto di tutti gli artisti, anche quelli non associati alla Società, e riceve i diritti dei propri aderenti da parte delle Società d’Autori estere nei cui paesi è stato introdotto il diritto di seguito. *introdotto a partire dal 9 aprile 2006 L. 633/41 artt. 144 e segg., modificata dal D.Lgs. 118/2006 che ha recepito la Direttiva 2001/84/CE. Quali sono le opere d’arte interessate dal diritto di seguito? Sono le creazioni originali dell'artista, come quadri, collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro, fotografie ed esemplari considerati come opere d’arte e originali, nonché i manoscritti. Questo diritto consente agli artisti/eredi di “seguire” nel tempo la vendita delle proprie opere e beneficiare dell’incremento del loro valore. Su quali vendite si applica il diritto di seguito? Le vendite interessate dal diritto di seguito sono quelle: successive alla prima cessione da parte dell’autore stesso con la partecipazione di un professionista del mercato dell’arte in qualità di venditore, acquirente o intermediario con prezzi – al netto dell’imposta – pari o superiori a € 3.000,00. N.B. Il diritto non si applica nel caso di cessione tra privati, e nel caso in cui il venditore professionista abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore nei tre anni precedenti la vendita ed il prezzo di quest’ultima non superi € 10.000,00. Vendita di un'opera d'arte Se sei un professionista del mercato dell'arte (gallerie d’arte, case d’asta etc.) e hai venduto un'opera d'arte visiva o un manoscritto, dovrai: dichiarare la vendita a SIAE versare a SIAE l’importo di diritto di seguito spettante agli autori/eredi. Come dichiarare la vendita e versare il diritto di seguito Puoi dichiarare le tue vendite e versare il compenso per il diritto di seguito direttamente online attraverso il Portale Online dedicato al Diritto di Seguito. Per registrarti al Portale: 1. Scarica l’Accordo di Esazione Telematica del Diritto di Seguito 2. Invia l’accordo, compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, tramite raccomandata A/R a: SIAE Direzione Generale Sezione OLAF - Diritto di Seguito Via della Letteratura, 30 00144 ROMA 3. Ricevi: via email l’esito della tua richiesta (ricorda che potremmo contattarti per ulteriori chiarimenti) via email delle credenziali di accesso 4. Accedi ai Servizi Online ed entra nel Portale In alternativa al Portale, compila questo modulo e invialo a: SIAE Direzione Generale Sezione OLAF - Diritto di seguito Via della Letteratura, 30 00144 ROMA Riceverai via e-mail le indicazioni sull’importo da corrispondere e sulle modalità di pagamento. Calcolo del compenso Per il calcolo del compenso, sulla base del prezzo di vendita al netto dell’imposta si applicano le seguenti percentuali (dal 21 marzo 2008): 4% - tra € 3.000,00 e 50.000,00 3% - tra € 50.000,01 e € 200.000,00 1% - tra € 200.000,01 e € 350.000,00 0,5% - tra € 50.000,01 e € 200.000,00 0,25% - oltre € 500.000,00 SIAE E LA GESTIONE DEI DIRITTI CONNESSI Per alcune tipologie di utilizzazioni SIAE svolge il servizio di riscossione dei compensi per diritti connessi su mandato dei seguenti organismi di gestione collettiva rappresentativi dei produttori fonografici: 5. SCF Srl 6. AFI (Associazione Fonografici Italiani) 7. NUOVOIMAIE 8. EVOLUTION Srl La Biblioteca Giuridica di SIAE Il diritto d’autore è una materia viva, in costante evoluzione. Nella sua Biblioteca Giuridica, SIAE raccoglie e mette a disposizione le più importanti normative nazionali, comunitarie e internazionali, e tutti gli aggiornamenti sul diritto d’autore, i diritti connessi e la loro intermediazione. ORGANIZZAZIONE SIAE La nostra organizzazione SIAE è amministrata da organi sociali costituiti ed eletti dalla sua base associativa, composta da autori ed editori. Oltre alla Direzione Generale, con sede in Viale della Letteratura 30 (Roma), SIAE è presente in tutta Italia con 10 Sedi, 28 Filiali e 425 Mandatarie. Gli Organi Sociali sono l’Assemblea Generale, il Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Gestione e il Collegio dei Revisori. I loro compiti e la loro composizione sono regolati dallo Statuto di SIAE. L' ASSEMBLEA GENERALE L' Assemblea Generale è convocata almeno una volta l’anno dal Consiglio di Gestione. Tra le sue principali funzioni rientrano la nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e la deliberazione delle linee guida della Società nei termini previsti dallo Statuto. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE Il Presidente del Consiglio di Gestione di SIAE è il rappresentante legale della Società; convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio di Gestione. IL CONSIGLIO DI GESTIONE Il Consiglio di Gestione determina la governance della Società e ne controlla l’esecuzione da parte del Direttore Generale; individua le iniziative da intraprendere nell’interesse della Società e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, comprese l’approvazione dei criteri di ripartizione dei proventi per il diritto d’autore e le misure dei compensi per l'utilizzazione delle opere assegnate a ciascuna sezione. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza è nominato tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea e convoca il Consiglio di Sorveglianza. IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA Il Consiglio di Sorveglianza delibera sui piani industriali e strategici della Società predisposti dal Consiglio di Gestione e su eventuali modifiche dello Statuto; inoltre, approva il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione proposto dal Consiglio di Gestione. IL PRESIDENTE ONORARIO Il Consiglio di Sorveglianza, a semplice maggioranza, può nominare un Presidente Onorario. Il Presidente Onorario deve essere un autore e deve essere scelto tra le personalità del diritto d’autore che abbiano contribuito alla affermazione e allo sviluppo della Società. COMMISSIONI CONSULTIVE Nell’ambito del Consiglio di Sorveglianza sono costituite cinque commissioni consultive: Commissione Musica; Commissione Cinema; Commissione DOR; Commissione Lirica; Commissione OLAF. Le commissioni esprimono parere obbligatorio ma non vincolante al Consiglio di Gestione sui criteri di ripartizione del diritto d'autore e sui compensi per le utilizzazioni del repertorio di riferimento. IL COLLEGIO DEI REVISORI Il Collegio dei Revisori ha funzioni di controllo della Società, secondo quanto previsto dal Codice Civile (art. 2403-bis e seguenti). ORGANI DI CONTROLLO L’ ORGANISMO DI VIGILANZA SIAE ha adottato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati, ai sensi del D.Lgs. 231/2001. A tal fine ha istituito un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sull’effettiva realizzazione di quanto previsto dal modello. DIRETTORE GENERALE Il Direttore Generale si occupa della direzione, del coordinamento e dell’organizzazione del personale della Società. Direttore Generale: Matteo Fedeli TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO SIAE è la Società Italiana degli Autori ed Editori e, come tale, è amministrata da Organi Sociali costituiti ed eletti dai suoi stessi membri. L’organizzazione interna è coordinata dal Direttore Generale che esercita i poteri di direzione, coordinamento e organizzazione del personale dirigente e non dirigente della Società. SIAE, inoltre, è presente sul territorio nazionale con le sue 10 Sedi, 28 Filiali e 425 Mandatarie. GLI ORGANI SOCIALI I compiti e la composizione degli Organi Sociali di SIAE sono regolati dallo Statuto della Società. Sono Organi della Società: l’Assemblea, il Consiglio di sorveglianza, il Consiglio di gestione e il Collegio dei Revisori. ASSEMBLEA GENERALE L’Assemblea Generale è convocata almeno una volta l’anno dal Consiglio di gestione. Tra le sue principali funzioni rientra la nomina dei componenti del Consiglio di sorveglianza, nonché la deliberazione delle linee guida della Società nei termini previsti dallo Statuto. CONSIGLIO DI GESTIONE Il Consiglio di gestione determina la governance della Società e ne controlla l’esecuzione da parte del Direttore Generale; determina le iniziative da assumere nell’interesse della Società e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, ivi comprese l’approvazione dei criteri di ripartizione dei proventi per il diritto d’autore e le misure dei compensi per l'utilizzazione delle opere assegnate a ciascuna sezione. CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA Il Presidente del Consiglio di sorveglianza è nominato tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea; convoca e presiede il Consiglio di sorveglianza stesso. IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA Il Consiglio di sorveglianza delibera sui piani industriali e strategici della Società predisposti dal Consiglio di gestione, delibera eventuali modifiche dello Statuto e approva il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione proposto dal Consiglio di gestione. IL PRESIDENTE ONORARIO L’articolo 17-bis dello Statuto SIAE approvato con dpcm del 11.7.2022 ha stabilito che il Consiglio di sorveglianza, a semplice maggioranza, può nominare un Presidente Onorario. Il Presidente Onorario deve essere un autore e deve essere scelto tra le personalità del diritto d’autore che abbiano contribuito alla affermazione e allo sviluppo della Società. Il Presidente Onorario non ha funzioni di gestione della Società, né poteri o funzioni di rappresentanza legale. Presidente Onorario - Giulio Rapetti Mogol ORGANISMO DI VIGILANZA La Società ha adottato un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001. A tal fine SIAE ha istituito un Organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sull’effettiva realizzazione di quanto previsto dal Modello. Presidente Stefano Siragusa Membri Nicola Cipriani Alberto Maria de Giosa DIRITTODISEGUITO PER L’ARTISTA E LA SUA OPERA DIRITTODISEGUITO PER L’ARTISTA E LA SUA OPERA Il “diritto di seguito” (droit de suite), introdotto a partire dal 9 aprile 2006 nella normativa italiana sul diritto d’autore (L.633/41 artt. 144 e segg. modificata dal D.Lgs. 13 febbraio 2006 n. 118 che ha recepito la Direttiva 2001/84/CE) è il diritto dell’autore (o dei sui eredi) a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima cessione da parte dell’autore stesso, alle quali partecipi un professionista del mercato dell’arte in qualità di venditore, acquirente o intermediario. Tale diritto consente dunque agli artisti/eredi di “seguire” nel tempo le opere e beneficiare dell’incremento del loro valore. SIAE incassa il diritto di seguito a prescindere se gli interessati siano o meno iscritti alla società. Questi per ricevere i compensi dovuti, non dovranno pagare alcuna tassa istruttoria ma soltanto: - scaricare dal sito alla pagina https://www.siae.it/it/chi-siamo/documenti-e-faq/moduli la modulistica da compilare ed inviarla, accompagnata da copia di un documento d’identità, via e-mail all’indirizzo: [email protected]; - oppure contattare la Sezione OLAF (Opere Letterarie e Arti Figurative) ai seguenti numeri: 06/5990.3017 - 06/5990.3080. Sul sito SIAE, alla pagina https://www.siae.it/it/autori-ed-editori/arti-visive-e-letteratura/ 1 diritto-di-seguito è disponibile l’elenco delle vendite dichiarate per le quali è possibile rivendicare il diritto di seguito. DIRITTODISEGUITO PER L’ARTISTA E LA SUA OPERA A chi è dovuto il diritto di seguito? La legge assegna a SIAE il compito di incassare il diritto di seguito nei territori che gestisce, per conto di tutti i cittadini italiani ed europei, membri e non membri SIAE, e per tutti i cittadini extra UE che risiedono abitualmente in Italia. SIAE inoltre è autorizzata ad incassare il diritto di seguito per conto dei cittadini di Paesi extra-UE, laddove le leggi nazionali garantiscano lo stesso diritto ai cittadini italiani (in virtù di accordi di reciproca rappresentanza). Chi sono i beneficiari? I beneficiari del diritto di seguito sono: autori di opere d’arte o manoscritti e loro aventi causa che siano cittadini dell’Unione europea; autori e loro aventi causa non facenti parte dell’Unione europea solo laddove la legislazione di questi Paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa; 2 DIRITTODISEGUITO PER L’ARTISTA E LA SUA OPERA autori di Paesi non facenti parte dell’Unione europea, non in possesso della cittadinanza italiana ma abitualmente residenti in Italia; dopo la morte dell’autore il diritto spetta agli eredi, secondo le norme del codice civile e, in difetto di successioni entro il sesto grado, è devoluto all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i pittori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali. Il diritto di seguito deve essere corrisposto indipendentemente dal fatto che l’autore dell’opera sia o meno tutelato da SIAE. Quanto dura il diritto? Il diritto dura per tutta la vita dell’autore e per settanta anni dopo la sua morte. RINUNCIA E TRASMISSIONE A TERZI Il diritto di seguito non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente. 3 DIRITTODISEGUITO PER L’ARTISTA E LA SUA OPERA Per quali opere si applica? Sono soggette al diritto di seguito le vendite che hanno per oggetto gli originali delle opere delle arti figurative come i quadri, i “collages”, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro, le fotografie e gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall’autore stesso o di esemplari considerati opere d’arte e originali. Le copie delle opere delle arti figurative, prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore. Sono soggette al diritto di seguito anche le vendite che hanno per oggetto opere anonime e pseudonime. 4 DIRITTODISEGUITO PER L’ARTISTA E LA SUA OPERA Sono soggette al diritto di seguito le vendite che soddisfano tutte e tre le condizioni sotto riportate: siano successive alla prima vendita effettuata direttamente dall’autore; comportino l’intervento di un professionista del mercato dell’arte (galleria, case d’asta o commerciante d’arte) in qualità di venditore, acquirente o intermediario; il prezzo di vendita sia pari o superiore a € 3.000. Esiste tuttavia un caso di esenzione (e quindi il diritto di seguito non è dovuto) – noto come stock exemption - per le vendite che comunque soddisfano le tre condizioni di cui sopra, qualora la vendita abbia ad oggetto opere acquistate direttamente dall’autore meno di tre anni prima ed il cui prezzo non superi € 10.000, valore che si intende riferito alla vendita successiva all’acquisto diretto dall’autore. La prova che non siano ancora trascorsi i tre anni dall’acquisto dell’opera dall’autore è costituita dalla ricevuta o dalla fattura d’acquisto o da una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’autore. Si sottolinea che nei casi di vendite effettuate dall’erede (e non direttamente dall’autore) si ricade nel punto 1 di cui sopra, in quanto sono considerate sempre vendite successive alla prima, pertanto il diritto di seguito in questa fattispecie è 5 sempre dovuto se sono soddisfatte anche le condizioni 2 e 3 sopra riportate. DIRITTODISEGUITO PER L’ARTISTA E LA SUA OPERA Su chi grava il diritto di seguito? Il compenso è a carico del venditore. Tuttavia è tenuto ad effettuare materialmente il pagamento il “professionista del mercato dell’arte”; costui, infatti, ha l’obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto a titolo di depositario nonché l’obbligo di versare il relativo importo a SIAE entro il termine di novanta giorni dall’effettuazione della vendita. In quali Paesi vige il diritto di seguito? Al momento si può fare riferimento all’elenco elaborato dalla Società European Visual Artists (EVA) https://www.resale-right.org/?page_id=12 IL DIRITTO DI SEGUITO NEGLI STATI DI SAN MARINO E DELLA CITTÀ DEL VATICANO Il Vaticano riconosce ai sensi della L. 12.1.1960 n. XII all’art.14 ter il droit de suite, pertanto sussiste la reciprocità richiesta dalla legge. Anche con lo Stato di San 6 Marino esistono condizioni di reciprocità. DIRITTODISEGUITO PER L’ARTISTA E LA SUA OPERA RIFERIMENTI NORMATIVI L.633/41 art. 144 e seg. https://www.siae.it/sites/default/files/BG_Normativa_leggedirittoautore.pdf Regolamento per l’esecuzione Legge 633/41 approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369 artt. 44 e segg. h t t p s : // w w w. s i a e. i t / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / B G _ N o r m a t i v a _ Regolamento_18maggio1942_n633.pdf 7 DIRITTODISEGUITO PER L’ARTISTA E LA SUA OPERA PER SCARICARE LA MODULISTICA https://www.siae.it/it/chi-siamo/documenti-e-faq/moduli PER INCASSARE IL DIRITTO DI SEGUITO TEL. 06/5990.3017 - 06/5990.3080 FAX 06/5990.2028 EMAIL: [email protected] MODULISTICA AUTORE Modulo DS/A scheda anagrafica per Autore Modulo coordinate bancarie Autore Informativa sul trattamento dei dati personali (privacy) MODULISTICA EDITORE Modulo coordinate bancarie erede Modulo DS/AB scheda anagrafica per eredi Informativa sul trattamento dei dati personali (privacy) Modulo DS/ES dichiarazione sostitutiva erede 8 DIRITTODISEGUITO PER L’ARTISTA E LA SUA OPERA SEZIONE OLAF Opere Letterarie ed Arti Figurative +39 5990.3017- 3080 [email protected] SERVIZI IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI Oltre all’attività di intermediazione del diritto d’autore, SIAE svolge una serie di servizi in convenzione con altri enti. SIAE E AGENZIA DELLE ENTRATE SIAE collabora con l’Agenzia delle Entrate nell’ambito dello spettacolo e dell’intrattenimento su tre aspetti: Reperimento, acquisizione e controllo del volume lordo dei corrispettivi conseguiti dagli organizzatori di attività di spettacolo e di intrattenimento e dai soggetti in regime ex L. 398/1991, eccetto quelli certificati da fattura elettronica/registratore telematico (salvo alcune eccezioni convenzionalmente previste). Ogni mese SIAE mette questi dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Vigilanza, controllo e constatazione delle violazioni, nell’ambito delle manifestazioni di spettacolo e di intrattenimento e nei confronti dei soggetti in regime ex L. 398/1991, sulla base di una programmazione annuale condivisa e delle linee guida fornite dall’Amministrazione finanziaria. Ogni anno SIAE effettua oltre 20.000 controlli sul territorio nazionale, attraverso accessi di natura contestuale e verifiche di natura documentale. Gestione delle biglietterie automatizzate per conto dell’Agenzia delle Entrate. Questa attività di natura tecnico- amministrativa prevede l’inizializzazione, il funzionamento e il controllo dei sistemi di biglietteria. In collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, SIAE svolge inoltre servizi per gli organizzatori di spettacoli e intrattenimenti: COPIE E DOCUMENTI AUTENTICATI A FINI FISCALI SIAE rilascia copie conformi all’originale di documenti fiscali ed attestazioni riguardanti le attività di spettacolo e/o intrattenimento. QUALI DOCUMENTI PUOI RICHIEDERE E QUANTO COSTA? Consulta l’elenco dei documenti e le relative tariffe e la Delibera del Direttore Generale riguardante esclusivamente l’attività cinematografica. CHI PUÒ RICHIEDERLI? Le autorità finanziarie, giudiziarie e il Ministero della Cultura; Gli organizzatori di eventi di spettacolo e/o intrattenimento, anche al fine di richiedere finanziamenti, contributi e agevolazioni fiscali. COME RICHIEDERLI? La richiesta delle copie autenticate dei documenti d’incasso (C1, C2, SD/1, SD/2, e 1026) potrà essere inviata all’Ufficio Verifiche di SIAE. Per tutte le altre tipologie di certificazioni occorrerà rivolgersi all’Ufficio Analisi e Sviluppo. BIGLIETTERIE AUTOMATIZZATE E CONTROLLO ACCESSI La certificazione degli incassi nel settore degli spettacoli e degli intrattenimenti avviene tramite apparecchiature “biglietterie automatizzate”, introdotte con il D.M. 13 luglio 2000. Questi sistemi fiscali devono essere provvisti di una carta a microcircuito di attivazione contenente il software per la generazione delle chiavi segrete, necessarie per il calcolo di codici di autenticazione che verranno utilizzate per il salvataggio dei dati nel supporto immodificabile e per la trasmissione dei riepiloghi. Tali supporti consentono, inoltre, tramite l’utilizzo di uno speciale algoritmo la determinazione di un sigillo fiscale univoco. Tali sistemi di biglietteria consentono inoltre di trasmettere periodicamente a SIAE i dati degli incassi giornalieri e mensili per via telematica. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2002 e successive modifiche ed integrazioni sono state disciplinate le norme per la procedura di rilascio della carta di attivazione relativa a sistemi di emissione di titoli di accesso e di riconoscimento di idoneità di apparecchiature per le attività di intrattenimento e spettacolo. Tali biglietterie automatizzate possono essere integrate anche con un modulo di controllo accessi automatizzato, oppure, gestire solamente un controllo accessi. In entrambe le tipologie si tratta di sistemi informatici idonei anche a controllare, al momento dell’ingresso dello spettatore, la sussistenza del titolo di accesso nella lista unica dei titoli di accesso validi per quella manifestazione, anche emessi da più sistemi di emissione. Il sistema consente l’ingresso al solo settore per il quale il titolo ha validità. L’invalidazione del titolo viene registrata nel sistema di controllo accessi allo scopo di permettere una sola volta l’accesso all’evento. Un'apparecchiatura “biglietteria automatizzata” che svolge l’attività di solo controllo accessi deve essere munito di una smart card per il salvataggio dei file nel supporto immodificabile e la firma dell’e-mail contenenti i riepiloghi. SMART CARD: COS’È E CHI DEVE RICHIEDERLA? La smart card (o “carta di attivazione”) è una scheda a microprocessore* che SIAE personalizza con i dati fiscali del soggetto richiedente e con il certificato di validità di tre anni rilasciato dalla Certification Authority. La smart card genera per ciascun biglietto un sigillo fiscale univoco con cui viene verificata la regolarità dei titoli di accesso. La smartcard contiene anche la coppia di chiavi per generare la firma digitale del titolare, utile per l’invio dell'e- mail contenenti i documenti riepilogativi a SIAE, e per il salvataggio dei file correlati nel supporto immodificabile. I soggetti tenuti all’uso delle biglietterie automatizzate e controllo accessi e l’elenco delle prestazioni da certificare sono specificati nella circolare n.34/E/2003 dell'Agenzia delle Entrate**. *conforme alle indicazioni del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23/7/2001 COME OTTENERE LA SMART CARD? Per ricevere la smart card: Invia la tua richiesta all’Agenzia delle Entrate corredata della prevista documentazione relativa all’apparecchiatura posseduta. La domanda deve essere inviata a mezzo raccomandata A/R; richiedi a SIAE consegna della carta da presentare personalmente presso l’Ufficio territoriale SIAE di competenza. Unitamente alla richiesta deve essere presentata copia dell’istanza inviata all’AE, compresa la ricevuta della raccomandata; una volta ricevuta la carta insieme alla lettera di rilascio e al libretto fiscale, compila la ricevuta per l’avvenuta consegna. Per restituire o sostituire la carta, compila questo modulo e invialo a SIAE. PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DI IDONEITÀ DEI MODELLI DI APPARECCHIATURE BIGLIETTERIE AUTOMATIZZATE È legittimato a chiedere il riconoscimento di idoneità di una apparecchiatura chiunque vi abbia interesse a prescindere dalla sua qualità di titolare. Quest’ultimi inoltrano apposita istanza a mezzo raccomandata A/R o consegna a mano direttamente all’Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione. L’Agenzia delle Entrate, su parere favorevole della Commissione, integrata nei suoi componenti da un rappresentante di SIAE, riconosce l’idoneità dell'apparecchiatura con un apposito provvedimento, previo esame della documentazione presentata dal richiedente, nonché esecuzione delle prove sperimentali e di tutti gli altri esami necessari per la valutazione. Il riconoscimento dell’idoneità è valido cinque anni, prorogabile per lo stesso periodo di tempo, purché continuino a sussistere i requisiti tecnico-funzionali ed amministrativi richiesti. Ogni variante che si intende apportare alle apparecchiature già riconosciute idonee è sottoposta a preventiva autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate alla quale va inoltrata apposita domanda. Qualora le varianti apportate coinvolgano il funzionamento fiscale, l’Agenzia delle Entrate, su parere della Commissione, può chiedere l’esecuzione delle prove sperimentali e di tutti gli altri esami necessari per la valutazione. RICHIEDI IL RICONOSCIMENTO DI IDONEITÀ Rivolgiti all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione, presentando la richiesta e i documenti indicati nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22/10/2002, titolo II, punti da 18 a 23. Consulta l’elenco dei provvedimenti di idoneità delle apparecchiature per l’attività di spettacolo e di intrattenimento. ENTI CERTIFICATORI Tra i documenti da presentare per la richiesta del riconoscimento di idoneità, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate al punto 6.1, lett. e) include il certificato che attesta la conformità dei sistemi di emissione dei titoli di accesso alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministero delle Finanze del 13/7/2000 e nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 23/7/2001 e del 22/10/2002. SIAE E AGENZIA ACCISE, DOGANE E MONOPOLI SIAE e l’ADM operano sinergicamente per contrastare il gioco illegale. In accordo con l’Agenzia, SIAE collabora per reperire e acquisire gli elementi utili al censimento e al controllo degli apparecchi da divertimento e intrattenimento (con vincite e senza vincite in denaro) nei pubblici esercizi segnalati dall'ADM sul territorio nazionale, con l’obiettivo di verificare l’ottemperanza alle norme che ne regolano l’utilizzo. SIAE effettua controlli nei pubblici esercizi (bar, pub, ristoranti, stabilimenti balneari, alberghi etc.) e mette a disposizione dell’Agenzia tutte le informazioni e i dati acquisiti. L’ultima Convenzione stipulata da SIAE e ADM è scaduta in data 31/03/2023. NORMATIVA Art. 39 quater, comma 4 bis, Decreto Legge n. 269 del 2003 (così come modificato dall’art. 15 del Decreto Legge n. 78 del 2009), che prevede che AAMS (oggi ADM) possa affidare a SIAE, con apposita convenzione, l’accertamento e i controlli in materia di prelievo erariale unico (PREU); Art. 1, comma 81, della Legge n. 220 del 2010, che richiama la collaborazione che fornisce SIAE all’AAMS, nell’ambito del contrasto del gioco illecito e dell’evasione fiscale nel settore dei giochi pubblici; Art. 7, del Decreto Legge n. 158 del 2012 che assegna a SIAE compiti nel controllo del gioco minorile e nel contrasto alla ludopatia; Art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, ai sensi del quale SIAE è legittimata ad effettuare controlli sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’art. 110, comma 7, del TULPS ai fini IVA ed Imposta sugli intrattenimenti; Art. 51 (ai fini del PREU) e 52 (ai fini del PREU, dell’imposta sugli intrattenimenti e dell’IVA connessa), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che disciplina i poteri di cui dispongono anche i verificatori SIAE. SIAE e AGCOM L’AGCOM - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha adottato il Regolamento in materia di tutela del Diritto d’Autore sulle reti di comunicazione elettronica. SIAE fa parte del Comitato istituito dal Regolamento: per la sua attività di intermediazione dei diritti d’autore, è tra i soggetti legittimati a presentare un’istanza all’AGCOM per la rimozione di una pagina internet che viola la legge sul diritto d’autore. Questo strumento affianca, senza sostituirlo, l’operato delle forze dell’ordine e consente agli aventi diritto o ai soggetti legittimati di presentare all’AGCOM istanze di blocco dei siti che effettuino le violazioni online delle norme sul diritto d’autore. Per le attività di rimozione, SIAE interagisce con l’AGCOM, dal 31 marzo 2014, attraverso l'Ufficio Antipirateria della Direzione Generale. REGOLAMENTO AGCOM In materia di tutela del diritto d'autore, l'Autorità ha visto accrescere progressivamente il proprio ruolo grazie a diversi interventi del legislatore rinvenibili nella legge sul diritto d'autore n. 633/41, come modificata in particolare dalla legge n. 248/2000, nel decreto legislativo sul commercio elettronico n. 70/2003, per le violazioni online, e nel Testo unico dei servizi di media audiovisivi n. 177/2005, come modificato dal decreto legislativo n. 44/2010, per quanto riguarda specificamente i servizi radiotelevisivi. Ai fini dell'esercizio delle competenze summenzionate, con la delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, l'Autorità ha adottato il "Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70". Il Regolamento intende tutelare il diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica attraverso due azioni complementari: a) il sostegno allo sviluppo del mercato dei contenuti mediante campagne informative e alla diffusione dell'offerta legale; b) la lotta alla pirateria attraverso procedure di enforcement effettive, proporzionate e dissuasive che, pur tutelando il diritto d'autore, non comprimono in alcun modo gli altri diritti rilevanti. Il provvedimento è stato approvato a valle di un percorso che ha visto l'Autorità svolgere tre consultazioni pubbliche. Il testo finale tiene conto di quanto rilevato nel corso delle consultazioni pubbliche, delle interlocuzioni avute con la Commissione europea e di quanto emerso nel corso del workshop "Il diritto d'autore online: modelli a confronto". Il 16 ottobre 2018 l'Autorità ha approvato, con delibera n. 490/18/CONS, significative modifiche al Regolamento per la tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica per contrastare le violazioni più gravi attraverso appositi poteri cautelari e misure contro la reiterazione delle violazioni. Tali modifiche disciplinano l'esercizio dei nuovi poteri attribuiti all'Autorità dall'art. 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017", al fine di dare completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE. Le modifiche, riportate nell'Allegato A alla delibera, sono state adottate a seguito di una consultazione pubblica indetta con delibera n. 8/18/CONS. Il testo coordinato del Regolamento è riportato nell'Allegato B alla delibera. Per maggiori informazioni o per inviare un'istanza all'Autorità, consulta il sito web www.ddaonline.it. Delibera n. 295/20/CONS Modifiche e integrazioni al Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla Delibera n. 680/13/CONS e s.m.i.

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