Lezione 6 - Rappresentatività sindacale
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Lezione 6 - Rappresentatività sindacale

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Questions and Answers

La maggiore rappresentatività del sindacato

  • È data, ai sensi del Testo unico sulla rappresentanza del 2014, da 1) equilibrata presenza in un ampio novero di categorie professionali; 2) diffusione sull’intero territorio nazionale; 3) esercizio continuativo dell’attività di autotutela di interessi collettivi nei confronti di diversi interlocutori; 4) effettiva capacità di influenza sull’assetto economico e sociale del Paese.
  • È data, secondo dottrina e giurisprudenza, da 1) equilibrata presenza in un ristretto novero di categorie professionali; 2) diffusione sull’intero territorio europeo; 3) esercizio continuativo di attività politica; 4) effettiva capacità di influenza sull’assetto economico e sociale del Paese.
  • È data, ai sensi dell'art. 19, l. n. 300/1970, da 1) equilibrata presenza in un ampio novero di categorie professionali; 2) diffusione sull’intero territorio nazionale; 3) esercizio continuativo dell’attività di autotutela di interessi collettivi nei confronti di diversi interlocutori; 4) effettiva capacità di influenza sull’assetto economico e sociale del Paese.
  • È data, secondo dottrina e giurisprudenza, da 1) equilibrata presenza in un ampio novero di categorie professionali; 2) diffusione sull’intero territorio nazionale; 3) esercizio continuativo dell’attività di autotutela di interessi collettivi nei confronti di diversi interlocutori; 4) effettiva capacità di influenza sull’assetto economico e sociale del Paese. (correct)
  • La rappresentatività sindacale ai fini della negoziazione collettiva

  • È disciplinata in accordi interconfederali, aventi efficacia erga omnes, quindi con efficacia vincolante nei confronti di tutte le organizzazioni sindacali
  • Si basa sulla media semplice di due criteri: il criterio associativo, ricavato dai dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori; Il criterio elettivo, ricavato dai dati elettorali ottenuti (voti espressi) in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie
  • È disciplinata dall'art. 19, l. n. 300/1970
  • Si basa sulla media ponderata di due criteri: il criterio associativo, ricavato dai dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori; Il criterio elettivo, ricavato dai dati elettorali ottenuti (voti espressi) in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali aziendali (correct)
  • La sentenza 231/2013 della Corte costituzionale

  • Ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lett. b), l. n. 300/1970 nel merito, invitando però il legislatore a emanare una legge sulla rappresentatività sindacale
  • Ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lett. b), l. n. 300/1970 per inammissibilità
  • Ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lett. b), l. n. 300/1970, nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti (correct)
  • Ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, l. n. 300/1970, sopprimendo la lett. a) e le parole «non affiliate alle predette confederazioni» e «nazionali o provinciali» della lett. b).
  • La rappresentatività sindacale nell'art. 19, l. n. 300/1970

    <p>Costituisce criterio selettivo per la costituzione delle RSA e l’accesso ai diritti sindacali del titolo III</p> Signup and view all the answers

    La rappresentatività sindacale

    <p>Indica la capacità del sindacato di rappresentare e tutelare l’interesse collettivo di un’ampia categoria di lavoratori senza distinzione tra iscritti e non iscritti</p> Signup and view all the answers

    La rappresentatività sindacale negli accordi interconfederali 2011-2014

    <p>Il Protocollo del 28 giugno 2011 è stato un accordo tra le principali organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL) e le organizzazioni datoriali (Confindustria, Confapi, etc.), che ha introdotto il principio di rappresentatività sindacale come criterio per determinare la legittimità e la rilevanza dei sindacati nelle trattative per i contratti collettivi nazionali. Questo accordo ha posto l'accento sulla necessità che i sindacati fossero effettivamente rappresentativi in termini di adesione e numero di iscritti.</p> Signup and view all the answers

    Gli indici dottrinali e giurisprudenziali di rappresentatività sindacale

    <p>Gli indici dottrinali si riferiscono agli approcci teorici utilizzati dalla dottrina giuridica per definire i criteri di rappresentatività sindacale. Questi criteri riflettono il tentativo di stabilire una base solida per la legittimazione delle organizzazioni sindacali nei processi di contrattazione collettiva.</p> Signup and view all the answers

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